Norme del Servizio CBI relative alla nuova funzione

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Norme del Servizio CBI relative alla nuova funzione
Allegato 1
Norme del Servizio CBI relative alla nuova funzione “Pagamento F24”
Norme relative alla funzione finanziaria “Deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari (F24)”
Osservazioni preliminari
La peculiarità della nuova funzione “Pagamento F24” del Servizio CBI, connessa alla presentazione telematica di deleghe fiscali relative ai versamenti unitari e delle collegate
disposizioni di pagamento, consiste nella circostanza che il maggior numero di utilizzatori dovrebbe essere costituito dal numeroso gruppo di soggetti dediti professionalmente alla
predisposizione ed alla presentazione dei documenti necessari per il pagamento, prevalentemente, delle imposte e dei contributi dovuti da terzi imprese o privati (commercialisti,
associazioni di categoria, CAF).
Infatti la funzione Pagamento F24 consente ai soggetti citati - per i quali tutti si farà qui di seguito riferimento alla sola categoria dei commercialisti - in quanto utilizzatori del Servizio
CBI, di presentare le deleghe e di dare disposizioni di pagamento mediante flussi elettronici e quindi di operare a distanza con tutti i vantaggi che ciò comporta. Come è evidente,
anche per le banche vi è il vantaggio di ridurre significativamente le attività legate all’acquisizione dei dati delle deleghe e di introdurre anche per tali operazioni processi
automatizzati.
Prima di esaminare la procedura utilizzabile dalle banche per consentire ai commercialisti l’utilizzo della nuova funzione sembra opportuno ricordare che, da un punto di vista
giuridico, le operazioni poste in essere dai commercialisti, indipendentemente dalle modalità di accesso al canale bancario, possono essere inquadrate nel mandato con
rappresentanza, dove il mandante è il contribuente-correntista, il mandatario è il commercialista ed il terzo contraente è la banca. Il mandato si concreta nell’incarico conferito al
commercialista di compiere le attività necessarie per adempiere agli obblighi fiscali del mandante e cioè il calcolo delle imposte, la predisposizione della delega, la sua presentazione
alla banca ed infine l’ordine di pagare mediante addebito sul conto del medesimo mandante.
La rappresentanza deriva dal fatto che il commercialista dichiara espressamente di agire in nome e per conto del mandante affinché gli effetti giuridici delle attività svolte dal
mandatario abbiano immediato effetto nella sfera patrimoniale del contribuente-mandante.
L’attuale operatività bancaria connessa all’utilizzo di deleghe cartacee prevede, di norma, che il contribuente-correntista debba sottoscrivere e consegnare un’autorizzazione alla sua
banca affinché questa accetti le deleghe presentate dal commercialista indicato dallo stesso contribuente e proceda all’addebito in conto dei relativi importi. Si registra anche la
prassi secondo la quale il contribuente, che non ha dato un incarico permanente al commercialista, appone la sua firma in un apposito spazio della delega per autorizzare l’addebito.
Nella pratica operativa l’aspetto cui la banca, di norma, dà maggiore importanza non è tanto quello del controllo dei “poteri” del commercialista, quanto quello dell’effettiva
autorizzazione all’addebito sul conto del contribuente-mandante.
Considerando ora il nuovo contesto della funzione Pagamento F24, ed in particolare la circostanza per cui il commercialista si avvale di una Banca Proponente per inviare deleghe
F24 alle Banche Passive presso le quali i contribuenti detengono i conti da addebitare, occorre individuare le procedure utilizzabili affinché
1)
il commercialista sia “riconosciuto” dal sistema
2)
la banca d’addebito sia certa che il contribuente-correntista abbia autorizzato l’addebito in conto delle deleghe F24 inviate dal commercialista.
Per quanto concerne il primo aspetto va sottolineato che il commercialista, da un lato, è legittimato ad inviare deleghe e le Banche Passive, dall’altro, sono poste in grado di riceverle
e di trattarle in quanto il commercialista stesso abbia concluso un accordo con la sua Banca Proponente per l’utilizzo della nuova funzione Pagamento F24. In sostanza questo
accordo garantisce: a) l’esistenza e l’identità del commercialista; b) la sua idoneità a predisporre ed inviare deleghe F24 per conto dei suoi clienti.
