Buone prassi e regole di base per la sicurezza dei lavoratori

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Buone prassi e regole di base per la sicurezza dei lavoratori
Buone prassi e regole di
base per la sicurezza
dei lavoratori calamità
naturali
Ing. Marco MASO Dir. Gen. Serv.1 Pianificazione e controllo – Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro
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La norma di riferimento in materia di tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro è:
Il decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
.. si applica anche alle attività svolte Dal Dipartimento
di protezione civile con modalità specifiche dedicate
esclusivamente a loro.
Il legislatore ha ritenuto infatti che per un settore così
tanto importante per la vita del Paese ma caratterizzato
da esigenze particolari e non assimilabili ad altri ambiti
di attività come è l’attività di protezione civile, meritasse
un’attenzione particolare.
Ing. Marco MASO Dir. Gen. Serv.1 Pianificazione e controllo – Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
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Articolo 3 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.- Campo di applicazione
Articolo 3 - Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e
pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di Protezione
Civile…
…le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo
conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o
alle peculiarità organizzative …
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Articolo 15 - Misure generali di tutela
1.Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che
integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive
dell’azienda
nonché
l’influenza
dei
fattori
dell’ambiente
e
dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al
minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella
concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre
gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno
pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che
possono essere, esposti al rischio;
h) Ing.
l’utilizzo
limitato
degliPianificazione
agenti chimici,
e biologici
sui sui
luoghi
lavoro; 4
Marco MASO
Dir. Gen. Serv.1
e controllo –fisici
Tutela della
salute e sicurezza
luoghi didi
lavoro
…
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi
sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra
mansione;
n) L’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
q) l’ istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso
l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con
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particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione
LE PERSONE COINVOLTE
IL DATORE DI LAVORO
Ha i principali obblighi nei riguardi della salute e della sicurezza dei lavoratori
durante il lavoro.
Datore di lavoro è il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore oppure la
persona che ha la responsabilità dell’impresa se è titolare dei poteri decisionali
e di spesa. Nelle Pubbliche Amministrazioni il datore di lavoro viene
individuato con atto interno tra i dirigenti e funzionari che hanno poteri di
gestione.
I DIRIGENTI E I PREPOSTI
Condividono con il datore di lavoro alcune importanti responsabilità, in ragione
della loro posizione organizzativa e delle loro attribuzioni. Chi dirige l’attività
lavorativa (“dirigente”) è tenuto, nell’ambito delle sue attribuzioni e
competenze, ad adottare tutte le misure necessarie alla tutela della salute dei
lavoratori.
Chi sovrintende alle attività di lavoro per conto del datore di lavoro (“preposto”)
è tenuto - nell’ambito delle sue attribuzioni e competenze
- ad applicare le norme e le disposizioni per la tutela dei lavoratori e a
Ing. Marco
MASO Dir. Gen. Serv.1
e controllo
– Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
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richiederne
l’osservanza
daPianificazione
parte dei
lavoratori.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE (RSPP)
È la persona che si occupa delle misure di prevenzione in azienda, per
mandato del datore di lavoro (al quale rimane la responsabilità finale).
In alcune situazioni, il datore di lavoro stesso può svolgere le funzioni di
responsabile del servizio.
GLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Sono i dipendenti o i consulenti esterni incaricati di aiutare il responsabile
del servizio, laddove ve ne sia necessità.
IL MEDICO COMPETENTE
È il medico specialista in medicina del lavoro che effettua i controlli sullo
stato di salute dei lavoratori e collabora alla prevenzione, nei casi previsti,
con il datore di lavoro e il RSPP.
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IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(RLS)
È il dipendente che è scelto dai lavoratori per partecipare a vari
momenti della prevenzione in azienda.
I LAVORATORI INCARICATI PER PRONTO SOCCORSO,
ANTINCENDIO ED EMERGENZE
Si tratta di dipendenti dell’azienda che sono incaricati ed addestrati per
far fronte a queste evenienze.
I LAVORATORI
Gli stessi lavoratori hanno precisi obblighi nei riguardi della tutela della
propria salute e di quella dei propri colleghi.
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- Nel pratico cosa chiede la norma:
Al datore di lavoro le leggi chiedono di tener conto, in ogni momento del lavoro, dei
possibili rischi per salute e sicurezza dei lavoratori. La «81» stabilisce che questo deve
avvenire facendo sì che ogni azienda abbia un proprio «servizio» per la sicurezza.
