Documento integrale in PDF (dimensione: 133 KB)

Transcript

Documento integrale in PDF (dimensione: 133 KB)
Anton Giulio Bragaglia - sentenza tribunale civile di Roma 8 giugno 1995
Pagina 1 di 12
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
II giudice delegato, dott. Maurizio Velardi,
letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;
osserva in fatto:
Antonella Vigliani Bragaglia -premesso di essere figlia ed unica erede
di Anton Giulio Bragaglia, saggista, storico dello spettacolo, regista
cinematografico e teatrale, critico letterario e fotografo, deceduto il 15.7.1960;
che il padre, nel lontano 1910, sull'onda e sullo stimolo dell'esperienza
"futurista",
aveva
ideato una forma
artistico-creativa
di
opere dell'arte
figurativa, denominandola Fotodinamismo e consistente nella riproduzione, su lastra
o analogo
supporto,
di immagini statiche, collocate l'una accanto all'altra in più
pose distinte, legate tra loro da una continuità
una posa
e
l'altra l'immagine di
motoria, in modo
una traiettoria
e da fornire
da ottenere tra
al percettore
una visione dinamica del ritratto;
che tale tecnica
era
stata
da lui
sperimentata
e realizzata in
una prima
serie di fotogrammi definiti, appunto, "Fotodinamiche", presentati e commentati
in occasione di: una conferenza tenuta
a Roma nell'anno 1911 al cospetto dei.
più autorevoli rappresentanti dei futurismo, tra i quali Marinetti, Folgore ed
Altomare;
http://www.photographers.it/articoli/anton_giulio_bragaglia_1995.htm
29/03/04
Anton Giulio Bragaglia - sentenza tribunale civile di Roma 8 giugno 1995
Pagina 2 di 12
che tali ricerche erano culminate nel 1913 con il succedersi di tre edizioni di un
trattato di cui era autore lo stesso Bragaglia, intitolato "Fotodinamismo futurista Sedici Tavole", edito dall'editore Nalato diRoma, composto da una parte letteraria e
da una serie di diciassette fotografie dinamiche contraddistinte ciascuna, da un
titolo, avente non solo valenza distintiva ma ancate e soprattutto la funzione di
esplicare il significato concettuale che l’autore aveva inteso rappresentare;
che alcune di queste fotografie erano state realizzate con l'ausiliomeramente amanuense
del fratello minore Arturo;
che il trattato era stato ripubblicato, negli anni 1970 e 1980, dall'editore Einaudi per
esaudire la grande richiesta dei ricercatori, studenti, e storici, ed in genere del
pubblico degli appassionati dell'arte,con l'aggiunta di altre tre fotodinamiche sempre
frutto della creazione del Bragaglia, anch'esse munite di un titolo esplicativo;
che:la paternità del movimento del Fotodinamismo era sempre stata unanimemente
attribuita al Bragaglia sia dagli studiosi e cronisti dell'epoca che dai più moderni
ricercatori e cultori della materia;
che ora a distanza di oltre ottanta
anni dalla nascita .del Fotodinamismo, un
fratello di Anton Giulio Bragaglia, ancora vivente, Carlo Ludovico Bragaglia, aveva
pubblicamente dichiarato, ad alcuni organi di informazione di essere lui e non Anton
Giulio il vero fondatore del Fotodinamismo;
che nello scorso mese di novembre 1994 alcuni organizzatori, avevano realizzato a Roma,
sotto il patrocinio del Comune,una mostra di opere e testimonianze in occasione del
centesimo compleanno del detto Carlo Ludovico attribuendogli la qualità di padre, unico ed
esclusivo, del Fotodinamismo;
che, collateralmente a questa rassegna la casa editrice Associazione Joyce e Co.
