NOVITÀ FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA PA

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NOVITÀ FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA PA
NOVITÀ FATTURAZIONE
ELETTRONICA ALLA PA
Ad integrazione di quanto illustrato nel convegno del 26 maggio scorso tenuto presso Confindustria Venezia, si segnala che con Il Decreto 17.06.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono state introdotte importanti novità in materia di fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva dei documenti informatici. In particolare: 1. Eliminazione del termine di 15 gg. per la conservazione delle fatture elettroniche. La conservazione dei documenti informatici deve essere effettuata entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della relativa dichiarazione. In generale ciò significa che la scadenza viene posticipata al 31 dicembre dell’anno successivo: ad esempio una fattura emessa il 1° luglio 2014 potrà essere conservata entro il 31.12.2015. 2. Imposta di bollo sulle fatture. Qualora le fatture elettroniche contengano corrispettivi soggetti ad imposta di bollo (2,00 €), il relativo pagamento dovrà avvenire entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio di riferimento mediante modello F24 telematico. Le fatture dovranno riportare specifica annotazione dell’assolvimento del bollo ai sensi del decreto citato. Con il medesimo versamento si effettua anche il pagamento della parte di imposta di bollo relativa ad eventuali registri contabili conservati in formato elettronico durante il medesimo esercizio (20,00 € ogni 2.500 registrazioni o frazione). 3. Soppressione della generazione dell’impronta. Il processo di conservazione elettronica dei documenti informatici si conclude con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile ai terzi (marca temporale). Viene quindi soppresso l’obbligo di generazione dell’impronta e il relativo invio all’Agenzia delle Entrate. 4. Comunicazione in dichiarazione dei redditi della conservazione sostitutiva. L’utilizzo della conservazione con modalità elettroniche dei documenti fiscalmente rilevanti va comunicata all’Agenzia Entrate mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi. 5. Comunicazione del luogo di conservazione delle scritture contabili. Con i modelli di comunicazione dell’inizio attività e/o di variazioni dati (Mod. AA7 o AA9), va dichiarato all’Agenzia Entrate il luogo di conservazione delle scritture contabili, vale a dire la localizzazione dei server nei quali sono conservati i dati elettronici. Infine si ricorda che per evitare di dover provvedere alla conservazione sostitutiva (ossia in formato digitale) di tutte le fatture emesse, sia cartacee che elettroniche, è necessario istituire un apposito registro iva vendite sezionale che accolga tutte le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione ed eventuali altre fatture elettroniche (Circ. AE n. 36/2006 par. 5.3). INFO TEL. 041 5382053
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