Regolamento per le spese, le gare ed i contratti di valore
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Regolamento per le spese, le gare ed i contratti di valore
Regolamento per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE Introduzione e linee guida Com’è noto, il Decreto Legislativo n. 163/2006, in attuazione della delega conferita al Governo con Legge n. 62/2005, ha innovato la materia degli appalti recependo in un unico testo normativo, il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (di seguito denominato Codice Unico), le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE recanti la disciplina delle procedure di aggiudicazione dei contratti di lavori, servizi e forniture per i settori speciali e per i settori ordinari. Una delle novità introdotte dal Codice Unico Appalti è rappresentata dal fatto che, con esso, il legislatore, in attuazione dei principi contenuti nella delega citata (art. 25, comma 1, lettera b: semplificazione delle procedure di affidamento che non costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici), ha disciplinato espressamente le procedure di aggiudicazione dei contratti cosiddetti “sottosoglia” per i settori ordinari. Prima del Codice Unico, infatti, la disciplina normativa dei contratti “sottosoglia” comunitaria non era disciplinata in maniera compiuta ed organica, non esistendo a livello generale una disciplina specifica in materia, specie per quel che riguarda i settori speciali. Il Codice Unico, invece, in attuazione dei criteri direttivi conferiti con la legge delega, prevede per il sottosoglia quanto segue: • per i settori ordinari, una disciplina specifica improntata all’estensione al sottosoglia di istituti tipici del soprasoglia ed alla semplificazione delle procedure; • per i settori speciali, l’estensione, per gli enti aggiudicatori qualificabili come amministrazioni aggiudicatrici, della disciplina prevista soprasoglia, con semplificazioni relativamente a pubblicità e termini e, per gli enti aggiudicatori qualificabili come imprese pubbliche, un rinvio ai regolamenti delle imprese che comunque devono essere informati al rispetto dei principi del Trattato CE a tutela della concorrenza. (Statuisce, infatti, l’art. 238, comma 7, che “Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 208 a 213, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza). Il richiamo ai “rispettivi regolamenti” appare come un sostanziale adempimento: viene riservato e, in sostanza, fatto carico alle stazioni appaltanti/imprese pubbliche dell’onere di prevedere una disciplina “aziendale” in merito, là dove non vi sia già o non sia richiamabile una disciplina legislativa non espressamente derogata o abrogata dal Codice. Il legislatore si è, altresì, preoccupato di indirizzare la potestà regolamentare e la sua applicazione ribadendo, sulla scorta del richiamo dei consolidati indirizzi giurisprudenziali e delle regole e dei principi comunitari cui fa ricorso in diverse disposizioni del Codice, la necessità del rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza. I regolamenti delle imprese pubbliche devono pertanto essere informati, a tutela della concorrenza, al perseguimento di finalità di carattere generale ed in particolare ad: - assicurare un’adeguata partecipazione e la non discriminazione di operatori economici nelle procedure di acquisizione di lavori e forniture di beni e servizi; - assicurare l’imparzialità nel trattamento degli operatori economici interpellati; - assicurare la trasparenza nella gestione delle procedure di scelta dell’operatore economico affidatario e l’adeguata motivazione dei provvedimenti adottati. Partendo dall’opportunità offerta dal legislatore, TIL S.r.l. ha, pertanto, ritenuto opportuno predisporre un Regolamento per l’aggiudicazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie (che sono pari a 400.000,00 Euro per servizi e forniture e 5.000.000,00 Euro per lavori). Il presente Regolamento non si applica ai contratti intercompany, intendendosi come tali i contratti di servizio sottoscritti tra le società del gruppo A.C.T. – Reggio Emilia, alle condizioni stabilite dall’art. 218 del D. Lgs. n. 163/2006. 1 Regolamento per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie 1. OBIETTIVI Il Regolamento Aziendale, ex art. 238 del D. Lgs. n. 163/2006, é redatto nel rispetto dei principi che sono alla base della normativa nazionale e comunitaria, ovvero dei principi del Trattato CE di libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, della parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza. 2. NORME FONDAMENTALI CHE DISCIPLINANO L’AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI SOTTOSOGLIA 2.1. Soglie Le Aziende, fermo restando quanto previsto nell’art. 215 del D. Lgs n. 163/06 e nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, possono determinare diverse soglie di riferimento per l’esperimento delle singole procedure di gara in relazione alle proprie esigenze e valutazioni e, pertanto, TIL S.r.l. nell’ambito di tale facoltà adotta le seguenti soglie: Importi Fino a 40.000,00 Euro da 40.001,00 a 200.000,00 Euro da 200.001,00 a 400.000,00 Euro oltre 400.000,00 Euro Forniture Affidamento Diretto Procedura negoziata senza pubblicazione di bando – Minimo 3 offerte Procedura negoziata senza pubblicazione di bando – Minimo 5 offerte Gare secondo le norme CEE – D. Lgs. 163/2006 Poteri Amministratore Delegato Amministratore Delegato Amministratore Delegato C.d.A. Nomina Commissione NO NO NO SI Importi Fino a 40.000,00 