lavoro straordinario accordo 16 06 04
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lavoro straordinario accordo 16 06 04
ARCISPEDALE S. ANNA - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI FERRARA Servizio Sanitario Nazionale Regione Emilia-Romagna AREA COMPARTO ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE CRITERI GENERALI PER L’ATTRIBUZIONE DEI TRATTAMENTI LEGATI A COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO LAVORO STRAORDINARIO Fonti: ¾ ¾ ¾ Art. 34 CCNL 1999/Comparto e art. 39 CCNL/2001 Integrativo Art. 40 CCNL 2001 Integrativo Art. 9 CCNL Integrativo del 20.09.2001 Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzate dal Responsabile dell’articolazione organizzativa. Tutte le UU.OO. devono avere un’articolazione dell’orario che non deve produrre più di 36 ore settimanali per ogni dipendente, fermo restando che per il personale turnista il rispetto del debito orario settimanale va calcolato in relazione allo sviluppo del turno. Tutti i dipendenti quando particolari esigenze lo richiedono, previa informazione, sono tenuti a prestare servizio oltre l’orario di lavoro. Il lavoro straordinario può essere maturato per: ¾ ¾ ¾ richiamo in servizio per pronta disponibilità particolari esigenze di lavoro: - attività da svolgere in forma urgente - attività straordinarie programmate ma limitate nel tempo partecipazioni ad iniziative aziendali e/o dipartimentali. Le parti si incontrano almeno 3 volte l’anno per valutare le condizioni che hanno reso necessaria l’effettuazione del lavoro straordinario. Le ore di lavoro straordinario devono essere autorizzate dalla Direzione dell’articolazione organizzativa in forma preventiva e/o eventualmente giustificate dalla stessa documentando le condizioni di necessità che ne hanno richiesto l’effettuazione. Il dipendente che intende compensare le prestazioni di lavoro straordinario con riposo sostitutivo deve effettuare una specifica opzione che ha valore per tutto l’anno e può essere modificata con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. La richiesta di variazione deve pervenire entro il 30 novembre dell’anno precedente. Il recupero avviene attraverso una pianificazione che deve essere compatibile con le esigenze di servizio e con l’effettiva fruizione del diritto al recupero e si attua con la redazione di un programma gestito dal Responsabile dell’articolazione organizzativa che tenga conto della pianificazione dipartimentale. Il recupero dello straordinario deve avvenire entro i tre mesi successivi la produzione. Qualora il recupero non sia possibile, previa formalizzazione scritta e documentata delle motivazioni, ne verrà autorizzato e dilazionato il recupero in ulteriori tre mesi. Nel caso in cui al termine del semestre il recupero non sia stato fruito, per impedimento dell’Azienda e non per indisponibilità dell’operatore, verrà considerato recupero il primo periodo utile di ferie programmato per un numero corrispondente di ore. Nell’ipotesi di assenza di manifestazione di volontà da parte del dipendente, l’Azienda, ai sensi di quanto previsto dall’art. 34 del CCNL 7.04.1999, procederà al pagamento del compenso per lavoro straordinario nel limite delle risorse economiche dello specifico fondo. I pagamenti verranno effettuati con cadenza mensile nella retribuzione del mese successivo a quello di espletamento del lavoro straordinario. Per il personale turnista il pagamento sarà annuale per quelle fattispecie definite in sede tecnica e legate allo sviluppo del turno. La corresponsione avverrà nel secondo mese successivo alla conclusione del periodo preso a riferimento. Le ore di lavoro straordinario vengono valorizzate con le maggiorazioni economiche previste dall’8° comma dell’art. 34 del CCNL 7.04.1999. Per il personale turnista ove non sia possibile identificare esattamente in quale fascia oraria è stato prestato il lavoro straordinario sarà valorizzato nelle diverse tipologie sulla base di percentuali derivanti da una campionatura ritenuta significativa (46% feriale, 48% notturna o festiva, 6% notturna e festiva). Per quanto riguarda l’attivazione della banca ore si procederà alla necessaria integrazione della presente regolamentazione entro il 15.12.2003. ECCEDENZE ORARIE E’ prevista la possibilità per il personale ad orario flessibile, nell’ambito dell’autonomia professionale, di limitati prolungamenti orari da recuperare entro il mese successivo e indifferibilmente entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento con modalità concordate con il Responsabile dell’articolazione organizzativa. FESTIVITA’ INFRASETTIMANALI L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo