presenta PROGRAMMI di ASSISTENZA SANITARIA “Linea Persona”
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presenta PROGRAMMI di ASSISTENZA SANITARIA “Linea Persona”
(documento ad uso interno di CASBI) presenta PROGRAMMI di ASSISTENZA SANITARIA “Linea Persona” le prestazioni qui di seguito illustrate sono realizzate attraverso polizza assicurativa stipulata con Filo Diretto Spa in vigore dal 30/09/2009 SINTESI del PROGRAMMA SANITARIO “Linea Persona” realizzato attraverso polizza assicurativa stipulata con Filo Diretto Spa in vigore dal 30/09/2009 ATTENZIONE AI TERMINI DI CARENZA diversi rispetto a quanto in vigore nel PROGRAMMA SANITARIO “Linea Azienda” realizzato con CATTOLICA PREVIDENZA sono state adottate le stesse definizioni del PROGRAMMA SANITARIO “Linea Azienda” realizzato con CATTOLICA PREVIDENZA anche per le opzioni “INTEGRATIVE” sono analoghe a quanto in corso nel PROGRAMMA Edizione 05/10/2009 NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE (…) PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile i diritti dell’Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questi azione. (…) PERIODO DI CARENZA CONTRATTUALE La garanzia decorre: - dal momento in cui ha effetto il contratto per i danni conseguenti ad infortunio; - dal 30° giorno successivo a quello di effetto del contratto per i danni conseguenti a malattie, salvo quanto specificatamente previsto dall’articolo “Termini di Aspettativa” relativamente anche al parto, all’aborto terapeutico ed alle conseguenze di stati patologici preesistenti conosciuti e non conosciuti alla stipulazione del contratto. (…) VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI Si dà atto che la Società accetta che qualsiasi comunicazione effettuata alla Contraente, dagli Iscritti o dagli Assicurati, si intenda effettuata anche alla Società; facendo fede per la copertura la “data certa” della comunicazione stessa. (…) DEFINIZIONI e OGGETTO dell’ASSICURAZIONE (…) Definizioni – Malattia E’considerata Malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Anche se impropriamente, nelle malattie si considerano incluse: gravidanza, parto, puerperio e aborto terapeutico. Sono incluse anche le menomazioni fisiche che possono essere compensate con l’uso di protesi anatomiche, purché insorte successivamente alla data di inclusione in garanzia di ciascun Assicurato. Definizioni - Nucleo familiare: Sono membri del “Nucleo familiare” – ed hanno quindi diritto alle prestazioni se sia stato pagato il relativo Premio – i seguenti soggetti: - il coniuge ed i figli tutti (inclusi anche i figli adottivi o in affido preadottivo) purché conviventi; - inoltre il convivente “more uxorio” ed i di lui figli, purché tutti conviventi il tutto risultante dallo stato di famiglia; - inoltre i figli non conviventi purché fiscalmente a carico dell’Assicurato o del convivente “more uxorio”; - i figli fiscalmente a carico, anche se non conviventi per esclusivi motivi di studio; - i figli senza alcun limite di età se invalidi al lavoro proficuo. Limitatamente alle Opzioni in forma Integrativa, si intendono inclusi nel nucleo i familiari dell’Assicurato previsti dal regolamento degli Enti F.A.S.I., F.A.S.D.A.C., F.A.I.T. ed equivalenti e nei confronti dei quali siano operanti le prestazioni dei 1/18 SANITARIO “Linea Azienda” realizzato con CATTOLICA PREVIDENZA durata iniziale TRIENNALE mantenuto il medesimo metodo di conteggio del premio della “Linea Azienda” ATTENZIONE al possibile incremento del costo dei PROGRAMMI ASSISTENZIALI nel corso del triennio di durata della Convenzione diritto di recesso di CASBI e degli ISCRITTI a CASBI suddetti Enti. Per le opzioni integrative al fondo QuAS il cui regolamento non prevede l’inclusione del nucleo familiare e comunque per gli altri Fondi nei confronti degli altri familiari conviventi, per i quali non siano operanti le prestazioni del Fondo, è prevista la possibilità di entrata in copertura previo versamento dell’importo di Premio specificatamente indicato, purché tali familiari rientrino nella definizione di nucleo precedentemente definito. (…) CONDIZIONI GENERALI DI CONVENZIONE (…) DURATA DELLA CONVENZIONE La presente Convenzione ha decorrenza dalle ore 24:00 del 30/09/2009 e scadenza alla ore 24:00 del 30/09/2012. Al termine del suddetto periodo, la Convenzione s’intenderà tacitamente rinnovata per un anno e di anno in anno, qualora non pervenga da una delle parti, la disdetta formulata nei modi e nei termini previsti dall’Articolo 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione. PREMI DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE - REGOLAZIONE Per le Adesioni alla Convenzione nel periodo assicurativo compreso tra il 30/09/2009 e 30/09/2010 i premi saranno determinati secondo la scaletta che segue: - qualora l’Adesione avvenga nel primo trimestre, l’intera somma dovuta quale premio annuo; - per le Adesioni dalla fine del primo trimestre successivo alla scadenza annuale e fino alla fine del secondo trimestre verrà corrisposto il 75% del premio annuo; - dalla fine del secondo trimestre e fino alla fine del terzo trimestre il 50% del premio annuo; - dalla fine del terzo trimestre e fino alla fine del quarto trimestre il 25% del premio annuo. Per le annualità successive, a far data dal 30/09/2010, le Adesioni alle Convenzione rinnovate comporteranno il versamento del 100% del premio annuo di adesione stabilito, mentre per le nuove Adesioni i premi saranno determinati secondo la precedente scaletta. Le Adesioni alla Convenzione hanno durata dalla data di effetto dell’adesione e termine con la data di scadenza annuale della Polizza Convenzione. In caso di esclusione anticipata il premio resta comunque acquisito dalla Società e il termine della copertura corrisponderà alla data di scadenza della polizza Polizza Convenzione. (…) PREMIO ALLA FIRMA (…) ADEGUAMENTO TARIFFARIO Al termine di ogni annualità assicurativa, qualora l’andamento tecnico derivante dal rapporto sinistri/premi risulti superiore all’80%, la Società ha la facoltà di modificare le tariffe nella misura di un incremento dei premi pari al 10%, con l’obbligo di comunicarlo alla Contraente con un preavviso di almeno 100 giorni prima della data di scadenza dell’annualità assicurativa. Nel caso in cui tale rapporto fosse superiore al 100% la Società si riserva di modificare tale incremento in misura superiore al 10% in accordo con la contraenza. Il Contraente, qualora non accetti il nuovo premio, può notificare il recesso dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza della annualità. Si prende, comunque, atto che il singolo Iscritto a CASBI può recedere al termine di ogni annualità qualora non accetti le nuove condizioni proposte da CASBI. Il termine del primo periodo assicurativo è fissato al 30/09/2010 e l’eventuale modifica delle nuove tariffe dovrà pervenire al Contraente entro il 20/06/2010. Il calcolo degli andamenti sarà effettuato dopo 8 mesi considerando il rapporto S/P effettivo e il rapporto S/P in proiezione calcolato sui 15 mesi Il rapporto sinistri/premi risulta dal seguente calcolo: sinistri pagati e riservati (nei primi 8 mesi di validità della polizza divisi per 8 e moltiplicati per 15) fratto i premi 2/18 nulla di variato nei soggetti non assistibili da parte di CASBI ATTENZIONE (vedasi anche più avanti). L’applicazione della tariffa è effettuata nella forma “INDIVIDUALE” e/o “NUCLEO FAMILIARE” Per accordi/concessione della compagnia NON è OBBLIGATORIO assicurare il Nucleo Famigliare. Pertanto, l’opzione “PERSONA SINGOLA” può essere scelta anche da un soggetto appartenente ad un Nucleo