Ministero del Tesoro - Dipartimento del Tesoro
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Ministero del Tesoro DIREZIONE GENERALE DEL TESORO SERVIZIO V - ANTIRICICLAGGIO, CONTENZIOSO E VALUTARIO Comitato Legge n°197/1991 SEDUTA DEL 24.7.1998 PARERE N° 69 OGGETTO: normativa antiriclaggio; qualificazione dell’attività di noleggio a lungo termine di autoveicoli. Uno studio legale ha posto due quesiti in ordine all’esercizio dell’attività di noleggio a lungo termine di autoveicoli da parte di una società non finanziaria. Lo studio ha rappresentato che il contratto mediante il quale detta attività verrebbe svolta prevederebbe una durata minima di locazione di 12 mesi e che la società si riserverebbe il diritto, dietro richiesta scritta del cliente, di autorizzare il prolungamento del periodo di locazione per ogni singolo autoveicolo, previa revisione ed eventuale rivalutazione del canone stesso. Il canone di locazione verrebbe determinato prendendo in considerazione la durata contrattuale, la percorrenza chilometrica, il valore del veicolo nonché la tipologia dei servizi supplementari richiesti dal cliente. La proprietà degli autoveicoli durante l’esecuzione del contratto resterebbe sempre in capo alla società, non essendo prevista l’opzione finale d’acquisto a favore del cliente. Il contratto di locazione di autoveicoli a lungo termine avrebbe per oggetto non solo il mero godimento dei veicoli ma anche una pluralità di servizi aggiuntivi quali la manutenzione, il pagamento delle contravvenzioni, le coperture assicurative, l’assistenza clienti; in pratica tutti quegli interventi che la società si impegnerebbe a svolgere, presso i suoi centri assistenza, al fine di garantire il buon funzionamento degli stessi autoveicoli. Inoltre, a richiesta del cliente, la società fornirebbe altri servizi supplementari quali il controllo della scadenza del periodo di copertura assicurativa ed il pagamento del relativo importo, il pagamento della tassa di proprietà automobilistica, dell’eventuale soprattassa per i veicoli diesel e della tassa di concessione governativa contro i terzi per gli autocarri. In alcuni casi la locazione a lungo termine di autoveicoli sarebbe preceduta da una compravendita, cioè la società acquisterebbe la flotta veicoli dal cliente, lasciando contestualmente allo stesso il godimento degli autoveicoli dietro pagamento di un canone. Detta operazione sarebbe articolata in due autonomi contratti: un contratto di compravendita (la società acquista il parco auto dal cliente) ed uno di locazione di veicoli a lungo termine (il cliente mantiene il godimento dello stesso parco auto). Anche detta operazione contrattuale avrebbe per oggetto la medesima attività di locazione sopra descritta e sarebbe regolata dal medesimo contratto, consistente in una locazione a cui si aggiungerebbero i servizi accessori, per cui il rapporto globale sarebbe quello di una gestione completa della flotta autoveicoli del cliente, per il quale si tratterebbe, quindi, di un accordo di “outsourcing”. Alla luce di quanto sopra lo studio legale ha chiesto se la semplice attività di locazione a lungo termine e quella preceduta dalla compravendita della flotta veicoli del cliente, configurano attività finanziaria. In proposito, il Comitato esprime il parere che dal quadro normativo vigente entrambe le locazioni, così come sono state prospettate, non costituiscono attività finanziaria né sono configurabili come leasing operativo o finanziario, mancando la causa finanziaria e la trilateralità del rapporto (cfr. pareri del Comitato n. 19 del 16.2.1995 e n. 48 dell’8.11.1996). IL SEGRETARIO FL/ss IL PRESIDENTE