regolamento sulla trasparenza pubblica dei componenti degli organi

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regolamento sulla trasparenza pubblica dei componenti degli organi
Comune di Parma
REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI
COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO
ELETTIVI E NON ELETTIVI
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 18 marzo 2014
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TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1
1. Il presente Regolamento disciplina la pubblicità della situazione patrimoniale dei componenti
degli organi di indirizzo politico, elettivi e non elettivi, in attuazione del combinato disposto
degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 441/1982, e s.m.i., e dell’art. 14 del decreto legislativo n.
33/2013.
2. Il regolamento si applica al Sindaco, ai componenti del Consiglio Comunale ed ai componenti
della Giunta Comunale, di seguito denominati Amministratori comunali.
3. Le dichiarazioni e le attestazioni di cui ai successivi articoli del presente regolamento sono rese
utilizzando i modelli predisposti, aggiornati e forniti dalla Segreteria Generale.
4. Le suddette dichiarazioni e attestazioni saranno pubblicate sul sito internet del Comune di
Parma nella apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Organizzazione”,
“Organi di indirizzo politico-amministrativo”, entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i
tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, fatte salve le
informazioni di cui al successivo art. 2 co.2 che vengono pubblicate fino alla cessazione
dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le
informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni
di archivio.
5. Gli Uffici assicurano agli Amministratori comunali supporto e consulenza ai fini
dell’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dal presente regolamento.
TITOLO II – PUBBLICITA’ SITUAZIONE PATRIMONIALE
Art. 2
1. Entro tre mesi dalla notifica o ricezione dell’avvenuta elezione, nomina o sostituzione, ciascun
amministratore comunale è tenuto a trasmettere alla Segreteria Generale dell’Ente la seguente
documentazione:
a) una dichiarazione sottoscritta, anche negativa, concernente i diritti reali su beni immobili e
su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a
società possedute, nonché l’esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
b) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone
fisiche;
c) il proprio curriculum utilizzando il modello europeo.
2. Gli adempimenti indicati alle lettere a) e b) del comma precedente concernono anche la
situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, dei figli e dei
parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono; il mancato consenso degli stessi
dovrà essere dichiarato dall’Amministratore comunale e la relativa nota sarà pubblicata sul sito
istituzionale nell’apposita sottosezione dell’ “Amministrazione Trasparente”.
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Art. 3
1. Ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della
dichiarazione dei redditi soggetti ad IRPEF, ciascun Amministratore comunale è tenuto a
trasmettere alla Segreteria Generale una dichiarazione sottoscritta, anche negativa, attestante
le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lett. a) del comma 1 del precedente articolo
intervenute nell’anno precedente, nonché copia dell’ultima dichiarazione dei redditi.
2. Al predetto adempimento annuale si applica quanto previsto dal comma 2 del precedente art.
2.
Art. 4
1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica ogni Amministratore comunale è tenuto a
trasmettere alla Segreteria Generale una dichiarazione sottoscritta, anche negativa,
concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lett. a) del comma 1 del
predetto art. 2 intervenute dopo l’ultima attestazione presentata.
2. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei
redditi soggetti ad IRPEF, successiva alla cessazione dalla carica, ciascun Amministratore
comunale è tenuto ad inviare alla Segreteria Generale copia dell’ultima dichiarazione dei
redditi.
Art. 5
1. Ciascun Amministratore comunale è tenuto ad inviare tempestivamente alla Segreteria
Generale aggiornamenti del proprio curriculum qualora si verifichi una circostanza che possa
avere riflessi sullo status di amministratore pubblico.
TITOLO III – DATI RELATIVI AD ALTRE CARICHE E INCARICHI
Art. 6
1. Entro tre mesi dalla notifica o ricezione dell’avvenuta elezione, nomina o sostituzione, ciascun
amministratore comunale è inoltre tenuto a trasmettere alla Segreteria Generale dell’Ente una
dichiarazione sottoscritta, anche negativa, attestante i dati relativi all’assunzione di altre
cariche presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo percepiti, nonché
gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi
spettanti. In caso di cessazione anticipata del mandato, tale dichiarazione dovrà contenere i
dati riferiti soltanto al periodo di espletamento del mandato
2. Ciascun Amministratore è tenuto ad aggiornare le predette dichiarazioni nel termine di 30
giorni dal verificarsi di una variazione dei dati precedentemente comunicati.
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TITOLO IV – SPESE ELETTORALI
Art. 7
1. Ciascun Consigliere comunale, entro tre mesi dalla notifica dell’avvenuta elezione ovvero della
nomina, è tenuto a trasmettere alla Segreteria Generale una dichiarazione concernente le
spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l’attestazione di
essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. La predetta
dichiarazione dovrà essere corredata della documentazione giustificativa.
TITOLO V – PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E SANZIONI
Art. 8
1. Il procedimento sanzionatorio è avviato dal Responsabile della trasparenza dell’Ente su
segnalazione ovvero d’ufficio.
2. Nella fase istruttoria il Responsabile della trasparenza, una volta accertato il mancato
adempimento agli obblighi previsti dalla legge e dal presente regolamento, contesta senza
indugio la violazione in forma scritta, notificandola al destinatario entro il termine di 90 giorni
dall’accertamento.
3. E’ ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981 nel
termine di 60 giorni dalla notificazione della violazione.
4. Entro il termine di 30 giorni dalla data della notifica della contestazione, il destinatario ha
facoltà di far pervenire all’Autorità competente a ricevere il rapporto di cui al comma 1 dell’art.
17 della L. n. 689/1981 scritti difensivi e documenti, nonché di essere sentito dalla medesima
Autorità.
5. In caso di mancato pagamento in misura ridotta, il Responsabile della trasparenza provvede ad
inoltrare al Prefetto di Parma il rapporto di cui all’art. 17 comma 1 della L. n. 689/1981 per
l’irrogazione della sanzione pecuniaria mediante emissione di ordinanza ingiunzione, la quale
sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune nella specifica sottosezione dell’
“Amministrazione Trasparente”.
6. Nel caso di presentazione incompleta di una delle dichiarazioni richiamate negli articoli
precedenti, la sanzione è determinata nella misura pari al doppio del minimo previsto dall’art.
47 comma 1 del Dlgs. n. 33/2013; nel caso di totale mancata comunicazione delle predette
dichiarazioni, la sanzione è determinata nella misura di un terzo del massimo.
7. La reiterata violazione degli obblighi di comunicazione soprarichiamati è sanzionata con il
doppio della sanzione prevista per ciascuna violazione reiterata.
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