quadro sintetico

Transcript

quadro sintetico
CISL Scuola – Segreteria Nazionale
QUADRO SINTETICO DELLE PRINCIPALI CIRCOLARI, NOTE, INFORMATIVE E NOTE OPERATIVE
EMANATE DALL’INPDAP SU TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO, TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
E PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
RIFERIMENTI
Circolare n. 29 dell’8.6.2000
Oggetto: Trattamento di fine rapporto e
istituzione dei fondi pensione complementare
dei pubblici dipendenti.
CONTENUTI PRINCIPALI
Quadro normativo di riferimento
DPCM del 20 dicembre 1999; legge 8 agosto 1995, n. 335; legge 27 dicembre 1997, n. 449; legge 23 dicembre 1998 n. 448, Accordo Quadro Nazionale tra ARAN
ed Organizzazioni Sindacali del 29 luglio 1999
Disciplina del TFR
Aliquota di computo, rivalutazione e retribuzione utile, anticipazioni (non sono immediatamente applicabili al TFR a favore del pubblico impiego. L’Accordo Quadro
rinvia le condizioni per realizzare l’armonizzazione fra lavoratori pubblici e privati in tema di anticipazioni in sede di contrattazione di comparto)
Ruolo dell’INPDAP e gli effetti sulla contribuzione
La gestione del fondo per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, delle aziende di Stato, della scuola, dell’università, della sanità e degli enti locali
è affidata all’INDPAP.
Le Amministrazioni pubbliche continuano a versare in misura invariata, anche per il personale che abbia optato per il TFR o al quale si applica automaticamente la
disciplina del TFR, la contribuzione stabilita per il finanziamento delle indennità di fine servizio.
Il contributo previdenziale a favore dell’INPDAP da parte delle amministrazioni pubbliche resta fissato per il personale dello Stato nella misura del 9,60%
dell'attuale base contributiva per l’indennità di buonuscita di cui al d.P.R. n. 1032/73 e nella misura del 6,10% dell'attuale base contributiva di riferimento prevista
dall’art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale degli enti locali.
Abolizione, per i dipendenti ai quali si applica il TFR, del contributo a carico del lavoratore nella misura del 2,5% della base retributiva prevista dall’art. 11, legge n.
152/68 e del d.P.R. n. 1032/73 e della relativa rivalsa da parte del datore di lavoro.
Sterilizzazione degli effetti dell’abolizione del contributo a carico del lavoratore nella misura del 2,5% con il seguente meccanismo:
- la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo obbligatorio soppresso e, quindi, resta invariata la retribuzione netta;
- la soppressione del contributo non produce effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali;
- ai fini pensionistici, contrattuali e dell’applicazione delle norme sul TFR, la retribuzione lorda è incrementata figurativamente di una quota pari alla riduzione
sopraindicata.
Alcuni riflessi di immediata applicazione
I termini per il pagamento dell’indennità di buonuscita o per l’indennità premio servizio restano invariati anche nel caso di pagamento del TFR.
In base all’art. 2122 del Codice Civile, in caso di morte del prestatore di lavoro, il TFR deve essere corrisposto per diritto proprio a favore del coniuge, dei figli, e,
se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
La ripartizione dell’indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In caso di mancanza delle persone prima indicate e di eventuali diverse disposizioni testamentarie del de cuius, le indennità sono attribuite secondo le norme sulla
successione legittima.
Sempre l’art. 2122 c.c. stabilisce che è nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l’attribuzione e la ripartizione del TFR.
Il riscatto ai fini TFR segue le regole stabilite per il riscatto ai fini TFS e cioè: 1) l’onere del contributo dovuto (che sarà pari a quanto calcolato per il riscatto ai fini
dell’indennità di fine servizio); 2) l’impossibilità di riscattare il periodo se ha formato oggetto di precedente liquidazione; 3) pagamento in un’unica soluzione o
facoltà di rateizzare sulla base dei mesi riscattabili.
CISL Scuola – Segreteria Nazionale
Circolare n. 45 del 26.10.2000
Oggetto: Istruzioni operative inerenti
l’applicazione delle disposizioni contenute nel
D.P.C.M. 20 dicembre 1999 in tema di
“Trattamento di fine rapporto e istituzione dei
fondi pensionistici complementari dei pubblici
dipendenti”.
Con la presente Circolare si forniscono istruzioni operative inerenti l’applicazione delle disposizioni contenute nel DPCM 20 dicembre 1999 in tema di
“Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensionistici complementari dei pubblici dipendenti” ed in particolare riguardo a:
Rapporti di lavoro a tempo determinato
Considerando il ruolo affidato all’INPDAP dal DPCM ai commi 6 e 7, in tema di accantonamento e liquidazione del TFR per il personale dello Stato, delle Aziende
di Stato, della Scuola, dell’Università, della Sanità e degli Enti locali, spetta allo stesso Istituto l’obbligo all’erogazione del TFR per il suddetto personale assunto
con rapporto di lavoro a tempo determinato, anche se inferiore a dodici mensilità. Questa estensione è dovuta all’abrogazione, disposta dal citato DPCM
20/12/1999, dell’art. 7 della legge 29 aprile 1976, n. 177 – il quale dispone che il diritto alla prestazione si matura dopo almeno un anno d’iscrizione al Fondo ex
ENPAS - annullando quella che, di fatto, era l’unica limitazione all’iscrivibilità del personale alle gestioni previdenziali confluite nell’INPDAP.
Per quanto concerne le prestazioni si devono considerare due diverse ipotesi:
a) Periodi di lavoro prestato a tempo determinato sorti successivamente al 30 maggio 2000 (31 maggio 2000).
In questa fattispecie, la prestazione è integralmente calcolata secondo le regole previste dall’art. 2120 c.c. e seguenti, così come dettagliatamente descritte nella
circolare n. 29/2000.
Le voci contrattuali utili per il TFR sono indicate all’art. 4 dell’Accordo quadro e nei contratti collettivi di categoria.
b) Periodi di lavoro prestato a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000.
