Provincia di Catania - Comune di Piedimonte Etneo

Transcript

Provincia di Catania - Comune di Piedimonte Etneo
DELIBERAZIONE
N. 69
COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
PROVINCIA DI CATANIA
REGISTRO PROPOSTE N.69 DEL 27/05/2016
ASSESSORATO o UFFICIO PROPONENTE: ASSESSORE VASTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COLLABORAZIONE PER LA
PREVENZIONE DEL RANDAGISMO
L'anno, 2016 addì 27 del mese di MAGGIO alle ore 12,45 e seguenti, nella Casa
Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE con l'intervento dei Sigg.ri:
PUGLISI IGNAZIO
SINDACO
Pres.te
POLLICINAENRICHETTA ASSESSORE Pres.te
LEVA SANTO GERARDO
ASSESSORE
VASTA CARMELA
ASSESSORE Pres.te
LEVA LUIGI GERALDO
ASSESSORE Ass.te
Ass.te
Presiede il Sindaco, Aw. Ignazio Puglisi;
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Marta Emilia Dierna
II PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto
LA GIUNTA MUNICIPALE
- ESAMINATA l'allegata Proposta di Deliberazione inerente all'oggetto:
- VISTI i pareri favorevoli espressi sulla Proposta;
- PRESO e DATO ATTO che la stessa è conforme a quanto previsto dall'art. 12 L.R. n.
30/2000;
- RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
- VISTO L'O.A.EE.LL. Vigente;
- CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. APPROVARE,
l'allegata
proposta
di
deliberazione,
inerente
2. Il presente atto viene trasmesso:
Al Capo Settore: ÀA.GG.;
Al Capo Settore: SS.FR;
Al Capo Settore: VV.UU.;
Al Capo Settore: U.T.C.;
Al Presidente del Consiglio;
Al Capo Gruppo di Maggioranza;
Al Capo Gruppo di Minoranza;
All'Ufficio Pubblicazioni;
3. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi di legge.
La presente Deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta
all'oggetto.
Comune di Piedimonte Etneo
(Provincia di Catania)
c.c.p. 15833957 - C.F. e P.I. 00671800878 -
Tei.: 095/644500 -
Fax 095/644344
Prot. n.
- cap. 95017
lì,
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
j f . €'9
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COLLABORAZIONE PER LA
PREVENZIONE DEL RANDAGISMO
LA GIUNTA COMUNALE
richiamati:
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione
amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e
smi;
gli articoli 1, comma I-bis, e l i della medesima legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
il Codice civile;
l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
la legge Regione Siciliana n. 15/2000;
premesso che:
il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi
dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad
esse assegnati;
detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3
lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo
3 del TUEL;
il secondo paragrafo di quest'ultima norma dispone che "* comuni e te province [svolgano]
le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate
dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dette loro formazioni sociali";
il secondo paragrafo di quest'ultima norma dispone che "/ comuni e le province [svolgano]
le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate
dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
con la legge 266/1991, il legislatore ha riconosciuto il valore sociale e la funzione
dell'attività di volontariato come "espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo";
inoltre la legge ha promosso, e promuove, lo sviluppo del volontariato salvaguardandone
l'autonomia e favorendo l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere
sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni., dagli enti locali (art. 1 legge
266/1991);
Partii, punto 4, della legge regionale 3 luglio 2000, n.15, recita che qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacità ricettiva di quelli esistenti non
sia sufficiente, i Comuni singoli o associati possono incaricare della custodia dei cani catturati associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale che gestiscono rifugi privati per cani;
l'art.2, punto 1, del D.P.R.S. 12 gennaio 2007, n.7, meglio ancora, stabilisce che i comuni
singoli o associati, qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la
capacità ricettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, possono incaricare della custodia
dei cani catturati le associazioni iscritte all'albo delle associazioni animaliste della Regione
Siciliana;
Considerato che:
l'Associazione di volontariato ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali), sezione
Provinciale di Catania, con sede in Acicastello via Re Martino n. 10/a, è iscritta al n. 96
Sez. B dell'Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali di cui
aH'art.19 della Legge Regionale 3 Luglio 2000 n.15;
nei rapporti di collaborazione intrattenuti con enti pubblici e con altre realtà del territorio,
