il modello di banche centrali corrispondenti (ccbm) maggio 2005
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IL MODELLO DI BANCHE CENTRALI CORRISPONDENTI (CCBM) MAGGIO 2005 P RO C E D U R E P E R L E C O N T RO PA R T I D E L L’ E U RO S I S T E M A IT IL MODELLO DI BANCHE CENTRALI CORRISPONDENTI (CCBM) MAGGIO 2005 PROCEDURE PER LE CONTROPARTI DELL’EUROSISTEMA Nel 2005 tutte le pubblicazioni della BCE saranno caratterizzate da un motivo tratto dalla banconota da 50 euro © Banca Centrale Europea, 2005 Indirizzo Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt am Main Germany Indirizzo postale Postfach 16 03 19 60066 Frankfurt am Main Germany Telefono +49 69 1344 0 Sito Internet http://www.ecb.int Fax +49 69 1344 6000 Telex 411 144 ecb d Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte. ISSN 1830-4427 (stampa) ISSN 1830-4567 (online) INDICE INTRODUZIONE 5 1 FUNZIONAMENTO DEL CCBM 1.1 Utilizzo del CCBM 1.2 Orari di operatività del CCBM 1.3 Quale BCN svolge la funzione di BCC? 6 8 9 2 VARIANTI DEL CCBM UTILIZZATE PER LE ATTIVITÀ DI SECONDO LIVELLO NON NEGOZIABILI 2.1 Trasferimento del titolo di proprietà alla BCC 2.2 Trasferimento del titolo di proprietà o costituzione di un pegno a favore della BCO ALLEGATO 4 TAVOLA DELLE TIPOLOGIE DI TITOLI ESTERI DETENUTI PRESSO GLI SRT ALL’APRILE 2005 20 ALLEGATO 5 ASPETTI TECNICI DEL CCBM 21 9 10 10 10 3 QUADRO GIURIDICO 10 4 SISTEMA TARIFFARIO 11 5 STATISTICHE SULL’UTILIZZO DELLE GARANZIE A LIVELLO TRANSFRONTALIERO 11 ALLEGATO 1 TAVOLA DELLE TECNICHE GIURIDICHE DI TRASFERIMENTO DI TITOLI IN GARANZIA ADOTTATE NELL’UE 13 ALLEGATO 2 TRASFERIMENTO DEL TITOLO DI PROPRIETÀ O COSTITUZIONE DI UN PEGNO A FAVORE DELLA BCO (ATTIVITÀ DI SECONDO LIVELLO NON NEGOZIABILI) 14 ALLEGATO 3 PIENO TRASFERIMENTO DEL TITOLO DI PROPRIETÀ ALLA BCC PER SUO CONTO (ATTIVITÀ DI SECONDO LIVELLO NON NEGOZIABILI) Variante francese Variante irlandese Variante olandese 15 15 17 17 BCE Il modello di banche centrali corrispondenti Maggio 2005 3 INTRODUZIONE All’inizio della Terza fase dell’UEM l’Eurosistema ha introdotto il modello di banche centrali corrispondenti (Correspondent central banking model, CCBM), teso ad assicurare che tutte le controparti potessero disporre dell’insieme delle attività stanziabili nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema e in quelle di finanziamento destinate a Target, indipendentemente dall’ubicazione tanto delle controparti quanto delle attività. Sin dall’entrata in funzione del CCBM, nel gennaio 1999, l’Eurosistema si è impegnato al fine di migliorarne il livello di servizio. titoli (SRT). Tali collegamenti rappresentano una valida alternativa al CCBM, laddove il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ne abbia ritenuto idoneo l’utilizzo ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema. Questo documento, destinato alle controparti dell’Eurosistema e agli altri operatori coin volti nelle procedure del CCBM, illustra a grandi linee il funzionamento e le principali caratteristiche del modello. 2 Le controparti dell’Eurosistema possono richiedere informazioni più dettagliate alle banche centrali nazionali (BCN) dei relativi paesi. Nondimeno, le banche centrali dell’Eurosistema continuano a preferire lo sviluppo di soluzioni di mercato per l’utilizzo delle garanzie su base transfrontaliera. 1 Il CCBM è stato infatti concepito come un dispositivo a medio termine per agevolare l’uso delle garanzie a livello transfrontaliero finché non si potrà contare su adeguate soluzioni di mercato nell’intera area dell’euro o Unione europea. Il settore europeo dei servizi di regolamento delle transazioni in titoli è stato recentemente interessato da un intenso processo di integrazione, da cui esso potrà trarre pieno beneficio nel medio-lungo periodo. Inoltre, in diversi paesi sono stati da tempo stabiliti collegamenti fra i sistemi di regolamento delle transazioni in 1 Queste soluzioni saranno utilizzate dall’Eurosistema per la conduzione della politica monetaria e dalle banche centrali dell’UE per le operazioni di credito infragiornaliero eseguite in Target a condizione che esse: – soddisfino i requisiti stabiliti in Standards for the use of EU securities settlement systems in ESCB credit operations, pubblicato dall’Istituto monetario europeo (IME) nel gennaio 1998; – siano conformi ad altri requisiti funzionali connessi con le operazioni di politica monetaria (è possibile che, a seconda della soluzione proposta, alcune mansioni assolte dalla banca centrale corrispondente debbano essere svolte da un’altra entità). 2 L’uso del CCBM è aperto anche alle controparti della Danmarks Nationalbank, della Sveriges Riksbank e della Bank of England. È opportuno che queste controparti contattino le banche centrali locali per ottenere informazioni sulle procedure che presiedono al funzionamento del CCBM nei loro paesi di appartenenza, in quanto vi potrebbero essere lievi differenze rispetto alla descrizione fornita nel presente documento. BCE Il modello di banche centrali corrispondenti Maggio 2005 5 1 FUNZIONAMENTO DEL CCBM Le controparti dell’Eurosistema nelle operazioni di politica monetaria e i soggetti partecipanti a Target possono finanziarsi esclusivamente presso la banca centrale del paese in cui hanno sede (cosiddetta “banca centrale d’origine”, BCO). Tuttavia, tramite il CCBM possono costituire in garanzia titoli emessi (registrati o depositati) in altri paesi. A tal fine, devono disporre con l’SRT “emittente” (ossia l’SRT presso il quale i titoli sono stati emessi e depositati) il trasferimento delle garanzie su un conto acceso presso la BCN locale, che generalmente coincide con la banca centrale del paese in cui è situato l’SRT. La BCN locale, agendo in qualità di banca centrale corrispondente (BCC), deterrà quindi le garanzie per conto della banca centrale erogante il credito (BCO). Esempio Una banca spagnola desidera finanziarsi presso il Banco de España costituendo in garanzia attività accentrate presso la Monte Titoli. Fase 1. La banca spagnola contatta il Banco de España (BCO) richiedendo il finanziamento e comunicando che intende avvalersi del CCBM per mobilizzare titoli detenuti in Italia. Fase 2. A fronte delle informazioni fornite dalla controparte, il Banco de España invia un messaggio CCBM alla Banca d’Italia richiedendo che quest’ultima riceva per suo conto i titoli italiani stanziati a garanzia. Contestualmente, la controparte dà istruzione per il trasferimento delle attività su un conto gestito dalla Banca d’Italia presso la Monte Titoli, ovvero incarica il proprio depositario in Italia di effettuare il trasferimento. Nella fattispecie, la Banca d’Italia svolge il ruolo di BCC per il Banco de España. Fase 3. In seguito alla ricezione del messaggio CCBM trasmesso dal Banco de España, la Banca d’Italia adotta tutte le misure necessarie (ad esempio il riscontro) per assicurare che le garanzie vengano depositate sul proprio conto presso la Monte Titoli. Nel frattempo, la controparte o i relativi depositari provvedono alla consegna dei titoli sul conto della Banca d’Italia secondo le procedure previste dalla Monte Titoli. Fase 4. Se il regolamento ha esito positivo, la Monte Titoli inoltra alla Banca d’Italia un messaggio di conferma. Fase 5. Non appena pervenuto il messaggio, la Banca d’Italia esegue le procedure interne previste (ad esempio la quotazione dei prezzi delle attività) e comunica l’avvenuta ricezione al Banco de España. La Banca d’Italia detiene i titoli per conto del Banco de España, nei confronti del quale agisce, di fatto, in qualità di depositario. Fase 6. In seguito alla notifica di avvenuta ricezione, il Banco de España concede il credito alla banca spagnola. 