Euro da 40.001,00 a 200.000,00 Euro da 200.001,00 a 400.000,00 Euro oltre 400.000,00 Euro Servizi Affidamento Diretto Procedura negoziata senza pubblicazione di bando – Minimo 3 offerte Procedura negoziata senza pubblicazione di bando – Minimo 5 offerte Gare secondo le norme CEE – D. Lgs. 163/2006 Poteri Amministratore Delegato Amministratore Delegato Amministratore Delegato C.d.A. Nomina Commissione NO NO NO SI Importi Fino a 40.000,00 Euro da 40.001,00 a 200.000,00 Euro da 200.001,00 a 500.000,00 Euro da 500.001,00 a 5.000.000,00 Euro oltre 5.000.000,00 Euro Lavori Affidamento Diretto Richieste di Preventivo – Minimo 3 offerte Richieste di Preventivo – Minimo 5 offerte Gare ai sensi dell’art. 122 – D. Lgs. 163/2006 Gare secondo le norme CEE – D. Lgs. 163/2006 Poteri Amministratore Delegato Amministratore Delegato Amministratore Delegato C.d.A C.d.A. Nomina Commissione NO NO NO SI SI 2.2. ALBO FORNITORI Al fine di garantire trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione nei processi di acquisto attraverso procedura negoziata, TIL S.r.l. si avvale del proprio Albo Fornitori, appositamente istituito, nel quale vengono iscritte tutte le imprese dotate dei requisiti morali, tecnici, economici e finanziari richiesti dalle norme sugli appalti. Tale Albo sarà oggetto di costante implementazione ed aggiornamento. 2 Regolamento per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE 3 Regolamento per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie Indice TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Art. 1 – Ambito di applicazione Art. 2 – Attività negoziale Art. 3 – Definizioni TITOLO II PRINCIPI Art. 4 – Principi generali Art. 5 – Efficacia amministrativa ed economicità Art. 6 – Divieto di artificioso frazionamento TITOLO III SOGLIE Art. 7 – Soglie per le procedure in economia Art. 8 – Soglie per le procedure di gara pubblica sub europee Art. 9 – Calcolo delle soglie TITOLO IV POTERI DI SPESA E RESPONSABILE DEL CONTRATTO Art. 10 – Poteri di spesa Art. 11 – Responsabile del contratto - Individuazione, funzioni e responsabilità TITOLO V PROCEDURE IN ECONOMIA Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 – – – – – Selezione degli operatori economici Procedure di selezione Criteri di aggiudicazione Spese con affidamento diretto Spese in contanti TITOLO VI GARE PUBBLICHE Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 – – – – Autorizzazione a contrarre Commissioni giudicatrici Rendicontazione periodica Adeguamento alla Normativa 4 Regolamento per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie Regolamento per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Testo del regolamento Riferimenti normativi Art. 1 – Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina l’attività negoziale sottosoglia europea della Trasporti Integrati e Logistica S.r.l., ai sensi dell’art. 238, comma 7, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Art. 238. - Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria. – omissis 7. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 208 a 213, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza. Art. 2 – Attività negoziale 1. L’attività negoziale si esplica con la stipulazione di contratti, a cui si perviene tramite negoziazione diretta, confronto concorrenziale, procedura di gara. In generale dal contratto derivano impegni di spesa o previsioni di ricavo; in alcuni limitati casi la spesa può essere erogata in contanti. Art. 3 – Definizioni 1. Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all’art. 3 ed all’art. 14 (contratti misti) del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163: - Codice unico: Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. -Impresa (TIL S.r.l.): il soggetto economico che trova disciplina della sua attività negoziale nelle norme del presente Regolamento. -Organi di amministrazione: soggetti, previsti nello statuto dell’Impresa, ai quali sono attribuiti o delegati poteri e competenze specifici nell’ambito e per le applicazioni del presente Regolamento. -Lavori: esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l’esecuzione di opere relative e/o strumentali alle attività svolte dall’Impresa. -Forniture: beni strumentali o di consumo acquisiti dall’Impresa per i propri bisogni. -Servizi: prestazioni di terzi acquisite dall’Impresa per i propri bisogni. -Albo fornitori: Albo dei fornitori e prestatori di servizi dell’Impresa in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali. -Gare pubbliche sub-europee: procedure concorsuali ad evidenza pubblica relative a contratti di importo inferiore alle soglie indicate all’art. 8 del presente Regolamento. -Procedura aperta: procedura di gara in cui ogni operatore economico avente i requisiti richiesti può presentare offerta. Art. 3. - Definizioni - (art. 1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17; artt. 2, 19, legge n. 109/1994; artt. 1, 2, 9, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3, 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, co. 4, d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n. 62/2004) - 1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che seguono. 2. Il «codice» è il presente codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture. 3. I «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori. 4. I «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice, in cui operano le stazioni appaltanti come definite dal presente articolo. 5. I «settori speciali» dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice. 6. Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice. 7. Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, 5 Regolamento per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie -Procedura ristretta: procedura di gara alla quale partecipano solo gli operatori economici che hanno chiesto di partecipare a seguito di pubblicazione di avviso e che sono invitati dall’Impresa in quanto in possesso dei requisiti richiesti. -Procedura negoziata: procedura di gara in cui l’Impresa, direttamente o a seguito di confronto concorrenziale, se del caso confronto sollecitato da avvisi pubblici, consulta gli operatori economici di propria scelta e negozia con uno o più di essi le condizioni dell’appalto. -Spesa in economia: ogni spesa inerente la fornitura di beni, la prestazione di servizi o l’esecuzione di lavori da effettuarsi entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento (vedi art. 7) e per la quale non è prevista, dallo stesso Regolamento, una procedura ad evidenza pubblica, allo scopo di favorire lo snellimento dell’azione amministrativa per motivi di semplicità, urgenza o di necessità. (vedi art. 125 del D.Lgs. 163/2006, come principio) -Spesa in contanti: spesa che si effettua tramite il servizio interno di cassa, finalizzato a spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento, nonché per le spese che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione. ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara. 8. I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all'allegato I, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. 9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. 10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II. 11. Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice. 12. La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30. 13. L'«accordo quadro» è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. 14. Il «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri. 15. L'«asta elettronica» è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di 6 Regolamento per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche. 16. I contratti «di rilevanza comunitaria» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi. 17. I contratti «sotto soglia» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi. 18. I «contratti esclusi» sono i contratti pubblici di cui alla parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presente codice, e quelli non contemplati dal presente codice. 19. I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991 n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. 20. Il termine «raggruppamento temporaneo» designa un insieme di imprenditori o fornitori o prestatori di servizi costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta. 21. Il termine «consorzio» si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica. 22. Il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi. 23. L'«offerente» è l'operatore economico che ha presentato un'offerta. 24. Il «candidato» è l'operatore economico che ha chiesto di partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo. 25. Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. 26. L'«organismo di diritto pubblico» è qualsiasi organismo, anche in forma societaria: - istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; - dotato di personalità giuridica; - la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia 7 Regolamento per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. 27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano detti requisiti figurano nell'allegato III, al fine dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, II, IV e V. 28. Le «imprese pubbliche» sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente: a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa; c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa. 29. Gli «enti aggiudicatori» al fine dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, III, IV e V comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti. 30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai fini dell'applicazione della parte III, figurano nell'allegato VI. 31. Gli «altri soggetti aggiudicatori», ai fini della parte II, sono i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice. 32. I «soggetti aggiudicatori», ai soli fini della parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), comprendono le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al comma 29 nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui al citato capo IV. 33. L'espressione «stazione appaltante» (...) comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 32. 34. La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che: - acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o - aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori. 35. Il «profilo di committente» è il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall'allegato X, punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto 8 Regolamento per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e del decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 42, il profilo di committente è istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. 36. Le «procedure di affidamento» e l'«affidamento» comprendono sia l'affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee. 37. Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. 38. Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice. 39. Il «dialogo competitivo» è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare. 40. Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata. 41. I «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi. 42. I termini «scritto» o «per iscritto» designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. 43. Tale insieme può includere informazioni formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici. Un «mezzo elettronico» è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici. 44. L'«Autorita» è l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6. 45. L'«Osservatorio» è l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all'articolo 7. 46. L'«Accordo» è l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round. 47. Il «regolamento» è il regolamento di esecuzione e attuazione del presente codice, di cui all'articolo 5. 9 Regolamento per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie 48. La «Commissione» è la Commissione della Comunità europea. 49. Il «Vocabolario comune per gli appalti», in appresso CPV («Common Procurement Vocabulary»), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti. 50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione del presente codice derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato II, avrà la prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC. 51. Ai fini dell'articolo 22 e dell'articolo 100 valgono le seguenti definizioni: a) «rete pubblica di telecomunicazioni» è l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; b) «punto terminale della rete» è l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa; c) «servizi pubblici di telecomunicazioni» sono i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificatamente affidato l'offerta, in particolare ad uno o più enti di telecomunicazioni; d) «servizi di telecomunicazioni» sono i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione. Art. 14. - Contratti misti - (art. 1, direttiva 2004/18; art. 1, direttiva 2004/17; art. 2, co. 1, legge n. 109/1994, come modificato dall'art. 24, legge n. 62/2005; art. 3, commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 3, d.lgs. n. 30/2004) – 1. I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; 2. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di forniture, o concessioni di lavori, secondo le disposizioni che seguono: a) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un «appalto pubblico di forniture»; b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui all'allegato II è considerato un «appalto pubblico di servizi» quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto; c) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e che preveda attività ai sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto è considerato un «appalto pubblico di servizi»; 10 Regolamento per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie 3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto. 4. L'affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza. TITOLO II PRINCIPI Art. 4 – Principi generali 1. I principi che regolano le azioni e le attività dell’Impresa, relativamente ai contratti disciplinati dal presente Regolamento, sono ispirati al rispetto della concorrenza e della non discriminazione fra i possibili concorrenti, alla trasparenza dei comportamenti in tutta la fase concorsuale e negoziale. 2. La pubblicità degli avvisi di gara e l’informazione sull’esito della procedura devono essere garantite. 3. I concorrenti devono essere informati dell’eventuale esistenza di un codice etico dell’Impresa e ne devono accettare le regole. 4. Nella procedura non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e perciò sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo. 5. Non possono essere richieste garanzie o imposte penalità di importo palesemente eccessivo rispetto al valore del contratto e all’interesse dell’Impresa all’adempimento. Art. 5 – Efficacia amministrativa ed economicità Rispetto all’azione interna le procedure, le azioni e le attività devono essere ispirate al principio di economicità, e cioè all’impiego ottimale delle risorse a disposizione; devono conformarsi al principio di efficacia, e cioè all’obbligo di conseguire un determinato risultato tramite un’azione idonea; devono riferirsi al principio di efficienza, e cioè all’obbligo di rapportare i costi con i vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato, con saldo positivo a favore dei vantaggi. Art. 6 – Divieto di artificioso frazionamento 1. Un contratto non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l’applicazione di alcune norme del presente Regolamento o quelle del Codice unico. 2. In particolare non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all’anno allorché si riferiscano a prestazioni di servizio di carattere continuativo che è previsto si svolgano durante l’intero anno di riferimento. 11 Regolamento per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie 3. Analogo divieto è disposto per forniture e somministrazioni che vengono frazionate per periodi inferiori all’anno allo scopo di non sottoporre la relativa procedura di acquisto alle norme del presente Regolamento o a quelle del Codice unico. TITOLO III SOGLIE Art. 7 – Soglie per le procedure in economia Le procedure in economia di cui al successivo Titolo V del presente Regolamento si applicano per l’affidamento di: a) Lavori di importo pari od inferiore ad € 500.000,00; b) Servizi di importo pari od inferiore ad € 400.000,00; c) Forniture di importo pari od inferiore ad € 400.000,00. Art. 8 – Soglie per le procedure di gara pubblica sub europee 1. Le procedure di gara pubblica di cui al successivo Titolo VI del presente Regolamento si applicano per l’affidamento di: a) Lavori di importo superiore ad € 500.000,00 e fino alla soglia comunitaria. Art. 9 – Calcolo delle soglie 1. Ai fini dell’applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto calcolato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). 