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L’ORIGINE DELLE MERCI “L’origine e la classificazione delle merci, la certificazione di origine” Savona, 12 marzo 2013 Antonio Bellin Responsabile del Servizio Promozione e Consulenza estero della Camera di Commercio di Vicenza L’ORIGINE DELLE MERCI L’origine delle merci è un dato imprescindibile nel commercio internazionale: - elemento essenziale, con qualità, quantità e valore, dell’operazione doganale ai fini dell’applicazione dei dazi (preferenziali o non preferenziali) e di altre particolari misure (divieti, contingenti, dazi antidumping …) - presupposto per l’emissione della certificazione di origine… L’ORIGINE DELLE MERCI … e dell’indicazione del « made in… » in IMPORTAZIONE e in ESPORTAZIONE Quindi, il problema della definizione e della corretta applicazione delle regole di origine è da sempre avvertito come prioritario dalle Competenti Autorità di tutto il mondo e nasce con lo sviluppo degli scambi internazionali… L’ORIGINE DELLE MERCI … Accordo di Madrid sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza (= origine)…firmato a Madrid nel 1891!!!, riveduto a Washington nel 1911, all’Aja nel 1925 e da ultimo a Lisbona nel 1958 : Art. 1 “Ogni prodotto che porti una falsa indicazione di provenienza, in cui uno dei paesi ai quali si applica il presente Accordo, o un luogo situato in uno di essi, fosse direttamente o indirettamente indicato come paese o come luogo d’origine, sarà sequestrato all’importazione in ciascuno dei detti paesi” L’ORIGINE DELLE MERCI CONCETTI DI BASE A livello internazionale l’origine delle merci è oggetto di due importanti convenzioni: ...Agreement on Rules of Origin del World Trade Organization - WTO (1995) …Annex K on rules of origin of the Revised Kyoto Convention del World Customs Organization – WCO (in vigore dal 2006) L’ORIGINE DELLE MERCI CONCETTI DI BASE Le citate convenzioni del WTO e del WCO forniscono le definizioni di base e i criteri cui devono attenersi gli Stati aderenti nella creazione delle proprie regole di origine, affinché esse non siano discriminatorie nei confronti delle merci terze e non creino effetti restrittivi del commercio internazionale: - Definizione di “prodotto interamente ottenuto” e di “prodotto sostanzialmente trasformato”; - Criteri per attribuire l’origine: cambio di classificazione tariffaria, percentuale “ad valorem”, processo produttivo; - Distinzione tra “origine preferenziale” e “non preferenziale”, ecc. L’ORIGINE DELLE MERCI CONCETTI DI BASE Inoltre, in ambito di origine non preferenziale, il WTO e WCO hanno creato 2 organi tecnici il Committee on Rules of Origin e il Technical Committee on Rules of Origin che stanno elaborando una lista unica, adottata da tutti i Paesi membri, che prevede per ogni tipologia di merce identificata per capitolo o voce del Sistema Armonizzato, la relativa regola di origine non preferenziale. Ciò creerà uniformità di comportamento e certezza del diritto in una materia particolarmente delicata… L’ORIGINE DELLE MERCI CONCETTI DI BASE I lavori, che si protraggono da 16 anni, non sono ancora giunti a conclusione (sintomatico della difficoltà di armonizzare questa materia). A marzo 2010, ultimo dato disponibile, erano state definite le norme di origine di 1528 su di un totale di 2739 prodotti, pari al 55%. L’Unione Europea ha già elaborato e presentato le proprie regole di lista non preferenziali (consultabili in internet) L’ORIGINE DELLE MERCI CONCETTI DI BASE In attesa che si concludano i lavori di redazione delle regole comuni di origine non preferenziale del WTO, le competenti Amministrazioni degli Stati mondiali adottano, pur nel rispetto dei Principi generali, norme autonome di origine ma riconoscono reciprocamente la validità delle certificazioni emesse dagli altri Stati L’ORIGINE DELLE MERCI CONCETTI DI BASE Poiché l’origine (preferenziale e non preferenziale) di un prodotto è stabilita da norme che fanno riferimento ad un’attività di trasformazione basata su processi produttivi, è evidente che solo l’azienda che produce o commercializza è realmente in grado di determinare se le proprie merci possano o meno ottenere lo status di prodotti originari e quindi richiedere la relativa certificazione L’ORIGINE DELLE MERCI CONCETTI DI BASE Inoltre, poiché uno dei criteri per definire l’origine di un prodotto è il cambio di classificazione tariffaria, è opportuno esaminare brevemente questa importante materia degli scambi internazionali LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI IL SISTEMA ARMONIZZATO (SA) – HARMONIZED SYSTEM (HS) Il Sistema Armonizzato è una nomenclatura polivalente internazionale elaborata dal WCO (World Customs Organization) che codifica, con un numero a 6 cifre, 5.000 gruppi di merci descritti in maniera chiara e uniforme. Il SA è utilizzato dall’UE e da 207 paesi (ottobre 2012) per elaborare le tariffe doganali e le statistiche del commercio