OGGETTO PERMESSI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO ADOTTIVO

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OGGETTO PERMESSI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO ADOTTIVO
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
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OGGETTO
PERMESSI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO ADOTTIVO
QUESITO
(posto in data 21 dicembre 2015)
Nel mese di Ottobre sono rimasta a casa 3 giorni per malattia di mia
figlia (adottiva) nata il 14 dicembre 2011 ed entrata in Italia il 7
dicembre 2014, e ho consegnato il certificato della pediatra in azienda.
Ho visto in internet che i permessi sono estesi fino ai sei anni per i figli
adottivi, in vari siti parlano di permessi retribuiti al 100%. Il contratto
collettivo non mi sembra ne parli, è quindi corretto fare riferimento
all'articolo 47 del testo unico? L'ufficio Personale mi parla invece di una
circolare 139/2002 dell'INPS (che si riferisce tuttavia ai dipendenti
INPS). Come mi devo comportare?
RISPOSTA
(inviata in data 22 dicembre 2015)
La risposta al quesito si desume dalla lettura congiunta di tre norme
tra loro correlate:
il comma 1 dell’articolo 47 del decreto legislativo 151
che sancisce il diritto di entrambi i genitori, alternativamente,
di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie
di ciascun figlio di età non superiore a tre anni; dopo i tre anni e fino
agli otto anni di vita del bambino sono concessi cinque giorni
di astensione dal lavoro
il comma 2 dell’articolo 50 dello stesso decreto legislativo 151
che in caso di adozioni o affidamenti innalza da tre a sei anni il limite
di età del bambino entro il quale è possibile la fruizione del congedo;
il comma 2 dell’articolo 15 del CCNL 10 febbraio 2004
che precisa che nei casi di astensione dal lavoro per malattia del figlio
previsti dall’articolo 47, comma 4 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n.165, ai dirigenti medici sono riconosciuti 30 giorni di assenza
retribuita per ciascun anno di età del bambino computati
complessivamente per entrambi i genitori.
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Dalla lettura congiunta delle norme sopra riportate si evince in sintesi
che nel caso esposto dal quesito la madre ha diritto a 30 giorni
di assenza retribuita in caso di malattia della bambina per ogni anno
di vita e fino a sei anni di età della medesima.
Per quanto concerne la documentazione necessaria trattandosi di un
diritto non soggetto ad alcuna valutazione discrezionale da parte del
datore di lavoro è sufficiente l’informazione anche telefonica al proprio
diretto superiore, in quanto la certificazione di malattia della bambina
deve essere inviata dalla stessa pediatra che ha in cura la bambina
telematicamente all’INPS, che provvederà a trasmetterla al datore
di lavoro e all’indirizzo di posta elettronica della madre, come
precisato dal comma 3 dell’articolo 47 del decreto legislativo 151.
Va infine notato che la fruizione del congedo per malattia del figlio
non preclude la fruizione del congedo parentale, disciplinato
dall’articolo 32 dello stesso decreto legislativo 151.
Nella sezione riferimenti normativi si riporta l’articolo 32 del citato
decreto legislativo 151 nel testo vigente fino al 24 giugno 2015 e nel
testo vigente dal 25 giugno 2015, data di entrata in vigore del decreto
legislativo 80, che è stato pubblicato nel supplemento ordinario 34
della Gazzetta Ufficiale 144 del 24 giugno 2015.
Nella stessa sezione sono riportate le modalità applicative delle tutele
previste per la maternità dal decreto legislativo 151 stabilite dal CCNL
10 febbraio 2004, norme di maggior favore rispetto alla normativa
nazionale. Particolare rilievo riveste il fatto che il comma 2 dell’articolo
15 del citato CCNL 10 febbraio 2004 precisa che i primi 30 giorni
del periodo di congedo parentale concesso ai sensi dell’articolo 32,
comma 1 del decreto legislativo 151, computati complessivamente per
entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono
le ferie e sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e che per tale
assenza spetta l’intera retribuzione.
Sarebbe opportuno che queste modalità di fruizione dei principali
istituti a tutela della maternità e della paternità, considerato il regime
di maggior favore che vale per i dipendenti pubblici, e quindi anche
per i dirigenti medici, fossero esplicitate in un regolamento aziendale
che dirima qualsiasi incertezza interpretativa.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità,
articolo 2.
