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L’ORIGINE DELLE MERCI
“L’origine e la classificazione delle merci, la
certificazione di origine”
Savona, 12 marzo 2013
Antonio Bellin
Responsabile del Servizio Promozione e Consulenza estero
della Camera di Commercio di Vicenza
L’ORIGINE DELLE MERCI
L’origine delle merci è un dato imprescindibile nel
commercio internazionale:
- elemento essenziale, con qualità, quantità e
valore, dell’operazione doganale ai fini
dell’applicazione dei dazi (preferenziali o non
preferenziali) e di altre particolari misure
(divieti, contingenti, dazi antidumping …)
- presupposto per l’emissione della certificazione di
origine…
L’ORIGINE DELLE MERCI
… e dell’indicazione del « made in… » in
IMPORTAZIONE e in ESPORTAZIONE
Quindi, il problema della
definizione e della corretta
applicazione delle regole di
origine è da sempre avvertito come
prioritario dalle Competenti
Autorità di tutto il mondo e nasce
con lo sviluppo degli scambi
internazionali…
L’ORIGINE DELLE MERCI
… Accordo di Madrid sulla repressione delle
false o ingannevoli indicazioni di
provenienza (= origine)…firmato a Madrid nel
1891!!!, riveduto a Washington nel 1911, all’Aja nel
1925 e da ultimo a Lisbona nel 1958 :
Art. 1
“Ogni prodotto che porti una falsa indicazione di
provenienza, in cui uno dei paesi ai quali si
applica il presente Accordo, o un luogo situato in
uno di essi, fosse direttamente o indirettamente
indicato come paese o come luogo d’origine, sarà
sequestrato all’importazione in ciascuno dei detti
paesi”
L’ORIGINE DELLE MERCI
CONCETTI DI BASE
A livello internazionale l’origine delle merci è oggetto di due
importanti convenzioni:
...Agreement
on Rules of Origin
del World Trade Organization - WTO
(1995)
…Annex
K on rules of origin of
the Revised Kyoto Convention
del World Customs Organization – WCO
(in vigore dal 2006)
L’ORIGINE DELLE MERCI
CONCETTI DI BASE
Le citate convenzioni del WTO e del WCO forniscono le
definizioni di base e i criteri cui devono attenersi gli Stati
aderenti nella creazione delle proprie regole di origine,
affinché esse non siano discriminatorie nei confronti delle
merci terze e non creino effetti restrittivi del commercio
internazionale:
- Definizione di “prodotto interamente ottenuto” e di
“prodotto sostanzialmente trasformato”;
- Criteri per attribuire l’origine: cambio di classificazione
tariffaria, percentuale “ad valorem”, processo produttivo;
- Distinzione tra “origine preferenziale” e “non
preferenziale”, ecc.
L’ORIGINE DELLE MERCI
CONCETTI DI BASE
Inoltre, in ambito di origine non preferenziale, il
WTO e WCO hanno creato 2 organi tecnici il
Committee on Rules of Origin e il Technical
Committee on Rules of Origin che stanno
elaborando una lista unica, adottata da tutti i
Paesi membri, che prevede per ogni tipologia di
merce identificata per capitolo o voce del Sistema
Armonizzato, la relativa regola di origine non
preferenziale. Ciò creerà uniformità di
comportamento e certezza del diritto in una
materia particolarmente delicata…
L’ORIGINE DELLE MERCI
CONCETTI DI BASE
I lavori, che si protraggono da 16 anni, non sono
ancora giunti a conclusione (sintomatico della
difficoltà di armonizzare questa materia).
A marzo 2010, ultimo dato disponibile, erano state
definite le norme di origine di 1528 su di un totale
di 2739 prodotti, pari al 55%.
L’Unione Europea ha già elaborato e presentato le
proprie regole di lista non preferenziali
(consultabili in internet)
L’ORIGINE DELLE MERCI
CONCETTI DI BASE
In attesa che si concludano i lavori di redazione
delle regole comuni di origine non preferenziale
del WTO, le competenti Amministrazioni degli
Stati mondiali adottano, pur nel rispetto dei
Principi generali,
norme autonome di origine
ma riconoscono reciprocamente la validità delle
certificazioni emesse dagli altri Stati
L’ORIGINE DELLE MERCI
CONCETTI DI BASE
Poiché l’origine (preferenziale e non preferenziale)
di un prodotto è stabilita da norme che fanno
riferimento ad un’attività di trasformazione
basata su processi produttivi, è evidente che solo
l’azienda che produce o commercializza è
realmente in grado di determinare se le proprie
merci possano o meno ottenere lo status di prodotti
originari e quindi richiedere la relativa
certificazione
L’ORIGINE DELLE MERCI
CONCETTI DI BASE
Inoltre, poiché uno dei criteri per
definire l’origine di un prodotto è il
cambio di classificazione tariffaria, è
opportuno esaminare brevemente
questa importante materia degli scambi
internazionali
LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI
IL SISTEMA ARMONIZZATO (SA) – HARMONIZED
SYSTEM (HS)
Il Sistema Armonizzato è una nomenclatura polivalente
internazionale elaborata dal WCO (World Customs
Organization) che codifica, con un numero a 6 cifre,
5.000 gruppi di merci descritti
in maniera chiara e uniforme.
