regolamento del convitto
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regolamento del convitto
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VENDRAMIN CORNER Codice Fiscale: 80012710275 Codice meccanografico: VEIS00800E Presidenza e Segreteria : Castello 787/A – 30122 VENEZIA Telefono: 041 5225295 Sito Internet: www.ptpvenezia.it VENDRAMIN CORNER SEBASTIANO VENIER I.T.BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI I.T.BIOTECNOLOGIE SANITARIE I.P.SERVIZI SOCIOSANITARI I.T.T.TRASPORTI E LOGISTICA I.T.T.MECCANICA E MECCATRON. ISTITUTO PROFESSIONALE CONDUZ. MEZZO NAVALE I.T.T.INFORMATICA E TELECOM. CORSO TRIENNALE CONDUZ.APP.IMPIANTI MARITTIMI OPERATORE IMBARCAZ. DIPORTO ENRICO FERMI Dorso Duro 2376 30123 Venezia tel. 041 52.46.729 fax. 041 52.46.626 succursale: S.Polo 2360 30125 Venezia tel. 041 52.22.776 fax. 041 52.07657 mail:[email protected] [email protected] Castello 787/A 30122 Venezia tel. 041 52.25.295 fax. 041 52.23.670 mail:[email protected] [email protected] Cannaregio 465 30121 Venezia tel. 041 71.73.88 fax. 041 52.40.858 mail: [email protected] [email protected] GIORGIO CINI Castello 787/A 30122 Venezia tel. 041 52.25.295 fax. 041 52.23.670 mail:[email protected] [email protected] REGOLAMENTO DEL CONVITTO “GIORGIO CINI” annesso all’Istituto di Istruzione Superiore “Vendramin Corner” INDICE Premessa pag. 2 Finalità pag. 2 Servizi offerti pag. 2 Organi e figure educative pag. 3 Ammissione al Convitto pag. 5 Iscrizione al Convitto e retta pag. 6 Iscrizione al Semiconvitto e retta pag. 7 Calendario ed orario del servizio convittuale pag. 8 Assenze, ritardi e permessi pag. 12 Rapporti scuola\famiglia\Convitto pag. 14 Struttura convittuale pag. 14 Divieti e prescrizioni pag. 15 Rispetto degli educatori e del Convitto pag. 16 Disposizioni disciplinari pag. 17 Disposizioni finali pag. 20 1 PREMESSA ART.1 - Nella Regione Veneto, l'istruzione nautica e marinara è rappresentata dall’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Sebastiano Venier”, di durata quinquennale e dal Corso di Istruzione e Formazione Professionale “Giorgio Cini”, di durata triennale. Alle due scuole è annesso il Convitto “Giorgio Cini” che consente l’accesso a percorsi scolastici ad indirizzo marittimo anche ad alunni provenienti da località lontane. Per favorire l'apprendimento e la socializzazione, ed accompagnare i ragazzi nel delicato percorso della scuola superiore, il Convitto “Giorgio Cini” si propone come importante strumento di formazione umana e culturale, affiancando la famiglia e la scuola nell'opera di promozione e di crescita dei giovani. Il Convitto “Giorgio Cini” è suddiviso in due sezioni, maschile e femminile. Il numero di convittori e convittrici è stabilito in funzione di una congrua costituzione dell’organico del Personale Educativo. In esso, a norma dell’art. 20 della Legge n. 889, è attivo anche il servizio di semiconvitto. Il Dirigente Scolastico della scuola sovrintende anche all’andamento educativo e disciplinare del Convitto, di cui il Collegio degli Educatori cura l’organizzazione e la programmazione educativa descritte nel “Progetto educativo” inserito nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) dell’Istituto. L’Amministrazione del Convitto spetta al Consiglio d’Istituto e alla Giunta Esecutiva per le rispettive competenze, secondo le norme vigenti per la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche. FINALITA’ ART. 2 - Il Convitto svolge una funzione di servizio e di strumento educativo-formativo ospitando le studentesse e gli studenti fuori sede. In tale quadro, le finalità del Convitto possono essere perseguite, oltre che grazie all’espletamento delle attività interne, anche attraverso la partecipazione ad iniziative esterne di particolare significato culturale o ricreativo. Il Convitto assicura agli alunni un ambiente idoneo alla loro crescita e lo svolgimento di attività tese alla loro formazione educativa e professionale, come stabilito nel Progetto educativo già menzionato. SERVIZI OFFERTI ART. 3 – Il Convitto offre i seguenti servizi: - Pieno Convitto: Sono da considerarsi fruitori del “Pieno Convitto” gli alunni che alloggiano e permangono nella struttura convittuale senza rientrare, al termine delle attività di studio pomeridiano, nella loro abitazione. Gli alunni convittori non possono in nessun caso eleggere la propria residenza in Convitto. La corresponsione dell’importo per il pieno Convitto accende il diritto ai seguenti servizi: Alloggio e permanenza nei locali dell’Istituzione convittuale dalle ore 18.00 della domenica - o festivo - alle ore 17.00 del venerdì - o prefestivo; Vitto completo (colazione, pranzo, merenda, cena o, all’occorrenza, cestino sostitutivo); Uso e cambio settimanale della biancheria da letto; Servizio essenziale di guardaroba (per la biancheria intima - immatricolata con il numero assegnato usata durante la settimana; per gli asciugamani, gli accappatoi e la biancheria da letto); Intervento medico di primo soccorso; Studio giornaliero obbligatorio di 2 ore in presenza del personale educativo; Partecipazione alle attività organizzate dal personale educativo e presenti nel Progetto educativo. Il convitto funziona dalle ore 18,00 della domenica alle ore 17,00 del venerdì o del prefestivo. - Semiconvitto: Sono da considerarsi semiconvittori gli alunni che frequentano il Convitto pranzandovi e partecipando alle attività di studio pomeridiano, ma che non usufruiscono della cena e del pernottamento. I semiconvittori sono sottoposti alle stesse norme disciplinari previste per i convittori e sono seguiti dagli educatori durante le ore di studio e di permanenza in convitto. I semiconvittori non possono avere accesso alle camere degli alunni convittori. La corresponsione dell’importo per il semiconvitto dà diritto ai seguenti servizi: Residenza diurna al di fuori dell’orario scolastico (dalle ore 14 alle ore 17) nei giorni di lezione; Pranzo/merenda (o, all’occorrenza, cestino sostitutivo); 2 Servizio infermieristico e di primo soccorso; Studio giornaliero obbligatorio di 2 ore in presenza del personale educativo, dal lunedì al venerdì pomeriggio; Partecipazione alle attività organizzate dal personale educativo. - Mensa: Tutti gli alunni e il personale dell’I.I.S. “Vendramin Corner” possono usufruire del servizio mensa secondo i modi e la tariffa comunicati all’inizio di ogni anno scolastico. I genitori e parenti che visitano i convittori possono avvalersi dei pasti serviti in convitto a condizione di prenotarli entro e non oltre le ore 10.00 del giorno precedente al loro arrivo tramite comunicazione telefonica al n. 041/5225295, oppure via fax al n. 041/5223670. Il costo del pasto è stabilito in € 10.00 per persona. Il Convitto predispone menu particolari per i convittori e i semiconvittori che rendano note: (tramite dichiarazione dei genitori correlata da certificato medico) eventuali allergie, intolleranze alimentari, o necessità di regimi dietetici particolari; (tramite dichiarazione diretta dei genitori al Coordinatore del Convitto) eventuali particolarità di dieta (ad esempio vegetariana, senza suino etc.) dovuta a motivi etico-religiosi. ORGANI E FIGURE EDUCATIVE ART. 4 - Il Dirigente Scolastico. Il Dirigente scolastico presiede il Convitto e sovrintende alla sua organizzazione; è responsabile dell'attuazione e del rispetto del Progetto educativo; può avvalersi, per il coordinamento organizzativo, del Consiglio d'Istituto e del Collegio degli educatori, nel quadro delle competenze previste dalla legge e dal presente Regolamento, nonché della collaborazione fiduciaria, fino a due unità di personale educativo per il Convitto, cui delegare compiti specifici. ART. 5 - Il Personale Educativo. Come previsto dall’Art.128 del Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori del comparto scuola (d’ora in avanti: CCNL) “L'attività educativa degli Educatori del Convitto è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel Convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all’organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento”. Il personale educativo, in particolare: - assiste e consiglia gli allievi durante le ore di studio e di ricreazione; - assiste gli allievi durante la mensa; - assiste i convittori durante la notte; - accompagna i convittori a scuola; - accompagna i convittori alle attività esterne programmate ed organizzate dal Convitto; - cura i rapporti coi genitori dei convittori e dei semiconvittori; - collabora con il Dirigente Scolastico per l’attuazione del Progetto educativo; - partecipa ai Consigli delle classi frequentate dai convittori. ART. 6 – I Coordinatori del Convitto. “Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001[…] il Dirigente Scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di educatori da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale educativo” (Art. 132 CCNL Scuola) I