Provincia Autonoma di Trento
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____________ PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ___________ Servizio commercio e cooperazione Via Brennero, 136 - 38121 Trento Tel. 0461/494786 - Fax 0461/494747 e-mail: [email protected] posta certificata: [email protected] www.commercio.provincia.tn.it Ai Comuni della Provincia di Trento LORO SEDI Alle COMUNITA’ DI VALLE LORO SEDI Trento, 10 maggio 2013 Al Consorzio Comuni Trentini Consiglio delle Autonomie locali Via Torre Verde, 21 38122 TRENTO Prot. n. S040/2013/ 261730 / 14.3 Alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Via Calepina, 13 38122 TRENTO All’Unione delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo – Confcommercio – Imprese per l’Italia Trentino Via Solteri, 78 38121 TRENTO Alla Confesercenti del Trentino Via E.Maccani, 207 38121 TRENTO Alla Federazione Trentina della Cooperazione Via Segantini, 10 38122 TRENTO Gentile Signore Robert Hillebrand Rappresentante Federdistribuzione c/o Aspiag Service Srl Via Buozzi, 30 39100 BOLZANO SEDE centrale: 38122 TRENTO - Piazza Dante, 15 - Tel. 0461/495111 - C.F. e P. IVA 00337460224 Gentile Signore Marco Grassi Rappresentante Federdistribuzione c/o Gruppo Lombardini Holding Spa Via Provinciale, 80 24044 DALMINE (BG) Regolamento di esecuzione concernente l’esercizio del commercio al dettaglio e all’ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17). Si informano gli Enti e le Associazioni in indirizzo che la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 663 assunta nella seduta del 12 aprile 2013, ha approvato il regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 17 del 30 luglio 2010 (Disciplina dell’attività commerciale). Il successivo decreto del Presidente della Provincia n. 6-108/Leg di data 23 aprile 2013 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 di data 30 aprile 2013 ed entra in vigore quindi a decorrere dal 15 maggio 2013. Il regolamento di esecuzione della legge provinciale sul commercio stabilisce le disposizioni tecniche attuative di dettaglio della legge medesima. Nella stesura delle disposizioni regolamentari si è privilegiata una formulazione semplificata, con l’obiettivo di ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, con vantaggi, in termini di semplificazione e di risparmio economico, non solo per le imprese ma anche per le amministrazioni comunali che potranno beneficiare della riduzione degli adempimenti a favore di una maggior efficienza e snellezza amministrativa. Di seguito si commentano brevemente i singoli articoli e si evidenzia il contenuto delle disposizioni più significative, in modo particolare di quelle che introducono elementi innovativi rispetto al passato. Articolo 2, comma 3: vengono individuati i casi in cui non è richiesto il possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare. Articolo 3, comma 2: conformemente a quanto stabilito dall’articolo 5, comma 1 bis della legge provinciale n. 17 del 2010 (comma aggiunto con legge provinciale n. 25 del 2012), viene ora consentita la prosecuzione dell’attività nell’esercizio commerciale del settore alimentare/misto per 60 giorni nel caso in cui venga a mancare il legale rappresentante o il preposto in possesso dei requisiti professionali; viene quindi introdotto un importante elemento di flessibilità che consente di proseguire nell’attività, pur nell’imprevista e improvvisa mancanza dell’unico soggetto in possesso dei requisiti professionali, per il periodo ritenuto idoneo (60 giorni) per l’individuazione di un nuovo soggetto in possesso dei requisiti professionali richiesti. Articolo 4: viene regolato in un unico articolo, che riguarda sia il commercio in sede fissa che quello su aree pubbliche, il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte nelle attività di vendita. Si sottolinea che, visti i commi 1 e 8, non risulta più necessaria la reintestazione senza finalità di gestione da parte del proprietario che intende riaffidare in gestione o cedere in proprietà la propria azienda commerciale; in tali casi il nuovo subentrante presenta la SCIA di subingresso nell’attività commerciale indicando il titolo di subentro al proprietario e gli estremi di comunicazione di cessazione dell’attività presentata dall’ex