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Anton Giulio Bragaglia - sentenza tribunale civile di Roma 8 giugno 1995 Pagina 1 di 12 TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE II giudice delegato, dott. Maurizio Velardi, letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede; osserva in fatto: Antonella Vigliani Bragaglia -premesso di essere figlia ed unica erede di Anton Giulio Bragaglia, saggista, storico dello spettacolo, regista cinematografico e teatrale, critico letterario e fotografo, deceduto il 15.7.1960; che il padre, nel lontano 1910, sull'onda e sullo stimolo dell'esperienza "futurista", aveva ideato una forma artistico-creativa di opere dell'arte figurativa, denominandola Fotodinamismo e consistente nella riproduzione, su lastra o analogo supporto, di immagini statiche, collocate l'una accanto all'altra in più pose distinte, legate tra loro da una continuità una posa e l'altra l'immagine di motoria, in modo una traiettoria e da fornire da ottenere tra al percettore una visione dinamica del ritratto; che tale tecnica era stata da lui sperimentata e realizzata in una prima serie di fotogrammi definiti, appunto, "Fotodinamiche", presentati e commentati in occasione di: una conferenza tenuta a Roma nell'anno 1911 al cospetto dei. più autorevoli rappresentanti dei futurismo, tra i quali Marinetti, Folgore ed Altomare; http://www.photographers.it/articoli/anton_giulio_bragaglia_1995.htm 29/03/04 Anton Giulio Bragaglia - sentenza tribunale civile di Roma 8 giugno 1995 Pagina 2 di 12 che tali ricerche erano culminate nel 1913 con il succedersi di tre edizioni di un trattato di cui era autore lo stesso Bragaglia, intitolato "Fotodinamismo futurista Sedici Tavole", edito dall'editore Nalato diRoma, composto da una parte letteraria e da una serie di diciassette fotografie dinamiche contraddistinte ciascuna, da un titolo, avente non solo valenza distintiva ma ancate e soprattutto la funzione di esplicare il significato concettuale che l’autore aveva inteso rappresentare; che alcune di queste fotografie erano state realizzate con l'ausiliomeramente amanuense del fratello minore Arturo; che il trattato era stato ripubblicato, negli anni 1970 e 1980, dall'editore Einaudi per esaudire la grande richiesta dei ricercatori, studenti, e storici, ed in genere del pubblico degli appassionati dell'arte,con l'aggiunta di altre tre fotodinamiche sempre frutto della creazione del Bragaglia, anch'esse munite di un titolo esplicativo; che:la paternità del movimento del Fotodinamismo era sempre stata unanimemente attribuita al Bragaglia sia dagli studiosi e cronisti dell'epoca che dai più moderni ricercatori e cultori della materia; che ora a distanza di oltre ottanta anni dalla nascita .del Fotodinamismo, un fratello di Anton Giulio Bragaglia, ancora vivente, Carlo Ludovico Bragaglia, aveva pubblicamente dichiarato, ad alcuni organi di informazione di essere lui e non Anton Giulio il vero fondatore del Fotodinamismo; che nello scorso mese di novembre 1994 alcuni organizzatori, avevano realizzato a Roma, sotto il patrocinio del Comune,una mostra di opere e testimonianze in occasione del centesimo compleanno del detto Carlo Ludovico attribuendogli la qualità di padre, unico ed esclusivo, del Fotodinamismo; che, collateralmente a questa rassegna la casa editrice Associazione Joyce e Co. http://www.photographers.it/articoli/anton_giulio_bragaglia_1995.htm 29/03/04 Anton Giulio Bragaglia - sentenza tribunale civile di Roma 8 giugno 1995 Pagina 3 di 12 aveva pubblicato un volume-catalogo della mostra, intitolato “Omaggio a Carlo Ludovico Bragaglia”, indicandolo come il vero e unico fondatore del Fotodinamismo; che nel catalogo erano state inserite le venti fotodinamiche create da Anton Giulio e riprodotte dal suo "Trattato", attribuendone peraltro illecitamente la paternità a Carlo Ludovico, che, apponendovi in calce la sua firma, aveva concorso in tale illecita attribuzione; che tali fatti comportavano violazione del diritto del defunta Anton Giulio alla paternità delle proprie singole azioni; lesione del diritto alla sua identità personale; lesione