Leggi decreti circolari
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novembre 2012 Sindacale / Welfare Indice LEGGI DECRETI CIRCOLARI Rapporti di lavoro Decreto “Crescita” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apprendistato. Recesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ccnl dirigenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lavoratori extracomunitari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lavoro intermittente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apprendistato professionalizzante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apprendistato e mobilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legge 104/1992: disabili e giorni di permesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1 Pag. 3 Pag. 4 Pag. 4 Pag. 5 Pag. 9 Pag. 13 Pag. 14 GIURISPRUDENZA Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro Lavoro subordinato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 16 Estinzione del rapporto di lavoro Diverbio e licenziamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 16 In primo piano RAPPORTI DI LAVORO Decreto “Crescita” Modifiche alla legge di riforma del mercato del lavoro È stata pubblicata in Gu la legge 7 agosto 2012, n. 134, conversione del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante misure urgenti per la crescita del Paese, che prevede anche modifiche alla legge n. 92 del 2012 (Riforma del mercato del lavoro). Di seguito le principali novità introdotte con l’articolo 46 bis e con l’articolo 24 bis. 1 4 SINDACALE / WELFARE Leggi decreti circolari novembre 2012 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari Contratto a tempo determinato Si introduce, con riferimento ai periodi di interruzione tra un contratto a tempo determinato ed un altro, la possibilità in capo alla contrattazione collettiva di prevedere termini ridotti rispetto a quelli definiti dalla nuova norma di legge. Somministrazione È prevista la possibilità di concludere contratti di somministrazione a tempo indeterminato in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia. Lavoro accessorio Per lʼanno 2013 le prestazioni di lavoro accessorio possono essere effettuate in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare anche da percettori di ammortizzatori sociali. LʼInps sottrarrà dalla contribuzione figurativa relativa alla prestazione a sostegno del reddito gli accrediti contributivi del lavoro accessorio. Indennità di mobilità- Disposizioni transitorie I periodi massimi di fruizione dellʼindennità di mobilità per il 2014 sono stati ampliati per gli ultracinquantenni e nel Mezzogiorno, come da tabella seguente. Lavoratori posti in mobilità <40 anni >40 anni < 50 anni > 50 anni Nel 2013-2014 centro-nord 12 mesi 24 mesi 36 mesi Nel 2013 -2014 Sud 24 mesi 36 mesi 48 mesi Modifica disciplina intervento integrazione salariale straordinaria Fino al 31.12.2015, viene ammesso lʼintervento di integrazione salariale straordinaria nei casi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria e di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, nonché di aziende sottoposte a sequestro o confisca, qualora sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dellʼattività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali, da valutare sulla base di parametri oggettivi che verranno, successivamente stabiliti con apposito decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Dal 1° gennaio 2016, tale tipo di intervento viene abrogato. Diritto al lavoro dei disabili Sono stati esclusi dalla base di computo dei lavoratori, ai fini dellʼapplicazione della disciplina dellʼassunzione obbligatoria dei disabili, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi. Call center Sono state introdotte norme relative alle attività dei call center. In particolare si segnala lʼintroduzione di una procedura di informazione al ministero del Lavoro qualora un call center che occupa più di 20 dipendenti decida di trasferire allʼestero la propria attività. Disposizioni in materia di responsabilità solidale dellʼappaltatore Apportate modifiche al comma 28 della legge n. 248/2006, ed introdotti i commi 28-bis e 28-ter, il quale stabilisce che in caso di appalto di opere e di servizi, lʼappaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti di quanto dovuto, dellʼIrpef sui redditi da lavoro dipendente. 2 novembre 2012 Sindacale / Welfare Recesso nel contratto di apprendistato e durata del periodo formativo Il ministero del Lavoro, con nota n. 40/0025014 (Lavoronews del 16.7.2012, n. 52) ha chiarito che esiste una coincidenza, ai fini della corretta applicazione della disciplina del preavviso e, di conseguenza, della disciplina del recesso ex art. 2118 cod. civ. tra durata del contratto di apprendistato e durata del periodo di formazione. Confcommercio, con la nota che si allega, segnala che lʼintervento ministeriale impone di modificare la parte dellʼaccordo di recepimento della nuova disciplina del Tu del Terziario nella parte in cui si afferma che “il periodo di formazione” dovrà terminare di norma 30 giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato”. Dʼaltro canto le ragioni allʼorigine di quella disposizione, cioè dare certezza che il momento del recesso ex art. 2118 fosse collocabile prima del termine del periodo di apprendistato, sono venute meno con lʼentrata in vigore della legge 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro), nello specifico, con il comma 16, lett. b) dellʼart. 1: “nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato”. Pertanto, in attesa della sottoscrizione di un accordo di armonizzazione che recepisca la disciplina legislativa vigente in relazione ai termini di durata dellʼapprendistato e della formazione si applicherà la norma di legge attualmente in vigore (art. 2 lett. M comma 1 del Dlgs 167/2011 così come modificato dalla legge 92/2012, art 1, c. 16), in sostituzione di quanto attualmente previsto dallʼart. 3, c. 2 dellʼaccordo di riordino dellʼapprendistato per il settore Terziario del 24 marzo 2012. NOTA n. 43/003038 del ministero del Lavoro del 26 luglio 2012. Recesso nel contratto di apprendistato e durata del periodo formativo. Come già comunicato nella precedente nota dello scrivente settore n. 40 del 16 luglio 2012, il ministero ha chiarito con nota n. 40/0025014 che esiste una coincidenza, ai fini della corretta applicazione della disciplina del preavviso e, di conseguenza, della disciplina del recesso ex art. 2118 cod. civ. tra durata del contratto di apprendistato e durata del periodo di formazione. “In tal senso è da intendersi che la durata del contratto di apprendistato è, in via generale, da riferirsi sempre alla durata della sua componente formativa. Da ciò ne consegue che, per tutte e tre le tipologie dellʼapprendistato, laddove gli obiettivi formativi vengano raggiunti prima dei termini fissati dal contratto, venendo meno con la formazione una componente causale e sostanziale dellʼistituto, lʼapprendistato si intende portato a buon fine e da quel momento decorrono per lʼapprendista e per lʼazienda i termini di preavviso per il recesso o per la prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro”. Ciò impone di modificare la parte dellʼ accordo di recepimento della nuova disciplina del Tu del Terziario nella parte in cui si afferma che “il periodo di formazione” dovrà terminare di norma 30 giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato”. Dʼaltro canto le ragioni allʼorigine di quella disposizione, cioè dare certezza che il momento del recesso ex art. 2118 fosse collocabile prima del termine del periodo di apprendistato, sono venute meno con lʼentrata in vigore della legge 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro), nello specifico, con il comma 16, lett. b) dellʼart. 1: “nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato”. Pertanto, in attesa della sottoscrizione di un accordo di armonizzazione che recepisca la disciplina legislativa vigente in relazione ai termini di durata dellʼapprendistato e della formazione si applicherà la norma di legge attualmente in vigore (art. 2 lett. M comma 1 del Dlgs. 167/2011 così come modificato dalla legge 92/2012, art 1, c. 16), in sostituzione di quanto attualmente previsto dallʼart. 3, c. 2 dellʼaccordo di riordino dellʼapprendistato per il settore Terziario del 24 marzo 2012. 3 SINDACALE / WELFARE Leggi decreti circolari novembre 2012 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari Ccnl dirigenti Integrazione dellʼaccordo su conciliazione e arbitrato Il 25 luglio 2012, ad integrazione e completamento dellʼaccordo del 3 luglio 2012 (Lavoronews n. 52/2012), è stato sottoscritto lʼaccordo che recepisce gli adempimenti previsti dallʼart. 4, comma 17, della legge n. 92/2012, in tema di convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto, aggiungendo il comma 10 allʼart. 44 del Ccnl 23 gennaio 2008 per i dirigenti di aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi. Pertanto, in sede di Commissione di conciliazione è possibile, per i dirigenti, effettuare la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali. ACCORDO ManagerItalia-Confcommercio del 25 luglio 2012. Convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto. L'anno 2012, il giorno 25 del mese di luglio in Roma, in sede di Commissione sindacale, la Confederazione generale del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle Pmi – Confcommercio-Imprese per l'Italia e ManagerItalia – federazione nazionale dei dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato, a completamento e integrazione del verbale di accordo del 3 luglio 2012, hanno concordato, a seguito dell'entrata in vigore della legge 92/2012 di inserire, all'art. 44 del Cnl 23 gennaio 2008, il seguente comma: 10) la Commissione di conciliazione di cui al presente articolo costituisce altresì sede di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, in adempimento della previsione di cui all'art. 4, comma 17, legge 92/2012. Conseguentemente l'attuale comma 10 assume la numerazione di comma 11. Lavoratori extracomunitari Permesso di soggiorno per attesa occupazione Il ministero dellʼInterno, con lettera prot. n. 0005792 del 9 luglio 2012, a seguito delle modifiche apportate allʼarticolo 22, comma 11 del Dlgs n. 286/98 dalla legge n. 92/12, conferma che il lavoratore extracomunitario, in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, possa essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore. Lʼeventuale successivo rinnovo del permesso di soggiorno potrà anche aver luogo qualora il lavoratore straniero dimostri un reddito minimo annuo non inferiore allʼimporto dellʼassegno sociale. NOTA del ministero dellʼInterno, prot. n. 0005792 del 9 luglio 2012. Legge 28 giugno 2012, n. 92 concernente “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”. Modifiche integrative dell'art. 22 comma 11 del novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Sulla Gazzetta ufficiale n. 153, del 3 luglio scorso – Supplemento ordinario n. 136, è stata pubblicata la legge indicata in oggetto, in vigore dal 18 luglio, che, con l'articolo 4, comma 30, ha modificato e integrato l'articolo 22, comma 11 del novellato decreto legislativo 286/98. 4 novembre 2012 Sindacale / Welfare In particolare, il legislatore è intervenuto sulla disciplina riguardante il permesso di soggiorno per attesa occupazione, prevedendo che il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, possa essere iscritto nelle specifiche liste per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Lo stesso legislatore, nell'ultima parte del comma 30 in esame, ha anche sancito che decorso il termine indicato nel precedente periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. con tale ulteriore previsione si è voluto chiarire che l'eventuale, successivo, rinnovo del permesso di soggiorno potrà anche aver luogo qualora il lavoratore straniero dimostri un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, in base ai precisi parametri indicati nella lettera b) del comma 3 dell'articolo 29. Lavoro intermittente Ulteriori chiarimenti ministeriali a seguito delle modifiche introdotte dalla Riforma del lavoro Il ministero del Lavoro, con circolare n. 20 del 1° agosto 2012, fornisce ulteriori precisazioni in materia di lavoro intermittente, a seguito delle modifiche apportate agli articoli 33-40 del decreto legislativo n. 276/2003, dalla legge n. 92/2012 (Riforma del lavoro). In particolare sono stati presi in esame il nuovo campo di applicazione dellʼistituto, lʼobbligo di comunicazione della chiamata del lavoratore e la disciplina del periodo transitorio. Ambito applicativo Il ricorso al lavoro intermittente per “periodi predeterminati nellʼarco della settimana, del mese o dellʼanno” è possibile solo qualora sia la contrattazione collettiva ad individuare tali periodi e non la contrattazione individuale. Attualmente, è possibile stipulare i citati contratti “con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età” pertanto, ai fini della stipula del contratto, il lavoratore: • non deve aver compiuto i 24 anni (quindi deve avere al massimo 23 anni e 364 giorni); • oppure avere più di 55 anni (quindi almeno 55 anni). Obblighi di comunicazione Lʼart. 1, comma 21 della legge n. 92/12 (Riforma del lavoro) ha introdotto, aggiungendo il comma 3-bis, allʼarticolo 35 del Dlgs n. 276/03, lʼobbligo di comunicare preventivamente, alla Direzione territoriale del lavoro, le prestazioni lavorative di natura intermittente. Tale comunicazione, anche se effettuata lo stesso giorno in cui viene resa la prestazione lavorativa, deve intervenire prima dellʼinizio della prestazione, può essere modificata o annullata attraverso lʼinvio di una successiva comunicazione di rettifica da inviare, sempre prima dellʼinizio della prestazione ovvero, nel caso in cui il lavoratore non si presenti, entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa. 5 SINDACALE / WELFARE Leggi decreti circolari novembre 2012 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari Relativamente alla comunicazione del “ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni” viene precisato che tale lasso di tempo sia da riferirsi ai giorni di chiamata di ciascun lavoratore e non come arco temporale massimo allʼinterno del quale individuare i periodi di attività del lavoratore. Regime transitorio Fermo restando che a far data dal 18 luglio 2012 non è possibile stipulare contratti di lavoro intermittente secondo la previgente disciplina, viene precisato che i contratti stipulati prima del 18 luglio 2012, sia in forza dei vecchi requisiti soggettivi che per i periodi predeterminati, potranno continuare ad operare fino al 18 luglio 2013 (compreso). CIRCOLARE n. 20 del ministero del Lavoro dell'1 agosto 2012. Legge 28 giugno 2012 n. 92 (cosiddetta Riforma del lavoro) – Lavoro intermittente alla luce delle modifiche apportate agli articoli 33-40 del Dlgs n. 276/2003 – Istruzioni operative al personale ispettivo. Le recenti modifiche della L n. 92/2012 (c Riforma del lavoro) agli articoli 33-40 del Dlgs n. 276/2003 hanno introdotto rilevanti novità in materia di lavoro intermittente e al riguardo questo ministero ha fornito delle primissime indicazioni con la circolare n. 18/2012. Con la presente si ritiene dunque opportuno analizzare più approfonditamente tali modifiche, soffermandosi in particolare sul campo di applicazione e sul nuovo obbligo di comunicazione previsto dall'art. 35, comme 3bis, del Dlgs n. 276/2003. Inquadramento giuridico La fattispecie contrattuale del lavoro intermittente, disciplinata dal Dlgs n. 276/2003 – peraltro reintrodotta dal Dl n. 112/2008 a seguito dell'abrogazione da parte dell'art. 1, comma 45, della L n. 247/2007 – costituisce una particolare tipologia di rapporto di lavoro subordinato, caratterizzata dall'espletamento di prestazioni di carattere discontinuo e intermittente” secondo limiti individuati dallo stesso decreto. La prestazione può essere considerata discontinua anche laddove sia resa, in forza di un contratto intermittente a tempo determinato o indeterminato, anche per periodi di durata significativa. È tuttavia evidente che detti periodi, per potersi considerare effettivamente “discontinui o intermittenti”, dovranno essere intervallati da una o più interruzioni, in modo tale che non vi sia una esatta coincidenza tra la “durata del contratto” e la “durata della prestazione”. Nuovo ambito applicativo Alla luce delle modifiche apportate dalla L n. 92/2012, entrata in vigore il 18 luglio 2012, l'attuale assetto normativo ridefinisce le ipotesi di legittimo ricorso al lavoro intermittente. In particolare, dalla predetta data, è possibile utilizzare tale tipologia contrattuale nelle seguenti ipotesi: 1) “per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo e saltuario secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese, dell'anno” (art. 34, comma 1, Dlgs n. 276/2003); 2) con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età” (art. 34, comma 2, Dlgs n. 276/2003). Inoltre, ai sensi dell'art. 40 del Dlgs n. 276/2003 (non abrogato dalla L n. 92/2012), laddove la contrattazione collettiva non sia intervenuta a disciplinare le ipotesi di cui al punto 1), è possibile ricorrere al lavoro intermittente, in bas a quanto disposto dal Dm 2 ottobre 2004, in relazione alle attività elencate nella tabella approvata con il Rd n. 2657/192, rispetto alle quali si rinvia ai chiarimenti forniti da questo ministero con risposte a interpello n. 46/2011, 8/2011, prot. n. 352 del 7 settembre 2006, prot. n. 1566 del 13 luglio 2006. 6 novembre 2012 Sindacale / Welfare Si ricorda, viceversa, che l'art. 1, comma 1, lett. c) della L n. 92/01 dispone l'abrogazione dell'art. 37 del Dlgs 276/2003, il quale consentiva di far ricorso al lavoro a chiamata durante i week-end, le ferie estive, le vacanze natalizie e pasquali, nonché nell'ambito di ulteriori periodi predeterminati della contrattazione collettiva nazionale o territoriale. In relazione alla causale di cui al punto 1), come chiarito da questo ministero nella circolare n. 18/2012, va evidenziato che una lettura sistematica del complessivo quadro normativo porta a ritenere demandata alla contrattazione collettiva anche l'individuazione dei cd periodi predeterminati; una diversa interpretazione che volesse infatti affidare al contratto individuale di lavoro tale prerogativa finirebbe evidentemente per rendere del tutto prive di significato le altre ipotesi giustificatrici del lavoro intermittente. Per quanto concerne la causale di cui al punto 2), la cd Riforma lavoro è intervenuta delimitando diversamente, rispetto alla previgente disciplina, anche la causale soggettiva che consente il ricorso all'istituto. È ora infatti previsto, ai fini della stipulazione del contratto, che il lavoratore: - non abbia compiuto i 24 anni (quindi abbia al massimo 23 anni e 364 giorni); - oppure abbia più di 55 anni (quindi almeno 55 anni); in tal caso, anche se non ribadito dalla nuova formulazione normativa, i lavoratori in questione possono anche essere pensionati. A far data dal 18 luglio 2012, pertanto, non è più possibile stipulare contratti di lavoro a chiamata con soggetti non aventi i requisiti anagrafici sopra illustrati ossia di età pari o superiore ai 24 anni o inferiore ai 55 anni. Divieto di ricorso al lavoro intermittente Rispetto alla precedente formulazione normativa, risultano immutate le ipotesi in cui è vietato il ricorso al lavoro intermittente, elencate tassativamente all'art. 34, comma 3, Dlgs n. 276/2003. in particolare, si fa riferimento alle seguenti fattispecie: • sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; • salva diversa disposizione degli accordi sindacali, laddove il rapporto intermittente sia avviato presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, sospensione dei rapporti o riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, per lavoratori adibiti alle medesime mansioni; • nel caso di aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero tale valutazione non sia stata rielaborata secondo quanto prevede l'art. 29, comma 3, Dlgs n. 81/2008. Pertanto, ai fini della attivazione dei contratti di lavoro intermittente, occorre sempre tenere presente che il Dvr deve essere “attuale” e adeguato alle condizioni strutturali, logistiche e organizzative della realtà aziendale nonché alle problematiche di formazione e informazione proprie dei lavoratori a chiamata. Indennità di disponibilità Il contratto in esame può essere stipulato con o senza previsione del diritto all'indennità di disponibilità nella misura in cui il lavoratore assuma o meno l'obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro, nel rispetto del termine di preavviso non inferiore ad un giorno lavorativo (art. 35, comma 1, lett. b), Dlgs n. 276/2003). Nel caso in cui nel contratto sia contemplato l'obbligo di rispondere alla chiamata il datore è tenuto alla corresponsione di una “indennità economica di disponibilità”, da determinarsi secondo le indicazioni fornite dalla contrattazione collettiva ovvero stabilita, in via sostitutiva, dal Dm del 10 marzo 2004 in misura non inferiore al 20 per cento della retribuzione, per il periodo in cui il lavoratore resta in attesa della chiamata datoriale. Sul punto si ricorda che, in forza dell'abrogazione dell'art. 37 del Dlgs n. 276/2003, non trova più applicazione già dal 18 luglio (sia per i nuovi che per i “vecchi” contratti) anche la disposizione secondo cui, per i cosiddetti periodi predetrminati, “l'indennità di disponibilità (...) è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro”. In altri termini, pertanto, l'indennità di disponibilità, se pattuita, dovrà essere corrisposta anche nei cosiddetti periodi predeterminati rispetto ai quali, come si dirà meglio in seguito, è possibile la chiamata dei lavoratori che abbiano stipulato il contratto prima della entrata in vigore della Riforma. Obblighi di comunicazione Rilevanti novità sono state introdotte dalla Riforma lavoro in tema di comunicazione. All'art. 35 del Dlgs 276/2003 è stato infatti aggiunto il comma 3 bis che prevede un obbligo di comunicazione da parte del dato- 7 SINDACALE / WELFARE Leggi decreti circolari novembre 2012 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari re di lavoro alla Direzione territoriale competente prima dell'inizio della prestazione lavorativa ovvero di un “ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni”. In quest'ultimo caso, il legislatore, al fine di poter semplificare l'adempimento in questione in ogni ipotesi in cui sia possibile una “pianificazione” anche a lungo termine delle attività, ha dunque previsto che, con un solo adempimento, possano essere evidenziate più prestazioni di lavoro intermittente. L'adempimento di tale obbligo da parte del datore di lavoro – anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati antecedentemente al 18 luglio 2012 – potrà innanzitutto essere effettuato, sino a nuove indicazioni, mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, utilizzando i recapiti istituzionali delle Direzioni del lavoro ovvero quelli appositamente creati da ciascuna Direzione. È invece in via di predisposizione l'ulteriore modalità semplificata di trasmissione della comunicazione mediante sms, rispetto alla quale saranno forniti i necessari chiarimenti. Come già chiarito con circolare n. 18/2012, la prescritta comunicazione, anche se effettuata lo stesso giorno in cui viene resa la prestazione lavorativa, dovrà intervenire prima dell'inizio della stessa. La comunicazione potrà inoltre essere modificata o annullata attraverso l'invio di una successiva comunicazione di rettifica da inviare sempre prima dell'inizio della prestazione ovvero, nel caso in cui il lavoratore non si presenti, entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa. In assenza di modifiche, come già chiarito con la circolare n. 18/2012, si ritiene invece evidenziata una prestazione lavorativa effettivamente resa, sulla quale graveranno i connessi obblighi retributivi e contributivi. In ordine alla comunicazione del “ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni”, a fronte di primissimi riscontri, sul piano applicativo, dell'obbligo in questione, si ritiene di poter aderire a una interpretazione del dato normativo più “flessibile”. In particolare, si ritiene che i 30 giorni possano essere considerati quali giorni di chiamata di ciascun lavoratore e non più come arco temporale massimo all'interno del quale individuare i periodi di attività dello stesso. Potranno pertanto essere effettuate comunicazioni che prendano in considerazione archi temporali anche molto ampi purché, all'interno di essi, i periodi di prestazione non superino i trenta giorni per ciascun lavoratore. Si riportano di seguito alcuni esempi di comunicazione. - Lavoratore ....15 agosto, 20 agosto, 12 settembre, 30 settembre, 4 ottobre, 5 novembre, 25 dicembre (per un totale di giorni lavorativi pari a 7); - lavoratore .....dal 1º agosto al 14 agosto (per un totale di giorni lavorativi pari a 12 più 2 giorni di riposo); - lavoratore .....dal 1º al 5 agosto, dal 1º al 5 settembre, dal 1º al 5 ottobre, dal 1º al 5 dicembre, dal 1º al 5 gennaio 2013, dal 1º al 5 febbraio 2013 (per un totale di giorni lavorativi pari a 30); - lavoratore 1, lavoratore 2, lavoratore 3, dal 1º al 15 agosto, dal 1º al 15 settembre (per un totale di giorni lavorativi pari a 26 più 4 giorni di riposo); lavoratore 4, lavoratore 5, lavoratore 6 dal 1º al 15 ottobre e dal 1º al 15 novembre (per un totale di giorni lavorativi pari a 26 più 4 giorni di riposo). Da ultimo si segnala che, qualora uno o più lavoratori siano chiamati a svolgere prestazioni di durata superiore a 30 giorni (continuativi o frazionati), occorrerà evidentemente inoltrare più di una comunicazione. Regime transitorio Ai sensi dell'art. 1, comma 22, L n. 92/2012, i contratti di lavoro a chiamata stipulati precedentemente alla data del 18 luglio 2012 e che non siano compatibili con l'attuale quadro regolatorio dell'istituto, cessano di produrre effetti decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della Riforma. In sostanza, pertanto, a far data dal 19 luglio 2013, i contratti di lavoro intermittente (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) non conformi all'attuale campo applicativo dell'istituto si riterranno cessati ex lege. Pertanto – si ribadisce – a partire dal 18 luglio non è possibile stipulare contratti di lavoro intermittente secondo la previgente disciplina, ovvero con soggetti che abbiano compiuti 24 anni o con età a 55, nonché per prestazioni da rendersi ai sensi dell'abrogato art. 37 Dlgs n. 276/2003. Rispetto a quanto già chiarito con circolare n. 18/2012, va ulteriormente specificato che i contratti stipulati prima del 18 luglio 2012 sia in forza dei “vecchi” requisiti soggettivi (soggetti con meno di 25 ani o più di 45 anni di età) che per i periodi predeterminati ex art. 37, potranno continuare a operare sino al 18 luglio 2013 (compreso) secondo le previgenti causali. Attività di vigilanza Le novità apportate dalla cosiddetta Riforma lavoro suggeriscono ulteriori indicazioni di carattere operativo agli organismi di 8 novembre 2012 Sindacale / Welfare vigilanza, al fine di una attenta valutazione delle diverse fattispecie di irregolarità riscontrabili. Va anzitutto evidenziato che il personale ispettivo dovrà verificare se la fattispecie concreta sia riconducibile a una delle ipotesi di legittimo utilizzo dello schema contrattuale del lavoro a chiamata, prestando attenzione ai contratti stipulati prima della data del 18 luglio per i quali, per un anno, sarà possibile utilizzare il lavoratore secondo la previgente disciplina. Come già chiarito con circolare n. 18/2012, in caso di assenza delle richiamate condizioni legittimanti la stipulazione del contratto, nonché in caso di violazione dei divieti indicati dall'art. 34, comma 3, del Dlgs n. 276/2003, i rapporti di lavoro saranno considerati a tempo pieno e indeterminato. In relazione alla comunicazione prevista dall'art. 35, comma 3 bis, del Dlgs n. 276/2003 si ribadisce invece la necessità di valutare con estrema attenzione l'esigenza di verificare il corretto adempimento di tale obbligo atteso che, nelle more della implementazione delle modalità di comunicazione, una vigilanza su tale specifico aspetto si può ritenere opportuna solo nelle ipotesi in cui sia presumibile un utilizzo improprio dell'istituto. Apprendistato professionalizzante Regione Lombardia aggiorna i contenuti delle competenze di base e trasversali Regione Lombardia ha aggiornato la sezione delle competenze trasversali del Quadro regionale degli standard professionali - Qrsp, individuando nuove aree di competenza suddivise in conoscenze e abilità e relative a: 1. sicurezza, igiene e salvaguardia ambientali; 2. qualità e organizzazione aziendale; 3. relazioni interpersonali e comunicazione allʼinterno dei contesti lavorativi; 4. disciplina del rapporto di lavoro. Tali modifiche hanno particolare rilevanza nellʼambito della formazione nei contratti di apprendistato professionalizzante instaurati ai sensi del Dlgs 167/2011 Testo unico dellʼapprendistato. Infatti, la formazione di base e trasversale, viene affidata alla regolamentazione regionale che, nellʼambito delle risorse pubbliche disponibili, definisce gli standard formativi minimi relativi allʼofferta formativa pubblica (max 120 ore nel triennio). Regione Lombardia, con delibera n. 25 gennaio 2012, ha approvato gli standard minimi formativi da adottare per la formazione di base e trasversale, i cui contenuti sono declinati sulla base delle sezioni “competenze di base” e “competenze trasversali” del Quadro regionale degli standard formativi (Qrsp), e delle eventuali ulteriori competenze (di base e trasversali) del profilo di riferimento individuato a seguito dellʼallineamento dei profili formativi contrattuali con il Qrsp, afferenti alla sicurezza nellʼambiente di lavoro, allʼorganizzazione ed alla qualità aziendale, alla relazione e comunicazione nellʼambito lavorativo, ai diritti e doveri del lavoratore e dellʼimpresa. Regione Lombardia, con il decreto che si allega, ha quindi aggiornato il quadro delle competenze trasversali; tali competenze dovranno essere declinate nellʼambito della predisposizione dei piani formativi individuali – Pfi che le imprese definiranno per ogni singolo apprendista. DECRETO Regione Lombardia del 26/7/2012, atto n. 540. Aggiornamento del quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia con lʼinserimento di nuovi profili, nuove competenze libere, indicatori di competenza e livelli Eqf. 9 SINDACALE / WELFARE Leggi decreti circolari novembre 2012 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari La Uo Attuazione delle riforme, strumenti informativi e controlli della Regione Lombardia (omissis) decreta 1) di approvare, a seguito della validazione da parte della Sottocommissione Qrsp nella seduta del 9 luglio 2012, lʼallegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, per quanto concerne: - le competenze trasversali; - gli standard professionali e la competenza indipendente per il settore logistica; - la seguente competenza libera e indipendente: "Effettuare la vendita di un prodotto/servizio a domicilio "; 2) di approvare, a seguito della validazione da parte della Sottocommissione Qrsp nella seduta del 9 luglio 2012, lʼallegato B) “Assegnazione degli indicatori e dei livelli Eqf a competenze di standard professionali presenti nel QRSP”, parte integrante e sostanziale del presente atto; 3) di stabilire la previsione di indicatori di competenza e dei livelli dellʼEuropean Qualification Framework (Eqf) nello standard di competenza che pertanto risulta definito da: denominazione, conoscenze, abilità, indicatori di competenza, livello Eqf; 4) di stabilire che gli indicatori di competenza e i livelli Eqf sono elementi proposti e approvati nellʼambito della procedura definita dal richiamato Dduo n. 6146 del 18/6/2009 “Adozione della procedura per lʼaggiornamento del quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia”; 5) di stabilire che i profili e le competenze libere di cui al punto 1) saranno disponibili nellʼofferta formativa regionale; 6) di pubblicare il presente provvedimento allʼinterno del sito www.lavoro.regione.lombardia.it nellʼarea dedicata al Quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia. Allegato A “Quadro regionale degli standard professionali” Qrsp (Seduta della Sottocommissione del 9 luglio 2012) Competenze trasversali del Qrsp Motivazioni dellʼampliamento Sono state inserite ulteriori competenze trasversali per garantire un adeguato riferimento per ulteriori competenze comuni a numerosi profili professionali presenti nella sezione 1 del Qrsp. Contesto Si tratta di competenze tecnico-professionali trasversali relativi alle aree: - sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale; - qualità; - organizzazione aziendale e principi economici in contesti produttivi di beni e servizi; - relazioni interpersonali e comunicazione allʼinterno dei contesti lavorativi; - disciplina del rapporto di lavoro. 