Provincia Autonoma di Trento

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Provincia Autonoma di Trento
____________ PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ___________
Servizio commercio e cooperazione
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Ai Comuni della
Provincia di Trento
LORO SEDI
Alle
COMUNITA’ DI VALLE
LORO SEDI
Trento, 10 maggio 2013
Al Consorzio Comuni Trentini
Consiglio delle Autonomie locali
Via Torre Verde, 21
38122 TRENTO
Prot. n. S040/2013/ 261730 / 14.3
Alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura
Via Calepina, 13
38122 TRENTO
All’Unione delle imprese, delle
attività professionali e del lavoro
autonomo – Confcommercio –
Imprese per l’Italia Trentino
Via Solteri, 78
38121 TRENTO
Alla Confesercenti del Trentino
Via E.Maccani, 207
38121 TRENTO
Alla Federazione Trentina
della Cooperazione
Via Segantini, 10
38122 TRENTO
Gentile Signore
Robert Hillebrand
Rappresentante Federdistribuzione
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39100 BOLZANO
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Gentile Signore
Marco Grassi
Rappresentante Federdistribuzione
c/o Gruppo Lombardini Holding Spa
Via Provinciale, 80
24044 DALMINE (BG)
Regolamento di esecuzione concernente l’esercizio del commercio al dettaglio e
all’ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17).
Si informano gli Enti e le Associazioni in indirizzo che la Giunta Provinciale, con
deliberazione n. 663 assunta nella seduta del 12 aprile 2013, ha approvato il regolamento
di esecuzione della legge provinciale n. 17 del 30 luglio 2010 (Disciplina dell’attività
commerciale).
Il successivo decreto del Presidente della Provincia n. 6-108/Leg di data 23 aprile
2013 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 di data 30 aprile 2013 ed
entra in vigore quindi a decorrere dal 15 maggio 2013.
Il regolamento di esecuzione della legge provinciale sul commercio stabilisce le
disposizioni tecniche attuative di dettaglio della legge medesima.
Nella stesura delle disposizioni regolamentari si è privilegiata una formulazione
semplificata, con l’obiettivo di ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi a carico
delle imprese, con vantaggi, in termini di semplificazione e di risparmio economico, non
solo per le imprese ma anche per le amministrazioni comunali che potranno beneficiare
della riduzione degli adempimenti a favore di una maggior efficienza e snellezza
amministrativa.
Di seguito si commentano brevemente i singoli articoli e si evidenzia il contenuto
delle disposizioni più significative, in modo particolare di quelle che introducono elementi
innovativi rispetto al passato.
Articolo 2, comma 3: vengono individuati i casi in cui non è richiesto il possesso dei
requisiti professionali per il settore alimentare.
Articolo 3, comma 2: conformemente a quanto stabilito dall’articolo 5, comma 1 bis
della legge provinciale n. 17 del 2010 (comma aggiunto con legge provinciale n. 25 del
2012), viene ora consentita la prosecuzione dell’attività nell’esercizio commerciale del
settore alimentare/misto per 60 giorni nel caso in cui venga a mancare il legale
rappresentante o il preposto in possesso dei requisiti professionali; viene quindi
introdotto un importante elemento di flessibilità che consente di proseguire nell’attività,
pur nell’imprevista e improvvisa mancanza dell’unico soggetto in possesso dei requisiti
professionali, per il periodo ritenuto idoneo (60 giorni) per l’individuazione di un nuovo
soggetto in possesso dei requisiti professionali richiesti.
Articolo 4: viene regolato in un unico articolo, che riguarda sia il commercio in sede
fissa che quello su aree pubbliche, il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte
nelle attività di vendita.
Si sottolinea che, visti i commi 1 e 8, non risulta più necessaria la reintestazione senza
finalità di gestione da parte del proprietario che intende riaffidare in gestione o cedere
in proprietà la propria azienda commerciale; in tali casi il nuovo subentrante presenta
la SCIA di subingresso nell’attività commerciale indicando il titolo di subentro al
proprietario e gli estremi di comunicazione di cessazione dell’attività presentata
dall’ex affittuario.
