Ministero del Tesoro - Dipartimento del Tesoro

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Ministero del Tesoro
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
SERVIZIO V - ANTIRICICLAGGIO,
CONTENZIOSO E VALUTARIO
Comitato Legge n°197/1991
SEDUTA DEL 24.7.1998
PARERE N° 69
OGGETTO:
normativa antiriclaggio; qualificazione dell’attività di noleggio a
lungo termine di autoveicoli.
Uno studio legale ha posto due quesiti in ordine all’esercizio
dell’attività di noleggio a lungo termine di autoveicoli da parte di una società non
finanziaria.
Lo studio ha rappresentato che il contratto mediante il quale detta
attività verrebbe svolta prevederebbe una durata minima di locazione di 12 mesi e che la
società si riserverebbe il diritto, dietro richiesta scritta del cliente, di autorizzare il
prolungamento del periodo di locazione per ogni singolo autoveicolo, previa revisione
ed eventuale rivalutazione del canone stesso.
Il canone di locazione verrebbe determinato prendendo in
considerazione la durata contrattuale, la percorrenza chilometrica, il valore del veicolo
nonché la tipologia dei servizi supplementari richiesti dal cliente.
La proprietà degli autoveicoli durante l’esecuzione del contratto
resterebbe sempre in capo alla società, non essendo prevista l’opzione finale d’acquisto
a favore del cliente.
Il contratto di locazione di autoveicoli a lungo termine avrebbe per
oggetto non solo il mero godimento dei veicoli ma anche una pluralità di servizi
aggiuntivi quali la manutenzione, il pagamento delle contravvenzioni, le coperture
assicurative, l’assistenza clienti; in pratica tutti quegli interventi che la società si
impegnerebbe a svolgere, presso i suoi centri assistenza, al fine di garantire il buon
funzionamento degli stessi autoveicoli.
Inoltre, a richiesta del cliente, la società fornirebbe altri servizi
supplementari quali il controllo della scadenza del periodo di copertura assicurativa ed
il pagamento del relativo importo, il pagamento della tassa di proprietà automobilistica,
dell’eventuale soprattassa per i veicoli diesel e della tassa di concessione governativa
contro i terzi per gli autocarri.
In alcuni casi la locazione a lungo termine di autoveicoli sarebbe
preceduta da una compravendita, cioè la società acquisterebbe la flotta veicoli dal
cliente, lasciando contestualmente allo stesso il godimento degli autoveicoli dietro
pagamento di un canone.
Detta operazione sarebbe articolata in due autonomi contratti: un
contratto di compravendita (la società acquista il parco auto dal cliente) ed uno di
locazione di veicoli a lungo termine (il cliente mantiene il godimento dello stesso parco
auto).
Anche detta operazione contrattuale avrebbe per oggetto la medesima
attività di locazione sopra descritta e sarebbe regolata dal medesimo contratto,
consistente in una locazione a cui si aggiungerebbero i servizi accessori, per cui il
rapporto globale sarebbe quello di una gestione completa della flotta autoveicoli del
cliente, per il quale si tratterebbe, quindi, di un accordo di “outsourcing”.
Alla luce di quanto sopra lo studio legale ha chiesto se la semplice
attività di locazione a lungo termine e quella preceduta dalla compravendita della flotta
veicoli del cliente, configurano attività finanziaria.
In proposito, il Comitato esprime il parere che dal quadro normativo
vigente entrambe le locazioni, così come sono state prospettate, non costituiscono
attività finanziaria né sono configurabili come leasing operativo o finanziario,
mancando la causa finanziaria e la trilateralità del rapporto (cfr. pareri del Comitato n.
19 del 16.2.1995 e n. 48 dell’8.11.1996).
IL SEGRETARIO
FL/ss
IL PRESIDENTE