Il SA è utilizzato dall’UE e da 207 paesi (ottobre
2012) per elaborare le tariffe doganali e le
statistiche del commercio internazionale. Quasi
tutte le merci (98%) scambiate nel mondo sono
classificate con un codice SA.
LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI
Sistema Armonizzato (SA) – Harmonized System (HS)
• XXI Sezioni
• 97 Capitoli
• 1221 Voci
• 5052 Sotto-voci
esempio:
SEZIONE XI
MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI
CAPITOLO 62
INDUMENTI E ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A
MAGLIA
VOCE
• 6201 Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili
SOTTO-VOCE
• 6201 12 − − di cotone
Questo codice identifica questo specifico prodotto presso quasi tutte le
dogane mondiali, le quali possono aggiungere ulteriori distinzioni,
portando generalmente fino a 10 il numero delle cifre.
LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI
L’UTILIZZAZIONE DEL SA
Sistema Armonizzato
(140 paesi)
Es.: birra di malto 2203.00
UE
Stati Uniti Svizzera
Nomenclatura
combinata
8 cifre: 2203 00 01
Birra di malto in
bottiglia < 10 litri
TARIC
10 cifre: 2203 0001 00
Birra di malto in
bottiglia < 10 litri
Harmonized Tariff
Schedule of the
United States
2203.00.00 30
Birra di malto in
bottiglia
< 4 litri
Tares
2203.0031 803:
Birra di malto in
bottiglie di vetro
non > 2 litri fino
10,0 gradi Plato
(birra leggera)
LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI
NOMENCLATURA COMBINATA
Codificazione delle merci a 8 cifre utilizzata dalla
Unione Europea partendo dal “Sistema Armonizzato”
Comprende circa 10.000 voci
Esempio di codice N.C.:
Schede intelligenti “smart cards”
Capitolo 85:
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione
del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione,
e parti ed accessori di questi apparecchi
Voce 8523: Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede
intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e
le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:
-Supporti a semiconduttore
Sottovoce 8523 52: - - «Schede intelligenti» («smart cards»)
Sottovoce 8523 52 10: - - - con due o più circuiti integrati elettronici
LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI
NOMENCLATURA COMBINATA
LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI
NOMENCLATURA COMBINATA
LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI
REGOLE INTERPRETATIVE DELLA NOMENCLATURA COMBINATA
LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI
REGOLE INTERPRETATIVE DELLA NOMENCLATURA COMBINATA
LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI
LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI
TARIC – TARiffa Integrata Comunitaria
Codice numerico di 10 cifre basato sulla
Nomenclatura Combinata: dettaglio misure applicate al
prodotto: dazi antidumping, elementi
agricoli, ecc (18.000 suddivisioni)
Esempio di codice TARIC:
«smart cards» con due o più circuiti integrati elettronici – apparecchi
indicatori della pressione dei motori, destinati a taluni tipi di veicoli
aerei
8523 5210
10
Nomenclatura Combinata TARIC
LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI
TARIC – TARiffa Integrata Comunitaria
SCHEMA RIASSUNTIVO
L’ORIGINE DELLE MERCI
CONCETTI DI BASE
NON PREFERENZIALE
Camera di Commercio,
Dogana
Certificazione origine
comunitaria all’esportazione
Etichettatura di origine “Made
in...”
Misure economiche all’import:
divieti, contingenti,
antidumping,...
Statistiche commercio
internaz.le Intra ed Extra U.E.
Uniformi nei confronti di tutti i
Paesi
Non possono escludere, ma devono
sempre permettere di attribuire
l’origine ad un prodotto
PREFERENZIALE
Dogana
L’origine preferenziale
permette di applicare ai prodotti
originari di Paesi con cui si hanno
accordi commerciali dazi doganali
ridotti o nulli e viceversa
Differenziate per Paese
Esclusi i prodotti che non
hanno i requisiti
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE NON PREFERENZIALE
Fonti normative comunitarie
Regolamento (CEE) 2913/92 (Codice Doganale Comunitario) – artt. da 22 a
26
Regolamento (CEE) 2454/93 (Disposizioni di Applicazione del Codice
Doganale Comunitario) – artt. da 35 a 65
Regolamento (CE) 450/2008 del parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2008 , che istituisce il Codice Doganale Comunitario (Codice Doganale aggiornato)
per il momento non applicato in questo ambito entrerà totalmente in vigore nel 2020?
Allegati alle DACDG:
- 9 note introduttive agli elenchi delle lavorazioni o trasformazioni
- 10 elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere
sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa avere
il carattere di prodotto originario (tessili)
- 11 elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere
sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa avere
il carattere di prodotto originario
- 12 fac-simile certificato origine
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE NON PREFERENZIALE
Fonti normative comunitarie
Elenco di regole relative a tutti i prodotti del Sistema Armonizzato
presentato dall’UE al WTO in ambito di armonizzazione delle regole di
origine... detto elenco, pur non essendo stato ancora recepito
nell’ordinamento legislativo Comunitario, rappresenta la posizione ufficiale
dell’UE in materia e viene quindi utilizzato dalle Camere di Commercio e
dalle Dogane per determinare l’origine dei prodotti.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_o
rigin/non-preferential/article_1622_en.htm
Disposizioni nazionali
Disposizioni per il rilascio da parte delle Camere di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura dei Certificati Comunitari di Origine
(allegate alla nota n. 75361 del 06.08.2009) del Ministero dello Sviluppo
Economico e dell’Unione italiana delle Camere di Commercio
Circolari di Unioncamere
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE NON PREFERENZIALE
CODICE DOGANALE COMUNITARIO
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
DEFINIZIONI DI BASE
7) merci comunitarie: le merci:
— interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità nelle condizioni di cui
all’articolo 23, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori che non fanno
parte del territorio doganale della Comunità.
— importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della
Comunità e immesse in libera pratica (SI RIFERISCE ALLA POSIZIONE FISCALE
DELLA MERCE, NON ALL’ORIGINE)
!!! ATTENZIONE: IN AMBITO DI REGOLE DI ORIGINE ...
... LA PROVENIENZA DI UNA MERCE E’ CONCETTO DI
TRASPORTO: INDICA DA QUALE PAESE ESSA ARRIVA
... L’ORIGINE E’ CONCETTO DI LAVORAZIONE o
TRASFORMAZIONE: INDICA IN QUALE PAESE ESSA E’ STATA
PRODOTTA
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE NON PREFERENZIALE
Codice doganale comunitario – art. 22-26
CAPITOLO 2
ORIGINE DELLE MERCI
Sezione 1
Origine non preferenziale delle merci
Articolo 22
Gli articoli da 23 a 26 definiscono l’origine non preferenziale
delle merci per:
a) l’applicazione della tariffa doganale delle Comunità
europee;
b) l’applicazione delle misure diverse da quelle tariffarie
stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro
degli scambi di merci;
c) la compilazione e il rilascio dei certificati d’origine.
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE NON PREFERENZIALE
Codice doganale comunitario – art. 22-26
Articolo 23
1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese. 2. Per merci
interamente ottenute in un paese s’intendono:
a) i prodotti minerali estratti in tale paese;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;
e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque
territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del
medesimo;
g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale
paese, sempre che tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano
la bandiera;
h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali,
sempre che tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempre
che siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime;
j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro
derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.
3. Per l’applicazione del paragrafo 2, la nozione di paese comprende anche il rispettivo mare
territoriale.
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE NON PREFERENZIALE
Codice doganale comunitario – art. 22-26
Articolo 24
Una merce alla cui produzione hanno contribuito
due o più paesi è originaria del paese in cui è
avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione
sostanziale, economicamente giustificata ed
effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo,
che si sia conclusa con la fabbricazione di un
prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase
importante del processo di fabbricazione.
Ripreso direttamente dall’Art. 5 del Reg. CEE n. 802/68 del Consiglio, del
27 giugno 1968
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE NON PREFERENZIALE
Prodotto originario: Articolo 23
Prodotto interamente ottenuto
Prodotto originario: Articolo 24
Prodotto sostanzialmente trasformato
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE NON PREFERENZIALE
Disposizioni d’applicazione del codice comunitario - regolamento (cee) n. 2454/93
Sezione 1 - Lavorazioni o trasformazioni che conferiscono l'origine
Articolo 35
Le disposizioni del presente capitolo determinano sia per le materie tessili ed i loro
manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata, sia per taluni prodotti
diversi dalle materie tessili e dai loro manufatti, le lavorazioni o trasformazioni che sono
considerate rispondenti ai criteri dell‘ articolo 24 del codice e che conferiscono
a detti prodotti il carattere originario del paese in cui sono state effettuate.
Per «paese» s'intende, secondo il caso, un paese terzo, oppure la Comunità.
Articolo 36
Per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata
una trasformazione completa, definita all'articolo 37 seguente, è considerata una
lavorazione o una trasformazione che conferisce il carattere
originario a titolo dell'articolo 24 del codice.
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE NON PREFERENZIALE
Disposizioni d’applicazione del codice comunitario - regolamento (cee) n. 2454/93
Articolo 37
Si considerano trasformazioni complete le lavorazioni o
trasformazioni che hanno l'effetto di classificare i prodotti ottenuti
in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella
relativa a ciascuno dei prodotti non originari utilizzati.
Tuttavia, per i prodotti enumerati nell’allegato 10 si possono
considerare complete soltanto le trasformazioni particolari che
figurano nella colonna 3 di detto allegato, in corrispondenza di
ciascun prodotto ottenuto, che vi sia o meno un cambiamento di
voce doganale.
Le modalità d'applicazione delle regole contenute in detto
allegato 10 sono illustrate nelle note introduttive dell'allegato 9.
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE NON PREFERENZIALE
Disposizioni d’applicazione del codice comunitario - regolamento (cee) n. 2454/93
Articolo 38
...si considerano sempre insufficienti a conferire il carattere
originario le
seguenti lavorazioni o trasformazioni, che vi sia o meno cambiamento di voce tariffaria:
le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti tal quali
durante il trasporto e il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione,
rimozione di parti avariate e operazioni affini);
le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione,
assortimento (ivi compresa la composizione di serie di prodotti), lavatura, riduzione in
pezzi;
i cambiamenti d'imballaggio; le divisioni e riunioni di partite; la semplice insaccatura,
nonché il semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc., e ogni altra
semplice operazione di condizionamento;
l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni
distintivi di condizionamento;
la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo;
il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad e).