internazionale. Quasi tutte le merci (98%) scambiate nel mondo sono classificate con un codice SA. LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI Sistema Armonizzato (SA) – Harmonized System (HS) • XXI Sezioni • 97 Capitoli • 1221 Voci • 5052 Sotto-voci esempio: SEZIONE XI MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI CAPITOLO 62 INDUMENTI E ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA VOCE • 6201 Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili SOTTO-VOCE • 6201 12 − − di cotone Questo codice identifica questo specifico prodotto presso quasi tutte le dogane mondiali, le quali possono aggiungere ulteriori distinzioni, portando generalmente fino a 10 il numero delle cifre. LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI L’UTILIZZAZIONE DEL SA Sistema Armonizzato (140 paesi) Es.: birra di malto 2203.00 UE Stati Uniti Svizzera Nomenclatura combinata 8 cifre: 2203 00 01 Birra di malto in bottiglia < 10 litri TARIC 10 cifre: 2203 0001 00 Birra di malto in bottiglia < 10 litri Harmonized Tariff Schedule of the United States 2203.00.00 30 Birra di malto in bottiglia < 4 litri Tares 2203.0031 803: Birra di malto in bottiglie di vetro non > 2 litri fino 10,0 gradi Plato (birra leggera) LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI NOMENCLATURA COMBINATA Codificazione delle merci a 8 cifre utilizzata dalla Unione Europea partendo dal “Sistema Armonizzato” Comprende circa 10.000 voci Esempio di codice N.C.: Schede intelligenti “smart cards” Capitolo 85: Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi Voce 8523: Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: -Supporti a semiconduttore Sottovoce 8523 52: - - «Schede intelligenti» («smart cards») Sottovoce 8523 52 10: - - - con due o più circuiti integrati elettronici LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI NOMENCLATURA COMBINATA LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI NOMENCLATURA COMBINATA LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI REGOLE INTERPRETATIVE DELLA NOMENCLATURA COMBINATA LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI REGOLE INTERPRETATIVE DELLA NOMENCLATURA COMBINATA LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI TARIC – TARiffa Integrata Comunitaria Codice numerico di 10 cifre basato sulla Nomenclatura Combinata: dettaglio misure applicate al prodotto: dazi antidumping, elementi agricoli, ecc (18.000 suddivisioni) Esempio di codice TARIC: «smart cards» con due o più circuiti integrati elettronici – apparecchi indicatori della pressione dei motori, destinati a taluni tipi di veicoli aerei 8523 5210 10 Nomenclatura Combinata TARIC LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI TARIC – TARiffa Integrata Comunitaria SCHEMA RIASSUNTIVO L’ORIGINE DELLE MERCI CONCETTI DI BASE NON PREFERENZIALE Camera di Commercio, Dogana Certificazione origine comunitaria all’esportazione Etichettatura di origine “Made in...” Misure economiche all’import: divieti, contingenti, antidumping,... Statistiche commercio internaz.le Intra ed Extra U.E. Uniformi nei confronti di tutti i Paesi Non possono escludere, ma devono sempre permettere di attribuire l’origine ad un prodotto PREFERENZIALE Dogana L’origine preferenziale permette di applicare ai prodotti originari di Paesi con cui si hanno accordi commerciali dazi doganali ridotti o nulli e viceversa Differenziate per Paese Esclusi i prodotti che non hanno i requisiti L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Fonti normative comunitarie Regolamento (CEE) 2913/92 (Codice Doganale Comunitario) – artt. da 22 a 26 Regolamento (CEE) 2454/93 (Disposizioni di Applicazione del Codice Doganale Comunitario) – artt. da 35 a 65 Regolamento (CE) 450/2008 del parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008 , che istituisce il Codice Doganale Comunitario (Codice Doganale aggiornato) per il momento non applicato in questo ambito entrerà totalmente in vigore nel 2020? Allegati alle DACDG: - 9 note introduttive agli elenchi delle lavorazioni o trasformazioni - 10 elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario (tessili) - 11 elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario - 12 fac-simile certificato origine L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Fonti normative comunitarie Elenco di regole relative a tutti i prodotti del Sistema Armonizzato presentato dall’UE al WTO in ambito di armonizzazione delle regole di origine... detto elenco, pur non essendo stato ancora recepito nell’ordinamento legislativo Comunitario, rappresenta la posizione ufficiale dell’UE in materia e viene quindi utilizzato dalle Camere di Commercio e dalle Dogane per determinare l’origine dei prodotti. http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_o rigin/non-preferential/article_1622_en.htm Disposizioni nazionali Disposizioni per il rilascio da parte delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dei