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La legislazione degli
integratori
Prof. Paola Minghetti
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche
Università degli Studi di Milano
Definizione di salute e malattia
Curarsi
Malato
Aiutare
lo stato fisico
Sano
Medicinale/
Dispositivo medico
Integratori alimentari/
alimenti a fini medico speciali/
alimenti con claim
Prevenire
patologie
Medicinali
Ridurre il rischio
di malattia
Alimenti con claim
Mantenere
l’omeostasi
Integratori/
alimenti con claim
Classificazione degli alimenti
ALIMENTI
Destinati a fornire elementi
nutritivi ed energia all’organismo
per produrre lavoro
Alimenti comuni
Alimenti
destinati a
un’alimentazione
particolare
Destinati a integrare
la normale dieta
Integratori
Il Regolamento 178/2002
Con la nascita dell’Unione europea
nasce la libera circolazione delle merci
Necessità di regolamentare e armonizzare il settore alimentare
Di conseguenza viene emanato il Regolamento 178/2002,
che definisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare, fissa alcune procedure
nel campo della sicurezza alimentare e istituisce l’Autorità
europea per la sicurezza alimentare (EFSA).
Definizione di alimento
«Alimento è qualsiasi sostanza o prodotto trasformato,
parzialmente trasformato o non trasformato, destinato a
essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che
possa essere ingerito, da esseri umani.»
Art. 2, Reg. 178/2002 (CE)
Sono comprese le bevande, le gomme
da masticare e qualsiasi sostanza,
inclusa l’acqua, intenzionalmente
incorporata negli alimenti nel corso della
loro produzione, preparazione o
trattamento.
Definizione di alimento
Non rientrano nella definizione di alimenti:
a) i mangimi
b) gli animali vivi
c) i vegetali prima della raccolta
d) i medicinali
e) i cosmetici
f) il tabacco e i prodotti da tabacco
g) le sostanze stupefacenti
h) i residui e i contaminati
Art. 2, Reg. 178/2002 (CE)
La sicurezza alimentare
L’alimento deve essere sicuro
per l’utilizzatore finale
SICUREZZA
produzione
formulazione
conservazione
post-produzione
idoneità
all'obbiettivo
nutrizionale
prefissato
distribuzione
Principi generali della normativa alimentare
L’emanazione del Regolamento n. 178/2002 definisce i
principi generali della normativa alimentare, quali:
analisi del rischio
principio di precauzione
tutela degli interessi dei consumatori
principio di trasparenza
Analisi del rischio
Sistema coordinato di valutazioni scientifiche e successivi
interventi che vanno ad assicurare la qualità dei processi nel
settore alimentare, in modo da poter individuare, minimizzare
o eliminare i pericoli per la salute che possono sorgere nelle
fasi di produzione, trasformazione e distribuzione.
Si divide in:
valutazione del rischio
gestione del rischio
comunicazione del rischio
Principio di precauzione
Si applica nei casi in cui venga individuata, in seguito a una
valutazione delle informazioni disponibili, la possibilità che
insorgano effetti dannosi per la salute, anche se l’incertezza
scientifica non consente una valutazione completa del rischio.
In questo caso il principio di precauzione permette di
determinare misure di gestione del rischio.
Tuttavia, possono essere adottate soltanto misure provvisorie
e proporzionate, che prevedano le sole restrizioni al
commercio che siano necessarie.
Tutela degli interessi dei consumatori
Sono vietate le pratiche ingannevoli o fraudolente per
combattere l’adulterazione degli alimenti e ogni pratica in
grado di indurre in errore il consumatore.
Principio di trasparenza
Il principio di trasparenza stabilisce che
i cittadini devono essere consultati
in caso di modifiche alla legislazione alimentare.
Gestione delle situazioni di crisi
È istituito, sotto forma di rete, un sistema di allarme
rapido (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) per la
notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute
umana dovuto ad alimenti o mangimi.
A esso partecipano gli Stati membri, la Commissione e
l’Autorità. Questi designano ciascuno un punto di contatto,
che è membro della rete.
La Commissione è responsabile della gestione della rete.
RASFF
Qualora un membro della rete disponga di informazioni relative
all’esistenza di un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana
dovuto ad alimenti o mangimi, egli trasmette immediatamente tali
informazioni alla Commissione.
La Commissione trasmette immediatamente le informazioni ai membri
della rete.
