Regolamento per il funzionamento del Centro Sportivo Comunale
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Regolamento per il funzionamento del Centro Sportivo Comunale
COMUNE DI BARZAGO Provincia di Lecco REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE (Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 08.04.2014 Integrato/modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29.07.2016) TITOLO I Art. 1 Scopi Il Comune di Barzago è l’ente proprietario del Centro sportivo comunale e di tutti gli impianti e le strutture presenti all’interno dell’area come da planimetrie allegate al presente regolamento. Il centro sportivo è un bene pubblico, appartenente al patrimonio indisponibile comunale, e, in quanto tale, compito dell’Amministrazione Comunale è di operare in modo che questa struttura diventi patrimonio della cittadinanza, valorizzandone l’aspetto sociale e patrimoniale. Il centro sportivo comunale è gestito direttamente dal Comune di Barzago fatta salva la facoltà, in ogni momento, di stipulare convenzioni con Enti, società o privati al fine di garantirne la gestione o la manutenzione ordinaria e straordinaria. Art. 2 Finalità Nella gestione e nell’utilizzo del centro sportivo comunale viene riconosciuto il carattere di assoluta preminenza e priorità al perseguimento dei seguenti obiettivi: a) promozione ed affermazione di una concezione dello sport inteso non solo come fatto tecnico, di evasione e di agonismo, ma come occasione culturale, diritto primario del cittadino in tema di educazione e di salute. b) promozione e diffusione tra la popolazione residente della pratica degli sport di base attraverso un’offerta di servizi sportivi in forma il più possibile generalizzata ed aperta a tutti i cittadini di ogni condizione ed età. c) promozione e diffusione tra la popolazione scolastica e giovanile della pratica sportiva come momento integrante della attività scolastica e della formazione di base. d) incentivare l’aggregazione e promuovere l’aspetto ricreativo, educativo, artistico, sociale e culturale organizzando incontri, manifestazioni promosse da gruppi, associazioni e privati, nonché patrocinate dal Comune di Barzago e iniziative di vario genere che siano compatibili con la destinazione e le caratteristiche del bene secondo il giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale 1 e) garantire alle famiglie e alle Associazioni un luogo ricreativo sicuro, delimitato ed immerso nel verde per iniziative culturali, sportive, ricreative, feste di famiglia f) offrire una nuova opportunità per lo sviluppo di attività per il tempo libero, l’animazione, la creazione ed il mantenimento dei rapporti sociali TITOLO II Art. 3 Patrimonio Il centro sportivo comunale è costituito dalle seguenti strutture: a) ad accesso regolamentato: - palestra - campo di calcio in erba (m. 100 x 60) con annessi spogliatoi - campo di calcio in erba sintetica (m. 60 X 30) con annessi spogliatoi - spogliatoi - palazzina centro sportivo con locali per gruppi e associazioni - locale bar - area feste e struttura polivalente b) ad accesso libero per utilizzo individuale (sportivo e ludico) - campo di pallacanestro e pallavolo scoperto senza illuminazione - parco giochi Art. 4 Canoni e orari La Giunta comunale stabilisce annualmente i canoni di concessione per l’utilizzo dei singoli impianti e potrà stabilire gli orari di utilizzo del centro sportivo comunale. Art. 5 Utilizzo degli impianti ad accesso regolamentato L’uso degli impianti di cui all’art. 3 punto a) sarà consentito ai soggetti, siano essi singoli, enti o società concessionarie previa apposita e regolare concessione dell’Amministrazione comunale. I ragazzi minorenni, salvo diversa indicazione nelle norme, potranno accedere agli impianti solo se accompagnati da maggiorenni che ne assumano la responsabilità a tutti gli effetti e ne curino l’attività. Art. 6 Strutture a libero accesso Le attrezzature di libero accesso per utilizzo sportivo e ludico di cui all’art. 3 punto b) (campo di pallacanestro e pallavolo scoperto e parco giochi) sono di norma a libera disposizione dei cittadini. E’ possibile con le medesime modalità di cui al TITOLO III, prenotare l’utilizzo delle attrezzature a libero accesso, con l’eventuale utilizzo degli spogliatoi, per garantirsi la disponibilità