a richiesta del dipendente a riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. Al fine di permettere l’organizzazione dell’attività il dipendente turnista manifesta la sua opzione per il recupero contestualmente a quello per il lavoro straordinario e può essere modificato con le stesse modalità e termini ivi previsti. In caso di mancata comunicazione dell’opzione si riterrà effettuata tacitamente la scelta per il pagamento. REGOLAMENTO LAVORO STRAORDINARIO MODALITA’ OPERATIVE PER LA RETRIBUZIONE ED IL RECUPERO PREMESSA Il presente regolamento espone le modalità operative che definiscono, normano e gestiscono l’istituto contrattuale del lavoro straordinario sulla base del CCNL e “dell’accordo quadro tra Azienda e OO.SS.”. A tale proposito si definisce e specifica in via preventiva quanto segue: responsabile di articolazione organizzativa: si intende il Responsabile di Ufficio, il Referente di zona (capo sala, capo tecnico, referente coordinatore), Responsabile Assistenziale di Dipartimento, le Direzioni, secondo il livello di responsabilità orario base di lavoro: si intende l’orario contrattualmente dovuto da ogni singolo dipendente che è di norma articolato in 36 ore settimanali; ogni singolo dipendente deve, attraverso la stampa del cartellino mensile, verificare la coerenza del proprio orario di servizio rispetto a situazioni di debito o credito orario; è competenza del Responsabile dell’’articolazione organizzativa il controllo delle situazioni orarie dell’equipe di propria pertinenza, nell’applicazione e nel rispetto degli accordi aziendali; il personale turnista, in funzione dell’applicazione della normativa D.Lgs. N° 66/2003, avrà un turno di lavoro mediamente di 35.04 ore settimanali ed è integrato con l’attività di aggiornamento/formazione e/o riunioni di reparto, nonché le ore di assemblea sindacale nel limite di 12 ore annuali, che per tutto il personale è da considerarsi a tutti gli effetti orario base di lavoro; le ore straordinarie maturate e gli eventuali debiti di orario base di lavoro derivanti da cambi turni o di riposo richiesti dal dipendente (situazione verificabile per il personale turnista h24 e/o h12), devono trovare un riequilibrio attraverso la restituzione dei cambi nello stesso mese o nei due mesi successivi. Tutto ciò che eccede dall’orario base di lavoro è da considerarsi: 1. ORARIO STRAORDINARIO; 2. ORE DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE E/O RIUNIONI, A RECUPERO; 3. ECCEDENZA ORARIA. 1. ORARIO STRAORDINARIO L’attività che produce orario straordinario deve possedere carattere di eccezionalità e deve essere preventivamente autorizzata. Tutti i dipendenti, quando particolari esigenze lo richiedono, sono tenuti a prestare servizio oltre l’orario base di lavoro e di questo, nel limite del possibile, saranno preventivamente informati. Le ore di straordinario possono essere recuperate o retribuite. L’orario straordinario può essere maturato per: 1.1. - richiamo in servizio per Pronta Disponibilità - ( il dipendente, in turno di PD, chiamato in servizio, timbra i transiti di Entrata ed Uscita con il tasto funzionale relativo, affinchè le ore effettuate per tale istituto contrattuale siano identificate in modo specifico; ( dette ore vengono retribuite in forma automatica il mese successivo alla sua produzione, con le maggiorazioni riferite alle fasce orarie di effettiva presenza in servizio (vedi istituto contrattuale). 1.2. - particolari esigenze di lavoro per attività da svolgere in forma urgente – ( al verificarsi di situazioni lavorative particolari ed indifferibili, diverse da quelle disciplinate dall’” Accordo sulla continuità assistenziale in caso di emergenza”, può rendersi necessaria la presenza in servizio oltre l’orario base di lavoro; ( l’autorizzazione per l’espletamento di tali attività è di competenza del Responsabile dell’articolazione organizzativa; ( non può considerarsi straordinario un prolungamento orario inferiore ai 30’. 1.3. particolari esigenze di lavoro per attività straordinarie programmate ma limitate nel tempo – ( è possibile che si verifichino situazioni organizzative particolari che prevedono, per un periodo limitato di tempo, la presenza in servizio di personale oltre l’orario base di lavoro (accorpamenti e/o riorganizzazioni di UU.OO., trasferimenti di UU.OO., ecc.); ( l’autorizzazione per l’espletamento di tali attività è di competenza dei Responsabili Assistenziali di Dipartimento/Direzioni. 