Famigliare. IMPORTANTE: precedente tutela importante nella riduzione dei termini di CARENZA imponibili (nei primi 8 mesi di validità della polizza divisi per 8 e moltiplicati per 12). (…) PERSONE ASSICURATE Sono assicurabili esclusivamente gli iscritti a CASBI ed i componenti del rispettivo Nucleo Famigliare, purché indicati nell’apposita Scheda di Adesione. L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 80 anni; per gli assicurati che superano tale limite la copertura cessa alla prima scadenza annuale. Non sono assicurabili salvo patto speciale, che deve risultare in convenzione, le persone affette da infermità mentale, alcoolismi, tossicodipendenza. L’assunzione cessa dalla successiva scadenza annuale del premio per le persone che raggiungono l’ottantesimo anno di età o dal momento in cui si è manifestata una delle predette alterazioni patologiche. Ogni altra fattispecie, potrà essere inclusa previa autorizzazione di Filo diretto Assicurazioni Spa. Le persone assicurate sono identificate nelle singole Schede di Adesione come: persona singola; nucleo famigliare. INGRESSO ASSICURATI DA ALTRE COMPAGNIE Qualora la Scheda di Adesione alla presente Convenzione sia stata emessa in sostituzione di: - altra polizza della Società, - altra polizza di altra compagnia assicuratrice, - altra applicazione ad altra Polizza Convenzione, della Società o di altra compagnia assicuratrice, senza soluzione di continuità, per gli stessi Assicurati e per le medesime garanzie, i “Termini di Aspettativa” previsti dall’Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) decorrono: dal giorni di effetto dell’assicurazione di cui alla polizza/applicazione sostituita, per le garanzie da quest’ultima risultanti; questi sono i soli casi ammessi di variazione DECORRENZA DELLE GARANZIE METODO DI CONTEGGIO DELL’INCREMENTO DI PREMIO (laddove previsto) TERMINE DI 90 GIORNI DA RISPETTARSI PER LE COMUNICAZIONI (senza aumento di premio) per le garanzie non prestate dalla polizza/applicazione sostituita, nei termini previsti dall’Art. 2 “Termini di Aspettativa” delle CGA del presente contratto. VARIAZIONE DEL NUCLEO FAMIGLIARE Nel caso di variazione della composizione del Nucleo Famigliare comunicato per: - matrimonio, - dichiarazione di convivenza, - nascita, adozione o affido pre-adottivo, la garanzia si intende, all’atto della variazione stessa, automaticamente operante nei confronti dei nuovi Assicurati con i seguenti termini di decorrenza, fermo quanto disposto dalle CGA all’Art. “TERMINI DI ASPETTATIVA”: • per il neo-coniuge, dalla data del matrimonio; • per il neo-convivente dalla data della dichiarazione di convivenza; • per il neonato figlio legittimo o naturale, dalla data del parto, fermo restando che la copertura è in questo caso operante non solo dal momento della nascita ma anche per interventi e terapie sul nascituro; • per i figli adottivi o in affido pre-adottivo, dalla data del provvedimento dell’Autorità competente che ha stabilito l’affido o l’adozione. Per tutte le sopraindicate inclusioni, avvenute in corso d’anno, per le quali è richiesto un aumento del Premio, ai fini del conteggio dello stesso, la Scheda di Adesione avrà effetto dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno del mese precedente all’evento di inclusione o di ampliamento della garanzia. Le inclusioni in copertura che non comportano un aumento del Premio a versarsi, possono essere comunicate alla Contraente entro 90 giorni dal verificarsi dell’evento costitutivo del diritto all’assistenza. (…) 3/18 CAMBIO OPZIONE non possibile se non a fine annualità IMPORTANTE TUTELA dell’operato di CASBI (analogo a quanto previsto nella “Linea Aziende”) mantenuta la stessa impostazione della “Linea Aziende” ESCLUSIONI Le esclusioni in corso di annualità non daranno luogo a rimborso del premio, fermo l’obbligo di comunicazione di esclusione. In ogni caso l’Assicurato rimarrà in copertura fino al termine del periodo per il quale è stato corrisposto il premio. VARIAZIONI DI OPZIONI IN CORSO DI ANNUALITA’ Non è consentita la variazione di opzione in corso di annualità. GESTIONE DELLA CONVENZIONE Per ogni Adesione la Società emetterà una Scheda di Adesione. (…) La Società accetta che qualsiasi comunicazione o variazione, compresa l’Adesione iniziale alla Convenzione, effettuata alla Contraente, dagli Iscritti o dagli Assicurati, si intende effettuata anche alla Società, purché tale comunicazione abbia data certa, e la Contraente provveda a regolarizzare eventuali Premi che risultassero dovuti, non versati alla Società per involontario errore. PAGAMENTO DEL PREMIO (…) OPZIONI DI GARANZIA Sono operanti le opzioni di garanzia A,B,C,D, E (integrativa) di seguito elencate. I premi lordi annui di tariffa sono i seguenti. (…) SECONDO RISCHIO FASI/FASDAC/FAIT o altri ENTI equivalenti Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi (FASI, FASDAC, FAIT o altri ENTI) l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Conseguentemente l’assistenza diretta in Network non può essere applicata. Se detti Enti non provvederanno ad alcun rimborso, le spese sostenute saranno liquidate applicando gli scoperti previsti nella scheda sopra riportata. Gli indennizzi verranno liquidati, sino ai massimali sopra riportati, con le seguenti modalità: - se il FASI/FASDAC o altri ENTI darà luogo a qualsivoglia forma di rimborso, la somma liquidata sarà pari al 100% della spesa sostenuta al netto del rimborso effettuato dal FASI/FASDAC; se il FASI/FASDAC o altri ENTI non provvederà ad alcun rimborso, l'indennizzo sarà liquidato con uno scoperto del 25% con un minimo di Euro 60,00. Nei confronti della garanzia Cure dentarie lo scoperto si intende essere del 25% con un minimo di Euro 200,00 Estensione ai familiari non assistiti F.A.S.I.-F.A.S.D.A.C.-F.A.I.T. o ENTI equivalenti Nei limiti previsti per nucleo/anno, e previo versamento del relativo Premio, gli Assicurati possono includere in garanzia i familiari non assistiti F.A.S.I.-F.A.S.D.A.C., F.A.I.T. o ENTI equivalenti. SECONDO RISCHIO QUAS L’Assicurazione si intende prestata ad integrazione del QuAS e pertanto le Franchigie previste nelle opzioni si intendono abrogate. Per le garanzie della presente Polizza, verranno ammessi a risarcimento soltanto i sinistri liquidati dal QuAS in base al rispettivo regolamento. L’operatività delle garanzie si intenderà ad integrazione del QuAS senza applicazione di Franchigie/Scoperti per quanto attiene all’iscritto a tale Fondo (Quadro); in forma completa (con applicazione pertanto delle condizioni previste e delle relative Franchigie/Scoperti) per i membri del Nucleo familiare. (…) GARANZIE DI CONVENZIONE (…) L’applicazione della tariffa è effettuata nella forma “INDIVIDUALE” qualora il soggetto sia l’unica persona presente nel nucleo, fatta salva la compresenza di altri soggetti: - non assicurabili dalla presente convenzione, - e/o già assistiti/assicurati da altra polizza assicurativa o applicazione a Polizza Convenzione, della Società o di altra compagnia assicuratrice. - ATTENZIONE ai criteri di applicabilità delle DUE FORME di assicurazione “INDIVIDUALE” e “NUCLEO FAMILIARE”. Per accordi/concessione della compagnia NON è OBBLIGATORIO assicurare il Nucleo Famigliare. 4/18 (…) Per ottenere le prestazioni di cui necessita l’Assicurato può rivolgersi, con le modalità riportate alla voce “Sinistri” delle Condizioni Generali, a. a) strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con la società (in Network) b) strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la società (Fuori Network) c) servizio sanitario nazionale Le modalità di attuazione delle opzioni sopraindicate, vengono specificate nei successivi punti di definizione delle singole garanzie. 