L’Autorità può integrare la notificazione con ogni informazione scientifica o
tecnica in grado di agevolare un intervento rapido e adeguato di gestione
del rischio da parte degli Stati membri.
Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di qualunque
intervento eseguito o di qualunque misura adottata.
La Commissione trasmette immediatamente dette informazioni ai membri
della rete.
Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare
1. Se un operatore del settore alimentare ritiene, o ha motivo di ritenere,
che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato
o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti,
e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore
del settore alimentare, questi deve avviare immediatamente procedure
per ritirarlo e informarne le autorità competenti.
Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l’operatore informa i
consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se
necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre
misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della
salute.
Art. 19, Reg. 178/02
Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare
2. Gli operatori del settore alimentare responsabili di attività di vendita al
dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento,
sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull’integrità dell’alimento devono,
entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal
mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e
contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo
le informazioni necessarie ai fini della loro rintracciabilità, collaborando
agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e
della lavorazione e/o delle autorità competenti.
(…)
4. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità
competenti riguardo ai provvedimenti volti a evitare o ridurre i rischi
provocati da un alimento che forniscono o hanno fornito.
Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare
Il Regolamento n. 178/2002 stabilisce inoltre i requisiti generali cui la
legislazione alimentare deve conformarsi.
L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti
alimentari devono essere idonee a informare in modo corretto e
adeguato il consumatore.
Possono essere immessi sul mercato solo alimenti che siano sicuri.
Bisogna garantire la rintracciabilità degli alimenti in ogni fase della
loro catena.
Dal 13.12.2014 è entrato in vigore il Reg. 1169/2011 con nuove
norme in materia di informazioni al consumatore.
Alimenti: etichetta
Art 9 , c. 1, Reg. 1169/2011
L’etichetta deve contenere:
denominazione dell’alimento
elenco degli ingredienti
qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una
sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze
usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel
prodotto finito, anche se in forma alterata
quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti
quantità netta dell’alimento
termine minimo di conservazione o data di scadenza
condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d'impiego
nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore del settore alimentare
paese d’origine o luogo di provenienza, ove previsto
istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato
dell’alimento
per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico
volumico effettivo
dichiarazione nutrizionale
Norme d’igiene
A seguito dell’adozione del Regolamento n. 178/02 è stato
introdotto un nuovo assetto giuridico in materia di igiene,
mediante i Regolamenti:
n. 852/04 (norme di igiene in particolare)
n. 853/04 (norme di igiene per gli alimenti di origine
animale)
n. 852/04 (definisce l’obbligo per gli operatori di
elaborare, realizzare e predisporre procedure e
programmi per la sicurezza degli alimenti basati sui
principi del sistema HACCP)
SISTEMA HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
È un sistema in base al quale gli operatori alimentari devono
predisporre le relative procedure di autocontrollo all’interno
dell’azienda, indicando un certo numero di requisiti da soddisfare
durante le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione al fine
di consentire l’individuazione di eventuali punti critici.
L’HACCP si applica unicamente agli operatori del settore
alimentare che intervengono nelle fasi di produzione,
di trasformazione e di distribuzione degli alimenti. Per attuare
i sistemi di HACCP ci si avvale di manuali di corretta prassi
operativa in materia di igiene e di applicazione di principi
del sistema HACCP.
Le modifiche al contesto di sicurezza in ambito alimentare
Sicurezza per tradizione
Alimenti immessi in commercio
prima del 15 maggio 1997
Sicurezza
per dimostrazione
Novel Food
(Reg. 258 del 1997)
Novel food
Nuovi ingredienti che si vogliono utilizzare per la produzione di alimenti.
Sono ingredienti non utilizzati prima di maggio 1997.