l'Associazione ha dimostrato "attitudine e capacità operativa^ tali da consentirle lo
svolgimento di servizi rivolti al pubblico;
il Comune intende avvalersi dell'attività dell'Associazione e dei propri associati,
collaborando con la stessa al fine di prevenire il fenomeno del randagismo;
accertato che la presente proposta non prevede oneri a carico del bilancio comunale, in
quanto il contributo previsto verrà corrisposto dalla G.M. con la devoluzione spontanea
della spettante indennità;
PROPONE DI DELIBERARE
1) la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)
di avvalersi dell'attività dell'Associazione di volontariato ENPA (Ente Nazionale
Protezione Animali), sezione Provinciale di Catania, con sede in Acicastello via Re
Martino n. 10/a, iscritta al n. 96 Sez, B dell'Albo Regionale delle Associazioni per
la protezione degli animali dì cui all'arti9 della Legge regionale 3 Luglio 2000
n.15;
3) conscguentemente, di approvare lo schema di Protocollo di Intesa avente ad oggetto
"Protocollo di Intesa per la collaborazione per la prevenzione del randagismo",
schema che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;
4) di impegnarsi a diffondere sul territorio del Comune di Piedimonte Etneo l'attività
dell5 Associazione che, a seguito della stipula del suddetto protocollo, potrà effettuare controlli sulla cura e/o adozione dei cani sul territorio comunale;
5) di impegnarsi a promuovere attività di sensibilizzazione e campagne pubblicitarie
sul territorio del Comune di Piedimonte Etneo da concordare con l'Associazione;
6) di corrispondere per il rimborso delle spese sostenute dall'Associazione la somma
di euro 1.000,00 a carico della G.M. , mediante devoluzione spontanea della spettante indennità, senza oneri a carico del bilancio comunale;
7) di demandare al Comandante di Polizia Municipale l'adozione di tutti gli atti e
provvedimenti connessi e consequenziali;
8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di quanto indicato
nell'ari 134 comma 4 del D.lgs.267/2000, con separata ed unanime votazione resa
in forma palese.
Assessore al Randagismo
r^ i
vv) Candela ,V asta'f
Comune di Piedimonte Etneo
Cod .Fise. 00671800878 - Provincia di Catania
Comando Polizia Municipale
PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n° 142 come recepita con Part. 1 ,co.l°,
lett.i),della L.R. 11.12.1991, n° 48. come sostituito dall'art. 12, co.!0, punto 0.1
della L.R. 23.12.2000 n° 30, che testualmente recita:
1. "su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero
atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del
Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione
di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile".
Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscrìtti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
OGGETTO: Protocollo d'intesa per la collaborazione per la prevenzione del randagismo
PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA
Area: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole, ai sensi delle leggi
sopraindicate.
Dalla Sede Municipale,
COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
PROVINCIA DI CATANIA
PARERE DI REGOLARITÀ' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs, 267/2000
Oggetto: Protocollo d'intesa per la collaborazione per la prevenzione del randagismo.
Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente
Dalla Sede Municipale,
26.05.2016^
Comune di PiedimonteEtneo
(Provincia di Catania)
c.c.p. 15833957 - C.K e P.I. 00671800878 -
Tei: 095/644500 -
Fax 095/644344 - cap.95017
PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COLLABORAZIONE PER LA PREVENZIONE DEL
RANDAGISMO
L'anno Duemilasedici, il giorno
del mese di Maggio, presso la sede del Comune di Piedimonte
Etneo in Via Vittorio Emanuele II, n. 34,
TRA
II Comandante Sig. Giuseppe Cassaniti, nella persona di Responsabile dell'Area Comando VV.UU.,
domiciliato per la carica n Piedimonte Etneo, via Vitt. Emanuele II n. 34, il quale interviene ai sensi
dell'ari 107 del D.L.G.s 18/08/2000, n. 267, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta,
E
L'E.N.RA. - Ente Nazionale Protezione Animali, Sez. Provinciale di Catania - P.I. 02125341004 e
C.F. 800116050586, rappresentata dal Sig. Cataldo Paradiso, nato a Gangi (PA) il 18/09/1961,
Presidente prò-tempore, domiciliato per la carica in Acicastello (CT), Via Re Martino n. IO/A,
STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1. Premesse
La Legge Regionale Siciliana del 3 luglio 2000, n. 15, affida alle A.S.P. Ed ai Comuni,
singolarmente o in forma associata, il compito di assicurare il controllo e la protezione della
popolazione canina e felina, nonché l'istituzione dell'anagrafica canina degli animali vaganti, cioè
sprovvisti di possessore, ai fini della prevenzione del randagismo.
