Regolamento acquisti

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Regolamento acquisti
REGOLAMENTO
per l’acquisizione in economia
di lavori, servizi e forniture
INDICE:
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
3
Articolo 1 – Finalità
3
Articolo 2 – Principi dell’attività contrattuale
3
Articolo 3 – Forme di esecuzione in economia
4
Articolo 4 – Responsabile del procedimento
5
Articolo 5 – Rinvio
6
TITOLO II – ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI E FORNITURE
6
Articolo 6 – Limiti di importo e divieto di frazionamento nei servizi e nelle
forniture
6
Articolo 7 – Acquisizione di forniture e servizi in economia
6
Articolo 8 – Altri casi di ricorso al sistema in economia
9
Articolo 9 – Affidamento diretto per le forniture e per i servizi
10
Articolo 10 – Procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario
11
Articolo 11 – Fondo economale e spese minute
13
Articolo 12 – Garanzie
13
Articolo 13 – Forme contrattuali
16
Articolo 14 – Pubblicità e comunicazioni
16
Articolo 15 – Mercato elettronico
17
TITOLO III – ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI LAVORI
18
Articolo 16 – Limiti di importo e divieto di frazionamento nei lavori
18
Articolo 17 – Acquisizioni di lavori in economia
18
Articolo 18 – Affidamento diretto per i lavori
19
Articolo 19 – Procedura di affidamento di lavori mediante cottimo
fiduciario
19
Articolo 20 – Lavori d’urgenza
21
Articolo 21 – Provvedimenti in casi di somma urgenza
21
Articolo 22 – Garanzie
22
Articolo 23 – Pubblicità
23
Articolo 24 - Norma di chiusura – Entrata in viore21
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi
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TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Finalità
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento degli acquisti in
economia di lavori, servizi e forniture da parte dell’ENPAP – Ente Nazionale di
Previdenza ed assistenza per gli Psicologi (di seguito, ENPAP o Ente), in
attuazione di quanto previsto dagli artt. 28 e 125 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” di seguito,
anche, Codice dei contratti pubblici), dagli artt. 173 e ss. e dagli artt. 332 e ss.
del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. recante Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” di seguito, anche, Regolamento dei contratti
pubblici o Regolamento).
2. Nel caso in cui dovessero intervenire in futuro eventuali modifiche o
integrazioni di natura legislativa o regolamentare nel settore degli appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, il
presente Regolamento verrà aggiornato con atto deliberativo del Consiglio di
amministrazione dell’Ente.
Articolo 2
Principi dell’attività contrattuale
1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno la finalità di assicurare che
l’affidamento di lavori, servizi e forniture avvenga in termini temporali ristretti
e con modalità semplificate nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed
economicità, oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e rotazione.
2. In particolare, l'attività negoziale si ispira ai seguenti principi:
a) perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente;
b) realizzazione
della massima economicità
in combinazione con
l'ottimizzazione degli scopi societari;
c) imparzialità nella scelta dei contraenti;
d) trasparenza nell'applicazione delle procedure di scelta dei contraenti;
e) semplificazione procedurale nel rispetto dei principi di cui alle precedenti
lettere a), b), c) e d).
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3. A tali fini l’ENPAP, nei limiti consentiti dalla legge, considera il ricorso a
procedure in economia ed in particolare al cottimo fiduciario, di cui all'art, 125
del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. così come integrato dagli artt. 7 e 17 del
Regolamento in riferimento alle tipologie di lavori, servizi e forniture per i quali
è ammesso il ricorso alle procedure in economia, quale modulo operativo
preferenziale per l'acquisizione delle forniture, servizi o lavori laddove l’Ente
non sia dotato al suo interno di personale dipendente qualificato o comunque
disponibile per le esecuzioni in questione, oppure non sia dotata di mezzi
idonei, mentre, per quanto concerne la fornitura di beni, il modulo operativo
preferenziale è rappresentato dal ricorso al Mercato Elettronico della P.A.
4. Gli operatori economici onde poter conseguire l’affidamento dei lavori, servizi e
forniture devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs.
163/2006 e s.m.i.
Articolo 3
Forme di esecuzione in economia
1. Il ricorso al sistema di acquisizione in economia di cui all'art. 125 del D.lgs.
163/2006 e s.m.i., così come integrato dagli artt. 7 e 17 del Regolamento, è
ammesso in relazione ai limiti di importo e alle tipologie di lavori, servizi e
forniture indicati ai successivi artt. 6 e 16, del presente Regolamento.
2. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario può essere
frazionato artificiosamente al fine di ricondurne l’esecuzione alle regole ed ai limiti di
valore del presente Regolamento.