1 RICOVERO 1.1. RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA A SEGUITO DI MALATTIA O INFORTUNIO La Società provvede al pagamento delle spese per le seguenti prestazioni: a) pre-ricovero Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuati nei 130 giorni precedenti l’inizio del ricovero, purché resi necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il ricovero. La presente garanzia viene prestata in forma esclusivamente di rimborso. b) intervento chirurgico Onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento (risultante dal referto operatorio); diritti di sala operatoria e materiale di intervento ivi comprese le endoprotesi. c) assistenza medica, medicinali, cure Prestazioni mediche e infermieristiche, consulenze medico-specialistiche, medicinali, esami, accertamenti diagnostici durante il periodo di ricovero. Nel solo caso di ricovero con intervento chirurgico sono compresi nella garanzia i trattamenti fisioterapici e riabilitativi. d) rette di degenza Non sono comprese in garanzia le spese voluttuarie. e) accompagnatore Retta di vitto e pernottamento dell’accompagnatore nell’Istituto di Cura. nel caso di ricovero in Istituto di Cura non convenzionato con la Società, la garanzia è prestata nel limite di € 50,00 al giorno per un massimo di 40 giorni per ricovero. f) post ricovero Esami e accertamenti diagnostici, medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche (queste ultime qualora la richiesta sia certificata al momento delle dimissioni dall’Istituto di Cura), trattamenti fisioterapici o rieducativi e cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) effettuati nei 130 giorni successivi alla cessazione del ricovero, purché resi necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il ricovero. Sono compresi in garanzia i medicinali prescritti dal medico curante all’atto delle dimissioni dall’Istituto di Cura. 1.2 DAY HOSPITAL A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO Nel caso di day hospital, la Società provvede al pagamento delle spese per le prestazioni previste ai punti 1.1 “Ricovero in Istituto di cura a seguito di malattia e infortunio” con i relativi limiti in esso indicato. La garanzia non è operante per le visite specialistiche, le analisi cliniche e gli esami strumenti effettuati a soli fini diagnostici. Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale per anno assicurativo/nucleo indicato nell’opzione scelta. 1.3 INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALI A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO Nel caso di intervento chirurgico ambulatoriale, la Società provvederà al pagamento delle spese per le prestazioni previste ai punti 1.1 “Ricovero in Istituto di cura a seguito di malattia e infortunio” lettere: a) pre-ricovero, b) intervento chirurgico, c) assistenza medica, medicinali, cure, f) post-ricovero con i relativi limiti in essi indicati. 5/18 1.4 TRAPIANTI A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO Nel caso di trapianto di organi o di parti di essi, conseguente a malattie o ad infortunio, la Società liquida le spese previste ai punti 1.1 “Ricovero in Istituto di cura a seguito di malattia e infortunio” con i relativi limiti in essi indicati, nonché le spese necessarie per il prelievo dal donatore, comprese quelle per il trasporto dell’organo. Durante il pre-ricovero sono compresi anche i trattamenti farmacologici mirati alla prevenzione del rigetto. Nel caso di donazione da vivente la garanzia assicura le spese sostenute per le prestazioni effettuate durante il ricovero relativamente al donatore a titolo di accertamenti diagnostici, assistenza medica e infermieristica, intervento chirurgico, cure, medicinali, rette di degenza. 1.5 PARTO CESAREO In caso di parto cesareo effettuato sia in struttura sanitaria convenzionata che in struttura sanitaria non convenzionata con la Società, questa provvede al pagamento delle spese per le prestazioni di cui ai punti 1.1 “Ricovero in Istituto di cura a seguito di malattia e infortunio” lett. b) Intervento chirurgico, c) assistenza medica, medicinali, cure, d) retta di degenza, e) accompagnatore, f) post-ricovero con i relativi limiti in essi indicati. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 10.000,00 per anno assicurativo e per nucleo famigliare, sia in struttura convenzionata che NON. In questo caso non sono operanti limiti di spesa previsti alle singole garanzie. 1.6 GRAVIDANZA, PARTO NON CESAREO E ABORTO TERAPEUTICO La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 8.000,00 per anno assicurativo e per nucleo famigliare, sia in struttura convenzionata che NON. In questo caso non sono operanti limiti di spesa previsti alle singole garanzie. PARTO NON CESAREO E ABORTO TERAPEUTICO In caso di parto non cesareo e aborto terapeutico effettuato sia in struttura sanitaria convenzionata che non convenzionata con la Società, questa provvede al pagamento delle spese per le prestazioni di cui ai punti 1.1 “Ricovero in Istituto di cura a seguito di malattia e infortunio” lettere: b) intervento chirurgico, c) assistenza medica, medicinali, cure, d) retta di degenza. Relativamente alle prestazioni post -ricovero vengono garantite due visite di controllo effettuate nel periodo successive al parto previsti al punto 1.1 “Ricovero in Istituto di cura a seguito di malattia e infortunio” lett. f) postricovero con i relativi minimi in essi indicati. SPESE GRAVIDANZA Rientrano in gravidanza le seguenti prestazioni: - in gravidanza: - ecografie di controllo, da fruirsi presso strutture sanitarie convenzionate con la Società; - amniocentesi, da fruirsi presso strutture sanitarie convenzionate con la Società; - analisi del sangue per il monitoraggio della gravidanza, da fruirsi presso strutture sanitarie convenzionate con la Società; - visite specialistiche di controllo sull’andamento della gravidanza, da fruirsi a scelta dell’assicurata sia presso strutture sanitarie/medici convenzionati che non convenzionati con la Società. - in caso di aborto avvenuto dopo il primo trimestre di gravidanza, rientra in copertura l’eventuale successivo trattamento psicoterapico che si renda necessario fino ad un massimo di 15 sedute per evento. La garanzia potrà essere attivata solo utilizzando terapeuti convenzionati con la Società. Il rimborso delle spese sopra indicate è effettuato con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 50,00 per sinistro. 1.7 GARANZIA NEONATI Nell’ambito del massimale sono comprese le spese sostenute per le cure e gli interventi relativi all’eliminazione o correzione di malformazioni congenite del neonato nei primi 60 giorni di vita. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 6.000,00 per anno assicurativo e 6/18 per nucleo famigliare. 1.8 CORREZIONE DIFETTI VISIVI Sono comprese in garanzia le spese relative agli interventi chirurgici finalizzati alla correzione dei vizi di rifrazione quali ad esempio: miopia, presbiopia, ipermetropia, astigmatismo effettuati con le metodiche laser ed altro fino ad ora utilizzate per la correzione di tali vizi. La garanzia si intende prestata fino ad un massimo di € 1.000,00 per anno assicurativo e nucleo famigliare. 