affittuario. Si segnala in particolare la disposizione di cui al comma 7 con la quale si chiarisce definitivamente che durante i periodi di sospensione (per assenza o irregolarità del DURC per il commercio su aree pubbliche oppure nei casi di particolare gravità o di recidiva ai sensi dell’art. 58, comma 2 della legge provinciale n. 17 del 2010) non è ammesso il subingresso nell’azienda. Articolo 6: contiene definizioni di dettaglio per alcune fattispecie alle quali la legge provinciale aveva rinviato al Regolamento di esecuzione; si segnalano in particolare le lettere c) (mezzi mobili) ed e) (piano d’appoggio) del comma 1, nonché la disposizione del comma 2 che riguarda la configurazione dei centri commerciali al dettaglio all’interno dei centri storici. Articolo 7: disciplina in modo puntuale la superficie di vendita. Si segnalano in particolare le disposizioni di cui ai commi 1 e 6: a) comma 1: si chiarisce definitivamente che l’esposizione delle merci con accesso al pubblico viene considerata a tutti gli effetti come superficie di vendita; solo l’esposizione senza accesso al pubblico, con la merce visibile quindi esclusivamente da vetrine esterne, non è soggetta alle disposizioni per l’insediamento di esercizi commerciali al dettaglio; b) comma 6: si consente ai Comuni di regolamentare, con apposito provvedimento, l’esposizione esterna su area scoperta adiacente all’esercizio commerciale; in particolare il provvedimento comunale potrà stabilire i limiti massimi occupati dalla merce esposta, le modalità di esposizione, il rispetto di determinate caratteristiche (decoro, non venga ostacolato il transito) ecc. Articolo 8: si segnala in particolare la disposizione di cui al comma 6 con la quale si consente, previa presentazione di apposita comunicazione, agli esercizi commerciali di vendere alcuni prodotti residuali senza variare il settore merceologico oggetto dell’autorizzazione o SCIA (che potrebbe comportare una diversa valutazione in relazione ai parcheggi ecc.) su una superficie massima pari al 1 per cento della superficie di vendita complessiva: può essere il caso degli esercizi che vendono attrezzature sportive (settore non alimentare) ai quali si consente di vendere anche integratori alimentari (settore alimentare) oppure agli esercizi che vendono elettrodomestici (settore non alimentare) si consente di vendere cialde da caffè (settore alimentare) o alle enoteche di vendere calici e bicchieri per le bevande oppure ai negozi che vendono bomboniere di vendere anche i confetti ecc. Evidentemente si tratta di una disposizione particolarmente interessante per le medie e grandi strutture di vendita per le quali, in linea generale, sono previsti requisiti urbanistico-edilizi diversificati fra il settore alimentare/misto e quello non alimentare. Per gli esercizi di vicinato continua ad applicarsi, preferibilmente, la segnalazione certificata di inizio attività per variazione di settore merceologico che non determina problematiche in ordine all’individuazione della percentuale di superficie (1 per cento) da destinare all’altro settore merceologico. Articolo 9: regolamenta la vendita con pluralità di reparti. Rispetto al passato è stato rimosso il limite dei reparti (massimo 2) e la percentuale della superficie di vendita dei reparti è stata aumentata al 50% della superficie di vendita complessiva (in precedenza 25%). Si sottolinea inoltre la disposizione di cui al comma 2 la quale stabilisce che “i reparti devono avere accesso esclusivamente attraverso l’esercizio medesimo”. Articolo 10: stabilisce che l’insediamento (e quindi anche la nuova apertura) delle grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali al dettaglio, è soggetto a SCIA. Tuttavia, per quanto disposto dall’articolo 23, comma 4, per le fattispecie di apertura e trasferimento di sede di grandi strutture di vendita non si applica la SCIA fino alla data stabilita con la deliberazione prevista dagli articoli 11 e 13 della legge provinciale n. 17 del 2010. Per le tipologie e fattispecie rispetto alle quali la deliberazione prevista dagli articoli 11 e 13 della legge provinciale n. 17 del 2010 stabilirà una immediata applicazione, sarà approvata la necessaria modulistica. Articolo 11: regolamenta le procedure per la gestione dei centri commerciali al