Si segnala in particolare la disposizione di cui al comma 7 con la quale si chiarisce
definitivamente che durante i periodi di sospensione (per assenza o irregolarità del
DURC per il commercio su aree pubbliche oppure nei casi di particolare gravità o di
recidiva ai sensi dell’art. 58, comma 2 della legge provinciale n. 17 del 2010) non è
ammesso il subingresso nell’azienda.
Articolo 6: contiene definizioni di dettaglio per alcune fattispecie alle quali la legge
provinciale aveva rinviato al Regolamento di esecuzione; si segnalano in particolare le
lettere c) (mezzi mobili) ed e) (piano d’appoggio) del comma 1, nonché la disposizione
del comma 2 che riguarda la configurazione dei centri commerciali al dettaglio
all’interno dei centri storici.
Articolo 7: disciplina in modo puntuale la superficie di vendita. Si segnalano in
particolare le disposizioni di cui ai commi 1 e 6:
a) comma 1: si chiarisce definitivamente che l’esposizione delle merci con accesso al
pubblico viene considerata a tutti gli effetti come superficie di vendita; solo
l’esposizione senza accesso al pubblico, con la merce visibile quindi
esclusivamente da vetrine esterne, non è soggetta alle disposizioni per
l’insediamento di esercizi commerciali al dettaglio;
b) comma 6: si consente ai Comuni di regolamentare, con apposito provvedimento,
l’esposizione esterna su area scoperta adiacente all’esercizio commerciale; in
particolare il provvedimento comunale potrà stabilire i limiti massimi occupati dalla
merce esposta, le modalità di esposizione, il rispetto di determinate caratteristiche
(decoro, non venga ostacolato il transito) ecc.
Articolo 8: si segnala in particolare la disposizione di cui al comma 6 con la quale si
consente, previa presentazione di apposita comunicazione, agli esercizi commerciali
di vendere alcuni prodotti residuali senza variare il settore merceologico oggetto
dell’autorizzazione o SCIA (che potrebbe comportare una diversa valutazione in
relazione ai parcheggi ecc.) su una superficie massima pari al 1 per cento della
superficie di vendita complessiva: può essere il caso degli esercizi che vendono
attrezzature sportive (settore non alimentare) ai quali si consente di vendere anche
integratori alimentari (settore alimentare) oppure agli esercizi che vendono
elettrodomestici (settore non alimentare) si consente di vendere cialde da caffè
(settore alimentare) o alle enoteche di vendere calici e bicchieri per le bevande
oppure ai negozi che vendono bomboniere di vendere anche i confetti ecc.
Evidentemente si tratta di una disposizione particolarmente interessante per le medie
e grandi strutture di vendita per le quali, in linea generale, sono previsti requisiti
urbanistico-edilizi diversificati fra il settore alimentare/misto e quello non alimentare.
Per gli esercizi di vicinato continua ad applicarsi, preferibilmente, la segnalazione
certificata di inizio attività per variazione di settore merceologico che non determina
problematiche in ordine all’individuazione della percentuale di superficie (1 per cento)
da destinare all’altro settore merceologico.
Articolo 9: regolamenta la vendita con pluralità di reparti. Rispetto al passato è stato
rimosso il limite dei reparti (massimo 2) e la percentuale della superficie di vendita dei
reparti è stata aumentata al 50% della superficie di vendita complessiva (in
precedenza 25%).
Si sottolinea inoltre la disposizione di cui al comma 2 la quale stabilisce che “i reparti
devono avere accesso esclusivamente attraverso l’esercizio medesimo”.
Articolo 10: stabilisce che l’insediamento (e quindi anche la nuova apertura) delle
grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali al dettaglio, è soggetto a
SCIA. Tuttavia, per quanto disposto dall’articolo 23, comma 4, per le fattispecie di
apertura e trasferimento di sede di grandi strutture di vendita non si applica la SCIA
fino alla data stabilita con la deliberazione prevista dagli articoli 11 e 13 della legge
provinciale n. 17 del 2010.
Per le tipologie e fattispecie rispetto alle quali la deliberazione prevista dagli articoli 11
e 13 della legge provinciale n. 17 del 2010 stabilirà una immediata applicazione, sarà
approvata la necessaria modulistica.
Articolo 11: regolamenta le procedure per la gestione dei centri commerciali al
dettaglio.