3. L’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia può avvenire:
a) in amministrazione diretta;
b) con cottimo fiduciario od affidamento diretto.
4. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate sotto la direzione
del Responsabile del procedimento con materiali e mezzi dell’Ente o
appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell’Ente, o
eventualmente assunto per l’occasione.
5. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni avvengono con affidamento a terzi
mediante procedura negoziata.
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Articolo 4
Responsabile del procedimento
1. L’Ente opera per mezzo di propri Responsabili del Procedimento individuati o
dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente o dal Direttore, secondo le
rispettive competenze, in relazione alla fornitura, al servizio o al lavoro da
realizzare.
2. In mancanza di scelta di un Responsabile del Procedimento, lo stesso è
identificato nel Direttore dell’Ente.
3. Il Responsabile del Procedimento deve essere un dipendente dell’Ente e non
può rifiutare l’incarico; qualora il servizio o la fornitura presenti delle specificità
tecniche che esulano dalle sue competenze può chiedere di essere supportato da
altro dipendente dell’Ente o da un tecnico esterno scelto secondo le procedure e
modalità previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. per
l'affidamento di incarichi di servizi.
4. Il Responsabile del Procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di
affidamento previsti dell’art. 10 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal presente
Regolamento, definisce le specifiche tecniche e/o prestazionali della fornitura,
servizio o lavoro, individua gli operatori economici a cui inviare richiesta di
offerta per le procedure negoziate con selezione dall’Albo Fornitori e
Professionisti dell’Ente ovvero a mezzo indagine di mercato, verifica l’avvenuto
perfezionamento del contratto, assume la responsabilità della corretta
esecuzione delle prestazioni e l’attestazione di regolare esecuzione nei casi in
cui, ai sensi dell’art. 272, comma 5, D.P.R. 207/2010, il Responsabile Unico del
Procedimento sia anche Direttore dell’Esecuzione del contratto; per i lavori la
dichiarazione di regolare esecuzione è di competenza del Direttore dei Lavori.
5. Ai sensi dell’art. 300, comma 2, D.P.R. 207/2010, il Direttore dell’Esecuzione
del contratto è, comunque, un soggetto diverso dal Responsabile Unico del
Procedimento nel caso di:
a) prestazioni di importo superiore ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila)
oltre IVA;
b) prestazioni particolarmente complesse ovvero caratterizzate dall’utilizzo di
componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate
prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.
6. Nelle ipotesi di prestazioni di particolare importanza, così come definite nella
sopra indicata lettera b) del comma 5, l’Ente può nominare uno o più assistenti
del Direttore dell’Esecuzione cui affida, per iscritto, una o più delle attività di
competenza del Direttore dell’Esecuzione.
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7. Nelle ipotesi indicate nel comma 5 del presente articolo, in caso di carenza in
organico di personale adeguato alla prestazione da eseguire, l’Ente affida
l’incarico di Direttore dell’Esecuzione a soggetto scelto secondo le procedure e
con le modalità previste dal D.lgs. 163/2006 e s.m.i.per affidamento dei servizi.
Articolo 5
Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio
alla normativa in materia.
TITOLO II
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI E FORNITURE
Articolo 6
Limiti di importo e divieto di frazionamento nei servizi e nelle forniture
1. Le acquisizioni in economia dei servizi e delle forniture sono consentite fino ai
seguenti importi:
a) pari o superiore a € 40.000,00 (euro quarantamila) e fino a € 200.000,00
(euro duecentomila), è consentito il cottimo fiduciario;
b) inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila) è consentito l’affidamento
diretto da parte del Responsabile del Procedimento, secondo le modalità di
cui al successivo art. 9.
Tali soglie devono intendersi automaticamente adeguate in relazione alle
modifiche apportate all’art. 28 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti
pubblici) dalla normativa comunitaria in materia a mezzo del meccanismo di
adeguamento previsto dall’art. 248 del Codice dei contratti pubblici.
2. Gli importi, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto
dell’IVA.
3. Nessun servizio o fornitura di importo pari o superiore alle predette soglie di
valore può subire un frazionamento artificioso finalizzato a ricondurne la
prestazione alla disciplina contenuta all’art. 125 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
(Codice dei contratti pubblici).
Articolo 7
Acquisizione di forniture e servizi in economia
1. Nei limiti previsti all’articolo 6 del presente Regolamento, è ammesso il ricorso
alle procedure di spesa in economia per l’acquisizione delle seguenti categorie
generali di forniture di beni e servizi individuate dal Consiglio di
Amministrazione.
