La valutazione degli apprendimenti

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La valutazione degli apprendimenti
La valutazione degli
apprendimenti
dopo il D.P.R. n. 122/2009,
attuativo della l. n. 169/2008
I principi di riferimento
• ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e
tempestiva
• la valutazione, che è espressa in decimi, ha per oggetto il
processo di apprendimento, il comportamento e il
rendimento scolastico complessivo degli alunni
• la valutazione concorre ai processi di autovalutazione degli
alunni, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al loro
successo formativo
• le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali
devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento
previsti dal P.O.F.
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Cosa valutare
La valutazione concerne “il processo di apprendimento, il
comportamento e il rendimento scolastico complessivo”
degli alunni.
L’apprendimento è riferibile alle conoscenze e alle
competenze riconducibili ai fondamenti delle discipline.
Il comportamento, definito attraverso indicatori, riguarda la
qualità degli atteggiamenti e delle relazioni.
Il rendimento complessivo attiene alle competenze personali,
disciplinari e trasversali che l’alunno acquista tramite un
percorso di apprendimento personalizzato.
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La valutazione non è altro dalla didattica
La valutazione accompagna la programmazione didattica
1) nella fase iniziale, come valutazione diagnostica che
• definisce, anche attraverso test d’ingresso, il livello di
partenza per avviare il processo formativo del singolo allievo e
della classe
dunque, misura l’input
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2) nella fase intermedia, come valutazione formativa che:
• indica il grado di assimilazione delle conoscenze
• registra il ritmo dell’apprendimento
• permette di apportare le dovute modifiche all’azione didattica
dunque, misura i processi
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3) nella fase finale, come valutazione sommativa che:
• si colloca al termine del processo di apprendimento,
evidenziando gli effettivi risultati conseguiti dallo studente
• esprime un giudizio complessivo sulla qualità delle
conoscenze, competenze ed abilità
• costituisce il bilancio della programmazione, fungendo da
verifica dell’efficacia dell’azione didattica
dunque, misura l’output
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• ha natura riflessiva ed esperienziale sia per il docente,
chiamato a rimeditare il proprio repertorio di tecniche e a
correlare gli obiettivi didattici agli strumenti di verifica degli
apprendimenti, sia per lo studente, indotto ad un processo di
autovalutazione dei punti di forza e di debolezza del proprio
stile di studio;
• ha funzioni orientativa e proattiva, cosicché l’alunno possa
maturare scelte ponderate ed impiegare strategie autonome
per raggiungere il suo stesso successo formativo.
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Le distorsioni valutative più frequenti
• l’effetto equazione personale
si ha quando si tende a comprimere la scala di valutazione
appiattendola intorno al valore intermedio, verso l’alto o verso
il basso, in base alla visione che si ha della propria immagine
professionale, improntata ora a rigore ora ad indulgenza;
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• l’effetto alone
si ha quando il valutatore considera rilevante qualche
caratteristica dell’alunno, come tratti di personalità, particolari
abilità, affinità o divergenze di opinioni, per cui il risultato
viene, a seconda delle circostanze, sopravvalutato o
sottovalutato;
• l’effetto di stereotipia, noto come Pigmalione
la valutazione viene influenzata da particolari aspettative di
successo o di insuccesso, con una inesorabile aderenza del
risultato alla profezia.
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Alcune apparenti ovvietà
1. La valutazione deve essere trasparente.
Dunque, è contra legem l’omessa comunicazione del voto.
Tale condotta contraddice, inoltre, la natura orientante della
valutazione.
2. Le verifiche debbono essere ripetute e non occasionali.
L’alunno ha bisogno, per progredire, di feedback sull’impegno,
di aiuto nell’insuccesso e, di fronte a buone performance, di
ricompense gratificanti.
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3. La valutazione deve essere tempestiva.
Comunicare gli esiti delle prove con ritardo
• vuol dire ignorare la funzione di supporto all’apprendimento
della valutazione;
• ostacola il recupero in tempo utile delle lacune;
• attenua il ricordo della prova cosicché lo studente non è in
grado di risalire alle cause che l’hanno indotto in errore.
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Una consuetudine discutibile
Le “interrogazioni programmate”, quando riguardano parti
cospicue del programma e sono concentrate in prossimità
degli scrutini, rivelano importanti limiti:
• penalizzano gli studenti più vulnerabili, che dovrebbero essere
sostenuti in progress;
• negano in radice qualsiasi approccio modulare;
• limitano gli spazi per la didattica compensativa e il recupero
• eludono la valutazione formativa ;
• riducono il controllo del docente sul processo di
apprendimento.
