Le Attività Estrattive dal passato al presente della L.R. 2/2000 Lo
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Le Attività Estrattive dal passato al presente della L.R. 2/2000 Lo
Ordine dei Geologi della Regione Umbria Città di Spoleto Le Attività Estrattive dal passato al presente della L.R. 2/2000 Lo Stato delle Attività Estrattive nel Comune di Spoleto Spoleto - Palazzo Mauri 18/03/2016 Geol. Riccardo Cardinali Responsabile Attività Estrattive del Comune di Spoleto Il Quadro Normativo - La Legge Regionale n. 2 del 03/01/2000 e succ. mod e int. - Piano Comunale delle Attività Estrattive (P.A.E.) approvato con D.C.C. n. 33 del 19/02/2001 in variante al PRG del 1988 - Criteri di compensazione ambientale art. 6 c. 4, 5, 6 L.R. 2/2000. Il Comune con D.G.C. n. 71 del 19/02/2002 ha stabilito che la stima del valore del bosco sottratto non fosse soltanto la realizzazione di un imboschimento per una superficie pari a quella interessata dall’intervento o sua monetizzazione, ma introducendo un criterio di calcolo parametrizzato sulla base del valore estetico-paesaggistico, il valore ecologico ed il valore funzionale-protettivo del bosco - Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) approvato con D.C.R. n. 465 del 09/02/2005 - Regolamento Regionale n. 3 del 17/02/2005 e succ. mod. e int. Il censimento delle cave del Comune di Spoleto 29 Ex Cava Broganelli Sandro - SEPRIM Poreta 30 Cava Brocanello Poreta Scadenza Autorizzazione Cava Attive Localizzazione Cementir Italia S. Chiodo 07/05/2022 Cementir Italia S. Martino in Trignano 21/10/2016 Tecnocal Vallocchia 23/09/2021 Erdei Marcucci Poreta 26/07/2016 Piano Comunale delle Attività Estrattive – Cave Dismesse Vincoli Ostativi (P.R.A.E.) tab. 54 Regolamento Regionale n. 3 del 17/02/2005 Art. 2. (Definizioni) …OMISSIS… (n) interventi di reinserimento: la ripresa dell’attività estrattiva da un’area di cava dismessa con limitato aumento della superficie in aree limitrofe finalizzato alla definitiva riconsegna dell’area al contesto naturale e paesaggistico e da cui comunque derivi, tramite la realizzazione di opere di recupero ambientale, una migliore sistemazione finale dell’area rispetto allo stato dei luoghi. Di norma, nel caso di cave di monte, l’aumento della superficie di cava deve essere giustificato dal raggiungimento di un efficace raccordo morfologico del fronte di escavazione con le aree limitrofe e minori pendenze senza arretramento del piede del fronte stesso (o) interventi di recupero ambientale: la realizzazione di opere di recupero ambientale all’interno o in prossimità di un’area di cava dismessa finalizzata esclusivamente alla ricomposizione ambientale, senza commercializzazione dei materiali estratti (o bis) cava dismessa: l’area ove è stata esercitata l’attività estrattiva che ha lasciato evidenti segni sul territorio non compatibili con l’assetto dei luoghi, con il contesto territoriale e paesaggistico interessato, individuata dalla Regione a seguito della ricognizione dello stato dei luoghi Criticità nel recupero delle cave dismesse in ambiti a vincolo ostativo Vincolo acquifero vulnerabile Recupero Ambientale: Cave di pianura opere di recupero ambientale all’interno o in prossimità di un’area di cava dismessa finalizzata esclusivamente alla ricomposizione ambientale, senza commercializzazione dei materiali estratti Gestione delle terre e rocce da scavo per il tombamento della cava Cave di versante Il Reinserimento Ambientale prevede la possibilità di arretramento del fronte con limitato aumento della superficie in aree limitrofe finalizzato alla definitiva riconsegna dell’area al contesto naturale e paesaggistico. L’aumento della superficie di cava deve essere giustificato dal raggiungimento di un efficace raccordo morfologico del fronte di escavazione con le aree limitrofe e minori pendenze senza arretramento del piede del fronte stesso L’area di Poreta Recupero cava di pianura dismessa realizzata dal Comune 2009 2012 Piano Comunale delle Attività Estrattive – Cave Attive Le Cave Attive esempio di Recupero Ambientale Cava di San Martino in Trignano 1999 2005 2011 2005 2007 2011 Azioni sperimentali di recupero ambientale di cave dismesse e progetto pilota per la riqualificazione del territorio comunale Il nuovo DPR per la gestione delle terre e rocce da scavo - Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. 69/013 art. 41-bis comma 3: “Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate” - Il nuovo DPR “disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo” che regolamenterà il settore, abrogando il D.M. 161/12 e la Legge 98/2013, all’art. 7 (dichiarazione di avvenuto utilizzo) comma 3 evidenzia come la dichiarazione di avvenuto utilizzo (redatta dall’esecutore o dal produttore) deve essere resa ai soggetti di cui al comma 2 (autorità competente e agenzia regionale di protezione dell’ambiente) entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all’art. 21 (dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni); l’omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto GRAZIE PER L’ATTENZIONE