Comune di Trezzo sull`Adda – Capitolato polizza infortuni vpc – pag

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Comune di Trezzo sull`Adda – Capitolato polizza infortuni vpc – pag
COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI
NUCLEO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
Art. 1 (Soggetti assicurati)
Destinatari dell’assicurazione, di seguito denominati assicurati, sono i componenti il NUCLEO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE del Comune di Trezzo sull’Adda – di seguito denominato Amministrazione.
Art. 2 (Oggetto dell’assicurazione)
Oggetto dell’assicurazione sono gli infortuni occorsi agli assicurati, dai quali derivi:
a) la morte o
b) una invalidita’ permanente assoluta o parziale e/o
c) un ricovero in strutture sanitarie e/o l’applicazione di un apparecchio gessato o altro mezzo di contenimento
immobilizzante.
Per infortunio si intende l’evento avvenuto per causa fortuita, violenta ed esterna, che si verifichi:
- in occasione o in conseguenza dell’espletamento da parte degli assicurati delle attività svolte nell’ambito del
servizio di protezione civile e ambientale, senza confini territoriali, quali azioni addestrative, di pronto intervento ai sensi della corrente legislazione regionale e nazionale, ed azioni di prevenzione, promozione, informazione ed altre correlate, cosi’ come previste dal Regolamento istitutivo;
- durante i trasferimenti svolti sia a piedi che con qualunque mezzo, sia per che tra che dai luoghi di svolgimento delle attività predette, compresi gli infortuni occorsi nell’atto di salire o scendere dai mezzi usati.
Art. 3 (Estensioni della copertura)
L’assicurazione comprende gli infortuni conseguenti a o derivanti da:
? imprudenze e negligenze gravi
? malore ed incoscienza, purché non determinati da uso di sostanze stupefacenti o simili assorbite per scopi
non terapeutici
? annegamento ed asfissia di natura accidentale
? avvelenamento da ingestione o assorbimento subitaneo di sostanze nocive
? sforzi muscolari (compresa l’ernia, se traumatica, ma esclusi gli infarti)
? folgorazione, colpi di sole o di calore, assideramento o congelamento
? morsi di animali o punture di insetti, escluse quelle per cui gli insetti siano portatori necessari
? tumulti popolari, atti di pirateria, atti terroristici, aggressioni, atti violenti qualunque ne sia il movente
? uso, come passeggero, di mezzi aerei eserciti da Società o da Enti, Associazioni di assistenza, Forze Armate,
Corpi di Polizia, Vigili del Fuoco.
Art. 4 (Rischi esclusi dall’assicurazione)
Sono esclusi gli eventi sofferti in conseguenza di:
? azioni delittuose - accertate con giudizio penale passato in giudicato - compiute o tentate dall’assicurato
? guerra od insurrezione
? trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti
? guida di mezzi di locomozione aerei, guida di veicoli o natanti per cui l’assicurato non sia regolarmente
abilitato.
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Art. 5 (Liquidazione del danno)
La Società:
1. in caso di infortunio mortale liquiderà ai beneficiari (specificati dall’assicurato o, in mancanza, ai suoi eredi
legittimi e/o testamentari) l’importo indicato per questo caso nel successivo art. 6) . In caso di morte presunta dell’assicurato, l’importo indicato per il caso morte verrà liquidato dopo che siano trascorsi sei mesi dalla
avvenuta presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli artt. 60 e 62 C.C., e
ciò anche se il corpo dell’assicurato non e’ stato ritrovato ma si presume che il decesso sia avvenuto a seguito di infortunio; rimane altresì inteso che qualora la Società abbia pagato l’indennità dovuta e dopo ciò risulti
che l’assicurato sia vivo, la stessa avrà diritto alla restituzione della somma liquidata ed a restituzione avvenuta l’assicurato potrà far valere i propri diritti nel caso di eventuale invalidità permanente
2. in caso di infortunio che abbia per conseguenza una invalidità permanente, la determinazione dell’indennità
avverrà:
a) valutando il grado di invalidità tramite accertamenti medici e sulla base:
?