della sua reputazione; lesione del diritto di paternità delle fotografie e del diritto alla integrità dell'opera; violazione dei diritti di utilizzazione economica delle opere fotografiche- tutto ciò premesso, chiedeva inibirsi a Carlo Ludovico Bragaglia -con procedura d'urgenza- di diffondere ulteriormente, attraverso scritti o pubbliche manifestazioni, la falsa attribuzione a sé medesimo della paternità della forma tecnico-artistica denominata "Fotodinamismo" e dell'omonimo "movimento"; inibirsi allo stesso Carlo Ludovico di. attribuirsi la paternità delle . venti fotodinamiche; inibirsi alla editrice Joice e Co. l'ulteriore divulgazione del volume-catalogo, e ordinarsi il sequestro o la distruzione degli esemplari già in circolazione; ordinare la pubblicazione del provvedimento su tre quotidiani a divulgazione nazionale. All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituivano Ludovico Bragaglia che la casa editrice Joice e Co., opponendosi alle attrici e chiedendo in rito, la sia Carlo pretese integrazione del contraddittorio neiconfronti degli eredi dell'altro: fratello, Arturo,indicato dal resistente come coautore delle foto e degli autori del catalogo eccependo la inammissibilità della domanda, non sussistendo ragioni di urgenza che la giustificassero; assumendo nel merito la infondatezza del ricorso, giacché le fotografie in questione erano state realizzate tutte da Arturo e Carlo Bragaglia e http://www.photographers.it/articoli/anton_giulio_bragaglia_1995.htm 29/03/04 Anton Giulio Bragaglia - sentenza tribunale civile di Roma 8 giugno 1995 Pagina 4 di 12 non già da Anton Giulio, che non era un fotografo e che per qualsiasi esigenza di natura tecnica doveva rivolgersi ai fratelli; che l'idea del "fotodinamismo futurista"non poteva considerarsioriginale avendola Anton Giulio derivata dalle teorie sull'immagine inmovimento del francese Mare e dell'americano Muy Bridge;che il fotodinamismo non era stato comunque accettato dai futuristi, che ne avevano condannato gli esperimenti, ed era stato pertanto abbandonato; la Joice in particolare eccepiva di non aver avuto alcuna parte nella formazione del contenuto de catalogo per essersi limitata a stampare il materiale fornitole dal Comune di Roma, da. Athena Parthenos, da Il Fotogramma e da Rita Carioti, che, in subordine chiedeva quindi di essere autorizzata a chiamare per esserne garantita. Disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Arturo Bragaglia, che non si costituivano, ed assunte sommarie informazioni, all'udienza del 6 maggio l995 il g. d. riservava la decisione assegnando alle parti termine per note sino al 31.5.95 1) sulla integrazione del contraddittorio nei confronti degli autori del catalogo e sulla domanda di chiamata in causa in garanzia. Nessuna delle due istanze appare meritevole di accoglimento. Ed in vero, ammesso che il catalogo in questione possa essere considerato un'opera dell'ingegno, in quanto dotato di una propria au tonoma originalità; sembra facile rilevare che nessuna persona è indicata in esso come autore e cioè come colui, che ne ha organizzato e diretto la creazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge sul diritto d'autore. L'interesse a contraddire alla domanda intesa a limitarne lacommercializzazione appare, quindi, sufficientemente rappresentato - almeno in dalla presenza in questa fase del processo- giudizio dell'editore. http://www.photographers.it/articoli/anton_giulio_bragaglia_1995.htm 29/03/04 Anton Giulio Bragaglia - sentenza tribunale civile di Roma 8 giugno 1995 Pagina 5 di 12 Per quel che riguarda poi la domanda di garanzia, sembra appena il caso di osservare che il contenuto esclusivamente economico della domanda stessa -e quindi l'assenza di qualsivoglia profilodi irreparabilità del pregiudizio- ne preclude l'ammissione in questa sede. 2) sui requisiti del ricorso al procedimento d'urgenza. I convenuti contestano la sussistenza del requisito dell'imminenza delpregiudizio lamentato dall'attrice, osservando che la mostra, inoccasione della quale è stato stampato il catalogo, si è ormai svolta e che il catalogo stesso