Tesseramento PRESTAZIONI TEMPORANEE
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Tesseramento PRESTAZIONI TEMPORANEE
TESSERAMENTO FENAPI SU PRESTAZIONI TEMPORANEE Codice di convenzione INPS: FENAPI 1301 – FENAPI 14 − Tipologia delle prestazioni temporanee − Calendario delle scadenze pag. 1 Possono aderire alla FENAPI anche i lavoratori temporaneamente disoccupati che presentano domanda per il godimento delle prestazioni temporanee INPS. L’autorizzazione alla riscossione è parte integrante delle domande per il godimento del beneficio. Tali domande vanno inoltrate o direttamente dal soggetto richiedente, attraverso i servizi telematizzati dell'INPS, oppure attraverso gli operatori del Patronato INAPI in possesso delle password INPS. Di seguito, le prestazioni temporanee su cui è possibile inserire la delega alla riscossione dei contributi associativi. ELENCO DELLE PRESTAZIONI TEMPORANEE SU CUI È POSSIBILE INSERIRE DELEGA ASSOCIATIVA Le prestazioni temporanee erogate da INPS su cui è possibile inserire la delega per la quota associativa FENAPI sono le seguenti: • • • • • • • • NASPI ASPI MINI ASPI DS COLL ASSEGNO INTEGRATIVO MOBILITÀ ORDINARIA MOBILITÀ IN DEROGA DS AGRICOLA La delega per riscuotere i contributi associativi per le prestazioni appena elencate va inserita contestualmente alla presentazione della domanda per l’erogazione del beneficio. Le domande possono essere presentate o dal singolo cittadino o tramite gli Enti di Patronato. Per tutte le prestazioni, ad esclusione della DS AGRICOLA, la trattenuta sindacale ha un importo percentuale dell’1% della prestazione erogata. Per la DS AGRICOLA la trattenuta sindacale è invece stabilita dal sindacato di volta in volta. L’importo medio della trattenuta è di 130€. CALENDARIO DELLE SCADENZE • La domanda per godere del beneficio di tutte le prestazioni temporanee non agricole va presentata entro sessantotto giorni dal termine della prestazione lavorativa. • La domanda di DS AGRICOLA va invece presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello per cui si richiede la prestazione (es. Ds agricola 2015 la domanda andrà presentata entro il 31 marzo 2016). pag. 2 Allegati: • Schede informative sulle prestazioni temporanee CONTATTI TESSERAMENTO FENAPI [email protected] 06.42001674 pag. 3 Documento generato il 15/11/2015 - Ora: 17.20 Titolo: Disoccupazione agricola La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nom inat ivi dei lavorat ori agricoli. A CH I SPETTA operai agricoli a t em po det erm inat o; piccoli coloni; com partecipanti fam iliari; piccoli colt ivat ori diret t i che int egrano fino a 51 le giornat e di iscrizione negli elenchi nom inat ivi m ediant e versam ent i volont ari; operai agricoli a t em po indet erm inat o che lavorano per part e dell'anno. A CH I N ON SPETTA ai lavorat ori che present ino la dom anda olt re il t erm ine previst o; ai lavoratori iscritti in una delle Gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, ovvero per parte dell’anno, ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente; ai lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento in corso d’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al num ero di m esi ant ecedent i la decorrenza della pensione; ai lavorat ori ext racom unit ari con perm esso di soggiorno per lavoro st agionale; ai lavorat ori che si dim et t ono volont ariam ent e, fanno eccezione: le lavorat rici m adri che si dim et t ono nel corso del periodo di puerperio ( o lavorat ori padri) ; coloro che si dim et t ono per giust a causa. QUAN D O SPETTA L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che abbiano: iscrizione negli elenchi nom inat ivi dei lavorat ori agricoli dipendent i, per l'anno cui si riferisce la dom anda o un rapport o di lavoro agricolo a t em po indet erm inat o per part e dell'anno di com pet enza della prest azione; almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l’iscrizione negli elenchi per l’anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prest azione) ; almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento). Possono essere ut ilizzat i, per raggiungere i 102 cont ribut i, anche quelli figurat