della “tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente” - industria (allegato 1 al
D.P.R. n. 1124/65)
?
della “tabella di valutazione delle menomazioni della acutezza visiva” (allegato 1 al D.P.R. n. 1124/65)
?
dei criteri di valutazione stabiliti dall’art. 78 del D.P.R. n. 1124/65.
b) determinando e liquidando l’indennità nella misura pari:
? all’importo indicato, qualora l’evento abbia per conseguenza una invalidità permanente assoluta, intendendo per ciò la perdita della capacita’ generica ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla propria professione
? all’importo ottenuto applicando il grado di invalidità accertato all’importo spettante per il caso di invalidità permanente assoluta, qualora l’evento abbia per conseguenza una invalidità permanente parziale,
intendendo per ciò la riduzione irrimediabile e definitiva della capacita’ ad attendere ad un qualsiasi
lavoro proficuo.
3. in caso di infortunio che comporti un ricovero presso strutture sanitarie e/o la applicazione di apparecchio
gessato o altro mezzo esterno di contenimento immobilizzante destinato al trattamento o riduzione di una
frattura, l'indennità giornaliera sarà erogata - indipendentemente dagli eventuali riconoscimenti dovuti per i
casi di morte e di invalidità permanente - a decorrere dal giorno successivo a quello di inizio e fino all’ultimo
giorno intero del ricovero o dell’applicazione, ma con un massimo di 180 giorni per evento ed anno assicurativo nel caso di ricovero e di 40 giorni per evento e di 100 giorni per anno assicurativo nel caso di applicazione di gessatura/immobilizzazione. Qualora l’evento comporti sia ricovero che applicazione, le indennità non
sono tra loro cumulabili.
Inoltre:
? in caso di infortunio avvenuto durante l’uso di mezzo aereo, la somma dei capitali assicurati con la presente
polizza e con altre stipulate dagli assicurati, o da altri a loro favore, valide per il medesimo rischio non potrà
superare per ogni assicurato l’importo di € 1.000.000,00 per il caso di morte e di € 1.000.000,00 per il caso
di invalidità’ permanente. Superando detto limite, le indennità spettanti in caso di sinistro verranno proporzionalmente ridotte
? la Società, qualora abbia liquidato o comunque offerto in misura determinata l’indennizzo per la invalidità
permanente da infortunio e l’assicurato sia deceduto entro due anni dall’evento, ed in conseguenza di questo, pagherà agli aventi diritto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria, la differenza
tra questo e l’indennizzo determinato per il caso di morte, se superiore, e nulla richiedendo in caso contrario.
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Art. 6 (Capitali unitari assicurati)
I capitali assicurati corrispondono, per ciascun assicurato, a:
€
€
€
50.000,00 per il caso morte
100.000,00 per invalidità permanente
50,00 al giorno, per ricovero ospedaliero o applicazione di gessatura
Art. 7 (Modalità e soggetti preposti alla determinazione del grado di invalidità permanente)
La determinazione della natura delle lesioni e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all’evento
sono effettuate dalla Società e dal beneficiario della assicurazione. A tal fine la Società invierà a quest’ultimo
una proposta di indennità.
Qualora il beneficiario dell’assicurazione non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all’evento verrà, su domanda dello stesso, deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno
dalla Società assicuratrice, uno dal beneficiario ed il terzo d’accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente
del Tribunale del Foro ove ha sede l’Amministrazione.
Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza.
La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione
dell’arbitro dissenziente.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e meta’ di quelle del terzo.
Art. 8 (Modalità per la liquidazione dell’indennità)
La Società, ricevuto il certificato medico di guarigione o l’atto di morte, provvederà al pagamento delle indennità
entro 60 giorni dal ricevimento di tali documenti.
