Provincia di Pordenone
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REPUBBLICA ITALIANA Provincia di Pordenone SETTORE ECOLOGIA TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI Proposta nr. 37 del 04/02/2015 Determinazione nr. 263 del 09/02/2015 OGGETTO: DPR n. 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale Impresa: INOSSMAN FONDERIE ACCIAIO MANIAGO S.P.A. Sede impianto: Viale industria, 4 Maniago (PN) Codice pratica: 00419080932-16062014-1848 IL D IR IG EN TE PREMESSA 1. Fatto L’impresa INOSSMAN FONDERIE ACCIAIO MANIAGO S.P.A., con sede legale ed operativa in Viale industria, 4 in comune di Maniago (PN), nella persona del Gestore pro tempore dell’impianto, ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) corredata dalla documentazione tecnica. L’istanza comprendeva i seguenti titoli abilitativi: o autorizzazione agli scarichi in fognatura di acque industriali e/o meteoriche che dilavano inquinanti, anche commiste a reflui assimilati ai domestici, di competenza del Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone; o autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza provinciale. Con comunicazione del 06/10/2014 la Società chiedeva di integrare l’istanza con i seguenti due titoli abilitativi: o autorizzazione agli scarichi non in fognatura di sole acque reflue assimilate alle domestiche, di competenza comunale; o comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di competenza comunale. In merito si precisa che: - l’istanza è pervenuta allo Sportello del comune di Maniago in data 16/06/2014 acquisita al protocollo provinciale n°2014/48450; - completata in data 06/10/2014 (acquisita al protocollo provinciale n°2014/67010); - tutta la documentazione relativa alla pratica è presente nel fascicolo informatico 2014/9.2/95; - sono stati assolti i diritti di bollo; Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 263 del 09/02/2015 - è stata verificata la correttezza formale ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013. Il Settore Ecologia quale Autorità competente ha: - comunicato, con nota prot n.2014/49950, l’avvio del procedimento; - indetto e convocato la Conferenza di Servizi (CS) invitando gli Enti tenuti ad esprimersi, come soggetti competenti in materia ambientale definiti dal DPR 59/2013, per i titoli abilitativi richiamati e indicati all'art. 3 del DPR 59/2013; - riavviato il procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, a far data dal 06/10/2014 con nota prot. n. 2014/73148, in seguito al completamento dell’istanza. La Conferenza di Servizi, come da verbali depositati agli atti: - ha richiesto integrazioni documentali, inoltrate dallo SUAP il 06/10/2014, il 10/10/2014 e 12/11/2014 registrate rispettivamente ai prot. n° 2014/67010, n° 2014/68316 e n° 2014/75558; - si è conclusa con parere favorevole in data 15/01/2015. 2. Enti coinvolti Ai fini del rilascio dell'AUA, tutta la documentazione prodotta dall’impresa e trasmessa dallo SUAP è stata esaminata, come previsto dall’art. 3 del DPR 59/2013, da: - Provincia di PN (autorità competente); - Comune di Maniago Ufficio Ambiente; - Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone; - ARPA FVG Dipartimento Provinciale di Pordenone. La documentazione presentata, le integrazioni e le precisazioni trasmesse successivamente sono state ritenute adeguate per l’espressione del parere. 3. Istruttoria DESCRIZIONE ATTIVITA’ L’impresa INOSSMAN FONDERIE ACCIAIO MANIAGO S.P.A. è dedita all’attività di fusione e lavorazione dell’acciaio e leghe speciali. La Società chiede l’AUA per: - il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in fognatura consortile di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento, anche commiste a reflui assimilati ai domestici, rilasciata dal Consorzio NIP con atto prot. 1778/2011 del 17/06/2011; - il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico non in fognatura di sole acque reflue assimilate alle domestiche, relativamente a cinque servizi igienici che, per la distanza, per difficoltà tecniche ed eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, non recapitano nella rete fognaria, rilasciate dal Comune di Maniago con autorizzazioni n. 10326 (scarichi SD6 e SD5) e n. 6185/90 (scarichi SD2, SD3 ed SD4); - la modifica sostanziale dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza provinciale; - la presa d’atto della comunicazione e dichiarazione di rispetto dei limiti di rumore di cui all’articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di competenza comunale. A tal proposito la Società ha elaborato una relazione tecnica inerente l'intervento di bonifica acustica dalla quale si evince che è stato eseguito un Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 263 del 09/02/2015 intervento che permette di rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in cui si evidenzia che la ditta non richiede il nulla osta ma comunica il rispetto dei limiti previsti. 