Provincia di Pordenone

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REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI
Proposta nr. 37 del 04/02/2015 Determinazione nr. 263 del 09/02/2015
OGGETTO: DPR n. 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale Impresa: INOSSMAN FONDERIE
ACCIAIO MANIAGO S.P.A. Sede impianto: Viale industria, 4 Maniago (PN) Codice
pratica: 00419080932-16062014-1848
IL D IR IG EN TE
PREMESSA
1. Fatto
L’impresa INOSSMAN FONDERIE ACCIAIO MANIAGO S.P.A., con sede legale ed
operativa in Viale industria, 4 in comune di Maniago (PN), nella persona del Gestore
pro tempore dell’impianto, ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale
(AUA) corredata dalla documentazione tecnica.
L’istanza comprendeva i seguenti titoli abilitativi:
o autorizzazione agli scarichi in fognatura di acque industriali e/o meteoriche che
dilavano inquinanti, anche commiste a reflui assimilati ai domestici, di competenza
del Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone;
o autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza provinciale.
Con comunicazione del 06/10/2014 la Società chiedeva di integrare l’istanza con i
seguenti due titoli abilitativi:
o autorizzazione agli scarichi non in fognatura di sole acque reflue assimilate alle
domestiche, di competenza comunale;
o comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26
ottobre 1995, n. 447, di competenza comunale.
In merito si precisa che:
- l’istanza è pervenuta allo Sportello del comune di Maniago in data 16/06/2014
acquisita al protocollo provinciale n°2014/48450;
- completata in data 06/10/2014 (acquisita al protocollo provinciale n°2014/67010);
- tutta la documentazione relativa alla pratica è presente nel fascicolo informatico
2014/9.2/95;
- sono stati assolti i diritti di bollo;
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- è stata verificata la correttezza formale ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.P.R.
59/2013.
Il Settore Ecologia quale Autorità competente ha:
- comunicato, con nota prot n.2014/49950, l’avvio del procedimento;
- indetto e convocato la Conferenza di Servizi (CS) invitando gli Enti tenuti ad
esprimersi, come soggetti competenti in materia ambientale definiti dal DPR
59/2013, per i titoli abilitativi richiamati e indicati all'art. 3 del DPR 59/2013;
- riavviato il procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, a far data dal
06/10/2014 con nota prot. n. 2014/73148, in seguito al completamento dell’istanza.
La Conferenza di Servizi, come da verbali depositati agli atti:
- ha richiesto integrazioni documentali, inoltrate dallo SUAP il 06/10/2014, il
10/10/2014 e 12/11/2014 registrate rispettivamente ai prot. n° 2014/67010, n°
2014/68316 e n° 2014/75558;
- si è conclusa con parere favorevole in data 15/01/2015.
2. Enti coinvolti
Ai fini del rilascio dell'AUA, tutta la documentazione prodotta dall’impresa e trasmessa
dallo SUAP è stata esaminata, come previsto dall’art. 3 del DPR 59/2013, da:
- Provincia di PN (autorità competente);
- Comune di Maniago Ufficio Ambiente;
- Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone;
- ARPA FVG Dipartimento Provinciale di Pordenone.
La documentazione presentata, le integrazioni e le precisazioni trasmesse
successivamente sono state ritenute adeguate per l’espressione del parere.
3. Istruttoria
DESCRIZIONE ATTIVITA’
L’impresa INOSSMAN FONDERIE ACCIAIO MANIAGO S.P.A. è dedita all’attività
di fusione e lavorazione dell’acciaio e leghe speciali.
La Società chiede l’AUA per:
- il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in fognatura consortile di acque reflue
industriali e meteoriche di dilavamento, anche commiste a reflui assimilati ai
domestici, rilasciata dal Consorzio NIP con atto prot. 1778/2011 del 17/06/2011;
- il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico non in fognatura di sole acque reflue
assimilate alle domestiche, relativamente a cinque servizi igienici che, per la
distanza, per difficoltà tecniche ed eccessiva onerosità a fronte dei benefici
ambientali conseguibili, non recapitano nella rete fognaria, rilasciate dal Comune di
Maniago con autorizzazioni n. 10326 (scarichi SD6 e SD5) e n. 6185/90 (scarichi
SD2, SD3 ed SD4);
- la modifica sostanziale dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli
stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di
competenza provinciale;
- la presa d’atto della comunicazione e dichiarazione di rispetto dei limiti di rumore
di cui all’articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di competenza
comunale. A tal proposito la Società ha elaborato una relazione tecnica inerente
l'intervento di bonifica acustica dalla quale si evince che è stato eseguito un
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intervento che permette di rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in cui si
evidenzia che la ditta non richiede il nulla osta ma comunica il rispetto dei limiti
previsti.
