il modello di banche centrali corrispondenti (ccbm) maggio 2005

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il modello di banche centrali corrispondenti (ccbm) maggio 2005
IL MODELLO DI BANCHE CENTRALI
CORRISPONDENTI (CCBM)
MAGGIO 2005
P RO C E D U R E P E R
L E C O N T RO PA R T I
D E L L’ E U RO S I S T E M A
IT
IL MODELLO DI BANCHE CENTRALI
CORRISPONDENTI (CCBM)
MAGGIO 2005
PROCEDURE PER
LE CONTROPARTI
DELL’EUROSISTEMA
Nel 2005 tutte
le pubblicazioni della BCE
saranno caratterizzate
da un motivo tratto
dalla banconota
da 50 euro
© Banca Centrale Europea, 2005
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ISSN 1830-4427 (stampa)
ISSN 1830-4567 (online)
INDICE
INTRODUZIONE
5
1 FUNZIONAMENTO DEL CCBM
1.1 Utilizzo del CCBM
1.2 Orari di operatività del CCBM
1.3 Quale BCN svolge la funzione
di BCC?
6
8
9
2 VARIANTI DEL CCBM UTILIZZATE PER
LE ATTIVITÀ DI SECONDO LIVELLO NON
NEGOZIABILI
2.1 Trasferimento del titolo di
proprietà alla BCC
2.2 Trasferimento del titolo di
proprietà o costituzione di un
pegno a favore della BCO
ALLEGATO 4
TAVOLA DELLE TIPOLOGIE DI TITOLI ESTERI
DETENUTI PRESSO GLI SRT ALL’APRILE 2005
20
ALLEGATO 5
ASPETTI TECNICI DEL CCBM
21
9
10
10
10
3 QUADRO GIURIDICO
10
4 SISTEMA TARIFFARIO
11
5 STATISTICHE SULL’UTILIZZO DELLE
GARANZIE A LIVELLO TRANSFRONTALIERO 11
ALLEGATO 1
TAVOLA DELLE TECNICHE GIURIDICHE DI
TRASFERIMENTO DI TITOLI IN GARANZIA
ADOTTATE NELL’UE
13
ALLEGATO 2
TRASFERIMENTO DEL TITOLO DI PROPRIETÀ
O COSTITUZIONE DI UN PEGNO A FAVORE
DELLA BCO (ATTIVITÀ DI SECONDO LIVELLO
NON NEGOZIABILI)
14
ALLEGATO 3
PIENO TRASFERIMENTO DEL TITOLO DI
PROPRIETÀ ALLA BCC PER SUO CONTO
(ATTIVITÀ DI SECONDO LIVELLO NON
NEGOZIABILI)
Variante francese
Variante irlandese
Variante olandese
15
15
17
17
BCE
Il modello di banche centrali corrispondenti
Maggio 2005
3
INTRODUZIONE
All’inizio della Terza fase dell’UEM
l’Eurosistema ha introdotto il modello di
banche centrali corrispondenti (Correspondent
central banking model, CCBM), teso ad assicurare che tutte le controparti potessero disporre
dell’insieme delle attività stanziabili nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema
e in quelle di finanziamento destinate a Target,
indipendentemente dall’ubicazione tanto delle
controparti quanto delle attività.
Sin dall’entrata in funzione del CCBM, nel
gennaio 1999, l’Eurosistema si è impegnato al
fine di migliorarne il livello di servizio.
titoli (SRT). Tali collegamenti rappresentano
una valida alternativa al CCBM, laddove il
Consiglio direttivo della Banca centrale
europea (BCE) ne abbia ritenuto idoneo l’utilizzo ai fini delle operazioni di credito
dell’Eurosistema.
Questo documento, destinato alle controparti
dell’Eurosistema e agli altri operatori coin
volti nelle procedure del CCBM, illustra a
grandi linee il funzionamento e le principali
caratteristiche del modello. 2 Le controparti
dell’Eurosistema possono richiedere informazioni più dettagliate alle banche centrali nazionali (BCN) dei relativi paesi.
Nondimeno, le banche centrali dell’Eurosistema continuano a preferire lo sviluppo di
soluzioni di mercato per l’utilizzo delle garanzie su base transfrontaliera. 1
Il CCBM è stato infatti concepito come un
dispositivo a medio termine per agevolare l’uso
delle garanzie a livello transfrontaliero finché
non si potrà contare su adeguate soluzioni di
mercato nell’intera area dell’euro o Unione
europea.
Il settore europeo dei servizi di regolamento
delle transazioni in titoli è stato recentemente
interessato da un intenso processo di integrazione, da cui esso potrà trarre pieno beneficio
nel medio-lungo periodo. Inoltre, in diversi
paesi sono stati da tempo stabiliti collegamenti
fra i sistemi di regolamento delle transazioni in
1 Queste soluzioni saranno utilizzate dall’Eurosistema per la
conduzione della politica monetaria e dalle banche centrali
dell’UE per le operazioni di credito infragiornaliero eseguite in
Target a condizione che esse:
– soddisfino i requisiti stabiliti in Standards for the use of EU
securities settlement systems in ESCB credit operations,
pubblicato dall’Istituto monetario europeo (IME) nel gennaio
1998;
– siano conformi ad altri requisiti funzionali connessi con le
operazioni di politica monetaria (è possibile che, a seconda
della soluzione proposta, alcune mansioni assolte dalla banca
centrale corrispondente debbano essere svolte da un’altra entità).
2 L’uso del CCBM è aperto anche alle controparti della Danmarks
Nationalbank, della Sveriges Riksbank e della Bank of England.
È opportuno che queste controparti contattino le banche centrali
locali per ottenere informazioni sulle procedure che presiedono
al funzionamento del CCBM nei loro paesi di appartenenza, in
quanto vi potrebbero essere lievi differenze rispetto alla descrizione fornita nel presente documento.
BCE
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5
1
FUNZIONAMENTO DEL CCBM
Le controparti dell’Eurosistema nelle operazioni di politica monetaria e i soggetti partecipanti a Target possono finanziarsi esclusivamente presso la banca centrale del paese in cui
hanno sede (cosiddetta “banca centrale d’origine”, BCO). Tuttavia, tramite il CCBM possono
costituire in garanzia titoli emessi (registrati o
depositati) in altri paesi. A tal fine, devono
disporre con l’SRT “emittente” (ossia l’SRT
presso il quale i titoli sono stati emessi e depositati) il trasferimento delle garanzie su un
conto acceso presso la BCN locale, che generalmente coincide con la banca centrale del paese
in cui è situato l’SRT. La BCN locale, agendo
in qualità di banca centrale corrispondente
(BCC), deterrà quindi le garanzie per conto
della banca centrale erogante il credito
(BCO).
Esempio
Una banca spagnola desidera finanziarsi presso il Banco de España costituendo in garanzia
attività accentrate presso la Monte Titoli.
Fase 1. La banca spagnola contatta il Banco de España (BCO) richiedendo il finanziamento e
comunicando che intende avvalersi del CCBM per mobilizzare titoli detenuti in Italia.
Fase 2. A fronte delle informazioni fornite dalla controparte, il Banco de España invia un messaggio CCBM alla Banca d’Italia richiedendo che quest’ultima riceva per suo conto i titoli italiani stanziati a garanzia. Contestualmente, la controparte dà istruzione per il trasferimento
delle attività su un conto gestito dalla Banca d’Italia presso la Monte Titoli, ovvero incarica il
proprio depositario in Italia di effettuare il trasferimento. Nella fattispecie, la Banca d’Italia
svolge il ruolo di BCC per il Banco de España.