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2. Tipologie di forniture beni e servizi
A. Automezzi
A.1
Autovetture
A.2 Accessori e ricambi
A.3 Pneumatici (compresa installazione)
B. Arredamento
B.1
Mobili/Arredi per uffici
B.2 Attrezzatura antincendio/di sicurezza
B.3 Porte e Infissi
B.4 Attrezzatura e prodotti per il verde
B.5 Arredo per esterni e giardini
C. Complementi di arredo
C.1
Tendaggi/Tappezzerie
C.2 Elettrodomestici
C.3 Casseforti
C.4 Quadri/Cornici
E. Materiali
E.1
Materiale edile
E.2 Materiale elettrico
E.3 Materiale idraulico
E.4 Materiale di pulizia/igiene per ambienti
E.5 Vetri/cristalli/specchi
F. Attrezzature e sistemi informatici
F.1
Apparecchiature informatiche ed accessori
F.2 Fotocopiatrici/Scanner/fax
F.3 Materiali di consumo
F.4 Software
G. Materiali e servizi per manifestazioni
G.1 Targhe/stemmi/coppe
G.2 Fiori
G.3 Bandiere
G.4 Attrezzature per manifestazioni
G.5 Servizi per manifestazioni
H. Cancelleria
H.1
Cancelleria
H.2 Manifesti/Cataloghi/Brochure
H.3 Stampati e prodotti tipografici
H.4 Copie / fotocopie
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I.
I.1
I.2
Forniture Varie
Acqua minerale e bevande
Segnaletica interna ed esterna
L. Manutenzione/Riparazione autoveicoli
L.1
Meccanico
L.2 Carrozzeria
L.3 Gommista
L.4 Lavaggio
M. Manutenzioni/Riparazioni
M.1 Impianti idrici
M.2 Impianti termoidraulici
M.3 Impianti elettrici
M.4 Impianti elevatori
M.5 Impianti telefonici
M.6 Impianti di sorveglianza
M.7 Attrezzature antincendio
N. Manutenzione immobili ed aree verdi
N.1 Fabbri
N.2 Falegnami
N.3 Opere edili
N.4 Vetrai
N.5 Aree verdi/giardinaggio
O. Servizi di Archiviazione/Gestione documentale
O.1 Sistemi di archiviazione
O.2 Traduzioni
O.3 Legatoria
O.4 Gestione documentale
P. Servizi Trasporti/Traslochi/Noleggio
P.1
Traslochi
P.2 Facchinaggio
P.3
Trasporto/Spedizione merci
P.4 Noleggio attrezzature diverse
Q. Servizi Pulizia/Sanificazione
Q.1 Pulizia uffici
Q.2 Disinfestazione/Derattizzazione e sanificazione
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R. Servizi Finanziari/Assicurativi
R.1 Assicurazioni
R.2 Bancario e di tesoreria
R.3 Recupero crediti e riscossione
Advisor
R.4 finanziari/contabili/revisione
S. Consulenze professionali
S.1
Legali
S.2 Notarili
S.3 Statistici ed attuariali
S.4 Consulenza del lavoro
S.5
Ricerca e selezione del personale
S.6 Formazione
S.7
Sicurezza sul lavoro
S.8 Revisione contabile
T. Servizi informatici
T.1
Sviluppo, manutenzione ed assistenza software applicativo
T.2 Sviluppo, manutenzione ed assistenza software di base
T.3 Manutenzione hardware server/grandi sistemi
T.4 Manutenzione hardware pc/minisistemi
T.5 Servizi di gestione operativa
U. Altri Servizi
U.1 Organizzazione convegni e congressi
U.2 Comunicazione
U.3 Servizi fotografici
U.4 Agenzie turistiche
U.5 Servizi alberghieri
U.6 Servizi di ristorazione
U.7 Vigilanza
Articolo 8
Altri casi di ricorso al sistema in economia
1. Il ricorso al sistema delle acquisizioni in economia di beni e servizi disciplinato
dalla presente procedura è altresì consentito ai sensi dell'art. 125, comma 10, del
D.lgs. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), nelle seguenti ipotesi
tassative:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e in danno al contraente
inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per
conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
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b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non
previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto
medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti,
nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del
contraente e nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di
scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose ovvero per
l'igiene e salute pubblica ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.
2. Ai sensi dell’art. 332, comma 4, del d.P.R. 207/2010 (Regolamento dei contratti
pubblici), in caso di specifiche caratteristiche del bene da fornire o del servizio
da espletare, ovvero nel caso di specifiche esigenze accertate dal Responsabile
del Procedimento con apposita relazione, è consentito l’utilizzo di Elenchi di
operatori economici predisposti da altre stazioni appaltanti.