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE NON PREFERENZIALE
Disposizioni d’applicazione del codice comunitario - regolamento (cee) n. 2454/93
Articolo 40
Quando dagli elenchi degli allegati 10 e 11 risulta acquisito il carattere originario,
sempre che il
valore dei materiali non originari utilizzati non
superi una determinata percentuale del prezzo franco
fabbrica dei prodotti ottenuti, tale percentuale è calcolata nel modo
seguente:
per «valore» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali
non originari utilizzati o, se questo non è noto o non può essere stabilito, il primo
prezzo verificabile corrisposto per questi materiali nel paese di trasformazione;
per «prezzo franco fabbrica» s'intende il prezzo all'uscita dallo stabilimento del
prodotto ottenuto, dedotta qualsiasi tassa interna che è, o può essere, restituita al
momento dell'esportazione di tale prodotto;
per «valore acquisito grazie ad operazioni di montaggio» s'intende
l'aumento del valore risultante dalle operazioni di montaggio vere e proprie, ivi
compresa qualsiasi operazione di rifinitura e di controllo e, eventualmente,
l'incorporazione di pezzi originari del paese in cui tali operazioni vengono effettuate,
compresi l'utile e le spese generali sostenute in detto paese per le operazioni di cui
sopra.
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE NON PREFERENZIALE
Disposizioni d’applicazione del codice comunitario – ALLEGATO 9
Note introduttive agli elenchi delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere
sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa avere il carattere di
prodotto originario
...Nota 2
Per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi l’«assiemaggio» o le operazioni
specifiche.
Per «materiale» si intende qualsiasi «ingrediente», «materia prima», «componente» o «parte» ecc., impiegato nella
fabbricazione del prodotto.
Per «prodotto» si intende il prodotto ottenuto, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente
impiegato in un’altra operazione di fabbricazione.
...Nota 7
Nell’elenco dell’allegato 10, per «confezione completa» si intendono tutte le operazioni che debbono
essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia.
Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non sia stata effettuata non implica che la
confezione debba considerarsi incompleta.
Indichiamo qui di seguito alcuni esempi di operazioni di rifinitura:
— applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura;
— confezione di asole;
— rifinitura delle estremità di pantaloni o maniche, oppure orli inferiori di
camicie, gonne o abiti;
— apposizione di guarnizioni ed accessori quali tasche, etichette, distintivi,
ecc.;
— stiratura ed altre preparazione per indumenti da vendere «confezionati».
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE NON PREFERENZIALE
Disposizioni d’applicazione del codice comunitario – ALLEGATO 10 - TESSILI
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE NON PREFERENZIALE
Disposizioni d’applicazione del codice comunitario – ALLEGATO 11 – prodotti vari
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE NON PREFERENZIALE
Elenco di regole relative a tutti i prodotti del Sistema Armonizzato presentato
dall’UE al WTO in ambito di armonizzazione delle regole di origine
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE NON PREFERENZIALE
Disposizioni d’applicazione del codice comunitario - regolamento (cee) n. 2454/93
Sezione 2 - Disposizioni d'applicazione relative ai pezzi di ricambio
Articolo 41
1. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati insieme ad un
materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e facenti parte della sua
normale attrezzatura sono considerati della stessa origine del materiale, della
macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati.
2. I pezzi di ricambio essenzialmente destinati ad un materiale, una macchina, un
apparecchio o un veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati
sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina,
dell'apparecchio o del veicolo considerati, purché sussistano le condizioni
contemplate nella presente sezione.
Articolo 42
La presunzione di cui all'articolo precedente è ammessa soltanto:
- se necessaria per l'importazione nel paese di destinazione,
- se l'impiego dei suddetti pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione
del materiale, della macchina, dell'apparecchio e del veicolo considerati non
ostacola l'attribuzione dell'origine comunitaria o del paese di produzione al
materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo di cui sopra.
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE NON PREFERENZIALE
Disposizioni d’applicazione del codice comunitario - regolamento (cee) n. 2454/93
Articolo 43
Per l'applicazione dell'articolo 41 si intendono:
a) per «materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli»: le merci
che figurano nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della
nomenclatura combinata (capitoli da 84 a 92);
b) per «pezzi di ricambio essenziali» quelli che contemporaneamente:
costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato
il buon funzionamento delle merci precedentemente immesse in libera
pratica o esportate,
sono caratteristici di queste merci, e
sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della
stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE NON PREFERENZIALE
Disposizioni d’applicazione del codice comunitario - regolamento (cee) n. 2454/93
Articolo 44
Allorché si presenta alle autorità competenti una domanda di certificato d'origine per i
pezzi di ricambio essenziali, il certificato e la relativa domanda devono contenere
nella casella n. 6 («n. d'ordine; marchi; numeri; numero e natura dei colli; designazione
delle merci») la dichiarazione dell'interessato che le merci ivi menzionate sono
destinate alla normale manutenzione di un materiale, di una macchina, di un
apparecchio o di un veicolo precedentemente esportati e l'indicazione precisa del
materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo di cui sopra.
