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SdìFlash
dal 02/12/2016 al 08/12/2016
Selezione delle notizie più rilevanti della settimana
SdìFlash dal 02/12/2016 al 08/12/2016
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Contenuti :
Alternanza scuola−lavoro Sito MIUR dedicato
1
Visto conformita Massimale polizza inferiore al
rimborso
Crisi da sovraindebitamento
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Analisi Cndcec
2
Vendite immobiliari Cndcec su obblighi formativi
3
Cndcec Linee guida nuovo processo esecutivo
3
Revisione enti locali Principi aggiornati
4
Contributi Cassa ragionieri Causali per versamento
con F24
4
Lavoratori in trasferta e trasfertisti
5
ENPACL Ultima rata 2016
5
Diritti segreteria per deposito dei bilanci
5
Titolare effettivo Banche dati estese
6
Fallimenti Nuovi accordi e convenzioni Analisi
Cndcec
6
INL Sito on line
7
Sperimentazioni di Politiche Attive (Botteghe)
Mestiere e innovazione − Avviso pubblico Atto
integrativo
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FIS Pagamento diretto assegno ordinario e di
solidarietà
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Credito FdS
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Contenuti :
FIS Arretrati alla cassa
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Alternanza scuola−lavoro
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Casse edili CU 2016
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Bonus bebè anche a possessori di carta di
soggiorno
11
Sospensione adempimenti e versamento
contributi INPGI
11
E−commerce Nuovo pacchetto misure
12
Archivio rapporti con operatori finanziari
13
Trasmissione fatture e corrispettivi Proroga
opzione
13
Dichiarazione d’intento Nuovo modello
14
Con PagoPA pagamenti semplici e trasparenti
15
In vigore Protocollo aggiuntivo fra Italia e Svizzera 15
Definizione agevolata Equitalia operativa
16
Imu Tasi Sospensione tributi Sisma
17
FatturaPA Formato aggiornato
18
Cessioni solidaristiche di beni Nuove regole
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Distributori automatici Specifiche tecniche
aggiornate
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Canone Tv Modello non detenzione
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FIS Arretrati alla cassa
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Contenuti :
IMU−TASI Versamento seconda rata
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Rimborso Imu non dovuto allo Stato
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Alternanza scuola−lavoro Sito MIUR dedicato
I Consulenti del Lavoro pubblicano, il 6 dicembre 2016 nello Storico Articoli, la notizia di
un sito internet del MIUR dedicato all'alternanza scuola−lavoro ed alle opportunità che
innesca, tenuto conto della necessità, oggi, di non poter più considerare il mondo della
scuola come realtà disguinta da quella del lavoro, piuttosto integrata. Alternanza E',
affermano i Consulenti, frutto di consapevolezza che per lo sviluppo della persona sia
importante ampliare i luoghi e tempi di apprendimento, in un’ottica di formazione che duri
per l’intero arco della vita, e non venga circoscritta al solo ambiente scolastico. In questo
contesto si inserisce lo strumento dell’alternanza scuola−lavoro. Ecco perciò che, avvisa
la categoria, al fine di spiegarne l’importanza, le modalità di attuazione e le normative
vigenti, il Ministero dell’Istruzione mette al servizio dell’utente un sito dedicato. Le macro
aree del sito che approfondiscono la materia sono: scuole; strutture ospitanti; famiglie e
studenti. On the job La formazione on the job, così definita, viene realizzata in continuità
con i programmi didattici e viene progettata e coordinata dalle istituzioni scolastiche che
ne hanno la piena responsabilità. Grazie alla nascita di questa collaborazione tra scuola
e impresa, lo studente − al compimento del quindicesimo anno di età e fino al
diciottesimo − ha la possibilità di continuare il percorso formativo del triennio della Scuola
Superiore, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, generalmente alcune
settimane nel periodo tra giugno e luglio. Attraverso convenzioni con Imprese, con
Associazioni di Rappresentanza, con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, o con Enti Pubblici e Privati, anche del terzo settore, si offrono ai giovani
tirocini, che però non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Risultati finora
L’obbligatorietà dell’alternanza scuola−lavoro può essere definita un successo. Dall’anno
scolastico 2015/2016, lo strumento dell’alternanza ha visto un incremento significativo di
scuole coinvolte e di strutture ospitanti attive nel progetto. I percorsi di alternanza offerti
da tali organizzazioni sono vari e prevedono sempre una parte di formazione tradizionale
e una parte dedicata all’apprendimento pratico dell'attività lavorativa. In tal modo, lo
studente può acquisire non solo le competenze tecniche, anche le Soft−Skills, ovvero le
conoscenze necessarie allo svolgimento di qualunque lavoro: la gestione del tempo,
l’organizzazione delle attività, la capacità di lavorare in team, la risoluzione efficace e
veloce delle criticità e le abilità comunicative. Inserito in un percorso simile, lo studente
avrà anche la possibilità di valutare le proprie attitudini o preferenze e saprà orientarsi
meglio nella scelta del percorso di studi da seguire in seguito. Si tratta di un investimento
complesso, ma occorre guardare al futuro per comprenderne i vantaggi, non solo in
termini di incremento di posti di lavoro, ma anche nel fornire alla scuola un
aggiornamento continuo sulle professioni e sulle competenze più richieste dal mercato.
Come approfondire La sezione dedicata di Cliclavoro dà modo di concoscere nel
dettaglio questo strumento di formazione e le sue innumerevoli opportunità.
Visto conformita Massimale polizza inferiore al rimborso
L'Agenzia delle Entrate è chiamata per una consulenza giuridica in tema di istanze di
rimborso Iva con visto di conformita` garantito da polizza assicurativa. Nello specifico, il
caso vede l’importo chiesto a rimborso superiore al massimale della polizza stipulata dal
professionista che ha apposto il visto di conformita`. In tal caso, spiega l'Agenzia: il
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suddetto visto di conformita`, garantito da un'assicurazione con massimale inferiore al
rimborso chiesto, non puo` considerarsi privo di efficacia o parzialmente efficace; non è
dato rinvenire alcun riferimento testuale che consenta di qualificare come requisito di
validità, ovvero di efficacia, la parità tra l’importo del massimale della polizza e i crediti
indicati nelle dichiarazioni dei clienti e chiesti a rimborso o compensati, sciogliendo i
dubbi in materia; pertanto, non si può obbligare il contribuente a prestare garanzia per
ottenere il credito chiesto a rimborso (ne´ totale ne´ parziale), salvo che lo stesso non si
trovi in uno dei casi di cui al comma 4 dell’articolo 38−bis del Dpr 633/1972. Procedere
diversamente, precisa l'Agenzia, oltre ad avere l’effetto di traslare l’onere del costo della
garanzia in capo ad un soggetto terzo (cioe` sul professionista, che dovrebbe stipulare
garanzie proporzionali ai crediti chiesti a rimborso dai propri clienti), sarebbe in contrasto
proprio con la ratio che ha ispirato le recenti modifiche dell’articolo 38−bis, con le quali e`
stato soppresso l’onere generalizzato della garanzia per ottenere i rimborsi,
circoscrivendone la prestazione solo ai casi in cui ricorre uno dei rischi individuato dalla
medesima norma. Eliminazione dell’obbligo generalizzato di prestare la garanzia La
risoluzione n. 112 del 6 dicembre 2016, che contiene il chiarimento, offre un riepilogo
delle normativa di riferimento: articolo 38 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 26 ottobre
1972 (come da ultimo modificato dall’articolo 7−quater, comma 32, del decreto legge 22
ottobre 2016, n. 193). In sintesi i punti: i crediti superiori a 30mila euro possono essere
rimborsati senza garanzia – al verificarsi dei requisiti soggettivi attestati mediante
dichiarazione sostitutiva di atto notorio – previa presentazione della relativa dichiarazione
o istanza recante il visto di conformità, fatte salve le situazioni a rischio (comma 4,
dell’articolo 38−bis); l'apposizione del visto da parte del professionista (art. 22 del dm n.
164/1999), prevede che lo stesso stipuli una polizza di assicurazione della responsabilità
civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti e al numero dei visti di
conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non
inferiore a 3 milioni, per garantire il risarcimento degli eventuali danni ai propri clienti e al
bilancio dell'ente impositore.
Crisi da sovraindebitamento Analisi Cndcec
Con il documento del 29 novembre 2016 il Cndcec analizza i punti critici della normativa
sulle crisi da sovraindebitamento, analizzando i primi anni di applicazione della L. n.
