Responsabilità della guida subacquea

Transcript

Responsabilità della guida subacquea
Responsabilità
subacquea
della
guida
Procedendo nell’esame della responsabilità delle figure che si
muovono intorno all’attività subacquea, passiamo ora ad
esaminare che tipo di responsabilità può investire la guida
subacquea in caso di danni ai partecipanti l’immersione.
Escludendo l’ipotesi in cui il danno derivi da un’azione
comportamento attivo della guida (caso in cui la guida
risponderà del danno per responsabilità extracontrattuale ai
sensi dell’art. 2043 c.c. come potrebbe rispondere qualunque
persona che cagioni danno ad un’altra, ovvero per
responsabilità contrattuale nel caso in cui si ravvisi la
violazione di un obbligo contrattuale), più interessante è
esaminare se la guida sia chiamata a rispondere di un danno
causato dall’omissione di un controllo (e quindi non per
un’azione della guida ma per una sua omissione).
A tal proposito occorre distinguere se l’obbligazione assunta
dalla guida sia di sostegno per subacquei poco esperti e di
controllo dei medesimi durante l’attività subacquea, ovvero se
la guida si sia impegnata solamente ad accompagnare subacquei
esperti su un sito di immersione sconosciuto ai partecipanti.
Nel primo caso, la guida assumerà una responsabilità che si
avvicina a quella dell’istruttore e risponderà pertanto dei
danni subiti dai partecipanti l’immersione se non prova di
aver svolto la propria mansione con l’ordinaria diligenza e di
aver fatto di tutto per evitare il danno (dovrà cioè provare
che il danno si è verificato per caso fortuito o per forza
maggiore).
Nel secondo caso, la responsabilità della guida-accompagnatore
è limitata ad eventuali comportamenti negligenti attivi posti
in essere dalla guida stessa. Infatti, pur in assenza di un
preciso orientamento giurisprudenziale, alcune sentenze
sull’argomento hanno negato la responsabilità della guida
subacquea nel caso in cui l’attività svolta non consistesse
nell’assistenza e nell’istruzione all’immersione dei
partecipanti, bensì nella semplice attività di accompagnamento
di sub già esperti sul sito di immersione.
In proposito, si è espresso il Tribunale di Milano (sez. VI –
sent. 14 novembre 1990, dep. 19 novembre 1990 – Pres. Fienga –
Rel. Ielo) in occasione della morte di un sub durante
un’escursione di fotografia subacquea, precisando che “non è
responsabile il soggetto sul quale gravava l’obbligo di
seguire il gruppo per ragioni di sicurezza, in quanto non può
ricoprire nella circostanza la qualità di istruttore
subacqueo, se nessuna attività di insegnamento o di tirocinio
doveva essere svolta”.
In particolare, il Tribunale non ha ritenuto responsabile la
guida dell’omesso controllo della preparazione tecnica dei
partecipanti, se presupposto per la partecipazione al corso è
la qualità di sub esperto, né l’omesso controllo
dell’equipaggiamento dei partecipanti, se la guida era tenuta
esclusivamente a fornire le bombole e i piombi, restando a
carico dei partecipanti medesimi provvedere alle residue
attrezzature.
Sempre nella medesima sentenza, il Giudice ha invece ritenuto
responsabile il fotografo subacqueo il quale, dopo aver
accettato di guidare l’immersione, abbia dotato la vittima di
una zavorratura non idonea alle sue condizioni di peso ed al
tipo di immersione da svolgere. In tal caso la guida, fornendo
alla vittima una zavorra del tutto inidonea all’immersione da
effettuare, ha assunto un ruolo attivo nel determinare
l’evento dannoso e risponderà pertanto di tale danno, sempre
che possa ravvisarsi un nesso causale tra la morte del
subacqueo e la zavorra fornita (in altre parole, se si accerta
che il sub è morto a causa – o anche per causa – della zavorra
inidonea fornita dalla guida).
Per una consulenza in merito non esitare a contattarci.
[email protected]
E’ assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del
testo presente in questo articolo senza il consenso
dell’autore. In caso di citazione è necessario riportare la
fonte del materiale citato.