Coordinatori del Convitto: - svolgono funzioni di coordinamento tra gli educatori; - svolgono funzioni esecutive in merito all’organizzazione delle attività del Convitto e alla gestione quotidiana degli alunni convittori; - verificano e riferiscono direttamente al Dirigente scolastico in merito al funzionamento del Convitto; - mantengono rapporti costanti con il vicario ed i responsabili di sede per quanto attiene al comportamento degli alunni; - coordinano i rapporti e le comunicazioni tra il convitto, le scuole e le famiglie degli alunni 3 - convittori e semiconvittori; promuovono l’avvio dei provvedimenti disciplinari a carico degli alunni nei casi previsti dal Regolamento di disciplina; partecipano ai Collegi Docenti, ai Consigli di Istituto e alle riunioni di altri organi collegiali dell’istituzione scolastica; vigilano perché il presente Regolamento venga attuato; svolgono ogni altra funzione di volta in volta delegata dal Dirigente scolastico. ART. 7 - Personale ausiliario. Il personale ausiliario del Convitto comprende i collaboratori addetti al servizio di portineria, alle camere ed alla cucina; i cuochi, l’infermiere. Nell’anno scolastico 2015/2016, il personale è così distribuito: QUALIFICA Collaboratori scolastici addetti al servizio di PORTINERIA Collaboratori scolastici addetti alle CAMERE Addetti al GUARDAROBA Collaboratori scolastici addetti alla CUCINA CUOCHI INFERMIERA N. quattro tre due cinque tre una FUNZIONI Centralino, ricevimento merci, esposizione del menu in bacheca, pulizia di carattere generale dei locali assegnati, sostituzione, in caso di necessità, del collaboratore addetto alla somministrazione delle prime colazioni, controllo locali e guardiania. Pulizia, riordino e cura delle suppellettili presenti nelle camere degli allievi convittori, pulizia generale del reparto (corridoi e bagni). Conservazione e cura del corredo dei convittori, raccolta, controllo cambio lenzuola. Pulizia delle divise della cucina e della biancheria usata nel refettorio. Inventario di guardaroba. Ausilio ai cuochi, pulizia delle stoviglie, della cucina e della sala da pranzo, servizio di scodellamento. Preparazione e confezionamento dei pasti, gestione ordini generi alimentari, conservazione delle vivande, anche attraverso strumentazioni particolari, ordinaria manutenzione, attuazione procedure HACCP. Organizzazione e funzionamento dell'infermeria, cura delle relative dotazioni mediche, farmacologiche e strumentali. Pratiche delle terapie e delle misure di prevenzione prescritte. ART. 8 - Organi Collegiali. “Le attività di carattere collegiale sono costituite dalla partecipazione alle riunioni collegiali per la programmazione, la progettazione, la discussione ed approvazione delle relazioni sui risultati educativi conseguiti e la definizione degli elementi di valutazione da fornire ai competenti consigli di classe, ai quali partecipa, a titolo consultivo, il personale educativo interessato; la determinazione delle modalità e dei criteri da seguire nei rapporti con gli allievi e le loro famiglie, nonché con i docenti delle scuole frequentate dagli allievi medesimi” (Art. 129 CCNL Scuola) Gli educatori formano il Collegio degli Educatori, presieduto dal Dirigente Scolastico. “Il personale educativo, riunito collegialmente, definisce i principi ed i contenuti formativi del progetto educativo, che è adottato dal rettore, direttore o direttrice o, per i convitti annessi, dal dirigente scolastico. Il progetto educativo comprende anche il piano delle attività aggiuntive di cui al precedente articolo. Gli aspetti organizzativi e finanziari sono definiti dal consiglio di amministrazione del convitto o dell'istituzione educativa, o, per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, dal consiglio di istituto, nell'ambito del progetto di istituto”. (Art. 131 CCNL Scuola) ART. 9 - Il Consiglio d'Istituto. Al Consiglio d'Istituto (CdI), organo collegiale formato dalle varie componenti previste dalla normativa vigente che si occupa della gestione e dell'amministrazione trasparente dell'Istituto spetta anche l 'amministrazione del Convitto in osservanza delle norme vigenti per la contabilità dell’ Istituto. La contabilità del Convitto è tenuta separata da quella dell'Istituto: tutte le entrate ordinarie e straordinarie con destinazione specifica al Convitto debbono essere spese per migliorarne l'efficienza e la funzionalità e, in associazione alla quota parte del FIS, per i progetti propri presenti nel Progetto Educativo. ART. 10 - Consiglio di Disciplina. Nell'ambito dei principi generali contenuti in premessa, l'Istituzione mira ad obiettivi di crescita umana e sociale dei ragazzi. In quest'ottica educativa, nel caso si dovessero verificare fatti gravi che infrangano le regole fondamentali della convivenza all'interno del Convitto, i necessari provvedimenti, proporzionati alla gravità del caso, sono adottati da un apposito Consiglio di Disciplina. Il Consiglio di disciplina può deliberare autonomamente sanzioni disciplinari della sospensione fino a 15 giorni. Per sospensioni superiori ai 15 giorni o fino al termine delle lezioni, la deliberazione è assunta a maggioranza dal Consiglio di Disciplina ma essa deve essere ratificata o meno dal Consiglio di Istituto. Il Consiglio di Disciplina è presieduto di diritto dal Dirigente Scolastico ed è composto dai Coordinatori del Convitto e da tre educatori nominati dal Capo d'Istituto su proposta del Collegio degli educatori. Il Consiglio di Disciplina ha inoltre la funzione di esaminare periodicamente i comportamenti dei convittori, considerandone le varie implicazioni rispetto alla vita convittuale e decidendo sui fatti ed avvenimenti che possano in qualche modo influenzarne il regolare svolgimento; i provvedimenti sono deliberati a maggioranza 4 e sono ratificati dal Dirigente scolastico. Qualora si dovessero verificare fatti gravissimi, il Consiglio di Disciplina viene convocato immediatamente dal Dirigente per decisione autonoma o in base alla richiesta della maggioranza dei componenti, (fatte salve le autonome e specifiche attribuzioni del Dirigente Scolastico come previsto al successivo art. 57 ). L’ adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l’astensione. In caso di parità, prevale il voto del Dirigente Scolastico. In caso di decisione di sospensione superiore ai 15 giorni o sino al termine delle lezioni, la decisione deve essere ratificata dal Consiglio di Istituto. ART.11 - Assemblea dei Convittori. L'assemblea generale dei convittori può essere convocata su espressa richiesta dei convittori (almeno la metà), del personale educativo e o del Dirigente scolastico; ha compiti consultivi e propositivi sui vari aspetti della vita convittuale. Redige un apposito verbale degli incontri che vengono esaminati in sede collegiale dal personale educativo e dal Dirigente scolastico, che presiede il collegio degli educatori. L’assemblea elegge annualmente due rappresentanti con funzione auditiva al Consiglio di Istituto. ART.12 - Commissioni. Nell’ambito del Convitto operano due commissioni: - la Commissione per l’ammissione al Convitto, presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato e composta dai Coordinatori del Convitto e dal DSGA, col compito di redigere la graduatoria degli aspiranti convittori sulla base dei criteri stabiliti ai successivi Artt. 13, 14 e 15; per situazioni particolari (cfr.Art.14), detta Commissione prevede la partecipazione di un rappresentante della componente “genitori” ed un rappresentante della componente “docenti” del Consiglio di Istituto - la commissione Mensa, con potere consultivo, presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e composta dai Coordinatori del Convitto, il DSGA ed un Cuoco del Convitto (nominato dal Dirigente Scolastico), col compito di ottimizzare il servizio mensa e di predisporre i menu; AMMISSIONE AL CONVITTO ART. 13 – Alunni che possono usufruire del Convitto. Nel convitto sono ammessi gli alunni iscritti e frequentanti l'Istituto e quanti altri previsti dalla legge 24.6.1988 n° 251 (“Ai fini di una razionale utilizzazione delle loro strutture e del personale in servizio, ai convitti annessi agli istituti tecnici e professionali possono essere ammessi anche studenti provenienti da scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore diversi da quelli cui i convitti stessi sono annessi, purché ciò non comporti modifiche alla consistenza organica del personale in servizio”) e dalla C.M. n° 111 del 31.3.1989 (“A norma della Legge 24 giugno 1988, n. 251, allo scopo di pervenire alla massima utilizzazione delle strutture convittuali, nei Convitti annessi agli Istituti di istruzione tecnica e professionale che, soddisfatte le richieste di convittualità degli alunni interni, offrano ulteriori, oggettive possibilità di accoglimento, potranno essere ammessi, in qualità di convittori o semiconvittori, allievi frequentanti