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Presentazione standard di PowerPoint
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE
APPARECCHIATURE DI
CONDIZIONAMENTO
E IMPIANTI ANTINCENDIO
Vicenza 20 maggio 2015
Confindustria Vicenza
Relatore Geom. Alessandro Timossi
di Confindustria Padova
ARGOMENTI
TRATTATI
Gli argomenti che sono trattati di seguito sono relativi:
• alla valutazione della normativa che disciplina le
apparecchiature di condizionamento e gli impianti antincendio
e in particolare:
 quali sono gli obblighi previsti;
 i soggetti che sono abilitati ad effettuare gli interventi;
 le temporalità dei controlli e delle manutenzioni;
 le registrazioni dei controlli e delle manutenzioni;
 quali impianti sono soggetti alla comunicazione al Ministero
dell’Ambiente tramite l’ISPRA;
 le sanzioni previste;
• agli ulteriori controlli degli impianti di climatizzazione
invernale ed estiva degli edifici, e in particolare per quanto
riguarda:
 le temporalità dei controlli;
 i libretti dei controlli e delle manutenzioni;
 il catasto degli impianti;
 le sanzioni previste.
IMPIANTI SOGGETTI
ALLA REGOLAMENTAZIONE
Sono soggetti alle disposizioni:
• i condizionatori d’aria;
• gli impianti di refrigerazione, intesi:
 i banchi frigoriferi;
 le celle frigorifere;
 i frigoriferi;
• le pompe di calore;
• gli impianti antincendio;
• gli impianti a uso tecnologico (processo produttivo);
aventi un quantitativo di gas pari o superiore ai limiti previsti.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE
APPARECCHIATURE DI
CONDIZIONAMENTO
E IMPIANTI ANTINCENDIO
A seconda del tipo di gas contenuto nell’apparecchiatura di condizionamento
o dell’impianto antincendio, trovano applicazione le seguenti normative:
LESIVI PER L’OZONO
i riferimenti legislativi sono:
• Convenzione di Vienna del 1985 e protocollo di Montreal del 1987;
• Legge n. 549/93, relativo a misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente;
• Regolamento CE n. 1005/2009 (ex Reg. CE n. 2037/2000);
• D.P.R. n. 147/2006, relativo all’attuazione del Regolamento CE n. 2037/2000;
• D.Lgs. n. 108/2013, relativo alle sanzioni.
FLUORURATI A EFFETTO SERRA
i riferimenti legislativi sono:
• Protocollo di Kyoto del 1997;
• Regolamento CE n. 517/2014 (ex Reg. CE n. 842/2006);
• Regolamento CE n. 303/2008, relativo ai requisiti delle imprese e del personale;
• Regolamento CE n. 1494/2007, relativo ai contenuti dell’etichetta;
• Regolamento CE n. 1516/2007, relativo alle modalità di controllo delle perdite;
• D.P.R. n. 43/2012, relativo all’attuazione del Regolamento CE n. 842/2006;
• D.Lgs. n. 26/2013, relativo alle sanzioni.
La normativa citata prevede per i gas:
LESIVI PER L’OZONO
disposizioni relative:
• alle temporalità dei controlli delle perdite;
• alle temporalità delle riparazioni delle perdite;
• al controllo da effettuare dopo la riparazione;
• alle imprese abilitate a effettuare gli interventi;
• alla tenuta del registro.
FLUORURATI A EFFETTO SERRA
disposizioni relative:
• alle temporalità dei controlli delle perdite;
• alle temporalità delle riparazioni delle perdite;
• al controllo da effettuare dopo la riparazione;
• alle imprese abilitate a effettuare gli interventi;
• alla tenuta del registro;
• alla comunicazione ISPRA..
INDIVIDUAZIONE DEL
TIPO DI GAS PRESENTE
NEI CONDIZIONATORI E
IMPIANTI ANTINCENDIO
A seconda del tipo di gas presente, la normativa prevede che sugli
impianti fissi di refrigerazione, di condizionamento d’aria e le
pompe di calore compresi i circuiti e gli impianti antincendio
deve essere apposta una specifica etichetta, contenente per i gas:
•
•
•
LESIVI PER L’OZONO
la menzione «Questo prodotto contiene sostanze che danneggiano l'ozono
stratosferico»;
il tipo di sostanza contenuta;
il quantitativo di gas presente espresso in kg.
FLUORURATI A EFFETTO SERRA
•
•
•
•
la menzione «Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo
di Kyoto»;
l’abbreviazione della denominazione chimica del gas contenuto;
il quantitativo di gas presente espresso in kg;
la menzione «ermeticamente sigillato», se applicabile.
MANCANZA DELL’ETICHETTA NELLE
APPARECCHIATURE E
NEGLI IMPIANTI
Nel caso di apparecchiature o impianti immessi in commercio
prima del:
• 1° marzo 1994, se contenenti ozono;
• 1° aprile 2008, se contenenti gas fluorurati a effetto serra,
l’etichetta potrebbe:
• non essere presente;
oppure
• non contenere tutte le informazioni previste,
in queste circostanze è opportuno rivolgersi all’installatore o al
manutentore.
GAS LESIVI
PER L’OZONO
APPARECCHIATURE DI
CONDIZIONAMENTO
E IMPIANTI ANTINCENDIO
CONTENENTI OZONO
Rientrano nel campo di applicazione le apparecchiature fisse di
refrigerazione, di condizionamento d’aria e le pompe di calore
compresi i circuiti e gli impianti fissi di protezione antincendio:
• ovunque installati (uffici, negozi, alberghi, imprese, abitazioni,
ecc.);
• destinati anche al processo produttivo;
• contenenti 3 kg o più di sostanze lesive per l’ozono dei gruppi:
 CFC (clorofluorocarburi);
 Halon;
 HCFC (idroclorofluorocarburi).
