Principali leading cases della Corte di giustizia sulla libera

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Principali leading cases della Corte di giustizia sulla libera
LABORATORIO APPLICATIVO
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DIRITTO ED ECONOMIA
NUOVI SCENARI PER LE PROFESSIONI INTELLETTUALI
Principali leading cases della Corte di giustizia sulla libera circolazione
dei professionisti:
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Reyners (C-2/74, del 21 giugno 1974)
Relativo ad un cittadino olandese al quale era stato impedito di esercitare la
professione forense in Belgio, in ragione della sua cittadinanza (il diritto
belga richiedeva per l’esercizio della professione forense la nazionalità
belga come condizione per l’iscrizione all’Ordine), pur essendo in possesso
di un diploma belga abilitante. La Corte stabilisce l’efficacia diretta dell’art.
43 del Trattato nella parte che vieta restrizioni, basate sul requisito della
nazionalità, per svolgere stabilmente la professione in uno Stato membro
diverso dal proprio.
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Commissione contro Grecia (C-38/87, del 14 luglio 1988)
La Corte condanna la Repubblica ellenica a causa delle norme nazionali
ritenute discriminatorie in quanto subordinano l’accesso alla professione di
architetto, ingegnere civile, geometra e avvocato al possesso della
cittadinanza greca.
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Van Binsbergen (C-33/74, del 3 dicembre 1974)
Relativo ad un avvocato che aveva trasferito la propria residenza
dall’Olanda al Belgio, con problemi per la continuazione della sua attività: la
legge olandese infatti prevedeva che solo i professionisti residenti nei Paesi
Bassi fossero autorizzati all’esercizio della professione. La Corte stabilisce
l’efficacia diretta dell’art. 49 del Trattato e quindi il divieto di discriminazioni
che colpiscono il prestatore di un servizio a causa della sua nazionalità o
residenza in uno Stato diverso da quello in cui il servizio viene fornito.
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Patrick (C-11/77, del 28 giugno 1977)
Riguardante un cittadino inglese, titolare di un diploma di architettura
riconosciuto in Francia, al quale era stato vietato l’esercizio della
professione in tale Stato. La Corte ribadisce non è possibile richiedere
condizioni ulteriori per l’esercizio della professione quando il titolo sia stato
riconosciuto dalle competenti autorità nazionali.
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Thieffry (C-71/76, del 28 aprile 1977)
Riguardante il diniego all’iscrizione all’albo degli avvocati di Parigi di un
avvocato in possesso del titolo di studio belga (dichiarato da un’Università
francese equivalente ad una licence en droit) e del certificato per
l’abilitazione all’esercizio dell’avvocatura. La Corte ha stabilito che
costituisce una restrizione ingiustificata alla libertà di stabilimento rifiutare
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LEZIONE 2. – MARTEDÌ 27 APRILE 2010
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l’accesso ad una determinata professione a chi sia titolare di un diploma
dichiarato equivalente e possieda gli specifici requisiti di preparazione
professionale in detto paese.
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Klopp (C-107/83, del 12 luglio 1984)
Relativo ad un avvocato iscritto all’Ordine forense in Germania, in possesso
di un titolo di studio francese, che chiedeva l’iscrizione all’Ordine degli
avvocati di Parigi, anche se le norme francesi lo impedivano imponendo agli
avvocati di avere una sola residenza professionale. La Corte stabilisce che
la previsione contrasta con la libertà di stabilimento comunitaria che
permette la facoltà di creare e conservare più di un centro di attività (cd.
stabilimento secondario) all’interno della Comunità.
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Gebhard (C-55/94, del 30 novembre 1995)
Relativo ad un avvocato tedesco che esercitava nel foro di Milano,
nonostante l’opposizione dell’Ordine degli avvocati. La Corte nel dirimere la
questione riguardante il regime applicabile a Gebhard (libertà di
stabilimento o prestazione di servizi) ha stabilito che la libertà di
stabilimento va interpretata nel senso di vietare tutte le misure che
impediscono, ostacolano o anche solo ne rendono meno attraente
l’esercizio (e ciò a prescindere dall’essere tali misure indistintamente
applicabili o meno a professionisti nazionali o comunitari).
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Vassopoulou (C-340/89, del 7 maggio 2001)
Relativo al riconoscimento dei titoli professionali. La Corte dichiara che
l’applicazione delle norme sulla libertà di stabilimento obbliga a tener conto
delle qualifiche ed esperienze già acquisite in un altro Stato membro e
verificare se queste soddisfino anche parzialmente le condizioni richieste
per l’accesso alla professione. Inoltre, precisano i giudici, qualora la
corrispondenza sia solo parziale, le autorità nazionali possono pretendere
che l’interessato dimostri di aver maturato le conoscenze e le qualifiche
mancanti.
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Morgenbesser (C-313/01, del 13 novembre 2003)
Relativo alla mancata iscrizione nell’albo dei praticanti avvocati di Genova
di una cittadina francese in possesso di un titolo non riconosciuto. La Corte
ha disposto che il diritto comunitario impedisce il diniego all’iscrizione nel
registro di coloro che effettuano il periodo di pratica (per essere ammessi
alla professione di avvocato) per il solo motivo di non disporre di una laurea
in giurisprudenza conferita, confermata o riconosciuta come equivalente da
un’università dello Stato ospitante.
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Servizi ausiliari Dottori commercialisti (C- 451/03, del 30 marzo 2006)
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Riguardante l’applicazione di norme nazionali che riservano esclusivamente
ai CAF il diritto di esercitare talune attività di consulenza e di assistenza in
materia fiscale. La Corte ha stabilito che tali disposizioni non sono conformi
con le norme del Trattato sulla libertà stabilimento e libera prestazione di
servizi.
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