Le Attività Estrattive dal passato al presente della L.R. 2/2000 Lo

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Le Attività Estrattive dal passato al presente della L.R. 2/2000 Lo
Ordine dei Geologi
della Regione Umbria
Città di Spoleto
Le Attività Estrattive dal passato al presente della L.R. 2/2000
Lo Stato delle Attività Estrattive nel Comune di Spoleto
Spoleto - Palazzo Mauri 18/03/2016
Geol. Riccardo Cardinali
Responsabile Attività Estrattive del Comune di Spoleto
Il Quadro Normativo
- La Legge Regionale n. 2 del 03/01/2000 e succ. mod e int.
- Piano Comunale delle Attività Estrattive (P.A.E.) approvato con
D.C.C. n. 33 del 19/02/2001 in variante al PRG del 1988
- Criteri di compensazione ambientale art. 6 c. 4, 5, 6 L.R. 2/2000.
Il Comune con D.G.C. n. 71 del 19/02/2002 ha stabilito che la stima
del valore del bosco sottratto non fosse soltanto la realizzazione di un
imboschimento per una superficie pari a quella interessata
dall’intervento o sua monetizzazione, ma introducendo un criterio di
calcolo parametrizzato sulla base del valore estetico-paesaggistico, il
valore ecologico ed il valore funzionale-protettivo del bosco
- Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) approvato con
D.C.R. n. 465 del 09/02/2005
- Regolamento Regionale n. 3 del 17/02/2005 e succ. mod. e int.
Il censimento delle cave del Comune di Spoleto
29
Ex Cava Broganelli
Sandro - SEPRIM
Poreta
30
Cava Brocanello
Poreta
Scadenza
Autorizzazione
Cava Attive
Localizzazione
Cementir Italia
S. Chiodo
07/05/2022
Cementir Italia
S. Martino in Trignano
21/10/2016
Tecnocal
Vallocchia
23/09/2021
Erdei Marcucci
Poreta
26/07/2016
Piano Comunale delle Attività Estrattive – Cave Dismesse
Vincoli Ostativi
(P.R.A.E.) tab. 54
Regolamento Regionale n. 3 del 17/02/2005
Art. 2. (Definizioni)
…OMISSIS…
(n) interventi di reinserimento: la ripresa dell’attività estrattiva da un’area di cava
dismessa con limitato aumento della superficie in aree limitrofe finalizzato alla
definitiva riconsegna dell’area al contesto naturale e paesaggistico e da cui comunque
derivi, tramite la realizzazione di opere di recupero ambientale, una migliore
sistemazione finale dell’area rispetto allo stato dei luoghi. Di norma, nel caso di cave
di monte, l’aumento della superficie di cava deve essere giustificato dal
raggiungimento di un efficace raccordo morfologico del fronte di escavazione con le
aree limitrofe e minori pendenze senza arretramento del piede del fronte stesso
(o) interventi di recupero ambientale: la realizzazione di opere di recupero
ambientale all’interno o in prossimità di un’area di cava dismessa finalizzata
esclusivamente alla ricomposizione ambientale, senza commercializzazione dei
materiali estratti
(o bis) cava dismessa: l’area ove è stata esercitata l’attività estrattiva che ha lasciato
evidenti segni sul territorio non compatibili con l’assetto dei luoghi, con il contesto
territoriale e paesaggistico interessato, individuata dalla Regione a seguito della
ricognizione dello stato dei luoghi
Criticità nel recupero delle cave dismesse in ambiti a
vincolo ostativo
Vincolo acquifero vulnerabile
Recupero Ambientale:
Cave di pianura
opere di recupero
ambientale all’interno o in prossimità di un’area di cava
dismessa finalizzata esclusivamente alla ricomposizione
ambientale,
senza
commercializzazione
dei
materiali estratti
Gestione delle terre e rocce da scavo per
il tombamento della cava
Cave di versante
Il Reinserimento Ambientale prevede la
possibilità di arretramento del fronte con limitato
aumento della superficie in aree limitrofe
finalizzato alla definitiva riconsegna dell’area al
contesto naturale e paesaggistico. L’aumento
della superficie di cava deve essere giustificato
dal raggiungimento di un efficace raccordo
morfologico del fronte di escavazione con le aree
limitrofe e minori pendenze senza arretramento
del piede del fronte stesso
L’area di Poreta
Recupero cava di pianura dismessa realizzata dal Comune
2009
2012
Piano Comunale delle Attività Estrattive – Cave Attive
Le Cave Attive esempio di Recupero Ambientale
Cava di San Martino in Trignano
1999
2005
2011
2005
2007
2011
Azioni sperimentali di recupero ambientale di cave dismesse e
progetto pilota per la riqualificazione del territorio comunale
Il nuovo DPR per la gestione delle terre e rocce da scavo
- Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. 69/013 art. 41-bis comma
3: “Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al
comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di
produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati
completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate”
- Il nuovo DPR “disciplina semplificata della gestione delle terre e
rocce da scavo” che regolamenterà il settore, abrogando il D.M.
161/12 e la Legge 98/2013, all’art. 7 (dichiarazione di avvenuto utilizzo)
comma 3 evidenzia come la dichiarazione di avvenuto utilizzo (redatta
dall’esecutore o dal produttore) deve essere resa ai soggetti di cui al
comma 2 (autorità competente e agenzia regionale di protezione
dell’ambiente) entro il termine di validità del piano di utilizzo o della
dichiarazione di cui all’art. 21 (dichiarazione di utilizzo per i cantieri
di piccole dimensioni); l’omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro
tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della
qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto
GRAZIE PER L’ATTENZIONE