altre scuole di istruzione secondaria di secondo grado, purché ciò non comporti aumento delle dotazioni organiche. L'ammissione di tali allievi - che avverrà nel limite massimo consentito dalla dotazione organica del personale educativo spettante al Convitto - dovrà essere deliberata dai competenti Organi di Istituto, sentito il Provveditore agli studi, previa attenta, analitica valutazione delle implicazioni di ogni ordine derivanti dall'inserimento di allievi esterni nell'organizzazione convittuale, con particolare riguardo alle eventuali responsabilità, a qualsiasi titolo, degli operatori scolastici”). Il numero dei giovani ospitati in convitto è determinato dalla capienza dei locali in ordine alle esigenze igienico-sanitarie previste per questo tipo di Istituzione e a quanto definito dalle norme di sicurezza. ART.14 – Esame delle domande pervenute. Le ammissioni al Convitto sono regolate dai criteri di priorità stabiliti al successivo art. 15 e sono demandate ad una commissione presieduta dal Dirigente o da un suo delegato, e composta dai coordinatori del Convitto e dal DSGA. Le graduatorie stilate dalla Commissione sono comunicate al Consiglio di istituto e pubblicate sul sito dell’istituto. L’eventuale riammissione di alunni convittori che nel precedente anno scolastico siano stati soggetti a sanzioni disciplinari (sospensione dal convitto entro 15 giorni, reiterate segnalazioni di inosservanza del 5 Regolamento) è decisa da una commissione composta, oltre che dal Dirigente che la preside, dai Coordinatori del Convitto e DSGA, anche da un rappresentante dei genitori e degli studenti ed un rappresentante dei docenti eletti nel Consiglio di Istituto e designati dallo stesso. Sarà invitato alla Commissione il Coordinatore della classe interessata per riferire sul comportamento dell’alunno. ART. 15 – Accettazione. L’accettazione degli aspiranti convittori è stabilita da una graduatoria interna redatta secondo i seguenti criteri di precedenza: 1. Alunni interni iscritti all’Istituto Venier o Cini: A. alunni già iscritti al Convitto nel precedente anno scolastico che abbiano evidenziato un buon comportamento B. alunni aspiranti convittori che si iscrivono alla classe Prima, la cui distanza fra la residenza abituale e il Convitto sia superiore ai 30 Km in linea d’aria, nel seguente ordine: a. alunni provenienti dalla provincia di Venezia, dalle località più distanti a quelle più vicine; b. alunni provenienti dalla Regione Veneto dalle località più distanti a quelle più vicine, ; c. alunni residenti in Emilia Romagna, Trentino e Lombardia, regioni limitrofe in cui non esistono altri Istituto con indirizzi similari, dalle località più distanti a quelle più vicine; d. alunni residenti altrove, dalle località più vicine a quelle più distanti C. alunni già iscritti all’Istituto Venier o Cini di classi non iniziali o che si trasferiscono da altro istituto nel corso degli studi, secondo gli stessi criteri di cui ai punti a. b. c. del capoverso B 2. Alunni interni frequentanti gli altri indirizzi dell’Istituto Vendramin Corner (secondo gli stessi criteri di cui ai punti a. b. c. del capoverso B) 3. Alunni esterni (secondo gli stessi criteri di cui ai punti a. b. c. del capoverso B). Nel caso le richieste pervenute superino il numero dei posti disponibili, la lista di attesa sarà redatta considerando i seguenti criteri di precedenza: 1°. le domande giunte entro i termini stabiliti, nel rispetto delle priorità sopra descritte ai punti 1. 2. e 3 2°. le domande giunte oltre i termini stabiliti, in base alla data di presentazione della domanda stessa e nel rispetto del fondamentale criterio stabilito al punto B . ISCRIZIONE AL CONVITTO E RETTA CONVITTUALE ART. 16 – Termini e modalità delle domande e dell’accoglimento delle stesse. Per l’ammissione o la riammissione al Convitto, il genitore dell'alunno (anche se maggiorenne) deve fare esplicita richiesta firmata ed indirizzata al Dirigente Scolastico utilizzando l’apposito modulo ( allegato 1) entro il termine ogni anno stabilito dal MIUR per le iscrizioni, impegnandosi al pagamento della retta convittuale nelle modalità di seguito stabilite ed a sottostare a tutte le norme del presente Regolamento che disciplinano il buon funzionamento del Convitto. Nel momento in cui la Commissione di cui all’art.13 comunicherà l’accoglimento della domanda, la famiglia dovrà versare, come conferma, la quota di iscrizione pari a € 50,00 (non rimborsabili) e la quota di cauzione pari a € 50,00 a copertura di eventuali danni imputabili, in tutto o in parte, al/la convittore/rice. In caso di ritiro dal convitto la quota di iscrizione non sarà restituita. ART. 17 – Corrispettivo per servizio di Pieno Convitto. Il corrispettivo ( salva diversa deliberazione del CdI) per il servizio di “Pieno Convitto” è il seguente: € 285,00 mensili (per 8 mensilità) + € 150,00 (mezza mensilità per il mese di settembre) + la quota di iscrizione al Convitto pari a € 50,00 non rimborsabili + la cauzione di € 50,00 a copertura di eventuali danni imputabili, in tutto o in parte, al/la convittore/rice. La prima rata relativa al settembre di € 150,00 dovrà essere versata entro il 10 luglio di ogni anno. La retta va pagata in un’unica soluzione entro il mese di ottobre dell’anno frequentato, oppure in rate mensili da versare inderogabilmente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. In caso di ritiro dal Convitto dopo il 15 del mese, la retta non verrà restituita. Qualora a carico del convittore vi siano eventuali spese per danni arrecati, individualmente o collettivamente, l'amministrazione del Convitto richiederà alle famiglie il pagamento del danno qualora 6 esso superi la cauzione versata. I versamenti dovranno essere effettuati in uno dei seguenti modi: bonifico bancario c/o Banco Popolare Soc. Cooperativa filiale S.ta Chiara Venezia, IBAN: IT31Z05 03402071 0000000 70092 c/c postale n.13350301 intestato a I.I.S. “Vendramin Corner” di Venezia In entrambi i casi devono essere chiaramente indicati: - nome e cognome dell’alunno convittore - causale del versamento (“ pieno convitto mese di …………”) Nel caso in cui il versamento non venga effettuato entro il giorno 5 di ogni mese il convittore non potrà essere ospitato nel convitto fino al pagamento integrale della retta mensile. In caso di morosità, l’Istituto adirà le vie legali le cui spese saranno a carico della famiglia inadempiente. ART. 18 - Riduzioni della retta del Convitto Eccezionalmente il Consiglio di Istituto ha facoltà di accordare riduzioni di retta fino al 50 % ai convittori che si trovino in disagiate condizioni economiche con un reddito ISEE come indicato nella tabella n. 1 e che risultino meritevoli per il profitto ( media minima dell’otto nell’ultimo scrutinio) e per la condotta (minimo 9 nell’ultimo scrutinio). Le famiglie interessate e che ne abbiano i requisiti devono presentare formale domanda al Dirigente scolastico compilando l’apposito modulo (allegato 2). Tabella n. 1 (la tabella potrà essere rivista in base agli adeguamenti ISTAT) per i nuclei familiari formati dal limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. seguente numero di persone 2015\16 riferito all'anno d'imposta 2014 1 5.251,00 2 8.708,00 3 11.192,00 4 13.367,00 5 15.540,00 6 17.612,00 PERCENTUALE DI RIDUZIONE AUTORIZZABILE SULLA RETTA MENSILE - 50% - 45% - 40% - 35% - 30% - 25% ART. 19 – Servizi inclusi nella retta. La retta dà diritto al vitto (prima colazione, pranzo, merenda e cena), all'alloggio, alle visite mediche dei sanitari del convitto, ai prodotti medicinali di prima assistenza (escluse le specialità) ed alla assistenza del personale educativo secondo quanto indicato nel Progetto educativo. Sono a carico del convittore le spese personali, le riparazioni del corredo, la cancelleria, i libri, gli spettacoli, le manifestazioni culturali e ricreative, viaggi di istruzione. ISCRIZIONE AL SEMICONVITTO E RETTA SEMICONVITTUALE ART. 20 – Ammissione o riammissione al semiconvitto. Per l’ ammissione o riammissione al semiconvitto, il genitore dell'alunno (anche se maggiorenne) deve fare esplicita richiesta firmata ed indirizzata al Dirigente Scolastico, utilizzando l’apposito modulo (Allegato 3) entro il termine ogni anno stabilito dal MIUR per le iscrizioni, impegnandosi al pagamento della retta semiconvittuale nelle modalità di seguito stabilite ed a sottostare a tutte le norme del presente Regolamento che disciplinano il buon funzionamento del Convitto. Al momento della presentazione della domanda, la famiglia deve versare, come conferma, la quota di iscrizione pari a € 50,00 (non rimborsabili) e la quota di cauzione pari a € 50,00 a copertura di eventuali danni imputabili, in tutto o in parte, al/la convittore/rice. In caso di ritiro dal semiconvitto la quota di iscrizione non sarà restituita. ART. 21 Corrispettivo per servizio di Semiconvitto. Il corrispettivo (salva diversa