Il principio di fondo del sistema aziendale per la sicurezza è che il datore di lavoro deve
conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei dipendenti (valutazione dei rischi)
per programmare ed effettuare gli interventi necessari a controllarli e ridurli al minimo
(attuazione delle misure di prevenzione).
Per valutare i rischi e per programmare la prevenzione, il datore di lavoro si avvale del
servizio aziendale di prevenzione e protezione (SPP) e, se del caso, del medico
competente, del medico autorizzato, consultando il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (RLS).
Per mettere in atto le misure di prevenzione e protezione, il datore di lavoro si avvale
anche dei propri eventuali dirigenti o preposti, degli addetti alle emergenze e dei
lavoratori stessi.
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Cosa c’è di specifico per l’attività di Protezione Civile:
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
28 novembre 2011, n. 231
Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro", relativamente all'individuazione delle particolari esigenze
connesse all'espletamento delle attivita' del Dipartimento della protezione
civile, nel conseguimento delle finalità proprie dei servizi di protezione
civile.
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Art. 4 - Misure generali di tutela
1. Nei luoghi in cui il personale del Dipartimento della protezione
civile svolge la propria attività di istituto, le norme e le prescrizioni in
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo
9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, sono
applicate, ferma restando la necessità di garantire la protezione e la
tutela della salute e della sicurezza del personale stesso, in modo da
assicurare la continuità delle attività di protezione civile di cui
all’articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare in
occasione degli eventi di cui all’articolo 2 della medesima legge e
all’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
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2. Fatte salve le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni in relazione all’espletamento
delle funzioni di cui all’articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le finalità di
protezione e tutela della salute e della sicurezza del personale sono perseguite
attraverso:
a) corsi di formazione impartiti da docenti in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente, appartenenti ad enti, amministrazioni, istituti di formazione competenti
in materia di sicurezza, scenari di rischio e comportamenti di autotutela e autoprotezione,
affinchè sia assicurata la capacità di iniziativa, consapevole della natura e quantità dei
pericoli connessi alla specificità dell’attività svolta;
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b) attività divulgativa e informativa sulle disposizioni interne, inerenti
agli argomenti di cui alla precedente lettera a);
c) attività addestrative periodiche;
d) sorveglianza sanitaria ai sensi dell’articolo 6 del presente
regolamento;
e) utilizzo dei dispositivi di cui all’articolo 7.
3. La formazione, l’informazione e l’addestramento ricevuti,
l’ottemperanza alle disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria
nonchè l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ai sensi del
comma 2 e nei modi contemplati negli articoli 5, 6 e 7, assicurano la
piena capacità operativa del personale del Dipartimento della protezione
civile.
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Art. 8 - Valutazione dei rischi
….
3. Le sedi provvisorie di servizio e le aree operative, ivi comprese quelle di emergenza
allestite per il soccorso e l’assistenza alla popolazione, in cui il personale del Dipartimento
della protezione civile è impegnato nei casi di cui al comma 2 non costituiscono luoghi di
lavoro ai sensi del Titolo II e dell’Allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nelle attività di formazione, addestramento ed esercitazioni a cui il personale è
chiamato a partecipare, l’obbligo previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, è ottemperato
con le stesse modalità di cui al comma 2 del presente articolo. Le aree nelle quali si
svolgono le attività del presente comma non costituiscono luoghi di lavoro ai sensi del
Titolo II e dell’Allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni ed integrazioni. Tali attività devono in ogni caso essere condotte, laddove
direttamente organizzate e gestite dal Dipartimento della protezione civile, soltanto dopo
una preventiva pianificazione e garantendo l’informazione del personale sulla natura dei
rischi e sulle attività da compiere.
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5. Nelle attività di cui all’articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in
cui si trovino a cooperare soggetti che non hanno alcun rapporto di
impiego con il Dipartimento della protezione civile, il personale del
medesimo Dipartimento, investito di compiti di coordinamento ed indirizzo,
non è responsabile delle violazioni commesse, in materia di sicurezza
e salute sul luogo di lavoro, dal personale coordinato e, nei confronti
del predetto personale, è esonerato dagli adempimenti previsti dal
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed
integrazioni, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, che
rimangono a carico dei soggetti titolari delle posizioni di garanzia nei
confronti del personale operante, così come individuati dai rispettivi
ordinamenti e dalle specifiche disposizioni di settore.
