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SdìFlash dal 02/12/2016 al 08/12/2016 Selezione delle notizie più rilevanti della settimana SdìFlash dal 02/12/2016 al 08/12/2016 www.supermercato.it SdìFlash dal 02/12/2016 al 08/12/2016 Contenuti : Alternanza scuola−lavoro Sito MIUR dedicato 1 Visto conformita Massimale polizza inferiore al rimborso Crisi da sovraindebitamento 1 Analisi Cndcec 2 Vendite immobiliari Cndcec su obblighi formativi 3 Cndcec Linee guida nuovo processo esecutivo 3 Revisione enti locali Principi aggiornati 4 Contributi Cassa ragionieri Causali per versamento con F24 4 Lavoratori in trasferta e trasfertisti 5 ENPACL Ultima rata 2016 5 Diritti segreteria per deposito dei bilanci 5 Titolare effettivo Banche dati estese 6 Fallimenti Nuovi accordi e convenzioni Analisi Cndcec 6 INL Sito on line 7 Sperimentazioni di Politiche Attive (Botteghe) Mestiere e innovazione − Avviso pubblico Atto integrativo 7 FIS Pagamento diretto assegno ordinario e di solidarietà 8 Credito FdS 8 SdìFlash dal 02/12/2016 al 08/12/2016 Contenuti : FIS Arretrati alla cassa 9 Alternanza scuola−lavoro 10 Casse edili CU 2016 10 Bonus bebè anche a possessori di carta di soggiorno 11 Sospensione adempimenti e versamento contributi INPGI 11 E−commerce Nuovo pacchetto misure 12 Archivio rapporti con operatori finanziari 13 Trasmissione fatture e corrispettivi Proroga opzione 13 Dichiarazione d’intento Nuovo modello 14 Con PagoPA pagamenti semplici e trasparenti 15 In vigore Protocollo aggiuntivo fra Italia e Svizzera 15 Definizione agevolata Equitalia operativa 16 Imu Tasi Sospensione tributi Sisma 17 FatturaPA Formato aggiornato 18 Cessioni solidaristiche di beni Nuove regole 18 Distributori automatici Specifiche tecniche aggiornate 19 Canone Tv Modello non detenzione 20 FIS Arretrati alla cassa SdìFlash dal 02/12/2016 al 08/12/2016 Contenuti : IMU−TASI Versamento seconda rata 20 Rimborso Imu non dovuto allo Stato 21 1 SdìFlash dal 02/12/2016 al 08/12/2016 Alternanza scuola−lavoro Sito MIUR dedicato I Consulenti del Lavoro pubblicano, il 6 dicembre 2016 nello Storico Articoli, la notizia di un sito internet del MIUR dedicato all'alternanza scuola−lavoro ed alle opportunità che innesca, tenuto conto della necessità, oggi, di non poter più considerare il mondo della scuola come realtà disguinta da quella del lavoro, piuttosto integrata. Alternanza E', affermano i Consulenti, frutto di consapevolezza che per lo sviluppo della persona sia importante ampliare i luoghi e tempi di apprendimento, in un’ottica di formazione che duri per l’intero arco della vita, e non venga circoscritta al solo ambiente scolastico. In questo contesto si inserisce lo strumento dell’alternanza scuola−lavoro. Ecco perciò che, avvisa la categoria, al fine di spiegarne l’importanza, le modalità di attuazione e le normative vigenti, il Ministero dell’Istruzione mette al servizio dell’utente un sito dedicato. Le macro aree del sito che approfondiscono la materia sono: scuole; strutture ospitanti; famiglie e studenti. On the job La formazione on the job, così definita, viene realizzata in continuità con i programmi didattici e viene progettata e coordinata dalle istituzioni scolastiche che ne hanno la piena responsabilità. Grazie alla nascita di questa collaborazione tra scuola e impresa, lo studente − al compimento del quindicesimo anno di età e fino al diciottesimo − ha la possibilità di continuare il percorso formativo del triennio della Scuola Superiore, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, generalmente alcune settimane nel periodo tra giugno e luglio. Attraverso convenzioni con Imprese, con Associazioni di Rappresentanza, con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o con Enti Pubblici e Privati, anche del terzo settore, si offrono ai giovani tirocini, che però non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Risultati finora L’obbligatorietà dell’alternanza scuola−lavoro può essere definita un successo. Dall’anno scolastico 2015/2016, lo strumento dell’alternanza ha visto un incremento significativo di scuole coinvolte e di strutture ospitanti attive nel progetto. I percorsi di alternanza offerti da tali organizzazioni sono vari e prevedono sempre una parte di formazione tradizionale e una parte dedicata all’apprendimento pratico dell'attività lavorativa. In tal modo, lo studente può acquisire non solo le competenze tecniche, anche le Soft−Skills, ovvero le conoscenze necessarie allo svolgimento di qualunque lavoro: la gestione del tempo, l’organizzazione delle attività, la capacità di lavorare in team, la risoluzione efficace e veloce delle criticità e le abilità comunicative. Inserito in un percorso simile, lo studente avrà anche la possibilità di valutare le proprie attitudini o preferenze e saprà orientarsi meglio nella scelta del percorso di studi da seguire in seguito. Si tratta di un investimento complesso, ma occorre guardare al futuro per comprenderne i vantaggi, non solo in termini di incremento di posti di lavoro, ma anche nel fornire alla scuola un aggiornamento continuo sulle professioni e sulle competenze più richieste dal mercato. Come approfondire La sezione dedicata di Cliclavoro dà modo di concoscere nel dettaglio questo strumento di formazione e le sue innumerevoli opportunità. Visto conformita Massimale polizza inferiore al rimborso L'Agenzia delle Entrate è chiamata per una consulenza giuridica in tema di istanze di rimborso Iva con visto di conformita` garantito da polizza assicurativa. Nello specifico, il caso vede l’importo chiesto a rimborso superiore al massimale della polizza stipulata dal professionista che ha apposto il visto di conformita`. In tal caso, spiega l'Agenzia: il Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 2 SdìFlash dal 02/12/2016 al 08/12/2016 suddetto visto di conformita`, garantito da un'assicurazione con massimale inferiore al rimborso chiesto, non puo` considerarsi privo di efficacia o parzialmente efficace; non è dato rinvenire alcun riferimento testuale che consenta di qualificare come requisito di validità, ovvero di efficacia, la parità tra l’importo del massimale della polizza e i crediti indicati nelle dichiarazioni dei clienti e chiesti a rimborso o compensati, sciogliendo i dubbi in materia; pertanto, non si può obbligare il contribuente a prestare garanzia per ottenere il credito chiesto a rimborso (ne´ totale ne´ parziale), salvo che lo stesso non si trovi in uno dei casi di cui al comma 4 dell’articolo 38−bis del Dpr 633/1972. Procedere diversamente, precisa l'Agenzia, oltre ad avere l’effetto di traslare l’onere del costo della garanzia in capo ad un soggetto terzo (cioe` sul professionista, che dovrebbe stipulare garanzie proporzionali ai crediti chiesti a rimborso dai propri clienti), sarebbe in contrasto proprio con la ratio che ha ispirato le recenti modifiche dell’articolo 38−bis, con le quali e` stato soppresso l’onere generalizzato della garanzia per ottenere i rimborsi, circoscrivendone la prestazione solo ai casi in cui ricorre uno dei rischi individuato dalla medesima norma. Eliminazione dell’obbligo generalizzato di prestare la garanzia La risoluzione n. 112 del 6 dicembre 2016, che contiene il chiarimento, offre un riepilogo delle normativa di riferimento: articolo 38 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 (come da ultimo modificato dall’articolo 7−quater, comma 32, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193). In sintesi i punti: i crediti superiori a 30mila euro possono essere rimborsati senza garanzia – al verificarsi dei requisiti soggettivi attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio – previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza recante il visto di conformità, fatte salve le situazioni a rischio (comma 4, dell’articolo 38−bis); l'apposizione del visto da parte del professionista (art. 22 del dm n. 164/1999), prevede che lo stesso stipuli una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti e al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a 3 milioni, per garantire il risarcimento degli eventuali danni ai propri clienti e al bilancio dell'ente impositore. Crisi da sovraindebitamento Analisi Cndcec Con il documento del 29 novembre 2016 il Cndcec analizza i punti critici della normativa sulle crisi da sovraindebitamento, analizzando i primi anni di applicazione della L. n. 3/2012 e del Dm n. 202/2014. In particolare l’attenzione dei professionisti si è soffermata sui seguenti punti: − nomina del professionista facente funzioni di OCC e modalità di presentazione dell’istanza; − modalità di presentazione della proposta; − deposito della proposta con l’ausilio degli OCC; − inammissibilità della proposta. Con riferimento alla nomina, emerge che il sovraindebitato può chiedere al Presidente del Tribunale la nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28, l.f. o di un notaio; in alternativa, può direttamente rivolgersi all’organismo di composizione della crisi competente per territorio, che dovrà fornire indicazioni al debitore che intenda avvalersi di una delle procedure di composizione della crisi ovvero della liquidazione del patrimonio. Per quanto riguarda i casi di inammissibilità della proposta, il documento Cndcec specifica che la stessa viene dichiarata non ricevibile: − se il debitore è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. 