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assistenza ai disabili
Presentazione della Guida
Carissimi lettori e lettrici
la guida operativa che abbiamo aggiornato affronta le norme di legge sulla
disabilità, che regolamentano la richiesta dei permessi e dei congedi nel settore
privato e pubblico, le indennità economiche, le agevolazioni fiscali e tanti altri
aspetti spesso sconosciuti.
La guida è indirizzata a tutti gli operatori che quotidianamente devono dare una
risposta ai bisogni di migliaia di famiglie, muovendosi all’interno di una galassia
di norme complesse ed articolate, che spesso rappresentano un’ipocrita
giustificazione per negare tanti diritti.
L’affermazione dei diritti è una strada molto lunga e con tante salite, ma piena
anche di grandi soddisfazioni, in particolare per coloro che operano nel sociale.
Il nostro obbiettivo, molto modesto, è mettere a disposizione uno strumento di
informazione veloce che fornisca anche spunti di riflessione per specifici
approfondimenti, cogliendo i nuovi bisogni di una società che cambia rapidamente
e di un mercato del lavoro che in nome della produzione crea precarietà nei
rapporti di lavoro e nei diritti individuali.
La legge 104 ha compito 15 anni, ma è ancora una norma importantissima per il
nostro Paese. Spesso manca una corretta informazione e tutto ciò può mettere a
rischio l’assistenza e la tutela di tanti soggetti portatori di handicap.
Ringraziamo inoltre i diversi autori delle note di approfondimento che troverete
all’interno della guida, in particolare sottolineiamo la loro professionalità nel
ricercare prima di tutto la chiarezza e la precisione nel trattare un tema così
complesso e in continua evoluzione.
Come potrete notare gli autori provengono da enti, istituti o dalla libera
professione e svolgono compiti professionali assolutamente diversi, ma in questa
occasione il lavoro comune ha prodotto un importante risultato, per tentare di
fornire un piccolissimo strumento di lavoro.
Un buon lavoro a tutti
Adelmo Mattioli
a cura della redazione della Sicurezza Sociale
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ASSISTENZA
AI DISABILI
Indennità e congedi
presso l’Inps
A cura di Dario Buonomo
Funzionario della Sede INPS di Modena*
* Si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivamente del pensiero dell’autore e non hanno
carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione alla quale appartiene.
assistenza ai disabili
SOMMARIO
Premessa .................................................................................................................................. 5
Requisiti sanitari e la certificazione............................................................................................. 5
Soggetti con patologie oncologiche ............................................................................................ 6
Certificazione provvisoria e il medico specialista ......................................................................... 7
Sindrome di DOWN ................................................................................................................. 7
Grandi invalidi di guerra........................................................................................................... 7
Come inoltrare la domanda e i rinnovi ....................................................................................... 7
I lavoratori agricoli a tempo determinato ................................................................................. 8-21
Decorrenza dei benefici economici ............................................................................................. 8
I permessi e il ricovero ospedaliero ............................................................................................ 9
Prescrizione dei benefici ............................................................................................................ 9
Prestazioni accessorie: contribuzione figurativa, ferie, tredicesima mensilità, anzianità di servizio.. 9
I ricorsi ..................................................................................................................................... 10
Coniuge non lavoratore o lavoratore autonomo .......................................................................... 10
Prestazioni spettanti ai genitori lavoratori per figli di età inferiore a 3 anni................................... 10
Permessi mensili di 3 giorni dal terzo anno di età del bambino ed assistenza al coniuge, parenti
o affini ..................................................................................................................................... 17
Permessi per il lavoratore portatore di handicap che lavora......................................................... 22
Casi particolari per la richiesta dei congedi:
• lavoro a part-time .............................................................................................................. 23
• cassa integrazione ............................................................................................................. 23
• effettiva attività lavorativa ................................................................................................... 24
Lavoratore con handicap che assiste familiare disabile ................................................................ 24
Lavoratore disabile che usufruisce dei permessi ma che necessita di assistenza da parte di altri ..... 24
Congedi per gravi e documentati motivi familiari e congedo biennale retribuito ............................ 25
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assistenza ai disabili
PREMESSA
La Legge 104 del 1992 disciplina agevolazioni rivolte sia ai lavoratori portatori di handicap che a quei lavoratori che abbiano un figlio o parente disabile.
Il concetto di handicap previsto da questa norma è caratterizzato dalla “gravità” così come riconosciuta dalle
apposite commissioni AUSL. Tale criterio, fondato su parametri diversi rispetto all’inabilità, non coincide necessariamente con una disabilità riconosciuta anche al 100%.
Di seguito saranno trattate le prestazioni previste dalla Legge 104/1992 e dalla Legge 388/2000 che vedono nell’INPS uno degli enti erogatori preposti.
In particolare, sono a carico dell’INPS solo le prestazioni spettanti ai lavoratori assicurati per le indennità di
maternità presso l’Istituto stesso. Sono quindi esclusi dal godimento dei permessi trattati in questo testo i lavoratori domestici, a domicilio, i lavoratori sospesi a zero ore o disoccupati perché a queste categorie non
spetta il congedo parentale.
La Sede Regionale INPS per l’Emilia Romagna ha chiarito, in data 22/03/06, che ai dipendenti dell’Azienda
Poste Italiane S.p.A., ad esempio, tali indennità non spettano in quanto il contributo per le prestazioni di maternità non è dovuto all’INPS. Tale azienda, infatti, provvede in proprio all’erogazione del relativo trattamento.
Diversamente, le prestazioni ex art.33 L.104/92, così come il congedo biennale previsto dalla L.388/00, spettano al pensionato che esplica attività lavorativa come dipendente privato, in quanto lo stesso versa la contribuzione di maternità all’INPS (parere D.C. Prestazioni a sostegno del reddito 07/10/2004).
Nella parte generale saranno trattati quegli aspetti comuni a tutti i tipi di prestazioni mentre, successivamente, ogni beneficio sarà approfondito nel dettaglio.
Per l’utilizzo della certificazione provvisoria occorre utilizzare molta cautela e confrontarsi con le sedi
INPS.
PARTE GENERALE
Requisiti sanitari. La certificazione
zione della domanda all’ASL, anche in questo caso
con l’esclusione dei malati oncologici (vedi paragrafo successivo).
Durata massima
Comunque, entro 6 mesi dalla data della certificazione
provvisoria deve intervenire il giudizio definitivo della
Commissione sanitaria. Trascorso tale periodo i permessi potranno essere fruiti dall’interessato solo a condizione che lo stesso rilasci dichiarazione di essere a
conoscenza che in caso di diniego della ASL circa il riconoscimento dell’handicap in situazione di gravità le
prestazioni non potranno essere riconosciute, con conseguente impegno alla restituzione all’INPS (così anche la Circolare INPS 32/2006).
Per ottenere i benefici previsti dalla Legge 104/92 ed il
congedo biennale retribuito di cui all’art. 42 comma 5
T.U. 151/2001 è necessaria l’attestazione dello stato di
handicap grave. Questo viene certificato dall’apposita
commissione dell’ASL territorialmente competente, ai
sensi dell’art. 4, comma 1, Legge n. 104/92 o provvisoriamente e per la durata massima di 6 mesi (si ritiene che tale limite non si applichi ai malati oncologici – come da disposizione di legge), da medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso
l’AUSL. Si ritiene che la certificazione provvisoria si
possa utilizzare solo dopo i 90 giorni dalla presenta-
Tuttavia con messaggio n. 8151 del 29/3/2007 l’INPS
ha precisato che l’attivazione delle successive fasi di effettivo recupero delle prestazioni erogate deve essere
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