Requisiti dei giocattoli
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Requisiti dei giocattoli
Convegno sulla sicurezza dei giocattoli 22 Novembre 2006 Definizione e requisiti essenziali dei giocattoli. Le norme tecniche EN 71. Relatore: Gabriele Lualdi Definizioni Decreto Legislativo n° 313 del 27 settembre 1991. Art. 1 • 1. Ai fini del presente decreto si intende per giocattolo qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato ai fini di gioco da minori di anni 14, compresi gli eventuali relativi apparecchi di istallazione d’uso ed altri accessori • 2. Non sono considerati giocattoli i prodotti elencati nell’allegato I • 3. Per immissione sul mercato si intende tanto la vendita quanto la distribuzione a titolo gratuito del giocattolo Condizioni di sicurezza Decreto Legislativo n° 313 del 27 settembre 1991. Art. 2 • 1. I giocattoli debbono essere fabbricati a regola d’arte in materia di sicurezza e possono essere immessi sul mercato solo se non compromettono la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori o di altre persone, quando siano utilizzati conformemente alla loro destinazione, per una durata di impiego prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini. • 2. Il disposto del comma 1 é osservato se i giocattoli rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II. Presunzione di conformità Decreto Legislativo n° 313 del 27 settembre 1991. Art. 3 • 1. Si presumono conformi ai requisiti di cui al comma 2 dell’art. 2 i giocattoli fabbricati in conformità alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate comunitarie. • 2. Per quanto riguarda i giocattoli fabbricati in Italia le norme nazionali di ricezione delle norme armonizzate comunitarie sono emanate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico da pubblicare nella Gazzetta ufficiale. • 3. Qualora nella fabbricazione le norme di cui ai precedenti commi non siano integralmente osservate, o quando non esistano, i giocattoli possono essere immessi sul mercato soltanto dopo aver ricevuto un attestato CE del tipo, con il quale un organismo, autorizzato ai sensi dell’art. 6, dichiara la conformità dei giocattoli ai requisiti essenziali di cui al comma 2 dell’art. 2. Requisiti essenziali di sicurezza - Principi generali (I) Decreto Legislativo n° 313 del 27 settembre 1991. Allegato II Utilizzatori e terzi debbono essere tutelati contro i rischi per la salute e l’incolumità fisica quando i giocattoli siano utilizzati conformemente alla loro destinazione d’uso o ne sia fatta un’utilizzazione prevedibile, tenendo conto dell’abituale comportamento dei bambini. In particolare: - Rischi connessi alla concezione, alla costruzione e alla composizione del giocattolo - Rischi inerenti all’utilizzo del giocattolo non totalmente eliminabili mediante modifica della costruzione e della composizione del medesimo senza che per ciò ne risulti alterata la funzione o sia privata delle sue proprietà essenziali Requisiti essenziali di sicurezza - Principi generali (II) Decreto Legislativo n° 313 del 27 settembre 1991. Allegato II Il grado di rischio comportato dall’utilizzazione deve essere adeguato alla capacità degli utilizzatori, ed eventualmente di chi li sorveglia di farvi fronte (caso particolare per meno di 36 mesi vedi simbolo EN 71-6) Se necessario occorre specificare un limite minimo di età e/o precisare che i giocattoli devono essere utilizzati sotto la sorveglianza di un adulto Le etichette apposte sui giocattoli e o sui relativi imballaggi e le istruzioni d’uso devono essere tali da richiamare in modo efficace ed esauriente l’attenzione degli utilizzatori o di chi li sorveglia sui rischi connessi all’uso e sul modo di evitare tali rischi Quali sono i RES per la direttiva TOYS Decreto Legislativo n° 313 del 27 settembre 1991. Allegato II 1. Proprietà fisiche e meccaniche 2. Infiammabilità 3. Proprietà chimiche 4. Proprietà elettriche 5. Igiene 6. Radioattività Rischi particolari: Proprietà fisiche e meccaniche ed infiammabilità Decreto Legislativo n° 313 del 27 settembre 1991. Allegato II Il decreto enuncia una serie di requisiti che debbono essere ottemperati in merito alle proprietà fisiche e meccaniche nonché all’infiammabilità