Alla luce dell’interpretazione letterale del citato comma 9 dell’art. 1 del DPCM, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato in essere al 30.05.2000, che non
abbiano nel frattempo dato luogo ad eventuali liquidazioni da parte dall’Amministrazione di appartenenza, saranno oggetto di TFR ai sensi dell’art. 2120 c.c. e
seguenti. Qualora il periodo compreso fra l’inizio del rapporto di lavoro ed il 30 maggio 2000 abbia fatto maturare il diritto ad una prestazione di fine servizio
(indennità di buonuscita o indennità premio servizio), questa costituisce il montante che, unitamente alle quote di TFR maturate nel periodo compreso fra il 31 di
maggio ed il termine del rapporto di lavoro, formeranno il complessivo trattamento di fine rapporto, secondo le regole già note della legge n. 297 del 1982. Gli Enti
datori di lavoro dovranno inviare, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato:
- il modello PL1, ovvero il modello 350P, per il periodo intercorrente fra l’inizio del rapporto di lavoro fino al 30 maggio 2000;
- il nuovo modello di liquidazione del TFR per il periodo intercorrente fra il 31 maggio 2000 ed il termine del rapporto di lavoro.
Qualora al 30 maggio 2000 non si sia maturato il diritto ad una prestazione secondo le previgenti normative, per l’intero periodo dovrà essere liquidato
il TFR. Da ciò consegue che le Amministrazioni dovranno produrre il nuovo modello di liquidazione riportando le retribuzioni utili ai fini del TFR per l’intero periodo
di lavoro, compreso quello svolto, senza soluzione di continuità, antecedentemente al 30 maggio 2000.
Riscatti
L’applicazione del TFR secondo le regole civilistiche non prevede l’istituto del riscatto. Alla luce di tale impossibilità, il DPCM dispone, eccezionalmente, al comma
9 dell’articolo 1, che i dipendenti interessati possano riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo
determinato svolti precedentemente al 30.05.2000 e che non abbiano dato luogo ad altre forme di liquidazione.
Trovandosi il soggetto in regime di TFR (rapporto a tempo determinato o rapporto a tempo indeterminato per gli assunti dal 31.05.2000), il riscatto sarà effettuato
secondo la normativa previgente valida per l’indennità di buonuscita ovvero per l’indennità premio servizio, così come disposto dal DPCM.
Nei periodi da riscattare, nello spirito della norma, sono da ricomprendere anche quelli che, comportando l’obbligo iscrittivo, non hanno dato luogo alla
liquidazione della prestazione perché privi di requisiti secondo i previgenti ordinamenti TFS. Per questi ultimi periodi, a seguito di domanda di riscatto, i contributi
già versati saranno portati in detrazione all’importo del contributo di riscatto. I periodi riscattati formeranno oggetto di una prestazione calcolata in mesi.
Il relativo importo costituirà la quota da accantonarsi ai fini TFR a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di deliberazione del riscatto.
Diritto al TFR
Si ha diritto al TFR in presenza di un periodo lavorativo nel mese superiore ai 14 giorni, effettuato senza soluzione di continuità. Ad esempio, inizio rapporto al
18.06.2000, fine rapporto 14.07.2000, giorni totali lavorati 26: poiché non esiste un singolo mese lavorativo con più di 14 giorni, non si ha diritto alla liquidazione
del TFR.
-2-
CISL Scuola – Segreteria Nazionale
Divorzio
Le disposizioni attualmente vigenti per il coniuge divorziato, attualmente applicabili nel trattamento di fine servizio, si estendono integralmente anche agli effetti del
TFR.
Prescrizione e termini di pagamento
Per l’erogazione del TFR valgono i termini prescrizionali attualmente vigenti.
I termini di pagamento rimangono immutati, con l’avvertenza che la cessazione dal servizio a tempo determinato è da considerarsi cessazione per limiti di
servizio.
Per quanto non contemplato si fa riferimento alla Circolare n. 29 dell’8.6.2000.
Informativa n. 1 del 11.1.2001
Oggetto: Istruzioni operative inerenti il
versamento dei contributi in applicazione
del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 in tema di
“Trattamento di fine rapporto e istituzione dei
fondi pensionistici complementari dei pubblici
dipendenti”.
Vengono definite le modalità da seguire da parte delle Amministrazioni iscritte per il versamento all’INPDAP della contribuzione ai fini del TFR, che rimane
invariata, anche per il personale optante per il TFR o destinatario del solo TFR, rispetto a quella stabilita per il finanziamento delle indennità di fine servizio.
Circolare n. 11 del 12.3.2001
Oggetto: Trattamenti di fine servizio (indennità
di buonuscita, indennità premio servizio) e
trattamento di fine rapporto (DPCM 20/12/99).
Informativa n. 414 del 31.5.2001
Oggetto: D.P.C.M. 2 marzo 2001 – T.F.R. e
istituzione fondi pensione per i pubblici
dipendenti
Informativa n. 7 del 19.3.2002
Oggetto: imposizione fiscale su TFR e
previdenza complementare per i dipendenti
pubblici - ris. N. 80/E dell'8 marzo 2002
dell'Agenzia Entrate
A modifica ed integrazione delle circolari già emanate, si forniscono direttive alle Sedi provinciali in materia di trattamenti di fine servizio (indennità premio e
indennità di buonuscita) e di trattamento di fine rapporto (DPCM 20/12/99).
Con D.P.C.M. 2 marzo 2001, pubblicato nella G.U. n. 118 del maggio 2001, sono state apportate modifiche ed integrazioni al D.P.C.M. 20.12.1999 concernente il
trattamento di fine rapporto e l’istituzione dei fondi pensione dei dipendenti pubblici. In particolare il nuovo Decreto differisce al 1° gennaio 2001 la data – prima
fissata al 31.05.2000 – a decorrere dalla quale il personale assunto nella Pubblica Amministrazione a tempo indeterminato è obbligatoriamente assoggettato al
regime di T.F.R.
