lavoro straordinario accordo 16 06 04

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lavoro straordinario accordo 16 06 04
ARCISPEDALE S. ANNA - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DI FERRARA
Servizio Sanitario Nazionale
Regione Emilia-Romagna
AREA COMPARTO
ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE
CRITERI GENERALI PER
L’ATTRIBUZIONE DEI
TRATTAMENTI LEGATI A
COMPENSI PER
LAVORO STRAORDINARIO
LAVORO STRAORDINARIO
Fonti:
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Art. 34 CCNL 1999/Comparto e art. 39 CCNL/2001 Integrativo
Art. 40 CCNL 2001 Integrativo
Art. 9 CCNL Integrativo del 20.09.2001
Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad
effettive esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzate dal Responsabile
dell’articolazione organizzativa.
Tutte le UU.OO. devono avere un’articolazione dell’orario che non deve produrre più di 36
ore settimanali per ogni dipendente, fermo restando che per il personale turnista il rispetto
del debito orario settimanale va calcolato in relazione allo sviluppo del turno.
Tutti i dipendenti quando particolari esigenze lo richiedono, previa informazione, sono
tenuti a prestare servizio oltre l’orario di lavoro.
Il lavoro straordinario può essere maturato per:
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richiamo in servizio per pronta disponibilità
particolari esigenze di lavoro:
- attività da svolgere in forma urgente
- attività straordinarie programmate ma limitate nel tempo
partecipazioni ad iniziative aziendali e/o dipartimentali.
Le parti si incontrano almeno 3 volte l’anno per valutare le condizioni che hanno reso
necessaria l’effettuazione del lavoro straordinario.
Le ore di lavoro straordinario devono essere autorizzate dalla Direzione dell’articolazione
organizzativa in forma preventiva e/o eventualmente giustificate dalla stessa
documentando le condizioni di necessità che ne hanno richiesto l’effettuazione.
Il dipendente che intende compensare le prestazioni di lavoro straordinario con riposo
sostitutivo deve effettuare una specifica opzione che ha valore per tutto l’anno e può
essere modificata con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. La richiesta di
variazione deve pervenire entro il 30 novembre dell’anno precedente.
Il recupero avviene attraverso una pianificazione che deve essere compatibile con le
esigenze di servizio e con l’effettiva fruizione del diritto al recupero e si attua con la
redazione di un programma gestito dal Responsabile dell’articolazione organizzativa che
tenga conto della pianificazione dipartimentale.
Il recupero dello straordinario deve avvenire entro i tre mesi successivi la produzione.
Qualora il recupero non sia possibile, previa formalizzazione scritta e documentata delle
motivazioni, ne verrà autorizzato e dilazionato il recupero in ulteriori tre mesi. Nel caso in
cui al termine del semestre il recupero non sia stato fruito, per impedimento dell’Azienda e
non per indisponibilità dell’operatore, verrà considerato recupero il primo periodo utile di
ferie programmato per un numero corrispondente di ore.
Nell’ipotesi di assenza di manifestazione di volontà da parte del dipendente, l’Azienda, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 34 del CCNL 7.04.1999, procederà al pagamento del
compenso per lavoro straordinario nel limite delle risorse economiche dello specifico
fondo.
I pagamenti verranno effettuati con cadenza mensile nella retribuzione del mese
successivo a quello di espletamento del lavoro straordinario.
Per il personale turnista il pagamento sarà annuale per quelle fattispecie definite in sede
tecnica e legate allo sviluppo del turno. La corresponsione avverrà nel secondo mese
successivo alla conclusione del periodo preso a riferimento.
Le ore di lavoro straordinario vengono valorizzate con le maggiorazioni economiche
previste dall’8° comma dell’art. 34 del CCNL 7.04.1999. Per il personale turnista ove non
sia possibile identificare esattamente in quale fascia oraria è stato prestato il lavoro
straordinario sarà valorizzato nelle diverse tipologie sulla base di percentuali derivanti da
una campionatura ritenuta significativa (46% feriale, 48% notturna o festiva, 6% notturna e
festiva).
Per quanto riguarda l’attivazione della banca ore si procederà alla necessaria integrazione
della presente regolamentazione entro il 15.12.2003.
ECCEDENZE ORARIE
E’ prevista la possibilità per il personale ad orario flessibile, nell’ambito dell’autonomia
professionale, di limitati prolungamenti orari da recuperare entro il mese successivo e
indifferibilmente entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento con modalità concordate con
il Responsabile dell’articolazione organizzativa.
FESTIVITA’ INFRASETTIMANALI
L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo a richiesta del dipendente a
riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la
maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Al fine di permettere l’organizzazione dell’attività il dipendente turnista manifesta la sua
opzione per il recupero contestualmente a quello per il lavoro straordinario e può essere
modificato con le stesse modalità e termini ivi previsti. In caso di mancata comunicazione
dell’opzione si riterrà effettuata tacitamente la scelta per il pagamento.