DEFINIZIONI
APPARECCHIATURE DI
CONDIZIONAMENTO
E IMPIANTI ANTINCENDIO
CONTENENTI OZONO
Si intende per:
• sostanze controllate: le seguenti sostanze lesive per l’ozono,
inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, recuperate, riciclate o
rigenerate:
Idrocluorofluorocarburi
R22
Utilizzabili sino
al 31/12/2014
Utilizzabili sino
al 31/12/2014
Utilizzabili sino
al 31/12/2014
•
uso: l’impiego di sostanze controllate nella produzione,
manutenzione o assistenza, compresa la ricarica, dei prodotti
e delle apparecchiature;
•
prodotti e apparecchiature che dipendono da sostanze
controllate: i prodotti e le apparecchiature che funzionano
con le sostanze controllate, eccettuati i prodotti e le
apparecchiature usati per la produzione, il trattamento, il
recupero, il riciclo, la rigenerazione o la distruzione di tali
sostanze;
•
pompa di calore: il dispositivo o l’impianto che estrae calore a
basse temperature dall’aria, dall’acqua o dal suolo e fornisce
calore;
•
impresa che gestisce le apparecchiature di refrigerazione e
condizionamento d’aria o pompe di calore, o sistemi di
protezione antincendio: una persona fisica o giuridica
proprietaria dell’apparecchiatura o dell’impianto o delegata
dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio e
della manutenzione.
OBBLIGHI PREVISTI PER LE
APPARECCHIATURE E GLI
IMPIANTI CONTENENTI
SOSTANZE LESIVE PER L’OZONO
Le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento
d’aria, le pompe di calore e i sistemi di protezione antincendio
che utilizzano le sostanze lesive per l’ozono, devono:
• essere sottoposti a controllo delle perdite almeno:
Temporalità dei
controlli
ogni dodici mesi
ogni sei mesi
ogni tre mesi
Quantitativo
pari o superiore a 3 kg e inferiore a 30 kg
pari o superiore a 30 kg e inferiore a 300 kg
pari o superiore a 300 kg
Gli impianti:
• contenenti meno di 3 kg di gas;
• con sistemi ermeticamente sigillati, contenenti meno di 6 kg di
sostanze controllate,
non sono soggetti ad alcun obbligo.
• essere riparate quanto prima dalla scoperta della perdita
delle sostanze controllate e comunque entro i 14 giorni
successivi;
• entro 1 mese dalla riparazione della perdita, essere
ricontrollate al fine di assicurare che l’intervento effettuato sia
stato efficace.
REQUISITI DELLE
IMPRESE ABILITATE
Il personale che svolge le attività di:
• di recupero e di riciclo delle sostanze contenute nel circuito
frigorifero degli impianti ed apparecchi;
• controllo delle fughe,
dovrà essere in possesso dei requisiti minimi che saranno stabiliti
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (obbligo
previsto dal 2006 e alla data odierna non attuato).
Sino all’emanazione dei requisiti minimi, gli interventi di
controllo e di riparazione devono essere effettuate da imprese
abilitate, ai sensi delle disposizioni in materia di attività
d’installazione, trasformazione e ampiamento degli impianti
all’interno degli edifici (D.M. 22 gennaio 2008 n. 37).
Per verificare se le imprese sono abilitate si deve verificare che
nella voltura camerale è riportato il riferimento dell’articolo 1,
comma 2, lettera c), del Decreto n. 37/08 e relativo alle attività
d’installazione, trasformazione e ampiamento degli impianti di
riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di
refrigerazione di qualsiasi natura e specie.
LIBRETTO
D’IMPIANTO
Dal 26 aprile 2006 gli interventi di manutenzione e di
riparazione devono essere riportati in un apposito libretto.
Intesa qualsiasi persona fisica o giuridica che
detiene o gestisce l’impianto contenente nel circuito
frigorifero sostanze lesive per l’ozono.
COMUNICAZIONE AL
MINISTERO DELL’AMBIENTE
Per le apparecchiature e gli impianti contenenti sostanze lesive per
l’ozono:
NON
E’ PREVISTA ALCUNA COMUNICAZINE
O DENUNCIA AL MINISTERO
DELL’AMBIENTE
SANZIONI PREVISTE PER LE
APPARECCHIATURE E GLI
IMPIANTI CONTENENTI
SOSTANZE LESIVE PER L’OZONO
E’ prevista per il proprietario la sanzione amministrativa:
• da 10.000 euro a 100.000 euro, nel caso in cui non è stato
effettuato:
 il controllo delle perdite entro le scadenze previste;
 la riparazione della perdita entro i 14 giorni successivi;
 la verifica del controllo dalla riparazione della perdita
entro 1 mese dalla data dell’intervento;
• da 3.000 euro a 18.000 euro, nel caso in cui:
 non è stato predisposto il registro dei controlli;
 si sia riportato nel registro informazioni incomplete o
inesatte.
Le sanzioni sono determinate:
 dal Ministero dell’Ambiente;
 dalle Regioni,
per il tramite:
 dell’ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca
ambientale);
 dell’ARPAV,
ed erogate dal PREFETO.
• da 1.000 ad euro 10.000 euro nel caso in cui abbia affidato i
lavori di manutenzione degli impianti ad imprese non
abilitate.
La sanzione è erogata dalla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura.
GAS
FLUORURATI
DISPOSIZIONI PER LE
APPARECCHIATURE
E IMPIANTI ANTINCENDIO
CONTENENTI GAS FLUORURATI
Rientrano nel campo di applicazione gli impianti fissi di
refrigerazione, di condizionamento d’aria e le pompe di calore
compresi i circuiti e gli impianti antincendio:
• ovunque installati (uffici, negozi, alberghi, imprese, abitazioni,
ecc.);
• destinati anche al processo produttivo;
• contenenti un gas o una miscela fluorurata a effetto serra il
cui valore delle tonnellate di CO2 equivalente è pari o
superiore a 5 t (sino al 31/12/2014 si è fatto riferimento al
limite dei 3 kg).
Gli impianti:
• precedentemente esclusi dagli obblighi (contenenti meno di 3
kg di gas) e ora superano le 5 tonnellate di CO2 equivalente;
• ermeticamente sigillati (contenenti meno di 6 kg di gas), e ora
superano le 10 tonnellate di CO2 equivalente,
sono soggetti agli obblighi a partire dal 1° gennaio 2017.
