Comunicato Stampa

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BARI
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BASTA ALLA CONDOTTA DISCRIMINATORIA CHE MOLTISSIME AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI BARI E DELLA PROVINCIA BAT STANNO PERPETRANDO NEI CONFRONTI DELLE DONNE
STRANIERE NON COMUNITARIE PER LA NEGAZIONE DEL LORO DIRITTO A PERCEPIRE L’ASSEGNO DI
MATERNITÀ
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA
Articolo 21
Non discriminazione
1. E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine
etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di
qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le
tendenze sessuali.
2. Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea Ł vietata
qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.
E’ il momento di dire basta a questa condotta discriminatoria che moltissime amministrazioni comunali della
Città Metropolitana di Bari e della provincia BAT stanno perpetrando nei confronti delle donne straniere non
comunitarie per la negazione del loro diritto a percepire l’assegno di maternità.
L’assegno di maternità (che per il 2016 è stato di 1694,45 euro ossia 338,89 euro al mese per un massimo di 5
mesi) è un contributo previsto dall’art. 74 del D.lgs. 151/2001 per la nascita di un figlio per le donne non occupate
o quelle occupate, purché queste ultime non abbiano diritto ad altri trattamenti economici di maternità, con un
Isee della famiglia non superiore a 16.954,95 euro, la cui domanda va presentata al comune di residenza entro 6
mesi dalla data del parto o dell’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento preadottivo.
E’ sconcertante che nonostante la previsione legislativa ex art. 74 D.lgs 151/2001, che restringeva l’erogazione
dell’assegno di maternità alle sole cittadine straniere non comunitarie in possesso di carta di soggiorno o
permesso CE per i soggiornanti di lungo periodo, sia stata ormai considerata da un orientamento
giurisprudenziale preponderante (Trib. Alessandria, 9.8.16; Trib. Bergamo 20.7.2016, n. 4474; Trib. Brescia
23.8.2016, n. 6917; Trib. Milano 5.12.2016, n. 32379; Trib. Bari 20.12.2016, n. 5126) una discriminazione
oggettiva in danno di stranieri non in possesso di una carta di soggiorno ma di un normale permesso di soggiorno
per lavoro, per motivi familiari o per attesa occupazione, attribuendo così nei confronti di stranieri regolarmente
soggiornanti nel territorio dello Stato un trattamento differenziato basato sulla nazionalità di origine della
persona richiedente, in contrasto con quanto sancito dall’art. 12 della direttiva 98/2011 (nonché in violazione
dei principi fondamentali e delle norme imperative del diritto dell’unione ed in particolare con il precetto di cui
all’art. 14 CEDU – Convenzione Europea dei diritti dell’uomo – replicato nell’art. 21 della Carta dei diritti
fondamentali dell’unione Europea), molte amministrazioni comunali continuano a negare questo diritto
respingendo le domande presentate dalle donne straniere interessate.
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E’ emblematico il caso del Comune di Bari, che non ha resistito alla “tentazione” di negare questo sacrosanto
diritto all’assegno di maternità alle donne straniere non comunitarie con regolare permesso di soggiorno e che
ovviamente è stato condannato nel mese di dicembre u.s. da un’esemplare ordinanza del Tribunale di Bari
(giudice del lavoro dott.ssa Valentina Avarello) non solo a riconoscere l’assegno di maternità ad una cittadina
egiziana titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, ma ovviamente a corrispondere, con soldi pubblici,
le spese di lite per un importo di 1685 euro oltre IVA, cpa e rimborso generale come per legge………….verrebbe
da dire se forse non sarebbe stato meglio accogliere l’istanza della neo mamma egiziana.
A questa condanna di pagamento dell’assegno di maternità e delle relative spese processuali, la stessa ordinanza
ha aggiunto una condanna al comune di Bari di provvedere alla pubblicazione del testo dell’ordinanza sul sito
web del Comune.
Abbiamo fatto una lunga ricerca sul sito istituzionale del Comune di Bari, ma salvo smentita, non siamo stati
capaci di trovare questa ordinanza pubblicata, che ci saremmo augurati di trovarla in prima pagina (HOME PAGE)
soprattutto per informare le donne straniere non comunitarie non occupate con regolare permesso di soggiorno,
ex art. 5 D.lgs 286/98 (per chi lo conosce), che a Bari l’assegno di maternità è un loro diritto, non limitato da
interpretazioni burocratiche insopportabili.
W l’accoglienza, W l’inclusione………ma Bari non era la città nave albanese Vlora, che accoglie e integra salvo
poi respingere addirittura le domande di richiesta dell’assegno di maternità di chi oggi risiede regolarmente a
Bari con un regolare permesso di soggiorno????
