LEGISLAZIONE VIVTINICOLA
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LEGISLAZIONE VIVTINICOLA
Indica l'insieme delle norme, delle leggi, delle regole che disciplinano la coltivazione, la produzione, la commercializzazione della vite e dei vini. Cenni storici Le norme che in passato hanno governato la coltivazione della vite e la vinificazione sono moltissime e sicuramente, la gran parte di queste sono sconosciute. Le tracce certe, più antiche di queste leggi, risalgono alla Civiltà della Mesopotamia (III millennio a.C.), dove su tavolette di argilla scritte in sumero, sono descritti il metodo di coltivazione della vita e le tecniche di vinificazione; oltre a codici per le offerte di vino nei riti religiosi e per un suo uso moderato. Nella Civiltà Egizia si hanno abbondanti testimonianze sull’uso sacro del vino nei riti religiosi, documentate sulle incisioni delle Piramidi, su i bassorilievi e descritte su papiri. Il vino veniva offerto agli Dei (Osiris era il Dio del vino) ed riservato alle famiglie dei Faraoni e ai sacerdoti. Nelle tombe dei Faraoni sono state rinvenute anfore in terracotta sulle quali sono incisi: il sigillo del Faraone, il nome del vignaiolo e della vigna (una specie di DOC primitiva, a garanzia della qualità del prestigio del vino contenuto). Nella Civiltà dell’Antica Roma ed in particolare nel periodo imperiale, si hanno svariate norme che riguardano la produzione del vino, comprese quelle per il vino “passum” (vino passito) e per il vino “mulsum” (un vino a base di miele, utilizzato come aperitivo). Verso la fine del Medioevo, la repubblica di Firenze divide il suo territorio in “leghe”, individuando fin da allora la zona del Chianti, una zona particolarmente votata alla viticoltura fin dall’epoca etrusca. Nello stesso periodo Federico II di Svevia, in Puglia, emana norme destinate a promuovere l’impianto dei vigneti e a proteggere il vino. Sempre in toscana il Granduca Cosimo III De’ Medici delimita le zone di produzione dei vini Pomino, Cramignano, Valdarno di Sopra. Verso la fine dell’800 nel Regno d’Italia, ma anche in Francia e in Spagna, vengono emanate le prime leggi più moderne contro le sofisticazioni del vino e a tutela dei prodotti di qualità (es. nel 1896 vengono determinati i confini geografici della zona di produzione del Barolo). Attualmente la materia vitivinicola è regolamentata da norme comunitarie e norme nazionali. Normativa comunitaria La Comunità Europea è intervenuta negli anni, attraverso i propri strumenti legislativi (Regolamenti, Direttive, Decisioni) per disciplinare la materia vitivinicola e agro-alimentare in senso più generale. (Tra le disposizioni più importanti ricordiamo: il reg. 822/87 riguardante le regole per lo sviluppo e la tutela viticola, regole sui trattamenti della vite e del vino, regole per regolamentare gli scambi, il mercato e il consumo; regole per gli organi di controllo, ecc.; il reg. 823/87). riguardante regole per la produzione dei vini di qualità. • • • • Con il regolamento del 1987 (Reg. CEE 823/87) sono stati introdotti i seguenti riconoscimenti: V.Q.P.R.D. “vini di qualità prodotti in regione determinata”; V.L.Q.P.R.D. “vini liquorosi di qualità prodotti in regione determinata”; V.S.Q.P.R.D. “vini spumante di qualità prodotti in regione determinata”; V.F.Q.P.R.D. “vini frizzanti di qualità prodotti in regione determinata”; Riconoscimento assegnato ai vini di qualità prodotti in Europa, secondo quanto stabilito dall regolamento CEE 823/87, integrato, successivamente dal regolamento CEE 1622/00; quest’ ultimo è destinato a regolamentare e disciplinare le varie leggi nazionali in materia vitivinicola; sulla base di tale integrazione i vini V.Q.P.R.D. prodotti in Italia, sono i vini a marchio D.O.C. e D.O.C.G. Per i vini V.Q.P.R.D. è previsto un disciplinare di produzione, questo prevede: a) determinazione della zona di produzione; b) tipi di vitigno; c) pratiche colturali; d) metodi di vinificazione; e) titolo alcoolemico minimo; f) rendimento per ettaro; g) analisi e valutazione delle caratteristiche organolettiche. In deroga alle regole generali sopra descritte, autorizza la commercializzazione di vini identificati con la sola regione d’origine quali: Asti, Marsala (Italia); Jerez, Sherry, Xeres (Spagna); Champagne (Francia); Madeira, Porto (Portogallo). Con il regolamento del 1992 (Reg. CEE 2081/92), sono stati introdotti i seguenti riconoscimenti: D.O.P. “Denominazione di Origine Protetta” Riconoscimento assegnato ai prodotti agricoli ed alimentari le cui fasi del processo produttivo, vengano realizzate in un’area geografica delimitata e il cui processo produttivo risulta essere conforme ad un disciplinare di produzione. Queste caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali ed umanI. • I.G.P. “Indicazione