Provincia di Catania - Comune di Piedimonte Etneo
Transcript
Provincia di Catania - Comune di Piedimonte Etneo
DELIBERAZIONE N. 69 COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO PROVINCIA DI CATANIA REGISTRO PROPOSTE N.69 DEL 27/05/2016 ASSESSORATO o UFFICIO PROPONENTE: ASSESSORE VASTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COLLABORAZIONE PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO L'anno, 2016 addì 27 del mese di MAGGIO alle ore 12,45 e seguenti, nella Casa Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE con l'intervento dei Sigg.ri: PUGLISI IGNAZIO SINDACO Pres.te POLLICINAENRICHETTA ASSESSORE Pres.te LEVA SANTO GERARDO ASSESSORE VASTA CARMELA ASSESSORE Pres.te LEVA LUIGI GERALDO ASSESSORE Ass.te Ass.te Presiede il Sindaco, Aw. Ignazio Puglisi; Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Marta Emilia Dierna II PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto LA GIUNTA MUNICIPALE - ESAMINATA l'allegata Proposta di Deliberazione inerente all'oggetto: - VISTI i pareri favorevoli espressi sulla Proposta; - PRESO e DATO ATTO che la stessa è conforme a quanto previsto dall'art. 12 L.R. n. 30/2000; - RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; - VISTO L'O.A.EE.LL. Vigente; - CON voti unanimi espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. APPROVARE, l'allegata proposta di deliberazione, inerente 2. Il presente atto viene trasmesso: Al Capo Settore: ÀA.GG.; Al Capo Settore: SS.FR; Al Capo Settore: VV.UU.; Al Capo Settore: U.T.C.; Al Presidente del Consiglio; Al Capo Gruppo di Maggioranza; Al Capo Gruppo di Minoranza; All'Ufficio Pubblicazioni; 3. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi di legge. La presente Deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta all'oggetto. Comune di Piedimonte Etneo (Provincia di Catania) c.c.p. 15833957 - C.F. e P.I. 00671800878 - Tei.: 095/644500 - Fax 095/644344 Prot. n. - cap. 95017 lì, PROPOSTA DI DELIBERAZIONE j f . €'9 OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COLLABORAZIONE PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO LA GIUNTA COMUNALE richiamati: i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; gli articoli 1, comma I-bis, e l i della medesima legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; il Codice civile; l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; la legge Regione Siciliana n. 15/2000; premesso che: il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati; detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL; il secondo paragrafo di quest'ultima norma dispone che "* comuni e te province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dette loro formazioni sociali"; il secondo paragrafo di quest'ultima norma dispone che "/ comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali; con la legge 266/1991, il legislatore ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come "espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo"; inoltre la legge ha promosso, e promuove, lo sviluppo del volontariato salvaguardandone l'autonomia e favorendo l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni., dagli enti locali (art. 1 legge 266/1991); Partii, punto 4, della legge regionale 3 luglio 2000, n.15, recita che qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacità ricettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, i Comuni singoli o associati possono incaricare della custodia dei cani catturati associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale che gestiscono rifugi privati per cani; l'art.2, punto 1, del D.P.R.S. 12 gennaio 2007, n.7, meglio ancora, stabilisce che i comuni singoli o associati, qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacità ricettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, possono incaricare della custodia dei cani catturati le associazioni iscritte all'albo delle associazioni animaliste della Regione Siciliana; Considerato che: l'Associazione di volontariato ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali), sezione Provinciale di Catania, con sede in Acicastello via Re Martino n. 10/a, è iscritta al n. 96 Sez. B dell'Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali di cui aH'art.19 della Legge Regionale 3 Luglio 2000 n.15; nei rapporti di collaborazione intrattenuti con enti pubblici e con altre realtà del territorio, l'Associazione ha dimostrato "attitudine e capacità operativa^ tali da consentirle lo svolgimento di servizi rivolti al pubblico; il Comune intende avvalersi dell'attività dell'Associazione