4. Normativa
D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 ”Regolamento recante la disciplina
dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli
impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo
23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35”;
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i..”Testo unico delle norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”;
Legge Regionale 27 novembre 2006, n. 24;
Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16;
L.R. n. 2/2000, L.R. 7/2001, L.R. 13/2002, L.R. 16/2002 e L.R. 16/2008;
Delibera del Comitato interministeriale del 04 febbraio 1977;
Legge 26 ottobre 1995, n. 447; Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16; D.G.R. 17
dicembre 2009; D.P.R. 227/2011;
Art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012,
convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla “regolarità tecnica”.
-
-
5. Motivazione
La decisione al rilascio dell’AUA si fonda sui pareri espressi dai soggetti competenti
nella Conferenza di Servizi, in particolare:
- parere favorevole con prescrizioni all'autorizzazione agli scarichi in fognatura di
acque reflue industriali espresso dal competente Consorzio NIP relativamente allo
scarico identificato in planimetria con la sigla S1;
- parere favorevole con prescrizioni, come rettificato per il punto b) con nota PEC n.
834 del 03/02/2015 assunta al prot. n. 6719, all’autorizzazione agli scarichi non in
fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche espresso dal Comune di
Maniago relativamente agli scarichi identificate in planimetria con le sigle SD2,
SD3, SD4, SD5 e SD6;
- parere favorevole, rilasciato dal Dipartimento Provinciale dell’ARPA con nota prot.
n° 2014/0037576 (acquisito agli atti con nota prot. prov. n° 2014/75616);
- parere favorevole con prescrizioni alla modifica di autorizzazione alle emissioni in
atmosfera rilasciato dal Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone
(istruttoria prot. NP/2014/751);
- presa d’atto espressa dal Comune di Maniago relativamente alla comunicazione e
contestuale dichiarazione di rispetto dei limiti di emissione di rumore, così come
integrata con la relazione relativa all’impianto soggetto a bonifica che attesta
l’avvenuta bonifica a suo tempo richiesta dal Comune e indicata nel Piano di
Bonifica acustica.
6. Responsabilità Si richiama l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle “Funzioni e
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procedimentale
responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di
Organizzazione dell’Ente, nonché l’Ordinanza Presidenziale relativa al conferimento
degli incarichi Dirigenziali, che attribuisce al Dott. Sergio Cristante la Dirigenza del
Settore Ecologia.
Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Maniago
Dott.ssa Patrizia Mascellino.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. Decisione
Di adottare, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, l'Autorizzazione Unica
Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R.59/2013 a favore dell’impresa INOSSMAN
FONDERIE ACCIAIO MANIAGO S.P.A., con sede legale ed operativa in Viale
Industria, 4 in Comune di Maniago (PN) che sostituisce i seguenti titoli abilitativi:
o
autorizzazione agli scarichi in fognatura di acque reflue industriali di competenza
del Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone,
così come di seguito specificato:
Il CNIP esprime il proprio parere favorevole al collegamento degli scarichi in
fognatura di acque reflue industriali identificato in planimetria con la sigla S1.
Tale scarico dovrà avvenire nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa per
gli scarichi di acque reflue industriali in fognatura.
Ricorda inoltre che lo scarico in fognatura delle acque assimilate alle domestiche
identificato in planimetria con la sigla SD1 è sempre ammesso;
o autorizzazione agli scarichi non in fognatura di sole acque reflue assimilate alle
domestiche, di competenza comunale. I limiti e le prescrizioni sono riportati
nell’Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
o
autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza provinciale. I limiti e le
prescrizioni (comprese quelle indicate da ARPA) sono riportati nell’Allegato B, che
fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
o
presa d’atto della comunicazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 – rispetto dei
limiti di emissione rumore - di competenza comunale. Il Comune fa presente che,
non appena verrà approvato il Piano comunale di zonizzazione acustica, la Società
dovrà adeguarsi e rispettare le disposizioni ivi indicate qualora diverse.
