Valentina Danza - Sunto

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Valentina Danza - Sunto
SUNTO DELL’ELABORATO
VALENTINA DANZA – MATR. 52787
LAUREA SPECIALISTICA IN GIURISPRUDENZA
TESI: “CONVERSIONE DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO IN
PIGNORAMENTO”
RELATORE: PROF.SSA DANIELA D’ADAMO
Oggetto del lavoro svolto è l’analisi della conversione del sequestro conservativo
in pignoramento.
Il sequestro conservativo è uno strumento processuale cautelare diretto a
conservare le ragioni del creditore sul patrimonio del debitore, assicurando il
soddisfacimento del suo credito nella futura esecuzione forzata, nelle forme
dell’espropriazione.
Diversamente dal sistema previgente che conteneva la disciplina esclusivamente
nel codice di rito, le norme degli artt. 2905, primo comma, e 2906 c.c. - peraltro
la prima meramente descrittiva dell’esistenza dell’istituto e la seconda
riguardante i suoi effetti sostanziali - sono state collocate nell’ultimo capo del
titolo III del libro VI del codice civile dedicato ai “mezzi di conservazione della
garanzia patrimoniale”, a seguito della riforma intervenuta con la legge 26
novembre 1990 n. 353, la quale ha apportato rilevanti modifiche in tema di
misure cautelari in genere.
La novità della fonte civilistica non solo consente di porre in rilievo le affinità
funzionali con altri strumenti che la legge predispone a favore del creditore, quali
l’azione surrogatoria e revocatoria, ma è determinante per individuare la funzione
e gli effetti del rimedio processuale cautelare di cui si tratta.
Il debitore può compromettere la fruttuosità dell’azione esecutiva alienando i
beni, sottraendoli materialmente o mediante alienazioni simulate, non esercitando
diritti di cui è titolare e determinando così la loro perdita o compiendo attività
materiali di deterioramento, distruzione o depauperamento.
Proprio al fine di impedire e reagire a tali comportamenti il creditore ricorre ai
mezzi processuali costituenti, nella loro funzione conservativa, un rimedio di
tutela indiretta del credito: essi, infatti, non tendono a soddisfare direttamente il
credito stesso, ma conservano i beni che costituiranno oggetto dell’azione
esecutiva per la realizzazione coattiva del credito.
In quest’ottica il sequestro conservativo tende proprio ad impedire la sottrazione
e la distruzione materiale del bene o la sua disposizione giuridica da parte del
debitore, posto che gli effetti del sequestro si producono con l’imposizione di un
vincolo giuridico sui beni, tali da rendere inopponibili al creditore sequestrante
tutti gli atti dispositivi e di alienazione compiuti dal debitore.
Definita la funzione conservativa del sequestro volto ad assicurare la fruttuosità
della futura espropriazione e avendo ricondotto la funzione del sequestro al
rimedio diretto a conservare la garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c., si
evidenzia il modo con cui sono sottratti ad essa, e quindi al sequestro, alcuni
beni, tra i quali quelli dichiarati dalla legge impignorabili: il sequestro
conservativo non potrà cadere su beni non pignorabili, né potrà considerarsi
strumento di pressione all’adempimento spontaneo o mezzo per evitare il
deterioramento di altri beni pignorabili.
Sotto questo profilo si pone in evidenza il necessario collegamento tra la misura
cautelare del sequestro conservativo e il pignoramento; collegamento confermato
dalla norma dell’art. 671 c.p.c. che prevede l’autorizzazione al sequestro
conservativo nei limiti in cui la legge consente il pignoramento di crediti, beni
mobili, immobili.
L’effettività della tutela del creditore rispetto ai comportamenti fraudolenti o
negligenti del debitore e, in generale, a situazioni che pregiudichino il suo diritto
a rivalersi sul patrimonio di quest’ultimo, costituisce una problematica
fortemente dibattuta in àmbito dottrinale e giurisprudenziale.
Nel lavoro svolto sono illustrate le procedure in virtù delle quali il sequestro
conservativo si converte in pignoramento, tenendo conto che l’analisi prodromica
allo studio condotto consiste nel definire le caratteristiche dell’azione cautelare in
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generale, condizionata dalla sussistenza di un periculum in mora e dalla presenza
del fumus boni iuris.
Proseguendo nella trattazione dei diversi aspetti dell’istituto de quo, si osserva
che la norma di cui all’art. 2906 c.c. è singolarmente concisa quanto agli effetti
derivanti dal sequestro conservativo, i quali appaiono diversi a quelli derivanti
dall’inefficacia relativa.