Fase 3. In seguito alla ricezione del messaggio CCBM trasmesso dal Banco de España, la
Banca d’Italia adotta tutte le misure necessarie (ad esempio il riscontro) per assicurare che le
garanzie vengano depositate sul proprio conto presso la Monte Titoli. Nel frattempo, la controparte o i relativi depositari provvedono alla consegna dei titoli sul conto della Banca d’Italia
secondo le procedure previste dalla Monte Titoli.
Fase 4. Se il regolamento ha esito positivo, la Monte Titoli inoltra alla Banca d’Italia un messaggio di conferma.
Fase 5. Non appena pervenuto il messaggio, la Banca d’Italia esegue le procedure interne previste (ad esempio la quotazione dei prezzi delle attività) e comunica l’avvenuta ricezione al
Banco de España. La Banca d’Italia detiene i titoli per conto del Banco de España, nei confronti
del quale agisce, di fatto, in qualità di depositario.
Fase 6. In seguito alla notifica di avvenuta ricezione, il Banco de España concede il credito alla
banca spagnola.
6
BCE
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Maggio 2005
Figura 1 Una controparte avente sede in Spagna costituisce in garanzia attività idonee emesse
e depositate in Italia per finanziarsi presso il Banco de España
Spagna
Italia
Fase 2
Messaggio CCBM
Banco de España
(BCO)
Fase 1
Richiesta di
finanziamento
Fase 6
Erogazione
del credito
Fase 5
Notifica di
avvenuta
ricezione
Banca d’Italia
(BCC)
Fase 3
Riscontro
Fase 4
Conferma
Monte Titoli
Controparte
Fase 2
Istruzioni di trasferimento
La BCC fornisce alla BCO le necessarie informazioni riguardo alla consegna e all’idoneità
dei titoli, mentre la BCO si occupa di elaborare
tali informazioni, di eseguire le procedure di
valutazione 3 e di erogare la liquidità alla controparte (mediante un pagamento in contanti o
un’estensione del limite di credito). La BCO
non anticiperà i fondi finché non avrà avuto
conferma dell’idoneità delle garanzie e
dell’avvenuta ricezione da parte della BCC.
Per migliorare il livello di servizio offerto dal
CCBM, il Consiglio direttivo della BCE aveva
deciso che, a decorrere da gennaio 2004, l’esecuzione delle procedure interne sia della BCO
sia della BCC non avrebbe dovuto richiedere
più di 30 minuti (fasi 2 e 6 per la BCO e fasi 3 e
5 per la BCC), a condizione che le controparti
(e i rispettivi depositari) avessero trasmesso
correttamente le istruzioni. 4 Nondimeno, le
controparti devono essere consapevoli del fatto
che in certi casi, ad esempio durante i picchi di
traffico, i tempi necessari alla BCO e alla BCC
per trattare le istruzioni CCBM potrebbero
eccedere tale limite.
Fase 3
Consegna
delle attività
Depositario
Poiché le banche depositarie rivestono spesso
un ruolo importante nella procedura CCBM, in
quanto responsabili di consegnare le garanzie
alla BCC per conto della controparte (fase 3), le
principali organizzazioni del settore creditizio
europeo (la Federazione bancaria europea –
European Banking Federation, il Gruppo europeo delle casse di risparmio – European
Savings Banks Group e l’Associazione europea
delle banche cooperative – European
Association of Co-operative Banks) hanno
definito un insieme di “migliori prassi” che le
banche depositarie coinvolte nell’operatività
del CCBM dovrebbero adottare. In questo
modo si forniscono agli operatori di mercato
indirizzi per ottimizzare l’efficienza del
modello, concernenti ad esempio i tempi di
riferimento, le esatte scadenze per la trasmissione delle istruzioni e i canali di comunicazione. Queste prassi, descritte nel riquadro,
sono entrate in vigore nel maggio 2005.
3 Compresi le richieste di margini, gli scarti di garanzia ecc.
4 La Danmarks Nationalbank, la Sveriges Riksbank e la Bank of
England sono incoraggiate ad adoperarsi con il massimo impegno per osservare i tempi di riferimeno, ma non sono tenute a
investire ulteriormente nel CCBM.
BCE
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Maggio 2005
7
Riquadro
MIGLIORI PRASSI PER GLI OPERATORI COINVOLTI NELLE PROCEDURE DEL CCBM, DEFINITE
DALLA FEDERAZIONE BANCARIA EUROPEA, DAL GRUPPO EUROPEO DELLE CASSE DI RISPARMIO
E DALL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE BANCHE COOPERATIVE
1. I depositari assicurano che la clientela sia informata in merito alle regole e procedure concernenti le istruzioni connesse al CCBM. Tali regole e procedure si basano, per quanto possibile, sulle prassi ufficiali dei mercati locali. La clientela è tenuta a rispettarle al fine di
consentire un trattamento veloce ed efficiente delle proprie istruzioni.
2. Ove possibile, l’elaborazione delle istruzioni CCBM deve essere eseguita mediante procedure automatizzate. A tal fine, si fa il massimo ricorso a canali di comunicazione elettronici
fra depositari e clienti e si adottano istruzioni conformi agli standard ISO 15022.
3. In condizioni normali, i depositari si adoperano con il massimo impegno per inviare all’SRT
locale le istruzioni della clientela connesse al CCBM entro 30 minuti dalla loro ricezione,
purché queste siano complete e corrette e il cliente sia in possesso dei titoli da consegnare.
4. Ai fini del trattamento in giornata, le istruzioni della clientela connesse al CCBM devono
pervenire ai depositari al più tardi 30 minuti prima della scadenza vigente per l’SRT locale
interessato (cfr. tavole per paese regolarmente aggiornate nel sito Internet della BCE, all’indirizzo http://www.ecb.int). Tuttavia, come buona norma, i clienti sono esortati a trasmettere le istruzioni con ampio anticipo rispetto a tale termine, per evitare il formarsi di code e
lasciare ai depositari il tempo sufficiente per rispondere a eventuali errori o imprevisti.
5. Gli operatori di mercato assicurano informazioni prontamente disponibili, affinché la clientela possa seguire lo stato di avanzamento delle istruzioni CCBM.
6. I depositari concordano con la clientela l’uso del codice CNCB (indicante la gestione delle
garanzie delle banche centrali) per l’identificazione delle istruzioni connesse al CCBM e, se
necessario, per l’assegnazione delle priorità. Il codice, basato sugli standard ISO 15022,
compare nel campo 22F (sequenza obbligatoria E-Settlement Details) e qualifica l’operazione come attinente alla consegna/ricezione di garanzie tramite CCBM presso una banca
centrale.
7. I depositari si adoperano con il massimo impegno per comunicare alla propria clientela
eventuali problemi di regolamento entro 15 minuti dalla loro rilevazione, a condizione che
essi abbiano la possibilità di effettuare il riconoscimento delle istruzioni CCBM.
Grazie agli sforzi profusi dalle banche centrali
e dalla maggior parte delle banche depositarie
coinvolte nell’operatività del CCBM, i tempi
medi di elaborazione delle istruzioni risultano
appena superiori a un’ora, purché queste siano
impartite in modo corretto e gli SRT possano
regolare le operazioni senza ritardi.
8
BCE
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1.1
UTILIZZO DEL CCBM
In linea di massima, le controparti non sono
tenute ad adottare procedure particolari per
l’utilizzo del CCBM (a parte gli accordi di trasferimento dei titoli in un altro paese). Devono, tuttavia, tenere presente che le prassi di mercato
di un paese estero potrebbero differire da
quelle vigenti in ambito nazionale. In particolare, le controparti devono essere consapevoli
delle diverse tecniche in uso nell’UE per la
costituzione delle garanzie (operazioni pronti
contro termine e operazioni di credito su
pegno) e la loro detenzione (sistemi di pooling,
ossia con conto di deposito indistinto, e di
earmarking, ossia con designazione specifica
delle attività costituite in garanzia) e considerare che la BCC potrebbe adottare procedure
differenti rispetto alla BCN locale. La scelta
della procedura da seguire spetta alla banca
centrale erogante il credito (la BCO), mentre il
metodo di costituzione delle garanzie è di
solito indicato dalla BCC.
conduzione della politica monetaria o alla
necessità di assicurare un’ordinata chiusura
di Target, l’orario di operatività del CCBM
potrebbe essere esteso.