deliberazione del CdI) per il servizio di “Semiconvitto” è il seguente: € 100 mensili (per 8 mensilità) + la tassa di iscrizione di € 50,00 e la cauzione di € 50,00; In caso di ritiro dal servizio di semiconvitto dopo il 15 del mese, la retta non sarà restituita. Qualora a carico del convittore vi siano eventuali spese per danni arrecati, individualmente o collettivamente l'amministrazione del Convitto richiederà alle famiglie il pagamento del danno qualora esso superi la cauzione versata. I versamenti dovranno essere effettuati in uno dei seguenti modi: bonifico bancario c/o Banco Popolare Soc. Cooperativa filiale S.ta Chiara Venezia, IBAN: 7 IT31Z05 03402071 0000000 70092 c/c postale n.13350301 intestato a I.I.S. “Vendramin Corner” di Venezia In entrambi i casi devono essere chiaramente indicati: - nome e cognome dell’alunno convittore - causale del versamento (“semiconvitto mese di …………”) Nel caso in cui il versamento non venga effettuato entro il giorno 5 di ogni mese il semiconvittore non potrà essere ospitato nel convitto fino al pagamento integrale della retta mensile. In caso di morosità, l’Istituto adirà le vie legali le cui spese saranno a carico della famiglia inadempiente. ART. 22 – Riduzioni della retta di Semiconvitto. Eccezionalmente, il Consiglio di Istituto ha facoltà di accordare riduzioni di retta fino al 50 % ai semiconvittori che si trovino in disagiate condizioni economiche con un reddito ISEE come indicato nella tabella n. 1 e che risultino meritevoli per il profitto (media minima dell’otto nell’ultimo scrutinio) e per la condotta (minimo 9 nell’ultimo scrutinio). Le famiglie interessate e che ne abbiano i requisiti devono presentare formale domanda al Dirigente scolastico compilando l’apposito modulo (allegato 4). CALENDARIO ED ORARI DEI SERVIZI CONVITTUALI ART. 23 – Calendario del Convitto. I servizi di pieno convitto prendono l’avvio con l’inizio dell’anno scolastico e seguono la stessa calendarizzazione. Il calendario del Convitto prevede l’apertura dalle ore 18,00 del giorno precedente l’inizio delle attività didattiche alle ore 17,00 dell’ultimo giorno delle lezioni. Durante l’anno scolastico il Convitto è chiuso il sabato e la domenica, nei giorni festivi e nei giorni di interruzione delle attività didattiche stabilite dal calendario scolastico regionale o determinato in autonomia dalle singole istituzioni scolastiche. Nella convenzione i genitori dovranno indicare se il figlio arriverà in Convitto dalla sera precedente l’inizio delle lezioni (l’ingresso è previsto dalle 18,00 alle 20,00 per i minorenni e alle ore 22,00 per i maggiorenni) o dalla mattina stessa di inizio delle lezioni. Tale opzione deve essere indicata al momento dell’iscrizione (allegato 1) indicando inoltre se si intende usufruire o meno della cena. Non saranno accolti in convitto gli alunni che giungeranno dopo le ore 20,00 (minorenni) e dopo le ore 22,00 (maggiorenni) della domenica sera. I maggiorenni che entreranno dopo le ore 20,00 non potranno usufruire della cena. ART. 24 – Orari del Convitto. Gli orari e la vita del Convitto, nel suo svolgimento giornaliero, sono stabiliti dal Consiglio di Istituto sulla base delle proposte formulate dal Collegio degli educatori, tenuto conto delle esigenze organizzative scolastiche e convittuali in relazione al Piano dell’Offerta Formativa . Gli orari vengono comunicati agli alunni e alle famiglie all’inizio dell’anno scolastico. L’orario giornaliero prevede in ogni caso due ore di studio obbligatorio e, previa autorizzazione della famiglia, due ore di libera uscita. Durante l’orario di studio e durante il riposo notturno tutti sono tenuti a rispettare il massimo silenzio. La giornata tipo convittuale è la seguente: 07.15: sveglia. Ogni convittore è tenuto ad arieggiare il letto, a lasciare puliti i servizi igienici, a riordinare la propria camera, i propri indumenti e gli effetti personali. 07.00-8.00: colazione. I convittori e le convittrici scendono ordinatamente in refettorio per la colazione. 08.05: ingresso a scuola. I convittori e le convittrici raggiungono ordinatamente la scuola. Non saranno ammessi ritardi a scuola. 14.05-14.40: pranzo in mensa. I convittori e le convittrici raggiungono la sala mensa per il pranzo. È assolutamente vietato lasciare le aule scolastiche prima del termine delle lezioni per raggiungere la sala da pranzo. 14.30-14.45: libera uscita per convittori e semiconvittori maggiorenni, per i minorenni solo su richiesta del genitore. 14.30-15.00: libera attività ricreativa. I convittori e le convittrici, al termine del pranzo, raggiungeranno le sale ricreative indicate dagli educatori. 15.00-17.00: attività di studio. I convittori e le convittrici raggiungeranno le aule studio dove svolgeranno 8 17.00-17.30: 17.15-19.00: 19.00-19.30: 19.30-20.00: 20.00-20.15: 20.00-22.00: 22.00-22.30: 22.30: le attività con il supporto e la sorveglianza degli educatori oppure raggiungeranno la loro stanza per lo svolgimento dei compiti e studiare. merenda in mensa. I convittori e le convittrici raggiungeranno ordinatamente la sala da pranzo per consumare la merenda. libera uscita. I convittori e le convittrici che abbiano, ad inizio anno scolastico, presentato regolare autorizzazione scritta firmata dai genitori, durante il periodo ricreativo, dalle ore 17.15 alle ore 19.00, possono uscire dal Convitto per una passeggiata o per provvedere a piccole necessità o ad acquisti personali. Tale permesso è subordinato a quanto definito nell’art. 27. preparazione per la cena. I convittori e le convittrici provvederanno all’igiene personale in modo da presentarsi adeguatamente in mensa per la cena. cena in mensa. I convittori e le convittrici raggiungeranno ordinatamente la sala mensa per la cena. Non saranno ammessi ritardatari. libera uscita per convittori maggiorenni, per i minorenni solo su richiesta del genitore. attività ricreative e completamento dello studio. I convittori e le convittrici raggiungeranno gli spazi destinati alla ricreazione o la stanza per il completamento dello studio. preparazione per la notte. I convittori e le convittrici provvederanno all’igiene personale, al riordino della stanza e a preparare la cartella per il giorno successivo. spegnimento delle luci e silenzio. I convittori e le convittrici trascorrono la ricreazione negli spazi comuni o, quando le situazioni climatiche lo permettono, nel chiostro del Convitto. Nelle ore serali possono essere previste attività sportive, ricreative e culturali. Chi vi aderisce deve attenersi alle disposizioni impartite, contribuendo con una seria e costante partecipazione al buon funzionamento di tali iniziative. Dopo cena i convittori e le convittrici possono guardare i programmi televisivi negli spazi preposti, svolgere attività complementari, o completare l’attività di studio. L’uso delle docce è consentito fino alle ore 22.00 salvo attività ricreative programmate che terminino dopo le 22,00. ART. 25 - Apertura del convitto in concomitanza con gli esami di stato. Per i soli studenti che usufruiscono del Pieno Convitto, in concomitanza con gli esami di Stato è prevista la permanenza in Convitto dalla sera antecedente alla prima prova scritta al pomeriggio della terza prova scritta e dalla sera antecedente la prova orale fino alla conclusione della stessa. I genitori che intendono usufruire di questo servizio devono formulare domanda scritta al Dirigente scolastico entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno utilizzando l’apposito modulo (allegato 5). Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento della quota di € 100,00. Il versamento deve essere effettuato in uno dei seguenti modi: bonifico bancario c/o Banco Popolare Soc. Cooperativa filiale S.ta Chiara Venezia, IBAN: IT31Z05 03402071 0000000 70092 c/c postale n.13350301 intestato a I.I.S. “Vendramin Corner” di Venezia In entrambi i casi devono essere chiaramente indicati: - nome e cognome dell’alunno convittore - causale del versamento (retta per esami di stato) Coloro i quali non effettuano né la domanda nei tempi definiti nel presente articolo né il versamento non possono soggiornare in Convitto durante gli Esami di Maturità. ART. 26 - Apertura del convitto in concomitanza con i corsi di recupero estivi. L'Istituzione scolastica offre la possibilità di permanere in convitto durante i corsi di recupero estivi obbligatori e durante gli esami di recupero dei debiti. I genitori che intendono usufruire di questo servizio devono formulare domanda scritta al Dirigente scolastico entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione dello scrutinio utilizzando l’apposito modulo (allegato 6). Alla domanda deve essere allegata la ricevuta di versamento della quota di € 12,00 per ogni giorno di alloggio. 