Gli impianti di refrigerazione installati:
• gli autocarri frigorifero, intesi i veicoli a motore di massa
superiore a 3,5 tonnellate progettati e costruiti principalmente
per il trasporto di merci e che sono equipaggiati con una cella
frigorifero;
• nei rimorchi frigoriferi, intesi i veicoli progettati e costruiti
per essere trainati da autocarro o da veicolo trattore
principalmente per il trasporto di merci e che sono
equipaggiato con cella frigorifero,
dal 1° gennaio 2015 sono soggetti alle disposizioni previste, ad
esclusione dell’obbligo della comunicazione annuale all’ISPRA,
in quanto sono classificate attrezzature mobili.
Entro il 1° gennaio 2017 gli Stati membri devono comunicare
all’Unione Europea i programmi per la certificazione:
• delle imprese;
• del personale,
che effettuano gli interventi:
• d’installazione;
• di manutenzione;
• di riparazione;
• di controllo delle perdite,
su detti impianti.
DEFINIZIONI
Si intende per:
• gas fluorurati ad effetto serra, gli:
 idrofluorocarburi (HFC);
 i perfluorocarburi (PFC);
 l’esafluoruro di zolfo (SF6),
e altri gas a effetto serra contenenti fluoro e miscele
contenenti una qualsiasi di tali sostanze;
Sostanze
Miscele
•
•
potenziale di riscaldamento globale o GWP, il potenziale di
riscaldamento climatico di un gas a effetto sera in relazione
a quello dell’anidride carbonica (CO2), calcolato in termini
di potenziale di riscaldamento in 100 anni di un
chilogrammo di un gas a effetto serra rispetto a un
chilogrammo di CO2;
tonnellata di CO2 equivalente, la quantità di gas a effetto
serra espressa come il prodotto del peso dei gas a effetto
serra in tonnellate metriche e del loro potenziale di
riscaldamento globale;
• operatore, una persona fisica o giuridica che esercita un
effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli impianti
fissi di refrigerazione, di condizionamento d’aria e le pompe
di calore compresi i circuiti.
ISPRA ha chiarito che:
• l’operatore è il proprietario dell’apparecchiatura o
dell’impianto, salvo il caso in cui non abbia delegato (per
iscritto) ad una terza persona l’effettivo controllo sul
funzionamento tecnico.
• effettivo controllo sul funzionamento tecnico, si intende:
 il libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità
di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la
possibilità di concedere l’accesso a terzi;

il controllo sul funzionamento e la gestione ordinaria (ad
esempio, prendere la decisione di accensione e
spegnimento);

il potere (compreso quello finanziario) di decidere in
merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di
un componente, l’installazione di un sistema di
rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle
quantità di gas fluorurati nell’impianto, e all’esecuzione
dei controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o
riparazioni;
•
apparecchiature di refrigerazione, gli impianti progettati per
raffreddare prodotti o spazi di immagazzinamento al di sotto
della temperatura ambiente (frigoriferi, congelatori, banchi
frigo, celle frigorifere e impianti per il raffreddamento per
lavorazioni industriali);
•
apparecchiature di condizionamento, gli impianti progettati
per raffreddare e/o controllare la temperatura in ambienti o
interni degli edifici (condizionatori d’aria);
•
pompe di calore, gli impianti che utilizzano un circuito di
refrigerazione per estrarre energia da un ambiente o da una
fonte di calore di scarto e fornire calore utile in un altro
ambiente. Molti impianti di condizionamento hanno installato
la pompa di calore;
•
impianto ermeticamente sigillato, un sistema in cui tutte le
parti contenenti refrigerante sono solidamente fissate
mediante saldatura, brasatura o altra connessione
permanente analoga che hanno un tasso di perdita inferiore a
tre grammi annui di gas.
•
impianti fissi di protezione antincendio, i sistemi composti da
uno o più contenitori di gas interconnessi tra loro e destinati a
intervenire in caso d’incendio spegnendolo a seguito
dell’immissione del gas estinguente in un ambiente definito
senza recare danni al materiale presente (molto usati nei
centri elaborazione dati, nei muse e biblioteche);
•
uso, l’impiego del gas fluorurato nella produzione, nella
manutenzione o assistenza, compresa la ricarica degli
impianti.
ESCLUSIONI
Non rientrano nel campo di applicazione:
• tutte le apparecchiature contenenti refrigeranti o estinguenti
con gas fluorurati ad effetto serra con meno di 5 tonnellate di
CO2 equivalente (generalmente i condizionatori di casa);
• gli estintori portatili;
• gli impianti di condizionamento e i sistemi di refrigerazione
dell’aria montati sugli autoveicoli o mezzi di trasporto;
• l’attrezzatura utilizzata per la ricarica degli impianti di
condizionamento dell’aria montati sugli autoveicoli;
• tutte gli impianti e le apparecchiature che utilizzano
esclusivamente sostanze refrigeranti o estinguenti non
ricomprese nell’elenco quali:
 CO2, ammoniaca, ecc.;
 le
sostanze
lesive
per
l’ozono
(HCFC
–
idroclorofluorocarburi, CFC - clorofluorocarburi e Halon).
MODALITA’ PER DETERMINARE
LE TONNELLLATE DI
CO2 EQUIVALENTE
Al fine di poter agevolmente calcolare le tonnellate di CO2
equivalente del gas contenuto nell’impianto si deve per prima
cosa:
• tramutare il quantitativo della sostanza presente da kg in
tonnellate;
• moltiplicare il risultato ottenuto per il valore del potenziale di
riscaldamento globale previsto per lo specifico gas.
Esempio 1
Impianto contenente 5 kg (0,005 tonnellate) di gas HFC-23
fluorurato trifluorometano.
Potenziale di riscaldamento globale
Il calcolo che deve quindi essere fatto per determinare le
tonnellate di CO2 equivalente è il seguente:
quantitativo di gas (in tonnellate) X il potenziale di
riscaldamento
0,005 x 14.800 = 74 tonnellate di CO2 equivalente
L’impianto superando il limite delle 5 tonnellate di CO2
equivalente rientra nelle disposizioni previste.