1.9 MODALITA’ DI EROGAZIONE a) Prestazioni in Strutture Sanitarie private o pubbliche convenzionate con la Società ed effettuate da medici convenzionati. In questo caso le spese relative ai servizi erogati vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture convenzionate nei modi seguenti: senza applicazione di franchigia per gli Assicurati con età compresa tra 0 e 65 anni compiuti; con l’applicazione di una franchigia di € 1.500,00 per tutti gli Assicurati con più di 65 anni di età; ad eccezione delle seguenti: punto 1.6 “Parto e aborto”; che vengono rimborsate nei limiti previsti ai punti indicati. b) Prestazioni in Strutture Sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la Società In questo caso le spese relative alle prestazioni effettuate vengono rimborsate nei modi seguenti: con uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di € 2.000,00 per Assicurati con età compresa tra 36 e 65 anni compiuti; con uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di € 3.000,00 per tutti gli Assicurati con più di 65 anni di età ad eccezione delle seguenti: punto 1.1 “Ricovero in Istituto di cura” lett. e) “Accompagnatore”; punto 1.6 “Parto e aborto”; che vengono rimborsate nei limiti previsti ai punti indicati. In caso di prestazioni avvenute in regime di parziale convenzionamento, si applicheranno i punti a) e b) per le rispettive parti di spesa. c) Prestazioni nel Servizio Sanitario Nazionale Nel caso di ricovero in Strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o da esso accreditate in forma di assistenza diretta, e quindi con costo a completo carico del SSN, verrà attivata la garanzia prevista al punto 1.10 INDENNITA’ SOSTITUTIVA. Qualora l’Assicurato sostenga durante il ricovero delle spese per trattamento alberghiero o per ticket sanitari, la Società rimborserà integralmente quanto anticipato dall’Assicurato nei limiti previsti nei diversi punti. In questo caso non verrà corrisposta l’indennità sostitutiva. Qualora il ricovero avvenga in regime di libera professione intramuraria con relativo onere a carico dell’Assicurato, le spese sostenute – inclusi ticket sanitari – verranno rimborsate secondo quanto indicato alle lett. a) “Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con la Società ed effettuate da medici convenzionati” o b) “Prestazioni in strutture sanitarie provate o pubbliche non convenzionate con la Società”. 1.10 INDENNITA’ SOSTITUTIVA L’Assicurato, qualora non richieda alcun rimborso alla Società, né per il ricovero né per altra prestazione ad esso connessa, avrà diritto a un’indennità di € 65,00 per ogni giorno di ricovero per un periodo non superiore a 100 giorni per anno assicurativo e nucleo. Nel caso di ricovero con intervento chirurgico l’indennità giornaliera è elevata a € 120,00 fermo restando il periodo massimo di indennizzo. Il giorno di ricovero e quello di uscita sono considerati un unico giorno ai fini del calcolo della indennità. 7/18 1.11 MASSIMALE ASSICURATO Il massimale per anno assicurativo e per Nucleo Famigliare assicurato per il complesso delle garanzie suindicato è specificato nella corrispondente opzione scelta. 1.12 GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI Qualora sia indicato nell’Opzione, nel caso in cui l’Assicurato subisca un Grande Intervento Chirurgico rientrante nell’elenco allegato, il massimale si intende automaticamente raddoppiato. 2 ALTA SPECIALIZZAZIONE La Società provvede al pagamento delle spese per le seguenti prestazioni extraospedaliere. Alta diagnostica radiologica (esami stratigrafici e contrastografici) anche digitale: Angiografia Artografia Broncografia Cisternografia Cistografia Cistouretrografia Clisma opaco Colangiografia intravenosa Colangiografia percutanea (PTC) Colangiografia trans Kehr Colecistografia Dacriocistografia Defecografia Fistolografia Flebografia Fluorangiografia Galattografia Isterosalpingografia Linfografia Mielografia Retinografia Rx esofago con mezzo di contrasto Rx stomaco e duodeno con mezzo di contrasto Rx tenue e colon con mezzo di contrasto Scialografia Splenoportografia Urografia Vesciculodeferebtografia Videoangiografia Wirsunggrafia Accertamenti Ecocardiografia Elettroencefalogramma Elettromiografia Mammografia o Mammografia Digitale PET Risonanza magnetica Nucleare (RMN) (inclusa angio RMN) Scontigrafia Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) (anche virtuale) Terapie Chemioterapia Cobaltoterapia Dialisi Laserterapia a scopo fisioterapico Radioterapia Il massimale per anno assicurativo e Nucleo Famigliare assicurato è indicato nella corrispondente Opzione scelta. Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico che ha reso necessaria la prestazione stessa. 8/18 2.1 SCOPERTI Il rimborso delle spese sopra indicate è effettuato con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di 50,00 per sinistro. Nel caso in cui l’Iscritto si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i tickets sanitari a carico dell’Assicurato. 3 VISITE SPECIALISTICHE E DOMICILIARI Il massimale per anno assicurativo e per Nucleo Famigliare assicurato per il complesso delle garanzie suindicate è unico ed indicato nella corrispondente Opzione scelta. 3.1 PRESTAZIONI EXTRAOSPEDALIERE La Società provvede al pagamento delle spese per visite specialistiche (ambulatoriali e domiciliari), accertamenti diagnostici conseguenti a malattia o infortunio, con l’esclusione delle visite pediatriche e delle visite e accertamenti odontoiatrici e ortodontici e degli esami del sangue e delle urine. Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa. Relativamente alle visite specialistiche, i documenti di spesa (fatture e ricevute) debbono riportare l’indicazione della specialità del medico la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata. 3.2 TRATTAMENTI FISIOTERAPICI DA INFORTUNIO La società provvede al pagamento delle spese per i trattamenti fisioterapici, a seguito di infortunio, esclusivamente ai fini riabilitativi, in presenza di un certificato di Pronto Soccorso, sempreché siano prescritte da medici e siano effettuate da personale medico o paramedico abilitato in terapia della riabilitazione il cui titolo dovrà essere comprovato dal documento di spesa. Non rientrano in garanzia prestazioni effettuate presso palestre, club ginnicosportivi, studi estetici, alberghi salute, medical hotel, centri benessere anche se con annesso centro medico. 3.3 PROTESI ORTOPEDICHE E ACUSTICHE La Società rimborsa le spese per le protesi ortopediche e acustiche. 3.4 CURE ONCOLOGICHE Nei casi di malattie oncologiche la Società liquida le spese relative a chemioterapia e terapie radianti (se non effettuate in regime di ricovero o day hospital). Si intendono incluse in garanzia le visite, gli accertamenti diagnostici e le terapie (anche farmacologiche). 3.5 MEDICINA PREVENTIVA Per il solo Assicurato con età inferiore ai 40anni la Società rimborsa le prestazioni di prevenzione effettuate in strutture convenzionate una sola volta nell’anno assicurativo: prelievo venoso ALT AST gamma GT glicemia colesterolo totale trigliceridi urea creatina emocromo tempo di tromboplastina parziale (PTT) tempo di protrombina (PT) VES esame urine 3.6 SCOPERTI Il rimborso delle spese sopra indicate è effettuato con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 50,00 per sinistro. Nel caso in cui l’Iscritto si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i tickets sanitari a carico dell’Iscritto. 4 LENTI La Società rimborsa sino alla concorrenza della somma di € 250 per anno assicurativo e nucleo famigliare l, le spese per acquisto di lenti a seguito di 9/18 ATTENZIONE AI TERMINI DI ASPETTATIVA questa è una importante differenza rispetto alla “Linea Azienda” Per l’opzione E (Integrativa), per natura e definizione, NON valgono i termini di aspettativa. modifica del visus, purché accertata da medico oculista o ottico optometrista (comprese lenti a contatto), con esclusione delle montature nonché di protesi sostitutive oculari. 