11 Il versamento deve essere effettuato in uno dei seguenti modi: bonifico bancario c/o Banco Popolare Soc. Cooperativa filiale S.ta Chiara Venezia, IBAN: IT31Z05 03402071 0000000 70092 c/c postale n.13350301 intestato a I.I.S. “Vendramin Corner” di Venezia In entrambi i casi devono essere chiaramente indicati: - nome e cognome dell’alunno convittore - causale del versamento (retta per corsi di recupero estivi) Coloro i quali effettuano né la domanda nei tempi definiti nel presente articolo né il versamento non possono soggiornare in Convitto durante i corsi di recupero. ASSENZE, RITARDI, PERMESSI ART. 27 - Permessi di uscita dal Convitto. E’ concesso ai convittori di usufruire di permessi di uscita, esclusivamente nell’orario pomeridiano previsto quotidianamente ( dalle 17,15 alle 19,00) e qualora sia necessario per il rientro in famiglia nel fine settimana o per il rientro in convitto il lunedì mattina, previa autorizzazione dei genitori o chi per essi (Allegato 8) , a condizione che sia stata depositata ad inizio d’anno un’autorizzazione specifica con validità annuale da parte degli stessi genitori, sollevando la Direzione e il personale educativo da ogni responsabilità. Tale autorizzazione deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo. E’ prevista inoltre la possibilità per i convittori di usufruire del permesso d’uscita, nel caso in cui gli stessi siano prelevati dal Convitto da una persona maggiorenne elencata nell’autorizzazione sopra citata e/o segnalata per iscritto dalla famiglia (uscita straordinaria). È facoltà del Dirigente scolastico o dei coordinatori del Convitto sospendere momentaneamente o per l’intero anno l’autorizzazione ad uscire per gravi e comprovati motivi che saranno comunicati ai genitori. Durante l’assenza dal Convitto per permessi di uscita, nonché durante la percorrenza verso il proprio domicilio, la Scuola e il Convitto non si assumono responsabilità per danni o infortuni in cui il convittore può essere coinvolto o che può provocare a sé e ad altri: nel caso di alunni minorenni, la responsabilità prevista dagli artt. 2047 e 2048 del codice civile è dei genitori che hanno firmato il permesso; nel caso di maggiorenni, è degli alunni stessi. Nel caso in cui i convittori, appartenenti ad organizzazioni sportive riconosciute dal CONI o ad altre organizzazioni legalmente riconosciute, chiedano permessi di uscita straordinari, essi sono concessi solamente qualora i genitori degli stessi ne facciano richiesta di autorizzazione sull’apposito modulo (Allegato 9 ) da presentare entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno o da far pervenire via fax alla Direzione almeno il giorno prima del permesso, motivandola e completandola con gli orari di uscita e di rientro, e specificando generalità, indirizzo e numero telefonico della organizzazione che si assume la responsabilità del controllo sul convittore durante l’intero periodo richiesto. Tali permessi non possono essere concessi durante le ore di studio se non in casi eccezionali e documentati e che comunque non superino il numero di cinque in un anno scolastico e il rientro non può avvenire in nessun caso dopo le 22,30. Le uscite ordinarie e straordinarie sono sempre subordinate all’avvenuto rispetto delle regole del Convitto (comportamento, applicazione nello studio, rendimento scolastico) e vanno pertanto sempre consentite dagli educatori e autorizzate dalla Direzione. ART. 28 – Rientro ritardato in Convitto. Qualora un convittore, a seguito di permesso di uscita, non rientri in Istituto nell’orario convenuto, in assenza di qualsiasi tempestivo avviso di probabile ritardo, l’educatore, verbalizzato nell’apposito registro il mancato rientro e avvertita la Direzione, segnala il fatto alla famiglia contattandola telefonicamente; provvede inoltre a far scattare un primo provvedimento disciplinare. ART. 29 – Allontanamento arbitrario dal Convitto. In nessun caso è consentito ai convittori allontanarsi dal Convitto arbitrariamente; nell’ipotesi in cui ciò avvenisse, fatte salve le sanzioni disciplinari di cui al presente Regolamento, la Direzione, avvertita immediatamente dagli educatori in servizio, denuncia il fatto alle Forze dell’Ordine competenti (Polizia di Stato o Carabinieri); tutto ciò allo scopo di evitare ripercussioni 12 penali e civili nei confronti del personale dell’Istituzione Educativa. ART. 30 – Genitori separati o divorziati.1 Tutti i moduli allegati al presente Regolamento ( da Allegato 1 a Allegato 10) recepiscono le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al Codice Civile in tema di filiazione, in particolare agli articoli 316, 337 ter e 337 quater riguardanti la responsabilità genitoriale 1. Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice Civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. ART. 31 - Assenze da scuola e dal convitto. Gli alunni convittori che si assentano da scuola e/o dal convitto sono tenuti a giustificare le assenze. Le giustificazioni, per quanto riguarda la scuola devono essere redatte sull’apposito libretto scolastico, e per quanto riguarda il convitto devono essere fornite ad un educatore tramite fax o fonogramma dai genitori o chi ne fa le veci. Le giustificazioni sul libretto scolastico devono essere firmate: - dal convittore stesso se si tratta di maggiorenne; - dagli istitutori, con delega dei genitori o di chi ne fa le veci, se l’alunno/a minorenne si assenta da scuola durante la sua permanenza in convitto; - dai genitori o da chi ne fa le veci in tutti gli altri casi; Come tutti gli studenti, al rientro da un’assenza superiore ai 5 giorni i convittori devono presentare un certificato medico. ART. 32 - Ritardi a scuola. I convittori, come tutti gli alunni, sono tenuti a giustificare gli eventuali ritardi nel giungere a scuola. Tali ritardi devono essere giustificati: - dal convittore stesso se si tratta di maggiorenne; - dagli istitutori, se l’alunno/a minorenne giunge in ritardo a scuola durante la sua permanenza in convitto; - dai genitori o da chi ne fa le veci in tutti gli altri casi. ART. 33 - Ritardi relativi agli orari del Convitto. I convittori devono giustificare i ritardi relativi agli orari del convitto (per il pranzo o la cena, per il rientro serale, ecc.) : - verbalmente all’educatore di turno, se di lieve entità; - per iscritto al Coordinatore del Convitto, negli altri casi. Il coordinatore del Convitto o un suo delegato segnala tempestivamente al Dirigente scolastico e alle famiglie i casi di ritardo gravi o reiterati. 1 Il presente modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare agli articoli 316, 337 ter e 337 quater riguardanti la responsabilità genitoriale . Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Art. 316 co. I Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. Art. 337- ter co. 3 Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e al/a scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente al/e decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche alfine della modifica delle modalità di affidamento. Art. 337-quater CO, 3 Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi a/le condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli alloro interesse. 13 ART. 34 - Permessi di entrata posticipata o uscita anticipata da scuola. I permessi di entrata posticipata o di uscita anticipata per i convittori sono firmati: dal convittore stesso, se si tratta di maggiorenne; dagli istitutori, se vengono richiesti per giorni di permanenza in convitto; dai genitori o da chi ne fa le veci in tutti gli altri casi. RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA/CONVITTO ART. 35 - Rapporti con le famiglie Vista la particolare natura dell’Istituzione convittuale, i rapporti con le famiglie sono ritenuti fondamentali per un corretto sviluppo e maturazione dell’Alunno convittore e per una sua adeguata partecipazione ed integrazione nella vita e nelle attività del Convitto. Ne consegue che anche gli Alunni Convittori maggiorenni dovranno devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi delle correnti leggi sulla Privacy, con le quali acconsentono che le informazioni personali relative al Convitto vengano segnalate alle famiglie. Il Dirigente Scolastico e il Coordinatore degli Educatori possono convocare i genitori o i tutori legali per discutere del comportamento dell’Alunno convittore. Eventuali comunicazioni telefoniche possono essere effettuate anche dagli Educatori in servizio qualora si presentasse la necessità. Il Personale Educativo, durante le ore di servizio, resta a disposizione delle famiglie per ricevere comunicazioni e richieste; tali colloqui devono dovranno svolgersi in modo da non turbare il normale svolgimento delle attività del Convitto, e quindi preferibilmente durante le ore destinate alla ricreazione, e comunque tutti i giorni dalle 08.00 alle 09.00 e dalle 12.30 alle 13.30 per eventuali comunicazioni telefoniche. ART. 36 - Integrazione tra funzione didattica e funzione educativa di scuola e convitto. L’Istituto si fa promotore di una fattiva