L’Informativa tratta del problema del versamento dell’imposta sostitutiva sui rendimenti delle posizioni individuali, che l’INPDAP provvede a contabilizzare con
riferimento ai lavoratori iscritti a fondi pensione, nonché sulle rivalutazioni del TFR accantonato per i dipendenti pubblici ai quali spetta questa prestazione.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 80/E dell'8 marzo 2002, interamente allegata all’Informativa in parola, ha fornito chiarimenti in materia ed ha, inoltre,
precisato alcuni aspetti relativi alla tassazione del TFR dei soggetti che esercitano l’opzione della trasformazione del TFS in TFR:
1) l'INPDAP deve gestire i conti virtuali relativi agli accantonamenti del TFR e delle quote destinate ai fondi di previdenza complementare, determinare le
rivalutazioni sui predetti accantonamenti e applicare sugli stessi annualmente, in modo virtuale, l'imposta sostitutiva ed infine scomputare l'imposta sostitutiva dai
fondi virtuali.
-3-
CISL Scuola – Segreteria Nazionale
2) per i dipendenti pubblici che esercitano l'opzione per la trasformazione del TFS in trattamento di fine rapporto, la prestazione finale liquidata a questi dipendenti
sarà composta da una quota pari all'importo maturato fino alla data dell'opzione (determinato in base alle regole sul TFS), quota che costituisce il primo
accantonamento di TFR, e dai successivi accantonamenti determinati secondo la disciplina del TFR che si aggiungono a far data dall'esercizio dell'opzione.
Al momento dell'erogazione della prestazione finale, la base imponibile riconducibile alla quota del primo accantonamento sarà costituita dalla indennità di fine
servizio maturata fino alla data dell'opzione, ridotta della deduzione, spettante fino a tale data, di £ 600.000 per ogni anno preso a base di commisurazione.
Poiché alla determinazione di tale indennità concorrono anche i contributi versati dal lavoratore, dall'importo della prima quota della prestazione deve essere
detratta anche una somma pari alla percentuale (26,04 per i dipendenti dello Stato e 40,98 per i dipendenti di Enti locali e Sanità) corrispondente al rapporto tra
l'aliquota del contributo previdenziale a carico del lavoratore e l'aliquota complessiva del contributo versato. Sulla seconda quota della prestazione finale, si
applica, invece, la tassazione ordinaria prevista per il TFR.
Circolare n. 30 del 1°.8.2002
1. PERSONALE IN REGIME DI TFR
Oggetto: Trattamento di fine rapporto
Sono obbligatoriamente in regime di TFR:
a) tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in essere al 30/05/2000 (data di entrata in vigore del D.P.C.M. 20/12/1999) o stipulato
successivamente;
b) tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000 (cfr .D.P.C.M. 02/03/2001).
Conservano, pertanto, il diritto al TFS tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione entro il 31/12/2000, anche in caso di
successivo passaggio – a qualsiasi titolo – da un Ente ad un altro purché tale passaggio avvenga senza soluzione di continuità e sempre con contratto a tempo
indeterminato.
E’ in regime di TFS pure il personale assunto a tempo indeterminato precedentemente al 1° gennaio 2001, anche se solo ai fini giuridici (Esempio: personale
scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1° settembre 2000 e decorrenza economica 1° settembre 2001).
2. DIRITTO AL TFR
Il TFR va corrisposto d’ufficio.
Il diritto al TFR sorge alla risoluzione di un contratto di lavoro della durata minima di 15 giorni continuativi nell’arco di un mese.
I contratti di lavoro inferiori ai 15 giorni, anche se stipulati con Istituti scolastici diversi, si sommano al fine del raggiungimento della durata minima di servizio
necessaria per acquisire il diritto al TFR, a condizione che tra l’uno e l’altro contratto non ci sia nemmeno un giorno – non importa se festivo o feriale –
non coperto da contratto.
3. PAGAMENTO DEL TFR
Il diritto al pagamento del TFR sorge alla risoluzione del contratto di lavoro, purché il dipendente non ne abbia sottoscritto un altro (sia a tempo determinato
che a tempo indeterminato) decorrente dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del primo con un Ente obbligato ad iscrivere i propri dipendenti
all’INPDAP ai fini TFS o TFR.
I termini di pagamento del TFR sono gli stessi previsti dalla legge n. 140/97 per il pagamento del TFS.
In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato che si risolva alla scadenza dei termini fissati contrattualmente, la risoluzione del rapporto si
considera avvenuta per “limiti di servizio” e il pagamento della prestazione dovrà essere effettuato entro i successivi 105 giorni (15 + 90).
4. RETRIBUZIONE UTILE AI FINI TFR
Ai fini del TFR sono utili tutti gli emolumenti valutabili nella base di calcolo del TFS nonché le ulteriori voci retributive espressamente indicate nei contratti collettivi
di comparto.
-4-
CISL Scuola – Segreteria Nazionale
Il TFR viene calcolato sulla retribuzione virtuale riferita all’intero mese, anche in caso di corresponsione di retribuzione ridotta per:
- malattia
- messa in disponibilità
- maternità (astensione obbligatoria nonché astensione facoltativa per un periodo massimo complessivo tra i due genitori di sei mesi fino a tre anni di vita del
bambino - comma 2, lettera a, art. 15, legge 1204/71).
L’indennità per maternità corrisposta dopo la risoluzione del rapporto di lavoro non è utile ai fini del TFR.
In caso di servizi contemporanei, resi tutti con iscrizione all’INPDAP, le diverse retribuzioni si sommano ai fini di un unico TFR
5. ADEMPIMENTI DEGLI ENTI ISCRITTI
Versamento dei contributi: Il contributo ai fini TFR è a totale carico dell’Ente datore di lavoro.
Iscrizione al Fondo Credito: per tutti i dipendenti delle PP.AA., sia a tempo indeterminato che a tempo determinato per periodi anche inferiori a 15 giorni.
Il contributo è pari allo 0,35%, da calcolare e trattenere al lavoratore sulla stessa retribuzione imponibile ai fini pensionistici.
Adeguamento stipendi personale in regime di TFR: per assicurare l’uguaglianza della retribuzione netta e delle trattenute fiscali tra i dipendenti in regime di
TFS e quelli in regime di TFR, il D.P.C.M. 20/12/99 ha stabilito che lo stipendio tabellare lordo del personale in regime di TFR sia diminuito di un importo pari a
quello che il personale con diritto al TFS ha e mantiene a suo carico per quest’ultima prestazione.