Nel caso in cui il gas contenuto nell’impianto è una miscela, per
poter determinare le tonnellate di CO2 equivalente si deve:
• verificare se nell’elenco delle miscele è ricompresa ed è stato
determinato il valore del potenziale di riscaldamento. In caso:
 positivo si procede con la moltiplicazione del GWP con il
quantitativo di gas contenuto nell’impianto (in tonnellate)
come nell’esempio 1;
Potenziale di riscaldamento globale
Miscele
 negativo si deve calcolare il valore del potenziale di
riscaldamento globale della miscela sommando le varie
frazioni di peso delle singole sostanze che la compongono,
moltiplicate prima per il relativo GWP. Il potenziale di
riscaldamento deve essere poi moltiplicato per il
quantitativo di miscela contenuta nell’apparecchiatura
tramutata da kg. a tonnellate.
Esempio
Impianto contenente 5 kg di una miscela di gas composta dal:
• 60% di etere dimetilico (potenziale di riscaldamento pari a 1);
• 10 % di HFC-152a (potenziale di riscaldamento pari a 124);
• 30 % di isobutano (potenziale di riscaldamento pari a 3).
Il calcolo che deve essere fatto per determinare il valore del
potenziale di riscaldamento globale dalla miscela dell’impianto è
il seguente:
sommatoria (sostanza A% x GWP) + (sostanza B % x GWP) +
… (sostanza N% x GWP).
Nel ns. caso la sostanza:
• A è l’etere dimetilico (60% potenziale di riscaldamento: 1);
• B è HFC-152 (10% potenziale di riscaldamento: 124);
• N è l’isobutano (30% potenziale di riscaldamento: 3).
Introducendo dati nella formula si ottiene:
Sommatoria (60/100 x 1) + (10/100 x 124) + (30/100 x 3) = 0,6 +
12,4 + 0,9 = 13,9 GWP
Il calcolo per determinare le tonnellate di CO2 equivalente
dell’impianto è:
quantitativo di gas (in tonnellate) X il potenziale di
riscaldamento
0,005 (tonnellate di gas dell’apparecchiatura) X 13,9
(corrispondente al GWP della miscela del gas) = 0,0695
tonnellate di CO2 equivalente.
L’impianto non superando il limite delle 5 tonnellate di CO2
equivalente NON rientra nelle disposizioni previste.
OBBLIGHI PREVISTI PER
L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI
CONTENENTI GAS FLUORURATI
A EFFETTO SERRA
L’installazione dell’impianto contenente gas fluorurati a effetto
serra deve:
• essere effettuato da impresa qualificata;
• avvenire sulla predisposizione di un progetto predisposto:
 da un professionista iscritto al relativo Albo professionale,
se l’impianto di climatizzazione per tutte le utilizzazioni ha
potenzialità frigorifera superiore a 40.000 frigorie/ora;
 dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice per i
restanti casi.
Alla conclusione dei lavori l’imprese installatrice deve:
• rilasciare al committente:
 la dichiarazione di conformità (riferita alla corretta
installazione), comprensiva di una relazione sulla tipologia
di materiali impiegati e del progetto (previsti dal DM n.
37/08);
 la dichiarazione CE di conformità (rilasciata dal
produttore dell’apparecchiatura installata) prevista dalla
normativa che prevede l’obbligo dell’apposizione della
Marcatura CE;
• depositare entro 30 giorni dalla data di conclusione dei lavori
allo Sportello unico per l’edilizia del Comune ove ha sede
l’impianto la dichiarazione di conformità e il progetto.
OBBLIGHI PREVISTI
PER LE ATTREZZATURE E IMPIANTI
CONTENENTI F-GAS
Gli operatori degli impianti, devono:
• sottoporli a controllo delle perdite:
Temporalità dei
controlli
ogni dodici mesi
ogni sei mesi
ogni tre mesi
Quantitativo
(valido sino al 31/12/2014)
pari o superiore a 3 kg e inferiore a 30 kg
pari o superiore a 30 kg e inferiore a 300 kg
pari o superiore a 300 kg
Temporalità dei
controlli
ogni dodici mesi
ogni sei mesi
ogni tre mesi
Quantitativo
(applicabile dal 01/01/2015)
con CO2 equivalente pari o sup. a 5 t e inf. a 50 t
con CO2 equivalente pari o sup. a 50 t e inf. a 500 t
con CO2 equivalente pari o sup. a 500 t
Le temporalità di cui sopra sono raddoppiate nel caso in cui sia
stato installato un sistema di rilevamento delle perdite.
• effettuare la riparazione senza indebito ritardo dalla scoperta
della perdita;
• entro 1 mese dalla riparazione della perdita, essere
ricontrollate al fine di assicurare che l’intervento effettuato
sia stato efficace.
• comunicare al Ministero dell’Ambiente, per il tramite
dell’ISPRA, le quantità di gas fluorurati immessi in atmosfera
nell’anno precedente entro il 31 maggio di ogni anno.
CONSIDEREZIONI IN MERITO
AL PASSAGGIO DA KG A TONNELLATE
DI CO2 EQUIVALENTE
In vista del fatto che a partire dal 1° gennaio 2015 si dovrà far
riferimento alle tonnellate di CO2 equivalente e non più ai kg, è
opportuno effettuare il calcolo al fine di verificare se:
• gli impianti esclusi in precedenza (con meno di 3 kg di gas)
rientrano o meno negli obblighi previsti dalla legislazione
vigente. Nel caso in cui vi rientrano adottare gli obblighi
previsti a partire dal 1° gennaio 2017;
• le temporalità delle verifiche previste per gli impianti soggetti
alla normativa vigente sono confermate o sono cambiate.
IMPRESE
E PERSONE
ABILITATE
Per poter verificare se gli interventi d’installazione, di controllo,
la manutenzione e/o la riparazione delle perdite sono effettuati:
• da imprese abilitate, si deve verificare:
 che nella voltura camerale delle imprese abilitate, è
riportato il riferimento dell’articolo 1, comma 2, lettera c),
del Decreto n. 37/08 e relativo agli impianti di
riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di
refrigerazione di qualsiasi natura e specie;
 che siano iscritte nel registro nazionale F-gas (all’indirizzo
internet http://www.fgas.it);
• da personale abilitato verificando l’iscrizione nel registro
nazionale F-gas (all’indirizzo internet http://www.fgas.it).