Rispetto al precedente regolamento si segnalano i seguenti elementi di novità:
a) comma 2: si regolamenta, attraverso il rilascio di appositi permessi temporanei
della durata massima di 15 giorni, la vendita e l’esposizione di prodotti finalizzata
alla vendita negli spazi comuni dei centri commerciali che, di norma, sono esclusi
dalla determinazione della superficie di vendita dei centri stessi. Potranno essere
rilasciati più permessi temporanei al medesimo soggetto a condizione che fra un
permesso e l’altro decorrano almeno 180 giorni. Visto il tenore della disposizione
si ritiene che l’esclusiva esposizione, senza alcuna attività che possa in qualche
modo configurare la fattispecie della “vendita” (acquisto sul posto, prenotazione di
prodotti, contrattazione, raccolta ordinativi ecc.) non sia soggetta a questa
disposizione regolamentare e possa essere liberamente svolta nel pieno rispetto,
ovviamente, dei requisiti di sicurezza ed a condizione che non venga impedito o
ostacolato il normale transito del pubblico.
b) comma 4: l’attivazione dei singoli esercizi, di qualsiasi dimensione, presenti
all’interno dei centri commerciali al dettaglio (secondo l’articolazione comunicata
dal soggetto promotore o gestore) è soggetta a SCIA (in precedenza
autorizzazione);
c) comma 5: la variazione del settore merceologico non è più soggetta a limiti
percentuali ma è sempre ammessa nel rispetto dei criteri di programmazione
urbanistica del settore commerciale in modo particolare per quanto riguarda le
dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti in ordine al rispettivo settore
merceologico;
d) comma 8: non è più consentito il trasferimento di singoli esercizi dall’interno del
centro commerciale verso l’esterno.
Per la disposizione transitoria di cui all’art. 23, comma 3, le domande di
trasferimento di grandi strutture di vendita dall’interno dei centri commerciali verso
l’eterno eventualmente presentate entro la data di entrata in vigore del
Regolamento, vengono definite secondo le disposizioni vigenti al momento della
loro presentazione.
Articolo 13: al comma 1, lettera c) si specifica che per ottenere il punteggio alle
operazioni di “spunta” il soggetto abilitato all’esercizio del commercio su aree
pubbliche deve presentarsi, entro l’orario stabilito dal comune, con la merce e le
attrezzature idonee ad occupare temporaneamente il posteggio eventualmente
assegnato.
Articolo 14: stabilisce che l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (sia in
forma itinerante che su posteggio) è soggetta a SCIA (e non più ad autorizzazione);
con deliberazione della Giunta provinciale verrà approvata la necessaria modulistica.
Si evidenzia in particolare che la SCIA per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
su posteggi dati in concessione (nei mercati periodici o saltuari) non ha efficacia fino
alla data di rilascio della relativa concessione. A tale fine si sottolinea che, in
occasione di controlli, la SCIA e la concessione del posteggio devono essere esibite
contestualmente (v. disposizione comma 4).
Articolo 15, comma 2: regolamenta la sospensione dell’attività di commercio su aree
pubbliche nei casi di accertata irregolarità del DURC e il successivo divieto di
prosecuzione dell’attività nel caso in cui la posizione non venga regolarizzata entro
180 giorni. Relativamente a questo comma si sottolineano due disposizioni:
a) articolo 4, comma 7: dispone il divieto di subingresso durante i periodi di
sospensione dell’attività;
b) articolo 23, comma 2: si tratta di una disposizione transitoria che regolamenta i casi
in cui le sospensioni per irregolarità del DURC sono state fino ad ora disposte
senza un termine di scadenza per la regolarizzazione della posizione; a tal fine, la
disposizione stabilisce che il termine dei 180 giorni decorre dalla data di entrata in
vigore del Regolamento di esecuzione (15 maggio 2013). Si invitano pertanto i
comuni che hanno adottato provvedimenti di sospensione dell’attività di commercio
su aree pubbliche, a notificare un nuovo provvedimento, assunto ai sensi
dell’articolo 15, comma 2 e dell’articolo 23, comma 2 del Regolamento, al fine di
rendere noto l’obbligo di regolarizzazione della posizione entro 180 giorni,
avvisando contestualmente che in caso contrario il Comune adotterà il
provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di revoca della eventuale
concessione di posteggio (in tal caso l’avviso assume anche la funzione di previa
contestazione).