Lo stipendio lordo così diminuito viene poi figurativamente incrementato dello stesso importo ai fini della determinazione della base di calcolo del trattamento di
pensione e del TFR.
Compilazione ed invio Modd. TFR/1 e TFR/2: Gli Enti devono provvedere alla compilazione e all’invio alla Sede INPDAP nel cui territorio l’iscritto ha la propria
residenza dei Modd. TFR/1
In caso di servizi continuativi resi presso Scuole diverse, competente alla compilazione del Mod. TFR/1 ed al suo invio all’INPDAP è la Scuola presso la quale il
dipendente ha prestato l’ultimo servizio.
In caso di adeguamento stipendiale in applicazione di contratti collettivi di lavoro con effetto retroattivo, le Amministrazioni provvederanno alla compilazione e
all’invio del Mod. TFR/2 e l’INPDAP procederà alla riliquidazione del TFR.
6. RISCATTI
Le norme del codice civile che regolano la liquidazione del TFR non prevedono l’istituto del riscatto.
Una eccezione è però contemplata per i dipendenti pubblici dall’art. 1, comma 9, del DPCM 20/12/99 che ha disposto che il personale in servizio a tempo
determinato alla data del 30/05/2000, e quindi obbligatoriamente in regime di TFR, possa chiedere il riscatto di periodi di servizio svolti a tempo determinato
precedentemente a quelli relativi al contratto in essere alla suddetta data del 30 maggio 2000, purché detti servizi non abbiano fatto sorgere il diritto all’iscrizione
all’INPDAP (ex Gestione ENPAS o ex Gestione INADEL) né abbiano dato luogo ad alcun tipo di liquidazione.
Al di là dei suddetti servizi nessun altro periodo e/o servizio può essere riscattato ai fini TFR.
Le modalità per la richiesta di riscatto sono le stesse previste per il TFS. La relativa domanda va pertanto presentata in costanza di servizio.
Il personale che, pur essendo in regime di TFR, non era in servizio a tempo determinato alla data del 30 maggio 2000 non ha diritto ad alcun tipo di riscatto.
Tutte le precedenti indicazioni in contrasto con la presente circolare non sono applicabili.
Informativa n. 14 dell’8.8.2002
Oggetto: Liquidazione TFS e TFR
Chiarimenti in ordine alle modalità di liquidazione dell’indennità premio servizio e dell’indennità di buonuscita nel caso in cui un dipendente in regime di TFS venga
posto in aspettativa per sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo determinato ( con diritto al TFR ), ma non riprenda più servizio nel ruolo di provenienza perché
nel corso dell’aspettativa il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si risolve per cause dipendenti o indipendenti dalla volontà dell’iscritto ( dimissioni,
destituzione, inabilità, decesso ecc.).
-5-
CISL Scuola – Segreteria Nazionale
Informativa n. 5 del 18.3.2003
Oggetto: aspettativa non retribuita per mandato
amministrativo
Informativa n. 7 del 10.4.2003
Per evitare disparità di trattamento tra dipendenti privati e pubblici e per consentire quindi anche a favore di questi ultimi la valutabilità ai fini TFR del periodo di
aspettativa, si precisa che, nel caso di iscritti all’INPDAP cui spetti il TFR, l’Ente locale presso il quale il mandato amministrativo è esercitato deve provvedere al
versamento all’INPDAP del relativo contributo (9.60% per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e 6.10% per quelli degli Enti Locali o del Comparto Sanità)
da calcolarsi, come per il TFS, sulla retribuzione virtuale cui il dipendente avrebbe avuto diritto se non fosse stato posto in aspettativa.
In tal senso deve intendersi modificata la tabella allegata alla circolare n. 11/2001.
Si fa seguito alla circolare n. 30 dell’1/08/02 ed alla informativa n. 16 del 07/10/02 per fornire ulteriori chiarimenti su problematiche in materia di trattamento di fine
rapporto.
Oggetto: Problematiche in materia di TFR
Diritto al TFR
Si precisa che per i mesi di 31 giorni il diritto al TFR si matura anche se il contratto di lavoro ha avuto inizio il giorno 17. Solo per il mese di febbraio si fa invece
riferimento alla durata legale di 30 giorni con la conseguenza che anche i rapporti di lavoro che hanno avuto inizio il giorno 16 e sono terminati il 28 o il 29 dello
stesso mese danno diritto al TFR.
Interessi di mora
Ai sensi della legge 104/97 l’INPDAP deve corrispondere il TFR entro 105 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro se la cessazione dal servizio è avvenuta
per limiti di età, di servizio, inabilità o decesso ed entro 270 giorni se detta risoluzione è avvenuta per qualsiasi altro motivo.
In caso di ritardato pagamento l’Istituto, ai sensi della legge 412/91, è tenuto alla corresponsione degli interessi di mora anche laddove il ritardo sia imputabile agli
Enti datori di lavoro. In tali casi l’INPDAP deve procedere ad una azione di rivalsa nei confronti degli Enti che hanno causato il ritardo.
Tenuto conto delle obiettive difficoltà di applicazione della citata normativa nel Comparto Scuola, interessato ad una rideterminazione delle competenze con
significative conseguenze organizzative, in attesa di definire ogni “pendenza” anche di natura contributiva con il MIUR, gli Uffici Provinciali dovranno limitarsi a
quantificare gli eventuali interessi a carico del datore di lavoro, senza però procedere ad azione di rivalsa nei confronti delle Istituzioni Scolastiche.
Riscatto in regime TFR
Come avviene per il TFS, non solo la relativa domanda deve essere presentata in costanza di servizio ma il riscatto produrrà effetti concreti esclusivamente nel
caso in cui l’interessato per quello stesso servizio abbia maturato il diritto alla prestazione. Il periodo riscattato si aggiunge a quello effettivo di servizio ma non
può da solo far sorgere il diritto alla liquidazione né essere valorizzato ai fini di un eventuale TFR che il dipendente dovesse maturare per un successivo rapporto
di lavoro.