Articolo 9
Affidamento diretto per le forniture e per i servizi
1. Per le forniture ed i servizi in economia di importo inferiore a € 20.000,00
(euro ventimila/00) oltre IVA è consentito l’affidamento diretto ad una sola
Ditta o professionista, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.lgs. 163/2006 e
s.m.i. selezionato a cura del Responsabile del Procedimento dagli elenchi di
operatori economici appositamente predisposti dalla Direzione dell’Ente e
periodicamente aggiornati (Albo dei Fornitori dell’Ente).
2. Il Responsabile del Procedimento è tenuto a motivare adeguatamente
l’affidamento diretto ad una sola Ditta o professionista nella delibera a contrarre
nonché ad effettuare le verifiche di legge in merito alla congruità del prezzo
offerto dal fornitore rispetto alla natura dei prodotti o dei servizi richiesti; dette
verifiche si sostanziano in un’indagine di mercato, anche informale tramite
servizi informatici e servizi web, volta a verificare la migliore soluzione in
termine di qualità/prezzo.
3. Per le forniture ed i servizi in economia di importo pari o superiore ad €
20.000,00 (euro ventimila/00) oltre IVA e sino alla soglia di € 40.000,00 (euro
quarantamila/00) oltre IVA è consentito l’affidamento diretto da parte del
Responsabile del Procedimento in favore di una Ditta o di un professionista
selezionato a seguito della raccolta di almeno tre offerte tecnico-economiche (se
sussistono in tale numero soggetti idonei) fornite operatori economici presenti
negli Elenchi di operatori economici appositamente predisposti dalla Direzione
dell’Ente e periodicamente aggiornati (Albo dei Fornitori dell’Ente) ovvero,
qualora non fosse presente nel suddetto Albo la categoria merceologica di
interesse, le offerte saranno recepite da operatori economici individuati tramite
indagine di mercato effettuata nel settore di riferimento.
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4. Il Responsabile del Procedimento è, inoltre, tenuto ad effettuare le verifiche di
legge in merito alla congruità del prezzo; dette verifiche si sostanziano in
un’indagine di mercato, anche informale tramite servizi informatici e servizi
web, volta a verificare la migliore soluzione in termine di qualità/prezzo.
5. In entrambi i casi previsti al comma 1 e 3 del presente articolo, la Ditta o il
professionista affidatario deve allegare al contratto apposita autodichiarazione
ex D.P.R. 445/2000 con cui attesta il possesso dei requisiti ex art. 38 del D.lgs.
163/2006 e s.m.i. nonché la propria regolarità contributiva e previdenziale
successivamente verificabili a cura dell’Ente; la verifica del possesso dei requisiti
di carattere generale potrà anche avvenire attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, ai
sensi del comma 3, art.6 bis, D.lgs. 163/2006 e s.m.i., introdotto dall'art. 20,
comma 1, lettera a), Legge n. 35 del 2012.
6. Successivamente all’aggiudicazione definitiva l’affidatario deve produrre, a
richiesta dell’Ente, le certificazioni previste dalla legge atte a dimostrare il
possesso dei requisiti ex art. 38 D.lgs. 163/2006 e s.m.i., fermo restando
l’obbligo previsto dal Codice dei contratti pubblici in capo all’Ente di acquisire
d’ufficio le certificazioni già in possesso di altri uffici della P.A.
7. Qualora l’incarico oggetto dell’affidamento diretto sia relativo ad attività di
consulenza ed assistenza legale di particolare complessità nonché si riferisca a
incarichi di patrocinio legale su questioni giudiziarie afferenti le attività
dell’Ente, lo stesso può essere effettuato dal Responsabile Unico del
Procedimento intuitupersonae ad uno o più professionisti di fiducia dell’Ente
anche in deroga alla procedura prevista al comma 3 del presente articolo.
Articolo 10
Procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario
di servizi e forniture
1. L’affidamento di servizi o forniture mediante cottimo fiduciario, nei limiti di
importo di cui alla lett. a) dell’art. 6 del presente Regolamento, è disposto con
provvedimento del Consiglio di amministrazione avente valore di
determinazione a contrarre.
2. L’affidamento di servizi o forniture mediante cottimo fiduciario deve avvenire
nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa
consultazione di almeno n. 5 (cinque) operatori economici, individuati sulla base
di indagini di mercato, ovvero tramite le consultazione dei cataloghi elettronici
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) oppure
tramite gli Elenchi di operatori economici appositamente predisposti dalla
Direzione dell’Ente e periodicamente aggiornati.
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3. L’affidatario deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, e delle
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritte per
prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del
contraente.