http://www.photographers.it/articoli/anton_giulio_bragaglia_1995.htm
29/03/04
Anton Giulio Bragaglia - sentenza tribunale civile di Roma 8 giugno 1995
Pagina 3 di 12
aveva pubblicato un volume-catalogo della mostra, intitolato “Omaggio a Carlo Ludovico
Bragaglia”, indicandolo come il vero e unico fondatore del Fotodinamismo;
che nel catalogo erano state inserite le venti fotodinamiche create da Anton Giulio
e riprodotte dal suo "Trattato", attribuendone peraltro illecitamente la paternità a
Carlo Ludovico, che, apponendovi in calce la sua firma, aveva concorso in tale
illecita attribuzione; che tali fatti comportavano violazione del diritto del defunta
Anton Giulio alla paternità delle proprie singole azioni; lesione del diritto alla sua
identità personale; lesione della sua reputazione; lesione del diritto di paternità
delle fotografie e del diritto alla integrità dell'opera; violazione dei diritti di utilizzazione
economica delle opere fotografiche- tutto ciò premesso, chiedeva inibirsi a Carlo
Ludovico Bragaglia -con procedura d'urgenza- di diffondere ulteriormente,
attraverso scritti o pubbliche manifestazioni, la falsa attribuzione a sé medesimo
della paternità della forma tecnico-artistica denominata "Fotodinamismo" e dell'omonimo
"movimento"; inibirsi
allo
stesso
Carlo Ludovico
di. attribuirsi
la paternità
delle . venti fotodinamiche;
inibirsi alla editrice Joice e Co. l'ulteriore divulgazione del volume-catalogo, e
ordinarsi il sequestro o la distruzione degli esemplari già in circolazione;
ordinare la pubblicazione del provvedimento su tre quotidiani a divulgazione
nazionale.
All'udienza fissata per la comparizione
delle parti si costituivano
Ludovico Bragaglia che la casa editrice Joice e Co., opponendosi alle
attrici e
chiedendo in
rito,
la
sia Carlo
pretese
integrazione del contraddittorio neiconfronti degli eredi
dell'altro: fratello, Arturo,indicato dal resistente come coautore delle foto e degli
autori del catalogo eccependo la inammissibilità della domanda, non sussistendo ragioni di
urgenza che la giustificassero; assumendo nel merito la infondatezza del ricorso, giacché le
fotografie in questione erano state realizzate tutte da Arturo e Carlo Bragaglia e
http://www.photographers.it/articoli/anton_giulio_bragaglia_1995.htm
29/03/04
Anton Giulio Bragaglia - sentenza tribunale civile di Roma 8 giugno 1995
Pagina 4 di 12
non già da Anton Giulio, che non era un fotografo e che per qualsiasi esigenza di
natura tecnica doveva rivolgersi ai fratelli;
che l'idea del "fotodinamismo futurista"non poteva considerarsioriginale avendola Anton
Giulio derivata dalle teorie sull'immagine inmovimento del francese Mare e
dell'americano Muy Bridge;che il fotodinamismo non era stato comunque accettato
dai futuristi, che ne avevano condannato gli esperimenti, ed era stato pertanto
abbandonato;
la Joice in particolare eccepiva di non aver avuto alcuna parte nella formazione del
contenuto de catalogo per essersi limitata a stampare il materiale fornitole dal Comune
di Roma, da. Athena Parthenos, da Il Fotogramma e da Rita Carioti, che, in subordine
chiedeva quindi di essere autorizzata a chiamare per esserne garantita.
Disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Arturo Bragaglia,
che non si costituivano, ed assunte sommarie informazioni,
all'udienza
del 6 maggio l995 il g. d. riservava la decisione assegnando alle parti termine per note sino
al 31.5.95
1) sulla integrazione del contraddittorio nei confronti degli autori del catalogo e sulla domanda
di chiamata in causa in garanzia. Nessuna delle due istanze appare meritevole di
accoglimento. Ed in vero, ammesso che il catalogo in questione possa essere considerato
un'opera dell'ingegno, in quanto dotato di una propria au
tonoma originalità; sembra facile
rilevare che nessuna persona è indicata in esso come autore e cioè come colui, che
ne ha organizzato e diretto la creazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della
legge sul diritto d'autore.
L'interesse a contraddire alla domanda intesa a limitarne lacommercializzazione appare,
quindi, sufficientemente rappresentato - almeno in
dalla
presenza in
questa fase
del
processo-
giudizio dell'editore.
http://www.photographers.it/articoli/anton_giulio_bragaglia_1995.htm
29/03/04
Anton Giulio Bragaglia - sentenza tribunale civile di Roma 8 giugno 1995
Pagina 5 di 12
Per quel che riguarda poi la domanda di garanzia, sembra appena il caso di
osservare che il contenuto esclusivamente economico della domanda stessa -e quindi
l'assenza di qualsivoglia
profilodi irreparabilità del pregiudizio- ne preclude
l'ammissione in questa sede.
2) sui requisiti del ricorso al procedimento d'urgenza.
