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CRACK FINANZIARI: TUTTA LA VERITA’ SUI TITOLI SPAZZATURA! - 1 Copyright © Codacons 2011 www.codacons.it Negli ultimi anni, migliaia di risparmiatori hanno perso i loro soldi investendoli in titoli "spazzatura' (Argentina, Parmalat, Cirio, Finmek, Lehman, Islandesi, etc.) che le loro banche di "fiducia' hanno offerto come titoli sicuri, nascondendo la rischiosità dell'investimento. il Codacons ha voluto redigere questa breve guida per dare una risposta alle migliaia di richieste di informazioni che arrivano alle nostre sedi dai risparmiatori ingannati dalle banche che ora si ritrovano in mano titoli senza più valore. Lo scopo di questa azione è agire contro le singole banche che hanno venduto i titoli. L’azione, quindi, non è incompatibile con la eventuale costituzione di parte civile nei processi penali intentati contro le società emittenti (ad es. Cirio, Parmalat …). Invece, non è possibile agire con il Codacons nei casi di cause civile già promosse contro le banche ovvero in caso di accordi o conciliazioni intervenute con le stesse. AGISCI ADESSO CON IL CODACONS CONTRO LA BANCA CHE TI HA VENDUTO TITOLI SPAZZATURA!!! il CODACONS offre una valutazione legale gratuita riservata ai propri soci aggregati, che si conclude con una giudizio sulla fattibilità dell'azione contro la banca! Il costo dell'iscrizione come socio aggregato Codacons e' di € 50 per un anno. PER ISCRIVERTI, ESCLUSIVAMENTE ONLINE, CLICCA SUL SEGUENTE LINK E COMPILA IL FORM CHE TROVERAI: Se vuoi partecipare anche tu a questa azione clicca qui http://www.codacons.it/articolo.asp?idInfo=128445&id=65 e compila il questionario inserendo tutti i dati richiesti. Riceverai una email con tutte le ulteriori informazioni utili. Una volta compilato ed inviato il form, riceverai automaticamente via email l'apposita modulistica per agire. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> FAQ Qui di seguito cercheremo di fornire risposte efficaci alle domande più frequenti in materia di crack finanziari: 1. QUALI DOCUMENTI OCCORRE PRODURRE PER AGIRE IN GIUDIZIO? - 2 Copyright © Codacons 2011 www.codacons.it Per agire basta provare di aver acquistato i titoli dalla banca contro la quale si deve agire; quindi basterebbe un estratto storico del deposito titoli. È comunque opportuno inviare al Codacons tutta la documentazione in possesso del risparmiatore, ed in particolare quella indicata al seguente punto 2, per consentire una valutazione più completa della pratica. 2. QUALI DOCUMENTI DELL’ACQUISTO? MI DOVEVA CONSEGNARE LA BANCA PRIMA Prima di effettuare un investimento, il cliente bancario doveva stipulare un contratto di deposito titoli e di negoziazione, ricevere un documento sui rischi finanziari, sottoscrivere un ordine di acquisto e ricevere un fissato bollato a conferma della avvenuta transazione. 3. LA BANCA DOVEVA SEGNALARE IL RISCHIO? La banca è tenuta a segnalare al cliente quali sono le caratteristiche del titolo ed in particolare il rischio. Se non fa quanto richiede la legge, la banca deve rispondere dei danni provocati al risparmiatore. 4. LA BANCA MI DOVEVA PROFILARE? La normativa in vigore già dal 1996 prevede che la banca, prima di ricevere ordini di acquisto, deve effettuare una profilatura del cliente ossia deve registrare le caratteristiche del cliente al fine di verificare l’adeguatezza dell’investimento. In estrema sintesi, se il cliente non ha un profilo speculativo (ossia se il cliente non intende rischiare), la banca non può vendere titoli rischiosi. Il cliente può comunque sottoscrivere l'ordine se il modulo contiene l'avviso di inadeguatezza. 