5 CURE DENTARIE (valido solo per opzione D) La Società rimborsa: cure odontoiatriche, acquisto e ribasamento di protesi odontoiatriche; cure ortodontiche. Sono comprese le prestazioni di carattere conservativo e/o chirurgico effettuate da medico dentista, anche in regime di day hospital e/o intervento chirurgico ambulatoriale e/o ricovero. Tali spese saranno rimborsate con il massimale previsto nell’Opzione prescelta, intendendosi tale somma quale disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per ciascun Nucleo Famigliare assicurato. 5.1 PREVENZIONE DENTARIA – ABLAZIONE TARTARO (valido solo per le opzioni A,B,C) Nella presente copertura è previsto un rimborso di € 50,00 per Nucleo Famigliare nei limiti di una sola seduta annua, senza applicazione di scoperti e franchigie. 5.2 SCOPERTI Il rimborso delle spese sopra indicate è effettuato con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 50,00 per sinistro; a maggior chiarimento si da atto che per quanto indicato al punto 5.1 non vengono applicate franchigie e/o scoperti. Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i tickets sanitari a carico dell’iscritto. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 1 EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE La copertura dell’Iscritto e del Nucleo Famigliare riportato nella Scheda di Adesione ha effetto dalle ore 00 del primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la sua Adesione e al contestuale pagamento a CASBI del contributo assistenziale richiesto per l’opzione prescelta. (…) 2 TERMINI DI ASPETTATIVA La garanzia decorre dalle ore 24:00 del giorno di effetto dell’assicurazione per gli infortuni; dai sei mesi successivi a quelli di Adesione alla Polizza Convenzione per le malattie pregresse note, nei termini di: 25% delle spese sostenute, dal sesto mese fino al 12° mese; 50% delle spese sostenute dal 12° mese fino al 24°° mese; 100% dal 24° mese in poi. del 60° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per l’aborto e per le malattie dipendenti da gravidanza; dal 180° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per cure dentarie e lenti; del 300° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per il parto e le malattie da puerperio; dal 1° giorno del VI anno assicurativo successivo a quello di effetto dell’assicurazione per le infezioni da HIV. 3 DURATA DELLA COPERTURA/TACITA PROROGA La Convenzione decorre dalle ore 24 del 30/09/2009 e scadrà alle ore 24:00 del 30/09/2012 con tacito rinnovo. Dopo tale periodo, la Convenzione si intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore anno e così successivamente, qualora non sia stata disdetta da una delle parti, a mezzo raccomandata R/R, con preavviso di almeno 90 gg prima della scadenza. Entro il 30/09 di ciascuna annualità, la Contraente invierà alla Società l’elenco degli Iscritti ed i nominativi dei soggetti Assicurati e nello stesso tempo, e comunque non oltre il 31/10, CASBI potrà richiedere alla Società stessa di escludere tutte le Adesioni per le quali non sia stato confermato dall’Iscritto il relativo rinnovo, salvo che nel periodo in questione non si siano verificati sinistri. Agli effetti della copertura, le inclusioni verranno segnalate alla Società 10/18 ATTENZIONE ALLE ESCLUSIONI non sono perfettamente identiche a quanto previsto per la “Linea Azienda” individualmente, e la decorrenza della copertura stessa avrà effetto dall’ultimo giorno del mese corrente nel quale è avvenuta l’Adesione, purchè entro tale data sia stato corrisposto il pagamento alla CASBI. (…) 8 ESTENSIONE TERRITORIALE La copertura è valida in tutto il mondo. 9 ESCLUSIONI DALL’ASSICURAZIONE L’assicurazione non è operante per: 1 le cure e/o gli interventi per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipulazione del contratto. In caso di intervento di correzione di vizi di rifrazione, la garanzia opererà soltanto qualora il differenziale tra gli occhi sia superiore alle 4 diottrie, oppure in presenza di un difetto della capacità visiva di un occhio pari o superiore alle 9 diottrie, salvo quanto previsto nella specifica opzione; 2 la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti nevrotici; 3 le protesi dentarie, la cura delle paradontopatie, le cure dentarie e gli accertamenti odontoiatrici, salvo quanto previsto nella specifica opzione; 4 le prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni o da interventi demolitivi avvenuti durante l’operatività del contratto); 5 i ricoveri durante i quali vengono compiuti solamente accertamenti o terapie fisiche che, per la loro natura tecnica, possono essere effettuati anche in ambulatorio; 6 gli accertamenti per infertilità e pratiche mediche finalizzate alla fecondazione artificiale; 7 i ricoveri causati dalla necessità dell’Assicurato di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana nonché ricoveri per lunga degenza. Si intendono quali ricoveri per lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche del’Assicurato che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza in istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento; 8 gli interventi per sostituzione di protesi ortopediche di qualunque tipo; 9 il trattamento delle malattie conseguenti all’abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all’uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni; 10 gli infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi, quali ad esempio gli sport aerei, motoristici, automobilistici, il free-climbing, il rafting e l’alpinismo estremo, nonché dalla partecipazione alle relative gare e prove di allenamento, siano esse ufficiali o meno; 11 gli infortuni causati da azioni dolose compiute dall’Assicurato; 12 le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti; 13 le conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche; 14 le terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale. 10 DENUNCIA DEL SINISTRO – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO Le spese garantite in Polizza vengono rimborsate, nel limite dei massimali previsti dalle singole garanzie con le modalità i limiti ed i criteri qui di seguito elencati per ogni sinistro: A) Prestazioni mediche effettuate presso strutture sanitarie convenzionate con la Società. Per usufruire delle prestazioni mediche di un centro convenzionato, l’Assicurato deve: 1) contattare preventivamente la Centrale Operativa tramite i seguenti numeri telefonici 11/18 Dall’Italia il n° verde 800.734952 il n° 039.6554.6415 Dall’estero il n° +39.039.6554.6415 documentazione da presentare per ottenere i rimborsi 2) comunicando con estrema precisione: nome e cognome, numero di polizza, indirizzo del luogo in cui si trova e recapito telefonico; 3) leggere e inviare via fax (0396057533 dall’Italia, 0039396057533 dall’estero) la prescrizione medica del ricovero per poter concordare la struttura sanitaria e la equipe medico chirurgica convenzionate più consone al caso. 4) all’atto del ricorso alla Struttura Sanitaria Convenzionata, sottoscrivere lo specifico modello di “Richiesta prestazione” trasmesso dalla Società all’Ente Convenzionato. Ad avvenuto ricovero, la Società paga direttamente, senza applicazione di alcun scoperto, le spese sostenute per le prestazioni mediche ricevute che sono garantite a termine di polizza. L’Assicurato dovrà provvedere direttamente al pagamento delle spese o delle eccedenze di spese sostenute per le prestazioni ricevute che non sono garantite a termini di polizza. Relativamente alle spese sostenute pre – post ricovero, l’Assicurato, anche usufruendo di Enti Convenzionati e/o Medici convenzionati, provvederà direttamente al pagamento delle spese effettuate ed il rimborso delle stesse avverrà in modo indiretto, con le modalità previste al successivo punto B. L’Assicurato si impegna a restituire alla Società gli importi dalla stessa liquidati per prestazioni che, dall'esame della cartella clinica o da altra documentazione medica, risultino non indennizzabili. B) Prestazioni mediche effettuate presso strutture sanitarie non convenzionate con la Società. Per ottenere il rimborso delle spese sostenute l’Assicurato deve: 1) denunciare il sinistro alla Centrale Operativa entro trenta giorni dall’avvenuto ricovero o dall’effettuazione di prestazioni extra ricovero rientranti nelle garanzie previste all’art. 1, con certificato medico da cui risulti la diagnosi circostanziata. 