UNICAL – Facoltà di Economia DIRITTO DELL`UNIONE EUROPEA
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UNICAL – Facoltà di Economia DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA prof. Alfredo Rizzo alfredo rizzo 1 Lezione 4bis. Le fonti “scritte”. Gli alfredo rizzo atti di diritto derivato 2 Atti di diritto derivato Caratteristiche La natura dell’atto comunitario non dipende denominazione formale ma dall’oggetto e dal contenuto. Eccetto che in caso di irregolarità idonee a provocare anche l’inesistenza dell’atto. Obbligo di motivazione (art. 250 TCE). Vincolo della scelta della forma dell’atto, che non può indiscriminatamente essere scelta a piacimento tra quelli indicati nell’art. 249. Presunzione di legalità dalla Adattato alla natura dell’atto deve fare apparire in modo chiaro e non equivoco il ragionamento dell’istituzione comunitaria in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della misura adottata e alla Corte di esercitare il suo controllo giuridico sull’atto stesso. Riguarda anche le decisioni nazionali che incidano sull’esercizio da parte dei cittadini nazionali di un diritto loro conferito da una norma comunitaria (sent. 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens, Racc. 4097), alfredo rizzo tale regola riguarda solo le decisioni individuali nazionali per le quali sia consentito ai cittadini di adire un’autorità giudiziaria interna e non gli atti nazionali di natura normativa a portata 3 generale. Regolamenti. Atti a portata generale e obbligatoria. Atti applicabili ex suibus anche per analogia cioè a situazioni e soggetti per i quali sia configurabile un regime giuridico analogo a quello già disciplinato da un regolamento esistente, Si indirizzano a categorie di soggetti astrattamente definite e considerate nel loro insieme, ciò che li distingue dalle decisioni, che si rivolgono a dei soggetti determinati la natura regolamentare di un atto non è diminuita dalla possibilità di determinare con maggiore o minore precisione il numero o l’identità giuridica dei destinatari dell’atto al momento in cui questo viene adottato, essendo il regolamento volto a disciplinare situazioni oggettive di diritto o di fatto definite dall’atto stesso in relazione alla sua finalità. L’assenza di disciplina per quei soggetti e quelle situazioni provocherebbe infatti un vuoto normativo incompatibile con un principio generale del diritto comunitario Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi, diversamente dalla direttiva che si impone solo per i risultati. Per i regolamenti che indicano anche le modalità d’attuazione, non vi sono margini per le autorità nazionali verso specificazioni ulteriori o aggiunte né omissioni. Non rileva pertanto se ad attuare il regolamento sono chiamati, secondo il diritto interno, autorità centrali o regionali. Il regolamento entra in vigore in tutti gli Stati membri alla data di entrata in vigore, s’inserisce direttamente nell’ordine giuridico nazionale e rende inapplicabili le disposizioni nazionali contrarie alla sua applicazione. Non ha bisogno di essere trasposto in atti nazionali e può creare diritti che i privati possono vedersi riconoscere direttamente dinanzi alle proprie autorità nazionali (v. sent. 10 ottobre 1973,causa 34/73, Variola, Racc. 981). alfredo rizzo 4 Le forme sostanziali del reg. sono oltre alla motivazione, l’obbligo di consultazione preventiva con i comitati e il PE, dovendo menzionarsi tale previa consultazione nell’atto finale. Se non è indicata la data, il r. entra in vigore dal ventesimo giorno dalla sua pubblicazione. Abbiamo regolamenti del Consiglio adottati congiuntamente con il Parlamento su proposta della Commissione e regolamenti della Commissione. di base o di esecuzione, a seconda che i primi fissino i criteri generali e i secondi specifichino le modalità attuative. • Il Consiglio non può ridurre la portata del regolamento con clausole senza contenuto precettivo o vaghe e eccessivamente generiche, • deve indicare nel regolamento tutti gli elementi essenziali della materia da regolare, • il regolamento di esecuzione non potrà modificare la portata e le norme de primo. alfredo rizzo La Commissione adotta regolamenti su delega del Consiglio (211 al. 5 TCE). • Tale delega è ammessa se il regolamento di base è sufficientemente preciso sulle regole essenziali nella materia da regolare. • La Commissione non potrà subdelegare agli Stati il suo potere delegato potendo però definire nozioni che il Consiglio si sia limitato a menzionare, nonché determinare dei criteri o imporre obblighi agli 5 operatori che attueranno il regolamento. Le direttive Vincolano gli Stati membri o alcuni o uno di questi per quanto riguarda i risultati e quindi alla trasposizione, ma non sulla forma di questa ossia sui mezzi tramite i quali gli Stati sono chiamati a ottenere i risultati indicati nella direttiva. direttive dettagliate anche sui mezzi e strumenti idonei a fare ottenere gli scopi propri della direttiva, strumento importante per coordinare le discipline nazionali particolarmente nel settore del mercato interno, scarso margine di apprezzamento allo Stato destinatario Diversi tipi di direttive alfredo rizzo direttive ex art. 249, quelle del Consiglio su semplice parere della Commissione (111 par. 2), della Commissione emesse su iniziativa della Commissione o su delega del Consiglio (211). 