Certificati Comunitari di Origine (allegate alla nota n. 75361 del 06.08.2009) del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Unione italiana delle Camere di Commercio Circolari di Unioncamere L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE CODICE DOGANALE COMUNITARIO TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI DEFINIZIONI DI BASE 7) merci comunitarie: le merci: — interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità nelle condizioni di cui all’articolo 23, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità. — importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e immesse in libera pratica (SI RIFERISCE ALLA POSIZIONE FISCALE DELLA MERCE, NON ALL’ORIGINE) !!! ATTENZIONE: IN AMBITO DI REGOLE DI ORIGINE ... ... LA PROVENIENZA DI UNA MERCE E’ CONCETTO DI TRASPORTO: INDICA DA QUALE PAESE ESSA ARRIVA ... L’ORIGINE E’ CONCETTO DI LAVORAZIONE o TRASFORMAZIONE: INDICA IN QUALE PAESE ESSA E’ STATA PRODOTTA L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Codice doganale comunitario – art. 22-26 CAPITOLO 2 ORIGINE DELLE MERCI Sezione 1 Origine non preferenziale delle merci Articolo 22 Gli articoli da 23 a 26 definiscono l’origine non preferenziale delle merci per: a) l’applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee; b) l’applicazione delle misure diverse da quelle tariffarie stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci; c) la compilazione e il rilascio dei certificati d’origine. L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Codice doganale comunitario – art. 22-26 Articolo 23 1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese. 2. Per merci interamente ottenute in un paese s’intendono: a) i prodotti minerali estratti in tale paese; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati; e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo; g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese, sempre che tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera; h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempre che tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo; i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempre che siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime; j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino. 3. Per l’applicazione del paragrafo 2, la nozione di paese comprende anche il rispettivo mare territoriale. L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Codice doganale comunitario – art. 22-26 Articolo 24 Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. Ripreso direttamente dall’Art. 5 del Reg. CEE n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Prodotto originario: Articolo 23 Prodotto interamente ottenuto Prodotto originario: Articolo 24 Prodotto sostanzialmente trasformato L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Disposizioni d’applicazione del codice comunitario - regolamento (cee) n. 2454/93 Sezione 1 - Lavorazioni o trasformazioni che conferiscono l'origine Articolo 35 Le disposizioni del presente capitolo determinano sia per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata, sia per taluni prodotti diversi dalle materie tessili e dai loro manufatti, le lavorazioni o trasformazioni che sono considerate rispondenti ai criteri dell‘ articolo 24 del codice e che conferiscono a detti prodotti il carattere originario del paese in cui sono state effettuate. Per «paese» s'intende, secondo il caso, un paese terzo, oppure la Comunità. Articolo 36 Per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata una trasformazione completa, definita all'articolo 37 seguente, è considerata una lavorazione o una trasformazione che conferisce il carattere originario a titolo dell'articolo 24 del codice. L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Disposizioni d’applicazione del codice comunitario - regolamento (cee) n. 2454/93 Articolo 37 Si considerano trasformazioni complete le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari utilizzati. Tuttavia, per i prodotti enumerati nell’allegato 10 si possono considerare complete soltanto le trasformazioni particolari che figurano nella colonna 3 di detto allegato, in corrispondenza di ciascun prodotto ottenuto, che vi sia o meno un cambiamento di voce doganale. Le modalità d'applicazione delle regole contenute in detto allegato 10 sono illustrate nelle note introduttive dell'allegato 9. L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Disposizioni d’applicazione del codice comunitario - regolamento (cee) n. 2454/93 Articolo 38 ...si considerano sempre insufficienti a conferire il carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, che vi sia o meno cambiamento di voce tariffaria: le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti tal quali durante il trasporto e il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni affini); le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi compresa la composizione di serie di prodotti), lavatura, riduzione in pezzi; i cambiamenti d'imballaggio; le divisioni e riunioni di partite; la semplice insaccatura, nonché il semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento; l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento; la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo; il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad e). L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Disposizioni d’applicazione del codice comunitario - regolamento (cee) n. 2454/93 Articolo 40 Quando dagli elenchi degli allegati 10 e 11 risulta acquisito il carattere originario, sempre che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica dei prodotti ottenuti, tale percentuale è calcolata nel modo seguente: per «valore» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, se questo non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per questi materiali nel paese di trasformazione; per «prezzo franco fabbrica» s'intende il prezzo all'uscita dallo stabilimento del prodotto ottenuto, dedotta qualsiasi tassa interna che è, o può essere, restituita al momento dell'esportazione di tale prodotto; per «valore acquisito grazie ad operazioni di montaggio» s'intende l'aumento del valore risultante dalle operazioni di montaggio vere e proprie, ivi compresa qualsiasi operazione di rifinitura e di controllo e, eventualmente, l'incorporazione di pezzi originari del paese in cui tali operazioni vengono effettuate, compresi l'utile e le spese generali sostenute in detto paese per le operazioni di cui sopra. L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Disposizioni d’applicazione del codice comunitario – ALLEGATO 9 Note introduttive agli elenchi delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario ...Nota 2 Per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi l’«assiemaggio» o le operazioni specifiche. Per «materiale» si intende qualsiasi «ingrediente», «materia prima», «componente» o «parte» ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto. Per «prodotto» si intende il prodotto ottenuto, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un’altra operazione di fabbricazione. ...Nota 7 Nell’elenco dell’allegato 10, per «confezione completa» si intendono tutte le operazioni che debbono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia. Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non sia stata effettuata non implica che la confezione debba considerarsi incompleta. Indichiamo qui di seguito alcuni esempi di operazioni di rifinitura: — applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura; — confezione di asole; — rifinitura delle estremità di pantaloni o maniche, oppure orli inferiori di camicie, gonne o abiti; — apposizione di guarnizioni ed accessori quali tasche, etichette, distintivi, ecc.; — stiratura ed altre preparazione per indumenti da vendere «confezionati». L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Disposizioni d’applicazione del codice comunitario – ALLEGATO 10 - TESSILI L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Disposizioni d’applicazione del codice comunitario – ALLEGATO 11 – prodotti vari L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Elenco di regole relative a tutti i prodotti del Sistema Armonizzato presentato dall’UE al WTO in ambito di armonizzazione delle regole di origine L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Disposizioni d’applicazione del codice comunitario - regolamento (cee) n. 2454/93 Sezione 2 - Disposizioni d'applicazione relative ai pezzi di ricambio Articolo 41 1. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati insieme ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e facenti parte della sua normale attrezzatura sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati. 2. I pezzi di ricambio essenzialmente destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati, purché sussistano le condizioni contemplate nella presente sezione. Articolo 42 La presunzione di cui all'articolo precedente è ammessa soltanto: - se necessaria per l'importazione nel paese di destinazione, - se l'impiego dei suddetti pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione del materiale, della macchina, dell'apparecchio e del veicolo considerati non ostacola l'attribuzione dell'origine comunitaria o del paese di produzione al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo di cui sopra. L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Disposizioni d’applicazione del codice comunitario - regolamento (cee) n. 2454/93 Articolo 43 Per l'applicazione dell'articolo 41 si intendono: a) per «materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli»: le merci che figurano nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata (capitoli da 84 a 92); b) per «pezzi di ricambio essenziali» quelli che contemporaneamente: costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento delle merci precedentemente immesse in libera pratica o esportate, sono caratteristici di queste merci, e sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Disposizioni d’applicazione del codice comunitario - regolamento (cee) n. 2454/93 Articolo 44 Allorché si presenta alle autorità competenti una domanda di certificato d'origine per i pezzi di ricambio essenziali, il certificato e la relativa domanda devono contenere nella casella n. 6 («n. d'ordine; marchi; numeri; numero e natura dei colli; designazione delle merci») la dichiarazione dell'interessato che le merci ivi menzionate sono destinate alla normale manutenzione di un materiale, di una macchina, di un apparecchio o di un veicolo precedentemente esportati e l'indicazione precisa del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo di cui sopra. D'altro canto, l'interessato indica, per quanto possibile, i dati relativi al certificato d'origine con il quale sono stati esportati il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo cui sono destinati i pezzi di ricambio (autorità che ha rilasciato il certificato, numero e data dello stesso). L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Disposizioni d’applicazione del codice comunitario - regolamento (cee) n. 2454/93 Articolo 46 Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere qualsiasi ulteriore prova ai fini dell'applicazione delle norme stabilite nella presente sezione, in particolare: - la presentazione della fattura o della copia della fattura relativa al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati; - la presentazione del contratto, della copia del contratto, o di ogni altro documento dal quale risulti che la consegna avviene nel quadro della normale manutenzione. L’ORIGINE DELLE MERCI COME DETERMINARE L’ORIGINE NON PREFERENZIALE COMUNITARIA IDENTIFICARE IL CODICE SA DEL PRODOTTO FINITO E’ INTERAMENTE OTTENUTO ? NO SI APPLICAZIONE ART. 24 CDC Ultima lavorazione sostanziale IL PRODOTTO OTTERRA’ L’ORIGINE UE EX ART. 23 CDC IL PRODOTTO E’ COMPRESO NEGLI ALLEGATI 10 E 11 DELLE DAC? SI NO CONSULTARE LE REGOLE DI LISTA PRESENTATE DALL’UE AL WTO LA REGOLA DI LISTA E’ RISPETTATA ? SI IL PRODOTTO OTTERRA’ L’ORIGINE UE EX ART. 24 CDC NO IL PRODOTTO MANTERRA’ L’ORIGINE TERZA L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE LA CERTIFICAZIONE DI ORIGINE L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE L’origine preferenziale permette di applicare ai prodotti originari di Paesi con cui si hanno accordi commerciali dazi doganali ridotti o nulli: il WTO (art. XXIV GATT) concede la deroga alla clausola della MFN (“most favoured nation” = applicazione delle medesime aliquote daziarie a tutti i soci) oltre che alle unioni doganali anche alle... Zone di Libero Scambio che hanno queste caratteristiche: • Due o più Stati mantengono il loro territorio doganale ma si associano tra loro e • Concedono l’abbattimento reciproco parziale o totale dei dazi e di altre misure restrittive sui prodotti fabbricati nei loro territori (originari)... L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE CARATTERISTICHE DEGLI ACCORDI TRA UE E PAESI TERZI ESISTENZA DI UN ACCORDO tra UE e uno o piu’Stati che crea una ZONA DI LIBERO SCAMBIO. Esso e’adottato con atto legislativo (Regolamento, Decisione) contenente un ‘Protocollo Origine’ con norme applicative e regole dettagliate per determinare quando le singole merci acquisiscano, in seguito alle lavorazioni, lo status di prodotto "originario". LE REGOLE DI ORIGINE PREFERENZIALE permettono l’applicazione delle reciproche agevolazioni daziarie,quindi hanno valore relativo tra le sole parti contraenti. Le regole non preferenziali valgono invece "erga omnes",senza distinzione di paese LE REGOLE DI ORIGINE PREFERENZIALE possono variare da accordo a accordo,quindi e’sempre necessario verificarle nel rispettivo protocollo L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE GLI ACCORDI PREFERENZIALI DELL’UE CON IL RESTO DEL MONDO Gli accordi stipulati dall’UE sono di: UNIONE DOGANALE con: Andorra, San Marino, Turkia ZONE DI LIBERO SCAMBIO: RECIPROCI (trattamento preferenziale accordato da entrambi i partner) con: Norvegia - Islanda - Svizzera - Liechtenstein - Isole Faroer – Bosnia-Erzegovina Macedonia –Croazia – Montenegro - Albania – Serbia – Ceuta e Melilla Marocco - Tunisia – Algeria – Israele – Palestina – Egitto – Giordania - Libano – Sud Africa – Messico – Cile – Corea del Sud (dal 1° luglio 2011 ) – Ape (Figi e Papua N. Guinea) - Colombia Peru (da 1° marzo 2013 )- Paesi area PAN EURO MEDITERRANEA NON RECIPROCI (preferenze accordate solo dall’UE ma non dal partner) con: Siria - A.C.P. (Stati di Africa, Caraibi e Pacifico) CONCESSIONI AUTONOME (preferenze accordate unilateralmente dall’UE) con: SPG (Sistema delle Preferenze Generalizzate 2009/13, 176 PVS) – Moldavia , P.T.O.M. (Paesi e Territori d’Oltre