I novel food ricomprendono:
prodotti e ingredienti con una struttura molecolare primaria nuova o
modificata volontariamente
ingredienti o prodotti alimentari costituiti o isolati da alghe, funghi o
microrganismi
ingredienti o prodotti alimentari costituiti da vegetali o isolati da vegetali e
ingredienti isolati da animali
ingredienti e prodotti alimentari prodotti con un processo non generalmente
utilizzato che generi nella struttura e nella composizione degli ingredienti o
prodotti alimentari cambiamenti significativi del valore nutritizionale, del
metabolismo e del tenore di sostanze indesiderabili
Novel food
Gli ingredienti alimentari nuovi NON devono
presentare rischi per il consumatore
Sono sottoposti a procedura di valutazione
comunitaria, al termine della quale potrà essere
presa una decisione di autorizzazione
Novel food: autorizzazione principale
Presentazione della richiesta
Valutazione iniziale
Osservazioni e obiezioni motivate da parte degli Stati membri
Solo le obiezioni mettono in moto la procedura di decisione comunitaria
Se non occorre la decisione comunitaria, la procedura si conclude
Novel food: autorizzazione semplificata o notifica
Per prodotti ritenuti sostanzialmente equivalenti ad alimenti o
ingredienti esistenti per quanto riguarda la composizione, il valore
nutritivo, il metabolismo, l’uso cui sono destinati e il livello di
sostanze indesiderabili
Si notifica alla Commissione l’immissione in commercio con la
documentazione attestante una sostanziale equivalenza
Novel food
Novel food
Non devono
presentare rischi
per il consumatore
o indurlo in errore
Non devono differire dagli
altri prodotti o ingredienti
alimentari alla cui
sostituzione sono destinati,
in misura tale che il loro
consumo normale possa
comportare svantaggi sotto
il profilo nutrizionale per
il consumatore
Novel food: etichetta
Oltre alle informazioni richieste per gli alimenti, per i novel food bisogna inoltre
riportare:
indicazione di proprietà alimentari che rendano il nuovo prodotto non più
similare a uno esistente, quali: composizione, uso al quale è destinato e
valore nutritivo
indicazione della sostanza che non è presente in alimenti similari esistenti,
ma che è inclusa nell’ingrediente o nel nuovo prodotto alimentare e
indicazione che può avere ripercussioni sulla salute di alcuni soggetti
indicazione della presenza di sostanze che non sono normalmente
presenti in alimenti equivalenti e che possono dar luogo a preoccupazioni
di ordine etico
Reg. CE 258/97 e successive modifiche
Esempi di novel food autorizzati
Alcuni novel food autorizzati sono:
fitosteroli e fitostanoli
varianti del salatrim
succo di Noni
olio di DHA ad alto tenore di DHA
fosfatidilserina
Reg. CE 258/97 e successive modifiche
Regolamento Claim 1924/2006
Sicurezza per tradizione
Alimenti immessi in commercio
prima del 15 maggio 1997
Sicurezza per dimostrazione
Novel Food
Regolamento Claim
(Reg. 1924 del 2006)
Regolamento Claim 1924/2006
L’evoluzione della normativa sugli alimenti ha portato alla possibilità
di rivendicare indicazioni non solo sul valore nutrizionale ma anche relative
al benessere e alla salute
CLAIM
“Ogni messaggio (inclusi simboli e immagini) che afferma,
suggerisce o sottintende che un prodotto alimentare possiede
caratteristiche particolari.”
Regolamento Claim 1924/2006
In generale…
• LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI sono ammesse se conformi a
quelle indicate nell’allegato
• LE INDICAZIONI SULLA SALUTE sono approvate in base all’articolo
13, c.5 del Regolamento 1924/06
• LE INDICAZIONI SULLA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI UNA MALATTIA
devono essere basate sull’articolo 14 del Reg. 1924/06
Regolamento Claim 1924/2006
L’impiego di informazioni nutrizionali
e sulla salute
È basato su prove scientifiche
generalmente accettate
Etichettatura degli alimenti
Tratto da
“Etichettatura degli
alimenti. Cosa
dobbiamo sapere”
Opuscolo redatto dal
Ministero della Salute
Definizioni
Indicazione sulla salute
Qualunque indicazione che affermi, suggerisca
o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra
una categoria di alimenti, un alimento
o uno dei suoi componenti e la salute
Indicazioni sulla salute (consolidate)
Elaborazione di un registro comunitario che raccolga le indicazioni sulla
salute (purché basate su prove scientifiche generalmente accettate) che
descrivono o fanno riferimento:
al ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo
sviluppo e le funzioni dell’organismo
a funzioni psicologiche e comportamentali (ad esempio, prodotti
contenenti caffeina)
al dimagrimento o controllo del peso, oppure alla riduzione dello
stimolo della fame, al maggior senso di sazietà o alla riduzione
dell’energia apportata dal regime alimentare
Art. 13, c.1, Reg. 1924/06
Indicazione sulla salute (art. 13, c. 5)
Qualsiasi inserimento di indicazioni nell’elenco basate su prove scientifiche recenti
e/o che includono una richiesta di protezione di dati riservati è adottato secondo
una procedura particolare di richiesta di autorizzazione, fatte salve le indicazioni
riguardanti lo sviluppo e la salute dei bambini, che sono autorizzate secondo le
normali procedure di autorizzazione di cui agli articoli 15, 16, 17 e 19.