1.4. – partecipazioni ad iniziative aziendali e/o dipartimentali – ( per realizzare obiettivi di particolare rilevanza per l’Azienda e/o i Dipartimenti, può rendersi necessaria la presenza in servizio di personale oltre l’orario base di lavoro (gruppi di lavoro, ecc.); ( l’autorizzazione per l’espletamento di tali iniziative è di competenza delle Direzioni. 1.5 – festività infrasettimanali – ( l’attività lavorativa prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a riposo compensativo o alla corresponsione di compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario; ( il dipendente si atterrà alle regole previste per l’Opzione pagamento o l’opzione recupero di seguito riportate. I Responsabili Assistenziali di Dipartimento e le Direzioni, realizzano, ognuna per quanto di propria competenza, funzione di verifica e supervisione in merito alla corretta applicazione degli accordi; In prima applicazione l’Azienda trasmetterà a tutto il personale del Comparto, ad eccezione di quello che risulta titolare di posizione organizzativa, una comunicazione per permettere al dipendente di manifestare la volontà di compensare il lavoro straordinario con riposi sostitutivi o il pagamento dello stesso; L’opzione annuale pagamento/recupero non vale per le ore timbrate in PD; La mancata manifestazione di volontà del dipendente, equivale ad Opzione Pagamento. OPZIONE PAGAMENTO Quando la volontà del dipendente depone per il pagamento, la retribuzione si realizza al verificarsi delle condizioni di seguito indicate: l’autorizzazione preventiva all’effettuazione di orario straordinario, che solo eccezionalmente può essere successiva, deve contenere le motivazioni che rendono necessario lo straordinario, il periodo di riferimento, i nominativi dei dipendenti coinvolti ed il numero di ore retribuibile. (Per singolo dipendente o per gruppi di lavoro); ogni dipendente autorizzato chiede la retribuzione dello straordinario, mensilmente, tramite specifico modulo da inoltrare all’Ufficio Presenze. Il modulo “Mod. STRAORDINARI” deve contenere giorni e ore in cui si è svolto lo straordinario, la motivazione, la firma del dipendente, firma del Responsabile dell’articolazione organizzativa secondo il livello di competenza. per il personale turnista, ove non sia possibile identificare esattamente in quale fascia oraria è stato prestato il lavoro straordinario, la retribuzione potrebbe avvenire per conguaglio annuale (al 31 Dicembre) con pagamento il secondo mese successivo (27 Febbraio); per tali situazioni ai fini del pagamento si adotteranno le quote indicate nell’accordo quadro: 46% feriale - 48% notturno o festivo - 6% notturno e festivo. OPZIONE RECUPERO Per rispondere alle esigenze dei dipendenti che hanno manifestato la volontà di recuperare le ore straordinarie con riposi compensativi, si deve procedere: o pianificazione del recupero – il Responsabile dell’articolazione organizzativa, settimanalmente,entro il Venerdì della settimana precedente tenuto conto delle esigenze di servizio, della pianificazione dipartimentale, nonché della richiesta del dipendente, programma il recupero dell’orario straordinario dei singoli operatori; o è opportuno tenere evidenza scritta rispetto a tale programmazione; o data la programmazione, il dipendente deve rendersi disponibile all’effettuazione del recupero concordato; o hanno priorità di recupero i dipendenti che avendo aderito a più iniziative riconducibili ai punti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 hanno anche maturato crediti più elevati rispetto ai colleghi; o il recupero, in via ordinaria, deve essere realizzato entro il trimestre successivo la produzione; o in via straordinaria e previa formalizzazione scritta e documentata nelle motivazioni, ne viene autorizzato e dilazionato il recupero di ulteriori 3 mesi; o nell’ipotesi che al termine del secondo trimestre successivo alla produzione, il recupero non sia stato effettuato per effettivo impedimento dell’azienda: ( il dipendente può chiedere che il primo periodo di congedo ordinario programmato, venga trasformato in recupero per un numero corrispondente di ore; ( il Responsabile dell’articolazione organizzativa, verifica ed attesta l’effettivo impedimento da parte del servizio/azienda; ( la richiesta del dipendente completa del parere del Responsabile dell’articolazione organizzativa, va inviata all’Ufficio Presenze per la registrazione. o Al 30 Aprile dell’anno successivo alla maturazione dello straordinario, i saldi al 31/12 per i quali non è stato chiesto il recupero, saranno assegnati recuperi d’ufficio entro i due mesi successivi o L’erogazione della maggiorazione, riconosciuta in caso di opzione recupero, viene applicata anche alle ore prodotte in pronta disponibilità (qualora recuperate), con esclusione delle ore relative al Progetto di “Continuità Assistenziale”. o Per la generalità delle ore il conguaglio della maggiorazione è annuale mentre quello relativo alla maggiorazione per le ore di pronta disponibilità è mensile. 