Indirizzo internet:
www.fgas.it
Regolamento CE n. 303/2008, recante i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento delle imprese e del personale per
interventi nelle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria e le pompe di calore contenenti F-gas
Regolamento CE n. 304/2008, recante i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento delle imprese e del personale per
interventi negli impianti fissi di protezione antincendio contenenti F-gas.
Regolamento CE n. 305/2008, recante i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento delle imprese e del personale per
interventi nei commutatori ad alta tensione contenenti F-gas.
Regolamento CE n. 306/2008, recante i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento delle imprese e del personale per
interventi di recupero dei solventi a base di F-gas nelle apparecchiature.
Regolamento CE n. 307/2008, recante i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento delle imprese e del personale per
interventi nei condizionamento d’aria in determinati veicoli a motore contenenti F-gas.
Controllo delle perdite di applicazioni
contenenti almeno 5 t Co2 equiv. (ex 3
kg) di gas fluorurati ad effetto serra e di
applicazioni contenenti almeno 10 t Co2
equiv. (6 kg) di gas fluorurati ad effetto
serra dotate di sistemi ermeticamente
sigillati ed etichettati come tali
Cat. I
SI
Cat. II
SI
salvo che non queste non comportino un
intervento sui circuiti frigoriferi
Cat. III
NO
Cat. IV
SI
salvo che non queste non comportino un
intervento sui circuiti frigoriferi
Recupero
Installazione
Manutenzione o riparazione
SI
SI
SI
SI per le sole apparecchiature di
refrigerazione, condizionamento d’aria e
pompe di calore contenenti meno di 5 t Co2
equiv. (3 kg) o, nel caso di sistemi
ermeticamente sigillati, etichettati come tali,
meno di 10 t Co2 equiv. (6 kg) di gas
fluorurati a effetto serra
SI per le sole apparecchiature di
refrigerazione, condizionamento d’aria e
pompe di calore contenenti meno di 5 t Co2
equiv. (3 kg) o, nel caso di sistemi
ermeticamente sigillati, etichettati come tali,
meno di 10 t Co2 equiv. (6 kg) di gas
fluorurati a effetto serra
SI per le sole apparecchiature di
refrigerazione, condizionamento d’aria e
pompe di calore contenenti meno di di 5 t
Co2 equiv. (3 kg) o, nel caso di sistemi
ermeticamente sigillati, etichettati come tali,
meno di 10 t Co2 equiv. (6 kg) di gas
fluorurati a effetto serra
SI per le sole apparecchiature di
refrigerazione, condizionamento d’aria e
pompe di calore contenenti meno di di 5 t
Co2 equiv. (3 kg) o, nel caso di sistemi
ermeticamente sigillati, etichettati come tali,
meno di 10 t Co2 equiv. (6 kg) di gas
fluorurati a effetto serra
NO
NO
NO
NO
NO
REGISTRO
DEI CONTROLLI
I registri sono stati ufficializzati tramite apposito avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
dell’11 febbraio 2013 n. 35.
Dall’11 febbraio 2013 devono essere stati predisposti in azienda
detti registri.
COMUNICAZIONE AL
MINISTERO DELL’AMBIENTE
PER IL TRAMITE DELL’ISPRA
E’ previsto l’obbligo di dover comunicare al Ministero
dell’Ambiente, per il tramite dell’ISPRA, le quantità di gas
fluorurati immessi in atmosfera nell’anno precedente entro il 31
maggio di ogni anno.
L’operatore deve:
• compilare ogni anno una nuova comunicazione rispetto a
quella predisposta l’anno precedente (1a comunicazione è stata
prevista nel 2013 e relativa al solo censimento);
• fornire all’ISPRA le seguenti informazioni:
 dati identificativi dell’operatore, della persona di
riferimento e la sede d’installazione;
 numero e la tipologia di apparecchiature presenti;
 tipo di sostanza, carica circolante, quantità aggiunta o
recuperata o eliminata nell’anno di riferimento e motivo
dell’intervento.
• compilare la dichiarazione per ogni sede ove sono fisicamente
installate le apparecchiature o gli impianti contenenti gas
fluorurati a effetto serra.
Può capitare che la sede d’installazione non corrisponda con la
sede legale dell’operatore (es. nel caso di una aziende con più
punti vendita o più filiali o più stabilimenti produttivi nei quali
sono presenti apparecchiature/sistemi);
• indicare il numero delle apparecchiature presenti per tipologia
presso ogni sede ove sono installati facendo attenzione che
queste non siano collegate tra di loro ove non sono da
conteggiare come due impianti ma come uno solo.
Esempio: un impianto di condizionamento dell’aria tipo
“multi split” è necessario considerare solo l’unità esterna;
• comunicare l’apparecchiatura che conteneva una sostanza
lesiva per l’ozono (es. R-22) e che nell’anno di riferimento è
stata sostituita con una delle sostanze a effetto serra;
• effettuare la comunicare non su supporto cartaceo ma
collegandosi al sito dell’ISPRA all’indirizzo:
www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas
COMUNICAZIONE AL
MINISTERO DELL’AMBIENTE
TRAMITE DELL’ISPRA
Prima volta che
ci si collega
In maiuscolo
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Password dimenticata
In maiuscolo
xxxxxxxx
xxxxxxxx
XXXXXX
Accesso al sito
XXXXXX
Tasto per poter iniziare la comunicazione.
Tasto per poter iniziare la comunicazione.
XXXXXX
Tasto per poter iniziare la comunicazione.
Tasto per poter richiamare i dati già inseriti.
Campo facoltativo che serve per
agevolare
l’archiviazione
dei
documenti
compilati
qualora
l’utente debba compilare più di
una dichiarazione F-Gas.
XXXXXX
Tasto per salvare i dati riportati e
proseguire con la comunicazione.