6 Obbligo di trasposizione alfredo rizzo Lo Stato deve genericamente conformarsi alle prescrizioni della direttiva sin da quando questa entra in vigore • a meno che non si fissi – ulteriormente - un termine di trasposizione, ma, fino alla scadenza di tale termine, – obbligo di non adottare atti contrari e di non autorizzare o avallare giuridicamente prassi contrarie alla direttiva (Art. 10 TCE). • spazi di apprezzamento per l’adeguamento interno a una direttiva in caso di direttive di armonizzazione o per quelle per le quali vi siano difficoltà di trasposizione – Non deve però essere messa a repentaglio l’uniformità di applicazione del diritto comunitario. • lo Stato nel trasporre la direttiva deve sostanzialmente garantire l’ottenimento dell’effetto utile ad essa sotteso, – Ma se la d. contiene disposizioni idonee a delineare vantaggi giuridici nei confronti dei cittadini, questi (alla scadenza del termine di trasposizione) possono farle applicare nel proprio ordinamento tramite i propri organi giurisdizionali. • la trasposizione deve essere comunque – fedele allo spirito della direttiva – e deve creare un contesto giuridico favorevole alla piena applicazione della direttiva nel diritto interno da parte di giudici e autorità pubbliche • forma dell’atto interno di trasposizione, – semplici prassi amministrative anche formalizzate mediante circolari, lettere o istruzioni ministeriali non sono idonee, almeno non in via generale, a dare segno di un’adeguata e piena trasposizione della direttiva, – un’idonea trasposizione normativa (legge, regolamento, decreto) non salva lo Stato in caso di perdurante erronea applicazione della direttiva in via amministrativa. – Solo in via eccezionale si ammette che, in presenza di principi generali di diritto costituzionale o amministrativo nazionale che già vincolano lo Stato in senso conforme agli obiettivi della direttiva, lo Stato non trasponga, solo per tale motivo 7 (che deve essere molto chiaramente esposto ed evidente), la direttiva. Le decisioni Atti individuali rivolti a soggetti indicati e vincolanti per quanto attiene ai risultati da ottenere e ai mezzi da adottare internamente a tal fine. Possono essere rivolte anche a uno Stato, posto che le decisioni che impongono sanzioni pecuniarie possono essere eseguite in via forzosa secondo le norme processuali nazionali (art. 256 TCE). La decisione, oltre alla motivazione deve contenere l’indicazione precisa del destinatario, trattandosi di notifica individuale che se manca inficia in radice l’atto. ALTRI ATTI Abbiamo raccomandazioni e pareri, che sono utili strumenti di orientamento dei comportamenti e delle legislazioni senza vincolare però i destinatari. Quelle di Consiglio e Commissione insieme possono contenere un invito ad adottare certi comportamenti. Abbiamo i regolamenti interni delle istituzioni (v. anche i problema dell’accesso ai documenti). Abbiamo regolamenti finanziari per la fissazione e l’esecuzione del budget comunitario, che però non sono neppure pubblicati in GUCE e non hanno portata generale, obbligando solo le istituzioni comunitarie. Abbiamo atti unilaterali della Comunità volti a creare comitati consultivi interni, abbiamo atti cd. innominati, cioè non previsti da trattati o atti di rango secondario che non vincolano né stati né comunità ma possono essere un primo atto verso la successiva adozione di atti vincolanti che si conformano dette previe risoluzioni. alfredo rizzo A volte possono rappresentare però una presa di posizione del Consiglio in una materia di sua competenza su una richiesta avanzata da uno Stato o di un’altra istituzione e possono rappresentare l’oggetto di un controllo giurisdizionale. 8 Effetto diretto Riguarda in genere ogni atto dotato di carattere self executing e idoneo a conferire vantaggi immediatamente riconoscibili dai pubblici poteri a favore di privati Problema delle direttive. Se trasposta correttamente entro i termini previsti, la direttiva si applica tramite l’atto interno, che però afferisce sempre alla direttiva come parametro di legittimità. Se – scaduto il termine di trasposizione – la direttiva non è trasposta o trasposta erroneamente: alfredo rizzo • Invocabilità della disposizione della direttiva self executing da parte dei privati solo in direzione verticale (rapporti Stato-cittadini) e non orizzontale. • Obbligo di interpretazione conforme: riguarda qualsiasi disposizione di diritto comunitario, anche priva di effetto diretto. • Per quanto riguarda le direttive, l’obbligo di interpretazione conforme opera così: – Se trasposte, l’obbligo di interpretazione conforme vincola il giudice a valutare se la legge di trasposizione ha rispettato i limiti di discrezionalità consentiti dalla direttiva (parametro di legittimità). – Se non trasposte, le disposizioni delle direttive costituiscono comunque un criterio di interpretazione per raggiungere, tramite l’atto interno, gli obiettivi imposti dalla direttiva 9