regolamento realizzazione strutture temporanee

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regolamento realizzazione strutture temporanee
CITTA' DI GALATONE
ART. 1 - IL PRESENTE REGOLAMENTO E'ADOTTATO IN VIA
SPERIMENTALE
ART.2 _ OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
1. Al fine di assicurare il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, il presente
Regolamento disciplina le costruzioni temporanee, richieste da soggetti titolari di attività
produttive, all'interno del Centro Storico ( A/1) alle zone ad esso limitrofe (N2) e nel resto
del territorio comunale
2. Le costruzioni temporanee richieste da soggetti titolari di attività produttive saranno
autorizzate previa istanza da inoltrarsi al S.U.A.P.
3. ll presente regolamento definisce gli indirizzi utili ai fini dell'istruttoria per il rilascio del
parere di competenza del servizio urbanistico, richiesto dal S.U.A.P. ai sensi dell'art. 147
comma 2 del Regolamento Generale delle entrate tributarie del Comune di Galatone
vigente.
4. ll presente regolamento si applica alle costruzioni temporanee su aree private non
soggette a servitù di pubblico passaggio, su aree pubbliche e a quelle a servizio di
impianti sportivi.
5. Qualora la struttura temporanea presenti caratteristiche ed aspetti ambientali,
paesaggistici e/o estetici disarmonici in rapporto all'ambiente, l'autorizzazione potrà
essere negata.
ART.3
-
COSTRUZIONI TEMPORANEE - NOZIONE ED AMBITO TEMPORALE DI
VALI DITA' DELLA CONCESSION E
1) Le costruzioni temporanee sono quelle destinate ad un uso determinato nel tempo, a
soddisfare esigenze che non abbiano il carattere della continuità. Le loro caratteristiche
(materiali utilizzati, sistemi di ancoraggio al suolo etc.) devono essere tali da garantire
una facile rimozione.
2) Aifine del presente regolamento si intende:
(a) Occupazione stagionale, quella comunque effettuata in termini di modalità di esercizio,
con durata fino a mesi sei, compresi nel periodo maggio-ottobre;
(b) Occupazione temporanea, quella comunque effettuata
esercizio, con durata fino a mesi dodici;
in termini di modalità di
(c) Occupazione permanente: potranno essere rilasciate solo per le strutture disciplinate
dagli articoli 4.1 e 4.2 del presente regolamento.
(d) Le costruzioni temporanee sono autorizzate per il periodo sopra indicato, rinnovabili
med ia nte n uova rich iesta autorizzativa adeg uatamente g ustificata.
i
(e) L'autorizzazione indica il periodo di validità comprensivo del tempo occorrente alla
installazione e alla rimozione delle costruzioni temporanee e alla rimessa in pristino
delle aree.
(f) Per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, ovvero per accertata violazione di
diritti di terzi, può in ogni caso disporsi, anche prima della scadenza del termine di
validità dell'autorizzazione,la rimozione anticipata delle strutture di cui trattasi.
(g) la realizzazione di costruzioni temporanee anche per periodi superiori a quelli fissati è
autorizzata esclusivamente nel caso che esse siano destinate a servizio di attività
pubblica, seppure gestita da soggetti privati, owero a servizio di attività di carattere
privato ma riconosciuta di interesse pubblico. L'autorizzazione è preceduta da
conforme delibera assunta dalla Giunta.
ART. 4
- TIPOLOGIE
Art.4.1 Edicole - Chioschi
Per la vendita di giornali e riviste I'Amministrazione Comunale puo concedere,
I'installazione, su suolo pubblico o privato, di manufatti chiusi specifici denominati
edicole. Detti manufatti possono avere dimensione massima in pianta di 6,00 mq. ed
allezza massima esterna di ml 3,50 e purché conformi ai regolamenti igienico sanitari e
non in contrasto con prescrizioni urbanistiche o con vincoli ambientali.
I chioschi e le edicole devono essere realizzati esclusivamente utilizzando come
materiali : legno, ferro, ghisa, vetro. E' esclusa l'utilizzazione di alluminio anodizzato di
qualsiasi colore;
Per i chioschi è consentita un'insegna, relativa al genere di attività e priva di indicazioni
pubblicitarie, posizionata in posizione frontale senza eccedere dall'altezza massima
prevista per il manufatto.