Mare) L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE GLI ACCORDI PAN EURO MEDITERRANEI (Conferenza di Barcellona – 1995) Prevedono la creazione di una estesa Zona di Libero Scambio comprendente: L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE PAESI CON I QUALI L’UE NON HA ACCORDI PREFERENZIALI: • • • • • • • • • • • AUSTRALIA CANADA COREA DEL NORD HONG KONG NUOVA ZELANDA SINGAPORE STATI UNITI TAIWAN VATICANO GIAPPONE CINA? Gode ancora di trattamento preferenziale SPG per alcuni prodotti non sensibili L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE LE FONTI NORMATIVE UE 1) Sistema delle preferenze generalizzate SPG e Concessioni autonome: - Articolo 27 Codice Doganale Comunitario - Articoli da 66 a 123 delle Disposizioni di Applicazione del Codice Doganale Comunitario - Allegati da 13bis a 22 delle DACDC 1) Accordi con singoli Stati o gruppi di Stati: - Decisioni - Protocolli relativi alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE I PROTOCOLLI DI ORIGINE Tutti i protocolli di origine hanno generalmente la medesima struttura, che comprende numerosi articoli che contemplano, tra l’altro: DISPOSIZIONI GENERALI / definizioni DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI”: Cumulo della origine, prodotti interamente ottenuti, prodotti sufficientemente lavorati, lavorazioni insufficienti DIVIETO DI RESTITUZIONE/ ESENZIONE DEI DAZI DOGANALI PROVA DELL’ORIGINE: Procedura di rilascio dei certificati di origine preferenziale, compilazione della dichiarazione di origine su fattura, esportatore autorizzato, validità della prova dell’origine MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA: assistenza reciproca, verifica delle prove dell’origine... L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE …e degli allegati: ALLEGATO I: note introduttive all’elenco dell’allegato II ALLEGATO II: elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario Questo allegato è di particolare importanza perché contiene le regole di origine per classificazione doganale ALLEGATI VARI: modelli di certificati di origine e dichiarazioni di origine in fattura L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE LE REGOLE... Per acquisire lo status di “prodotto originario” e ottenere l’agevolazione tariffaria, una merce deve subire delle lavorazioni o trasformazioni generalmente più complesse di quelle richieste per l’origine non preferenziale, graduabili secondo una serie di livelli: 1. Prodotti interamente ottenuti: frutto delle attività agricola, estrattiva, della pesca, del riciclaggio di scarti ed eventuale trasformazione operata esclusivamente in uno dei territori dei Paesi partner dell’accordo 2. Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati: frutto di lavorazioni operate su merci di origine terza secondo le regole dell’allegato II 3. Prodotti non sufficientemente trasformati: oggetto di operazioni minime (mero assemblaggio, imballaggio, ecc.) che non conferiscono mai origine L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE Prodotti interamente ottenuti a) i prodotti minerali estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino; b) i prodotti ortofrutticoli ivi coltivati e raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati e allevati; d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati; e) - i prodotti della caccia, della cattura sul territorio di una parte o della pesca praticata nelle acque interne o nelle acque territoriali di una parte; - i prodotti dell'acquacoltura, se i pesci, i crostacei e i molluschi vi sono nati e allevati; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare al di fuori delle acque territoriali della parte dalle sue navi; g) i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) i prodotti estratti dal suolo o sottosuolo marino al di fuori delle sue acque territoriali, purché la parte detenga i diritti per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo; i) gli articoli usati, purché siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime o utilizzati come cascami; j) gli scarti e i residui provenienti da operazioni di fabbricazione o di trasformazione ivi effettuate; k) i prodotti fabbricati in una parte esclusivamente a partire dai prodotti di cui al presente paragrafo L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati: frutto di lavorazioni operate su merci di origine terza secondo le regole dell’allegato II L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati: Protocollo 3 – Accordo UE - Svizzera L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE Esempi di origine preferenziale UE – Partner (es.:Svizzera) 1 Prodotto interamente ottenuto nell’UE lavorazione origine UE 2 Prodotto originario sufficientemente lavorato trasformazione trasformazione origine UE L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE Come funzionano le regole di origine? Si è visto che anche le merci di origine terza possono