Il Comune è obbligato ad applicare politiche di prevenzione del randagismo senza che ciò
possa compromettere in alcun modo la salute fisica e psicologica degli animali considerati randagi,
cioè quelli che vivono nel territorio in stato di libertà; ciò comporta interventi costanti e coordinati
volti non solo alla tutela e cura degli animali, ma anche alla protezione della salute pubblica.
La Legge Regionale 15/2000 consente ai Comuni di stipulare accordi con associazioni di
volontariato operanti nel settore della protezione degli animali, che dovranno avere finalità
specifiche nel campo della salvaguardia e protezione degli animali e dovranno essere iscritte all'albo
delle associazioni animaliste, senza finalità di lucro, della Regione Siciliana - Assessorato
Regionale Art. 2 — Oggetto del Protocollo d'Intesa
II Comune di Piedimonte Etneo, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della L.R.
15/2000, sì accorda con l'Associazione ENPA , con sede in Acicastello (CT), Via Re Martino n.
IO/A, per la prevenzione del fenomeno del randagismo canino.
Art. 3 — Obblighi a carico dell'Associazione
L'Associazione nella realizzazione delle attività di cui al presente protocollo e fermo restando il
rispetto della normativa vigente, è obbligata a:
•
concordare con I1 Amministrazione i piani operativi di intervento, e rendicontare di volta in
volta le attività svolte elencando i risultati raggiunti, in modo tale che tutto sia di facile verifica, lettura
ed interpretazione, facendo uso anche di supporti informatici;
•
occuparsi della individuazione dei cani randagi;
•
applicazione del microchip nelle giornate previste dagli eventi della Sezione;
valutandone, di concerto col personale medico veterinario dell'ASP, dello stato
comportamentale, delle condizioni degli animali per l'eventuale re-immissione sul territorio di quelli
censiti;
•
Organizzare campagne periodiche di sensibilizzazione al rispetto dei diritti degli animali, di
divulgazione delle tematiche animaliste e di incentivazione all'affidamento temporaneo ed all'adozione
dei cani randagi ricoverati nel canile a carico del Comune e di quelli che, sia per condizioni precarie di
salute sia perché cuccioli e quindi sottoposti a rischi maggiori di incolumità, saranno valutati poco
inclini alla vita di strada;
nel caso specifico degli animali dati in adozione a privati cittadini, l'Associazione dovrà
seguire l'iter amministrativo volto al rilascio dell'atto formale di adozione che conterrà i dati anagrafici,
l'elencazione degli obblighi del nuovo possessore e la sua dichiarazione di assunzione di responsabilità;
un originale dell'atto di adozione, prodotto in triplice copia, sarà consegnato all'adottante, un altro
trasmesso all'ASP — Distretto Veterinario competente per territorio per il trasferimento della proprietà
dell'animale al nuovo possessore ed un ultimo resterà agli atti presso questo Comune; da quel momento
in poi la proprietà dell'animale viene trasferita dal Comune all'adottante, al quale ultimo sono da
attribuirsi tutti gli obblighi e tutte le responsabilità connesse alla proprietà ai sensi della citata L.
15/2000; tuttavia , ai sensi della L.R. 15/2000, sarà cura sempre dell'ASP garantire, a sue spese, anche
successivamente all'adozione dell'animale randagio, la sterilizzazione purché questa sia richiesta entro
sei mesi dalla data del provvedimento di adozione;
•
nel caso di animali dati in affidamento temporaneo, seguire l'iter amministrativo volto al
rilascio dell'atto di affidamento che conterrà i dati anagrafici, la dichiarazione di assunzione dì
responsabilità e l'elencazione degli obblighi dell'affidatario; gli originali dell'atto di affidamento,
prodotto in duplice copia, saranno consegnati all'affidatario e al Comune per restare allegato alla scheda
anagrafica agli atti di questo Comune;
•
ricercare
un tutor a tutti gli animali liberi censiti, onde garantire il monitoraggio e segnalare
lo stato di salute dell'animale;
fornire al Comune consulenza riguardo i diritti e il benessere degli animali;
Ari. 4 —Assicurazione agli associati
L'Associazione garantisce che i volontarì che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo
siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento di tali attività e
per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 5 — Obblighi a carico dell'Amministrazione Comunale
II Comune di Piedìmonte Etneo si impegna a:
fornire tutti i supporti tecnico — amministrativi necessari alla realizzazione del presente
accordo, identificando e designando un funzionario responsabile con il compito di curare i rapporti con
l'Associazione;
dotare ogni volontario di un apposito tesserino di riconoscimento;
veriiìcare attraverso la Polizia Municipale le condizioni degli animali affidati, recandosi
direttamente presso i domicili degli affidatali anche in collaborazione con i Volontari dell'Associazione
eventualmente disponibili;
corrispondere per il rimborso delle spese sostenute dall'Associazione per la realizzazione del
presente accordo, un contributo dì €.1000,00 a carico della G.M. mediante devoluzione spontanea della
spettante indennità, senza oneri a carico del Bilancio Comunale;
il contributo verrà così suddiviso, euro 50 per ogni adozione cane cucciolo, euro 100 per
ogni adozione cane adulto, euro 200 per gli eventi organizzati, sino ad esaurimento della somma
prevista di euro 1000.