3/2012 e del Dm n. 202/2014. In particolare l’attenzione dei professionisti si è soffermata
sui seguenti punti: − nomina del professionista facente funzioni di OCC e modalità di
presentazione dell’istanza; − modalità di presentazione della proposta; − deposito della
proposta con l’ausilio degli OCC; − inammissibilità della proposta. Con riferimento alla
nomina, emerge che il sovraindebitato può chiedere al Presidente del Tribunale la
nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28, l.f. o di un notaio; in
alternativa, può direttamente rivolgersi all’organismo di composizione della crisi
competente per territorio, che dovrà fornire indicazioni al debitore che intenda avvalersi
di una delle procedure di composizione della crisi ovvero della liquidazione del
patrimonio. Per quanto riguarda i casi di inammissibilità della proposta, il documento
Cndcec specifica che la stessa viene dichiarata non ricevibile: − se il debitore è soggetto
a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. 3/2012; − se il debitore ha
fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla legge 3/2012; − se il
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debitore è stato destinatario dell’annullamento dell’accordo o della sua risoluzione nei
casi di revoca e cessazione degli effetti dell’omologazione del piano; − se il debitore ha
fornito documentazione che non è atta a ricostruire del tutto la sua situazione economica
e patrimoniale.
Vendite immobiliari Cndcec su obblighi formativi
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili fornisce
indicazioni in merito all'obbligo formativo per i professionisti (anche avvocati e notai)
delegati dal giudice delle esecuzioni alle operazioni di vendite immobiliari, nelle more
dell'emanazione del decreto del ministero della Giustizia che, in attuazione del dl n.
59/2016 (legge di conversione n. 119/2016), deve definire tali obblighi per l'iscrizione
nell'elenco dei professionisti abilitati. Il decreto − le nuove disposizioni prevedono che
possono ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti che dimostrano di aver assolto gli
obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto del ministero della Giustizia − è in
ritardo, il termine è scaduto a settembre 2016. Valido l'elenco disciplinato dalla vecchia
normativa Professionisti e ordini non sono tenuti ad alcun nuovo adempimento: è quanto
chiarisce il Cndcec nel pronto ordini 325/2016, pubblicato il 28 novembre 2016. Per le
nuove regole si deve attendere l'emanazione del decreto Giustizia e, fino alla scadenza
del dodicesimo mese successivo all'emanazione dello stesso, le operazioni di vendita
continuano a essere delegate a uno dei professionisti iscritti nell'elenco disciplinato dalla
vecchia normativa. Gli ordini non sono tenuti ad alcun adempimento anche in
considerazione del fatto che gli elenchi presenti presso i tribunali hanno come scadenza
naturale il 31 dicembre 2017, essendo stati formulati entro il 31 dicembre 2014 per il
triennio 1° gennaio 2015−31 dicembre 2017.
Cndcec Linee guida nuovo processo esecutivo
Il 1° dicembre 2016 sono stati pubblicati sul sito web del Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti ed esperti contabili due studi – sezione Studi e Ricerche – riguardanti
l'aggiornamento delle linee guida sul nuovo processo esecutivo e la modulistica
Organismi di composizione della crisi. Nuovo processo esecutivo L'aggiornamento delle
linee guida al mese di novembre 2016 è frutto delle modifiche che il Dl n. 83/2015
recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di
organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria” ha apportato al
processo esecutivo. I successivi interventi del legislatore, per mezzo della decretazione
d'urgenza (DL n. 59/2016), hanno continuato ad alimentare le incertezza dei
professionisti coinvolti nei procedimenti esecutivi. Per tali ragioni, il Cndcec ha ritenuto
necessario aggiornare le linee guida sull'argomento, mantenendo la struttura inizialmente
adottata: prima parte dedicata all'espropriazione forzata immobiliare e seconda parte
dedicata alle norme di interesse incise dalle riforme. L'obiettivo è quello di costruire uno
strumento pratico a favore dei professionisti coinvolti nell'ambito di tali procedure.
Modulistica organismi di composizione della crisi Con tale documento si conclude
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l'approfondimento relativo al funzionamento e all’organizzazione degli Organismi di
composizione della crisi da sovraindebitamento (cosiddetti OCC), già effettuato dal
Cndcec in precedenti studi, con l’obiettivo di integrarne la disciplina attraverso
un’elencazione della modulistica predisposta per i suddetti Organismi al fine della
gestione delle procedure di sovraindebitamento. In particolare viene effettuata una
esemplificazione dei modelli relativi alla: − richiesta di nomina del Gestore della crisi da
sovraindebitamento, nella duplice ipotesi in cui l’istanza sia presentata dal consumatore,
ovvero dal sovraindebitato non consumatore − designazione, effettuata dal referente
dell’OCC, del professionista abilitato ad esercitare le funzioni di gestore in relazione allo
specifico procedimento di sovraindebitamento; − dichiarazione di indipendenza recante i
requisiti di iscrizione nel registro degli Organismi di composizione della crisi da
sovraindebitamento − informativa con cui l’OCC, al momento del conferimento
dell’incarico, è tenuto a comunicare al debitore i dati di cui all’art. 10, comma 3, del
d.m.n. 202/2014 e alla quale si allegano due modelli di preventivo per la determinazione
del compenso spettante all’OCC.
Revisione enti locali Principi aggiornati
Il gruppo di lavoro “Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti
locali” della Commissione di Studio dell’Area Enti Pubblici del Cndcec ha effettuato, a
novembre 2016, l’aggiornamento dei primi 3 principi di revisione degli enti locali. Con il
documento n. 1 il gruppo si è occupato della composizione, estrazione a sorte,
accettazione, compenso, nomina, durata, incompatibilità ed ineleggibilità, insediamento,
comportamento, funzionamento, funzioni dell’organo di revisione. Nel documento n. 2
viene trattata la funzione di vigilanza e di controllo contabile dell’organo di revisione.
Oggetto del documento n. 3 è l’importante funzione dell’attività di collaborazione
dell’organo di revisione degli enti locali. Tale funzione riguarda l’analisi e la valutazione
dei risultati dell’attività amministrativa dell’ente e si concretizza in osservazioni e
suggerimenti che si traducono in un complesso di elementi utili al Consiglio al fine di
operare valutazioni e scelte ragionate. Sono in fase di aggiornamento gli altri principi dal
n. 4 al 15.
Contributi Cassa ragionieri Causali per versamento con F24
Sono stati attivati i codici per permettere agli iscritti alla Cassa nazionale di Previdenza
ed Assistenza dei Ragionieri e Periti commerciali (CNPR) di effettuare il versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali tramite modello F24. Tale possibilità è stata
prevista dalla Convenzione stipulata tra l’Agenzia delle entrate e la CNPR il 16 novembre
2016. Con risoluzione n. 111 del 5 dicembre 2016 l’agenzia delle Entrate ha istituito otto
causali contributo: “E075” denominato “CNPR − Contributi anno corrente”; “E076”
denominato “CNPR − Contributi anni precedenti”; “E077” denominato “CNPR − Sanzioni,
interessi e spese legali anno corrente”; “E078” denominato “CNPR − Sanzioni, interessi e
spese legali anni precedenti”; “E079” denominato “CNPR − Contributi da ricongiunzione”;
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“E080” denominato “CNPR − Contributi da riscatto” ; “E081” denominato “CNPR −
Contributi volontari”; “E082” denominato “CNPR − Rateazione”. Dette causali vanno
indicate nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro) in
corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito
versati”. Vanno riportati il codice “0010” nel campo “codice ente ” e il periodo di
competenza dei contributi da versare nel campo “periodo di riferimento da mm/aaaa a
mm/aaaa”. I campi “codice sede” e “codice posizione” non vanno compilati.
Lavoratori in trasferta e trasfertisti
Sul supplemento ordinario della "Gazzetta Ufficiale" n. 282 del 2 dicembre 2016 è stata
pubblicata la Legge n. 225, dell’1 dicembre 2016, di conversione del D.L. n. 193/2016.
L’art. 7 quinquies fornisce l’interpretazione autentica in materia di determinazione del
reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti in forza della quale sono da intendersi
trasfertisti − con diritto all’abbattimento, anche contributivo e previdenziale, del 50%
dell’indennità – i lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; lo
svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; la
corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in
luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura
fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e
dove la stessa si è svolta. Qualora non sussistano contestualmente le suddette
condizioni viene comunque riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di
trasferta.