4. Normativa D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 ”Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”; Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale"; Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i..”Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”; Legge Regionale 27 novembre 2006, n. 24; Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16; L.R. n. 2/2000, L.R. 7/2001, L.R. 13/2002, L.R. 16/2002 e L.R. 16/2008; Delibera del Comitato interministeriale del 04 febbraio 1977; Legge 26 ottobre 1995, n. 447; Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16; D.G.R. 17 dicembre 2009; D.P.R. 227/2011; Art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla “regolarità tecnica”. - - 5. Motivazione La decisione al rilascio dell’AUA si fonda sui pareri espressi dai soggetti competenti nella Conferenza di Servizi, in particolare: - parere favorevole con prescrizioni all'autorizzazione agli scarichi in fognatura di acque reflue industriali espresso dal competente Consorzio NIP relativamente allo scarico identificato in planimetria con la sigla S1; - parere favorevole con prescrizioni, come rettificato per il punto b) con nota PEC n. 834 del 03/02/2015 assunta al prot. n. 6719, all’autorizzazione agli scarichi non in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche espresso dal Comune di Maniago relativamente agli scarichi identificate in planimetria con le sigle SD2, SD3, SD4, SD5 e SD6; - parere favorevole, rilasciato dal Dipartimento Provinciale dell’ARPA con nota prot. n° 2014/0037576 (acquisito agli atti con nota prot. prov. n° 2014/75616); - parere favorevole con prescrizioni alla modifica di autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciato dal Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone (istruttoria prot. NP/2014/751); - presa d’atto espressa dal Comune di Maniago relativamente alla comunicazione e contestuale dichiarazione di rispetto dei limiti di emissione di rumore, così come integrata con la relazione relativa all’impianto soggetto a bonifica che attesta l’avvenuta bonifica a suo tempo richiesta dal Comune e indicata nel Piano di Bonifica acustica. 6. Responsabilità Si richiama l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle “Funzioni e Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 263 del 09/02/2015 procedimentale responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell’Ente, nonché l’Ordinanza Presidenziale relativa al conferimento degli incarichi Dirigenziali, che attribuisce al Dott. Sergio Cristante la Dirigenza del Settore Ecologia. Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Maniago Dott.ssa Patrizia Mascellino. Tutto ciò premesso DETERMINA 1. Decisione Di adottare, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R.59/2013 a favore dell’impresa INOSSMAN FONDERIE ACCIAIO MANIAGO S.P.A., con sede legale ed operativa in Viale Industria, 4 in Comune di Maniago (PN) che sostituisce i seguenti titoli abilitativi: o autorizzazione agli scarichi in fognatura di acque reflue industriali di competenza del Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone, così come di seguito specificato: Il CNIP esprime il proprio parere favorevole al collegamento degli scarichi in fognatura di acque reflue industriali identificato in planimetria con la sigla S1. Tale scarico dovrà avvenire nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa per gli scarichi di acque reflue industriali in fognatura. Ricorda inoltre che lo scarico in fognatura delle acque assimilate alle domestiche identificato in planimetria con la sigla SD1 è sempre ammesso; o autorizzazione agli scarichi non in fognatura di sole acque reflue assimilate alle domestiche, di competenza comunale. I limiti e le prescrizioni sono riportati nell’Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione; o autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza provinciale. I limiti e le prescrizioni (comprese quelle indicate da ARPA) sono riportati nell’Allegato B, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione; o presa d’atto della comunicazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 – rispetto dei limiti di emissione rumore - di competenza comunale. Il Comune fa presente che, non appena verrà approvato il Piano comunale di zonizzazione acustica, la Società dovrà adeguarsi e rispettare le disposizioni ivi indicate qualora diverse. L’AUA sostituisce le autorizzazioni di cui ai titoli sopra richiamati possedute dall’impresa. 