L’AUA sostituisce le autorizzazioni di cui ai titoli sopra richiamati possedute
dall’impresa.
2. Durata
La validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma
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6, del D.P.R. 59/2013 è pari ad anni quindici (15) a partire dalla data di rilascio del
provvedimento da parte del SUAP competente.
Sei mesi prima della scadenza dovrà essere richiesto, tramite il SUAP competente, il
rinnovo del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del
D.P.R. 59/2013.
3. Avvertenze
1. Sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità dell’impresa come
sopra autorizzata le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o
organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque
applicabili in riferimento all’attività dell’impianto, con particolare riferimento alle
competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della
sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di
prevenzione incendi ed infortuni.
2. L'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni
autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività
dell'impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento non
modificherà la durata dell'autorizzazione.
3. L’Autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute
nell’autorizzazione, prima della sua naturale scadenza quando:
o le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il
conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di
pianificazione e programmazione di settore;
o nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono;
o vengano riscontrate situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela
della salute pubblica e dell'ambiente;
o ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed
amministrative, o altre verifiche.
4. In caso di modifica dell’attività o dell’impianto, si applicano le disposizioni di cui
all’art. 6 del D.P.R. 59/2013.
5. Qualora intervengano variazioni relative alla denominazione dell’impresa o
modifiche dell’assetto societario, esse dovranno essere comunicate, sempre tramite
lo SUAP, alla Provincia-Autorità competente. L’eventuale subentro nella gestione
dell’impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato.
6. La cessazione dell’attività deve essere tempestivamente comunicata all’Autorità
competente.
7. L’Autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga
necessari per accertare il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative.
8. La mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o
revoca in relazione a ciascun titolo abilitativi sostituito, ed in relazione alla
specifica normativa di settore, oltre all’applicazione di eventuali sanzioni previste
dalla normativa vigente.
9. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si
richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.
10. Il presente provvedimento viene trasmesso allo Sportello Unico competente ai
sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 59/13.
Il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000
come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in
ordine alla “regolarità tecnica”.
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4. A chi ricorrere
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario del provvedimento può
presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione della presente
autorizzazione.
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ALLEGATO A – Autorizzazione agli scarichi non in fognatura di acque reflue domestiche
Soggetto competente: Comune di Maniago
Il Comune di Maniago rilascia parere favorevole, con prescrizioni, in merito all'autorizzazione agli scarichi non in
fognatura di sole acque reflue assimilate alle domestiche poiché ritiene che le motivazioni indicate dalla ditta siano
sufficienti per concedere la deroga di scarico su suolo.
Prescrizioni:
1. i valori di emissione degli scarichi desunti dai prelievi effettuati nel pozzetto d'ispezione, non devono
superare i limiti stabiliti dalla tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
2. resta comunque fermo il divieto di scarico al suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5
alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
3. il punto assunto per il controllo e la misurazione degli scarichi, dovrà essere mantenuto accessibile
per gli eventuali campionamenti;
4. l'estrazione del fango e della crosta dovrà essere effettuata periodicamente da una a quattro volte
l'anno;
5. dovrà essere rispettato quanto previsto dalla Delibera Interministeriale del 1977 in materia di
scarichi al suolo;
6. qualora la ditta in futuro effettuasse un intervento di ristrutturazione dell’insediamento, è tenuta a
realizzare anche gli allacciamenti degli scarichi assimilati ai domestici alla rete fognaria del
Consorzio NIP.
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ALLEGATO B – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Soggetto competente: Servizio Qualità dell’Aria della Provincia di Pordenone
1.