Perché Milano e Bergamo, dopo la batosta in Tribunale hanno aggiornato i loro siti, ampliando i requisiti
necessari per l’ottenimento dell’assegno di maternità e facendo capire a chi legge i loro siti istituzionali che il
permesso di soggiorno per motivi familiari, per esempio, vale anche come permesso unico lavoro e quindi
legittimante la richiesta dell’assegno di maternità???
Facciamo un appello al Sindaco Decaro, non solo come Sindaco di Bari, ma anche come Presidente dell’Anci,
di farsi promotore di un appello a tutti i Sindaci dei comuni della Città metropolitana di Bari, a partire da Bari
ovviamente, e ai comuni della provincia BAT, per un invito a modificare le pagine dei siti istituzionali quando
elencano i requisiti per l’ottenimento dell’assegno di maternità per le donne straniere non comunitarie.
Si prenda ad esempio la pagina del sito web del Comune di Milano, o ancor meglio quella del Comune di Bergamo,
dove con esemplare presentazione della pagina per l’assegno di maternità, viene fatta un’elencazione dettagliata
della tipologia di titolo di soggiorno richiesta, con una casistica di permessi di soggiorno ricadenti nella fattispecie
di permesso unico lavoro, che permette l’erogazione dell’assegno di maternità. Saremo inflessibili, come Cisl di
Bari, insieme all’Anolf di Bari, la nostra associazione di volontariato che si occupa di assistere gli immigrati dei
nostri territori, nei confronti di tutte quelle amministrazioni comunali che continueranno a negare questo diritto
alle donne straniere non comunitarie.
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Inonderemo i tribunali di ricorsi per tutti gli stranieri che si rivolgeranno alle sedi della Cisl, dell’Anolf e del
nostro patronato Inas, ma al tempo stesso non rinunceremo a denunciare questa deriva burocratica
discriminatoria che a volte, così come denunciatoci da diversi cittadine straniere, trova in alcuni uffici comunali
le forme più odiose della supponenza, annullando questo diritto con un semplice invito alle donne straniere
interessate ad evitare addirittura di inoltrare la domanda.
E siccome in questo Paese, dove le parole accoglienza, integrazione ed inclusione sociale sono spesso farcite di
ipocrisia istituzionale, non ci facciamo mancare niente, tanto è che per il bonus bebè, istituito dal Governo Renzi
con la legge di stabilità 2015, che prevede l’erogazione di un contributo mensile che va da un minimo di 80 ad
un massimo di 160 euro al mese per tre anni dalla nascita di un figlio/a, l’Inps manifesta questa sua odiosa
ostinazione a restringere al possesso della sola carta di soggiorno l’erogazione del bonus bebè.
E mentre la solerzia dell’Inps respinge le richieste del bonus bebè delle donne straniere non comunitarie con
regolare permesso di soggiorno, la stessa Inps viene parallelamente condannata al pagamento del bonus bebè
dai tribunali italiani, siamo già a 6 sentenze sfavorevoli per l’Inps, con i giudici di Como, Brescia, Bergamo che
ripetono all’unisono, condannandolo l’Inps, che il requisito dell’esclusività del solo possesso della carta di
soggiorno è discriminatorio.
Tra assegno di maternità (1694,45 euro nel 2016), bonus bebè (da un minimo di 2880 euro complessivi ad un
massimo di 5760 euro), imminente arrivo del bonus mamma domani o premio alla nascita (800 euro a partire
dal 7^ mese di gravidanza) e del bonus asilo nido (1000 euro annui), privare le donne straniere non comunitarie
e le loro famiglie con regolare permesso di soggiorno residenti nei nostri comuni, lavoratori e lavoratrici onesti,
di questi diritti (con un massimo ipotetico di perdita per la nascita di un figlio di 9.254,45 euro complessivi),
significa registrare una vera e propria sconfitta culturale a favore del movimento molto nutrito degli ipocriti
dell’integrazione che come Cisl e come Anolf non mancheremo di contrastare con il nostro impegno sociale anche
a favore di chi nel nostro Paese attraverso il lavoro e la famiglia cerca il proprio riscatto sociale, lasciando le terre
di origine.
Verrebbe da augurare allora una buona nascita a tutte le donne straniere non comunitarie e alle loro famiglie
con regolare permesso di soggiorno, gli Uffici della Cisl di Bari e dell’Anolf di Bari saranno a loro disposizione per
tutelarli contro questa ingiustizia della nostra burocrazia!!!!
Il Presidente Anolf Bari
(Sandrine Mareemootoo)
Il Segretario Generale Ust Cisl Bari
(Giuseppe Boccuzzi)