Campo facoltativo utile per poter
riportare
sinteticamente
le
informazioni aggiuntive relative ai
dati inseriti nella dichiarazione.
XXXXXX
Anagrafiche: permette di accedere alla
compilazione delle parti relative
all’anagrafica dell’operatore e della
persona di riferimento (soggetto
diverso dall’operatore incaricato per
iscritto alla predisposizione della
comunicazione ISPRA).
XXXXXX
Tasto per poter compilare
i dati del campo anagrafiche.
XXXXXX
Tasto per salvare i dati riportati e
proseguire con la comunicazione.
Per poter proseguire la comunicazione.
XXXXXX
Tasto per poter introdurre
ulteriori anagrafiche.
XXXXXX
Sede installazione: permette di inserire
i dati identificativi della sede ove sono
installate le apparecchiature.
XXXXXX
Tasto per poter compilare i dati
della sede d’installazione.
Il codice ATECO identifica l’attività
economica svolta presso la sede di
installazione delle apparecchiature
oggetto della dichiarazione.
Per i privati riportare 00.00 altro non
classificato altrove.
XXXXXX
Tasto per salvare i dati riportati e
proseguire con la comunicazione.
Per poter proseguire la comunicazione.
XXXXXX
XXXXXX
Tipo apparecchiature: permette di
accedere all’inserimento dei dati
relativi a tipo e numero di
apparecchiature fisse presenti nella
sede di installazione.
XXXXXX
Tasto per poter compilare i dati
del tipo di apparecchiature.
XXXXXX
Tasto per salvare i dati riportati e
proseguire con la comunicazione.
Per poter proseguire la comunicazione.
XXXXXX
Tasto per poter aggiungere altre
apparecchiature.
XXXXXX
Informazioni: permette di accedere
all’inserimento dei dati relativi alle
sostanze presenti nelle apparecchiature
e alle quantità (carica circolante,
quantità aggiunta, recuperata e
smaltita nell’anno di riferimento).
XXXXXX
Tasto per poter compilare i dati
delle informazioni.
XXXXXX
Riportare i dati indicati
nel registro.
Riportare quello
indicato nel
registro della
apparecchiatura
o del sistema
XXXXXX
Nel caso in cui
non sia stata
effettuata la
ricarica
riportare 0.
Tasto per salvare
i dati riportati e
proseguire con la
comunicazione.
XXXXXX
Tasto per poter introdurre
ulteriori tipi di
apparecchiature.
XXXXXX
Nel caso sia indicato 0 nel campo
relativo:
• alla quantità aggiunta;
• quantità recuperata/eliminata,
si deve obbligatoriamente riportare
nel campo dell’aggiunta/recupero/
eliminazione, la voce manutenzione.
Tasto per salvare i dati riportati e
proseguire con la comunicazione.
XXXXXX
Tasto per poter introdurre
ulteriori tipi di
apparecchiature.
XXXXXX
Tasto per salvare i dati riportati e
proseguire con la comunicazione.
Se durante l’anno l’apparecchiatura o
l’impianto ha perso la carica perché
emessa in aria, e non è stata fatta la
ricarica o il recupero o lo
smaltimento, l’operatore può indicare
il valore della carica persa sotto la
voce quantità recuperata o eliminata
e nel motivo “riparazione”.
Nelle campo note dovrà essere
indicato che il gas in realtà non è stato
né recuperato né smaltito ma si è
perso in aria.
Per poter aggiungere i dati nel campo note.
XXXXXX
XXXXXX
Il tasto modifica può essere
utilizzato sino a quando non si è
convalidata la comunicazione.
XXXXXX
Tasto per salvare i dati riportati e
proseguire con la comunicazione.
XXXXXX
XXXXXX
Introduzione di un
impianto non indicato
XXXXXX
Nel caso in cui ci si sia dimenticati di
un’apparecchiatura si deve
procedere con la modifica dei dati
precedentemente indicati.
XXXXXX
Si selezione modifica.
XXXXXX
Tasto per salvare i dati riportati e
proseguire con la comunicazione.
Per poter proseguire la comunicazione.
XXXXXX
XXXXXX
Si seleziona informazioni.
XXXXXX
Tasto per poter introdurre
ulteriori tipi di apparecchiature.
XXXXXX
Se durante l’anno l’apparecchiatura o
l’impianto è stato sostituito il gas
lesivo per l’ozono (es. R22) con un gas
a effetto serra
l’operatore deve
indicare la carica introdotta la quale
deve coincidere con quella aggiunta.
Tasto per salvare i dati riportati e
proseguire con la comunicazione.
E’ opportuno specificare questo
caso nel campo note.
XXXXXX
Verifica dichiarazione
XXXXXX
Il tasto convalida permette di
eseguire una verifica della
completezza della dichiarazione
compilata.
XXXXXX
Invio della dichiarazione
XXXXXX
Convalida e invia la dichiarazione:
permette di lanciare la verifica della
dichiarazione e di trasmettere la
dichiarazione. Il sistema segnala errore
nel caso l’operatore abbia omesso di
compilare parti obbligatorie della
dichiarazione.
Una
volta
convalidata
la
comunicazione non può più essere
modificata, integrata o cancellata.
Tramessa la comunicazione l’operatore o la persona di
riferimento può:
• stampare una copia cartacea;
• salvare copia in formato elettronico (pdf);
• visualizzare nuovamente i dati dichiarati.
Il sistema invia in modo automatico all’indirizzo e-mail riportato
nella registrazione dell’operatore o la persona di riferimento una
e-mail che vale anche come “ricevuta di presentazione” della
dichiarazione.
Nella ricevuta vengono riportate:
• la data di trasmissione della dichiarazione;
• il numero di acquisizione della dichiarazione;
• il codice di riferimento della dichiarazione (se riportato nella
fase di compilazione).