avrebbe esaurito la propria finalità informatrice. Tale assunto non può essere condiviso; Le dichiarazioni attribuite al resistente - che si sarebbe arrogata la paternità non solo delle fotografie ma anche del movimento denominato Fotodinamismo- (e riportate nel catalogo e da alcuni organi di stampa) hanno infatti determinato una situazione di incertezze che travalica i limiti temporali della mostra e giustifica il perdurante interesse dell'attrice anche ad una sua pronta eliminazione in considerazione dell'eco che tale disputa ha suscitato nella stampa e quindi nel pubblico dei lettori-(o, perlomeno, dei cultori della materia). II catalogo, poi, è tuttora disponibile, e può, essere richiesto all'editore. Quanto alla. irreparabilità del pregiudizio; peraltro nemmeno contestato dai resistenti- sembra sufficiente rilevare che trattasi di (pretesa) violazione di diritti di carattere assoluto, afferenti alla personalità stessa del defunto Anton Giulio Bragaglia, non suscettibili, per la loro stessa natura di riparazione in forma monetaria: 3) nel merito. E'opportuno esaminare distintamente la domanda di rivendicazione della paternità del http://www.photographers.it/articoli/anton_giulio_bragaglia_1995.htm 29/03/04 Anton Giulio Bragaglia - sentenza tribunale civile di Roma 8 giugno 1995 Pagina 6 di 12 movimento denominato "Fotodinamismo" da quella relativa alla paternità delle fotografie. a) Sul primo punto sembra al giudicante cha non possa essere revocato in dubbio che tale "paternità" spetti ad Anton Giulio Bragaglia che è stato l'indiscusso teorizzatore del Movimento e come tale è stato sempre riconosciuto dagli studiosi che si sono occupati della materia. La sommaria istruttoria svolta ha confermato, se pur ve ne fosse stato bisogno, tale assunto anche da parte degli informatori indotti dal resistente. b) Del resto le prove, anche documentali di tale "paternità" sono di tale evidenza a cominciare dalla indiscussa attribuzione allo stesso Anton Giulio dell'opera con la quale per la prima volta fu data compiuta sistemazione teorica all'idea del "Fotodinamismo" - che non mette conto, specie in questa sede di cognizione sommaria, di insistervi ulteriormente. E peraltro, a ben vedere, lo stesso resistente non sembra insistere più di tanto nella contestazione di tale paternità, mostrandosi invece molto interessato a rivendicare quella delle fotografie, che assume essere state scattate da lui e dal fratello Arturo. Tanto premesso in fatto, osserva in diritto il giudicante che parlare di "paternità" nel senso fatto proprio dalla legge sul diritto d'autore aproposito di teorie o movimenti filosofici appare del tutto fuorviante, in quanto, come è noto, tale legge tutela unicamente le opere dell'ingegno e cio è l'idea in quanto abbia acquistato forma compiuta in un’opera. Potrà essere quindi riconosciuta al Bragaglia la titolarità del diritto morale d'autore sull'opera sopracitata "Fotodinamismo Futurista" manon sul movimento o sulla teoria denominati "Fotodinamismo". Ci ò non significa che il Bragaglia non abbia diritto ad essere http://www.photographers.it/articoli/anton_giulio_bragaglia_1995.htm 29/03/04 Anton Giulio Bragaglia - sentenza tribunale civile di Roma 8 giugno 1995 Pagina 7 di 12 riconosciuto come il "padre" del Fotodinamismo ma: più semplicemente che tale dritto trova i l proprio fondamento non già nella legge sul diritto d'autore ma in quella situazione soggettiva che prende il nome di diritto all'identità personale (come del resto adombrato nello stesso ricorso introduttivo) e che ha ormai trovato compiuta sistemazione nella giurisprudenza anche della Corte di Cassazione. Non sembra infatti potersi dubitare che la "paternità" di una teoria o movimento filosofici così come quella di una scoperta scientifica contribuisca a qualificare la personalità dell'individuo e quindi acaratterizzare "quella" persona nel suo modo di essere, con la conseguenza che il riconoscimento, o il disconoscimento di tale "paternità" incidano; positivamente o negativamente, sul diritto della persona ad essere considerata per quello che realmente è e a vedersi a t t r i