Genova. Non aggiornare una notizia sul web è diffamazione
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3/2/2017 Genova. Non aggiornare una notizia sul web è diffamazione | Ossigeno per l'informazione Chi siamo » Cosa facciamo » Vittime » Report ECPMF » Il Settimanale Sportello legale Contatti » Commento Genova. Non aggiornare una notizia sul web è diffamazione di Andrea Di Pietro 29 dicembre 2016 16:05 | Nessun commento Tribunale Genova La Stampa Una sentenza del Tribunale ha stabilito che non attualizzare un pezzo equivale a ledere la reputazione di una persona. Una pronuncia pilota, che probabilmente rivela quali saranno gli orientamenti della magistratura in materia di articoli on line Recentemente è tornata di attualità una sentenza del Tribunale di Genova, emessa dalla Prima Sezione Penale il 20 giugno 2016 n. 3582, per essere la stessa apparentemente connessa alle ultime pronunce della Cassazione e del Garante della Privacy in materia di diritto all’oblio. Mi pare onestamente un equivoco, nato presumibilmente dal fatto che il giudice di Genova ha disposto, in corso di dibattimento, il sequestro preventivo della pagina web contenente la notizia non aggiornata, disponendo in sentenza la confisca e la distruzione della stessa. Questo aspetto cautelare della decisione ha generato l’equivoco che potesse trattarsi di tutela del diritto all’oblio. In realtà, il processo era volto ad accertare una diffamazione. Vale la pena sottolineare qui le differenze. Si può parlare di oblio soltanto se la notizia era vera e resta vera nonostante il decorso del tempo. In questo caso è il venir meno dell’attualità, e non della verità, che determina la possibilità di chiedere la rimozione. Quando, invece, la notizia era vera, ma viene poi smentita o superata da fatti successivi, il decorso del tempo non c’entra più nulla, non si parla più di oblio, ma di diffamazione, se, e soltanto se, l’articolo smentito o superato non viene volontariamente aggiornato o rimosso. La sentenza, seppure soltanto di primo grado, è di grande interesse, perché affronta un caso destinato a ripetersi migliaia di volte sul web, ovvero il caso di una notizia vera nel momento in cui è messa in rete, ma che diventa falsa successivamente. Attenzione: non diventa falsa perché viene messo in discussione il contenuto della notizia originaria, diviene falsa perché la notizia, pur conservando la sua correttezza intrinseca, viene superata da eventi successivi che svuotano di contenuto la notizia originaria. Accade spesso nella cronaca giudiziaria, quando la notizia di un’imputazione penale è seguita da un’assoluzione della quale la stampa non si occupa con la stessa evidenza e risalto, o non se ne occupa affatto. Il problema non si pone per la carta stampata, per evidenti ragioni legate al mezzo di comunicazione. Diviene invece cruciale con il mezzo internet, che autorevoli esperti della comunicazione hanno definito monodimensionale. Infatti, sul web non esisterebbe nè passato nè futuro, ma soltanto un eterno presente e questa è una peculiarità esclusiva della rete. I giudici nazionali come si rapportano a questo eterno presente di notizie immutate, sebbene fatti successivi le abbiano travolte? La sentenza di Genova è uno dei primi esempi di come si regolerà la magistratura. Nel caso di specie, infatti, il Giudice ha ravvisato una diffamazione mediante omissione, cioè non aver aggiornato la notizia. Essendo, però, la diffamazione un reato punito a titolo di dolo generico, deve ravvisarsi una volontà di non aggiornare e non soltanto un caso di negligenza. Ipotizziamo il caso di quelle grandi testate che conservano migliaia di notizie in rete. È chiaro che non possono seguire tutti gli sviluppi processuali che hanno formato oggetto di precedenti notizie. Tuttavia, dinanzi alla richiesta esplicita di aggiornamento da parte dell’interessato, il rifiuto non è più considerato negligente, bensì elemento indicativo della precisa volontà di mantenere in rete la notizia, nonostante si abbia contezza che non è più vera. In futuro, questo tipo di condotte saranno considerate diffamatorie ed è bene che gli operatori dell’informazione on line ne tengano conto nel momento in cui ricevono una richiesta di aggiornamento o di rimozione, anche perché la data del reato, e conseguentemente la prescrizione, non scatterà più dal giorno della pubblicazione della notizia originaria, ma dal giorno del rifiuto consapevole di aggiornarla, quindi anche molti anni dopo la pubblicazione dell’articolo. http://notiziario.ossigeno.info/2016/12/genovanonaggiornareunanotiziasulwebediffamazione76197/ 1/4 3/2/2017 Genova. Non aggiornare una notizia sul web è diffamazione | Ossigeno per l'informazione Avv. ADP I contenuti di questo sito, tranne ove espressamente indicato, sono distribuiti con Licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 Argomenti: aggiornamento notizia, diffamazione, diritto all'oblio, garante privacy, tribunale genova, web « Articolo precedente: Sant’Antimo. 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