ENPACL Ultima rata 2016
I Consulenti che hanno optato per il pagamento in quattro rate dei contributi ENPACL
dovranno effettuare l’ultimo versamento entro il 16 dicembre 2016. SI rammenta che il
pagamento dei contributi potrà essere effettuato: on line, tramite Enpacl Card, senza
alcuna spesa di commissione a carico. E' possibile utilizzare la Enpacl Card anche per
pagamenti frazionati; on line, tramite Carte di credito Visa/Mastercard o American
Express, con spese di commissione a carico; presso qualsiasi sportello bancario
utilizzando il bollettino M.Av., presente nella propria Area riservata web, appositamente
stampato. In alternativa è possibile avvalersi del modello F24 ordinario.
Diritti segreteria per deposito dei bilanci
Il MiSE ha determinato la maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di
commercio con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese, per l’anno 2017.
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Tali importi sono destinati a finanziare per l'anno 2017 l'organismo Italiano di contabilità
(Oic). Il decreto del 30 novembre 2016 del ministero dello Sviluppo Economico fissa ad
euro 2,70 l’aumento che va ad incidere sul deposito del bilancio su supporto informatico
digitale (euro 92,70) e sul deposito del bilancio con modalità telematica (euro 62,70).
Diverso l’importo per le cooperative: il deposito del bilancio su supporto digitale comporta
la spesa di euro 47,70, mentre il deposito del bilancio in modalità telematica costa euro
32,70.
Titolare effettivo Banche dati estese
Il 6 dicembre 2016, il Consiglio dell’Unione europea, facendo seguito al parere del
Parlamento del 22 novembre, ha approvato la modifica della direttiva 2011/16/Ue sulla
cooperazione amministrativa fiscale. Si tratta di un ulteriore passo alla lotta all’evasione e
alle frodi fiscali internazionali. Con la nuova direttiva del Consiglio Ue, infatti, si vuole
autorizzare l’utilizzo delle informazioni antiriciclaggio al fine di perseguire lo scopo di
contrastate l'evasione internazionale, aprendo le banche dati sul titolare effettivo dei
rapporti finanziari − anche dei trust − per individuare prestanomi e strutture interposte a
fini elusivi. La direttiva imporrà agli Stati membri l’accesso alle informazioni sulla titolarità
effettiva delle società da parte delle autorità fiscali, che così potranno utilizzare queste
informazioni nell'ambito del monitoraggio della corretta applicazione delle norme sullo
scambio automatico di informazioni fiscali. In altri termini, a partire dal 1° gennaio 2018,
le amministrazioni finanziarie dei Paesi Ue avranno la possibilità di accesso alle
informazioni relative a chi si cela veramente dietro una determinata struttura aziendale,
attraverso l'utilizzo delle informazioni antiriciclaggio, alle relative procedure, ai documenti
e meccanismi di prevenzione che sono regolati sugli standard di sicurezza della
prevenzione del terrorismo internazionale e dei suoi canali di finanziamento. Il tutto
avverrà grazie al fatto che la direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa nel
settore fiscale è stata potenziata con gli strumenti della IV direttiva antiriciclaggio, che
consentono un effettivo accesso alle informazioni sulla titolarità degli enti intermediari e
ad altre informazioni relative alla “adeguata verifica” della clientela. L'integrazione della
direttiva del 2011 avvenuta il 6 dicembre 2016 dovrà essere recepita nelle legislazioni
nazionali degli Stati membri entro il 31 dicembre 2017, per poi entrare in vigore dal 1°
gennaio 2018.
Fallimenti Nuovi accordi e convenzioni Analisi Cndcec
Il Cndcec ha diffuso un documento in cui affronta la disciplina degli accordi e delle
convenzioni conclusi tra il debitore e le banche o intermediari finanziari, che prevede che
gli effetti di accordi funzionali al superamento della crisi d’impresa, se approvati da una
maggioranza qualificata di banche e di intermediari finanziari, si estendano e siano
obbligatori anche per le banche e gli intermediari non aderenti. L’estensione degli effetti
dell’accordo ai creditori non aderenti richiede che i creditori appartenenti alla medesima
categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano stati messi in condizione
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di parteciparvi in buona fede. Nel documento “Accordo di ristrutturazione con intermediari
finanziari e convenzione di moratoria” vengono analizzati i due nuovi istituti − disciplinati
dall’art. 182−septies del RD 267/42 (legge fallimentare), introdotti dall’art. 9, comma 1 del
DL 83/2015 (conv. L. 132/2015) − della convenzione di moratoria, volto a disciplinare in
via provvisoria gli effetti della crisi, e del nuovo accordo di ristrutturazione che integra e
affianca quello ordinario ex art. 182−bis della legge fallimentare. L’ambito di intervento
della norma è quello dei creditori qualificati: banche e gli intermediari finanziari che,
anche se non individuati con riferimenti normativi puntuali, sono agevolmente
riconducibili agli istituti di credito iscritti nell’albo dell’art. 13 del d.lgs. n. 385 del 1993
(TUB) e agli intermediari finanziari di cui all’art. 106−107 del TUB (ai quali rinvia l’art. 18
del TUF) per i soggetti abilitati ai servizi di investimento (tra gli altri, le imprese di leasing,
i consorzi fidi, le societa` di factoring, le realta` di credito al consumo, le societa` veicolo
impiegate nelle cartolarizzazioni). I nuovi istituti sopperiscono alla necessita` di evitare
che gli intermediari meno coinvolti possano incidere sulla portata dell’accordo
complessivo pretendendo concessioni che creino una non gradita e talvolta inaccettabile
disomogeneita` di trattamento tra i creditori finanziari che versano in situazioni
omogenee.
INL Sito on line
Il 1° dicembre è stato presentato, durante la conferenza stampa tenutasi presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro,
costituito da 4 Ispettorati interregionali con sede in Milano, Venezia, Roma e Napoli e 74
Ispettorati territoriali aventi sede nei capoluoghi di Provincia. Nel corso della conferenza
stampa è stato presentato anche il sito del nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro che,
come evidenziato dal Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, vuole fornire un’informazione
che possa favorire un esito dissuasivo dal commettere illeciti.
Sperimentazioni di Politiche Attive (Botteghe) Mestiere e
innovazione − Avviso pubblico Atto integrativo
Nel programma SPA−Sperimentazioni di Politiche Attive (Botteghe), ltalia Lavoro
intende, con Avviso, favorire la trasmissione ai giovani di competenze specialistiche e il
ricambio generazionale nei mestieri artigianali. Promuovendo e realizzando un sistema di
Botteghe e l’attivazione di tirocini della durata di sei mesi, si vuol stimolare la nascita di
nuova imprenditoria e i processi di innovazione, internazionalizzazione e sviluppo di reti
su base locale. Quali Botteghe − Botteghe “settoriali”: attivate in una logica di settore,
coinvolgendo aziende integrate in senso orizzontale che operano allo stesso stadio di un
ciclo produttivo; − Botteghe “di filiera”: attivate in una logica di filiera coinvolgendo, cioè,
aziende integrate in senso verticale. Chi può tra le aziende Possono partecipare anche
aziende operanti nell’artigianato digitale, che impieghino tecnologie digitali per la
fabbricazione di nuovi prodotti o per lo sviluppo di processi produttivi non convenzionali,
con particolare riferimento a: modellizzazione e stampa 3D; strumenti di prototipazione
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elettronica avanzata e software dinamici; tecnologie di “open hardware”; lavorazioni
digitali quali il taglio laser e la fresatura a controllo numerico. Ogni Bottega dovrà
prevedere l’inserimento di un numero di tirocinanti compreso tra un minimo di sette e un
massimo di dieci. Chi può tra i giovani Disoccupati o inoccupati, tra i 18 e i 35 anni.
Borsa per il tirocinante: 500 euro lordi al mese per i tirocini effettuati nella regione di
residenza; 500 euro lordi al mese + indennità di mobilità per i tirocini effettuati in mobilità
geografica nazionale; per i mesi di tirocinio in mobilità geografica transnazionale,
indennità di mobilità parametrata sulla base delle tabelle inviate dal Ministero del Lavoro
alle Regioni. Contributo per le aziende ospitanti Massimo 250 euro lordi mensili per il
tutoraggio di ciascun tirocinante.
