regolamento realizzazione strutture temporanee
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regolamento realizzazione strutture temporanee
CITTA' DI GALATONE ART. 1 - IL PRESENTE REGOLAMENTO E'ADOTTATO IN VIA SPERIMENTALE ART.2 _ OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO. 1. Al fine di assicurare il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, il presente Regolamento disciplina le costruzioni temporanee, richieste da soggetti titolari di attività produttive, all'interno del Centro Storico ( A/1) alle zone ad esso limitrofe (N2) e nel resto del territorio comunale 2. Le costruzioni temporanee richieste da soggetti titolari di attività produttive saranno autorizzate previa istanza da inoltrarsi al S.U.A.P. 3. ll presente regolamento definisce gli indirizzi utili ai fini dell'istruttoria per il rilascio del parere di competenza del servizio urbanistico, richiesto dal S.U.A.P. ai sensi dell'art. 147 comma 2 del Regolamento Generale delle entrate tributarie del Comune di Galatone vigente. 4. ll presente regolamento si applica alle costruzioni temporanee su aree private non soggette a servitù di pubblico passaggio, su aree pubbliche e a quelle a servizio di impianti sportivi. 5. Qualora la struttura temporanea presenti caratteristiche ed aspetti ambientali, paesaggistici e/o estetici disarmonici in rapporto all'ambiente, l'autorizzazione potrà essere negata. ART.3 - COSTRUZIONI TEMPORANEE - NOZIONE ED AMBITO TEMPORALE DI VALI DITA' DELLA CONCESSION E 1) Le costruzioni temporanee sono quelle destinate ad un uso determinato nel tempo, a soddisfare esigenze che non abbiano il carattere della continuità. Le loro caratteristiche (materiali utilizzati, sistemi di ancoraggio al suolo etc.) devono essere tali da garantire una facile rimozione. 2) Aifine del presente regolamento si intende: (a) Occupazione stagionale, quella comunque effettuata in termini di modalità di esercizio, con durata fino a mesi sei, compresi nel periodo maggio-ottobre; (b) Occupazione temporanea, quella comunque effettuata esercizio, con durata fino a mesi dodici; in termini di modalità di (c) Occupazione permanente: potranno essere rilasciate solo per le strutture disciplinate dagli articoli 4.1 e 4.2 del presente regolamento. (d) Le costruzioni temporanee sono autorizzate per il periodo sopra indicato, rinnovabili med ia nte n uova rich iesta autorizzativa adeg uatamente g ustificata. i (e) L'autorizzazione indica il periodo di validità comprensivo del tempo occorrente alla installazione e alla rimozione delle costruzioni temporanee e alla rimessa in pristino delle aree. (f) Per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, ovvero per accertata violazione di diritti di terzi, può in ogni caso disporsi, anche prima della scadenza del termine di validità dell'autorizzazione,la rimozione anticipata delle strutture di cui trattasi. (g) la realizzazione di costruzioni temporanee anche per periodi superiori a quelli fissati è autorizzata esclusivamente nel caso che esse siano destinate a servizio di attività pubblica, seppure gestita da soggetti privati, owero a servizio di attività di carattere privato ma riconosciuta di interesse pubblico. L'autorizzazione è preceduta da conforme delibera assunta dalla Giunta. ART. 4 - TIPOLOGIE Art.4.1 Edicole - Chioschi Per la vendita di giornali e riviste I'Amministrazione Comunale puo concedere, I'installazione, su suolo pubblico o privato, di manufatti chiusi specifici denominati edicole. Detti manufatti possono avere dimensione massima in pianta di 6,00 mq. ed allezza massima esterna di ml 3,50 e purché conformi ai regolamenti igienico sanitari e non in contrasto con prescrizioni urbanistiche o con vincoli ambientali. I chioschi e le edicole devono essere realizzati esclusivamente utilizzando come materiali : legno, ferro, ghisa, vetro. E' esclusa l'utilizzazione di alluminio anodizzato di qualsiasi colore; Per i chioschi è consentita un'insegna, relativa al genere di attività e priva di indicazioni pubblicitarie, posizionata in posizione frontale senza eccedere dall'altezza massima prevista per il