Articolo 18, comma 3: in luogo dell’obbligo di comunicazione di conferma di
partecipazione al mercato saltuario per ogni anno di durata della concessione (tale
obbligo è ora abrogato), il regolamento prevede la possibilità, da parte del titolare di
concessione nei mercati saltuari (fiere), di comunicare la propria assenza almeno 15
giorni prima dello svolgimento del mercato stesso. Si tratta evidentemente di una
semplificazione
degli oneri a carico dei soggetti titolari di concessione con
conseguente riduzione degli adempimenti per le amministrazioni comunali;
contestualmente viene introdotto un ulteriore elemento di flessibilità per i titolari di
concessione nei mercati saltuari che possono comunicare preventivamente la loro
assenza alla “fiera” (senza indicarne i motivi) in modo da non dover giustificare in
seguito la mancata partecipazione per cause non imputabili al concessionario stesso
e non incorrere quindi nella revoca della concessione di posteggio.
Articolo 18, comma 5: si chiarisce che la revoca della concessione di posteggio
comporta anche la cessazione degli effetti della SCIA.
Articolo 19: regolamenta le procedure per l’installazione di distributori automatici per
la vendita al dettaglio; in particolare al comma 1 si chiarisce che non è richiesta la
SCIA per l’installazione di distributori automatici per la vendita non aperta al pubblico.
Articolo 20: conformemente a quanto stabilito dall’articolo 20bis della legge
provinciale n. 17 del 2010 (introdotto con la legge provinciale n. 25 del 2012) viene
regolamentata l’attività temporanea di vendita al dettaglio per la quale, si ricorda, non
è più richiesto il possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare. Si
sottolinea che, rispetto al passato, viene ora ammessa l’attività temporanea di vendita
al dettaglio anche su aree private o in locali aperti al pubblico previo assenso al
comune da parte del proprietario; acquisito tale assenso il comune provvederà a
individuare il numero di spazi da assegnare e le relative modalità. Si evidenzia che
l’attività temporanea di vendita al dettaglio è soggetta a SCIA la cui efficacia è
subordinata alla preventiva concessione degli spazi.
Allegato n. 1 – Tabella speciale per impianti di distribuzione carburanti: i titolari di
esercizi di commercio al dettaglio riferiti a tale tabella speciale, possono ora porre in
vendita anche giornali e riviste.
Sul sito di questo Servizio all’indirizzo www.commercio.provincia.tn.it alla voce
“attività commerciali” – “normativa” vengono pubblicati il Regolamento di esecuzione della
legge provinciale n. 17 del 2010 e la presente circolare.
Sulla stessa pagina, alla voce modulistica, si rendono provvisoriamente disponibili
le proposte per la nuova modulistica relative alle seguenti fattispecie:
a) SCIA per commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante (articolo 14);
b) SCIA per commercio al dettaglio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione
(articolo 14);
c) comunicazione per la vendita di prodotti non appartenenti al settore merceologico
oggetto della SCIA o dell’autorizzazione (articolo 8, comma 6);
d) comunicazione per l’affido in gestione di un reparto (articolo 9);
e) SCIA per l’attività temporanea di vendita al dettaglio (articolo 20).
Le proposte della modulistica sono suscettibili di eventuali modifiche in occasione
dell’approvazione definitiva da parte della Giunta provinciale previo confronto ed intesa
con il Consiglio delle Autonomie locali, con il quale è in corso la procedura di approvazione
congiunta. La modulistica definitiva, appena approvata, sarà pubblicata in forma unificata
sui rispettivi siti istituzionali.
Questo Servizio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e per
affrontare anche congiuntamente approfondimenti specifici in ordine a singole
problematiche che dovessero presentarsi dopo una attenta lettura delle disposizioni
regolamentari che, in alcune parti, introducono elementi di novità e nuove procedure che
richiedono una necessaria fase di attenzione per il loro “rodaggio”.
Con i più cordiali saluti.
LA DIRIGENTE
- dott.ssa Maurizia Zadra -