4. Qualora l’Ente intendesse fare ricorso ad una indagine di mercato, il
Responsabile del Procedimento potrà disporre la pubblicazione sul sito
dell’Ente, per un tempo non inferiore a 7 giorni, di un sintetico Avviso Pubblico
riportante i dati ed i termini essenziali della procedura di selezione e l'invito a
presentare domanda di partecipazione. I partecipanti ammessi verranno
contattati mediante invio della Lettera di invito trasmessa con Posta Elettronica
Certificata o con raccomandata A/R (o altro corriere autorizzato) oppure
mediante fax.
5. Ai sensi dell’art. 334, comma 1 del d.P.R. 207/2010 (Regolamento dei contratti
pubblici), la lettera di invito deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo
importo massimo previsto con esclusione dell’IVA;
b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;
c) il termine di presentazione delle offerte;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli elementi di valutazione nel caso in cui si utilizzi il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
h) l’eventuale clausola che preveda di non procedere nell’aggiudicazione nel
caso di presentazione di un’unica offerta valida;
i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del
D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e del d.P.R. n. 207/2010 (Regolamento dei
contratti pubblici);
j) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio
carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e
penalità;
k) l’indicazione dei termini di pagamento;
l) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico e la richiesta dello
stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti
soggettivi richiesti.
I punti a, b, c, d, e, f, g, i, possono essere contenuti in allegato alla lettera,
denominato capitolato o disciplinare tecnico.
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6. Nei casi in cui sia necessario, per le caratteristiche dei prodotti o dei servizi, sarà
predisposto un capitolato tecnico e/o un disciplinare tecnico da allegare alla
lettera di invito.
7. La determinazione dell’importo a base di gara è effettuata sulla base delle
rilevazioni dei prezzi di mercato nonché di eventuali tariffari di riferimento.
8. Le offerte degli operatori economici devono pervenire in busta chiusa, secondo
le modalità stabilite nella lettera di invito, che ne garantiscano la segretezza.
9. L'affidamento verrà effettuato in base al criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa o del prezzo più basso.
10. Le suddette procedure sono improntate al rispetto del principio di segretezza: la
presentazione della proposta/offerta dovrà essere fatta a mezzo plico chiuso,
debitamente sigillato, riportante le sole indicazioni dei dati riguardanti
l’operatore economico e l’affidamento per cui si concorre.
11. Nell'invitare gli operatori economici, ove non ricorrano contrarie ragioni
tecniche o di pubblico interesse, deve essere rispettato il principio della
rotazione.
12. Per la qualificazione morale, professionale, tecnica ed economico-finanziaria
degli operatori economici ai quali richiedere o affidare le forniture, i servizi o i
lavori in economia, si applicano, in via generale, le previsioni contenute agli
articoli 38, 39 40, 41, 42 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
13. Con riguardo alle procedure di aggiudicazione di appalti per lavori, forniture o
servizi, qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto
alla prestazione, si applicano le disposizioni indicate rispettivamente dagli artt.
86, 87, 88, 89 e 122 comma 9 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
14. L’Ente può assumere quale prezzo a base d’asta l’importo individuato dalla
CONSIP S.p.A. o Me.Pa. per beni e per servizi analoghi.
Articolo 11
Fondo economale e spese minute
1. Le spese giornaliere di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010 si
riferiscono alle spese quotidiane.
2. Il limite per le spese quotidiane è stato fissato ad € 1.500,00 limite che si
riferisce ad ogni singola spesa.
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3. Per tali spese giornaliere possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico
bancario o postale, fermi restando l'obbligo di documentazione della spesa e il
divieto di impiego del contante nei limiti stabiliti dalla legge vigente.
4. La costituzione ed il reintegro del fondo cassa/economale cui attingere per spese
giornaliere deve essere effettuata tramite strumento tracciabile.
5. Le spese da effettuare con il fondo economale sono previamente autorizzate dal
Direttore dell’Ente.