collaborazione tra personale insegnante e personale educativo, al fine di garantire un processo formativo integrato e coerente. Nel quadro delle attività connesse al funzionamento della scuola e del convitto, possono essere fissati incontri sia singoli che collettivi fra insegnanti ed educatori per discutere e concordare, all'interno dell'azione educativa, attività di studio e di sostegno per i convittori o qualsiasi altro intervento di natura didattico-disciplinare. Gli educatori hanno titolo per accedere ai ricevimenti dei docenti e per acquisire informazioni didattiche e disciplinari sugli alunni convittori, qualora le famiglie non possano farlo direttamente. Sarà poi loro cura riferire i contenuti emersi ai genitori o a chi ne fa le veci. Gli educatori hanno titolo a partecipare ai Consigli di Classe degli studenti convittori. I Coordinatori del Convitto hanno titolo a partecipare ai Collegi Docenti ed ai Consigli di Istituto. STRUTTURA CONVITTUALE ART. 37 – Locali del Convitto. Il convitto dispone dei seguenti locali funzionalmente attrezzati ed igienicamente idonei: portineria; camere per i convittori; camere degli istitutori; sala mensa; cucina, servizi igienici e spogliatoi, esclusivamente riservati al personale di cucina; dispensa generi alimentari; guardaroba con servizi di lavanderia, stireria e rammendo; servizi igienici; sala di ricreazione; sala televisione e di incontro tra i convittori; sala musica; laboratori informatica; ufficio degli istitutori; infermeria; attrezzatura sportiva in comune con l'Istituto. 14 ART. 38 – Servizio Mensa È istituito un Comitato mensa costituito dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, dal Coordinatore del Convitto, dalla DSGA o suo delegato, dal Presidente del Consiglio di Istituto o suo delegato, da un genitore degli alunni che utilizzano il servizio nominato dal Presidente del CdI e dai due rappresentanti degli alunni del Convitto. Il comitato mensa visita la mensa periodicamente, se possibile una volta ogni due settimane, e redige una relazione sul servizio erogato. Le relazioni del Comitato mensa sono conservate all’archivio della scuola. La mensa provvede il Convitto e l’Istituto dei servizi di ristorazione, pranzo, cena, merenda e del catering degli eventi a cui la scuola partecipa. Alla mensa accedono gli alunni convittori e semiconvittori, nonché, previa corresponsione delle quote previste e compatibilmente con la capienza del servizio, gli alunni che partecipano a lezioni o attività pomeridiane. Il pasto è fornito gratuitamente al personale del Convitto, quando in servizio di sorveglianza alla mensa, e al portinaio in turno notturno. Accedono altresì al servizio mensa senza pagamento di quote i membri del Comitato Mensa in occasione delle visite di controllo. Il personale della Scuola e del Convitto che svolge servizio sia in orario antimeridiano che pomeridiano (ma non durante la mensa) è ammesso a consumare il pasto alle stesse condizioni degli alunni, pur dando la precedenza ai ragazzi nel caso di posti a disposizione limitati. Il personale della scuola che presta servizio solo in orario antimeridiano o pomeridiano, e gli eventuali ospiti esterni possono essere ammessi al servizio a richiesta purché venga data la priorità ai ragazzi ed a tutto il personale in caso di posti limitati. Per questi utenti il costo pasto può essere superiore a quello degli alunni. In occasione della presenza a scuola di ospiti per ragioni istituzionali o di servizio, o di alunni di altre scuole, è data facoltà al Dirigente ed al DSGA di accoglierli a mensa facendo loro usufruire del servizio gratuitamente. Le quote del servizio di mensa e di merenda devono consentire almeno la copertura delle spese, e vengono proposte dal DSGA ed approvate congiuntamente dal Dirigente Scolastico e dal Presidente del Consiglio di Istituto. DIVIETI E PRESCRIZIONI ART. 39- Visite ai convittori. Si ricorda a tutte le famiglie che non è consentito ai genitori o a parenti e familiari accedere liberamente ai piani dell’Istituto ed alle camere dei convittori e delle convittrici. È altresì vietata qualsiasi visita di parenti e\o amici non preventivamente comunicata. ART. 40 – Guardaroba. I convittori e le convittrici, con il permesso dei rispettivi educatori, possono recarsi in guardaroba, durante gli orari consentiti, per ritirare i propri indumenti personali avendo cura di usare sempre rispetto e cortesia con il personale in servizio. Tutti i capi di vestiario ivi depositati devono essere singolarmente numerati, mentre per evitare spiacevoli inconvenienti è vivamente consigliato di effettuare a casa il lavaggio di eventuali capi particolarmente delicati. ART. 41 – Camere. All’inizio dell’anno scolastico l’Istituto fornisce a ogni convittore e convittrice le chiavi di accesso alle camere per garantire ad ognuno di loro la riservatezza della persona e dei propri effetti personali. Nel ricordare a tutti che non è consentito portare in Convitto oggetti di valore o ingenti somme di denaro, si ribadisce che l’Istituto, pur cercando di prevenire gli eventuali furti con ogni strumento in suo possesso, declina qualsiasi responsabilità riguardo a eventuali smarrimenti di oggetti o ammanchi di denaro non adeguatamente custoditi. Ad ogni buon conto, la Direzione del convitto si riserva la possibilità di effettuare controlli nelle camere e negli armadi dei convittori alla presenza degli stessi o di altro convittore come testimone. ART. 42 - Responsabilità per danni. Chi procura danni volontariamente, o per grave negligenza, ai beni altrui o dell’Istituto, è tenuto a risarcire integralmente il danno e sarà oggetto di una sanzione disciplinare in relazione alla volontarietà ed all’entità del danno provocato. 15 ART. 43 - Scioperi e manifestazioni. Nelle situazioni in cui sono previste manifestazioni di sciopero da parte del personale docente dell’Istituto frequentato da convittori e convittrici, si dispone quanto segue: a) I convittori e le convittrici sono tenuti a recarsi in ogni caso regolarmente a Scuola; b) Giunti alla sede scolastica essi non prendono diverse iniziative se non previa comunicazione della Scuola che, nel caso non possa garantire nemmeno lo svolgimento di attività parziali o la sorveglianza minima, rimanda i ragazzi in Convitto dove soltanto per tale evenienza possono fare rientro. Non è pertanto consentito assentarsi arbitrariamente dalle lezioni né recarsi in altri luoghi nel caso in cui la Scuola dichiari che non è in grado di garantire la normale regolarità delle attività didattiche. c) In caso di volontà dei ragazzi a partecipare a manifestazioni studentesche è necessario che le famiglie inviino per tempo preventiva richiesta scritta di autorizzazione ai responsabili dell’Istituzione educativa, che comunque non si assume alcuna responsabilità in merito a tale partecipazione. Dal momento che il Convitto non autorizza i propri convittori e convittrici a nessuna forma di adesione alle manifestazioni di sciopero, l’inosservanza delle presenti disposizioni comporta la convocazione dei genitori e la sanzione disciplinare della sospensione dall’Istituto, mentre le eventuali assenze dovute a tali circostanze non possono essere giustificate dai responsabili dell’Istituzione educativa, ma direttamente dai genitori. ART. 44 – Medicinali. Il Convitto garantisce l’assistenza in caso di malattia dei convittori e delle convittrici. Le terapie in corso devo essere comunicata dai genitori, per iscritto, al Coordinatore del Convitto. Eventuali allergie o intolleranze alimentari devono essere documentate con certificato medico e comunicate per iscritto alla Direzione che provvede a disporre una dieta adeguata. ART. 45- Uso del telefono. Si raccomanda un uso discreto e moderato del telefono cellulare che, comunque, non può essere tenuto acceso nei periodi di studio e durante i pasti. Dopo le ore 22.00 tutti i telefoni cellulari devono essere rigorosamente mantenuti spenti. RISPETTO DEGLI EDUCATORI E DELLA VITA CONVITTUALE ART. 46 - I convittori e le convittrici sono tenuti ad un sincero rispetto delle persone (educatori, personale ausiliario, dirigenza, compagni), della struttura presso la quale sono ospitati, che devono preservare con la massima cura, e delle regole del Convitto. Si sottolineano in particolare i corretti comportamenti da tenere in alcuni momenti strategici ed in relazione ad alcuni aspetti della vita convittuale : - Il momento della sveglia e del riordino della stanza: Ogni convittore ed ogni convittrice è tenuto ad alzarsi subito senza indugiare e senza costringere l’educatore a ripetuti richiami; nell’organizzarsi, prima dell’inizio delle lezioni, egli deve tenere conto del tempo necessario ad attendere con cura alla pulizia e all’ordine della propria persona e della camera. A nessuno è concesso di rimanere a letto arbitrariamente né di permanere senza permesso nei locali del Convitto in orario scolastico: il convittore che, per motivi di salute, non si sentisse in grado di alzarsi, è tenuto ad avvertire tempestivamente l’educatore che informerà la famiglia, per valutare insieme come procedere e decidere per un eventuale rientro a casa anticipato, nonché il personale sanitario, per le prime cure del caso - Il momento dello studio: Ogni convittore ed ogni convittrice ha come suo primo dovere lo studio, da espletare in maniera adeguata e proficua. Durante le ore dedicate alle attività di studio è vietato ascoltare musica, ed utilizzare telefonini cellulari o altri strumenti che possano impedire la concentrazione e provocare confusione. I convittori e le convittrici sono tenuti a rispettare rigorosamente gli orari di studio previsti dal regolamento. - Il momento dei pasti: Ogni convittore ed ogni convittrice, negli orari previsti, rispettando la puntualità, deve recarsi in sala mensa ed attendere ordinatamente il proprio turno al banco del self service. L’abbigliamento deve essere adeguato e rispettoso della comunità: non si può accedere alla mensa in pigiama, in ciabatte in canottiere o comunque con un vestiario inadeguato. 