b u i t a l a p a t e r n i t à d i q u e g l i a t t i c h e e f f e t t i v a m e n t e l e appartengono e per converso a non vedersi attribuita quella degli atti che non abbia posto in essere. Consegue necessariamente da quanto appena detto che contestare che Anton Giulio Bragaglia sia stato l'ideatore e il teorizzatore delmovimento “Fotodinamismo" equivale a violare il suo diritto alla propria identità lesione che ben può essere fatta valere dalla ricorrente, che ne è l'unica erede, in applicazione analogica del disposto dagli artt. Per impedire che le aggravate, va conseguènze dannose inibito al resistente personale; di di tale lesione contestare paternità, nel senso sopra precisato, del Bragaglia 7 ed 8 c.c. in vengano ulteriormente la ordine al suddetto Movimento ed all'editore Joyce la ulteriore distribuzione del catalogo della mostra. A diverse conclusioni si sarebbe dovuti probabilmente pervenire nell'ipotesi che la http://www.photographers.it/articoli/anton_giulio_bragaglia_1995.htm 29/03/04 Anton Giulio Bragaglia - sentenza tribunale civile di Roma 8 giugno 1995 Pagina 8 di 12 attribuzione a resistente di tale paternità fosse stata in qualche modo giustificata e documentata, sì da far rientrare la contestazione della stessa paternità in capo all'Anton Giulio qualelegittimo esercizi del diritto di critica e di revisione storico-letteraria. Quel che invece non sembra accettabile e va quindi considerato lesivo del diritto all'identità personale è la immotivata ed apodittica attribuzione a Carlo Ludovico di una paternità finora -e da circa 80 anni pacificamente attribuita al fratello. b) Va invece respinta la richiesta di provvedimenti cautelari per quel che concerne la rivendicazione della paternità delle fotografie incluse nel catalogo. Premesso che le questioni inerenti alla utilizzazione economica delle fotografie stesse non possono trovare ingresso in questa sede, non ricorrendo i motivi di urgenza che giustificano il ricorso alla tutela cautelare osserva il giudicante, quanto al diritto morale d'autorerivendicato sia dalla ricorrente in nome del padre Anton Giulio sia dal resistente, che la disputa è priva di fondamento normativo, essendo stato delle di fotografie introdotto il come opere dell'ingegno - e sempreché riconoscimento siano provviste sufficiente valore artistico e creativo - solo con la novella dei 1979. E poiché a tale norma non può riconoscersi carattere retroattivo, non resta di concludere che le foto in questione, che risalgono ad epoca anteriore al 1913 (anno di pubblicazione del libro "Fotodinamismo Futurista completo di foto), sono prive della tutela apprestata da detta legge all'autore di opere dell'ingegno. L'opposta tesi del carattere interpretativo della novella del 1979, purautorevolmente sostenuta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1988 del 1984 ma contrastata dalla prevalente dottrina, non sembra infatti al giudicante meritevole di essere condivisa: se infatti il legislatore del 1941 escluse http://www.photographers.it/articoli/anton_giulio_bragaglia_1995.htm 29/03/04 Anton Giulio Bragaglia - sentenza tribunale civile di Roma 8 giugno 1995 consapevolmente dall'elenco Pagina 9 di 12 delle opereprotette quelle fotografiche - che pur erano tali ai sensi della precedente legislazione- per riconoscer loro quella più ridotta propria dei diritti connessi; se lo stesso legislatore ha, per un verso (art. 199) dichiarato la applicabilità della legge alle opere pubblicate prima della sua entrata in vigore; per l'altro, preso in considerazione all'art. 92 vecchio testo, le fotografie aventi spiccato valore artistico solo per attribuire loro un più ampio periodo di tutela; se per ripristinare la tutela originaria si è ritenuto necessario ricorrere ad una nuova legge, se tutto questo è vero, sembra difficile ritenere che la novella del 1979 abbia solo un carattere interpretativo e che il legislatore abbia consapevolmente operato delle modifiche del 1941 e del 1979 solo per mantenere la situazione preesistente e vigente sin dal 1925 (r.d.l. 7.11.25 n. 1950 convertito in legge 18.3.26 n. 562). Sembra invece più