D'altro canto, l'interessato indica, per quanto possibile, i dati relativi al
certificato d'origine con il quale sono stati esportati il materiale, la macchina,
l'apparecchio o il veicolo cui sono destinati i pezzi di ricambio (autorità che ha
rilasciato il certificato, numero e data dello stesso).
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE NON PREFERENZIALE
Disposizioni d’applicazione del codice comunitario - regolamento (cee) n. 2454/93
Articolo 46
Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere
qualsiasi ulteriore prova ai fini dell'applicazione delle norme
stabilite nella presente sezione, in particolare:
- la presentazione della fattura o della copia della fattura relativa
al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo
precedentemente immessi in libera pratica o esportati;
- la presentazione del contratto, della copia del contratto, o di
ogni altro documento dal quale risulti che la consegna avviene
nel quadro della normale manutenzione.
L’ORIGINE DELLE MERCI
COME DETERMINARE L’ORIGINE NON PREFERENZIALE COMUNITARIA
IDENTIFICARE IL CODICE SA DEL PRODOTTO FINITO
E’ INTERAMENTE OTTENUTO ?
NO
SI
APPLICAZIONE ART. 24 CDC
Ultima lavorazione sostanziale
IL PRODOTTO OTTERRA’
L’ORIGINE UE EX ART. 23 CDC
IL PRODOTTO E’ COMPRESO NEGLI
ALLEGATI 10 E 11 DELLE DAC?
SI
NO
CONSULTARE LE REGOLE DI LISTA
PRESENTATE DALL’UE AL WTO
LA REGOLA DI LISTA E’ RISPETTATA ?
SI
IL PRODOTTO OTTERRA’
L’ORIGINE UE EX ART. 24 CDC
NO
IL PRODOTTO MANTERRA’
L’ORIGINE TERZA
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE NON PREFERENZIALE
LA CERTIFICAZIONE DI ORIGINE
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE PREFERENZIALE
L’origine preferenziale permette di applicare ai prodotti
originari di Paesi con cui si hanno accordi commerciali
dazi doganali ridotti o nulli:
il WTO (art. XXIV GATT) concede la deroga alla
clausola della MFN (“most favoured nation” =
applicazione delle medesime aliquote daziarie a
tutti i soci) oltre che alle unioni doganali anche
alle... Zone di Libero Scambio
che hanno queste caratteristiche:
• Due o più Stati mantengono il loro territorio doganale ma si associano
tra loro e
• Concedono l’abbattimento reciproco parziale o totale dei dazi e di altre
misure restrittive sui prodotti fabbricati nei loro territori (originari)...
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE PREFERENZIALE
CARATTERISTICHE DEGLI ACCORDI TRA UE E
PAESI TERZI
ESISTENZA DI UN ACCORDO tra UE e uno o piu’Stati che
crea una ZONA DI LIBERO SCAMBIO. Esso e’adottato con
atto legislativo (Regolamento, Decisione) contenente un
‘Protocollo Origine’ con norme applicative e regole
dettagliate per determinare quando le singole merci
acquisiscano, in seguito alle lavorazioni, lo status di
prodotto "originario".
LE REGOLE DI ORIGINE PREFERENZIALE permettono
l’applicazione delle reciproche agevolazioni
daziarie,quindi hanno valore relativo tra le sole parti
contraenti. Le regole non preferenziali valgono invece
"erga omnes",senza distinzione di paese
LE REGOLE DI ORIGINE PREFERENZIALE possono variare da
accordo a accordo,quindi e’sempre necessario verificarle
nel rispettivo protocollo
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE PREFERENZIALE
GLI ACCORDI PREFERENZIALI DELL’UE
CON IL RESTO DEL MONDO
Gli accordi stipulati dall’UE sono di:
UNIONE DOGANALE con: Andorra, San Marino, Turkia
ZONE DI LIBERO SCAMBIO:
RECIPROCI (trattamento preferenziale accordato da entrambi i
partner) con:
Norvegia - Islanda - Svizzera - Liechtenstein - Isole Faroer – Bosnia-Erzegovina
Macedonia –Croazia – Montenegro - Albania – Serbia – Ceuta e Melilla Marocco - Tunisia – Algeria – Israele – Palestina – Egitto – Giordania - Libano –
Sud Africa – Messico – Cile – Corea del Sud (dal 1° luglio 2011 ) – Ape (Figi e
Papua N. Guinea) - Colombia Peru (da 1° marzo 2013 )- Paesi area PAN EURO
MEDITERRANEA
NON RECIPROCI (preferenze accordate solo dall’UE ma non dal
partner) con: Siria - A.C.P. (Stati di Africa, Caraibi e Pacifico)
CONCESSIONI AUTONOME (preferenze accordate unilateralmente
dall’UE) con:
SPG (Sistema delle Preferenze Generalizzate 2009/13, 176 PVS) – Moldavia ,
P.T.O.M. (Paesi e Territori d’Oltre Mare)
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE PREFERENZIALE
GLI ACCORDI PAN EURO MEDITERRANEI
(Conferenza di
Barcellona – 1995)
Prevedono la creazione di una estesa Zona di Libero Scambio comprendente:
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE PREFERENZIALE
PAESI CON I QUALI L’UE NON HA ACCORDI
PREFERENZIALI:
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•
•
AUSTRALIA
CANADA
COREA DEL NORD
HONG KONG
NUOVA ZELANDA
SINGAPORE
STATI UNITI
TAIWAN
VATICANO
GIAPPONE
CINA? Gode ancora di trattamento preferenziale SPG per alcuni
prodotti non sensibili