Informativa n. 8 del 29.4.2003
Oggetto: valutabilità ai fini della indennità di
buonuscita del compenso corrisposto per le ore
di insegnamento eccedenti le 18 settimanali.
L’INPDAP precisa, riguardo a ricorsi tendenti ad ottenere la valutazione nell’indennità di buonuscita del compenso corrisposto al personale docente per le ore di
insegnamento eccedenti le 18 settimanali, che al fine di evitare ulteriore contenzioso che vedrebbe sicuramente soccombente l’Amministrazione ed anche alla
luce del concorde avviso del MIUR e del Dipartimento della Funzione Pubblica, l’INPDAP dispone che per i soli docenti retribuiti per un numero di ore di
insegnamento superiore a quello ordinario di cattedra, in esecuzione di un preciso obbligo istituzionale ( ad esempio quelle di Scienze naturali, Chimica e
Geografia, Disegno e Storia dell’Arte dei licei artistici che sono rimaste strutturate in numero di 10 ore settimanali con obbligo però di tenere 2 corsi per un totale di
20 ore), il compenso corrisposto per le ore eccedenti alle 18 settimanali sia incluso nella base di calcolo della indennità di buonuscita.
-6-
CISL Scuola – Segreteria Nazionale
Informativa n. 12 del 5.8.2003
Oggetto: Personale aderente ai Fondi Pensione.
Riscatto ai fini TFS
Circolare n. 59 del 27.10.2004
Oggetto : istruzioni per la compilazione delle
denunce mensili ai sensi dell'art. 44, comma 9,
del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
Nota Operativa n. 11 del 25.5.2005
Oggetto: L’opzione per il TFR: istruzioni e
modalità operative
L’adesione ad un Fondo pensione da parte del personale in regime TFS comporta l’obbligatorio passaggio al regime di TFR.
Il computo del TFS maturato fino alla data di adesione al Fondo viene effettuato secondo le regole della previgente normativa, valutando quindi anche gli eventuali
periodi e/o servizi riscattati.
I dipendenti che intendono avvalersi della facoltà di riscatto ai fini TFS possono farlo solo se presentano la relativa domanda in data antecedente a quella
dell’eventuale adesione al Fondo Pensione perché la legge preclude tale possibilità dopo il loro passaggio in regime TFR.
La nota operativa tratta delle caratteristiche del modello di denuncia mensile analitica e delle regole generali di compilazione dei campi contenuti nei quadri della
denuncia:
Quadro D0 - Dati identificativi dell'iscritto;
Quadro E0 - Dati relativi ai periodi, alle retribuzioni e ai contributi dovuti per il periodo di riferimento;
Quadro E1 - Dati relativi alle contribuzioni ai fondi pensione complementare;
Quadro F1 - Dati relativi a quote di piani di ammortamento;
Quadro V1 - Dati relativi ai periodi, alle retribuzioni e ai contributi dovuti per i periodi pregressi;
Quadro Z1 - Prospetto riepilogativo dei dati contenuti nelle quadri E0, F1 e V1;
Quadro Z2 - Prospetto riepilogativo dei dati di versamento;
Quadro Z3 - Prospetto riepilogativo dei dati contenuti nei quadri E1
La nota operativa fornisce le prime indicazioni ed istruzioni circa le modalità dell’opzione del TFR per i dipendenti pubblici che aderiscono ad un fondo di
previdenza complementare. In particolare tratta di:
Viene evidenziato come il trattamento di fine rapporto costituisce una voce fondamentale di finanziamento della previdenza complementare secondo la disciplina
vigente, e pertanto si è resa necessaria l'estensione del TFR anche ai dipendenti pubblici. La Nota analizza quindi gli effetti prodotti da questa estensione che non
ha interessato tutto il personale ma solo una parte di esso. Per la parte rimanente il passaggio avviene all'atto dell'adesione ad un fondo pensione di previdenza
complementare. L’INPDAP sottolinea che il passaggio al TFR, anche mediante opzione, non comporta il venir meno del principio della volontarietà dell'adesione
alle forme di previdenza complementare.
L’opzione avviene mediante la sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione ed è, pertanto, strettamente connessa e non separabile rispetto
all’adesione stessa.
Non è possibile optare per il TFR senza aderire al fondo e, viceversa, non è possibile aderire al fondo se non si esercita l'opzione per il TFR in tutti quei casi in cui
il lavoratore sia in regime TFS.
Nei casi in cui è rilevabile che il lavoratore, aderendo al fondo pensione, abbia optato per il TFR, pur avendo omesso di compilare e sottoscrivere il quadro del
modulo di adesione relativo all’opzione, la sottoscrizione della sezione può essere chiesta al lavoratore e, successivamente acquisita, utilizzando il modulo che
riporta la sola sezione relativa all’opzione, riprodotta secondo il fac-simile contenuto in allegato alla Nota..
L'opzione determina la trasformazione del TFS in TFR con effetto dalla data di sottoscrizione della domanda di adesione.
In linea di massima, compatibilmente con le disposizioni stabilite dagli statuti dei fondi, la data di sottoscrizione coinciderà con:
- la data di apposizione della firma da parte del rappresentante dell'amministrazione; la domanda è produttiva di effetti, infatti, solo se sottoscritta dal datore
di lavoro;
- la data di sottoscrizione da parte del lavoratore, nel caso in cui manchi la data di sottoscrizione da parte dell'amministrazione ovvero se questa stessa data
fosse anteriore alla data della firma del lavoratore;
- la data di ricevimento del modulo indicata dal fondo, in caso di mancanza di tutte le date di riferimento per le sottoscrizioni (datore di lavoro e lavoratore).
Il fondo Pensione complementare Espero ha assunto come unico criterio il primo (data di sottoscrizione da parte dell’amministrazione), come precisato nella nota
operativa del 25 marzo 2005, n. 5 .
-7-
CISL Scuola – Segreteria Nazionale
Le quote di TFR destinate a previdenza complementare sono accantonate con la stessa decorrenza valevole per le altre componenti della contribuzione al fondo
pensione (contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore) secondo le regole del fondo. Pertanto, se lo statuto del fondo prevede che la contribuzione
decorre con effetto differito rispetto alla data di adesione, le quote di TFR maturate dopo la sottoscrizione della domanda entrano integralmente nel montante del
TFR fino all'avvio della contribuzione, data a partire dalla quale una parte delle quote stesse sono destinate a previdenza complementare.