4 10 novembre 2012 Sindacale / Welfare SINDACALE / WELFARE Leggi decreti circolari Allegato A (segue) COMPETENZE, CONOSCENZE, ABILITÀ OPERARE IN SICUREZZA E NEL RISPETTO DELLE NORME DI IGIENE E DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE, IDENTIFICANDO E PREVENENDO SITUAZIONI DI RISCHIO PER SÉ, PER ALTRI E PER L'AMBIENTE CONOSCENZE ABILITÀ Dlgs 81/2008 Identificare figure e norme di riferimento al sistema di prevenzione/protezione Dispositivi di protezione individuale e collettiva Individuare le situazioni di rischio relative al proprio lavoro e le possibili ricadute su altre persone Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle situazioni di rischio Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e prescrizione tipici delle lavorazioni del settore Normativa ambientale e fattori di inquinamento Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la salvaguardia/sostenibilità ambientale Nozioni di primo soccorso Adottare i comportamenti previsti nelle situazioni di emergenza Segnali di divieto e prescrizioni correlate Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettiva Attuare i principali interventi di primo soccorso nelle situazioni di emergenza OPERARE SECONDO I CRITERI DI QUALITÀ STABILITI DAL PROTOCOLLO AZIENDALE, RICONOSCENDO E INTERPRETANDO LE ESIGENZE DEL CLIENTE/UTENTE INTERNO/ESTERNO ALLA STRUTTURA/FUNZIONE ORGANIZZATIVA CONOSCENZE ABILITÀ Direttive e normative sulla qualità di settore Applicare gli elementi di base di un sistema per la gestione della qualità Principi ed elementi di base di un sistema qualità Applicare procedure e istruzioni operative attinenti al sistema qualità previsti nella struttura organizzativa di appartenenza Procedure attinenti al sistema qualità Utilizzare modelli, schemi o sched precostituiti di documentazione delle attività svolte e dei risultati ai fini della implementazione del sistema qualità 4 11 novembre 2012 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari Allegato A (segue) Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e dei risultati raggiunti Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti Strumenti informativi di implementazione del sistema qualità OPERARE NEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO AZIENDALE, RICONOSCENDO E INTERPRETANDO LE ESIGENZE FUNZIONALI E PRODUTTIVE CONOSCENZE ABILITÀ Classificazione delle aziende Applicare procedure e istruzioni operative definite dalla struttura organizzativa di appartenenza Elementi di microeconomia Attivare le funzioni e i processi della struttura organizzativa per il perseguimento dei propri compiti/obiettivi Elementi di economia aziendale Applicare i concetti di efficienza, efficacia e produttività nello svolgimento dei propri compiti/obiettivi Elementi di organizzazione del lavoro Elementi di organizzazione aziendale RELAZIONARSI IN UN CONTESTO LAVORATIVO ORGANIZZATO, RICONOSCENDO E GESTENDO LE EVENTUALI CRITICITÀ NEI RAPPORTI PROFESSIONALI CONOSCENZE ABILITÀ Principi della comunicazione Applicare le tecniche per la gestione del processo comunicativo allʼinterno di una struttura organizzata Modalità e tipologie di comunicazione efficace Attivare le tecniche per la gestione delle relazioni interpersonali allʼinterno di una struttura organizzata Elementi di comunicazione interpersonale Applicare le tecniche per lʼanalisi e la risoluzione di conflitti Tecniche di ascolto attivo Tecniche di comportamento assertivo Tecniche di negoziazione 4 12 novembre 2012 Sindacale / Welfare Allegato A (segue) OPERARE NEL RISPETTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI IN CAPO AL LAVORATORE E AL DATORE DI LAVORO PREVISTI DALLA NORMATIVA E DAL CONTRATTO DI LAVORO CONOSCENZE ABILITÀ Elementi di diritto del lavoro Applicare gli elementi di base per la lettura della busta paga Elementi di diritto sindacale Applicare gli elementi di base per lʼesercizio dei diritti individuali, collettivi e sindacali Elementi di contrattualistica del lavoro Applicare i doveri di osservanza e di diligenza nellʼesercizio delle mansioni assegnate dal datore di lavoro Elementi di legislazione del lavoro Apprendisti - Iscrizione nelle liste di mobilità Il ministero del Lavoro, con interpello n. 25 del 1° agosto 2012, in merito allʼiscrivibilità nelle liste di mobilità “non indennizzata” di lavoratori apprendisti licenziati per giustificato motivo oggettivo, precisa che requisito essenziale per lʼiscrizione nelle citate liste è che i lavoratori siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Conseguentemente, anche gli apprendisti possono iscriversi in tali liste dal momento che, ai sensi dellʼarticolo 1, comma 1, del Dlgs n. 367/2011 (Testo unico dellʼapprendistato), tale contratto viene qualificato come uno speciale rapporto di lavoro a tempo indeterminato. RISPOSTA del ministero del Lavoro a interpello n. 25 del 1° agosto 2012. Art. 9, Dlgs 124/2004 - Iscrizione nelle liste di mobilità di apprendisti licenziati per giustificato motivo oggettivo. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla problematica afferente all'eventuale iscrizione nella lista di mobilità cosiddetta non indennizzata ex art. 4, Dl n. 148/1993, da ultimo modificato con Legge di stabilità 2012, spettante ai lavoratori licenziati, per giustificato motivo oggettivo, da imprese he occupano anche meno di quindici dipendenti, dei lavoratori apprendisti licenziati per analoga motivazione. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro, si rappresenta quanto segue. Al fine di fornire la soluzione al quesito avanzato, occorre muovere dall'esame della disciplina contemplata dall'art. 4 sopra citato. La norma in questione, al comma primo, prevede che “(...) nella lista di cui all'art. 6, comma 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di 13 SINDACALE / WELFARE Leggi decreti circolari novembre 2012 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari attività o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione dei motivi, intervenuta ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (...). Possono altresì essere iscritti i lavoratori licenziati per riduzione del personale che non fruiscano dell'indennità di cui all'art. 7 della legge 23 marzo 1991, n. 223”. Si fa presente che la suddetta iscrizione, curata dalla Commissione regionale per l'impiego, non dà titolo al trattamento integrativo disciplinato dall'art. 7 della medesima L n. 223/1991 che spetta, invece, in misura percentuale dell'integrazione salariale, ai lavoratori collocati in mobilità appartenenti alle imprese ammesse al trattamento di Cigs. Appare opportuno sottolineare che la ratio dell'istituto in esame – cosiddetta mobilità non indennizzata – risiede nella finalità di assicurare il reinserimento nel mercato del lavoro del personale licenziato per i motivi innanzi menzionati, consentendo al contempo alle imprese che volessero assumere tali lavoratori di fruire di particolari agevolazioni contributive. Risultano iscrivibili nella lista, ai sensi dell'art. 4, Dl n. 148/1993, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, imprenditori e non, con organico aziendale anche inferiore a quindici dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia pieno che parziale: • nei confronti dei quali il datore di lavoro abbia esercitato il diritto di recesso dal rapporto in essere, mediante procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, motivazioni espresse nella specifica lettera di licenziamento; • quelli cessati dal rapporto a seguito di presentazione al datore di lavoro delle dimissioni per giusta causa. Dall'analisi dei requisiti per l'iscrizione nella lista di mobilità cd non indennizzata, si riscontra, quale elemento indefettibile, la circostanza che i lavoratori interessati dalle procedure di licenziamento ovvero di dimissioni per giusta causa siano titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ne consegue, in risposta al quesito avanzato, che anche i lavoratori apprendisti, licenziati per i suddetti motivi, possono considerarsi iscrivibili nella lista di cui all'art. 4 in argomento. La locuzione utilizzata dal legislatore di “lavoratori dipendenti” si riferisce, infatti, al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel cui ambito rientra evidentemente il personale in apprendistato considerato, ai sensi della definizione contenuta nell'art. 1, comma 1, Dlgs n. 167/2011 (Tu apprendistato), uno speciale rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Legge 104/1992 Riproporzionamento dei giorni di permesso Con interpello n. 24 del 1° agosto 2012 il ministero del Lavoro ha previsto che i tre giorni mensili di permesso ex art.33 della legge 104/92 da dedicare ai familiari diversamente abili spettano per intero anche nellʼipotesi in cui il dipendente, nel corso del mese, fruisca di altri permessi quali ad esempio permesso sindacale, maternità, malattia, eccetera. Lo scopo di tali permessi è quello di dare assistenza morale e materiale adeguata a chi si trova in situazione di disabilità grave e non è ammissibile un ridimensionamento di questi permessi a causa della fruizione di istituti che hanno funzione, natura e caratteri diversi. Al contrario nel caso in cui il lavoratore presenti istanza ex L 104/92 per la prima volta nel corso del mese, è possibile riproporzionare i permessi mensili in base ai criteri indicati dallʼInps nella circolare 128/2003. RISPOSTA del ministero del Lavoro a interpello n. 24 del 1° agosto 2012. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 – Art. 33, comma 3, L n. 104/1992 – Riproporzionamento giorni di permesso. 14 novembre 2012 Sindacale / Welfare La Federambiente (Federazione italiana servizi pubblici igiene ambientale) ha presentato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla problematica concernente le modalità di fruizione del diritto ai tre giorni mensili di permesso ex art. 33, comma 3, L n. 104/1992. In particolare, lʼistante chiede: - se sia legittimo un eventuale riproporzionamento del diritto in questione, in base alla prestazione lavorativa effettivamente svolta, qualora il dipendente fruitore dei suddetti permessi abbia legittimamente beneficiato di altre tipologie di permessi o congedi a lui spettanti (quali permesso sindacale, maternità facoltativa, maternità obbligatoria, malattia, congedo straordinario invalidi ecc.) e si sia, pertanto, assentato dal lavoro nellʼarco del mese di riferimento; - se il dipendente che inoltri istanza di permesso ex L n. 104/1990 per la prima volta nel corso del mese (ad es. il giorno 19) abbia diritto ad un riproporzionamento del diritto in questione ovvero lo stesso debba essere fruito in misura intera. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, si rappresenta quanto segue. In via preliminare, occorre ricordare che il diritto a tre giorni di permesso mensile ex L n. 104/1992 spetta al coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Nelle ipotesi in cui il dipendente, nel corso del mese, fruisca di altri permessi quali ad esempio permesso sindacale, maternità, malattia ecc., non è possibile ritenere giustificato un riproporzionamento del diritto ai permessi ex L n. 104, in quanto trattasi comunque di assenze “giustificate”, riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore. Lʼintento di garantire alla persona con disabilità grave una assistenza morale e materiale adeguata, anche attraverso la fruizione, da parte di colui che la assiste, dei permessi mensili di cui allʼart. 33, della L n. 104/1992, non sembra possa subire infatti una menomazione a causa della fruizione di istituti aventi funzione, natura e caratteri diversi. Il principio sopra enunciato ha trovato, peraltro, conferma nella risposta ad interpello n. 21/2011 – riferita alla problematica relativa al riproporzionamento dei permessi indicati in oggetto in base ai giorni di ferie usufruite nel medesimo mese – proprio in virtù della diversa ratio sottesa agli istituti delle ferie e ai permessi di cui al citato art. 33. Ne consegue che il principio espresso dallʼInps con circ. 128/2003 – richiamata dallʼistante – secondo cui viene concesso un giorno di permesso ogni dieci giorni di assistenza continuativa e, per periodi inferiori a dieci giorni, non si ha diritto a nessuna giornata, non sembra trovare applicazione nellʼipotesi prospettata. Viceversa, nella diversa ipotesi in cui il dipendente presenti istanza ex L n. 104/1992 per la prima volta nel corso del mese (ad esempio nel giorno 19), appare evidentemente possibile operare un riproporzionamento del numero dei giorni mensili di permesso spettanti, in base ai criteri indicati dallʼIstituto. 15 SINDACALE / WELFARE Leggi decreti circolari novembre 2012 Sindacale / Welfare Giurisprudenza COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO Lavoro subordinato CASSAZIONE sez. lav. 17 febbraio 2011, n. 3863 (da Dir. & Prat. Lav. n. 35/2011, pag. 2107). Ha natura di lavoro subordinato la prestazione resa con soggezione alle direttive impartite dal datore di lavoro che si sostanzino nella puntuale fissazione delle mansioni, nela definizione di un preciso orario di lavoro e dei turni connessi. ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Diverbio e licenziamento CASSAZIONE sez. lav. 12 aprile 2011, n. 8351 (da Dir. & Prat. Lav. n. 41/2011, pag. 2469). La violenta aggressione nei confronti di un superiore gerarchico per ragioni lavorative è idonea a comportare ripercussioni nell'ambiente lavorativo e a minare radicalmente la fiducia del datore di lavoro nel proprio dipendente, il quale abbia dimostrato di essere persona violenta, priva di autocontrollo e irrispettosa degli elementari valori di convivenza civile. In tal caso ricorre la giusta causa di licenziamento per essere stati violati i doveri di fedeltà e obbedienza del lavoratore. 16 novembre 2012 TABELLE DELLE RETRIBUZIONI Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi Lavoratori qualificati Paga base (1/10/2012) Livello Quadro I II III IV V VI VII Contingenza (1/1/95) Euro 1693,51+250,76* 1525,52 1319,57 1127,87 975,46 881,29 791,21 677,39+5,16 Scatti di anzianità (1/1/90) Euro 540,37 537,52 532,54 527,90 524,22 521,94 519,76 517,51 Euro 25,46 24,84 22,83 21,95 20,66 20,30 19,73 19,47 * Dal 1° luglio 2008 lʼindennità di funzione per i quadri è incrementata di 70 euro. Lʼimporto passa, quindi, da 180,76 euro a 250,76 euro. APPRENDISTI Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo. Terzo elemento o assegno supplementare Provincia Importo Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Pavia Sondrio Varese Euro 10,33 8,78 7,75 2,07 7,75 11,36 2,07 11,36 2,07 2,07 7,75 17 SINDACALE / WELFARE Amministrazione del personale Sindacale / Welfare novembre 2012 Amministrazione del personale Sindacale / Welfare Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi Categoria Paga base (1/10/2012) Contingenza (1/1/95) Scatti di anzianità (1/10/86) I II Euro 920,80 771,46 Euro 530,04 526,11 Euro 15,49 14,46 PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA) Euro 10,52 9,54 Categoria I Categoria II Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati Categoria lusso, I e II Livello Paga base (1/9/2012) Euro Contingenza Euro Terzo elemento Euro Totale Euro Q.A 1.513,55 542,70 5,18 2.061,43 Q.B I II III IV V VI S VI VII 1.366,12 1.236,97 1.089,54 1.000,67 917,75 830,64 780,35 762,04 683,40 537,59 536,71 531,59 528,26 524,94 522,37 520,64 520,51 518,45 5,18 4,18 7,43 3,36 3,72 3,63 * 5,97 5,97 6,87 1.908,89 1.777,86 1.628,56 1.532,29 1.446,41 1.356,64 1.306,96 1.288,52 1.208,72 Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati Categoria III e IV Livello Paga base (1/9/2012) Euro Contingenza Euro Terzo elemento Euro Totale Euro Q.A 1.507,87 542,19 5,18 2.055,24 Q.B I II III IV V VI S VI VII 1.366,12 1.231,81 1.085,15 996,80 914,39 827,54 777,51 759,20 680,82 537,12 536,24 531,20 527,91 524,64 522,09 520,38 520,25 518,22 5,18 4,18 7,43 3,36 3,72 3,63 * 5,97 5,97 6,87 1.903,26 1.772,23 1.623,78 1.528,07 1.442,75 1.353,26 1.303,86 1.285,42 1.205,91 * Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescriventista, magazziniere comune, centralinista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri. N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni: dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100% (1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni: I anno 80% - II anno 85% - III anno 90% - IV anno 95% (2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali. 18 novembre 2012 Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997 Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011 Aumento retributivo dallʼ1.1.2002 Aumento retributivo dallʼ1.7.2004 Aumento retributivo dallʼ1.1.2005 Aumento retributivo dallʼ1.1.2006 Aumento retributivo dallʼ1.1.2008 Totale 3.600 194,63 210,00 125,00 120,00 200,00 4.449.43 Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998 Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011 Aumento retributivo dallʼ1.1.2002 Aumento retributivo dallʼ1.7.2004 Aumento retributivo dallʼ1.1.2005 Aumento retributivo dallʼ1.1.2006 Aumento retributivo dallʼ1.1.2008 Totale 3.600 78,43 210,00 125,00 120,00 200,00 4.333,43 Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000 Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011 Aumento retributivo dallʼ1.7.2004 Aumento retributivo dallʼ1.1.2005 Aumento retributivo dallʼ1.1.2006 Aumento retributivo dallʼ1.1.2008 Totale 3.600 185,14 125,00 120,00 200,00 4.230,14 Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000 Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011 Aumento retributivo dallʼ1.1.2005 Aumento retributivo dallʼ1.1.2006 Aumento retributivo dallʼ1.1.2008 Totale 3.600 103,56 120,00 200,00 4.023,56 Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002 Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011 Aumento retributivo dallʼ1.1.2008 Totale 3.600 155,00 3.755,00 Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004 Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011 3.600 Totale 3.600,00 Dirigente assunto o nominato dal 1° aprile 2012 Minimo contrattuale dallʼ1.4.2012 3.735 3.735,00 Totale Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2013 Minimo contrattuale dallʼ1.7.2013 3.890 Totale 3.890,00 19 SINDACALE / WELFARE Amministrazione del personale Sindacale / Welfare novembre 2012 Amministrazione del personale Sindacale / Welfare ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2011 Tabella 1: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAF intera (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01) Agenzie di viaggio e turismo fino a 50 dipendenti (CSC 7.04.01) Qualifiche Voci contributive Operai Impiegati Operatori di vendita Dirigenti 14,85 33,00 33,00 33,00 33,00 Contr. ex art. 24 L. 88/1989 - 1,31 1,31 1,31 1,31 Contr. ex art. 25 L. 845/1978 - 0,30 0,30 0,30 0,30 - 0,20 0,20 0,20 0,20 Apprendisti Fondo pensioni Disoccupazione Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) CUAF 0,11 1 0,68 2 0,68 2 0,68 2 0,68 2 CIG straordinaria - - - - - MOBILITAʼ - - - - - Indennità economica MALATTIA 0,53 2,44 2,44 - - Indennità economica MATERNITAʼ 0,05 0,24 0,24 0,24 0,24 Inail 0,30 - - - - TOTALE 15,84 38,17 38,17 35,73 35,73 5,84 9,19 9,19 9,19 9,19 - - - - - TOTALE a carico del LAVORATORE 5,84 9,19 9,19 9,19 9,19 Contributo ASCOM 1,20 1,20 1,20 1,20 - Contributo COVELCO 0,10 0,10 0,10 0,10 - di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni 3 CIG straordinaria 20 novembre 2012 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2011 Tabella 2: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAF ridotta (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01) Qualifiche Voci contributive Apprendisti Fondo pensioni 14,85 Disoccupazione 1 Operai Impiegati Operatori di vendita Dirigenti 33,00 33,00 33,00 33,00 Contr. ex art. 24 L. 88/1989 - Contr. ex art. 25 L. 845/1978 - 0,30 0,30 0,30 0,30 - 0,20 0,20 0,20 0,20 Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) 0,11 CUAF 0,18 0 2 2 0,18 0 2 2 0,18 0 2 2 0,18 0 2 2 CIG straordinaria - - - - - MOBILITAʼ - - - - - Indennità economica MALATTIA 0,53 2,44 2,44 - - Indennità economica MATERNITAʼ 0,05 0 Inail 0,30 - - - - TOTALE 15,84 36,12 36,12 33,68 33,68 5,84 9,19 9,19 9,19 9,19 - - - - - TOTALE a carico del LAVORATORE 5,84 9,19 9,19 9,19 9,19 Contributo ASCOM 1,20 1,20 1,20 1,20 - Contributo COVELCO 0,10 0,10 0,10 0,10 - 2 0 2 0 2 0 2 di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni 3 CIG straordinaria 21 SINDACALE / WELFARE Amministrazione del personale Sindacale / Welfare novembre 2012 Amministrazione del personale Sindacale / Welfare ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2011 Tabella 3: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF intera (CSC 7.01.XX e 7.02.XX ) Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti (CSC 7.04.01) Qualifiche Voci contributive Operai Impiegati Operatori di vendita Dirigenti 14,85 33,00 33,00 33,00 33,00 Contr. ex art. 24 L. 88/1989 - 1,31 1,31 1,31 1,31 Contr. ex art. 25 L. 845/1978 - 0,30 0,30 0,30 0,30 - 0,20 0,20 0,20 0,20 Apprendisti Fondo pensioni Disoccupazione Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) 0,11 CUAF 1 0,68 2 0,68 2 0,68 2 0,68 2 CIG straordinaria - 0,90 0,90 0,90 - MOBILITAʼ - 0,30 0,30 0,30 0,30 Indennità economica MALATTIA 0,53 2,44 2,44 - - Indennità economica MATERNITAʼ 0,05 0,24 0,24 0,24 0,24 Inail 0,30 - - - - TOTALE 15,84 39,37 39,37 36,93 36,03 5,84 9,19 9,19 9,19 9,19 - 0,30 0,30 0,30 - TOTALE a carico del LAVORATORE 6,14 9,49 9,49 9,49 9,19 Contributo ASCOM 1,20 1,20 1,20 1,20 - Contributo COVELCO 0,10 0,10 0,10 0,10 - di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni 3 CIG straordinaria 22 novembre 2012 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2011 Tabella 4: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF ridotta 4 (CSC 7.01.XX e 7.02.XX ) Qualifiche Voci contributive Apprendisti Fondo pensioni 14,85 1 Operai Impiegati Operatori di vendita Dirigenti 33,00 33,00 33,00 33,00 Contr. ex art. 24 L. 88/1989 - Contr. ex art. 25 L. 845/1978 - 0,30 0,30 0,30 0,30 - 0,20 0,20 0,20 0,20 0,11 02 02 CIG straordinaria - 0,90 0,90 0,90 - MOBILITAʼ - 0,30 0,30 0,30 0,30 Indennità economica MALATTIA 0,53 2,44 2,44 - - Indennità economica MATERNITAʼ 0,05 02 02 02 02 Inail 0,30 - - - - TOTALE 15,84 37,32 37,32 34,88 33,98 5,84 9,19 9,19 9,19 9,19 - 0,30 0,30 0,30 - TOTALE a carico del LAVORATORE 6,14 9,49 9,49 9,49 9,19 Contributo ASCOM 1,20 1,20 1,20 1,20 - Contributo COVELCO 0,10 0,10 0,10 0,10 - Disoccupazione Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) CUAF 0,18 2 0,18 2 0,18 0 2 2 0,18 2 02 di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni 3 CIG straordinaria 23 SINDACALE / WELFARE Amministrazione del personale Sindacale / Welfare novembre 2012 Amministrazione del personale Sindacale / Welfare ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2011 Tabella 5: Pubblici esercizi – CUAF intera (CSC 7.05.01 e 7.05.02 ) Qualifiche Voci contributive Operai Impiegati Operatori di vendita Dirigenti 14,85 33,00 33,00 33,00 33,00 Contr. ex art. 24 L. 88/1989 - 1,31 1,31 1,31 1,31 Contr. ex art. 25 L. 845/1978 - 0,30 0,30 0,30 0,30 - 0,20 0,20 0,20 0,20 Apprendisti Fondo pensioni Disoccupazione Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) 0,11 CUAF 1 0,68 2 0,68 2 0,68 2 0,68 2 CIG straordinaria - - - - - MOBILITAʼ - - - - - Indennità economica MALATTIA 0,53 3,21 3,21 - - Indennità economica MATERNITAʼ 0,05 0,24 0,24 0,24 0,24 Inail 0,30 - - - - TOTALE 15,84 38,94 38,94 35,73 35,73 5,84 9,19 9,19 9,19 9,19 - - - - - TOTALE a carico del LAVORATORE 5,84 9,19 9,19 9,19 9,19 Contributo ASCOM 1,20 1,20 1,20 1,20 - Contributo COVELCO 0,10 0,10 0,10 0,10 - di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni 3 CIG straordinaria 24 novembre 2012 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2011 Tabella 6: Pubblici esercizi – CUAF ridotta 4 (CSC 7.05.01 e 7.05.02 ) Qualifiche Voci contributive Apprendisti Fondo pensioni 14,85 Disoccupazione 1 Operai Impiegati Operatori di vendita Dirigenti 33,00 33,00 33,00 33,00 Contr. ex art. 24 L. 88/1989 - Contr. ex art. 25 L. 845/1978 - 0,30 0,30 0,30 0,30 - 0,20 0,20 0,20 0,20 Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) 0,11 CUAF 0,18 0 2 2 0,18 2 02 0,18 0 2 2 0,18 2 02 CIG straordinaria - - - - - MOBILITAʼ - - - - - Indennità economica MALATTIA 0,53 3,21 3,21 - - Indennità economica MATERNITAʼ 0,05 0 Inail 0,30 - - - - TOTALE 15,84 36,89 36,89 33,68 33,68 5,84 9,19 9,19 9,19 9,19 - - - - - TOTALE a carico del LAVORATORE 5,84 9,19 9,19 9,19 9,19 Contributo ASCOM 1,20 1,20 1,20 1,20 - Contributo COVELCO 0,10 0,10 0,10 0,10 - 2 0 2 0 2 0 2 di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni 3 CIG straordinaria 25 SINDACALE / WELFARE Amministrazione del personale Sindacale / Welfare novembre 2012 Amministrazione del personale Sindacale / Welfare ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2011 (note) 1) Per i datori di lavoro che hanno un numero di addetti pari o inferiore a 9, lʼaliquota del 10% a loro carico è ridotta di 8,5 punti nel primo anno e di 7 punti nel secondo anno di apprendistato. 2) A decorrere dal 1.2.2001 lʼesonero dallʼaliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro è pari a 0,80 punti percentuali. (Art. 120 comma 1, legge n. 388/2000). Ai datori di lavoro con contributo CUAF inferiore a 0,80% spetta un ulteriore esonero, fino ad un massimo di 0,40 punti percentuali, a valere sui contributi dovuti per le prestazioni temporanee, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. (Art. 120, comma 2 legge n. 388/2000). Lʼesonero complessivo non può comunque essere superiore a 0,8 punti percentuali. A decorrere dal 1.1.2006 lʼesonero dal versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro alla gestione di cui allʼart. 24 della legge n. 88/1989 è aumentata nella misura di un punto percentuale. (Art. 1, commi n. 361 e 362 della legge n. 266/2005). CUAF intera 2,48 – 1,80 = 0,68 CUAF ridotta MATERNITAʼ DISOCCUPAZIONE 0,43 – 0,43 = 0 0,24 – 0,24 = 0 1,31 – 1,13 = 0,18 1,80 3) A decorrere dal 1.1.1993 è dovuta unʼaliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzioni eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile – che per lʼanno 2011 è pari a € 43.042,00 – in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione, il cui limite è pari a € 3.587,00. (Art. 3-ter della legge n. 438/1992). 4) Hanno diritto alla riduzione del contributo CUAF le imprese commerciali individuali e quelle costituite in forma societaria (comprese le s.r.l.) a condizione che il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi nominativi della gestione speciale commercianti. (Art. 1, primo comma, punto 1 legge n. 114/1974). TABELLE CONTRIBUTI Minimali Inail - Anno 2012 Impiegati/operai Dirigente (retribuzione convenzionale) Tempo pieno Tempo parziale € 45,70 giornaliero € 1.188,20 mensile € 6,86 orario Fino al 30 giugno Dal 1° luglio Fino al 30 giugno Dal 1° luglio € 90,88 giornaliera € 2.272,08 mensile € 96,04 giornaliera € 2.401,10 mensile € 11,36 € 12,01 Minimali Inps - Anno 2012 Impiegati/operai Dirigenti 1 Circolare Inail n. 16 del 27 marzo 2012 1,2 2 3 Tempo pieno Tempo parziale € 45,70 giornaliero € 1.188,20 mensile € 6,86 orario € 126,41 giornaliero € 3.286,66 mensile € 18,96 orario Circolare Inail n. 42 del 5 settembre 2012 3 Circolare Inps n. 21 del 9 febbraio 2012 Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria Retribuzione di riferimento (1/1/2012) Limite massimo (1/1/2012) Riduzione contributiva Fino a € 2014,77 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive € 931,28 mensili 5,84% Oltre € 2014,77 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive) € 1119,32 mensili 5,84% La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dallʼarticolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Sullʼindennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dellʼindennità di mobilità è pari al 100% dellʼimporto stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, lʼindennità è ridotta allʼ80% della misura iniziale. 