Anna Leonetti A tutte le Associate - Loro Sedi

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Anna Leonetti A tutte le Associate - Loro Sedi
Anna Leonetti
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Oggetto:
Comunicazioni Assofiduciaria
venerdì 22 aprile 2016 09:02
APPROFONDIMENTI_COM_2016_064: "Temi di interesse – In breve"
A tutte le Associate
- Loro Sedi -
OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell’Avv. Giuseppe Giangrande)”
Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:
> Le società finanziare e l’alleanza con i social network
I big data stanno cambiando le modalità con cui le società finanziarie raccolgono informazioni per valutare
il profilo di rischio dei potenziali clienti. Ad esempio, alcune società valutano il profilo Linkedin del
potenziale cliente allo scopo di valutare quanto velocemente questo individuo potrebbe ritrovare lavoro nel
caso in cui lo perdesse durante il periodo di vita del debito o del prestito. Altre società richiedono un
accesso temporaneo al profilo Facebook e analizzano gli amici del potenziale cliente. Guardano le foto che
postano, i luoghi in cui vanno in vacanza, le case in cui abitano, il tipo di lavoro che fanno, allo scopo di
identificare se il potenziale cliente abbia degli amici facoltosi disposti a intervenire ed eventualmente
ripagare il prestito in caso di difficoltà. Ovviamente il fatto di avere amici facoltosi su Facebook non indica
che questi amici siano effettivamente disposti a intervenire per ripagare il prestito, per cui queste società
stano sviluppando degli algoritmi per cercare di capire quanto stretto è il legame tra il cliente e l’amico
facoltoso.
Fonte: Enrico Bronzo, Facebook e Linkedin preziosi alleati delle società finanziarie, in Il Sole 24Ore, 24
febbraio 2016.
> Rischio climate change in bilancio per le società
Tutte le società quotate, senza eccezioni, potrebbero essere chiamate ad esplicitare i rischi che corrono in
relazione al cambiamento climatico. È quanto previsto dalla prima bozza di regole predisposte dalla Task
Force on Climate Related Financial Disclosures (Tcfd), un organismo istituito l’anno scorso dal Financial
Stability Board (Fsb) su mandato del G-20. Inizialmente si era pensato di coinvolgere soltanto il settore
finanziario, ma lo spettro di intervento è stato allargato a 360 gradi, includendo qualsiasi società che sia
quotata in Borsa o abbia emesso obbligazioni, più tutti i soggetti finanziari (quotati e non), come le società
di asset management e i fondi pensione. Il regime sarà volontario, ma in molti Paesi le autorità di mercato
già oggi prescrivono di informare gli investitori anche dei rischi connessi al climate change. I regolatori
sperano di riuscire a standardizzare il più possibile i metodi e le procedure, con l’obiettivo finale di
contenere i potenziali danni se nella difficile transizione verso un mondo a minori emissioni qualcosa
dovesse andare storto. I rischi non riguardano infatti solo l’ambiente e la nostra salute, ma sono anche di
ordine finanziario, come già oggi è evidente nel settore assicurativo, che deve confrontarsi con una
maggiore frequenza di eventi climatici estremi, come alluvioni o periodi di intensa siccità.
Fonte: Sissi Bellomo, Rischio climate change in bilancio per tette le società, in Il Sole 24Ore, 2 aprile 2016.
> Fuori dal bilancio i proventi e gli oneri straordinari del conto economico
Nei bilanci societari redatti seguendo le norme del Codice civile non saranno più presenti i proventi e gli
oneri della sezione straordinaria del conto economico. È questa una delle novità del decreto legislativo
139/2015 di recepimento della direttiva 2013/34/Ue che riguarda gli esercizi finanziari aventi inizio dal 1°
gennaio 2016 e ha, pertanto, immediata applicazione. L’eliminazione in bilancio di queste voci non
rappresenta una novità assoluta, essendo già prevista per le imprese tenute all’applicazione dei principi
contabili Ias/Ifrs per effetto del decreto legislativo 38/2005. Gli standard internazionali, infatti, non
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consentono la presentazione separata nel conto economico delle componenti straordinarie, poiché anch’esse
emergono dal normale rischio di impresa. Ciò che rileva ai fini della rappresentazione in bilancio, infatti, è
la natura e la funzione di una transazione e non la sua frequenza. Gli elementi straordinari costituiscono,
quindi, solo una parte delle voci di conto economico e rappresentano per gli utilizzatori del bilancio
informazioni utili alla previsione dei risultati futuri dell’azienda.