FIS Pagamento diretto assegno ordinario e di solidarietà
L’INPS, con messaggio n. 4885 del 2 dicembre 2016 ha comunicato che, in attesa delle
istruzioni UniEmens, utili per procedere alle operazioni di conguaglio o rimborso delle
prestazioni anticipate dal datore di lavoro, il pagamento dell’assegno ordinario e di quello
di solidarietà del Fondo di Integrazione Salariale avverrà, in fase di prima applicazione,
esclusivamente con la modalità del pagamento diretto, al fine di garantire continuità di
reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario. Procedura Le aziende
interessate da processi di sospensione ovvero riduzione dell’attività lavorativa in
relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o
straordinaria, dopo aver inoltrato domanda alla sede territorialmente competente, per
consentire l’istruttoria e il pagamento della prestazione direttamente in favore del
lavoratore, devono inoltre trasmettere, per ciascun lavoratore interessato, raggruppandoli
in files aziendali con periodicità mensile, il Mod. SR41 collegandosi al sito
www.inps.it>Servizi online>sezione Servizi per le aziende e consulenti>CIG> Invio
richieste pag. dir SR41. La concessione dell’intervento è disposta per il tramite della
procedura FON.S.I. (Fondi di solidarietà integrati). L’invio del modello SR41 potrà essere
effettuato successivamente al provvedimento di concessione e al rilascio
dell’autorizzazione da parte della sede ed il pagamento ai lavoratori è subordinato al
rilascio dell’autorizzazione e nei limiti della stessa. L’autorizzazione di pagamento verrà
rilasciata dalla struttura territoriale INPS competente con l’indicazione del periodo, delle
ore, del numero dei lavoratori e dell’importo autorizzato comprensivo di contribuzione
correlata.
Credito FdS
Con circolare n. 213 del 2 dicembre 2016, l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative,
operative e contabili sulle prestazioni ordinarie ed emergenziali erogate dal Fondo di
solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno
dell’occupazione e del reddito del personale del credito. Il Fondo finanzia interventi
nell'ambito ed in ragione di situazioni di crisi, di processi di ristrutturazione, di
riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione o sospensione temporanea di
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attività o di lavoro, che, oltre a favorire il mutamento e il rinnovamento delle
professionalità, a realizzare politiche attive per il sostegno dell’occupabilità,
dell’occupazione e del reddito, garantiscono anche una tutela a sostegno del reddito sia
in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa, sia in caso di cessazione dello stesso. Chiarisce la circolare che il Fondo
eroga prestazioni ordinarie (assegno ordinario, interventi di formazione) e prestazioni
emergenziali integrative dell’indennità di disoccupazione (assegno emergenziale,
outplacement) o straordinarie (assegno straordinario in ragione di processi di
agevolazione all’esodo). Prestazioni Il Fondo provvede, in via ordinaria: a contribuire al
finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale,
anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione Europea; all’erogazione
di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro
o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le cause previste dalla
legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, ivi
comprese le prestazioni di solidarietà intergenerazionale; per gli anni 2013, 2014 e 2015,
all’erogazione di un trattamento integrativo dell’indennità di disoccupazione ASpI in
favore dei lavoratori sospesi. Il Fondo provvede, in via emergenziale: all’erogazione di un
assegno emergenziale, per un massimo di 24 mesi, a favore dei lavoratori licenziati, non
aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie, integrativo rispetto
all’indennità di disoccupazione ASpI e, per gli eventi di disoccupazione intervenuti a
decorrere dal 1° maggio 2015, integrativo dell’indennità di disoccupazione NASpI; al
finanziamento, per un massimo di 12 mesi a favore dei predetti lavoratori e su loro
richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell’eventuale
concorso degli appositi Fondi nazionali o dell’Unione Europea (c.d. outplacement).
FIS Arretrati alla cassa
Il Fondo di integrazione salariale di adeguamento del Fondo di solidarietà residuale alle
disposizioni del D.Lgs n. 148/2015, assicura, a decorrere dal 1° gennaio 2016, una
tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori di lavoro – anche non
organizzati in forma di impresa − che occupano mediamente più di cinque dipendenti,
appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di
applicazione della Cassa Integrazioni Guadagni Ordinaria e Straordinaria e che non
hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali a norma dell’art. 26 o Fondi di solidarietà
bilaterali alternativi a norma dell’art. 27 del citato D.lgs n. 148/2015. A decorrere dall’1
gennaio 2016, le prestazioni ordinarie erogate dal FIS sono finanziate da un contributo
sulla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi
i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore,
pari allo: 0,65% nel caso di datori di lavoro che occupino mediamente più di quindici
dipendenti; 0,45% qualora i datori occupino mediamente da più di cinque a quindici
dipendenti. Posto quanto sopra, si ricorda, come chiarito dalla circolare INPS n.
176/2016, che la regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da
gennaio a settembre 2016, dovrà avvenire entro il giorno 16 dicembre 2016. Resta in
ogni caso ferma la possibilità, per gli interessati, di proporre istanza di rateazione dei
debiti contributivi in fase amministrativa, secondo le regole generali, con aggravio degli
interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. Le
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aziende tenute al versamento anche delle quote a carico di dipendenti hanno facoltà di
recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino
istanza di dilazione entro il 16 dicembre 2016.
Alternanza scuola−lavoro
A seguito dell’entrata in vigore del registro unico dell’alternanza scuola−lavoro, durante il
Forum Lavoro 2016 la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha chiesto chiarimenti
a Simoncini della Direzione Generale politiche attive e servizi per il Lavoro del Ministero
del Lavoro, il quale ha spiegato che il registro ha lo scopo di essere un sussidio e non un
vincolo burocratico per le imprese (per questo motivo l’iscrizione è facoltativa e gratuita)
e permette di intercettare aziende disponibili ad ospitare i giovani per esperienze di
apprendimento basato sul lavoro. Si apprende, inoltre, che nella Legge di Bilancio 2017
è previsto un incentivo che consente alle aziende che assumono ragazzi che hanno
conosciuto durante i percorsi di apprendistato o alternanza scuola lavoro un risparmio
fino a 9.750 euro in tre anni sui contributi previdenziali. Per quanto concerne, invece,
l’apprendistato duale è stato confermato che in assenza di regolamentazione collettiva o
interconfederale le imprese possono fare riferimento ad una regolamentazione
contrattuale di settore affine per individuare sia i profili normativi che economici
dell’istituto. Infine, ha precisato Simoncini, particolare importanza riveste la tutela della
sicurezza sul lavoro con l’obbligo di fornire le necessarie informazioni al minore e agli
esercenti la potestà genitoriale circa la normativa, i rischi specifici e le procedure di
emergenza connesse all’attività svolta dal minore all’interno della azienda.
Casse edili CU 2016
La Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili, con comunicato del 5 dicembre
2016 ha reso noto che possono rendere disponibile, sul portale della Cassa, la
Certificazione Unica relativa all'anno in corso, soltanto le Casse Edili che abbiano un
portale con accesso protetto, cioè con accesso ai dati personali attraverso username e/o
password in possesso del singolo lavoratore. Il rilascio della CU attraverso detto portale,
inoltre, presuppone che la Cassa svolga ogni azione necessaria a informare i lavoratori
interessati (circolari, mail, sms, ecc.) su tale modalità di ricezione della certificazione, in
alternativa all'invio dell'atto cartaceo. La Cassa Edile deve chiaramente dotarsi di un
sistema informatico che consenta di tracciare l'effettivo accesso del lavoratore alla
sezione contenente i suoi dati personali e che, in caso di mancato accesso, le permetta
di inviare la CU con la consueta modalità. Ad ogni modo, conclude il comunicato della
CNCE, la Cassa Edile è comunque tenuta a fornire al lavoratore, su sua richiesta, una
copia cartacea della CU 2016.
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Bonus bebè anche a possessori di carta di soggiorno
Si amplia la platea dei beneficiari dell’assegno di natalità – Bonus bebè, previsto
dall’articolo 1, commi da 125 a 129. L. n. 190/2014, le cui prime istruzioni operative sono
state fornite dall’Inps con circolare n. 93/2015. Il beneficio spetta ai nuclei familiari con
figlio nato o adottato o in affido preadottivo in possesso di ISEE in corso di validità non
superiore a 25.000 euro. L’importo annuo dell’assegno è pari a: − 960 euro (80 euro al
mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 25.000 euro
annui; − 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE
non sia superiore a 7.000 euro annui. L’assegno viene erogato per ogni figlio nato o
adottato o in affido preadottivo a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo
familiare del minore e spetta, persistendo i requisiti di legge, fino al compimento del terzo
anno di età del bambino oppure fino al terzo anno di ingresso del minore nel nucleo
familiare. Requisiti soggettivi Con riferimento ai soggetti che possono richiedere il
beneficio ed in particolare i cittadini stranieri, ossia i soggetti privi della cittadinanza di
uno Stato membro della UE, la circolare 93/2015 indica che hanno diritto all’assegno
solo i possessori del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Sul
punto è però intervenuto, con parere trasmesso il 27 luglio 2016, il ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali che ha esteso il beneficio agli stranieri titolari dei seguenti
permessi: − carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o
comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro; − carta di soggiorno
permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro. Pertanto,
come specifica la circolare n. 214 del 6 dicembre 2016 dell’Inps, anche tali soggetti sono
ammessi a presentare domanda per ottenere l’assegno di natalità. Essendo però
necessari adeguamenti procedurali per l’acquisizione telematica dei nuovi titoli di
soggiorno, gli interessati devono, in via transitoria, rilasciare una autodichiarazione
attestante la titolarità dello stesso e l’indicazione degli estremi del permesso di
soggiorno. L'Istituto riesaminerà le domande già presentate e scartate; sarà cura dell'
interessato presentare apposita richiesta tramite il modulo allegato.