dettaglio. Rispetto al precedente regolamento si segnalano i seguenti elementi di novità: a) comma 2: si regolamenta, attraverso il rilascio di appositi permessi temporanei della durata massima di 15 giorni, la vendita e l’esposizione di prodotti finalizzata alla vendita negli spazi comuni dei centri commerciali che, di norma, sono esclusi dalla determinazione della superficie di vendita dei centri stessi. Potranno essere rilasciati più permessi temporanei al medesimo soggetto a condizione che fra un permesso e l’altro decorrano almeno 180 giorni. Visto il tenore della disposizione si ritiene che l’esclusiva esposizione, senza alcuna attività che possa in qualche modo configurare la fattispecie della “vendita” (acquisto sul posto, prenotazione di prodotti, contrattazione, raccolta ordinativi ecc.) non sia soggetta a questa disposizione regolamentare e possa essere liberamente svolta nel pieno rispetto, ovviamente, dei requisiti di sicurezza ed a condizione che non venga impedito o ostacolato il normale transito del pubblico. b) comma 4: l’attivazione dei singoli esercizi, di qualsiasi dimensione, presenti all’interno dei centri commerciali al dettaglio (secondo l’articolazione comunicata dal soggetto promotore o gestore) è soggetta a SCIA (in precedenza autorizzazione); c) comma 5: la variazione del settore merceologico non è più soggetta a limiti percentuali ma è sempre ammessa nel rispetto dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale in modo particolare per quanto riguarda le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti in ordine al rispettivo settore merceologico; d) comma 8: non è più consentito il trasferimento di singoli esercizi dall’interno del centro commerciale verso l’esterno. Per la disposizione transitoria di cui all’art. 23, comma 3, le domande di trasferimento di grandi strutture di vendita dall’interno dei centri commerciali verso l’eterno eventualmente presentate entro la data di entrata in vigore del Regolamento, vengono definite secondo le disposizioni vigenti al momento della loro presentazione. Articolo 13: al comma 1, lettera c) si specifica che per ottenere il punteggio alle operazioni di “spunta” il soggetto abilitato all’esercizio del commercio su aree pubbliche deve presentarsi, entro l’orario stabilito dal comune, con la merce e le attrezzature idonee ad occupare temporaneamente il posteggio eventualmente assegnato. Articolo 14: stabilisce che l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (sia in forma itinerante che su posteggio) è soggetta a SCIA (e non più ad autorizzazione); con deliberazione della Giunta provinciale verrà approvata la necessaria modulistica. Si evidenzia in particolare che la SCIA per l’esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione (nei mercati periodici o saltuari) non ha efficacia fino alla data di rilascio della relativa concessione. A tale fine si sottolinea che, in occasione di controlli, la SCIA e la concessione del posteggio devono essere esibite contestualmente (v. disposizione comma 4). Articolo 15, comma 2: regolamenta la sospensione dell’attività di commercio su aree pubbliche nei casi di accertata irregolarità del DURC e il successivo divieto di prosecuzione dell’attività nel caso in cui la posizione non venga regolarizzata entro 180 giorni. Relativamente a questo comma si sottolineano due disposizioni: a) articolo 4, comma 7: dispone il divieto di subingresso durante i periodi di sospensione dell’attività; b) articolo 23, comma 2: si tratta di una disposizione transitoria che regolamenta i casi in cui le sospensioni per irregolarità del DURC sono state fino ad ora disposte senza un termine di scadenza per la regolarizzazione della posizione; a tal fine, la disposizione stabilisce che il termine dei 180 giorni decorre dalla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione (15 maggio 2013). Si invitano pertanto i comuni che hanno adottato provvedimenti di sospensione dell’attività di commercio su aree pubbliche, a notificare un nuovo provvedimento, assunto ai sensi dell’articolo 15, comma 2 e dell’articolo 23, comma 2 del Regolamento, al fine di rendere noto l’obbligo di regolarizzazione della posizione entro 180 giorni, avvisando contestualmente che in caso contrario il Comune adotterà