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Art. 9 - Cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81
1. Nelle attività di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni ed integrazioni, poste in essere dalle strutture coordinate dal Dipartimento
della protezione civile, in attività poste in essere per fronteggiare eventi di cui all’articolo
2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, rientrano gli interventi da eseguire con
immediatezza e speditezza, anche con affidamenti eccezionali, che non consentono la
redazione preliminare nè del progetto di tali interventi nè del Piano della sicurezza e
coordinamento.
In tal caso la committenza è esonerata dalla redazione del Piano della sicurezza e
coordinamento ma è tenuta alla nomina immediata di un Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione che provvede a coordinare lo svolgimento delle varie attività di
competenza. Il Coordinatore per la sicurezza assicura una presenza continua in cantiere e si
avvale di assistenti. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, sebbene esonerato
dalla redazione del Piano della sicurezza e coordinamento, è tenuto, in ogni caso, alla
redazione del fascicolo di cui articolo 91, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, anche se successivamente alla
realizzazione dell’opera prevista.
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Torniamo alla Valutazione dei Rischi:
La Valutazione dei Rischi
di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, anche nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché
nella sistemazione dei luoghi di lavoro, riguarda tutti i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli relativi a gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti
dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di
gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi
e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la
prestazione di lavoro.
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La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori richiede un’
attenta analisi delle situazione specifiche nelle quali i lavoratori
vengono a trovarsi durante l’espletamento delle proprie mansioni.
La Valutazione dei RISCHI è:
· correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze,
per la sistemazione dei luoghi di lavoro;
· finalizzata all’individuazione e all’attuazione di idonee misure e
provvedimenti da attuare.
Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di fase
lavorativa svolta nell’unità produttiva, sia a situazioni determinate
da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti
utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.
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Gli orientamenti considerati sono basati sui seguenti aspetti:
· osservazione dell’ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di
accesso, sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione, rumore,
agenti fisici e nocivi);
· identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per individuare i
pericoli derivanti dalle singole mansioni);
· osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da
controllare il rispetto delle procedure e se queste comportano ulteriori
pericoli);
· esame dell’ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti
negativi sul posto di lavoro (microclima, aerazione);
· esame dell’organizzazione del lavoro;
· rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a
creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di
Ing. e
Marco
Gen. Serv.1
Pianificazione e controllo – Tutela
della salute e sicurezza
luoghi di lavoro
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loro
conMASO
altriDir.fattori
nell’organizzazione
e nell’ambiente
disuilavoro.
Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per
garantire la sicurezza e la salute, soprattutto in base a:
1.
2.
3.
norme legali nazionali ed internazionali;
norme di buona tecnica;
norme e orientamenti pubblicati;
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in
occasione di modifiche del processo produttivo o della
organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza
dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della
prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o
quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la
necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione
verranno aggiornate.
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Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la
sicurezza e la salute, soprattutto in base a:
1.
2.
3.
norme legali nazionali ed internazionali;
norme di buona tecnica;
norme e orientamenti pubblicati;
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di
modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai
fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della
tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o
quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di
tale rielaborazione, le misure di prevenzione verranno aggiornate.
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Nella fase B, per ogni pericolo accertato, si procede a:
1) individuazione delle possibili conseguenze, considerando ciò che
potrebbe ragionevolmente accadere, e scelta di quella più appropriata tra
le quattro seguenti possibili MAGNITUDO del danno e precisamente
MAGNITUDO
(M)
VALORE
DEFINIZIONE
Infortunio o episodio di esposizione acuta o
cronica rapidamente reversibile che non richiede
alcun trattamento
Infortunio o episodio di esposizione acuta o
cronica con inabilità reversibile e che può
richiedere un trattamento di primo soccorso
LIEVE
1
MODESTA
2
GRAVE
3
Infortunio o episodio di esposizione acuta o
cronica con effetti irreversibili o di invalidità
parziale e che richiede trattamenti medici
GRAVISSIMA
4
Infortunio o episodio di esposizione acuta o
cronica con effetti letali o di invalidità totale
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2) valutazione della PROBABILITA’ della conseguenza individuata nella
precedente fase A, scegliendo quella più attinente tra le seguenti quattro
possibili:
PROBABILITA’ (P)
VALORE DEFINIZIONE
IMPROBABILE
1
POSSIBILE
2
PROBABILE
3
M.PROBABILE
4
L’evento potrebbe in teoria accadere, ma
probabilmente non accadrà mai. Non si ha
notizia di infortuni in circostanze simili.
