Canili/gattili sanitari e rifugio quali condizioni sanitarie e di

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Canili/gattili sanitari e rifugio quali condizioni sanitarie e di
Diana Levi – ASL Città di Milano - Servizio di Sanità Animale
Viale Molise, 66/b – 20137 Milano – Tel 0285789083 – fax 0285789059
e mail ServiziVeterinari @asl.milano.it
Sito www.asl.milano.it
Canili/gattili sanitari e
rifugio quali condizioni
sanitarie e di
benessere possiamo,
vogliamo, dobbiamo
garantire agli
animali?”
Diana Levi Servizio Sanità Animale
Asl Città di Milano
1
Argomenti della discussione
(la prevedibilità riduce lo stress)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Il problema è: quali condizioni sanitarie, di igiene e di
benessere (= “vita”) vogliamo garantire agli animali?
Partiamo dalla realtà: dati statistici relativi alle
strutture sanitarie (canili pubblici) della Regione
Lombardia e dati statistici di Milano prima e dopo
l’emanazione della L. 281
Definizione, requisiti, caratteristiche dei canili (ricoveri)
sanitari e rifugi
La lungodegenza: “vita” degli animali ricoverati.
I costi di mantenimento: difficoltà di reperire fondi per
la prevenzione.
La sfida per il prossimo decennio: punti da sviluppare.
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2
Prima studiare la realtà
poi valutare le risorse
dopo fare le leggi
in realtà ….
ecco quello che è successo
“Il paradosso della Legge 281”
TABELLA 1 - REGIONE LOMBARDIA – DATI STATISTICI CANILI – ANNI 1988-1990
ANNO
CATTURATI /
RITIRATI
ABBATTUTI/
DECEDUTI
RESTITUITI/CEDUTI
1988
19.135
15.044 (78%)
4.483 (22%)
1989
17.989
14.666 (80%)
3.756 (20%)
1990
16.841
11.660 (69%)
4.077 (31%)
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4
<<gli
gliabbattuti
abbattuti>>i i
deceduti;
deceduti;problema
problema
dei
deirimasti
rimastinel
nelcanile
canile
sanitario.
sanitario.
Anno
1991
“Il paradosso della Legge 281” Lombardia
1991- 2002po la L. 281; tabella dati.
Catturati
Ritirati
DATI
Abbattuti
Deceduti
NON
Restituiti
Aff/Ced
Coll.Rif.
Rim.Can.San.
DISPONIBILI
1992
10.912
vedi catt.
2.303
432
3.567
255
46
4.309
1993
12.918
vedi catt.
1.845
1.491
1.517
3.496
233
4.336
1994
13.348
vedi catt.
1.762
1.886
2.251
3.316
632
3.501
1995
7.614
5.658
1.155
1601
2357
3244
840
4.075
1996
9.040
5.726
1.030
1.288
2.825
3.456
1.214
4.953
1997
9.040
5.565
654
1.005
3.088
3.892
812
5.154
1998
9.484
5.946
662
1.088
3.709
3.624
1.289
5.058
1999
10.273
4.893
599
923
3.595
3.667
2.155
4.227
2000
11.006
3.626
587
1.005
4.369
3.332
3.039
2.300
2001
12.149
2.752
508
1.016
4.769
3.079
3.040
2.487
2002
12.673
3.207
427
916
5.536
2.928
3.291
2.782
5
Cani di proprietà, cani randagi ospitati nei canili e numero presunto di cani randagi
Regione
cani di
proprietà
randagi
ospitati nei
canili
canili
sanitari
canili
rifugio
numero
presunto cani
randagi
anno
Piemonte
964.918
7.500
54
68
9.548
2006
Valle d'Aosta
21.200
180
1
1
147
2006
Lombardia
413.956
2.654
30
77
8.575
2005
PA Bolzano
35.000
150
1
1
0
2006
PA Trento
34.641
116
2
3
0
2006
Veneto
455.450
2.789
15
11
17.645
2006
Friuli Venezia Giulia
142.008
1.787
7
13
0
2006
Liguria
241.076
3.218
3
31
3.841
2006
Emilia Romagna
566.183
8.804
65
7.994
2006
Toscana
357.447
4.870
27
2.321
2006
Umbria
330.460
2.809
27
23.000
2006
Marche
202.022
