il processo tributario

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il processo tributario
IL PROCESSO TRIBUTARIO
Comunicazioni e notificazioni
A) NOTIFICHE DELLE PARTI
ATTO
MODALITA'
TERMINE
a mezzo del servizio postale
con spedizione dell'atto in plico
senza busta con racc. A.R.
entro 60 gg. atto
ricorso introduttivo
consegna dell'atto all'impiegato
addetto che ne rilascia ricevuta
sulla copia
ufficiale giudiziario ( ex. art.
137 e ss. c.p.c. )
dopo 90 gg.
dall’istanza di
rimborso
IL PROCESSO TRIBUTARIO
Comunicazioni e notificazioni
A) NOTIFICHE DELLE PARTI
ATTO
MODALITA'
TERMINE
a mezzo del servizio postale
con spedizione dell'atto in plico
senza busta con racc. A.R.
10 gg. liberi prima
istanza trattazione in
pubblica udienza
consegna dell'atto all'impiegato
addetto che ne rilascia ricevuta
sulla copia
ufficiale giudiziario ( ex. art.
137 e ss. c.p.c. )
IL PROCESSO TRIBUTARIO
Comunicazioni e notificazioni
A) NOTIFICHE DELLE PARTI
ATTO
MODALITA'
TERMINE
a mezzo del servizio postale
con spedizione dell'atto in plico
senza busta con racc. A.R.
non previsto
sentenza
consegna dell'atto all'impiegato
addetto che ne rilascia ricevuta
sulla copia
ufficiale giudiziario ( ex. art.
137 e ss. c.p.c. )
IL PROCESSO TRIBUTARIO
Comunicazioni e notificazioni
A) NOTIFICHE DELLE PARTI
ATTO
MODALITA'
TERMINE
a mezzo del servizio postale
con spedizione dell'atto in plico
senza busta con racc. A.R.
appello
consegna dell'atto all'impiegato
addetto che ne rilascia ricevuta
sulla copia
ufficiale giudiziario ( ex. art.
137 e ss. c.p.c. )
- 60 gg. dalla
notifica della
sentenza;
- 6 mesi dal
deposito della
sentenza
IL PROCESSO TRIBUTARIO
Comunicazioni e notificazioni
B) DEPOSITI IN SEGRETERIA
ATTO
ricorso introduttivo
(costituzione in
giudizio)
MODALITA'
TERMINE
Consegna e trasmissione a mezzo posta, in
plico raccomandato senza busta con avviso
di ricevimento :
* dell’originale notificato ex art. 137 c.p.c.;
* copia del ricorso consegnato o spedito
per posta con la fotocopia della ricevuta
di deposito o della spedizione per
raccomandata a mezzo del servizio
postale.
entro 30 gg.
notifica
ricorso
IL PROCESSO TRIBUTARIO
Comunicazioni e notificazioni
B) DEPOSITI IN SEGRETERIA
ATTO
MODALITA'
TERMINE
consegna del fascicolo
contenente le controdeduzioni
(una copia per ogni parte) ed i
documenti all'impiegato
addetto che ne rilascia ricevuta
costituzione in
giudizio della parte
resistente
entro 60gg.
dalla notifica
del ricorso (non
perentorio)
IL PROCESSO TRIBUTARIO
Comunicazioni e notificazioni
B) DEPOSITI IN SEGRETERIA
ATTO
istanza di trattazione
in pubblica udienza
MODALITA'
TERMINE
consegna dell'atto all'impiegato
addetto che ne rilascia ricevuta
10 gg. liberi
prima
IL PROCESSO TRIBUTARIO
Comunicazioni e notificazioni
B) DEPOSITI IN SEGRETERIA
ATTO
MODALITA'
memorie
consegna copie (una per ogni
parte) all'impiegato addetto che
ne rilascia ricevuta
TERMINE
10 gg. liberi
prima
IL PROCESSO TRIBUTARIO
Comunicazioni e notificazioni
B) DEPOSITI IN SEGRETERIA
ATTO
documenti
MODALITA'
TERMINE
consegna la nota (una copia per
ogni parte) e dei documenti
all'impiegato addetto che ne
rilascia ricevuta
20 gg. liberi
prima
IL PROCESSO TRIBUTARIO
Comunicazioni e notificazioni
B) DEPOSITI IN SEGRETERIA
ATTO
sentenza
MODALITA'
TERMINE
consegna originale o copia
autentica dell'originale
notificato alla segreteria che ne
rilascia ricevuta
entro 30gg.da
notifica
dell'originale
IL PROCESSO TRIBUTARIO
Comunicazioni e notificazioni
C) COMUNICAZIONI ATTI DELLA COMMISSIONE
ATTO
MODALITA'
TERMINE
consegna alle parti
spedizione in plico postale
senza busta con racc. A.R.