Fonte: Enzo Rocca e Lara Vettorato, Fuori dal bilancio i proventi e gli oneri straordinari del conto
economico, in Il Sole 24Ore, 14 aprile 2016.
> Istifid, passa di mano
Istifid, la storica fiduciaria milanese, che controlla Securfin Holdings (fa capo al presidente di Saras) è stata
ceduta dai soci attuali, ovvero Banco di Desio e della Brianza (35,93%), Credito Valtellinese (35,555) e
Canova Investissements Srl (è una holding di partecipazioni, ha il 25,61% delle quote) a Unione Fiduciaria.
“L’operazione”, riporta la nota congiunta, “consentirà a Istifid di rafforzare la sua capacità gestionale e
ampliare i servizi offerti alla clientela, mentre Unione Fiduciaria potrà consolidare ulteriormente la
leadership di mercato”, aumentando le masse fiduciarie amministrate di 3,2 miliardi di euro. In base
all’accordo, Creval e Banco Desio potranno reinvestire parte del ricavato della vendita acquistando azioni di
Unione Fiduciaria fino ad un massimo dell’8% del capitale. In caso di investimento integrale, Creval salirà
al 7,72% e Banco Desio acquisirà il 2% di Unione Fiduciaria affiancandosi ai maggiori azionisti quali Icbp
i(24%), Bper (24%), Popolare di Sondrio (24%) e Banco Popolare (8,35%). L’operazione, dopo le recenti
acquisizioni di Ubi Fiduciaria e Fiducia Spa, permetterà a Unione Fiduciaria di superare i 19 miliardi di
euro di masse amministrate e di incrementare la propria clientela.
Fonte: Elena Dal Maso, Istifid, la cassaforte dei Moratti, passa di mano, in MilanoFinanza, 14 aprile 2016.
> Il collegio sindacale passa al setaccio i flussi informativi per l’analisi di rischio
Un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi adeguato (Scigr) determina una maggiore affidabilità
complessiva dell’informativa fornita dai responsabili delle attività di governance e dalla direzione aziendale
al revisore esterno. In quest’ottica Assirevi ha recentemente approfondito il tema dell’esercizio del risk
oversight da parte del consiglio di amministrazione (Cda). Il collegio sindacale, che nell’attività di vigilanza
riveste il ruolo primario ad esso attribuito dall’articolo 2403 del Codice civile e dall’articolo 149 del Testo
unico della finanza (Tuf), deve in particolare definire le modalità di esercizio del proprio ruolo e pianificare
le attività da eseguire, sulla base della rilevanza dei rischi aziendali indicati nei flussi informativi ricevuti
dai vari attori del Scigr e tenendo in considerazione le dimensioni, la complessità e le altre caratteristiche,
anche organizzative, della società.
L’attività di vigilanza del collegio sindacale, fondata sull’analisi del rischio, deve quindi essere svolta in
particolare sulla base dei flussi informativi - acquisiti dalle funzioni aziendali con specifici compiti in tema
di controllo interno e gestione dei rischi - che devono consentire la pianificazione dell’attività in funzione
della rilevanza dei rischi aziendali come risultanti dalla documentazione acquisita.
Fonte: Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi, Il collegio sindacale passa al setaccio i flussi informativi per
l’analisi di rischio, in Il Sole 24Ore, 16 aprile 2016.
> La stima dei crediti da cedere nella legge fallimentare
L’art. 106, comma 1 L. fall. stabilisce che il curatore può cedere i crediti, presenti e futuri, del fallimento –
anche se oggetto di contestazione o condizione – in ragione del generale interesse a una rapida conclusione
della procedura. Questa disposizione non pone limitazioni di carattere oggettivo, con l’effetto che possono
essere alienati tutti i crediti fallimentari, ad eccezione di quelli indisponibili, così come individuati dall’art.