ivi relat ivi a periodi di maternità obbligat oria e congedo parent ale, com presi nel biennio ut ile. QUAN TO SPETTA L'indennità spetta: per un num ero di giornat e pari a quelle lavorat e ent ro il lim it e m assim o di 365 ( 366) giornat e annue dalle quali si dovranno det rarre: le giornat e di lavoro dipendent e agricolo e non agricolo; le giornat e di lavoro in proprio; le giornat e indennizzat e ad alt ro t it olo, quali malattia, maternità infortunio etc.; e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo etc; nella m isura del 4 0 % della retribuzione di riferimento. Dall'importo spettante viene detratto il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni. N.B. Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 3 0 % della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà. LA D OM AN D A Per ottenere l’indennità, oltre a possedere i requisiti di legge, il lavoratore agricolo deve presentare la domanda telematicamente mediante i Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Inps, oppure può rivolgersi grat uit am ent e ad uno degli ent i di pat ronat o, at t raverso i servizi t elem at ici offert i dagli st essi, oppure t ram it e il Cont act Cent er multicanale, al numero 803164 da telefono fisso oppure al numero 06164164 da telefono cellulare, con tariffazione a carico dell’utenza chiam ante. La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificat a la disoccupazione, pena la decadenza dal dirit t o. Se t ale dat a coincide con la dom enica o con un giorno fest ivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo. L’obbligo di conservazione della domanda cartacea e dei documenti in originale è in capo al www.inps.it :Informazioni > Prestazioni a sostegno reddito > Disoccupazione agricola Pag. 1 di 3 Documento generato il 15/11/2015 - Ora: 17.20 Titolo: Disoccupazione agricola cit t adino richiedent e la prest azione. In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo). LE MODALITÀ DI PAGAMENTO L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un’unica soluzione. L’interessato dovrà indicare sulla domanda una delle seguenti modalità: accredit o su c/ c bancario/ post ale, libret t o post ale o cart a di pagam ent o prepagat a dot at a di I BAN ( il richiedent e deve essere intestatario dell’IBAN); bonifico presso lo sport ello di un qualsiasi Ufficio Post ale del t errit orio nazionale localizzat o per CAP ( il pagamento in contanti è consent it o solo per im por t i fino a 1.000 eur o), previo accertamento dell’ identità del percettore, tramite: il docum ent o di riconoscim ent o; il codice fiscale; la consegna dell’originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all’interessato via posta. L’indennità non viene corrisposta se la domanda viene presentata oltre il termine di scadenza. CON TRI BUZI ON E FI GURATI VA Il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l’accredito di contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (anno intero ai fini pensionistici) le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti. Per coloro che, nell’anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurat ivo sono valide ai fini del dirit t o alla pensione ant icipat a. PRESTAZI ON I ACCESSORI E Contestualmente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola può essere avanzata la richiesta dell’ANF (l’assegno al nucleo fam iliare ) ent ro il lim it e della prescrizione ret roat t iva di 5 anni. L’Inps eroga l’assegno per il nucleo familiare sull’indennità di disoccupazione spettante e, limitatamente agli operai agricoli a tempo determinato, sull’attività lavorativa prestata. I requisiti relativi al reddito ed alla composizione del nucleo familiare sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. La percezione dell’assegno è, però, legata alla durata dell’attività lavorativa. Agli operai agricoli a t em po det erm inat o che svolgono nell'anno solare m eno di 101 giornat e di lavoro agricolo, l'assegno al nucleo fam iliare com pete: per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività (13,78%); per t ut t e le giornat e di disoccupazione copert e da cont ribuzione figurat iva, det raendo dal param et ro 