6 BCE Il modello di banche centrali corrispondenti Maggio 2005 Figura 1 Una controparte avente sede in Spagna costituisce in garanzia attività idonee emesse e depositate in Italia per finanziarsi presso il Banco de España Spagna Italia Fase 2 Messaggio CCBM Banco de España (BCO) Fase 1 Richiesta di finanziamento Fase 6 Erogazione del credito Fase 5 Notifica di avvenuta ricezione Banca d’Italia (BCC) Fase 3 Riscontro Fase 4 Conferma Monte Titoli Controparte Fase 2 Istruzioni di trasferimento La BCC fornisce alla BCO le necessarie informazioni riguardo alla consegna e all’idoneità dei titoli, mentre la BCO si occupa di elaborare tali informazioni, di eseguire le procedure di valutazione 3 e di erogare la liquidità alla controparte (mediante un pagamento in contanti o un’estensione del limite di credito). La BCO non anticiperà i fondi finché non avrà avuto conferma dell’idoneità delle garanzie e dell’avvenuta ricezione da parte della BCC. Per migliorare il livello di servizio offerto dal CCBM, il Consiglio direttivo della BCE aveva deciso che, a decorrere da gennaio 2004, l’esecuzione delle procedure interne sia della BCO sia della BCC non avrebbe dovuto richiedere più di 30 minuti (fasi 2 e 6 per la BCO e fasi 3 e 5 per la BCC), a condizione che le controparti (e i rispettivi depositari) avessero trasmesso correttamente le istruzioni. 4 Nondimeno, le controparti devono essere consapevoli del fatto che in certi casi, ad esempio durante i picchi di traffico, i tempi necessari alla BCO e alla BCC per trattare le istruzioni CCBM potrebbero eccedere tale limite. Fase 3 Consegna delle attività Depositario Poiché le banche depositarie rivestono spesso un ruolo importante nella procedura CCBM, in quanto responsabili di consegnare le garanzie alla BCC per conto della controparte (fase 3), le principali organizzazioni del settore creditizio europeo (la Federazione bancaria europea – European Banking Federation, il Gruppo europeo delle casse di risparmio – European Savings Banks Group e l’Associazione europea delle banche cooperative – European Association of Co-operative Banks) hanno definito un insieme di “migliori prassi” che le banche depositarie coinvolte nell’operatività del CCBM dovrebbero adottare. In questo modo si forniscono agli operatori di mercato indirizzi per ottimizzare l’efficienza del modello, concernenti ad esempio i tempi di riferimento, le esatte scadenze per la trasmissione delle istruzioni e i canali di comunicazione. Queste prassi, descritte nel riquadro, sono entrate in vigore nel maggio 2005. 3 Compresi le richieste di margini, gli scarti di garanzia ecc. 4 La Danmarks Nationalbank, la Sveriges Riksbank e la Bank of England sono incoraggiate ad adoperarsi con il massimo impegno per osservare i tempi di riferimeno, ma non sono tenute a investire ulteriormente nel CCBM. BCE Il modello di banche centrali corrispondenti Maggio 2005 7 Riquadro MIGLIORI PRASSI PER GLI OPERATORI COINVOLTI NELLE PROCEDURE DEL CCBM, DEFINITE DALLA FEDERAZIONE BANCARIA EUROPEA, DAL GRUPPO EUROPEO DELLE CASSE DI RISPARMIO E DALL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE BANCHE COOPERATIVE 1. I depositari assicurano che la clientela sia informata in merito alle regole e procedure concernenti le istruzioni connesse al CCBM. Tali regole e procedure si basano, per quanto possibile, sulle prassi ufficiali dei mercati locali. La clientela è tenuta a rispettarle al fine di consentire un trattamento veloce ed efficiente delle proprie istruzioni. 2. Ove possibile, l’elaborazione delle istruzioni CCBM deve essere eseguita mediante procedure automatizzate. A tal fine, si fa il massimo ricorso a canali di comunicazione elettronici fra depositari e clienti e si adottano istruzioni conformi agli standard ISO 15022. 3. In condizioni normali, i depositari si adoperano con il massimo impegno per inviare all’SRT locale le istruzioni della clientela connesse al CCBM entro 30 minuti dalla loro ricezione, purché queste siano complete e corrette e il cliente sia in possesso dei titoli da consegnare. 4. Ai fini del trattamento in giornata, le istruzioni della clientela connesse al CCBM devono pervenire ai depositari al più tardi 30 minuti prima della scadenza vigente per l’SRT locale interessato (cfr. tavole per paese regolarmente aggiornate nel sito Internet della BCE, all’indirizzo http://www.ecb.int). Tuttavia, come buona norma, i clienti sono esortati a trasmettere le istruzioni con ampio anticipo rispetto a tale termine, per evitare il formarsi di code e lasciare ai depositari il tempo sufficiente per rispondere a eventuali errori o imprevisti. 5. Gli operatori di mercato assicurano informazioni prontamente disponibili, affinché la clientela possa seguire lo stato di avanzamento delle istruzioni CCBM. 6. I depositari concordano con la clientela l’uso del codice CNCB (indicante la gestione delle garanzie delle banche centrali) per l’identificazione delle istruzioni connesse al CCBM e, se necessario, per l’assegnazione delle priorità. Il codice, basato sugli standard ISO 15022, compare nel campo 22F (sequenza obbligatoria E-Settlement Details) e qualifica l’operazione come attinente alla consegna/ricezione di garanzie tramite CCBM presso una banca centrale. 7. I depositari si adoperano con il massimo impegno per comunicare alla propria clientela eventuali problemi di regolamento entro 15 minuti dalla loro rilevazione, a condizione che essi abbiano la possibilità di effettuare il riconoscimento delle istruzioni CCBM. Grazie agli sforzi profusi dalle banche centrali e dalla maggior parte delle banche depositarie coinvolte nell’operatività del CCBM, i tempi medi di elaborazione delle istruzioni risultano appena superiori a un’ora, purché queste siano impartite in modo corretto e gli SRT possano regolare le operazioni senza ritardi. 