Per quanto concerne il secondo aspetto, e cioè l’autorizzazione all’addebito, si è ritenuto non solo opportuno, ma anche necessario, definire una procedura che, riducendo
grandemente l’uso e lo spostamento dei documenti cartacei, dovrebbe anche rendere più interessante per i commercialisti l’utilizzo della nuova funzione Pagamento F24 e che
presuppone necessariamente che il commercialista assuma gli impegni più avanti descritti nei confronti della Banca Proponente e che la singola Banca Passiva ritenga di poter
accettare le deleghe F24 senza disporre fisicamente dell’autorizzazione all’addebito.
A quest’ultimo proposito va infatti osservato che se è vero che la Banca Passiva potrebbe in linea di principio fare ricorso alla procedura, che potremmo definire tradizionale,
consistente nell’acquisizione diretta del modulo di autorizzazione firmato dal contribuente-correntista, nel quale sia ovviamente indicato il commercialista incaricato, è altrettanto vero
che la stessa Banca Passiva non sarebbe in grado da sola di risolvere il problema del “riconoscimento” del commercialista in tutti i casi in cui egli non fosse noto alla Banca Passiva
nonché l’altro problema, connesso al primo, di una gestione snella e veloce di deleghe F24 che provengono da una pluralità di commercialisti, anche non conosciuti.
La nuova procedura prevede anch’essa la sottoscrizione dell’autorizzazione all’addebito da parte del contribuente-correntista, ma consente che tale autorizzazione possa essere
acquisita e conservata dal commercialista e inviata alla Banca Passiva, in copia o in originale, solo in caso di richiesta della Banca stessa. Il commercialista è tenuto a dichiarare
formalmente alla sua Banca Proponente che ha raccolto presso di sé le autorizzazioni dei suoi mandanti e che le tiene a disposizione delle Banche Passive alle quali saranno
presentate le deleghe F24.
Sotto il profilo giuridico si determina una situazione per la quale la Banca Passiva può astenersi dal chiedere sistematicamente, da un lato, al mandatario la prova dei suoi poteri e,
dall’altro, al correntista-contribuente la prova della sua volontà di accettare gli addebiti derivanti dalle deleghe presentate dal commercialista; la medesima banca potrà peraltro
richiedere tali prove in caso di necessità, come, ad esempio, a seguito di contestazioni del correntista-contribuente.
Ove si consideri la situazione del commercialista nell’ambito della procedura appena descritta, va rilevato, innanzitutto, che il commercialista, nell’ambito degli obblighi che assume
per operare tramite Servizio CBI, è obbligato anche a garantire l’esistenza dell’autorizzazione all’addebito rilasciata dai contribuenti-correntisti, assumendosi la responsabilità per i
danni che potrebbe provocare alla banca ove operasse senza autorizzazione ovvero oltre i limiti in essa contenuti ovvero, infine, dopo la sua revoca. Tale garanzia, come già
accennato, si aggiunge a quelle sopra indicate alle lettere a) e b).
In secondo luogo, il commercialista che non intendesse assumere gli obblighi appena indicati non potrebbe usufruire del servizio CBI per l’invio delle deleghe F24. Sembra infatti da
escludere, per il suo alto grado di incertezza, la possibilità che il commercialista dia la prova alla sua Banca Proponente che tutti i suoi clienti, per i quali intende presentare le
deleghe F24 via CBI, abbiano già rilasciato alle rispettive Banche Passive la citata autorizzazione all’addebito.
Per quanto concerne il rapporto che si instaura tra il commercialista e le Banche Passive destinatarie di deleghe F24, considerato che almeno nella generalità dei casi esso non sarà
regolato dal contratto CBI Banca Passiva/Cliente, occorre rilevare che:
l’autorizzazione all’addebito consegnata al commercialista, ma destinata alla Banca Passiva, contiene anche l’autorizzazione alla stessa Banca a ricevere e
trattare le deleghe F24 inviate dal commercialista;
le norme integrative che sono state predisposte estendono l’applicazione degli artt.10 e 11 delle disposizioni del contratto CBI Banca Passiva/Cliente, nei quali si
riconosce l’estraneità della Banca Passiva da responsabilità derivanti dall’esecuzione delle deleghe “così come ad essa pervenute” e da “disservizi che
dovessero verificarsi nella fase di trasporto dei flussi dalla medesima banca al Cliente” e si “dichiara di tenere indenne la Banca Passiva da ogni conseguenza
dannosa o molestia che potesse derivare anche da parte di terzi”.