16 Durante i pasti si deve evitare di alzarsi da tavola, alzare la voce e comunicare da un tavolo all’altro. Al termine dei pasti tutti i convittori devono riporre i vassoi negli appositi spazi ed uscire dalla sala mensa in maniera educata. - Il rispetto della propria stanza: Ogni convittore ed ogni convittrice deve preservare l’integrità dei locali e dei beni del Convitto che utilizza E’ fatto assoluto divieto di appendere ai muri delle camere e alle ante degli armadi qualsiasi cosa, (oggetti vari, poster , ecc.). a) Eventuali danni sui muri o sulle ante verranno quantificati ed addebitati ai diretti responsabili. - Il rispetto della pulizia personale: Ogni convittore ed ogni convittrice deve curare la propria igiene personale e conservare un aspetto fisico decoroso e consono ad un istituto educativo. Anche l’abbigliamento deve essere adeguato e dignitoso. DISPOSIZIONI DISCIPLINARI ART. 47 - Premessa. La presente sezione del Regolamento costituisce una declinazione alle specifiche esigenze del Convitto del regolamento disciplinare di istituto e non può essere con questo in contraddizione. Per questo motivo individua i comportamenti dei convittori che possono configurarsi come mancanze disciplinari nella specifica situazione convittuale e, pur non prevedendo automatismi, suggerisce sanzioni che vengono ritenute appropriate per alcune mancanze, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. Le eventuali mancanze dei ragazzi richiedono sempre un intervento educativo e, quando necessario, un intervento disciplinare con finalità educative, al fine di rafforzare il senso di responsabilità e di stimolare il ripristino di rapporti corretti all’interno del convitto. Gli interventi educativi e disciplinari tengono conto della situazione personale del convittore o semiconvittore, e tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell’adesione alle regole di convivenza. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. ART. 48 - Comportamento e disciplina Gli alunni convittori devono tenere un comportamento corretto sia durante la permanenza in convitto sia a scuola, durante ogni attività organizzata dal convitto e durante la fruizione dei permessi di uscita. L’atteggiamento degli alunni convittori deve essere in ogni momento rispettoso dei compagni, del personale e dei beni del convitto. Comportamenti non corretti sia dentro che fuori il Convitto, o durante le uscite, pregiudicano la concessione di ulteriori permessi e possono rappresentare motivo, nei casi ripetuti e gravi, per la non riammissione in convitto nell’anno successivo. ART. 49 - Prevenzione del “bullismo” e del “nonnismo”. Consapevole della diffusione del fenomeno noto con il termine di “ bullismo", il personale educativo del Convitto si adopera con particolare attenzione per prevenirne ogni manifestazione, promuovendo in ogni occasione il valore del rispetto reciproco tra tutte le componenti della vita scolastica, insegnando la piena accettazione delle differenze ed attuando una capillare educazione alla legalità ed al rispetto delle regole di convivenza. Ciò premesso, ogni atto riconducibile al bullismo ed ogni comportamento configurabile come “nonnismo” sono ritenuti mancanze di particolare gravità e come tale sanzionati. ART. 50 - Sicurezza. Durante ogni attività in Convitto gli alunni devono mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a prevenire infortuni e situazioni di pericolo per sé stessi e per gli altri. I comportamenti, volontari o meno, capaci di pregiudicare la propria o l’altrui incolumità (giochi senza controllo, spinte, corse all’interno dei locali, ecc.); la manomissione di dispositivi di sicurezza (allarmi, segnalatori, estintori,idranti, ecc.) e la mancata osservanza delle disposizioni relative alla prevenzioni degli infortuni sono da considerare mancanze disciplinari di particolare gravità e come tali sono sanzionate. Gli alunni e il personale sono tenuti a conoscere le disposizioni predisposte per l’evacuazione degli edifici in caso di calamità o incendio, così come risulta dal Piano di evacuazione e dagli appositi manifesti e segnalazioni. E’ assolutamente vietato introdurre in convitto e utilizzare fornellini o altre apparecchiature elettriche o a gas per riscaldare vivande o coperte elettriche o simili. 17 ART. 51 - Divieto di fumo. In ogni locale del Convitto è assolutamente vietato fumare. La detenzione di sostanze stupefacenti è incompatibile con la permanenza in convitto. ART. 52 - Divieto di detenzione ed assunzione di alcolici. In ogni locale del Convitto è assolutamente vietato consumare bevande alcoliche. La loro detenzione è incompatibile, come la detenzione di ogni droga o sostanza illegale, con la permanenza in convitto. ART. 53 - Frequenza. I convittori sono tenuti alla regolare frequenza delle lezioni scolastiche. L'assenza ingiustificata dalle lezioni costituisce mancanza disciplinare grave: le famiglie vengono immediatamente informate e nei confronti degli alunni vengono adottati provvedimenti disciplinari che, nei casi ripetuti, possono comportare l'allontanamento dal Convitto. ART. 54 - Igiene personale. Gli alunni convittori sono tenuti a curare la propria igiene personale fruendo con frequenza e regolarità della doccia e cambiando spesso la propria biancheria, utilizzando anche l’apposito servizio di lavanderia presente in Convitto. Ogni alunno deve tenere in ordine le proprie cose e la propria camera. ART. 55 - Danni. Eventuali danni in ogni modo provocati a beni del convitto vengono addebitati all’alunno che li ha provocati. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile, il danno viene addebitato agli ospiti della camera (per i danni relativi) o a tutti i convittori negli altri casi. ART. 56 - Divieti. Oltre ai divieti di cui all’art 50 e 51, non possono essere introdotti in Convitto, neppure per uso personale, pubblicazioni per soli adulti e ogni altra dotazione non pertinente con le attività proprie del Convitto e non confacenti al decoro e alla dignità dell’ambiente. Il Dirigente scolastico può mettere in atto ogni accorgimento e attuare, unitamente ai Coordinatori del Convitto, controlli per garantire l’osservanza di tali proibizioni. L’uso del PC personale e dell’eventuale connessione a Internet è consentito fino e non oltre le ore 22. La scuola invita a non introdurre in convitto oggetti e vestiario di particolare valore e declina ogni responsabilità per furti o danneggiamenti subiti dai Convittori. ART. 57 – Mancanze disciplinari. I provvedimenti disciplinari nei confronti degli alunni convittori che non rispettino le regole convittuali sono regolati degli articoli 4 e 5 del DPR 249 del 24 giugno 1998. I provvedimenti disciplinari di cui sopra hanno finalità educative e sono adottati nell’intento di rafforzare il senso di responsabilità degli alunni. Le mancanze sono classificate in A) lievi; B) gravi; C) gravissime A. Si configurano come mancanze lievi: a) presentarsi all’ attività di studio in ritardo b) disturbare ripetutamente durante lo studio c) mangiare o bere durante lo studio d) tenere comportamenti non corretti nell’ambito del convitto (spingere i compagni, urlare). e) non avere cura dell’igiene e del decoro della propria persona f) accedere alle camere per scopi diversi dal riposo, dalla cura dell’ igiene personale e dallo studio o comunque senza previa autorizzazione degli educatori g) utilizzare o conservare alimenti nelle camere h) lasciare in disordine gli effetti personali nelle camere h) utilizzare strumenti sonori nelle camere e disturbare nelle camere durante le ore di riposo i) utilizzare i distributori automatici durante lo studio obbligatorio e dalle ore 22,00 alle ore 7,15 l) Utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici durante lo