8 BCE Il modello di banche centrali corrispondenti Maggio 2005 1.1 UTILIZZO DEL CCBM In linea di massima, le controparti non sono tenute ad adottare procedure particolari per l’utilizzo del CCBM (a parte gli accordi di trasferimento dei titoli in un altro paese). Devono, tuttavia, tenere presente che le prassi di mercato di un paese estero potrebbero differire da quelle vigenti in ambito nazionale. In particolare, le controparti devono essere consapevoli delle diverse tecniche in uso nell’UE per la costituzione delle garanzie (operazioni pronti contro termine e operazioni di credito su pegno) e la loro detenzione (sistemi di pooling, ossia con conto di deposito indistinto, e di earmarking, ossia con designazione specifica delle attività costituite in garanzia) e considerare che la BCC potrebbe adottare procedure differenti rispetto alla BCN locale. La scelta della procedura da seguire spetta alla banca centrale erogante il credito (la BCO), mentre il metodo di costituzione delle garanzie è di solito indicato dalla BCC. conduzione della politica monetaria o alla necessità di assicurare un’ordinata chiusura di Target, l’orario di operatività del CCBM potrebbe essere esteso. 1.3 QUALE BCN SVOLGE LA FUNZIONE DI BCC? Il ruolo di BCC viene di norma assunto dalla BCN del paese in cui è situato l’SRT di emissione, che di solito coincide con l’SRT del paese in cui le attività sono emesse (ossia registrate o depositate). In generale, a ogni attività idonea corrisponde una sola BCC; tuttavia: Tutte le attività stanziabili a garanzia nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema possono essere utilizzate su base transfrontaliera attraverso il CCBM (comprese alcune attività non negoziabili che non sono detenute presso un SRT). – nel caso di emissioni internazionali e dell’euromercato collocate simultaneamente presso Euroclear Bank e Clearstream Luxembourg, la funzione di BCC è svolta dalla Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique per i titoli depositati presso Euroclear Bank e dalla Banque centrale du Luxembourg per quelli detenuti presso Clearstream Luxembourg; In presenza di un canale alternativo autorizzato, ad esempio un collegamento fra SRT, le controparti non sono tenute ad avvalersi del CCBM. – per i titoli di Stato irlandesi accentrati presso Euroclear Bank, la Central Bank and Financial Services Authority of Ireland funge da BCC; 5 Si rimanda agli Allegati 1 e 5 per altre informazioni generali sugli aspetti giuridici e procedurali. – per le emissioni internazionali e dell’euromercato effettuate presso Euroclear Bank e Clearstream Luxembourg dal governo del Regno Unito o da una società costituita in questo paese, la funzione di BCC è svolta dalla Bank of England. 1.2 ORARI DI OPERATIVITÀ DEL CCBM Il CCBM è utilizzato per l’esecuzione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema e di credito infragiornaliero nell’ambito di Target. In circostanze normali, le istruzioni delle controparti vengono accettate dalle 9.00 alle 16.00 (ora dell’Europa centrale). L’orario di apertura del sistema copre quindi la normale fascia in cui l’Eurosistema conduce le operazioni regolari di mercato aperto ma non l’intero intervallo di operatività di Target. Se gli utenti devono stanziare garanzie su base transfrontaliera dopo le 16.00, il deposito dei titoli presso la BCC va effettuato entro tale orario. In circostanze eccezionali, connesse alla Informazioni dettagliate sulle attività stanziabili a garanzia nelle operazioni di finanziamento dell’Eurosistema sono disponibili sul sito Internet della BCE (www.ecb.int). È stato inoltre creato un servizio di assistenza a cui è possibile ricorrere in caso di problemi o per ricevere ulteriori ragguagli. Il servizio è accessibile dalla sezione MFIs and eligible assets del sito della BCE. 5 In seguito alla chiusura del Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Securities Settlement Office (CBISSO), i titoli di Stato irlandesi sono stati trasferiti presso Euroclear Bank. BCE Il modello di banche centrali corrispondenti Maggio 2005 9 2 VARIANTI DEL CCBM UTILIZZATE PER LE ATTIVITÀ DI SECONDO LIVELLO NON NEGOZIABILI Quando fu compilato l’elenco dei titoli stanziabili nelle operazioni di politica monetaria e di credito infragiornaliero dell’Eurosistema, si decise di includere attività di vari paesi che rivestono particolare rilevanza per i rispettivi mercati finanziari e sistemi bancari nazionali. Queste attività compongono la cosiddetta “lista di secondo livello”. Le garanzie ammissibili devono rispondere a una serie di criteri di idoneità, che sono stati definiti nella pubblicazione della BCE L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euro – Caratteristiche generali degli strumenti e delle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema, aggiornata nel febbraio 2005. In alcuni paesi la lista di secondo livello comprende attività non trasferibili tramite SRT, quali titoli di credito, cambiali e obbligazioni non negoziabili, che, per le loro peculiari caratteristiche, hanno reso necessaria la definizione, da parte della BCE e delle BCN, di procedure specifiche per la loro movimentazione tramite il CCBM. I paesi che hanno finora inserito simili strumenti nelle rispettive liste di secondo livello sono l’Austria, la Francia, la Germania, l’Irlanda, i Paesi Bassi e la Spagna. In conformità con le procedure e gli ordinamenti giuridici nazionali, sono stati elaborati due metodi per l’utilizzo di queste attività attraverso il CCBM. 2.1 TRASFERIMENTO DEL TITOLO DI PROPRIETÀ ALLA BCC Questo metodo consente di mobilizzare attività non trasferibili mediante SRT costituendo un deposito su un conto intestato alla BCC. È la soluzione che la Banque de France, la Central Bank and Financial Services Authority of Ireland e De Nederlandsche Bank hanno scelto per movimentare, rispettivamente, i crediti privati francesi (crediti disciplinati dal diritto francese nei confronti di mutuatari stabiliti in 10 BCE Il modello di banche centrali corrispondenti Maggio 2005 Francia), le cambiali ipotecarie irlandesi e i crediti privati e le cambiali olandesi. Per poter costituire queste attività in garanzia, la controparte deve innanzitutto stipulare un accordo quadro con la BCC e poi provvedere al trasferimento ogniqualvolta intenda farne uso. La BCC emette quindi una garanzia a favore della BCO in virtù della quale il credito può essere erogato alla controparte, come avviene per qualsiasi altra attività. Si rimanda all’Allegato 3 per ulteriori ragguagli. 2.2 TRASFERIMENTO DEL TITOLO DI PROPRIETÀ O COSTITUZIONE DI UN PEGNO A FAVORE DELLA BCO La Deutsche Bundesbank, il Banco de España e la Oesterreichische Nationalbank hanno incluso nelle rispettive liste di secondo livello i crediti privati con debitore o soggetto in posizione passiva ammesso dalle stesse. La Oesterreichische Nationalbank ha inserito anche le obbligazioni non negoziabili e la carta commerciale, mentre la Deutsche Bundesbank accetta le cambiali. Questi strumenti possono essere utilizzati dalle controparti di altri paesi per finanziarsi presso la propria BCO. Sono state stabilite procedure che consentono la costituzione in pegno (nel caso della Spagna questa è l’unica possibilità) o il pieno trasferimento del titolo di proprietà (ovvero, nel caso dei crediti privati austriaci, la cessione a fini di garanzia). La BCO decide se optare per il trasferimento del titolo di proprietà o per la costituzione in pegno. Si rinvia all’Allegato 2 per ulteriori dettagli. 