3/2012; − se il debitore ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla legge 3/2012; − se il Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 3 SdìFlash dal 02/12/2016 al 08/12/2016 debitore è stato destinatario dell’annullamento dell’accordo o della sua risoluzione nei casi di revoca e cessazione degli effetti dell’omologazione del piano; − se il debitore ha fornito documentazione che non è atta a ricostruire del tutto la sua situazione economica e patrimoniale. Vendite immobiliari Cndcec su obblighi formativi Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili fornisce indicazioni in merito all'obbligo formativo per i professionisti (anche avvocati e notai) delegati dal giudice delle esecuzioni alle operazioni di vendite immobiliari, nelle more dell'emanazione del decreto del ministero della Giustizia che, in attuazione del dl n. 59/2016 (legge di conversione n. 119/2016), deve definire tali obblighi per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti abilitati. Il decreto − le nuove disposizioni prevedono che possono ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti che dimostrano di aver assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto del ministero della Giustizia − è in ritardo, il termine è scaduto a settembre 2016. Valido l'elenco disciplinato dalla vecchia normativa Professionisti e ordini non sono tenuti ad alcun nuovo adempimento: è quanto chiarisce il Cndcec nel pronto ordini 325/2016, pubblicato il 28 novembre 2016. Per le nuove regole si deve attendere l'emanazione del decreto Giustizia e, fino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'emanazione dello stesso, le operazioni di vendita continuano a essere delegate a uno dei professionisti iscritti nell'elenco disciplinato dalla vecchia normativa. Gli ordini non sono tenuti ad alcun adempimento anche in considerazione del fatto che gli elenchi presenti presso i tribunali hanno come scadenza naturale il 31 dicembre 2017, essendo stati formulati entro il 31 dicembre 2014 per il triennio 1° gennaio 2015−31 dicembre 2017. Cndcec Linee guida nuovo processo esecutivo Il 1° dicembre 2016 sono stati pubblicati sul sito web del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili due studi – sezione Studi e Ricerche – riguardanti l'aggiornamento delle linee guida sul nuovo processo esecutivo e la modulistica Organismi di composizione della crisi. Nuovo processo esecutivo L'aggiornamento delle linee guida al mese di novembre 2016 è frutto delle modifiche che il Dl n. 83/2015 recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria” ha apportato al processo esecutivo. I successivi interventi del legislatore, per mezzo della decretazione d'urgenza (DL n. 59/2016), hanno continuato ad alimentare le incertezza dei professionisti coinvolti nei procedimenti esecutivi. Per tali ragioni, il Cndcec ha ritenuto necessario aggiornare le linee guida sull'argomento, mantenendo la struttura inizialmente adottata: prima parte dedicata all'espropriazione forzata immobiliare e seconda parte dedicata alle norme di interesse incise dalle riforme. L'obiettivo è quello di costruire uno strumento pratico a favore dei professionisti coinvolti nell'ambito di tali procedure. Modulistica organismi di composizione della crisi Con tale documento si conclude Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 4 SdìFlash dal 02/12/2016 al 08/12/2016 l'approfondimento relativo al funzionamento e all’organizzazione degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (cosiddetti OCC), già effettuato dal Cndcec in precedenti studi, con l’obiettivo di integrarne la disciplina attraverso un’elencazione della modulistica predisposta per i suddetti Organismi al fine della gestione delle procedure di sovraindebitamento. In particolare viene effettuata una esemplificazione dei modelli relativi alla: − richiesta di nomina del Gestore della crisi da sovraindebitamento, nella duplice ipotesi in cui l’istanza sia presentata dal consumatore, ovvero dal sovraindebitato non consumatore − designazione, effettuata dal referente dell’OCC, del professionista abilitato ad esercitare le funzioni di gestore in relazione allo specifico procedimento di sovraindebitamento; − dichiarazione di indipendenza recante i requisiti di iscrizione nel registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento − informativa con cui l’OCC, al momento del conferimento dell’incarico, è tenuto a comunicare al debitore i dati di cui all’art. 10, comma 3, del d.m.n. 202/2014 e alla quale si allegano due modelli di preventivo per la determinazione del compenso spettante all’OCC. Revisione enti locali Principi aggiornati Il gruppo di lavoro “Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali” della Commissione di Studio dell’Area Enti Pubblici del Cndcec ha effettuato, a novembre 2016, l’aggiornamento dei primi 3 principi di revisione degli enti locali. Con il documento n. 1 il gruppo si è occupato della composizione, estrazione a sorte, accettazione, compenso, nomina, durata, incompatibilità ed ineleggibilità, insediamento, comportamento, funzionamento, funzioni dell’organo di revisione. Nel documento n. 2 viene trattata la funzione di vigilanza e di controllo contabile dell’organo di revisione. Oggetto del documento n. 3 è l’importante funzione dell’attività di collaborazione dell’organo di revisione degli enti locali. Tale funzione riguarda l’analisi e la valutazione dei risultati dell’attività amministrativa dell’ente e si concretizza in osservazioni e suggerimenti che si traducono in un complesso di elementi utili al Consiglio al fine di operare valutazioni e scelte ragionate. Sono in fase di aggiornamento gli altri principi dal n. 4 al 15. Contributi Cassa ragionieri Causali per versamento con F24 Sono stati attivati i codici per permettere agli iscritti alla Cassa nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri e Periti commerciali (CNPR) di effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali tramite modello F24. Tale possibilità è stata prevista dalla Convenzione stipulata tra l’Agenzia delle entrate e la CNPR il 16 novembre 2016. Con risoluzione n. 111 del 5 dicembre 2016 l’agenzia delle Entrate ha istituito otto causali contributo: “E075” denominato “CNPR − Contributi anno corrente”; “E076” denominato “CNPR − Contributi anni precedenti”; “E077” denominato “CNPR − Sanzioni, interessi e spese legali anno corrente”; “E078” denominato “CNPR − Sanzioni, interessi e spese legali anni precedenti”; “E079” denominato “CNPR − Contributi da ricongiunzione”; Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 5 SdìFlash dal 02/12/2016 al 08/12/2016 “E080” denominato “CNPR − Contributi da riscatto” ; “E081” denominato “CNPR − Contributi volontari”; “E082” denominato “CNPR − Rateazione”. Dette causali vanno indicate nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro) in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Vanno riportati il codice “0010” nel campo “codice ente ” e il periodo di competenza dei contributi da versare nel campo “periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa”. I campi “codice sede” e “codice posizione” non vanno compilati. Lavoratori in trasferta e trasfertisti Sul supplemento ordinario della "Gazzetta Ufficiale" n. 282 del 2 dicembre 2016 è stata pubblicata la Legge n. 225, dell’1 dicembre 2016, di conversione del D.L. n. 193/2016. L’art. 7 quinquies fornisce l’interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti in forza della quale sono da intendersi trasfertisti − con diritto all’abbattimento, anche contributivo e previdenziale, del 50% dell’indennità – i lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. Qualora non sussistano contestualmente le suddette condizioni viene comunque riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta. ENPACL Ultima rata 2016 I Consulenti che hanno optato per il pagamento in quattro rate dei contributi ENPACL dovranno effettuare l’ultimo versamento entro il 16 dicembre 2016. SI rammenta che il pagamento dei contributi potrà essere effettuato: on line, tramite Enpacl Card, senza alcuna spesa di commissione a carico. E' possibile utilizzare la Enpacl Card anche per pagamenti frazionati; on line, tramite Carte di credito Visa/Mastercard o American Express, con spese di commissione a carico; presso qualsiasi sportello bancario utilizzando il bollettino M.Av., presente nella propria Area riservata web, appositamente stampato. In alternativa è possibile avvalersi del modello F24 ordinario. Diritti segreteria per deposito dei bilanci Il MiSE ha determinato la maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese, per l’anno 2017. Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 6 SdìFlash dal 02/12/2016 al 08/12/2016 Tali importi sono destinati a finanziare per l'anno 2017 l'organismo Italiano di contabilità (Oic). Il decreto del 30 novembre 2016 del ministero dello Sviluppo Economico fissa ad euro 2,70 l’aumento che va ad incidere sul deposito del bilancio su supporto informatico digitale (euro 92,70) e sul deposito del bilancio con modalità telematica (euro 62,70). Diverso l’importo per le cooperative: il deposito del bilancio su supporto digitale comporta la spesa di euro 47,70, mentre il deposito del bilancio in modalità telematica costa euro 32,70. Titolare effettivo Banche dati estese Il 6 dicembre 2016, il Consiglio dell’Unione europea, facendo seguito al parere del Parlamento del 22 novembre, ha approvato la modifica della direttiva 2011/16/Ue sulla cooperazione amministrativa fiscale. Si tratta di un ulteriore passo alla lotta all’evasione e alle frodi fiscali internazionali. Con la nuova direttiva del Consiglio Ue, infatti, si vuole autorizzare l’utilizzo delle informazioni antiriciclaggio al fine di perseguire lo scopo di contrastate l'evasione internazionale, aprendo le banche dati sul titolare effettivo dei rapporti finanziari − anche dei trust − per individuare prestanomi e strutture interposte a fini elusivi. La direttiva imporrà agli Stati membri l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva delle società da parte delle autorità fiscali, che così potranno utilizzare queste informazioni nell'ambito del monitoraggio della corretta applicazione delle norme sullo scambio automatico di informazioni fiscali. In altri termini, a partire dal 1° gennaio 2018, le amministrazioni finanziarie dei Paesi Ue avranno la possibilità di accesso alle informazioni relative a chi si cela veramente dietro una determinata struttura aziendale, attraverso l'utilizzo delle informazioni antiriciclaggio, alle relative procedure, ai documenti e meccanismi di prevenzione che sono regolati sugli standard di sicurezza della prevenzione del terrorismo internazionale e dei suoi canali di finanziamento. Il tutto avverrà grazie al fatto che la direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale è stata potenziata con gli strumenti della IV direttiva antiriciclaggio, che consentono un effettivo accesso alle informazioni sulla titolarità degli enti intermediari e ad altre informazioni relative alla “adeguata verifica” della clientela. L'integrazione della direttiva del 2011 avvenuta il 6 dicembre 2016 dovrà essere recepita nelle legislazioni nazionali degli Stati membri entro il 31 dicembre 2017, per poi entrare in vigore dal 1° gennaio 2018. Fallimenti Nuovi accordi e convenzioni Analisi Cndcec Il Cndcec ha diffuso un documento in cui affronta la disciplina degli accordi e delle convenzioni conclusi tra il debitore e le banche o intermediari finanziari, che prevede che gli effetti di accordi funzionali al superamento della crisi d’impresa, se approvati da una maggioranza qualificata di banche e di intermediari finanziari, si estendano e siano obbligatori anche per le banche e gli intermediari non aderenti. L’estensione degli effetti dell’accordo ai creditori non aderenti richiede che i creditori appartenenti alla medesima categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano stati messi in condizione Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 7 SdìFlash dal 02/12/2016 al 08/12/2016 di parteciparvi in buona fede. Nel documento “Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria” vengono analizzati i due nuovi istituti − disciplinati dall’art. 182−septies del RD 267/42 (legge fallimentare), introdotti dall’art. 9, comma 1 del DL 83/2015 (conv. L. 132/2015) − della convenzione di moratoria, volto a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi, e del nuovo accordo di ristrutturazione che integra e affianca quello ordinario ex art. 182−bis della legge fallimentare. L’ambito di intervento della norma è quello dei creditori qualificati: banche e gli intermediari finanziari che, anche se non individuati con riferimenti normativi puntuali, sono agevolmente riconducibili agli istituti di credito iscritti nell’albo dell’art. 13 del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) e agli intermediari finanziari di cui all’art. 106−107 del TUB (ai quali rinvia l’art. 18 del TUF) per i soggetti abilitati ai servizi di investimento (tra gli altri, le imprese di leasing, i consorzi fidi, le societa` di factoring, le realta` di credito al consumo, le societa` veicolo impiegate nelle cartolarizzazioni). I nuovi istituti sopperiscono alla necessita` di evitare che gli intermediari meno coinvolti possano incidere sulla portata dell’accordo complessivo pretendendo concessioni che creino una non gradita e talvolta inaccettabile disomogeneita` di trattamento tra i creditori finanziari che versano in situazioni omogenee. INL Sito on line Il 1° dicembre è stato presentato, durante la conferenza stampa tenutasi presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro, costituito da 4 Ispettorati interregionali con sede in Milano, Venezia, Roma e Napoli e 74 Ispettorati territoriali aventi sede nei capoluoghi di Provincia. Nel corso della conferenza stampa è stato presentato anche il sito del nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro che, come evidenziato dal Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, vuole fornire un’informazione che possa favorire un esito dissuasivo dal commettere illeciti. Sperimentazioni di Politiche Attive (Botteghe) Mestiere e innovazione − Avviso pubblico Atto integrativo Nel programma SPA−Sperimentazioni di Politiche Attive (Botteghe), ltalia Lavoro intende, con Avviso, favorire la trasmissione ai giovani di competenze specialistiche e il ricambio generazionale nei mestieri artigianali. Promuovendo e realizzando un sistema di Botteghe e l’attivazione di tirocini della durata di sei mesi, si vuol stimolare la nascita di nuova imprenditoria e i processi di innovazione, internazionalizzazione e sviluppo di reti su base locale. Quali Botteghe − Botteghe “settoriali”: attivate in una logica di settore, coinvolgendo aziende integrate in senso orizzontale che operano allo stesso stadio di un ciclo produttivo; − Botteghe “di filiera”: attivate in una logica di filiera coinvolgendo, cioè, aziende integrate in senso verticale. Chi può tra le aziende Possono partecipare anche aziende operanti nell’artigianato digitale, che impieghino tecnologie digitali per la fabbricazione di nuovi prodotti o per lo sviluppo di processi produttivi non convenzionali, con particolare riferimento a: modellizzazione e stampa 3D; strumenti di prototipazione Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 8 SdìFlash dal 02/12/2016 al 08/12/2016 elettronica avanzata e software dinamici; tecnologie di “open hardware”; lavorazioni digitali quali il taglio laser e la fresatura a controllo numerico. Ogni Bottega dovrà prevedere l’inserimento di un numero di tirocinanti compreso tra un minimo di sette e un massimo di dieci. Chi può tra i giovani Disoccupati o inoccupati, tra i 18 e i 35 anni. Borsa per il tirocinante: 500 euro lordi al mese per i tirocini effettuati nella regione di residenza; 500 euro lordi al mese + indennità di mobilità per i tirocini effettuati in mobilità geografica nazionale; per i mesi di tirocinio in mobilità geografica transnazionale, indennità di mobilità parametrata sulla base delle tabelle inviate dal Ministero del Lavoro alle Regioni. Contributo per le aziende ospitanti Massimo 250 euro lordi mensili per il tutoraggio di ciascun tirocinante. FIS Pagamento diretto assegno ordinario e di solidarietà L’INPS, con messaggio n. 4885 del 2 dicembre 2016 ha comunicato che, in attesa delle istruzioni UniEmens, utili per procedere alle operazioni di conguaglio o rimborso delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro, il pagamento dell’assegno ordinario e di quello di solidarietà del Fondo di Integrazione Salariale avverrà, in fase di prima applicazione, esclusivamente con la modalità del pagamento diretto, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario. Procedura Le aziende interessate da processi di sospensione ovvero riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, dopo aver inoltrato domanda alla sede territorialmente competente, per consentire l’istruttoria e il pagamento della prestazione direttamente in favore del lavoratore, devono inoltre trasmettere, per ciascun lavoratore interessato, raggruppandoli in files aziendali con periodicità mensile, il Mod. SR41 collegandosi al sito www.inps.it>Servizi online>sezione Servizi per le aziende e consulenti>CIG> Invio richieste pag. dir SR41. La concessione dell’intervento è disposta per il tramite della procedura FON.S.I. (Fondi