Analisi dei contratti collettivi nazionali sloveni 2009

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Analisi dei contratti collettivi nazionali sloveni 2009
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INDUSTRIA AGRICOLA E
ALIMENTARE DELLA SLOVENIA (CCNL IAA)
1. Prescrizioni generali
(1) Il CCNL per l’Industria Agricola e Alimentare della Slovenia (in seguito denominato: CCNL IAA)
è stato rinnovato nel 2006 e successivamente prorogato di anno in anno con alcune correzioni
minori. Il CCNL scade il 30 aprile 2009. Sono in corso integrazioni o armonizzazioni con le
modifiche introdotte dall’emendamento legislativo della Legge sui rapporti di lavoro.
(2) I singoli titoli sono dettagliatamente definiti nella Legge sui rapporti di lavoro e il CCNL
dell’industria agricola e alimentare non riassume ma integra e perfeziona la disciplina.
(3) Gli importi dei salari e delle integrazioni sono aggiornati al 31.10.2008.
(4) Il CCNL viene applicato a tutti i datori di lavoro, e ai loro dipendenti, che svolgono come attività
principale una delle seguenti attività: Produzione di piante agricole; Zootecnia; Agricoltura mista;
Servizi per la produzione vegetale e la zootecnia, eccetto servizi veterinari; Sistemazione di parchi;
Pesca e servizi nel settore della pesca; Produzione, trasformazione e conservazione delle carni e
dei prodotti a base di carne; Trasformazione e conservazione del pesce, produzione di prodotti
ittici; Trasformazione e conservazione di frutta e ortaggi; Produzione di oli e grassi vegetali e
animali; Lavorazione del latte e produzione di latticini; Attività di mulini, produzione di fecola e
prodotti a base di fecola; Produzione di foraggi e alimenti per animali; Produzione di altri alimenti;
Produzione di bevande; Produzione di prodotti a base di tabacco.
(5) Il CCNL viene rinnovato ogni anno; il CCNL attuale rimarrà in vigore fino al 30 aprile 2009.
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2. Contratto di occupazione
(1) Il rapporto di lavoro viene stipulato tramite il contratto di occupazione (in forma scritta).
(2) I diritti e gli obblighi inerenti la prestazione del lavoro sul posto di lavoro e la registrazione nel
sistema di previdenza sociale in base al rapporto di lavoro possono essere espletati a partire dal
giorno dell'inizio del lavoro concordato nel contratto di occupazione. Il datore di lavoro è tenuto a
provvedere all’iscrizione del lavoratore nel sistema di previdenza sociale (assicurazione
pensionistica, contro l'invalidità, assicurazione sanitaria e assicurazione contro la disoccupazione)
in conformità con la normativa vigente in materia e a consegnare al lavoratore copia della
domanda entro 15 giorni dall'inizio del lavoro.
(3) Il contratto di occupazione viene stipulato a tempo indeterminato, salvo diversa disposizione di
legge.
(4) Se il contratto di occupazione non definisce con precisione la durata dello stesso o se il
contratto a termine non è stipulato in forma scritta all’inizio del lavoro, si presume che il contratto
di occupazione è stato stipulato a tempo indeterminato.
(5) Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore, prima della firma del contratto di lavoro
individuale, sul contenuto dei contratti collettivi e degli atti generali che regolano i diritti e gli
obblighi del lavoratore.
(6) La durata del periodo di prova prevista per i singoli posti di lavoro:
- per i lavori del I, II e III livello: al massimo 1 mese;
- per i lavori del IV livello: al massimo 2 mesi;
- per i lavori del V livello: al massimo 3 mesi;
- per i lavori del VI livello: al massimo 4 mesi;
- per i lavori del VII, VIII e IX livello: al massimo 6 mesi.
(7) Le modalità di supervisione durante il periodo di prova e la relativa valutazione devono essere
concordate nel contratto di occupazione o nel CCNL.
3. Orario di lavoro
(1) L’orario di lavoro a tempo pieno non può superare le 40 ore settimanali.
(2) La Legge o il CCNL possono definire come orario di lavoro a tempo pieno un orario inferiore
alle 40 ore settimanali con il limite minimo di 36 ore settimanali.
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(3) Il datore di lavoro redige il programma di distribuzione dell’orario di lavoro annuo, prima
dell’inizio dell’anno civile o dell’esercizio commerciale, avvisando i lavoratori e i sindacati presso il
datore di lavoro.