ottenere lo status di prodotto originario ed essere scambiate con Trattamento daziario agevolato tra i partner di un Accordo di Libero Scambio purché subiscano una lavorazione sufficiente come Descritta nell’Allegato II. Le regole di trasformazione sono di tre tipi: 1 Cambio di classificazione doganale del SA: la nomenclatura del prodotto finito deve essere diversa da quella delle merci terze utilizzate: Lingotti d’oro Oreficeria V.D. 7108 V.D. 7113 L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE 2 Valore aggiunto: il valore in dogana delle merci terze utilizzate non deve superare una percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto finito (es.: 40%): Parti di moto Moto finita Valore in dogana non › 40 Valore ex works 100 3 Lavorazione Legno squadrato (V.D. 4403): fabbricazione da legno grezzo L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE Che cos’è il cumulo dell’origine? E’UNA AGEVOLAZIONE ULTERIORE AL TRATTAMENTO PREFERENZIALE DAZIARIO POICHE’ PERMETTE DI CONSIDERARE ORIGINARIO IL PRODOTTO FINALE DI UN PARTNER ANCHE SE NON TRASFORMATO SUFFICIENTEMENTE QUANDO UTILIZZA MATERIALI ORIGINARI DELL’ALTRO PARTNER Es: regola di origine preferenziale UE/Israele camicie uomo (VD 6205): "fabbricazione a partire da filati" Senza cumulotrasformazione Con cumulo tra s for ma zio originario UE tra sfo ne ne o i az m r origine Israele L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE 1) I PRINCIPALI TIPI DI CUMULO Bilaterale: valido tra i soli 2 partner di un Accordo (es.: UE – Messico) 2) Diagonale: come il bilaterale ma si applica a più di 2 Paesi (es.: UE – Egitto – Svizzera) 3) Regionale: applicato nelle Preferenze tariffarie generalizzate) per gruppi regionali (es.: Gruppo Andino) 4) Totale: valido all’interno dello SEE Spazio Economico Europeo (UE – Norvegia –Islanda – Liechtenstein) e nei rapporti tra UE e Paesi ACP e PTOM più Algeria, Tunisia, Marocco. Si applica anche a prodotti non originari della zona 5) Pan-euro-mediterraneo: cumulo diagonale non del tutto attuato (completamento previsto entro il 2010)tra i Paesi pan-europei: UE,SEE(UE,Norvegia,Islanda,Liechtenstein),Svizzera, Turkia, Isole Faeroer e i Paesi Mediterranei: Marocco, Algeria, Egitto, Giordania,Libano,Tunisia, Palestina,Israele L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE CLAUSOLA “NO DRAWBACK” I materiali non originari utilizzati per ottenere prodotti originari che vengono esportati in regime preferenziale non possono beneficiare di rimborsi o di esoneri daziari Parimenti le merci ottenute in regimi sospensivi (es.: perfezionamento attivo) per ottenere la certificazione di origine dovranno preventivamente essere immessi in libera pratica = pagare i dazi sulle merci utilizzate L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE TRASPORTO DIRETTO Per ottenere il trattamento preferenziale la merce deve essere oggetto di trasporto diretto tra i partner dell’Accordo, attestato da un titolo di trasporto unico, ciò al fine di garantire da eventuali sostituzioni di prodotti. Attraversamenti di Paesi terzi, trasbordi o temporanei depositi della merce in altri territori sono ammessi solo sotto sorveglianza, debitamente certificata, delle locali Autorità doganali L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE LE PROVE DI ORIGINE Ogni accordo prevede le certificazioni che devono essere presentate in dogana per ottenere il trattamento preferenziale: - Certificati(Form A, Eur.1, Eur-Med) - Dichiarazioni di origine in fattura sostitutive dei certificati - Dichiarazioni del fornitore per facilitare il rilascio delle prove di origine L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE Certificato Form A – Sistema Preferenze Generalizzate L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE Certificato EUR 1 – Paesi ad Accordo L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE Certificato EUR-MED – Accordo Pan-euro-mediterraneo L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE Le dichiarazioni di origine su fattura Per agevolare il rilascio della prova di origine, gli Accordi prevedono, in alternativa all’emissione del modello di certificato preferenziale, la possibilità di apporre sul documento commerciale una dichiarazione di origine con firma manoscritta originale dell’esportatore Ciò è consentito quando: 1 il valore totale della spedizione non supera i 6.000 euro 2 indipendentemente dal valore della spedizione, l’esportatore ha ottenuto lo status di “esportatore autorizzato” dalle proprie autorità doganali (unica procedura ammessa nell’accordo UE/ Sud Corea) L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE Testo della dichiarazione "L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ...] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ..." (Luogo e data) . . . . . . . . (Firma dell’esportatore; il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)……." Testo della dichiarazione EUR-MED "L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ...] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... — Cumulation applied with …….. (nome del paese/dei paesi) — No cumulation applied (Luogo e data) . . . . . . . . (Firma dell’esportatore; il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile) ………" L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE Le dichiarazioni del fornitore L’esportatore che necessita di una certificazione di origine ma non è il produttore della merce o acquista prodotti utilizzati nel processo produttivo da altre aziende nazionali o comunitarie si fa rilasciare dal fornitore una dichiarazione contenente le informazioni relative alla posizione dei prodotti in base alle norme comunitarie in materia di origine preferenziale. Essa costituisce elemento di prova per la domanda di rilascio o di compilazione nella Comunità di prove dell’origine secondo le disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità e i Paesi partner Regolamento (CE) n. 1207/2001 Aggiornato dal reg. (CE) n. 75/2008….. L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE ....Le dichiarazioni del fornitore gola n i s ne o i z i d Spe L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE ....Le dichiarazioni del fornitore S e ir m lu p ni o i iz d pe L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE ....Le dichiarazioni del fornitore EUR-MED Spedizione singola L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE ....Le dichiarazioni del fornitore EUR-MED ni o i diz e Sp e im r plu L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE Esempio di trattamento tariffario preferenziale L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE IVO - INFORMAZIONI VINCOLANTI IN MATERIA DI ORIGINE Previste dal Codice Doganale (art. 12) e dalle Disposizioni di Applicazione del Codice (art. da 6 a 14), sono dei pareri forniti gratuitamente dalle Autorità doganali dei Paesi membri circa l’origine di un prodotto quando un operatore non sia in grado di determinarla o abbia dei dubbi in proposito. Si presenta all’Ufficio doganale competente per territorio con apposito modulo e ha VALIDITÀ DI 3 ANNI L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE Il modello di richiesta di IVO L’ORIGINE DELLE MERCI Fonti normative NON PREFERENZIALE Valida erga omnes Certificazioni - Codice doganale - certificato origine CdC - D.A.C - “Made in ….” ORIGINE PREFERENZIALE Valida tra i partner di un accordo di Libero Scambio - Testo Accordi - Codice doganale - D.A.C. - EUR1, EUR-MED - FormA - Dichiarazioni origine L’ORIGINE DELLE MERCI CONCLUSIONI: l’origine preferenziale e non preferenziale e la rispettiva documentazione nelle operazioni commerciali di …. IMPORTAZIONE PREFERENZIALE: possibilità di abbattere o non pagare dazi verificare se esistono accordi commerciali tra UE e Paese di origine della merce e se il prodotto possa usufruire della agevolazione richiedere il certificato preferenziale (Form A, EUR1, dichiarazioni, ecc.) al fornitore cautelarsi contrattualmente da eventuali recuperi dei dazi per certificazioni errate NON PREFERENZIALE: determina il « made in… » e l’applicazione di misure di salvaguardia commerciale (divieti, contingenti, dazi antidumping, ecc.) certificati generalmente facoltativi (attualmente nell’UE non è obbligatoria l’indicazione del « made in... » sulle merci importate) L’ORIGINE DELLE MERCI CONCLUSIONI: l’origine preferenziale e non preferenziale e la rispettiva documentazione nelle operazioni commerciali di …. ESPORTAZIONE PREFERENZIALE: possibilità per il cliente estero di ottenere agevolazioni daziarie verificare se esistono accordi commerciali reciproci tra UE e Paese dell’importatore e se il nostro prodotto risponda alle regole di origine apporre la dichiarazione in fattura o richiedere Il relativo certificato EUR1 da Inviare al cliente estero NON PREFERENZIALE: certificazione richiesta nei crediti documentari e obbligatoria per numerose dogane mondiali, permette l’indicazione del « made in… » verificare se il nostro prodotto risponda alle regole di origine allegare ai documenti commerciali il certificato di origine non preferenziale L’ORIGINE DELLE MERCI CONCLUSIONI: l’origine preferenziale e non preferenziale e la rispettiva documentazione nelle operazioni commerciali di …. COMMERCIO INTERNO/INTRACOMUNITARIO VENDITA Richiesta da parte del cliente italiano o comunitario che esporta il nostro prodotto, di dichiarazione del fornitore necessaria per ottenere la certificazione di origine preferenziale dalle competenti autorità verificare se il nostro prodotto risponda alle rispettive regole di origine inviare le Dichiarazioni debitamente sottoscritte ACQUISTO in Italia o in UE per successiva esportazione in Paese ad accordo richiedere la dichiarazione del fornitore necessaria per apporre in fattura la dichiarazione di origine preferenziale o ottenere l’EUR1 L’ORIGINE DELLE MERCI Grazie per l’attenzione !