di solidarietà integrati). L’invio del modello SR41 potrà essere effettuato successivamente al provvedimento di concessione e al rilascio dell’autorizzazione da parte della sede ed il pagamento ai lavoratori è subordinato al rilascio dell’autorizzazione e nei limiti della stessa. L’autorizzazione di pagamento verrà rilasciata dalla struttura territoriale INPS competente con l’indicazione del periodo, delle ore, del numero dei lavoratori e dell’importo autorizzato comprensivo di contribuzione correlata. Credito FdS Con circolare n. 213 del 2 dicembre 2016, l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative, operative e contabili sulle prestazioni ordinarie ed emergenziali erogate dal Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito. Il Fondo finanzia interventi nell'ambito ed in ragione di situazioni di crisi, di processi di ristrutturazione, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione o sospensione temporanea di Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 9 SdìFlash dal 02/12/2016 al 08/12/2016 attività o di lavoro, che, oltre a favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità, a realizzare politiche attive per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito, garantiscono anche una tutela a sostegno del reddito sia in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia in caso di cessazione dello stesso. Chiarisce la circolare che il Fondo eroga prestazioni ordinarie (assegno ordinario, interventi di formazione) e prestazioni emergenziali integrative dell’indennità di disoccupazione (assegno emergenziale, outplacement) o straordinarie (assegno straordinario in ragione di processi di agevolazione all’esodo). Prestazioni Il Fondo provvede, in via ordinaria: a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione Europea; all’erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, ivi comprese le prestazioni di solidarietà intergenerazionale; per gli anni 2013, 2014 e 2015, all’erogazione di un trattamento integrativo dell’indennità di disoccupazione ASpI in favore dei lavoratori sospesi. Il Fondo provvede, in via emergenziale: all’erogazione di un assegno emergenziale, per un massimo di 24 mesi, a favore dei lavoratori licenziati, non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie, integrativo rispetto all’indennità di disoccupazione ASpI e, per gli eventi di disoccupazione intervenuti a decorrere dal 1° maggio 2015, integrativo dell’indennità di disoccupazione NASpI; al finanziamento, per un massimo di 12 mesi a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o dell’Unione Europea (c.d. outplacement). FIS Arretrati alla cassa Il Fondo di integrazione salariale di adeguamento del Fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del D.Lgs n. 148/2015, assicura, a decorrere dal 1° gennaio 2016, una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori di lavoro – anche non organizzati in forma di impresa − che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa Integrazioni Guadagni Ordinaria e Straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali a norma dell’art. 26 o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi a norma dell’art. 27 del citato D.lgs n. 148/2015. A decorrere dall’1 gennaio 2016, le prestazioni ordinarie erogate dal FIS sono finanziate da un contributo sulla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, pari allo: 0,65% nel caso di datori di lavoro che occupino mediamente più di quindici dipendenti; 0,45% qualora i datori occupino mediamente da più di cinque a quindici dipendenti. Posto quanto sopra, si ricorda, come chiarito dalla circolare INPS n. 176/2016, che la regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da gennaio a settembre 2016, dovrà avvenire entro il giorno 16 dicembre 2016. Resta in ogni caso ferma la possibilità, per gli interessati, di proporre istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. Le Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 10 SdìFlash dal 02/12/2016 al 08/12/2016 aziende tenute al versamento anche delle quote a carico di dipendenti hanno facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione entro il 16 dicembre 2016. Alternanza scuola−lavoro A seguito dell’entrata in vigore del registro unico dell’alternanza scuola−lavoro, durante il Forum Lavoro 2016 la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha chiesto chiarimenti a Simoncini della Direzione Generale politiche attive e servizi per il Lavoro del Ministero del Lavoro, il quale ha spiegato che il registro ha lo scopo di essere un sussidio e non un vincolo burocratico per le imprese (per questo motivo l’iscrizione è facoltativa e gratuita) e permette di intercettare aziende disponibili ad ospitare i giovani per esperienze di apprendimento basato sul lavoro. Si apprende, inoltre, che nella Legge di Bilancio 2017 è previsto un incentivo che consente alle aziende che assumono ragazzi che hanno conosciuto durante i percorsi di apprendistato o alternanza scuola lavoro un risparmio fino a 9.750 euro in tre anni sui contributi previdenziali. Per quanto concerne, invece, l’apprendistato duale è stato confermato che in assenza di regolamentazione collettiva o interconfederale le imprese possono fare riferimento ad una regolamentazione contrattuale di settore affine per individuare sia i profili normativi che economici dell’istituto. Infine, ha precisato Simoncini, particolare importanza riveste la tutela della sicurezza sul lavoro con l’obbligo di fornire le necessarie informazioni al minore e agli esercenti la potestà genitoriale circa la normativa, i rischi specifici e le procedure di emergenza connesse all’attività svolta dal minore all’interno della azienda. Casse edili CU 2016 La Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili, con comunicato del 5 dicembre 2016 ha reso noto che possono rendere disponibile, sul portale della Cassa, la Certificazione Unica relativa all'anno in corso, soltanto le Casse Edili che abbiano un portale con accesso protetto, cioè con accesso ai dati personali attraverso username e/o password in possesso del singolo lavoratore. Il rilascio della CU attraverso detto portale, inoltre, presuppone che la Cassa svolga ogni azione necessaria a informare i lavoratori interessati (circolari, mail, sms, ecc.) su tale modalità di ricezione della certificazione, in alternativa all'invio dell'atto cartaceo. La Cassa Edile deve chiaramente dotarsi di un sistema informatico che consenta di tracciare l'effettivo accesso del lavoratore alla sezione contenente i suoi dati personali e che, in caso di mancato accesso, le permetta di inviare la CU con la consueta modalità. Ad ogni modo, conclude il comunicato della CNCE, la Cassa Edile è comunque tenuta a fornire al lavoratore, su sua richiesta, una copia cartacea della CU 2016. Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 11 SdìFlash dal 02/12/2016 al 08/12/2016 Bonus bebè anche a possessori di carta di soggiorno Si amplia la platea dei beneficiari dell’assegno di natalità – Bonus bebè, previsto dall’articolo 1, commi da 125 a 129. L. n. 190/2014, le cui prime istruzioni operative sono state fornite dall’Inps con circolare n. 93/2015. Il beneficio spetta ai nuclei familiari con figlio nato o adottato o in affido preadottivo in possesso di ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro. L’importo annuo dell’assegno è pari a: − 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui; − 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui. L’assegno viene erogato per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore e spetta, persistendo i requisiti di legge, fino al compimento del terzo anno di età del bambino oppure fino al terzo anno di ingresso del minore nel nucleo familiare. Requisiti soggettivi Con riferimento ai soggetti che possono richiedere il beneficio ed in particolare i cittadini stranieri, ossia i soggetti privi della cittadinanza di uno Stato membro della UE, la circolare 93/2015 indica che hanno diritto all’assegno solo i possessori del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Sul punto è però intervenuto, con parere trasmesso il 27 luglio 2016, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha esteso il beneficio agli stranieri titolari dei seguenti permessi: − carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro; − carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro. Pertanto, come specifica la circolare n. 214 del 6 dicembre 2016 dell’Inps, anche tali soggetti sono ammessi a presentare domanda per ottenere l’assegno di natalità. Essendo però necessari adeguamenti procedurali per l’acquisizione telematica dei nuovi titoli di soggiorno, gli interessati devono, in via transitoria, rilasciare una autodichiarazione attestante la titolarità dello stesso e l’indicazione degli estremi del permesso di soggiorno. L'Istituto riesaminerà le domande già presentate e scartate; sarà cura dell' interessato presentare