(4) Il datore di lavoro è tenuto ad avvisare i lavoratori in forma scritta sulla ridistribuzione
provvisoria dell’orario lavorativo con almeno un giorno di anticipo.
(5) Il tempo può essere distribuito in modo non omogeneo per la natura stessa del lavoro, per
l’organizzazione del lavoro o per le necessità degli utenti. In caso di distribuzione non omogenea e
di ridistribuzione provvisoria, l’orario di lavoro non può superare le 56 ore settimanali.
(6) Le disposizioni della Legge sui rapporti di lavoro che vietano il lavoro oltre l’orario pieno si
applicano anche in caso di distribuzione non omogenea o di ridistribuzione dell’orario di lavoro.
(7) Il lavoratore che lavora con l’orario di lavoro a tempo pieno ha diritto a una pausa di 30 minuti
durante la giornata lavorativa; questo tempo viene calcolato all’interno dell’orario di lavoro.
(8) Il lavoratore ha diritto ad almeno 12 ore di riposo continuo nell'arco di 24 ore.
(9) Il lavoratore ha inoltre diritto, nell’arco di sette giornate consecutive di lavoro, fermo restando il
diritto alla pausa giornaliera di cui all’articolo precedente, ad un riposo della durata minima
ininterrotta di 24 ore.
(10) Il lavoratore è tenuto a prestare lavoro straordinario su richiesta del datore di lavoro, oltre che
nei casi previsti dalla legge, anche nei seguenti casi:
–
per svolgere il lavoro che non è stato possibile svolgere per mancanza di energia, per fermo
macchine o per altri arresti imprevedibili;
–
per svolgere un lavoro urgente, dove l’urgenza è dovuta alle peculiarità del settore agricolo e
della lavorazione alimentare (merce deperibile, condizioni meteorologiche imprevedibili
ecc.);
–
quando la prestazione del lavoro comporta l’adempimento degli obblighi contrattualmente
previsti, impossibili da pianificare;
–
per sostituire assenze non previste.
4. Ferie
(1) Il lavoratore ha diritto a ferie annue della durata minima di quattro settimane per ogni anno
civile, a prescindere dal fatto che lavori a tempo pieno o parziale. Il numero minimo dei giorni di
ferie per il singolo lavoratore dipende dalla distribuzione delle giornate lavorative nell’arco della
settimana per il singolo lavoratore.
(2) Il lavoratore anziano, disabile, con un danno biologico di almeno 60%, e il lavoratore al quale è
affidato in cura e custodia un figlio con disabilità fisiche o mentali, ha diritto ad almeno tre giorni
aggiuntivi di ferie annue.
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(3) Il lavoratore ha diritto ad un giorno di ferie aggiuntivo per ogni figlio di età inferiore ai 15 anni.
(4) Il lavoratore acquisisce il diritto a fruire dell’intera durata delle ferie al compimento di non più di
sei mesi di rapporto lavorativo contrattuale ininterrotto, a prescindere dal fatto che lavori a tempo
pieno o parziale.
(5) Il datore di lavoro è tenuto a garantire la fruizione delle ferie annue al lavoratore entro la fine
dell'anno civile in corso, mentre il lavoratore è tenuto a fruire di almeno due settimane di ferie entro
la fine dell’anno civile; potrà fruire dei restanti giorni di ferie, d’accordo con il datore di lavoro, entro
il 30 giugno dell'anno successivo.
(6) Il lavoratore ha diritto alle seguenti ferie minime per ogni anno civile:
- se lavora 4 giorni a settimana, almeno
16 giorni;
- se lavora 5 giorni a settimana, almeno
20 giorni;
- se lavora 6 giorni a settimana, almeno
24 giorni.
(7) Oltre alle ferie minime, il lavoratore ha diritto al seguente numero aggiuntivo di giorni di ferie:
- lavoratore anziano:
3 giorni;
- lavoratore di età inferiore ai 18 anni:
7 giorni;
- lavoratore disabile:
3 giorni;
- lavoratore con danno biologico pari ad almeno
3 giorni;
60%:
- lavoratore che provvede alla cura e alla
custodia di un figlio con disabilità fisiche o
mentali:
3 giorni;
- lavoratore con figlio di età inferiore ai 15 anni:
1 giorno;
- lavoratore notturno:
2 giorni;
- lavoratore che presta la sua opera in
condizioni estreme:
fino a 2 giorni;
- con anzianità lavorativa oltre ai 10 anni:
2 giorni;
- con anzianità lavorativa oltre ai 20 anni:
4 giorni;
con anzianità lavorativa oltre ai 30 anni:
6 giorni.
