Fiscal News n. 324 del 26.11.2013 Collegio sindacale

Transcript

Fiscal News n. 324 del 26.11.2013 Collegio sindacale
Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 324
26.11.2013
Normativa antiriciclaggio per il
collegio sindacale
Gli adempimenti previsti per gli organi di controllo
Categoria: Antiriciclaggio
Sottocategoria: Varie
Anche sui singoli membri del collegio sindacale gravano le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui
al D.Lgs. 231/2007.
In questo caso, tuttavia, gli obblighi sono modulati in misura diversa, a seconda se l’organo di controllo
eserciti la sua attività per un ente soggetto alla disciplina antiriciclaggio o se l’attività è riferita a una
società commerciale diversa dalle precedenti.
In questo secondo caso, inoltre, è altresì necessario distinguere il caso in cui i sindaci siano incaricati solo
del controllo di legalità o agli stessi sia affidato anche il controllo contabile.
Premessa
Prima di procedere alla trattazione è necessario distinguere i seguenti casi:
Organi di controllo
Presso soggetti destinatari
della normativa
antiriciclaggio
Obblighi sanciti dall’art. 52
D.Lgs. 231/2007
Altre società commerciali
Solo controllo
di legalità
Esoneri di cui
all’art. 12
comma 3 bis
D.Lgs 231/2007
Informat srl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
P. Iva 03046150797
Anche
controllo
contabile
Obblighi di cui
all’art. 13
D.Lgs.
231/2007
1
www.fiscal-focus.it
www.fiscal-focus.info
Gli organi di
controllo presso
i soggetti
destinatari della
normativa
L’art. 52 del D.Lgs. n.231/2007 stabilisce che gli organi di controllo presso i
soggetti
destinatari
della
normativa
antiriciclaggio
devono
vigilare
sull’osservanza delle norme contenute nel decreto.
COLLEGIO SINDACALE
REVISORI CONTABILI
ORGANI DI
CONTROLLO
SOCIETA’ DI REVISIONE
CONSIGLIO DI SERVEGLIANZA
COMITATO DI CONTROLLO DI GESTIONE
L’art.52 del D.Lgs. n.231/2007 riguarda esclusivamente gli organi di
controllo presso le società destinatarie del decreto stesso e non tutti gli
organi di controllo.
Dovranno pertanto rispettare gli obblighi previsti dall’art. 52 gli organi di
controllo delle banche, degli istituti di pagamento, delle attività di gestione
di case da gioco, delle società professionali tra iscritti nell’albo dei dottori
commercialisti ed esperti contabili, ecc.
Gli organi di controllo delle altre società commerciali, invece, non sono
sottoposti a quanto stabilito nell’art.52
Quanto agli obblighi, gli organi di controllo presso i soggetti sopra elencati
dovranno:
comunicare senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore tutti gli
atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio dei propri
compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni da
queste emanate ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto;
comunicare senza ritardo al titolare dell’attività, o al legale
rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni all’obbligo di
segnalazione delle operazioni sospette di cui hanno notizia;
comunicare entro trenta giorni al Ministero dell’Economia e delle
Finanze le infrazioni alle disposizioni relative alle limitazioni all’uso
del contante e dei titoli al portatore di cui hanno notizia;
Informat srl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
P. Iva 03046150797
2
www.fiscal-focus.it
www.fiscal-focus.info
comunicare entro trenta giorni alla autorità di vigilanza di settore le
infrazioni alle violazioni degli obblighi di registrazione di cui hanno
notizia.
Come può facilmente desumersi dai punti di cui sopra, nel caso in cui si
riscontrino violazioni negli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette,
il collegio sindacale non dovrà inviare una segnalazione alla Uif, ma al
titolare dell’attività o al legale rappresentante o a un suo delegato
l’infrazione dell’obbligo.
Al fine di poter valutare la necessità di una segnalazione dell’operazione, gli
indicatori a cui fare riferimento sono:
Revisori di società di
interesse pubblico
Indicatori emanati dalla Banca d’Italia
con la Delibera n. 61 del 30.01.2013
(vedi allegato)
Revisori di altre
società
(comunque soggette
alla disciplina
Indicatori con decreto del 16.04.2010
(pubblicato nella G.U. n. 101 del 3-52010 - Serie Generale)
antiriciclaggio)
Società di interesse pubblico
Sono società di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 39 del
2010:
a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione
su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno
richiesto tale ammissione alla negoziazione;
b) le banche;
c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del
codice delle assicurazioni private;
d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc),
del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi
secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni
private;
Informat srl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
P. Iva 03046150797
3
www.fiscal-focus.it
www.fiscal-focus.info
e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorche' non quotati su
mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
f) le società di gestione dei mercati regolamentati;
g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
i) le società di intermediazione mobiliare;
l) le società di gestione del risparmio;
m) le società di investimento a capitale variabile;
n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;
o) gli istituti di moneta elettronica;
p) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB.
Al contrario, è definitivamente sancito l’esonero dagli obblighi di:
adeguata verifica della clientela;
-
identificazione e verifica dell’identità del cliente e del titolare
effettivo;
-
di registrazione;
-
di conservazione dei dati;
-
di segnalazione delle operazioni sospette.
Gli organi di controllo presso i destinatari della normativa antiriciclaggio
sono esonerati da:
-
adeguata verifica della clientela;
-
identificazione e verifica dell’identità del cliente e del titolare
effettivo;
-
adozione del fascicolo della clientela;
-
registrazione dei dati;
-
segnalazione delle operazioni sospette.