Viene infine ribadito che, ai fini della corretta individuazione del regime di appartenenza (TFS o TFR), il criterio guida è costituito dal tipo di contratto e dalla data di
assunzione relativi al rapporto di lavoro in corso, se costituito con soluzione di continuità o meno rispetto a precedenti rapporti sempre presso pubbliche
amministrazioni iscritte all'INPDAP.
Nota Operativa n. 15 del 22.6.2005
Oggetto: Riscatto servizi ai fini TFR
Circolare n. 30 del 15.7.2005
Oggetto: acquisizione telematica dei dati relativi
ai TFR del personale del Comparto Scuola
assunto a tempo determinato.
Nota Operativa n. 16 del 25.7.2005
OGGETTO: La tenuta ed il conferimento della
posizione figurativa di previdenza
complementare costituita presso l'INPDAP.
Adempimenti operativi
La Nota Operativa riepiloga sinteticamente le norme che regolano l’istituto del riscatto per gli iscritti in regime TFR:
1) Ai fini TFR possono essere riscattati esclusivamente servizi svolti a tempo determinato antecedentemente alla data del 30/05/2000 (DPCM 20/12/99) che non
abbiano fatto sorgere il diritto all’iscrizione ai fini TFS né abbiano dato luogo ad alcun tipo di liquidazione e limitatamente all’orario effettivamente prestato.
2) Le condizioni indispensabili per l’accoglimento della domanda di riscatto sono l’aver prestato servizio con contratto a tempo determinato in essere alla data del
30/05/2000 (DPCM 20/12/99) e l’ aver presentato la domanda in costanza di rapporto di lavoro. Così come avviene per il riscatto ai fini TFS, la domanda di
riscatto ai fini TFR può essere presentata, in costanza di rapporto di lavoro, in qualsiasi momento purché in data antecedente a quella del definitivo
collocamento a riposo.
L’INPDAP precisa inoltre che:
- il riscatto sarà valorizzato solo relativamente al TFR spettante per il contratto nel corso del quale è stata presentata la domanda. E’ evidente che laddove la
domanda sia inoltrata nel corso di un contratto di lavoro inferiore ai 15 gg. consecutivi nel mese la stessa non produrrà effetti concreti;
- il periodo riscattato, quantificato in termini di somma da accantonare, andrà a costituire quota di TFR;
- la retribuzione da prendere a base di calcolo per la quantificazione dell’onere è sempre quella prevista dallo stipendio tabellare a regime anche se la
domanda è presentata nel corso di un contratto di lavoro prestato ad orario ridotto o a part-time .
- per il personale statale la domanda di riscatto debitamente istruita deve pervenire all’Istituto entro il termine massimo di 6 mesi dalla sua presentazione alla
Amministrazione di appartenenza. In questo caso se il TFR è già stato liquidato e si deve procedere ad una riliquidazione, la data inizio procedimento ai fini del
calcolo degli interessi decorre dal 91° giorno successivo alla ricezione del mod. PR1.
La Nota Operativa riporta infine una esemplificazione di un riscatto TFR di un dipendente del comparto Scuola (comparto con la più alta incidenza di riscatti) al
fine di illustrare la relativa procedura.
Viene sottoscritto un accordo tra MIUR ed INPDAP finalizzato a porre in essere una particolare procedura telematica avente la caratteristica di permettere la
trasmissione e l’acquisizione dei dati, da e verso le Amministrazioni rispettivamente competenti, esclusivamente via Web, eliminando quindi il supporto cartaceo
che deve però essere conservato agli atti a cura dell’Istituto scolastico datore di lavoro.
L’accordo ha lo scopo di agevolare gli Istituti scolastici nella predisposizione dei modelli TFR/1 e TFR/2, di facilitare e velocizzare la lavorazione delle pratiche e la
progressiva eliminazione dell’arretrato.
Tale procedura permette in particolare di attenuare fortemente l’esborso di oneri accessori per ritardato pagamento.
La nota operativa tratta degli adempimenti operativi relativi a:
• contabilizzazione, rivalutazione e conferimento della posizione figurativa di previdenza complementare presso l'INPDAP;
• effetti e modalità di comunicazione degli eventi del rapporto di lavoro e del rapporto associativo quali: cessazioni dal servizio; trasferimenti; anticipazioni;
riscatti; prestazioni; riattivazioni contributive;
• modalità di comunicazione di questi eventi.
-8-
CISL Scuola – Segreteria Nazionale
Nota Operativa n. 20 del 26.9.2005
Oggetto: Adempimenti in materia di TFS e TFR
connessi all’adesione ai Fondi di pensione
complementare.
Nota Operativa n. 22 del 30.9.2005
Oggetto: Trattamento fiscale della quota
dell’1.5% su base TFS prevista per gli optanti –
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate a seguito
dell 'interpello 954- 135/2005 del Fondo Scuola
Espero
Nota Operativa n. 4 del 22.3.2006
OGGETTO: Proroga del termine per l’esercizio
dell’opzione per il TFR . Accordo ARAN
SINDACATI DEL 02/03/2006
Nota Operativa n. 6 del 14.4.2006
Oggetto: Riliquidazione indennità di buonuscita.
Prescrizione del diritto.
Sono fornite precisazioni in merito ad alcuni adempimenti in materia di TFS e TFR connessi all’adesione ai Fondi di pensione complementare da parte di iscritti
all’INPDAP.
1. Ai sensi del DPCM 20/12/1999 e successive modifiche ed integrazioni, l’adesione ad un Fondo di pensione complementare da parte dei dipendenti assunti a
tempo indeterminato entro il 31/12/2000 determina l’obbligatorio passaggio dal regime di TFS al regime di TFR. In tal caso le Amministrazioni di appartenenza
degli interessati dovranno trasmettere sollecitamente tutta la documentazione necessaria alla determinazione, da parte delle competenti strutture provinciali
dell’Istituto, dell’importo lordo maturato al momento dell’adesione a titolo di TFS che andrà a costituire la prima quota di TFR e dovrà essere rivalutato ai sensi
dell’art. 2120 c.c.