2. Il calcolo del valore stimato è basato sull’importo totale massimo di ciascun contratto ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso. 3. Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l’intera durata degli stessi. 4. Per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi si deve tenere conto del valore mensile moltiplicato per quarantotto. 5. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all’art. 29 del Codice Unico. Art. 29. - Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici - (artt. 9 e 56, direttiva 2004/18; art. 17, direttiva 2004/17; art. 2, d.lgs. n. 358/1992; art. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 9, d.lgs. n. 158/1995) – 1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto. 2. Quando le stazioni appaltanti prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto. 3. La stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara, quale previsto all'articolo 66, comma 1, o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto. 4. Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato. 5. Per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni di lavori pubblici il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi necessari all'esecuzione dei lavori, messi a disposizione dell'imprenditore da parte delle stazioni appaltanti. 6. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni specifiche contenute nel presente codice. 12 Regolamento per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie 7. Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi: a) quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti; b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto; c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 euro per i servizi o a un milione di euro per i lavori, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti. 8. Per gli appalti di forniture: a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per l'applicazione delle soglie previste per i contratti di rilevanza comunitaria si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti; b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto; c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 euro e purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo della totalità dei lotti. 9. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente: a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso l'importo stimato del valore residuo; b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto. 10. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto: a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; oppure b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi. 13 Regolamento per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie 11. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione delle norme dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria. 12. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente: a) per i tipi di servizi seguenti: a.1) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione; a.2) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione; a.3) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione; b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo: b.1) se trattasi di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata; b.2) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto. 13. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 14. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione. TITOLO IV POTERI DI SPESA E RESPONSABILE DEL CONTRATTO Art. 10 – Poteri di spesa I soggetti competenti ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento sono individuati dallo statuto, dal Regolamento stesso, dal piano delle deleghe adottati dall’Impresa e/o da eventuali procure generali e/o speciali. Art. 11 – Responsabile del contratto - Individuazione, funzioni e responsabilità 1. Le funzioni di responsabile del contratto sono di norma attribuite ai responsabili di fase, ciascuno per la parte di competenza. In tale ambito, il responsabile tecnico è colui che esprime le norme tecniche di riferimento, formula le prescrizioni e il capitolato, cura tutti gli adempimenti relativi alla redazione del progetto; il responsabile dell’affidamento è colui che provvede a tutti gli adempimenti procedurali per addivenire alla conclusione del contratto; il responsabile dell’esecuzione è colui che è incaricato di seguire e verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte del fornitore, del prestatore di servizi o dell’esecutore dei lavori. 