REGOLAMENTO LAVORO STRAORDINARIO
MODALITA’ OPERATIVE PER LA RETRIBUZIONE ED IL RECUPERO
PREMESSA
Il presente regolamento espone le modalità operative che definiscono, normano e gestiscono l’istituto
contrattuale del lavoro straordinario sulla base del CCNL e “dell’accordo quadro tra Azienda e OO.SS.”.
A tale proposito si definisce e specifica in via preventiva quanto segue:
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responsabile di articolazione organizzativa: si intende il Responsabile di Ufficio, il Referente di
zona (capo sala, capo tecnico, referente coordinatore), Responsabile Assistenziale di Dipartimento,
le Direzioni, secondo il livello di responsabilità
orario base di lavoro: si intende l’orario contrattualmente dovuto da ogni singolo dipendente che è
di norma articolato in 36 ore settimanali;
ogni singolo dipendente deve, attraverso la stampa del cartellino mensile, verificare la coerenza
del proprio orario di servizio rispetto a situazioni di debito o credito orario;
è competenza del Responsabile dell’’articolazione organizzativa il controllo delle situazioni
orarie dell’equipe di propria pertinenza, nell’applicazione e nel rispetto degli accordi aziendali;
il personale turnista, in funzione dell’applicazione della normativa D.Lgs. N° 66/2003, avrà un turno
di lavoro
mediamente di 35.04 ore settimanali ed è integrato con l’attività di
aggiornamento/formazione e/o riunioni di reparto, nonché le ore di assemblea sindacale nel limite di
12 ore annuali, che per tutto il personale è da considerarsi a tutti gli effetti orario base di lavoro;
le ore straordinarie maturate e gli eventuali debiti di orario base di lavoro derivanti da cambi turni o di
riposo richiesti dal dipendente (situazione verificabile per il personale turnista h24 e/o h12),
devono trovare un riequilibrio attraverso la restituzione dei cambi nello stesso mese o nei due mesi
successivi.
Tutto ciò che eccede dall’orario base di lavoro è da considerarsi:
1. ORARIO STRAORDINARIO;
2. ORE DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE E/O RIUNIONI, A RECUPERO;
3. ECCEDENZA ORARIA.
1. ORARIO STRAORDINARIO
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L’attività che produce orario straordinario deve possedere carattere di eccezionalità e deve
essere preventivamente autorizzata.
Tutti i dipendenti, quando particolari esigenze lo richiedono, sono tenuti a prestare servizio
oltre l’orario base di lavoro e di questo, nel limite del possibile, saranno preventivamente
informati.
Le ore di straordinario possono essere recuperate o retribuite.
L’orario straordinario può essere maturato per:
1.1.
- richiamo in servizio per Pronta Disponibilità -
( il dipendente, in turno di PD, chiamato in servizio, timbra i transiti di Entrata ed
Uscita con il tasto funzionale relativo, affinchè le ore effettuate per tale istituto
contrattuale siano identificate in modo specifico;
( dette ore vengono retribuite in forma automatica il mese successivo alla sua
produzione, con le maggiorazioni riferite alle fasce orarie di effettiva presenza in
servizio (vedi istituto contrattuale).
1.2. - particolari esigenze di lavoro per attività da svolgere in forma
urgente –
( al verificarsi di situazioni lavorative particolari ed indifferibili, diverse da quelle
disciplinate dall’” Accordo sulla continuità assistenziale in caso di emergenza”, può
rendersi necessaria la presenza in servizio oltre l’orario base di lavoro;
( l’autorizzazione per l’espletamento di tali attività è di competenza del Responsabile
dell’articolazione organizzativa;
( non può considerarsi straordinario un prolungamento orario inferiore ai 30’.
1.3. particolari esigenze di lavoro per attività straordinarie
programmate ma limitate nel tempo –
( è possibile che si verifichino situazioni organizzative particolari che prevedono, per
un periodo limitato di tempo, la presenza in servizio di personale oltre l’orario base
di lavoro (accorpamenti e/o riorganizzazioni di UU.OO., trasferimenti di UU.OO.,
ecc.);
( l’autorizzazione per l’espletamento di tali attività è di competenza dei Responsabili
Assistenziali di Dipartimento/Direzioni.
1.4. – partecipazioni ad iniziative aziendali e/o dipartimentali –
( per realizzare obiettivi di particolare rilevanza per l’Azienda e/o i Dipartimenti, può
rendersi necessaria la presenza in servizio di personale oltre l’orario base di lavoro
(gruppi di lavoro, ecc.);
( l’autorizzazione per l’espletamento di tali iniziative è di competenza delle Direzioni.
