regolamento di prima applicazione per la tenuta degli
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regolamento di prima applicazione per la tenuta degli
REGOLAMENTO DI PRIMA APPLICAZIONE PER LA TENUTA DEGLI INVENTARI INDICE Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 - Classificazione dei beni Art.3 - Beni mobili non inventariabili Art.4 – Responsabile dei beni Art.5 – Sede Inventariale Art.6 – Consegnatario dei beni Art.7 – Referente per l’inventario Art.8 – Criteri di valutazione Art.9 – Trasferimento, dismissioni e cessioni beni mobili Art.10 – Disposizioni di prima applicazione Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento detta i criteri di prima applicazione per la tenuta degli inventari di beni mobili ed immobili di proprietà dell’Agenzia. 2. A tale scopo, definisce le classificazioni omogenee e le categorie dei beni patrimoniali allo scopo di agevolarne la gestione. Art. 2 Classificazione dei beni 1. I beni iscritti nell’inventario sono classificati come segue: - Immobilizzazioni materiali - Immobilizzazioni immateriali. 2. Le immobilizzazioni materiali sono divise nelle seguenti categorie: a) Beni immobili: - terreni; - fabbricati. b) Beni mobili: - impianti e macchinari; - attrezzature e strumentazioni tecnico-scientifiche; - attrezzature di laboratorio; - mobili e arredi; - hardware e altre macchine ordinarie d’ufficio; - automezzi. 3. Le immobilizzazioni immateriali comprendono le categorie di seguenti: - costi d’impianto - costi di ricerca e sviluppo - costi di pubblicità - diritti di brevetto e utilizzo opere d’ingegno - concessione licenze marchi e diritti - altre immobilizzazioni immateriali. Art.3 Beni mobili non inventariabili 1. Sono esclusi dall’inventario i materiali di consumo il cui valore è inferiore a € 103,29 e che risultano deteriorabili entro 12 mesi, quali ad esempio materiali di cancelleria, materiali in vetro ad uso laboratorio, etc. 2. Sono comunque inventariabili alcuni beni di facile consumo, indipendentemente dal loro effettivo valore economico, in particolare: arredi da ufficio (sedie, cassettiere, attaccapanni, pedane, tendaggi, cornici, quadri) e materiale economale (calcolatrici, lampade da tavolo). Art.4 Responsabile dei beni Responsabile dell’inventario generale dei beni mobili e immobili è il responsabile della Sezione Patrimonio. Esso si raccorda, alla fine di ogni anno, in fase di redazione del bilancio d’esercizio, con la Sezione Contabilità e Controllo di Gestione ai fini della quadratura dei dati. Art.5 Sede inventariale Ai fini del presente regolamento, per sede inventariale si intende un raggruppamento di uffici coincidente con una struttura di massima dimensione o con parte di essa, ovvero comprendente parti di più strutture, che, ai soli fini della tenuta dei registri di consistenza e della gestione dei beni, rappresenta un unico complesso organico di beni. Art.6 Consegnatario dei beni I beni mobili di proprietà dell’Agenzia oggetto di inventariazione sono affidati a consegnatari, cui è affidata una o più sedi inventariali. Il consegnatario dei beni è di norma il Dirigente, o, qualora non presente, la posizione organizzativa della struttura cui appartiene la sede inventariale. E’ data facoltà al consegnatario, sotto la propria responsabilità, di delegare alle posizioni organizzative presenti nella propria struttura la responsabilità quali consegnatari. Il consegnatario è responsabile della corretta e regolare manutenzione e conservazione dei beni affidatigli, e ne cura la dislocazione all’interno della sede inventariale, mediante un complesso di attività che garantiscano sia l’integrità dei beni che la loro costante idoneità funzionale. Provvede alla ricognizione materiale dei beni, ogni dieci anni Collabora a fine esercizio con il responsabile della Sezione Patrimonio all’aggiornamento dello stato di consistenza dei beni che risultano a suo carico. Art.7 Referente per l’inventario Il referente per l’inventario è un funzionario individuato dal consegnatario, e si occupa delle operazioni di acquisto dei beni mobili, di aggiornamento dell’inventario e di apposizione delle etichette sui beni. Art.8 Criteri di valutazione In sede di prima applicazione, la registrazione dei beni immobili avverrà secondo le specifiche disposizioni di cui al Decreto Legislativo 118/2011. In sede di prima applicazione, la registrazione dei beni mobili nell’inventario dovrà contenere i seguenti dati: DATI IDENTIFICATIVI: • • • • • • • • • • • • Consegnatario Ubicazione del bene Centro di analitica Numero di inventario e data di carico Classificazione e codifica Descrizione CARATTERISTICHE TECNICHE: Caratteristiche tecniche Causale di acquisizione Fornitore Numero e data fattura Costo (valore di acquisto o valore attribuito) Stato di conservazione I beni mobili vengono rilevati al valore iniziale, costituito dal prezzo di acquisto maggiorato dell’IVA indetraibile, nonché al lordo delle eventuali spese accessorie, di trasporto, installazione e collaudo. Ai beni acquisiti a titolo gratuito va attribuito il valore presunto di mercato del bene al momento dell’acquisizione. Qualora si ignori il valore da assegnare al bene da inventariare lo stesso può essere desunto per analogia da beni dello stesso genere e tipo già stimati ovvero può essere desunto da cataloghi o listini; se non è possibile effettuare una stima, il valore assegnato è simbolicamente pari ad Euro 100,00. Si rimanda comunque, in questa prima fase di ricognizione, ai principi contabili vigenti. Art.9 Trasferimento, dismissioni e cessioni beni mobili Le attività di trasferimento, dismissioni e cessioni dei beni mobili già inventariati dovranno essere comunicate al Servizio Patrimonio da parte del consegnatario, con le modalità che verranno stabilite, con disposizioni dirigenziali interne, appositamente adottate. Art.10 Disposizioni di prima applicazione Fino alla completa informatizzazione del registro dei beni mobili, a seguito della ricognizione straordinaria in atto, prevista ogni dieci anni, ed ancora in fase di ultimazione, si rimanda, per quanto non previsto dal presente regolamento, a disposizioni interne e transitorie.