rispetto ai liberi utilizzatori, nonché prenotare le medesime strutture per scopi non sportivi/ludici previo pagamento dei canoni di cui all’art. 4. Art. 7 Norme di comportamento generale valide per tutto il centro sportivo comunale 2 L’uso degli impianti è consentito agli utenti che indossino abbigliamento adeguato alla disciplina sportiva prevista. Il pubblico che accede al centro sportivo senza fare uso degli impianti deve sostare nelle zone consentite, senza entrare negli spazi riservati allo svolgimento delle attività sportive e negli spogliatoi. E’ vietato: a) introdurre bottiglie di vetro, recipienti o comunque oggetti, materiali ed attrezzi di qualsiasi genere non inerenti alle attività sportive praticate che possano essere fonte di rischio; b) effettuare giochi violenti e pericolosi; c) sporcare e rovinare i campi, le attrezzature, i servizi, i giochi e qualunque altra cosa presente nel centro sportivo; d) calpestare il campo di gioco della palestra con calzature non idonee o usate all’esterno della palestra; e) l’accesso, la circolazione e la sosta di automobili e motocicli nell’area del centro sportivo salvo esplicite autorizzazioni scritte e per esigenze di carico e scarico merci; f) fumare negli spazi chiusi come da normativa nazionale vigente o in situazioni tali da arrecare fastidio agli altri utenti (es. durante la ristorazione); g) lo sparo di fuochi pirotecnici e similari ed ogni altra attività che possa arrecare pregiudizio all’area stessa ovvero all’incolumità delle persone e delle cose; h) qualsiasi atteggiamento contrario alla morale comune che non rispetti le norme di convivenza civile; Art. 8 Responsabilità Gli utenti sono responsabili degli impianti e servizi in dotazione e devono immediatamente dare comunicazione all’Amministrazione comunale degli eventuali danni causati ai medesimi anche involontariamente. Saranno altresì tenuti al relativo risarcimento del danno causato. In caso di inosservanza del presente Regolamento, gli eventuali danni causati saranno contestati e posti a carico degli utenti, siano essi persone o gruppi, nel momento in cui gli stessi vengono accertati. Questo potrà inoltre portare all’annullamento dell’autorizzazione all’uso degli impianti senza alcun diritto di rimborso per il canone versato. Le condizioni ambientali o eventuali imprevisti di varia natura non costituiranno motivo di richiesta di rimborso. E’ consentito altresì, compatibilmente con la disponibilità dell’impianto, il trasferimento della prenotazione in altra data o ora. L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per eventuali furti, danni, incidenti o infortuni che dovessero verificarsi a danno degli utenti all’interno del centro sportivo, salvo la responsabilità del Comune a norma dell’art. 2053 del Codice Civile. L’Amministrazione Comunale non risponderà in alcun modo degli effetti d’uso e degli oggetti lasciati incustoditi nei locali. I beni rinvenuti nelle strutture saranno trattenuti per un mese, oltre tale termine gli oggetti non reclamati dimostrando di esserne il legittimo proprietario, saranno donati in beneficienza o, comunque, smaltiti. Per cause di forza maggiore l’impianto potrà, senza preavviso, essere fatto parzialmente o totalmente sgomberare, secondo le norme di cui all’art. 18. Gli utilizzatori (gruppi, associazioni, ecc.,) ad esclusione di privati che utilizzano le strutture non aperte al pubblico, dovranno stipulare con oneri a loro carico idonee polizze assicurative per la copertura di responsabilità verso terzi per danni a cose e persone accaduti a seguito delle attività ivi svolte. Art. 9 Reclami 3 Ogni reclamo dovrà essere indirizzato in forma scritta al Comune di Barzago il quale si farà carico di intentare ogni azione, compreso il ricorso all’arbitrato, atta a risolvere ogni eventuale controversia insorgesse tra le parti. Tutte le controversie che non potranno essere concluse bonariamente verranno devolute al Tribunale di Lecco. Art. 10 Sanzioni Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo la responsabilità penale per fatti che costituiscono reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. TITOLO III REGOLAMENTO PER CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI AD ACCESSO REGOLAMENTATO IMPIANTI SPORTIVI: CAMPO DI CALCIO IN ERBA – PALESTRA CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA Art. 11 Concessione per l’uso L’atto formale per la concessione in uso degli impianti il cui schema verrà approvato dalla Giunta Comunale, viene rilasciata dal Responsabile del Servizio a società, enti, Associazioni e ai privati che ne facciano richiesta per l’utilizzazione nell’ambito degli scopi e delle finalità di cui al precedente articolo 2 e che risultino ad insindacabile giudizio dell’ Amministrazione comunale compatibili con le attrezzature e le destinazioni dell’impianto. Nel centro sportivo potranno essere svolte anche manifestazioni aventi carattere culturale, sociale, religioso o politico. Tali manifestazioni devono svolgersi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7. Coloro che intendono ottenere la concessione in uso di uno degli impianti dovranno presentare in comune apposita istanza da redigersi su apposito modulo contenente i dati necessari alla identificazione del soggetto richiedente, degli scopi e delle modalità della utilizzazione richiesta, specificando altresì se la manifestazione è coperta da assicurazione di R.C. o vi è responsabilità diretta della persona sottoscrivente. L’ istanza di concessione deve pervenire all’ Amministrazione comunale con le seguenti modalità: a) Per l’uso stagionale del campo di calcio e della palestra comunale le domande dovranno essere inoltrate entro il 15 luglio di ogni anno. b) Per l’uso saltuario degli impianti almeno dieci giorni (5 giorni per il campo in erba sintetica) prima della data di utilizzazione. Nell’ assegnazione degli orari d’ uso degli impianti, sarà data la precedenza alle associazioni sportive, alle scuole, agli enti operanti sul territorio comunale tenendo in considerazione il tipo di attività svolta ed il numero delle persone coinvolte. Nell’accoglimento della concessione viene data priorità alle richieste di utilizzo stagionale pervenute dalle associazioni sportive locali, a cui di norma viene concessa con apposito atto la gestione degli impianti sportivi. Tale gestione è concessa da parte 4 dell’Amministrazione comunale dietro versamento di un canone di gestione che tenga conto dei servizi manutentivi/gestionali (apertura, pulizia ecc) che i gestori svolgono per conto del Comune. Per l’utilizzo del campo di calcio di cui all’art. 3 punto a) è obbligatorio l’uso degli spogliatoi. Art. 12 Norme di concessione La Giunta comunale potrà concedere l’effettuazione di manifestazioni con ingresso di pubblico a pagamento. Il Concessionario, previo ottenimento dei necessari permessi, avrà cura di provvedere al servizio di vendita dei biglietti, al controllo degli ingressi e del pubblico e tale servizio continuerà fino al completo sgombero dell’impianto da parte di tutti gli spettatori. Il Comune si riserva ogni più ampio controllo attraverso il proprio personale. Il concessionario, a tal fine, consentirà l’accesso al personale di controllo. Art. 13 Pubblicità L’affissione di manifesti pubblicitari e/o altro materiale pubblicitario è sottoposto al pagamento dell’imposta di pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, qualora dovuti. Art. 14 Obblighi del concessionario, revoche ed esclusioni Il concessionario è tenuto a versare i canoni di concessione secondo le quote indicate dall’apposito tariffario entro e non oltre i termini che saranno stabiliti all’atto della concessione. Per domande di uso saltuario il versamento deve avvenire all’atto del ritiro della concessione. Il mancato pagamento dei canoni, l’inosservanza delle norme del presente regolamento o il cattivo e difforme uso della concessione, comportano l’esclusione degli inadempienti da ogni ulteriore uso degli impianti sportivi, fatte salve le normali azioni del Comune per eventuale recupero del credito o dei danni. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale revocare la concessione senza che i concessionari abbiano a pretendere altro che il rimborso del canone già versato per il periodo non usufruito quando vi siano i seguenti motivi: a) causa di forza maggiore (guasti, riparazioni, ecc.) b) interessi o necessità di carattere preminente. Art. 15 Criteri e parametri per determinazione canone I canoni di utilizzo saranno stabiliti dalla Giunta comunale secondo i seguenti criteri: - uso ordinario per attività saltuarie e singole; - uso ordinario per attività plurime (tornei, manifestazioni, ecc.); - uso convenzionato per attività continuative; - canone differenziati per residenti e non residenti Per le attività a scopo di lucro, tenuto conto della residenza, i canoni determinati avranno una maggiorazione del 100%. Le attività promosse dall’Amministrazione comunale saranno ad uso gratuito. Art. 16 Disciplina specifica per utilizzo campo di calcio in erba sintetica Il campo di calcio in erba sintetica a 7 giocatori è utilizzato per il gioco del calcio e di norma è utilizzabile tutti i giorni dalle ore 08.00 alle 24.00. L’utilizzo per i ragazzi residenti a Barzago di età inferiore ai diciotto anni è consentito a titolo gratuito sino alle ore 19.00 e comunque in assenza di attività sportive, tornei o prenotazioni. 5 Eventuali utilizzi straordinari per tornei in occasione di feste o eventi, devono essere concordati preventivamente con l’Amministrazione Comunale e con l’ente convenzionato, con anticipo di almeno 7 giorni sulla data di utilizzo. Il tempo massimo di utilizzo per ciascuna istanza é di 120 minuti salvo la possibilità di continuare ad occupare se libero. E’ possibile richiederne l’utilizzo con o senza illuminazione. L’Amministrazione Comunale, si riserva il diritto di utilizzo del campo in erba sintetica e di modificare l’orario di utilizzo, per il periodo necessario alla manutenzione e/o per altre esigenze sopraggiunte. Il campo di calcio in erba sintetica potrà essere affidato in gestione a società, enti, associazioni e privati, che dovranno stipulare apposita convenzione con il Comune. Regole di utilizzo: L’ingresso nel campo di calcio in erba sintetica avviene con scarpe necessariamente pulite. Le scarpe da gioco devono avere la suola adatta ai campi in erba sintetica o scarpe da ginnastica a suola liscia, onde evitare il danneggiamento del manto erboso. E’ assolutamente vietato l’uso di scarpe con tacchetti di ferro. E’ obbligatorio l’uso di abbigliamento idoneo all’attività sportiva. Il Comune non mette a disposizione né indumenti né palloni. E’ fatto obbligo ai giocatori di lasciare il campo pulito al termine degli incontri sportivi senza lasciare rifiuti sul terreno. E’ assolutamente vietato consumare cibi di qualsiasi genere e versare bevande sul tappeto di erba sintetica. E’ fatto assoluto divieto di introdurre nel campo di calcio biciclette o ciclomotori o di parcheggiarli all’esterno appoggiandoli alla recinzione di protezione. E’ fatto altresì assoluto divieto di introdurre nel campo qualsiasi genere di animali. E’ fatto obbligo a tutti gli utilizzatori di provvedere alla chiusura del cancelletto di ingresso al termine dell’utilizzo. Qualsiasi danno avvenuto dovuto alla mancata chiusura sarà addebitato agli utilizzatori stessi. Campo da gioco per calcetto a 5 giocatori: L’eventuale posizionamento di porte e della rigatura per rendere possibile l’utilizzo del campo a 7 anche per partite a calcetto con 5 giocatori prevede il rispetto di tutte le regole sopra descritte per l’utilizzo del campo a 7. 6 PALAZZINA PER GRUPPI E ASSOCIAZIONI Si tratta di un locale trasformato in due spazi separati da pareti mobili, come indicato nella planimetria allegata al presente regolamento. Gli spazi sono destinati a sede per Gruppi o Associazioni di Barzago che operano nel campo sociale, culturale, sportivo e del volontariato. Art. 17 Assegnazione in uso dei locali L'assegnazione dei locali avverrà dietro richiesta del singolo Gruppo o Associazione in possesso dei requisiti più avanti indicati. La verifica dei requisiti e la decisione dell'assegnazione sarà di competenza del Responsabile del Servizio, il quale potrà sentire il parere del Sindaco per la valutazione di eventuali priorità legate ai seguenti parametri: - Attività del Gruppo o Associazione richiedente. - Consistenza in termini di iscritti o frequentatori del Gruppo o Associazione. - Partecipazione dei cittadini di Barzago alle iniziative del Gruppo o Associazione - Anzianità del Gruppo o Associazione. - Data di presentazione della richiesta. L'assegnazione dei locali avverrà tramite una concessione per l’utilizzo, il cui schema verrà approvato dalla Giunta Comunale, sottoscritta dal responsabile del Gruppo/Associazione e dal Responsabile del Servizio. ART. 18 Durata La durata dell'utilizzo