Sospensione adempimenti e versamento contributi INPGI
L’INPGI, con circolare n. 7 del 5 dicembre 2016, ha comunicato la sospensione degli
adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali disposta con
D.L. n. 189/2016, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre
2016. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi La sospensione fino
al 30 settembre 2017 degli adempimenti e dei versamenti contributivi, compresa la quota
a carico dei lavoratori dipendenti, è concessa ai soggetti operanti alla data del 24 agosto
2016 nei Comuni colpiti dal sisma, il cui elenco è allegato alla circolare stessa. Per
quanto riguarda l’INPGI, destinatari della sospensione del versamento sono: i datori di
lavoro e committenti privati; i giornalisti liberi professionisti iscritti alla Gestione separata.
La sospensione è applicabile agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone
colpite dall’evento. Le aziende private con giornalisti dipendenti ed i committenti con
collaboratori possono usufruire delle agevolazioni contributive soltanto in relazione ai
lavoratori e collaboratori giornalisti impiegati nelle sedi ubicate nelle zone colpite
dall’evento sismico. I soggetti operanti fuori dai comuni interessati ed assistiti da
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professionisti con domicilio professionale sul posto, possono usufruire della sospensione
degli adempimenti contributivi soltanto se hanno conferito delega espressa al consulente
in data anteriore al 24 agosto 2016. Periodo I contributi previdenziali ed assistenziali
oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di
versamento nell’arco temporale dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017. Modalità di
sospensione Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti
contributivi, i soggetti interessati dovranno produrre apposita istanza all’INPGI utilizzando
a tal fine il modello “MOD/SOSP” reperibile nella sezione “modulistica” – “contributi” del
sito www.inpgi.it. Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è sospeso il
versamento dei contributi dovuti a titolo di saldo 2015, il contributo minimo 2016 e 2017 e
la presentazione della comunicazione reddituale riferita all’anno 2016. Modalità di
recupero Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei
premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi vanno effettuati entro il 30 ottobre 2017,
senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa dei versamenti, specifica la
circolare, potrà avvenire, previa comunicazione all’INPGI, anche mediante rateizzazione
fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre
2017.
E−commerce Nuovo pacchetto misure
Il 1° dicembre 2016 è stato reso noto che la Commissione Ue ha proposto un pacchetto
di misure ad hoc per agevolare gli adempimenti Iva per le imprese di e−commerce
elettronico che operano nell'Unione europea. Lo scopo delle nuove proposte è quello di
consentire ai consumatori ed alle imprese, in particolare le Start up e le PMI, di
acquistare e vendere più facilmente beni e servizi online. Nel dettaglio, la Commissione
Ue ha dato il via libera: all'allineamento dell'Iva sugli e−book e sui quotidiani online con
quella dei libri cartacei ad uno sportello unico online per ridurre gli adempimenti delle
imprese venditrici, all'eliminazione dell'esenzione sulle piccole importazioni ad una serie
di snellimenti per le Start up. Boom di Internet L'intervento a livello europeo si è reso
necessario in quanto la precedente regolamentazione della materia risaliva al periodo
precedente al boom di internet e, dunque, ad un periodo in cui le operazioni crossborder
verso consumatori finali erano ancora una rarità. L'Esecutivo europeo, rendendosi conto
della complessità e diversità delle normative Iva dei singoli Stati e di quanto esse costino
alle singole aziende in base al Paese in cui le stesse operano, ha deciso di intervenire
tempestivamente, proprio per evitare che disallineamenti o veri e propri vuoti legislativi
possano lasciar spazio ad errori e possibilità di frodi, che ad oggi – secondo i numeri
della Commissione Ue – sottraggono almeno 5 miliardi di euro annui sulle vendite online,
con possibilità di salire a 7 miliardi di euro entro il 2020. Pubblicazioni digitali Per sanare
la disparità di aliquota Iva oggi applicabile agli e−book e quotidiani elettronici rispetto a
quella delle pubblicazioni su stampa (libri e giornali), che possono essere tassate con
aliquote ridotte, la Commissione Ue ha proposto agli Stati membri di allineare le aliquote
Iva sulle pubblicazioni elettroniche a quelle sulle pubblicazioni in formato cartaceo, ma
questi ultimi non saranno obbligati a farlo. Sportello unico Iva online Secondo la
normativa ora in vigore, le imprese che effettuano vendite online sono tenute
all'iscrizione Iva in tutti gli Stati membri in cui i clienti possono acquistare i loro prodotti.
La proposta del 1° dicembre 2016 della Commissione Ue è quella di creare uno “one
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stop shop”, già esistente per le vendite di servizi elettronici, che consentirà alle imprese
di presentare solo una dichiarazione trimestrale Iva per tutto il territorio Ue, con notevoli
risparmi sui costi di compliance per circa 2,3 miliardi di euro annui e 7 miliardi di maggior
gettito Iva. Agevolazioni Iva per Start up e microimprese E' prevista l'introduzione di una
nuova soglia annuale di 10.000 euro per le vendite online al di sotto della quale le
imprese che vendono all'estero potranno continuare ad applicare le norme in materia di
Iva che applicano nel loro paese di origine. Di tale semplificazione ne beneficeranno
circa 430 mila imprese europee. Una seconda soglia annuale di 100 mila euro sarà
prevista per le PMI, con norme semplificate per l'individuazione della sede dei clienti.
Queste nuove soglie potrebbero essere applicate già nel 2018 per i servizi elettronici ed
entro il 2021 per i beni online. Piccole spedizioni Per la lotta alle frodi, si propone di
eliminare il sistema ora in vigore che prevede l'esenzione Iva sui piccoli pacchi importati
nell'Ue di valore inferiore a 22 euro. Ciò, in quanto con 150 milioni di pacchi importati
ogni anno il sistema è suscettibile di frodi e abusi, con forti distorsioni a scapito delle
imprese dell'Ue. Inoltre, attualmente le imprese europee si trovano in una situazione di
evidente svantaggio, dovendo applicare l'Iva anche sulle vendite sotto soglia a differenza
dei concorrenti extra−Ue. Le suddette proposte legislative saranno ora trasmesse al
Parlamento europeo per la consultazione e al Consiglio Ue per la successiva adozione.
Archivio rapporti con operatori finanziari
Tra le FAQ del 29 novembre scorso, il sito internet dell'Agenzia delle Entrate dedica una
risposta sull'Archivio dei rapporti con operatori finanziari. Vi si legge, riguardo la
questione del codice fiscale dei non residenti che non lo posseggono, che gli operatori
finanziari debbono indicare il numero di codice fiscale dei clienti, nell'atto della
comunicazione dei rapporti all'Anagrafe tributaria, al momento della instaurazione o della
cessazione di un rapporto continuativo e, per le operazioni effettuate con soggetto non
residente privo di codice fiscale, gli operatori finanziari possono richiedere – dietro
delega dell'interessato ovvero direttamente (ex art. 6, c. 2, D.P.R. n. 605/1973), nel quale
ultimo caso l'operatore dovrà compilare l'apposito modello AA4/8 per i soggetti persone
fisiche, AA5/6 per gli altri soggetti − l'attribuzione del codice all'Amministrazione, per il
tramite degli Uffici finanziari. Ulteriori informazioni nella apposita sezione FAQ del 29
novembre 2016.
Trasmissione fatture e corrispettivi Proroga opzione
L'Agenzia delle Entrate proroga la scadenza del 31 dicembre 2016 per l'esercizio
dell'opzione per la trasmissione telematica dei dati di fatture e corrispettivi, pertanto:
riguardo a fatture e corrispettivi per le operazioni effettuate nel periodo di imposta 2017 e
nei quattro successivi, l’opzione può essere esercitata entro il 31 marzo 2017.