5. Formazione
1) Viene considerata formazione:
–
la formazione per acquisire un nuovo titolo di studio;
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–
l’abilitazione;
–
l'aggiornamento.
2) Se la formazione per acquisire un nuovo titolo di studio viene fatta nell'interesse del datore
di lavoro, il lavoratore e il datore di lavoro stipulano un contratto di formazione, nel quale
vengono regolati i diritti e gli obblighi reciproci.
6. Sindacato
(1) Il CCNL non interferisce nei diritti, negli obblighi e nelle responsabilità del sindacato
relativamente alle sue funzioni, in conformità con il proprio ruolo e le proprie mansioni, ovvero di
promuovere iniziative, proposte, posizioni e richieste agli organi competenti del datore di lavoro.
(2) Il funzionamento del sindacato non può essere limitato dalle decisioni degli organi del datore di
lavoro.
(3) Il datore di lavoro fornisce al sindacato le informazioni inerenti tutte le questioni di competenza
degli organi amministrativi e dei dipendenti muniti di poteri, relative alla posizione sociale,
economica e lavorativa nonché ai diritti, obblighi e responsabilità dei lavoratori dal titolo della
prestazione del lavoro e del rapporto di lavoro.
(4) Il datore di lavoro permette ai sindacati di prendere parte a tutte le procedure decisionali sui
diritti, sugli obblighi e sulle responsabilità dei lavoratori dal titolo del rapporto di lavoro.
(5) Il datore di lavoro garantisce al sindacato organizzato presso il datore di lavoro:
- libero accesso dei rappresentanti sindacali esterni nei luoghi del datore di lavoro con l’obbligo di
preavviso;
-
la
libertà
di
informazione
sindacale
e della divulgazione degli
stampati
sindacali.
(6) Salvo diverse disposizioni del contratto di cui al punto precedente, sono garantiti per il lavoro
del
sindacato:
- un’ora retribuita l’anno per ogni iscritto al sindacato presso il datore di lavoro, e comunque non
meno di 30 ore all'anno nelle imprese aventi fino a 20 dipendenti, e almeno 60 ore nelle imprese
con più di 20 dipendenti, oltre a mezz’ora per svolgere le funzioni sindacali per ogni dipendente;
- la possibilità per il rappresentante del sindacato maggiormente rappresentativo nell'azienda di
ricevere una maggiorazione del 10% per il lavoro svolto, se rappresenta meno di 50 iscritti, o del
20% se rappresenta più di 50 iscritti. La maggiorazione viene calcolata sul salario base per il I
livello ai sensi del CCNL dell’industria agricola e alimentare.
(7) Il numero dei rappresentanti sindacali viene definito dal contratto collettivo stipulato con il
datore di lavoro o dal contratto sulla garanzia delle condizioni per il lavoro sindacale tra il sindacato
e il datore di lavoro.
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(8) Il contratto di cui al comma uno di questo articolo può inoltre prevedere la convocazione delle
riunioni degli iscritti durante l’orario di lavoro per un massimo di due volte l'anno.
(9) A prescindere dalle condizioni materiali garantite per il lavoro del sindacato in conformità con
questo articolo, il datore di lavoro e il sindacato rappresentativo presso il datore di lavoro possono
concordare che per le ore di svolgimento della carica professionale al rappresentante sindacale
spetti una retribuzione pari almeno a quella percepita prima di aver ricoperto la carica.
(10) Il rappresentante sindacale gode di una tutela speciale per lo svolgimento dell’attività
sindacale ai sensi della legge e del CCNL.
(11) E’ fatto divieto di ridurre la retribuzione al rappresentante sindacale per motivo di attività
sindacale, avviare procedure disciplinari o di risarcimento nei suoi confronti, creare condizioni
meno favorevoli o subordinate al rappresentante sindacale in altro modo o licenziarlo senza il
consenso
del
sindacato.
(12) La tutela prevista in questo articolo è valida per tutto il tempo dello svolgimento della carica di
rappresentante sindacale e per un altro anno dopo la cessazione della carica.
7. Diritto all’informazione
Il CCNL dell’industria agricola e alimentare non regola questo settore in modo particolare. Questo
diritto è sancito in particolare da due leggi: dalla Legge sulla co-amministrazione dei lavoratori
(ruolo importante del Consiglio dei lavoratori) e dalla Legge sui rapporti di lavoro (coinvolgimento
del sindacato nelle singole procedure, vedi capitolo precedente).