apposita richiesta tramite il modulo allegato. Sospensione adempimenti e versamento contributi INPGI L’INPGI, con circolare n. 7 del 5 dicembre 2016, ha comunicato la sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali disposta con D.L. n. 189/2016, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi La sospensione fino al 30 settembre 2017 degli adempimenti e dei versamenti contributivi, compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, è concessa ai soggetti operanti alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni colpiti dal sisma, il cui elenco è allegato alla circolare stessa. Per quanto riguarda l’INPGI, destinatari della sospensione del versamento sono: i datori di lavoro e committenti privati; i giornalisti liberi professionisti iscritti alla Gestione separata. La sospensione è applicabile agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone colpite dall’evento. Le aziende private con giornalisti dipendenti ed i committenti con collaboratori possono usufruire delle agevolazioni contributive soltanto in relazione ai lavoratori e collaboratori giornalisti impiegati nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall’evento sismico. I soggetti operanti fuori dai comuni interessati ed assistiti da Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 12 SdìFlash dal 02/12/2016 al 08/12/2016 professionisti con domicilio professionale sul posto, possono usufruire della sospensione degli adempimenti contributivi soltanto se hanno conferito delega espressa al consulente in data anteriore al 24 agosto 2016. Periodo I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017. Modalità di sospensione Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti interessati dovranno produrre apposita istanza all’INPGI utilizzando a tal fine il modello “MOD/SOSP” reperibile nella sezione “modulistica” – “contributi” del sito www.inpgi.it. Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è sospeso il versamento dei contributi dovuti a titolo di saldo 2015, il contributo minimo 2016 e 2017 e la presentazione della comunicazione reddituale riferita all’anno 2016. Modalità di recupero Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi vanno effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa dei versamenti, specifica la circolare, potrà avvenire, previa comunicazione all’INPGI, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017. E−commerce Nuovo pacchetto misure Il 1° dicembre 2016 è stato reso noto che la Commissione Ue ha proposto un pacchetto di misure ad hoc per agevolare gli adempimenti Iva per le imprese di e−commerce elettronico che operano nell'Unione europea. Lo scopo delle nuove proposte è quello di consentire ai consumatori ed alle imprese, in particolare le Start up e le PMI, di acquistare e vendere più facilmente beni e servizi online. Nel dettaglio, la Commissione Ue ha dato il via libera: all'allineamento dell'Iva sugli e−book e sui quotidiani online con quella dei libri cartacei ad uno sportello unico online per ridurre gli adempimenti delle imprese venditrici, all'eliminazione dell'esenzione sulle piccole importazioni ad una serie di snellimenti per le Start up. Boom di Internet L'intervento a livello europeo si è reso necessario in quanto la precedente regolamentazione della materia risaliva al periodo precedente al boom di internet e, dunque, ad un periodo in cui le operazioni crossborder verso consumatori finali erano ancora una rarità. L'Esecutivo europeo, rendendosi conto della complessità e diversità delle normative Iva dei singoli Stati e di quanto esse costino alle singole aziende in base al Paese in cui le stesse operano, ha deciso di intervenire tempestivamente, proprio per evitare che disallineamenti o veri e propri vuoti legislativi possano lasciar spazio ad errori e possibilità di frodi, che ad oggi – secondo i numeri della Commissione Ue – sottraggono almeno 5 miliardi di euro annui sulle vendite online, con possibilità di salire a 7 miliardi di euro entro il 2020. Pubblicazioni digitali Per sanare la disparità di aliquota Iva oggi applicabile agli e−book e quotidiani elettronici rispetto a quella delle pubblicazioni su stampa (libri e giornali), che possono essere tassate con aliquote ridotte, la Commissione Ue ha proposto agli Stati membri di allineare le aliquote Iva sulle pubblicazioni elettroniche a quelle sulle pubblicazioni in formato cartaceo, ma questi ultimi non saranno obbligati a farlo. Sportello unico Iva online Secondo la normativa ora in vigore, le imprese che effettuano vendite online sono tenute all'iscrizione Iva in tutti gli Stati membri in cui i clienti possono acquistare i loro prodotti. La proposta del 1° dicembre 2016 della Commissione Ue è quella di creare uno “one Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 13 SdìFlash dal 02/12/2016 al 08/12/2016 stop shop”, già esistente per le vendite di servizi elettronici, che consentirà alle imprese di presentare solo una dichiarazione trimestrale Iva per tutto il territorio Ue, con notevoli risparmi sui costi di compliance per circa 2,3 miliardi di euro annui e 7 miliardi di maggior gettito Iva. Agevolazioni Iva per Start up e microimprese E' prevista l'introduzione di una nuova soglia annuale di 10.000 euro per le vendite online al di sotto della quale le imprese che vendono all'estero potranno continuare ad applicare le norme in materia di Iva che applicano nel loro paese di origine. Di tale semplificazione ne beneficeranno circa 430 mila imprese europee. Una seconda soglia annuale di 100 mila euro sarà prevista per le PMI, con norme semplificate per l'individuazione della sede dei clienti. Queste nuove soglie potrebbero essere applicate già nel 2018 per i servizi elettronici ed entro il 2021 per i beni online. Piccole spedizioni Per la lotta alle frodi, si propone di eliminare il sistema ora in vigore che prevede l'esenzione Iva sui piccoli pacchi importati nell'Ue di valore inferiore a 22 euro. Ciò, in quanto con 150 milioni di pacchi importati ogni anno il sistema è suscettibile di frodi e abusi, con forti distorsioni a scapito delle imprese dell'Ue. Inoltre, attualmente le imprese europee si trovano in una situazione di evidente svantaggio, dovendo applicare l'Iva anche sulle vendite sotto soglia a differenza dei concorrenti extra−Ue. Le suddette proposte legislative saranno ora trasmesse al Parlamento europeo per la consultazione e al Consiglio Ue per la successiva adozione. Archivio rapporti con operatori finanziari Tra le FAQ del 29 novembre scorso, il sito internet dell'Agenzia delle Entrate dedica una risposta sull'Archivio dei rapporti con operatori finanziari. Vi si legge, riguardo la questione del codice fiscale dei non residenti che non lo posseggono, che gli operatori finanziari debbono indicare il numero di codice fiscale dei clienti, nell'atto della comunicazione dei rapporti all'Anagrafe tributaria, al momento della instaurazione o della cessazione di un rapporto continuativo e, per le operazioni effettuate con soggetto non residente privo di codice fiscale, gli operatori finanziari possono richiedere – dietro delega dell'interessato ovvero direttamente (ex art. 6, c. 2, D.P.R. n. 605/1973), nel quale ultimo caso l'operatore dovrà compilare l'apposito modello AA4/8 per i soggetti persone fisiche, AA5/6 per gli altri soggetti − l'attribuzione del codice all'Amministrazione, per il tramite degli Uffici finanziari. Ulteriori informazioni nella apposita sezione FAQ del 29 novembre 2016. Trasmissione fatture e corrispettivi Proroga opzione L'Agenzia delle Entrate proroga la scadenza del 31 dicembre 2016 per l'esercizio dell'opzione per la trasmissione telematica dei dati di fatture e corrispettivi, pertanto: riguardo a fatture e corrispettivi per le operazioni effettuate nel periodo di imposta 2017 e nei quattro successivi, l’opzione può essere esercitata entro il 31 marzo 2017. Relativamente alle fatture, l'Agenzia dà, conseguentemente, la possibilità di modificare i flussi informativi già trasmessi relativi al medesimo trimestre: entro i 15 giorni successivi al termine di trasmissione, coincidente con l’ultimo giorno del secondo mese successivo Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 14 SdìFlash dal 02/12/2016 al 08/12/2016 ad ogni trimestre, i contribuenti potranno modificare quanto già inviato senza incorrere in alcuna sanzione. Si ricorda che con l'opzione − esercitata esclusivamente in modalità telematica, mediante un’apposita funzionalità presente all’interno del sito web dell’Agenzia delle Entrate − l'impresa o il professionista aderisce alla trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute e alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, le due modalità previste, a partire dal 1° gennaio 2017, dal decreto legislativo 127/2015. Con il provvedimento di proroga – n. 212804 del 1 ° dicembre 2016 del direttore dell’agenzia delle Entrate − si modificano i pregressi provvedimenti n. 182070 