5.878
33
nd
2006
Lazio
377.159
11.263
24
41.782
2006
Abruzzo
115.000
3.511
6
14
22.500
2006
Molise
38.631
2.613
9
14.300
2006
Campania
223.415
81.253
104
69.070
2006
Puglia
142.184
61.671
61
64
63.145
2005
Basilicata
22.400
3.688
9
8
10.400
2005
Calabria
190.000
10.377
15
21
77.000
2005
Sicilia
246.000
9.563
11
34
68.000
2006
Sardegna
230.000
4.750
6
19
22.000
2005
TOTALE
5.349.150
229.444
501
428
461.068
Data ultimo aggiornamento: gennaio 2007
2.654
30
24
Fonte: Dati trasmessi dalle Regioni al Ministero della Salute
Il flusso inarrestabile……….
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Cane vagante ?? Dobbiamo portarlo al canile sanitario??
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Perché i cani vaganti devono essere
portati al CS
La legge Regionale 20.07.2006, n. 16
prevede all’art. 8 comma 4 che “Chiunque rinvenga un cane vagante
è tenuto a darne pronta comunicazione alla competente struttura di
cui all’articolo 5, comma 1, di una ASL della Regione, anche diversa
da quella in cui è avvenuto il rinvenimento, o alla polizia locale del
comune in cui è avvenuto il rinvenimento, consegnandolo al più
presto alla struttura o fornendo le indicazioni necessarie al suo
ritiro” (sanzioni minimo 25 euro ad un massimo 150 euro).
Anche il Regolamento Comunale di Tutela degli Animali del
Comune di Milano
all’art. 10 comma 6 prevede che i cani rinvenuti incustoditi sul
territorio del Comune di Milano devono essere segnalati per la
successiva cattura o consegnati al Presidio Veterinario Canile
Sanitario durante gli orari di apertura al pubblico. Al di fuori di tali
orari, devono essere segnalati alla Polizia Locale (sanzioni minimo 50
euro ad massimo di 200 euro).
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Perché i cani vaganti devono essere
portati al CS
Al di là delle norme di legge è importante sapere che:
un cane vagante non sempre è un cane abbandonato!
E’ possibile che il suo proprietario lo stia cercando ed è per questo che
il cane deve essere portato al Canile Sanitario più vicino al luogo nel
quale è stato trovato.
Il cane verrà visitato, curato se necessario, vaccinato e se ha una
identificazione (tatuaggio o microchip) il suo proprietario verrà subito
avvisato. Anche i cani NON identificati vengono spesso cercati dal
proprietario. In questo caso prima di uscire dal canile il cane verrà
anche identificato ed iscritto all’anagrafe a nome del proprietario.
Chi si appropria di un cane vagante senza avvisare il canile per il ritiro
commette il reato di “appropriazione indebita”.
Portando il cane presso il Canile Sanitario, se il proprietario non lo
recupera, può invece, dopo 10 giorni di ricovero, ottenerne l’affido e
la successiva cessione (adozione definitiva).
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Definizione di canile (ricovero) sanitario
Struttura destinata al ricovero temporaneo di:
• cani
morsicatori, cani vaganti catturati o
rinvenuti, (cani affidati dall’A.G. o dalla Forza
Pubblica);
• gatti morsicatori, gatti che vivono in libertà
catturati
o
consegnati
ai
fini
della
sterilizzazione, gatti affidati dall’A.G. o dalla
Forza Pubblica;
• Altri animali da affezione o comunque vaganti,
rinvenuti incustoditi compatibilmente con le
caratteristiche e la recettività della struttura.
