Dilazioni di pagamento
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Dilazioni di pagamento
Aggiornamento del 1 ottobre 2016 pagina 1 di 4 FOGLIO INFORMATIVO OPERAZIONE DI DILAZIONE DI PAGAMENTO INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO Denominazione Credemfactor S.p.A. - Gruppo Bancario “Credito Emiliano - Credem” Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano SpA Iscritta all’Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB (n. 7) Via Ernesto Che Guevara, 4/b - 42123 - Reggio Emilia Iscrizione in albi e/o registri indirizzo della sede legale: numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per la conclusione del Tel.:+39 0522 326911 contratto numero di fax Fax:+39 0522 326000 sito internet: www.credemfactor.it indirizzo di posta elettronica [email protected] Aderente Assifact – Associazione Italiana per Factoring INFORMAZIONI SU CHI EFFETTUA L’OFFERTA FUORI SEDE CREDITO EMILIANO SPA Sede Sociale e Direzione Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia Iscritta all’Albo delle Banche n.5350 e all’Albo dei Gruppi bancari tenuti dalla Banca d’Italia n. 20010 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Tel.:+39 800 27.33.36 - Fax:+39 0522 433969 Sito internet: www.credem.it Indirizzo di posta elettronica: [email protected] CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI CARATTERISTICHE DELL’OPERAZIONE DI DILAZIONE Concessione al debitore ceduto (di seguito cliente), previa contrattualizzazione ed a titolo oneroso, di ulteriore dilazione di pagamento rispetto ai termini di pagamento previsti in fattura per crediti oggetto di cessione alla società di factoring, da parte di terzi fornitori/creditori del cliente, nell’ambito di rapporti di factoring che i medesimi hanno in essere con la società di factoring. Il contratto di dilazione disciplina l’accettazione preventiva da parte del cliente della cessione dei crediti dal fornitore/cedente alla società di factoring, la durata della dilazione concessa dalla società di factoring, le modalità di pagamento e le condizioni economiche applicate dalla società di factoring. RISCHI TIPICI DELL’OPERAZIONE Quando il cliente firma il contratto, si impegna a comunicare immediatamente alla società di factoring ogni riserva, contestazione o quant’altro possa limitare o ridurre il pagamento dei crediti ceduti alla società di factoring medesima, fermo restando ogni diritto nei confronti del cedente. Se il cliente non comunica immediatamente alla società di factoring tali riserve e/o contestazioni, non potrà più opporle alla società di factoring in un momento successivo e pertanto il debito dilazionato dovrà essere pagato integralmente alle scadenze previste. Nell’ipotesi di operazioni in valuta estera grava sul cliente il rischio di variabilità del tasso di cambio. CONDIZIONI ECONOMICHE - Condizioni economiche massime applicabili al servizio di Factoring Codice Valore condizio Descrizione condizione condizione ne massima COMMISSIONE DEBITORE FLAT SU CREDITI DILAZIONATI – Commissione flat da applicarsi D103 2% sul valore nominale dei crediti ceduti al lordo delle note di credito COMMISSIONE DEBITORE FLAT SU CREDITI DILAZIONATI ALC – Commissione flat da D104 2% applicarsi sul valore nominale dei crediti dilazionati al lordo delle note di credito COMMISSIONE DEBITORE FLAT SU CREDITI DILAZIONATI AL NETTO NC – Commissione di D105 dilazione pro mese (o frazione) sul valore nominale dei crediti dilazionati al netto delle note di 2% credito COMMISSIONE DI GESTIONE FLAT PER MESI DURATA DILAZIONE – Commissione di D108 dilazione pro mese (o frazione) sul valore nominale dei crediti dilazionati al netto delle note di 2% credito Aggiornamento del 1 ottobre 2016 pagina 2 di 4 D110 D501 D502 D511 D512 COMMISS. RITARDATO PAGAMENTO – Commissione mensile di ritardato pagamento flat sui pagamenti effettuati oltre la scadenza originaria o dilazionata GG VALUTA FISSI PER INCASSI A MEZZO BONIFICO BANCARIO - Giorni valuta calendario per incassi a mezzo bonifico bancario GG VALUTA LAVOR. PER INCASSI A MEZZO BONIFICO BANCARIO – Giorni valuta lavorativi per incassi a mezzo bonifico bancario GG VALUTA FISSI ACCREDITO S.B.F. RI.BA. - Giorni valuta calendario per accredito salvo buon fine (S.B.F.) RI.BA. GG VALUTA LAVORATIVI ACCREDITO S.B.F. RI.BA. – Giorni valuta lavorativi per accredito salvo buon fine (S.B.F.) RI.BA. 2% 15 giorni 15 giorni 20 giorni 20 giorni D202 SPESE INCASSO RID € 10 D220 SPESE INCASSO SDD (Servizio di SEPA DIRECT DEBIT – addebito diretto) € 10 D223 SPESE INSOLUTO RID € 24 D225 SPESE INSOLUTO SDD (Servizio di SEPA DIRECT DEBIT – addebito diretto) € 24 D513 