1.3
QUALE BCN SVOLGE LA FUNZIONE DI BCC?
Il ruolo di BCC viene di norma assunto dalla
BCN del paese in cui è situato l’SRT di emissione, che di solito coincide con l’SRT del paese in cui le attività sono emesse (ossia registrate o depositate). In generale, a ogni attività idonea corrisponde una sola BCC; tuttavia:
Tutte le attività stanziabili a garanzia nelle
operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema possono essere utilizzate su base
transfrontaliera attraverso il CCBM (comprese
alcune attività non negoziabili che non sono
detenute presso un SRT).
– nel caso di emissioni internazionali e
dell’euromercato collocate simultaneamente
presso Euroclear Bank e Clearstream
Luxembourg, la funzione di BCC è svolta
dalla Nationale Bank van België/Banque
Nationale de Belgique per i titoli depositati
presso Euroclear Bank e dalla Banque
centrale du Luxembourg per quelli detenuti
presso Clearstream Luxembourg;
In presenza di un canale alternativo autorizzato, ad esempio un collegamento fra SRT, le
controparti non sono tenute ad avvalersi del
CCBM.
– per i titoli di Stato irlandesi accentrati presso
Euroclear Bank, la Central Bank and
Financial Services Authority of Ireland funge da BCC; 5
Si rimanda agli Allegati 1 e 5 per altre informazioni generali sugli aspetti giuridici e procedurali.
– per le emissioni internazionali e dell’euromercato effettuate presso Euroclear Bank e
Clearstream Luxembourg dal governo del
Regno Unito o da una società costituita in
questo paese, la funzione di BCC è svolta
dalla Bank of England.
1.2
ORARI DI OPERATIVITÀ DEL CCBM
Il CCBM è utilizzato per l’esecuzione delle
operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema e di credito infragiornaliero nell’ambito di Target. In circostanze normali, le istruzioni delle controparti vengono accettate dalle
9.00 alle 16.00 (ora dell’Europa centrale).
L’orario di apertura del sistema copre quindi la
normale fascia in cui l’Eurosistema conduce le
operazioni regolari di mercato aperto ma non
l’intero intervallo di operatività di Target. Se
gli utenti devono stanziare garanzie su base
transfrontaliera dopo le 16.00, il deposito dei
titoli presso la BCC va effettuato entro tale orario. In circostanze eccezionali, connesse alla
Informazioni
dettagliate
sulle
attività
stanziabili a garanzia nelle operazioni di finanziamento dell’Eurosistema sono disponibili sul
sito Internet della BCE (www.ecb.int). È stato
inoltre creato un servizio di assistenza a cui è
possibile ricorrere in caso di problemi o per
ricevere ulteriori ragguagli. Il servizio è
accessibile dalla sezione MFIs and eligible
assets del sito della BCE.
5 In seguito alla chiusura del Central Bank and Financial Services
Authority of Ireland Securities Settlement Office (CBISSO), i
titoli di Stato irlandesi sono stati trasferiti presso Euroclear
Bank.
BCE
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9
2
VARIANTI DEL CCBM UTILIZZATE PER
LE ATTIVITÀ DI SECONDO LIVELLO NON
NEGOZIABILI
Quando fu compilato l’elenco dei titoli
stanziabili nelle operazioni di politica monetaria e di credito infragiornaliero dell’Eurosistema, si decise di includere attività di vari
paesi che rivestono particolare rilevanza per
i rispettivi mercati finanziari e sistemi
bancari nazionali. Queste attività compongono
la cosiddetta “lista di secondo livello”. Le
garanzie ammissibili devono rispondere a
una serie di criteri di idoneità, che sono
stati definiti nella pubblicazione della BCE
L’attuazione della politica monetaria
nell’area dell’euro – Caratteristiche generali
degli strumenti e delle procedure di politica
monetaria dell’Eurosistema, aggiornata nel
febbraio 2005.
In alcuni paesi la lista di secondo livello comprende attività non trasferibili tramite SRT,
quali titoli di credito, cambiali e obbligazioni
non negoziabili, che, per le loro peculiari caratteristiche, hanno reso necessaria la definizione, da parte della BCE e delle BCN, di procedure specifiche per la loro movimentazione tramite il CCBM. I paesi che hanno finora inserito
simili strumenti nelle rispettive liste di secondo livello sono l’Austria, la Francia, la Germania, l’Irlanda, i Paesi Bassi e la Spagna. In conformità con le procedure e gli ordinamenti giuridici nazionali, sono stati elaborati due metodi
per l’utilizzo di queste attività attraverso il
CCBM.
2.1
TRASFERIMENTO DEL TITOLO DI
PROPRIETÀ ALLA BCC
Questo metodo consente di mobilizzare attività
non trasferibili mediante SRT costituendo un
deposito su un conto intestato alla BCC. È la
soluzione che la Banque de France, la Central
Bank and Financial Services Authority of
Ireland e De Nederlandsche Bank hanno scelto
per movimentare, rispettivamente, i crediti privati francesi (crediti disciplinati dal diritto
francese nei confronti di mutuatari stabiliti in
10
BCE
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Francia), le cambiali ipotecarie irlandesi e i
crediti privati e le cambiali olandesi.
Per poter costituire queste attività in garanzia,
la controparte deve innanzitutto stipulare un
accordo quadro con la BCC e poi provvedere al
trasferimento ogniqualvolta intenda farne uso.
La BCC emette quindi una garanzia a favore
della BCO in virtù della quale il credito
può essere erogato alla controparte, come
avviene per qualsiasi altra attività. Si rimanda
all’Allegato 3 per ulteriori ragguagli.
2.2
TRASFERIMENTO DEL TITOLO DI
PROPRIETÀ O COSTITUZIONE DI UN
PEGNO A FAVORE DELLA BCO
La Deutsche Bundesbank, il Banco de España e
la Oesterreichische Nationalbank hanno incluso nelle rispettive liste di secondo livello i
crediti privati con debitore o soggetto in posizione passiva ammesso dalle stesse. La
Oesterreichische Nationalbank ha inserito
anche le obbligazioni non negoziabili e la carta
commerciale, mentre la Deutsche Bundesbank
accetta le cambiali.
Questi strumenti possono essere utilizzati dalle
controparti di altri paesi per finanziarsi presso
la propria BCO. Sono state stabilite procedure
che consentono la costituzione in pegno (nel
caso della Spagna questa è l’unica possibilità)
o il pieno trasferimento del titolo di proprietà
(ovvero, nel caso dei crediti privati austriaci, la
cessione a fini di garanzia). La BCO decide se
optare per il trasferimento del titolo di proprietà o per la costituzione in pegno. Si rinvia
all’Allegato 2 per ulteriori dettagli.
3
QUADRO GIURIDICO
L’utilizzo del CCBM da parte delle banche
centrali dell’UE si fonda su accordi stipulati
internamente all’Eurosistema e al SEBC, in
virtù dei quali ciascuna BCN accetta di fungere
da agente locale per conto delle altre BCN e
della BCE. Questi accordi stabiliscono le
competenze attribuite alla BCO e alla BCC.
I termini applicabili alle operazioni di costituzione delle garanzie effettuate dalle controparti
sono definiti nelle disposizioni contrattuali e
regolamentari della BCO.