2. ORE DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE E/O RIUNIONI, A RECUPERO Le ore di aggiornamento/formazione e le riunioni di reparto/dipartimento/aziendali, così come descritto in premessa, sono da considerarsi a tutti gli effetti orario base di lavoro fino a compensazione dei debiti orari; L’eccedenza di orario rispetto all’orario base di lavoro è da considerarsi a recupero; Le modalità di recupero sono le medesime previste nell’Opzione recupero del presente regolamento. 3. ECCEDENZA ORARIA Le ore di credito orario maturate dal personale che gode di orario flessibile, la cui produzione di ore non è necessariamente autorizzata in via preventiva, deve trovare possibilmente compensazione entro il mese successivo; Le ore maturate in Dicembre devono trovare inderogabilmente compensazione entro il 31 Gennaio dell’anno successivo. DEBITO ORARIO Il dipendente è responsabile del proprio orario di lavoro e deve controllare che non si verifichino situazioni di debito orario contrattuale non motivate. E’ competenza del Responsabile dell’articolazione organizzativa il controllo delle situazioni orarie di tutti gli operatori dell’equipe di propria pertinenza; Nel caso in cui il dipendente produca un debito orario, non riferibile al tracciato da turno, deve concordarne il recupero con il proprio responsabile entro il corrente mese o nei due mesi successivi. Tutte le situazioni debitorie al 31/12, devono essere recuperate obbligatoriamente entro il 28/02 dell’anno successivo. Qualora ciò non avvenisse, si procederà nel modo seguente: o trattenuta economica di ore straordinarie eventualmente retribuite nel corso dell’anno in cui si è realizzato il debito; o quando non ci siano straordinari retribuiti, trattenuta economica riferita ad ore di orario base contrattuale; Il presente Accordo troverà applicazione dall’1.7.2004 fatte salve le situazioni già conguagliate Ferrara, Sottoscritto il 16 Giugno 2004 Ferrara, 12.7.2004 DIREZIONE GENERALE Ufficio Relazioni Sindacali E-Mail: [email protected] Prot. n. 21970 PG/pr Cat. MA - Classe 3.2 Alle Organizzazioni Sindacali Area Comparto Ai Componenti della RSU Aziendale Loro Sedi Oggetto: nota interpretativa dell’Accordo Integrativo Aziendale “Criteri generali per l’attribuzione dei trattamenti legati a compensi per Lavoro Straordinario”. Con riferimento ad alcune problematiche applicative dell’Accordo Integrativo Aziendale “Criteri generali per l’attribuzione dei trattamenti legati a compensi per Lavoro Straordinario”, sottoscritto in data 16.6.2004, si precisa quanto segue. Si conferma che le ore di aggiornamento/formazione e di riunioni di reparto/dipartimento/aziendali sono da considerarsi a tutti gli effetti orario base di lavoro. Pertanto di conseguenza se questa ore aggiunte alle altre prestate determinano un superamento dell’orario base di lavoro, la differenza deve essere recuperata. Se tale recupero non avviene entro il mese in cui tali ore sono state effettuate la differenza oraria darà titolo all’attribuzione della maggiorazione oraria in sede di conguaglio annuale. Il riconoscimento delle ore di assemblea effettuate al di fuori dell’orario di lavoro deve essere garantito esclusivamente al personale inserito in turni di lavoro che prevedono una articolazione tale da produrre complessivamente un orario settimanale inferiore alle 36 ore. Le ore effettuate oltre il debito orario settimanale per il prolungamento orario delle sedute operatorie, Reparti di Chirurgia, rientrano nella disciplina generale che prevede l’opzione del dipendente. Con i migliori saluti. Il Direttore Amministrativo F.TO PAOLO CORDIOLI) (DOTT. Ferrara, 22.7.2004 DIREZIONE GENERALE Ufficio Relazioni Sindacali E-Mail: [email protected] Prot. n. 23173 PG Alle Organizzazioni Sindacali Area Comparto Ai Componenti della RSU Aziendale Loro Sedi Oggetto: integrazioni alla nota interpretativa dell’Accordo Integrativo Aziendale “Criteri generali per l’attribuzione dei trattamenti legati a compensi per Lavoro Straordinario”. Prot. 21970 del 12.7.2004 Ad integrazione della già inviata nota interpretativa di cui all’oggetto, si precisa quanto segue. Al dipendente verrà richiesto di optare per il recupero o pagamento delle ore di lavoro straordinario collegate alla Pronta disponibilità, in modo disgiunto dalla opzione recupero-pagamento ore straordinario ad altro titolo prodotte. Con i migliori saluti. Il Direttore Amministrativo F.TO PAOLO CORDIOLI) (DOTT.