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Definizione di canile (ricovero) rifugio
Struttura destinata al ricovero di cani e gatti:
• provenienti dal canile (ricovero) sanitario;
• Ceduti definitivamente dal proprietario;
• Affidati direttamente dall’A.G. o dalla Forza pubblica .
Il
rifugio provvede anche al ricovero di altri animali
compatibilmente con le caratteristiche e la recettività
della struttura.
Il rifugio deve essere gestito dai Comuni singoli o associati o
dalle comunità montane, direttamente o tramite
convenzione con privati o associazioni con diritto di
prelazione, a condizioni equivalenti, delle associazioni.
(art. 12 L.R. 16/2006)
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Ho la cuccia, la ciotola pena di pappa, l’osso, il prato
ma sono triste …….. nel canile rifugio ……….
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Quale “vita” siamo disposti a garantire agli animali?
Requisiti e caratteristiche dei canili
Sanitari (autorizzazione = certificazione di conformità)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UFFICI E SERVIZI
AMBULATORI
MAGAZZINI
REPARTO PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI
AUTORIMESSA
CELLA FRIGORIFERA (dotata di reparto frigorifero a 4°C e congelatore a – 15°C)
CENTRALE TERMICA (temperatura ricoveri 10 – 15° C – lampade infrarossi)
SPAZI VERDI (prevedere adeguato arredo arboreo anche ai fini dell’isolamento acustico)
REPARTO DI ISOLAMENTO (cani in periodo di osservazione, cani con malattie infettive in atto)
REPARTO BOX CANI (suddiviso in reparto per cani di grossa mole, reparto per cani in normali condizioni di
ricovero, reparto per cuccioli, reparto per cani con problemi sanitari non riferibili a malattie infettive). Le unità di
ricovero devono essere costituite da parte coperta e da parchetto esterno. E’ previsto, di norma, il ricovero di un
solo cane per box.
REPARTO GATTILE (suddiviso in reparto per il ricovero di gatti in periodo di osservazione, degenza per gatti
sottoposti ad intervento di sterilizzazione, ricovero di gatti con malattie infettive in atto). E’ previsto, di norma, il
ricovero di un solo gatto per box.
REPARTO PER IL RICOVERO PROVVISORIO DI “ALTRI ANIMALI” (situazioni di emergenza!)
CAPIENZA AUSPICABILE PER UN CANILE SANITARIO: 50 MAX 100 CANI – 20 MAX 40 GATTI
(reg. legge 16 non + di 200 cani) N.B. i canili sono industrie insalubri (D,M, 23.12.1976) devono
quindi essere collocati in zone isolate ma è anche auspicabile che, essendo strutture aperte al
pubblico, siano facilmente raggiungibili.
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Quale “vita” siamo disposti a garantire agli animali?
CARATTERISTICHE DELLE UNITA’ DI
RICOVERO DEL CANILE SANITARIO
•
•
•
•
•
•
•
BOX SINGOLI: costituiti da parte coperta e scoperta
PARTE COPERTA: possibilmente sdoppiata per consentire una più agevole
alimentazione e pulizia. Brandine in materiale non deperibile, lavabile e
disinfettabile, sopraelevate dal pavimento. Abbeveratoio automatico, ciotole per il
cibo in acciaio inox. Studiare possibilità di alimentazione senza aprire porta
(??).Chiusura di sicurezza a scatto per tutti i box; in una delle porte di accesso al
parchetto gattaiola per consentire la libera fruizione dell’area esterna.