I convenuti contestano la sussistenza del requisito dell'imminenza delpregiudizio
lamentato dall'attrice,
osservando
che
la mostra,
inoccasione della quale è stato
stampato il catalogo, si è ormai svolta e che il catalogo stesso avrebbe esaurito la
propria finalità informatrice. Tale assunto non può essere condiviso;
Le dichiarazioni
attribuite al resistente - che si sarebbe arrogata la paternità
non solo delle fotografie ma anche del movimento denominato
Fotodinamismo- (e riportate nel catalogo e da alcuni organi di stampa) hanno infatti
determinato una situazione di incertezze che travalica i limiti temporali della mostra
e giustifica il perdurante interesse dell'attrice
anche
ad
una
sua
pronta eliminazione
in considerazione dell'eco che tale disputa ha suscitato nella stampa e
quindi nel pubblico dei lettori-(o, perlomeno, dei cultori della materia).
II catalogo, poi, è tuttora disponibile, e può, essere richiesto all'editore.
Quanto alla. irreparabilità del pregiudizio; peraltro nemmeno contestato dai resistenti- sembra
sufficiente rilevare che trattasi di (pretesa) violazione di diritti di carattere assoluto, afferenti
alla personalità stessa del defunto Anton Giulio Bragaglia, non suscettibili, per la loro stessa
natura di riparazione in forma monetaria:
3) nel merito.
E'opportuno esaminare distintamente la domanda di rivendicazione della paternità del
http://www.photographers.it/articoli/anton_giulio_bragaglia_1995.htm
29/03/04
Anton Giulio Bragaglia - sentenza tribunale civile di Roma 8 giugno 1995
Pagina 6 di 12
movimento denominato "Fotodinamismo" da quella relativa alla paternità delle
fotografie.
a) Sul primo punto sembra al giudicante cha non possa essere revocato in dubbio
che tale "paternità" spetti ad Anton Giulio Bragaglia che è stato l'indiscusso teorizzatore
del Movimento e come tale è stato sempre riconosciuto dagli studiosi che si sono occupati
della materia.
La sommaria istruttoria svolta ha confermato, se pur ve ne fosse stato bisogno,
tale assunto anche da parte degli informatori indotti dal resistente.
b) Del resto le prove, anche documentali di tale "paternità" sono di tale evidenza a
cominciare dalla indiscussa attribuzione allo stesso Anton Giulio dell'opera con la quale per
la prima volta fu data compiuta sistemazione teorica all'idea del "Fotodinamismo"
- che non
mette conto, specie in questa sede di cognizione sommaria, di insistervi ulteriormente.
E peraltro, a ben vedere, lo stesso resistente non sembra insistere più di tanto nella
contestazione di tale paternità, mostrandosi invece molto interessato a rivendicare quella
delle fotografie, che assume essere state scattate da lui e dal fratello Arturo.
Tanto premesso in fatto, osserva in diritto il giudicante che parlare di "paternità" nel
senso fatto proprio dalla legge sul diritto d'autore aproposito di teorie o
movimenti filosofici appare del tutto fuorviante, in quanto, come è noto, tale
legge tutela unicamente le opere dell'ingegno e cio
è l'idea in quanto abbia acquistato
forma compiuta in un’opera.
Potrà essere quindi riconosciuta al Bragaglia la titolarità del diritto morale d'autore
sull'opera sopracitata "Fotodinamismo Futurista" manon sul movimento o sulla teoria
denominati "Fotodinamismo".
Ci ò non significa che
il
Bragaglia
non abbia diritto ad essere
http://www.photographers.it/articoli/anton_giulio_bragaglia_1995.htm
29/03/04
Anton Giulio Bragaglia - sentenza tribunale civile di Roma 8 giugno 1995
Pagina 7 di 12
riconosciuto come il "padre" del Fotodinamismo ma: più semplicemente che tale dritto trova
i l proprio fondamento non già nella legge sul diritto d'autore ma in quella situazione
soggettiva che prende il nome di diritto all'identità personale (come del resto
adombrato nello stesso ricorso introduttivo) e che ha ormai trovato compiuta
sistemazione nella giurisprudenza anche della Corte di Cassazione.
Non sembra infatti potersi dubitare che la "paternità" di una teoria o movimento
filosofici così come quella di una scoperta scientifica contribuisca a qualificare la
personalità dell'individuo e quindi acaratterizzare "quella" persona nel
suo modo di
essere, con la conseguenza che il riconoscimento, o il disconoscimento di tale "paternità"
incidano; positivamente o negativamente, sul diritto della persona ad essere considerata
per quello che realmente è e a vedersi a t t r i b u i t a l a p a t e r n i t à d i q u e g l i a t t i
c h e e f f e t t i v a m e n t e l e appartengono e per converso a non vedersi attribuita quella
degli atti che non abbia posto in essere.