3 QUADRO GIURIDICO L’utilizzo del CCBM da parte delle banche centrali dell’UE si fonda su accordi stipulati internamente all’Eurosistema e al SEBC, in virtù dei quali ciascuna BCN accetta di fungere da agente locale per conto delle altre BCN e della BCE. Questi accordi stabiliscono le competenze attribuite alla BCO e alla BCC. I termini applicabili alle operazioni di costituzione delle garanzie effettuate dalle controparti sono definiti nelle disposizioni contrattuali e regolamentari della BCO. In particolare, tali disposizioni specificano le tecniche adottate dalla BCO: pronti contro termine (PCT), prestiti garantiti (ad esempio pegni su attività), oppure entrambi. 6 Il CCBM è stato concepito in modo da assicurare che, entro i limiti consentiti dai rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, le modalità di costituzione delle garanzie scelte dalle BCO siano applicabili per la movimentazione delle attività sia nazionali che transfrontaliere. L’Allegato 1 sintetizza le tecniche giuridiche di trasferimento di titoli in garanzia applicate in ciascun paese. 4 SISTEMA TARIFFARIO Le controparti che stanziano garanzie su base transfrontaliera sono tenute al versamento di una tariffa di 30 euro per ciascuna operazione di consegna di attività alla BCO effettuata tramite il CCBM. Si applica inoltre una commissione per i servizi di custodia e di amministrazione pari allo 0,0069 per cento annuo della giacenza media calcolata sul valore nominale 7 delle attività in deposito nel mese. Queste tariffe, che si intendono al netto d’imposta, sono destinate a coprire i costi sostenuti dalla BCC e vengono percepite dalla BCO con cadenza mensile. Le BCO possono infine applicare ulteriori commissioni a livello locale. Le BCN forniscono informazioni sulle procedure di riscossione delle commissioni nella documentazione giuridica nazionale che disciplina le operazioni di politica monetaria e di credito infragiornaliero. 5 STATISTICHE SULL’UTILIZZO DELLE GARANZIE A LIVELLO TRANSFRONTALIERO Sul sito Internet della BCE (www.ecb.int) sono disponibili le statistiche relative all’uso di attività estere nelle operazioni di finanziamento dell’Eurosistema. I dati riguardano l’ammontare complessivo delle attività transfrontaliere detenute in custodia attraverso il CCBM e i collegamenti fra SRT (i dati sul valore delle attività si riferiscono all’ultimo venerdì del mese). Viene indicata l’evoluzione della quota delle attività estere detenute in custodia sul volume totale delle garanzie depositate presso l’Eurosistema. 6 Conformemente alla prassi di mercato, il termine “garanzie” è utilizzato per indicare entrambe le tipologie di operazione. 7 Con riferimento alle attività per le quali il valore nominale non è signif icativo si utilizza il valore di mercato. BCE Il modello di banche centrali corrispondenti Maggio 2005 11 ALLEGATO 1 TAVOLA DELLE TECNICHE GIURIDICHE DI TRASFERIMENTO DI TITOLI IN GARANZIA ADOTTATE NELL’UE ALLEGATI Tavola In veste di BCO, la banca centrale ricorre ai seguenti strumenti PEGNO In veste di BCC, la banca centrale assicura i seguenti servizi PCT Versamento dei margini per operazione (transaction by transaction margining) Conto di deposito indistinto (pooling) PCT Designazione specifica delle attività in garanzia (earmarking) BE sì no sì no sì sì sì DK sì sì sì no sì sì sì DE sì no no no sì sì sì GR sì no sì no sì sì sì ES sì no no sì sì sì sì FR no no sì no sì1) sì 2) sì IE no no no sì IT no sì 4) LU sì no NL sì AT sì 6) Versamento complessivo dei margini (global margining) PEGNO Conto di deposito indistinto (pooling) Designazione specifica delle attività in garanzia (earmarking) no sì3) sì no sì 5) sì sì sì no no sì sì sì no sì no sì sì sì no no no sì sì sì 7) 7) PT no no no sì no no FI sì no no8) no sì sì sì sì SE sì no sì no sì sì sì UK no no sì no sì sì sì 1) Le controparti che intendano avvalersi di questo servizio devono accendere un conto apposito a proprio nome presso la Banque de France. 2) Cfr. nota precedente. 3) Le necessarie procedure di registrazione danno luogo a complessità sul piano legale. 4) Per le operazioni di rifinanziamento marginale e il credito infragiornaliero. 5) Per le operazioni di mercato aperto. 6) Questo strumento presenta rischi legali, poiché in caso di fallimento il realizzo dipenderebbe dalla decisione del tribunale. 7) Se necessario potrebbe essere utilizzato, ma implica rischi legali. 8) Se necessario potrebbe essere utilizzato per le attività estere. BCE Il modello di banche centrali corrispondenti Maggio 2005 13 ALLEGATO 2 TRASFERIMENTO DEL TITOLO DI PROPRIETÀ O COSTITUZIONE DI UN PEGNO A FAVORE DELLA BCO (ATTIVITÀ DI SECONDO LIVELLO NON NEGOZIABILI) Prima di poter utilizzare attività di secondo livello non negoziabili come garanzia su base transfrontaliera, le controparti devono: a) accettare i termini e le condizioni legali supplementari, sottoposti dalla BCO, che disciplinano specificamente l’uso di detti strumenti nel paese della BCC; b) contattare la BCC e seguire la procedura prevista per la costituzione di queste garanzie, consegnando, in particolare, un elenco di firme autorizzate. 8 Per accelerare i tempi, la BCO può fornire l’elenco alla BCC. Ogniqualvolta intenda utilizzare tali attività, la controparte è tenuta a informare la BCO. Quest’ultima comunicherà, con un messaggio, alla BCC che riceverà tali garanzie per suo conto. Non appena contattata dalla controparte, la BCC: – verifica l’autenticità della firma apposta sulla comunicazione pervenuta raffrontandola con l’elenco precedentemente depositato (dalla BCO o dalla controparte); – nel caso delle cambiali, controlla che figuri una girata in bianco. 14 BCE Il modello di banche centrali corrispondenti Maggio 2005 Il valore delle garanzie riflette l’importo nominale da corrispondere alla scadenza. Per le cambiali, si calcola il valore attuale su base giornaliera, anch’esso basato sull’importo nominale da versare alla scadenza. Tanto ai crediti privati quanto alle cambiali viene applicato uno scarto di garanzia. Normalmente, questi strumenti non negoziabili della lista di secondo livello non sono resi alla controparte prima della scadenza. Nondimeno, se decidesse di ritirare alcune o tutte le attività prima di tale termine, la controparte è tenuta a darne notifica alla BCC (non alla BCO). La BCC provvede quindi a isolare le attività e a informare la BCO riguardo alla diminuzione di valore delle garanzie detenute per suo conto. La BCO verifica se l’ammontare risultante sia sufficiente a coprire il credito ancora in essere e, in caso contrario, ne dà comunicazione alla BCC. Quest’ultima continuerà a detenere le attività per conto della BCO. Nel caso dei crediti privati spagnoli, la controparte deve informare la BCO seguendo la procedura applicata alle altre garanzie idonee. 