Le domande valide vengono trasmesse all’EFSA dalle autorità competenti
degli Stati membri.
L’EFSA è quindi tenuta a fornire il suo parere al riguardo entro cinque mesi.
Se sono necessarie ulteriori informazioni, l’EFSA ha a disposizione un altro
mese di tempo.
Indicazione sulla riduzione di un rischio di una malattia (art. 14)
c.1: le indicazioni sulla riduzione di un rischio di una malattia e le indicazioni che si
riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini possono essere inserite in un
elenco se preventivamente autorizzate secondo la procedura di autorizzazione di
cui agli articoli 15, 16, 17 e 19.
Le domande valide vengono trasmesse all’EFSA dalle autorità competenti
degli Stati membri.
L’EFSA è quindi tenuta a fornire il suo parere al riguardo entro cinque mesi.
Se sono necessarie ulteriori informazioni, l’EFSA ha a disposizione un altro
mese di tempo.
c.2: per le indicazioni sulla riduzione del rischio di una malattia l’etichettatura – o, in
mancanza di quest’ultima – la presentazione e la pubblicità devono riportare
l’indicazione che la malattia a cui si fa riferimento è causata da diversi fattori di
rischio e l’intervento su uno di questi può non avere un effetto benefico.
La sicurezza degli alimenti
Sicurezza per tradizione
Alimenti immessi in commercio
prima del 15 maggio 1997
Sicurezza per dimostrazione
Novel Food
Alimenti destinati
a un’alimentazione particolare
Regolamento Claim
Integratori alimentari
I Claim
INTEGRATORE
ALIMENTARE
ALIMENTO
SPECIALE
Integrare e apportare
all’organismo umano sali
minerali, vitamine e sostanze
aventi effetti nutritivi o fisiologici
Rispondere alle esigenze
nutrizionali particolari
di alcune specifiche categorie
di persone
Con possibilità di indicazioni “CLAIM”
I Claim
I claim possono essere scritti sia sugli alimenti a fini medici
speciali sia sugli integratori alimentari, con lo scopo di
segnalare proprietà specifiche del prodotto.
Integratore alimentare: definizione
“Prodotti alimentari destinati a integrare la comune dieta
e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali
le vitamine o i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo
o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva amminoacidi,
acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale,
sia monocomposti sia pluricomposti in forme predosate.”
Forme predosate: capsule, compresse, pastiglie, polveri in
bustina, gomme da masticare e simili, flaconi contagocce,
liquidi contenuti in fiale e tutte le altre forme similari di polveri
e liquidi assunti in piccoli quantitativi unitari.
D.Lvo 21 maggio 2004, n. 169
Aspetti di un integratore
FORMALI
(soggettivi, estrinseci)
etichetta
eventuale foglietto interno
pubblicità
depliants
SOSTANZIALI
(oggettivi, intrinseci)
natura dei componenti
attività nelle condizioni d’uso
Integratori alimentari
Il Ministero della Salute consente la commercializzazione
sulla base della valutazione di:
componenti
dosi raccomandate
indicazioni
avvertenze riportate in etichetta
data di scadenza
adeguatezza del sito di produzione e dei controlli effettuati
Integratori alimentari: proprietà
L’integratore deve:
assicurare sicurezza d’uso, in termini di tipologia e
concentrazione delle sostanze utilizzate, nonché per gli
aspetti legati all’igiene e alla contaminazione
caratterizzarsi per il suo effetto nutritivo o fisiologico, che
deve essere legittimato da validi presupposti scientifici
Integratori alimentari: proprietà
L’integratore deve:
garantire corrispondenza tra i valori dichiarati e quelli
effettivamente riscontrabili, per quanto riguarda i
contenuti delle sostanze ad attività nutritiva o fisiologica
utilizzate, per il periodo di shelf-life del prodotto, tenendo
conto degli intervalli di tolleranza analitica ammessi
dalla normativa nazionale
Integratori alimentari: proprietà
L’integratore deve:
avere una composizione supportata da un adeguato
razionale scientifico, che correli le sostanze (ad attività
nutritiva o fisiologica) contenute, che vantano l’effetto
(nutritivo o fisiologico) attribuito al prodotto
garantire chiarezza delle informazioni in etichetta,
in termini di composizione, attività svolta dal prodotto
ed eventuali avvertenze, in linea con i requisiti
di etichettatura
Vitamine e minerali ammessi
Negli integratori alimentari sono ammessi solo vitamine e minerali
riportati nell’allegato I della Direttiva europea n. 2002/46/CE e nelle
forme riportate nell’allegato II.