dei locali è triennale e potrà essere rinnovata di anno in anno, previa assunzione di apposita determina del Responsabile del Servizio e salvo disdetta pervenuta da una delle parti almeno 3 mesi prima della scadenza. In caso di inadempienze, mancato rispetto delle norme d'uso, comprovato mancato costante utilizzo dei locali, mancato pagamento del canone di concessine, l'Amministrazione potrà revocare immediatamente l'utilizzo dei locali sempre con atto del Responsabile del Servizio. Art. 19 Requisiti per le assegnazioni I Gruppi e le Associazioni che richiedono l'utilizzo dei locali della palazzina dovranno essere in possesso e dimostrare di avere i seguenti requisiti: a) Sede nel Comune di Barzago. b) Essere senza scopo di lucro. c) Essere legalmente costituite. Costituisce priorità nell'assegnazione il possesso di uno Statuto, la cui copia va presentata al Comune. d) Non essere di tipo privato. Ossia l'iscrizione o l'appartenenza al Gruppo/Associazione deve poter essere effettuata da tutti i cittadini che condividano gli scopi e le finalità del Gruppo o dell'Associazione stessa. L'elezione o la nomina degli organismi dirigenti del Gruppo/Associazione deve permettere la candidatura di qualsiasi cittadino iscritto o appartenente. E' esclusa l'assegnazione di questi spazi a Partiti o a Gruppi e Associazioni di natura politica. Art. 20 Modalità di utilizzo dei locali 7 I locali e le attrezzature comunali dati in uso, devono essere da questi mantenuti in perfetto stato. Ogni danno dovrà essere ripristinato a cura e spese degli stessi utilizzatori. Gli utilizzatori dovranno rispettare anche il decoro e la quiete pubblica non recando disturbo alla cittadinanza o ad altre iniziative eventualmente presenti all'interno dell'area sportiva. Un locale potrà essere condiviso tra più Gruppi o Associazioni, previo accordo e indicazione del Comune sui giorni o i tempi diversi di utilizzo. I locali dovranno essere utilizzati per il solo scopo a cui sono destinati. Qualsiasi diverso utilizzo, anche temporaneo, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune. E' vietato consentire l'utilizzo dei locali a persone, Gruppi e Associazioni diverse dagli assegnatari senza l'esplicito assenso scritto dell'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto all'utilizzo dei locali per proprie necessità, previa comunicazione agli utilizzatori in tempi congrui e senza che ciò possa causare ostacolo alla loro attività. Art. 21 Criteri e parametri per determinazione canone Gli utilizzatori dei locali dovranno pagare al Comune un canone annuale che verrà stabilito con delibera di giunta comunale. Le modalità di pagamento, termini, modi e condizioni, verranno stabiliti nell’atto di concessione. LOCALE BAR Si tratta un locale bar, come indicato nella planimetria allegata al presente regolamento, attrezzato per questa funzione. La concessione del bar è definita da apposito atto di concessione ai sensi dell’art. 30 D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 8 AREA FESTE E STRUTTURA POLIVALENTE L’area è composta da cucina attrezzata, forno pizza, bar attrezzato, magazzino, area coperta per tavoli o iniziative di vario genere, area scoperta con pista da ballo. Art. 22 Concessione per l’uso In base alle finalità previste nell’art.2, l’uso è consentito a: a) cittadini residenti a Barzago, che abbiano compiuto la maggiore età. E' esclusa la concessione a cittadini, residenti in Barzago, che presentino domanda a nome e per conto di altri non residenti. b) gruppi, associazioni, partiti presenti nel Comune di Barzago che hanno una sede o svolgono un’attività riconosciuta nel Comune di Barzago con un effettivo carattere comunale. c) gli stessi utenti di cui al punto b) anche non presenti nel Comune di Barzago. d) privati, aziende, esercizi commerciali presenti a Barzago. e) gli stessi utenti del punto d) anche non presenti nel Comune di Barzago. Stante la presenza di apparecchiature particolari, nonché la necessità di dover possedere requisiti tecnico-professionali specifici per il relativo utilizzo, per le strutture indicate nella zona cucina attrezzata e bar, l’uso è consentito esclusivamente ai soggetti di cui alle lettere b) e c) in possesso dei requisiti tecnico-professionali abilitanti all’utilizzo della cucina ed alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande. Gli eventi organizzati dai soggetti di cui al punto a) dovranno avere carattere prettamente privato, escludendo quindi ogni iniziativa che preveda qualunque tipo di introito per il concessionario o pagamento di corrispettivo da parte dei partecipanti all’iniziativa. Ogni altro utilizzo a fini di lucro da parte di soggetti di cui al punto a) dovrà rispettare le norme di legge in materia fiscale e dovrà avere i permessi degli organi competenti. La struttura viene concessa ai richiedenti che rispettano i requisiti richiesti, con le strutture ed attrezzature indicate nell’allegato all’atto di concessione. Le attrezzature e gli arredi non previsti nell’elenco dovranno essere procurati direttamente dagli utilizzatori a propria cura e spese. Art. 23 Norme di concessione Il richiedente dovrà presentare la richiesta di autorizzazione compilando il modulo disponibile presso gli uffici comunali e sul sito istituzionale del Comune – Home page – Sezione modulistica. Tenuto conto delle priorità, le istanze saranno considerate secondo l’ordine cronologico d’arrivo risultante dalla registrazione al Protocollo comunale. L’accoglimento o il diniego della concessione all’uso dell’area, dovrà essere comunicato con atto scritto al richiedente entro i 10 giorni successivi alla presentazione delle domande. Nella richiesta d’utilizzo dovranno essere indicate la denominazione della festa o manifestazione, le date e gli orari d’utilizzo, le strutture che si intendono utilizzare, il nome del responsabile, il suo recapito. Inoltre dovrà indicare di essere a conoscenza delle norme regolamentari e di pubblica sicurezza relative all’uso degli spazi ed alle riunioni pubbliche (art.18 TULPS 18/06/1931, n.773), e di assumersi ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale per danni a persone o cose derivanti dall’utilizzo degli spazi. L’istanza dovrà pervenire di norma almeno 20 giorni prima per l’utilizzo. Per i soggetti di cui al punto b), è possibile, per motivi organizzativi, poter disporre delle strutture prima dell’inizio dell’evento in programma, con modalità da concordare con il Comune. Tali periodi aggiuntivi sono da ritenersi compresi nei canoni di utilizzo e devono intendersi unicamente finalizzati allo svolgimento di attività preparatorie. Pertanto in tali 9 periodi non è possibile somministrare alimenti e bevande ed effettuare intrattenimenti di qualunque tipo. Ogni anno il Responsabile del servizio del Comune di Barzago predispone il calendario dei periodi di utilizzo. Non sono consentiti spostamenti di turni assegnati senza la preventiva autorizzazione el Comune. L’assegnazione delle Concessioni avverrà nel rispetto del seguente ordine di priorità: 1. Iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale a qualsiasi titolo; 2. Iniziative promosse dai soggetti di cui al punto b) aventi sede nel Comune di Barzago 3. Iniziative promosse dai soggetti di cui al punto a) 4. Iniziative promosse dai soggetti di cui al punto d) 5. Iniziative promosse dai soggetti di cui al punto c) 6. Iniziative promosse dai soggetti di cui al punto e) In caso di richieste di Concessione riconducibili al medesimo criterio, le stesse verranno considerate in base all’ordine cronologico di presentazione della richiesta al Protocollo. Con l’intento di procedere in una efficiente organizzazione dell’utilizzo delle strutture oggetto del presente regolamento, i soggetti di cui al punto b) dovranno richiedere per iscritto entro il 28 febbraio di ogni anno le date di utilizzo della struttura. Si terrà in considerazione la priorità di utilizzo annuale da parte delle varie associazioni che svolgono tradizionalmente le iniziative sempre nello stesso periodo dell’anno. La richiesta presentata al Comune è da intendersi per il solo utilizzo dell’area e della struttura; il RICHIEDENTE dovrà sempre ottenere a Sua cura e spese le autorizzazioni dagli Enti preposti, qualora necessarie, e dove richiesto tramite autocertificazione. Con particolare riferimento alle iniziative afferenti eventi musicali, si specifica che potranno essere, di norma, autorizzate fino alle ore 24:00 salvo deroghe espressamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale. Il richiedente dovrà individuare uno o più responsabili che dovranno essere sempre