D514 D564 GG VALUTA FISSI ACCREDITO S.B.F. R.I.D. – Giorni valuta calendario accredito salvo buon fine R.I.D. GG VALUTA LAVORATIVI ACCREDITO S.B.F. R.I.D. – Giorni valuta lavorativi accredito salvo buon fine R.I.D. GG VALUTA LAVORATIVI ACCREDITO S.B.F. SDD (Servizio di SEPA DIRECT DEBIT – addebito diretto) 20 giorni 20 giorni 15 giorni D515 GG VALUTA FISSI PER INCASSI A MEZZO MAV 10 giorni D516 GG VALUTA LAVORATIVI PER INCASSI A MEZZO MAV 10 giorni D404 SPESE ISTRUTTORIA - Spese di istruttoria pratica € 1.000 D152 SP HANDLING PER RATA DI FATTURA, N.C. O DOCUM. SIMILARI – Spese handling per rata di fattura, nota credito o documenti similari D158 SPESE INVIO ESTRATTO CONTO D181 SPESE GESTIONE RAPPORTO CON ADDEBITO TRIMESTRALE – Spese tenuta conto trimestrali € 50 D182 SPESE GESTIONE RAPPORTO CON ADDEBITO MENSILE – Spese tenuta conto mensili € 50 D615 SPESE APERTURA PRATICA LEGALE (gestione controversie giudiziali e stragiudiziali) € 20 € 2,50 € 2.000 INTERESSI DI DIALZIONE CON LIQUIDAZIONE POSTICIPATA – Tasso posticipato di dilazione 8% (*) euro (valore effettivo annuo) INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO CON LIQUIDAZIONE POSTICIPATA – Tasso D313 8% (*) posticipato di ritardato pagamento euro (valore effettivo annuo) TASSO DI DILAZIONE POSTICIPATO - Spread massimo su anticipazioni in euro rispetto al D312 8% (*) tasso di riferimento EURIBOR. TASSO DI RITARDATO PAGAMENTO POSTICIPATO - Spread massimo su anticipazioni in D313 8% (*) euro rispetto al tasso di riferimento EURIBOR. (*) Periodicità della liquidazione: mensile, trimestrale, annua – divisore: euro 365 (anno civile) In presenza di tassi parametrati gli interessi saranno oggetto di variazione mensile in aumento o diminuzione (indicizzazione) in funzione dell’andamento del parametro. PARAMETRI UTILIZZATI (Fonte di rilevazione Il sole 24 ore) a) EURIBOR 1, 2, 3, 6, 12 MESI puntuale, rilevato: valuta primo giorno lavorativo mese in corso; b) EURIBOR 3, 6 MESI media mensile mese precedente rilevato: valuta primo giorno lavorativo mese in corso; c) EURIBOR 3 MESI media mensile mese corrente rilevato: ultimo giorno lavorativo del mese. INTERESSI DI MORA – Tasso di interesse di mora 8,0% Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, sono dovuti il rimborso degli oneri e spese vive sostenuti dalla Società di factoring, quali a titolo esemplificativo: spese bancarie, spese postali, spese legali (relative ad iniziative stragiudiziali e giudiziali) e di recupero del credito, di notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario, di esazione tramite terzi, assolvimento dell’imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed Iva in quanto dovuta, spese per perizie ipocatastali, per registrazione di garanzie reali (pegno e/o ipoteca) qualora richieste a fronte dell’attività di finanziamento, nonché le spese notarili per il perfezionamento di tali attività. D312 Aggiornamento del 1 ottobre 2016 pagina 3 di 4 Non sono previste spese di informativa pre-contrattuale. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) rilevato trimestralmente con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 2 della legge 108/96 (legge sull’usura) relativo alle operazioni di factoring può essere consultato nei locali e sul sito internet della Società - www.credemfactor.it. Le condizioni finanziarie effettivamente praticate non potranno comunque mai eccedere il tasso usura di cui alla legge 108/96, e successive modificazioni. Si riporta di seguito una simulazione dell’impatto sull’ammontare totale da rimborsare a scadenza derivante da un apprezzamento della valuta in cui è espresso il finanziamento pari al 20% rispetto alla data di stipula: i Importo del finanziamento in divisa Controvalore in euro al cambio della data di stipula Importo da rimborsare a scadenza in divisa (12 mesi) Controvalore in euro da rimborsare a scadenza al cambio della data di stipula Controvalore in euro da rimborsare a scadenza in caso di apprezzamento della valuta pari al 20% USD 100.000,00 EUR 89.774,67 USD 109.342,23 EUR 98.161,62 EUR 122.702,02 In ogni caso Credemfactor, in alternativa ai finanziamenti in valuta diversa dall’euro, offre, per le medesime finalità, anche finanziamenti in euro. RECESSO, CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI Recesso Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto. Se la società di factoring modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione al cliente con preavviso minimo di 2 (due) mesi. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede, senza spese, dal contratto entro 60 (sessanta) giorni. Tempi massimi di chiusura del rapporto I tempi massimi di chiusura del presente contratto sono 15 (quindici) giorni. Reclami Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio nell’Emilia. Il cliente può presentare un reclamo all’Ufficio Relazioni Clientela della Capogruppo Credito Emiliano S.p.A., sito in via Emilia S. Pietro n. 4, 42121 Reggio nell’Emilia (RE) – con lettera raccomandata A.R., all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. o all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] o via fax al numero 0522.407507. L’Ufficio Relazioni Clientela deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 il cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: all’Organismo di conciliazione Conciliatore BancarioFinanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato da Credemfactor S.p.A. o dal cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo a Credemfactor S.p.A.. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutti gli Uffici Commerciali di Credemfactor S.p.A.. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia. all'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo a Credemfactor S.p.A. ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 100.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi direttamente a Credemfactor S.p.A.. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede Credemfactor S.p.A. per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. LEGENDA Società di Factoring o Factor: oltre a CREDEMFACTOR SPA, indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale. Cedente: l'impresa fornitore cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring. Debitore: la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore (cliente cedente) il Aggiornamento del 1 ottobre 2016 pagina 4 di 4 pagamento di uno o più crediti. Credito indica: a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell’esercizio dell’impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi; b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso. Cessione: il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e s.s. C.C. nel caso dei crediti sub b). Corrispettivo della cessione di credito: importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore. Pagamento del corrispettivo: pagamento operato dalla società di Factoring al cliente cedente del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente cedente medesimo. Pagamento anticipato del corrispettivo: pagamento operato dalla società di Factoring al cliente cedente per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione del credito, effettuato su richiesta del cliente cedente ed a discrezione della società di Factoring prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti. Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte della società di Factoring: assunzione da parte della società di Factoring del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo (plafond) dell'importo dei crediti per i quali la società di Factoring intende assumersi tale rischio. Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto alla società di Factoring in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla società di Factoring o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito. Tasso di ritardato pagamento: tasso applicato ai pagamenti oltre il termine di dilazione senza che il debitore sia decaduto dal beneficio del termine. Valuta: data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi. Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro. Liquidazione: fase di calcolo degli interessi del cliente eseguita al termine di ciascun periodo di interesse o all’atto del rimborso di un finanziamento. Interesse commerciale su operazioni di sconto (calcolo del netto ricavo): il calcolo della componente interessi avviene con la seguente formula I= (c*i*t) / (d*100) dove c = importo cessione, i = tasso, t= giorni effettivi, d =divisore. La liquidazione degli interessi avviene contestualmente all’accredito dell’anticipazione. Parametro di indicizzazione: indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale. SPREAD: valore da sommare ad un parametro base. Tasso Effettivo Globale Medio: tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna: (a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di “Factoring”, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali: la differenza tra il limite così individuato ed il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera (a). Spese di handling: spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso. Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all’intermediario un suo comportamento o un’omissione.