regolamento sulla trasparenza pubblica dei componenti degli organi
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regolamento sulla trasparenza pubblica dei componenti degli organi
Comune di Parma REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO ELETTIVI E NON ELETTIVI Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 18 marzo 2014 1 TITOLO I – PRINCIPI GENERALI Art. 1 1. Il presente Regolamento disciplina la pubblicità della situazione patrimoniale dei componenti degli organi di indirizzo politico, elettivi e non elettivi, in attuazione del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 441/1982, e s.m.i., e dell’art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013. 2. Il regolamento si applica al Sindaco, ai componenti del Consiglio Comunale ed ai componenti della Giunta Comunale, di seguito denominati Amministratori comunali. 3. Le dichiarazioni e le attestazioni di cui ai successivi articoli del presente regolamento sono rese utilizzando i modelli predisposti, aggiornati e forniti dalla Segreteria Generale. 4. Le suddette dichiarazioni e attestazioni saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Parma nella apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Organizzazione”, “Organi di indirizzo politico-amministrativo”, entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, fatte salve le informazioni di cui al successivo art. 2 co.2 che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio. 5. Gli Uffici assicurano agli Amministratori comunali supporto e consulenza ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dal presente regolamento. TITOLO II – PUBBLICITA’ SITUAZIONE PATRIMONIALE Art. 2 1. Entro tre mesi dalla notifica o ricezione dell’avvenuta elezione, nomina o sostituzione, ciascun amministratore comunale è tenuto a trasmettere alla Segreteria Generale dell’Ente la seguente documentazione: a) una dichiarazione sottoscritta, anche negativa, concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società possedute, nonché l’esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società; b) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche; c) il proprio curriculum utilizzando il modello europeo. 2. Gli adempimenti indicati alle lettere a) e b) del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono; il mancato consenso degli stessi dovrà essere dichiarato dall’Amministratore comunale e la relativa nota sarà pubblicata sul sito istituzionale nell’apposita sottosezione dell’ “Amministrazione Trasparente”. 2 Art. 3 1. Ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti ad IRPEF, ciascun Amministratore comunale è tenuto a trasmettere alla Segreteria Generale una dichiarazione sottoscritta, anche negativa, attestante le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lett. a) del comma 1 del precedente articolo intervenute nell’anno precedente, nonché copia dell’ultima dichiarazione dei redditi. 2. Al predetto adempimento annuale si applica quanto previsto dal comma 2 del precedente art. 2. Art. 4 1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica ogni Amministratore comunale è tenuto a trasmettere alla Segreteria Generale una dichiarazione sottoscritta, anche negativa, concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lett. a) del comma 1 del predetto art. 2 intervenute dopo l’ultima attestazione presentata. 2. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti ad IRPEF, successiva alla cessazione dalla carica, ciascun Amministratore comunale è tenuto ad inviare alla Segreteria Generale copia dell’ultima dichiarazione dei redditi. Art. 5 1. Ciascun Amministratore comunale è tenuto ad inviare tempestivamente alla Segreteria Generale aggiornamenti del proprio curriculum qualora si verifichi una circostanza che possa avere riflessi sullo status di amministratore pubblico. TITOLO III – DATI RELATIVI AD ALTRE CARICHE E INCARICHI Art. 6 1. Entro tre mesi dalla notifica o ricezione dell’avvenuta elezione, nomina o sostituzione, ciascun amministratore comunale è inoltre tenuto a trasmettere alla Segreteria Generale dell’Ente una dichiarazione sottoscritta, anche negativa, attestante i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo percepiti, nonché gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti. In caso di cessazione anticipata del mandato, tale dichiarazione dovrà contenere i dati riferiti soltanto al periodo di espletamento del mandato 2. Ciascun Amministratore è tenuto ad aggiornare le predette dichiarazioni nel termine di 30 giorni dal verificarsi di una variazione dei dati precedentemente comunicati. 3 TITOLO IV – SPESE ELETTORALI Art. 7 1. Ciascun Consigliere comunale, entro tre mesi dalla notifica dell’avvenuta elezione ovvero della nomina, è tenuto a trasmettere alla Segreteria Generale una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l’attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. La predetta dichiarazione dovrà essere corredata della documentazione giustificativa. TITOLO V – PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E SANZIONI Art. 8 1. Il procedimento sanzionatorio è avviato dal Responsabile della trasparenza dell’Ente su segnalazione ovvero d’ufficio. 2. Nella fase istruttoria il Responsabile della trasparenza, una volta accertato il mancato adempimento agli obblighi previsti dalla legge e dal presente regolamento, contesta senza indugio la violazione in forma scritta, notificandola al destinatario entro il termine di 90 giorni dall’accertamento. 3. E’ ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981 nel termine di 60 giorni dalla notificazione della violazione. 4. Entro il termine di 30 giorni dalla data della notifica della contestazione, il destinatario ha facoltà di far pervenire all’Autorità competente a ricevere il rapporto di cui al comma 1 dell’art. 17 della L. n. 689/1981 scritti difensivi e documenti, nonché di essere sentito dalla medesima Autorità. 5. In caso di mancato pagamento in misura ridotta, il Responsabile della trasparenza provvede ad inoltrare al Prefetto di Parma il rapporto di cui all’art. 17 comma 1 della L. n. 689/1981 per l’irrogazione della sanzione pecuniaria mediante emissione di ordinanza ingiunzione, la quale sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune nella specifica sottosezione dell’ “Amministrazione Trasparente”. 6. Nel caso di presentazione incompleta di una delle dichiarazioni richiamate negli articoli precedenti, la sanzione è determinata nella misura pari al doppio del minimo previsto dall’art. 47 comma 1 del Dlgs. n. 33/2013; nel caso di totale mancata comunicazione delle predette dichiarazioni, la sanzione è determinata nella misura di un terzo del massimo. 7. La reiterata violazione degli obblighi di comunicazione soprarichiamati è sanzionata con il doppio della sanzione prevista per ciascuna violazione reiterata. 4 5