14 Regolamento per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie 2. Nell’ambito della gestione dei contratti i responsabili di fase hanno l’obbligo di adottare tutti gli atti e provvedimenti opportuni per conseguire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del fornitore, appaltatore o prestatore di servizi. Spettano, in particolare, agli stessi responsabili l’adozione di atti di sollecito, di diffida, di ulteriori atti finalizzati al collaudo, alla regolare esecuzione, alla applicazione delle penalità, allo svincolo dei depositi cauzionali provvisori e definitivi. TITOLO V PROCEDURE IN ECONOMIA Art. 12 – Selezione degli operatori economici 1. Salvo l’affidamento diretto previsto dai successivi articoli 15 e 16, per le procedure in economia relative a forniture e servizi è necessario promuovere il più possibile la concorrenza. L’impresa dovrà garantire, di norma, la rotazione degli operatori economici; resta salva la facoltà dell’impresa di invitare l’operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l’aggiudicazione di contratti di pari oggetto. In particolare devono essere invitate non meno di tre ditte per importi superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 200.000,00 e non meno di cinque ditte per importi compresi tra € 200.001,00 e € 400.000,00 se sussistono in tale numero soggetti idonei. 2. Per le procedure in economia relative all’affidamento di lavori l’Impresa dovrà invitare non meno di tre ditte per importi superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 200.000,00 e non meno di cinque ditte per importi compresi tra € 200.001,00 e € 500.000,00, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Le ditte da invitare devono essere selezionate, garantendo un’adeguata rotazione. 3. L’Impresa può pubblicare sul proprio sito informatico l’avviso relativo a procedure in economia alle quali inviterà, oltre alle ditte di fiducia, anche quei concorrenti che intendono partecipare alla procedura e che ne abbiano i requisiti richiesti. Art. 13 – Procedure di selezione 1. Le richieste d’offerta possono essere inviate a mezzo posta, posta elettronica o via fax e devono contenere, oltre a quanto necessario ad emettere l’ordine, anche l’indicazione del termine fisso per la presentazione delle offerte in busta chiusa. 2. Le offerte possono essere inviate per fax o e-mail, a termine fisso, soltanto ove ciò sia consentito nella richiesta d’offerta. 3. Nella richiesta di offerta l’impresa può richiedere una cauzione provvisoria indicandone entità e modalità di costituzione. 4. Effettuata l’individuazione del fornitore, l’Impresa procede alla verifica del possesso dei requisiti previsti nella richiesta d’offerta e dichiarati dal fornitore. All’esito positivo della verifica si procede all’emissione dell’ordine. 5. Può essere emesso un ulteriore ordine direttamente alla ditta affidataria di un precedente contratto, per lo stesso oggetto ed alle stesse condizioni, purché ciò 15 Regolamento per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie avvenga entro sei mesi successivi all’affidamento di che trattasi. 6. L’ordine dovrà, comunque, contenere la descrizione dell’oggetto del contratto, i termini di esecuzione della fornitura, del servizio o del lavoro, i termini e le modalità di accertamento delle qualità e quantità dei beni forniti, delle prestazioni o dei lavori eseguiti, i termini e le modalità di pagamento. Se è prevista la clausola penale per ritardo o inadempimento, essa deve precisare tutte le condizioni di applicazione delle penali e non deve avere carattere generico. 7. L'ufficio responsabile della stipulazione invia copia del contratto o dell'ordinativo al responsabile dell’esecuzione del contratto. 8. I contratti relativi a forniture continuate o periodiche di beni hanno di norma durata annuale ovvero pluriennale allorché, con apposita motivazione al riguardo, ne sia dimostrata la convenienza tecnica e/o economica. I contratti di manutenzione o di prestazioni continuate o periodiche di servizi hanno di norma durata pluriennale. Art. 14 – Criteri di aggiudicazione 1. I criteri di aggiudicazione debbono essere indicati nelle richieste d’offerta. 2. Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più bassa, la gara è aggiudicata al concorrente che ha formulato il prezzo più basso. 3. Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione ed il loro peso devono essere menzionati nel capitolato o nella richiesta d’offerta, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento. Art. 15 – Spese con affidamento diretto 1. Può essere disposta con affidamento diretto ogni spesa che debba essere effettuata ricorrendo le condizioni di cui all’art. 221 del Codice Unico ove applicabili. 2. Possono, altresì, essere disposte direttamente e per qualsiasi importo, senza necessità di confronto concorrenziale, le spese relative a: a) l'inserzione di avvisi, comunicazioni, bandi di gara; b) l'acquisto, la rilegatura di libri e riviste di carattere tecnico e amministrativo, di giornali e pubblicazioni di vario genere e l'abbonamento a periodici ed agenzie di informazione; c) la partecipazione a convegni, seminari, congressi, conferenze e riunioni, ivi comprese quelle per viaggi e trasferte; d) l'espletamento di concorsi, corsi e seminari di formazione; e) spese per contratti di sponsorizzazione; f) le attività di rappresentanza degli organi di Amministrazione; g) servizi postali e telegrafici; h) operazioni di sdoganamento di materiali importati; i) imposte e tasse in genere (quali bollo e valori bollati, registro, vidimazioni libri, compenso su ruolo per servizio di riscossione, raccolta di rifiuti solidi urbani ecc.); l) diritti e contributi per il rilascio di concessioni edilizie, per licenze di apertura e/o occupazione suolo e sottosuolo, per passi carrabili, per visure metriche, catastali ed ipotecarie, per licenze relative a sottostazioni elettriche, distributori di carburante e depositi oli minerali, per licenze di esercizio di depositi, officine ed uffici, per tasse di Art. 221. - Procedura negoziata senza previa indizione di gara - (art. 