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La competenza a valutare
nella primaria
• appartiene collegialmente ai docenti contitolari della classe,
inclusi quelli di sostegno e di IRC
nella secondaria di 1° e 2° grado,
• al Consiglio di classe, presieduto dal D.S. o da un suo delegato
Dall’a.s. 2008/2009, la valutazione periodica e finale degli
apprendimenti e la certificazione delle competenze viene
effettuata in voti espressi in decimi e, solo nella primaria,
illustrata con giudizio analitico sul livello globale di
maturazione raggiunto dall’alunno.
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La non ammissione
nella primaria
• è consentita solo con deliberazione unanime e comunque
limitata a casi eccezionali e comprovati da specifica
motivazione.
nella secondaria di 1° e 2° grado
• vale il criterio della maggioranza.
Per essere ammessi gli studenti devono aver raggiunto un
voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina.
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Il voto di condotta
Viene espresso in forma di giudizio nella primaria, di voto in
decimi nella secondaria di 1° e 2° grado.
La votazione sul comportamento degli studenti concorre alla
valutazione complessiva dello studente e determina, se
inferiore a sei decimi, la non ammissione all’anno successivo.
Il tema ha un forte legame con l’irrogazione delle sanzioni
disciplinari. La questione è disciplinata, per gli studenti delle
scuole secondarie di 1° e 2° grado, dal D.P.R. n. 249/1998,
noto come Statuto delle studentesse e degli studenti, e dal
D.P.R. n. 235/2007 che lo ha modificato.
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Il peso delle assenze
Ai fini della validazione dell’anno scolastico, le assenze non
devono superare un quarto dell’orario annuale.
L’alunno che ha superato il 25% delle assenze neppure accede
alla valutazione delle discipline e del comportamento e, in
sede di scrutinio finale, il D.S. si limita a compilare un
attestato in cui dichiara che l’alunno non ha frequentato le
lezioni nella misura minima prevista e per questo non è
ammesso alla classe successiva o agli esami di Stato.
Tale criterio quantitativo è attenuato dalla possibilità per il
Collegio dei docenti di prevedere “motivate deroghe in casi
eccezionali”.
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Tipicità valutative della secondaria superiore
• la sospensione del giudizio per gli studenti che non abbiano
raggiunto la sufficienza in una o più discipline, secondo i
criteri approvati dal Collegio dei docenti e resi pubblici nel
POF;
• la programmazione e l’attuazione di interventi didattici estivi
per il recupero delle carenze rilevate;
• lo svolgimento, entro la conclusione dell’anno scolastico e
comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno
scolastico successivo, di prove di verifica del recupero delle
carenze propedeutiche alla formulazione del giudizio finale
che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla
classe successiva e all’attribuzione del credito scolastico;
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• un sistema di attribuzione di crediti scolastici e formativi in
vista dell’esame di Stato conclusivo;
• la possibilità, per gli alunni che abbiano conseguito nel 4°
anno la votazione di 8 in tutte le discipline e abbiano riportato
votazioni non inferiori a sette in tutte le discipline nel biennio
precedente al penultimo anno, di anticipare l’esame di Stato
conclusivo.
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Questioni particolari
Valutazione dell’IRC
• Viene redatta a cura del docente di religione cattolica e
comunicata alla famiglia una speciale nota sull’interesse e il
profitto, da consegnare insieme alla pagella (D.P.R. n. 297/94).
Valutazione dei docenti esterni e degli esperti
• Le scuole se ne avvalgono per gli insegnamenti o le attività di
ampliamento o potenziamento dell’offerta. Non partecipano
allo scrutinio, limitandosi a fornire preventivamente al
docente di riferimento elementi conoscitivi sull’interesse e il
profitto raggiunto da ciascun alunno.
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In altri termini, parlano “per bocca” del docente di
riferimento.
Così, ad es., il docente/esperto di madre lingua inglese che ha
svolto corsi di conversazione con un certo gruppo di allievi.
Così, ancora, il docente di materie alternative all’IRC che, se
avrà, ad es., svolto attività di rinforzo in geometria, non
compilerà la scheda della materia alternativa ma fornirà
elementi al docente di matematica.
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Valutazione degli alunni stranieri
• Secondo il D.P.R. n. 122/09, “sono valutati nelle forme e nei
modi previsti per i cittadini italiani”. Viene superato il
precedente approccio al tema, viziato da una sorta di
discriminazione positiva.