Relativamente alle fatture, l'Agenzia dà, conseguentemente, la possibilità di modificare i
flussi informativi già trasmessi relativi al medesimo trimestre: entro i 15 giorni successivi
al termine di trasmissione, coincidente con l’ultimo giorno del secondo mese successivo
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ad ogni trimestre, i contribuenti potranno modificare quanto già inviato senza incorrere in
alcuna sanzione. Si ricorda che con l'opzione − esercitata esclusivamente in modalità
telematica, mediante un’apposita funzionalità presente all’interno del sito web
dell’Agenzia delle Entrate − l'impresa o il professionista aderisce alla trasmissione
telematica dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute e alla memorizzazione elettronica
e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, le due modalità previste, a
partire dal 1° gennaio 2017, dal decreto legislativo 127/2015. Con il provvedimento di
proroga – n. 212804 del 1 ° dicembre 2016 del direttore dell’agenzia delle Entrate − si
modificano i pregressi provvedimenti n. 182070 e 182017 del 28 ottobre 2016, con le
regole della disposizione. L'opzione a fronte della trasmissione telematica dei dati di tutte
le fatture emesse e ricevute, nonché delle relative variazioni, con cadenza trimestrale
permette di beneficiare di interessanti agevolazioni, come la priorità nei rimborsi Iva.
L'adempimento che può essere effettuato anche mediante la trasmissione diretta delle
fatture elettroniche sul Sistema di Interscambio (SDI). Stessa possibilità per i
corrispettivi: i commercianti al minuto e chi svolge attività assimilate che scelgono la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
giornalieri − con il nuovo “Registratore Telematico” − ottengono l’esonero dagli obblighi di
certificazione e registrazione. Altri benefici L'esercizio dell’opzione fa venire meno i
seguenti obblighi di comunicazione dichiarativa e cioè: spesometro o elenco clienti e
fornitori; comunicazioni black list; comunicazioni relative ai contratti stipulati dalle società
di leasing ovvero dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione o
noleggio; acquisti effettuati da operatori di San Marino; modelli Intrastat relativi alle
prestazioni di servizi intracomunitari ricevute e degli acquisti intracomunitari di beni; i
termini di accertamento in materia di Iva e di imposte dirette, previsti dall’articolo 43,
comma 1, del DPR 600/1973 e dall’articolo 57, comma 1, del DPR 633/1972, sono ridotti
di un anno per quei contribuenti che garantiscano, oltre alla trasmissione dei dati dei
corrispettivi, la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi che
saranno stabiliti con un successivo decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze. I
motivi della proroga La motivazione del provvedimento di proroga scaturisce dalla novità
dell'opzione, da valutare attentamente considerando il vincolo quinquennale che ne
deriva. Il tempo concesso garantisce anche a contribuenti e intermediari di prendere
confidenza con le specifiche tecniche della trasmissione.
Dichiarazione d’intento Nuovo modello
Approvato, dall’agenzia delle Entrate con un provvedimento del 2 dicembre 2016, il
nuovo modello di dichiarazione d’intento per l’acquisto o l’importazione di beni e servizi
senza applicazione dell’Iva, con annesse istruzioni e specifiche tecniche. Con il nuovo
modello: − permane la possibilità per gli esportatori abituali di chiedere ai fornitori di non
applicare l'Iva sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi, entro i limiti del plafond
disponibile; − l'agenzia delle Entrate può effettuare un più puntuale monitoraggio ed una
migliore analisi del rischio delle operazioni, anche per contrastare fenomeni evasivi e
fraudolenti connessi all’utilizzo improprio di tale regime agevolativo. Novità: per una sola
operazione, va indicato l'importo A differenza dal precedente modello, con le nuove
regole l’esportatore abituale dovrà indicare nella dichiarazione d’intenti l’anno di
riferimento e la tipologia del prodotto o del servizio che intende acquistare senza Iva. E’
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poi necessario, se la dichiarazione si riferisce ad una sola operazione, specificare il
relativo importo. Nella nuova dichiarazione non risultano presenti i campi 3 e 4 della
relativa sezione e quindi viene escluso che l’operatore possa presentare una lettera
d’intenti per un periodo predeterminato senza indicazione specifica dell’importo del
plafond che intende utilizzare. Trasmissione La dichiarazione può essere trasmessa in
via telematica direttamente oppure tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione
utilizzando il software “DICHIARAZIONE D’INTENTO”, disponibile sul sito
agenziaentrate.gov.it. Nello stesso sito è disponibile, al cedente e al prestatore, la
funzione, ad accesso libero, per consentire il riscontro telematico dell’avvenuta
presentazione della dichiarazione d’intento. Il nuovo schema, approvato con
provvedimento del 2 dicembre 2016, sostituisce quello autorizzato con provvedimento
del 12 dicembre 2014 e dovrà essere utilizzato a partire dal 1° marzo 2017.
Con PagoPA pagamenti semplici e trasparenti
Con comunicato stampa del 2 dicembre 2016, Equitalia informa che dallo stesso giorno è
più facile e più trasparente pagare online cartelle e avvisi, grazie all'attivazione del
servizio PagoPA. E' stato, infatti, attivato il servizio PagoPA, il sistema dei pagamenti
elettronici della pubblica amministrazione, che consente al contribuente di poter scegliere
con quale istituto finanziario effettuare il versamento dopo aver confrontato costi e
modalità. L'iniziativa è finalizzata al miglioramento del rapporto fisco−contribuenti che ha
già portato a diverse innovazioni, tra cui: il servizio “Se mi scordo”, l’app Equiclick,
l’orario prolungato degli sportelli e il numero telefonico unico 06.0101. Come funziona
PagoPA? Dall’homepage del sito www.gruppoequitalia.it bisogna entrare nell’area
“Cittadini” o “Imprese”, selezionare “Pagamenti” e poi “Paga online”. Con la app Equiclick
si accede al servizio selezionando “Paga cartelle e avvisi”. Successivamente il
contribuente sceglie se saldare con i dati del bollettino Rav o con il numero delle cartelle
e degli avvisi di pagamento. La novità introdotta da Equitalia interviene a questo punto e
funziona così: si viene indirizzati sulla piattaforma PagoPA, dove si può selezionare da
un elenco la banca o un altro istituto finanziario disponibile, confrontando il costo delle
operazioni e le relative modalità di pagamento (bonifico o carta di credito). Una volta
effettuata l’operazione, il contribuente riceve via email copia della ricevuta (CS del 2
dicembre 2016).
In vigore Protocollo aggiuntivo fra Italia e Svizzera
Il ministero degli Affari Esteri avvisa dell’avvenuto perfezionamento dello scambio delle
notifiche tra Italia e Svizzera previsto per l'entrata in vigore del Protocollo aggiuntivo alla
Convenzione fra i due Stati. Il Protocollo, firmato a Milano il 23 febbraio 2015 e ratificato
con legge n. 69/2016, modifica la Convenzione per quanto riguarda lo scambio di
informazioni fra i due Stati e prevede che le singole amministrazioni possano richiedere
informazioni sulla posizione dei contribuenti dell’altro Stato, a partire dalla data del 23
febbraio 2015. Con il comunicato del 6 dicembre 2016 del ministero degli Affari Esteri,
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presente sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 285 del 6 dicembre, si rende operativo il Protocollo
la cui entrata in vigore è stata fissata al 13 luglio 2016.