2. L’adesione ad un Fondo di pensione complementare da parte del personale che, pur dipendendo da un ente privatizzato abbia mantenuto per legge il TFS a
carico dell’INPDAP (ad es. il personale della Cassa Depositi e Prestiti) non comporta la trasformazione di tale prestazione in TFR.
La norma di cui all’art. 1 del DPCM 20/12/1999 disciplina infatti l’adesione ai fondi pensione dei soli pubblici dipendenti.
3. Si è rilevato che è stato corrisposto erroneamente il TFR ad un iscritto che all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro aveva già aderito al Fondo Espero.
Al fine di evitare il ripetersi di tale inconveniente, prima di procedere all’erogazione della prestazione le competenti Sedi dovranno assicurarsi che il dipendente
non risulti iscritto ad un Fondo Pensione.
Nella sezione “G” del modello TFR sarà aggiunto un apposito campo nel quale sarà evidenziata l’eventuale avvenuta adesione dell’iscritto ad un Fondo di
pensione complementare.
Con la risoluzione del 5 luglio 2005, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine all’ interpello formulato dal Fondo Espero, in materia di imponibilità
fiscale della quota pari all’1,5% aggiuntivo, prevista dall’art. 59, comma 56 della legge 449/97, per gli optanti.
Nel parere contenuto nella risoluzione, l’Agenzia ribadisce la natura di elemento figurativo della quota dell’1.5% su base TFS, che non è a carico né del lavoratore
né del datore di lavoro e rileva che la stessa quota non può essere considerata ai fini fiscali una componente diversa dal TFR ma che rappresenta una quota
assimilata ad esso. Pertanto, al pari delle quote di TFR destinate al fondo pensione, non è imponibile al momento della sua devoluzione a previdenza
complementare e non entra nel computo del plafond dei contributi fiscalmente deducibili previsti dal Dlgs. n. 47/2000.
L'Agenzia ha precisato infine che la quota dell'1,5% costituisce imponibile solo all’atto dell'erogazione della prestazione, secondo le regole previste per il TFR.
Viene data comunicazione del differimento al 31/12/2010 del termine per esercitare l’opzione riguardante il passaggio dal trattamento di fine servizio al
trattamento di fine rapporto. Nell’accordo del 02/03/2006 si legge che “ il termine del 31/12/2001 già prorogato al 31/12/2005, viene ulteriormente differito al
31/12/2010, salvo che non intervengano, nel frattempo, disposizioni legislative diverse ovvero ulteriori proroghe”.
La nota operativa richiama poi le principali norme in materia che disciplinano il passaggio dal trattamento di fine servizio (TFS) al trattamento di fine rapporto
(TFR).
La nota fornisce chiarimenti in merito ai termini prescrizionali del diritto all’indennità di buonuscita, considerato che le Amministrazioni statali a volte trasmettono la
documentazione necessaria alla riliquidazione delle prestazioni (mod. PL/2) anche a distanza di dieci o più anni dall’avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
L’art. 20 del DPR 29.12.1973, n. 1032, dispone che il diritto alla buonuscita da parte dell’ex iscritto o dei suoi aventi causa si prescrive nel termine di cinque anni
dalla data in cui è sorto.
Nel caso in cui pervengano all’INPDAP progetti di riliquidazione (mod. PL/2) a seguito di disposizioni normative o contrattuali che modifichino lo stato giuridico o il
trattamento economico dell’iscritto, le Sedi devono eccepire la prescrizione laddove i provvedimenti siano stati assunti dalle Amministrazioni di appartenenza oltre
il quinquennio dalla data di entrata in vigore della legge o del contratto che ne costituiscono il presupposto, o gli stessi atti, sebbene assunti in tempo utile, siano
stati trasmessi oltre il termine dei cinque anni. La prescrizione non può essere eccepita in presenza di validi atti interruttivi prodotti dall’ex iscritto pure se indirizzati
alla sola Amministrazione di appartenenza.
-9-
CISL Scuola – Segreteria Nazionale
Nota Operativa n. 8 del 4.5.2006
Oggetto: Adempimenti e procedure per le
adesioni a previdenza
complementare: aggiornamenti e casi tipo
Casi di inammissibilità della domanda di adesione ad Espero
Disciplinati da: Statuto e “Interpretazione delle norme statutarie e adempimenti amministrativi” di Espero, nota op. 5/2005, nota op. 9/2005, circ. 36/2005, nota op.
27/2005)
Recesso e revoca della domanda di adesione ad Espero
Facoltà non prevista da Espero. Eventuali richieste di recesso/revoca da parte dei lavoratori iscritti vanno comunque presentate direttamente al Fondo
Adesione di dipendenti scolastici che prestano servizio presso uffici, amministrazioni o istituti diversi dalla scuola di titolarità
Si rammenta alle istituzioni scolastiche coinvolte che la domanda di adesione deve essere prodotta alla sede INPDAP competente dalla scuola di titolarità e non
dalla sede presso cui il lavoratore presta servizio.
Assenza di data inizio e fine dei rapporti di lavoro e di altri dati informativi (note operative n. 5/05 e 9/05)
La mancata indicazione nel modulo di adesione della data inizio del primo rapporto di lavoro e della data inizio e della data finale di quello in corso con una
pubblica amministrazione non costituisce motivo di inammissibilità della domanda di adesione. Il modulo di adesione non va considerato irricevibile ma occorre
sospenderne il caricamento
La corretta definizione di vecchio iscritto e nuovo iscritto ai fini dell’individuazione della categoria fiscale dell’aderente e l’inserimento del dato
Vecchio iscritto: lavoratore iscritto alla data del 28 aprile 1993 ad un fondo pensione complementare preesistente vale a dire istituito prima del 15 novembre 1992.
Nuovo iscritto: lavoratore iscritto ad un fondo pensione complementare sempre dopo il 28 aprile 1993.