avviso di trattazione
30 gg. liberi prima
ufficiale giudiziario o messo
comunale
utilizzo della posta elettronica
certificata
IL PROCESSO TRIBUTARIO
Comunicazioni e notificazioni
C) COMUNICAZIONI ATTI DELLA COMMISSIONE
ATTO
MODALITA'
TERMINE
consegna alle parti
spedizione in plico postale
senza busta con racc. A.R.
dispositivo
sentenza
entro 10 gg. dal
deposito
ufficiale giudiziario o messo
comunale
utilizzo della posta elettronica
certificata
IL PROCESSO TRIBUTARIO
I termini
Codice di procedura civile: Capo II
Art. 152. (Termini legali e termini giudiziari)
I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal
giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.
I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente
perentori.
Art. 153. (Improrogabilità dei termini perentori)
I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti.
La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al
giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo
comma.
IL PROCESSO TRIBUTARIO
I termini
Codice di procedura civile: Capo II
Art. 154. (Prorogabilità del termine ordinatorio)
Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare, o prorogare anche d'ufficio, il termine che non sia
stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non
può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento
motivato.
Art. 155. (Computo dei termini)
Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.
Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
I giorni festivi si computano nel termine.
Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non
festivo.
La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti
processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.
Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da
ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.
IL PROCESSO TRIBUTARIO
I termini
Sentenza Cassazione civile, sez. I, 29/07/1997, n. 7088
“La qualificazione del termine in questione come ordinatorio (anziché come perentorio) - del resto
propria del diritto processuale più che di quello sostanziale - è infatti tutt' altro che risolutiva, posto
che i termini ordinatori possono essere prorogati solo prima della scadenza (art. 153 CPC) e che,
pertanto, il loro inutile decorso produce gli stessi effetti preclusivi di quelli perentori (Cass. 25-7-1992,
n. 8976; 23-1-1991, n. 651; 23-2-1985, n. 1633).
Nè maggior rilievo assume la circostanza che la sua inosservanza non sia stata espressamente
sanzionata dal legislatore con la decadenza.
Invero, l' affermazione tradizionalmente ripetuta (ma non da tutti condivisa), secondo cui le norme che
stabiliscono termini a pena di decadenza sono di stretta interpretazione e non possono quindi essere
applicate analogicamente, si fonda sul convincimento che tali disposizioni abbiano carattere
eccezionale, derogando al generale principio della libertà di esercizio dei diritti soggettivi.
E, appunto per questo, non si presta ad essere utilizzata nell' ambito del diritto pubblico, il quale è
caratterizzato dalla presenza di poteri, il cui esercizio da parte di chi ne è titolare non è libero, ma è
sottoposto dalla legge a limiti diretti a garantire il soddisfacimento di finalità di carattere istituzionale.
Il silenzio della legge non rappresenta quindi un argomento sufficiente ad escludere che il termine
stabilito dal primo comma dall' art. 36-bis sia stabilito a pena di decadenza. Tanto più che le attività
accertative (e di conseguente rettifica delle dichiarazioni dei contribuenti) sono dalla legge vincolate
al rispetto di rigorosi termini di decadenza, la cui esistenza è da considerare pertanto connaturata al
loro svolgimento, a tutela del buon andamento e dell'imparzialità dell' amministrazione, oltre che
degli interessi dei contribuenti.”