In particolare, tali disposizioni specificano le
tecniche adottate dalla BCO: pronti contro termine (PCT), prestiti garantiti (ad esempio pegni
su attività), oppure entrambi. 6 Il CCBM è stato
concepito in modo da assicurare che, entro i
limiti consentiti dai rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, le modalità di costituzione delle
garanzie scelte dalle BCO siano applicabili per
la movimentazione delle attività sia nazionali
che transfrontaliere. L’Allegato 1 sintetizza le
tecniche giuridiche di trasferimento di titoli in
garanzia applicate in ciascun paese.
4
SISTEMA TARIFFARIO
Le controparti che stanziano garanzie su base
transfrontaliera sono tenute al versamento di
una tariffa di 30 euro per ciascuna operazione
di consegna di attività alla BCO effettuata tramite il CCBM. Si applica inoltre una commissione per i servizi di custodia e di amministrazione pari allo 0,0069 per cento annuo della
giacenza media calcolata sul valore nominale 7
delle attività in deposito nel mese. Queste tariffe, che si intendono al netto d’imposta, sono
destinate a coprire i costi sostenuti dalla BCC e
vengono percepite dalla BCO con cadenza
mensile. Le BCO possono infine applicare ulteriori commissioni a livello locale.
Le BCN forniscono informazioni sulle procedure di riscossione delle commissioni nella documentazione giuridica nazionale che disciplina le operazioni di politica monetaria e di credito infragiornaliero.
5
STATISTICHE SULL’UTILIZZO DELLE
GARANZIE A LIVELLO TRANSFRONTALIERO
Sul sito Internet della BCE (www.ecb.int) sono
disponibili le statistiche relative all’uso di attività estere nelle operazioni di finanziamento
dell’Eurosistema.
I dati riguardano l’ammontare complessivo
delle attività transfrontaliere detenute in custodia attraverso il CCBM e i collegamenti fra
SRT (i dati sul valore delle attività si riferiscono all’ultimo venerdì del mese). Viene indicata
l’evoluzione della quota delle attività estere
detenute in custodia sul volume totale delle
garanzie depositate presso l’Eurosistema.
6 Conformemente alla prassi di mercato, il termine “garanzie”
è utilizzato per indicare entrambe le tipologie di operazione.
7 Con riferimento alle attività per le quali il valore nominale non
è signif icativo si utilizza il valore di mercato.
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ALLEGATO 1
TAVOLA DELLE TECNICHE GIURIDICHE DI TRASFERIMENTO
DI TITOLI IN GARANZIA ADOTTATE NELL’UE
ALLEGATI
Tavola
In veste di BCO, la banca centrale ricorre
ai seguenti strumenti
PEGNO
In veste di BCC, la banca centrale
assicura i seguenti servizi
PCT
Versamento
dei margini
per operazione
(transaction by
transaction
margining)
Conto di
deposito
indistinto
(pooling)
PCT
Designazione
specifica delle
attività in
garanzia
(earmarking)
BE
sì
no
sì
no
sì
sì
sì
DK
sì
sì
sì
no
sì
sì
sì
DE
sì
no
no
no
sì
sì
sì
GR
sì
no
sì
no
sì
sì
sì
ES
sì
no
no
sì
sì
sì
sì
FR
no
no
sì
no
sì1)
sì 2)
sì
IE
no
no
no
sì
IT
no
sì
4)
LU
sì
no
NL
sì
AT
sì
6)
Versamento
complessivo
dei margini
(global
margining)
PEGNO
Conto di
deposito
indistinto
(pooling)
Designazione
specifica delle
attività in
garanzia
(earmarking)
no
sì3)
sì
no
sì
5)
sì
sì
sì
no
no
sì
sì
sì
no
sì
no
sì
sì
sì
no
no
no
sì
sì
sì
7)
7)
PT
no
no
no
sì
no
no
FI
sì
no
no8)
no
sì
sì
sì
sì
SE
sì
no
sì
no
sì
sì
sì
UK
no
no
sì
no
sì
sì
sì
1) Le controparti che intendano avvalersi di questo servizio devono accendere un conto apposito a proprio nome presso la Banque de
France.
2) Cfr. nota precedente.
3) Le necessarie procedure di registrazione danno luogo a complessità sul piano legale.
4) Per le operazioni di rifinanziamento marginale e il credito infragiornaliero.
5) Per le operazioni di mercato aperto.
6) Questo strumento presenta rischi legali, poiché in caso di fallimento il realizzo dipenderebbe dalla decisione del tribunale.
7) Se necessario potrebbe essere utilizzato, ma implica rischi legali.
8) Se necessario potrebbe essere utilizzato per le attività estere.
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ALLEGATO 2
TRASFERIMENTO DEL TITOLO DI PROPRIETÀ O
COSTITUZIONE DI UN PEGNO A FAVORE DELLA BCO
(ATTIVITÀ DI SECONDO LIVELLO NON NEGOZIABILI)
Prima di poter utilizzare attività di secondo
livello non negoziabili come garanzia su base
transfrontaliera, le controparti devono:
a) accettare i termini e le condizioni legali supplementari, sottoposti dalla BCO, che disciplinano specificamente l’uso di detti strumenti nel paese della BCC;
b) contattare la BCC e seguire la procedura prevista per la costituzione di queste garanzie,
consegnando, in particolare, un elenco di
firme autorizzate. 8 Per accelerare i tempi, la
BCO può fornire l’elenco alla BCC.
Ogniqualvolta intenda utilizzare tali attività, la
controparte è tenuta a informare la BCO.
Quest’ultima comunicherà, con un messaggio,
alla BCC che riceverà tali garanzie per suo
conto.
Non appena contattata dalla controparte, la
BCC:
– verifica l’autenticità della firma apposta
sulla comunicazione pervenuta raffrontandola
con l’elenco precedentemente depositato
(dalla BCO o dalla controparte);
– nel caso delle cambiali, controlla che figuri
una girata in bianco.
14
BCE
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Il valore delle garanzie riflette l’importo nominale da corrispondere alla scadenza. Per le
cambiali, si calcola il valore attuale su base
giornaliera, anch’esso basato sull’importo
nominale da versare alla scadenza. Tanto ai
crediti privati quanto alle cambiali viene
applicato uno scarto di garanzia.
Normalmente, questi strumenti non negoziabili
della lista di secondo livello non sono resi alla
controparte prima della scadenza. Nondimeno,
se decidesse di ritirare alcune o tutte le attività
prima di tale termine, la controparte è tenuta a
darne notifica alla BCC (non alla BCO). La
BCC provvede quindi a isolare le attività e a
informare la BCO riguardo alla diminuzione di
valore delle garanzie detenute per suo conto.
La BCO verifica se l’ammontare risultante sia
sufficiente a coprire il credito ancora in essere
e, in caso contrario, ne dà comunicazione alla
BCC. Quest’ultima continuerà a detenere le
attività per conto della BCO. Nel caso dei
crediti privati spagnoli, la controparte deve
informare la BCO seguendo la procedura applicata alle altre garanzie idonee.
8 Le controparti devono adottare tutte le misure necessarie ad
assicurare la validità delle f irme depositate presso la BCC.
ALLEGATO 3
PIENO TRASFERIMENTO DEL TITOLO DI PROPRIETÀ ALLA
BCC PER SUO CONTO (ATTIVITÀ DI SECONDO LIVELLO
NON NEGOZIABILI)
Il CCBM può essere utilizzato per la
movimentazione di attività non negoziabili incluse nelle liste di secondo livello della Banque
de France, della Central Bank and Financial
Services Authority of Ireland e della
Nederlandsche Bank. Per tenere conto delle
caratteristiche specifiche di questi strumenti
sono state predisposte varianti del modello che
prevedono peculiarità tecniche e giuridiche di
seguito illustrate.