e dei propri associati, collaborando con la stessa al fine di prevenire il fenomeno del randagismo; accertato che la presente proposta non prevede oneri a carico del bilancio comunale, in quanto il contributo previsto verrà corrisposto dalla G.M. con la devoluzione spontanea della spettante indennità; PROPONE DI DELIBERARE 1) la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) di avvalersi dell'attività dell'Associazione di volontariato ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali), sezione Provinciale di Catania, con sede in Acicastello via Re Martino n. 10/a, iscritta al n. 96 Sez, B dell'Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali dì cui all'arti9 della Legge regionale 3 Luglio 2000 n.15; 3) conscguentemente, di approvare lo schema di Protocollo di Intesa avente ad oggetto "Protocollo di Intesa per la collaborazione per la prevenzione del randagismo", schema che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale; 4) di impegnarsi a diffondere sul territorio del Comune di Piedimonte Etneo l'attività dell5 Associazione che, a seguito della stipula del suddetto protocollo, potrà effettuare controlli sulla cura e/o adozione dei cani sul territorio comunale; 5) di impegnarsi a promuovere attività di sensibilizzazione e campagne pubblicitarie sul territorio del Comune di Piedimonte Etneo da concordare con l'Associazione; 6) di corrispondere per il rimborso delle spese sostenute dall'Associazione la somma di euro 1.000,00 a carico della G.M. , mediante devoluzione spontanea della spettante indennità, senza oneri a carico del bilancio comunale; 7) di demandare al Comandante di Polizia Municipale l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali; 8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di quanto indicato nell'ari 134 comma 4 del D.lgs.267/2000, con separata ed unanime votazione resa in forma palese. Assessore al Randagismo r^ i vv) Candela ,V asta'f Comune di Piedimonte Etneo Cod .Fise. 00671800878 - Provincia di Catania Comando Polizia Municipale PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n° 142 come recepita con Part. 1 ,co.l°, lett.i),della L.R. 11.12.1991, n° 48. come sostituito dall'art. 12, co.!0, punto 0.1 della L.R. 23.12.2000 n° 30, che testualmente recita: 1. "su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile". Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscrìtti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: OGGETTO: Protocollo d'intesa per la collaborazione per la prevenzione del randagismo PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA Area: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole, ai sensi delle leggi sopraindicate. Dalla Sede Municipale, COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO PROVINCIA DI CATANIA PARERE DI REGOLARITÀ' AMMINISTRATIVA E CONTABILE ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs, 267/2000 Oggetto: Protocollo d'intesa per la collaborazione per la prevenzione del randagismo. Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente Dalla Sede Municipale, 26.05.2016^ Comune di PiedimonteEtneo (Provincia di Catania) c.c.p. 15833957 - C.K e P.I. 00671800878 - Tei: 095/644500 - Fax 095/644344 - cap.95017 PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COLLABORAZIONE PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO L'anno Duemilasedici, il giorno del mese di Maggio, presso la sede del Comune di Piedimonte Etneo in Via Vittorio Emanuele II, n. 34, TRA II Comandante Sig. Giuseppe Cassaniti, nella persona di Responsabile dell'Area Comando VV.UU., domiciliato per la carica n Piedimonte Etneo, via Vitt. Emanuele II n. 34, il quale interviene ai sensi dell'ari 107 del D.L.G.s 18/08/2000, n. 267, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, E L'E.N.RA. - Ente Nazionale Protezione Animali, Sez. Provinciale di Catania - P.I. 02125341004 e C.F. 800116050586, rappresentata dal Sig. Cataldo Paradiso, nato a Gangi (PA) il 18/09/1961, Presidente prò-tempore, domiciliato per la carica in Acicastello (CT), Via Re Martino n. IO/A, STIPULANO QUANTO SEGUE Art. 1. Premesse La Legge Regionale Siciliana del 3 luglio 2000, n. 15, affida alle A.S.P. Ed ai Comuni, singolarmente o in forma associata, il compito di assicurare il controllo e la protezione della popolazione canina e felina, nonché l'istituzione dell'anagrafica canina degli animali vaganti, cioè sprovvisti di possessore, ai fini della prevenzione del randagismo. Il Comune è obbligato ad applicare politiche di prevenzione del randagismo senza che ciò possa compromettere