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE PREFERENZIALE
LE FONTI NORMATIVE UE
1) Sistema delle preferenze generalizzate SPG e Concessioni
autonome:
- Articolo 27 Codice Doganale Comunitario
- Articoli da 66 a 123 delle Disposizioni di Applicazione del Codice
Doganale Comunitario
- Allegati da 13bis a 22 delle DACDC
1) Accordi con singoli Stati o gruppi di Stati:
- Decisioni
- Protocolli relativi alla definizione della nozione di «prodotti originari»
e ai metodi di cooperazione amministrativa
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE PREFERENZIALE
I PROTOCOLLI DI ORIGINE
Tutti i protocolli di origine hanno generalmente la
medesima struttura, che comprende numerosi articoli che
contemplano, tra l’altro:
DISPOSIZIONI GENERALI / definizioni
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI”: Cumulo della
origine, prodotti interamente ottenuti, prodotti sufficientemente lavorati, lavorazioni
insufficienti
DIVIETO DI RESTITUZIONE/ ESENZIONE DEI DAZI DOGANALI
PROVA DELL’ORIGINE: Procedura di rilascio dei certificati di origine preferenziale,
compilazione della dichiarazione di origine su fattura, esportatore autorizzato, validità
della prova dell’origine
MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA: assistenza reciproca, verifica
delle prove dell’origine...
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE PREFERENZIALE
…e degli allegati:
ALLEGATO I: note introduttive all’elenco
dell’allegato II
ALLEGATO II: elenco delle lavorazioni o
trasformazioni a cui devono essere sottoposti i
materiali non originari affinché il prodotto
trasformato possa avere il carattere di prodotto
originario
Questo allegato è di particolare importanza perché
contiene le regole di origine per classificazione doganale
ALLEGATI VARI: modelli di certificati di origine e
dichiarazioni di origine in fattura
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE PREFERENZIALE
LE REGOLE...
Per acquisire lo status di “prodotto originario” e ottenere l’agevolazione tariffaria,
una merce deve subire delle lavorazioni o trasformazioni generalmente più
complesse di quelle richieste per l’origine non preferenziale, graduabili secondo
una serie di livelli:
1.
Prodotti interamente ottenuti: frutto delle attività agricola, estrattiva, della
pesca, del riciclaggio di scarti ed eventuale trasformazione operata
esclusivamente in uno dei territori dei Paesi partner dell’accordo
2.
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati: frutto di lavorazioni
operate su merci di origine terza secondo le regole dell’allegato II
3.
Prodotti non sufficientemente trasformati: oggetto di operazioni minime
(mero assemblaggio, imballaggio, ecc.) che non conferiscono mai origine
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE PREFERENZIALE
Prodotti interamente ottenuti
a) i prodotti minerali estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
b) i prodotti ortofrutticoli ivi coltivati e raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
e) - i prodotti della caccia, della cattura sul territorio di una parte o della pesca
praticata nelle acque interne o nelle acque territoriali di una parte;
- i prodotti dell'acquacoltura, se i pesci, i crostacei e i molluschi vi sono nati e
allevati;
f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare al di fuori delle
acque territoriali della parte dalle sue navi;
g) i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina esclusivamente a partire dai
prodotti di cui alla lettera f);
h) i prodotti estratti dal suolo o sottosuolo marino al di fuori delle sue acque
territoriali, purché la parte detenga i diritti per lo sfruttamento di tale suolo o
sottosuolo;
i) gli articoli usati, purché siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle
materie prime o utilizzati come cascami;
j) gli scarti e i residui provenienti da operazioni di fabbricazione o di trasformazione ivi
effettuate;
k) i prodotti fabbricati in una parte esclusivamente a partire dai prodotti di cui al
presente paragrafo
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE PREFERENZIALE
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati:
frutto di lavorazioni operate su merci di origine terza secondo le regole
dell’allegato II
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE PREFERENZIALE
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati:
Protocollo 3 – Accordo UE - Svizzera
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE PREFERENZIALE
Esempi di origine preferenziale UE –
Partner (es.:Svizzera)
1 Prodotto interamente ottenuto nell’UE
lavorazione
origine UE
2 Prodotto originario sufficientemente
lavorato
trasformazione
trasformazione
origine UE
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE PREFERENZIALE
Come funzionano le regole di origine?