I beni, servizi e lavori rientranti nelle spese effettuabili tramite il fondo
economale riguardano:
1) spese minute d’ufficio
2) spese urgenti
3) spese imprevedibili e non programmabili
4) spese indifferibili (a pena danni)
5) spese necessarie per il funzionamento degli uffici
6) spese per forniture di prodotti di consumo quotidiano
così suddivise per materia:
a. Spese per l’ordinaria manutenzione e le piccole riparazioni di mobili,
arredi, apparecchiature ed impianti;
b. Spese per l’installazione, l’ordinaria manutenzione e riparazione di
macchine per l’ufficio, apparecchiature informatiche e relativo software
di base e applicativo, nonché di accessori e parti di ricambio;
c. Spese per trascrizioni di conversazioni orali registrate durante riunioni
istituzionali;
d. Generi di conforto (es. acqua, caffè, ecc.);
e. Spese postali, telegrafiche e per acquisto di valori bollati;
f. Acquisto di materiale ed attrezzature hardware e software, purché non
rientranti nella categoria dei beni durevoli;
g. Facchinaggio e trasporto di materiale;
h. Acquisto di libri;
i. Abbonamenti a giornali, riviste, pubblicazioni periodiche ed altri
prodotti editoriali, anche se su supporto non cartaceo;
j. Spese contrattuali e di registrazione;
k. Spese per diritti erariali, imposte e tasse a carico dell’Ente;
l. Acquisto di biglietti per mezzi di trasporto, rimborso Kilometrico
carburante e costo taxi;
m. Spese di rappresentanza (riguardanti forme di ospitalità/ristoro
connesse a riunioni, conferenze, incontri ed altre attività attinenti
all’Ente, atti di cortesia, doni di valore simbolico, in occasione di
rapporti di carattere ufficiale, eventi, manifestazioni ed iniziative di
carattere istituzionale);
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n. Spese per l’acquisto di medicinali, articoli di medicazione;
o. Spese per la pubblicazione di avvisi vari (es. gare di appalto per servizi e
forniture);
p. Anticipazioni per spese di viaggio e di missione debitamente autorizzate;
q. Spese per la partecipazione di personale dipendente a convegni,
congressi, seminari su temi di interesse per l'Ente, nonché per la
partecipazione del personale a corsi indetti da istituti o Società di
formazione;
r. Acquisto spazi web;
s. Cancelleria minuta;
t. Fiori/piante;
u. Spese urgenti e necessarie al funzionamento degli uffici dell’Ente.
La lista di beni e servizi è soggetta ad aggiornamento periodico da effettuarsi
con delibera del Consiglio d’amministrazione.
Articolo 12
Garanzie
1. Per le acquisizioni in economia per il tramite di contratti di cottimo fiduciario di
importo pari o superiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) oltre IVA
dovranno essere presentate le seguenti garanzie:
a) cauzione provvisoria (art. 75 - commi 1 e 8 - del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.):
gli operatori economici partecipanti dovranno presentare la documentazione
comprovante la costituzione di una garanzia o cauzione provvisoria mediante
assegno circolare intestato all’ENPAP ovvero fideiussione bancaria o
assicurativa a favore dell’Ente. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può
essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti
all'Albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.lgs. 1° settembre
1993, n. 385 e in possesso di specifica autorizzazione ministeriale. La
cauzione provvisoria deve essere pari al 2% (due per cento) dell’importo
complessivo a base di gara. L’importo della garanzia può essere dimezzato se
si è in possesso della certificazione inerente alla qualità della propria
organizzazione aziendale così come specificata all'art. 75, comma 7 del D.lgs.
163/2006 e s.m.i.. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto
per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto stesso. La garanzia deve avere validità di 180
giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L'offerta deve essere corredata,
ai sensi dell’art. 75 comma 8 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., dall’impegno di
un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria – pari al dieci per cento
dell’importo a base di gara – per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario.
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15
L’aggiudicatario dell’affidamento dovrà, inoltre, presentare:
b) cauzione definitiva (art. 113 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.): l’affidatario
deve costituire una garanzia fideiussoria pari al 10 (dieci) per cento
dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia
superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia copre gli oneri per il mancato
od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
2. In ogni caso, ai sensi dell’art. 4 co. 3 del D.P.R. 207/2010, sull’importo netto
progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le
ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la
verifica positiva da parte dell’Ente delle prestazioni effettuate dall’operatore
economico. In ogni caso, la liquidazione delle fatture è subordinata all’esito
positivo della verifica di regolarità che l’Ente effettuerà mediante acquisizione
presso i competenti uffici del “Documento unico di regolarità contributiva”
(DURC).
3. Ove il DURC acquisito ai sensi del comma precedente dovesse risultare
irregolare, l’Ente procederà ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 207/10.
Articolo 13
Forme contrattuali
1. I contratti in economia con ricorso al cottimo fiduciario sono conclusi mediante:
a) stipulazione per scrittura privata non autenticata;
b) scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale.
2. Tutte le eventuali spese di formalizzazione del contratto sono a carico della Ditta
appaltatrice.
3. Alla sottoscrizione dei contratti provvede il Presidente dell’Ente secondo le
competenze individuate dallo Statuto o dai regolamenti dell’Ente.
Articolo 14
Pubblicità e comunicazioni
1. Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli
obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 124 del D.lgs.
163/2006 e s.m.i.
