UNICAL – Facoltà di Economia DIRITTO DELL`UNIONE EUROPEA

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UNICAL – Facoltà di Economia DIRITTO DELL`UNIONE EUROPEA
UNICAL – Facoltà di Economia
DIRITTO DELL’UNIONE
EUROPEA
prof. Alfredo Rizzo
alfredo rizzo
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Lezione 4bis.
Le fonti “scritte”.
Gli
alfredo rizzo
atti di diritto derivato
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Atti di diritto derivato
Caratteristiche
La
natura dell’atto comunitario non dipende
denominazione formale ma dall’oggetto e dal contenuto.
Eccetto che in caso di irregolarità idonee a provocare anche
l’inesistenza dell’atto.
Obbligo di motivazione (art. 250 TCE).
Vincolo della scelta della forma dell’atto, che non può
indiscriminatamente essere scelta a piacimento tra quelli indicati
nell’art. 249.
Presunzione di legalità
dalla
Adattato alla natura dell’atto
deve fare apparire in modo chiaro e non equivoco il ragionamento
dell’istituzione comunitaria in modo da consentire agli interessati di
conoscere le giustificazioni della misura adottata e alla Corte di
esercitare il suo controllo giuridico sull’atto stesso.
Riguarda anche le decisioni nazionali che incidano
sull’esercizio da parte dei cittadini nazionali di un diritto loro
conferito da una norma comunitaria (sent. 15 ottobre 1987,
causa 222/86, Heylens, Racc. 4097),
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tale regola riguarda solo le decisioni individuali nazionali per le
quali sia consentito ai cittadini di adire un’autorità giudiziaria
interna e non gli atti nazionali di natura normativa a portata
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generale.
Regolamenti.
Atti a portata generale e obbligatoria.
Atti applicabili ex suibus anche per analogia cioè a situazioni e soggetti per i
quali sia configurabile un regime giuridico analogo a quello già disciplinato da un
regolamento esistente,
Si indirizzano a categorie di soggetti astrattamente definite e considerate nel loro
insieme, ciò che li distingue dalle decisioni, che si rivolgono a dei soggetti
determinati
la natura regolamentare di un atto non è diminuita dalla possibilità di determinare
con maggiore o minore precisione il numero o l’identità giuridica dei destinatari
dell’atto al momento in cui questo viene adottato, essendo il regolamento volto a
disciplinare situazioni oggettive di diritto o di fatto definite dall’atto stesso in
relazione alla sua finalità.
L’assenza di disciplina per quei soggetti e quelle situazioni provocherebbe infatti
un vuoto normativo incompatibile con un principio generale del diritto comunitario
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi, diversamente dalla direttiva
che si impone solo per i risultati.
Per i regolamenti che indicano anche le modalità d’attuazione, non vi sono
margini per le autorità nazionali verso specificazioni ulteriori o aggiunte né
omissioni.
Non rileva pertanto se ad attuare il regolamento sono chiamati, secondo il diritto
interno, autorità centrali o regionali.
Il regolamento entra in vigore in tutti gli Stati membri alla data di entrata in
vigore, s’inserisce direttamente nell’ordine giuridico nazionale e rende
inapplicabili le disposizioni nazionali contrarie alla sua applicazione.
Non ha bisogno di essere trasposto in atti nazionali e può creare diritti che i
privati possono vedersi riconoscere direttamente dinanzi alle proprie autorità
nazionali (v. sent. 10 ottobre 1973,causa 34/73, Variola, Racc. 981).
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Le forme sostanziali del reg. sono
oltre alla motivazione,
l’obbligo di consultazione preventiva con i comitati e il PE,
dovendo menzionarsi tale previa consultazione nell’atto finale.
Se non è indicata la data, il r. entra in vigore dal ventesimo
giorno dalla sua pubblicazione.
Abbiamo
regolamenti del Consiglio adottati congiuntamente con il
Parlamento su proposta della Commissione
e regolamenti della Commissione.
di base o di esecuzione, a seconda che i primi fissino i criteri
generali e i secondi specifichino le modalità attuative.
• Il Consiglio non può ridurre la portata del regolamento con clausole
senza contenuto precettivo o vaghe e eccessivamente generiche,
• deve indicare nel regolamento tutti gli elementi essenziali della
materia da regolare,
• il regolamento di esecuzione non potrà modificare la portata e le
norme de primo.
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La Commissione adotta regolamenti su delega del Consiglio (211
al. 5 TCE).
• Tale delega è ammessa se il regolamento di base è sufficientemente
preciso sulle regole essenziali nella materia da regolare.
• La Commissione non potrà subdelegare agli Stati il suo potere
delegato potendo però definire nozioni che il Consiglio si sia limitato
a menzionare, nonché determinare dei criteri o imporre obblighi agli
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operatori che attueranno il regolamento.
Le direttive
Vincolano gli Stati membri o alcuni o uno di questi per
quanto riguarda i risultati e quindi alla trasposizione, ma
non sulla forma di questa ossia sui mezzi tramite i quali
gli Stati sono chiamati a ottenere i risultati indicati nella
direttiva.
direttive dettagliate anche sui mezzi e strumenti idonei a
fare ottenere gli scopi propri della direttiva,
strumento importante per coordinare le discipline nazionali
particolarmente nel settore del mercato interno,
scarso margine di apprezzamento allo Stato destinatario
Diversi tipi di direttive
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direttive ex art. 249,
quelle del Consiglio su semplice parere della Commissione
(111 par. 2),
della Commissione emesse su iniziativa della
Commissione o su delega del Consiglio (211).