8 Le controparti devono adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la validità delle f irme depositate presso la BCC. ALLEGATO 3 PIENO TRASFERIMENTO DEL TITOLO DI PROPRIETÀ ALLA BCC PER SUO CONTO (ATTIVITÀ DI SECONDO LIVELLO NON NEGOZIABILI) Il CCBM può essere utilizzato per la movimentazione di attività non negoziabili incluse nelle liste di secondo livello della Banque de France, della Central Bank and Financial Services Authority of Ireland e della Nederlandsche Bank. Per tenere conto delle caratteristiche specifiche di questi strumenti sono state predisposte varianti del modello che prevedono peculiarità tecniche e giuridiche di seguito illustrate. ALLEGATI titolo, unitamente a un documento nel quale sono specificate le caratteristiche dei crediti, affinché essi possano essere identificati singolarmente come previsto a norma di legge. • Requisiti giuridici e tecnici Per poter costituire in garanzia crediti privati francesi nelle operazioni di rifinanziamento, le controparti sono tenute a rispettare le seguenti condizioni di carattere giuridico e tecnico: VARIANTE FRANCESE • Variante del CCBM per la movimentazione transfrontaliera dei crediti privati francesi Le attività mobilizzate attraverso questa variante sono i crediti privati francesi accettati dalla Banque de France conformemente a una procedura speciale disciplinata dalla legge francese n. 81-1 del 2 gennaio 1981 (nota come “loi Dailly”, legge Dailly). Si tratta di prestiti bancari concessi a imprese francesi che godono del più elevato rating attribuito dalla Banque de France; devono essere regolati dal diritto francese e avere una vita residua non superiore a due anni. Le informazioni necessarie per accertare l’idoneità di questi strumenti sono fornite dalla Direction des Entreprises della Banque de France. Per poter consultare regolarmente la classificazione dei debitori sottostanti, 9 le controparti estere devono stipulare un accordo ad hoc con la Banque de France. La variante francese prevede il pieno trasferimento del titolo di proprietà dei crediti privati costituiti in garanzia alla Banque de France, che, su richiesta, rilascia alla banca centrale erogante il finanziamento una garanzia incondizionata a fronte di tali attività. Il trasferimento della proprietà deve avvenire anteriormente alla conduzione di qualsiasi operazione di rifinanziamento, poiché l’insieme di tali garanzie è gestito dalla Banque de France in modo indistinto e può essere pertanto utilizzato per ogni operazione di credito. Il trasferimento della proprietà diventa effettivo alla consegna dell’atto di trasferimento del – devono sottoscrivere un accordo bilaterale con la Banque de France; – devono essere autorizzate a trasmettere le informazioni riguardanti i crediti privati alla Banque de France, in conformità con gli indirizzi definiti nel Cahier des Charges de la Déclaration TRICP. • Procedura (cfr. figura 2) Diversamente dalla procedura CCBM standard, la variante francese implica un rapporto diretto fra la controparte e la BCC (cioè la Banque de France). Inoltre, la mobilizzazione dei crediti privati avviene mediante il pieno trasferimento del titolo di proprietà alla Banque de France. Quest’ultima, agendo come BCC, rilascia una garanzia a favore della banca centrale erogante, in virtù della quale il credito può essere concesso alla controparte. a) Trasferimento del titolo di proprietà alla Banque de France anteriormente alla movimentazione dei crediti Avendo soddisfatto le condizioni giuridiche e tecniche, la controparte deve trasferire il titolo di proprietà dei crediti direttamente alla Banque de France; a tal fine essa: 9 Gli enti creditizi con sede nell’area dell’euro possono reperire informazioni online sulla classif icazione delle imprese francesi all’indirizzo www.banque-france.fr. Ulteriori dettagli sulla procedura possono essere richiesti direttamente alla Direction des Entreprises della Banque de France (tel. + 33 1 42 92 49 01). BCE Il modello di banche centrali corrispondenti Maggio 2005 15 Figura 2 La movimentazione dei crediti privati francesi e il rimborso del finanziamento 1. Richiesta di finanziamento Istituzione creditizia BCO 5. Erogazione del credito 2. Comunicazione dell’ammontare dei crediti da mobilizzare 4. Informazioni sullo stanziamento delle garanzie Inf orm on azi i se ch Di iar ttim azi o a is nal t ne/ ras ull ec fer im on s nz iste o ent me ed nsi i cr le ti edi et os ido tim nei ana le Banque de France 3. Controlli di idoneità – invia alla Banque de France l’atto di trasferimento del titolo; – inoltra contestualmente, per via telematica o mediante floppy disk, un documento elettronico che riporta tutte le informazioni necessarie per l’identificazione dei crediti assegnati. I documenti elettronici sono registrati dalla Banque de France in una base di dati contenente la lista dei crediti idonei e continuamente aggiornata. Il trasferimento del titolo di proprietà dei crediti alla Banque de France va rinnovato almeno ogni quattro settimane, ma non più di una volta a settimana. I floppy disk devono essere trasmessi alla Banque de France entro la giornata di giovedì, affinché i dati siano recepiti il martedì successivo. Alla ricezione dei documenti elettronici, vengono automaticamente eseguiti una serie di controlli sull’idoneità dei crediti trasferiti. La Banque de France, dopo aver applicato uno specifico scarto di garanzia, comunica alla controparte estera il numero di attività ammesse. b) Monitoraggio delle consistenze di crediti da parte della Banque de France Negli intervalli fra i trasferimenti, la Banque de France verifica costantemente l’idoneità dei crediti e rimuove dalla base di dati quelli giunti a scadenza o non più idonei. La controparte riceve un rapporto settimanale. c) Movimentazione dei crediti mediante la procedura CCBM standard La movimentazione dei crediti privati francesi e il rimborso del finanziamento avvengono 16 BCE Il modello di banche centrali corrispondenti Maggio 2005 ALLEGATI secondo la procedura standard, che consiste nello scambio di messaggi SWIFT fra la banca centrale erogante e la Banque de France. VARIANTE IRLANDESE • Variante del CCBM per la movimentazione transfrontaliera delle cambiali ipotecarie irlandesi Oggetto di questa procedura sono strumenti di debito non negoziabili in forma di cambiali ipotecarie su immobili residenziali con garanzia (generica) costituita su un insieme di ipoteche detenute dall’emittente. Si prevede che gli emittenti originari rilascino cambiali ipotecarie se e quando ciò risulti necessario nel contesto delle operazioni di politica monetaria e di credito infragiornaliero dell’Eurosistema. Queste attività non sono quotate su un mercato regolamentato. Le misure di controllo