in alcun modo la salute fisica e psicologica degli animali considerati randagi, cioè quelli che vivono nel territorio in stato di libertà; ciò comporta interventi costanti e coordinati volti non solo alla tutela e cura degli animali, ma anche alla protezione della salute pubblica. La Legge Regionale 15/2000 consente ai Comuni di stipulare accordi con associazioni di volontariato operanti nel settore della protezione degli animali, che dovranno avere finalità specifiche nel campo della salvaguardia e protezione degli animali e dovranno essere iscritte all'albo delle associazioni animaliste, senza finalità di lucro, della Regione Siciliana - Assessorato Regionale Art. 2 — Oggetto del Protocollo d'Intesa II Comune di Piedimonte Etneo, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della L.R. 15/2000, sì accorda con l'Associazione ENPA , con sede in Acicastello (CT), Via Re Martino n. IO/A, per la prevenzione del fenomeno del randagismo canino. Art. 3 — Obblighi a carico dell'Associazione L'Associazione nella realizzazione delle attività di cui al presente protocollo e fermo restando il rispetto della normativa vigente, è obbligata a: • concordare con I1 Amministrazione i piani operativi di intervento, e rendicontare di volta in volta le attività svolte elencando i risultati raggiunti, in modo tale che tutto sia di facile verifica, lettura ed interpretazione, facendo uso anche di supporti informatici; • occuparsi della individuazione dei cani randagi; • applicazione del microchip nelle giornate previste dagli eventi della Sezione; valutandone, di concerto col personale medico veterinario dell'ASP, dello stato comportamentale, delle condizioni degli animali per l'eventuale re-immissione sul territorio di quelli censiti; • Organizzare campagne periodiche di sensibilizzazione al rispetto dei diritti degli animali, di divulgazione delle tematiche animaliste e di incentivazione all'affidamento temporaneo ed all'adozione dei cani randagi ricoverati nel canile a carico del Comune e di quelli che, sia per condizioni precarie di salute sia perché cuccioli e quindi sottoposti a rischi maggiori di incolumità, saranno valutati poco inclini alla vita di strada; nel caso specifico degli animali dati in adozione a privati cittadini, l'Associazione dovrà seguire l'iter amministrativo volto al rilascio dell'atto formale di adozione che conterrà i dati anagrafici, l'elencazione degli obblighi del nuovo possessore e la sua dichiarazione di assunzione di responsabilità; un originale dell'atto di adozione, prodotto in triplice copia, sarà consegnato all'adottante, un altro trasmesso all'ASP — Distretto Veterinario competente per territorio per il trasferimento della proprietà dell'animale al nuovo possessore ed un ultimo resterà agli atti presso questo Comune; da quel momento in poi la proprietà dell'animale viene trasferita dal Comune all'adottante, al quale ultimo sono da attribuirsi tutti gli obblighi e tutte le responsabilità connesse alla proprietà ai sensi della citata L. 15/2000; tuttavia , ai sensi della L.R. 15/2000, sarà cura sempre dell'ASP garantire, a sue spese, anche successivamente all'adozione dell'animale randagio, la sterilizzazione purché questa sia richiesta entro sei mesi dalla data del provvedimento di adozione; • nel caso di animali dati in affidamento temporaneo, seguire l'iter amministrativo volto al rilascio dell'atto di affidamento che conterrà i dati anagrafici, la dichiarazione di assunzione dì responsabilità e l'elencazione degli obblighi dell'affidatario; gli originali dell'atto di affidamento, prodotto in duplice copia, saranno consegnati all'affidatario e al Comune per restare allegato alla scheda anagrafica agli atti di questo Comune; • ricercare un tutor a tutti gli animali liberi censiti, onde garantire il monitoraggio e segnalare lo stato di salute dell'animale; fornire al Comune consulenza riguardo i diritti e il benessere degli animali; Ari. 4 —Assicurazione agli associati L'Associazione garantisce che i volontarì che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento di tali attività e per la responsabilità civile verso terzi. Art. 5 — Obblighi a carico dell'Amministrazione Comunale II Comune di Piedìmonte Etneo si impegna a: fornire tutti i supporti tecnico — amministrativi necessari alla realizzazione del presente accordo, identificando e designando un funzionario responsabile con il compito di curare i rapporti con l'Associazione; dotare ogni volontario di un apposito tesserino di riconoscimento; veriiìcare attraverso la Polizia Municipale le condizioni