PARTE SCOPERTA: (parchetto esterno) comunque provvisto di tettoia di
protezione, separata dalle unità contigue con parete in muratura possibilmente a
tutta altezza, chiuso a fronte con sbarre o rete sicura e non deperibile
(attenzione alla dimensione delle sbarre!! Possibilità di fuga di cani di piccola taglia
o di cuccioli)
PAVIMENTAZIONE: in materiale antiscivolo facilmente lavabile e disinfettabile
(prevedere che il lavaggio possa essere fatto con acqua calda anche per assicurare
asciugatura rapida)
PARETI: in materiale resistente, liscio, lavabile, disinfettabile
SCARICHE ACQUE NERE: in fognatura tramite pozzetto sifonato
RISCALDAMENTO: centralizzato o con possibilità di attivarlo nei singoli box (uso
di lampade termiche)
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CS - Requisiti previsti dalla bozza di regolamento Legge 16
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
box singoli chiusi, non necessariamente dotati di una parte scoperta, tali da impedire il
contatto con gli altri animali ricoverati; 2,5 mq. x cani di piccola o media taglia; non
comprende l’eventuale parchetto esterno; 4,5 mq. per cani di taglia grossa. Altezza di almeno
due metri.
gabbie singole per gatti, tali da impedire il contatto con gli altri animali ricoverati se in
osservazione; 0,60 mq. ed altezza di sessanta centimetri.
box e gabbie x isolamento o infermeria in numero almeno pari al 10% dei box presenti;
ambiente attrezzato per il lavaggio e disinfezione delle attrezzature, con acqua calda;
deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti;
un ufficio amministrativo; un locale ambulatorio dotato delle attrezzature necessarie per
l’applicazione della legge 14 agosto 1991, n. 281
spogliatoi; servizi igienici per il personale addetto e per il pubblico;
impianto frigorifero o di congelamento, di capacità adeguata allo stoccaggio delle carcasse
degli animali;
attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture e degli automezzi utilizzati per il
trasporto degli animali;
idoneo sistema di smaltimento dei reflui.
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Quale “vita”siamo disposti a garantire agli animali?
Requisiti e caratteristiche canili rifugio
(autorizzazione = rilasciata dal Sindaco, previo parere favorevole dell’ASL)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UFFICI E SERVIZI
AMBULATORIO O LOCALE TERAPIE
MAGAZZINI
REPARTO PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI
AUTORIMESSA
CELLA FRIGORIFERA (dotata di reparto frigorifero a 4°C e congelatore a – 15°C)
CENTRALE TERMICA (temperatura ricoveri 10 – 15° C – lampade infrarossi)
SPAZI VERDI (prevedere adeguato arredo arboreo anche ai fini dell’isolamento acustico e recinti per la
stabulazione ricreativa di più cani compatibili)
REPARTO BOX CANI (suddiviso in reparto per cani di grossa mole, reparto per cani in normali condizioni di
ricovero, reparto per cuccioli, reparto per cani con problemi sanitari). Le unità di ricovero devono essere costituite
da parte coperta e da parchetto esterno. Deve essere previsto, di norma, il ricovero di più cani compatibili per
carattere, condizioni di salute, taglia, età ecc.
REPARTO GATTILE (suddiviso in reparto per il ricovero di gatti in condizioni normali, in degenza perché
sottoposti ad intervento di sterilizzazione, in degenza a causa di malattie infettive). Deve essere previsto, di
norma, il ricovero di più soggetti compatibili per provenienza, carattere, condizioni sanitarie ecc.
REPARTO PER IL RICOVERO DI “ALTRI ANIMALI”
TUTTI GLI ANIMALI RICOVERATI DOVREBBERO ESSERE STERILIZZATI
CAPIENZA AUSPICABILE PER UN CANILE RIFUGIO:
200 CANI (confermato dal reg.Legge 16) – 20O GATTI
N.B. i canili sono industrie insalubri (D,M, 23.12.1976) devono quindi essere collocati in zone isolate
ma è anche auspicabile che, essendo strutture aperte al pubblico, siano facilmente raggiungibili.
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Quale “vita”siamo disposti a garantire agli animali?