L’evento potrebbe accadere, ma solo in rare
circostanze ed in concomitanza con altre
condizioni sfavorevoli
L’evento potrebbe effettivamente accadere,
anche se non automaticamente. Statisticamente
si sono verificati infortuni in analoghe
circostanze di lavoro.
L’evento si verifica nella maggior parte dei casi,
e si sono verificati infortuni in azienda o in
aziende similari per analoghe condizioni di
lavoro.
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3) valutazione finale dell’ entità del RISCHIO in base alla
combinazione dei due precedenti fattori e mediante l’utilizzo della
seguente MATRICE di valutazione, ottenuta a partire dalle curve IsoRischio.
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Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA’ e
MAGNITUDO) viene ricavata, come indicato nella Matrice di valutazione
sopra riportata, l’Entità del RISCHIO, con la seguente gradualità:
AZIONI DA INTRAPRENDERE IN FUNZIONE DEL RISCHIO
In funzione dell’ entità del RISCHIO, valutato mediante l’utilizzo della matrice già
illustrata, e dei singoli valori della Probabilità e della Magnitudo (necessari per la
corretta individuazione delle misure di prevenzione e protezione, come indicato nella
figura seguente), si prevedono, in linea generale, le azioni riportate nella successiva
Tabella .
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Figura – Curve Iso-Rischio ed azioni di prevenzione e protezione
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Per ogni pericolo individuato devono essere sempre riportati, oltre
alla Entità del Rischio i valori della Probabilità e della Magnitudo, in
modo da poter individuare le azioni più idonee da intraprendere.
Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:
· eliminazione dei pericoli e dei relativi rischi;
· sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è
meno;
· intervento sui rischi alla fonte;
·
applicazione di provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che
individuali;
· adeguamento al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo
dell’informazione;
· miglioramento del livello di prevenzione e protezione nel tempo.
Le misure di prevenzione e protezione adottate non devono assolutamente:
· introdurre nuovi pericoli
· compromettere le prestazioni del sistema adottato
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Valore
1
2
3
4
RISCHIO
M.BASSO
BASSO
MEDIO
ALTO
Azioni da Intraprendere
Instaurare un sistema di verifica
che consenta di mantenere nel
tempo le condizioni di sicurezza
preventivate
Predisporre gli strumenti
necessari a minimizzare il rischio
ed a verificare l’ efficacia delle
azioni preventivate
Programmare con urgenza
interventi correttivi tali da
eliminare le anomalie che portano
alla determinazione di livelli di
rischio non accettabili
Intervenire immediatamente sulla fonte di
rischio provvedendo a sospendere le
lavorazioni sino al raggiungimento di livelli
di rischio accettabili
Scala di
Tempo
Lungo
termine
Breve
termine
Urgente
Immediatament
e
Tabella - Azioni da intraprendere
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- Determinazione dei Fattori Correttivi e del Rischio Residuo
Il rischio, per come è stato valutato precedentemente, dipende
strettamente dalla probabilità di accadimento dell’evento e dalla
magnitudo delle conseguenze, senza prendere in considerazione gli
effetti delle misure di prevenzione e protezione adottate dal
personale. Infatti, la presenza di procedure, la formazione ricevuta
dagli operatori, i DPI disponibili, ecc. contribuiscono a ridurre
l’incidenza del rischio e/o la gravità delle conseguenze. E’ possibile
quantificare l’azione delle misure di prevenzione e protezione
introducendo dei fattori di correzione dell’indice di rischio che
permettono così di determinare il valore dell’indice di rischio residuo.
RISCHIO = PROBABILITÀ X MAGNITUDO
RISCHIO RESIDUO = RISCHIO X FATTORI CORRETTIVI
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Buone prassi , procedure di sicurezza
Definizione (D.Lgs. 81/08)
Articolo 2 - Definizioni
lett. v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali
coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica,
adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il
miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle
Regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui
all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente
di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a
assicurarne la più ampia diffusione;
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procedure di sicurezza
Definizione di procedura tecnico-professionale: documento
descrittivo e prescrittivo che individua uno specifico processo,
stabilendone chiaramente le fasi di svolgimento, i singoli compiti
professionali e le responsabilità ad essi collegate nella realtà locale.
Il termine procedura non indica tutto ciò che invece viene descritto con i
termini:
Linea guida
Protocollo
Istruzione operativa
Regolamenti
La differenza sostanziale è sia nel percorso metodologico che porta
alla loro formulazione sia nel campo di applicazione che, nel caso per
esempio delle linee guida, può avere dimensioni nazionali o
internazionali.