La conoscenza di questi dati, quando disponibili, è di grande importanza per il fondo pensione per poter determinare la posizione del lavoratore rispetto al
trattamento fiscale da applicare nonché rispetto alle modalità di erogazione della prestazione, nel caso di vecchio iscritto.
Nuova domanda di adesione da parte di soggetto già iscritto (nota operativa 16/2005)
In questi casi, poiché la condizione di iscritti non è venuta meno, il modulo di adesione non deve essere considerato nuova domanda ma, in linea di massima,
come comunicazione di riattivazione della contribuzione. Il fondo Espero, peraltro, ha introdotto a questo scopo un modulo specifico (Bs - Riattivazione della
contribuzione contenuto nel documento “Interpretazione delle regole e delle norme statutarie & adempimenti amministrativi”)
Regime di fine servizio e profilo contributivo insegnanti di religione (nota operativa 11-2005 e circolare 30/2002, “Interpretazione delle norme statutarie &
adempimenti amministrativi” di Espero)
Gli insegnanti di religione titolari di un contratto di lavoro rinnovato annualmente, per la particolarità della posizione giuridica rivestita, se già iscritti ai fini del TFS
in quanto assunti per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 2001, conservano tale iscrizione anche se il loro contratto è a tempo determinato. Se il lavoratore
è stato assunto come insegnante di religione, per la prima volta, dopo il 31 dicembre 2000 rientra pienamente nel regime TFR. Non deve, pertanto, optare ed il
profilo contributivo è quello proprio dei lavoratori a tempo determinato in TFR.
Mancata sottoscrizione dell’apposita sezione relativa all’opzione e registrazione del regime al momento dell’adesione (Note operative n. 5/2005, 11/2005,
27/2005)
Come precisato nella nota operativa 11/2005, la sottoscrizione dell’apposita sezione dedicata all’opzione per il TFR, nell’ambito del modulo di adesione è
finalizzata a rendere consapevole il lavoratore delle conseguenze circa la trasformazione del proprio TFS in TFR che si determina con la sottoscrizione della
domanda di adesione al fondo. Giova sottolineare, pertanto, che è la sottoscrizione della domanda di adesione l’atto che determina l’opzione, in coerenza con
quanto previsto dall’art. 1 del DPCM del 20 dicembre 1999, e che la firma posta nella sezione relativa all’opzione è una presa d’atto di questa circostanza, da
parte del lavoratore.
- 10 -
CISL Scuola – Segreteria Nazionale
Indicazione e variazione delle aliquote contributive aggiuntive per il Fondo Espero (nota op 9/2005)
Sono due le modalità con le quali il lavoratore iscritto ad Espero può comunicare l’eventuale contribuzione aggiuntiva a proprio carico:
- con il modulo di adesione;
- con una successiva comunicazione mediante l’apposito modulo Ci allegato al documento “Interpretazione delle norme statutarie e adempimenti amministrativi” di
Espero, entro il 15 ottobre perché abbia effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Valutazione dei riscatti TFR
Questo riscatto determina il diritto ad un ulteriore importo monetario che si aggiunge agli accantonamenti di TFR, a decorrere dal 90° giorno successivo alla data
della relativa determinazione.
Se la domanda di riscatto è stata prodotta dopo l’adesione al fondo pensione ovvero l’accredito del periodo riscattato si colloca comunque nell’ambito del periodo
durante il quale la contribuzione al fondo è dovuta (per i lavoratori a tempo determinato la contribuzione ad Espero decorre dall’inizio del rapporto di lavoro) anche
se la domanda di riscatto è stata presentata prima dell’adesione, la somma riconosciuta a titolo di riscatto è destinata a previdenza complementare.
Restano confermate le indicazioni fornite con l’informativa 5 agosto 2003, n. 12 che esclude la possibilità di chiedere riscatti ai fini TFS una volta presentata la
domanda di adesione ad un fondo pensione che ha determinato l’opzione per il TFR
Nota Operativa n. 9 del 23.5.2006
Oggetto: modello TFR/1 personale scolastico
che aderisce ad ESPERO.
Nota Operativa n. 21 del 12.7.2006
Oggetto: Valutazione ai fini dell’indennità
di buonuscita dei periodi di astensione
facoltativa per maternità.
Nota Operativa n. 27 del 5.10.2006
Oggetto: modalità di trasmissione del mod. TFR
per il personale aderente ad ESPERO
In caso di adesione al Fondo di pensione complementare ESPERO da parte del personale scolastico è indispensabile che, all’atto della risoluzione del rapporto di
lavoro, la scuola trasmetta i dati giuridico-economici del dipendente esclusivamente con il modello cartaceo che viene a tal fine implementato con l’apposita
sezione “H” (cfr. allegato).
La Nota Operativa fornisce chiarimenti in ordine alla valutabilità dei periodi di astensione facoltativa dal lavoro, ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. a), legge 30
dicembre 1971, n. 1204, ai fini dell’indennità di buonuscita.
In applicazione dell’art 4 della citata legge 1407/56, i periodi di astensione facoltativa per maternità ad assegni ridotti venivano considerati valutabili, ai fini della
buonuscita, al 50%, e riscattabili dai soggetti interessati per la rimanente parte.
La legge 8 marzo 2000, n. 53, ha completamente riscritto la disciplina dei congedi per maternità, prevedendo all’art. 7, comma 5, che i periodi di astensione
facoltativa “sono computati nell’anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia”.
Pertanto, a partire dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 53/2000, il periodo di astensione facoltativa ad assegni ridotti nei limiti di sei mesi entro il
terzo anno di vita del bambino deve essere computato per intero anche ai fini dell’indennità di buonuscita, valutata sulla retribuzione virtuale intera.
E’ da considerare modificata la circolare n. 11 del 12 marzo 2001.
Si rammenta che il modello cartaceo deve essere trasmesso solo con riferimento alla quota ed al periodo di servizio per i quali non c’è l’obbligo di destinazione del
TFR a previdenza complementare.
Nel caso in cui l’intero accantonamento ai fini TFR sia destinato a pensione complementare, non bisogna inviare alcun tipo di modello TFR, né cartaceo né
telematico.
- 11 -