2. Durata La validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 263 del 09/02/2015 6, del D.P.R. 59/2013 è pari ad anni quindici (15) a partire dalla data di rilascio del provvedimento da parte del SUAP competente. Sei mesi prima della scadenza dovrà essere richiesto, tramite il SUAP competente, il rinnovo del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 59/2013. 3. Avvertenze 1. Sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità dell’impresa come sopra autorizzata le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all’attività dell’impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni. 2. L'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività dell'impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento non modificherà la durata dell'autorizzazione. 3. L’Autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute nell’autorizzazione, prima della sua naturale scadenza quando: o le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; o nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono; o vengano riscontrate situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente; o ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche. 4. In caso di modifica dell’attività o dell’impianto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 del D.P.R. 59/2013. 5. Qualora intervengano variazioni relative alla denominazione dell’impresa o modifiche dell’assetto societario, esse dovranno essere comunicate, sempre tramite lo SUAP, alla Provincia-Autorità competente. L’eventuale subentro nella gestione dell’impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato. 6. La cessazione dell’attività deve essere tempestivamente comunicata all’Autorità competente. 7. L’Autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per accertare il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative. 8. La mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo abilitativi sostituito, ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all’applicazione di eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. 9. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia. 10. Il presente provvedimento viene trasmesso allo Sportello Unico competente ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 59/13. Il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla “regolarità tecnica”. Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 263 del 09/02/2015 4. A chi ricorrere Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario del provvedimento può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione della presente autorizzazione. Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 263 del 09/02/2015 ALLEGATO A – Autorizzazione agli scarichi non in fognatura di acque reflue domestiche Soggetto competente: Comune di Maniago Il Comune di Maniago rilascia parere favorevole, con prescrizioni, in merito all'autorizzazione agli scarichi non in fognatura di sole acque reflue assimilate alle domestiche poiché ritiene che le motivazioni indicate dalla ditta siano sufficienti per concedere la deroga di scarico su suolo. Prescrizioni: 1. i valori di emissione degli scarichi desunti dai prelievi effettuati nel pozzetto d'ispezione, non devono superare i limiti stabiliti dalla tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06; 2. resta comunque fermo il divieto di scarico al suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06; 3. il punto assunto per il controllo e la misurazione degli scarichi, dovrà essere mantenuto accessibile per gli eventuali campionamenti; 4. l'estrazione del fango e della crosta dovrà essere effettuata periodicamente da una a quattro volte l'anno; 5. dovrà essere rispettato quanto previsto dalla Delibera Interministeriale del 1977 in materia di scarichi al suolo; 6. qualora la ditta in futuro effettuasse un intervento di ristrutturazione dell’insediamento, è tenuta a realizzare anche gli allacciamenti degli scarichi assimilati ai domestici alla rete fognaria del Consorzio NIP. Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 263 del 09/02/2015 ALLEGATO B – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera Soggetto competente: Servizio Qualità dell’Aria della Provincia di Pordenone 1. PUNTI DI EMISSIONE SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONE IN ATMOSFERA - E1 (aspirazione fumi acciaieria) - E2 (distaffatura terre) - E11(sterrosabbiatrice) - E14bis (box molatura - finitura) - E18 (box saldatura – finitura) - E20 (box saldatura – finitura) - E22 (box saldatura – finitura) - E24 (impianto separazione sabbie) - E24b (forno di essiccazione) - E25 (aspirazione terre reparto animisteria) - E25b (silos stoccaggio sabbie) - E37 (forno aspirazione fumi colata) - E39 (distaffatura) - E40 (sterrosabbiatrice) - E41 (box saldatura – finitura) - E43 (mescolatore) - E44 (silos stoccaggio sabbie) - E61 (forno fusorio) - E101 (ossitaglio) - E102 ( aspirazione finitura) - E103 (aspirazione