Consegue necessariamente da quanto appena detto che contestare che Anton
Giulio Bragaglia sia stato l'ideatore e il teorizzatore delmovimento
“Fotodinamismo" equivale a violare il suo diritto alla propria identità
lesione
che
ben può
essere
fatta
valere dalla ricorrente, che ne è l'unica
erede, in applicazione analogica del disposto dagli artt.
Per impedire che le
aggravate,
va
conseguènze dannose
inibito
al
resistente
personale;
di
di
tale lesione
contestare
paternità, nel senso sopra precisato, del Bragaglia
7 ed 8 c.c.
in
vengano
ulteriormente la
ordine al suddetto
Movimento ed all'editore Joyce la ulteriore distribuzione del catalogo della
mostra.
A diverse conclusioni si sarebbe dovuti probabilmente pervenire nell'ipotesi che la
http://www.photographers.it/articoli/anton_giulio_bragaglia_1995.htm
29/03/04
Anton Giulio Bragaglia - sentenza tribunale civile di Roma 8 giugno 1995
Pagina 8 di 12
attribuzione a resistente di tale paternità fosse stata in qualche modo giustificata
e documentata, sì da far rientrare la contestazione della stessa paternità in capo
all'Anton Giulio qualelegittimo esercizi del diritto di critica e di revisione storico-letteraria.
Quel
che
invece
non
sembra accettabile e va quindi considerato lesivo del
diritto all'identità personale è la immotivata ed apodittica attribuzione a Carlo
Ludovico di una paternità finora -e da circa 80 anni pacificamente attribuita al fratello.
b) Va invece respinta la richiesta di provvedimenti cautelari per quel che concerne la
rivendicazione della paternità delle fotografie incluse nel catalogo.
Premesso che le questioni inerenti alla utilizzazione economica delle fotografie stesse non
possono trovare ingresso in questa sede, non ricorrendo i motivi di urgenza che giustificano il
ricorso alla tutela
cautelare osserva il giudicante, quanto al diritto morale d'autorerivendicato sia dalla
ricorrente in nome del padre Anton Giulio sia dal resistente, che la disputa è
priva di fondamento normativo, essendo stato
delle
di
fotografie
introdotto
il
come opere dell'ingegno - e sempreché
riconoscimento
siano
provviste
sufficiente valore artistico e creativo - solo con la novella dei 1979.
E poiché a tale norma non può riconoscersi carattere retroattivo, non resta
di concludere che le foto in questione, che risalgono ad epoca anteriore al 1913
(anno di pubblicazione del libro "Fotodinamismo Futurista completo di foto), sono
prive della tutela apprestata da detta legge all'autore di opere dell'ingegno.
L'opposta tesi del carattere interpretativo della novella del 1979, purautorevolmente
sostenuta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1988 del 1984 ma
contrastata dalla prevalente dottrina, non sembra infatti al giudicante
meritevole di essere condivisa: se infatti il legislatore del 1941 escluse
http://www.photographers.it/articoli/anton_giulio_bragaglia_1995.htm
29/03/04
Anton Giulio Bragaglia - sentenza tribunale civile di Roma 8 giugno 1995
consapevolmente dall'elenco
Pagina 9 di 12
delle opereprotette quelle fotografiche - che pur
erano tali ai sensi della precedente legislazione- per riconoscer loro quella
più ridotta propria dei diritti connessi; se lo stesso legislatore ha, per un verso
(art. 199) dichiarato la applicabilità della legge alle opere pubblicate prima della sua
entrata in vigore;
per l'altro, preso in considerazione all'art. 92 vecchio testo,
le fotografie aventi
spiccato valore artistico solo per attribuire loro un più ampio periodo di tutela;
se per ripristinare la tutela originaria si è ritenuto necessario ricorrere ad una nuova
legge, se tutto questo è vero, sembra difficile ritenere che la novella del 1979 abbia
solo un carattere interpretativo e che il legislatore abbia consapevolmente operato
delle modifiche del 1941 e del 1979 solo per mantenere la situazione preesistente e
vigente sin dal 1925 (r.d.l. 7.11.25 n. 1950 convertito in legge 18.3.26 n. 562).