Si riporta il testo della C.M. n. 28/07, ormai superata, relativa
all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’a.s.
2006/2007.
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“Potendo essere la preparazione scolastica compromessa da
un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza
della lingua italiana, pur nella inderogabilità dell’effettuazione
di tutte le prove scritte previste per l’esame di Stato e del
colloquio pluridisciplinare, le Commissioni vorranno
considerare la particolare situazione degli alunni stranieri e
procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di
apprendimento conseguiti che tenga conto anche delle
potenzialità formative e della complessiva maturazione
raggiunta”.
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La valutazione degli alunni ospedalizzati
Il DPR n. 81/09 prevede che l’USR, d’intesa con le ASL,
possano autorizzare il funzionamento di classi di scuola
primaria e secondaria di 1° grado per i minori ricoverati presso
ospedali.
Per la valutazione, si distingue secondo che frequentino corsi
di istruzione presso strutture ospedaliere per periodi rilevanti
ma inferiori alla metà dell’anno scolastico ovvero superiori.
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Nel primo caso la valutazione periodica e finale compete al
Consiglio di classe della scuola di iscrizione, il quale recepisce
gli elementi essenziali dai docenti dei corsi istituiti nei luoghi
di cura.
Nel secondo caso, coloro che hanno impartito in ospedale gli
insegnamenti effettuano lo scrutinio previa intesa con la
scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi valutativi
eventualmente acquisiti dai docenti del Consiglio di classe.
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L’art. 45 del D.P.R. n. 394/99 dispone che “I minori stranieri
presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione
indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine
al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini
italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le
disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri
nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e
alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere
richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico”.
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La certificazione delle competenze
Al termine della scuola primaria, abolito dalla l. n. 53/2003
l’esame di Stato conclusivo con l’unificazione in un unico
ordine della ex scuola elementare e della ex scuola media,
viene rilasciata una certificazione delle competenze.
Il percorso formativo dell’alunno ne prevederà altre tre, dopo
la scuola secondaria di primo grado, dopo l’adempimento
dell’obbligo, al termine del secondo ciclo di istruzione.
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Con il D.M. n. 9/2010 è stato adottato un modello di
certificazione delle competenze al termine dell’obbligo (16
anni di età), diviso in 4 assi disciplinari (dei linguaggi,
matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale) e 3 livelli,
definiti di base, intermedio, elevato.
Lo schema, con validità nazionale, è ispirato dalle competenze
chiave di cittadinanza emergenti dal Quadro europeo
(risoluzione U.E. n. 962/06).
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Caratteristiche salienti degli esami di Stato
Nella secondaria di 1° grado, è preceduto dall’ammissione
(verifica della frequenza e valutazione non inferiore a sei
decimi della condotta e del profitto in ciascuna disciplina).
L’esame consta di:
• tre prove scritte di italiano, inglese, matematica e scienze
(più, eventualmente, quella della seconda lingua comunitaria,
che può essere svolta anche in abbinamento alla prova di
inglese o con un accertamento orale in sede di colloquio);
• una prova scritta nazionale su testi scelti dal MIUR tra quelli
disposti annualmente dall’INValSI;
• una prova orale.
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Il voto finale è costituito dalla media aritmetica dei voti in
decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità,
arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a
0.5.
Ai candidati che abbiano conseguito il punteggio di dieci può
essere assegnata la lode con decisione unanime.
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Nella secondaria
l’ammissione,
di
2°
grado
si
prevedono,
dopo
due prove scritte centralizzate (la seconda tiene conto della
tipologia dell’Istituzione scolastica)
• una prova pluridisciplinare elaborata direttamente dalla
Commissione sulla base della prassi esercitativa (simulazioni)
• un colloquio sulla generalità delle discipline impartite
nell’ultima annualità.
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Per ciascuna prova scritta si prevede l’attribuzione di un
punteggio fino a 15 mentre al colloquio possono essere
riconosciuti fino a 30 punti. La valutazione massima è 100 (la
lode è condizionata a vincoli stringenti), comprensivo di un
“tesoretto” di 25 punti che riflette il curriculum del secondo
biennio e dell’ultimo anno: tale punteggio è detto credito
scolastico.
Il credito formativo, cioè il complesso delle attività
extrascolastiche reputate rilevanti per la formazione civica e
sociale della persona, è valutato nell’ambito del credito
scolastico.
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