CARATTERISTICHE DELLE UNITA’ DI
RICOVERO DEL CANILE RIFUGIO
ESSENDO STRUTTURE DI LUNGODEGENZA E’ BENE PREVEDERE:
•
•
•
•
•
•
•
BOX MULTIPLI: adatti ad ospitare più soggetti compatibili (carattere, sesso,
taglia, età) costituiti da parte coperta e parte scoperta
PARTE COPERTA: possibilmente sdoppiata per consentire una più agevole
alimentazione e pulizia. Brandine in materiale non deperibile, lavabile e
disinfettabile, sopraelevate dal pavimento. Abbeveratoio automatico, ciotole per il
cibo in acciaio inox. Studiare possibilità di alimentazione senza aprire porta
(??).Chiusura di sicurezza a scatto per tutti i box; in una delle porte di accesso al
parchetto gattaiola per consentire la libera fruizione dell’area esterna.
PARTE SCOPERTA: (parchetto esterno) comunque provvisto di tettoia di
protezione, separata dalle uniità contigue con parete in muratura possibilmente a
tutta altezza, chiuso a fronte con sbarre o rete sicura e non deperibile
(attenzione alla dimensione delle sbarre!! Possibilità di fuga di cani di piccola taglia
o di cuccioli)
PAVIMENTAZIONI e PARETI: in materiale resistente, liscio, lavabile,
disinfettabile
SCARICHE ACQUE NERE: in fognatura tramite pozzetto sifonato
RISCALDAMENTO: centralizzato o con possibilità di attivarlo nei singoli box (uso
di lampade termiche)
DIMENSIONI ????????
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CR - Requisiti previsti dalla bozza di regolamento Legge 16 - 1
box singoli o multipli, costituiti da una parte chiusa
•
•
•
per cane di piccola taglia: 1 mq, cui aggiungere 0,5 mq. per ogni cane in più;
per cane di media taglia: 1,5 mq, cui aggiungere 0,75 mq. per ogni cane in più;
per cane di grande taglia: 2 mq. (aggiungere 1 mq. per ogni cane in più)
La parte chiusa può essere sostituita da una parte coperta, il cui tetto garantisca l’effettiva
protezione di una superficie almeno pari alle dimensioni sopra indicate, opportunamente
riparata anche lateralmente, dotata di cucce individuali.
ed una scoperta
•
•
•
per cani di taglia piccola, sino a 3: 1,5 mq; oltre 3 cani: 1,0 mq.;
per cani di taglia media, sino a 3: 2,0 mq; oltre 3 cani: 1,5 mq.;
per cani di taglia grande, sino a 3: 2,5 mq; oltre 3 cani: 2,0 mq..
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CR - Requisiti previsti dalla bozza di regolamento Legge 16 - 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
strutture di ricovero per gatti o altri animali, qualora previsti in autorizzazione;
box e gabbie singoli destinati alla quarantena o all’infermeria in numero almeno pari al
5% del numero degli animali autorizzati;
ambiente attrezzato per il lavaggio e disinfezione delle attrezzature, con sistema di
erogazione di acqua calda; deposito mangimi e zona preparazione pasti;
un ufficio amministrativo;
un ambulatorio dotato delle attrezzature necessarie per l’applicazione della legge
281/1991, in presenza di apposita convenzione con struttura sanitaria veterinaria, un
locale infermeria;
spogliatoi;
servizi igienici per il personale addetto e per il pubblico;
impianto frigorifero o di congelamento, di capacità adeguata allo stoccaggio delle
carcasse degli animali;
attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture e degli eventuali automezzi
utilizzati per il trasporto degli animali;
idoneo sistema di smaltimento dei reflui;
una o più zone, adeguatamente recintate, per il movimento dei cani.
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Quale “vita” siamo disposti a garantire agli animali?
IL PROBLEMA DELLE DIMENSIONI
•
•
•
•
•
NORMATIVA NAZIONALE:
D.l.vo 116/92 – 4 mq per 3 cani;
DPCM 28.02.03 recepimento Accordo 06.02.03 (non applicabile a canili
sanitari e a rifugi) – cani taglia media int. 1,5 mq/cane est 2 mq/cane.