In attesa che a livello europeo vengano definiti i quantitativi
massimi di vitamine e minerali accettabili negli integratori, si
applicano attualmente norme nazionali. Nel nostro caso, queste
stabiliscono che l’apporto giornaliero deve essere compreso tra il
30 e il 150% dei valori di riferimento.
Nel febbraio 2014 sono stati rivisti alcuni quantitativi massimi (ad
es. vitamina C 1000 mg, vitamina A 1200 mcg, fosforo 1200 mg).
Altre sostanze ammesse
Piante e loro derivati
È disponibile un elenco ministeriale, con parti di pianta
ammesse e, quando necessario, limiti e avvertenze.
Altre sostanze ad attività nutritiva e fisiologica
La coerenza con la categoria degli integratori viene valutata
in sede di notifica dell’etichetta del prodotto.
Produzione e confezionamento
La produzione e il confezionamento degli integratori alimentari
devono essere effettuati in stabilimenti autorizzati dal ministero
della Salute.
L’autorizzazione in forma di riconoscimento è demandata alle
Regioni.
Il Ministero può effettuare a campione verifiche ispettive e riceve
dalle Regioni le informazioni per la pubblicazione dell’elenco degli
stabilimenti autorizzati a livello nazionale.
L’elenco degli stabilimenti autorizzati è disponibile sul sito del
Ministero della Salute.
Art.9, D.lvo n.169/04, modificato Legge 8.11.2012, n.189
Stabilimenti autorizzati alla produzione
Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua i requisiti tecnici e i
criteri generali necessari per l’abilitazione alla produzione e al
confezionamento di integratori alimentari (Art.9 D.Lvo 169/04).
Il riconoscimento richiede il preventivo accertamento della sussistenza
delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici previsti da:
Reg. CE 852/2004 e 853/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari
D.M. 23.02.2006 “Requisiti tecnici e criteri generali per l’abilitazione
alla produzione e al confezionamento di integratori alimentari”
Disponibilità di un idoneo laboratorio per il controllo dei prodotti, ai
sensi dell’art.10 del D.Lvo 111/92
Notifica dell’etichetta
Al momento della prima commercializzazione degli integratori
alimentari, l’impresa interessata ne informa il ministero della
Salute mediante la trasmissione di un modello dell’etichetta
utilizzata per tale prodotto.
Gli integratori alimentari per i quali si conclude
favorevolmente la procedura di notifica vengono inclusi
in un Registro che il ministero della Salute pubblica
e aggiorna periodicamente.
(Art.10, D.Lvo 169/04)
Registro degli integratori alimentari
Il Registro è presentato in due parti:
Parte A - Elenco in ordine alfabetico per prodotto
Parte B - Elenco in ordine alfabetico per impresa
www.salute.gov.it
Temi e professioni
Alimenti
Alimenti particolari, integratori e novel food
Integratori
Registro degli integratori alimentari
Etichettatura
I prodotti sono commercializzati con la denominazione di
“integratore alimentare”, “complemento alimentare” o “supplemento
alimentare”.
L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità non attribuiscono
proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione o cura delle
malattie umane né fanno altrimenti riferimento a simili proprietà.
Nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità non
figurano diciture che affermino o sottintendano che una dieta
equilibrata e variata non è generalmente in grado di apportare le
sostanze nutritive in quantità sufficienti.
Art.6, D.Lvo n.169/04
Etichettatura
Deve obbligatoriamente contenere:
il nome delle categorie delle sostanze nutritive o altre sostanze che
caratterizzano il prodotto o un’indicazione relativa alla natura di tali
sostanze
la dose raccomandata per l’assunzione giornaliera
un’avvertenza a non eccedere le dosi raccomandate per l’assunzione
giornaliera
l’indicazione che gli integratori alimentari non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata
l’indicazione che i prodotti devono essere tenuti fuori della portata dei
bambini al di sotto dei 3 anni di età
l’effetto nutritivo o fisiologico attribuito al prodotto sulla base dei suoi
costituenti in modo idoneo a orientare correttamente le scelte dei
consumatori
Art.6, D.Lvo n.169/04
Etichettatura
La quantità delle sostanze nutritive o delle altre sostanze
aventi un effetto nutritivo o fisiologico, contenuta nel prodotto,
è espressa numericamente sull’etichetta (come da Allegato I).