Si è visto che anche le merci di origine terza possono ottenere
lo status di prodotto originario ed essere scambiate con
Trattamento daziario agevolato tra i partner di un Accordo di
Libero Scambio purché subiscano una lavorazione sufficiente come
Descritta nell’Allegato II. Le regole di trasformazione sono di
tre tipi:
1 Cambio di classificazione doganale del SA: la
nomenclatura del prodotto finito deve essere diversa da
quella delle merci terze
utilizzate:
Lingotti d’oro
Oreficeria
V.D. 7108
V.D. 7113
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE PREFERENZIALE
2 Valore aggiunto: il valore in dogana delle merci terze
utilizzate non deve superare una percentuale del prezzo
franco fabbrica del prodotto finito (es.: 40%):
Parti di moto
Moto finita
Valore in dogana non › 40
Valore ex works 100
3 Lavorazione
Legno squadrato (V.D. 4403): fabbricazione da legno
grezzo
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE PREFERENZIALE
Che cos’è il cumulo dell’origine?
E’UNA AGEVOLAZIONE ULTERIORE AL TRATTAMENTO
PREFERENZIALE DAZIARIO POICHE’ PERMETTE DI
CONSIDERARE ORIGINARIO IL PRODOTTO FINALE DI UN
PARTNER ANCHE SE NON TRASFORMATO
SUFFICIENTEMENTE QUANDO UTILIZZA MATERIALI
ORIGINARI DELL’ALTRO PARTNER Es: regola di origine
preferenziale UE/Israele camicie uomo (VD 6205): "fabbricazione a
partire da filati"
Senza
cumulotrasformazione
Con cumulo
tra
s
for
ma
zio
originario UE
tra
sfo
ne
ne
o
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az
m
r
origine Israele
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE PREFERENZIALE
1)
I PRINCIPALI TIPI DI CUMULO
Bilaterale: valido tra i soli 2 partner di un Accordo (es.:
UE – Messico)
2) Diagonale: come il bilaterale ma si applica a più di 2 Paesi
(es.: UE – Egitto – Svizzera)
3) Regionale: applicato nelle Preferenze tariffarie
generalizzate) per gruppi regionali (es.: Gruppo Andino)
4) Totale: valido all’interno dello SEE Spazio Economico Europeo
(UE – Norvegia –Islanda – Liechtenstein) e nei rapporti tra
UE e Paesi ACP e PTOM più Algeria, Tunisia, Marocco. Si
applica anche a prodotti non originari della zona
5) Pan-euro-mediterraneo: cumulo diagonale non del tutto attuato
(completamento previsto entro il 2010)tra i Paesi pan-europei:
UE,SEE(UE,Norvegia,Islanda,Liechtenstein),Svizzera, Turkia,
Isole Faeroer e i Paesi Mediterranei: Marocco, Algeria,
Egitto, Giordania,Libano,Tunisia, Palestina,Israele
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE PREFERENZIALE
CLAUSOLA “NO DRAWBACK”
I materiali non originari utilizzati per ottenere
prodotti originari che vengono esportati in
regime preferenziale non possono beneficiare di
rimborsi o di esoneri daziari
Parimenti le merci ottenute in regimi sospensivi (es.:
perfezionamento attivo) per ottenere la certificazione di
origine dovranno preventivamente essere immessi in
libera pratica = pagare i dazi sulle merci utilizzate
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE PREFERENZIALE
TRASPORTO DIRETTO
Per ottenere il trattamento preferenziale
la merce deve essere oggetto di
trasporto diretto tra i partner
dell’Accordo, attestato da un titolo di
trasporto unico, ciò al fine di garantire
da eventuali sostituzioni di prodotti.
Attraversamenti di Paesi terzi, trasbordi
o temporanei depositi della merce in
altri territori sono ammessi solo sotto
sorveglianza, debitamente certificata,
delle locali Autorità doganali
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE PREFERENZIALE
LE PROVE DI ORIGINE
Ogni accordo prevede le certificazioni
che devono essere presentate in dogana
per ottenere il trattamento
preferenziale:
- Certificati(Form A, Eur.1, Eur-Med)
- Dichiarazioni di origine in fattura
sostitutive dei certificati
- Dichiarazioni del fornitore per
facilitare il rilascio delle prove di
origine
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE PREFERENZIALE
Certificato Form A – Sistema Preferenze Generalizzate
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE PREFERENZIALE
Certificato EUR 1 – Paesi ad Accordo
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE PREFERENZIALE
Certificato EUR-MED – Accordo Pan-euro-mediterraneo
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE PREFERENZIALE
Le dichiarazioni di origine su fattura
Per agevolare il rilascio della prova di origine, gli Accordi prevedono, in
alternativa all’emissione del modello di certificato preferenziale, la
possibilità di apporre sul documento commerciale una dichiarazione di
origine con firma manoscritta originale dell’esportatore
Ciò è consentito quando:
1 il valore totale della spedizione non supera i 6.000
euro
2 indipendentemente dal valore della spedizione,
l’esportatore ha ottenuto lo status di “esportatore
autorizzato” dalle proprie autorità doganali (unica
procedura ammessa nell’accordo UE/ Sud Corea)
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE PREFERENZIALE
Testo della dichiarazione
"L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento
[autorizzazione doganale n. ...] dichiara che, salvo indicazione contraria,
le merci sono di origine preferenziale ..."
(Luogo e data) . . . . . . . . (Firma dell’esportatore; il cognome della persona che firma la
dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)……."
Testo della dichiarazione EUR-MED
"L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento
[autorizzazione doganale n. ...] dichiara che, salvo indicazione contraria,
le merci sono di origine preferenziale ...