ALLEGATI
titolo, unitamente a un documento nel quale
sono specificate le caratteristiche dei crediti,
affinché essi possano essere identificati singolarmente come previsto a norma di legge.
• Requisiti giuridici e tecnici
Per poter costituire in garanzia crediti privati
francesi nelle operazioni di rifinanziamento, le
controparti sono tenute a rispettare le seguenti
condizioni di carattere giuridico e tecnico:
VARIANTE FRANCESE
• Variante del CCBM per la movimentazione
transfrontaliera dei crediti privati francesi
Le attività mobilizzate attraverso questa variante sono i crediti privati francesi accettati
dalla Banque de France conformemente a una
procedura speciale disciplinata dalla legge
francese n. 81-1 del 2 gennaio 1981 (nota come
“loi Dailly”, legge Dailly). Si tratta di prestiti
bancari concessi a imprese francesi che godono
del più elevato rating attribuito dalla Banque de
France; devono essere regolati dal diritto francese e avere una vita residua non superiore a
due anni. Le informazioni necessarie per accertare l’idoneità di questi strumenti sono fornite
dalla Direction des Entreprises della Banque de
France. Per poter consultare regolarmente la
classificazione dei debitori sottostanti, 9 le
controparti estere devono stipulare un accordo
ad hoc con la Banque de France.
La variante francese prevede il pieno trasferimento del titolo di proprietà dei crediti privati
costituiti in garanzia alla Banque de France,
che, su richiesta, rilascia alla banca centrale
erogante il finanziamento una garanzia incondizionata a fronte di tali attività. Il trasferimento della proprietà deve avvenire anteriormente
alla conduzione di qualsiasi operazione di
rifinanziamento, poiché l’insieme di tali garanzie è gestito dalla Banque de France in modo
indistinto e può essere pertanto utilizzato per
ogni operazione di credito.
Il trasferimento della proprietà diventa effettivo alla consegna dell’atto di trasferimento del
– devono sottoscrivere un accordo bilaterale
con la Banque de France;
– devono essere autorizzate a trasmettere le
informazioni riguardanti i crediti privati alla
Banque de France, in conformità con gli
indirizzi definiti nel Cahier des Charges de
la Déclaration TRICP.
• Procedura (cfr. figura 2)
Diversamente
dalla
procedura
CCBM
standard, la variante francese implica un rapporto diretto fra la controparte e la BCC (cioè la
Banque de France). Inoltre, la mobilizzazione
dei crediti privati avviene mediante il pieno
trasferimento del titolo di proprietà alla
Banque de France. Quest’ultima, agendo come
BCC, rilascia una garanzia a favore della banca
centrale erogante, in virtù della quale il credito
può essere concesso alla controparte.
a) Trasferimento del titolo di proprietà alla
Banque de France anteriormente alla
movimentazione dei crediti
Avendo soddisfatto le condizioni giuridiche e
tecniche, la controparte deve trasferire il titolo
di proprietà dei crediti direttamente alla
Banque de France; a tal fine essa:
9 Gli enti creditizi con sede nell’area dell’euro possono reperire
informazioni online sulla classif icazione delle imprese francesi
all’indirizzo
www.banque-france.fr.
Ulteriori
dettagli
sulla procedura possono essere richiesti direttamente alla
Direction des Entreprises della Banque de France
(tel. + 33 1 42 92 49 01).
BCE
Il modello di banche centrali corrispondenti
Maggio 2005
15
Figura 2 La movimentazione dei crediti privati francesi e il rimborso del finanziamento
1. Richiesta di finanziamento
Istituzione
creditizia
BCO
5. Erogazione del credito
2. Comunicazione
dell’ammontare
dei crediti
da mobilizzare
4. Informazioni
sullo stanziamento
delle garanzie
Inf
orm
on
azi
i se
ch
Di
iar
ttim
azi
o
a
is
nal
t
ne/
ras
ull
ec
fer
im
on
s
nz
iste
o
ent
me
ed
nsi
i cr
le
ti
edi
et
os
ido
tim
nei
ana
le
Banque
de France
3. Controlli di idoneità
– invia alla Banque de France l’atto di trasferimento del titolo;
– inoltra contestualmente, per via telematica o
mediante floppy disk, un documento elettronico che riporta tutte le informazioni necessarie per l’identificazione dei crediti assegnati. I documenti elettronici sono registrati
dalla Banque de France in una base di dati
contenente la lista dei crediti idonei e continuamente aggiornata.
Il trasferimento del titolo di proprietà dei crediti alla Banque de France va rinnovato almeno
ogni quattro settimane, ma non più di una volta
a settimana. I floppy disk devono essere trasmessi alla Banque de France entro la giornata
di giovedì, affinché i dati siano recepiti il martedì successivo.
Alla ricezione dei documenti elettronici, vengono automaticamente eseguiti una serie di
controlli sull’idoneità dei crediti trasferiti. La
Banque de France, dopo aver applicato uno
specifico scarto di garanzia, comunica alla controparte estera il numero di attività ammesse.
b) Monitoraggio delle consistenze di crediti da
parte della Banque de France
Negli intervalli fra i trasferimenti, la Banque
de France verifica costantemente l’idoneità dei
crediti e rimuove dalla base di dati quelli giunti
a scadenza o non più idonei. La controparte
riceve un rapporto settimanale.
c) Movimentazione dei crediti mediante la procedura CCBM standard
La movimentazione dei crediti privati francesi
e il rimborso del finanziamento avvengono
16
BCE
Il modello di banche centrali corrispondenti
Maggio 2005
ALLEGATI
secondo la procedura standard, che consiste
nello scambio di messaggi SWIFT fra la banca
centrale erogante e la Banque de France.
VARIANTE IRLANDESE
• Variante del CCBM per la movimentazione
transfrontaliera delle cambiali ipotecarie
irlandesi
Oggetto di questa procedura sono strumenti di
debito non negoziabili in forma di cambiali
ipotecarie su immobili residenziali con garanzia (generica) costituita su un insieme di ipoteche detenute dall’emittente. Si prevede che gli
emittenti originari rilascino cambiali ipotecarie se e quando ciò risulti necessario nel contesto delle operazioni di politica monetaria e
di credito infragiornaliero dell’Eurosistema.
Queste attività non sono quotate su un mercato
regolamentato.
Le misure di controllo del rischio vigenti prescrivono che il rapporto fra il valore del prestito e quello delle garanzie sia pari all’80 per
cento; il primo termine di questo rapporto è
rappresentato dal saldo del prestito mentre il
secondo consiste nell’ultima valutazione professionale del bene immobile a esso collegato.
Si applica inoltre uno scarto di garanzia del 20
per cento, nonché un margine dell’1 per cento
per le transazioni infragiornaliere e overnight e
del 2 per cento per quelle con durata originaria
superiore a una giornata operativa.
effetti cambiari. Il modulo di autorizzazione
(“Form of Authorisation”) che dà avvio alla procedura CCBM deve essere inoltrato alla Central
Bank and Financial Services Authority of
Ireland, con la quale le controparti non residenti
sono tenute a stipulare un accordo prima di poter
mobilizzare le garanzie in questione. Una controparte beneficiaria di una o più cambiali ipotecarie già emesse può prendere parte a un’operazione di finanziamento dell’Eurosistema con
un’altra BCN partecipante; a tal fine essa dovrà
impartire un ordine alla Central Bank and
Financial Services Authority of Ireland mediante l’apposito modulo (“Form of Direction”), che
sarà fornito da quest’ultima su richiesta.
La Central Bank and Financial Services
Authority of Ireland terrà un registro dei soggetti con poteri di firma per ciascuna controparte, sulla base del quale verificherà le firme
apposte sul modulo di autorizzazione prima di
girare le cambiali alla BCC (ossia a sé stessa).
A questo punto, la Central Bank and Financial
Services Authority of Ireland e l’emittente
originario devono concordare un numero
identificativo unico per le cambiali, che l’emittente dovrà quindi notificare alla controparte.
Una controparte che intenda costituire questo
tipo di attività in garanzia deve informare la
BCO al riguardo e comunicare tutti i dati
richiesti per la transazione, compreso il numero
identificativo unico.
VARIANTE OLANDESE
• Procedura
Per poter movimentare questo tipo di strumenti
mediante il CCBM, la controparte è tenuta
innanzi tutto ad assicurare che, una volta applicati lo scarto di garanzia e il margine, il valore
sia sufficiente a coprire il credito richiesto; essa
deve altresì accordarsi con l’emittente originario affinché le cambiali siano intestate/girate
alla Central Bank and Financial Services
Authority of Ireland. Tale istruzione va trasmessa dall’emittente originario alla stessa
Central Bank and Financial Services Authority
of Ireland, poiché è quest’ultima che detiene gli
De Nederlandsche Bank ha incluso i prestiti
privati registrati a favore delle amministrazioni
centrali olandesi (ossia i crediti registrati)
nella propria lista di secondo livello delle
attività stanziabili a garanzia nelle operazioni
di finanziamento dell’Eurosistema. Essa ha
inoltre deciso di ammettere tutti gli emittenti/
debitori (o garanti) che soddisfino i criteri di
merito di credito definiti per le attività di primo
livello in L’attuazione della politica monetaria
nell’area dell’euro – Caratteristiche generali
degli strumenti e delle procedure di politica
monetaria dell’Eurosistema.
BCE
Il modello di banche centrali corrispondenti
Maggio 2005
17
TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ
Le categorie di crediti registrati sono le
seguenti:
a) crediti degli enti creditizi nei confronti delle
amministrazioni centrali olandesi (prestiti
privati registrati a favore delle amministrazioni centrali);
b) crediti degli enti creditizi nei confronti delle
autorità locali e regionali dei Paesi Bassi;
c) crediti degli enti creditizi nei confronti di
società di diritto olandese operanti nel
settore dell’edilizia abitativa, garantiti da
un’istituzione che soddisfi i criteri di merito
di credito previsti per le attività di primo
livello;
d) crediti degli enti creditizi nei confronti di
altre persone giuridiche costituite secondo il
diritto olandese, in cui il debitore o il garante
soddisfino i criteri di merito di credito definiti per le attività di primo livello.
Queste attività, denominate in euro (o nelle
precedenti unità monetarie nazionali) ed emesse con scadenze originarie diverse, vengono
negoziate nei mercati non regolamentati (over
the counter), principalmente fra banche. Per
ulteriori informazioni si invita a consultare
l’indirizzo www.dnb.nl/english/e_betalingsverkeer/
index.htm.
Il debitore iscrive in contabilità i diritti legati
al credito (trasferimenti del titolo di proprietà e
costituzioni in pegno). Il trasferimento del titolo di proprietà avviene mediante cessione
(cessie); affinché l’atto di cessione assuma efficacia giuridica, la sua esistenza deve essere
notificata al debitore.
MOVIMENTAZIONE TRANSFRONTALIERA
Al fine di agevolare l’utilizzo dei crediti registrati in un contesto transfrontaliero, De
Nederlandsche Bank rilascia alla BCO una garanzia incondizionata a fronte delle attività
stanziate dalla controparte. La costituzione in
pegno deve precedere qualsiasi richiesta di
18
BCE
Il modello di banche centrali corrispondenti
Maggio 2005
finanziamento. Per poter effettuare la
mobilizzazione transfrontaliera, la controparte
(soggetto che costituisce il pegno) deve stipulare con De Nederlandsche Bank un contratto
di controgaranzia e pegno, su cui si fonda il
rilascio della garanzia alla BCO. Per informazioni più dettagliate si rimanda alla sezione
Modalità operative della mobilitazione transfrontaliera delle attività di secondo livello
olandesi.
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ
I crediti registrati non sono contrassegnati da
un codice ISIN ma da un codice generico e da
un numero di identificazione specifico. Per le
attività di secondo livello olandesi registrate
comparirà quindi il codice EUNL, seguito
dall’altro numero di registrazione e dalla
lettera codice indicante la categoria di attività
utilizzata:
EUNL ******* C
GESTIONE DEL RISCHIO
Per coprire il rischio di liquidazione, i crediti
registrati sono compresi nel terzo gruppo di
scarti di garanzia (cfr. definizione in L’attuazione della politica monetaria nell’area
dell’euro – Caratteristiche generali degli strumenti e delle procedure di politica monetaria
dell’Eurosistema).
MODALITÀ OPERATIVE DELLA MOBILITAZIONE
TRANSFRONTALIERA DELLE ATTIVITÀ DI
SECONDO LIVELLO OLANDESI
AVVIO DELLA PROCEDURA
I crediti registrati sono costituiti in pegno a
favore della Nederlandsche Bank, che quindi si
vincola a rilasciare alla BCO, su richiesta, una
garanzia incondizionata a fronte dei medesimi.
La costituzione in pegno avviene con la stipula
di un contratto anteriormente all’esecuzione
di qualsiasi operazione di finanziamento
dell’Eurosistema e relativa notifica al debitore.
La controparte, che costituisce il pegno, è tenuta a presentare i seguenti documenti:
ALLEGATI
1. un’attestazione
kentenis”);
di
debito
(“schuldbe-
2. ove applicabile, un atto di cessione
(“cessie-akte”) unitamente al riconoscimento (“erkenning”) della cessione da parte del
debitore;
3. il Contratto di controgaranzia e pegno per la
movimentazione transfrontaliera di attività
olandesi registrate di secondo livello
(“Counterguarantee and pledge agreement
for cross-border use of Dutch registered tier
two assets”) in duplice copia firmata; un
modello può essere richiesto alla
Nederlandsche Bank.
La controparte è inoltre tenuta a comunicare
alla propria BCO che intende stanziare a garanzia crediti registrati per la conduzione di operazioni di rifinanziamento presso l’Eurosistema.
La controparte deve accettare di assolvere le
condizioni legali stabilite dalla Nederlandsche
Bank e di conformarsi alle modalità applicate
da quest’ultima per la costituzione delle garanzie. Tali requisiti formano parte integrante del
contratto stipulato con De Nederlandsche Bank
(“Contratto di controgaranzia e pegno per la
movimentazione transfrontaliera di attività
olandesi registrate di secondo livello”).
La controparte può quindi contattare De
Nederlandsche Bank per la movimentazione
delle garanzie in una qualsiasi giornata lavorativa. Per consentire la verifica delle firme
apposte sui documenti richiesti, la controparte
è tenuta a fornire anticipatamente un elenco
aggiornato delle firme autorizzate, se possibile
in formato microfiche; eventuali modifiche
dell’elenco devono essere comunicate
tempestivamente.
De Nederlandsche Bank appurerà la validità
dei documenti ricevuti; questa operazione
richiederà normalmente dai tre ai dieci giorni
lavorativi.
