regolamento di prima applicazione per la tenuta degli

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regolamento di prima applicazione per la tenuta degli
REGOLAMENTO DI PRIMA APPLICAZIONE
PER LA TENUTA DEGLI INVENTARI
INDICE
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Classificazione dei beni
Art.3 - Beni mobili non inventariabili
Art.4 – Responsabile dei beni
Art.5 – Sede Inventariale
Art.6 – Consegnatario dei beni
Art.7 – Referente per l’inventario
Art.8 – Criteri di valutazione
Art.9 – Trasferimento, dismissioni e cessioni beni mobili
Art.10 – Disposizioni di prima applicazione
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento detta i criteri di prima applicazione per la tenuta degli
inventari di beni mobili ed immobili di proprietà dell’Agenzia.
2. A tale scopo, definisce le classificazioni omogenee e le categorie dei beni
patrimoniali allo scopo di agevolarne la gestione.
Art. 2
Classificazione dei beni
1. I beni iscritti nell’inventario sono classificati come segue:
- Immobilizzazioni materiali
- Immobilizzazioni immateriali.
2. Le immobilizzazioni materiali sono divise nelle seguenti categorie:
a) Beni immobili:
- terreni;
- fabbricati.
b) Beni mobili:
- impianti e macchinari;
- attrezzature e strumentazioni tecnico-scientifiche;
- attrezzature di laboratorio;
- mobili e arredi;
- hardware e altre macchine ordinarie d’ufficio;
- automezzi.
3. Le immobilizzazioni immateriali comprendono le categorie di seguenti:
- costi d’impianto
- costi di ricerca e sviluppo
- costi di pubblicità
- diritti di brevetto e utilizzo opere d’ingegno
- concessione licenze marchi e diritti
- altre immobilizzazioni immateriali.
Art.3
Beni mobili non inventariabili
1. Sono esclusi dall’inventario i materiali di consumo il cui valore è inferiore a € 103,29
e che risultano deteriorabili entro 12 mesi, quali ad esempio materiali di cancelleria,
materiali in vetro ad uso laboratorio, etc.
2. Sono comunque inventariabili alcuni beni di facile consumo, indipendentemente dal
loro effettivo valore economico, in particolare: arredi da ufficio (sedie, cassettiere,
attaccapanni, pedane, tendaggi, cornici, quadri) e materiale economale (calcolatrici,
lampade da tavolo).
Art.4
Responsabile dei beni
Responsabile dell’inventario generale dei beni mobili e immobili è il responsabile della
Sezione Patrimonio.
Esso si raccorda, alla fine di ogni anno, in fase di redazione del bilancio d’esercizio, con la
Sezione Contabilità e Controllo di Gestione ai fini della quadratura dei dati.
Art.5
Sede inventariale
Ai fini del presente regolamento, per sede inventariale si intende un raggruppamento di
uffici coincidente con una struttura di massima dimensione o con parte di essa, ovvero
comprendente parti di più strutture, che, ai soli fini della tenuta dei registri di consistenza
e della gestione dei beni, rappresenta un unico complesso organico di beni.
Art.6
Consegnatario dei beni
I beni mobili di proprietà dell’Agenzia oggetto di inventariazione sono affidati a
consegnatari, cui è affidata una o più sedi inventariali.
Il consegnatario dei beni è di norma il Dirigente, o, qualora non presente, la posizione
organizzativa della struttura cui appartiene la sede inventariale.
E’ data facoltà al consegnatario, sotto la propria responsabilità, di delegare alle posizioni
organizzative presenti nella propria struttura la responsabilità quali consegnatari.
Il consegnatario è responsabile della corretta e regolare manutenzione e conservazione dei
beni affidatigli, e ne cura la dislocazione all’interno della sede inventariale, mediante un
complesso di attività che garantiscano sia l’integrità dei beni che la loro costante idoneità
funzionale.
Provvede alla ricognizione materiale dei beni, ogni dieci anni
Collabora a fine esercizio con il responsabile della Sezione Patrimonio all’aggiornamento
dello stato di consistenza dei beni che risultano a suo carico.
Art.7
Referente per l’inventario
Il referente per l’inventario è un funzionario individuato dal consegnatario, e si occupa
delle operazioni di acquisto dei beni mobili, di aggiornamento dell’inventario e di
apposizione delle etichette sui beni.
Art.8
Criteri di valutazione
In sede di prima applicazione, la registrazione dei beni immobili avverrà secondo le
specifiche disposizioni di cui al Decreto Legislativo 118/2011.
In sede di prima applicazione, la registrazione dei beni mobili nell’inventario dovrà
contenere i seguenti dati:
DATI IDENTIFICATIVI:
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Consegnatario
Ubicazione del bene
Centro di analitica
Numero di inventario e data di carico
Classificazione e codifica
Descrizione
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Caratteristiche tecniche
Causale di acquisizione
Fornitore
Numero e data fattura
Costo (valore di acquisto o valore attribuito)
Stato di conservazione
I beni mobili vengono rilevati al valore iniziale, costituito dal prezzo di acquisto maggiorato
dell’IVA indetraibile, nonché al lordo delle eventuali spese accessorie, di trasporto,
installazione e collaudo.
Ai beni acquisiti a titolo gratuito va attribuito il valore presunto di mercato del bene al
momento dell’acquisizione.
Qualora si ignori il valore da assegnare al bene da inventariare lo stesso può essere
desunto per analogia da beni dello stesso genere e tipo già stimati ovvero può essere
desunto da cataloghi o listini; se non è possibile effettuare una stima, il valore assegnato è
simbolicamente pari ad Euro 100,00.
Si rimanda comunque, in questa prima fase di ricognizione, ai principi contabili vigenti.
Art.9
Trasferimento, dismissioni e cessioni beni mobili
Le attività di trasferimento, dismissioni e cessioni dei beni mobili già inventariati dovranno
essere comunicate al Servizio Patrimonio da parte del consegnatario, con le modalità che
verranno stabilite, con disposizioni dirigenziali interne, appositamente adottate.
Art.10
Disposizioni di prima applicazione
Fino alla completa informatizzazione del registro dei beni mobili, a seguito della
ricognizione straordinaria in atto, prevista ogni dieci anni, ed ancora in fase di ultimazione,
si rimanda, per quanto non previsto dal presente regolamento, a disposizioni interne e
transitorie.