del rischio vigenti prescrivono che il rapporto fra il valore del prestito e quello delle garanzie sia pari all’80 per cento; il primo termine di questo rapporto è rappresentato dal saldo del prestito mentre il secondo consiste nell’ultima valutazione professionale del bene immobile a esso collegato. Si applica inoltre uno scarto di garanzia del 20 per cento, nonché un margine dell’1 per cento per le transazioni infragiornaliere e overnight e del 2 per cento per quelle con durata originaria superiore a una giornata operativa. effetti cambiari. Il modulo di autorizzazione (“Form of Authorisation”) che dà avvio alla procedura CCBM deve essere inoltrato alla Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, con la quale le controparti non residenti sono tenute a stipulare un accordo prima di poter mobilizzare le garanzie in questione. Una controparte beneficiaria di una o più cambiali ipotecarie già emesse può prendere parte a un’operazione di finanziamento dell’Eurosistema con un’altra BCN partecipante; a tal fine essa dovrà impartire un ordine alla Central Bank and Financial Services Authority of Ireland mediante l’apposito modulo (“Form of Direction”), che sarà fornito da quest’ultima su richiesta. La Central Bank and Financial Services Authority of Ireland terrà un registro dei soggetti con poteri di firma per ciascuna controparte, sulla base del quale verificherà le firme apposte sul modulo di autorizzazione prima di girare le cambiali alla BCC (ossia a sé stessa). A questo punto, la Central Bank and Financial Services Authority of Ireland e l’emittente originario devono concordare un numero identificativo unico per le cambiali, che l’emittente dovrà quindi notificare alla controparte. Una controparte che intenda costituire questo tipo di attività in garanzia deve informare la BCO al riguardo e comunicare tutti i dati richiesti per la transazione, compreso il numero identificativo unico. VARIANTE OLANDESE • Procedura Per poter movimentare questo tipo di strumenti mediante il CCBM, la controparte è tenuta innanzi tutto ad assicurare che, una volta applicati lo scarto di garanzia e il margine, il valore sia sufficiente a coprire il credito richiesto; essa deve altresì accordarsi con l’emittente originario affinché le cambiali siano intestate/girate alla Central Bank and Financial Services Authority of Ireland. Tale istruzione va trasmessa dall’emittente originario alla stessa Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, poiché è quest’ultima che detiene gli De Nederlandsche Bank ha incluso i prestiti privati registrati a favore delle amministrazioni centrali olandesi (ossia i crediti registrati) nella propria lista di secondo livello delle attività stanziabili a garanzia nelle operazioni di finanziamento dell’Eurosistema. Essa ha inoltre deciso di ammettere tutti gli emittenti/ debitori (o garanti) che soddisfino i criteri di merito di credito definiti per le attività di primo livello in L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euro – Caratteristiche generali degli strumenti e delle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema. BCE Il modello di banche centrali corrispondenti Maggio 2005 17 TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ Le categorie di crediti registrati sono le seguenti: a) crediti degli enti creditizi nei confronti delle amministrazioni centrali olandesi (prestiti privati registrati a favore delle amministrazioni centrali); b) crediti degli enti creditizi nei confronti delle autorità locali e regionali dei Paesi Bassi; c) crediti degli enti creditizi nei confronti di società di diritto olandese operanti nel settore dell’edilizia abitativa, garantiti da un’istituzione che soddisfi i criteri di merito di credito previsti per le attività di primo livello; d) crediti degli enti creditizi nei confronti di altre persone giuridiche costituite secondo il diritto olandese, in cui il debitore o il garante soddisfino i criteri di merito di credito definiti per le attività di primo livello. Queste attività, denominate in euro (o nelle precedenti unità monetarie nazionali) ed emesse con scadenze originarie diverse, vengono negoziate nei mercati non regolamentati (over the counter), principalmente fra banche. Per ulteriori informazioni si invita a consultare l’indirizzo www.dnb.nl/english/e_betalingsverkeer/ index.htm. Il debitore iscrive in contabilità i diritti legati al credito (trasferimenti del titolo di proprietà e costituzioni in pegno). Il trasferimento del titolo di proprietà avviene mediante cessione (cessie); affinché l’atto di cessione assuma efficacia giuridica, la sua esistenza deve essere notificata al debitore. MOVIMENTAZIONE TRANSFRONTALIERA Al fine di agevolare l’utilizzo dei crediti registrati in un contesto transfrontaliero, De Nederlandsche Bank rilascia alla BCO una garanzia incondizionata a fronte delle attività stanziate dalla controparte. La costituzione in pegno deve precedere qualsiasi richiesta di 18 BCE Il modello di banche centrali corrispondenti Maggio 2005 finanziamento. Per poter effettuare la mobilizzazione transfrontaliera, la controparte (soggetto che costituisce il pegno) deve stipulare con De Nederlandsche Bank un contratto di controgaranzia e pegno, su cui si fonda il rilascio della garanzia alla BCO. Per informazioni più dettagliate si rimanda alla sezione Modalità operative della mobilitazione transfrontaliera delle attività di secondo livello olandesi. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ I crediti registrati non sono contrassegnati da un codice ISIN ma da un codice generico e da un numero di identificazione specifico. Per le attività di secondo livello olandesi registrate comparirà quindi il codice EUNL, seguito dall’altro numero di registrazione e dalla lettera codice indicante la categoria di attività utilizzata: EUNL ******* C GESTIONE DEL RISCHIO Per coprire il rischio di liquidazione, i crediti registrati sono compresi nel terzo gruppo di scarti di garanzia (cfr. definizione in L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euro – Caratteristiche generali degli strumenti e delle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema). MODALITÀ OPERATIVE DELLA MOBILITAZIONE TRANSFRONTALIERA DELLE ATTIVITÀ DI SECONDO LIVELLO OLANDESI AVVIO DELLA PROCEDURA I crediti registrati sono costituiti in pegno a favore della Nederlandsche Bank, che quindi si vincola a rilasciare alla BCO, su richiesta, una garanzia incondizionata a fronte dei medesimi. La costituzione in pegno avviene con la stipula di un contratto anteriormente all’esecuzione di qualsiasi operazione di finanziamento dell’Eurosistema e relativa notifica al debitore. La controparte, che costituisce il pegno, è tenuta a presentare i seguenti documenti: ALLEGATI 1. un’attestazione kentenis”); di debito (“schuldbe- 2. ove applicabile, un atto di cessione (“cessie-akte”) unitamente al riconoscimento (“erkenning”) della cessione da parte del debitore; 3. il Contratto di controgaranzia e pegno per la movimentazione transfrontaliera di attività olandesi registrate di secondo livello (“Counterguarantee and pledge agreement for cross-border use of Dutch registered tier two assets”) in duplice copia firmata; un modello può essere richiesto alla Nederlandsche Bank. La controparte è inoltre tenuta a comunicare alla propria BCO che intende stanziare a garanzia crediti registrati per la conduzione di operazioni di rifinanziamento presso l’Eurosistema. La controparte deve accettare di assolvere le condizioni legali stabilite dalla Nederlandsche Bank e di conformarsi alle modalità applicate da quest’ultima per la costituzione delle garanzie. Tali requisiti formano parte integrante del contratto stipulato con De Nederlandsche Bank (“Contratto di controgaranzia e pegno per la movimentazione transfrontaliera di attività olandesi registrate di secondo livello”). La controparte può quindi contattare De Nederlandsche Bank per la movimentazione delle garanzie in una qualsiasi giornata lavorativa. Per consentire la verifica delle firme apposte sui documenti richiesti, la controparte è tenuta a fornire anticipatamente un elenco aggiornato delle firme autorizzate, se possibile in formato microfiche; eventuali modifiche dell’elenco devono essere comunicate tempestivamente. De Nederlandsche Bank appurerà la validità dei documenti ricevuti; questa operazione richiederà normalmente dai tre ai dieci giorni lavorativi. BCE Il modello di banche centrali corrispondenti Maggio 2005 19 ALLEGATO 4 TAVOLA DELLE TIPOLOGIE DI TITOLI ESTERI DETENUTI PRESSO GLI SRT ALL’APRILE 2005 SRT locale Banca centrale che funge da BCC Attività estere gestite, SRT che funge da SDA Clearstream Frankfurt Deutsche Bundesbank Titoli di Stato belgi emessi in Germania (FAMT 1)) Titoli danesi emessi in Germania (FAMT o UNIT2)) Titoli pubblici e privati spagnoli emessi in Germania (FAMT o UNIT) Titoli francesi emessi in Germania (FAMT o UNIT) Titoli di Stato irlandesi emessi in Germania (FAMT o UNIT) Titoli di Stato italiani emessi in Germania (FAMT o UNIT) Titoli olandesi emessi in Germania (FAMT o UNIT) Titoli austriaci emessi in Germania (FAMT o UNIT) Titoli portoghesi emessi in Germania (FAMT o UNIT) Titoli finlandesi emessi in Germania (FAMT o UNIT) Titoli svedesi emessi in Germania (FAMT o UNIT) Euroclear France Banque de France Titoli danesi emessi in Francia (FAMT o UNIT) Titoli tedeschi emessi in Francia (FAMT o UNIT) Titoli pubblici spagnoli emessi in Francia (FAMT o UNIT) Titoli di Stato irlandesi emessi in Francia (FAMT o UNIT) Titoli di Stato italiani emessi in Francia (FAMT o UNIT) Titoli olandesi emessi in Francia (FAMT o UNIT) Titoli austriaci emessi in Francia (FAMT o UNIT) Titoli portoghesi emessi in Francia (FAMT o UNIT) Titoli finlandesi emessi in Francia (FAMT o UNIT) Titoli svedesi emessi in Francia (FAMT o UNIT) SCLV (Iberclear) Banco de España Titoli tedeschi emessi in Spagna (FAMT o UNIT) Titoli francesi emessi in Spagna (FAMT o UNIT) Titoli olandesi emessi in Spagna (FAMT o UNIT) Titoli finlandesi emessi in Spagna (FAMT o UNIT) Titoli svedesi emessi in Spagna (FAMT o UNIT) Titoli di Stato greci emessi in Spagna (FAMT o UNIT) Necigef De Nederlandsche Bank (gruppo Euroclear) Titoli francesi emessi nei Paesi Bassi (FAMT) Titoli di Stato italiani emessi nei Paesi Bassi (FAMT) Titoli austriaci emessi nei Paesi Bassi (FAMT) Titoli finlandesi emessi nei Paesi Bassi (FAMT) Titoli svedesi emessi nei Paesi Bassi (FAMT) Euroclear Bank Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique Cfr. punto 1.3 Clearstream Luxembourg Banque centrale du Luxembourg Cfr. punto 1.3 1) Valore nominale. 2) Unità. 20 BCE Il modello di banche centrali corrispondenti Maggio 2005 ALLEGATO 5 ASPETTI TECNICI DEL CCBM ALLEGATI La tavola seguente riporta le principali informazioni richieste per la consegna di garanzie nel giorno di regolamento. In particolare, sono indicati la destinazione del trasferimento mediante il CCBM (ad esempio il conto) e gli aspetti procedurali (ad esempio le scadenze previste dagli SRT esteri). Inoltre, per ciascun tipo di attività si specificano i codici relativi alla quantità (FAMT per il valore nominale e UNIT per il numero di titoli) e la tipologia di strumento ammesso disponibile (se questo compare tra parentesi, significa che, sebbene utilizzabile, non è raccomandato dalla BCC in quanto strumento più appropriato). Per tutti gli orari di operatività dei sistemi si fa riferimento all’ora dell’Europa centrale. BCE Il modello di banche centrali corrispondenti Maggio 2005 21 Tipo di attività SRT locale Codice SWIFT BIC indicante il luogo di regolamento Fascia oraria Tipo di entro cui, in strumento circostanze disponibile normali, vanno impartite le istruzioni per la consegna nel giorno di regolamento 1) Banca centrale che funge da BCC Conto della BCC presso l’SRT Recapito telefonico Titoli di Stato belgi emessi in ambito nazionale (FAMT) NBB Clearing System NBBEBEBB216 8.00-16.00 (16.15) Pegno/PCT Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique Conto apposito 2) +32 2 221 2504 Titoli internazionali e dell’euromercato di emittenti situati nel Regno Unito (FAMT) 3) Euroclear Bank MGTCBEBEECL 7.00-16.00 (17.15) PCT (/pegno) Bank of England 21368 +44 207 6013627 Titoli internazionali e dell’euromercato di emittenti non situati nel Regno Unito collocati presso Euroclear Bank (FAMT) 4) Euroclear Bank MGTCBEBEECL 7.00-16.00 (17.15) Pegno/PCT Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique Conto apposito 5) +32 2 221 2504 Emissioni internazionali e dell’euromercato collocate presso Clearstream Frankfurt quale SDA (FAMT) e titoli idonei tedeschi del settore pubblico e privato (FAMT) Clearstream Frankfurt DAKVDEFF 6.00-16.00 (18.30) Pegno (/PCT) Deutsche Bundesbank 7073 +49 69 2388 2470 Attività tedesche non negoziabili (UNIT) Deutsche Bundesbank MARKDEFFCCB 9.00-16.00 Pegno Deutsche Bundesbank n.a. +49 69 2388 2470 Titoli del Tesoro greci (FAMT) BOGS BNGRGRAASSS 7.00-16.00 (16.30) Pegno/PCT Banca di Grecia 9103 +30 210 320 3296 Titoli del debito pubblico spagnoli (FAMT) Iberclear IBRCESMM 7.00-16.00 (18.00) Pegno/PCT Banco de España Conto apposito 6) +34 91 338 5707 o 6221 Titoli regionali spagnoli (FAMT) SCL Valencia XVALESV1 7.00-16.00 (18.00) Pegno Banco de España n.a. +34 91 338 5707 o 6221 1) L’orario fra parentesi indica il termine per l’inoltro gratuito, all’SRT locale o alla BCN, delle istruzioni di consegna delle garanzie idonee in circostanze normali, quando differisce da quello relativo al CCBM. 2) Per i pegni, i PCT e le consegne def initive alla BCE: 9205, oppure alla banca centrale di BE: 9100, DE: 9202, ES: 9204, GR: 9209, FR: 9207, IE: 9210, IT: 9211, LU: 9212, NL: 9213, AT: 9201, PT: 9214 e FI: 9206. Le controparti devono sempre effettuare un riscontro dei trasferimenti di titoli tra conti: la notif ica inviata a NBB Clearing System deve riportare la data di contrattazione. 