2) provvedere ad inviare alla Sede della Centrale Operativa della Società, - in caso di ricovero la copia autentica e completa della Cartella Clinica; - in caso di prestazione extra ricovero, i certificati medici di prescrizione. 3) consegnare alla Società gli originali di parcelle, notule, distinte, ricevute e fatture, sulle quali siano indicati nome, cognome, e domicilio della persona che si è sottoposta alle cure e che risultino pagate e quietanzate. Deve essere inviata fotocopia di ogni parcella, notula, distinta, ricevuta e fattura consegnate in originale. In assenza di fotocopia, non verrà riconsegnato l’originale. 4) acconsentire ad eventuali controlli medici disposti dalla Società e fornire alla stessa ogni informazione sanitaria relativa alla patologia denunciata, sciogliendo a tal fine, dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e curato. Il pagamento di quanto spettante viene effettuato a cura ultimata, secondo i massimali e i limiti previsti dalla Scheda di Polizza. Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi (FASI, FASDAC, QUAS o altri Enti) l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Conseguentemente il rimborso diretto in rete non può essere applicato. Per i sinistri avvenuti all’estero, i rimborsi verranno effettuati in Italia, al cambio medio della settimana in cui è stata sostenuta la spesa, ricavato dalla quotazione dell’Ufficio Italiano Cambi. C) Prestazioni mediche effettuate presso una Struttura parzialmente convenzionata. Qualora l’Assicurato, previa autorizzazione della centrale Operativa, utilizzi uno o più chirurghi, medici e paramedici o un’intera equipe chirurgica non convenzionati per effettuare un intervento chirurgico presso una struttura convenzionata, il rimborso delle spese avverrà come segue: 12/18 1) l’Assicurato sostiene le spese relative agli operatori medici e paramedici non convenzionati, compresa la loro assistenza medica durante il ricovero, dopodiché la Società effettua il rimborso secondo le modalità ed i criteri previsti al precedente punto B) “Prestazioni mediche effettuate presso una struttura non convenzionata”. 2) le spese per le prestazioni sanitarie fornite dalla struttura convenzionata verranno liquidate secondo le modalità e i criteri previsti al precedente punto A) “Prestazioni mediche effettuate presso una struttura convenzionata”. 11 CONTROVERSIE – ARBITRATO IRRITUALE In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro, le Parti si obbligano a conferire, per iscritto, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l'indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale, nel quale caso il rifiuto deve essere attestato nel verbale stesso. ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI NEUROCHIRURGIA • Interventi di Neurochirurgia per via craniotomia o transorale • Interventi di cranioplastica • Intervento sulla ipofisi per via transfenoidale • Asportazione tumori dell’orbita • Asportazione di processi espansivi della rachide ( intra e/o extramidollari) • Interventi per ernia del disco e/o per mielopatie di altra natura a livello cervicale per via anteriore o posteriore • Interventi sul plesso brachiale OCULISTICA • Interventi per neoplasie del globo oculare • Intervento di enucleazione del globo oculare OTORINOLARINGOIATRIA • Asportazione di tumori maligni del cavo orale • Asportazione di tumori parafaringei, dell’ugola (intervento di ugulotomia) e delle corde vocali (intervento di cordectomia) • Interventi demolitivi del laringe (intervento di laringectomia totale o parziale) • Asportazione di tumori maligni del seno etmoidale, frontale, sfenoidale e mascellare • Ricostruzione della catena ossiculare • Intervento per neurinoma dell’ottavo nervo cranico • Asportazione di tumori glomici timpano-giugulari CHIRURGIA DEL COLLO • Tiroidectomia totale con svuotamento laterocervicale mono o bilaterale • Intervento per gozzo retrosternale con mediastinotomia CHIRURGIA DELL’APPARATO RESPIRATORIO • Interventi per tumori tracheali, bronchiali, polmonari o pleurici • Interventi per fistole bronchiali • Interventi per echinococcosi polmonare Pneumectomia totale o parziale • • Interventi per cisti o tumori del mediastino CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE • Interventi sul cuore per via toracotomica • Interventi sui grandi vasi toracici per via toracotomica 13/18 • Interventi sull’aorta addominale per via laparotomica • Endarterectomia dell’arteria carotide e dell’arteria vertebrale • Decompressione dell’arteria vertebrale nel forame trasfersario • Interventi per aneurismi: resezione e trapianto con protesi • Asportazione di tumore gnomico carotideo CHIRURGIA DELL’APPARATO DIGERENTE • Interventi di resezione (totale o parziale) dell’esofago • Interventi con esofagoplastica • Intervento per mega-esofago • Resezione gastrica totale • Resezione gastro-digiunale • Intervento per fistola gastro-digiunocolica • Colectomie totali, emicolectomie e resezioni rettocoliche per via anteriore (con o senza colostomia) • Interventi di amputazione del retto – ano • Interventi per megacolon per via anteriore o ad domino – perineale • Exeresi di tumori dello spazio retroperitoneale • Drenaggio di ascesso epatico • Interventi per echinococcosi epatica • Resezioni epatiche • Reinterventi per ricostruzione delle vie biliari • Interventi chiururgici per ipertensione portale • Interventi per pancreatite acuta o conica per via laparotomia • Interventi per cisti, pseudocisti o fistole pancreatiche per via laparotomia • Interventi per neoplasie pancreatiche UROLOGIA • Nefroureterectomia radicale • Surrenalectomia • Interventi di cistectomia totale • Interventi ricostruttivi vescicali con o senza ureterosigmoidostomia • Cistoprostatovescicolectomia • Interventi di prostatectomia radicale per via perineale, retropubica o trans-sacrale • Interventi di orchiectomia con linfoadenectomia per neoplasia testicolare GINECOLOGIA • Isteroctomia radicale per via addominale o vaginale con linfoadenectomia • Vulvectomia radicale allargata con linfoadenectomia inguinale e/o pelvica • Intervento radicale per tumori vaginali con linfoadenectomia ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA • Interventi per costola cervicale • Interventi per stabilizzazione vertebrale • Interventi di resezione di corpi vertebrali • Trattamento delle dismetrie e/o delle deviazioni degli arti inferiori con impianti esterni • Interventi demolitivi per asportazione di tumori ossei • Interventi di protesizzazione di spalla, gomito, anca, o ginocchio CHIRURGIA PEDIATRICA (gli interventi sottoelencati sono in garanzia solo in caso di neonati assicurati dal momento della nascita) • Polmone cistico e policistico (lobectomia, pneumonectomia) • Correzione chirurgica di atresie e /o fistole congenite • Correzione chirurgica