40, direttiva 2004/17; art. 13, decreto legislativo n. 158/1995). – 1. Ferma restando la facoltà di ricorrere alle procedure negoziate previa pubblicazione di avviso con cui si indice la gara, gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura senza previa indizione di una gara nei seguenti casi: a) quando, in risposta a una procedura con indizione di una gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna candidatura; nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni originarie dell'appalto; b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per gli appalti successivi che perseguano questi scopi; c) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per l'ente aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte, ristrette o per le procedure negoziate con previa indizione di gara non possono essere rispettati; le circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili all'ente aggiudicatore; e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal 16 Regolamento per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie concessione e omologazione ascensori e sollevatori, ecc.; m) tasse di circolazione veicoli per i servizi di linea ed ausiliari; n) personale; o) affari e consulenze legali, notarili e di giustizia; p) spese di cancelleria; q) pagamento di multe ed ammende, salva rivalsa nei confronti dei responsabili delle infrazioni. fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano divenuti necessari, per circostanze impreviste, all'esecuzione dell'appalto, purché questo sia aggiudicato all'imprenditore o al prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale: quando tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure; quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento; g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che consistano nella ripetizione di lavori simili affidati dagli stessi enti aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, purché i nuovi lavori siano conformi a un progetto di base, aggiudicato con un appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilità di ricorrere a questa procedura è indicata già al momento dell'indizione della gara per il primo appalto e, ai fini degli articoli 215 e 29 del presente codice, gli enti aggiudicatori tengono conto dell'importo complessivo previsto per i lavori successivi; h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime; i) per gli appalti da aggiudicare in base a un accordo quadro, purché l'accordo sia stato aggiudicato nel rispetto dell'articolo 222 del presente codice; j) per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato; k) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale oppure da curatori o da liquidatori di un fallimento, di un concordato preventivo, o di una liquidazione coatta amministrativa o di un'amministrazione straordinaria; l) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo le disposizioni del presente codice e debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione debbono essere invitati a partecipare ai negoziati. Art. 16 – Spese in contanti 1. Per mezzo di un servizio interno di cassa si effettuano spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento, nonché quelle che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione. Il servizio si articola in uno o più fondi cassa presso le unità organizzative alle quali sono preposti funzionari o 17 Regolamento per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie dirigenti responsabili. L’Amministratore Delegato o un suo delegato provvedono ad attribuire a ciascun fondo cassa il valore massimo iniziale. 2. Ciascuna spesa in contanti deve essere preventivamente autorizzata dal responsabile di settore e per ogni singola spesa devono essere allegati gli eventuali documenti giustificativi e deve comunque essere indicato il motivo che ha originato la spesa. TITOLO VI GARE PUBBLICHE Art. 17 – Autorizzazione a contrarre Le gare pubbliche sono autorizzate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione per importi superiori ad Euro 400.000,00 per servizi e forniture e per importi superiori ad Euro 500.000,00 per lavori, e dall’Amministratore Delegato per importi inferiori, mediante formale decisione che approva il bando di gara o la richiesta d'offerta, le norme che regolano la gara, le condizioni contrattuali ove non siano state già approvate con apposita deliberazione di carattere generale, le condizioni speciali dello stipulando contratto ed i capitolati o le prescrizioni tecniche previste per il contratto. Art. 18 – Commissioni giudicatrici 1. Nelle procedure di gare pubbliche viene nominata apposita commissione dal C.d.A., commissione che stende sommario processo verbale delle operazioni effettuate. 2. La commissione formula la proposta di aggiudicazione, esprimendo eventualmente anche il giudizio di congruità sull’offerta migliore e richiedendo, se del caso, al concorrente che l’ha formulata, l’indicazione degli elementi di carattere tecnico ed economico che hanno consentito la formulazione dell’offerta stessa nei termini ricevuti dall’Impresa. Art. 19 – Rendicontazione periodica L’Amministratore Delegato è tenuto a rendicontare periodicamente al Consiglio di Amministrazione le spese effettuate e le gare pubbliche autorizzate ai sensi del vigente Regolamento. Art. 20 – Adeguamento alla Normativa In caso di modifica introdotta da norme di legge ai valori economici delle soglie comunitarie, verranno automaticamente aggiornati i corrispondenti importi del presente Regolamento. 18