NORMATIVE REGIONALI:
Legge regione Lombardia 20.07.2006, n. 16 (prevede l’emanazione entro 90
gg. Dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione (NON ANCORA
EMANATO!!)
NORMATIVE LOCALI:
es. regolamenti locali di igiene o per Milano Regolamento per la Tutela degli
Animali Differenziazione per permanenze brevi (< 60 gg. permanenze lunghe
(sup. 60 gg. differenti dimensioni a seconda del n. di cani ricoverato vedi
http://www.asl.milano.it/prevenzione/area_veterinaria/benessere_animale/docpdf/reg_tu
tela_anim.pdf
ALL’ESTERO:calcolo usa tartufo punta coda = circa 4 mq.
LA LOGICA????? Cerchiamo di ridurre al massimo la permanenza dei cani in
strutture di ricovero.
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Non solo cani…………………
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Quale “vita” siamo disposti a garantire agli animali?
CARATTERISTICHE DELLE UNITA’ DI
RICOVERO PER GATTI
1.
•
•
•
•
•
•
2.
•
•
•
GATTILE SANITARIO
Unità di ricovero singole con possibilità di limitazione nel nido (parete mobile per la contenzione);
Casetta per le deiezioni con materiale assorbente;
Acqua con vaschetta ancorata, ciotola per il cibo in acciaio inox (se possibile distribuzione di
acqua e cibo senza aprire la gabbia);
Superficie del pavimento in materiale liscio, lavabile, disinfettabile, forato per impedire ristagno
di liquidi, estraibile (evitare reti e doghe: possibili lesioni podali); al di sotto vaschetta per la
raccolta dei liquidi estraibile;
Riscaldamento centralizzato con possibilità di lampade ad uso zootecnico per riscaldare unità di
ricovero singole (temperatura 10 – 15°C – Umidità 50-55%).
Dimensioni:
USA: 0,28 - 0,37 mq, altezza 70 cm. - D.L.vo 116/92: 0,2 – 0,6 mq, altezza 59 cm.
PVCS: 0,6 mq, altezza 50 cm.
GATTILE RIFUGIO
Unità di ricovero multiple per soggetti compatibili e sterilizzati;
Detenzione in ambienti “liberi” con nicchie per il rifugio ed arredo (cassette, grattatoi ecc.);
Possibilità di uscita in ambiente esterno debitamente limitato (parchetti recintati).
SITUAZIONE IDEALE?? VENEZIA L’ISOLA DEI GATTI
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Gatti: requisiti previsti dalla bozza di regolamento Legge 16 – 1
•
Le gabbie hanno una superficie minima di 1 mq. ed altezza di un metro, con presenza di
superficie di riposo per massimo due soggetti compatibili.
• Le unità di ricovero multiple per gatti hanno i seguenti requisiti:
altezza di almeno due metri; condizioni di aerazione, umidità, illuminazione e temperatura
adeguate;
pareti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino all’altezza di 1,5 metri;
reti, sbarre, cancelli e porte in materiale resistente alla corrosione e privi di spigoli vivi;
per la zona coperta, pavimento in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, con caratteristiche
antiscivolo, idonea pendenza e dispositivo di scarico che convogli i reflui; eventuali canaline
adeguatamente coperte;
zona coperta dotata di ampie superfici di riposo, anche disposte su più livelli, e di adeguate
strutture che consentano il rifugio individuale e di oggetti che permettano di arrampicarsi e di
limare gli artigli;
eventuale zona scoperta dotata di tettoia di protezione anche parziale completamente chiusa nella
parte superiore tramite reti o altri idonei mezzi che impediscano la fuga degli animali;
pavimentazione che consenta un buon drenaggio;
abbeveratoi in materiale resistente e facilmente lavabile e disinfettabile;
ciotole per il cibo o altri dispositivi per l’alimentazione, in materiale resistente e facilmente
lavabile e disinfettabile; contenitore per gli escrementi dotati di idonea lettiera.
