Capitolo 12 Il processo decisionale e l`evoluzione della finanza
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Capitolo 12 Il processo decisionale e l`evoluzione della finanza
Capitolo 12 Il processo decisionale e l’evoluzione della finanza pubblica in Italia 3. IL PROCESSO DI BILANCIO Il processo di bilancio è regolato dall’art. 81 della Costituzione e dalla l. 468/1978 e successive modificazioni [Alesina 1996; Von Hagen1997]. 3.1. La Costituzione L’art. 81, 3 comma, afferma: Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Questo comma sancisce la formalità della legge di bilancio: in contrapposizione alle leggi sostanziali; con la legge di bilancio non possono essere introdotte nuove norme che abbiano effetti sulle entrate e sulle spese, né possono essere modificate norme preesistenti relative alla stessa materia. Dalla natura formale della legge di bilancio discende che ogni atto di spesa dello Stato deve avere un duplice fondamento giuridico: l’unità previsionale di base con la cifra relativa, ai fini autorizzatori, e una legge di spesa, ai fini di fondare il diritto. Altra indicazione fondamentale che si desume dalla disciplina costituzionale è quella contenuta nel comma 4: Ogni altra legge [diversa da quella di bilancio] che comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. Il comma 4 sancisce l’obbligo di copertura per ogni legge che aumenti le spese, sia perché ne introduce delle nuove, sia perché accresce quelle già esistenti: non solo deve essere indicata la spesa, ma devono anche essere specificate le sue fonti di finanziamento. Nel nostro assetto istituzionale possono essere considerati «mezzi» le imposte, l’indebitamento sul mercato e il ricorso al finanziamento monetario della banca centrale. Vedremo poi quale interpretazione è stata data nel corso del tempo al termine «mezzi». 3.2. La decisione parlamentare Il processo di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e degli altri documenti di finanza pubblica è temporalmente determinato dalla legge. Il governo deve presentare alle Camere: • entro il 15 settembre lo schema di Decisione di Finanza Pubblica: questo documento ha lo scopo di delineare la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e di definire il quadro macroeconomico entro il quale si colloca il bilancio annuale; • • entro il 15 ottobre il disegno di legge di stabilità e il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente; entro il mese di febbraio dell’anno successivo i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. 3.2.1. La Decisione di Finanza Pubblica La Decisione di Finanza Pubblica definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Mediante questo documento sono fissati: • gli obiettivi di politica economica; • le regole che dovrebbero consentire il raggiungimento di questi obiettivi. Sono indicati sia obiettivi macroeconomici (riguardanti il reddito e l’occupazione), sia obiettivi di finanza pubblica, relativi in particolare all’indebitamento (al netto e al lordo degli interessi) e al debito delle pubbliche amministrazioni. Deve essere sottolineato che la Decisione di Finanza Pubblica è un documento di carattere economico che non ha valore giuridico: perché gli obiettivi e le regole in esso indicati siano vincolanti per la gestione della finanza pubblica, occorre che diventino norme di legge con l’approvazione della legge finanziaria. 3.2.2. Bilancio annuale e pluriennale di previsione a legislazione vigente Per definizione, la funzione del bilancio a legislazione vigente è l’esplicitazione degli effetti della normativa in vigore sulle entrate e sulle spese pubbliche: per questa ragione, esso non corregge gli andamenti di finanza pubblica determinati dalla legislazione vigente, al fine di renderli compatibili con gli obiettivi espressi nella Decisione di Finanza Pubblica. Il momento di innovazione e proposta e di traduzione degli obiettivi di carattere economico della Decisione di Finanza Pubblica in vincoli giuridici è attribuito alla Legge di stabilità e ai provvedimenti collegati. 3.2.3. La Legge di Stabilità e i disegni di legge collegati La legge di stabilità dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente, al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari a partire dal primo anno del bilancio pluriennale. In particolare la legge finanziaria contiene: • • il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza; la variazione delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni riguardanti le singole imposte, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all’andamento dell’inflazione; • • • le determinazione delle quota annuale per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale e per quelle che demandano la quantificazione alla legge finanziaria; gli importi destinati al finanziamento delle leggi in corso di approvazione,i cosiddetti fondi speciali; l’importo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego. La legislazione sostanziale relativa, ad esempio, a interventi nel settore previdenziale, sanitario, della finanza locale, del pubblico impiego, di riforma del sistema fiscale, viene affidata ai disegni di legge di accompagnamento da presentare entro il 15 febbraio. Questi ultimi, insieme alla legge finanziaria, rappresentano gli strumenti incaricati di raccordare gli obiettivi di politica economica, espressi nella Decisione di Finanza Pubblica, con gli andamenti tendenziali che emergono dal quadro a legislazione vigente. All’approvazione della Legge di Stabilità segue la riformulazione e quindi l’approvazione del bilancio a legislazione vigente. Nella nuova versione la legge di bilancio incorpora gli effetti finanziari della stessa Legge di Stabilità. Se la legge di bilancio non è approvata entro il 31 dicembre, si dà luogo all’esercizio provvisorio per una durata massima di quattro mesi. N.B. p.382, formula [6]: Errata Corrige Bt Bt 1 Yt 1 Gt Tt B Y Y i t 1 t 1 t 1 Yt Yt 1 Yt Yt Yt 1 Yt Yt Bt Bt 1 Yt 1 Gt Tt B Y i t 1 t 1 Yt Yt 1 Yt Yt Yt 1 Yt