Gli obblighi di cui all’art. 52 gravano in capo a ciascun componente del
collegio sindacale e non sull’intero collegio, così come chiarito recentemente
dal MEF.
Infatti, a fronte delle violazioni delle disposizioni di cui all’art. 52 D.Lgs.
231/2007, l’art. 55 prevede l’irrogazione di una sanzione di tipo penale che, in
quanto tale, deve essere necessariamente personale.
Informat srl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
P. Iva 03046150797
4
www.fiscal-focus.it
www.fiscal-focus.info
Società non
destinatarie
della normativa
antiriciclaggio
Con riferimento alle società non destinatarie della normativa antiriciclaggio è
sancito l’esonero, per i componenti degli organi di controllo, degli obblighi di:
-
adeguata verifica della clientela;
-
di registrazione e conservazione dei dati;
-
di segnalazione delle operazioni sospette.
Tuttavia, se al collegio sindacale è affidato il controllo contabile, i suoi
componenti, in quanto iscritti al registro dei revisori contabili, sono soggetti
agli obblighi antiriciclaggio.
Sindaci incaricati del solo controllo
sull’Amministrazione
Sindaci incaricati anche del
controllo contabile
Sono esonerati i sindaci che svolgono
esclusivamente il controllo legale, in
quanto la loro attività consiste
essenzialmente
nella
vigilanza
sull’osservanza della legge e dello
statuto, nonché sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione.
Se al collegio sindacale è affidato il
controllo
contabile,
i
suoi
componenti, in quanto iscritti nel
registro dei revisori contabili, sono
soggetti agli obblighi di cui al D.
Lgs. 231/2007.
Il collegio non può comunque
ritenersi dispensato da qualsivoglia
forma
di
controllo:
nell’adempimento dei propri doveri
esso è infatti tenuto a vigilare
sull’applicazione e sul generale
rispetto
della
normativa
antiriciclaggio, comunicando senza
ritardo le eventuali infrazioni
riscontrate.
Il relativo obbligo grava su ciascun
componente l’organo collegiale,
tenuto alla adeguata verifica della
clientela, alla registrazione dei dati
nel proprio archivio antiriciclaggio
e
all’eventuale
segnalazione
sospette.
Trattandosi di obblighi penalmente
sanzionati gravanti sui singoli
componenti (e non sull’organo
collegiale), la verbalizzazione del
dissenso da parte di uno dei Sindaci
non lo libera automaticamente da
eventuali
responsabilità.
La
responsabilità verrà invece valutata
secondo il caso concreto.
Nel caso in cui la revisione legale
dei conti sia svolta non dai sindaci
ma da un revisore esterno o da una
società di revisione, all’adeguata
verifica
dovranno
provvedere
questi ultimi.
Informat srl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
P. Iva 03046150797
5
www.fiscal-focus.it
www.fiscal-focus.info
È da chiarire se gli organi di controllo delle società non soggette alla
disciplina antiriciclaggio che non svolgono attività di revisione contabile siano
tenuti o meno alla comunicazione delle operazioni in contanti ultra-soglia.
Secondo il CNDCEC (Nota Esplicativa Antiriciclaggio: D. Lgs. 25 settembre
2009, n. 151 – Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 21 novembre
2007, n. 231), gli organi di controllo delle società non soggette agli obblighi
antiriciclaggio non sono tenuti a comunicare al MEF le violazioni alle
limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore in quanto si tratta di
una verifica di tipo contabile e perciò estranea alle funzioni del collegio
sindacale che svolge solo il controllo legale.
Tuttavia l’interpretazione non è pacifica. Pochi giorni fa, infatti, il MEF, ha
chiarito che, anche qualora il collegio sindacale non sia investito della
funzione di revisione legale, è comunque tenuto a comunicare le operazioni in
contanti ultra-soglia. Effettivamente, dall’analisi dell’art. 12, comma 3-bis, si
può facilmente desumere come i componenti degli organi di controllo siano
esonerati soltanto dagli obblighi di cui al Titolo II, Capi I, II e III, e non dalle
disposizioni di cui all’art. 51, collocato nel Titolo III.
In ogni caso, si torna a ribadire che gli obblighi antiriciclaggio, tra cui,
ovviamente, anche le disposizioni in materia di circolazione del contante,
gravano su ciascun Sindaco, non sull’intero Collegio.
Antiriciclaggio e
collegio
sindacale:
tabella
riepilogativa
Organi di
controllo presso
società
destinatarie del
D. Lgs. 231/2007
Organi di
controllo presso
società non
destinatarie (NO
REVISIONE
CONTABILE)
Organi di
controllo
CONTABILE
presso società
non
destinatarie
Sì
Sì
Sì
NO
NO
Sì
NO
NO
Sì
Vigilanza sul rispetto della
normativa antiriciclaggio
Adeguata verifica della
clientela
Registrazione e
conservazione dei dati
NO
Segnalazione di operazioni
sospette
Obblighi di comunicazione
previsti dall’art. 52
Obblighi di comunicazione
previsti dall’art. 51
(limitazioni uso contante)
NO
(ma la UIF può
comunque
tenerne conto)
Sì
Sì
NO
NO
Sì
Sì
Sì
- Riproduzione riservata -
Informat srl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
P. Iva 03046150797
6
www.fiscal-focus.it
www.fiscal-focus.info