Att.4.2 Chioschi adibiti a pubblico esercizio
E' consentita l'installazione di chioschi adibiti a pubblico esercizio o comunque alla
somministrazione di cibi e bevande purché su suolo pubblico, non sottratto alla
circolazione o alla sosta e purché conformi ai regolamenti igienico sanitari e non in
contrasto con prescrizioni urbanistiche o con vincoli ambientali.
La superficie complessiva coperta comprensiva anche di tende fisse o aggettanti non
può essere superiore a mq 20 se il pubblico non può accedervi e di mq. 50 se la
somministrazione awiene all'interno. ln questo caso il chiosco e le sue pertinenze
accessibili al pubblico debbono osservare tutte le prescrizioni in materia di superamento
delle barriere architettoniche, ivi compresa la dotazione di servizi igienici fruibili da
soggetti diversamente abili in carrozzella.
Per quanto riguarda i materiali, si rimanda all'articolo precedente ed è in ogni caso
esclusa l'utilizzazione di alluminio anodizzato di qualsiasi colore.
Art.4.3 Fioriere
La collocazione di fioriere è ammessa esclusivamente a delimitazione dello spazio
pubblico o privato complementare ad un'attività di pubblico esercizio e non sono
ammessi contenitori in materiali plastici o cementizi.
Arl. 4.4 Ombrelloni.
La collocazione di ombrelloni è consentita per la copertura stagionale e temporanea di
spazi collegati a pubblici esercizi. Sono ammessi esclusivamente ombrelloni con
struttura metallica e/o legno e copertura in tela grezza di colore "tela naturale" o Terra di
Siena, priva di qualsiasi scritta.
Art. 4.5 Tavolini, sedie, poltroncine, cestini portarifiuti.
La collocazione di tavolini, sedie, poltroncine, cestini portarifiuti è ammessa solo con
struttura in legno e/o ferro verniciato in tutte le tinte del grigio e piano tavolo anche in
marmo.
Art.4.6 Pedane
La collocazione di pedane deve essere realizzata in legno trattato, in modo da evitare
I'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso. La pedana non deve essere di ostacolo al
normale deflusso delle acque piovane e devono essere accessibili ai sensi delle leggi in
materia di superamento delle barriere architettoniche.
Ove le dimensioni lo consentano le pedane devono essere delimitate da fioriere o
balaustre in legno al fine di impedire l'accidentale caduta deifruitori.
Le dimensioni planimetriche delle pedane devono rispondere a quanto riportato al
successivo art. 4.7
4r1.4.7 Copertura stagionale o temporanea di suolo pubblico da collegare a pubblici esercizi.
Tali installazioni possono consistere esclusivamente in: tavolini, ombrelloni e tende
retrattili:
Tali manufatti devono essere:
(a) ad uso esclusivo del pubblico esercizio cui sono collegati;
(b)
la superficie
coperta dell'installazione non può eccedere
il
100o/o
di
quella
di
somministrazione dell'esercizio con un massimo di mq. 50;
(c) collocati esclusivamente nel rispetto delle norme del Codice della Strada salvaguardando
il libero passaggio pedonale;
(d) completamente smontabili;
(e) appoggiati al suolo senza alcun tipo di infissione nella pavimentazione in modo da
consentire la loro rimozione senza comportare interventi di ripristino del suolo.
(f) eventuali impianti elettrici, anche se prowisori, devono essere realizzali nel rispetto della
normativa di settore;
Art. 4.8 Gazebi e Tettoie
Le strutture del tipo gazebo e tettoie non sono ammissibili su suolo pubblico. Le stesse,
esclusivamente nel caso di installazione su suolo privato e nei limiti della validità
dell'autorizzazione, non incidono sui parametri urbanistici.
ART.s- COSTRUZIONI TEMPORANEE AD USO SPORTIVO
1. Per le costruzioni temporanee ad uso sportivo e di servizio alle attività sportive private,
l'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio Urbanistico che stabilisce il
termine di validità della stessa e comunque non superiore a tre anni. ll rinnovo necessita
di nuova richiesta autorizzativa.
ART.6 _ DOCUMENTAZIONE E GARANZ!E.