il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di revoca della eventuale concessione di posteggio (in tal caso l’avviso assume anche la funzione di previa contestazione). Articolo 18, comma 3: in luogo dell’obbligo di comunicazione di conferma di partecipazione al mercato saltuario per ogni anno di durata della concessione (tale obbligo è ora abrogato), il regolamento prevede la possibilità, da parte del titolare di concessione nei mercati saltuari (fiere), di comunicare la propria assenza almeno 15 giorni prima dello svolgimento del mercato stesso. Si tratta evidentemente di una semplificazione degli oneri a carico dei soggetti titolari di concessione con conseguente riduzione degli adempimenti per le amministrazioni comunali; contestualmente viene introdotto un ulteriore elemento di flessibilità per i titolari di concessione nei mercati saltuari che possono comunicare preventivamente la loro assenza alla “fiera” (senza indicarne i motivi) in modo da non dover giustificare in seguito la mancata partecipazione per cause non imputabili al concessionario stesso e non incorrere quindi nella revoca della concessione di posteggio. Articolo 18, comma 5: si chiarisce che la revoca della concessione di posteggio comporta anche la cessazione degli effetti della SCIA. Articolo 19: regolamenta le procedure per l’installazione di distributori automatici per la vendita al dettaglio; in particolare al comma 1 si chiarisce che non è richiesta la SCIA per l’installazione di distributori automatici per la vendita non aperta al pubblico. Articolo 20: conformemente a quanto stabilito dall’articolo 20bis della legge provinciale n. 17 del 2010 (introdotto con la legge provinciale n. 25 del 2012) viene regolamentata l’attività temporanea di vendita al dettaglio per la quale, si ricorda, non è più richiesto il possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare. Si sottolinea che, rispetto al passato, viene ora ammessa l’attività temporanea di vendita al dettaglio anche su aree private o in locali aperti al pubblico previo assenso al comune da parte del proprietario; acquisito tale assenso il comune provvederà a individuare il numero di spazi da assegnare e le relative modalità. Si evidenzia che l’attività temporanea di vendita al dettaglio è soggetta a SCIA la cui efficacia è subordinata alla preventiva concessione degli spazi. Allegato n. 1 – Tabella speciale per impianti di distribuzione carburanti: i titolari di esercizi di commercio al dettaglio riferiti a tale tabella speciale, possono ora porre in vendita anche giornali e riviste. Sul sito di questo Servizio all’indirizzo www.commercio.provincia.tn.it alla voce “attività commerciali” – “normativa” vengono pubblicati il Regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 17 del 2010 e la presente circolare. Sulla stessa pagina, alla voce modulistica, si rendono provvisoriamente disponibili le proposte per la nuova modulistica relative alle seguenti fattispecie: a) SCIA per commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante (articolo 14); b) SCIA per commercio al dettaglio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione (articolo 14); c) comunicazione per la vendita di prodotti non appartenenti al settore merceologico oggetto della SCIA o dell’autorizzazione (articolo 8, comma 6); d) comunicazione per l’affido in gestione di un reparto (articolo 9); e) SCIA per l’attività temporanea di vendita al dettaglio (articolo 20). Le proposte della modulistica sono suscettibili di eventuali modifiche in occasione dell’approvazione definitiva da parte della Giunta provinciale previo confronto ed intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, con il quale è in corso la procedura di approvazione congiunta. La modulistica definitiva, appena approvata, sarà pubblicata in forma unificata sui rispettivi siti istituzionali. Questo Servizio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e per affrontare anche congiuntamente approfondimenti specifici in ordine a singole problematiche che dovessero presentarsi dopo una attenta lettura delle disposizioni regolamentari che, in alcune parti, introducono elementi di novità e nuove procedure che richiedono una necessaria fase di attenzione per il loro “rodaggio”. Con i più cordiali saluti. LA DIRIGENTE - dott.ssa Maurizia Zadra -