Geografica Protetta” Riconoscimento assegnato ai prodotti agricoli ed alimentari provenienti da una regione, da un luogo determinato o, in casi eccezionali da un paese. • S.T.G. “Specialità Tradizionale Garantita” Riconoscimento di specificità di un prodotto agro-alimentare, inteso come elemento od insieme di elementi che, per le loro caratteristiche qualitative e di tradizionalità, distinguono nettamente un prodotto da altri simili. Ci si riferisce, quindi, a prodotti ottenuti secondo un metodo di produzione tipico tradizionale di una particolare zona geografica, al fine di tutelarne la specificità. Sono esclusi da questa disciplina i prodotti il cui carattere peculiare sia legato alla provenienza o origine geografica; questo aspetto distingue le S.T.G. dalle D.O.P. e dalle I.G.P. MARCHIO D.O.P. MARCHIO I.G.P. MARCHIO S.T.G. • Normativa nazionale Nel corso degli anni, in Italia si sono susseguite numerose leggi destinate a disciplinare la materia vitivinicola, la più importante delle quali è forse la legge 164 del 10 febbraio 1992, la quale, recependo i regolamenti comunitari sopra indicati, ha regolamentato la materia vitivinicola, in modo da tutelare le produzioni di maggior qualità ed ha definito le seguenti tipologie di vino: vino biologico MARCHIO BIOLOGICO • Riconoscimento destinato a distinguere vini ottenuti senza l’impiego di sostanze chimiche di sintesi (concimi, diserbanti, anticrittogamici, insetticidi, pesticidi in genere). Questo riconoscimento non rientra tra quelli previsti nella sopracitata legge 164 del 1992 e pertanto non esiste ancora una normativa specifica al riguardo; questa tipologia di vini viene regolamentate in modo generale come tutti i prodotti biologici, attraverso la normativa europea sull’agricoltura biologica (Regolamento CEE 2092/91). • vino da tavola • VINO DA TAVOLA Riconoscimento destinato a distinguere vini ordinari, per i quali non è previsto alcun disciplinare di produzione e pertanto spesso, ottenuti con tecniche industriali. Questi vini non richiedano indicazioni particolari in etichetta, né in merito al tipo di vitigno utilizzato, né in merito alla tecnica di vinificazione impiegata, ecc; sono richieste solo informazioni generiche. I.G.T. “Indicazione Geografica Tipica” Riconoscimento di qualità attribuita ai vini da tavola, ma provenienti da aree di produzione determinate e generalmente piuttosto ampie; i vini I.G.T. sono gli omologhi dei francesi “Vin de Pays” e dei tedeschi “Landwein”; per questi vini è previsto un disciplinare di produzione, poco restrittivo, che precede: a) indicare in etichetta l’indicazione geografica di provenienza ed eventuale nome dei vitigni, o menzioni aggiuntive; b) confini del territorio della zona di produzione; c) elenco dei vitigni utilizzati nella produzione; d) colore e tipologia enologica; e) resa massima delle uve per ettaro; f) titolo alcoolometrico minimo delle uve; g) gradazione alcolica minima del vino; h) resa uva-vino; i) pratiche correttive autorizzate. I vini I.G.T. presenti in Italia sono oltre 130. Nella sola regione toscana sono presenti i seguenti 5 vini I.G.T..: Alta Valle della Greve provincia di Firenze; Colli della Toscana - province di Arezzo, Firenze, Pistoia, Prato e Siena; Maremma Toscana - provincia di Grosseto; Toscano o Toscana - territorio regionale Toscano; Val di Magra - provincia di Massa Carrara. • D.O.C. “Denominazione d’Origine Controllata” (definizione che, per le normative europee, rientra nella sigla V.Q.P.R.D.). Riconoscimento di qualità attribuito a vini prodotti in zone limitate (di solito di piccole/medie dimensioni) e prodotti seguendo rigide regole ben disciplinate, che prevedono: l’utilizzo di uve prestabilite, tecniche di vinificazione regolamentate, caratteristiche organolettiche prefissate. Questi vini sono ammessi al consumo, solo dopo accurate analisi chimiche e sensoriali. Per i vini D.O.C. è ammessa anche la denominazione Classico (se proveniente da zone di antica origine vitivinicola), o Riserva (se sottoposto ad un periodo di invecchiamento, previsto da disciplinare - in genere due anni - in etichetta deve essere indicato l’anno di produzione). Per questi vini è previsto un disciplinare di produzione, restrittivo, questo prevede: a) denominazione DOC, in etichetta; b) confini del territorio della zona di produzione; c) resa massima delle uve per ettaro; d) titolo alcoolometrico minimo delle uve alla vendemmia; e) caratteristiche chimico fisiche ed organolettiche del vino ed il suo titolo alccolomeico minimo al consumo; f) condizioni di produzione (clima, terreno, altitudine, esposizione del terreno), tipi di vitigno autorizzati, densità degli impianti, sistemi di potatura, ecc. g) modalità dell’esame chimico ed organolettico; h) eventuale periodo minimo