dei giocattoli. Le norme armonizzate permettono un analisi più approfondità dei rischi connessi a tali proprietà e ad esse si rimanda: 1. Proprietà fisiche e meccaniche (vedi EN 71-1) 2. Infiammabilità (vedi EN 71-2) Rischi particolari: Proprietà chimiche I Decreto Legislativo n° 313 del 27 settembre 1991. Allegato II • 1. I giocattoli devono essere progettati e prodotti in modo da non presentare, in caso di utilizzazione o uso previsti dall’art. 2, paragrafo 1 della direttiva, rischi per la salute o per l’incolumità fisica in seguito a ingestione, inalazione o contatto con la pelle la mucosa o gli occhi. • Essi devono, in ogni caso, osservare le appropriate legislazioni comunitarie relative a talune categorie di prodotti oppure riguardanti il divieto e la limitazione d’uso o l’etichettatura di alcune sostanze e preparati pericolosi. • 2. In particolare, ai fini della protezione della salute dei bambini la tolleranza biologica giornaliera relativa all’utilizzazione dei giocattoli non deve oltrepassare: 0,2 µg di Sb; 0,3 µg di As; 25 µg di Ba; 0,6 µg di Cd; 0,3 µg di Cr; 0,7 µg di Pb; 0,5 µg di Hg; 5 µg di Se o eventuali altri valori che vengono fissati per tali o per altre sostanze dalla legislazione comunitaria sulla base di dati scientifici. Per tolleranza biologica di tali sostanze si intende l’estratto solubile che ha una significativa importanza tossicologica. Rischi particolari: Proprietà chimiche II Decreto Legislativo n° 313 del 27 settembre 1991. Allegato II • 3. I giocattoli non devono contenere sostanze o preparati pericolosi ai sensi della direttiva 67/548/CEE e direttiva 88/379/CEE in quantità che possano nuocere alla salute dei bambini che li usano. E’ in ogni caso, formalmente vietato includere in un giocattolo sostanze o preparati pericolosi se sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali nel corso del gioco. Tuttavia, qualora per il funzionamento di determinati giocattoli quali, in particolare, materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellaggio di plastilina e argilla, smaltatura, fotografia o attività similari, sia indispensabile l’impiego di sostanze o preparati pericolosi, tali sostanze o preparati sono ammissibili entro un limite massimo di concentrazione da stabilirsi per ciascuna sostanza o preparato mediante mandato al CEN secondo la procedura del comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE, sempre che le sostanze od i preparati autorizzati siano conformi alle norme comunitarie vigenti in materia di classificazione d’imballaggio e di etichettatura senza pregiudizio del punto 4 dell’allegato IV. Rischi particolari: Proprietà chimiche III Decreto Legislativo n° 313 del 27 settembre 1991. Allegato II • Norme di riferimento per le proprietà chimiche EN 71-3 Migrazione di alcuni elementi EN 71-4 Set sperimentali per chimica e attività connesse EN 71-5 Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica EN 71-7 Pitture a dito - Requisiti e metodi di prova EN 71-9 Composti chimici organici - Requisiti EN 71-10 Composti chimici organici -Preparazione del campione ed estrazione EN 71-11 Composti chimici organici - Metodi di analisi Rischi particolari: Altri Decreto Legislativo n° 313 del 27 settembre 1991. Allegato II Proprietà elettriche (vedi EN 50088, ecc…) Igiene (vedi EN 71-1 §5.2 - progettazione per soddisfare le condizioni di igiene e pulizia) Radioattività (non devono contenere elementi o sostanze radioattive sotto forme o in proporzioni che posono nuocere alla salute dei bambini) Marcatura CE Tutti i giocattoli immessi sul mercato nello spazio UE devono essere marcati CE (dimensioni minime 5 mm) Direttive coinvolte • • Direttiva BT (73/23/CEE e succ. agg.) Direttiva EMC (89/336/CEE e succ. agg.) • • • • • • • • Direttiva R&TTE (1999/5/CE e succ. agg.) Direttiva Cosmetici (76/768/CEE e succ. agg.) Direttiva DPI (89/686/CEE e succ. agg.) Contatto con alimenti (reg. CE 1935/2004 e succ. agg.) Imitazione pericolosa di cibi (87/357/CEE) Direttiva RAAE (2002/96/CE e succ. agg.) Direttiva Rohs (2002/95/CE e succ. agg.) Direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti (2001/95/CEE e succ. agg.) DIRETTIVE COINVOLTE esempi • Giocattoli elettrici - Requisiti di sicurezza –EN 50088 • Giocattoli elettrici (AC & CC) con componenti elettronici, motori, microchip. (EMC) • Giocattoli radio controllati (EMC e direttiva R&TTE 1999/5/CE) • Giocattoli con LED - EN 60825 • Giocattoli cosmetici (76/768/CEE) • Ausiliari per il nuoto, occhiali da sole generici, ecc.. (89/686/CEE) • Giocattoli imitanti cibi. (87/357/CEE) • Articoli in contatto con alimenti (Reg. CEE 1935/2004) ALTRI REGOLAMENTI,DOCUMENTI LEGISLATIVI; NORME ….. • Accessori di abbigliamento destinati al contatto con pelle. Rilascio di Nickel, Coloranti azoici • Giocattoli per bambini con meno di 36 mesi destinati o intesi per essere posti in bocca) costruiti con PVC. Limitazione ftalati • Matite e strumenti grafici in genere (Regolamento UK per la sicurezza) END END Allegato 1: Non sono considerati giocattoli (I) Prodotti che non sono considerati come giocattoli 1. Decorazioni natalizie 2. Modelli ridotti, costruiti su scala in dettaglio per collezionisti adulti 3. Attrezzature destinate ad essere usate collettivamente su campi da gioco 4. Attrezzature sportive 5. Attrezzature nautiche da usare in acque profonde 6. Bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi per collezionisti adulti 7. Giocattoli “professionali” installati in luoghi pubblici (grandi magazzini, stazioni, palestre, ecc.) 8. Puzzles di oltre 500 pezzi o senza modello, destinati agli specialisti 9. Armi ad aria compressa 10. Fuochi d’artificio compresi gli inneschi a percussione. 11. Fionde e lanciasassi 12. Giochi con freccette a punte metalliche Allegato 1: Non sono considerati giocattoli (II) Prodotti che non sono considerati come giocattoli 13. Forni elettrici, ferri da astiro o altri prodotti funzionali alimentati con corrente nominale superiore a 24 Volt 14. Prodotti comprendenti elementi termici destinati ad essere utilizzati sotto la sorveglianza di un adulto in un ambito pedagogico 15. Veicoli con motore a combustione 16. Giocattoli macchine a vapore 17. Biciclette concepite per scopi sportivi o per spostamenti sulla via pubblica 18. Videogiochi collegabili ad un apparecchio televisivo, alimentati da una tensione nominale superiore a 24 Volt. 19. Succhiotti di puericoltura 20. Imitazioni fedeli di armi da fuoco reali 21. Bigiotteria destinata ad essere portata dai bambini. NORMA TECNICA DEFINIZIONI (1) DOCUMENTO emanato da un organismo • internazionale (ISO - International Standard Organization), • europeo (CEN-Comitato Europeo di Normalizzazione e CENELEC-Comitato Europeo di Normalizzazione Elettrotecnica) • nazionale (UNI - CEI), che regolamenta aspetti tecnici di un prodotto o di un materiale 22 NORMA TECNICA DEFINIZIONI (2) NORMA ARMONIZZATA: specifica tecnica (norma o documento di armonizzazione) adottato dal CEN o dal CENELEC o da entrambi su MANDATO della Commissione UE pubblicata per essere pienamente efficiente su GUCE. NORMA EUROPEA: norma adottata dal CEN o dal CENELEC in base alle ESIGENZE dell’industria o del commercio. NORMA NAZIONALE: norma adottata dall’UNI o dal CEI in base alle ESIGENZE dell’industria o del commercio. 23 Requisiti ON • Disponibilità di personale, mezzi e attrezzature necessari • Competenza tecnica e integrità professionale • Indipendenza • Rispetto del segreto professionale • Assicurazione di responsabilità civile Avvertenze e indicazioni delle precauzioni d’uso Decreto Legislativo n° 313 del 27 settembre 1991. Allegato IV I giocattoli devono essere accompagnati da indicazioni chiaramente leggibili e appropriate per ridurre i rischi inerenti all’utilizzazione quali sono previsti nei RES, e in particolare: • Giocattoli non destinati ai bambini di età inferiori a 36 mesi (indicazione specifica e simbolo) • Scivoli, altalene sospese, anelli, ecc… (richiamo a controlli e manutenzione periodiche delle parti fondamentali con indicazione conseguenze in caso di omissione) • Giocattoli funzionali (modelli ridotti di apparecchi per adulti riportare l’utilizzo sotto la supervisione di un adulto) • Giocattoli contenenti sostanze e preparati pericolosi (limite di età e supervisione) • Skate-board, pattini per bambini (Usare dispositivi di protezione) • Giocattoli nautici (utilizzo in acqua bassa - supervisione)