26 novembre 2012 Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (1° parte) DENOMINAZIONE CONTRIBUTO PERCENTUALI Ditta FONDO PREVID. M. NEGRI Dirigenti Ord. 10,14% Agg. 1,48% 1% Ord. 10,14% Agg. 1,50% 1% Ord. 10,14% Agg. 1,52% 1% Ord. 10,14% Agg. 1,54% 1% Ord. 10,60% Agg. 1,74% 1% Ord. 11,15% Agg. 1,76% 1% Ord. 11,35% Agg. 1,78% 1% Ord. 11,65% Agg. 1,80% 1% Ord. 11,65% Agg. 1,84% 1% Ord. 11,65% Agg. 1,87% 1% FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina) Ord. 2,84% Agg. 1,54% 1% FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina) Ord. 3,00% Agg. 1,74% 1% FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina) Ord. 3,30% Agg. 1,76% 1% FONDO PREVID. M. NEGRI FONDO PREVID. M. NEGRI FONDO PREVID. M. NEGRI FONDO PREVID. M. NEGRI FONDO PREVID. M. NEGRI FONDO PREVID. M. NEGRI FONDO PREVID. M. NEGRI FONDO PREVID. M. NEGRI FONDO PREVID. M. NEGRI RETRIBUZIONE CONVENZIONALE DECORRENZA IMPORTI Totale Azienda 12,62% 12,64% 12,66% 12,68% 13,34% 13,91% 14,13% 14,45% 14,49% 14,52% 5,38% 5,74% 6,06% 27 Dirig. Totale 59.224,54 annui 1.1.2003 a. t. m. 6.881,89 1.720,47 573,49 592,25 148,06 49,35 7.474,14 1.868,53 622,84 59.224,54 annui 1.1.2004 a. t. m. 6.893,74 1.723,43 574,48 592,25 148,06 49,35 7.485,99 1.871,49 623,83 59.224,54 annui 1.1.2005 a. t. m. 6.905,58 1.726,40 575,47 592,25 148,06 49,35 7.497,83 1.874,46 624,82 59.224,54 annui 1.1.2006 a. t. m. 6.917,43 1.729,36 576,45 592,25 148,06 49,35 7.509,68 1.877,42 625,80 59.224,54 annui 1.1.2007 a. t. m. 7.308,31 1.827,07 609,02 592,25 148,06 49,35 7.900,56 1.975,13 658,37 59.224,54 annui 1.1.2008 a. t. m. 7.645,89 1.911,47 637,15 592,25 148,06 49,35 8.238,14 2.059,53 686,50 59.224,54 annui 1.1.2009 a. t. m. 7.965,60 1.944,04 648,01 592,25 148,06 49,35 8.368,43 2.092,10 697,36 59.224,54 annui 1.1.2010 a. t. m. 7.965,60 1.991,42 663,80 592,25 148,06 49,35 8.557,85 2.139,46 713,15 59.224,54 annui 1.1.2011 a. t. m. 7.989,36 1.997,34 665,78 592,20 148,05 49,35 8.581,56 2.145,39 715,13 59.224,54 annui 1.1.2012 a. t. m. 8.007,12 2.001,78 667,26 592,25 148,06 49,35 8.599,37 2.149,84 716,61 59.224,54 annui 1.1.2006 a. t. m. 2.594,03 648,51 216,17 592,25 148,06 49,35 3.186,28 796,57 265,52 59.224,54 annui 1.1.2007 a. t. m. 2.807,24 701,81 233,94 592,25 148,06 49,35 3.399,49 849,87 283,29 59.224,54 annui 1.1.2008 a. t. m. 2.996,76 749,19 249,73 592,25 148,06 49,35 3.589,01 897,25 299,08 SINDACALE / WELFARE Amministrazione del personale Sindacale / Welfare novembre 2012 Amministrazione del personale Sindacale / Welfare Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (2° parte) DENOMINAZIONE CONTRIBUTO PERCENTUALI Ditta Dirigenti FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina) Ord. 3,60% Agg. 1,78% 1% FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina) Ord. 3,90% Agg. 1,80% 1% FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina) Ord. 3,90% Agg. 1,84% 1% FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina) Ord. 3,90% Agg. 1,87% 1% 5,70% 1,95% FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO 5,70% 1,87% RETRIBUZIONE CONVENZIONALE DECORRENZA IMPORTI Totale Azienda 6,38% 6,70% 6,74% 6,77% 7,65% 7,57% Dirig. Totale 59.224,54 annui 1.1.2009 a. t. m. 3.186,28 796,57 265,52 592,25 148,06 49,35 3.778,53 944,63 314,87 59.224,54 annui 1.1.2010 a. t. m. 3.375,79 843,94 281,31 592,25 148,06 49,35 3.968,04 992,01 330,67 59.224,54 annui 1.1.2011 a. t. m. 3.399,48 849,87 283,29 592,20 148,05 49,35 3.991,68 997,92 332,64 59.224,54 annui 1.1.2012 a. t. m. 3.417,24 854,31 284,77 592,25 148,06 49,35 4.009,49 1.002,37 334,12 44.194,25 annui 1.1.1996 a. t. m. 2.519,07 629,77 209,92 861,79 215,45 71,82 3.380,86 845,22 281,74 45.940,00 annui 1.1.2004 a. t. m. 2.618,58 654,65 218,22 859,08 214,77 71,59 3.477,66 869,42 289,81 FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO Ord. 5,50% Agg. 1,10% 1,87% 8,47% 45.940,00 annui 1.1.2007 a. t. m. 3.032,04 758,01 252,67 859,08 214,77 71,59 3.891,12 972,78 324,26 FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO Ord. 5,50% Agg. 2,41% 1,87% 9,78% 45.940,00 annui 1.10.2011 a. t. m. 3.633,84 908,46 302,82 859,08 214,77 71,59 4.492,92 1.123,23 374,41 10% 10% 20% ASS. ANTONIO PASTORE ASS. ANTONIO PASTORE FORMAZIONE 10% – 10% – 20% 38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig 1.7.2000 a. t. m. 3.873,43 968,36 322,79 1.394,43 348,61 116,20 5.267,86 1.316,97 438,98 48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig 1.7.2004 a. t. m. 4.803,05 1.200,76 400,25 464,81 116,20 38,73 5.267,86 1.316,97 438,98 1.7.1992 a. t. m. 129,11 32,28 10,76 129,11 32,28 10,76 258,22 64,56 21,52 – – Versamento trimestrale contributi: Fondo previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484; Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. -- Fax 06/80910237; Associazione Antonio Pastore (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448. Il contributo per la formazione, pari a € 129,11 annui a carico dellʼazienda e a e 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001. 28 novembre 2012 Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione DENOMINAZIONE CONTRIBUTO Qu.A.S. Quadrifor DECORRENZA Azienda (A*) IMPORTI Quadro (B) Totale (A+B) 1.1.1989 247,90 – 247,90 1.1.1995 247,90 36,15 284,05 1.1.2005 302,00 42,00 344,00 1.1.2009 340 50 390 1.6.2011 350 56 406 1.1.1995 25,82 15,49 41,31 1.1.2004 45,00 20,00 65,00 1.1.2005 50,00 25,00 75,00 Versamento annuale contributi: Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - Codice IBAN IT43W0832703399 000000018000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di e 302,00. Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario - Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B05696 03202000004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2. EST - Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Settori Affini Tipologia lavoratori Quota di iscrizione (una tantum) Contributo mensile Datore di lavoro Lavoratore 1 A tempo indeterminato full-time (CCNL Terziario) € 30,00 € 10,00 € 2,00 Apprendisti full-time (CCNL Terziario) € 30,00 € 10,00 € 2,00 A tempo indeterminato part-time (CCNL Terziario) € 30,00 € 7,00 € 2,00 Apprendisti part-time (CCNL Terziario) € 30,00 € 7,00 € 2,00 A tempo indeterminato full-time (CCNL Turismo) € 15,00 € 10,00 ---- Apprendisti full-time (CCNL Turismo) € 15,00 € 10,00 ---- A tempo indeterminato part-time (CCNL Turismo) € 8,00 € 10,00 ---- Apprendisti part-time (CCNL Turismo) € 8,00 € 10,00 ---- 1 Dal 1° gennaio 2012 * Il versamento dei contributi deve avvenire di norma entro il giorno 16 del mese successivo al periodo contributivo dichiarato (è ammesso anche il pagamento annuale anticipato con scadenza il 28 febbraio di ogni anno) attraverso: q Bonifico bancario (Banca popolare di Milano); q F24 codice EST 1 (solo per i contributi correnti). Quadri - Impiegati - Operai - Fon.Te Contributo 1 Quota Tfr Lavoratore 2 Datore di lavoro 3 Decorrenza e periodicità Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993 100% 0,55% 1,55% I contributi sono versati con periodicità Apprendisti 100% 0,55% 1,05% trimestrale 4 Lavoratori già occupati al 28.4.1993 50% 5 0,55% 1,55% (1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr. (2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore. (3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore. (4) Istruzioni al sito www.fondofonte.it (5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore. 29 SINDACALE / WELFARE Amministrazione del personale Sindacale / Welfare novembre 2012 Amministrazione del personale Sindacale / Welfare Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano Versamenti trimestrali dellʼimporto complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dellʼoccupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 0306901798000005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM. Livelli Livelli Contributo complessivo mensile in euro da ottobre 2012 Quadri 1 2 3 4 5 6 7 3,35 3,10 2,78 2,48 2,25 2,10 1,97 1,80 Apprendisti 1a metà 2 3 4 5 6 2,25 2,10 1,97 1,80 1,80 Contributo complessivo mensile in euro da ottobre 2012 Apprendisti 2a metà 2 3 4 5 6 2,48 2,25 2,10 1,97 1,97 Operatori di vendita 1a categoria 2a categoria 2,18 1,95 Si rammenta che qualora lʼazienda non versi la contribuzione allʼEnte bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale. Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto Classi di importo annuo delle provvigioni computabili Tabella Periodi A dal 1°/1/1959 al 31/12/1968 B dal 1°/1/1969 al 31/12/1976 C dal 1°/1/1977 al 31/12/1980 D dal 1°/1/1981 al 31/12/1988 Agenti e rappresentanti senza esclusiva E dal 1°/1/1989 F dal 1°/1/2002 sino a L. da 2.000.001 a oltre sino a L. da 2.500.001 a oltre sino a L. da 4.500.001 a oltre sino a L. da 6.000.001 a oltre sino a L. da 12.000.001 a oltre sino a € da 6.200,01 a oltre Indennità base più indennità integrativa % Agenti e rappresentanti in esclusiva 2.000.000 3.000.000 3.000.000 2.500.000 4.000.000 4.000.000 4.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 9.000.000 9.000.000 12.000.000 18.000.000 18.000.000 6.200,00 9.300,00 9.300,00 30 sino a L. da 2.500.001 a oltre sino a L. da 3.000.001 a oltre sino a L. da 6.000.001 a oltre sino a L. da 12.000.001 a oltre sino a L. da 24.000.001 a oltre sino a € da 12.400,01 a oltre 2.500.000 3.500.000 3.500.000 3.000.000 4.500.000 4.500.000 6.000.000 8.000.000 8.000.000 12.000.000 18.000.000 18.000.000 24.000.000 36.000.000 36.000.000 12.400,00 18.600,00 18.600,00 4% 2% 1% 4% 2% 1% 4% 2% 1% 4% 2% 1% 4% 2% 1% 4% 2% 1% novembre 2012 Contributi previdenziali Enasarco AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI Aliquota contributiva Massimale annuo delle provvigioni Minimale annuo dei contributi Massimale annuo delle provvigioni Minimale annuo dei contributi (preponente + agente) Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50) 9.000.000 60.000 7.500.000 36.000 3% + 3% Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231) 12.000.000 240.000 7.500.000 120.000 4% + 4% Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157) 24.000.000 240.000 10.000.000 120.000 5% + 5% Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77) 30.000.000 240.000 16.000.000 120.000 5% + 5% Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77) 34.000.000 240.000 20.000.000 120.000 5% + 5% Dal 1°/7/1998 42.000.000 480.000 24.000.000 240.000 5,75%+5,75% 4° Trimestre 2001 e 21.691,00 e 247,90 e 12.395,00 e 123,95 5,75%+5,75% Dal 1°/1/2004* e 24.548,00 e 248,00 e 14.027,00 e 124,00 6,25%+6,25% Dal 1°/1/2005 e 24.548,00 e 700,00 e 14.027,00 e 350,00 6,50%+6,50% Dal 1°/1/2006 e 25.481,00 e 727,00 e 14.561,00 e 364,00 6,75%+6,75% Dal 1°/1/2008 e 26.603,00 e 759,00 e 15.202,00 e 381,00 6,75%+6,75% Dal 1°/1/2010 e 27.667,00 e 789,00 e 15.810,00 e 396,00 6,75%+6,75% Dal 1°/1/2012 30.000,00 800,00 20.000,00 400,00 6,75%+6,75% Contributi per agenti operanti in forma di società di capitali Provvigioni annue Aliquota contributiva dal 1.1.2012 Fino a euro 13.000.000,00 2,40 % Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000,00 1,20% Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000,00 0.60% Oltre euro 26.000.000,00 0,15% I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dellʼanno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi. 31 SINDACALE / WELFARE Amministrazione del personale Sindacale / Welfare novembre 2012 Amministrazione del personale Sindacale / Welfare TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali dʼimposta (1/1/2007) LIMITE SCAGLIONE ANNUO SCAGLIONE ANNUO ALIQUOTA IMPOSTA SULLO SCAGLIONE IMPOSTA TOTALE ADD. PROVINCIALE E COMUNALE ( 1) Fino a euro 15.000,00 15.000,00 23% 3.450,00 3.450,00 – Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00 13.000,00 27% 3.510,00 6.960,00 – Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00 27.000,00 38% 10.260,00 17.220,00 – Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00 20.000,00 41% 8.200,00 25.420,00 – – 43% – – 1.250,007 23% 287,50 287,50 – Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33 1.083,33 27% 292,50 580,00 – Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33 2.250,00 38% 855,00 1.435,00 – Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00 1.666,67 41% 683,33 2.118,33 – – 43% – – – Oltre euro 75.000,00 Limite scaglione mensile Fino a euro 1.250,00 Oltre euro 6.250,00 (1) Lʼaddizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso dʼanno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito Tabella Addizionale Regione Lombardia 2011 ANNO 2011 Scaglioni Aliquota Fino a euro 10.329,14 1,23% Da euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71 1,23% Da euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41 1,63% Da euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68 1,73% Oltre euro 69.721.68 1,73% Tabella Addizionale Regione Lombardia 2012 ANNO 2012 Scaglioni Aliquota Fino a euro 15.000,00 1,23% Da euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00 1,58% Da euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00 1,73% Da euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00 1,73% Oltre euro 75.000,00 1,73% (1) Legge regionale 28.12.2011, n. 23 32 novembre 2012 TABELLE FISCALI - Detrazioni per familiari a carico A) Lavoro dipendente e assimilato reddito complessivo fino a 8.000 € 1.840 e con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 e b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 € reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 € 1.338 € + lʼimporto derivante dal seguente calcolo: 502 € X 15.000 - reddito complessivo 7.000 reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 € 1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: 55.000 - reddito complessivo 40. 000 Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nellʼanno. Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi: reddito complessivo maggiorazione reddito complessivo maggiorazione compreso tra 23.001 e 24.000 euro 10 euro compreso tra 26.001 e 27.700 euro 40 euro compreso tra 24.001 e 25.000 euro 20 euro compreso tra 27.701 e 28.000 euro 25 euro compreso tra 25.001 e 26.000 euro 30 euro B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni) Coniuge reddito complessivo fino a 15.000 € 800 € - lʼimporto derivante dal seguente calcolo: 110 X (reddito complessivo : 15.000) se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 € 690 € (detrazione fissa) reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 € 690 € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: 80.000 - reddito complessivo 40.000 Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta A seconda del reddito complessivo, la detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi: reddito complessivo maggiorazione reddito complessivo compreso tra 29.001 e 29.200 euro 10 euro compreso tra 35.001 e 35.100 euro compreso tra 29.201 e 34.700 euro 20 euro compreso tra 35.101 e 35.200 euro compreso tra 34.701 e 35.000 euro 30 euro maggiorazione 20 euro 10 euro Figli a carico figlio di età inferiore a 3 anni 900 € figlio di età superiore a 3 anni 800 € figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220) 1.120 € superiore a 3 anni (800+220) 1.020 € con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché lʼammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula: 95.000 - reddito complessivo 95.000 In sostanza, per determinare lʼimporto spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali). Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano. In presenza di più figli, lʼimporto di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. Quindi, lʼimporto aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via. In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dellʼaltro la detrazione compete a questʼultimo per lʼimporto totale. In caso di incapienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza. Altri familiari a carico La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro. Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali): 80.000 - reddito complessivo 80.000 Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta. 33 SINDACALE / WELFARE Amministrazione del personale Sindacale / Welfare novembre 2012 Amministrazione del personale Sindacale / Welfare UNIEMENS (Denuncia individuale) Assegno per il nucleo familiare Codice Uniemens F101 F110 Codice Uniemens H017 H301 L036 Causale restituzione Restituz. assegni nucleo famil. (lav. assist. per Tbc) Restituz. assegni nucleo famil. indebiti Causale recupero Recupero assegni familiari arretrati Assegni nucleo familiare ai lav. assistiti per Tbc Recupero assegni nucleo familiare arretrati Malattia Codice Uniemens E705 E775 E790 E791 Codice Uniemens E778 S110 S111 S112 S113 Causale restituzione Restituzione indennità malattia (da considerare Tbc) Restituzione indennità malattia indebita Restituzione indennità donatori midollo osseo Restituzione indennità donatori di sangue Causale recupero Differenze indennità malattia Indennità donatori di sangue Conguaglio differenze per donatori di sangue Indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52 Differenza indennità donatori midollo osseo Maternità Codice Uniemens E776 E780 M070 Codice Uniemens D900 E779 L053 L054 L055 L056 L057 L058 L070 Causale restituzione Restituzione indennità maternità indebita Restituzione indennità maternità (art. 78 Dlgs 151/01) Rec. indennità erogata ex art. 80 L. 388/2000 Causale recupero Indennità riposi per allattamento arretrati Differenze indennità maternità già liquidata Indennità maternità facolt. (famil. di handicap.) Indennità permessi giornalieri (famil. di handicap. comma 2) Differenza indennità maternità facoltativa Indennità permessi (famil. di handicap. comma 3) Indennità permessi (lav. con handicap, comma 6) Indennità permessi giornalieri (lav. con handicap., comma 6) Indennità per congedi ex L. 388/2000 art. 80) Tabelle codici “Tipi di contribuzione” di uso più frequente per argomento: Apprendistato - aziende fino a 9 dipendenti Tipologia di apprendistato Codice Uniemens Apprendistato per lʼespletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione Dal 1° al 12° mese di vigenza del contratto (aliquota 1,5%) Dal 13° al 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 3%) Oltre il 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 10%) Apprendistato professionalizzante Dal 1° al 12° mese di vigenza del contratto (aliquota 1,5%) Dal 13° al 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 3%) Oltre il 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 10%) Apprendistato per lʼacquisizione di un diploma o per corsi di alta formazione Dal 1° al 12° mese di vigenza del contratto (aliquota 1,5%) Dal 13° al 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 3%) Oltre il 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 10%) Apprendistato assunti in base alla normativa della legge n. 196/1997 Dal 1° al 12° mese di vigenza del contratto (aliquota 1,5%) Dal 13° al 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 3%) Oltre il 24° mese di vigenza del contratto (aliquota 10%) A1 A2 A0 B1 B2 B0 C1 C2 C0 D1 D2 D0 34 novembre 2012 UNIEMENS (Denuncia individuale) Apprendistato - aziende oltre i 9 dipendenti Tipologia di apprendistato Apprendistato per lʼespletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione Apprendistato professionalizzante Apprendistato per lʼacquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione Apprendistato assunti in base alla normativa della legge n. 196/1997 I codici sono da utilizzare per i contratti di qualsiasi durata. Il contributo è sempre pari al 10% Codice Uniemens A0 B0 C0 D0 Contratti di inserimento ex Dlgs n. 276/2003 Tipologia Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento economici Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico assunti con contratto di inserimento Codice Uniemens A0 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 F4 Misura agevolazione Lavoratori esclusi dagli incentivi Riduzione del 25% Riduzione del 40% Riduzione del 50% Riduzione del 100% Riduzione del 25% Riduzione del 40% Riduzione del 50% Riduzione del 100% Riduzione del 25% Riduzione del 40% Riduzione del 50% Riduzione del 100% Riduzione del 25% Riduzione del 40% Riduzione del 50% Riduzione del 100% Riduzione del 25% Riduzione del 40% Riduzione del 50% Riduzione del 100% Agevolazioni per lʼassunzione di disoccupati o sospesi in Cigs da più di 24 mesi Tipologia Lavoratori assunti da datori di lavoro non artigiani del Centro-Nord e datori di lavoro del Mezzogiorno non aventi natura di impresa, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro Lavoratori in cassa integrazione guadagni assunti da imprese del Centro-Nord ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta lʼagevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro Codice Uniemens 58 M8 Assunzione lavoratori dalle liste di mobilità Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) Lavoratori assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spett a il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi Lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spett a il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) 35 75 76 77 S5 S6 S7 M5 M6 M7 SINDACALE / WELFARE Amministrazione del personale Sindacale / Welfare novembre 2012 Amministrazione del personale Sindacale / Welfare UNIEMENS (Denuncia individuale) Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da aziende non rientranti nella Cigs Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) Lavoratori assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) Lavoratori assunti a termine, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) P5 P6 P7 S1 S2 S3 F5 F6 F7 Assunzione lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi di aziende in Cigs da almeno 6 mesi Lavoratori per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi Soci lavoratori delle cooperative di lavoro per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi Lavoratori assunti ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi 86 S4 M4 Assunzione agevolate in sostituzione di lavoratori in maternità Lavoratori assunti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro Lavoratori temporanei forniti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro 82 68 Incentivo al reimpiego dei dirigenti Dirigenti privi di occupazione per i quali spetta al datore di lavoro la riduzione del 50% dei contributi 92 Altri codici di uso comune 00 01 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 35 36 41 42 51 52 Nessuna particolarità contributiva Versamento del contributo Ivs per i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) Versamento del contributo per lʼassicurazione contro la disoccupazione (Ds), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) Versamento del contributo Mobilità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) Versamento del contributo per il Fondo di garanzia (Tfr), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) Versamento del contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) Versamento del contributo per lʼindennità economica di Malattia per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) Versamento del contributo per lʼindennità economica di Maternità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) Lavoratori non soggetti al contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds) Lavoratori non soggetti al contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf) Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf) Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf) Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, esclusi dal contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e dal contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf) Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds) Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf) Cittadini Usa con opzione per Ivs nel paese di origine Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dellʼart. 2, comma 2, della Legge n. 863/84 36 novembre 2012 UNIEMENS (Denuncia individuale) 59 66 67 G0 H0 Lavoratori assunti ai sensi dellʼart. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno) (circ. Inps n. 25/91) Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale (art. 13, c. 1, lett. A legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa al 79% (circ. Inps n. 203/2001) Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione al 50% (art. 13, c. 1, lett. B legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% (circ. Inps n. 203/2001) Lavoratore per contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005 Lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005 UNIEMENS (Denuncia aziendale) Fondo Interprofessionale - Adesione FITE FODI FOR.TE FON.DIR Fondo Interprofessionale - Revoca REDI REVO Revoca ai fondi paritetici interprofessionali per dirigenti Revoca aia fondi paritetici interprofessionali Contribuzione assistenza contrattuale W020 W030 Contrib. Assist. Contratt. Ascom -- capoluoghi provinciali Contrib. Assist. Contratt. Covelco - capoluoghi provinciali Trattamento fine rapporto CF11 CF30 PA10 PA20 PF10 PF20 PE30 RF01 Importo della maggiorazione dovuta per i periodi pregressi Restituzione importo imposta sostitutiva Tfr al Fondo di tesoreria Rec. anticip. Tfr su contr. Fondo di tesoreria Rec. anticip. Tfr su contr. Previd. e assist. Rec. prest. Tfr su contrib. Fondi di tesoreria Rec. prest. Tfr su contrib. Previd. e assist. Rec. importo imposta sostit. Tfr Fondo di tesoreria Recupero contributo versato in eccedenza al Fondo tesoreria Altri A700 A800 D100 M000 M001 M110 M119 M217 M900 M980 S060 Q900 Q920 A810 G800 L401 L402 L405 L407 L424 L508 L601 L613 L615 N954 Multe disciplinari Sanzioni L. 146/90 per scioperi illegittimi Interessi differimento Versamento rata per lavoratori messi in mobilità Versamento saldo per lavoratori messi in mobilità Restituzione incentivo previsto dal programma Pari Restituzione incentivo programma Pari 2007 Recupero riduzione proroga Cigs L. 266/2005 Contr. Solidarietà 10% art. 16 Dlgs n. 252/2005 (Fon.te, M. Negri) Contr. Solidarietà 10% ex art. 9bis L. 166/91 (M. Besusso, Quas, Est) Versamento contrib. sostitutiva in forma rateale Oneri accessori al tasso legale Sanzioni civili Rest. sanzioni ex L. 146/90 Recupero ai sensi art. 4 c. 10 L. 223/91 Conguaglio contributo art. 8, c. 4 L. 223/91 (arretrato) - a credito Conguaglio incentivo programma Pari - a credito Arretrati beneficio 50% Legge n. 166/2008 Arretrati beneficio Legge 291/2004 Conguaglio incentivo programma Pari 2007 Rid. contr. periodi pregressi art. 6, c. 4, L. 608/96 Conguaglio beneficio art. 4 c. 3, L. 236/93 (arretrato) Res. art. beneficio 50% indennità mobilità Arret. conguaglio beneficio 50% Cigs Sospensione contributi terremoto Abruzzo 2009 37 SINDACALE / WELFARE Amministrazione del personale Sindacale / Welfare novembre 2012 Amministrazione del personale Sindacale / Welfare TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R. ANNO 1999 ANNO 2000 ANNO 2001 ANNO 2002 ANNO 2003 ANNO 2004 ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 INDICE ISTAT COSTO VITA % DI INCREMENTO PERCENTUALE DA APPLICARE (*) 110,4 113,4 116,0 119,1 121,8 123,9 126,3 128,4 131,8 134,5 135,8 138,4 104,0 104,4 104,8 105,2 105,7 105,6 105,8 105,9 106,4 2,128 2,717 2,293 2,672 2,267 1,724 1,937 1,662 2,648 2,048 0,966 1,914 3,173 0,384 0,769 1,153 1,634 1,538 1,730 1,826 2,307 3,096 3,538 3,220 3,504 3,200 2,793 2,953 2,747 3,485 3,036 2,224 2,936 3,880 0,413 0,826 1,240 1,725 1,778 2,048 2,245 2,730 Dicembre Dicembre Dicembre Dicembre Dicembre Dicembre Dicembre Dicembre Dicembre Dicembre Dicembre Dicembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto (*) - 75% dellʼincremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari allʼ1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982. Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98) Casistica Contributi Inps/Inail Italia (fuori dal territorio comunale) IRPEF Estero Italia (fuori dal territorio comunale) Estero Indennità di trasferta forfetaria e/o diaria (escluse le spese di viaggio) Esente fino a € 46,48 giornaliere Esente fino a € 77,47 giornaliere Esente fino a € 46,48 giornaliere Esente fino a € 77,47 giornaliere Indennità di trasferta con rimborso analitico delle spese o di vitto o di alloggio Esente fino a € 30,99 giornaliere Esente fino a € 51,65 giornaliere Esente fino a € 30,99 giornaliere Esente fino a € 51,65 giornaliere Indennità di trasferta con rimborso analitico sia delle spese di vitto che di alloggio Esente fino a € 15,49 giornaliere Esente fino a € 25,82 giornaliere Esente fino a € 15,49 giornaliere Esente fino a € 25,82 giornaliere Rimborso altre spese anche non documentabili Esente fino a € 15,49 giornaliere Esente fino a € 25,82 giornaliere Esente fino a € 15,49 giornaliere Esente fino a € 25,82 giornaliere Spese di vitto e alloggio Esente Esente Esente Esente Indennità chilometrica e di trasporto (limiti tabelle Aci) Esente Esente Esente Esente Ogni altra spesa Imponibile al 100% Imponibile al 100% Imponibile al 100% Imponibile al 100% 38 novembre 2012 Ambiente - Sicurezza Politiche energetiche Indice AMBIENTE Raccolta differenziata dei rifiuti - Ordinanza sindaco Milano 42/2012 – Orari del ritiro. Novità . . . . . . . . . . . . . Pag. Direttiva Raee 2012/19/Ue - Nuova disciplina sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. . . . . . . . . Pag. 39 40 In primo piano Raccolta differenziata dei rifiuti Ordinanza 42/2012 del sindaco di Milano Orari del ritiro - Novità Con ordinanza del sindaco di Milano n. 42/2012, che avrà decorrenza dal 26 novembre 2012, vengono introdotte alcune novità in ordine alle modalità da seguire per la raccolta differenziata dei rifiuti. La suddetta ordinanza illustra in quattro tabelle le modalità secondo cui è organizzata la raccolta differenziata, ed è inoltre accompagnata da tre allegati, che riportano zone e vie della città alle quali si riferisce la raccolta differenziata: - Allegato A (zone Brera, Montenapoleone, Corso Como, Navigli); - Allegato B (elenco delle vie del cd centro allargato); - Allegato C (elenco di ulteriori zone del centro allargato). 6 Le novità riguardano principalmente, oltre alle utenze domestiche, le utenze dei cd grandi produttori ubicati nelle zone di cui allʼallegato C dellʼordinanza in oggetto, relativamente agli orari di ritiro della frazione organica. In pratica: rispetto allʼattuale ritiro pomeridiano, la raccolta tornerà ad essere effettuata nelle ore del mattino (con esposizione dalle 5.00 alle 5.40 in centro, e dalle 7.00 alle 8.00 nella fascia esterna). Segnatamente, per grandi produttori si intendono: pescherie, mense, attività di ristorazione collettiva, negozi di frutta, verdura e fiori, banchi di pescheria e di frutta, verdura e fiori dei mercati ambulanti (in sostanza, tutti esercizi chiusi la sera, compresi i bar). Ricordiamo che anche per i grandi produttori e gli alberghi e ristoranti ubicati nelle zone di cui allʼallegato A, il ritiro della frazione organica avviene negli orari mattutini (con esposizione dalle 5.00 alle 5.40). Mentre per alberghi e ristoranti ubicati nelle vie e zone cittadine di cui agli allegati B e C, la raccolta della frazione organica continua ad essere effettuata nelle ore notturne (dalle 23.00 alle 24.00). 