di invecchiamento in legno e affinamento in bottiglia; i) eventuale indicazione delle zone autorizzate all’imbottigliamento. Il primo vino a fregiarsi della denominazione D.O.C., in Italia, è stato la Vernaccia di San Gimignano nel 1966; oggi i vini D.O.C. presenti in Italia sono oltre 300. Nella sola regione toscana sono presenti le seguenti 36 D.O.C.: Ansonica Costa dell'Argentario - provincia di Grosseto; Barco Reale di Carmignano o Barco Reale - province di Firenze e Prato; Bianco della Valdinievole - provincia di Pistoia; Bianco dell'Empolese - province di Firenze e Pistoia; Bianco di Pitigliano - provincia di Grosseto; Bianco Pisano di San Torpè - provincia di Pisa; Bianco Vergine della Valdichiana o Valdichiana - Arezzo e Siena; Bolgheri e Bolgheri Sassicaia - provincia di Livorno; Candia dei Colli Apuani - provincia di Massa-Carrara; Capalbio - provincia di Grosseto; Colli dell'Etruria Centrale - province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena; Colli di Luni (Bianco; Rosso nelle tipologie normale e Riserva); con indicazione del vitigno: Vermentino (Bianco); DOC interregionale prodotta nelle province di Massa-Carrara (Toscana) e della Spezia (Liguria); Colline Lucchesi - provincia di Lucca; Cortona - provincia di Arezzo; Elba - provincia di Livorno; Montecarlo - provincia di Lucca; Montecucco - provincia di Grosseto; Monteregio di Massa Marittima - provincia di Grosseto; Montescudaio - province di Livorno e Pisa; Moscadello di Montalcino - provincia di Siena - Orcia - provincia di Siena - Parrina - provincia di Grosseto; Pomino provincia di Firenze; Rosso di Montalcino - provincia di Siena; Rosso di Montepulciano - provincia di Siena; San Gimignano (Rosso nelle tipologie normale, Riserva e Novello) - provincia di Siena; Sant'Antimo - provincia di Siena; Sovana - provincia di Grosseto; Terratico Bibbona - parte settentrionale della provincia di Livorno; Val d'Arbia - provincia di Siena; Val di Cornia - province di Livorno e Pisa; Vin Santo del Chianti prodotto nelle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena; Vin Santo del Chianti Classico - province di Firenze e Siena; Vin Santo di Montepulciano - provincia di Siena • D.O.C.G. Denominazione d’Origine Controllata e Garantita (definizione che, per le normative europee, rientra nella sigla V.Q.P.R.D.). Riconoscimento di particolare pregio riservato ad alcuni vini D.O.C. di qualità superiore, o di notevole notorietà nazionale ed internazionale. Come i vini D.O.C. vengono prodotti seguendo rigide regole ben disciplinate, che prevedono: l’utilizzo di uve prestabilite, tecniche di vinificazione regolamentate, caratteristiche organolettiche prefissate. Questi vini sono ammessi al consumo, solo dopo controlli, analisi chimiche e sensoriali, ancora più severi; devono essere commercializzati in recipienti di capacità inferiore a cinque litri e devono portare un contrassegno dello Stato che dia la garanzia dell’origine, della qualità e che consenta la numerazione delle bottiglie prodotte. Anche per i vini D.O.C.G. è ammessa la denominazione Classico (se proveniente da zone di antica origine vitivinicola), o Riserva (se sottoposto ad un periodo di invecchiamento, previsto da disciplinare - in etichetta deve essere indicato l’anno di produzione). Per questi vini è previsto un disciplinare di produzione, restrittivo, analogo a quello dei vini D.O.C.. La sigla D.O.C.G. è pertanto un riconoscimento esclusivo, destinato tradizionalmente a distinguere i vini di maggior pregio prodotti in Italia. Fino al 1990, il riconoscimento D.O.C.G., era stato riservato a soli cinque vini: Barolo e Barbaresco (Piemonte); Albana di Romagna (Emilia Romagna); Brunello di Montalcino, Chianti Classico, Vino Nobile di Montepulciano (Toscana). Con il tempo il riconoscimento D.O.C.G. è stato esteso anche ad altri prestigiosi vini ed oggi, le DOCG presunti sul mercato italiano sono quaranta: IL SOMMELIER di Mario Gasperetti 2 V I N I REGIONE Piemonte (11 vini) Lombardia (4 vini) Veneto (4 vini) Friuli V.G. (2 vini) Emilia R. (1 vino) D . O . C . G . VINO COLORE TIPOLOGIA - UVAGGIO ANNO DOCG ZONA DI PRODUZIONE Barolo Barbaresco Gattinara rosso nebbiolo i purezza – invecchiamento minimo 3 anni provincia di: Cuneo rosso nebbiolo i purezza – invecchiamento minimo 2 anni rosso nebbiolo: (75.0% - 100.0%); vespolina: (4.0% - 25.0%) Asti Spumante o Moscato d’Asti bianco Spumante - moscato Bianco 100.0% 1981 1981 1990 1993 1997 1996 2000 2001 2005 2006 2006 1995 1995 2004 2007 2001 2001 2001 2008 2001 2006 1987 1980 1984 1989 1990 1993 2003 2006 1992 2003 2008 2003 2004 2003 1993 2003 2003 2005 1996 nebbiolo, vespolina (max 4%), o bonarda rosso Ghemme Spumante - Brachetto 100.0% rosso Brachetto d’Acqui barbera: min. 85%; freisa, grignolino, dolcetto (soli