reperibili durante la manifestazione ed intervenire tempestivamente quando e dove richiesto Art. 24 Modalità di utilizzo, regole e obblighi da rispettare Il rilascio dell’autorizzazione per l’utilizzo e della struttura polivalente è condizionato al rispetto delle seguenti indicazioni: a. tutte le attività di ballo, canto, tornei, ecc. dovranno rispettare i limiti acustici previsti dalle norme; b. la pulizia dell’area e delle attrezzature, prima, durante e dopo l’utilizzo sarà a cura del RICHIEDENTE; c. eventuali apparecchi elettrici, fonici o altre attrezzature proprie dovranno essere perfettamente in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza; d. divieto di qualsiasi genere di sistemazione interna che comporti variazioni allo stato degli immobili, porte, infissi, ecc. e del materiale mobile della sala; e. divieto di introdurre materiali e attrezzature che in qualche modo possano danneggiare pavimenti, porte, pareti, impianti, attrezzature; f. divieto di applicare carichi alle strutture della sala e alle pareti; g. divieto di sub-concedere a terzi l’autorizzazione all’utilizzo; Art. 25 Codice etico - Principi generali Il codice etico indica i principi guida del comportamento dei soggetti che operano per il funzionamento della struttura. 10 La struttura è concepita per essere pienamente integrata nel contesto in cui stata realizzata, pertanto, deve essere tenuto, da parte di tutti, un comportamento corretto, educato e rispettoso dell’ambiente e degli altri, evitando urla e schiamazzi. Le attrezzature devono essere utilizzate con la massima perizia allo scopo di preservarne la funzionalità a vantaggio di tutti. La gestione dell’Area deve essere svolta nella massima efficienza evitando, perciò, sprechi di risorse (luce, acqua, gas). Art. 26 Etica relativa alla somministrazione di bevande Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande per quanto non previsto dalla vigente normativa in materia, il RICHIEDENTE è tenuto: al rispetto della legge sul divieto di somministrazione di bevande alcoliche a minori al rispetto della legge sul divieto di somministrazione di bevande alcoliche a persone in evidente stato di ebbrezza; al divieto di promuovere il gioco d’azzardo, ad esclusione di sottoscrizione a premi, ruota, tombole o altre forme analoghe di raccolta fondi a scopo di beneficienza o per sostenere gruppi e associazioni; evitare formule di consumo di alcolici tipo “bevi 2 paghi 1” e il consumo eccessivo di superalcolici. E’ tassativamente vietato al Concessionario di riprodurre copia delle chiavi affidategli per l’uso dei locali, ed a riconsegnare le stesse al termine dell’uso autorizzato. 1. L’uso della struttura polivalente e delle relative attrezzature s’intende effettuato sotto la responsabilità del RICHIEDENTE e di chi utilizza le strutture, con esclusione di ogni responsabilità da parte del Comune; 2. In ogni caso il RICHIEDENTE s’intende espressamente obbligato a tenere indenne il Comune di Barzago da tutti i danni diretti o indiretti, che possano comunque derivare a chiunque in dipendenza o connessione con l’uso dell’impianto, sollevando il Comune di Barzago da ogni e qualsiasi azione pretesa e richiesta che possa comunque e da chiunque promuoversi in relazione all’uso dell’area feste, della struttura polivalente e delle relative attrezzature, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2053 del Codice Civile. A tale scopo gli utilizzatori, dovranno stipulare con oneri a loro carico idonee polizze assicurative con idonei massimali per la copertura di responsabilità verso terzi per danno a cose e persone derivanti dall’esecuzione delle manifestazioni aperte al pubblico. Inoltre il Comune di Barzago non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni subiti dal richiedente o causati a lui da terzi per furti, infortuni, responsabilità civili, per atto illecito o delittuoso. 3. Il Comune di Barzago si riserva il diritto, tramite i propri uffici o gli amministratori, di svolgere ispezioni in qualsiasi momento al fine di verificare che l’uso degli immobili e delle attrezzature avvenga correttamente. 4. Il RICHIEDENTE nel ricevere l’autorizzazione sottoscrive per accettazione un documento che attesta la completa funzionalità delle strutture e delle attrezzature. 