Le indennità da liquidare oltre i termini indicati nei commi precedenti per effetto di contestazioni che si risolvono
con il ricorso all’arbitrato, saranno ricalcolate in base al tasso di variazione dei “numeri indice mensili dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e di impiegati” pubblicate dall’ISTAT relativamente al periodo trascorso
dall’avvenimento del sinistro al pagamento dell’indennità, e saranno maggiorate degli interessi legali.
Art. 9 (Denuncia dei sinistri)
La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto alla Società od all’ufficio all’uopo incaricato, entro dieci giorni dall’evento o da quando l’Amministrazione ne sia venuta a conoscenza, e conterrà l’indicazione del giorno,
luogo e ora dell’evento, la descrizione delle cause che lo determinarono, l’indicazione dei nominativi di eventuali
testimoni, nonché tutti gli elementi atti a consentire una adeguata ricostruzione dell’evento, e sarà corredata
delle relative certificazioni mediche.
L’assicurato o gli aventi diritto devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.
Inoltre, e sempre a questo scopo, l’assicurato si obbliga a liberare dal segreto professionale i medici curanti o
dallo stesso interessati.
Qualora l’evento abbia causato la morte dell’assicurato o quando questa intervenga durante il periodo di cura,
deve esserne dato immediato avviso telegrafico alla Società.
Art. 10 (Costituzione del premio)
Il premio viene conteggiato moltiplicando il premo unitario convenuto per il numero dei destinatari della presente copertura assicurativa, e risulta costituito da una pagata anticipatamente, calcolata sulla base dei dati forniti
dall’Amministrazione al perfezionamento del contratto ed all’inizio di ogni annualità assicurativa, e da una eventuale regolazione calcolata sulla base dei dati consuntivi.
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Qualora intervengano variazioni del numero degli assicurati per inclusioni o esclusioni nel corso dell’annualità
assicurativa, queste si intendono automaticamente efficaci ed assicurate senza l’obbligo della preventiva comunicazione da parte dell’Amministrazione.
L’Amministrazione pertanto si impegna a fornire alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni
periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio della annualità precedente, le variazioni numeriche
intervenute.
Il premio provvisorio per ogni annualità successiva alla prima sarà costituito dall’importo corrispondente al premio definitivo dell’annualità precedente.
L’Amministrazione e’ esonerata dalla preventiva denuncia delle generalità degli assicurati: per la loro identificazione si farà riferimento ai documenti ufficiali in suo possesso.
Qualora l’Amministrazione abbia in buona fede fornito dichiarazioni inesatte sul numero degli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità del contratto fermo il suo diritto a richiedere la quota di maggior premio non
percepita.
Art. 11 (Pagamento del premio - Termini di rispetto)
L’Amministrazione pagherà presso la propria Tesoreria all’ufficio incaricato:
a. al perfezionamento del contratto, la rata di premio riferita al primo periodo assicurativo
b. entro 60 giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
c. entro 60 giorni dalla presentazione dell’appendice, l’eventuale conguaglio di premio di cui al precedente art.
10).
Trascorsi i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24
del giorno di pagamento del premio o della emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.
Art. 12 (Durata del contratto)
Il presente contratto ha durata fino al 31.12.2006 e si intende automaticamente disdettato alla sua scadenza
senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti.
E’ comunque facoltà di ciascuna delle parti rescinderlo in occasione di ogni scadenza anniversaria intermedia,
mediante comunicazione raccomandata inviata all’altra parte almeno 90 giorni prima della data di scadenza interessata.
Art. 13 (Rinuncia al diritto di surroga)
La Società’ dichiara di rinunciare a favore dell’assicurato o dei suoi aventi diritto, all’azione di surroga che possa
competerle ai sensi dell’art. 1916 C.C. .
Art. 14 (Facoltà di recesso)
Avvenuto un sinistro, e sino al 60’ giorno dalla definizione dello stesso, le parti possono recedere dal contratto
previa comunicazione mediante lettera raccomandata R.R. .
In tale caso la garanzia prestata avrà valore per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso e, dopo
tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.