o mix) max 15% rosso Barbera d’Asti barbera: min. 85%; freisa, grignolino, dolcetto (soli o mix) max 15% rosso Barbera del Monferrato dolcetto 100% rosso Dolcetto di Dogliani tranquillo, frizzante e spumante - cortese 100% bianco Gavi o Cortese di Gavi Nebbiolo da 95 a 98%; vitigno Arneis da 2 a 5% Roero (Arneis e spumante) rosso bianco “Roero", rosso: “Roero Arneis” , bianco: vitigno Arneis Franciacorta (spumante - rosé - crémant) rosé bianco spumante - pinot bianco e/o chardonnay e/o pinot nero nebbiolo (localmente detto chiavennasca): 90.0% - 100.0% rosso Valtellina superiore nebbiolo (localmente detto chiavennasca): 90.0% - 100.0% Sforzato Valtellina (o Sfursat) rosso spumante - prodotto con vari vitigni del territorio bianco Oltrepò Pavese M.C. vorvina veronese 35-65%; rondinella 30-40%, (Molinara, Rossignola, rosso Bardolino Superiore Barbera,Sangiovese,Marzemino,Merlot,CabernetSauvignon,soliomix,max20%);(limitemaxpersingolovitigno10%) spumante - Corvina: 40- 70% ; Rondinella: 20 - 40% ; Molinara: 5 - 25% bianco Recioto di Soave Garganega 70%; Trebbiano, Pinot bianco, Chardonnay bianco Soave Superiore classico; spumante -Corvina:40-70%;Rondinella:20-40%;Molinara:5-25% bianco Recioto di Gambellara verduzzo friulano (localmente detto verduzzo giallo) bianco Ramandolo passito - Picolit 100% Colli Orientali del Friuli Picolit bianco secco, amabile, dolce, passito - albana 100% bianco Albana di Romagna sangiovese grosso 100% - invecchiamento minimo 5 anni rosso Brunello di Montalcino sangiovese min. 75%; canaiolo nero max 10%; trebbiano toscano, malvasia rosso Chianti del Chianti max 10%; altri vitigni a bacca rossa max 15% Vino Nobile di Montepulciano rosso bianco vernaccia; altri vitigni a bacca bianca non aromatici max 10 rosso sangiovese min. 80; altri vitigni a bacca rossa max 20 rosso Sangiovese nin. 85%; Ciliegiolo, Canaiolo, Malvasia max 15% rosso secco, passito: sagrantino - invecchiamento min. 30 mesi rosso sangiovese 70-100%; altre uve a bacca rossa max 30% Lazio (1 vino) Carmignano Vernaccia di San Gimignano Chianti Classico Morellino di Scansano Montefalco Sagrantino Torgiano Riserva Cesanese del Piglio rosso sangiovese (localmente detto) min 70%; lanaiolo nero o altri vitigni raccomandati max 20% - invecchiamento min 2 anni Sangiovese 45-70%, Canaiolo nero 10-20%, Cabernet Franc e Cabernet rosso cesanese; sangiovese, montepulciano, barbera, trebbiano toscano, bombino max 10%. Marche Vernaccia di Serrapetrona rosso spumante - vernaccia nera min l'85%; altre uve a bacca rossa max 15% rosso montepulciano min 85%; sangiovese max 15%. rosso montepulciano min 90%; sangiovese max 10%. rosso aglianico; altre uve a bacca rossa max 15%. bianco greco min 85%; coda di volpe max 15%. bianco fiano min 85%; greco, coda di volpe bianco, trebbiano toscano max 15% rosso nero d'avola 50-70%; frappato 30-50% bianco vermentino, 95-100%; altre uve a bacca bianca max 5% Toscana (7 vini) Umbria (2 vini) Rosso Conero Riserva Abruzzo (1 vino) Montepulciano d'Abruzzo Taurasi Campania Greco di Tufo (3 vini) Fiano di Avellino Sicilia (1 vino) Cerasuolo di Vittoria Sardegna (1 vino) Vermentino di Gallura (2 vini) Sauvignon 6-15%, Trebbiano Toscano, Canaiolo bianco e Malvasia del Chianti fino al 10%. provincia di: Cuneo provincia di: Novara province di: Asti, Cuneo, Alessandria provincia di: Vercelli province di: Asti, Alessandria province di: Asti, Alessandria province di: Asti, Alessandria provincia di: Cuneo provincia di: Alessandria provincia di: Cuneo provincia di: Brescia provincia di: Sondrio provincia di: Sondrio provincia di: Pavia provincia di: Verona (lago di Garda) provincia di: Verona (lago di Garda) provincia di: Verona (lago di Garda) provincia di: Verona (lago di Garda) provincia di: Udine provincia di: Udine provincia di: Bologna, Ravenna, Forlì provincia di: Siena province di: FI, PI, SI, AR, PT , PO provincia di: Siena provincia di: Prato provincia di: Siena province di: Firenze, Siena provincia di: Grosseto provincia di: Perugia provincia di: Perugia provincia di: Frosinone provincia di: Macerata provincia di: Ancona province di: Chieti, Pescara, Teramo provincia di: Avellino provincia di: Avellino provincia di: Avellino province di: Ragusa, Caltanisetta, Catania province di: Sassari, Nuoro IN OGNI CASO È OPPORTUNO RICORDARE CHE LA NORMATIVA NAZIONALE, NONOSTANTE ORMAI RISULTI ESSERE BEN CONOSCIUTA ED APPREZZATA DAL MERCATO, È PROBABILMENTE DESTINATA A SCOMPARIRE A PARTIRE DAL 31 LUGLIO 2009, PER ESSERE SOSTITUITA DALLA NORMATIVA EUROPEA E DALLE SIGLE COMUNITARIE. MOLTI ESPERTI CRITICANO FORTEMENTE QUESTA DISPOSIZIONE CHE POTREBBE PORTARE AD UNA DISCIPLINA CAOTICA DELLA MATERIA VITIVINICOLA SUL NOSTRO TERRITORIO, RICONOSCENDO, AD ESEMPIO, UNA SOLA DOP E UNA SOLA IGP, SUL TERRITORIO, PUÒ ACCADERE CHE SUL TERRITORIO DI MONTALCINO LA DOP BRUNELLO CANCELLI L’ATTUALE DOC ROSSO DI MONTALCINO; INOLTRE NELLA DOP, NON SONO AMMESSE SOTTOZONE DI PRODUZIONE, NÉ MENZIONI AGGIUNTIVE, COL RISULTATO CHE VINI COME IL CHIANTI, AD ESEMPIO, RISULTINO DESCRITTI IN MODO GENERICO SENZA LE SPECIFICHE DI: “CHIANTI RUFINA, CHIANTI MONTESPERTOLI, CHIANTI COLLINE SENESI...” IL SOMMELIER di Mario Gasperetti 3 PIRAMIDE DELLA QUALITÀ DEL VINO IL SOMMELIER di Mario Gasperetti 4 Disciplinare di produzione Il disciplinare di produzione è l'insieme delle leggi e delle indicazioni, a cui si deve far riferimento per ottenere il riconoscimento di vino D.O.C.G., D.O.C., I.G.T., V.Q.P.R.D., ecc. Queste leggi sono redatte in base alle tradizioni, come per la tipologia di forma d'allevamento del vigneto, o per i vitigni utilizzati, le tecniche di vinificazione ed altro ancora. I disciplinari sono divisi in articoli in cui si specifica: la denominazione, a che vitigni si riferisce, in che percentuale e la zona esatta; • la resa dell'uva, il titolo alcolometrico minimo dell'uva, la densità delle viti; • come deve avvenire la vinificazione e le caratteristiche tecniche del prodotto finito come colore, odore, acidità totale. • le caratterizzazione del prodotto, ecc. DISCIPLINARE DI PRODUZIONE - CHIANTI D.O.C.G. sottozone di produzione: Colli Fiorentini, Montalbano, Rufina, Montespertoli, Colli Aretini, Colline Pisane e Colli Senesi. (Decreto 10 marzo 2003 (G.U. n. 73 del 28 marzo 2003) Articolo 2 I vini “Chianti” devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo articolo 3 e provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni: - Sangiovese: minimo 75%; - Canaiolo nero: fino al 10%; - Trebbiano toscano e Malvasia del Chianti singolarmente o congiuntamente: fino al 10%. Possono inoltre concorrere alla produzione le uve a bacca rossa provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nelle unità amministrative della zona di produzione delle uve e presenti nei vigneti nella misura massima del 15% del totale delle viti per il vino “Chianti” e del 20% per i vini “Chianti” con riferimento alle sottozone e alla specificazione aggiuntiva “Superiore” purché non venga superato il limite del 10% per ogni singolo vitigno e non modifichino le caratteristiche specifiche del “Chianti”, anche con riferimento a sottozone e specificazioni aggiuntive. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell’uva e del vino. In particolare è vietata ogni forma di allevamento su tetto orizzontale tipo tendone. È vietata qualsiasi pratica di forzatura. La produzione massima di uve ammesse per la produzione del vino “Chianti” non deve essere in media superiore a kg 4 per ceppo e con produzione massima di 90 quintali per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” con riferimento alle sottozone “Colli Aretini”, “Colli Fiorentini”, “Colli Senesi”, “Colline Pisane”, “Montalbano”, “Rufina” e “Montespertoli”, i suddetti limiti sono fissati mediamente a kg 3 per ceppo e rispettivamente a quintali 80 per ettaro di coltura specializzata. Per il vino “Chianti” Superiore la resa è ridotta a quintali 75 per ettaro. I nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 3.300 viti per ettaro, e non potranno produrre mediamente più di kg 3,00 di uva per ceppo. Per il “Chianti” Superiore i nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 4.000 viti per ettaro e non potranno produrre mediamente più di kg 2,2 di uva per ceppo. Per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione con numero di ceppi inferiore a 3.300 la produzione massima per ceppo è mediamente kg 5. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale, decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. La Regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – ed alle Camere di commercio competenti. Non si potranno produrre “Chianti” e “Chianti” Superiore dai vigneti iscritti all’albo dei vigneti del “Chianti Classico”. In deroga a tale divieto è tuttavia consentito che contemporaneamente alla denuncia delle uve o alla dichiarazione della produzione del vino di cui all’articolo 16 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e comunque entro e non oltre il 15 dicembre dell’anno del raccolto, i produttori dell’uva o del vino possano rinunciare alla specificazione “Classico” nei confronti della denominazione generale “Chianti” e in quanto esista la compatibilità per base ampelografica. Tale rinuncia, che è irrevocabile per l’annata di riferimento, è relativa a tutta o a parte della produzione aziendale e comporta separata annotazione della quantità e dei vasi vinari in cui essa è conservata nel registro di produzione o di carico e scarico. Entro lo stesso termine del 15 dicembre il produttore dell’uva o del vino deve comunicare