cappa essiccazione anime) - E104 (Aspirazione box molatura) - E106 (aspirazione box ossitaglio) - E108 (aspirazione formatura termica) - E109 (aspirazione falegnameria) - E111(cabina liquidi penetranti Inossman) – NUOVO - E112 (cabina liquidi penetranti Precisteel) - NUOVO - E113 (postazioni di scriccatura Inossman) – NUOVO - E114 (box scriccatura Precisteel) - NUOVO - E115(separazione sabbie Precisteel) – NUOVO - E30, E107, E58/A (Forni preriscaldo), E32, E33, E34, E35, E36 E36bis, E59, E105 (Forni trattamento termico) 2. LIMITI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA Punto di emissione E1 (aspirazione fumi acciaieria) Portata: 56000 Nm3 /h Altezza (dal p.c.): 14 m Sostanza Valore limite 10 mg/Nm3 Polveri totali Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 263 del 09/02/2015 Sostanze di cui D.Lgs. 152/06, allegato I, parte II, punto 2, tabella B Classe II (Ni) Classe III (Cr III, Mn, Cu, V) 1 mg/Nm3 5 mg/Nm3 Ossidi di Azoto (NOx) 250 mg/Nm3 Ossidi di Zolfo (SOx) 130 mg/Nm3 30 mg/Nm3 Monossido di Carbonio (CO) Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) 0.1 mg/Nmc PCDD/PCDF nanogrammi per metro cubo normalizzato calcolati sulla base dell'Indice di Tossicità Equivalente Punto di emissione E37 (forno aspirazione fumi colata) Punto di emissione E61 (forno fusorio) 0.1 Ng I-TEQ/Nmc Portata: 7000 Nm3 /h Altezza (dal p.c.): 12 m Portata: 1300 Nm3 /h Altezza (dal p.c.): 10,5 m Sostanza Valore limite 10 mg/Nm3 Polveri totali Sostanze di cui D.Lgs. 152/06, allegato I, parte II, punto 2, tabella B Classe II (Ni) Classe III (Cr III, Pb, Mn, Cu, V) 1 mg/Nm3 5 mg/Nm3 30 mg/Nm3 Monossido di carbonio (CO) Ossidi di Azoto (NOx) 250 mg/Nm3 Ossidi di Zolfo (SOx) 130 mg/Nm3 30 mg/Nm3 Monossido di Carbonio (CO) Punto di emissione E2 (distaffatura terre) Punto di emissione E39 (distaffatura) Punto di emissione E24 (impianto separazione sabbie) Portata: 44000 Nm3 /h Altezza (dal p.c.): 11,5 m Portata: 27000 Nm3 /h Altezza (dal p.c.): 10 m Portata: 8000 Nm3 /h Altezza (dal p.c.): 7,5 m Sostanza Valore limite 10 mg/Nm3 Polveri totali Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 263 del 09/02/2015 20 mg/Nm3 Formaldeide Punto di emissione E11 (sterrosabbiatrice) Punto di emissione E40 (sterrosabbiatrice) Punto di emissione E25 (aspirazione terre reparto animisteria) Punto di emissione E43 (mescolatore) Punto di emissione E25b (silos stoccaggio sabbie) Punto di emissione E44 (silos stoccaggio sabbie) Punto di emissione E115(separazione sabbie Precisteel) Portata: 11000 Nm3 /h Altezza (dal p.c.): 10,5 m Portata: 11000 Nm3 /h Altezza (dal p.c.): 12 m Portata: 2000 Nm3 /h Altezza (dal p.c.): 10,5 m Portata: 250 Nm3 /h Altezza (dal p.c.): 10,5 m Portata: 6000 Nm3 /h Altezza (dal p.c.): 13,5 m Portata: 1400 Nm3 /h Altezza (dal p.c.): 13,5 m Portata: 5000 Nm3 /h Altezza (dal p.c.): 13,5 m Sostanza Valore limite 10 mg/Nm3 Polveri totali Punto di emissione E104 (aspirazione box molatura) Portata: 6000 Nm3 /h Altezza (dal p.c.): 8,8 m Punto di emissione E14bis (box molatura - finitura) Portata: 58000 Nm3 /h Altezza (dal p.c.): 11 m Punto di emissione E113 (postazioni di scriccatura Inossman) Portata: 35000 Nm3 /h Altezza (dal p.c.): 12 m Punto di emissione E114 (box scriccatura Precisteel) Portata: 24000 Nm3 /h Altezza (dal p.c.): 10,5 m Sostanza Valore limite Polveri totali 5 mg/Nm3 Sostanze di cui D.Lgs. 152/06, allegato I, parte II, punto 2, tabella B Classe II (Nichel e i suoi composti espressi come Ni) 1 mg/Nm3 Punto di emissione E18 (box saldatura – finitura) Portata: 1400 Nm3 /h Altezza (dal p.c.): 10 m Punto di emissione E20 (box saldatura – finitura) Portata: 3500 Nm3 /h Altezza (dal p.c.): 10 m Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 263 del 09/02/2015 Punto di emissione E22 (box saldatura – finitura) Portata: 2000 Nm3 /h Altezza (dal p.c.): 10 m Punto di emissione E41 (box saldatura – finitura) Portata: 58000 Nm3 /h Altezza (dal p.c.): 11 m Punto di emissione E101 (ossitaglio) Portata: 41000 Nm3 /h Altezza (dal p.c.): 20 m Punto di emissione E102 ( aspirazione finitura) Portata: 26000 Nm3 /h Altezza (dal p.c.): 10 m Punto di emissione E106 (aspirazione box ossitaglio) Portata: 30000 Nm3 /h Altezza (dal p.c.): 11 m Sostanza Valore limite Polveri totali 5 mg/Nm3 Olii (come nebbie oleose) 5 mg/Nm3 Sostanze riportate nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in allegato I, parte 2, tab. B Classe II (Nichel) Classe III (Cromo III, Manganese, Rame) 1 mg/Nm3 5 mg/Nm3 Punto di emissione E103 (aspirazione cappa essiccazione anime) Portata: 6000 Nm3 /h Altezza (dal p.c.): 8,8 m Punto di emissione E108 (aspirazione formatura termica) Portata: 9100 Nm3 /h Altezza (dal p.c.): 10,5 m Punto di emissione E24b (forno di essiccazione) Portata: 8000 Nm3 /h Altezza (dal p.c.): 10,7 m Sostanza