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procedure di sicurezza
Chi le predispone?
Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
…
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
….
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
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Esempio schema di procedura per operatori ISPRA - Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
FASI DELLA GESTIONE DELL’EMERGENZA
FASE 1
Programmazione preliminare delle attività
FASE 2
Attivazione della squadra
FASE 3
Preparazione della strumentazione, del materiale da
utilizzare, dei DPI necessari, del materiale campionato, con relativo
carico e/o scarico
dell’automezzo utilizzato per l’intervento.
FASE 4
Guida dell’automezzo
FASE 5
Arrivo sul posto, avvicinamento alla zona di intervento
FASE 6
Sopralluoghi nelle aree oggetto dell’evento,
esecuzione del sopralluogo ed attività sul posto
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FASE
BREVE DESCRIZIONE
1. Programmazione preliminare
delle attività
Questa fase è preventiva, viene svolta in condizioni ordinarie, e consente di essere pronti a
fronteggiare l’eventuale emergenza.
Il datore di lavoro e i dirigenti definiscono e concretizzano tutti quegli strumenti necessari a
reagire prontamente alle situazioni di emergenza tra cui ruoli, mezzi, responsabilità,
organizzazione, idoneità sanitaria e formazione preventiva.
2. Attivazione della squadra
e lavoro nella sede ARPA/
APPA
L’Agenzia Ambientale viene attivata tramite una segnalazione da parte di un’autorità,
un ente o, dove definito, da un cittadino.
Questa fase comprende anche l’attività durante l’emergenza svolta in ufficio o in laboratorio.
3. Preparazione della
strumentazione,
del materiale da utilizzare,
dei DPI necessari,
con relativo carico e/o scarico
dell’automezzo utilizzato
per l’intervento
4. Guida dell’automezzo
Il personale carica sul mezzo di servizio il materiale necessario (attrezzature,
strumentazione, DPI, dotazioni).
Questa fase, per analogia, prevede anche tutte le altre operazioni di carico e scarico
dell’automezzo durante l’emergenza.
Il luogo dell’evento viene raggiunto da parte degli operatori utilizzando il mezzo
di servizio.
La squadra di emergenza, dopo aver posteggiato il mezzo di servizio, si avvicina
a piedi al luogo dell’evento
5. Arrivo sul posto,
avvicinamento
alla zona di intervento
6. Sopralluoghi nelle aree
La squadra di emergenza effettua sul posto le attività previste (campionamento,
oggetto dell’evento, esecuzione supporto tecnico, fornitura di dati, ecc.).
del sopralluogo ed
attività sul posto
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La valutazione, deve essere condotta analizzando ogni fase di lavoro nel
seguente modo:
Pericoli
identificati
Rischi
correlati
Individuazione
dei pericoli
Elenco
dei rischi
associati ai
pericoli
Misure di tutela
procedurali,
documentazion
e da
predisporre
per organizzare
il lavoro in
sicurezza
Descrizione
delle azioni da
svolgere da
parte del
personale
coinvolto
Possibile stralcio
della procedura
operativa
Misure di
tutela tecniche,
organizzative,
gestionali,
mezzi e
materiali
Dispositivi
di protezione
individuale e
abbigliamento
Organizzazione DPI identificati
del
lavoro
Informazione,
formazione,
addestramento
Mezzi, materiali,
ecc.
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Programmazione preliminare delle attività
-
Pericoli identificati: Inadeguata preventiva organizzazione del
lavoro
- Rischi correlati: Rischi organizzativi
- Misure di tutela procedurali, documentazione da predisporre
per organizzare il lavoro in sicurezza: Obbligo per il lavoratore
di verificare periodicamente le sue dotazioni e i suoi DPI e
segnalare tempestivamente al proprio dirigente l’eventuale
carenza o la necessità di sostituzione.
Obbligo per il lavoratore di rispetto del protocollo sanitario per la
mansione svolta. Obbligo per il lavoratore di frequentare i corsi di
informazione, formazione ed addestramento previsti
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-
Misure di tutela tecniche, organizzative, gestionali, mezzi e
materiali:
Programmazione delle attività da parte del datore di lavoro e
dei dirigenti
• Messa a punto di metodi di lavoro che considerino prioritarie le
istanze di salute e sicurezza del lavoro.
• Organizzazione del lavoro e coordinamento tra gli operatori per
evitare condizioni di sovraccarico sul singolo lavoratore o carichi di
lavoro eccessivi per la squadra.