gli estremi delle predette quantità all’Ispettorato Repressione Frodi, alle Camere di Commercio detentrici dell’Albo del “Chianti” e del “Chianti Classico”, competenti per territorio. Articolo 3 La zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” corrisponde a quella prevista nell’articolo 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata “Chianti”. Tale zona è delimitata come appresso: ... omissis ... Ai sensi dell’articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la zona di origine più antica è disciplinata esclusivamente dalla regolamentazione separata autonoma per essa prevista. La rispondenza a tale regolamentazione ed alle relative condizioni produttive è comunque obbligatoria, anche nel caso della scelta di cui al precedente articolo 2 per la commercializzazione come “Chianti” senza specificazioni o menzioni aggiuntive. Articolo 4 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Chianti” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire all’uva, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei – ai fini dell’iscrizione all’albo dei vigneti – unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad un’altitudine non superiore a metri 700, sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareomarnosi, da scisti argillosi e da sabbia. Sono da considerarsi invece inadatti, e non possono conseguentemente essere iscritti nel predetto albo, i vigneti situati in pianura indipendentemente dalla quota altimetrica, in terreni umidi, su fondi valle e infine in terreni a predominanza di argilla pliocenica e comunque fortemente argillosi. Qualora si faccia uso della specificazione “Superiore” o delle specificazioni geografiche per le quali sono previste caratteristiche e condizioni produttive particolari, le situazioni ambientali e di impianto dei vigneti devono essere rispondenti alle suddette caratteristiche e condizioni. I vigneti potranno essere adibiti alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” solo a partire dal terzo anno dell’impianto e qualora portino il riferimento alle sottozone “Colli Aretini”, “Colli Fiorentini”, “Colli Senesi”, “Colline Pisane”, “Montalbano”, “Rufina” e “Montespertoli” e con la specificazione “Superiore” solo a partire dal quarto anno. Articolo 5 IL SOMMELIER di Mario Gasperetti 5 MAPPA DELLE ZONE DI PRODUZIONE DEL CHIANTI Articolo 1 La denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” è riservata ai vini “Chianti”, già riconosciuti a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni compresi anche soltanto in parte nella suddetta zona delimitata. L’uso delle menzioni geografiche relative alle sottozone “Colli Aretini”, “Colli Fiorentini”, “Colli Senesi”, “Colline Pisane”, “Montalbano”, “Rufina” e “Montespertoli”, in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” è consentito in via esclusiva al vino prodotto nelle relative sottozone delimitate dall’articolo 3 a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell’interno dei rispettivi territori di produzione delimitati per ciascuna delle predette zone. È inoltre consentito, su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – sentita la Regione Toscana, che le suddette operazioni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” siano effettuate in cantine situate al di fuori del territorio di vinificazione suddetto, ma non oltre dieci chilometri in linea d’aria dal confine previsto per i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” purché nell’ambito della regione Toscana. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” con riferimento alle sottozone, le suddette operazioni, autorizzate nei termini di cui al precedente comma, possono essere effettuate non oltre venticinque chilometri dal perimetro delle relative sottozone, purché all’interno delle zone di produzione delimitate per la denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” e per la denominazione di origine controllata e garantita “Chianti Classico”, sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell’entrata in vigore del presente disciplinare e siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente, per quanto riguarda le sottozone, uve di propria produzione idonee alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti”. Tuttavia, tali operazioni, anche se separatamente, sono consentite su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la Regione Toscana, a cantine preesistenti da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, imbottigliatrici di vini a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” con riferimento alle sottozone e alla specificazione “Superiore”, situate nella/e provincia/e interessata/e e limitrofe nell’ambito della regione Toscana. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” e i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” con i riferimenti alle sottozone “Colli Aretini”, “Colli Senesi”, “Colline Pisane” e “Montalbano” non potranno essere immessi al consumo anteriormente al 1 marzo dell’annata successiva a quella di produzione delle uve. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” con i riferimenti alle sottozone “Colli Fiorentini”, “Rufina”, e alla specificazione “Superiore” non potranno essere immessi al consumo prima del 1 settembre dell’annata successiva a quella della produzione delle uve, dopo un periodo di affinamento in bottiglia di almeno due mesi. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” con il riferimento alla sottozona “Montespertoli” non potrà essere immesso al consumo prima del 1 giugno dell’annata successiva a quella di produzione delle uve. Articolo 6 Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% per il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti”, dell’11% per il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” con i riferimenti alle sottozone “Colli Aretini”, “Colli Fiorentini”, “Colli Senesi”, “Colline Pisane”, “Montalbano”, “Rufina” e “Montespertoli” e dell’11,5% per il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” con la specificazione “Superiore”. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui la tradizionale pratica enologica del “governo all’uso Toscano”, che consiste in una lenta rifermentazione del vino appena svinato con uve dei vitigni di cui all’articolo 2, leggermente appassite. Per i vini che per le loro caratteristiche vengono destinati al consumo entro l’anno successivo alla vendemmia, per i quali si intenda usare in etichetta la specificazione “governato” - o termini consimili autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – è obbligatorio il “governo all’uso Toscano”. Articolo 7 È consentito l’arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali ferma restando la resa massima del 70% dell’uva in vino, di cui al precedente articolo 2. I prodotti aggiunti eccedenti la resa del 70% dovranno sostituire una eguale aliquota di vino “Chianti” originario, la quale potrà essere presa in carico come vino da tavola. Articolo 8 I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: - colore: rubino vivace tendente al granato con l’invecchiamento; - odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento; - sapore: armonico, asciutto (con un massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori), sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato. Il prodotto dell’annata che ha subito il “governo” presenta vivezza e rotondità; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% per il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” e per i vini “Chianti” con i riferimenti alle sottozone “Colli Aretini”, “Colli Senesi”, “Colline Pisane” e “Montalbano” e 12% per i vini “Chianti” con i riferimenti alle sottozone “Colli Fiorentini”, “Rufina”, “Montespertoli” e con la specificazione “Superiore”; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 19 g/l per il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” e 21 g/l per tutti i vini con i riferimenti alle sottozone “Colli Aretini”, “Colli Fiorentini”, “Colli Senesi”, “Colline Pisane”, “Montalbano”, “Rufina”, “Montespertoli” e 22 g/l per il vino con la specificazione “Superiore”. Articolo 9 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti”, se sottoposto ad invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia, può aver diritto alla qualifica “riserva” purché all’atto dell’immissione al consumo abbia un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12%. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” con i riferimenti alle sottozone “Colli Aretini”, “Colli Senesi”, “Colline Pisane”, “Montalbano”, “Montespertoli” per aver diritto alla qualifica “riserva”, dovranno essere sottoposti ad un invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia e dovranno avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12,5%. Inoltre per i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” con i riferimenti alle sottozone “Colli Fiorentini” e “Rufina” l’invecchiamento previsto dovrà essere effettuato per almeno sei mesi in botte e tre in bottiglia. Il periodo di invecchiamento viene calcolato a decorrere dal 1 gennaio successivo all’annata di produzione delle uve. Articolo 10 Alla denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “vecchio” e simili. È tuttavia consentito, nel rispetto delle norme vigenti, l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente e di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località compresi nella zona delimitata nel precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. Nella designazione dei vini “Chianti”, anche