Un’ultima considerazione concerne i rischi delle Banche Passive dovuti a comportamenti colposi o dolosi del commercialista dai quali possano derivare danni al correntistacontribuente. A questo proposito occorre sottolineare che la Normativa CBI prevede che in tutti i casi in cui la Banca Passiva ha dato corso a deleghe F24 che abbiano superato
regolarmente i controlli formali previsti dal CBI, la medesima Banca non può assumere alcuna responsabilità, atteso che la responsabilità per i contenuti delle deleghe ricade
interamente sul commercialista nei confronti sia della banca che del correntista-contribuente.
Nei casi in cui il commercialista operasse senza aver acquisito l’autorizzazione all’addebito ovvero per tributi non previsti o, nel caso di autorizzazione relativa a singola delega, per
importi eccedenti i limiti posti ovvero, infine, dopo la revoca della stessa autorizzazione, si determina la responsabilità del commercialista nei confronti del soggetto danneggiato, e
cioè il contribuente. In questi casi è poi ipotizzabile una responsabilità, peraltro concorrente con quella del commercialista, della Banca Proponente ove questa non abbia acquisito la
lettera di impegni del commercialista prima di consentirgli l’invio delle deleghe F24, mentre sembra da escludere una responsabilità della Banca Passiva che può legittimamente
astenersi dal chiedere ai propri correntisti l’autorizzazione all’addebito sulla base della clausola che obbliga la Banca Proponente ad acquisire la citata lettera di impegni.
Occorre infine considerare la possibilità che le Banche Passive hanno di chiedere la restituzione delle somme trasferite in relazione a deleghe F24 a causa di disguidi, attivando la
causale “imposta non dovuta”.
Norme relative alla nuova funzione "Pagamento F24"
Premesso che:
l’Associazione Bancaria Italiana, in relazione alle esigenze manifestate dalla
clientela, ha ritenuto opportuno ampliare le funzioni finanziarie del servizio
CBI introducendo una nuova funzione per consentire il conferimento di
deleghe e di ordini di pagamento di imposte e contributi di cui all’art. 17 del
decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
per l’attivazione della nuova funzione, definita “Pagamento F24-CBI”, si è
reso necessario, innanzitutto, integrare le “Norme del Servizio C.B.I.” e, in
secondo luogo, gli standard CBI allo scopo di introdurre le specifiche
tecniche e funzionali relative alla presentazione telematica delle deleghe e
delle disposizioni di pagamento delle imposte e dei contributi nel rispetto
delle caratteristiche infrastrutturali del medesimo CBI;
l’integrazione delle “Norme del Servizio C.B.I.” è avvenuta tenendo conto
anche della “Convenzione” allegata alla “Lettera di intenti”, relativa alle
Modalità di conferimento delle deleghe di pagamento relative ai versamenti
unitari e di svolgimento del servizio da parte delle banche, sottoscritta dalla
Agenzia delle Entrate e dall’Associazione Bancaria Italiana il 30 aprile 2001,
di seguito definita “Convenzione”;
l’integrazione degli standard è avvenuta tenendo conto di quanto previsto nel
documento SIA-RI-VEUN 001, relativo agli “Standard per Banche” da
utilizzare in ambito Rete Interbancaria per i “Versamenti unificati”;
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la funzione Pagamento F24-CBI è preordinata a soddisfare anche le
esigenze dei professionisti e delle associazioni che curano gli adempimenti
fiscali e contributivi delle imprese e dei privati contribuenti;
nel caso di cui al precedente alinea si rende opportuna l’adozione di una
procedura che, in analogia alla prassi adottata per le operazioni effettuate
con documenti cartacei, affidi al professionista o all’associazione la raccolta
e la conservazione delle autorizzazioni all’addebito in conto ed alla Banca
Proponente la funzione di garantire alle Banche Passive l’esistenza
dell’impegno del professionista o dell’associazione a raccogliere le
autorizzazioni medesime, fatto salvo il diritto della singola Banca Passiva di
ottenere la copia e/o l’originale sia delle autorizzazioni dei contribuenti che
dell’impegno assunto dai clienti necessari per effettuare controlli in caso di
contestazioni da parte dei propri correntisti addebitati;
l’Associazione Bancaria Italiana, nella qualità di titolare del Marchio CBI, allo scopo
di consentire alle banche licenziatarie del marchio CBI di offrire ai propri clienti il
servizio di pagamento delle imposte e dei contributi, ha provveduto ad integrare le
“Norme del Servizio CBI” con le seguenti disposizioni che, ai sensi dell’art. 14 del
“Regolamento del Marchio CBI” hanno efficacia nei confronti di tutti i soggetti
licenziatari del medesimo marchio, fatto salvo il diritto del singolo soggetto di
recedere dalla licenza d’uso ai sensi dell’art. 8, I° c., del citato Regolamento.