studio, nella sala mensa (durante la colazione, il pranzo, la merenda e la cena) e nelle camere durante le ore di riposo dopo le 22,30 m) Avere un abbigliamento indecoroso ed inadatto all’ambiente educativo quale è il convitto e la scuola n) Assumere un comportamento scorretto in mensa B. Si configurano come mancanze gravi: a) Fumare nei locali del Convitto e in ogni altro luogo vietato dalla vigente normativa in materia di fumo. 18 b) Bere alcolici sia dentro che fuori i locali del Convitto c) Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al personale scolastico, ai compagni, usare un linguaggio volgare e irriguardoso. d) Apportare modifiche anche provvisorie all’impianto elettrico ed installare apparecchi come stufette, tv, fornelli, scaldini, frigoriferi, etc… e) Non svolgere lo studio obbligatorio, regolato da orari stabiliti e/o tenere una frequenza saltuaria con assenze non giustificabili. f) Uscire senza l’autorizzazione e/o senza aver indicato l’uscita sull’apposito modello. Non rispettare l’orario di rientro indicato nel permesso di uscita. g) Detenere e/o far scoppiare petardi ed assimilati. h) Reiterare un comportamento scorretto inquadrato come “mancanza lieve” per tre volte, segnalate da altrettanti rimproveri scritti sul registro. C. Si configurano come mancanze gravissime: a) Compiere atti che violano la dignità della persona (con ingiurie, offese ecc…). Costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone con disabilità o se le offese si configurano come razziste b) sottrarre beni o materiali a danno di compagni, del personale, dell’istituzione scolastica c) compiere atti di vandalismo su cose d) Compiere atti di violenza su persone e) Agire mettendo in pericolo se stessi e gli altri (es. correre a velocità eccessiva all’interno dell’Istituto, sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori o latri dispositivi di sicurezza, ecc). f) Fare uso e spacciare sostanze stupefacenti all’interno dell’istituzione scolastica e negli spazi adiacenti. g) Detenere e fare uso di sostanze alcoliche e superalcoliche. i) Raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione. N.B. I comportamenti di cui alle lettere A, B e C sono validi anche nei momenti di uscita dal Convitto. La sanzione disciplinare inflitta dal Consiglio di Classe si applica contemporaneamente alla vita convittuale. ART. 58 - Consiglio di Disciplina. Nell'ambito dei principi generali contenuti in premessa, l'Istituzione mira ad obiettivi di crescita umana e sociale dei ragazzi. In quest'ottica educativa, nel caso si dovessero verificare fatti gravi che infrangano le regole fondamentali della convivenza all'interno del Convitto, i necessari provvedimenti, proporzionati alla gravità del caso, sono adottati da un apposito Consiglio di Disciplina. Il Consiglio di disciplina può deliberare sanzioni disciplinari della sospensione fino a 15 giorni. Per sospensioni superiori ai 15 giorni o fino al termine delle lezioni, la competenza è del Consiglio di Istituto. Il Consiglio di Disciplina è presieduto di diritto dal Dirigente Scolastico ed è composto dai Coordinatori del Convitto e da tre educatori nominati dal Capo d'Istituto su proposta del Collegio degli educatori. Il Consiglio di Disciplina ha inoltre la funzione di esaminare periodicamente i comportamenti dei convittori, considerandone le varie implicazioni rispetto alla vita convittuale e decidendo sui fatti ed avvenimenti che possano in qualche modo influenzarne il regolare svolgimento; i provvedimenti sono deliberati a maggioranza e sono ratificati dal Dirigente scolastico. Qualora si dovessero verificare fatti gravissimi, il Consiglio di Disciplina viene convocato immediatamente dal Dirigente per decisione autonoma o in base alla richiesta della maggioranza dei componenti, (fatte salve le autonome e specifiche attribuzioni del Dirigente Scolastico come previsto al successivo art. 59 ). L’ adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l’astensione. In caso di parità, prevale il voto del Dirigente Scolastico. In caso di decisione di sospensione superiore ai 15 giorni o sino al termine delle lezioni, la decisione deve essere ratificata dal Consiglio di Istituto. ART. 59 - Sanzioni Il Richiamo Verbale ha una funzione pedagogica e non costituisce sanzione disciplinare. Viene impartito dall’educatore nell’ambito del suo intervento educativo coerentemente con il presente regolamento e le finalità educative dell’Istituto. Le mancanze previste nell’art. 57 alla lettera A sono sanzionate dal Dirigente o suo delegato, dai Coordinatori del 19 convitto con nota disciplinare sul registro del Convitto e, quando necessario con la temporanea privazione della libera uscita o della partecipazione ad alcune attività. Del provvedimento vengono informate le famiglie, tramite comunicazione telefonica o scritta, ed il Dirigente Scolastico. In caso di assenza del Dirigente o del Coordinatore, per ragioni di urgenza e/o di sicurezza, la sospensione della libera uscita o della partecipazione a talune attività può essere temporaneamente e verbalmente adottata dall’educatore in servizio, ma deve essere ratificata per esercitare successivamente i suoi effetti. Per mancanze ripetute o per mancanze gravi o gravissime, le misure disciplinari vengono impartite dal Dirigente Scolastico sentiti i Coordinatori del convitto, dopo aver ascoltato le ragioni dei ragazzi e, quando possibile, le considerazioni dei loro genitori. ART. 60 - Impugnazioni - Contro le sanzioni disciplinari è ammesso il ricorso da parte dei genitori dell’alunno sanzionato, o da chiunque abbia interesse, all'Organo di Garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. L’Organo di Garanzia deciderà a maggioranza assoluta nel volgere di 10 giorni. Le deliberazioni saranno valide solo in presenza di tutti i membri dell’Organo e non saranno ammesse astensioni. Poiché il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, l'eventuale impugnazione non incide sull'esecutività della sanzione disciplinare. L’eventuale modifica o annullamento della sanzione avrà dunque effetto soltanto sugli esiti secondari quali la valutazione periodica o finale del comportamento. Avverso i provvedimenti disciplinari o alle deliberazioni dell’Organo di Garanzia interno è ammesso ricorso, entro 15 giorni dall’avvenuta comunicazione, al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale che presiede l’Organo di Garanzia Regionale, che esprime un parere entro 30 giorni. ART. 61 – Comunicazione di avvio del procedimento. Per le sanzioni che comportano l’allontanamento dal Convitto e che devono essere comminate dal Consiglio di Disciplina Interno al convitto e poi ratificate dal Consiglio di Istituto, va data comunicazione dell’avvio del procedimento allo studente ed ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell’audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento. Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Il Convittore/Semiconvittore ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o un suo delegato, e dal coordinatore del Convitto, congiuntamente. Dell’audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico. A seguito dell’audizione, il Dirigente Scolastico potrà avvalersi del parere del Collegio degli Educatori, per valutare la gravità dei comportamenti contestati. DISPOSIZIONI SUL REGOLAMENTO Art. 62. Validità del Regolamento. Il presente Regolamento ha validità permanente, salvo gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari per evidenti ragioni di funzionalità. ART. 63. Pubblicazione del Regolamento. Il Regolamento viene esposto all’albo del Convitto ed è consultabile sul sito della scuola; una sua copia viene fornita ad ogni famiglia all’atto della conferma dell’iscrizione. ART. 64. Sottoscrizione da parte delle famiglie della Convenzione riferita al Regolamento Al momento della conferma dell’iscrizione viene fatta sottoscrivere agli alunni e alle famiglie una Convenzione (allegato 10) che riprende il presente Regolamento e che diventa vincolante per le famiglie e per gli alunni. ART. 65. Aggiornamento annuale del Regolamento. Il presente Regolamento è oggetto di aggiornamento annuale da parte del Consiglio di Istituto, che ne approva modifiche o integrazioni prima dell’inizio di ciascun anno scolastico o in qualunque momento se ne ravveda la necessità. Per quanto non direttamente in esso previsto si fa riferimento alla normativa vigente. Il presente Regolamento del Convitto fa parte integrante del Regolamento di Istituto. Fanno parte integrante del presente Regolamento: - Progetto educativo predisposto annualmente dal Collegio degli Educatori - Piano attuativo del Progetto Educativo predisposto annualmente dal Dirigente scolastico Altra documentazione richiesta alle famiglie al momento dell’iscrizione: Autorizzazione uscite nel Comune Deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 9 dicembre 2015 20