Definizione agevolata Equitalia operativa
La legge di conversione del decreto fiscale n. 193/2016 è stata pubblicata sul
Supplemento Ordinario n. 53 della “Gazzetta Ufficiale” n. 283, di venerdì 3 dicembre
2016: si tratta della Legge n. 225 del 1° dicembre 2016, che entra in vigore lo stesso
giorno della sua pubblicazione ufficiale. Con la conversione in legge prende il via la
Definizione agevolata delle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il
2016, essendo divenute definitive le modifiche all'articolo 6 che sono state discusse
durante l'iter di conversione. Online il modulo aggiornato Equitalia informa che è
disponibile il nuovo modulo per presentare la domanda di adesione alla Definizione
agevolata. Il modulo DA1 è stato aggiornato rispetto alla prima versione, recependo le
novità introdotte dal Parlamento nel Dl n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 225/2016. Oltre a questo nuovo modello di adesione alla Definizione
agevolata”, i contribuenti possono trovare – sempre sul sito web dell'Agente della
riscossione − anche la guida aggiornata alla compilazione e le risposte alle domande più
frequenti (FAQ). Cosa è la definizione agevolata? E' una sanatoria dei i debiti verso
Equitalia contenuti in iscrizioni a ruolo o affidamenti eseguiti sino alla fine del 31
dicembre 2016 (anche in relazione ad avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di
addebito Inps). Il contribuente potrà usufruire di abbattimenti molto interessanti del suo
debito e se, invece, sta già pagando a rate, molto probabilmente aderendo alla sanatoria,
potrebbe aver già saldato quanto dovuto ad Equitalia. Chi aderisce deve pagare l’importo
residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Rientrano nella
sanatoria tutte le tipologie di entrate iscritte a ruolo, con le eccezioni tassativamente
indicate nella norma di legge. Si tratta in particolare di: dazi, accise e Iva
all’importazione; recuperi degli aiuti di Stato; somme derivanti da sentenze di condanna
della Corte dei conti; sanzioni penali; sanzioni diverse da quelle tributarie e relative a
violazioni contributive. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di
mora e le maggiorazioni previste dalla legge. È prevista anche la rottamazione dei ruoli
in contenzioso: in questo caso, con la presentazione della domanda, il contribuente si
assume l’impegno a rinunciare ai giudizi in corso, di qualsiasi natura sia il contenzioso,
tributario, previdenziale o altro e in qualsiasi grado di giudizio sia pendente. Equitalia
invierà al contribuente, entro il 28 febbraio 2017, una comunicazione per posta ordinaria
sulle somme che le sono state affidate entro il 31 dicembre del 2016 e che a tale data
non risultano ancora notificate. Tale comunicherà deve attestare l’esistenza di atti di
accertamento e di irrogazione delle sanzioni emessi dagli uffici dell’Agenzia delle
Entrate, e di avvisi di addebito Inps, per i quali gli uffici delle Entrate o l’Istituto
previdenziale si sono “dimenticati” di affidare le somme all’agente della riscossione. Per
avere informazioni sugli importi che sono stati affidati a Equitalia nel 2016 è possibile
rivolgersi ad uno sportello o accedere all’area riservata sul sito del gruppo. Come aderire
alla definizione agevolata? Per aderire alla sanatoria si deve fare una richiesta,
utilizzando il modulo “DA1 − Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata”
disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it. e presso tutti gli sportelli di Equitalia. Tale
dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2017. Risposta di
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Equitalia Entro il 31 maggio 2017 Equitalia comunicherà l’ammontare complessivo della
somma dovuta, la scadenza delle eventuali rate, inviando i relativi bollettini di
pagamento. A questo punto il contribuente non può più sbagliare: basterà anche un solo
giorno di ritardo nel pagamento di una qualsiasi delle rate perché si ripristini l’importo del
debito originario, comprensivo di sanzioni e interessi di mora, e riprendano le azioni di
recupero di Equitalia. Inoltre, il debito residuo non potrà più essere rateizzato. Come si
paga? Il contribuente potrà scegliere di pagare: in un’unica soluzione; oppure in cinque
rate Il numero di rate richieste deve essere indicato nel modello di dichiarazione (da 1
rata fino a un massimo di 5). La scadenza delle singole rate è fissata, per l’anno 2017,
nei mesi di luglio, settembre e novembre; per l’anno 2018, la scadenza delle rate è
fissata nei mesi di aprile e settembre. In caso di pagamento in un’unica rata, la scadenza
è fissata nel mese di luglio 2017. Le modalità di pagamento concesse saranno tre: i
classici bollettini precompilati allegati alla risposta fornita da Equitalia; domiciliazione
bancaria; direttamente allo sportello Equitalia.
Imu Tasi Sospensione tributi Sisma
L'Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) − Fondazione dell’Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) – ritiene che, nelle more della conversione del DL
189/2016 che contiene la proroga, e in vista della scadenza della seconda rata dell’IMU
e della Tasi del 16 dicembre p.v.: sia operativa la sospensione dei termini al 30
settembre 2017 (scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre
dello stesso anno) degli adempimenti tributari per i contribuenti colpiti dagli eventi sismici
verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, con riferimento ai soggetti residenti o la cui sede
legale o operativa è ubicata nei 62 Comuni riportati nell’allegato 1 del DL 189/2016. Per i
Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto la sospensione
dei pagamenti si applica solo ai contribuenti che, dimostrando il nesso di causalità tra i
danni riportati dal proprio immobile e gli eventi sismici, presentano la comunicazione di
inagibilità. Iter ancora in corso La disciplina è attualmente all’esame del Parlamento
nell’ambito della conversione in legge del decreto n.189/2016, che ha inglobato i
contenuti del dl 205/2016. Fermi restando i requisiti previsti dal decreto ministeriale del
1° settembre 2016, con riferimento ai soggetti beneficiari (residenti se persona fisica,
aventi la sede legale o operativa nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche), il
nuovo articolo 48 del dl 189/2016 dispone che la sospensione si applica anche ad
ulteriori 69 Comuni ricompresi nell’allegato 2 (oltre ai menzionati enti compresi
nell’allegato 1 che già ne beneficiano per la disciplina vigente). Tuttavia, dalla lettura
dell’articolo 1 del dl 189/2016, nell’attuale versione all’esame del Parlamento, si evince
che per i Comuni di “Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le
disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48”, e quindi la sospensione degli adempimenti
tributari, “si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino
l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la
previdenza sociale territorialmente competenti”.
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FatturaPA Formato aggiornato
In vista dell'avvio della fatturazione elettronica anche tra privati, a partire dal 1° gennaio
2017, il formato FatturaPA, utilizzato per la trasmissione delle fatture elettroniche verso
le pubbliche amministrazioni, è stato adeguato. Pur conservando il nome di FatturaPA, il
nuovo formato sarà utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la Pa sia per quella
tra privati, secondo un unico tracciato Xml e sempre attraverso il sistema di interscambio
(SdI), come previsto dal Dlgs n. 127/2015 (comunicato stampa AE del 11 novembre
2016). Per consentire tale aggiornamento e per far sì che il trasferimento al nuovo
formato FatturaPA avvenga senza problemi, il Sistema di interscambio subirà però una
pausa. Si legge nel comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016
che per consentire il nuovo passaggio il Sistema di interscambio non sarà fruibile dal 1°
all’8 gennaio 2017. In questo periodo non sarà possibile, tramite il Sistema di
interscambio trasmettere le fatture elettroniche e le notifiche; quindi, in questo lasso di
tempo il sistema continuerà a consegnare le fatture elettroniche e le notifiche, alle Pa e
ai fornitori, nel vecchio formato. Pertanto, fino al 31 dicembre 2016 le fatture elettroniche
dovranno essere trasmesse nel vecchio formato (1.1) mentre, dal 9 gennaio 2017,
saranno accettate esclusivamente quelle inviate secondo le regole aggiornate, ossia con
il nuovo formato (1.2).
Cessioni solidaristiche di beni Nuove regole
Assonime, con la circolare n. 25 del 28 novembre 2016, esamina le disposizioni della
Legge n. 166/2016 in materia di Iva, di imposte dirette e di tassa sui rifiuti, per le cessioni
gratuite di beni alimentari e di prodotti farmaceutici effettuate ai fini di solidarietà sociale.
Lo scopo della Legge è quello di ridurre gli sprechi di prodotti nelle fasi di produzione,
trasformazione e distribuzione, attraverso il loro recupero e la donazione nei confronti
delle categorie sociali meritevoli di tutela. Per fare tutto ciò, la Legge n. 166/2016 ha
previsto alcune semplificazioni degli adempimenti probatori a carico delle imprese
donanti ed ha ampliato, anche, la portata soggettiva e oggettiva dello sgravio ai fini Iva.
Nel documento, Assonime ricorda che delle suddette agevolazioni potranno usufruire
anche le imprese che pongono in essere cessioni gratuite in favore delle popolazioni del
Centro Italia colpite dai recenti terremoti. Norme antisprechi alimentari: nuova procedura
In particolare, nella circolare n. 25/2016, viene analizzato il disposto normativo di cui
all'articolo 16 della suddetta legge, che prevede una serie di norme atte a favorire le
donazioni di merci a fini di solidarietà sociale e a limitare gli sprechi. La norma prevede
che le suddette cessioni gratuite siano provate con modalità telematiche da parte del
cedente agli uffici dell'Amministrazione finanziaria o ai comandi del Corpo della Guardia
di Finanza competenti, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di inizio del
trasporto, della destinazione finale dei beni nonché dell'ammontare complessivo,
calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita, dei beni gratuitamente ceduti, ivi
incluse le derrate alimentari. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici o
comandi entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite in essa indicate e
può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro
per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione.