e 182017 del 28 ottobre 2016, con le regole della disposizione. L'opzione a fronte della trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, nonché delle relative variazioni, con cadenza trimestrale permette di beneficiare di interessanti agevolazioni, come la priorità nei rimborsi Iva. L'adempimento che può essere effettuato anche mediante la trasmissione diretta delle fatture elettroniche sul Sistema di Interscambio (SDI). Stessa possibilità per i corrispettivi: i commercianti al minuto e chi svolge attività assimilate che scelgono la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri − con il nuovo “Registratore Telematico” − ottengono l’esonero dagli obblighi di certificazione e registrazione. Altri benefici L'esercizio dell’opzione fa venire meno i seguenti obblighi di comunicazione dichiarativa e cioè: spesometro o elenco clienti e fornitori; comunicazioni black list; comunicazioni relative ai contratti stipulati dalle società di leasing ovvero dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione o noleggio; acquisti effettuati da operatori di San Marino; modelli Intrastat relativi alle prestazioni di servizi intracomunitari ricevute e degli acquisti intracomunitari di beni; i termini di accertamento in materia di Iva e di imposte dirette, previsti dall’articolo 43, comma 1, del DPR 600/1973 e dall’articolo 57, comma 1, del DPR 633/1972, sono ridotti di un anno per quei contribuenti che garantiscano, oltre alla trasmissione dei dati dei corrispettivi, la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi che saranno stabiliti con un successivo decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze. I motivi della proroga La motivazione del provvedimento di proroga scaturisce dalla novità dell'opzione, da valutare attentamente considerando il vincolo quinquennale che ne deriva. Il tempo concesso garantisce anche a contribuenti e intermediari di prendere confidenza con le specifiche tecniche della trasmissione. Dichiarazione d’intento Nuovo modello Approvato, dall’agenzia delle Entrate con un provvedimento del 2 dicembre 2016, il nuovo modello di dichiarazione d’intento per l’acquisto o l’importazione di beni e servizi senza applicazione dell’Iva, con annesse istruzioni e specifiche tecniche. Con il nuovo modello: − permane la possibilità per gli esportatori abituali di chiedere ai fornitori di non applicare l'Iva sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi, entro i limiti del plafond disponibile; − l'agenzia delle Entrate può effettuare un più puntuale monitoraggio ed una migliore analisi del rischio delle operazioni, anche per contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all’utilizzo improprio di tale regime agevolativo. Novità: per una sola operazione, va indicato l'importo A differenza dal precedente modello, con le nuove regole l’esportatore abituale dovrà indicare nella dichiarazione d’intenti l’anno di riferimento e la tipologia del prodotto o del servizio che intende acquistare senza Iva. E’ Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 15 SdìFlash dal 02/12/2016 al 08/12/2016 poi necessario, se la dichiarazione si riferisce ad una sola operazione, specificare il relativo importo. Nella nuova dichiarazione non risultano presenti i campi 3 e 4 della relativa sezione e quindi viene escluso che l’operatore possa presentare una lettera d’intenti per un periodo predeterminato senza indicazione specifica dell’importo del plafond che intende utilizzare. Trasmissione La dichiarazione può essere trasmessa in via telematica direttamente oppure tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione utilizzando il software “DICHIARAZIONE D’INTENTO”, disponibile sul sito agenziaentrate.gov.it. Nello stesso sito è disponibile, al cedente e al prestatore, la funzione, ad accesso libero, per consentire il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. Il nuovo schema, approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016, sostituisce quello autorizzato con provvedimento del 12 dicembre 2014 e dovrà essere utilizzato a partire dal 1° marzo 2017. Con PagoPA pagamenti semplici e trasparenti Con comunicato stampa del 2 dicembre 2016, Equitalia informa che dallo stesso giorno è più facile e più trasparente pagare online cartelle e avvisi, grazie all'attivazione del servizio PagoPA. E' stato, infatti, attivato il servizio PagoPA, il sistema dei pagamenti elettronici della pubblica amministrazione, che consente al contribuente di poter scegliere con quale istituto finanziario effettuare il versamento dopo aver confrontato costi e modalità. L'iniziativa è finalizzata al miglioramento del rapporto fisco−contribuenti che ha già portato a diverse innovazioni, tra cui: il servizio “Se mi scordo”, l’app Equiclick, l’orario prolungato degli sportelli e il numero telefonico unico 06.0101. Come funziona PagoPA? Dall’homepage del sito www.gruppoequitalia.it bisogna entrare nell’area “Cittadini” o “Imprese”, selezionare “Pagamenti” e poi “Paga online”. Con la app Equiclick si accede al servizio selezionando “Paga cartelle e avvisi”. Successivamente il contribuente sceglie se saldare con i dati del bollettino Rav o con il numero delle cartelle e degli avvisi di pagamento. La novità introdotta da Equitalia interviene a questo punto e funziona così: si viene indirizzati sulla piattaforma PagoPA, dove si può selezionare da un elenco la banca o un altro istituto finanziario disponibile, confrontando il costo delle operazioni e le relative modalità di pagamento (bonifico o carta di credito). Una volta effettuata l’operazione, il contribuente riceve via email copia della ricevuta (CS del 2 dicembre 2016). In vigore Protocollo aggiuntivo fra Italia e Svizzera Il ministero degli Affari Esteri avvisa dell’avvenuto perfezionamento dello scambio delle notifiche tra Italia e Svizzera previsto per l'entrata in vigore del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione fra i due Stati. Il Protocollo, firmato a Milano il 23 febbraio 2015 e ratificato con legge n. 69/2016, modifica la Convenzione per quanto riguarda lo scambio di informazioni fra i due Stati e prevede che le singole amministrazioni possano richiedere informazioni sulla posizione dei contribuenti dell’altro Stato, a partire dalla data del 23 febbraio 2015. Con il comunicato del 6 dicembre 2016 del ministero degli Affari Esteri, Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 16 SdìFlash dal 02/12/2016 al 08/12/2016 presente sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 285 del 6 dicembre, si rende operativo il Protocollo la cui entrata in vigore è stata fissata al 13 luglio 2016. Definizione agevolata Equitalia operativa La legge di conversione del decreto fiscale n. 193/2016 è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 53 della “Gazzetta Ufficiale” n. 283, di venerdì 3 dicembre 2016: si tratta della Legge n. 225 del 1° dicembre 2016, che entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione ufficiale. Con la conversione in legge prende il via la Definizione agevolata delle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2016, essendo divenute definitive le modifiche all'articolo 6 che sono state discusse durante l'iter di conversione. Online il modulo aggiornato Equitalia informa che è disponibile il nuovo modulo per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata. Il modulo DA1 è stato aggiornato rispetto alla prima versione, recependo le novità introdotte dal Parlamento nel Dl n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016. Oltre a questo nuovo modello di adesione alla Definizione agevolata”, i contribuenti possono trovare – sempre sul sito web dell'Agente della riscossione − anche la guida aggiornata alla compilazione e le risposte alle domande più frequenti (FAQ). Cosa è la definizione agevolata? E' una sanatoria dei i debiti verso Equitalia contenuti in iscrizioni a ruolo o affidamenti eseguiti sino alla fine del 31 dicembre 2016 (anche in relazione ad avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito Inps). Il contribuente potrà usufruire di abbattimenti molto interessanti del suo debito e se, invece, sta già pagando a rate, molto probabilmente aderendo alla sanatoria, potrebbe aver già saldato quanto dovuto ad Equitalia. Chi aderisce deve pagare l’importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Rientrano nella sanatoria tutte le tipologie di entrate iscritte a ruolo, con le eccezioni tassativamente indicate nella norma di legge. Si tratta in particolare di: dazi, accise e Iva all’importazione; recuperi degli aiuti di Stato; somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti; sanzioni penali; sanzioni diverse da quelle tributarie e relative a violazioni contributive. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. È prevista anche la rottamazione dei ruoli in contenzioso: in questo caso, con la presentazione della domanda, il contribuente si assume l’impegno a rinunciare ai giudizi in corso, di qualsiasi natura sia il contenzioso, tributario, previdenziale o altro e in qualsiasi grado di giudizio sia pendente. Equitalia invierà al contribuente, entro il 28 febbraio 2017, una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 31 dicembre del 2016 e che a tale data non risultano ancora notificate. Tale comunicherà deve attestare l’esistenza di atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, e di avvisi di addebito Inps, per i quali gli uffici delle Entrate o l’Istituto previdenziale si sono “dimenticati” di affidare le somme all’agente della riscossione. Per avere informazioni sugli importi che sono stati affidati a Equitalia nel 2016 è possibile rivolgersi ad uno sportello o accedere all’area riservata sul sito del gruppo. Come aderire alla definizione agevolata? Per aderire alla sanatoria si deve fare una richiesta, utilizzando il modulo “DA1 − Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata” disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it. e presso tutti gli sportelli di Equitalia. Tale dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2017. Risposta di Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 17 SdìFlash dal 02/12/2016 al 08/12/2016 Equitalia Entro il 31 maggio 2017 Equitalia comunicherà l’ammontare complessivo della somma dovuta, la scadenza delle eventuali rate, inviando i relativi bollettini di pagamento. A questo punto il contribuente non può più sbagliare: basterà anche un solo giorno di ritardo nel pagamento di una qualsiasi delle rate perché si ripristini l’importo del debito originario, comprensivo di sanzioni e interessi di mora, e riprendano le azioni di recupero di Equitalia. Inoltre, il debito residuo non potrà più essere rateizzato. Come si paga? Il contribuente potrà scegliere di pagare: in un’unica soluzione; oppure in cinque rate Il numero di rate richieste deve essere indicato nel modello di dichiarazione (da 1 rata fino a un massimo di 5). La scadenza delle singole rate è fissata, per l’anno 2017, nei mesi di luglio, settembre e novembre; per l’anno 2018, la scadenza delle rate è fissata nei mesi di aprile e settembre. In caso di pagamento in un’unica rata, la scadenza è fissata nel mese di luglio 2017. Le modalità di pagamento concesse saranno tre: i classici bollettini precompilati allegati alla risposta fornita da Equitalia; domiciliazione bancaria; direttamente allo sportello Equitalia. Imu Tasi Sospensione tributi Sisma L'Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) − Fondazione dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) – ritiene che, nelle more della conversione del DL 189/2016 che contiene la proroga, e in vista della scadenza della seconda rata dell’IMU e della Tasi del 16 dicembre p.v.: sia operativa la sospensione dei termini al 30 settembre 2017 (scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre dello stesso anno) degli adempimenti tributari per i contribuenti colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, con riferimento ai soggetti residenti o la cui sede legale o operativa è ubicata nei 62 Comuni riportati nell’allegato 1 del DL 189/2016. Per i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto la sospensione dei pagamenti si applica solo ai contribuenti che, dimostrando il nesso di causalità tra i danni riportati dal proprio immobile e gli eventi sismici, presentano la comunicazione di inagibilità. Iter ancora in corso La disciplina è attualmente all’esame del Parlamento nell’ambito della conversione in legge del decreto n.189/2016, che ha inglobato i contenuti del dl 205/2016. Fermi restando i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 1° settembre 2016, con riferimento ai soggetti beneficiari (residenti se persona fisica, aventi la sede legale o operativa nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche), il nuovo articolo 48 del dl 189/2016 dispone che la sospensione si applica anche ad ulteriori 69 Comuni ricompresi nell’allegato 2 (oltre ai menzionati enti compresi nell’allegato 1 che già ne beneficiano per la disciplina vigente). Tuttavia, dalla lettura dell’articolo 1 del dl 189/2016, nell’attuale versione all’esame del Parlamento, si evince che per i Comuni di “Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48”, e quindi la sospensione degli adempimenti tributari, “si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti”. Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 18 SdìFlash dal 02/12/2016 al 08/12/2016 FatturaPA Formato aggiornato In vista dell'avvio della fatturazione elettronica anche tra privati, a partire dal 1° gennaio 2017, il formato FatturaPA, utilizzato per la trasmissione delle fatture elettroniche verso le pubbliche amministrazioni, è stato adeguato. Pur conservando il nome di FatturaPA, il nuovo formato sarà utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la Pa sia per quella tra privati, secondo un unico tracciato Xml e sempre attraverso il sistema di interscambio (SdI), come previsto dal Dlgs n. 127/2015 (comunicato stampa AE del 11 novembre 2016). Per consentire tale aggiornamento e per far sì che il trasferimento al nuovo formato FatturaPA avvenga senza problemi, il Sistema di interscambio subirà però una pausa. Si legge nel comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016 che per consentire il nuovo passaggio il Sistema di interscambio non sarà fruibile dal 1° all’8 gennaio 2017. In questo periodo non sarà possibile, tramite il Sistema di interscambio trasmettere le fatture elettroniche e le notifiche; quindi, in questo lasso di tempo il sistema continuerà a consegnare le fatture elettroniche e le notifiche, alle Pa e ai fornitori, nel vecchio formato. Pertanto, fino al 31 dicembre 2016 le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse nel vecchio formato (1.1) mentre, dal 9 gennaio 2017, saranno accettate esclusivamente quelle inviate secondo le regole aggiornate, ossia con il nuovo formato (1.2). Cessioni solidaristiche di beni Nuove regole Assonime, con la circolare n. 25 del 28 novembre 2016, esamina le disposizioni della Legge n. 166/2016 in materia di Iva, di imposte dirette e di tassa sui rifiuti, per le cessioni gratuite di beni alimentari e di prodotti farmaceutici effettuate ai fini di solidarietà sociale. Lo scopo della Legge è quello di ridurre gli sprechi di prodotti nelle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, attraverso il loro recupero e la donazione nei confronti delle categorie sociali meritevoli di tutela. Per fare tutto ciò, la Legge n. 166/2016 ha previsto alcune semplificazioni degli adempimenti probatori a carico delle imprese donanti ed ha ampliato, anche, la portata soggettiva e oggettiva dello sgravio ai fini Iva. Nel documento, Assonime ricorda che delle suddette agevolazioni potranno usufruire anche le imprese che pongono in essere cessioni gratuite in favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dai recenti terremoti. Norme antisprechi alimentari: nuova procedura In particolare, nella circolare n. 25/2016, viene analizzato il disposto normativo di cui all'articolo 16 della suddetta legge, che prevede una serie di norme atte a favorire le donazioni di merci a fini di solidarietà sociale e a limitare gli sprechi. La norma prevede che le suddette cessioni gratuite siano provate con modalità telematiche da parte del cedente agli uffici dell'Amministrazione finanziaria o ai comandi del Corpo della Guardia di Finanza competenti, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni nonché dell'ammontare complessivo, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita, dei beni gratuitamente ceduti, ivi incluse le derrate alimentari. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici o comandi entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite in essa indicate e può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione. L’agevolazione, quindi, si realizza con l’innalzamento a 15.000 euro del limite del costo Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 19 SdìFlash dal 02/12/2016 al 08/12/2016 dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale occorre inviare la prescritta comunicazione all’Amministrazione finanziaria per poterli consegnare. Inoltre, è stato previsto che per le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili si è esonerati dall'obbligo di comunicazione. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle Legge n. 166/2016 (14 settembre 2016), l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto emanare un provvedimento, con cui definire le modalità telematiche riepilogative delle suddette comunicazioni, ma − come evidenza Assonime − il termine è decorso senza che il provvedimento sia stato pubblicato. Agevolazioni Iva Per agevolare le cessioni gratuite di beni, che vengono effettuate nei confronti di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, e di ONLUS, la Legge n. 166 del 2016 ha eliminato alcuni adempimenti ritenuti troppo gravosi, che dovevano essere posti in esser dalle imprese per poter beneficiare della detrazione Iva. A tal fine, infatti, è stato previsto che: − ai fini probatori, al fine di superare la presunzione di cessione, le previgenti comunicazioni da effettuare all’Amministrazione finanziaria e alla Guardia di Finanza devono essere ora effettuate esclusivamente con modalità telematiche entro la fine del mese in cui le cessioni vengono poste in essere. − le comunicazioni non devono essere inviate se il valore complessivo delle cessioni non è superiore a 15.000 euro. − è ampliato il novero dei soggetti beneficiari delle cessioni, comprendendo anche enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono o realizzano attività d’interesse generale. Distributori automatici Specifiche tecniche aggiornate E' stato emanato dall'Agenzia delle Entrate un nuovo provvedimento che aggiorna il precedente del 30 giugno 2016, con il quale erano state definite le specifiche tecniche degli strumenti tecnologici attraverso cui operare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, le regole tecniche da seguire, l’individuazione delle informazioni da trasmettere, del loro formato e dei tempi di trasmissione relativamente agli incassi giornalieri dei distributori automatici (vending machine). Tale provvedimento doveva regolamentare la fase transitoria in attesa che l'Agenzia diffondesse quello contenente una soluzione “a regime”. Il tutto è avvenuto con il nuovo provvedimento del 29 novembre 2016, che contiene appunto le modifiche degli allegati alle specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall'utilizzo di distributori automatici. Inoltre, sono stati apportati miglioramenti ed evoluzioni ai tracciati, ai servizi e alla infrastruttura informatica e sono stati corretti alcuni errori materiali riscontrati dopo l'avvio delle attività. Obbligo prorogato Si ricorca che la decorrenza dell'obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi incassati dalle cessioni di prodotti attraverso la cosiddetta vending machine è stata spostata dal Dl n. 193/2016 al 1° aprile 2017, dal precedente 1° gennaio 2017. Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 20 SdìFlash dal 02/12/2016 al 08/12/2016 Canone Tv Modello non detenzione E' meglio anticiparsi con la dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo. Anche se si può presentare fino al 31 gennaio 2017, l'agenzia delle Entrate consiglia di farlo entro il 31 dicembre (entro il 20 del mese se la comunicazione non avviene in via telematica) per evitare l’addebito di gennaio con conseguente necessità di richiedere successivamente il rimborso. L'incombenza è dovuta a seguito della Stabilità 2016, che ha disposto dal 2016 la presunzione di possesso della tv in presenza di utenza elettrica nella residenza anagrafica. Nei casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al versamento del canone sia titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale è previsto il pagamento del canone mediante il modello F24. Addebito in bolletta Con la Legge di stabilità 2016 (art. 1, c. da 152 a 159, L.208/15) sono state introdotte delle novità riguardanti il canone di abbonamento: è stato ridotto a 100 euro (non più 113,50) il canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l’anno 2016; è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica; è stato previsto, per i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale, il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica (per tali soggetti, quindi, il pagamento del canone non potrà più avvenire tramite bollettino postale). L'addebito del canone è reso, così, automatico in bolletta: dieci rate da gennaio ad ottobre di ogni anno. Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo. In caso di possesso di apparecchi radio o TV nei locali della propria attività, il canone TV speciale, cioè per gli esercizi pubblici, continuerà invece ad essere pagato con le modalità tradizionali. Come si supera la presunzione di possesso La presunzione di possesso si supera, evitando l’addebito del canone nella bolletta della luce per l’intero anno, con una dichiarazione sostitutiva in cui si attesta di non detenere televisori (né il diretto interessato né altro componente della famiglia anagrafica) in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica. Dichiarazione sostitutiva per acquisire l’esenzione per l’intero anno Nei siti internet dell’Agenzia delle Entrate e della Rai è disponibile un modello ad hoc, che può essere presentato: attraverso i servizi telematici Fisconline o Entratel, con l’apposita applicazione web presente sul sito delle Entrate, direttamente dal contribuente (o da un suo eventuale erede) o tramite un intermediario abilitato (Caf o professionista); con firma digitale e presentazione tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]; tramite servizio postale, spedito, insieme a un valido documento di riconoscimento, in plico raccomandato senza busta all’indirizzo “Agenzia delle Entrate − Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella postale 22 – 10121 Torino”. La dichiarazione non veritiera, comporta sanzioni anche penali. Ha validità annuale: bisognerà presentarla ogni dodici mesi. Apposite Faq sono disponibili nella sezione dedicata. IMU−TASI Versamento seconda rata Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata dell’IMU e della TASI per l’anno 2016. Il versamento deve essere eseguito a saldo dell'imposta dovuta Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 21 SdìFlash dal 02/12/2016 al 08/12/2016 per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle delibere pubblicate alla data del 28 ottobre 2016 nel sito informatico www.finanze.it. Per agevolare l'adempimento – visto anche il “blocco” degli aumenti dei tributi locali per l’anno 2016 – il MEF ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti che sono state poste sull'argomento all’Amministrazione finanziaria da contribuenti, operatori professionali e associazioni di categoria, al fine di individuare le corrette aliquote applicabili per il suddetto versamento. Tra le precisazioni più importanti, le seguenti: in assenza di delibere per l’anno 2016, trovano senz'altro applicazione le aliquote Imu e Tasi dell’anno precedente; se la delibera del 2016 ha elevato alcune aliquote e ne ha ridotte altre, il contribuente è legittimato ad applicare solo quelle ridotte, mentre in luogo delle imposte aumentate si farà riferimento alle misure del 2015; la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille richiede sempre una delibera di conferma espressa. Comodato In relazione al comodato gratuito ai parenti in linea retta e di immobili locati a canone concordato, le risposte del MEF precisano che per i primi, compete la riduzione a metà dell’imponibile Imu/Tasi, mentre ai secondi spetta un abbattimento del 25% dell’imposta. Inoltre è anche ribadito che, in presenza di aliquote ridotte deliberate per i canoni concordati, l’abbattimento di imposta si cumulerà con la misura agevolata, non essendoci alcun impedimento in tal senso. Le stesse considerazioni valgono per gli immobili concessi in comodato gratuito, in relazione ai quali il Comune potrebbe aver adottato una “tariffa” inferiore a quella ordinaria. Rimborso Imu non dovuto allo Stato Con due comunicati il Dipartimento delle Finanze del Mef fornisce ulteriori indicazioni sulla procedura delle richieste di rimborso allo Stato riguardanti i tributi locali. Con il primo comunicato del 1° dicembre 2016 sollecita i contribuenti che non lo avessero ancora fatto a comunicare il codice IBAN al Comune competente, anche se il codice non sia ancora stato fornito all’ente locale o sia stato sostituito da un nuovo codice. Il secondo comunicato, sempre del 1° dicembre 2016, tratta delle funzionalità a disposizione dei Comuni e spiega le ulteriori semplificazioni della procedura “Certificazione rimborsi al cittadino”. In merito alle procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali si fa presente che a partire dal 23 novembre 2016 i Comuni hanno a disposizione quattro nuove funzionalita` che risolvono alcune problematiche verificatesi nell’inserimento dei dati. Quattro nuove funzionalità: l'acquisizione dell’IBAN anche per pratiche già trasmesse; la gestione dei versamenti in favore di comuni soppressi; la gestione dei beneficiari diversi dal contribuente che ha effettuato l’errato versamento; la gestione delle richieste di rimborso per versamenti effettuati da residenti all’estero con bonifico in Banca d’Italia. Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it Sdì Supermercato dell’ìnformazione Zucchetti s.p.a. Via Solferino, 1 26900 − Lodi tel: +39 (0)371 594 2406 fax: +39 (0)371 421 779 email: [email protected] www.supermercato.it Servizio realizzato da eDotto S.r.l. e distribuito da Zucchetti.s.p.a. © Tutti i diritti sono riservati. L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.