PUNTI DI EMISSIONE SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONE IN ATMOSFERA
- E1 (aspirazione fumi acciaieria)
- E2 (distaffatura terre)
- E11(sterrosabbiatrice)
- E14bis (box molatura - finitura)
- E18 (box saldatura – finitura)
- E20 (box saldatura – finitura)
- E22 (box saldatura – finitura)
- E24 (impianto separazione sabbie)
- E24b (forno di essiccazione)
- E25 (aspirazione terre reparto animisteria)
- E25b (silos stoccaggio sabbie)
- E37 (forno aspirazione fumi colata)
- E39 (distaffatura)
- E40 (sterrosabbiatrice)
- E41 (box saldatura – finitura)
- E43 (mescolatore)
- E44 (silos stoccaggio sabbie)
- E61 (forno fusorio)
- E101 (ossitaglio)
- E102 ( aspirazione finitura)
- E103 (aspirazione cappa essiccazione anime)
- E104 (Aspirazione box molatura)
- E106 (aspirazione box ossitaglio)
- E108 (aspirazione formatura termica)
- E109 (aspirazione falegnameria)
- E111(cabina liquidi penetranti Inossman) – NUOVO
- E112 (cabina liquidi penetranti Precisteel) - NUOVO
- E113 (postazioni di scriccatura Inossman) – NUOVO
- E114 (box scriccatura Precisteel) - NUOVO
- E115(separazione sabbie Precisteel) – NUOVO
- E30, E107, E58/A (Forni preriscaldo), E32, E33, E34, E35, E36 E36bis, E59, E105 (Forni trattamento
termico)
2. LIMITI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA
Punto di emissione E1 (aspirazione fumi acciaieria)
Portata: 56000 Nm3 /h
Altezza (dal p.c.): 14 m
Sostanza
Valore limite
10 mg/Nm3
Polveri totali
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Sostanze di cui D.Lgs. 152/06, allegato I, parte II, punto 2, tabella B
Classe II (Ni)
Classe III (Cr III, Mn, Cu, V)
1 mg/Nm3
5 mg/Nm3
Ossidi di Azoto (NOx)
250 mg/Nm3
Ossidi di Zolfo (SOx)
130 mg/Nm3
30 mg/Nm3
Monossido di Carbonio (CO)
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
0.1 mg/Nmc
PCDD/PCDF
nanogrammi per metro cubo normalizzato calcolati sulla base dell'Indice di
Tossicità Equivalente
Punto di emissione E37 (forno aspirazione fumi colata)
Punto di emissione E61 (forno fusorio)
0.1 Ng I-TEQ/Nmc
Portata: 7000 Nm3 /h
Altezza (dal p.c.): 12 m
Portata: 1300 Nm3 /h
Altezza (dal p.c.): 10,5 m
Sostanza
Valore limite
10 mg/Nm3
Polveri totali
Sostanze di cui D.Lgs. 152/06, allegato I, parte II, punto 2, tabella B
Classe II (Ni)
Classe III (Cr III, Pb, Mn, Cu, V)
1 mg/Nm3
5 mg/Nm3
30 mg/Nm3
Monossido di carbonio (CO)
Ossidi di Azoto (NOx)
250 mg/Nm3
Ossidi di Zolfo (SOx)
130 mg/Nm3
30 mg/Nm3
Monossido di Carbonio (CO)
Punto di emissione E2 (distaffatura terre)
Punto di emissione E39 (distaffatura)
Punto di emissione E24 (impianto separazione sabbie)
Portata: 44000 Nm3 /h
Altezza (dal p.c.): 11,5 m
Portata: 27000 Nm3 /h
Altezza (dal p.c.): 10 m
Portata: 8000 Nm3 /h
Altezza (dal p.c.): 7,5 m
Sostanza
Valore limite
10 mg/Nm3
Polveri totali
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20 mg/Nm3
Formaldeide
Punto di emissione E11 (sterrosabbiatrice)
Punto di emissione E40 (sterrosabbiatrice)
Punto di emissione E25 (aspirazione terre reparto animisteria)
Punto di emissione E43 (mescolatore)
Punto di emissione E25b (silos stoccaggio sabbie)
Punto di emissione E44 (silos stoccaggio sabbie)
Punto di emissione E115(separazione sabbie Precisteel)