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IL PROBLEMA E’ LA LUNGODEGENZA:
Maddalena dal 1994 in un (buon) rifugio.
Quanto costano ai Comuni tutti i cani spostati al rifugio dal 1991 ad oggi?
Maddalena è costata al Comune di Milano circa 4 euro x 365 x 13
= 18.900 euro
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Guardatela negli occhi e pensate a tutti i cani che come lei
sono destinati a vivere per anni in un box
Adesso fate 5 proposte:
1.…
2.…
3.…
4.…
5.…
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COSA FARE?
• Incentivi/obblighi relativi alla
sterilizzazione dei cani di proprietà e
appositi piani di limitazione delle nascite da
attuare con finanziamenti vincolati.
• Individuazione di strumenti atti a destinare
“il cane giusto alla persona giusta”;
• Individuazione di strumenti atti a valutare
il benessere e la collocabilità/destino dei
cani ricoverati;
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Esperienza del New Hampshire
department of agriculture
un piano di sterilizzazione gratuita in 5 anni, iniziato nel 1994,
ha portato il tasso di eutanasie dei cani abbandonati da 9
per 1000 abitanti a 2,4 per 1000 abitanti (in USA i cani vaganti vengono
soppressi. Solo in Italia la legge vieta l’eutanasia dei cani randagi).
Il costo che la municipalità avrebbe dovuto sostenere per
ricoverare e sopprimere tutti gli animali per i primi 6 anni del
progetto sarebbe stato di 3.000.000 $.
Il programma di sterilizzazioni nel medesimo periodo è
costato poco più di 1.000.000$. Lo studio riferisce che
il
risparmio
per
ogni
dollaro
investito
nelle
sterilizzazioni è stato di 3,23$.
(fonti: Animal Control Management, USUS 2001 e SPAY/USA; Problema randagismo: metodi pratici ed efficaci per affrontarlo, Fondazione
mondo Animale, Castel Volturno, CE Italia).
Griglia decisionale semaforo
GESTIBILI
TA'
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
SALU
TE
I canili devono diventare
strutture che offrono servizi deputati a valorizzare il
rapporto uomo-cane dove vengono favorite le attività
di:
1.
Informazione,
educazione
e
consulenza riguardo alle
problematiche di relazione uomo-cane;
2. adozione responsabile attuata indirizzando le persone che
intendono adottare un cane e operando per favorire
l’adottabilità dei cani;
3. attivazione di tirocini per i laureati in Medicina Veterinaria e
per le figure professionali interessate (gestori di canili,
educatori cinofili ecc.);
4. eventuale gestione di programmi di terapie assistite con animali
o di attività assistite con animali volte anche all’inserimento
nell’ambiente lavorativo di persone in difficoltà.
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I gestori dei canili rifugio devono garantire professionalità e
competenza; la vigilanza da parte delle ASL non può essere il
solo strumento per assicurare il benessere degli animali.
Le strutture sono importanti ma la corretta “gestione”
è indispensabile.
Non solo mq ma interazione!
A nessuno piace affrontarlo ma resta il problema
dell’eutanasia
la legge dice che: …..
Secondo voi quando e perchè?
1...
2...
3..
4...
5...
6...
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Importanza degli strumenti con i
quali si lavora
•
•
•
•
Scheda clinica
Scheda per i morsicatori di proprietà
Scheda valutazione animali pericolosi
………
Non dimentichiamo la nostra professionalità = qualità
legislazione
bioetica
etologia
sanità pubblica
prevenzione
educazione
INTEGRAZIONE
attività dovute
benessere
QUALITA’
esperienza
motivazioni
professionalità
Il risultato che tutti vorremmo:
“pochi e felici”
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