Valore limite Polveri totali 10 mg/Nm3 Sostanze Organiche Totali (espresso come COT) 50 mg/Nm3 Punto di emissione E109 (aspirazione falegnameria) Portata: 1300 Nm3 /h Altezza (dal p.c.): 10,5 m Sostanza Valore limite 10 mg/Nm3 Polveri totali Punto di emissione E111(cabina liquidi penetranti Inossman) Portata: 20400 Nm3 /h Altezza (dal p.c.): 12 m Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 263 del 09/02/2015 Punto di emissione E112 (cabina liquidi penetranti Precisteel) Portata: 20400 Nm3 /h Altezza (dal p.c.): 12 m Sostanza Sostanze Organiche Totali (espresso come COT) Valore limite 50 mg/Nm3 Punti di emissione E30, E107, E58/A (Forni preriscaldo) e E32, E33, E34, E35, E36 E36bis, E59, E105 (Forni trattamento termico) Sostanza Valore Limite 350 mg/Nm3 Ossidi di Azoto* *:tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 5 %. 3. PRESCRIZIONI a) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dei nuovi punti di emissione identificati come E111, E112, E113, E114 ed E115 la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all’ARPA Dipartimento di Pordenone. b) Il termine ultimo per la messa a regime dei nuovi punti di emissione E111, E112, E113, E114 ed E115 è fissato in 60 giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all’ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti. c) Per i nuovi punti di emissione n. E111, E112, E113, E114 ed E115, la Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all’ARPA - Dipartimento di Pordenone entro 45 giorni dalla data di messa a regime, i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell’arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell’impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l’accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento nonché il rispetto dei valori limite. d) Qualora si verifichi un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l’autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni duranti le fasi di avviamento e di arresto. e) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto (libretto d’uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l’efficienza degli stessi. f) La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. g) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti o che possono comportare liberazione di Composti Organici Volatili (COV), devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri e COV. Per le emissioni diffuse di materiali polverulenti deve essere rispettato quanto previsto dall’allegato V alla parte Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 263 del 09/02/2015 V del D.Lgs. 1520/06 e s.m.i. h) Per i punti di emissione E11, E25, E40, E43, E101, E102, E106, E109 e per i punti di emissione E113, E114, E115 successivamente alle rispettive analisi di messa a regime, la Società deve effettuare con frequenza almeno triennale (ossia una volta ogni tre anni a partire dall’anno di rilascio del presente provvedimento finale unico e/o dall’effettuazione delle analisi di messa a regime), nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti. Si chiede di inoltrare alla Provincia e al Dipartimento di Pordenone dell’ARPA l’esito degli autocontrolli effettuati nel corso dell’anno 2015. I risultati dei campionamenti analitici effettuati negli anni successivi devono essere, invece, conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo. i) Per i punti di emissione E1, E2, E14bis, E18, E20, E22, E24, E24b, E37, E39, E41, E61, E103, E108, E104 e per i punti E111 e E112, successivamente alle analisi di messa a regime, la Società deve effettuare almeno annualmente, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti. Si chiede di inoltrare alla Provincia e al Dipartimento di Pordenone dell’ARPA l’esito degli autocontrolli effettuati nel corso dell’anno 2015. I risultati dei campionamenti analitici effettuati negli anni successivi devono essere conservati presso gli impianti produttivi per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo. j) Per i punti di emissione in atmosfera E25B e E44, la Società è esonerata dall’effettuare i controlli analitici alle emissioni in atmosfera qualora effettui correttamente le operazioni previste alle precedenti lettere e) ed f). k) Deve essere rispettato quanto previsto dalle norme UNI o UNI-EN vigenti, con particolare riferimento alla norma UNI 15259/2008 e dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., soprattutto per quanto concerne: - il posizionamento delle prese di campionamento; - l’accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro. Le piattaforme di campionamento a servizio dei camini dei punti di emissione di nuova autorizzazione ( E112, E113, E114, E115) devono essere fisse e realizzate rispettando i requisiti dei parametri geometrici indicati nel punto 6.2 della norma UNIEN 15251:2006 (area, profondità, etc) al fine di garantire la necessaria idoneità per lo svolgimento dell’attività di campionamento. Le piattaforme relative ai punti di emissione precedentemente autorizzati dovranno essere adeguate alla norma sopra citata per quanto tecnicamente ed economicamente possibile. l) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti: Manuale UNICHIM n. 158/88 Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione Norma UNI EN 15259:2008 Misurazione di emissioni da sorgente fissa . Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell’obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione Norma UNI 16911-1:2013 EN ISO Emissioni da sorgente fissa – Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti . Parte 1: Metodo di riferimento manuale. Norma UNI EN 13284-1:2003 Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico. D.M. 25 agosto 2000. Rilevamento delle emissioni i flussi gassosi convogliati di ossidi di Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 263 del 09/02/2015 zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO2 e NO2. Norma UNI EN 15058:2006 Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di monossido di carbonio (CO) - Metodo di riferimento: spettrometria a infrarossi non dispersiva Norma UNI EN 14385:2004 Emissioni da sorgente fissa - Determinazione dell'emissione totale di As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl e V. Per nebbie oleose M.U. 759:87 Ambienti di lavoro - Determinazione delle nebbie d'olio nell'aria Metodo spettrometrico all'infrarosso Norma UNI EN 13284-1:2003 Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico Norma UNI EN 12619:2013 Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa a basse concentrazioni in effluenti gassosi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma. COT Norma UNI EN 1948-1,2,3,4 :2006 (DIOSSINE E IPA) Determinazione della concentrazione in massa di PCDD/PCDF – e PCV diossine e simili. EPA METHOD 0011 Sampling for selected aldehyde and ketone emissions from stationary sources m) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione. n) In concomitanza dei primi autocontrolli, per i punti di emissione nuovi e per quelli esistenti in cui è stato installato un raddrizzatore di flusso, la Società dovrà verificare la conformità del flusso gassoso alle specifiche di cui al punto 6.2.1, lettera C, punti 1), 2), 3) e 4) della norma UNI EN 15259/08 e che il profilo delle velocità di flusso, misurate lungo il diametro del condotto, sia conforme a quello di un flusso a regime stazionario. In caso di scostamenti significativi dalle condizioni sopra citate, la Società dovrà adottare le misure necessarie a ripristinare regime laminare e stazionario del flusso gassoso. I risultati di tale verifica e gli elaborati tecnici dei camini adeguati devono essere inviati alla Provincia di Pordenone e all’ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone. o) Tutti i camini devono essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici sopra citati. 4. PUNTI DI EMISSIONE NON SOGGETTI A AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA Sigla emissione Origine dell’emissione Inquadramento normativo Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 263 del 09/02/2015 E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E46, E47, E48, E52, E53, E54, E55, E110 E28, E42 E23 Ricambi aria ambiente Non soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Sfiato aria compressori Non soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi ai sensi del Titolo I della parte V del D.Lgs 152/06 viste le definizioni di “inquinamento atmosferico” ed “emissione” di cui all'art. 268, comma 1, lettere a) e b). Impianto termico civile a metano di PTN di 0.25 MW Non soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 282 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 5. SUGGERIMENTI - I condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti. - Nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva, lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti. Pordenone, lì 09/02/2015 IL DIRIGENTE Sergio Cristante Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/ 2005 e successive modifiche ed integrazioni Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 263 del 09/02/2015 Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Questo documento è stato firmato da: NOME: SERGIO CRISTANTE CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M DATA FIRMA: 09/02/2015 07:59:12 IMPRONTA: 32090E0DC7C7F9AD3A1C4D6276AF2916183307D29E1A3149199EBAED01F6BFE1 183307D29E1A3149199EBAED01F6BFE1DF30D11409364D5C1ED5CD1D6B50C823 DF30D11409364D5C1ED5CD1D6B50C82309B4DBADF1C859066C8714024844A391 09B4DBADF1C859066C8714024844A3914DA8987B900D7B3FCFA9B71CA968B994 Atto n. 263 del 09/02/2015