Portata: 11000 Nm3 /h
Altezza (dal p.c.): 10,5 m
Portata: 11000 Nm3 /h
Altezza (dal p.c.): 12 m
Portata: 2000 Nm3 /h
Altezza (dal p.c.): 10,5 m
Portata: 250 Nm3 /h
Altezza (dal p.c.): 10,5 m
Portata: 6000 Nm3 /h
Altezza (dal p.c.): 13,5 m
Portata: 1400 Nm3 /h
Altezza (dal p.c.): 13,5 m
Portata: 5000 Nm3 /h
Altezza (dal p.c.): 13,5 m
Sostanza
Valore limite
10 mg/Nm3
Polveri totali
Punto di emissione E104 (aspirazione box molatura)
Portata: 6000 Nm3 /h
Altezza (dal p.c.): 8,8 m
Punto di emissione E14bis (box molatura - finitura)
Portata: 58000 Nm3 /h
Altezza (dal p.c.): 11 m
Punto di emissione E113 (postazioni di scriccatura Inossman)
Portata: 35000 Nm3 /h
Altezza (dal p.c.): 12 m
Punto di emissione E114 (box scriccatura Precisteel)
Portata: 24000 Nm3 /h
Altezza (dal p.c.): 10,5 m
Sostanza
Valore limite
Polveri totali
5 mg/Nm3
Sostanze di cui D.Lgs. 152/06, allegato I, parte II, punto 2, tabella B
Classe II (Nichel e i suoi composti espressi come Ni)
1 mg/Nm3
Punto di emissione E18 (box saldatura – finitura)
Portata: 1400 Nm3 /h
Altezza (dal p.c.): 10 m
Punto di emissione E20 (box saldatura – finitura)
Portata: 3500 Nm3 /h
Altezza (dal p.c.): 10 m
Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 263 del 09/02/2015
Punto di emissione E22 (box saldatura – finitura)
Portata: 2000 Nm3 /h
Altezza (dal p.c.): 10 m
Punto di emissione E41 (box saldatura – finitura)
Portata: 58000 Nm3 /h
Altezza (dal p.c.): 11 m
Punto di emissione E101 (ossitaglio)
Portata: 41000 Nm3 /h
Altezza (dal p.c.): 20 m
Punto di emissione E102 ( aspirazione finitura)
Portata: 26000 Nm3 /h
Altezza (dal p.c.): 10 m
Punto di emissione E106 (aspirazione box ossitaglio)
Portata: 30000 Nm3 /h
Altezza (dal p.c.): 11 m
Sostanza
Valore limite
Polveri totali
5 mg/Nm3
Olii (come nebbie oleose)
5 mg/Nm3
Sostanze riportate nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in allegato I, parte 2, tab. B
Classe II (Nichel)
Classe III (Cromo III, Manganese, Rame)
1 mg/Nm3
5 mg/Nm3
Punto di emissione E103 (aspirazione cappa essiccazione anime)
Portata: 6000 Nm3 /h
Altezza (dal p.c.): 8,8 m
Punto di emissione E108 (aspirazione formatura termica)
Portata: 9100 Nm3 /h
Altezza (dal p.c.): 10,5 m
Punto di emissione E24b (forno di essiccazione)
Portata: 8000 Nm3 /h
Altezza (dal p.c.): 10,7 m
Sostanza
Valore limite
Polveri totali
10 mg/Nm3
Sostanze Organiche Totali (espresso come COT)
50 mg/Nm3
Punto di emissione E109 (aspirazione falegnameria)
Portata: 1300 Nm3 /h
Altezza (dal p.c.): 10,5 m
Sostanza
Valore limite
10 mg/Nm3
Polveri totali
Punto di emissione E111(cabina liquidi penetranti Inossman)
Portata: 20400 Nm3 /h
Altezza (dal p.c.): 12 m
Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 263 del 09/02/2015
Punto di emissione E112 (cabina liquidi penetranti Precisteel)
Portata: 20400 Nm3 /h
Altezza (dal p.c.): 12 m
Sostanza
Sostanze Organiche Totali (espresso come COT)
Valore limite
50 mg/Nm3
Punti di emissione E30, E107, E58/A (Forni preriscaldo) e E32, E33, E34, E35, E36 E36bis, E59, E105 (Forni
trattamento termico)
Sostanza
Valore Limite
350 mg/Nm3
Ossidi di Azoto*
*:tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 5 %.