1.5
– festività infrasettimanali –
( l’attività lavorativa prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta
del dipendente, a riposo compensativo o alla corresponsione di compenso per
lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario;
( il dipendente si atterrà alle regole previste per l’Opzione pagamento o l’opzione recupero di
seguito riportate.
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I Responsabili Assistenziali di Dipartimento e le Direzioni, realizzano, ognuna per quanto di
propria competenza, funzione di verifica e supervisione in merito alla corretta applicazione
degli accordi;
In prima applicazione l’Azienda trasmetterà a tutto il personale del Comparto, ad eccezione di
quello che risulta titolare di posizione organizzativa, una comunicazione per permettere al
dipendente di manifestare la volontà di compensare il lavoro straordinario con riposi sostitutivi
o il pagamento dello stesso;
L’opzione annuale pagamento/recupero non vale per le ore timbrate in PD;
La mancata manifestazione di volontà del dipendente, equivale ad Opzione Pagamento.
OPZIONE PAGAMENTO
Quando la volontà del dipendente depone per il pagamento, la retribuzione si realizza al verificarsi delle
condizioni di seguito indicate:
ƒ l’autorizzazione preventiva all’effettuazione di orario straordinario, che solo
eccezionalmente può essere successiva, deve contenere le motivazioni che rendono
necessario lo straordinario, il periodo di riferimento, i nominativi dei dipendenti coinvolti
ed il numero di ore retribuibile. (Per singolo dipendente o per gruppi di lavoro);
ƒ ogni dipendente autorizzato chiede la retribuzione dello straordinario, mensilmente,
tramite specifico modulo da inoltrare all’Ufficio Presenze. Il modulo
“Mod.
STRAORDINARI” deve contenere giorni e ore in cui si è svolto lo straordinario, la
motivazione, la firma del dipendente, firma del Responsabile dell’articolazione
organizzativa secondo il livello di competenza.
ƒ per il personale turnista, ove non sia possibile identificare esattamente in quale fascia
oraria è stato prestato il lavoro straordinario, la retribuzione potrebbe avvenire per
conguaglio annuale (al 31 Dicembre) con pagamento il secondo mese successivo (27
Febbraio); per tali situazioni ai fini del pagamento si adotteranno le quote indicate
nell’accordo quadro:
46% feriale - 48% notturno o festivo - 6% notturno e festivo.
OPZIONE RECUPERO
Per rispondere alle esigenze dei dipendenti che hanno manifestato la volontà di recuperare le ore
straordinarie con riposi compensativi, si deve procedere:
o pianificazione del recupero – il Responsabile dell’articolazione organizzativa, settimanalmente,entro
il Venerdì della settimana precedente tenuto conto delle esigenze di servizio, della pianificazione
dipartimentale, nonché della richiesta del dipendente,
programma il recupero dell’orario
straordinario dei singoli operatori;
o è opportuno tenere evidenza scritta rispetto a tale programmazione;
o data la programmazione, il dipendente deve rendersi disponibile all’effettuazione del recupero
concordato;
o hanno priorità di recupero i dipendenti che avendo aderito a più iniziative riconducibili ai punti 1.2,
1.3, 1.4, 1.5 hanno anche maturato crediti più elevati rispetto ai colleghi;
o il recupero, in via ordinaria, deve essere realizzato entro il trimestre successivo la produzione;
o in via straordinaria e previa formalizzazione scritta e documentata nelle motivazioni, ne viene
autorizzato e dilazionato il recupero di ulteriori 3 mesi;
o nell’ipotesi che al termine del secondo trimestre successivo alla produzione, il recupero non sia stato
effettuato per effettivo impedimento dell’azienda:
( il dipendente può chiedere che il primo periodo di congedo ordinario programmato,
venga trasformato in recupero per un numero corrispondente di ore;
( il Responsabile dell’articolazione organizzativa, verifica ed attesta l’effettivo
impedimento da parte del servizio/azienda;
( la richiesta del dipendente completa del parere del Responsabile dell’articolazione
organizzativa, va inviata all’Ufficio Presenze per la registrazione.
o Al 30 Aprile dell’anno successivo alla maturazione dello straordinario, i saldi al 31/12 per i quali non
è stato chiesto il recupero, saranno assegnati recuperi d’ufficio entro i due mesi successivi
o L’erogazione della maggiorazione, riconosciuta in caso di opzione recupero, viene applicata anche
alle ore prodotte in pronta disponibilità (qualora recuperate), con esclusione delle ore relative al
Progetto di “Continuità Assistenziale”.
o Per la generalità delle ore il conguaglio della maggiorazione è annuale mentre quello relativo alla
maggiorazione per le ore di pronta disponibilità è mensile.