Definizioni
1. principali istituti a tutela della maternità e della paternità
Ai fini del presente testo unico:
a) per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria
dal lavoro della lavoratrice;
b) per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del
lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità;
c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della
lavoratrice o del lavoratore;
d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione
facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in
dipendenza della malattia stessa;
e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti
specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con
contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di
privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.
2. riferimento al trattamento economico dei pubblici dipendenti
Le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per
le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti,
ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e
contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori
alle predette indennità.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Articolo 32
Congedo parentale
testo vigente fino al 24 giugno 2015
1. condizioni e limiti del congedo parentale
Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore
ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal
presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non
possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto
salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del
predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore
a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette
nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a dieci mesi.
1-bis. rinvio alla contrattazione collettiva
La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità
di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché
i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del
comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso
pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere
conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità
di fruizione e di differimento del congedo.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Articolo 32
Congedo parentale
testo vigente fino al 24 giugno 2015
2. possibilità di elevare ad undici mesi la durata complessiva
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro
per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il
limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a
undici mesi.
3. termini di preavviso del datore di lavoro
Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è
tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore
di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti
collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore
a quindici giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo.
4. diritto disgiunto tra i due genitori alla fruizione del congedo
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora
l'altro genitore non ne abbia diritto.
4-bis. possibilità di concordare misure di ripresa dell’attività
Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro
concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività
lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto
dalla contrattazione collettiva.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Articolo 32
Congedo parentale
testo vigente dal 25 giugno 2015
1. condizioni e limiti del congedo parentale
Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun
genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità
stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei
genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci
mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro
compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore
a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette
nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a dieci mesi.
1-bis. rinvio alla contrattazione collettiva
La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità
di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché
i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del
comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso
pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere
conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità
di fruizione e di differimento del congedo.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Articolo 32
Congedo parentale
testo vigente dal 25 giugno 2015
1-ter. scelta tra fruizione giornaliera ed oraria del congedo
In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione
collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del
congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere
tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base
oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio
giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile
immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il
congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la
cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con
permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale
del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e
soccorso pubblico.
2. possibilità di elevare ad undici mesi la durata complessiva
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro
per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il
limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a
undici mesi.
3. termini di preavviso del datore di lavoro
Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è
tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore
di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti
collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore
a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo.
Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo
parentale su base oraria.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Articolo 32
Congedo parentale
testo vigente dal 25 giugno 2015
4. diritto disgiunto tra i due genitori alla fruizione del congedo
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora
l'altro genitore non ne abbia diritto.
4-bis. possibilità di concordare misure di ripresa dell’attività
Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro
concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività
lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla
contrattazione collettiva.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità,
articolo 47
congedo per la malattia del figlio
1. congedo per malattia dei figli di età inferiore a tre anni
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi
dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio
di età non superiore a tre anni.
2. congedo per malattia dei figli di età compresa tra tre e otto anni
Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi
dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per
le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
3. modalità di trasmissione all’INPS della certificazione di malattia
La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire
dei congedi previsti per la malattia del figlio di età inferiore ad otto
anni è inviata per via telematica direttamente dal medico curante
del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, che ha
in cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia
di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, e dal
predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.
4. sospensione del decorso delle ferie in caso di ricovero ospedaliero
La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero
interrompe a richiesta del genitore il decorso delle ferie per fruire
del congedo.
5. esonero dai controlli previsti in caso di malattia
Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni
vigenti in materia di controlli delle assenze per malattia.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità,
articolo 50.
Adozioni e affidamenti
1. estensione del diritto anche alle adozioni e affidamenti
Il congedo per la malattia del bambino spetta anche per le adozioni
e gli affidamenti.
2. innalzamento da tre a sei anni del limite di età del bambino
Il limite di età del bambino entro il quale i genitori hanno diritto di
fruire del congedo per malattia del figlio è elevato da tre a sei anni.
Dopo i sei anni e fino al compimento dell'ottavo anno di età ciascun
genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro,
nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno.
3. ulteriori termini di fruizione del beneficio
Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia
un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia
del bambino è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel
nucleo familiare alle condizioni previste dall'articolo 47, comma 2.
Articolo 51.