Art. 15 (Gestione del contratto)
La gestione del presente contratto e’ affidata al WILLIS ITALIA SPA - via Speronari 8, Milano in qualità di broker
di assicurazione dell’Amministrazione.
L’Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei
premi, e tutte le comunicazioni inerenti l’esecuzione del presente contratto avverranno per il tramite del suddetto broker.
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Art. 16 (Riferimento alle norme di legge - Foro competente)
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dal Codice
Civile.
Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni a stampa eventualmente riportate.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del presente contratto, e’ competente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l’Amministrazione.
Conteggio del premio
Numero provv. assicurati
Premio lordo unitario
Premio lordo annuo complessivo
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COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE
NUCLEO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
Art. 1 (Oggetto dell’assicurazione)
La Società si obbliga a tenere indenni, nel limite del massimale di seguito fissato i componenti il NUCLEO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E ANTICENDIO del Comune di Trezzo sull’Adda – di seguito denominato Amministrazione -, di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo della assicurazione, debbano
pagare a terzi in dipendenza della responsabilità civile ad essi derivante dallo svolgimento dei servizi connessi
alle attività del Nucleo.
L’Amministrazione e’ considerata terza, cosi’ come sono terzi tra loro gli assicurati.
Art. 2 (Rischi esclusi dall’assicurazione)
La Societa’ non risarcisce i danni:
? procurati dagli assicurati per inadempienza contrattuale
? derivanti o ricollegabili ai rischi di responsabilita’ civile per i quali, in conformita’ alle norme della legge 24 dicembre 1969 n. 990 e relativo regolamento di esecuzione, e’ obbligatoria l’assicurazione
? conseguenti a perdita, distruzione e deterioramento di atti, documenti, denaro o titoli derivanti da furto, rapina o incendio
? sofferti, durante il loro uso, dalle cose impiegate nello svolgimento dell’attività oggetto dell’assicurazione
Art. 3 (Massimale di garanzia)
La copertura assicurativa viene prestata per il valore massimale di seguito indicato, che resta ad ogni effetto unico nel caso di corresponsabilita’:
?
fino a € 1.000.000,00
per sinistro e per anno assicurativo
Art. 4 (Denuncia dei sinistri)
I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Societa’ od all’ufficio all’uopo incaricato entro il termine di
dieci giorni dall’evento o dal momento in cui l’Amministrazione o gli assicurati ne sono venuti a conoscenza.
La denuncia dovra’ contenere la data ed il luogo in cui si e’ verificato l’evento, una sua descrizione circostanziata
oltre a riferimenti testimoniali e, in genere, indicazioni che ne consentano la piu’ ampia descrizione possibile.
Dovra’ darsi comunicazione telegrafica nei casi di gravi sinistri o di decesso.
La Societa’ ha facolta’, previa comunicazione all’Amministrazione, di pagare direttamente al terzo danneggiato
l’indennita’ dovuta ed e’ obbligata al pagamento diretto se l’Amministrazione lo richiede.
Art. 5 (Gestione delle vertenze dei danni)
La difesa civile o penale contro le pretese od azioni dei danneggiati e’ assunta direttamente dalla Societa’, la
quale agisce in nome dell’assicurato che e’ tenuto a prestare la propria collaborazione designando, ove occorra,
legali e tecnici.
Nel caso di procedimento penale, il legale dovra’ essere scelto di comune accordo tra la Societa’ e l’assicurato;
in caso di disaccordo su tale scelta, e’ facolta’ dell’assicurato nominare un legale di sua fiducia, residente nella
localita’ in cui ha sede l’Autorita’ Giudiziaria competente, da affiancare al legale indicato dalla Societa’.
In ogni caso le spese di difesa, nei limiti stabiliti dall’art. 1917 del C.C., restano a carico della Societa’.
Inoltre la Societa’ dichiara di rinunciare, salvo il caso di dolo, alle eventuali azioni di surroga nei confronti dei responsabili.