8. Ambiente di lavoro-igiene e sicurezza
(1) Il CCNL dell'industria agricola e alimentare non regola questo ambito; si applica direttamente la
Legge sulla sicurezza e sulla salute sul lavoro; la Legge impone ai datori di lavoro di redigere
un'analisi speciale dei posti di lavoro e delle condizioni di lavoro; l'analisi deve contenere anche un
piano di eliminazione o mitigazione delle condizioni precarie. Il documento redatto in questo modo
assume il titolo di Dichiarazione di sicurezza con valutazione dei rischi. Partecipano alla redazione
di questo documento anche i rappresentanti sindacali, l’esperto autorizzato per il settore della
sicurezza sul lavoro e il medico specializzato in medicina del lavoro.
(2) Il datore di lavoro è tenuto a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in relazione al
lavoro. Il datore di lavoro è tenuto ad attuare i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza e
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la salute dei lavoratori, compresa la prevenzione dei rischi sul lavoro, l'informazione e l'abilitazione
dei lavoratori, con un assetto organizzativo idoneo e con gli strumenti necessari.
9. Retribuzione ed altri redditi
1) La retribuzione è composta dal salario base, dal premio produttività personale, dal premio
produttività collettiva e dalle integrazioni.
2) Il salario base viene definito sulla base di un importo mensile o di un importo orario (174 ore).
Livello
€
€
€
Importo mensile
Retribuzione oraria
Aumento
I
429,78
2,47
26,32
II
468,06
2,69
28,66
III
520,26
2,99
34,13
IV
527,46
3,29
36,02
V
640,32
3,68
39,19
VI
756,90
4,35
47,95
VII
850,86
4,89
52,06
VIII
1005,72
5,78
63,16
IX
1197,12
6,88
74,89
(3) Il premio produttività personale viene definito per ogni singolo lavoratore o gruppo di lavoratori.
(4) Il lavoratore viene promosso in base all’acquisizione di nuove conoscenze, esperienze o abilità
lavorative maturate ricoprendo un determinato posto di lavoro.
(5) La retribuzione dal titolo della promozione non costituisce un diritto permanente del lavoratore.
(6) Anche il premio produttività collettiva rappresenta un elemento della retribuzione, se pattuito nel
contratto collettivo aziendale o nell'atto generale del datore di lavoro o nel contratto di
occupazione.
(7) Il premio produttività può essere corrisposto in forma di tredicesima, di conguaglio o erogazione
denominata in altro modo.
(8) Le indennità per le condizioni di lavoro speciali dovute a:
- distribuzione sfavorevole dell'orario lavorativo;
- oneri speciali durante il lavoro, impatti ambientali negativi e rischi sul lavoro,
spettano al lavoratore se non sono comprese nel salario base.
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(9) Le integrazioni vengono calcolate in base al tempo in cui il lavoratore ha lavorato nelle
condizioni per le quali gli spetta tale integrazione.
(10) In base alla distribuzione dell’orario di lavoro al lavoratore spettano le seguenti integrazioni
dovute, se non comprese nel salario base; le percentuali sono:
a) lavoro notturno
50%
b) lavoro a turni per il lavoro in turno pomeridiano
10%
c) lavoro domenicale
50%
d) lavoro nei giorni di festa e nei giorni non lavorativi ai sensi di legge
50%
e) lavoro il 1° gennaio, il 1° maggio e il giorno della Festa dell’Indipendenza
f)
straordinari
100%
30%
g) orario spezzato in caso di sospensione non inferiore a 2 ore
10%.
(12) Se il lavoratore lavora un giorno di festa o i giorni non lavorativi ai sensi della legge, o la
domenica o un giorno non previsto nel piano di utilizzo dall’orario di lavoro, al medesimo - oltre alla
maggiorazione di cui al comma precedente - spetta anche una giornata lavorativa libera da
concordare con il datore di lavoro, oppure gli viene corrisposta una maggiorazione per gli
straordinari.
(13) L’integrazione per l'orario di lavoro spezzato viene calcolata per le ore di lavoro prestate in
seguito alla sospensione.
(14) Per ogni ora in cui il lavoratore rimane a casa a disposizione al lavoratore spetta il 10% del
salario base orario. Il lavoratore può rimanere a disposizione al massimo per 300 ore l’anno.