Documentazione
1. dati necessari per la fruizione del congedo
Ai fini della fruizione del congedo per la malattia del figlio, la lavoratrice e il lavoratore comunicano direttamente al medico, all'atto
della compilazione del certificato di cui al comma 3 dell'articolo 47,
le proprie generalità allo scopo di usufruire del congedo medesimo.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
NORME DI MAGGIOR FAVORE PER I DIPENDENTI PUBBLICI
CCNL 14 SETTEMBRE 2000
Articolo 17
Congedi dei genitori
4. trattamento del congedo obbligatorio per maternità
Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità alla lavoratrice
o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, le quote
di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione
di posizione, nonché il salario di produttività.
5. trattamento del congedo facoltativo per maternità
Nell’ambito del periodo di congedo facoltativo per maternità per
le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi
trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e
fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati
ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero,
con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità
per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
6. trattamento dei congedi per malattia del figlio
Successivamente al periodo di astensione facoltativa per maternità
e fino al terzo anno di vita del bambino, in caso di congedo per
malattia del figlio, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono
riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita per intero,
con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità
per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
7. modalità di fruizione dei congedi per assistere il figlio
I periodi di assenza per congedo parentale o per malattia del figlio,
nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali
giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità
di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione
frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati
dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA
CCNL 10 febbraio 2004
integrativo del CCNL 1998_2001
articolo 15
Congedi dei genitori
1. riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Al dirigente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela
della maternità e della paternità contenute nel decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151.
2. disciplina degli istituti oggetto del decreto legislativo 151/2001
Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, 151,
le parti concordano quanto segue:
a) congedo obbligatorio per maternità
nel periodo di astensione obbligatoria per maternità al dirigente
spettano l’intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione individuale di anzianità, ove in godimento;
b) parto prematuro
in caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque
i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della
data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia
necessità di un periodo di degenza presso una struttura
ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di rientrare
in servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato
medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del
restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo
ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo
rientro a casa del bambino;
c) congedo parentale
nell’ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro per
un periodo complessivo di sei mesi entro gli otto anni di vita
del bambino, fruibile anche frazionatamente, i primi 30 giorni
di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori
e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono
valutati ai fini dell’anzianità di servizio. Per tale assenza spetta
l’intera retribuzione.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA
CCNL 10 febbraio 2004
integrativo del CCNL 1998_2001
articolo 15
Congedi dei genitori
2. disciplina degli istituti oggetto del decreto legislativo 151/2001
d) astensione dal lavoro per malattia del figlio
successivamente al periodo di astensione obbligatoria per
maternità e sino al compimento del terzo anno di vita del
bambino, nei casi di astensione dal lavoro per malattia del figlio
previsti dall’articolo 47, comma 4 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n.165, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri
sono riconosciuti 30 giorni di assenza retribuita per ciascun
anno di età del bambino computati complessivamente per
entrambi i genitori;
e) computo dei giorni di assenza
i periodi di assenza per congedo parentale malattia del figlio nel
caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali
giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità
di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione
frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati
dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice;
f) termini per la presentazione della domanda di congedo parentale
ai fini della fruizione, anche frazionata, del congedo parentale,
la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa
domanda, con l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma 15 giorni prima della data di decorrenza
del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia
assicurato comunque il rispetto del termine minimo di 15 giorni.
Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga
dell’originario periodo di astensione;
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RIFERIMENTI NORMATIVI
NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA
CCNL 10 febbraio 2004
integrativo del CCNL 1998_2001
articolo 15
Congedi dei genitori
2. disciplina degli istituti oggetto del decreto legislativo 151/2001
g) possibilità di richiedere il congedo parentale 48 ore prima
in presenza di particolari e comprovate situazioni personali che
rendano impossibile il rispetto dei termini di 15 giorni previsti
alla lettera f) la domanda può essere presentata entro le 48 ore
precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro ;
h) parto plurimo
in caso di parto plurimo, i periodi di riposo giornaliero sono
raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono
essere utilizzate anche dal padre.
3. obbligo di adibire la lavoratrice madre ad attività compatibili
Ferma restando l’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità,
qualora durante il periodo della gravidanza e per l’intera durata del
periodo di allattamento si accerti che l’espletamento dell’attività
lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per
la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l’azienda provvede
al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso
in altre attività, nell’ambito di quelle disponibili, che comportino
minor aggravio psicofisico.
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