manufatto. Att.4.2 Chioschi adibiti a pubblico esercizio E' consentita l'installazione di chioschi adibiti a pubblico esercizio o comunque alla somministrazione di cibi e bevande purché su suolo pubblico, non sottratto alla circolazione o alla sosta e purché conformi ai regolamenti igienico sanitari e non in contrasto con prescrizioni urbanistiche o con vincoli ambientali. La superficie complessiva coperta comprensiva anche di tende fisse o aggettanti non può essere superiore a mq 20 se il pubblico non può accedervi e di mq. 50 se la somministrazione awiene all'interno. ln questo caso il chiosco e le sue pertinenze accessibili al pubblico debbono osservare tutte le prescrizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche, ivi compresa la dotazione di servizi igienici fruibili da soggetti diversamente abili in carrozzella. Per quanto riguarda i materiali, si rimanda all'articolo precedente ed è in ogni caso esclusa l'utilizzazione di alluminio anodizzato di qualsiasi colore. Art.4.3 Fioriere La collocazione di fioriere è ammessa esclusivamente a delimitazione dello spazio pubblico o privato complementare ad un'attività di pubblico esercizio e non sono ammessi contenitori in materiali plastici o cementizi. Arl. 4.4 Ombrelloni. La collocazione di ombrelloni è consentita per la copertura stagionale e temporanea di spazi collegati a pubblici esercizi. Sono ammessi esclusivamente ombrelloni con struttura metallica e/o legno e copertura in tela grezza di colore "tela naturale" o Terra di Siena, priva di qualsiasi scritta. Art. 4.5 Tavolini, sedie, poltroncine, cestini portarifiuti. La collocazione di tavolini, sedie, poltroncine, cestini portarifiuti è ammessa solo con struttura in legno e/o ferro verniciato in tutte le tinte del grigio e piano tavolo anche in marmo. Art.4.6 Pedane La collocazione di pedane deve essere realizzata in legno trattato, in modo da evitare I'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso. La pedana non deve essere di ostacolo al normale deflusso delle acque piovane e devono essere accessibili ai sensi delle leggi in materia di superamento delle barriere architettoniche. Ove le dimensioni lo consentano le pedane devono essere delimitate da fioriere o balaustre in legno al fine di impedire l'accidentale caduta deifruitori. Le dimensioni planimetriche delle pedane devono rispondere a quanto riportato al successivo art. 4.7 4r1.4.7 Copertura stagionale o temporanea di suolo pubblico da collegare a pubblici esercizi. Tali installazioni possono consistere esclusivamente in: tavolini, ombrelloni e tende retrattili: Tali manufatti devono essere: (a) ad uso esclusivo del pubblico esercizio cui sono collegati; (b) la superficie coperta dell'installazione non può eccedere il 100o/o di quella di somministrazione dell'esercizio con un massimo di mq. 50; (c) collocati esclusivamente nel rispetto delle norme del Codice della Strada salvaguardando il libero passaggio pedonale; (d) completamente smontabili; (e) appoggiati al suolo senza alcun tipo di infissione nella pavimentazione in modo da consentire la loro rimozione senza comportare interventi di ripristino del suolo. (f) eventuali impianti elettrici, anche se prowisori, devono essere realizzali nel rispetto della normativa di settore; Art. 4.8 Gazebi e Tettoie Le strutture del tipo gazebo e tettoie non sono ammissibili su suolo pubblico. Le stesse, esclusivamente nel caso di installazione su suolo privato e nei limiti della validità dell'autorizzazione, non incidono sui parametri urbanistici. ART.s- COSTRUZIONI TEMPORANEE AD USO SPORTIVO 1. Per le costruzioni temporanee ad uso sportivo e di servizio alle attività sportive private, l'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio Urbanistico che stabilisce il termine di validità della stessa e comunque non superiore a tre anni. ll rinnovo necessita di nuova richiesta autorizzativa. ART.6 _ DOCUMENTAZIONE E GARANZ!E. 1. Chiunque intenda realizzare costruzioni temporanee soggette ad autorizzazione deve presentare istanza, almeno trenta giorni prima della installazione, con allegata la documentazione