— Cumulation applied with …….. (nome del paese/dei paesi)
— No cumulation applied
(Luogo e data) . . . . . . . . (Firma dell’esportatore; il cognome della persona che firma la
dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile) ………"
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE PREFERENZIALE
Le dichiarazioni del fornitore
L’esportatore che necessita di una certificazione di origine ma non è il
produttore della merce o acquista prodotti utilizzati nel processo
produttivo da altre aziende nazionali o comunitarie si fa rilasciare dal
fornitore una dichiarazione contenente le informazioni relative alla
posizione dei prodotti in base alle norme comunitarie in materia di origine
preferenziale.
Essa costituisce elemento di prova per la domanda di rilascio o di
compilazione nella Comunità di prove dell’origine secondo le disposizioni
relative agli scambi preferenziali tra la Comunità e i Paesi partner
Regolamento (CE) n. 1207/2001 Aggiornato dal reg.
(CE) n. 75/2008…..
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE PREFERENZIALE
....Le dichiarazioni del fornitore
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L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE PREFERENZIALE
....Le dichiarazioni del fornitore
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L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE PREFERENZIALE
....Le dichiarazioni del fornitore EUR-MED
Spedizione singola
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE PREFERENZIALE
....Le dichiarazioni del fornitore EUR-MED
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plu
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE PREFERENZIALE
Esempio di trattamento tariffario preferenziale
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE PREFERENZIALE
IVO - INFORMAZIONI VINCOLANTI IN MATERIA DI
ORIGINE
Previste dal Codice Doganale (art. 12) e dalle
Disposizioni di Applicazione del Codice (art.
da 6 a 14), sono dei pareri forniti
gratuitamente dalle Autorità doganali dei
Paesi membri circa l’origine di un prodotto
quando un operatore non sia in grado di
determinarla o abbia dei dubbi in proposito.
Si presenta all’Ufficio doganale competente per
territorio con apposito modulo e ha VALIDITÀ
DI 3 ANNI
L’ORIGINE DELLE MERCI
ORIGINE PREFERENZIALE
Il modello di richiesta di IVO
L’ORIGINE DELLE MERCI
Fonti normative
NON PREFERENZIALE
Valida erga omnes
Certificazioni
- Codice doganale - certificato origine CdC
- D.A.C
- “Made in ….”
ORIGINE
PREFERENZIALE
Valida tra i partner
di un accordo di
Libero Scambio
- Testo Accordi
- Codice doganale
- D.A.C.
- EUR1, EUR-MED
- FormA
- Dichiarazioni origine
L’ORIGINE DELLE MERCI
CONCLUSIONI: l’origine preferenziale e non
preferenziale e la rispettiva documentazione nelle
operazioni commerciali di ….
IMPORTAZIONE
PREFERENZIALE: possibilità di abbattere o non pagare dazi
verificare se esistono accordi commerciali tra UE e Paese
di origine della merce e se il prodotto possa usufruire della
agevolazione
richiedere il certificato preferenziale (Form A,
EUR1, dichiarazioni, ecc.) al fornitore
cautelarsi contrattualmente da eventuali recuperi dei dazi per certificazioni errate
NON PREFERENZIALE: determina il « made in… » e l’applicazione di misure di salvaguardia commerciale (divieti,
contingenti, dazi antidumping, ecc.)
certificati generalmente
facoltativi (attualmente nell’UE non è obbligatoria l’indicazione del
« made in... » sulle merci importate)
L’ORIGINE DELLE MERCI
CONCLUSIONI: l’origine preferenziale e non preferenziale e la
rispettiva documentazione nelle operazioni commerciali di ….
ESPORTAZIONE
PREFERENZIALE: possibilità per il cliente estero di ottenere
agevolazioni daziarie
verificare se esistono accordi
commerciali reciproci tra UE e Paese dell’importatore e se il
nostro prodotto risponda alle regole di origine
apporre la
dichiarazione in fattura o richiedere Il relativo certificato EUR1 da
Inviare al cliente estero
NON PREFERENZIALE: certificazione richiesta nei crediti
documentari e obbligatoria per numerose dogane mondiali,
permette l’indicazione del « made in… »
verificare se il
nostro prodotto risponda alle regole di origine
allegare ai
documenti commerciali il certificato di origine non preferenziale
L’ORIGINE DELLE MERCI
CONCLUSIONI: l’origine preferenziale e non preferenziale e la
rispettiva documentazione nelle operazioni commerciali di ….
COMMERCIO INTERNO/INTRACOMUNITARIO
VENDITA Richiesta da parte del cliente italiano o comunitario
che esporta il nostro prodotto, di dichiarazione del fornitore
necessaria per ottenere la certificazione di origine preferenziale
dalle competenti autorità
verificare se il nostro prodotto
risponda alle rispettive regole di origine
inviare le
Dichiarazioni debitamente sottoscritte
ACQUISTO in Italia o in UE per successiva esportazione in Paese
ad accordo
richiedere la dichiarazione del fornitore
necessaria per apporre in fattura la dichiarazione di origine
preferenziale o ottenere l’EUR1
L’ORIGINE DELLE MERCI
Grazie per l’attenzione !