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2. L’Ente assicura che le procedure in economia avvengano nel rispetto del
principio della massima trasparenza e rotazione, contemperando altresì
l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento,
non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
3. Ogni acquisizione deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio
gara dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del
codice identificativo gara – CIG. Tali codici dovranno essere riportati sulla
documentazione amministrativa e contabile inerente l’acquisizione, ai sensi
della normativa vigente.
4. L’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario per importi pari o
superiori a euro 40.000 oltre IVA, al netto degli oneri fiscali, sono soggetti
all’obbligo di avviso di post-informazione mediante la pubblicazione sul sito
web dell’Ente, ai sensi dell’articolo 331, comma 3, del Regolamento di
esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici. Detti avvisi non
possono essere rimossi prima del termine di 30 giorni.
5. I contratti di importo superiore ai 50.000 euro, in qualsiasi forma sottoscritti,
devono essere comunicati all’Osservatorio dei contratti pubblici secondo quanto
previsto all’articolo 7, comma 8, del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. e quanto previsto
dalle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
Articolo 15
Mercato elettronico
1. Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle
norme in vigore, l’Ente, ai sensi dell’articolo 85, comma 13 del D.lgs n.
163/2006 e s.m.i. può avvalersi, nel rispetto dei principi di parità di
trattamento, non discriminazione, trasparenza e semplificazione, anche del
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, inteso come l’insieme delle
procedure che consentono di effettuare l’approvvigionamento di forniture e di
servizi direttamente da cataloghi predisposti da utenti selezionati. Avvalendosi
del mercato elettronico, di cui all’articolo 328 del Regolamento di esecuzione e
attuazione del Codice dei contratti pubblici, le acquisizioni vengono fatte
attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del
mercato o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta rivolta ai fornitori
abilitati.
2. Oltre al mercato elettronico, dallo stesso Ente potranno essere utilizzati i sistemi
in essere della Consip S.p.A. o di altri organismi pubblici.
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TITOLO III
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI LAVORI
Articolo 16
Limiti di importo e divieto di frazionamento nei lavori
1. Le acquisizioni in economia dei lavori sono consentite fino ai seguenti importi:
2.
a) pari o superiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00) oltre IVA e fino a €
200.000,00 (euro duecentomila/00) oltre IVA è consentito il cottimo
fiduciario;
b) inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00) oltre IVA è consentito
l’affidamento diretto.
3. Gli importi, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto
dell’IVA.
4. Nessun lavoro di importo pari o superiore alle predette soglie di valore può
subire un frazionamento artificioso finalizzato a ricondurne la prestazione alla
disciplina contenuta all’art. 125 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Articolo 17
Acquisizioni di lavori in economia
1. Nei limiti previsti dall’articolo 16 del presente Regolamento, è ammesso il
ricorso alle procedure di spesa in economia per l’acquisizione dei lavori
rientranti nell'ambito delle categorie generali previste dal successivo comma 2.
2. Tipologie di lavori:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è
rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme
e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) manutenzione di opere o di impianti;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle
procedure di gara;
e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o
in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di
completare i lavori.
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Articolo 18
Affidamento diretto per i lavori
1. Per i lavori in economia di importo inferiore a € 40.000,00 (euro
quarantamila/00) oltre IVA, è consentito l’affidamento diretto ad una sola Ditta
da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del
D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
2. Qualora l’incarico oggetto dell’affidamento diretto dei lavori sia connotato da
particolari specificità o elevate specializzazioni, lo stesso può essere effettuato
intuitupersonae. In questo caso, il Responsabile del Procedimento è tenuto ad
effettuare le verifiche di legge in merito alla congruità del prezzo e a dare
adeguata motivazione circa la scelta della Ditta.
Articolo 19
Procedura di affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario
1. L’affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario, nei limiti di importo di cui
alla lett. a) dell’art. 16 del presente Regolamento, è disposto con provvedimento
del Consiglio di amministrazione avente valore di determinazione a contrarre.
2. L’affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario deve avvenire nel rispetto
dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa
consultazione di almeno n. 5 (cinque) operatori economici, se sussistono in tale
numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato; ovvero
tramite gli elenchi di operatori economici appositamente predisposti dalla
Direzione dell’Ente.
3. L’affidatario del lavoro deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, e
delle capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritte per
prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del
contraente.
4. Agli elenchi di operatori economici tenuti dall’Ente possono essere iscritti gli
operatori economici che ne facciano richiesta e sempre che siano in possesso dei
requisiti di cui al periodo precedente.
5. Gli operatori economici individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo
sono contemporaneamente invitati a presentare offerte e/o preventivi, con
lettera di invito trasmessa con raccomandata A/R o con altro corriere
autorizzato oppure mediante fax.