SANZIONI
E’ prevista la sanzione amministrativa:
• da 7.000 euro a 100.000 euro, per gli operatori che non
effettuano:
 il controllo delle perdite entro le temporalità previste;
 il controllo dalla riparazione della perdita entro un mese
dalla data dell’intervento;
• da 10.000 euro a 100.000 euro (20.000 euro), per gli operatori
che fanno effettuare:
 il controllo delle perdite;
 la riparazione;
 il recupero;
a personale non abilitato;
• da 7.000 euro a 100.000 euro, per gli operatori:
 che non hanno predisposto il registro;
 che hanno riportato informazioni incomplete o inesatte nel
registro;
• da 500 euro a 5.000 euro, per gli operatori che non mettono a
disposizione il registro al Ministero ell’Ambiente;
• da 1.000 euro a 10.000 euro, per gli operatori:
 che non provvedono ad inviare al Ministero dell’Ambiente,
per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la
ricerca dell’ambiente (ISPRA) la dichiarazione contenente
le informazioni riguardanti la quantità di gas fluorurati a
effetto serra emessi in atmosfera nell’anno precedente
entro il 31 maggio di ogni anno;

che trasmettono al Ministero, per il tramite dell’ISPRA,
una dichiarazione incompleta o inesatta.
Le sanzioni sono determinate (solvo per quella ove è stato
riportato tra parentesi l’importo di 20.000 euro) ed erogate
dal Prefetto.
• da 1.000 ad euro 10.000 euro, per gli operatori che affidino i
lavori d’installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione degli impianti ad imprese non abilitate.
Le sanzioni sono erogate dalla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura.
SINTESI DEGLI
OBBLIGHI
Impianto
contenente
Ozono
Gas
fluorurati
Applicazione
Temporalità dei
controlli
• pari o superiore
a 3 kg
• superiore a 6 kg
se ermeticamente
sigillato
• ogni 12 mesi se pari o
superiore a 3 kg e
inferiore a 30 kg
• ogni 6 mesi se pari o
superiore a 30 kg e
inferiore a 300 kg
• ogni 3 mesi se pari o
superiore a oltre 300
kg
• pari o superiore
a 5 t di CO2
equivalente (3
kg)
• superiore a 10 t
di CO2
equivalente (6
kg) se
ermeticamente
sigillato
• ogni 12 mesi se pari o
superiore a 5 t di CO2
equivalente (3 kg) e
inferiore a 50 t di CO2
equivalente (30 kg)
• ogni 6 mesi se pari o
superiore a 50 t CO2
equivalente (30 kg ) e
inferiore a 500 t di
CO2 equivalente (300
kg)
• ogni 3 mesi se
superiore a 500 t di
CO2 equivalente (300
kg)
Riparazione
delle perdite
Ulteriore
controllo
Entro 14 gg. dal
rilevamento
Entro 1 mese
dalla
riparazione
della perdita
Senza indebito
ritardo
Entro 1 mese
dalla
riparazione
della perdita
Comunicazione
P. A.
Requisiti
delle imprese
Requisiti del
personale
D.M. 37/08
Non previsto
Non prevista
Iscrizione al
registro
nazionale
F-gas
Al Ministero
dell’Ambiente
per il tramite
dell’ISPRA
entro il 31/05 di
ogni anno
• D.M. 37/08
• Iscrizione
registro
nazionale
F-gas
ULTERIORI CONTROLLI DEGLI
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
INVERNALE ED ESTIVA
DEGLI EDIFICI
IMPIANTI SOGGETTI
ALLA REGOLAMENTAZIONE
Il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 (regolamento recante la definizione
dei criteri generali in materia di controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed
estiva degli edifici e per la produzione dell’acqua calda per usi
igienici sanitari) detta specifiche disposizioni in merito:
• al controllo e la manutenzione ai fini della sicurezza;
• al controllo dell’efficienza energetica,
ovunque installati (condomini, imprese, alberghi, abitazioni, ecc.).
Sono esclusi quelli destinati al processo produttivo.
DEFINIZIONI
Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (rendimento
energetico nell’edilizia) definisce:
• impianto termico, l’impianto tecnologico destinato ai servizi di
climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza
produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal
vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di
produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli
organi di regolarizzazione e controllo;
• conduzione di impianto termico, l’insieme delle operazioni
necessarie per il normale funzionamento dell’impianto
termico, che non richiedono l’uso di utensili né di
strumentazione al di fuori di quella installata sull’impianto;
• controllo, la verifica del grado di funzionalità ed efficienza di
un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore
abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell’attuazione di
eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per
valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
• esercizio, le attività relative all’impianto termico, come la
conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni
per specifici componenti d’impianto, nel rispetto delle
prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei
consumi energetici e alla salvaguardia dell’ambiente;
• manutenzione, l’insieme degli interventi necessari, svolte da
tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo
la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni
dell’impianto entro i limiti prescritti;
• manutenzione ordinaria dell’impianto termico, le operazioni
previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e
componenti che possono essere effettuate in luogo con
strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e
componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e
di materiali di consumo d’uso corrente;
• manutenzione straordinaria dell’impianto termico, sono gli
interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a
quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente
mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature,
strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini,
revisione o sostituzione di apparecchi o componenti
dell’impianto termico;
• responsabile dell’impianto termico:
-) l’occupante a qualsiasi titolo, nel caso di singole unità
immobiliari residenziali;
-) il proprietario, nel caso di singole unità immobiliari
residenziali non locate;
-) l’amministratore, nel caso di edifici dotati di impianti
termici centralizzati amministrati in condominio;
-) il legale rappresentante o l’amministratore delegato nel
caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone
fisiche;
• terzo responsabile dell’impianto termico, l’impresa che,
essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative
vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e
organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla
complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile
ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione,
del controllo, della manutenzione e dell’adozione delle misure
necessarie al contenimento dei consumi energetici.
TEMPORALITA’
DEI CONTROLLI
Il D.P.R. n. 74/2013 dispone che il controllo e la manutenzione
degli impianti termici per la climatizzazione (invernale e estiva)
e/o la produzione di acqua calda sanitaria devono essere
sottoposti alle temporalità previste:
• dal produttore e rese disponibili dall’impresa installatrice;
oppure
• nelle istruzioni tecniche relative a uno specifico modello
elaborate dal fabbricante, qualora l’impresa installatrice non
abbia fornito o non siano più disponibili dette informazioni.