39 AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE Ambiente novembre 2012 Ambiente - Sicurezza Politiche energetiche Ambiente Direttiva Raee 2012/19/Ue Nuova disciplina sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche Il 13 agosto scorso è entrata in vigore la nuova direttiva Raee, direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro la data del 14 febbraio 2014, quando scatterà l'abrogazione della storica direttiva 2002/96/Ce, recepita a suo tempo nel nostro Paese con il Dlgs 151/2005. Lʼobiettivo di fondo della nuova normativa europea si legge nel “sesto considerando” e sta nel “contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite, in via prioritaria, la prevenzione della produzione di Raee e, inoltre, attraverso il loro riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all'uso efficiente delle risorse e al recupero di materie prime secondarie di valore” (per le definizioni a cui riferirsi, il provvedimento fa rinvio alla direttiva quadro “Rifiuti”, 2008/98/Ce -già recepita nel nostro ordinamento con le modifiche al Codice ambientale apportate dal Dlgs 205/2010: (cfr Informatore marzo 2011). La nuova direttiva prevede due fasi di attuazione: una prima fase transitoria e una seconda fase “a regime”. Durante il periodo transitorio, in particolare, che si estende lungo lʼarco dei primi sei anni dallʼentrata in vigore della direttiva, non è previsto alcun cambiamento allʼattuale ambito di applicazione delle dieci classi di prodotti, salvo la modifica relativa allʼaggiunta, da subito, di: - apparecchiature facenti parte di impianti fissi di grandi dimensioni che svolgono la loro funzione anche ove non siano elementi degli stessi (tra cui figurano i pannelli fotovoltaici, che vengono abbinati al gruppo degli apparecchi di consumo, e le attrezzature di illuminazione); - veicoli elettrici a due ruote non omologati (ad es. le biciclette elettriche a pedalata assistita). A parte ciò, non ci sono altri cambiamenti importanti: i prodotti rimangono suddivisi in 10 categorie, indicate allʼAllegato I, molto simili a quelle attuali. Lʼambito di applicazione potrà comunque essere oggetto di riesame da parte della Commissione entro il terzo anno dallʼentrata in vigore della direttiva. Tra le principali novità, si evidenziano: - una migliore definizione del campo di applicazione del provvedimento; - chiarimenti sulla distinzione tra Raee domestici e professionali, con la specificazione di come devono essere inquadrati gli apparecchi cd "dual use"; - misure agevolative della preparazione per il riutilizzo; - introduzione del ritiro cd. "uno contro zero" per i Raee di piccolissime dimensioni; - modifiche alle norme sul finanziamento della gestione dei Raee. Di seguito, uno schema con le principali disposizioni della normativa. Campo di applicazione Periodo transitorio - dal 13 agosto 2012 al 13 agosto 2018 La direttiva si applica alle seguenti categorie di Aee (Allegato I): 1. Grandi elettrodomestici 2. Piccoli elettrodomestici 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici 5. Apparecchiature di illuminazione Alle Aee escluse dallʼattuale disciplina, si aggiunge lʼesclusione delle seguenti Aee: 1. apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificamente militari; 40 novembre 2012 Ambiente - Sicurezza Politiche energetiche 6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati) 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo 10. Distributori automatici 2. apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un'altra apparecchiatura, che è esclusa o non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura; 3. lampade a incandescenza Periodo a regime - dal 14 agosto 2018 Resteranno al di fuori del campo di applicazione una serie di apparecchiature, alcune delle quali già attualmente escluse (utensili industriali fissi di grandi dimensioni; impianti fissi di grandi dimensioni), altre costituenti nuove esenzioni. La direttiva non si applicherà, quindi, alle seguenti Aee: 1. apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificamente militari; 2. apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un'altra apparecchiatura, che è esclusa o non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura; 3. lampade a incandescenza; 4. apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio; 5. utensili industriali fissi di grandi dimensioni; 6. impianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di detti impianti; 7. mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati; 8. macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale; 9. apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese; 10. dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora si sospetti che tali dispositivi siano infetti prima della fine del ciclo di vita, e dispositivi medici impiantabili attivi. Ferme le esclusioni di cui sopra, il campo di applicazione della direttiva Raee si estenderà a tutte le Aee secondo il concetto di “campo di applicazione aperto”. Gli apparecchi così risultanti sono raggruppati nelle seguenti 6 classi, indicate nellʼAllegato III: 1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura 2. Schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2 3. Lampade 4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), differenti dalle apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3. 5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), escluse le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6. 6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) Entro i primi tre anni (agosto 2015) dallʼentrata in vigore, lʼambito di applicazione “a regime” della direttiva potrà essere oggetto di riesame ad opera della Commissione, assieme alla definizione dei parametri da seguire per distinguere tra apparecchiature di grandi e di piccole dimensioni (la nuova direttiva contiene comunque una definizione ufficiale di “impianti fissi di grandi dimensioni”). Progettazione delle Aee Gli Stati membri sono chiamati ad adottare misure adeguate affinché: - siano applicati i requisiti di progettazione ecologica della direttiva 2009/125/Ce (che ha previsto lʼistituzione di un quadro per lʼelaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi allʼenergia) 41 AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE Ambiente novembre 2012 Ambiente - Sicurezza Politiche energetiche Ambiente - i Produttori non impediscano il riutilizzo dei Raee mediante specifiche della progettazione o dei processi di fabbricazione, a meno che queste presentino vantaggi di primaria importanza (ad es. in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza). Nozione di produttore Secondo la normativa vigente, le categorie di soggetti rientranti nella definizione di “produttore” sono le seguenti tre: 1. chi produce e immette sul mercato di uno Stato membro Aee recanti il suo marchio; 2. chi immette nel mercato di uno Stato membro col proprio marchio apparecchiature prodotte da altri; 3. chi importa ed immette sul mercato di uno stato membro Aee con il marchio originale del produttore che gli ha fornito i prodotti. In tutti e tre i casi, é indifferente che la vendita avvenga a distanza o meno. La nuova direttiva precisa che il produttore dovrà essere “stabilito in uno Stato membro” oppure, se vende gli Aee mediante tecniche di comunicazione a distanza, potrà essere stabilito nello stesso Stato membro in cui vende gli Aee, oppure in un altro Stato membro oppure in un Paese terzo. NB: I venditori a distanza di Aee domestici devono registrarsi nello Stato membro in cui effettuano la vendita (nel caso, tramite rappresentante autorizzato designato ai sensi dellʼart. 17 della direttiva) e farsi carico di tutti gli oneri anche finanziari previsti in capo ai produttori dalla normativa Raee. La nuova direttiva prevede misure di coordinamento, informazione e collaborazione tra i vari registri nazionali. Registro dei produttori di Aee Gli Stati membri devono: - stilare un Registro dei produttori comprensivo dei produttori che forniscono Aee mediante tecniche di comunicazione a distanza; - garantire che ogni produttore (o rappresentante autorizzato), sia registrato e possa inserire nei Registri nazionali on line tutte le informazioni pertinenti nonché opportunamente aggiornare quelle di cui allʼAllegato X (nome e indirizzo del produttore, categoria, tipo e marchio commerciale dellʼAee, etc.). Iscrizione al registro nazionale delle Aee tramite rappresentante autorizzato Ai produttori residenti in altro Stato membro viene riconosciuta la possibilità di iscriversi al registro nazionale del Paese nel quale vendono tramite un rappresentante autorizzato. Questo è già, peraltro, il sistema applicato in Italia (non solo per i Raee ma anche per i rifiuti di pile e accumulatori) in virtù della normativa di attuazione vigente nel nostro Paese: il produttore, infatti, che immette Aee sul mercato italiano e ha sede in un altro Stato membro o in Paesi terzi, si iscrive al registro nazionale Aee (e, nel caso, anche a quello relativo ai rifiuti di pile e accumulatori) tramite un rappresentante in Italia, incaricato dei correlativi adempimenti. Tale sistema, peculiare del nostro Paese, viene così esteso dalla nuova direttiva a tutti i Paesi Ue. Identificazione dei Raee professionali e apparecchi “dual use” Anche per la nuova direttiva, è stabilito un regime finanziario e di raccolta diverso per i Raee domestici e per i Raee professionali: con riguardo ai primi, la raccolta non spetta al produttore, il quale è invece tenuto a farsi carico del ritiro dei Raee professionali presso lʼacquirente finale di un suo prodotto, oltre che naturalmente curare a sue spese il trattamento di tali rifiuti. Occorre dunque sempre distinguere correttamente le due tipologie in questione. In particolare, la nuova direttiva stabilisce che gli apparecchi cd “dual use”, cioè quegli apparecchi (es. un personal computer, un pc/telefono palmare, certi tipi di stampanti multifunzionali) che si prestano - per qualità, prezzo, canale di vendita - allʼuso sia domestico sia professionale, sono trattati, quando diventano rifiuti, come Raee domestici e non professionali. 42 novembre 2012 Ambiente - Sicurezza Politiche energetiche Obblighi per i distributori Con riguardo ai Raee domestici, gli Stati membri devono provvedere affinché: - oltre al ritiro “uno contro uno” previsto dalla normativa attualmente in vigore a fronte della vendita di nuove Aee (a condizione che il reso sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni dell'apparecchiatura nuova acquistata) - i distributori siano tenuti anche alla raccolta “uno contro zero”, cioè alla raccolta dei Raee indipendentemente dalla vendita di un prodotto nuovo: tale obbligo riguarderà gli esercizi di almeno 400 mq, dedicati alla vendita di Aee e con riferimento ai soli Raee di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm) “salvo ove una valutazione dimostri che regimi di raccolta alternativa esistenti non siano almeno altrettanto efficaci”. Trattamento - smaltimento dei Raee Gli Stati membri sono chiamati ad adottare misure adeguate a: a) ridurre al minimo lo smaltimento dei Raee sotto forma di rifiuti urbani misti; b) assicurare il trattamento corretto di tutti i Raee raccolti e a raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata dei Raee, in via prioritaria per: • apparecchiature per lo scambio di temperatura contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra; • lampade fluorescenti contenenti mercurio; • pannelli fotovoltaici; • apparecchiature di piccole dimensioni. Gli Stati membri devono inoltre: c) vietare lo smaltimento di Raee raccolti separatamente che non sono ancora stati sottoposti al trattamento; d) assicurare che la raccolta e il trasporto dei Raee raccolti separatamente siano eseguiti in maniera da consentire condizioni ottimali per la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o il confinamento delle sostanze pericolose; e incoraggiare gli impianti o i centri di raccolta a prevedere, prima di ogni ulteriore trasferimento, a seconda dei casi, la separazione nei punti di raccolta dei Raee da preparare per il riutilizzo da altri Raee raccolti separatamente, in particolare concedendo l'accesso al personale dei centri di riutilizzo. f) provvedere affinché tutti i Raee raccolti separatamente vengano sottoposti ad un “trattamento adeguato”. NB: pur rimandando per la definizione ufficiale di “trattamento” alla direttiva 2008/98/Ce, direttiva quadro sui rifiuti (“operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento”), la direttiva 2012/19/Ue precisa che “i trattamenti adeguati, diversi dalla preparazione per il riutilizzo, e le operazioni di recupero e di riciclaggio includono almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo ai sensi dell'allegato VII”. Nel rispetto dei regolamenti 1013/2006/Ce e 1418/2007/Ce, lʼoperazione di trattamento dei Raee può anche essere effettuata al di fuori dello Stato membro in questione o dell'Unione. I Raee in tal modo esportati saranno presi in considerazione rispetto agli obblighi e agli obiettivi della direttiva solo nel caso lʼesportatore possa dimostrare che il trattamento ha avuto luogo in condizioni equivalenti. Entro il 14 febbraio 2013 la Commissione Ue chiederà alle organizzazioni di normazione europee di elaborare norme minime europee per il trattamento, compresi il recupero, il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, dei Raee. Su tali basi la Commissione adotterà atti di esecuzione per stabilire norme minime di qualità, al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione della norma. Obiettivi di raccolta Gli obiettivi di raccolta sono stabiliti secondo criteri di gradualità (salvi eventuali obiettivi più “ambiziosi” da parte dei singoli Stati): Per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della direttiva (fino al 2015) Continua ad applicarsi lʼobiettivo minimo attuale di almeno 4 kg lʼanno per abitante di Raee provenienti dai nuclei domestici, 43 AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE Ambiente novembre 2012 Ambiente - Sicurezza Politiche energetiche Ambiente “oppure lo stesso volume di peso medio di Raee raccolto nello Stato membro in questione nei tre anni precedenti, considerando il valore più alto”. Dopo i primi tre anni dallʼentrata in vigore della nuova direttiva Raee (dal 2016) Il tasso minimo di raccolta, calcolato sul peso totale di Raee raccolti in un dato anno dallo Stato membro interessato, ed espresso come percentuale del peso medio delle Aee immesse sul mercato in detto Stato membro nei tre anni precedenti, deve essere pari al 45%. Il tasso deve poi aumentare gradualmente nei tre anni successivi. Dal 2019 lʼobiettivo minimo di raccolta da raggiungere ogni anno dovrà essere pari al 65% del peso medio delle Aee immesse sul mercato nello Stato membro interessato nei tre anni precedenti o, in alternativa, all'85% del peso dei Raee prodotti nel territorio di tale Stato membro. Si tratta di percentuali di raccolta molto lontane da quelle dellʼattuale realtà nazionale, in particolare con riguardo al Sud del Paese, ed oltretutto oggetto di difficile misurazione, non essendo al momento disponibili dati informativi su tutti i Raee prodotti, ma solo relativamente ai Raee raccolti presso le isole ecologiche comunali. Sarà necessario lo sviluppo di una metodologia di calcolo da parte della Commissione, che sarà inoltre chiamata a proporre eventuali emendamenti rispetto agli obiettivi di massima sopra indicati (con particolare riguardo ai pannelli fotovoltaici, alle apparecchiature di piccole dimensioni e alle lampade contenenti mercurio). Obiettivi di recupero, riciclaggio, riutilizzo La nuova direttiva - dopo avere indicato nei “considerando” obiettivi prioritari tra cui, oltre a quelli tradizionali della tutela della salute e dellʼambiente, anche quello della preservazione delle materie prime intese come risorsa essenziale per lo sviluppo europeo - stabilisce, allʼAllegato V, nuovi obiettivi di recupero, riciclaggio e preparazione al riutilizzo che variano per categoria di prodotto e per periodo di tempo (ad es., nel caso delle apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni, delle apparecchiature di consumo e dei pannelli fotovoltaici, sono previsti, per i primi tre anni, obiettivi di recupero del 75% e di riciclaggio del 65%). Il raggiungimento degli obiettivi sarà calcolato dividendo il peso dei Raee che entrano nell'impianto di recupero/riciclaggio/preparazione per il riutilizzo, dopo il trattamento appropriato, con riguardo al recupero o al riciclaggio, per il peso di tutti i Raee raccolti separatamente per ciascuna categoria, espresso come percentuale. Attività preliminari quali la cernita e il deposito, che precedono il recupero, non sono prese in considerazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi. Inoltre, gli Stati membri sono tenuti ad attuare la registrazione dei materiali in uscita dagli impianti di trattamento onde fornire questi dati alla Commissione che li utilizzerà per una possibile ridefinizione degli obiettivi. Progettazione, riutilizzo, riciclabilità La direttiva stabilisce che gli Stati membri devono favorire: - la collaborazione tra riciclatori e produttori nello stadio preliminare allʼimmissione in commercio degli Aee (il che significa: progettazione degli Aee secondo i criteri della direttiva cd. Ecodesign” 2009/125/Ce sui prodotti correlati allʼuso di energia); - la collaborazione tra riciclatori e riutilizzatori quando gli Aee, divenuti Raee, giacciono presso i centri di trattamento; in tal caso, infatti, i riciclatori dovranno: • effettuare la separazione dei Raee da preparare per il riutilizzo dagli altri Raee della raccolta differenziata, • quindi assicurare ai riutilizzatori lʼaccesso ai centri di trattamento per il ritiro dei Raee suscettibili di ridiventare Aee (cioè di essere ulteriormente utilizzati dopo eventuali operazioni di ripristino). La direttiva conferma altresì lʼobbligo, già attualmente previsto in capo ai produttori, di fornire agli operatori del riutilizzo, ai trattatori e ai riciclatori le informazioni utili e necessarie ai fini di tali attività per ogni nuovo modello di Aee immesso in commercio. 44 novembre 2012 Ambiente - Sicurezza Politiche energetiche Finanziamento Raee “storici” Con riguardo alla gestione dei cd Raee “storici”, ovvero dei rifiuti generati da Aee immesse nel mercato prima del 13/8/2005 (per lʼItalia, a seguito di emendamenti legislativi nazionali, si deve considerare la data del 31/12/2010) i Produttori sono tenuti ad aderire a un sistema collettivo, essendo solidalmente responsabili. Raee “nuovi” Con riguardo ai Raee “nuovi”, ossia generati da Aee immesse nel mercato dopo il 13/8/2005 (per lʼItalia, dopo il 31/12/2010), viene ribadito che i produttori sono responsabili individualmente del finanziamento della gestione di tali rifiuti. Con specifico riferimento al nostro Paese, va detto che, per ciò che concerne i Raee nuovi, i produttori possono (per via di un emendamento della legge comunitaria 2009) attualmente scegliere tra un regime collettivo e uno individuale. Raee “nuovi” e “visible fee” La “visible fee”, detta in Italia Ecr (eco contributo Raee) è attualmente prevista per alcuni Raee “storici” (condizionatori ed elettrodomestici “bianchi”) fino al 13/2/2013; essa permette ai produttori di indicare separatamente in fattura, rispetto al prezzo di vendita, i costi di raccolta e trattamento a loro carico. In base alla nuova direttiva, questo sistema di finanziamento non termina alla data indicata del 13 febbraio. Agli Stati membri viene lasciata la facoltà di stabilire o mantenere lʼEcr (per tutti o alcuni Aee) a livello nazionale, purché i costi così indicati “non superino la migliore stima delle spese effettivamente sostenute”. Obblighi di informazione La direttiva 2012/19/Ue prevede specifici obblighi di informazione in capo ai produttori di Aee, verso sia agli utilizzatori dei prodotti, sia gli impianti di trattamento e recupero. Obblighi verso gli utilizzatori Gli Stati membri devono: a) provvedere (anche mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati) affinché gli utilizzatori di Aee nei nuclei domestici ottengano le informazioni concernenti: - lʼobbligo di non smaltire i Raee come rifiuti urbani misti e di effettuare la raccolta differenziata; - i sistemi di ritiro e raccolta disponibili per tali utilizzatori; - il proprio ruolo nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei Raee; - gli effetti potenziali delle sostanze pericolose contenute nelle Aee sull'ambiente e la salute umana; - il significato del simbolo che indica la raccolta differenziata delle Aee. b) adottare misure appropriate affinché i consumatori contribuiscano alla raccolta dei Raee e favoriscano il processo di riutilizzo, trattamento e recupero; c) provvedere affinché i produttori marchino adeguatamente le Aee immesse sul mercato con il simbolo che indica la raccolta differenziata delle Aee (Allegato IX), preferibilmente in conformità alla norma europea En 50419. In casi eccezionali, il simbolo può essere stampato sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia dell'Aee. Obblighi verso gli impianti di trattamento Gli Stati membri sono tenuti ad adottare, anche mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati, le misure necessarie per garantire che i produttori forniscano gratuitamente le informazioni in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento per ogni tipo di nuove Aee immesse per la prima volta sul mercato dell'Unione, entro un anno dalla data di immissione sul mercato dell'apparecchiatura. Le informazioni devono essere messe a disposizione degli impianti di trattamento e riciclaggio in forma di manuali o attraverso gli strumenti elettronici (cd-rom e servizi on line). 45 AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE Ambiente Per informazioni: 02.7750362 [email protected] - www.unionemilano.it novembre 2012 Tributario Indice IMPOSTE INDIRETTE Responsabilità solidale dellʼappaltatore – Chiarimenti – Circolare dellʼAgenzia delle Entrate dellʼ8 ottobre 2012, n. 40/E.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IMPOSTE DIRETTE Beni dellʼimpresa concessi in godimento a soci o familiari - Comunicazione - Proroga al 31 marzo 2013 Provvedimento del direttore dellʼAgenzia delle Entrate del 17 settembre 2012, n. 2012/133184 . . . . . . . . . . . . . . . Beni dellʼimpresa concessi in godimento ai soci o familiari – Ulteriori chiarimenti – Circolare dellʼAgenzia delle Entrate del 24 settembre 2012, n. 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remissione in bonis – Primi chiarimenti – Circolare dellʼAgenzia delle Entrate n. 38/E del 28 settembre 2012. . . . Pag. 47 Pag. 50 Pag. 51 Pag. 53 In primo piano Responsabilità solidale dellʼappaltatore Chiarimenti Circolare n. 40/E dellʼAgenzia delle Entrate dellʼ8 ottobre 2012 Con il documento di seguito illustrato, in materia di responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi importanti chiarimenti sulla decorrenza dei relativi effetti della suddetta disciplina e sulla certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell’Iva.spese relative agli interventi per la riqualificazione energetica degli edifici, che verranno sostenute dal 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della legge in esame) sino al 30 giugno 2013. 4 47 TRIBUTARIO Imposte indirette novembre 2012 Tributario Imposte indirette LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 40, datata 8 ottobre 2012, recante: “Articolo 13-ter del Dl n. 83 del 2012 - Disposizioni in materia di responsabilità solidale dellʼappaltatore - Chiarimenti”. Lʼarticolo 13-ter del Dl n. 83/2012 (cd. decreto crescita), convertito dalla legge n. 134/2012, entrato in vigore il 12 agosto 2012, sostituendo integralmente il comma 28 dellʼarticolo 35 del Dl n. 223/2006, ha modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nellʼambito dei contratti dʼappalto e subappalto di opere e servizi. La nuova disposizione prevede quanto segue: • in caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale è stabilita nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto; • la responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che i versamenti predetti, alla data del pagamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di versamento delle ritenute e dellʼIva predetta può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione del responsabile di un centro di assistenza fiscale (art. 35, c. 1 del Dlgs n.241/1997) o di un iscritto negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali o dei consulenti del lavoro (art. 3, c. 3 lett. a) Dpr n. 322/1998); • lʼappaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore; • gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido; • il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dallʼappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori; • anche in questo caso, il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore; • l'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore; • tutte le disposizioni riferite si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (operazioni B to B) e, in ogni caso, dai soggetti Ires (società di capitale, enti non commerciali, ecc., vd. art. 73 del Dpr n. 917/1986) e dallo Stato e dagli altri enti pubblici (art. 74 del Dpr n. 917/1986); sono invece escluse dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti (art. 33 del Dlgs n. 163/2006). Come sopra visto, la responsabilità dellʼappaltatore e del committente per il versamento allʼErario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dellʼimposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dallʼappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nellʼambito del contratto è esclusa se lʼappaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore, documentazione che, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da Caf o da professionisti abilitati; sia lʼappaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino allʼesibizione della predetta documentazione. In considerazione delle difficoltà operative sollevate dalle associazioni delle categorie interessate in merito alla decorrenza dei relativi effetti e alla certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dellʼIva, con la circolare in esame lʼAgenzia delle Entrate fornisce i seguenti chiarimenti. Entrata in vigore della disposizione Una delle questioni maggiormente avvertite attiene allʼindividuazione del momento di entrata in vigore delle dispo- 48 novembre 2012 Tributario sizioni dellʼarticolo 13-ter ed, in particolare, del momento a partire dal quale il committente/appaltatore è tenuto, in forza delle nuove disposizioni, a verificare che gli adempimenti fiscali - consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento dellʼimposta sul valore aggiunto dovuta allʼErario in relazione alle prestazioni effettuate nellʼambito del rapporto di appalto/subappalto – scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti dallʼappaltatore/subappaltatore. A tale proposito, lʼAgenzia delle Entrate precisa che le suddette disposizioni si applicano solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012. Inoltre, considerato che la norma introduce, sia a carico dellʼappaltatore che del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria, lʼamministrazione finanziaria ritiene che, in base allʼarticolo 3, comma 2, della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), tali adempimenti siano esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dallʼ11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012. Tale disposizione, intervenendo su un elemento fondamentale delle prestazioni contrattuali quale il pagamento del corrispettivo, potrebbe alterare il rapporto sinallagmatico relativo ai contratti già stipulati. La norma attribuisce, infatti, ad una delle parti (appaltatore/committente) il diritto potestativo di sospendere la propria prestazione (il pagamento) in attesa che lʼaltra parte (appaltatore/subappaltatore) produca una documentazione attestante la regolarità degli adempimenti fiscali. Acquisizione della documentazione Unʼaltra criticità attiene alla documentazione che lʼappaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dellʼIva e delle ritenute, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore. Poiché la disposizione prevede che lʼattestazione dellʼavvenuto adempimento degli obblighi fiscali può essere rilasciata anche attraverso lʼasseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato, lʼAgenzia delle Entrate afferma che si può ammettere il ricorso ad ulteriori forme di documentazione idonee a tale fine. In particolare, è valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai Caf Imprese e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del Dpr n. 445/2000 - con cui lʼappaltatore/subappaltatore attesta lʼavvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione. Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve: - indicare il periodo nel quale lʼIva relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dellʼIva per cassa (articolo 7 del Dl n. 185/2008) oppure la disciplina del reverse charge; - indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale; - riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dellʼIva e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati; - contenere lʼaffermazione che lʼIva e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa. 49 TRIBUTARIO Imposte indirette novembre 2012 Tributario Imposte dirette Beni dellʼimpresa concessi in godimento a soci o familiari Comunicazione Proroga al 31 marzo 2013 Provvedimento del direttore dellʼAgenzia delle Entrate n. 2012/133184 del 17 settembre 2012 Contenuto in sintesi Il provvedimento in esame modifica il provvedimento del direttore dellʼAgenzia delle Entrate del 16 novembre 2011, disponendo la proroga al 31 marzo 2013 del termine per la prima comunicazione dei dati relativi ai beni dellʼimpresa concessi in godimento a soci o familiari, fissato al 15 ottobre 2012. LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del direttore dellʼAgenzia delle Entrate n. 2012/133184 del 17 settembre 2012 recante: “Modalità e termini di comunicazione allʼAnagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dellʼimpresa concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dellʼarticolo 2, comma 36-sexies-decies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Modifiche al provvedimento del 16 novembre 2011”. Il Dl n. 138/2011 convertito nella L n. 148/2011 ha stabilito che lʼimpresa concedente beni aziendali a soci o familiari dellʼimprenditore deve comunicare allʼAgenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento; le disposizioni citate si applicano a decorrere dal periodo dʼimposta successivo a quello in corso alla data del 17 settembre 2011, cioè, per i soggetti con periodo dʼimposta coincidente con lʼanno solare, dallʼanno 2012 (vd. ns. circ. n. 94/2011). Con il provvedimento dellʼAgenzia delle Entrate del 16 novembre 2011 lʼamministrazione finanziaria ha dato attuazione alla predetta normativa, stabilendo, tra lʼaltro, che la comunicazione deve essere effettuata, di regola, entro il 31 marzo dellʼanno successivo a quello di chiusura del periodo dʼimposta in cui i beni sono concessi in godimento. Con norma di carattere straordinario, il punto 3.5 del citato provvedimento aveva stabilito che, per i beni concessi in godimento in essere nei periodi di imposta precedenti a quello di prima applicazione, la comunicazione doveva essere effettuata entro il 31 marzo 2012 (vd. per unʼampia trattazione del tema ns. circ. 110/2011). Con il provvedimento datato 13 marzo 2012, il direttore dellʼAgenzia delle Entrate aveva prorogato il predetto termine del 31 marzo 2012 al 15 ottobre 2012 ( vedi ns. circ. n. 22/2012); con il provvedimento in esame il direttore dellʼAgenzia delle Entrate, tenuto conto delle particolari difficoltà di attuazione e dellʼassoluta novità dellʼobbligo in esame, ha disposto che il termine del 15 ottobre 2012 è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2013. 