2. ORE DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE E/O RIUNIONI, A RECUPERO
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Le ore di aggiornamento/formazione e le riunioni di reparto/dipartimento/aziendali, così
come descritto in premessa, sono da considerarsi a tutti gli effetti orario base di lavoro fino a
compensazione dei debiti orari;
ƒ L’eccedenza di orario rispetto all’orario base di lavoro è da considerarsi a recupero;
ƒ Le modalità di recupero sono le medesime previste nell’Opzione recupero del presente
regolamento.
3. ECCEDENZA ORARIA
ƒ Le ore di credito orario maturate dal personale che gode di orario flessibile, la cui produzione di ore
non è necessariamente autorizzata in via preventiva, deve trovare possibilmente compensazione
entro il mese successivo;
ƒ Le ore maturate in Dicembre devono trovare inderogabilmente compensazione entro il 31 Gennaio
dell’anno successivo.
DEBITO ORARIO
ƒ Il dipendente è responsabile del proprio orario di lavoro e deve controllare che non si verifichino
situazioni di debito orario contrattuale non motivate.
ƒ E’ competenza del Responsabile dell’articolazione organizzativa il controllo delle situazioni orarie di
tutti gli operatori dell’equipe di propria pertinenza;
ƒ Nel caso in cui il dipendente produca un debito orario, non riferibile al tracciato da turno, deve
concordarne il recupero con il proprio responsabile entro il corrente mese o nei due mesi
successivi.
ƒ Tutte le situazioni debitorie al 31/12, devono essere recuperate obbligatoriamente entro il 28/02
dell’anno successivo.
ƒ Qualora ciò non avvenisse, si procederà nel modo seguente:
o trattenuta economica di ore straordinarie eventualmente retribuite nel corso dell’anno in
cui si è realizzato il debito;
o quando non ci siano straordinari retribuiti, trattenuta economica riferita ad ore di orario
base contrattuale;
Il presente Accordo troverà applicazione dall’1.7.2004 fatte salve le situazioni già conguagliate
Ferrara, Sottoscritto il 16 Giugno 2004
Ferrara, 12.7.2004
DIREZIONE GENERALE
Ufficio Relazioni Sindacali
E-Mail: [email protected]
Prot. n. 21970
PG/pr
Cat. MA - Classe 3.2
Alle Organizzazioni Sindacali
Area Comparto
Ai Componenti della RSU Aziendale
Loro Sedi
Oggetto: nota interpretativa dell’Accordo Integrativo Aziendale “Criteri generali per
l’attribuzione dei trattamenti legati a compensi per Lavoro Straordinario”.
Con riferimento ad alcune problematiche applicative dell’Accordo Integrativo
Aziendale “Criteri generali per l’attribuzione dei trattamenti legati a compensi per Lavoro
Straordinario”, sottoscritto in data 16.6.2004, si precisa quanto segue.
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Si conferma che le ore di aggiornamento/formazione e di riunioni di
reparto/dipartimento/aziendali sono da considerarsi a tutti gli effetti orario
base di lavoro. Pertanto di conseguenza se questa ore aggiunte alle altre
prestate determinano un superamento dell’orario base di lavoro, la differenza
deve essere recuperata. Se tale recupero non avviene entro il mese in cui tali
ore sono state effettuate la differenza oraria darà titolo all’attribuzione della
maggiorazione oraria in sede di conguaglio annuale.
™
Il riconoscimento delle ore di assemblea effettuate al di fuori dell’orario di
lavoro deve essere garantito esclusivamente al personale inserito in turni di
lavoro che prevedono una articolazione tale da produrre complessivamente un
orario settimanale inferiore alle 36 ore.
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Le ore effettuate oltre il debito orario settimanale per il prolungamento orario
delle sedute operatorie, Reparti di Chirurgia, rientrano nella disciplina
generale che prevede l’opzione del dipendente.
Con i migliori saluti.
Il Direttore
Amministrativo
F.TO
PAOLO CORDIOLI)
(DOTT.
Ferrara, 22.7.2004
DIREZIONE GENERALE
Ufficio Relazioni Sindacali
E-Mail: [email protected]
Prot. n. 23173
PG
Alle Organizzazioni Sindacali
Area Comparto
Ai Componenti della RSU Aziendale
Loro Sedi
Oggetto: integrazioni alla nota interpretativa dell’Accordo Integrativo Aziendale “Criteri
generali per l’attribuzione dei trattamenti legati a compensi per Lavoro
Straordinario”. Prot. 21970 del 12.7.2004
Ad integrazione della già inviata nota interpretativa di cui all’oggetto, si precisa
quanto segue.
Al dipendente verrà richiesto di optare per il recupero o pagamento delle ore di
lavoro straordinario collegate alla Pronta disponibilità, in modo disgiunto dalla opzione
recupero-pagamento ore straordinario ad altro titolo prodotte.
Con i migliori saluti.
Il Direttore
Amministrativo
F.TO
PAOLO CORDIOLI)
(DOTT.