270 le giornat e lavorat e e quelle indennizzat e ad alt ro t it olo fino ad un m assim o di 180 giorni. Agli operai agricoli a t em po det erm inat o che svolgono nell'anno solare un num ero pari o m aggiore alle 101 giornat e di lavoro agricolo, l'assegno al nucleo familiare compete per l'intero anno (312 giorni) sull’attività lavorativa. L'assegno al nucleo familiare compete anche per le giornate di inattività, causata da infortunio o malattia professionale, m alattia , gravidanza e puerperio, a condizione che il lavorat ore agricolo: present i la dom anda t ram it e m od. AF4/ AGR/ SPEC ( SR15) ; sia iscrit t o o abbia t it olo all'iscrizione negli elenchi agricoli per un num ero di giornat e non inferiori a 51; abbia lavorat o in agricolt ura per alm eno 6 giorni nei t rent a giorni precedent i il verificarsi dell'event o. Sussistendo le precedenti condizioni, la durata dell'erogazione sarà: Nel caso di infort unio e m alat t ia professionale: per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta riconosciuta dall'INAIL, fino ad un massimo di tre mesi. Nel caso di m alat t ia: per tutto il periodo per il quale viene corrisposta l'indennità di malattia. Nel caso di gravidanza e puerperio: lim it at am ent e al periodo di assenza obbligat oria dal lavoro st abilit o dalla legge. D I M I SSI ON I Nel caso di lavorat rici m adri che si dim et t ono durant e il periodo in cui esist e il diviet o di licenziam ent o ( dalla dat a di gest azione - 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del 1° anno di età del bambino) o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, in presenza degli altri requisiti, le www.inps.it :Informazioni > Prestazioni a sostegno reddito > Disoccupazione agricola Pag. 2 di 3 Documento generato il 15/11/2015 - Ora: 17.20 Titolo: Disoccupazione agricola dimissioni non precludono il diritto all'indennità di disoccupazione. Per quant o concerne i lavorat ori che si dim et t ono per giust a causa, l'I nps ha accolt o l'orient am ent o indicat o nella sent enza 269/ 2002 della Corte Costituzionale, che prevede il pagamento dell'indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni "per giust a causa": m ancat o pagam ent o della ret ribuzione; aver subit o m olest ie sessuali nei luoghi di lavoro; m odificazioni peggiorat ive delle m ansioni lavorat ive; m obbing, crollo dell'equilibrio psico- fisico del lavorat ore a causa di com port am ent i vessat ori da part e dei superiori gerarchici o dei colleghi; not evoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguit o di cessione ad alt re persone ( fisiche o giuridiche) dell'azienda; spost am ent o del lavorat ore da una sede ad un'alt ra, senza che sussist ano le " com provat e ragioni t ecniche, organizzat ive e produt t ive" ; com port am ent o ingiurioso post o in essere dal superiore gerarchico nei confront i del dipendent e. Ad eccezione del caso in cui la dim issione sia det erm inat a da m ancat o pagam ent o della ret ribuzione, nel present are la dom anda, il lavoratore deve allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da cui risulti la sua volontà di "difendersi in giudizio" nei confronti di un comportamento illecito del datore di lavoro, nonché altri documenti quali: diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex art . 700 c.p.c., sent enze od ogni alt ro docum ent o idoneo. Lo st esso, inolt re, deve im pegnarsi a com unicare l'esit o della cont roversia giudiziale o ext ragiudiziale. Se l'esito della controversia non riconosce la giusta causa di dimissioni, l'Inps recupererà l'indennità di disoccupazione eventualmente corrisposta, così come già avviene nel caso in cui il lavoratore, a seguito di licenziamento giudicato illegittimo, viene reintegrato nel post o di lavor o. È equiparata a licenziamento anche la cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale intervenuta mediante la procedura di conciliazione (prevista dall’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’art. 1 comma 40 della legge n. 92 del 2012) se la conciliazione ha avut o esit o posit ivo. www.inps.it :Informazioni > Prestazioni a sostegno reddito > Disoccupazione agricola Pag. 3 di 3