Art. 1
1
Le funzioni finanziarie del Servizio vengono ampliate allo scopo di
consentire al Cliente, mediante la funzione Pagamento F24-CBI, di effettuare la
presentazione delle deleghe F24, di cui al primo alinea delle Premesse delle
presenti norme, in nome e per conto proprio ed in nome e per conto di contribuenti,
titolari di conto corrente presso banche licenziatarie CBI, di seguito definite Banche
CBI.
L'adesione delle banche sub-licenziatare, nella loro veste di Banche
Proponenti, alla funzione Pagamento F24 deve essere formalizzata mediante l’invio
di un apposito modulo di attivazione. L’elenco delle banche aderenti alla specifica
funzione, è predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana e pubblicizzato sul sito
Internet relativo al servizio Corporate Banking Interbancario.
La funzione Pagamento F24-CBI è obbligatoria per le banche sublicenziatarie nella loro veste di Banche Passive, le quali sono tenute ad inviare il
predisposto modulo di adesione.
Lo smistamento dei flussi elettronici relativi alla funzione Pagamento
F24-CBI avviene sulla base di una tabella delle Banche aderenti alla stessa
predisposta dall’Associazione Bancaria Italiana e pubblicizzata sul sito Internet
relativo al servizio Corporate Banking Interbancario.
Art. 2
Fatta salva la non obbligatorietà della funzione Pagamento F24-CBI
per le banche licenziatarie del marchio CBI, le presenti norme hanno efficacia a
decorrere dal 24 luglio 2002.
Art. 3
La Banca Proponente è tenuta a fornire al Cliente tutti i dati e le
informazioni necessari affinché i flussi elettronici contenenti le deleghe F24 possano
essere predisposti secondo quanto previsto dagli “Standard” e possano superare i
controlli di natura formale previsti dall’art.10 delle Norme del Servizio CBI e dall’art.
12 del contratto C.B.I. Cliente - Banca Proponente allegato alle medesime Norme.
Art. 4
Nelle deleghe F24 CBI deve essere indicato il soggetto, Cliente o
contribuente, al quale la Banca Passiva deve inviare l’attestazione di pagamento.
Art. 5
Il controllo formale dei flussi elettronici predisposti dal Cliente deve
essere effettuato mediante utilizzo di programma diagnostico predisposto nel
rispetto delle specifiche applicative indicate al paragrafo 7.1 della “Sezione VIII –
Pagamento F24 Remote Banking - CBI” ed aggiornato con le variazioni delle
medesime specifiche introdotte dalla ”Convenzione”.
Il programma diagnostico di cui al comma precedente deve essere
anche allineato alle “Tabelle dei codici tributo ed altri codici per il modello F 24” rese
pubbliche dall’Agenzia delle Entrate sul sito “www.agenziaentrate.it” ed aggiornato
con le variazioni delle medesime Tabelle introdotte secondo quanto previsto dalla
”Convenzione”.
Gli aggiornamenti di cui ai commi primo e secondo devono essere
apportati ai programmi diagnostici nel più breve tempo possibile tenuto conto dei
tempi tecnici necessari e comunque non oltre i termini previsti, rispettivamente,
dagli artt. 16 e 3, comma settimo, della “Convenzione”.
Art. 6
La Banca Passiva è obbligata a tenere conto delle variazioni delle
specifiche applicative e delle Tabelle dei codici, di cui rispettivamente al primo ed al
secondo comma dell’art. 5, che siano divenute operative, secondo quanto previsto
dagli artt. 16 e 3, comma settimo, della “Convenzione”, e di cui la Banca
Proponente non abbia potuto tenere conto nell’aggiornamento del proprio
programma diagnostico sia per i tempi tecnici di cui all’art. 6, ultimo comma, sia
perché comunicate dall’Agenzia delle Entrate dopo l’invio dei flussi da parte della
Banca Proponente.
Art.7
Il disposto dell’art. 10 del contratto CBI Cliente - Banca Passiva, che
prevede l’estraneità della Banca passiva ad ogni responsabilità derivante sia dalla
esecuzione delle istruzioni così come ad essa pervenute, sia da disservizi che
dovessero verificarsi nella fase di trasporto dei flussi inviati dalla medesima banca
al cliente, si applica anche al rapporto che si instaura tra il Cliente che opera per
conto di contribuenti e le Banche Passive presso cui i medesimi terzi hanno
rapporto di conto corrente.