(15) Le integrazioni e i relativi importi basati sugli oneri particolari lavorativi, sugli impatti ambientali
negativi, sui rischi sul lavoro devono essere definiti nel contratto collettivo aziendale o nell’atto
generale del datore di lavoro.
(16) Al lavoratore spetta lo scatto di anzianità pari al minimo allo 0,5% del salario base per ogni
anno compiuto di anzianità lavorativa.
(17) Ai fini dell’implementazione del diritto di cui al comma precedente vengono considerati per il
calcolo dell’anzianità lavorativa complessiva gli anni di lavoro relativi ad un rapporto di lavoro
stipulato nel proprio Paese o all’estero oppure il periodo di svolgimento di un’attività autonoma,
idoneamente
documentata
dall’iscrizione
nel
libretto
di
lavoro.
(18) L’anzianità lavorativa acquisita, quella aumentata o l'anzianità speciale non viene calcolata
come anzianità contributiva per far scattare il diritto allo scatto di anzianità.
(19) L’indennità salariale per il singolo lavoratore non può superare l'importo del suo salario medio
per l’orario di lavoro a tempo pieno degli ultimi tre mesi.
(20) Quando il contratto collettivo aziendale o il contratto di occupazione prevedono come parte
integrante della retribuzione anche il premio produttività, questo premio è escluso dalla base per il
calcolo dell'indennità salariale.
(21) Il CCNL è considerato norma speciale ai sensi dell’Art. 137, comma sette della Legge sui
rapporti di lavoro.
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(22) I lavoratori hanno diritto a un’indennità salariale pari al 100% del salario base per le giornate
di sciopero organizzate presso il datore di lavoro ai sensi di legge, come conseguenza di
violazione di diritti dei lavoratori presso il datore di lavoro. L’indennità può essere corrisposta al
massimo per 3 giorni lavorativi.
(23) Il datore di lavoro garantisce il pasto in orario di lavoro ai lavoratori presenti per almeno 4 ore
al giorno in conformità con le disposizioni vigenti. Se il pasto non viene garantito o se il lavoratore
non può consumare pasti in una mensa organizzata per motivi giustificati, lo stesso ha diritto al
rimborso spese per il pasto durante il lavoro.
(24) Al lavoratore che lavora almeno 10 ore al giorno a causa della distribuzione non omogenea
dell'orario di lavoro o per la ridistribuzione provvisoria dell’orario di lavoro spetta un pasto
aggiuntivo.
(25) Se il lavoratore di cui al comma precedente non consuma il pasto aggiuntivo, ha diritto al
rimborso spese del pasto per un importo pari a quello sopra citato, previsto nel Decreto, per ogni
ora di presenza al lavoro eccedente le otto ore ossia a € 0,69 per ogni ora eccedente le 8 ore.
(26) Il rimborso del costo del pasto giornaliero viene definito nella parte economica ed è pari ad €
4.
(27) Il lavoratore ha diritto al rimborso spese per il trasporto di andata e ritorno dal lavoro per ogni
giorno di presenza al lavoro.
(28) Il cambio di residenza del lavoratore che ha come conseguenza l'aumento del costo di
trasporto per andare e tornare dal lavoro, non influisce sul rimborso delle spese di trasporto con
partenza dal luogo concordato nel contratto di occupazione.
(29) Il rimborso delle spese di trasporto per andare e tornare dal lavoro viene definito nella parte
economica ed è pari al 70% delle spese effettive del trasporto con mezzi pubblici.
(30) Se il lavoratore non può utilizzare un mezzo di trasporto pubblico per raggiungere il luogo di
lavoro per motivi di tempo o linee, l’indennità chilometrica sostitutiva è pari a € 0,15 per ogni
chilometro.
(31) Se il lavoratore è titolare di un abbonamento mensile al trasporto pubblico su richiesta del
datore di lavoro, gli viene rimborsato il 70% del prezzo a prescindere dal numero dei giorni di
presenza al lavoro.
(32) Le spese sostenute dai lavoratori per lo svolgimento di determinati lavori e mansioni in viaggio
di servizio vengono rimborsate tramite: la diaria (rimborso spese di vitto), il rimborso delle spese di
alloggio e delle spese di trasporto.
(33) Hanno diritto al rimborso spese per viaggio di servizio i lavoratori ai quali il datore di lavoro ha
chiesto di compiere il viaggio.