L’agevolazione, quindi, si realizza con l’innalzamento a 15.000 euro del limite del costo
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dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale occorre inviare la prescritta comunicazione
all’Amministrazione finanziaria per poterli consegnare. Inoltre, è stato previsto che per le
cessioni di beni alimentari facilmente deperibili si è esonerati dall'obbligo di
comunicazione. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle Legge n. 166/2016 (14
settembre 2016), l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto emanare un provvedimento,
con cui definire le modalità telematiche riepilogative delle suddette comunicazioni, ma −
come evidenza Assonime − il termine è decorso senza che il provvedimento sia stato
pubblicato. Agevolazioni Iva Per agevolare le cessioni gratuite di beni, che vengono
effettuate nei confronti di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi
esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o
ricerca scientifica, e di ONLUS, la Legge n. 166 del 2016 ha eliminato alcuni
adempimenti ritenuti troppo gravosi, che dovevano essere posti in esser dalle imprese
per poter beneficiare della detrazione Iva. A tal fine, infatti, è stato previsto che: − ai fini
probatori, al fine di superare la presunzione di cessione, le previgenti comunicazioni da
effettuare all’Amministrazione finanziaria e alla Guardia di Finanza devono essere ora
effettuate esclusivamente con modalità telematiche entro la fine del mese in cui le
cessioni vengono poste in essere. − le comunicazioni non devono essere inviate se il
valore complessivo delle cessioni non è superiore a 15.000 euro. − è ampliato il novero
dei soggetti beneficiari delle cessioni, comprendendo anche enti privati costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in
attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti
costitutivi, promuovono o realizzano attività d’interesse generale.
Distributori automatici Specifiche tecniche aggiornate
E' stato emanato dall'Agenzia delle Entrate un nuovo provvedimento che aggiorna il
precedente del 30 giugno 2016, con il quale erano state definite le specifiche tecniche
degli strumenti tecnologici attraverso cui operare la memorizzazione elettronica e la
trasmissione telematica dei dati, le regole tecniche da seguire, l’individuazione delle
informazioni da trasmettere, del loro formato e dei tempi di trasmissione relativamente
agli incassi giornalieri dei distributori automatici (vending machine). Tale provvedimento
doveva regolamentare la fase transitoria in attesa che l'Agenzia diffondesse quello
contenente una soluzione “a regime”. Il tutto è avvenuto con il nuovo provvedimento del
29 novembre 2016, che contiene appunto le modifiche degli allegati alle specifiche
tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi giornalieri derivanti dall'utilizzo di distributori automatici. Inoltre, sono stati
apportati miglioramenti ed evoluzioni ai tracciati, ai servizi e alla infrastruttura informatica
e sono stati corretti alcuni errori materiali riscontrati dopo l'avvio delle attività. Obbligo
prorogato Si ricorca che la decorrenza dell'obbligo della memorizzazione elettronica e
della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi incassati dalle cessioni di prodotti
attraverso la cosiddetta vending machine è stata spostata dal Dl n. 193/2016 al 1° aprile
2017, dal precedente 1° gennaio 2017.
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Canone Tv Modello non detenzione
E' meglio anticiparsi con la dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo.
Anche se si può presentare fino al 31 gennaio 2017, l'agenzia delle Entrate consiglia di
farlo entro il 31 dicembre (entro il 20 del mese se la comunicazione non avviene in via
telematica) per evitare l’addebito di gennaio con conseguente necessità di richiedere
successivamente il rimborso. L'incombenza è dovuta a seguito della Stabilità 2016, che
ha disposto dal 2016 la presunzione di possesso della tv in presenza di utenza elettrica
nella residenza anagrafica. Nei casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica
tenuta al versamento del canone sia titolare di contratto elettrico di tipo domestico
residenziale è previsto il pagamento del canone mediante il modello F24. Addebito in
bolletta Con la Legge di stabilità 2016 (art. 1, c. da 152 a 159, L.208/15) sono state
introdotte delle novità riguardanti il canone di abbonamento: è stato ridotto a 100 euro
(non più 113,50) il canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l’anno
2016; è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso
in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha
la propria residenza anagrafica; è stato previsto, per i titolari di utenza elettrica per uso
domestico residenziale, il pagamento del canone mediante addebito nella fattura
dell’utenza di energia elettrica (per tali soggetti, quindi, il pagamento del canone non
potrà più avvenire tramite bollettino postale). L'addebito del canone è reso, così,
automatico in bolletta: dieci rate da gennaio ad ottobre di ogni anno. Anche i residenti
all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente
un apparecchio televisivo. In caso di possesso di apparecchi radio o TV nei locali della
propria attività, il canone TV speciale, cioè per gli esercizi pubblici, continuerà invece ad
essere pagato con le modalità tradizionali. Come si supera la presunzione di possesso
La presunzione di possesso si supera, evitando l’addebito del canone nella bolletta della
luce per l’intero anno, con una dichiarazione sostitutiva in cui si attesta di non detenere
televisori (né il diretto interessato né altro componente della famiglia anagrafica) in
alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica.
Dichiarazione sostitutiva per acquisire l’esenzione per l’intero anno Nei siti internet
dell’Agenzia delle Entrate e della Rai è disponibile un modello ad hoc, che può essere
presentato: attraverso i servizi telematici Fisconline o Entratel, con l’apposita
applicazione web presente sul sito delle Entrate, direttamente dal contribuente (o da un
suo eventuale erede) o tramite un intermediario abilitato (Caf o professionista); con firma
digitale e presentazione tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
[email protected]; tramite servizio postale, spedito, insieme a un valido
documento di riconoscimento, in plico raccomandato senza busta all’indirizzo “Agenzia
delle Entrate − Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella postale 22
– 10121 Torino”. La dichiarazione non veritiera, comporta sanzioni anche penali. Ha
validità annuale: bisognerà presentarla ogni dodici mesi. Apposite Faq sono disponibili
nella sezione dedicata.
IMU−TASI Versamento seconda rata
Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata dell’IMU e della
TASI per l’anno 2016. Il versamento deve essere eseguito a saldo dell'imposta dovuta
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per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle
delibere pubblicate alla data del 28 ottobre 2016 nel sito informatico www.finanze.it. Per
agevolare l'adempimento – visto anche il “blocco” degli aumenti dei tributi locali per
l’anno 2016 – il MEF ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti che sono state
poste sull'argomento all’Amministrazione finanziaria da contribuenti, operatori
professionali e associazioni di categoria, al fine di individuare le corrette aliquote
applicabili per il suddetto versamento. Tra le precisazioni più importanti, le seguenti: in
assenza di delibere per l’anno 2016, trovano senz'altro applicazione le aliquote Imu e
Tasi dell’anno precedente; se la delibera del 2016 ha elevato alcune aliquote e ne ha
ridotte altre, il contribuente è legittimato ad applicare solo quelle ridotte, mentre in luogo
delle imposte aumentate si farà riferimento alle misure del 2015; la maggiorazione Tasi
dello 0,8 per mille richiede sempre una delibera di conferma espressa. Comodato In
relazione al comodato gratuito ai parenti in linea retta e di immobili locati a canone
concordato, le risposte del MEF precisano che per i primi, compete la riduzione a metà
dell’imponibile Imu/Tasi, mentre ai secondi spetta un abbattimento del 25% dell’imposta.
Inoltre è anche ribadito che, in presenza di aliquote ridotte deliberate per i canoni
concordati, l’abbattimento di imposta si cumulerà con la misura agevolata, non essendoci
alcun impedimento in tal senso. Le stesse considerazioni valgono per gli immobili
concessi in comodato gratuito, in relazione ai quali il Comune potrebbe aver adottato una
“tariffa” inferiore a quella ordinaria.
Rimborso Imu non dovuto allo Stato
Con due comunicati il Dipartimento delle Finanze del Mef fornisce ulteriori indicazioni
sulla procedura delle richieste di rimborso allo Stato riguardanti i tributi locali. Con il
primo comunicato del 1° dicembre 2016 sollecita i contribuenti che non lo avessero
ancora fatto a comunicare il codice IBAN al Comune competente, anche se il codice non
sia ancora stato fornito all’ente locale o sia stato sostituito da un nuovo codice. Il
secondo comunicato, sempre del 1° dicembre 2016, tratta delle funzionalità a
disposizione dei Comuni e spiega le ulteriori semplificazioni della procedura
“Certificazione rimborsi al cittadino”. In merito alle procedure di riversamento, rimborso e
regolazioni contabili relative ai tributi locali si fa presente che a partire dal 23 novembre
2016 i Comuni hanno a disposizione quattro nuove funzionalita` che risolvono alcune
problematiche verificatesi nell’inserimento dei dati. Quattro nuove funzionalità:
l'acquisizione dell’IBAN anche per pratiche già trasmesse; la gestione dei versamenti in
favore di comuni soppressi; la gestione dei beneficiari diversi dal contribuente che ha
effettuato l’errato versamento; la gestione delle richieste di rimborso per versamenti
effettuati da residenti all’estero con bonifico in Banca d’Italia.
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