3. PRESCRIZIONI
a) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dei nuovi punti di emissione identificati come
E111, E112, E113, E114 ed E115 la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al
Comune interessato e all’ARPA Dipartimento di Pordenone.
b) Il termine ultimo per la messa a regime dei nuovi punti di emissione E111, E112, E113, E114 ed E115 è
fissato in 60 giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di
Pordenone ed all’ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
c) Per i nuovi punti di emissione n. E111, E112, E113, E114 ed E115, la Società deve comunicare alla
Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all’ARPA - Dipartimento di Pordenone entro 45 giorni
dalla data di messa a regime, i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell’arco
dei primi dieci giorni di marcia controllata dell’impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di
almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l’accertamento della regolarità delle misure e
dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
d) Qualora si verifichi un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di
emissione, l’autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la
riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di
procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque
tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni duranti le fasi di
avviamento e di arresto.
e) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono
essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto (libretto d’uso e manutenzione)
e con frequenza tale da mantenere costante l’efficienza degli stessi.
f) La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui
annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento
delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del
funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n.
152/2006.
g) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano
materiali polverulenti o che possono comportare liberazione di Composti Organici Volatili (COV),
devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri e COV. Per le
emissioni diffuse di materiali polverulenti deve essere rispettato quanto previsto dall’allegato V alla parte
Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 263 del 09/02/2015
V del D.Lgs. 1520/06 e s.m.i.
h) Per i punti di emissione E11, E25, E40, E43, E101, E102, E106, E109 e per i punti di emissione E113,
E114, E115 successivamente alle rispettive analisi di messa a regime, la Società deve effettuare con
frequenza almeno triennale (ossia una volta ogni tre anni a partire dall’anno di rilascio del presente
provvedimento finale unico e/o dall’effettuazione delle analisi di messa a regime), nelle più gravose
condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti. Si chiede di inoltrare alla
Provincia e al Dipartimento di Pordenone dell’ARPA l’esito degli autocontrolli effettuati nel corso
dell’anno 2015. I risultati dei campionamenti analitici effettuati negli anni successivi devono essere,
invece, conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a
disposizione degli organi di controllo.
i) Per i punti di emissione E1, E2, E14bis, E18, E20, E22, E24, E24b, E37, E39, E41, E61, E103, E108,
E104 e per i punti E111 e E112, successivamente alle analisi di messa a regime, la Società deve effettuare
almeno annualmente, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti
dagli impianti. Si chiede di inoltrare alla Provincia e al Dipartimento di Pordenone dell’ARPA l’esito degli
autocontrolli effettuati nel corso dell’anno 2015. I risultati dei campionamenti analitici effettuati negli
anni successivi devono essere conservati presso gli impianti produttivi per tutta la durata della presente
autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
j) Per i punti di emissione in atmosfera E25B e E44, la Società è esonerata dall’effettuare i controlli analitici
alle emissioni in atmosfera qualora effettui correttamente le operazioni previste alle precedenti lettere e)
ed f).
k) Deve essere rispettato quanto previsto dalle norme UNI o UNI-EN vigenti, con particolare riferimento alla
norma UNI 15259/2008 e dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., soprattutto per quanto concerne:
- il posizionamento delle prese di campionamento;
- l’accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole
e sicuro.
Le piattaforme di campionamento a servizio dei camini dei punti di emissione di nuova autorizzazione (
E112, E113, E114, E115) devono essere fisse e realizzate rispettando i requisiti dei parametri geometrici
indicati nel punto 6.2 della norma UNIEN 15251:2006 (area, profondità, etc) al fine di garantire la
necessaria idoneità per lo svolgimento dell’attività di campionamento. Le piattaforme relative ai punti di
emissione precedentemente autorizzati dovranno essere adeguate alla norma sopra citata per quanto
tecnicamente ed economicamente possibile.
l) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito
specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:
Manuale UNICHIM n. 158/88
Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di
valutazione
Norma UNI EN 15259:2008
Misurazione di emissioni da sorgente fissa . Requisiti delle sezioni e
dei siti di misurazione e dell’obiettivo, del piano e del rapporto di
misurazione
Norma
UNI
16911-1:2013
EN
ISO Emissioni da sorgente fissa – Determinazione manuale ed automatica
della velocità e della portata di flussi in condotti . Parte 1: Metodo di
riferimento manuale.