Sembra invece più logico e più aderente ai canoni di una corretta ermeneutica,
ritenere
che la legge del 1941 abbia inteso innovare alla situazione
preesistente, riconoscendo alle fotografie, qualunque fosse il loro valore
artistico, la ridotta tutela propria dei diritti connessi, e che la novella del
1979, ripristinando la più ampia tutela precedente, abbia, modificato e non
solo interpretato la legge sul diritto d'autore;Concludendo, va respinta la
domanda di rivendicazione della paternità delle fotografie in capo al defunto
Anton Giulio Bragaglia proposta dalla ricorrente perché trattasi di opera alla
quale non è applicabile l'art. 2 n. 7 della legge 633 del 1941.Altro discorso è
quello sulla liceità della riproduzione delle fotografie contenute nel libro
di Anton Giulio Bragaglia nel
catalogo senza la menzione del titolo
dell'opera, dalla quale sono state tratte e del nomedell'aurore.
Ed invero, l'art. 70 1. d. a. consente la riproduzione di brani o parti diopera, per
http://www.photographers.it/articoli/anton_giulio_bragaglia_1995.htm
29/03/04
Anton Giulio Bragaglia - sentenza tribunale civile di Roma 8 giugno 1995
Pagina 10 di 12
scopi di critica, discussione e insegnamento, solo se accompagnata, dalla suddetta
menzione, condizione che nel caso di specie on è stata osservata. E che le fotografie
debbano essere reputate parte integrante dell'operadel Bragaglia - e quindi considerate
alla stregua di brani o parte dell'o
pera stessa - ritiene il giudicante non possa essere
revocato in dubbio attesa la stretta interdipendenza tra la parte teoretica del libro e quella
fotografica che ne costituisce la dimostrazione visiva."
Sussiste quindi sotto questo profilo, la lamentata lesione del diritto morale d'autore facente
capo al defunto Anton Giulio Bragaglia.
La risonanza avuta sulla stampa dalla vicenda e la opportunità di provvedere ad
attenuare, per quanto possibile, i danni conseguenti alla pubblicazione del catalogo e delle
dichiarazioni del convenuto; inducono
ad ordinare la pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza,
per una sola volta, sul quotidiano "Il Messaggero" " di Roma.
Non può essere accolta; invece la domanda di sequestro del catalogo,
ricorrendo l'ipotesi ostativa di cui al secondo comma dell'art. 161 e
non ravvisandosi il caso di particolare gravità.
Ai sensi dell'art. 66
-octies c.p.c. va assegnato termine per l'inizio digiudizio di merito.
v. gli artt. 669 octies e 700 c.p.c.
accoglie parzialmente la domanda di provvedimenti d'urgenza propostada
Vigliani Bragaglia Antonella nei confronti di Carlo Ludovico Bragaglia, degli eredi
di Arturo Bragaglia e delle Edizioni Joyce & Co. e per l'effetto:
a)
dichiara
che
la
paternità
del
Movimento
"Fotodinamismo", nel senso precisato in motivazione,
denominato
appartiene al
defunto Anton Giulio Bragaglia e che la contestazione di tale paternità
http://www.photographers.it/articoli/anton_giulio_bragaglia_1995.htm
29/03/04
Anton Giulio Bragaglia - sentenza tribunale civile di Roma 8 giugno 1995
Pagina 11 di 12
ne lede il diritto all'identità personale;
b) dichiara che la pubblicazione delle fotografie tratte dal libro del defunto Anton
Giulio Bragaglia "Fotodinamismo Futurista" sul catalogo intitolato "Omaggio a Ciurlo
Ludovico Bragaglia" senza la menzione del titolo dell'opera e de nome dell'autore lede il
diritto morale del Bragaglia sull'opera stessa;
c) inibisce all'editore Joyce la ulteriore distribuzione del suddettocatalogo;
d)
respinge le altre istanze della attrice;
e)
ordina la pubblicazione, per una sola volta, a cura della ricorrente e
a
spese dei resistenti costituiti, del dispositivo della presente ordinanza sul
quotidiano "II Messaggero" di Roma.
Assegna termine di gg. 30 per l'inizio del giudizio di merito.
Si comunichi.
Roma, 8 giugno 1995
Il G.D.
Maurizio Verardi
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, lì 8-6-95
http://www.photographers.it/articoli/anton_giulio_bragaglia_1995.htm
29/03/04
Anton Giulio Bragaglia - sentenza tribunale civile di Roma 8 giugno 1995
Pagina 12 di 12
IL CANCELLIERE
http://www.photographers.it/articoli/anton_giulio_bragaglia_1995.htm
29/03/04