•
Vigilare sullo svolgimento a norma di legge delle attività a carico dell'Associazione;
stipulare convenzioni con medici veterinari per assicurare le vaccinazioni e profilassi in
genere e interventi di assistenza su animali feriti;
fornire tutti i supporti tecnico -amministrati vi agli agenti di Polizia Municipale per far fronte
agli abbandoni e ad alle attività illecite riguardanti il mondo animale;
Art. 6 — Modalità operative e responsabilità
Per la esecuzione della convenzione l'Associazione nomina, quale responsabile a garante del
presente accordo nei confronti deirAmministrazione Comunale, la persona sotto generalizzata:
II Sig. Cataldo Paradiso, nato a Cangi (PA) il 18/09/1961 e domiciliato per la carica in
Acicastello, Via Re Martino n. 10/a-C.R 800116050586.
Art. 7 — Durata e risoluzione del contratto di convenzione
Il presente accordo decorre dalla data della sua firma ed ha la durata di mesi 6 (sei). Alla sua
scadenza l'accordo si riterrà risolto senza ulteriore necessità di un atto formale.
Il Comune di Piedimonte Etneo potrà recedere in ogni momento da tale accordo, dopo avere
comunque diffidato l'Associazione con lettera scritta, se sai-anno comprovate delle irregolarità nella
esecuzione delle attività concordate o per qualsiasi altro motivo di natura civile ed amministrativa.
L'Associazione firmataria del presente accordo potrà a sua volta recedere dall'accordo per
eguali motivi, per esaurimento o inadempienza al contributo, o per intercorse impossibilità.
Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Catania.
Art. 9 — Liquidazione delle spese
La G.M. si impegna al versamento del contributo tramite bonifico bancario intestato alla
Sezione Provinciale Enpa di Catania, da corrispondere di volta in volta in base alle attività svolte e
rendicontate, sino all'importo massimo di € 1.000,00, mediante devoluzione spontanea della
spettante indennità, senza oneri a carico del Bilancio Comunale.
Entro la data di scadenza della convenzione, l'Associazione dovrà redigere un'apposita e
dettagliata relazione tecnica riportante tutte le principali notizie circa l'esecuzione dell'attività ed i
risultati ottenuti.
Art. 10 - Esecuzione fiscale del Protocollo d'Intesa
II presente Protocollo d'Intesa è esente da bollo e di registro ai sensi dell'art. S, comma
l°dellaL. 266/91.
Il superiore atto viene letto dalle parti, le quali dichiarano di accettarlo e concordano di
ritenerne essenziale l'approvazione di ciascuna clausola.
Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.
Per l'Associazione 'c
II Responsabile Legale,
"
Per il Comune di Piedimonte Etneo
II Responsabile del Settore VV.UU.
SSESSORE ANZIANO
richetta Pollicina
Dottssa Marta Einili£NDierna
\L SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DEL MESSO COMUNALE
La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line è iniziata, ai sensi degli artt. Il così come
modificato dall'ari. 127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e art. 12, co. 1°, della L.R. 44/91, nonché ai sensi
dell'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 il
come dal Registro delle pubblicazioni al «-_6_"}-J>
f,
IL MESSO
ADDETTO AUÌA PUBBLICAZIONE
II presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line
dal SO oS- c£"i6 al £[+ • oG ' gX-J6
ADDETTO A^bJlJpUBBLICAZIONE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on
line dal
al
a norma dell'ari. 11 della L.R. 3.12.1991, n. 44/91 così come modificato
dall'alt. 127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e art. 12, co. 1° della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'art. 32, della
legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 e che contro la stessa non sono stati
presentati reclami.
IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ'
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 2ty I Ot)
ai sensi dell'art. 12, comma 2, o dell'art. 16 della L.R. n. 44/91 (immediata esec
27" ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 44/91 (11° giorno di pubblicazione^
is
IL SEGRETARIO COMUNALE