Il disposto dell’art. 11 del contratto CBI Cliente - Banca Passiva, che
prevede che il Cliente debba tenere indenne la Banca Passiva da ogni
conseguenza dannosa o molestia che dovesse derivare anche da parte di terzi, si
applica anche al rapporto che si instaura tra il Cliente che opera per conto di
contribuenti e le Banche Passive presso cui i medesimi contribuenti hanno rapporto
di conto corrente.
Art.8
Nel caso di pagamento di imposte effettuato dal Cliente per conto di
contribuenti, la Banca Proponente può abilitare il Cliente stesso al Pagamento F24CBI solo nel caso in cui quest’ultimo abbia sottoscritto il contratto di cui alla Lettera
d'Impegno.
Il Cliente è obbligato, a tutela degli interessi e delle ragioni sia dei
contribuenti per cui opera che delle banche presso le quali i medesimi contribuenti
hanno conto, a:
indicare nelle deleghe F24 e nelle relative disposizioni di
pagamento, secondo gli “standard” previsti, i dati e le informazioni
relativi ai contribuenti in nome e per conto dei quali opera;
acquisire dai contribuenti per cui operano le autorizzazioni di
addebito, contenenti le informazioni richieste nello schema di cui
all’allegato 2 delle presenti norme, e di conservarle e custodirle per il
periodo di prescrizione ordinaria dalla data di rilascio della singola
autorizzazione;
astenersi dal presentare deleghe F24 in assenza delle citate
autorizzazioni ovvero successivamente alla loro revoca da parte del
contribuente;
inviare alla propria Banca Proponente, in caso di richiesta
formulata anche via fax, o, su indicazione di quest’ultima, alla Banca
Passiva, la copia, ovvero l’originale, della singola autorizzazione;
l’invio della copia, e/o l’originale, deve avvenire con le modalità
indicate nella richiesta e nel più breve termine possibile e comunque
non oltre il terzo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione
della richiesta;
tenere indenne le Banche Passive da qualsiasi richiesta di
risarcimento danni da parte del correntista-contribuente in tutti i casi in
cui il Cliente stesso non abbia adempiuto l’obbligo di ottenere
preventivamente l’autorizzazione all’addebito da parte del
contribuente ovvero abbia presentato deleghe F24 successivamente
alla revoca dell’autorizzazione;
tenere indenni le Banche Passive destinatarie delle deleghe
F24 da qualsiasi responsabilità derivante dall’esecuzione delle stesse
deleghe così come ad esse pervenute nonché da ogni conseguenza
dannosa o molestia che potesse derivare anche da parte di terzi.
La Banca Proponente è obbligata:
ad acquisire l’originale del documento del Cliente di cui alla lettera di
impegno;
a custodire lo stesso documento nell’interesse delle Banche Passive
destinatarie di deleghe F24 per il periodo di prescrizione ordinaria;
ad inviare, in caso di richiesta formulata anche via fax dalla singola
Banca Passiva destinataria delle deleghe F24, la copia e/o l’originale,
sia del predetto documento del cliente che dell’autorizzazione del
singolo contribuente di cui all’all.to 2; i documenti devono essere
trasmessi alla banca passiva entro il quinto giorno lavorativo bancario
successivo a quello del ricevimento del documento da parte del
commercialista.
Art.9
L'allegato 2 e la Lettera d'Impegno contengono gli schemi negoziali di
contratto, rispettivamente, dell’autorizzazione da parte del contribuente ad
addebitare sul suo conto le deleghe F24 presentate dal Cliente e della dichiarazione
sottoscritta dal Cliente nei confronti della Banca Proponente.
Le Banche Proponenti sono tenute a verificare che la dichiarazione
sottoscritta dal Cliente sia redatta secondo lo schema di cui alla Lettera d'Impegno.
Art.10
La Banca Passiva destinataria di flussi elettronici contenenti deleghe
F24 è tenuta ad inviare al Cliente, oltre al messaggio di “conferma di ricezione”
previsto dall’art 4.2 delle “Norme per il Servizio CBI”, anche quelli di
“accettazione/rifiuto delle deleghe F24” e di “attestazione elettronica” di cui agli
“Standard”.
La Banca Passiva è altresì tenuta ad eseguire le disposizioni di
pagamento alle date indicate nelle deleghe accettate.
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