• Disponibilità generalizzata di procedure di lavoro scritte che
regolamentano in modo obbligatorio le attività per i lavoratori.
• Procedure di sicurezza dell’Agenzia compatibili con le procedure
previste da altri Enti che partecipano alle operazioni; protocolli di
coordinamento con gli Enti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile,
Pubblico Soccorso, ecc.).
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• Chiara identificazione del dirigente responsabile che impartisca
istruzioni precise e coordini le situazioni di stress emotivo in
emergenza.
Organizzazione della squadra da parte del dirigente
• Predisposizione di una lista di riferimento nella quale sono
individuati, per ogni tipologia di emergenza prevista, gli operatori
ritenuti in grado di prestare il supporto tecnico richiesto all’Agenzia.
• Nella pianificazione delle squadre e dei turni tenere in
considerazione la professionalità e le condizioni personali dei
lavoratori privilegiando squadre miste per età, costituzione fisica,
anni di lavoro ed esperienza nel settore in modo da garantire un
certo equilibrio di competenze tecniche e fisiche.
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Dispositivi di protezione individuale, di squadra, di
dipartimento e attrezzature
• La scelta, la consegna, la tenuta sotto controllo e la sostituzione
quando usurati dei Dispositivi di Protezione Individuale e del
materiale sono a carico del datore di lavoro che si avvale della
collaborazione dei dirigenti. Per la scelta e la consegna delle
attrezzature e dei DPI il datore di lavoro e i dirigenti devono attenersi
a quanto previsto dal Titolo III del D.L.vo 81/08 nonché alle
procedure interne di ogni singola Agenzia.
• Il lavoratore ha la responsabilità di mantenere in buono stato i suoi
materiali e DPI.
• E’ responsabilità del dirigente garantire l’efficienza dei materiali e
dispositivi di protezione di gruppo.
• E’ necessario che materiali, attrezzature e dispositivi di protezione
individuale e di gruppo siano preparati con anticipo e siano subito
disponibili già all’interno dei mezzi dedicati o in scatoloni o sacche
pronti al trasporto in locale dedicato.
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Idoneità sanitaria
Il personale coinvolto nelle attività deve essere in possesso
dell’idoneità sanitaria.
• I dirigenti responsabili devono assicurarsi preventivamente che il
proprio personale sia in possesso dell’idoneità sanitaria; gli stessi
dirigenti nell’affidare i compiti ai lavoratori devono tenere conto delle
capacità e condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e
sicurezza.
• Per le donne in gravidanza e puerperio attenersi alle disposizioni
del D.Lgs 151/01.
Informazione, formazione, addestramento, qualifica
• Il personale deve essere preventivamente informato, formato ed
addestrato sui possibili rischi in tutte le situazioni operative ed
emergenziali, sulle previste misure di tutela e sui DPI da utilizzare.
• E’ responsabilità di datore di lavoro e dirigente fornire
informazione, formazione ed addestramento adeguati e verificare
l’idoneità alla mansione prima di adibire il personale alle attività in
emergenza ambientale.
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Esempio schema riepilogativo es. P.O.S. CNVVF:
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Conclusioni
Le procedure di sicurezza e le buone prassi rappresentano uno
strumento necessario ed efficace per la corretta prevenzione dei
rischi specie nelle situazioni emergenziali ma occorre:
- una specifica conoscenza dei rischi;
- una corale partecipazione dei soggetti interessati;
- ed una costante monitoraggio della loro applicazione ed
adeguatezza.
Ing. Marco MASO Dir. Gen. Serv.1 Pianificazione e controllo – Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
42
Grazie
per
attenzione.
la
cortese
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43
Appendice
Riferimenti utilizzati
- Procedure di sicurezza AZIENDA UNITA‘ SANITARIA LOCALE N. 9 TRAPANI
“Rischi, procedure ed organizzazione Aziendale in materia di sicurezza sul lavoro” Guida al D.Lgs. 81/2008.
- http://www.lavoro.gov.it/sicurezzalavoro/MS/CommissionePermanente/Pages/default.aspx
- Manuale sistema allertamento per rischio idrogeologico Emilia Romagna
- Buone pressi per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori del Sistema Agenziale impegnati
nelle emergenze di origine naturale e/o antropica (manuale ISPRA)
- Regione Lazio – sanità pubblica- Guida per la redazione e gestione delle procedure tecnico-professionali
- Linee guida per l’elaborazione delle procedure operative d’intervento – C.N.V.V.F.
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