50 novembre 2012 Tributario Beni dellʼimpresa concessi in godimento ai soci o familiari Ulteriori chiarimenti Circolare n. 36 dellʼAgenzia delle Entrate del 24 settembre 2012 Contenuto in sintesi Con il documento di seguito illustrato lʼAgenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sul trattamento fiscale dei beni aziendali concessi in godimento a condizioni favorevoli ai familiari dellʼimprenditore, ai soci delle società e loro familiari. LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 36, datata 24 settembre 2012, recante: “Beni concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dellʼarticolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Ulteriori chiarimenti”. Con circolare del 15 giugno 2012 n. 24/E lʼAgenzia ha fornito i primi chiarimenti sulle modalità applicative dellʼarticolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del Dl n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, che ha introdotto delle disposizioni volte a contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni relativi allʼimpresa a soci o familiari dellʼimprenditore per fini privati (vedi ns. circ. n. 70/2012). Con il documento in esame, atteso che sono state poste allʼattenzione dellʼAgenzia delle Entrate alcune criticità connesse alle modalità di applicazione delle suddette disposizioni, lʼAgenzia stessa ha fornito le seguenti ulteriori precisazioni. 1. Certificazione Al fine di determinare la misura del reddito diverso derivante dagli accordi tra le parti per la concessione in godimento del bene relativo allʼimpresa, per esigenze di certezza e di documentabilità, la circolare del 15 giugno 2012 n. 24/E ha ritenuto opportuno precisare che il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali debbano risultare da apposita certificazione scritta di data certa antecedente alla data di inizio dellʼutilizzazione del bene. Detta precisazione è volta a chiarire lʼopportunità, in unʼottica di correttezza e trasparenza dei rapporti tra il contribuente e lʼamministrazione finanziaria, che gli elementi essenziali dellʼaccordo tra concedente ed utilizzatore, quali il corrispettivo, lʼinizio e la durata del godimento del bene, risultino documentati, fin dallʼinizio, in modo certo ed oggettivo. Tale esigenza appare particolarmente rilevante nel caso in esame, in considerazione della correlazione tra le parti interessate. Peraltro, la predisposizione di adeguata documentazione di data certa, in cui sono evidenziati i contenuti del rapporto, appare utile nel precipuo interesse delle parti, in quanto, idonea ad evidenziare la mancanza di volontà di porre in essere arbitraggi fiscali sulla base di scelte di convenienza economica dellʼultimo momento. Tuttavia, in assenza della predetta documentazione il contribuente può, comunque, diversamente dimostrare quali sono gli elementi essenziali dellʼaccordo. 2. Beni aziendali dati in godimento allʼimprenditore individuale e a soci di società di persone e di società trasparenti per opzione In linea generale, le disposizioni contenute nel citato art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, trovano applicazione in relazione a quei beni che vengono utilizzati nellʼambito dellʼattività dʼimpresa a fronte dei quali emergono ordinariamente componenti positivi di reddito e per i quali è riconosciuta la piena deducibilità dei costi. Lʼapplicazione delle nuove disposizioni può determinare, tuttavia, un fenomeno di doppia imposizione sulla base del 51 TRIBUTARIO Imposte dirette novembre 2012 Tributario Imposte dirette medesimo presupposto impositivo che, in base ai principi generali del nostro ordinamento, deve essere evitato. Tale circostanza si può verificare nellʼipotesi in cui lʼutilizzatore coincide con lʼimprenditore individuale o con il socio di società di persone e di società trasparenti per opzione di cui allʼarticolo 116 del Tuir. In queste ipotesi si produrrebbe la tassazione di un maggior reddito dʼimpresa imputato allʼimprenditore individuale o attribuito al socio per trasparenza, corrispondente allʼindeducibilità in capo al concedente dei costi del bene dato in godimento, e la concomitante tassazione di un reddito diverso determinato ai sensi dellʼarticolo 67, comma 1, lettera h-ter) del Tuir. Al fine di evitare tale fenomeno lʼAgenzia delle Entrate ritiene che il reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo allʼutilizzatore debba essere ridotto del maggior reddito dʼimpresa imputato allo stesso utilizzatore (imprenditore individuale o socio tassato per trasparenza) a causa dallʼindeducibilità dei costi del bene concesso in godimento che ha generato il reddito diverso. Il reddito diverso da assoggettare a tassazione va, quindi, determinato confrontando la differenza tra il valore normale del diritto di godimento del bene e il corrispettivo pagato, con il reddito dʼimpresa imputato allʼimprenditore individuale o la quota parte del reddito attribuito al socio per trasparenza corrispondente allʼammontare dei costi non ammessi in deduzione. Solo lʼeventuale eccedenza tra detta differenza e il predetto reddito o quota parte di reddito sarà assoggettata a tassazione come reddito diverso. Si supponga a titolo di esempio che una società, alla quale partecipino due soci ciascuno per una quota pari al 50 per cento, conceda in godimento ad uno dei soci un bene immobile strumentale ad un corrispettivo inferiore al valore normale del diritto di godimento e che lʼimpresa abbia sostenuto dei costi in relazione a tale bene. Il reddito diverso da assoggettare a tassazione è determinato come segue: • • • • • valore normale del diritto di godimento: € 10.000,00; corrispettivo pattuito per il godimento: € 5.500,00; costi indeducibili relativi al bene: € 2.000,00; differenza tra valore nomale del diritto di godimento e corrispettivo pattuito: € 4.500,00 (€10.000,00 – € 5.500,00); reddito dʼimpresa da attribuire al socio che detiene il bene in godimento corrispondente ai costi indeducibili: 2.000,00; € • reddito diverso da assoggettare a tassazione: € 2.500,00 (€ 4.500,00 – € 2.000,00). Il medesimo criterio di determinazione del reddito diverso trova applicazione per i beni ad uso promiscuo per i quali il Tuir forfetizza la deducibilità dei relativi costi. Con riferimento a tali beni nella circolare dellʼAgenzia delle Entrata n. 24/E del 2012 è stato precisato che: 1. in capo al concedente trovano applicazione le disposizioni del Tuir che prevedono un regime di limitazione della deducibilità dei relativi costi; 2. in capo allʼutilizzatore si rende applicabile lʼarticolo 67, comma 1, lettera hter) del Tuir a prescindere dalla circostanza che il bene sia assoggettato al predetto regime di limitazione della deducibilità dei relativi costi. Al riguardo si evidenzia che poiché per tali beni restano applicabili le norme previste dal Tuir, nelle ipotesi in cui scatta lʼapplicazione dellʼarticolo 67, comma 1, lettera h-ter) del Tuir, il maggior reddito, derivante dallʼindeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento, è imputato a tutti i soci a prescindere da chi ha lʼutilizzo del bene. Pertanto, il soggetto utilizzatore del bene determina il reddito diverso da assoggettare a tassazione confrontando la differenza tra il valore normale del diritto di godimento del bene e il corrispettivo pagato, con il reddito dʼimpresa imputato allʼimprenditore individuale o la quota parte del reddito attribuito al socio per trasparenza. Solo lʼeventuale eccedenza tra detta differenza rispetto al predetto reddito o quota parte di reddito sarà assoggettata a tassazione come reddito diverso. Si supponga a titolo di esempio che una società, alla quale partecipino due soci ciascuno per una quota pari al 50 per cento, detenga unʼautovettura utilizzata gratuitamente da uno di essi e che lʼimpresa abbia sostenuto dei costi in relazione a tale bene. 52 novembre 2012 Tributario Il reddito diverso da assoggettare a tassazione è determinato come segue: • • • • • valore normale del diritto di godimento: € 800,00; corrispettivo pattuito per il godimento: € 0; costi indeducibili relativi al bene: € 1.000,00; differenza tra valore nomale del diritto di godimento e corrispettivo pattuito: € 800,00; reddito dʼimpresa da attribuire al socio che detiene il bene in godimento corrispondente ai costi indeducibili: € 600,00; • reddito diverso da assoggettare a tassazione: € 500,00 (€ 800,00 – € 300,00) (maggior reddito dʼimpresa, imputato al socio utilizzatore relativo a costi indeducibili). 3. Ulteriori chiarimenti sul godimento di autoveicoli Nel caso in cui oggetto del godimento sia un autoveicolo, ai fini della determinazione del valore normale, lʼamministrazione finanziaria ritiene che per esigenze di semplificazione, il valore normale deve essere determinato ai sensi dellʼarticolo 51, comma 4, del Tuir che regola il valore del fringe benefit in capo ai dipendenti. Conseguentemente, in tale circostanza per determinare il reddito diverso da assoggettare a tassazione occorre confrontare il valore normale del diritto di godimento del bene (facendo appunto riferimento allʼarticolo 51, comma 4, del Tuir) al netto del corrispettivo eventualmente pagato, con il reddito imputato allʼimprenditore individuale (o attribuito al socio utilizzatore per trasparenza) corrispondente allʼammontare dei costi non ammessi in deduzione per effetto della percentuale di forfetizzazione prevista dal Tuir. Lʼeventuale eccedenza del valore normale rispetto al predetto reddito sarà assoggettata a tassazione come reddito diverso. Il legislatore fiscale in alcuni casi, per determinati beni, ha riconosciuto lʼintegrale deducibilità dei relativi costi anche quando gli stessi, per loro natura, possono essere utilizzati promiscuamente. Più precisamente, si tratta di beni aziendali per i quali lo stesso legislatore, prevedendo lʼintegrale deducibilità del costo nellʼambito del reddito dʼimpresa, si disinteressa dellʼeventuale uso del bene stesso nella sfera privata. Si fa riferimento, ad esempio, alle autovetture adibite ad uso pubblico, per le quali lʼarticolo 164 del Tuir stabilisce la deducibilità dellʼintero ammontare dei componenti negativi. In tali ipotesi si ritiene che le disposizioni di cui allʼarticolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies in esame non possano trovare applicazione. È il caso dei tassisti, che possono dedurre integralmente i costi relativi alle autovetture nonostante lʼutilizzo privatistico ad essi riconosciuto. Remissione in bonis Primi chiarimenti Circolare n. 38/E dellʼAgenzia delle Entrate del 28 settembre 2012 Contenuto in sintesi Con il documento di seguito illustrato lʼAgenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in relazione ad una forma particolare di ravvedimento operoso (c.d. remissione in bonis) volta ad evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente, precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali prescritti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali. 53 TRIBUTARIO Imposte dirette novembre 2012 Tributario Imposte dirette LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 38, datata 28 settembre 2012, recante: “Remissione in bonis – Articolo 2, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (cd “decreto semplificazioni fiscali e decreto semplificazioni tributarie”), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 – Primi chiarimenti”. Si riporta qui di seguito il testo della circolare Confcommercio n. 157 del 2 ottobre 2012 che sottolinea i chiarimenti più rilevanti contenuti nel provvedimento in oggetto e il testo della circolare dellʼAgenzia delle Entrate n. 38 del 28 settembre 2012 è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it. CIRCOLARE Confcommercio n. 157 del 2 ottobre 2012, prot. n. 003832. Remissione in bonis – Primi chiarimenti – Circolare dellʼAgenzia delle Entrate n. 38/E del 28 settembre 2012. Lʼart. 2 del Dl 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L 26 aprile 2012, n. 44 (cosiddetto “decreto semplificazioni fiscali”), ha introdotto alcune disposizioni di semplificazione degli adempimenti tributari, volte ad assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e per le imprese. Con la circolare n. 38/E del 28 settembre 2012, lʼAgenzia delle Entrate ha fornito, al riguardo, i primi chiarimenti sulle semplificazioni introdotte con riferimento a comunicazioni ed adempimenti fiscali. 1. Remissione in bonis Lʼart. 2, comma 1, del citato Dl n. 16 del 2012, ha introdotto una particolare forma di ravvedimento operoso (cosiddetta “remissione in bonis”), volta ad evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente, precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali prescritti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali. Per potersi avvalere della predetta regolarizzazione è necessario che: • la violazione “non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali lʼautore dellʼinadempimento abbia avuto formale conoscenza”. A tal fine, il documento di prassi in esame, nel richiamare la circolare n. 180/E del 10 luglio 1998, ha precisato che lʼinizio di unʼattività di accesso, ispezione, verifica o di altra attività amministrativa di accertamento, avente a oggetto comparti impositivi diversi da quello cui si riferisce il beneficio fiscale o il regime opzionale, non è ostativo alla possibilità di avvalersi della remissione in bonis attraverso la successiva trasmissione della comunicazione o lʼassolvimento dellʼadempimento fiscale richiesto; • il contribuente possieda “i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento” alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per la trasmissione della comunicazione, ovvero per lʼassolvimento dellʼadempimento di natura formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o allʼaccesso a regimi fiscali opzionali; • la comunicazione sia effettuata o lʼadempimento richiesto sia eseguito “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”. Per lʼamministrazione finanziaria, con lʼespressione “prima dichiarazione utile” si intende la prima dichiarazione dei redditi ovvero, se lʼadempimento omesso rileva esclusivamente ai fini dellʼIva, la prima dichiarazione Iva il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire lʼadempimento stesso. Il documento di prassi in esame, ha precisato, inoltre, che, ai sensi del Dpr n. 322 del 1998, per “termine di presentazione” si intende quello ordinario di presentazione, a nulla rilevando il “periodo di tolleranza” di 90 giorni, previsto dallʼarticolo 2, comma 7, del medesimo decreto; • il contribuente versi la sanzione in misura pari a 258 euro, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili. La sanzione può essere versata entro il termine ultimo della regolarizzazione e non può essere oggetto di ravvedimento. Al riguardo, si ricorda che lʼAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 46/E dellʼ11 maggio 2012 (si veda la nostra nota informativa n. 74 del 16 maggio 2012), ha istituito il codice tributo “8114”, denominato “Sanzione di cui allʼart. 11, comma 1, Dlgs n. 471/1997, dovuta ai sensi dellʼart. 2, comma 1, del Dl n. 16/2012 – Remissione in bonis”. In sede di compilazione del modello F24 il predetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione nel campo “anno di riferimento” dellʼanno per cui si effettua il versamento nel formato “AAAA”. 1.1 Ambito oggettivo di applicazione Con riferimento allʼambito di applicazione del nuovo istituto, il documento di prassi in esame, nel chiarire che lʼobbligo di comunicazione o lʼadempimento formale devono essere previsti a pena di decadenza dal beneficio o dal regime opzionale, precisa 54 novembre 2012 Tributario che la “remissione in bonis” non trova applicazione con riferimento a quelle comunicazioni o a quegli adempimenti fiscali la cui non tempestiva esecuzione assume natura di mera irregolarità (e dal cui mancato o tardivo adempimento discende, quindi, la sola irrogazione di sanzioni). A tal fine, si fa lʼesempio della comunicazione necessaria per beneficiare della detrazione, pari al 55%, delle spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico, il cui omesso invio non determina la decadenza dallʼagevolazione ma lʼapplicazione della sanzione di cui allʼart. 11, comma 1, del Dlgs n. 471 del 1997. LʼAgenzia delle Entrate ha precisato, inoltre, che lʼistituto esplica la propria efficacia in ipotesi in cui non sono applicabili gli articoli 1 e 2 del Dpr 10 novembre 1997, n. 442. Tali disposizioni, per quanto concerne la validità di regimi di determinazione dellʼimposta e di regimi contabili di natura opzionale, danno rilevanza unicamente alla loro concreta attuazione sin dallʼinizio dellʼanno o dellʼattività, privilegiando, quindi, il comportamento concludente del contribuente. Inoltre, le stesse norme precisano che, sebbene il contribuente sia tenuto a comunicare lʼopzione “nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata”, la violazione dellʼobbligo non può mai precludere lʼapplicazione del regime di determinazione dellʼimposta o del regime contabile, adottato dal soggetto passivo. 1.2 Le fattispecie sanabili La “remissione in bonis” si applica, partendo dalle ipotesi individuate dalla relazione illustrativa al citato Dl n. 16 del 2012, e, in particolare: • al regime di tassazione per trasparenza nellʼambito delle società di capitali (articoli 115 e seguenti del Tuir); • al consolidato fiscale (articoli da 117 a 129 del Tuir); • alle disposizioni di favore introdotte per gli enti di tipo associativo (art. 148 del Tuir, ed art. 4 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633). Oltre alle predette fattispecie, il documento di prassi in esame osserva, ad ulteriore titolo esemplificativo, che lʼistituto può trovare applicazione anche relativamente: • allʼopzione per lʼadesione al regime di liquidazione e versamento mensile o trimestrale dellʼIva di gruppo (art. 73, comma 3, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633); • allʼopzione per la determinazione dellʼIrap in base al bilancio (art. 5-bis, comma 2, del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446); • alla tonnage tax (art. 155, commi 1 e 2, del Tuir). 1.3 Decorrenza Considerato che il citato art. 2 del Dl n. 16 del 2012, è entrato in vigore il 2 marzo 2012, la disposizione sulla “remissione in bonis” si applica, in primis, per regolarizzare le violazioni verificatesi successivamente a tale data. Inoltre, come chiarito dal documento di prassi in esame, la medesima disposizione si applica alle violazioni per le quali, alla suddetta data di entrata in vigore, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della prima dichiarazione utile ai fini della regolarizzazione. Poiché, peraltro, la fruizione del beneficio fiscale o lʼaccesso al regime opzionale trovano compiuta rappresentazione solo nella dichiarazione relativa al periodo dʼimposta in cui il contribuente se ne è avvalso, lʼAgenzia delle Entrate ha precisato che la “remissione in bonis” trova applicazione anche con riferimento alle irregolarità per le quali, alla data di entrata in vigore del Dl n. 16 del 2012, sia scaduto il termine di presentazione della prima dichiarazione utile ma non quello di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo dʼimposta nel quale lʼadempimento è stato omesso. Tuttavia, in considerazione dellʼincertezza interpretativa circa lʼindividuazione del “dies ad quem” entro il quale poter sanare lʼadempimento omesso e della imminente scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione (o della scadenza già intervenuta per alcuni contribuenti con esercizio non coincidente con lʼanno solare), lʼamministrazione finanziaria ha previsto che, in attuazione dei principi di tutela dellʼaffidamento e della buona fede, in sede di prima applicazione della norma, le predette omissioni siano sanabili entro il 31 dicembre 2012. 2. Riparto del cinque per mille Lʼart. 2, comma 2, del citato Dl n. 16 del 2012, disciplina una forma di ravvedimento particolare, per gli enti che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti per partecipare al riparto del cinque per mille dellʼIrpef. 55 TRIBUTARIO Imposte dirette novembre 2012 Tributario Imposte dirette Per potersi avvalere della regolarizzazione, a decorrere dallʼesercizio finanziario 2012, i soggetti che intendono partecipare al riparto del cinque per mille e che non abbiano tempestivamente eseguito gli adempimenti nei termini normativamente previsti devono: • • • • possedere i requisiti sostanziali richiesti dalle relative disposizioni; presentare la domanda di iscrizione entro il 30 settembre; effettuare, entro la medesima data del 30 settembre, le successive integrazioni documentali; versare la sanzione in misura pari a 258 euro, utilizzando il codice tributo “8115” senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili. Anche in tale ipotesi, il documento di prassi in esame, ha chiarito che la sanzione non può essere oggetto di ravvedimento. 3. Consolidato: cessione delle eccedenze Lʼart. 2, comma 3, del citato Dl n. 16 del 2012, ha lo scopo di salvaguardare gli effetti delle cessioni di eccedenze Ires, emergenti dalla dichiarazione del consolidato nelle ipotesi in cui non siano correttamente indicati i dati della società cessionaria e lʼimporto ceduto. Prima di tale disposizione, lʼefficacia della cessione veniva disconosciuta con conseguente recupero delle imposte eventualmente pagate con le eccedenze Ires e lʼapplicazione delle relative sanzioni. E ciò, ai sensi dellʼart. 43-ter, comma 2, del Dpr 29 settembre 1973, n. 602. Il suddetto comma 3 dellʼart. 2 ha aggiunto un nuovo comma al citato art. 43-ter del Dpr n. 602 del 1973, ai sensi del quale, “in caso di cessione dellʼeccedenza dellʼimposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui allʼarticolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dellʼimporto ceduto non determina lʼinefficacia ai sensi del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione di cui allʼarticolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita”. Prima della conversione del decreto ad opera della legge 44 del 2012, lo stesso prevedeva che la cessione dellʼeccedenza fosse efficace nei confronti dellʼamministrazione finanziaria anche in assenza degli adempimenti formali di cui al citato comma 2 dellʼarticolo 43-ter, solo quando il cessionario dellʼeccedenza fosse anche la società consolidante. Per effetto della conversione, tale previsione è venuta meno, con la conseguenza che la cessione dellʼeccedenza è efficace anche quando la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dellʼimporto ceduto riguardi un soggetto diverso dalla consolidante. Alla luce, quindi, delle intervenute modifiche, la società capogruppo, che ha optato per il regime del consolidato fiscale, può allo stato validamente utilizzare lʼeccedenza Ires emergente dal modello CNM (eccedenza Ires di gruppo), per compensarla con i propri debiti tributari, anche ove tale cessione non sia stata correttamente indicata negli appositi quadri delle dichiarazioni dei redditi presentate dalla società consolidante (modello CNM e modello Unico SC). Le medesime considerazioni valgono anche nellʼipotesi in cui la cessione dellʼeccedenza avvenga nei confronti di società diversa dalla consolidante. La mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dellʼimporto ceduto comporta, comunque, lʼapplicazione della sanzione di 2.065 euro, da versare utilizzando il codice tributo “8116”. Inoltre, in sede di conversione in legge del decreto è stato aggiunto allʼart. 2, il comma 3-bis, ai sensi del quale, “in caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione ai sensi dellʼarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dellʼimporto ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione non determina lʼinefficacia della cessione. In tal caso, si applica la sanzione di cui allʼarticolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, nella misura massima stabilita”. Per effetto di tale previsione è fatta salva lʼefficacia giuridica dellʼeventuale cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, anche quando la stessa sia stata realizzata in assenza dei richiesti adempimenti di carattere formale (indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dellʼimporto ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione). Resta ferma, anche in tal caso, lʼapplicazione della sanzione di 2.065,00 euro (codice tributo “8116”). 56 novembre 2012 Legale LEGALE In primo piano Indice IN PRIMO PIANO Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 57 LEGGI E PROVVEDIMENTI Disciplina igienico-sanitaria Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. Dl 13/09/2012, n. 158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - Art. 62 Dl 1/2012 - Bozza di Dm attuativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. Pag. 61 64 In primo piano Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie Sulla Gazzetta ufficiale n. 200 del 28 agosto 2012 è stata pubblicata la deliberazione del 8 agosto 2012 (Provvedimento n. 23788) con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha adottato un “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie”, comprensivo di due formulari il cui testo costituisce parte integrante del medesimo provvedimento. 4 57 novembre 2012 Legale In primo piano Il suddetto regolamento, entrato in vigore il 12 settembre u.s., è finalizzato a: - armonizzare e semplificare le esistenti procedure relative alla pubblicità ingannevole e comparativa illecita ed alle pratiche commerciali scorrette, attraverso lʼadozione di unʼunica procedura istruttoria che unifichi le precedenti; - disciplinare la procedura istruttoria nonché la nuova procedura dʼinterpello in materia di clausole vessatorie in base alle modifiche recate al Codice del consumo dallʼart. 5 del decreto legge n. 1/2012 che attribuiscono allʼAgcm delle nuove competenze in materia. Una prima importante novità, si segnala nellʼambito delle definizioni di cui allʼart. 1, quella riportata alla lettera g) relativa alle “microimprese”, definite come “le entità, società o associazioni che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. d-bis) del Codice del consumo, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano unʼattività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione, del 6 maggio 2003;”. Tale previsione, infatti, consegue alle disposizioni contenute nellʼart. 7 del richiamato decreto legge n. 1/2012 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che estendono anche alle microimprese le tutele in passato previste dalla disciplina sulle pratiche commerciali scorrette esclusivamente a favore dei consumatori. Ai sensi del nuovo regolamento, la richiesta di intervento non può limitarsi a indicare in modo generico una condotta scorretta ma deve fornire allʼAgcm gli specifici elementi informativi, ai fini di un eventuale approfondimento istruttorio, espressamente elencati dallʼarticolo 4, comma 2, vale a dire: a) dati del richiedente (con la previsione di forme di tutela della riservatezza ove ve ne sia lʼesigenza); b) elementi idonei a consentire una precisa identificazione del professionista, della pubblicità o della pratica commerciale oggetto dellʼistanza (in particolare data o periodo di diffusione del messaggio o dellʼiniziativa promozionale, mezzo di comunicazione utilizzato, luogo e modalità di attuazione della pratica) nonché del bene o servizio interessato; c) ogni elemento ritenuto utile alla valutazione dell'Autorità, copia eventuali reclami già inoltrati al professionista e lʼesito degli stessi, nonché copia della corrispondenza intercorsa con il medesimo professionista e/o della documentazione contrattuale; inoltre, ove disponibile, copia dei messaggi oggetto dellʼistanza di intervento. La mancanza di tali elementi, espressamente qualificati come essenziali, determina la non ricevibilità della richiesta dʼintervento. Viene altresì previsto un potere c.d. “moral suasion” in capo al responsabile del procedimento che pertanto, ad eccezione dei casi di particolare gravità, qualora sussistano fondati motivi, può invitare il professionista, per iscritto, a rimuovere i profili di possibile ingannevolezza o illiceità di una pubblicità ovvero di possibile scorrettezza di una pratica commerciale. Lʼart. 5 disciplina puntualmente la fase pre-istruttoria del procedimento codificando le diverse ipotesi di chiusura della procedura in tale fase riconducibili alle seguenti fattispecie: a) irricevibilità della richiesta per mancanza degli elementi essenziali; b) archiviazione per inapplicabilità della legge per assenza dei presupposti richiesti dalla legge; c) archiviazione per manifesta infondatezza, in caso di assenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti; d) archiviazione per lʼavvenuta rimozione da parte del professionista dei profili di possibile ingannevolezza o illiceità di una pubblicità ovvero di possibile scorrettezza di una pratica commerciale a seguito della moral suasion dellʼAutorità; e) archiviazione per manifesta inidoneità del messaggio pubblicitario o della pratica a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio al quale è diretta, anche in ragione della dimensione minima della diffusione di un messaggio o della localizzazione circoscritta di una pratica ; f) non luogo a provvedere per sporadiche richieste di intervento relative a condotte isolate ovvero non rientranti tra le priorità di intervento dellʼAutorità, in ragione degli obiettivi di razionalizzazione, efficacia ed economicità dellʼazione amministrativa. Questi ultime due fattispecie, in particolare, risultano decisamente innovative rispetto al passato in quanto viene formalmente riconosciuto un criterio de minimis al pari dellʼirrilevanza delle condotte isolate. A tal proposito, infatti, viene altresì espressamente specificato che lʼAgcm può individuare con apposito atto le priorità di intervento che intende perseguire. LʼAutorità è tenuta ad avviare la fase istruttoria vera e propria, ovvero archiviare la denuncia, entro il termine di 180 giorni dal ricevimento di questʼultima. 58 novembre 2012 Legale Gli articoli 6 e 7 prevedono una specifica regolamentazione della fase introduttiva dellʼistruttoria nonché dei termini per la conclusione del procedimento (120 giorni, fatte salve le ipotesi di termini maggiori espressamente previste). Lʼart. 