46 L. fall..
Con riguardo ai crediti futuri, il documento CNDCEC “Linee Guida alle vendite competitive nel fallimento”
ha osservato che è indispensabile distinguere tra i crediti che dovessero sorgere per effetto dell’esecuzione
di rapporti giuridici in cui il curatore è subentrato, o intende farlo, e i crediti che dovessero sorgere da
giudizi in corso, posto che comunque il trasferimento in capo al cessionario si verifica soltanto nel momento
in cui il credito oggetto di cessione viene ad esistenza, con la conseguenza che fino a tale momento il
contratto di cessione ha soltanto effetti obbligatori tra le parti contraenti.
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Nel primo caso, riguardante i crediti ascrivibili all’esecuzione di rapporti giuridici oggetto di subentro,
possono essere seguite le medesime modalità utilizzate per la cessione dei crediti già esistenti all’atto
dell’alienazione.
Diversamente, qualora il credito dovesse sorgere per effetto dell’esito favorevole di giudizi in corso, si
configurerebbe la cessione di un’azione giudiziaria, e non un vero e proprio diritto di credito, la cui
sussistenza verrebbe a determinarsi solo a completamento del giudizio, con l’ulteriore implicazione che – ai
sensi dell’art. 111 c.p.c. – l’estromissione del fallimento dal giudizio ceduto risulterebbe subordinata al
consenso della controparte.
In ordine alle modalità operative della cessione dei crediti, il CNDCEC ritiene che il curatore debba seguire
quelle prospettabili per i beni mobili, ovvero la vendita a trattativa privata, quella a procedura competitiva
semplificata o rigida.
È stata, inoltre, evidenziata l’importanza della stima del fair value dei crediti oggetto di cessione e la relativa
oggettiva difficoltà di determinazione, che deve tenere conto di alcuni elementi essenziali:
l’effettivo diritto all’incasso e, quindi, l’assenza di contestazioni da parte del debitore;
la solvibilità del debitore;
le eventuali spese accessorie al recupero;
i tempi prevedibili per la riscossione.
Fonte: Michele Bana, Nel fallimento, stima per i crediti da cedere, in Eutekne, 18 aprile 2016.
> La cessione delle quote sociali nella legge fallimentare
L’art. 106, comma 2 della legge fallimentare dispone che per la vendita della quota di partecipazione della
srl si applica l’art. 2471 c.c., secondo cui, al comma 1, l’espropriazione individuale della stessa è possibile,
previa notifica del pignoramento ed iscrizione nel Registro delle imprese. Il curatore è, pertanto, tenuto –
subito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento che l’ha nominato – a notificare alla società l’intervenuta
apertura della procedura, all’inventariazione della quota, che sostituisce il pignoramento della stessa, e alla
conseguente pubblicità camerale.
Le modalità di vendita sono condizionate dall’osservanza delle prescrizioni contenute nell’art. 2471, comma
3 c.c., differenziate a seconda che la quota di partecipazione sia trasferibile o meno, in forza di previsioni
statutarie o dell’atto costitutivo, ovvero sia cedibile esclusivamente a seguito del gradimento della società o
previa offerta in prelazione agli altri soci.
In particolare, qualora la quota sia liberamente trasferibile, il documento CNDCEC “Linee Guida alle
vendite competitive nel fallimento” ritiene che debba essere notificato alla società il programma di
liquidazione ed il successivo provvedimento di autorizzazione del giudice delegato all’esecuzione della
vendita della quota del socio fallito. Diversamente, se la partecipazione non è liberamente trasferibile, come
spesso accade nelle srl familiari o comunque di limitate dimensioni, è necessario che il curatore e la società
esperiscano un tentativo di composizione amichevole, con l’obiettivo di perfezionare un accordo diretto a
favorire l’acquisto della partecipazione ad opera di uno degli altri soci, oppure di un terzo agli stessi gradito.
In caso di esito negativo, ovvero di impossibilità di raggiungimento dell’accordo, è prevista la vendita
all’incanto, al fine di individuare il migliore contraente, con una sorta di prelazione di fatto per la società,
che – entro i dieci giorni successivi all’aggiudicazione – può presentare un altro acquirente, che offra lo
stesso prezzo, ma che sia evidentemente maggiormente gradito alla società: al ricorrere di tale ipotesi,
l’aggiudicazione è priva di efficacia (art. 2471, comma 3, c.c.).
Fonte: Michele Bana, Nel fallimento regole differenziate per la cessione delle quote sociali, in Eutekne, 19
aprile 2016.
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