di megauretere congenito • Correzione chirurgica di megacolon congenito TRAPIANTI DI ORGANO • Tutti la garanzia assistenza è sempre ricompresa nelle varie OPZIONI della convenzione NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ASSISTENZA OGGETTO DELL’ASSISTENZA La Società mette ad immediata disposizione dell’Assicurato, mediante l’utilizzo della propria Centrale Operativa, le prestazioni assicurate, nel caso in cui lo stesso Assicurato ne faccia richiesta a termini di polizza, a seguito di un evento 14/18 contemplato dalla stessa ed entro i limiti convenuti Per usufruire delle prestazioni previste, l’Assicurato o chi per esso deve contattare preventivamente la Centrale Operativa tramite i seguenti numeri telefonici: Dall’Italia il n° verde 800.734952 il n° 039.6554.6415 Dall’estero il n° +39.039.6554.6415 Comunicando con estrema precisione: - il tipo di assistenza di cui necessita; - gli estremi della sua identificazione, nome e cognome, numero di polizza; - indirizzo del luogo in cui si trova e recapito telefonico PRESTAZIONI DI ASSISTENZA 1.1 CONSULTI MEDICI (Italia - Estero) La Centrale Operativa mette a disposizione, 24 ore su 24, il proprio servizio di guardia medica per qualsiasi informazione o suggerimento di carattere medico sanitario. 1.2 INVIO MEDICO (Italia) La Centrale Operativa mette a disposizione, tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 08.00 successive e 24 ore su 24 al sabato e festivi, il proprio Servizio di Guardia Medica che garantisce la disponibilità di medici generici, pediatri e cardiologi pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima valutazione telefonica con il medico di guardia interno, la Centrale Operativa invierà il medico richiesto; il costo dell'intervento è a carico della Società. In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, la Centrale Operativa organizza il trasferimento in autoambulanza del paziente in un pronto soccorso; il costo di tale intervento è a carico della Società. La prestazione è fornita 3 volte per anno assicurativo. 1.3 TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA (Italia) La Centrale Operativa qualora l'Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, organizza il trasferimento inviando direttamente l'autoambulanza. Le spese di trasporto sono a carico della Società sino ad un massimo di 200 km. di percorso complessivo (andata/ritorno). 1.4 CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO (Italia) La Centrale Operativa garantisce, 24 ore su 24 la ricerca e consegna dei farmaci. Se il medicinale necessita di ricetta, il personale incaricato passa prima al domicilio dell'Assicurato e quindi in farmacia. Resta a carico dell'Assicurato il solo costo del farmaco. La prestazione è fornita 3 volte per anno assicurativo. 1.5 RETE SANITARIA (Italia) La banca dati della rete delle strutture sanitarie in rapporto di convenzione con la Centrale Operativa in tutta Italia, è a disposizione dell'Assicurato 24 ore su 24, 365 giorni all'anno per ogni tipo di informazione sanitaria: singole strutture convenzionate e loro ubicazione; prestazioni specialistiche; nominativo dei singoli medici; esami diagnostici; ricoveri; onorari e tariffe convenzionate. 1.6 GESTIONE DELL’APPUNTAMENTO (Italia) Qualora l'Assicurato necessiti di una prestazione medica specialistica, di un esame diagnostico o di un ricovero, potrà usufruire della rete sanitaria convenzionata e, 24 ore su 24, richiedere alla Centrale Operativa un appuntamento. Dopo aver selezionato il centro convenzionato e lo specialista in base alle specifiche esigenze sanitarie e alla disponibilità dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvederà nel più breve tempo possibile a fissare un 15/18 appuntamento a nome dell’Assicurato. In virtù del rapporto di convenzione tra la struttura sanitaria e la Centrale Operativa, l'Assicurato usufruirà sempre di un canale d'accesso privilegiato e di tariffe particolarmente favorevoli rispetto ai listini in vigore. 1.7 ASSISTENZA INFERMIERISTICA (Italia) Qualora a seguito di ricovero per infortunio o malattia, l'Assicurato necessiti di assistenza infermieristica domiciliare, la Centrale Operativa metterà a disposizione personale infermieristico tenendo a carico il costo per un massimo di € 50,00 al giorno e fino a 3 giorni consecutivi. 1.8 TRASPORTO SANITARIO (Estero) Il Servizio Medico della Centrale Operativa in seguito a infortunio o malattia improvvisa dell'Assicurato occorsi all’estero, che comportino infermità o lesioni non curabili in loco o che impediscano la continuazione del viaggio e/o soggiorno, dopo eventuale consulto con il medico locale e, se necessario/possibile quello di famiglia, ne organizzerà il trasporto sanitario. In base alla gravità del caso, l'Assicurato sarà trasportato nell’Istituto di cura più idoneo al suo stato di salute ovvero ricondotto alla sua residenza. Ad insindacabile giudizio del Servizio Medico della Centrale Operativa, il trasporto sanitario potrà essere organizzato con i seguenti mezzi: - aereo sanitario - aereo di linea - vagone letto - cuccetta di 1° classe - autoambulanza - altri mezzi ritenuti idonei. Qualora le condizioni lo rendessero necessario, il trasporto sarà effettuato con l'accompagnamento di personale medico e/o paramedico della Centrale Operativa. Il trasporto sanitario da paesi extra-europei, esclusi quelli del bacino del Mediterraneo, sarà effettuato esclusivamente con aereo di linea. Tutti i costi di organizzazione e trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o paramedico inviato sul posto, sono a carico della Società. 1.9 TRASPORTO DELLA SALMA (Estero) In caso di decesso all’estero dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto delle spoglie nel posto di inumazione del corpo in Italia, dopo aver adempiuto a tutte le formalità sul luogo. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia, rimanendo a carico dei familiari le spese relative alle cerimonie funebri e all’inumazione. La Società tiene a proprio carico le relative spese nel limite di € 2.500,00 per sinistro. Se le disposizioni di legge del luogo impediscono il trasporto della salma in Italia o l’Assicurato ha espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa provvede in tal senso mettendo a disposizione di un familiare residente in Italia un biglietto di andata e ritorno in aereo (classe turistica) o in treno (1 classe) per presenziare alle esequie. Il costo del biglietto è a carico della Società. Sono comunque escluse dalla garanzia le spese di ricerca e l’eventuale recupero della salma. 1.10 VIAGGIO DI UN FAMILIARE (Estero) Se l'Assicurato si trova all’estero e viene ricoverato d’urgenza a seguito di malattia o infortunio e i medici ritengono che non sia trasferibile prima di n 5 giorni, la Centrale Operativa organizza e prende in carico il viaggio andata e ritorno (aereo classe turistica o treno 1 classe) per un familiare residente in Italia, per recarsi presso l'Assicurato ricoverato. La Centrale Operativa terrà inoltre a proprio carico le spese di pernottamento del familiare fino ad un ammontare di € 150,00 al giorno e per un massimo di n 3 giorni. 1.11 INTERPRETE A DISPOSIZIONE (Estero) Se l’Assicurato viene ricoverato all’estero a seguito di infortunio o malattia e ha difficoltà a comunicare in lingua locale, la Centrale Operativa provvede ad inviare un interprete tenendo a proprio carico il costo della prestazione fino ad un massimo di € 250,00. 