Le quantità delle sostanze nutritive o delle altre sostanze
dichiarate si riferiscono alla dose giornaliera di prodotto
raccomandata dal fabbricante, quale figura nell’etichetta.
I dati sulle vitamine e i minerali sono espressi, se del caso, in
percentuale dei valori di riferimento. La percentuale rispetto ai
valori di riferimento per le vitamine e i minerali può essere
fornita sotto forma di grafico.
Art.6, D.Lvo n.169/04
Etichetta
Cos’è l’etichetta?
“Qualunque marchio commerciale o
di fabbrica, segno, immagine o altra
rappresentazione grafica scritto,
stampato, stampigliato, marchiato,
impresso in rilievo o a impronta
sull’imballaggio o sul contenitore di un
alimento o che accompagna tale
imballaggio o contenitore.”
Tratto da "Etichettatura degli
alimenti. Cosa dobbiamo
sapere"
Opuscolo redatto dal
Ministero della Salute
Esempio di etichetta
Indicazione che gli integratori non sono intesi come sostituti di
una dieta variata
Indicazione che i prodotti devono essere tenuti lontani dai
bambini al di sotto dei tre anni
Avvertenza a non eccedere la dose consigliata
Nome delle categorie di sostanze nutritive
o altre sostanze che caratterizzano il prodotto
Esempio di etichetta
La quantità è
espressa
numericamente
e si riferisce alla
dose giornaliera
di prodotto
consigliata
dal produttore
Effetto
nutritivo/fisiologico
attribuito al prodotto
Dose giornaliera
raccomandata
Esempio di etichetta
Inoltre l’etichetta può riportare:
• Modalità di conservazione e di utilizzazione qualora
sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti
in funzione della natura del prodotto.
Le indicazioni devono essere in lingua italiana (è però
consentito riportarle in più lingue). È consentito lasciare
le menzioni originarie in caso di menzioni che non
abbiano corrispondenti termini in italiano.
Nome, ragione sociale
o marchio depositato
e la sede o del
fabbricante o del
confezionatore o di un
venditore stabilito nella
Comunità Europea.
Termine
minimo di
conservazione
e data di
scadenza.
Esempi di claim autorizzati
ACQUA
L’acqua contribuisce al mantenimento di funzioni cognitive e fisiche
normali.
L’acqua contribuisce al mantenimento della normale regolazione della
temperatura corporea.
Condizioni d’uso
L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che
l’effetto indicato si ottiene con l’assunzione giornaliera di almeno 2 litri di
acqua sotto qualunque forma.
Esempi di claim autorizzati per il calcio
Normale coagulazione del sangue
Normale metabolismo energetico
Normale funzione muscolare
Normale neurotrasmissione
Mantenimento di denti normali
Processo di divisione e di specializzazione delle cellule
Mantenimento di ossa normali
Normale funzione degli enzimi digestivi
Responsabilità del farmacista
Guidare il consumatore alla scelta dei prodotti
Acquistare e detenere prodotti regolari
Controllare gli aspetti formali del prodotto
Verificare l’avvenuta notifica
(ad esempio, elenco prodotti notificati)
Controllare l’etichetta
Insieme all’azienda produttrice, il farmacista
diventa responsabile del prodotto che vende
Responsabilità del farmacista
Conservare correttamente i prodotti
Temperature e modalità di conservazione
Eliminare prodotti/lotti soggetti a ritiro
Eliminare prodotti scaduti o in scadenza
Responsabilità del farmacista
Acquisire le conoscenze scientifiche
necessarie per un corretto consiglio
Aggiornamento professionale
Favorire l’uso razionale dei prodotti
Evitare possibili interazioni
Scongiurare eventuali
controindicazioni
Far sì che l’acquirente usi il prodotto
nel modo più corretto
Responsabilità del farmacista
Segnalare eventuali effetti collaterali
Segnalare tempestivamente gli effetti
avversi potenzialmente legati all’uso
del prodotto