8 del regolamento disciplina la misura cautelare della sospensione provvisoria della pubblicità o della pratica commerciale che può essere disposta con atto motivato, anche dʼufficio, dallʼAgcm in caso di particolare urgenza. Tale misura può essere disposta anche inaudita altera parte qualora ricorrano particolari esigenze di indifferibilità dell'intervento, nel qual caso lʼAutorità dovrà valutare le eventuali successive argomentazioni che il professionista può presentare entro 7 giorni e deliberare la conferma o la revoca del provvedimento cautelare entro il termine di 30 giorni dalla notifica del medesimo. La misura cautelare deve esse immediatamente eseguita dal professionista che ne dà comunicazione alla stessa Autorità entro 5 giorni e lʼeventuale ricorso avverso il provvedimento non sospende lʼesecuzione dello stesso. Il successivo art. 9 disciplina altresì la procedura per la presentazione dei c.d. “impegni”, istituto simile ad una sorta di patteggiamento tra la stessa Agcm ed il professionista nei cui confronti viene avviata unʼistruttoria con il quale questʼultimo si impegna a porre in essere tutti gli atti necessari a far venire meno i profili di illegittimità della pubblicità o della pratica commerciale a fronte della chiusura anticipata dellʼistruttoria senza lʼeffettivo accertamento della presunta infrazione, evitando in tal modo una possibile pronuncia di condanna. La norma fissa un termine perentorio per la presentazione degli impegni (mediante apposito formulario allegato alla presente) di 45 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento. LʼAutorità è tenuta a valutare gli impegni presentati dal professionista e successivamente: a) qualora li ritenga idonei, dispone con provvedimento la loro accettazione rendendoli obbligatori per il professionista e chiudendo il procedimento; b) qualora li ritenga parzialmente idonei, fissa un termine per un'eventuale integrazione; c) nei casi di grave e manifesta ingannevolezza/illiceità ovvero in caso di inidoneità degli impegni a rimuovere i profili contestati nellʼavvio dell'istruttoria, delibera il rigetto degli stessi, comunicandolo tempestivamente alla parte. Successivamente allʼaccettazione di impegni, il procedimento può essere riaperto se: a) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti; b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione; c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti. Viene poi prevista la partecipazione allʼistruttoria dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui può derivare un pregiudizio dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria (art. 10) Il diritto di accesso ai documenti dellʼistruttoria, come disciplinato dallʼart. 11, può essere esercitato mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni e, rispetto alla disciplina previgente, viene esteso oltre che ai soggetti nei cui confronti è aperto il procedimento anche agli altri soggetti che possono prendervi parte sopra richiamati, con la contestuale previsione di opportune misure e cautele per i documenti riservati e/o segreti, che possono essere resi noti nei limiti strettamente necessario per assicurare il contraddittorio e la difesa, affinché le informazioni riservate o i segreti commerciali non vengano divulgati. Il responsabile del procedimento può disporre, nei casi previsti dalla legge, che ricada sul professionista lʼonere della prova sullʼesattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale o alla pubblicità, indicandone in tal caso termini e modalità. Alle parti (nonché allʼAgcom, nei casi in cui è previsto) viene data comunicazione della data di chiusura dellʼistruttoria a decorrere della quale viene stabilito un termine non inferiore a 10 giorni per eventuali memorie conclusive o ulteriori documenti. Conclusa la fase istruttoria, gli atti vengono rimessi al Collegio per l'adozione della delibera finale che può comportare uno dei seguenti provvedimenti: a) decisione di non ingannevolezza/illiceità ovvero di non scorrettezza o di chiusura del procedimento per insufficienza degli elementi probatori o per una delle cause di non procedibilità emerse solo nel corso dell'istruttoria; b) decisione di ingannevolezza/illiceità del messaggio pubblicitario ovvero di scorrettezza della pratica commerciale, accompagnata da diffida e sanzione pecuniaria ed eventualmente da una delle misure di seguito menzionate; 59 LEGALE In primo piano novembre 2012 Legale In primo piano c) decisione di accoglimento di impegni che li rende obbligatori per il professionista, senza accertamento dellʼinfrazione contestata in sede di avvio del procedimento. Il provvedimento finale contiene inoltre lʼindicazione del termine ed il soggetto presso cui è possibile ricorrere. Esso deve essere comunicato alle parti e pubblicato integralmente o per estratto, nel bollettino dellʼAgcm disponibile sul sito istituzionale della stessa Autorità che può altresì darne diffusione attraverso appositi comunicati stampa. Parimenti può essere altresì disposta una dichiarazione rettificativa, a cura e spese del professionista, ovvero la pubblicazione degli impegni ottenuti dal questʼultimo. In tali casi lʼAutorità determina il mezzo, le modalità ed i termini di tali adempimenti. Il professionista, infine, entro il termine stabilito dal provvedimento finale, è altresì tenuto a fornire allʼAutorità una dettagliata e documentata relazione di ottemperanza alla diffida. La seconda parte del regolamento è dedicata alle procedure in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie. In particolare, lʼart. 21 disciplina dettagliatamente il procedimento per la declaratoria di vessatorietà delle clausole di cui allʼarticolo 37-bis, commi 1 e 2, del Codice del consumo, che si intendono utilizzare nei contratti conclusi mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli da parte dei consumatori. Lʼintervento dellʼAutorità può essere richiesto da ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse, attraverso comunicazione in formato cartaceo o elettronico (webform o Pec), ovvero dalle Camere di commercio o loro unioni, in particolare nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge. Anche in questo caso, così come previsto nella procedura per le pratiche scorrette, - fatti salvi i casi di particolare gravità - viene introdotta la possibilità di esercitare la c.d. “moral suasion” attraverso un avviso scritto al professionista circa la probabile vessatorietà di una clausola contrattuale. La norma disciplina inoltre specificamente i termini e le modalità di svolgimento dellʼistruttoria nonché della consultazione delle associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e delle camere di commercio interessate o loro unioni che risultino interessate dalle clausole oggetto del procedimento in ragione della specifica esperienza maturata nel settore prevista come obbligatoria dallʼart. 37-bis comma 1 del Codice del consumo. A tal fine, viene dunque prevista la pubblicazione, nellʼapposita sezione del sito internet istituzionale dellʼAgcm, di un comunicato che indica, in particolare, la clausola, il settore economico specificamente interessato dallʼistruttoria ed altre informazioni utili per tale consultazione. Possono partecipare alla suddetta consultazione anche le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale riconosciute e iscritte nellʼelenco di cui allʼarticolo 137 del Codice del consumo. Ai fini della partecipazione alla consultazione, i soggetti interessati devono fornire le informazioni indicate nella citata sezione del sito internet relative alla loro qualificazione e alla sussistenza dellʼinteresse alla consultazione e possono inviare i propri commenti, per iscritto, all'Autorità tramite una casella di posta elettronica dedicata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del comunicato. Il provvedimento finale dellʼAutorità viene poi comunicato alle parti e ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento ed è pubblicato, entro 20 giorni dalla sua adozione, anche per estratto, in apposita sezione del sito internet istituzionale dellʼAutorità nonché, a cura e spese dellʼoperatore che ha adottato la clausola ritenuta vessatoria, nel sito di questʼultimo ovvero mediante qualsiasi altro mezzo che l'Agcm ritenga opportuno e idoneo per informare compiutamente i consumatori. Infine, lʼart. 22 del regolamento in esame disciplina la nuova procedura di interpello in materia di clausole vessatorie introdotta dallʼart. 5 del richiamato Dl 1/2012 così come convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il nuovo istituto prevede infatti che le imprese direttamente interessate possano interpellare in via preventiva lʼAgcm in merito alla vessatorietà delle clausole che esse intendono utilizzare nei contratti con i consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari con la conseguenza che, fatta salva la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori, le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello non possono essere successivamente valutate come tali dalla stessa Autorità, fatta salva la possibilità di tutela in sede giurisdizionale. - Lʼinterpello deve essere richiesto, a pena di irricevibilità, attraverso comunicazione in formato cartaceo o elettronico (Pec), utilizzando lʼapposito formulario (in allegato alla presente), completato in ogni sua parte. LʼAutorità deve pronunciarsi entro 120 giorni dalla data di ricezione della richiesta. 60 novembre 2012 Legale Il richiedente può essere sentito in audizione e in caso di informazioni gravemente inesatte, incomplete o non veritiere, ovvero di estensione dellʼoggetto dellʼinterpello il termine decorre nuovamente dal ricevimento delle informazioni o dellʼistanza che ne integrano/estendono lʼoggetto. Se allʼesito di tale procedura non viene ravvisata la vessatori età della clausola, lʼAutorità può anche astenersi dallʼadottare una risposta formale e motivata. Pertanto, decorsi i 120 giorni, la clausola deve ritenersi approvata. LʼAutorità può inoltre pubblicare in unʼapposita sezione del proprio sito internet e/o sul proprio bollettino le risposte alle domande di interpello, fatte salve eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate dal professionista, e consente lʼaccesso al fascicolo, a conclusione della procedura, ai fini dellʼeventuale tutela giurisdizionale. Leggi e provvedimenti DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute Dl n. 158 del 13/9/2012 Sulla Gazzetta ufficiale n. 214 del 13 settembre 2012 è stato pubblicato il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”. In particolare, si segnalano le seguenti disposizioni: Articolo 7 Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per lʼattività sportiva non agonistica Viene introdotto lʼobbligo, per lʼesercente, di chiedere allʼacquirente lʼesibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dellʼacquirente sia manifesta. In caso di violazione del divieto di vendere tali prodotti ai minori di anni 18, si applica la sanzione amministrativa da € 250 a 1.000 euro. In caso di reiterazione della violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a 2.000 euro, nonché la sospensione, per tre mesi, della licenza allʼesercizio dellʼattività. Vengono, altresì, introdotte misure relative ai distributori automatici per la vendita di tabacco. Viene previsto che i distributori automatici per la vendita al pubblico dei prodotti del tabacco dovranno essere dotati di un sistema automatico che possa rilevare lʼetà anagrafica dellʼacquirente. Entrambe le disposizioni, nonché lʼadeguamento dei sistemi automatici già adottati, saranno operative a decorrere dal 1 gennaio 2013. 61 LEGALE In primo piano novembre 2012 Legale Leggi e provvedimenti Viene stabilito, al comma 4, il divieto di diffondere messaggi pubblicitari relativi a giochi con vincite in denaro: - nel corso di trasmissioni radio o Tv, spettacoli teatrali o cinematografici rivolti principalmente ai giovani; - su giornali, pubblicazioni, in trasmissioni radio e Tv, rappresentazioni teatrali e cinematografiche e via internet, in cui si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi: - incitamento al gioco, ovvero, esaltazione della sua pratica; - presenza di minori; - assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dal gioco, nonché dellʼindicazione della possibilità di consultare le note sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti dei Monopoli di Stato e, successivamente alla prevista incorporazione, dellʼAgenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei singoli concessionari , ovvero disponibili presso i punti di raccolta giochi. Ai sensi del comma 5, lʼavvertimento sul rischio della dipendenza e le probabilità di vincita dei giochi con vincite in denaro devono, altresì, figurare su tagliandi ovvero schedine degli stessi giochi. Qualora le dimensioni di tali schedine o tagliandi non consentissero di riportare tutte le informazioni, deve essere riportata, in essi, lʼindicazione della possibilità di consultazione delle note informative dei Monopoli. Gli stessi avvertimenti devono essere applicati sugli apparecchi, su targhe esposte nelle aree in cui sono installati i videoterminali, nei centri di scommesse relativi a eventi sportivi e non sportivi. Al comma 6 viene stabilito che i committenti dei messaggi pubblicitari di cui al citato comma 4 e i proprietari dei mezzi con cui questi sono diffusi sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa da 100.000 a 500.000 euro. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 dellʼart. 7 in commento è punita con una sanzione di 50.000 euro irrogata nei confronti del concessionario; per le violazioni a questʼultimo comma, relative agli apparecchi di cui allʼart. 110, comma 6, lett. a) e b) del Rd 773/31 questʼultima sanzione viene applicata al titolare della sala o del centro di raccolta giochi; per le violazioni nei punti vendita ove si esercita come attività principale lʼofferta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del centro, se diverso dal concessionario. La competenza per la contestazione degli illeciti e lʼapplicazione delle sanzioni è dellʼamministrazione dei Monopoli di Stato, e, successivamente alla prevista incorporazione, dellʼAgenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le disposizioni di cui ai citati commi 4, 5 e 6 dellʼart. 7 saranno efficaci dal 1° gennaio 2013. Al fine di contrastare il gioco minorile si dispone il divieto di ingresso ai minori di anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree, ovvero, nelle sale in cui sono installati i videoterminali facenti parte della rete telematica autorizzata al gioco lecito (in pratica quelli installati nei pubblici esercizi) e nei punti vendita in cui si esercita lʼattività di scommesse su eventi sportivi e non sportivi. Conseguentemente, il titolare dellʼesercizio commerciale, del locale, o del punto di offerta del gioco con vincite in denaro deve identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta. La violazione di detto divieto è punita con la sanzione amministrativa da 5 mila a 20 mila euro ed anche nel caso di pagamento della sanzione pecuniaria, la violazione è punita con la chiusura dellʼesercizio commerciale da 10 a 30 giorni. Queste disposizioni sul gioco minorile sono in vigore dal 14 settembre 2012, data di entrata in vigore del Dl 158/2012. Al comma 11, con lʼobiettivo di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano unʼattività sportiva non agonistica o amatoriale viene previsto che, il ministero della Salute disporrà, con successivo decreto: - garanzie sanitarie mediante lʼobbligo di idonea certificazione medica; - linee guida per lʼeffettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e lʼimpiego da parte di tutte le società sportive, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salva vita. Articolo 8 Norme di sicurezza alimentare e bevande La disposizione prevede che gli stabilimenti di produzione e di confezionamento dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 111, debbano essere riconosciuti dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle aziende sanitarie locali previa verifica, in loco, del rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione alimentare vigente e della disponibilità di un laboratorio accreditato per il controllo dei prodotti. Si rammenta che lʼart. 10 del decreto legislativo 111/1992 affidava al solo ministero della Salute il compito di autorizzare la produzione ed confezionamento, in appositi stabilimenti, dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare. 62 novembre 2012 Legale Il nuovo testo individua, dunque, nelle Regioni e nelle aziende sanitarie locali le autorità preposte al rilascio del provvedimento, escludendo il ministero della Salute che, tuttavia, resta legittimato ad effettuare verifiche ispettive sugli stabilimenti, avvalendosi della collaborazione di esperti dellʼIstituto superiore della sanità. Saranno, pertanto, le aziende sanitarie locali competenti a comunicare tempestivamente al ministero della Salute i dati relativi agli stabilimenti riconosciuti, con lʼindicazione delle specifiche produzioni effettuate e degli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca. Il ministero della Salute provvederà allʼaggiornamento periodico dellʼelenco nazionale degli stabilimenti riconosciuti, pubblicato sul portale del ministero stesso. Con specifica disposizione si prevede che l'operatore del settore alimentare, che offre in vendita al consumatore finale pesce e cefalopodi freschi, nonché prodotti di acqua dolce, sfusi o preimballati per la vendita diretta, è tenuto ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (Ce) 1169/2011, ad apporre, in modo visibile, un apposito cartello contenente le informazioni individuate con decreto del ministro della Salute. Si deve, pertanto, informare adeguatamente il consumatore sulle modalità di consumo domestico del pesce crudo. La violazione di tali prescrizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 3500. Lʼoperatore del settore alimentare che immette sul mercato latte crudo o crema cruda, destinati allʼalimentazione umana diretta, deve riportare sulla confezione del prodotto o in etichetta le informazioni indicate con decreto del Ministro della salute. Tuttavia, occorre precisare che, in caso di cessione diretta di latte crudo, lʼoperatore deve esporre un cartello nel medesimo luogo in cui avviene la vendita del prodotto, per informare il consumatore finale di consumare il prodotto previa bollitura. Viene previsto il divieto di produzione di gelati fatti con latte crudo non sottoposto a trattamento termico di cui al regolamento (Ce) n. 853/2004, stante la possibilità di coinvolgimento di una fascia di consumatori considerata a rischio, nonché il divieto di somministrare latte crudo e crema cruda nellʼambito della ristorazione collettiva, comprese le mense scolastiche, per ragioni di rischio sanitario connesso al consumo. Con una specifica disposizione si stabilisce, tramite unʼintegrazione al comma 3 bis dellʼart. 1 del decreto legislativo 194/2008, lʼesonero, di alcuni imprenditori agricoli, dal pagamento delle tariffe per i controlli ufficiali in materia di igiene e sicurezza alimentare relativamente allʼattività di macellazione. Lʼesonero si applica soltanto alle attività indicate nellʼallegato 1, sezione 8, del decreto legge 158/2012. Articolo 9 Disposizioni in materia di emergenze veterinarie Lʼart. 9 del decreto reca disposizioni in materia di emergenze veterinarie allo scopo di risolvere alcune rilevanti problematiche di carattere sanitario che nel tempo hanno determinato la persistenza di alcune malattie animali. Il decreto prevede che in presenza di malattie infettive e diffusive del bestiame, qualora non si sia proceduto all'eradicazione prescritta dalla normativa dell'Unione europea, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione interessata ad adottare, entro quindici giorni, gli atti necessari alla salvaguardia della salute dell'uomo e degli animali. Ove la regione non adempia alla diffida, ovvero gli atti posti in essere risultino inidonei o insufficienti, il Consiglio dei ministri, nomina un commissario ad acta per la risoluzione dell'emergenza, o, per il conseguimento dell'eradicazione. Articolo 10 Modificazioni al Dlgs 219/2006 e norme sullʼinnovatività terapeutica In tema di farmaci, si dispone che anche le aziende responsabili della commercializzazione dei medicinali (non più solo quelle titolari di Aic) sono tenute alla trasmissione dei dati di vendita, secondo le modalità previste dal Dm 15/2004, alla banca dati centrale, presso lʼAgenzia italiana del farmaco, finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali allʼinterno del sistema distributivo. Il testo del decreto legge è reperibile presso la segreteria della scrivente Direzione. 63 LEGALE Leggi e provvedimenti novembre 2012 Legale Leggi e provvedimenti Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari Articolo 62 Dl 1/2012 Bozza di Dm attuativo Al fine di dare attuazione alle disposizioni sancite dallʼart. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in vigore dal 24 ottobre) il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, così come previsto dal comma 11-bis dellʼart. 62, il quale ha introdotto una specifica disciplina relativamente ai contratti della filiera agroalimentare tra operatori commerciali, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, ha predisposto – con il contributo delle associazioni di categoria interessate, tra cui anche la Confederazione – lʼallegata bozza di decreto ministeriale, attualmente al vaglio del Consiglio di Stato per il parere di competenza, con cui ne vengono definite le modalità applicative. Ambito dʼapplicazione Lʼart. 62 del Dl 1/2012 stabilisce che le disposizioni ivi contenute si applicano alle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, mentre lʼart. 1 comma 1 del decreto chiarisce che a tal fine la consegna deve avvenire nel territorio della Repubblica italiana, fornendo in tal modo un criterio per lʼindividuazione della disciplina applicabile in caso di contratti transnazionali, in cui una parte ha sede in altro Paese dellʼUe o in un Paese extra Ue. Il successivo comma 2 dellʼart. 1 della bozza di Dm esclude, dallʼambito di applicazione dellʼart. 62 “Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito”. Parimenti, sono escluse dallʼambito dʼapplicazione le cessioni effettuate: - dai soci, coimprenditori di cooperative agricole, alle cooperative stesse; - dai soci, coimprenditori delle organizzazioni di produttori, alle organizza zioni stesse; - tra gli imprenditori ittici. Ai fini di una più puntuale definizione del campo dʼapplicazione, lʼart. 2 della bozza di decreto chiarisce, che per prodotti agricoli devono intendersi i prodotti dellʼallegato I di cui allʼarticolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dellʼUnione europea, mentre per prodotti alimentari quelli di cui allʼarticolo 2 del regolamento (Ce) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002. Riguardo alla questione relativa ai contratti in cui è parte una pubblica amministrazione, non essendo prevista alcuna deroga a beneficio di tale soggetto, le disposizioni di cui allʼart. 62 dovrebbero intendersi applicabili anche a questi ultimi. Requisiti del contratto Le previsioni contenute nel comma 1 del richiamato art. 62 prescrivono, in particolare, lʼobbligo della stipula del contratto in forma scritta, nonché lʼindicazione, a pena di nullità, dei seguenti elementi essenziali: - durata; - quantità; - caratteristiche del prodotto venduto; - prezzo; - modalità di consegna e di pagamento. Il comma 2 dellʼart. 3 della bozza di decreto in esame specifica che «per “forma scritta” si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, anche priva di sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale, avente ad oggetto la cessione dei prodotti» agricoli e alimentari. I commi successivi di detto articolo 3 chiariscono che gli elementi essenziali del contratto possono essere contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti e possono essere, altresì, compresi in unʼampia gamma di documenti quali: - contratti quadro e accordi interprofessionali 64 novembre 2012 Legale - contratti di cessione dei prodotti ; - documenti di trasporto o di consegna, ovvero fatture recanti la dicitura: “Assolve gli obblighi di cui allʼarticolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”; - ordini di acquisto, con i quali lʼacquirente commissiona la consegna dei prodotti. Gli obblighi di cui allʼarticolo 62, comma 1, Dl 1/2012 vengono considerati assolti anche qualora gli scambi di comunicazioni e contrattazioni siano effettuati nellʼambito della Borsa merci telematica italiana, riconosciuta ai sensi del Dm 174/2006, o nellʼambito di altre Borse merci riconosciute dalla legge ed eseguiti su basi contrattuali generate dalla regolamentazione in esse vigenti e purché contenenti gli elementi essenziali del contratto. Pratiche commerciali sleali Secondo quanto disposto dallʼart. 62, i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari devono essere informati a principi generali di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni. Il comma 2 della medesima norma, specifica le condotte che nellʼambito delle relazioni tra gli operatori della filiera sono considerate sleali, e pertanto, espressamente vietate, ovvero: a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive; b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; c) subordinare la conclusione, lʼesecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con lʼoggetto degli uni e delle altre; d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento. Lʼart. 4 della bozza di decreto attuativo chiarisce che deve considerarsi vietato qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese quelle che: • prevedano a carico di una parte lʼinclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto allʼoggetto principale della fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto; • escludano lʼapplicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti; • determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli. Viene considerata pratica commerciale sleale la previsione, nel contratto, di una clausola che imponga lʼobbligo, a carico del venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, di un termine minimo decorso il quale sia possibile emettere la fattura Lʼeventuale illiceità di una pratica commerciale non può essere esclusa per il solo fatto che un contraente non possa provare che lʼaltra parte contraente abusi del proprio potere di mercato o negoziale al fine di ottenere un vantaggio economico non giustificato e ingiustificatamente gravoso, essendo, la riscontrata diffusione di detta pratica, uno degli elementi di prova della sussistenza della fattispecie. Rientrano, infine, nella definizione di “condotta commerciale sleale”, anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agroalimentare a livello comunitario nellʼambito del Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (High level Forum for a better functioning of the food supply chain), approvate in data 29 novembre 2011. Termini di pagamento Si richiama lʼarticolo 62 comma 3, del Dl 1/2012, che prevede i termini legali del pagamento del corrispettivo delle 65 LEGALE Leggi e provvedimenti novembre 2012 Legale Leggi e provvedimenti merci, inderogabili dalle parti, di 30 e di 60 giorni in relazione, rispettivamente, ai prodotti alimentari deteriorabili e non e al riguardo, fermo restando il citato dettato normativo, si informa che il decreto attuativo specifica, nellʼambito delle definizioni di cui allʼart. 2, comma 1, lett. c) che la durabilità del prodotto (superiore o inferiore a 60 giorni) si riferisce alla durata complessiva del prodotto stabilita dal produttore. Inoltre, lʼart. 5, relativo ai termini di pagamento e fatturazione, chiarisce che i termini legali decorrono dallʼultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. La data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di: - consegna della fattura a mano; - invio a mezzo di raccomandata Ar; - posta elettronica certificata (Pec); - impiego del sistema Edi (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume che la stessa sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti. Viene specificato lʼobbligo, a carico del cedente, di emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti: ne consegue, pertanto, che i prodotti deteriorabili dovranno presumibilmente essere fatturati a parte rispetto a quelli non deteriorabili. Entrata in vigore decreto ministeriale Lʼart. 8 della bozza di decreto ministeriale recita quanto segue: 1. Il presente decreto si applica a tutti i contratti di cessione di cui allʼarticolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012. 2. I contratti già in essere alla data del 24 ottobre 2012, in relazione ai soli requisiti di cui al comma 1 dellʼart.62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono essere adeguati non oltre la data del 31 dicembre 2012; per i contratti stipulati in presenza di norme comunitarie, da cui discendono termini per la stipula dei contratti stessi, precedenti al 24 ottobre 2012, essi devono essere adeguati per la campagna agricola successiva. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo 62 si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa. DECRETO del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il ministro dello Sviluppo economico Articolo 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto reca le modalità applicative delle disposizioni di cui allʼarticolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Esso si applica ai contratti di cui al comma 1 del predetto articolo 62 e alle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana. 2. Non costituiscono cessioni ai sensi dellʼarticolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27: a. i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori, alle cooperative di cui allʼarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse; b. i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse; c. i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici di cui allʼarticolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4. 66 novembre 2012 Legale 3. Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, non rientrano nel campo di applicazione di cui al comma 1 e comma 3 dellʼart. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) prodotti agricoli: i prodotti dellʼallegato I di cui allʼarticolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dellʼUnione europea; b) prodotti alimentari: i prodotti di cui allʼarticolo 2 del regolamento (Ce) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002; c) prodotti deteriorabili: i prodotti di cui allʼarticolo 62, comma 4. La durabilità del prodotto (superiore o inferiore a 60 giorni) si riferisce alla durata complessiva del prodotto stabilita dal produttore; d) consumatore finale: è la persona fisica che acquista i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; e) cessione dei prodotti agricoli e alimentari: il trasferimento della proprietà di prodotti agricoli e/o alimentari, dietro il pagamento di un prezzo, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana; f) interessi: interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato tra imprese stabilito nel contratto, che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento; g) interessi legali di mora: interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento come definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; h) tasso di riferimento: tasso d'interesse come definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile come di seguito indicato: - per il primo semestre dellʼanno in questione è quello in vigore il 1° gennaio di quellʼanno; - per il secondo semestre dellʼanno in questione è quello in vigore il 1° luglio di quellʼanno; i) saggio degli interessi: tasso complessivo degli interessi da applicare allʼimporto dovuto, al netto delle maggiorazioni di legge; l) contratto quadro, accordo quadro o contratto di base: accordi, conclusi anche a livello di centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni. Con riferimento ai prezzi, il contratto quadro potrà individuare le modalità di determinazione del prezzo applicabile al momento dellʼemissione del singolo ordine, prevedendo che si faccia riferimento al listino. Nei contratti quadro conclusi con le centrali di acquisto dovranno essere indicati in allegato i nominativi degli associati che ne fanno parte che hanno conferito il mandato. Eʼ fatta salva la definizione di contratto quadro di cui al decreto legislativo del 27 maggio 2005 n. 102, art. 1, lettera f); m) accordi interprofessionali: accordi conclusi tra gli organismi di cui allʼarticolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 3 Caratteristiche dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari 1. I contratti di cui allʼarticolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 devono essere stipulati in forma scritta e indicare, a pena di nullità, la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. 