16/18 1.12 CONSULENZA MEDICO-SPECIALISTICA “BEST OPINION” 1. Descrizione del servizio L’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, ha la possibilità di ricevere un secondo parere medico, complementare rispetto a una precedente valutazione medica, da parte di uno specialista della rete. La consulenza specialistica verrà erogata, in via principale e ove possibile, con modalità telematica attraverso il sistema di telemedicina Net for Care, e con la possibilità per l’Assicurato di interagire in videoconferenza direttamente con il medico specialista. Net for Care è la piattaforma tecnologica che, attraverso le più innovative soluzioni telematiche, unisce in rete una serie di ospedali altamente specializzati in Italia e nel mondo con la Centrale Operativa della società permettendo all’Assicurato di accedere a servizi di consulenza medico-specialistica on line. La rete di strutture specialistiche. Gli istituti di cura altamente specializzati e selezionati per l’erogazione della consulenza di Second Opinion sono : - Massachusetts General Hospital (Boston, USA) - Duke University Health System (Durham, USA) - Cleveland Clinic Foundation (Cleveland, USA) - Brigham and Women's Hospital (Boston, USA) - Istituto Oncologico Europeo (Milano, ITALIA) - Istituto Ortopedico Rizzoli (Bologna , ITALIA) - Istituto Tumori Milano (Milano, ITALIA) - Ospedale Sacco (Milano, ITALIA) - Primari medici specialisti convenzionati con la Centrale Operativa di telemedicina. 2. Come accedere alla teleconsulenza Se l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessita di una consulenza medico-specialistica di second opinion, potrà contattare la Centrale Operativa di Telemedicina della Società, che si occuperà di gestire e organizzare tutte le diverse fasi del servizio . Il Servizio Medico della Centrale Operativa, accertata la necessità della richiesta, attingendo alla propria banca dati, individua i migliori specialisti convenzionati relativamente al caso clinico in esame e li sottopone all’Assicurato per la sua scelta finale . Successivamente si procede con il consulto come di seguito indicato: a) Nel caso in cui lo specialista faccia parte di uno degli istituti connessi con il sistema di telemedicina, viene organizzato il teleconsulto invitando l’Assicurato e/o un suo familiare a presenziare recandosi presso il centro più vicino dotato di stazione di telemedicina Net for Care. Qualora l’Assicurato non si rendesse disponibile per il consulto online, la Società predisporrà comunque il teleconsulto con il proprio medico di Centrale. b) Qualora lo specialista prescelto non sia collegato alla rete telematica ma sia dotato di connessione Internet, la Società, di seguito alla ricezione dell'intera documentazione clinica e diagnostica dell'Assicurato, organizza l’accesso via Internet alla cartella clinica del paziente da parte del medico specialista che potrà formulare il proprio parere direttamente on line. Qualora invece sia l’Assicurato a non potersi recare presso la struttura sanitaria presso la quale è installata una stazione di telemedicina per assistere al teleconsulto on line, ma abbia a disposizione un PC collegato ad internet e dotato di webcam, la Società potrà organizzare il teleconsulto attraverso Internet alla presenza anche di familiari o del medico curante dell’Assicurato. La connessione alle informazioni medico-diagnostiche del paziente avviene su sito sicuro e attraverso la creazione di password temporanee (one time). c) Se invece lo specialista prescelto non è collegato alla rete telematica, né raggiungibile attraverso Internet, o l’Assicurato non è disponibile in alcun modo al consulto on line, la Società, di seguito alla ricezione dell'intera documentazione clinica e diagnostica dell'Assicurato, ne predispone la traduzione (se necessaria) e la invia per posta allo specialista. Una volta eseguite le opportune valutazioni cliniche e diagnostiche, il medico specialista formula una risposta scritta e la inoltra alla Centrale Operativa. Con la finalità di fornire un’efficace e completa comunicazione del parere 17/18 erogato, la Centrale Operativa organizza un incontro nella città di residenza tra l’Assicurato e un medico specialista affinché quest’ultimo possa consegnare e spiegare opportunamente il contenuto della consulenza ricevuta. 3. Limitazioni all’erogazione del servizio L’Assicurato può usufruire del servizio fino ad un massimo di tre prestazioni per anno assicurativo. 4. Costo della prestazione La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative all’organizzazione e alla gestione della consulenza medico-specialistica, incluso l’onorario dello specialista consultato. Rimangono a carico dell’Assicurato il costo di tutti gli esami necessari (esami diagnostici, esami di laboratorio, immagini fotografiche, ecc.) per il teleconsulto ed eventualmente il costo di ulteriori accertamenti richiesti dallo specialista contattato. (*) La rete delle strutture sanitarie specialistiche e dei centri convenzionati dotate della stazione di telemedicina è in corso di continui ampliamenti e nuove installazioni. L’elenco completo delle stazioni è consultabile sul sito del Gruppo Filo Diretto (www.netforcare.it) oppure può essere richiesto alla Centrale Operativa della Società. 1.13 IL SERVIZIO DI CARTELLA SANITARIA MULTILINGUE ON LINE ” MEDICAL PASSPORT ” 1. Descrizione del servizio Con Medical Passport l’Assicurato ha la possibilità di creare la propria cartella sanitaria multi-lingue online, disponibile su uno spazio web debitamente protetto attraverso un sistema di identificazione, consultabile da qualunque accesso Internet e quindi in ogni parte del mondo. Le informazioni relative alla propria storia sanitaria vengono inserite compilando un facile questionario guidato. 2. Attivazione del servizio L'Assicurato accedendo al sito www.netforcare.it, alla sezione “Medical Passport”, dovrà compilare un modulo online, indicando il numero della propria polizza o del contratto di servizio e scegliendo le Username e Password personali che gli saranno successivamente inoltrate via mail, come promemoria. Con la doppia coppia di Username e Password potrà accedere alla propria cartella sanitaria online in modalità di modifica/edit (digitando la password di modifica/edit) o in modalità di sola lettura (digitando la password di lettura/read). Utilizzando la password di modifica/edit, che dovrà essere conservata con la massima cura, l’Assicurato potrà compilare e successivamente modificare il questionario guidato sulla propria storia sanitaria, se possibile facendosi coadiuvare dal proprio medico di fiducia. Il questionario sarà poi automaticamente tradotto in varie lingue straniere (inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, turco, bulgaro, rumeno e altre in fase di elaborazione) in modo tale da permettere all’Assicurato all’estero di fornire le informazioni sulla propria storia sanitaria senza errori di traduzione. La Password di lettura/read dovrà essere invece riportata sulla card personale “Medical Passport” che verrà inviata all’Assicurato all’atto della richiesta di accesso al servizio e che dovrà essere da lui custodita con cura, e messa a disposizione dei medici curanti in caso di necessità (es. malattia, infortunio, altro problema di salute). 3. Utilizzo del servizio di cartella sanitaria on line In caso di necessità (es. malattia, infortunio, altro problema di salute) l’Assicurato, i suoi familiari e/o direttamente i medici o paramedici, accedendo a www.netforcare.it e inserendo la Username e la Password indicate nella card personale Medical Passport, potranno avere accesso alla sua cartella sanitaria multi-lingue online accedendo a tutte le informazioni sulla sua storia sanitaria precedentemente inserite dallo stesso Assicurato. 18/18