BCE
Il modello di banche centrali corrispondenti
Maggio 2005
19
ALLEGATO 4
TAVOLA DELLE TIPOLOGIE DI TITOLI ESTERI DETENUTI
PRESSO GLI SRT ALL’APRILE 2005
SRT locale
Banca centrale che funge da BCC
Attività estere gestite, SRT che funge da SDA
Clearstream
Frankfurt
Deutsche Bundesbank
Titoli di Stato belgi emessi in Germania (FAMT 1))
Titoli danesi emessi in Germania (FAMT o UNIT2))
Titoli pubblici e privati spagnoli emessi in Germania (FAMT o UNIT)
Titoli francesi emessi in Germania (FAMT o UNIT)
Titoli di Stato irlandesi emessi in Germania (FAMT o UNIT)
Titoli di Stato italiani emessi in Germania (FAMT o UNIT)
Titoli olandesi emessi in Germania (FAMT o UNIT)
Titoli austriaci emessi in Germania (FAMT o UNIT)
Titoli portoghesi emessi in Germania (FAMT o UNIT)
Titoli finlandesi emessi in Germania (FAMT o UNIT)
Titoli svedesi emessi in Germania (FAMT o UNIT)
Euroclear France Banque de France
Titoli danesi emessi in Francia (FAMT o UNIT)
Titoli tedeschi emessi in Francia (FAMT o UNIT)
Titoli pubblici spagnoli emessi in Francia (FAMT o UNIT)
Titoli di Stato irlandesi emessi in Francia (FAMT o UNIT)
Titoli di Stato italiani emessi in Francia (FAMT o UNIT)
Titoli olandesi emessi in Francia (FAMT o UNIT)
Titoli austriaci emessi in Francia (FAMT o UNIT)
Titoli portoghesi emessi in Francia (FAMT o UNIT)
Titoli finlandesi emessi in Francia (FAMT o UNIT)
Titoli svedesi emessi in Francia (FAMT o UNIT)
SCLV (Iberclear) Banco de España
Titoli tedeschi emessi in Spagna (FAMT o UNIT)
Titoli francesi emessi in Spagna (FAMT o UNIT)
Titoli olandesi emessi in Spagna (FAMT o UNIT)
Titoli finlandesi emessi in Spagna (FAMT o UNIT)
Titoli svedesi emessi in Spagna (FAMT o UNIT)
Titoli di Stato greci emessi in Spagna (FAMT o UNIT)
Necigef
De Nederlandsche Bank
(gruppo Euroclear)
Titoli francesi emessi nei Paesi Bassi (FAMT)
Titoli di Stato italiani emessi nei Paesi Bassi (FAMT)
Titoli austriaci emessi nei Paesi Bassi (FAMT)
Titoli finlandesi emessi nei Paesi Bassi (FAMT)
Titoli svedesi emessi nei Paesi Bassi (FAMT)
Euroclear Bank
Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique
Cfr. punto 1.3
Clearstream
Luxembourg
Banque centrale du Luxembourg
Cfr. punto 1.3
1) Valore nominale.
2) Unità.
20
BCE
Il modello di banche centrali corrispondenti
Maggio 2005
ALLEGATO 5
ASPETTI TECNICI DEL CCBM
ALLEGATI
La tavola seguente riporta le principali informazioni richieste per la consegna di garanzie
nel giorno di regolamento. In particolare, sono
indicati la destinazione del trasferimento mediante il CCBM (ad esempio il conto) e gli
aspetti procedurali (ad esempio le scadenze
previste dagli SRT esteri). Inoltre, per ciascun
tipo di attività si specificano i codici relativi
alla quantità (FAMT per il valore nominale e
UNIT per il numero di titoli) e la tipologia di
strumento ammesso disponibile (se questo
compare tra parentesi, significa che, sebbene
utilizzabile, non è raccomandato dalla BCC in
quanto strumento più appropriato).
Per tutti gli orari di operatività dei sistemi si fa
riferimento all’ora dell’Europa centrale.
BCE
Il modello di banche centrali corrispondenti
Maggio 2005
21
Tipo di attività
SRT locale
Codice SWIFT
BIC indicante
il luogo di
regolamento
Fascia oraria Tipo di
entro cui, in
strumento
circostanze
disponibile
normali,
vanno
impartite le
istruzioni per
la consegna
nel giorno di
regolamento 1)
Banca centrale
che funge
da BCC
Conto
della BCC
presso
l’SRT
Recapito
telefonico
Titoli di Stato belgi
emessi in ambito nazionale
(FAMT)
NBB Clearing
System
NBBEBEBB216
8.00-16.00
(16.15)
Pegno/PCT
Nationale Bank
van België/
Banque Nationale
de Belgique
Conto
apposito 2)
+32 2 221 2504
Titoli internazionali
e dell’euromercato di
emittenti situati nel
Regno Unito (FAMT) 3)
Euroclear Bank
MGTCBEBEECL
7.00-16.00
(17.15)
PCT
(/pegno)
Bank of England
21368
+44 207 6013627
Titoli internazionali
e dell’euromercato di
emittenti non situati nel
Regno Unito collocati
presso Euroclear Bank
(FAMT) 4)
Euroclear Bank
MGTCBEBEECL
7.00-16.00
(17.15)
Pegno/PCT
Nationale Bank
van België/
Banque Nationale
de Belgique
Conto
apposito 5)
+32 2 221 2504
Emissioni internazionali
e dell’euromercato collocate
presso Clearstream Frankfurt
quale SDA (FAMT) e titoli
idonei tedeschi del settore
pubblico e privato (FAMT)
Clearstream
Frankfurt
DAKVDEFF
6.00-16.00
(18.30)
Pegno
(/PCT)
Deutsche
Bundesbank
7073
+49 69 2388 2470
Attività tedesche
non negoziabili (UNIT)
Deutsche
Bundesbank
MARKDEFFCCB
9.00-16.00
Pegno
Deutsche
Bundesbank
n.a.
+49 69 2388 2470
Titoli del Tesoro
greci (FAMT)
BOGS
BNGRGRAASSS
7.00-16.00
(16.30)
Pegno/PCT
Banca di Grecia
9103
+30 210 320 3296
Titoli del debito
pubblico spagnoli (FAMT)
Iberclear
IBRCESMM
7.00-16.00
(18.00)
Pegno/PCT
Banco de España
Conto
apposito 6)
+34 91 338 5707
o 6221
Titoli regionali
spagnoli (FAMT)
SCL Valencia
XVALESV1
7.00-16.00
(18.00)
Pegno
Banco de España
n.a.
+34 91 338 5707
o 6221
1) L’orario fra parentesi indica il termine per l’inoltro gratuito, all’SRT locale o alla BCN, delle istruzioni di consegna delle garanzie idonee in circostanze
normali, quando differisce da quello relativo al CCBM.
2) Per i pegni, i PCT e le consegne def initive alla BCE: 9205, oppure alla banca centrale di BE: 9100, DE: 9202, ES: 9204, GR: 9209, FR: 9207,
IE: 9210, IT: 9211, LU: 9212, NL: 9213, AT: 9201, PT: 9214 e FI: 9206. Le controparti devono sempre effettuare un riscontro dei trasferimenti di titoli tra
conti: la notif ica inviata a NBB Clearing System deve riportare la data di contrattazione.
3) Per queste attività, De Nederlandsche Bank utilizza il proprio conto (n. 92745) presso Euroclear Bank. Pertanto, le controparti olandesi devono consegnare le attività direttamente su tale conto, senza ricorrere al CCBM.
4) Cfr. nota precedente.
5) Per i PCT e le consegne definitive alla banca centrale di BE: 21081, DE: 21082, ES: 21083, FR: 21086, PT: 21091, e per le costituzioni in pegno a favore
della banca centrale di BE: 28204, ES: 28206, GR: 28210, IT: 28212, LU: 28213, AT: 28250, PT: 28214 e FI: 28208. Le consegne a titolo gratuito con la
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique come provenienza o destinazione comportano sempre l’obbligo di riscontro, mediante compilazione dei seguenti campi nei messaggi MT542/MT540:
16R: SETDET
22F: RTGS//YRTG (regolamento in tempo reale).
6) Per i PCT e le consegne def initive alla BCE: 1901, oppure alla banca centrale di BE: 1902, DE: 1904, GR: 1905, FR: 1907, IE: 1908, IT: 1909, LU: 1910,
NL: 1911, AT: 1912, PT: 1913 e FI: 1914.