logico e più aderente ai canoni di una corretta ermeneutica, ritenere che la legge del 1941 abbia inteso innovare alla situazione preesistente, riconoscendo alle fotografie, qualunque fosse il loro valore artistico, la ridotta tutela propria dei diritti connessi, e che la novella del 1979, ripristinando la più ampia tutela precedente, abbia, modificato e non solo interpretato la legge sul diritto d'autore;Concludendo, va respinta la domanda di rivendicazione della paternità delle fotografie in capo al defunto Anton Giulio Bragaglia proposta dalla ricorrente perché trattasi di opera alla quale non è applicabile l'art. 2 n. 7 della legge 633 del 1941.Altro discorso è quello sulla liceità della riproduzione delle fotografie contenute nel libro di Anton Giulio Bragaglia nel catalogo senza la menzione del titolo dell'opera, dalla quale sono state tratte e del nomedell'aurore. Ed invero, l'art. 70 1. d. a. consente la riproduzione di brani o parti diopera, per http://www.photographers.it/articoli/anton_giulio_bragaglia_1995.htm 29/03/04 Anton Giulio Bragaglia - sentenza tribunale civile di Roma 8 giugno 1995 Pagina 10 di 12 scopi di critica, discussione e insegnamento, solo se accompagnata, dalla suddetta menzione, condizione che nel caso di specie on è stata osservata. E che le fotografie debbano essere reputate parte integrante dell'operadel Bragaglia - e quindi considerate alla stregua di brani o parte dell'o pera stessa - ritiene il giudicante non possa essere revocato in dubbio attesa la stretta interdipendenza tra la parte teoretica del libro e quella fotografica che ne costituisce la dimostrazione visiva." Sussiste quindi sotto questo profilo, la lamentata lesione del diritto morale d'autore facente capo al defunto Anton Giulio Bragaglia. La risonanza avuta sulla stampa dalla vicenda e la opportunità di provvedere ad attenuare, per quanto possibile, i danni conseguenti alla pubblicazione del catalogo e delle dichiarazioni del convenuto; inducono ad ordinare la pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza, per una sola volta, sul quotidiano "Il Messaggero" " di Roma. Non può essere accolta; invece la domanda di sequestro del catalogo, ricorrendo l'ipotesi ostativa di cui al secondo comma dell'art. 161 e non ravvisandosi il caso di particolare gravità. Ai sensi dell'art. 66 -octies c.p.c. va assegnato termine per l'inizio digiudizio di merito. v. gli artt. 669 octies e 700 c.p.c. accoglie parzialmente la domanda di provvedimenti d'urgenza propostada Vigliani Bragaglia Antonella nei confronti di Carlo Ludovico Bragaglia, degli eredi di Arturo Bragaglia e delle Edizioni Joyce & Co. e per l'effetto: a) dichiara che la paternità del Movimento "Fotodinamismo", nel senso precisato in motivazione, denominato appartiene al defunto Anton Giulio Bragaglia e che la contestazione di tale paternità http://www.photographers.it/articoli/anton_giulio_bragaglia_1995.htm 29/03/04 Anton Giulio Bragaglia - sentenza tribunale civile di Roma 8 giugno 1995 Pagina 11 di 12 ne lede il diritto all'identità personale; b) dichiara che la pubblicazione delle fotografie tratte dal libro del defunto Anton Giulio Bragaglia "Fotodinamismo Futurista" sul catalogo intitolato "Omaggio a Ciurlo Ludovico Bragaglia" senza la menzione del titolo dell'opera e de nome dell'autore lede il diritto morale del Bragaglia sull'opera stessa; c) inibisce all'editore Joyce la ulteriore distribuzione del suddettocatalogo; d) respinge le altre istanze della attrice; e) ordina la pubblicazione, per una sola volta, a cura della ricorrente e a spese dei resistenti costituiti, del dispositivo della presente ordinanza sul quotidiano "II Messaggero" di Roma. Assegna termine di gg. 30 per l'inizio del giudizio di merito. Si comunichi. Roma, 8 giugno 1995 Il G.D. Maurizio Verardi DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, lì 8-6-95 http://www.photographers.it/articoli/anton_giulio_bragaglia_1995.htm 29/03/04 Anton Giulio Bragaglia - sentenza tribunale civile di Roma 8 giugno 1995 Pagina 12 di 12 IL CANCELLIERE http://www.photographers.it/articoli/anton_giulio_bragaglia_1995.htm 29/03/04