documenti necessari per i movimenti di merci verso la Francia

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documenti necessari per i movimenti di merci verso la Francia
Ambasciata d'Italia - Servizio Economico - Parigi
Informazioni pratiche - Documenti necessari per i movimenti di merci verso la Francia
All'interno dell'Unione europea gli scambi dei beni dei servizi e dei capitali sono liberi e pertanto si
parla pertanto di consegna e non più di esportazione di merci.
La Francia, come gli altri paesi dell'Unione europea, ammette, in assenza dei diritti doganali e senza
formalità doganali, l'entrata sul suo territorio di merci che abbiano carattere comunitario. Hanno
questo carattere le merci:
originarie degli Stati dell’Unione europea,
-
- in libera pratica nell’Unione europea.
Documenti di spedizione
Il Documento Amministrativo Unico(DAU) come la dichiarazione di spedizione e d'ingresso non è più
richiesto, ad esclusione di alcuni casi particolari.
a) Fattura commerciale
Detta ¨fattura comunitaria¨
Non consiste più in un documento di accompagnamento della merce ma un documento contabile
obbligatorio per giustificare il carattere comunitario dell’operazione.
La fattura deve essere redatta almeno in due copie e contenere oltre le usuali diciture, le seguenti
informazioni:
- numero di IVA del soggetto che effettua la consegna (il venditore)
- numero di IVA dell’acquirente tramite il quale viene identificato nello Stato membro di consegna;
- menzione ¨non soggetti ad IVA¨ art.46 della legge n.427 del 29 ottobre 1993¨.
In pratica, una fotocopia della fattura accompagna le merci in particolare quando non vi sia un
buono di consegna (caso di vendita Ex Works).Questo termine indica che il venditore ha
consegnato la propria merce da quando l'ha messa a disposizione dell'acquirente nei locali del
venditore - laboratorio, fabbrica, deposito.
La verifica della validità di una partita IVA intracomunitaria è ormai possibile tramite internet:
www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/it/vieshome.htm
b) Buono di consegna firmato dal cliente straniero
Non obbligatorio ma consigliabile, è una prova che la consegna è stata fatta.
c) Documento Amministrativo Unico (DAU)
Quale dichiarazione di spedizione e d'entrata, è richiesto negli scambi con i Dipartimenti d'Oltre
Mare (DOM): Guyana, Martinica, Guadalupe e Reunion 1 e tra di loro2;
.
d) Transito intracomunitario
A partire dal 1° gennaio 1993, quasi tutte le formalità di transito comunitario interne sono state
soppresse. Ciononostante ne sussistono alcune, in particolare:
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I Dipartimenti d'Oltre Mare (DOM), le isole Canarie, il Monte Athos, le isole Anglo-normanne e le isole Aland fanno parte del
territorio doganale della Comunità europea ma non del suo territorio fiscale, ne risulta il mantenimento dei documenti
doganali negli scambi tra queste entità e i paesi della Comunità.
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Salvo tra Guadalupe e Martinica che formano un mercato unico dal 1° gennaio 1993
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- il T2 per le merci comunitarie spedite da un punto ad un altro dell'UE via uno o più paesi
dell’EFTA (Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera), o che siano stati semplicemente spediti
verso un paese dell’EFTA.
- Il T2F è utilizzato per le merci comunitarie spedite nei Dipartimenti d’Oltre- mare e tra loro (nota
5), così come per le merci comunitarie spedite tra l'UE e le Isole Canarie, il Monte Athos, le Isole
Anglo-Normande e le Isole Aland. Così come gli scambi intra-DOM.
È importante tenere presente che il transito comunitario è generalizzato al trasporto aereo,
marittimo, ferroviario e può essere oggetto di semplificazione.
La comparsa del nuovo sistema di transito informatizzato (NSTI) permette la scomparsa della
documentazione cartacea a vantaggio di un sistema di messaggeria informatica evitando le frodi e
accelerandole operazioni di controllo. Questo sistema si applica nei 15 Stati membri dal 1 luglio
2003. A partire dal 1° maggio 2004 è allargato ai dieci nuovi Stati membri.
e) Certificati sanitari e fitosanitari
Sono inutili nel quadro degli scambi intracomunitari fatto salvo per gli animali vivi (rif. UVAC)
f) Certificato di libera vendita dei cosmetici
Non richiesto.