degli animali affidati, recandosi direttamente presso i domicili degli affidatali anche in collaborazione con i Volontari dell'Associazione eventualmente disponibili; corrispondere per il rimborso delle spese sostenute dall'Associazione per la realizzazione del presente accordo, un contributo dì €.1000,00 a carico della G.M. mediante devoluzione spontanea della spettante indennità, senza oneri a carico del Bilancio Comunale; il contributo verrà così suddiviso, euro 50 per ogni adozione cane cucciolo, euro 100 per ogni adozione cane adulto, euro 200 per gli eventi organizzati, sino ad esaurimento della somma prevista di euro 1000. • Vigilare sullo svolgimento a norma di legge delle attività a carico dell'Associazione; stipulare convenzioni con medici veterinari per assicurare le vaccinazioni e profilassi in genere e interventi di assistenza su animali feriti; fornire tutti i supporti tecnico -amministrati vi agli agenti di Polizia Municipale per far fronte agli abbandoni e ad alle attività illecite riguardanti il mondo animale; Art. 6 — Modalità operative e responsabilità Per la esecuzione della convenzione l'Associazione nomina, quale responsabile a garante del presente accordo nei confronti deirAmministrazione Comunale, la persona sotto generalizzata: II Sig. Cataldo Paradiso, nato a Cangi (PA) il 18/09/1961 e domiciliato per la carica in Acicastello, Via Re Martino n. 10/a-C.R 800116050586. Art. 7 — Durata e risoluzione del contratto di convenzione Il presente accordo decorre dalla data della sua firma ed ha la durata di mesi 6 (sei). Alla sua scadenza l'accordo si riterrà risolto senza ulteriore necessità di un atto formale. Il Comune di Piedimonte Etneo potrà recedere in ogni momento da tale accordo, dopo avere comunque diffidato l'Associazione con lettera scritta, se sai-anno comprovate delle irregolarità nella esecuzione delle attività concordate o per qualsiasi altro motivo di natura civile ed amministrativa. L'Associazione firmataria del presente accordo potrà a sua volta recedere dall'accordo per eguali motivi, per esaurimento o inadempienza al contributo, o per intercorse impossibilità. Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Catania. Art. 9 — Liquidazione delle spese La G.M. si impegna al versamento del contributo tramite bonifico bancario intestato alla Sezione Provinciale Enpa di Catania, da corrispondere di volta in volta in base alle attività svolte e rendicontate, sino all'importo massimo di € 1.000,00, mediante devoluzione spontanea della spettante indennità, senza oneri a carico del Bilancio Comunale. Entro la data di scadenza della convenzione, l'Associazione dovrà redigere un'apposita e dettagliata relazione tecnica riportante tutte le principali notizie circa l'esecuzione dell'attività ed i risultati ottenuti. Art. 10 - Esecuzione fiscale del Protocollo d'Intesa II presente Protocollo d'Intesa è esente da bollo e di registro ai sensi dell'art. S, comma l°dellaL. 266/91. Il superiore atto viene letto dalle parti, le quali dichiarano di accettarlo e concordano di ritenerne essenziale l'approvazione di ciascuna clausola. Letto, confermato e sottoscritto dalle parti. Per l'Associazione 'c II Responsabile Legale, " Per il Comune di Piedimonte Etneo II Responsabile del Settore VV.UU. SSESSORE ANZIANO richetta Pollicina Dottssa Marta Einili£NDierna \L SEGRETARIO COMUNALE ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DEL MESSO COMUNALE La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line è iniziata, ai sensi degli artt. Il così come modificato dall'ari. 127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e art. 12, co. 1°, della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 il come dal Registro delle pubblicazioni al «-_6_"}-J> f, IL MESSO ADDETTO AUÌA PUBBLICAZIONE II presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal SO oS- c£"i6 al £[+ • oG ' gX-J6 ADDETTO A^bJlJpUBBLICAZIONE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE II sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal al a norma dell'ari. 11 della L.R. 3.12.1991, n. 44/91 così come modificato dall'alt. 127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e art. 12, co. 1° della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami. IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ' Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 2ty I Ot) ai sensi dell'art. 12, comma 2, o dell'art. 16 della L.R. n. 44/91 (immediata esec 27" ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 44/91 (11° giorno di pubblicazione^ is IL SEGRETARIO COMUNALE