3) Per queste attività, De Nederlandsche Bank utilizza il proprio conto (n. 92745) presso Euroclear Bank. Pertanto, le controparti olandesi devono consegnare le attività direttamente su tale conto, senza ricorrere al CCBM. 4) Cfr. nota precedente. 5) Per i PCT e le consegne definitive alla banca centrale di BE: 21081, DE: 21082, ES: 21083, FR: 21086, PT: 21091, e per le costituzioni in pegno a favore della banca centrale di BE: 28204, ES: 28206, GR: 28210, IT: 28212, LU: 28213, AT: 28250, PT: 28214 e FI: 28208. Le consegne a titolo gratuito con la Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique come provenienza o destinazione comportano sempre l’obbligo di riscontro, mediante compilazione dei seguenti campi nei messaggi MT542/MT540: 16R: SETDET 22F: RTGS//YRTG (regolamento in tempo reale). 6) Per i PCT e le consegne def initive alla BCE: 1901, oppure alla banca centrale di BE: 1902, DE: 1904, GR: 1905, FR: 1907, IE: 1908, IT: 1909, LU: 1910, NL: 1911, AT: 1912, PT: 1913 e FI: 1914. 22 BCE Il modello di banche centrali corrispondenti Maggio 2005 ALLEGATI Tipo di attività SRT locale Codice SWIFT BIC indicante il luogo di regolamento Fascia oraria Tipo di entro cui, in strumento circostanze disponibile normali, vanno impartite le istruzioni per la consegna nel giorno di regolamento 1) Banca centrale che funge da BCC CEDELULL 7.00-16.00 (18.00) Pegno/PCT Banque centrale du Luxembourg 82801 +352 4774 4450 +352 4774 4453 +352 4774 4457 Emissioni internazionali e Necigef/Euroclear NECINL2A dell’euromercato collocate Netherlands presso Necigef quale SDA, titoli idonei olandesi del settore pubblico e privato (titoli di Stato: FAMT, UNIT) 7.00-16.00 (18.00) Pegno (/PCT) De Nederlandsche Bank 100 +31 20 524 3696 +31 20 524 2463 Attività non negoziabili olandesi (FAMT) De Nederlandsche FLORNL2A Bank 9.00-16.00 (18.00) Pegno (/PCT) De Nederlandsche Bank n.a. +31 20 524 3696 +31 20 524 2463 Titoli idonei austriaci del settore pubblico e privato (FAMT) OEKB OEKOATWW 8.00-16.00 (18.00) Pegno (/PCT) Oesterreichische Nationalbank 2295/00 +43 1 404 204210 Attività non negoziabili austriache (UNIT) Oesterreichische Nationalbank NABAATWWCCB 9.00-16.00 (18.00) Pegno (/PCT) Oesterreichische Nationalbank n.a. +43 1 404 203400 Buoni del Tesoro portoghesi ed effetti della banca centrale (FAMT) Siteme BGALPTPLCCB 7.00-16.00 (18.00) (Pegno/)PCT Banco de Portugal Conto apposito 2) +351 21 353 7279 Obbligazioni pubbliche e titoli privati portoghesi idonei (FAMT) Interbolsa XCVMPTPP 7.00-16.00 (18.00) (Pegno/)PCT Banco de Portugal Conto apposito 3) +351 21 353 7279 Titoli idonei finlandesi del settore pubblico e privato (FAMT) APK – RM APKEFIHH 8.00-16.00 (18.00) (Pegno/)PCT Suomen Pankki – Finlands Bank Conto a richiesta +358 9 183 2171 Titoli internazionali e Clearstream dell’euromercato di emittenti Luxembourg non situati nel Regno Unito e titoli lussemburghesi (FAMT) Conto della BCC presso l’SRT Recapito telefonico 1) L’orario fra parentesi indica il termine per l’inoltro gratuito, all’SRT locale o alla BCN, delle istruzioni di consegna delle garanzie idonee in circostanze normali, quando differisce da quello relativo al CCBM. 2) Per queste attività occorre indicare i seguenti dati: BP, tipo di operazione (per i PCT e le operazioni def initive: CCB, per le costituzioni in pegno: PLE) e conto apposito (BCE: 15, BE: 01, DE: 03, GR: 04, ES: 05, FR: 06, IE: 07, IT: 08, LU: 09, NL: 10, AT: 11 e FI: 12) . 3) Per i PCT e le operazioni def initive, i titoli devono essere consegnati sul conto n. 5998888859 con il riferimento “motivo 180” nell’istruzione a Interbolsa per il trasferimento in giornata, oppure n. 5997777751, specificando “motivo 151” per il trasferimento il giorno di valuta successivo; nel caso delle costituzioni in pegno occorre riportare “motivo 153”. BCE Il modello di banche centrali corrispondenti Maggio 2005 23 Tipo di attività SRT locale Codice SWIFT BIC indicante il luogo di regolamento Fascia oraria Tipo di entro cui, in strumento circostanze disponibile normali, vanno impartite le istruzioni per la consegna nel giorno di regolamento 1) Banca centrale che funge da BCC Conto della BCC presso l’SRT Recapito telefonico Titoli regionali spagnoli (FAMT) SCL Bilbao XBILES21 7.00-16.00 (18.00) Pegno Banco de España n.a. +34 91 338 5707 o 6221 Titoli regionali spagnoli (FAMT) SCL Barcelona XBARESB1 7.00-16.00 (18.00) Pegno/PCT Banco de España 9000 +34 91 338 5707 o 6221 Titoli privati spagnoli (FAMT o UNIT) Iberclear IBRCESMM 7.00-16.00 (18.00) Pegno (/PCT) Banco de España 9000 +34 91 338 5707 o 6221 Attività non negoziabili spagnole (FAMT) Banco de España ESPBESMMCCB 9.00-16.00 (18.00) Pegno Banco de España n.a. +34 91 338 5707 o 6221 Emissioni internazionali e dell’euromercato collocate presso Euroclear France quale SDA e titoli idonei francesi del settore pubblico e privato (UNIT o FAMT) Euroclear France SICVFRPP 8.00-16.00 (17.15) PCT (/pegno) Banque de France 282 +33 1 4292 6285 +33 1 4292 3250 Attività non negoziabili francesi (FAMT) Banque de France BDFEFRPP 9.00-16.00 (18.00) Trasferimento definitivo Banque de France n.a. +33 1 4292 3961 Titoli di Stato irlandesi (FAMT) Euroclear Bank MGTCBEBEECL 7.00-16.00 (17.15) PCT Central Bank and Financial Services Authority of Ireland 22827 +353 1 4344 325 +353 1 4344 725 +353 1 4344 813 Buoni del Tesoro irlandesi (FAMT) NTMA NTMAIE2D 9.00-16.00 (18.00) PCT Central Bank and Financial Services Authority of Ireland n.a. +353 1 4344 325 +353 1 4344 725 +353 1 4344 813 Attività non negoziabili irlandesi (FAMT) Central Bank and Financial Services Authority of Ireland IRCEIE2DCCB 9.00-16.00 (18.00) PCT Central Bank and Financial Services Authority of Ireland n.a. +353 1 4344 325 +353 1 4344 725 +353 1 4344 813 Emissioni internazionali e dell’euromercato collocate presso la Monte Titoli quale SDA, titoli di Stato italiani (FAMT) e titoli idonei italiani del settore privato (FAMT) Monte Titoli MOTIITMM 7.00-16.00 (18.00) Pegno 2) / PCT Banca d’Italia 61003 +39 06 4792 3868 o 3669 Titoli internazionali e dell’euromercato di emittenti situati nel Regno Unito (FAMT) Clearstream Luxembourg CEDELULL 7.00-16.00 (18.00) PCT (/pegno) Bank of England Conto apposito 3) +44 207 601 3627 1) L’orario fra parentesi indica il termine per l’inoltro gratuito, all’SRT locale o alla BCN, delle istruzioni di consegna delle garanzie idonee in circostanze normali, quando differisce da quello relativo al CCBM. 2) I pegni sono utilizzati soltanto per le operazioni di credito infragiornaliero e per quelle di rifinanziamento marginale, mentre i PCT vengono impiegati per le operazioni di rif inanziamento principali. 3) Nel caso dei PCT, i titoli vanno consegnati alla Bank of England sul conto n. 83371, mentre per i pegni sul conto n. 83372. 24 BCE Il modello di banche centrali corrispondenti Maggio 2005