codice di autoregolamentazione per la campagna elettorale dei
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codice di autoregolamentazione per la campagna elettorale dei
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI PRIMARIE DELLA CITTA’ PER LA SCELTA DEL CANDIDATO DELLA COALIZIONE DI CENTROSINISTRA A SINDACO DI VENEZIA PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 15 MARZO 2015. Articolo 1 (Ambito di applicazione) In applicazione di quanto previsto dall’art. 4 comma 1 del Regolamento delle primarie il presente codice disciplina le modalità di conduzione della campagna elettorale relativa alla elezioni primarie del Comune di Venezia per la scelta del candidato della coalizione di centrosinistra a Sindaco di Venezia per le elezioni amministrative del 2015. Articolo 2 (Norme generali relative alla campagna elettorale dei candidati) Ogni candidato è tenuto a svolgere la propria campagna delle primarie con lealtà nei confronti degli altri candidati, evitando ogni azione che possa ledere la dignità di questi ultimi oltre che l’immagine della coalizione e sostenendo un modello di comunicazione basato sull’ascolto, sul dialogo, sulla chiarezza di espressione e sulla “volontà d’intesa”. Si rinvia alle norme del codice etico del partito democratico, in particolare l’art. 3, comma 1, lett. d), comma 2, lett. c) e f), l’art. 4, comma 4, l’art. 5 e l’art. 6. Articolo 3 (Contenimento dei costi e mezzi di propaganda consentiti) 1. È consentito rendere pubblici e diffondere, attraverso manifesti o mezzi di informazione a diffusione regionale o locale, annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, o altri interventi di singoli candidati. 2. È ammessa l’affissione in luoghi pubblici di manifesti diretti a promuovere la candidatura o le iniziative purché negli spazi e con le modalità previste dalla normativa vigente. 3. La propaganda elettorale non a pagamento attraverso siti web o altri mezzi di comunicazione elettronica ovvero la stampa di materiale informativo, è sempre consentita. 4. A partire dall’approvazione del seguente codice di autoregolamentazione e per tutto il periodo antecedente lo svolgimento delle elezioni primarie, vige il divieto per tutti i candidati o soggetti ad essi riferibili di pubblicazione e/o diffusione dei sondaggi politici ed elettorali sull’esito delle elezioni primarie. Articolo 4 (Limiti di spesa) 1. Le spese della campagna elettorale di ciascun candidato non possono complessivamente superare il limite di € 10.000, dal momento della presentazione dell’autocandidatura; 2. Nel caso in cui i candidati ricevessero contributi superiori a quelli stabiliti dal comma precedente, l’eccedenza verrà utilizzata dalla coalizione per la campagna elettorale delle amministrative 2015; 3. Sono ammessi contributi erogati sia da persone fisiche sia da persone giuridiche. Per i contributi sono previsti i seguenti limiti di spesa: a. fino ad un massimo di € 1.000,00 per ciascuna persona fisica; b. di norma, fino ad un massimo di € 2.000,00 per ciascuna persona giuridica, salvo quanto disposto dal sotto riportato punto 4. 4. Non sono ammessi contributi da parte delle Società partecipate dal Comune di Venezia e comunque da qualsiasi Ente da questo partecipato (come stabilito dalla Legge 2 maggio 1974, n. 195). Non sono ammessi inoltre i contributi da parte di Società, Enti, e comunque da soggetti che nel periodo 2013/2015 abbiano partecipato con esito positivo, o stiano partecipando, a gare d’appalto o di assegnazione del Comune o di altri Enti Pubblici per 5. 7. 8. 9. opere pubbliche, beni e servizi che hanno interessato il territorio comunale. Non sono altresì ammessi contributi da parte di persone o Enti che si siano visti conferire incarichi, anche professionali, a titolo oneroso da parte del Comune. Per spese della campagna elettorale si intendono quelle relative: a. alla produzione, all’acquisto o all’affitto di materiali e di mezzi per la propaganda; b. alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a); c. all’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere ricreativo, sociale, culturale e sportivo; d. al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale. e. alle spese di comunicazione inerenti alla campagna elettorale; f. ed eventuali spese relative all’affitto di una sede, ai soggiorni e ai viaggi. Qualsiasi spesa di propaganda elettorale direttamente riferibili ad un candidato è computata, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, allo stesso. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui al successivo comma 8 e la relativa documentazione deve essere conservata a cura dell’interessato o di un suo delegato per almeno 5 anni successivi allo svolgimento delle Elezioni ai fini dell’effettuazione dei relativi controlli. Entro 15 giorni dallo svolgimento delle primarie, tutti i candidati trasmettono al Comitato delle Primarie di Coalizione, personalmente o tramite un proprio mandatario, una dichiarazione contenente un rendiconto relativo ai contributi ricevuti ed alle spese sostenute comprensivo di tutte le ricevute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l’indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti da persone fisiche e giuridiche. È obbligatorio per ogni candidato creare un conto corrente bancario o postale nel quale dovranno essere versati i contributi della campagna delle primarie. A conclusione delle primarie andranno allegati gli estratti del conto corrente bancario ed eventualmente postale utilizzati. Per i contributi ricevuti in contanti il candidato dovrà rilasciare al una apposita ricevuta. Verranno resi pubblici, a cura del Comitato Organizzatore delle Primarie sul sito internet del Partito Democratico Metropolitano di Venezia, i contributi superiori ad € 300, a tal fine è compito di ciascun candidato alle primarie farsi rilasciare dai contribuenti una apposita liberatoria per la pubblicazione, anche per il tramite dei mezzi di comunicazione di massa, del nominativo e dell’importo oggetto della contribuzione. Nel caso di mancata sottoscrizione da parre della persona fisica o giuridica il candidato non potrà accettare la contribuzione/prestazione. Articolo 5 (Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie) 1. Le segnalazioni ed i ricorsi avverso presunte violazioni del regolamento delle primarie e del presente codice di autoregolamentazione possono essere presentati da ogni elettore sia nella fase antecedente che nella fase successiva le elezioni primarie (e comunque non oltre le ore 20,00 del terzo giorno successivo alle primarie) al collegio di garanzia. Segnalazioni e ricorsi sono redatti per iscritto in modo quanto più possibile circostanziato, ad essi è allegata tutta la documentazione eventualmente ritenuta utile al fine di comprovarne i contenuti e identificarne il presentatore. 2. Il Collegio di Garanzia, una volta investito della segnalazione o del ricorso, può invitare, anche per le vie brevi, i soggetti interessati a produrre eventuali ulteriori informazioni, e comunque si pronuncia in merito entro 48 ore dalla sua ricezione. Per i ricorsi presentati a far data dalle ore 12,00 del 9 marzo 2015 il termine per assumere la decisione è ridotto a 24 ore. 3. Il Collegio di Garanzia, una volta accertata la violazione, può prescrivere agli interessati le misure ritenute necessarie al fine di far cessare il comportamento scorretto e di ristabilire la parità di condizioni fra i candidati, eventualmente disponendo comportamenti riparatori a favore dei soggetti danneggiati. Nel formulare le prescrizioni di cui al precedente periodo, il Collegio di Garanzia fissa altresì il termine per l’adozione delle misure medesime e può prescrivere che, in caso di mancata adozione delle misure impartite, i candidati ai quali è attribuibile la violazione siano esclusi dalle elezioni primarie e dichiarati decaduti nel caso siano stati eletti. Le decisioni saranno comunicate al Comitato Organizzatore. 4. Il Collegio di Garanzia decide su ogni e qualunque controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio insorta anche tra i candidati o tra questi ed il Comitato Organizzatore con giudizio unico e inappellabile. 5. Le riunioni del Collegio di Garanzia sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti In caso di parità, prevale il voto del presidente o, in caso di sua assenza, del componente scelto dalla maggioranza presente quale facente funzioni. 6. Della riunione o delle riunioni nelle quali sono esaminate le segnalazioni presentate ai sensi del presente articolo è redatto un verbale nel quale si dà conto, anche in forma succinta, degli elementi esaminati e delle motivazioni poste alla base della decisione assunta. 7. Le decisioni assunte sono portate a conoscenza degli interessati e possono essere rese di pubblica conoscenza. Venezia, _________________ Firma per accettazione