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6. La lettera di invito deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo
importo massimo previsto con esclusione dell’IVA;
b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;
c) il termine di presentazione delle offerte;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli elementi di valutazione nel caso in cui si utilizzi il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
h) l’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel
caso di presentazione di un’unica offerta valida;
i) la misura delle penali;
j) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio
carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e
penalità;
k) l’indicazione dei termini di pagamento;
l) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico e la richiesta dello
stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti
soggettivi richiesti.
I punti a, b, c, d, e, f, g, i, possono essere contenuti in allegato alla lettera,
denominato capitolato o disciplinare tecnico.
7. Nei casi in cui sia necessario, per le caratteristiche dei prodotti o dei servizi, sarà
predisposto un capitolato tecnico e/o un disciplinare tecnico da allegare alla
lettera di invito.
8. La determinazione dell’importo a base di gara è effettuata sulla base delle
rilevazioni dei prezzi di mercato nonché di eventuali tariffari di riferimento.
9. Le offerte degli operatori economici devono pervenire in busta chiusa, secondo
le modalità stabilite nella lettera di invito, che ne garantiscano la segretezza.
10. L'affidamento verrà effettuato in base al criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa o del prezzo più basso.
11. Le suddette procedure sono improntate al rispetto del principio di segretezza: la
presentazione della proposta/offerta dovrà essere fatta a mezzo plico chiuso,
debitamente sigillato, riportante le sole indicazioni dei dati riguardanti
l’operatore economico e l’affidamento per cui si concorre.
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12. Nell'invitare gli operatori economici, ove non ricorrano contrarie ragioni
tecniche o di pubblico interesse, deve essere rispettato il principio della
rotazione.
13. Per la qualificazione morale, professionale, tecnica ed economico-finanziaria
degli operatori economici ai quali richiedere o affidare le forniture, i servizi o i
lavori in economia, si applicano, in via generale, le previsioni contenute agli
articoli 38, 39 40, 41, 42 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
14. Con riguardo alle procedure di aggiudicazione di appalti per lavori, forniture o
servizi, qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto
alla prestazione, si applicano le disposizioni indicate rispettivamente dagli artt.
86, 87, 88, 89 e 122 comma 9 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Articolo 20
Lavori d’urgenza
1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità
di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati
i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori
necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico
competente per territorio o dal tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è
trasmesso con una perizia estimativa al Consiglio di Amministrazione dell’Ente
per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
Articolo 21
Provvedimenti in casi di somma urgenza
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, un
soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul
luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, di cui
all'articolo 20 del presente Regolamento, la immediata esecuzione dei lavori
entro il limite di € 40.000,00 (euro quarantamila/00) o, comunque, di quanto
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad
uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o
dal tecnico.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario;
in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo
163, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010.
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4. Il Responsabile del Procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni
dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la
trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Consiglio di
Amministrazione dell’Ente che provvede alla copertura della spesa e alla
approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non
riporti l'approvazione del competente organo dell’Ente, si procede alla
liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
Articolo 22
Garanzie
1. Per le acquisizioni in economia per il tramite di contratti di cottimo fiduciario
dovranno essere presentate le seguenti garanzie:
a) cauzione provvisoria (art. 75 - commi 1 e 8 - del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.): gli operatori economici partecipanti dovranno presentare la
documentazione comprovante la costituzione di una cauzione provvisoria
mediante assegno circolare intestato all’ENPAP ovvero fideiussione a favore
dell’Ente. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o
assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'Albo degli
intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385
e in possesso di specifica autorizzazione ministeriale. La cauzione
provvisoria deve essere pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo
a base di gara. L’importo della garanzia può essere dimezzato se si è in
possesso della certificazione inerente alla qualità della propria
organizzazione aziendale così come specificata all'art. 75, comma 7 del
D.lgs.163/2006 e s.m.i.. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto stesso. La garanzia deve avere
validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
L'offerta deve essere corredata, ai sensi dell’art. 75 comma 8 del D.lgs n.
163/2006 e s.m.i., dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria – pari al dieci per cento dell’importo a base di gara – per
l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
b) cauzione definitiva (art. 113 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.): l’affidatario
deve costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo
contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per
cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per
cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 per cento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od
inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
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Articolo 23
Pubblicità
1. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul sito dell’ENPAP – sezione Trasparenza.
Articolo 24
Norma di chiusura - Entrata in vigore
1. La data di effettiva entrata in vigore è fissata con apposita deliberazione del
Consiglio di amministrazione dell’Ente nel rispetto delle modalità previste
dall’art. 3 del D.Lgs. n. 509/94.
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