1. Chiunque intenda
realizzare costruzioni temporanee soggette ad autorizzazione deve
presentare istanza, almeno trenta giorni prima della installazione, con allegata la
documentazione sotto elencata:
a) domanda in carta semplice a firma del richiedente I'autorizzazione
del
proprietario dell'area;
b) planimetria di zona in scala 1:200 e 1 :500;
c) rappresentazione grafica del manufatto;
d) documentazione fotografica dei luoghi;
e) nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, ove occorrente.
f) dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine di validità
dell'autorizzazione, manufatti temporanei e ricondurre in pristino l'originario,
precedente stato dei luoghi;
g) perizia di stima sull'entità degli interventi necessari per effettuare le operazioni di
cui alla precedente lettera, nonché sui materiali da utllizzare e sul loro totale costo;
precedente
h) polizza fidejussoria, bancaria, per I'importo della relazione di cui
punto g), incrementata del 30%, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi
assunti con la dichiarazione di impegno di cui al precedente punto f). Lo svincolo
della fidejussione sarà autorizzato dall'ufficio S.U.A.P./S.U.E. con propria
e
i
al
determinazione, su richiesta dell'interessato e previa verifica della awenuta
rimozione del manufatto e del completo ripristino dell'originario, precedente stato
dei luoghi..
ART.7 _ SANZIONI.
1. Qualora la costruzione non venga rimossa entro itermini indicati nell'atto
autorizzatorio, essa sarà considerata a tutti gli effetti abusiva e soggetta al regime
sanzionatorio di cui al D.P.R.380/01.ln tal caso, decorsi inutilmente itermini assegnati
nella conseguente diffida ad adempiere, si provvederà d'ufficio con tutte le spese a carico
del richiedente, azionando la fidejussione prestata ai fini della esecuzione in danno del
soggetto inadempiente.
ART.8 _ NORMA TRANSITORIA
Le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano alle costruzioni
temporanee esistenti al momento della sua entrata in vigore; gli interessati devono
richiedere la prescritta autorizzazione entro 180 giorni da tale data.
2. Qualora la richiesta non venga avanzata entro i termini di cui sopra ovvero
1'autorizzazione non possa essere rilasciata per contrasto delle strutture con esigenze di
tutela ambientale o di corretto uso del territorio, esse , previa diffida da parte
dell'Amministrazione, devono essere rimosse a cura e spese del proprietario entro i
termini stabiliti nella diffida medesima. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, dette
strutture saranno considerate abusive a tutti gli effetti e soggette al regime sanzionatorio
di cui al D.P.R. 380/01.
1.
ART. 9 - DIRITTI DEI TERZI
1. Qualsiasi parere e/o autorizzazione riferita al presente regolamento, per quanto di
competenza del settore Urbanistica, è rilasciata fatti salvi, categoricamente, i diritti dei
terzi. Laddove necessario saranno richiesti i pareri degli Enti preposti.
ART. 1O - CENTRO STORICO
articolo disciplina esclusivamente gli interventi nelle Zone A/1 (Centro Storico)
e N2 (Limitrofe al Centro Storico).
All'interno del centro storico e nelle zone N2 è assolutamente vietata l'installazione di
gazebi, pedane, pergolati e balaustre perimetrali di qualsivoglia materiale e tende
orizzontali o sub orizzontali del tipo fisso.
Sono solamente ed esclusivamente consentiti iseguenti interventi:
Collocazione di ombrelloni per Ia copertura stagionale e temporanea di spazi
collegati a pubblici esercizi. Sono ammessi esclusivamente ombrelloni con struttura
metallica e/o legno e copertura in tela grezza di colore "tela naturale" o Terra di Siena
priva di qualsiasi scritta.
Collocazione di tende retrattili di protezione in tela grezza di colore "tela naturale"
o Terra di Siena priva di qualsiasi scritta.
Collocazione difioriere a delimitazione dello spazio pubblico o privato
complementare ad un'attività di pubblico esercizio;
La collocazione di tavolini, sedie, poltroncine, cestini portarifiuti contenitori,
panchine, ed altro è ammessa solo per elementi aventi struttura in legno o ferro
verniciato in tutte le tinte del grigio e piano deitavolini anche in marmo.
1. ll presente
2.
3.
a)
b)
c)
d)
Tutte le attività esistenti nel Centro Storico (A/1) e nelle zone limitrofe (A/2) entro ng1.12.2OOB
dovranno adeguarsi a quanto prescritto dallo stesso.