L’assicurato deve far pervenire alla Societa’ nel termine di cinque giorni dal ricevimento, copia dei documento
giudiziari (citazioni, avvisi di reato, ecc.) mediante i quali si da inizio al procedimento nei suoi confronti.
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L’assicurato, o il suo difensore, sono comunque tenuti a trasmettere alla Societa’ copia degli atti processuali esplicitamente da essa richiesti.
Qualora l’interesse della Societa’ alla gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette
spese rimangono a carico della Societa’ fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui esso si trova.
Art. 6 (Costituzione del premio)
Il premio viene conteggiato moltiplicando il premo unitario convenuto per il numero dei destinatari della presente copertura assicurativa, e risulta costituito da una pagata anticipatamente, calcolata sulla base dei dati forniti
dall’Amministrazione al perfezionamento del contratto ed all’inizio di ogni annualita’ assicurativa, e da una eventuale regolazione calcolata sulla base dei dati consuntivi.
Qualora intervengano variazioni del numero degli assicurati per inclusioni o esclusioni nel corso dell’annualita’
assicurativa, queste si intendono automaticamente efficaci ed assicurate senza l’obbligo della preventiva comunicazione da parte dell’Amministrazione.
L’Amministrazione pertanto si impegna a fornire alla Societa’ entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni
periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio della annualita’ precedente, le variazioni numeriche intervenute.
Il premio provvisorio per ogni annualita’ successiva alla prima sara’ costituito dall’importo corrispondente al
premio definitivo dell’annualita’ precedente.
L’Amministrazione e’ esonerata dalla preventiva denuncia delle generalita’ degli assicurati: per la loro identificazione si fara’ riferimento ai documenti ufficiali in suo possesso.
Qualora l’Amministrazione abbia in buona fede fornito dichiarazioni inesatte sul numero degli assicurati, la Societa’ riconoscera’ la piena validita’ del contratto fermo il suo diritto a richiedere la quota di maggior premio non
percepita.
Art. 7 (Pagamento del premio - Termini di rispetto)
L’Amministrazione paghera’ presso la propria Tesoreria alla Societa’ o all’ufficio all’uopo incaricato:
a. al perfezionamento del contratto, la rata di premio riferita al primo periodo assicurativo
b. entro 60 giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
c. entro 60 giorni dalla presentazione dell’appendice, l’eventuale conguaglio di premio di cui al precedente art.
6).
Trascorsi i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24
del giorno di pagamento del premio o della emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.
Art. 8 (Durata del contratto)
Il presente contratto ha durata fino al 31.12.2006 e si intende automaticamente disdettato alla sua scadenza
senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti.
E’ comunque facolta’ di ciascuna delle parti rescinderlo in occasione di ogni scadenza anniversaria intermedia,
mediante comunicazione raccomandata inviata all’altra parte almeno 90 giorni prima della data di scadenza interessata.
Art. 9 (Facolta’ di recesso)
Avvenuto un sinistro, e sino al 60’ giorno dalla definizione dello stesso, le parti possono recedere dal contratto
previa comunicazione mediante lettera raccomandata R.R. .
In tale caso la garanzia prestata avra’ valore per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso e, dopo
tale periodo, la Societa’ rimborsera’ il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonche’ ogni altro onere di carattere tributario.
Comune di Trezzo sull’Adda – Capitolato polizza responsabilità civile vpc – pag. 2
Art. 10 (Gestione del contratto)
La gestione del presente contratto e’ affidata a WILLIS ITALIA SPA - via Speronari 8, Milano in qualita’ di broker
di assicurazione dell’Amministrazione.
L’Amministrazione e la Societa’ si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei
premi, e tutte le comunicazioni inerenti l’esecuzione del presente contratto avverranno per il tramite del suddetto broker.
Art. 11 (Riferimento alle norme di legge - Foro competente)
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dal Codice
Civile.
Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni a stampa eventualmente riportate.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del presente contratto, e’ competente l’Autorita’ Giudiziaria del luogo ove ha sede l’Amministrazione.
Conteggio del premio
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Premio lordo unitario
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