(34) Il lavoratore ha diritto alla diaria da 6 a 8 ore solo se il viaggio è iniziato almeno 2 ore prima
dell'inizio dell'orario di lavoro ordinario o è terminato almeno 2 ore dopo la chiusura dell'orario di
lavoro ordinario.
(35) Le spese di alloggio durante la trasferta vengono rimborsate se viene esibita la fattura per
l’alloggio nell’albergo approvato dal datore di lavoro.
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(36) La diaria e il pasto o il rimborso spese per il pasto durante il lavoro si escludono a vicenda.
(37) Gli importi relativi al rimborso spese di cui al comma uno sono definiti nella Parte economica
del CCNL dell'industria agricola e alimentare.
(38) L’indennità chilometrica per l’utilizzo del proprio veicolo è di € 0,37. (39) Il lavoratore ha diritto
al rimborso spese per i viaggi di servizio all’estero.
(40) Il lavoratore che rimane in trasferta per almeno due giorni consecutivi e pernotta fuori dal
luogo della propria dimora abituale o fuori dal luogo ove ha sede il datore di lavoro, e svolge il
lavoro in trasferta, è intitolato all’indennità di trasferta.
(41) Il lavoratore ha diritto all’assegno per le ferie. Se il lavoratore ha cambiato datore di lavoro nel
corso dell’anno, ogni datore di lavoro al quale si applica il presente CCNL è tenuto a versare la
parte proporzionale dell’assegno per le ferie.
(42) In caso di problemi di solvibilità del datore di lavoro, l’assegno per le ferie annue viene
corrisposto entro e non oltre il 1° novembre dell’anno in corso.
(43) L’assegno per le ferie annue viene corrisposto in denaro e l'importo minimo è di € 700.
(44) A ciascun lavoratore spetta un premio fedeltà per 10, 20, 30 anni di anzianità lavorativa
presso l’ultimo datore di lavoro.
(45) Il premio fedeltà presso l’ultimo datore di lavoro sostituisce il premio fedeltà complessivo; il
lavoratore riceve pertanto solo un premio fedeltà per la stessa durata dell'anzianità lavorativa
presso lo stesso datore di lavoro.
(46) Gli importi dei premi fedeltà sono i seguenti:
per 10 anni 460 €, per 20 anni 689 €, per 30 anni 919 € e per 40 anni 919 €.
(47) L’assegno di solidarietà viene corrisposto in caso di decesso del lavoratore o di uno stretto
famigliare
a
carico
(coniuge,
coniuge
convivente,
figlio
naturale,
figlio
adottivo).
(48) Il lavoratore ha diritto all’assegno di solidarietà, su proposta del sindacato, se diventa invalido
di II categoria o in caso di malattia, alla quale è dovuta un'assenza superiore a sei mesi.
(49) L'importo del premio di solidarietà è previsto nella Parte economica del CCNL dell’industria
agricola e alimentare; l’importo massimo è pari al salario medio trimestrale nella Repubblica di
Slovenia, pari a € 1380,67.
(50) L’assegno di solidarietà in caso di decesso del lavoratore è pari ad almeno € 850, mentre
sono previsti almeno € 425 in caso di decesso di uno stretto famigliare a carico.
(51) In caso di pensionamento, all'atto della disdetta del contratto di occupazione, al lavoratore
spetta un TFR pari a € 2.900,00.
(52) Nelle imprese che non hanno problemi di funzionamento, il datore di lavoro e il sindacato
rappresentativo convengono sull’importo, sulle modalità e sulle forme di versamento della
tredicesima.
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10. Licenziamento e dimissioni
(1) Il contratto di occupazione cessa:
- per decorrenza del tempo per il quale è stato stipulato;
- per decesso del lavoratore o datore di lavoro - persona fisica;
- in base ad un accordo;
- per licenziamento ordinario o straordinario;
- in base a una sentenza del Tribunale;
- per legge nei casi previsti da questa Legge;
- in altri casi previsti dalla legge.
(2) All’atto della cessazione del contratto di occupazione, il datore di lavoro è tenuto a restituire al
lavoratore, su richiesta di quest’ultimo, tutti i documenti del lavoratore e a rilasciare un attestato sul
tipo di lavoro svolto.
(3) Il datore di lavoro non può elencare nell’attestato elementi che possano pregiudicare la stipula
di un nuovo contratto di lavoro individuale da parte del lavoratore.
(4) Il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore per incapacità, salvo previa attuazione della
procedura prevista dal CCNL dell’industria agricola e alimentare.
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