22
BCE
Il modello di banche centrali corrispondenti
Maggio 2005
ALLEGATI
Tipo di attività
SRT locale
Codice SWIFT
BIC indicante
il luogo di
regolamento
Fascia oraria Tipo di
entro cui, in
strumento
circostanze
disponibile
normali,
vanno
impartite le
istruzioni per
la consegna
nel giorno di
regolamento 1)
Banca centrale
che funge
da BCC
CEDELULL
7.00-16.00
(18.00)
Pegno/PCT
Banque centrale
du Luxembourg
82801
+352 4774 4450
+352 4774 4453
+352 4774 4457
Emissioni internazionali e
Necigef/Euroclear NECINL2A
dell’euromercato collocate
Netherlands
presso Necigef quale SDA,
titoli idonei olandesi del settore
pubblico e privato (titoli di Stato:
FAMT, UNIT)
7.00-16.00
(18.00)
Pegno
(/PCT)
De Nederlandsche
Bank
100
+31 20 524 3696
+31 20 524 2463
Attività non negoziabili
olandesi (FAMT)
De Nederlandsche FLORNL2A
Bank
9.00-16.00
(18.00)
Pegno
(/PCT)
De Nederlandsche
Bank
n.a.
+31 20 524 3696
+31 20 524 2463
Titoli idonei austriaci
del settore pubblico
e privato (FAMT)
OEKB
OEKOATWW
8.00-16.00
(18.00)
Pegno
(/PCT)
Oesterreichische
Nationalbank
2295/00
+43 1 404 204210
Attività non negoziabili
austriache (UNIT)
Oesterreichische
Nationalbank
NABAATWWCCB 9.00-16.00
(18.00)
Pegno
(/PCT)
Oesterreichische
Nationalbank
n.a.
+43 1 404 203400
Buoni del Tesoro portoghesi
ed effetti della banca centrale
(FAMT)
Siteme
BGALPTPLCCB
7.00-16.00
(18.00)
(Pegno/)PCT
Banco de Portugal
Conto
apposito 2)
+351 21 353 7279
Obbligazioni pubbliche e
titoli privati portoghesi
idonei (FAMT)
Interbolsa
XCVMPTPP
7.00-16.00
(18.00)
(Pegno/)PCT
Banco de Portugal
Conto
apposito 3)
+351 21 353 7279
Titoli idonei finlandesi del
settore pubblico e privato
(FAMT)
APK – RM
APKEFIHH
8.00-16.00
(18.00)
(Pegno/)PCT
Suomen Pankki –
Finlands Bank
Conto a
richiesta
+358 9 183 2171
Titoli internazionali e
Clearstream
dell’euromercato di emittenti
Luxembourg
non situati nel Regno Unito
e titoli lussemburghesi (FAMT)
Conto
della BCC
presso
l’SRT
Recapito
telefonico
1) L’orario fra parentesi indica il termine per l’inoltro gratuito, all’SRT locale o alla BCN, delle istruzioni di consegna delle garanzie idonee in circostanze
normali, quando differisce da quello relativo al CCBM.
2) Per queste attività occorre indicare i seguenti dati: BP, tipo di operazione (per i PCT e le operazioni def initive: CCB, per le costituzioni in pegno: PLE)
e conto apposito (BCE: 15, BE: 01, DE: 03, GR: 04, ES: 05, FR: 06, IE: 07, IT: 08, LU: 09, NL: 10, AT: 11 e FI: 12) .
3) Per i PCT e le operazioni def initive, i titoli devono essere consegnati sul conto n. 5998888859 con il riferimento “motivo 180” nell’istruzione a
Interbolsa per il trasferimento in giornata, oppure n. 5997777751, specificando “motivo 151” per il trasferimento il giorno di valuta successivo; nel caso
delle costituzioni in pegno occorre riportare “motivo 153”.
BCE
Il modello di banche centrali corrispondenti
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23
Tipo di attività
SRT locale
Codice SWIFT BIC
indicante il
luogo di
regolamento
Fascia oraria Tipo di
entro cui, in
strumento
circostanze
disponibile
normali,
vanno
impartite le
istruzioni per
la consegna
nel giorno di
regolamento 1)
Banca centrale
che funge
da BCC
Conto
della BCC
presso
l’SRT
Recapito
telefonico
Titoli regionali spagnoli
(FAMT)
SCL Bilbao
XBILES21
7.00-16.00
(18.00)
Pegno
Banco de España
n.a.
+34 91 338 5707
o 6221
Titoli regionali spagnoli
(FAMT)
SCL Barcelona
XBARESB1
7.00-16.00
(18.00)
Pegno/PCT
Banco de España
9000
+34 91 338 5707
o 6221
Titoli privati spagnoli
(FAMT o UNIT)
Iberclear
IBRCESMM
7.00-16.00
(18.00)
Pegno
(/PCT)
Banco de España
9000
+34 91 338 5707
o 6221
Attività non negoziabili
spagnole (FAMT)
Banco de España
ESPBESMMCCB
9.00-16.00
(18.00)
Pegno
Banco de España
n.a.
+34 91 338 5707
o 6221
Emissioni internazionali
e dell’euromercato
collocate presso
Euroclear France
quale SDA e titoli idonei
francesi del settore pubblico e
privato (UNIT o FAMT)
Euroclear France SICVFRPP
8.00-16.00
(17.15)
PCT
(/pegno)
Banque de France
282
+33 1 4292 6285
+33 1 4292 3250
Attività non negoziabili
francesi (FAMT)
Banque de France BDFEFRPP
9.00-16.00
(18.00)
Trasferimento
definitivo
Banque de France
n.a.
+33 1 4292 3961
Titoli di Stato irlandesi
(FAMT)
Euroclear Bank
MGTCBEBEECL
7.00-16.00
(17.15)
PCT
Central Bank and
Financial Services
Authority of Ireland
22827
+353 1 4344 325
+353 1 4344 725
+353 1 4344 813
Buoni del Tesoro irlandesi
(FAMT)
NTMA
NTMAIE2D
9.00-16.00
(18.00)
PCT
Central Bank and
Financial Services
Authority of Ireland
n.a.
+353 1 4344 325
+353 1 4344 725
+353 1 4344 813
Attività non negoziabili
irlandesi (FAMT)
Central Bank
and Financial
Services
Authority
of Ireland
IRCEIE2DCCB
9.00-16.00
(18.00)
PCT
Central Bank and
Financial Services
Authority of Ireland
n.a.
+353 1 4344 325
+353 1 4344 725
+353 1 4344 813
Emissioni internazionali
e dell’euromercato
collocate presso
la Monte Titoli quale SDA,
titoli di Stato italiani (FAMT)
e titoli idonei italiani del
settore privato (FAMT)
Monte Titoli
MOTIITMM
7.00-16.00
(18.00)
Pegno 2) /
PCT
Banca d’Italia
61003
+39 06 4792 3868
o 3669
Titoli internazionali e
dell’euromercato
di emittenti situati nel
Regno Unito (FAMT)
Clearstream
Luxembourg
CEDELULL
7.00-16.00
(18.00)
PCT
(/pegno)
Bank of England
Conto
apposito 3)
+44 207 601 3627
1) L’orario fra parentesi indica il termine per l’inoltro gratuito, all’SRT locale o alla BCN, delle istruzioni di consegna delle garanzie idonee in circostanze
normali, quando differisce da quello relativo al CCBM.
2) I pegni sono utilizzati soltanto per le operazioni di credito infragiornaliero e per quelle di rifinanziamento marginale, mentre i PCT vengono impiegati
per le operazioni di rif inanziamento principali.
3) Nel caso dei PCT, i titoli vanno consegnati alla Bank of England sul conto n. 83371, mentre per i pegni sul conto n. 83372.
24
BCE
Il modello di banche centrali corrispondenti
Maggio 2005