Formalità fiscali e doganali
La soppressione quasi totale delle formalità doganali lascia sussistere degli obblighi dichiarativi,
fiscali e statistici, imposti agli operatori nei loro scambi intracomunitari.
a) Dichiarazione IVA
L’IVA intracomunitaria è dichiarata, liquidata e pagata alla stregua delle tasse interne. La
dichiarazione CA3 integra l’ammontare totale esentasse delle spedizioni intracomunitarie esentate
e degli acquisti intracomunitari.
b) Dichiarazione di scambio di beni tra Stati membri (INTRASTAT)
Formulario dell’Amministrazione doganale, riporta mensilmente l’insieme dei movimenti di merci
comunitarie (o delle merci di pesi terzi che abbiano assolto diritti e tasse)che circolano tra l'Italia e
un altro Stato membro appartenente all'Unione europea. Esiste un modello semplificato e uno
dettagliato. Il numero delle informazioni che le imprese sono tenute a fornire sono in funzione dei
volumi di entrata o spedizione nell'Unione europea.
Gli operatori che abbiano realizzato un ammontare di spedizioni e arrivi superiori a 2.300.000 di
euro, sono tenuti a fare la dichiarazione dettagliata con il valore statistico obbligatorio.
La dichiarazione dettagliata e valore statistico facoltativo, per spedizioni superiori a 460.000 euro e
arrivi superiori a 230.000 euro.
Per spedizioni ed arrivi superiori a 100.000 euro è prevista la dichiarazione semplificata.
Su supporto cartaceo, magnetico o elettronico, di volta in volta o in modo riepilogativo, la
dichiarazione deve essere trasmessa agli uffici competenti (il termine di spedizione coincide con il
termine di presentazione) al massimo entro il 15° giorno lavorativo successivo al mese di
riferimento.
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c) Registro dei beni spediti a titolo temporaneo
Ad ogni impresa dell’Unione Europea che spedisce beni a titolo temporaneo verso uno dei 15 paesi
dell’U.E. è richiesto di tenere un registro di tali spedizioni.
Di forma libera, questo registro che contiene informazioni succinte (data, merce, paese) può
essere redatto su supporto informatico. La sua assenza può comportare sanzioni amministrative da
parte degli Uffici della Dogana.
Spedizione temporanea
Carnet ATA
Il carnet comunitario e il Carnet ATA non sono più necessari (salvo per le Canarie, Ceuta, Melilla e i
DOM). Per le altre parti del territorio doganale comunitario che non fanno parte del suo territorio
doganale fiscale, è consigliabile prendere contatto con le Camere di Commercio.
Conviene quindi verificare i carnet emessi prima del 1° maggio 2004 e utilizzati dopo questa nei
dieci paesi che si congiungono all'Unione europea.
È richiesto all'impresa europea che spedisce beni a titolo temporaneo verso uno dei 25 paesi
europei di tenere un registro per le proprie spedizioni temporanee.
Di forma libera, questo registro, che contiene dei riferimenti succinti (data, merci, paese), può
essere fatto su un supporto informatico.
La mancanza può comportare delle sanzioni da parte degli uffici doganali.
Trasporto
I documenti di trasporto non sono richiesti negli scambi intracomunitari.
Uffici Veterinari per gli adempimenti comunitari (U.V.A.C.)
Nati a seguito dell'attuazione del mercato unico, essi mantengono a livello statale la responsabilità
dei controlli a destino sulle merci di provenienza comunitaria. Tra gli altri compiti gli UVAC si
occupano della gestione dei flussi informativi relativi alle merci oggetto di scambio intracomunitario.
L'attività consiste nell'aver imposto ai destinatari delle partite di animali e prodotti di origine animale
provenienti da un altro Stato membro di segnalare, con almeno un giorno di anticipo, l'arrivo delle
merci all'UVAC ed al servizio veterinario della ASL competente per territorio.
Per rendere più efficace tale meccanismo di prenotifica si è previsto anche che gli operatori debbano
essere registrati presso gli UVAC ed abbiano stretto apposita convenzione con gli stessi uffici.
www.ministerosalute.it/linksanita/alimvet/organizzazione/uvac.html
Fonte: Unioncamere
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