Norma UNI EN 13284-1:2003
Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in
massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale
gravimetrico.
D.M. 25 agosto 2000.
Rilevamento delle emissioni i flussi gassosi convogliati di ossidi di
Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 263 del 09/02/2015
zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO2 e NO2.
Norma UNI EN 15058:2006
Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in
massa di monossido di carbonio (CO) - Metodo di riferimento:
spettrometria a infrarossi non dispersiva
Norma UNI EN 14385:2004
Emissioni da sorgente fissa - Determinazione dell'emissione totale di
As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl e V.
Per nebbie oleose
M.U. 759:87
Ambienti di lavoro - Determinazione delle nebbie d'olio nell'aria Metodo spettrometrico all'infrarosso
Norma UNI EN 13284-1:2003
Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in
massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale
gravimetrico
Norma UNI EN 12619:2013
Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in
massa del carbonio organico totale in forma gassosa a basse
concentrazioni in effluenti gassosi - Metodo in continuo con rivelatore
a ionizzazione di fiamma.
COT
Norma UNI EN
1948-1,2,3,4 :2006
(DIOSSINE E IPA)
Determinazione della concentrazione in massa di PCDD/PCDF – e
PCV diossine e simili.
EPA METHOD 0011
Sampling for selected aldehyde and ketone emissions from stationary
sources
m) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di
emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni
convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata
come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
n) In concomitanza dei primi autocontrolli, per i punti di emissione nuovi e per quelli esistenti in cui è stato
installato un raddrizzatore di flusso, la Società dovrà verificare la conformità del flusso gassoso alle
specifiche di cui al punto 6.2.1, lettera C, punti 1), 2), 3) e 4) della norma UNI EN 15259/08 e che il profilo
delle velocità di flusso, misurate lungo il diametro del condotto, sia conforme a quello di un flusso a
regime stazionario. In caso di scostamenti significativi dalle condizioni sopra citate, la Società dovrà
adottare le misure necessarie a ripristinare regime laminare e stazionario del flusso gassoso. I risultati di
tale verifica e gli elaborati tecnici dei camini adeguati devono essere inviati alla Provincia di Pordenone e
all’ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone.
o) Tutti i camini devono essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente
autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici sopra citati.
4. PUNTI DI EMISSIONE NON SOGGETTI A AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
Sigla emissione
Origine dell’emissione
Inquadramento normativo
Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 263 del 09/02/2015
E3, E4, E5, E6,
E7, E8, E9, E10,
E46, E47, E48,
E52, E53, E54,
E55, E110
E28, E42
E23
Ricambi aria ambiente
Non soggetti ad autorizzazione alle emissioni in
atmosfera ai sensi dell’art 272 comma 5 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.,
Sfiato aria compressori
Non soggetti ad autorizzazione alle emissioni in
atmosfera ai sensi ai sensi del Titolo I della parte V del
D.Lgs 152/06 viste le definizioni di “inquinamento
atmosferico” ed “emissione” di cui all'art. 268, comma
1, lettere a) e b).
Impianto termico civile a
metano di PTN di 0.25
MW
Non soggetto ad autorizzazione alle emissioni in
atmosfera ai sensi dell’art. 282 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i.
5. SUGGERIMENTI
- I condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la
copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle
coperture degli edifici circostanti.
- Nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva, lo sbocco deve essere rivolto entro il
perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.
Pordenone, lì 09/02/2015
IL DIRIGENTE
Sergio Cristante
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/ 2005 e successive modifiche ed integrazioni
Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 263 del 09/02/2015
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: SERGIO CRISTANTE
CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M
DATA FIRMA: 09/02/2015 07:59:12
IMPRONTA: 32090E0DC7C7F9AD3A1C4D6276AF2916183307D29E1A3149199EBAED01F6BFE1
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Atto n. 263 del 09/02/2015