5. Al termine di ogni manifestazione la struttura polivalente dovrà essere riconsegnata pulita e con tutte le attrezzature (comprese le cappe aspiratrici) ed i bagni in ordine, in caso contrario il Comune di Barzago addebiterà il costo delle pulizie finali al RICHIEDENTE detraendolo dalla cauzione. 6. Il deposito cauzionale richiesto dovrà essere versato, secondo le indicazioni dell’atto di concessione e sarà restituito entro 15 giorni dal termine dell’utilizzo (compreso eventuali operazioni di pulizia e sgombero di attrezzature) e comunque dopo la verifica degli spazi utilizzati e del rispetto del presente regolamento. 11 7. Il canone stabilito per l’utilizzo dovrà essere versata entro 5 giorni dal termine dell’utilizzo. Inoltre la consegna delle chiavi è subordinata al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. 8. Il RICHIEDENTE dovrà provvedere alla differenziazione dei rifiuti prodotti; i rifiuti diversi da quelli conferibili nel sacco trasparente, nel sacco viola e nel sacco umido, dovranno essere smaltiti presso il centro di raccolta di Garbagnate Monastero a carico dell’utilizzatore. La collocazione dei sacchi il giorno della raccolta è a cura del richiedente. 9. Al termine dell’utilizzo, il RICHIEDENTE dovrà accertarsi che tutte le luci siano spente, che tutti i rubinetti dell’acqua e del gas siano chiusi e segnalare tempestivamente, qualsiasi danno o malfunzionamento. 10. L’affissione di manifesti pubblicitari ed altro materiale all’interno ed all’esterno degli spazi concessi non deve essere fatto con l’utilizzo di colle o adesivi che possono arrecare danno alle strutture ed è sottoposto al pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni, qualora dovuti. 11.In caso di mancato utilizzo o rinuncia all’utilizzo dei locali senza espressa disdetta scritta comunicata almeno 5 giorni prima della manifestazione, l’Amministrazione Comunale tratterrà il 50% dell’importo dovuto per l’utilizzo salvo casi giustificati che saranno valutati dall’Amministrazione Comunale. La trattenuta del 50% dell’importo dovuto sarà applicata anche nel caso di disdetta in presenza di domande che sono state negate proprio in base alla prenotazione poi disdettata. Le eventuali richieste di modifica e spostamento delle date di utilizzo degli spazi verranno accettate ad esclusiva discrezione dell’Amministrazione Comunale, sempre e solo compatibilmente con le altre richieste di utilizzo. 12. Le concessioni in esecuzione del presente Regolamento potranno essere revocate in qualunque momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per il mancato rispetto delle condizioni indicate dal presente Regolamento e/o nell’atto di concessione, senza che per questo il concessionario possa vantare alcun diritto di indennizzo o rimborso. 13. Nel caso di un autonomo allestimento dell’area adibita a pubblico spettacolo (per esempio palco o altre strutture per zona ballo, esibizione, etc.), dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia. 14. Il Comune potrà comunque rifiutare la concessione della struttura a privati, gruppi o altri utilizzatori che in precedenza hanno causato danni o non hanno rispettato le regole indicate dal presente regolamento. Art. 27 Criteri e parametri per determinazione canone I canoni di utilizzo saranno stabiliti dalla Giunta comunale secondo i seguenti criteri: - strutture utilizzare parzialmente o completamente; - durata dell’utilizzo (attività saltuarie e singole – saltuarie e plurime - tornei, manifestazioni attività continuative) - tipologia di utilizzo (volontariato, scopo di lucro etc) - tipologia di richiedenti (residenti, non residenti, gruppi etc.) Le attività promosse dall’Amministrazione comunale e delle scuole presenti sul territorio comunale saranno ad uso gratuito. 12 TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 28Pubblicazione Al presente Regolamento verrà data idonea pubblicità mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune alla Sezione Regolamenti. Art. 29 Norma Finale Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia. Art. 30 Abrogazioni Dall’entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati i precedenti regolamenti disciplinanti le strutture presenti nel centro sportivo comunale. Art. 31 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’esecutività della delibera di approvazione 13