2. Ai fini dellʼapplicazione del comma 1, per “forma scritta” si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, anche priva di sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti di cui allʼart. 2, lettere a) e b). 3. Gli elementi essenziali, in forma scritta, di cui allʼarticolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, possono essere contenuti sia nei contratti o accordi di cui allʼarticolo 2, comma 1, lettere l) ed m), sia nei conseguenti documenti di seguito elencati, a condizione che questi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi: 67 LEGALE Leggi e provvedimenti novembre 2012 Legale Leggi e provvedimenti a) contratti di cessione dei prodotti ; b) documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura; c) ordini di acquisto con i quali lʼacquirente commissiona la consegna dei prodotti; 4. Gli elementi essenziali, in forma scritta, di cui allʼarticolo 62, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, possono essere contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti. 5. I documenti di trasporto, o di consegna, nonché le fatture, integrati con tutti gli elementi richiesti dallʼarticolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, tranne che nelle fattispecie di cui al comma 3, assolvono gli obblighi di cui al predetto comma 1 e devono riportare la seguente dicitura: “Assolve gli obblighi di cui allʼarticolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.”. 6. Gli scambi di comunicazioni e contrattazioni effettuati nellʼambito della Borsa merci telematica italiana, riconosciuta ai sensi del Dm 174/06 e Smi, o nellʼambito di altre Borse merci riconosciute dalla legge, assolvono gli obblighi di cui allʼarticolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, quando sono eseguiti su basi contrattuali generate dalla regolamentazione in esse vigenti e contengono gli elementi previsti dal citato comma 1. Articolo 4 Pratiche commerciali sleali 1. Ai fini dellʼapplicazione dellʼarticolo 62, comma 2, lettera e), del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nellʼambito delle cessioni di prodotti agricoli e alimentari, rientrano nella definizione di “condotta commerciale sleale”, anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare a livello comunitario nellʼambito del Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (High level Forum for a better functioning of the food supply chain), approvate in data 29 novembre 2011, di cui in allegato al presente decreto. 2. Le disposizioni di cui allʼarticolo 62, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, vietano qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese quelle che: a) prevedano a carico di una parte lʼinclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto allʼoggetto principale della fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto; b) escludano lʼapplicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti; c) determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli. 3. Configura, altresì, una pratica commerciale sleale la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente allʼultima consegna del mese. 4. Lʼilliceità di una pratica commerciale non può essere esclusa per il solo fatto che un contraente non possa provare che lʼaltra parte contraente abusi del proprio potere di mercato o negoziale al fine di ottenere un vantaggio economico non giustificato e ingiustificatamente gravoso, risultando una riscontrata diffusione della pratica uno degli elementi di prova della sussistenza della fattispecie. Articolo 5 Termini di pagamento e fatturazione 1. Termini di pagamento di cui al terzo comma dellʼarticolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Le modalità di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale. 68 novembre 2012 Legale 2. Ai fini dellʼapplicazione dellʼarticolo 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti. 3. Ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore in caso di ritardo di pagamento di cui allʼart. 62 comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata Ar, di posta elettronica certificata (Pec) o di impiego del sistema Edi (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale. 4. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti ai fini della decorrenza dei termini di cui allʼart.62, comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 5. Con riferimento alla cessione di prodotti alcolici è fatto salvo quanto previsto dallʼart. 22 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 e Smi. Articolo 6 Interessi di mora 1. La disposizione di cui allʼarticolo 62, comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo periodo, prevede il pagamento di “interessi” a decorrere automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; b) il creditore non ha ricevuto nei termini lʼimporto dovuto e il ritardo è imputabile al debitore. 2. Qualora il fornitore non adempia agli obblighi contrattuali o di legge, è diritto dellʼacquirente invocare la sospensione dei termini del pagamento. 3. Ai fini dellʼapplicazione delle disposizioni citate al comma 1, gli interessi si calcolano utilizzando il tasso degli interessi legali di mora, oppure il tasso degli interessi concordato tra imprese, purché detto tasso non risulti iniquo per il creditore, ferme restando le maggiorazioni previste dalla legge. 4. Gli interessi legali di mora sono calcolati utilizzando il tasso di riferimento indicato dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie vigenti in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 5. È in ogni caso vietato trattenere lʼintero importo di una fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative alla fornitura oggetto di contestazione. Articolo 7 Funzioni dellʼAutorità garante della concorrenza e del mercato 1. LʼAutorità garante della concorrenza e del mercato con proprio regolamento disciplina la procedura istruttoria di cui al comma 8 dellʼart. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione e le modalità di pubblicazione delle decisioni. Articolo 8 Entrata in vigore 1. Il presente decreto si applica a tutti i contratti di cessione di cui allʼarticolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012. 2. I contratti già in essere alla data del 24 ottobre 2012, in relazione ai soli requisiti di cui al comma 1 dellʼart.62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono essere adeguati non oltre la data del 31 dicembre 2012; per i contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono termini per la stipula dei contratti stessi, precedenti al 24 ottobre 2012, essi devono essere adeguati per la campagna agricola successiva. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo 62 si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa. 69 LEGALE Leggi e provvedimenti Nuova Guida 2012/2013 alle convenzioni Unione Confcommercio Da quest’anno è consultabile anche collegandosi al link http://www.unione milano.it/convenzioni/ documents/guida_ alle_convenzioni_ html/index.html Un modo veloce per avere sempre a disposizione le opportunità di risparmio dedicate alla Tua azienda. La copia stampata potrà invece essere ritirata dall’associato presso la propria Associazione. Le convenzioni Unione Confcommercio possono essere estese anche ai propri dipendenti: richiedi all’indirizzo email [email protected] le modalità per accedere a questa nuova opportunità. novembre 2012 Bandi e finanziamenti Indice IN PRIMO PIANO Lombardia Net Generation 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 71 FINANZIAMENTI Il bando Start Up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 72 In primo piano Lombardia Net Generation 2012 È stata pubblicata l’iniziativa Lombardia Net Generation rivolta a giovani dai 18 ai 35 anni, residenti o domiciliati sul territorio lombardo, che intendono acquisire servizi utili allo sviluppo della propria idea di impresa, realizzata e diffusa via web e per cui la rete è il principale veicolo di comunicazione e marketing, distribuzione, produzione di contenuti e servizi. 6 Il bando mette a disposizione 100 voucher del valore massimo di 12.000 euro ciascuno per lʼacquisto di servizi mirati alla concezione finale del business plan, e in particolare: • definizione precisa dellʼidea imprenditoriale; • segmentazione del mercato e piano di marketing accurato; • piano di comunicazione, inclusi gli studi per la definizione della visual identity e la progettazione di uno spazio web; • piani economici e finanziari; • piani operativi, organizzazione e strategia • piano di fund raising; • sponsorship da parte di una impresa o rete di imprese. Per partecipare allʼiniziativa è necessario affrontare vari step: 1. inviare la propria idea imprenditoriale, descritta in massimo 140 caratteri, tramite il sito dedicato www.lombardianetgeneration.regione.lombardia.it entro le ore 17:00 del 31/12/2012; 2. a seguito di positiva valutazione dellʼidea da parte di Regione Lombardia, inoltrare richiesta di voucher, sottoscritta con procedura Crs o firma digitale, sul sito Finanziamenti on-line (https://gefo.servizirl.i) entro e non oltre lʼ08/01/2013. Lʼidea viene pubblicata nella pagina Facebook di Regione Lombardia al fine di consentire lʼespressione di consensi allʼidea stessa da parte della rete relazionale dellʼinteressato; 3. spendere il voucher presso i fornitori presenti nel catalogo pubblicato sul sito dedicato allʼiniziativa entro 8 mesi dalla data di accettazione del voucher stesso; 71 BANDI E FINANZIAMENTI In primo piano novembre 2012 Bandi e finanziamenti In primo piano 4. dopo aver fruito i servizi, presentare il business plan (firmato digitalmente) per la valutazione regionale mediante criteri di punteggio (punteggio minimo per lʼapprovazione 60 punti); 5. solo se il business è approvato, inviare domanda di liquidazione del voucher, corredato dai giustificativi di spesa, così che Regione Lombardia possa pagare il fornitore. Per tutti i business plan non approvati la Regione non può liquidare alcun importo, e, di conseguenza, i corrispettivi per i servizi usufruiti sono a carico dei beneficiari; Possono candidarsi per fornire i servizi sopra elencati e comparire nel catalogo fornitori: - società di servizi iscritte nel registro della Camera di commercio con classificazione Ateco 2007 sezione M, dalla divisione 69 alla divisione 74 (è esclusa la divisione 75); - professionisti singoli e/o associati iscritti ad albi professionali che abilitano allʼerogazione dei servizi coerenti con quelli per cui si richiede lʼiscrizione al catalogo. Lʼelenco dei fornitori è sempre aperto e costantemente aggiornato, dunque è possibile sollecitare una società di servizi o un professionista, dal quale si vuole acquistare i servizi, ad iscriversi al catalogo. Le domande di ammissione al catalogo possono essere presentate accedendo a www.lombardianetgeneration.regione.lombardia.it entro il 31/8/2013. Finanziamenti Il bando Start Up Camera di commercio di Milano e provincia di Milano in collaborazione con il Consorzio camerale per il credito e la finanza mettono a disposizione 141.585 euro per supportare le Start Up milanesi nel loro processo di crescita e consolidamento attraverso la promozione di canali alternativi di finanziamento e lʼinserimento in azienda di capitale umano qualificato. Il bando Start Up Venture è rivolto alle micro, piccole e medie imprese che presentano i seguenti requisiti: • siano società di capitali nate da non più di 4 anni, ossia iscritte al Registro imprese della provincia di Milano a partire dal 15 ottobre 2008, con sede legale nella provincia di Milano; • siano detenute direttamente e almeno al 51% da persone fisiche, anche in termini di diritti di voto; • presentino il capitale sociale detenuto per almeno 2/3 da persone under 40 e lʼorgano amministrativo composto per almeno 2/3 da persone under 40. Lʼiniziativa è suddivisa in due fasi, la prima volta ad agevolare lʼaccesso al credito e agli strumenti alternativi di finanziamento, la seconda che mira allʼinserimento di personale qualificato. Fase 1 Azione A: Corso di formazione per la pianificazione economico finanziaria a cura del Consorzio camerale per il credito e la finanza (max 60 posti). Fase 1 Azione B: Interventi volti a favorire lʼaccesso al capitale di rischio (max 30 posti), quali: - predisposizione e verifica di un format standardizzato di profilo aziendale per la presentazione sintetica del proprio progetto imprenditoriale; 72 novembre 2012 Bandi e finanziamenti - predisposizione di un format standardizzato di accordo di riservatezza per la tutela delle informazioni sensibili fornite dagli imprenditori ad eventuali investitori; - presentazione del profilo aziendale ed incontri personalizzati con investitori individuati in collaborazione con le associazioni italiane e straniere di investitori - istituzionali e privati; - predisposizione di un dossier che costituirà la documentazione ufficiale presentata agli investitori. Fase 1 Azione C: Incontri in cui le nuove imprese potranno presentarsi ai potenziali investitori con relazioni di 3 minuti (max 30 posti) Fase 2 Azione D: Voucher di € 7.500 per lʼinserimento di figure professionali over 45 con alta qualifica ed unʼesperienza professionale di almeno 8 anni (max 11 imprese). La partecipazione alla seconda fase è del tutto eventuale rispetto alla prima, ed è subordinata ad un processo di valutazione delle domande al termine dellʼazione C (Fase 1). È possibile inviare le domande di partecipazione alla prima fase del bando (Azione A) fino ad esaurimento delle risorse (secondo lʼordine cronologico di invio) e comunque entro e non oltre le ore 12 del 30 novembre 2012. Le domande devono essere esclusivamente inviate allʼindirizzo di posta certificata [email protected], Il testo ufficiale e la scheda esplicativa del bando sono consultabili allʼinterno del sito Internet dellʼUnione, selezionando il link: http://www.unionemilano.it/areetematiche/bandi/index.php. l’Informatore REDAZIONE Federi co S ozzani Corso Venezia 47/49 20121 Milano Commercio Turismo Servizi Professioni n. 235 novembre 2012 anno LVI Organo d’i nformazi one e documentazi one di Uni one Confcommerci o Mi l ano, Lodi , Monza e Bri anza DIRETTORE RESPONSABILE Gi anroberto Costa PROPRIETA’ Uni one Confcommerci o Mi l ano, Lodi , Monza e Bri anza EDITRICE Promo. Ter Uni one sede e amministrazione Corso Venezia 47/49 20121 Milano 73 CONCESSIONARIA IN ESCLUSIVA PER LA VENDITA DELLA PUBBLICITÀ S tar Busi ness S rl Via diNovecchio 2/4 Località Ospedaletto, 56121 – Pisa Tel. 0503163919 [email protected] www.starbusiness.it AUTORIZZAZIONE Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957 Una copia euro 0,568 BANDI E FINANZIAMENTI Finanziamenti LA TUA ASSISTENZA SANITARIA DEDICATA Ente Mutuo, per le sue caratteristiche, è la soluzione ottimale per gli imprenditori ed i professionisti iscritti a Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza che desiderano accedere ad un’assistenza sanitaria altamente qualificata. Ente Mutuo è • Fedele - ti assiste per tutta la vita • Esclusivo • Affidabile • Su misura - 4 forme di assistenza: • Presenta vantaggi fiscali B C DD plus Prestazioni sanitarie erogate presso strutture di primaria importanza a Milano, Lodi, Monza e Brianza. 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Pag. 75 LEGISLAZIONE COMUNITARIA Regolamento (Ue) n. 875/2012 della Commissione del 25 settembre 2012, che apre unʼinchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (Ue) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, con importazioni di biciclette provenienti dallʼIndonesia, dalla Malaysia, dallo Sri lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dellʼIndonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, e che dispone la registrazione di tali importazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 77 In primo piano Plafond Sanzioni in capo all’esportatore abituale, al fornitore di beni e servizi e responsabilità solidale 6 Sanzioni in capo all'esportatore abituale Le ipotesi sanzionatorie nell'ambito del plafond, prevedono, in capo all'esportatore abituale: • rilascio di dichiarazione d'intento senza che ne esistano i presupposti: sanzione amministrativa dal 100% al 200% (oltre all'Iva dovuta) dell'imposta che doveva esser applicata: • in caso di splafonamento, la parte eccedente che ha beneficiato della mancata applicazione del tributo è sanzionata dal 100 al 200% (oltre all'Iva) del tributo non assolto. È applicabile il ravvedimento operoso (entro il termine della presentazione della dichiarazione Iva del periodo) che prevede una riduzione della sanzione ad 1/8 del minimo. Se il superamento consegue a mancata esportazione da parte del cessionario, la sanzione è ridotta della metà e non si applica se l'imposta viene versata all'Ufficio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'esportazione, previa regolarizzazione della fattura. 75 COMMERCIO ESTERO In primo piano novembre 2012 Commercio estero In primo piano Sanzioni in capo al fornitore di beni e servizi In capo al cessionario/prestatore del servizio, invece: • In caso di mancata, errata o incompleta comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute, si applicata la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta non applicata in fattura. In caso di modifica o integrazione di comunicazione precedentemente inviata, se la rettifica è nei termini, ossia entro la data di presentazione della comunicazione, non è prevista alcuna sanzione, salvo l'obbligo di ripresentazione della dichiarazione, barrando la casella "correttiva nei termini". Nel caso di rettifica oltre i termini, ma: a)entro 1 anno dall'errore e b) quando la violazione non sia stata ancora constatata e non siano iniziati gli accessi o altre attività amministrative inerenti l'accertamento, è possibile servirsi del ravvedimento operoso nella misura del 12,5%. Qualora non siano nel frattempo avvenute fatturazioni senza addebito d'imposta, la sanzione va da 258,00 a 2.065,00 euro, in relazione alla sola omissione di comunicazione. Con il ravvedimento operoso la sanzione è ridotta ad 1/8 del minimo (32 euro - codice tributo 8904) • In caso di cessioni o prestazioni in sospensione d'imposta in assenza di dichiarazione d'intento ovvero di dichiarazione pervenuta successivamente all'operazione ovvero per scadenza della validità, la sanzione amministrativa va dal 100 al 200% dell'Iva non applicata, oltre all'imposta relativa è applicabile il ravvedimento operoso. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in assenza dei presupposti, dell'omesso pagamento del tributo risponde solo il cessionario, il committente o l'importatore: • Il cessionario che, nonostante il ricevimento tempestivo e regolare della dichiarazione d'intento, continua a fatturare applicando l'Iva, non può portare la stessa in detrazione. Responsabilità solidale Il comma 384 del citato art. 1, Legge n. 311/2004, prevede che: "Chiunque omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione (…) o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta". Nella circolare n. 10/E 2005, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per "imposta evasa" si intende l'ammontare dell'Iva relativa ai beni i servizi acquistati senza applicazione dell'imposta, per un importo eccedente il plafond disponibile, desumibile dalla dichiarazione d'intento infedele. Da ciò consegue che, affinché operi la responsabilità solidale con l'esportatore abituale, è necessario che il cedente/prestatore: • abbia omesso di inviare o abbia inviato con dati inesatti/incompleti la comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute; • abbia effettuato una fornitura /prestazione senza applicazione dell'Iva per effetto dell'infedeltà della dichiarazione d'intento ricevuta e non comunicata all'Agenzia delle Entrate. In altri termini, l'Ufficio non potrà procedere al recupero dell'imposta nei confronti del cedente/prestatore, se no vi è evasione d'imposta a seguito di regolare utilizzo del plafond. Resta ferma, in tale ultimo caso (dichiarazione d'intento corretta), la predetta sanzione di cui al comma 4-bis (dal 100 al 200%) per omessa comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento. Con la circolare n. 41/E 2005 l'Agenzia ha ribadito che la responsabilità solidale non si estende all'intermediario abilitato che omette di inviare la comunicazione, posto che l'obbligo riguarda esclusivamente il cedente/prestatore che riceve la dichiarazione d'intento. 76 novembre 2012 Commercio estero Importazioni di biciclette Inchiesta su possibile elusione di misure antidumping Regolamento Ue n. 875/2012 REGOLAMENTO (Ue) n. 875/2012 della Commissione del 25 settembre 2012. Apertura di unʼinchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping, istituite dal regolamento di esecuzione (Ue) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, con importazioni di biciclette provenienti dallʼIndonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dellʼIndonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, e che dispone la registrazione di tali importazioni A. Domanda (1) La Commissione europea (“la Commissione”) ha ricevuto una domanda, ai sensi dellʼarticolo 13, paragrafo 3, e dellʼarticolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale le viene chiesto di aprire unʼinchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica Popolare Cinese e di sottoporre a registrazione le importazioni di biciclette provenienti dallʼIndonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dellʼIndonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia. (2) La domanda è stata presentata in data 14 agosto 2012 dalla Federazione europea dei fabbricanti di biciclette (European Bicycle Manufacturers Association - Ebma) per conto di In Cycles – Montagem e Comercio de Bicicletas, Ldo, Sc. Eurosport Dhs s.a. e Maxcom ltd., tre fabbricanti di biciclette aderenti dellʼUnione. B. Prodotto (3) Il prodotto interessato dalla possibile elusione sono biciclette e altri velocipedi (compresi tricicli da trasporto, ma monocicli esclusi), privi di motore, classificati ai codici Nc 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codice Taric 8712 00 70 90), originari della Repubblica popolare cinese (“il prodotto in esame”). (4) Il prodotto oggetto dellʼinchiesta è identico a quello descritto nel considerando precedente, ma è spedito dallʼIndonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario dellʼIndonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, e attualmente classificato negli stessi codici Nc del prodotto in esame (“il prodotto oggetto dellʼinchiesta”). C. Misure in vigore (5) Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (Ue) n. 990/2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell' articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 1225/2009 del Consiglio, delle misure imposte dal regolamento di esecuzione (Ce) n. 1524/2000 e modificato dal regolamento (Ce) n. 1095/2005. D. Motivazione (6) La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese vengono eluse, ai sensi dellʼarticolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, mediante trasbordo attraverso lʼIndonesia, la Malaysia, lo Sri Lanka e la Tunisia e mediante operazioni di assemblaggio di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in Indonesia, Sri Lanka e Tunisia. (7) Gli elementi di prova prima facie presentati sono i seguenti. 77 COMMERCIO ESTERO Legislazione comunitaria novembre 2012 Commercio estero Legislazione comunitaria (8) La domanda mostra che in seguito allʼaumento del dazio antidumping sul prodotto in esame istituito dal regolamento (Ce) n. 1095/2005, sono intervenuti significativi mutamenti nelle caratteristiche degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese, dallʼIndonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia verso lʼUe, motivati o giustificati solo dallʼistituzione del dazio. (9) Il mutamento consiste nel trasbordo di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese attraverso lʼIndonesia, la Malaysia, lo Sri Lanka e la Tunisia verso lʼUe e da operazioni di assemblaggio in Indonesia, Sri Lanka e Tunisia. (10) La domanda contiene inoltre elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano compromessi in termini di quantità e di prezzo. Volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dellʼinchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Esistono inoltre prove sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame avvengono a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nellʼinchiesta che ha determinato lʼistituzione delle misure in vigore. (11) Infine la domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che i prezzi del prodotto oggetto dellʼinchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per tale prodotto. (12) Se nel corso dellʼinchiesta venissero accertate pratiche di elusione attraverso lʼIndonesia, la Malaysia, lo Sri Lanka e la Tunisia di cui allʼarticolo 13 del regolamento di base, diverse dal trasbordo e dalle operazioni di assemblaggio, lʼinchiesta potrà estendersi anche ad esse. E. Procedura (13) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare lʼapertura di unʼinchiesta, ai sensi dellʼarticolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, e per rendere obbligatoria la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dellʼinchiesta, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario dellʼIndonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, in conformità allʼarticolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. (a) Questionari (14) Per ottenere le informazioni che essa ritiene necessarie allʼinchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori noti e alle loro associazioni note in Indonesia, Malaysia, Sri Lanka e Tunisia, ai produttori/ esportatori noti e alle loro associazioni note nella Repubblica popolare cinese, agli importatori noti e alle loro associazioni note nellʼUe nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese, dellʼIndonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia. Potranno eventualmente essere chieste informazioni anche allʼindustria dellʼUnione. (15) In ogni caso, tutte le parti interessate sono invitate a contattare immediatamente la Commissione entro il termine indicato allʼarticolo 3 del presente regolamento e a chiedere un questionario entro il termine indicato allʼarticolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dato che il termine indicato allʼarticolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate. (16) Lʼapertura dellʼinchiesta sarà notificata alle autorità della Repubblica popolare cinese, dellʼIndonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia. (b) Raccolta delle informazioni e audizioni (17) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova in merito. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere unʼaudizione. (c) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure (18) In conformità allʼarticolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dellʼinchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se lʼimportazione non costituisce una forma di elusione. (19) Poiché lʼeventuale elusione ha luogo al di fuori dellʼUnione, ai fabbricanti di biciclette e di altri velocipedi (compresi tricicli da trasporto, ma esclusi i monocicli), privi di motore, con sede in Indonesia, Malaysia, Sri Lanka e Tunisia che dimostrino di non essere collegati ad alcun fabbricante colpito dalle misure e di non essere coinvolti nelle pratiche di elusione di cui allʼarticolo 13, paragrafo 1 e allʼarticolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, possono essere concesse esenzioni, ai sensi dellʼarticolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dellʼesenzione devono 78 novembre 2012 Commercio estero presentare una domanda sostenuta dagli opportuni elementi di prova entro il termine di cui allʼarticolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento. F. Registrazione (20) Ai sensi dellʼarticolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dellʼinchiesta devono essere sottoposte a registrazione per consentire, se le conclusioni dellʼinchiesta confermano lʼelusione, la riscossione retroattiva di un importo adeguato di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni spedite dallʼIndonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia. G. Termini (21) Ai fini di una buona amministrazione, devono essere precisati i termini entro i quali: - le parti interessate possono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni scritte e inviare le risposte al questionario o altre eventuali informazioni di cui si debba tener conto nel corso dellʼinchiesta, - i fabbricanti dellʼIndonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia possono chiedere lʼesenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure, - le parti interessate possono presentare una domanda scritta per essere ascoltate dalla Commissione. (22) Si noti che al rispetto dei termini stabiliti dallʼarticolo 3 del presente regolamento è subordinato lʼesercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base. H. Omessa collaborazione (23) Se una parte interessata nega lʼaccesso alle necessarie informazioni o non le comunica entro i termini stabiliti oppure ostacola pesantemente lʼinchiesta, possono essere tratte ai sensi dellʼarticolo 18 del regolamento di base delle conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili. (24) Se viene accertato che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili. (25) Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni tratte lo sono in base ai dati disponibili, ai sensi dellʼarticolo 18 del regolamento di base, lʼesito per tale parte potrà essere meno favorevole rispetto a quello che avrebbe potuto essere se avesse collaborato. I. Calendario dellʼinchiesta (26) Ai sensi dellʼarticolo 13, paragrafo 3 del regolamento di base lʼinchiesta si concluderà entro 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta ufficiale dellʼUnione europea. J. Trattamento dei dati personali (27) Si noti che tutti i dati a carattere personale raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (Ce) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. K. Consigliere-auditore (28) Le parti interessate possono chiedere lʼintervento del consigliere-auditore della Direzione generale commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che svolgono lʼinchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare unʼaudizione con una singola parte interessata e proporre la propria 79 COMMERCIO ESTERO Legislazione comunitaria novembre 2012 Commercio estero Legislazione comunitaria mediazione al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa delle parti interessate. le parti interessate possono presentare una domanda scritta per essere ascoltate dalla Commissione. (29) Le domande di unʼaudizione da parte del consigliere-auditore devono essere poste per iscritto e motivate. Il consigliereauditore potrà anche organizzare unʼaudizione delle parti che consenta la presentazione dei diversi punti di vista e delle relative controdeduzioni. (30) Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate sono invitate a consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore allʼinterno del sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair- trade/hearingofficer/index_en.htm., Articolo 1 Viene aperta unʼinchiesta ai sensi dellʼarticolo 13, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n. 1225/2009, volta ad appurare se le importazioni nellʼUnione di biciclette e di altri velocipedi (compresi tricicli da trasporto, ma monocicli esclusi), privi di motore, spediti dallʼIndonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari dellʼIndonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, attualmente classificati ai codici Nc 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codice Taric 10, 87120030 e 8712 00 70 91), stiano eludendo le misure istituite a seguito del regolamento di esecuzione (Ue) n. 990/2011. Articolo 2 Ai sensi dellʼarticolo 13, paragrafo 3, e dellʼarticolo 14, paragrafo 5, del regolamento (Ce) n. 1225/2009 le autorità doganali sono invitate a prendere gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni nellʼUnione di cui all'articolo 1 del presente regolamento. Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di 9 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione può ordinare alle autorità doganali, mediante apposito regolamento, di cessare la registrazione delle importazioni nellʼUnione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione dellʼesenzione. Articolo 3 1. I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta ufficiale dellʼUnione europea. 2. Salvo disposizione contraria, le parti interessate che desiderino sia tenuto conto delle loro osservazioni durante lʼinchiesta, devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni scritte e inviare le risposte al questionario o le altre eventuali informazioni entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta ufficiale dellʼUnione europea. 3. I fabbricanti dellʼIndonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia che desiderino chiedere lʼesenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda debitamente corredata da elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni. 4. Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione sempre entro lo stesso termine di 37 giorni. 5. Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (comunicazioni non riservate per e-mail; comunicazioni riservate su cd- r/dvd), indicando il proprio nome, indirizzo, e-mail, numero di telefono e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati su carta e inviati per posta, o consegnati a mano, allʼindirizzo sottoindicato. Ai sensi dellʼarticolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado di inviare le comunicazioni e le richieste in formato elettronico, deve informarne immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare il sito Internet della Direzione generale commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade- defence. 80 novembre 2012 Commercio estero Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza inviate dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura “Limited” (diffusione limitata) e, in conformità allʼarticolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, essere corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura “For inspection by interested parties” (consultabile da tutte le parti interessate). Indirizzo della Commissione per la corrispondenza: Commissione europea Direzione generale Commercio Direzione H Ufficio: N105 08/020 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Fax +32 22985353 E-mail: [email protected] Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dellʼUnione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. 81 COMMERCIO ESTERO Legislazione comunitaria Per il quarto anno consecutivo continua lʼiniziativa dedicata a Te socio che sei Fedele alla nostra Organizzazione Per le imprese regolarmente iscritte da almeno 3 anni, a titolo di PREMIO FEDELTAʼ*, Unione Confcommercio riserva ulteriori condizioni esclusive allʼinterno di alcune convenzioni bancarie sottoscritte con i principali istituti di credito. Il PREMIO FEDELTAʼ è un contenuto esclusivo delle convenzioni stipulate con: BANCA BANCA SELLA SELLA CREDITO VALTELLINESE CREDITO ARTIGIANO CARIPARMA DEUTSCHE BANK INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO VENETO BANCA Per approfondire le condizioni a Tua disposizione e le agevolazioni previste dal PREMIO FEDELTAʼ, contatta la Tua Associazione di Categoria o Territoriale, oppure scrivi a: [email protected] * per associato fedele si intende il socio che ha onorato la quota per almeno 3 (tre) anni (per lʼanno 2012 le annualità si riferiscono agli anni 2010/2011/2012). novembre 2012 Formazione / Studi Indice STUDI Le ipotesi di scenario della domanda di lavoro nel periodo fino al 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 83 INDICATORI STATISTICI Il costo della vita in Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indice delle vendite al dettaglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. Pag. 89 90 In primo piano Le ipotesi di scenario della domanda di lavoro nel periodo fino al 2021 Negli ultimi cinque anni le due grave crisi internazionali della finanza (2009) e dei debiti sovrani (2011) hanno messo a nudo impietosamente le carenze della nostra economia. Ad agosto dello scorso anno l’avversione al rischio degli investitori istituzionali nell’acquisto dei nostri titoli di Stato ci ha costretto a correre con urgenza ai ripari, avviando subito il risanamento dei conti pubblici. Sapevamo che il nostro Paese perdeva competitività nel commercio mondiale, che la domanda interna era debole da anni, che la disoccupazione giovanile era aumentata sensibilmente, ma solo lo spread tra bund tedeschi e Btp decennali ci ha rivelato in termini drammatici questa realtà. L’Unione euroea ha imposto il risanamento della finanza pubblica e il Governo Monti ha varato una serie di riforme e di misure restrittive per avviare il riequilibrio strutturale dei conti pubblici. L’effetto congiunto della maggiore pressione fiscale e dei tagli della spesa pubblica ha, tuttavia, aggravato la recessione. La riforma delle pensioni è sicuramente stata lo strumento principale di recupero dell’equilibrio nel lungo periodo, ma i suoi benefici maggiori sono attesi nei prossimi anni e l’obiettivo di pareggio del bilancio, imposto dall’Unione Europea nel 2013, ha richiesto un maggiore prelievo fiscale attraverso la patrimoniale sulla casa, la spending review e, purtroppo, l’aumento dell’Iva. Esaurita la fase di politica economica incentrata sulla correzione del deficit pubblico l’attenzione del Governo e delle parti sociali si è spostata sulla crescita e sulle misure per stimolarla, cercando di evi4 tare una contrazione eccessiva del prodotto, il denominatore del rapporto debito/Pil. 83 FORMAZIONE / STUDI Studi novembre 2012 Formazione / Studi Studi In primo piano (segue) A fronte della limitate risorse che il Governo Monti ha potuto impiegare sul versante della spesa per sostenere le opere pubbliche, le esportazioni e l’internazionalizzazione, la riduzione del digital divide, la principale leva dello sviluppo è stata individuata nelle liberalizzazioni. La compagine governativa è convinta che il limitato sviluppo generale degli investimenti e dell’occupazione sia dovuto in buona parte alle regole che hanno limitato la concorrenza in limitati settore del terziario, come la distribuzione di farmaci, il commercio, le professioni liberali. L’ insufficiente crescita del Pil in Italia è dovuta alla scarsa concorrenza tra imprese nel mercato globale? La risposta a questo interrogativo richiede una riflessione sull’evoluzione di domanda di lavoro nel medio e lungo periodo, abbandonando la visione strettamente congiunturale che condiziona la nostra capacità di adottare comportamenti efficaci per lo sviluppo sia dal lato dei singoli operatori economici, sia dal lato dei soggetti che hanno la responsabilità della politica economica a diversi livelli di competenza territoriale. L’attenzione al fattore occupazionale, piuttosto che al valore aggiunto, si giustifica col fatto che nell’attuale scenario economico di stabilità forzata delle retribuzioni e dei margini, il principale elemento di sostegno della domanda di beni e servizi è la tenuta dei livelli occupazionali. È fondamentale cercare di capire quale ipotesi di scenario possano essere delineate per la domanda di 6 lavoro del decennio in corso. Terziario di mercato artefice della crescita dellʼoccupazione La base di partenza di questo ragionamento è la dinamica delle unità di lavoro nel periodo 2001-2011 con lʼaiuto dei dati che lʼIstat ha raccolto e sistematizzato per settore di attività e che, in questa sintesi, sono articolati in 22 segmenti: • Agricoltura • Estrazione • Industria • Costruzioni • Energia • Distribuzione intermedia • Distribuzione al dettaglio • Ospitalità e ristorazione • Logistica • Comunicazione • Finanza e assicurazioni • Intermediazione immobiliare • Consulenza professionale • Servizi di supporto • Pubblica amministrazione • Arte ed intrattenimento • Altri servizi • Famiglie datori di lavoro Le unità di lavoro non coincidono con le “teste”, le persone impiegate nellʼattività di produzione di beni e servizi, ma con il numero di addetti teorici a tempo pieno, la reale quantità di lavoro attivata dal sistema, associata ad un numero superiore di persone occupate in quanto il fenomeno del part time supera quello del doppio lavoro. 84 novembre 2012 Formazione / Studi È noto che la domanda di lavoro è stata sostenuta dal terziario di mercato, il cui contributo positivo allʼaumento delle unità di lavoro ha superato in volume quello negativo dellʼagricoltura, delle estrazioni, dellʼindustria, del commercio al dettaglio e della pubblica amministrazione. In particolare nellʼindustria manifatturiera le unità di lavoro sono passate da 4,7 a 4,1 milioni con una perdita secca di 626mila unità, mentre lʼagricoltura ne ha perse 270mila, il commercio al dettaglio 42mila, la pubblica amministrazione 100mila. Tutti gli altri settori di attività hanno creato lavoro nel decennio appena trascorso, compreso il segmento delle Costruzioni, che ha espresso un incremento della domanda di occupazione fino al 2007 per poi imboccare un sentiero di discesa. Il vero artefice della moderata crescita occupazionale è stato il terziario di mercato nelle sue molteplice segmentazioni; in primo luogo, la consulenza professionale che a fine periodo assorbe il 6,7% del totale delle unità di lavoro e ne ha create 213mila nel decennio, altri rilevanti apporti positivi sono giunti dai sistemi di ospitalità e ristorazione, comunicazione, servizi di supporto e logistica. Nellʼultima parte del periodo in esame la dinamica della domanda di lavoro è cambiata sensibilmente, la spinta propulsiva del terziario di mercato si è affievolita, nel settore delle costruzioni ha preso avvio un trend decrescente, che nelle previsioni Ance è destinato a proseguire. 85 FORMAZIONE / STUDI Studi novembre 2012 Formazione / Studi Studi Le ipotesi di scenario della domanda di lavoro nel periodo 2011-2021 Alla luce della recente evoluzione e, soprattutto, dello scenario di mercato che si prospetta per i macro settori di attività sono state formulate semplici ipotesi di trend per il periodo 2011-2021, rappresentate nella tabella con lʼimmagine di un freccia che indica aumento o diminuzione e con lʼassenza di simboli per tutti quei segmenti dove le prospettive sono contraddistinte da un maggior grado di incertezza. Agricoltura I risultati dellʼultimo Censimento dellʼagricoltura indicano che è aumentata significativamente la superficie utilizzata e la dimensione media delle aziende, mentre è diminuito il volume di lavoro necessario alla produzione. In un sistema caratterizzato dalla prevalenza della conduzione familiare dellʼimpresa e dalla forte concorrenza della produzione straniera lʼefficienza guida le decisioni di produzione e utilizzo della forza lavoro, ma la cooperazione imprenditoriale non è ancora abbastanza diffusa per rendere più competitivo il nostro settore primario nel mercato globale. Diversi elementi lasciano intravedere un cambiamento, in primo luogo le opportunità di lavoro esterne al mondo dellʼagricoltura si stanno riducendo e, quindi, diminuisce lʼopportunità per i giovani membri delle famiglie agricole di cercare unʼoccupazione alternativa. In secondo luogo migliora la redditività dei terreni agricoli per tutte le produzioni che non subiscono la massiccia concorrenza dei paesi produttori a basso costo del lavoro. Anche il clima culturale gioca un ruolo favorevole nellʼinversione di tendenza alla contrazione delle unità di lavoro, poiché la green economy è diventata sinonimo di innovazione profonda degli stili di vita e della crescita sostenibile. La stabilità della domanda di lavoro sugli attuali livelli potrebbe essere lʼobiettivo minimo di una politica economica orientata alla difesa del valore dellʼagricoltura, ma interventi mirati ed efficaci dei ministeri dellʼAgricoltura e dellʼAmbiente, un ruolo attivo delle associazioni imprenditoriali e dei consorzi potrebbe consentire anche lʼavvio di una fase di rilancio del settore, finalizzata a qualificare il capitale umano e a stabilire proficue alleanze con la piccola e media industria di trasformazione e la distribuzione specializzata, sia allʼingrosso, sia al dettaglio. Industria manifatturiera La recessione ha intensificato il processo di selezione tra le imprese che lʼavvento delle economie a basso costo del lavoro aveva avviato negli anni novanta, accentuando le differenze; da una parte le aziende in grado di affrontare il cambiamento con lʼintegrazione verticale e lʼapertura ai mercati esteri, dallʼaltra parte le micro imprese che si sono riposizionate su modelli di business sempre più semplificati per resistere e sopravvivere. La caduta dei livelli occupazionali nellʼindustria è dovuta al fatto che lʼoccupazione impiegata nelle imprese perdenti è superiore a quella delle imprese vincenti. In assenza di una politica industriale che sostenga lʼemulazione dei modelli di successo è concreto il rischio di una contrazione della nostra base produttiva, ma questa prospettiva è insostenibile, perché implicherebbe la contrazione della domanda di lavoro nel suo complesso. Costruzioni La rendita immobiliare fino al 2007 ha coperto il deficit di redditività delle funzioni direzionale e commerciale, contribuendo ad aumentare lʼeccesso di unità immobiliari nellʼedilizia non residenziale. La crisi della finanza ha ridotto sensibilmente lʼerogazione dei mutui alle famiglie per lʼacquisto della prima casa e la disoccupazione giovanile non contribuisce certo a modificare questa tendenza. Il trend di aumento riguarda esclusivamente gli interventi per lʼefficienza energetica, il recupero e la manutenzione degli edifici esistenti e questa componente della domanda potrebbe rafforzarsi, non solo per le agevolazioni fiscali messe in campo dallo Stato, ma anche per le esigenze di risparmio energetico delle famiglie. Il contributo di questo tipo di opere difficilmente consentirà di compensare la riduzione degli investimenti relativi alle nuove 86 novembre 2012 Formazione / Studi costruzioni e, quindi, è probabile un trend negativo delle unità di lavoro. Energia In questo ambito tutte le nazioni dellʼUnione Europea sono chiamate ad intervenire con adeguate misure di sostegno per ridurre la dipendenza dal petrolio. La pubblica amministrazione ai diversi livelli di competenza territoriale ha il compito di rinnovare le reti di infrastrutture e realizzare entro il 2020 lʼobiettivo della quota del 15% delle fonti rinnovabili nella produzione di energia. Anche la domanda delle famiglie potrebbe muoversi in una direzione favorevole allʼobiettivo dellʼefficienza energetica. Lʼipotesi è, quindi, un aumento delle unità di lavoro non confinato solo allʼinterno del segmento individuato dalla classificazione Istat, ma esteso a tutta la filiera della produzione e distribuzione di attrezzature e dispositivi del risparmio energetico. Distribuzione commerciale La caduta dei consumi finali e la liberalizzazione degli orari di apertura sono fattori di aumento del rischio di cessazione delle attività del piccolo commercio indipendente, mentre la crisi delle micro imprese dellʼindustria accentua le difficoltà della distribuzione allʼingrosso. La nascita di nuovi grandi strutture a fronte di un rapido deterioramento della redditività di ipermercati e gallerie dei centri commerciali potrebbe preludere alla chiusura dei punti vendita in difficoltà con negative ripercussioni sullʼoccupazione dipendente. Lʼipotesi di scenario più probabile è quella di una contrazione della domanda di lavoro. Logistica e trasporti A dispetto degli investimenti nellʼalta velocità e nella rete di infrastrutture autostradali la congestione del traffico continua a condizionare lo sviluppo del trasporto delle merci su gomma, modalità principale di erogazione del servizio. La concorrenza delle imprese più strutturate rispetto a quelle di piccolissima dimensione è destinata ad accentuarsi per effetto dei costi crescenti del carburante di autotrazione che minano la redditività dei piccoli trasportatori. Il trend di aumento delle unità di lavoro segnala negli ultimi anni stabilità e la previsione più favorevole allo stato attuale è quella del mantenimento degli attuali livelli occupazionale anche alla fine del decennio in corso. Ospitalità e ristorazione La domanda si contrae anche per questo segmento di offerta, ma nel caso dellʼospitalità il turismo straniero, attraverso idonee politiche di marketing, potrebbe compensare la flessione del turismo interno. Nella ristorazione lʼinnovazione di prodotto ha premiato, soprattutto, le imprese di origine straniera e la cucina etnica, ma nella fascia della convenienza di prezzo la nostra gastronomia offre soluzioni efficaci, che cominciano ad essere colte dagli operatori più attenti al cambiamento, attraverso formule che combinano dettaglio specializzato e somministrazione. Le previsioni sulla futura domanda di lavoro spaziano, quindi, dalla stabilità allʼincremento in proporzioni contenute. Pubblica amministrazione Le unità di lavoro della pubblica amministrazione sono diminuite del 2,7% quale risultato dellʼaumento della componente attiva nella sanità a fronte della contrazione dei livelli occupazionale nei settori dellʼistruzione e degli enti locali. Nel confronto con la media europea gli organici non sono sovradimensionati, ma si avverte lʼesigenza di migliorare la qualità del servizio attraverso programi di formazione e riorganizzazione della forza lavoro in grado di porre al centro delle valutazioni la produttività e e la responsabilità individuale, sanzionando i comportamenti scorretti. Il risanamento della finanza pubblica e le responsabilità maggiori della pubblica amministrazione nelle relazioni con il 87 FORMAZIONE / STUDI Studi novembre 2012 Formazione / Studi Studi mondo delle famiglie e delle imprese implicano la stabilità del numero di unità di lavoro, unʼulteriore contrazione dei livelli occupazionali potrebbe indebolire tutto il sistema. Servizi privati In questo eterogeneo universo lavora attualmente circa il 25% delle unità di lavoro complessive: informatica e telecomunicazioni, finanza e assicurazioni, consulenza professionale, servizi di supporto, noleggio ed intermediazione immobiliare, arte ed intrattenimento, famiglie come datori di lavoro. I servizi ad alto contenuto intellettuale, circa il 15% delle unità di lavoro totali, generano input che entrano nel processo di creazione del valore di tutte le imprese. Sono attività di primaria importanza per lo sviluppo dei beni immateriali (servizi, conoscenze ed informazioni) che possono viaggiare in rete da un luogo allʼaltro del pianeta senza bisogno di magazzini e mezzi di trasporto. La riduzione del digital divide e, soprattutto, lʼaffacciarsi sul mercato delle nuove generazioni sono fattori di sviluppo dellʼofferta di tali beni secondo un processo trasversale a tutta lʼeconomia. I vantaggi di costo dei beni immateriali sono così ampi, la domanda potenziale così estesa da stimolare gli investimenti delle piccole imprese e, quindi, le aspettative della domanda di lavoro futuro sono improntate al segno positivo. Debolezza competitiva dellʼeconomia nazionale nel mercato globale Lʼimpressione generale di questa sintetica rassegna è che lʼinadeguata crescita del prodotto interno lordo non sia stata determinata da scarsa concorrenza, ma da eccessiva concorrenza, o, meglio, dalla debolezza competitiva delle nostre imprese dellʼagricoltura e dellʼindustria, incapaci di contrastare, nel loro complesso, la penetrazione dei prodotti stranieri tanto dei Paesi emergenti, quanto delle nazioni ad economia matura. Gli strenui difensori del libero mercato globale potrebbero obiettare che tale fenomeno ha le sue premesse nel mercato protetto degli anni settanta e ottanta ed avrebbero ragione, ma è altrettanto vero che di fragilità competitiva si muore. In uno scenario caratterizzato da un sistema economico incapace di reagire adeguatamente alla concorrenza internazionale lʼintervento dello Stato non è più una facoltà, ma un dovere. Sul tema delle crescita il rapporto Csc-Confindustria sugli scenari industriali rivendica il ruolo della produzione manifatturiera quale motore dellʼinnovazione, affermando nello stesso tempo lʼopportunità di attivare politiche industriali finalizzate alla valorizzazione del settore. Le imprese da sole non possono garantire la tenuta dei livelli occupazionali, hanno bisogno dellʼintervento pubblico attraverso una serie di strumenti che spaziano dal procurement (gli acquisti selettivi della pubblica amministrazione) alla regolamentazione dello standard dei prodotti, alla creazione di struttura di ricerca pubbliche, al potenziamento della rete di servizi di informazione e promozione delle innovazioni tecnologiche. I vincoli di bilancio non consentono allo Stato di utilizzare le agevolazioni fiscali e creditizie nella quantità che sarebbe necessaria per ridurre velocemente il gap concorrenziale dellʼindustria e dellʼagricoltura rispetto alla concorrenza straniera, mentre le risorse sono probabilmente sufficienti per investire nella divulgazione delle best practice e dei modelli di successo da emulare. In questa prospettiva lʼalleanza delle associazioni imprenditoriali è fondamentale per diffondere in maniera capillare su tutto il territorio le conoscenze utili al sistema, consentendo ai nuovi imprenditori di avere un quadro più esauriente delle opportunità che la domanda offre nel medio e lungo periodo. Le azioni sul fronte dellʼassistenza allo start up di nuove iniziative dovrebbero essere accompagnate da una politica di tutela della Pmi, evitando di adottare misure destabilizzanti come quella della liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi che discrimina le aziende a conduzione familiare rispetto alle organizzazioni di maggiore scala. Tale discriminazione contrasta, infatti, lʼobiettivo di difesa dei livelli complessivi di occupazione, poiché le unità di lavoro perse dal commercio non possono oggi essere recuperate in altri settori. 88 novembre 2012 Formazione Economico / Studi Il costo della vita in Italia Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 1995 = 100 da gennaio 2006 allʼultimo mese disponibile NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI Base 1995 = 100 AL ALCOL ABB ABT ELT DOM SAN TRAS COM RIC IST ALB ALTRI INDICE Var 100% Var 75% Novembre 2009 135,7 184,5 136,9 156,3 133,4 120,9 141,8 68,4 122,3 146,8 148,7 145,4 135,6 0,668 0,501 Dicembre 136,8 187,9 137,0 156,1 133,5 121,0 142,5 68,1 123,1 146,9 148,7 145,9 135,8 0,967 0,725 Media annua 136,8 184,0 136,3 157,2 132,9 121,1 140,4 68,4 122,5 144,5 148,1 143,7 135,2 0,677 0,507 Gennaio 2010 136,8 188,1 137,0 156,5 133,7 121,7 143,3 67,5 122,7 146,9 148,9 146,4 136,0 1,341 1,006 Febbraio 136,8 188,1 137,0 156,9 133,9 121,7 143,1 68,1 123,1 146,9 149,0 146,6 136,2 1,264 0,948 Marzo 136,8 188,1 137,1 157,4 134,1 121,4 144,7 68,0 123,2 147,0 149,4 146,9 136,5 1,487 1,115 Aprile 136,9 188,2 137,2 158,1 134,2 121,5 146,5 68,0 123,4 147,0 150,4 147,2 137,0 1,632 1,224 Maggio 136,8 188,2 137,5 158,6 134,4 121,3 146,7 67,7 122,6 147,0 150,6 147,8 137,1 1,480 1,110 Giugno 136,9 188,3 137,5 158,6 134,5 121,1 146,3 67,5 123,0 147,0 150,7 148,3 137,1 1,330 0,998 Luglio 136,8 188,4 137,5 159,9 134,5 121,2 147,9 67,5 123,4 147,1 151,2 148,8 137,7 1,774 1,330 Agosto 136,9 188,9 137,4 159,9 134,6 121,2 149,2 68,4 123,6 147,1 151,3 148,9 137,9 1,546 1,160 Settembre Ottobre Novembre 137,2 137,5 137,6 188,9 192,0 192,0 137,7 138,1 138,2 160,1 160,2 160,8 134,8 134,9 135,1 121,3 121,6 121,7 146,8 146,7 146,7 67,3 66,6 67,3 122,4 123,3 123,5 148,9 150,6 150,6 151,6 152,2 151,2 149,1 149,8 150,0 137,5 137,8 137,9 1,551 1,697 1,696 1,163 1,273 1,272 Dicembre 138,0 192,1 138,3 161,2 135,1 127,1 148,7 67,7 124,1 150,6 151,1 150,4 138,4 1,915 1,436 Media annua 137,1 189,3 137,5 159,0 134,5 121,5 146,4 67,6 123,2 148,1 150,6 148,4 137,3 1,560 1,170 Gennaio 2011 101,5 101,5 100,6 102,0 100,7 100,5 102,3 100,1 100,2 101,7 100,7 101,6 101,2 2,167 1,626 Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 101,8 101,2 102,2 102,8 102,9 102,2 102,1 102,4 102,8 103,5 103,6 101,6 101,6 101,6 101,7 101,7 102,8 103,7 103,8 107,7 107,8 107,8 100,6 100,9 101,2 101,3 101,3 101,3 101,3 102,1 103,2 103,3 103,4 102,5 103,0 104,1 104,1 104,1 105,2 105,3 105,4 106,5 107,0 107,2 100,9 100,1 101,2 101,4 101,5 101,6 101,7 101,9 102,4 102,5 102,6 100,9 100,9 100,7 100,4 100,5 100,3 100,4 100,5 100,7 100,8 100,7 103,0 104,4 106,3 106,0 106,1 107,5 109,1 107,1 107,5 107,3 109,0 100,0 99,9 98,9 98,6 97,7 97,3 97,6 97,1 97,5 97,3 97,0 100,1 99,6 99,8 99,5 99,9 100,2 100,5 100,7 100,7 100,3 100,5 101,7 101,7 101,7 101,8 101,8 101,8 101,8 102,8 103,5 103,6 103,7 100,8 100,4 102,0 102,4 102,7 102,8 102,5 103,3 103,3 102,4 102,3 101,7 101,9 102,2 102,4 102,6 103,5 103,5 104,3 104,7 105,0 105,3 101,5 101,9 102,4 102,5 102,6 102,9 103,2 103,2 103,6 103,7 104,0 2,320 2,497 2,624 2,650 2,750 2,601 2,751 3,050 3,224 3,249 3,173 1,740 1,873 1,968 1,987 2,062 1,951 2,063 2,287 2,418 2,437 2,380 Media annua 102,5 103,6 101,7 104,7 101,6 100,6 106,3 98,3 100,2 102,3 102,2 103,2 102,7 2,756 2,067 Gennaio 2012 103,9 108,0 103,5 109,1 103,0 100,7 109,8 97,3 100,5 103,7 102,4 104,7 104,4 3,162 2,372 Febbraio 104,7 108,0 103,5 109,4 103,1 100,9 110,8 96,5 101,1 103,7 102,4 105,0 104,8 3,251 2,438 Marzo 104,7 109,4 104,0 109,7 103,4 100,5 112,6 97,1 100,1 103,7 102,8 105,2 105,2 3,238 2,429 Aprile 104,6 109,9 104,2 110,8 103,5 100,6 114,2 95,8 100,3 103,8 103,7 105,3 105,7 3,223 2,417 Maggio 105,0 110,0 104,3 111,5 103,6 100,6 113,2 95,3 100,1 103,8 103,9 105,5 105,6 3,024 2,268 Giugno Luglio Agosto Settembre 105,8 104,8 104,7 105,2 110,02 110,3 110,3 110,4 104,2 104,3 104,2 104,4 111,5 112,2 112,4 112,8 103,7 103,7 103,8 103,9 100,6 100,7 100,7 100,7 112,9 113,1 116,1 114,6 96,3 95,7 96,1 96,4 100,5 100,6 100,8 100,5 103,8 103,8 103,8 104,9 104,1 104,5 104,5 104,8 105,7 106,2 106,2 106,5 105,8 105,9 106,4 106,4 3,119 2,915 3,101 3,101 2,339 2,187 2,326 2,326 A partire da gennaio 2011 i numeri indice non sono più calcolati su base 1995=100, ma con base 2010=100 e, quindi, il calcolo della variazione percentuale intercorsa tra un mese qualsiasi del periodo 1996 - 2010 e un mese qualsiasi del 2011 deve essere fatta come nellʼesempio di seguito presentato: numero indice generale di gennaio 2011 101,2 numero indice generale di gennaio 2010 136,0 coefficiente di raccordo tra le basi 1995 e 2010 1,373 101,2:136,0x1,373x100-100 2,167 arrotondato a 2,2 89 FORMAZIONE / STUDI Indicatori statistici novembre 2012 Formazione Economico / Studi Indicatori statistici INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE DEL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO A PREZZI CORRENTI (base 2005=100) per settore merceologico e forma distributiva Periodo Alimentari Non alimentari Totale Grande distribuzione Piccole superfici Grande distribuzione Piccole superfici Grande distribuzione Piccole superfici 106,7 111,0 110,3 133,1 92,0 97,5 85,8 135,3 102,0 106,4 104,0 178,9 97,5 105,6 95,0 140,1 104,1 108,5 106,8 158,2 96,4 104,0 93,2 139,1 88,8 93,4 110,7 106,9 106,8 107,3 112,1 105,7 107,0 111,8 111,7 134,7 83,9 79,0 95,0 96,5 91,8 100,2 103,8 94,2 90,6 94,5 85,7 134,6 94,6 94,1 95,3 99,5 98,6 101,0 108,2 100,4 101,6 107,7 105,2 180,3 88,7 79,4 90,2 89,2 94,2 94,2 105,8 83,7 97,2 104,7 95,7 140,9 92,0 93,8 102,3 102,9 102,3 103,8 110,0 102,8 104,1 109,6 108,2 159,7 87,7 79,3 91,1 90,6 93,7 95,4 105,4 85,8 95,9 102,7 93,7 139,6 88,2 93,6 107,5 113,2 105,9 108,5 110,2 108,6 109,3 114,0 112,4 133,6 82,6 79,2 93,2 98,3 93,2 98,9 100,8 94,1 89,0 93,4 84,6 130,9 93,7 93,4 94,3 101,0 95,7 99,7 105,0 99,0 100,1 105,0 101,4 169,9 87,6 79,6 88,3 90,0 94,6 92,5 103,5 82,7 94,4 102,3 93,7 135,5 91,2 93,5 100,3 106,6 100,3 103,7 107,4 103,3 104,2 109,1 106,4 153,5 86,6 79,5 89,3 91,7 94,2 93,7 103,0 85,0 93,3 100,5 91,9 134,6 88,9 97,3 112,5 108,8 108,0 112,4 109,2 81,8 79,3 94,7 89,2 90,6 96,9 97,2 92,4 93,7 93,6 97,3 93,9 99,9 101,3 86,1 78,9 89,3 82,2 91,9 90,4 99,5 90,8 95,3 102,1 102,5 100,3 105,5 104,9 85,2 79,0 90,4 83,6 91,6 91,7 99,1 2009 Settembre Ottobre Novembre Dicembre 2010 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 2011 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 2012 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio (*) (*) dati provvisori) Nota indice vendite A partire dagli indici di Gennaio 2009 lʼIstat ha aggiornato la base allʼanno 2005, ricalcolando i valori degli anni precedenti che quindi sono pubblicati a partire da Gennaio 2007. La classificazione per numero di addetti non contempla più le classi relative alle imprese più piccole (fino a 2 addetti, da 3 a 5 addetti, da 6 a 9 addetti) e, quindi, la relativa tabella è stata sostituita con quella che distingue tra “Grande distribuzione” e “Piccole superfici”. Con il termine “Grande distribuzione” si devono intendere le imprese che gestiscono supermercati, ipermercati, discount, grandi magazzini e grandi superfici specializzate. Con il termine “Piccole superfici” si devono intendere i punti di vendita specializzati inferiori a 400mq per gli esercizi a prevalente vendita non alimentare, inferiori a 250mq per gli esercizi a prevalente vendita alimentare. Si utilizzano i dati grezzi del comunicato del mese corrente. Il mese successivo lʼIstat li ricalcola per cui nel secondo mese si inseriscono i dati grezzi dal comunicato e si correggono i dati del mese precedente con i dati ricalcolati da Istat prendendoli dalle serie storiche del mese corrente. 90