Le restanti parti dell’impianto per le quali non siano
disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono
essere eseguite secondo la periodicità prevista dalle normative
UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o
dispositivo.
Gli installatori e/o i manutentori degli impianti devono
comunicare per iscritto al committente o all’utente:
• quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui
necessita l’impianto;
• la frequenza relativa.
LIBRETTO
D’IMPIANTO
I controlli e le manutenzioni devono essere riportati in un nuovo
libretto d’impianto per la climatizzazione (previsto con Decreto
10 febbraio 2014).
La Regione Veneto, con Deliberazione del 28 luglio 2014 n. 1363
ha previsto il libretto regionale.
Il libretto modulare deve essere compilato:
• dall’installatore o dal manutentore;
• durante la prossima verifica manutentiva dell’impianto e
comunque entro il 31 dicembre 2015.
\
\
\
\
\
RAPPORTO DI
EFFICIENZA ENERGETICA
Il D.P.R. n. 74/2013 dispone che in occasione degli interventi di
controllo ed eventuale manutenzione degli impianti:
• termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile
nominale maggiore di 10 kW;
• di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale
maggiore di 12 kW,
deve essere anche effettuo un controllo di efficienza energetica
riguardante:
• il sottosistema di generazione inteso l’apparecchio o l’insieme
di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al
fluido termovettore o direttamente all’aria dell’ambiente
interno climatizzato o all’acqua sanitaria, il calore derivante da
una o più delle seguenti modalità:
 prodotto dalla combustione;
 ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di
energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni
naturali quali ad esempio l’energia solare, etc.);
 contenuto in una sorgente a bassa temperatura e
riqualificato a più alta temperatura;
 contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al
fluido termovettore;
• la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di
regolazione della temperatura centrale e locale nei locali
climatizzati;
• la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di
trattamento dell’acqua, ove previsti,
secondo le seguenti temporalità:
Tipologia impianto
Impianti con generatore di
calore a fiamma
Impianti con macchine
frigorifere/pompe di calore
Impianti alimentati da
teleriscaldamento
Impianti cogenerativi
Alimentazione
Potenza
termica
(1) [kW]
Generatori alimentati a combustibile
10<P<100
liquido o solido
P≥100
Generatori alimentati a gas, metano o
10<P<100
GPL
P≥100
Macchine frigorifere e/o pompe di calore
12<P<100
a compressione di vapore ad azionamento
elettrico e macchine frigorifere e/o pompe
P≥100
di calore ad assorbimento a fiamma
diretta
Pompe di calore a compressione di vapore
P≥12
azionate da motore endotermico
Pompe di calore ad assorbimento
P≥12
alimentate con energia termica
Sottostazione di scambio termico da rete
P>10
ad utenza
Microcogenerazione
PEL<50
Unità cogenerative
PEL50
Cadenza
controlli di
efficienza
energetica
(anni)
2
1
4
2
4
2
Rapporto
di
controllo
di
efficienza
energetica
Tipo 1
Tipo 1
Tipo 2
4
Tipo 2
2
Tipo 2
4
Tipo 3
4
2
Tipo 4
Tipo 4
P - Potenza termica utile nominale
PEL - Potenza elettrica nominale
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono
lo stesso impianto.
Il controlli di efficienza energetica devono essere registrati nel
seguente rapporto.
CATASTO
REGIONALE
Dal 1° gennaio 2015 con la Deliberazione del 23 dicembre 2014 n.
2569, la Regione Veneto ha attivato il Catasto Impianti e
Rapporti di Controllo di Efficienza energetica – CIRCE.
Sono soggetti alla registrazione nel CIRCE, tutti gli impianti
termici (caldaia e condizionatore) con qualunque potenzialità e
installati negli edifici aventi qualsiasi destinazione d’uso.
La registrare dell’impianto termico nel CIRCE compete
all’impresa:
• installatrice, nel caso di installazione di un nuovo impianto
termico;
• manutentrice, per gli impianti esistenti e non oggetto di
registrazione da parte dell’installatore.
Competono a dette imprese, a seconda dei casi, dover effettuare
anche:
• la compilazione nel catasto del libretto d’impianto on line;
• dover aggiornare il libretto d’impianto a seguito degli
interventi di manutenzione ordinari o straordinari;
• la trasmissione, ove previsto, del rapporto di controllo di
efficienza energetica.
http://www.regione.veneto.it/web/energia/dettaglio-news
Al CIRCE possono accedere per la compilazione del libretto gli
installatore e i manutentori, i quali sono gli unici abilitati a
compilare il libretto d’impianto.
Il proprietario può accedere alla visualizzazione del proprio
libretto d’impianto e dei rapporti di efficienza energetica.
Dati riportati sul libretto cartaceo.
SANZIONI
Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal:
• Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74,
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa:
 da 500 euro a 3.000 euro, nei confronti del proprietario, del
conduttore, dell’amministratore di condominio e del terzo
responsabile;
 da 1.000 euro a 6.000 euro, nei confronti dell’impresa
incaricata del controllo e della manutenzione.
Le sanzioni sono erogate dal Comune di Vicenza o Padova e
dalla Provincia di Vicenza o Padova a seconda di dove è
installato l’impianto.
• dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (impianti), comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa 1.000 euro a
10.000 euro nei confronti del proprietario, nel caso in cui
affidi i lavori d’installazione, di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione degli impianti ad imprese non
abilitate.
Le sanzioni sono erogate dalla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura.
SINTESI DEGLI
OBBLIGHI RELATIVI AI
LIBRETTI
Gli impianti (intese le apparecchiature fisse di refrigerazione, di
condizionamento d’aria e le pompe di calore compresi i circuiti)
contenenti gas lesivi per l’ozono devono essere muniti del:
Libretto d’impianto
d’ozono
Libretto d’impianto
Gli impianti (intese le apparecchiature fisse di refrigerazione, di
condizionamento d’aria e le pompe di calore compresi i circuiti)
contenenti gas fluorurati a effetto serra devono essere muniti del:
Registro
dell’apparecchiatura
Libretto d’impianto
GRAZIE PER
L’ATTENZIONE