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Obbligo di trasposizione
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Lo Stato deve genericamente conformarsi alle prescrizioni della direttiva sin
da quando questa entra in vigore
• a meno che non si fissi – ulteriormente - un termine di trasposizione, ma, fino alla
scadenza di tale termine,
– obbligo di non adottare atti contrari e di non autorizzare o avallare
giuridicamente prassi contrarie alla direttiva (Art. 10 TCE).
• spazi di apprezzamento per l’adeguamento interno a una direttiva in caso di
direttive di armonizzazione o per quelle per le quali vi siano difficoltà di
trasposizione
– Non deve però essere messa a repentaglio l’uniformità di applicazione del
diritto comunitario.
• lo Stato nel trasporre la direttiva deve sostanzialmente garantire l’ottenimento
dell’effetto utile ad essa sotteso,
– Ma se la d. contiene disposizioni idonee a delineare vantaggi giuridici nei
confronti dei cittadini, questi (alla scadenza del termine di trasposizione)
possono farle applicare nel proprio ordinamento tramite i propri organi
giurisdizionali.
• la trasposizione deve essere comunque
– fedele allo spirito della direttiva
– e deve creare un contesto giuridico favorevole alla piena applicazione della
direttiva nel diritto interno da parte di giudici e autorità pubbliche
• forma dell’atto interno di trasposizione,
– semplici prassi amministrative anche formalizzate mediante circolari, lettere
o istruzioni ministeriali non sono idonee, almeno non in via generale, a dare
segno di un’adeguata e piena trasposizione della direttiva,
– un’idonea trasposizione normativa (legge, regolamento, decreto) non salva lo
Stato in caso di perdurante erronea applicazione della direttiva in via
amministrativa.
– Solo in via eccezionale si ammette che, in presenza di principi generali di diritto
costituzionale o amministrativo nazionale che già vincolano lo Stato in senso
conforme agli obiettivi della direttiva, lo Stato non trasponga, solo per tale motivo
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(che deve essere molto chiaramente esposto ed evidente), la direttiva.
Le decisioni
Atti individuali rivolti a soggetti indicati e vincolanti per quanto attiene ai risultati da
ottenere e ai mezzi da adottare internamente a tal fine.
Possono essere rivolte anche a uno Stato, posto che le decisioni che impongono
sanzioni pecuniarie possono essere eseguite in via forzosa secondo le norme
processuali nazionali (art. 256 TCE).
La decisione, oltre alla motivazione deve contenere l’indicazione precisa del
destinatario, trattandosi di notifica individuale che se manca inficia in radice l’atto.
ALTRI ATTI
Abbiamo raccomandazioni e pareri, che sono utili strumenti di orientamento dei
comportamenti e delle legislazioni senza vincolare però i destinatari. Quelle di
Consiglio e Commissione insieme possono contenere un invito ad adottare certi
comportamenti.
Abbiamo i regolamenti interni delle istituzioni (v. anche i problema dell’accesso ai
documenti).
Abbiamo regolamenti finanziari per la fissazione e l’esecuzione del budget
comunitario, che però non sono neppure pubblicati in GUCE e non hanno portata
generale, obbligando solo le istituzioni comunitarie.
Abbiamo atti unilaterali della Comunità volti a creare comitati consultivi interni,
abbiamo atti cd. innominati, cioè non previsti da trattati o atti di rango secondario che
non vincolano né stati né comunità ma possono essere un primo atto verso la
successiva adozione di atti vincolanti che si conformano dette previe risoluzioni.
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A volte possono rappresentare però una presa di posizione del Consiglio in una
materia di sua competenza su una richiesta avanzata da uno Stato o di un’altra
istituzione e possono rappresentare l’oggetto di un controllo giurisdizionale.
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Effetto diretto
Riguarda in genere ogni atto dotato di carattere self executing e
idoneo a conferire vantaggi immediatamente riconoscibili dai
pubblici poteri a favore di privati
Problema delle direttive.
Se trasposta correttamente entro i termini previsti, la direttiva si
applica tramite l’atto interno, che però afferisce sempre alla
direttiva come parametro di legittimità.
Se – scaduto il termine di trasposizione – la direttiva non è
trasposta o trasposta erroneamente:
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• Invocabilità della disposizione della direttiva self executing da parte
dei privati solo in direzione verticale (rapporti Stato-cittadini) e non
orizzontale.
• Obbligo di interpretazione conforme: riguarda qualsiasi disposizione di
diritto comunitario, anche priva di effetto diretto.
• Per quanto riguarda le direttive, l’obbligo di interpretazione conforme
opera così:
– Se trasposte, l’obbligo di interpretazione conforme vincola il
giudice a valutare se la legge di trasposizione ha rispettato i limiti
di discrezionalità consentiti dalla direttiva (parametro di
legittimità).
– Se non trasposte, le disposizioni delle direttive costituiscono
comunque un criterio di interpretazione per raggiungere, tramite
l’atto interno, gli obiettivi imposti dalla direttiva
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