seguiti dal riferimento ad una delle sottozone e alla specificazione “Superiore”, può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell’albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve e nella dichiarazione della produzione, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento. Per i vini “Chianti” è consentita l’immissione al consumo soltanto in recipienti di vetro. L’uso della denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” non è consentito, all’atto dell’immissione al consumo, per i vini contenuti in recipienti di volume nominale superiore a 5 litri. Le bottiglie o altri recipienti contenenti i vini “Chianti” all’atto dell’immissione al consumo devono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio anche per quanto riguarda la forma e l’abbigliamento. Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” anche con i riferimenti alle sottozone e specificazioni aggiuntive, per le capacità pari o superiori a litri 0,375 è consentito l’imbottigliamento solo nella bottiglia “bordolese” fino a 5 litri e nel “fiasco toscano” fino a 2 litri. Solo per il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti”, senza specificazioni geografiche o aggiuntive, recipienti in vetro diversi potranno essere autorizzati dal Comitato nazionale vini, su proposta degli organismi di tutela, Consorzio o Consiglio interprofessionale, anche ai fini di eventuali periodi transitori di uso e/o di smaltimento. Qualora i vini “Chianti” siano confezionati in fiaschi, è vietata l’utilizzazione di un fiasco diverso da quello tradizionale all’uso toscano, come definito nelle sue caratteristiche dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, ed è inoltre vietato l’utilizzo dei fiaschi usati. È in ogni caso vietato confezionare i recipienti con tappi a corona o con capsule a strappo. Per il confezionamento è consentito solo l’uso del tappo raso bocca ad eccezione dei contenitori di capacità non superiore a litri 0,375 per i quali è ammesso l’uso del “tappo a vite”. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini “Chianti”, deve figurare l’annata di produzione delle uve. L’etichetta Possiamo pensare all’etichetta di una bottiglia di vino, come alla sua carta d’identità, dalla quale è possibile ricavare le notizie per conoscere ciò che si acquista o viene servito. La legislazione comunitaria, impone regole precise in merito alle indicazioni contenute sull’etichetta, destinate a designare il prodotto contenuto all’interno della bottiglia. Le notizie da apporre sono molteplici e naturalmente diventano più numerose e puntuali, man mano che si sale con la qualità del prodotto. Queste riguardano: • TAPPO: è consentita la marchiatura a fuoco del tappo con il nome o la sigla dell’imbottigliatore, purché posizionata sulla parte superiore e laterale del tappo (esclusa pertanto la parte a contatto col vino); le IL SOMMELIER di Mario Gasperetti 6 • • • indicazioni debbono essere visibili dall’esterno attraverso il vetro. Nel caso di chiusura della bottiglia con capsula, le indicazioni devono essere riportate anche sulla capsula, o sul rivestimento, o sul collarino. ETICHETTA DEI VINI DA TAVOLA: deve riportare obbligatoriamente, oltre alla menzione “vino da tavola”, anche: volume del contenuto (espresso in hl, l, cl., ml.); la “e” che contraddistingue prodotti imballati correttamente; dati dell’imbottigliatore (nome, sede, ecc.); luogo dell’imbottigliamento; gradazione alcooloica; massificazione (se il vino è stato gassato artificialmente). Altri dati facoltativi sono: colore (bianco, rosso, rosato); prescrizioni, raccomandazioni, ecc. ETICHETTA DEI VINI I.G.T.: oltre a tutti gli obblighi previsti per i vini da tavola, deve riportare la dicitura I.G.T., inoltre il termine vino da tavola, può essere sostituito con quello “vino tipico”. Altri dati facoltativi sono: nome del vitigno, annata della vendemmia, ecc. ETICHETTA DEI VINI V.Q.P.R.D. (DOC E DOCG): oltre a tutti gli obblighi previsti per i vini IGT, deve riportare, al posto della sigla I.G.T., una tra le seguenti diciture: V.Q.P.R.D., V.S.Q.P.R.D, V.F.Q.P.R.D, V.L.Q.P.R.D, DOC, D.O.C.G. ed i vini D.O.C.G., devono riportare anche l’annata della vendemmia. Altri dati facoltativi, perché previsti dal disciplinare di produzione sono: sottozona di produzione; denominazioni classico, o riserva, numero del recipiente, numero di controllo, ecc. ESEMPIO DI ETICHETTA “CARTIZZE” ESEMPIO DI FASCETTA PER VINI D.O.C.G. fascetta numerata per D.O.C.G. - rosè l’esempio si riferisce al vino spumante “Franciacorta” fascetta numerata per D.O.C.G. - bianco l’esempio si riferisce al vino bianco “Vernaccia di San Gimignano” fascetta numerata per D.O.C.G. - rosso l’esempio si riferisce al vino rosso “Montefalco Sagrantino” IL SOMMELIER di Mario Gasperetti 7