sotto elencata: a) domanda in carta semplice a firma del richiedente I'autorizzazione del proprietario dell'area; b) planimetria di zona in scala 1:200 e 1 :500; c) rappresentazione grafica del manufatto; d) documentazione fotografica dei luoghi; e) nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, ove occorrente. f) dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, manufatti temporanei e ricondurre in pristino l'originario, precedente stato dei luoghi; g) perizia di stima sull'entità degli interventi necessari per effettuare le operazioni di cui alla precedente lettera, nonché sui materiali da utllizzare e sul loro totale costo; precedente h) polizza fidejussoria, bancaria, per I'importo della relazione di cui punto g), incrementata del 30%, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la dichiarazione di impegno di cui al precedente punto f). Lo svincolo della fidejussione sarà autorizzato dall'ufficio S.U.A.P./S.U.E. con propria e i al determinazione, su richiesta dell'interessato e previa verifica della awenuta rimozione del manufatto e del completo ripristino dell'originario, precedente stato dei luoghi.. ART.7 _ SANZIONI. 1. Qualora la costruzione non venga rimossa entro itermini indicati nell'atto autorizzatorio, essa sarà considerata a tutti gli effetti abusiva e soggetta al regime sanzionatorio di cui al D.P.R.380/01.ln tal caso, decorsi inutilmente itermini assegnati nella conseguente diffida ad adempiere, si provvederà d'ufficio con tutte le spese a carico del richiedente, azionando la fidejussione prestata ai fini della esecuzione in danno del soggetto inadempiente. ART.8 _ NORMA TRANSITORIA Le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano alle costruzioni temporanee esistenti al momento della sua entrata in vigore; gli interessati devono richiedere la prescritta autorizzazione entro 180 giorni da tale data. 2. Qualora la richiesta non venga avanzata entro i termini di cui sopra ovvero 1'autorizzazione non possa essere rilasciata per contrasto delle strutture con esigenze di tutela ambientale o di corretto uso del territorio, esse , previa diffida da parte dell'Amministrazione, devono essere rimosse a cura e spese del proprietario entro i termini stabiliti nella diffida medesima. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, dette strutture saranno considerate abusive a tutti gli effetti e soggette al regime sanzionatorio di cui al D.P.R. 380/01. 1. ART. 9 - DIRITTI DEI TERZI 1. Qualsiasi parere e/o autorizzazione riferita al presente regolamento, per quanto di competenza del settore Urbanistica, è rilasciata fatti salvi, categoricamente, i diritti dei terzi. Laddove necessario saranno richiesti i pareri degli Enti preposti. ART. 1O - CENTRO STORICO articolo disciplina esclusivamente gli interventi nelle Zone A/1 (Centro Storico) e N2 (Limitrofe al Centro Storico). All'interno del centro storico e nelle zone N2 è assolutamente vietata l'installazione di gazebi, pedane, pergolati e balaustre perimetrali di qualsivoglia materiale e tende orizzontali o sub orizzontali del tipo fisso. Sono solamente ed esclusivamente consentiti iseguenti interventi: Collocazione di ombrelloni per Ia copertura stagionale e temporanea di spazi collegati a pubblici esercizi. Sono ammessi esclusivamente ombrelloni con struttura metallica e/o legno e copertura in tela grezza di colore "tela naturale" o Terra di Siena priva di qualsiasi scritta. Collocazione di tende retrattili di protezione in tela grezza di colore "tela naturale" o Terra di Siena priva di qualsiasi scritta. Collocazione difioriere a delimitazione dello spazio pubblico o privato complementare ad un'attività di pubblico esercizio; La collocazione di tavolini, sedie, poltroncine, cestini portarifiuti contenitori, panchine, ed altro è ammessa solo per elementi aventi struttura in legno o ferro verniciato in tutte le tinte del grigio e piano deitavolini anche in marmo. 1. ll presente 2. 3. a) b) c) d) Tutte le attività esistenti nel Centro Storico (A/1) e nelle zone limitrofe (A/2) entro ng1.12.2OOB dovranno adeguarsi a quanto prescritto dallo stesso.