La norma prevede, infatti, che non abbiano effetto nei confronti del creditore
sequestrante le alienazioni e gli altri atti di disposizione compiuti dal debitore
sulle cose sequestrate, soltanto però nei confronti del creditore sequestrante: si
tratta della così detta inefficacia relativa, non operante nei confronti degli altri
creditori del debitore sequestrato; diversamente dagli effetti propri del
pignoramento, che investono sia il creditore pignorante che gli altri soggetti
intervenuti nell’esecuzione.
Per questa ragione si suole ricorrere, al fine di descrivere il fenomeno,
all’immagine secondo cui il sequestro conservativo produce un vincolo “a porta
chiusa”, congegnato in modo tale da giovare esclusivamente al creditore che si è
avvalso del rimedio processuale in questione. Mentre, ai sensi dell’art. 2913 c.c.,
gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento non hanno effetto in
pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono
nell’esecuzione – e ciò dal momento del pignoramento – , con la conseguenza
che l’inefficacia delle alienazioni e degli altri atti di disposizione aventi ad
oggetto il bene sequestrato è limitata al solo creditore sequestrante.
Successivamente si illustra la struttura dell’istituto del sequestro conservativo,
con particolare riguardo alle sue finalità, ai presupposti di periculum in mora e
fumus boni iuris prima accennati, ai problemi di competenza (giurisdizione del
giudice italiano e straniero e richiesta di sequestro conservativo ante causam o in
corso di causa, con relative eccezioni), all’oggetto (beni mobili e immobili del
debitore o somme a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il
pignoramento), all’attuazione e, infine, alla figura del custode.
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A tal proposito, il momento processuale e le modalità con le quali gli effetti
prodotti dal sequestro si convertono nel vincolo di indisponibilità, proprio del
pignoramento, sono disciplinati dagli artt. 686, 156 disp. att. c.p.c. e, dopo la
novella del 1990, dall’art. 156 bis disp. att. c.p.c.
L’avvenuta eliminazione del procedimento di convalida del sequestro ha portato
alla conseguente eliminazione di ogni cenno della norma nella sentenza di
convalida.
Con riferimento, poi, all’ipotesi in cui la causa di merito sia devoluta alla
giurisdizione di un giudice straniero o sia compromessa in arbitri, la
dichiarazione di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo produce
gli stessi effetti di cui all’art. 686 c.p.c.; inoltre, l’art. 156 bis disp. att. c.p.c.
stabilisce che diventa applicabile il precedente art. 156 disp. att. c.p.c.,
determinandosi in tal modo la conversione del sequestro conservativo in
pignoramento.
Una problematica alla quale viene rivolta particolare attenzione è rappresentata
dal tema controverso dell’automaticità o meno della conversione. Secondo un
primo orientamento dottrinale l’inosservanza delle formalità prescritte, e quindi il
mancato adempimento degli oneri di deposito stabiliti dalle disposizioni di
attuazione, impedirebbe il verificarsi della conversione con conseguenze diverse:
il sequestro diverrebbe inefficace o, secondo altri, il creditore perderebbe il
beneficio dell’esonero dalla notificazione del precetto e del titolo esecutivo.
Sono, poi, illustrati gli aspetti relativi alla conversione con particolare riferimento
alle finalità, ai presupposti (fumus boni iuris e periculum in mora), alle
prescrizioni imposte dal combinato disposto degli articoli e delle disposizioni
attuative del codice di rito, evidenziando gli orientamenti seguiti dalla Suprema
Corte con riguardo alla problematica della determinazione del momento in cui il
sequestro conservativo si converte in pignoramento.
Sono, altresì, approfonditi i casi di ammissibilità della conversione del sequestro,
vale a dire conversione a seguito di sentenza di condanna non definitiva e in
forza di decreto ingiuntivo, riforma in appello della sentenza di primo grado,
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rapporto tra conversione e ordinanze anticipatorie di condanna, devoluzione della
causa di merito a giudice straniero o ad arbitri.
Per quanto concerne l’atto di pignoramento, innovato a seguito della legge 14
maggio 2005 n. 80, lo studio si sviluppa attraverso l’analisi della natura
dell’istituto, caratteristiche, forme (pignoramento immobiliare, mobiliare, presso
terzi e dei beni indivisi), ipotesi di nullità (nullità sostanziale, formale-relativa,
assoluta-inesistenza),
durata,
vicende
del
pignoramento
(inizio
dell’espropriazione, conversione del pignoramento, riduzione, pignoramento su
istanza di più creditori e cessazione dell’efficacia), effetti sostanziali e
processuali ad
esso
correlati,
affrontando
ed
analizzando
le
diverse
problematiche di ciascun istituto processuale, al fine di ottenere un quadro
preciso e approfondito dell’argomento oggetto della tesi.
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