5. QUALI SONO LE SPESE CHE DEVO SOSTENERE PER AVVIARE LA CAUSA? Dopo la valutazione gratuita della documentazione bancaria, riservata agli associati Codacons, il consumatore può decidere se agire in giudizio contro la sua banca. In tal caso può rivolgersi a qualsiasi avvocato di sua fiducia. Se intende rivolgersi al collegio legale del Codacons, dovrà pagare solo le spese vive (bolli) e un contributo forfettario. Gli onorari e le competenze degli avvocati saranno pagate solo successivamente, ed in caso di esito positivo della causa. Gli avvocati del Codacons, quindi, guadagnano solo se il risparmiatore vince la causa, o comunque se ottiene un rimborso in via transattiva. Pertanto, vengono sconsigliate le azioni che non hanno fondamento. Ad ogni modo, gli avvocati del Codacons illustreranno tutti gli aspetti ed i costi della controversia prima di iniziare il contenzioso contro la banca. 6. QUALI GARANZIE CI SONO PER LA RIUSCITA DELLA CAUSA? - 3 Copyright © Codacons 2011 www.codacons.it Il Codacons non può naturalmente offrire garanzie in merito alla riuscita della causa, come non è possibile offrirle per nessun tipo di causa davanti a un Tribunale. Ad ogni modo, gli avvocati del Codacons hanno maturato una esperienza pluriennale nei giudizi relativi alla responsabilità degli intermediari finanziari. Inoltre, agendo con il patto di quota lite, gli avvocati non hanno nessun interesse a consigliare una causa debole o perdente. 7. QUALI RISCHI SI CORRONO IN CASO DI SOCCOMBENZA? In caso di condanna, il consumatore potrebbe essere condannato a pagare le spese legali della banca. Nulla sarà dovuto agli avvocati del Codacons, salvo quanto pagato per avviare la causa. 8. QUALI SONO GLI EFFETTI DI UNA CONDANNA DELLA BANCA? In questo caso, la banca dovrà rimborsare al cliente il valore dell’investimento, gli interessi legali e le spese legali. Se il cliente ha incassato cedole (interessi) questi – molto spesso – sono detratti dal valore da rimborsare. 9. CI SONO INCOMPATIBILITA’ CON ALTRE AZIONI? Il Codacons offre una valutazione gratuita, ai propri iscritti, della propria documentazione bancaria, al termine della quale viene espressa un parere sulla possibilità di avviare una causa per far accertare la responsabilità della banca che ha venduto i titoli spazzatura. All’ottenimento di questo parere, il risparmiatore può comunque agire con qualunque avvocato di sua fiducia. Quindi, se il risparmiatore ha già agito contro la banca per lo stesso titolo – anche in via transattiva - quella del Codacons è una azione incompatibile. Invece, la eventuale costituzione di parte civile nei processi penali contro gli emittenti (Cirio, Parmalat ...) non preclude la presente azione Codacons contro la banca. 10. BOND ARGENTINA: POSSO AGIRE SE HO ADERITO ALLA OPS? Si, in questo caso è possibile agire per il danno differenziale, ossia per quella parte di investimento che non si è recuperato con lo scambio. 11. BOND ARGENTINA: POSSO AGIRE SE HO ADERITO AL TFA - ICSID? Nel caso di Bond argentina, si deve revocare il mandato al TFA prima di agire, per evitare eventuali eccezioni di giurisdizione. 12. SONO ANCORA IN TEMPO PER AGIRE? - 4 Copyright © Codacons 2011 www.codacons.it Il Codacons suggerisce di agire entro il decennio del default del titolo. Pertanto, considerando che il default più vecchio e’ quello dell’Argentina (dicembre 2001), non si pongono per il momento problemi di prescrizione. E’ inoltre da considerare che, nelle ipotesi di nullità, non si pongono in ogni caso problemi di prescrizione. 13. POSSO AGIRE PER TUTTI I TITOLI LEHMAN? In generale, l'azione legale è consigliabile per i titoli Lehman acquistati da ottobre 2007 in poi. Infatti da quel periodo era già emersa la reale rischiosità dei titoli. Per quelli acquistati prima di tale periodo, è necessario un esame caso per caso, che tenga conto anche delle caratteristiche dell'investitore. 14. POSSO AGIRE PER TUTTI I TITOLI ISLANDA? In generale, l'azione legale è consigliabile per i titoli Islanda acquistati da ottobre 2007 in poi. Infatti da quel periodo era già emersa la reale rischiosità dei titoli. Per quelli acquistati prima di tale periodo, è necessario un esame caso per caso, che tenga conto anche delle caratteristiche dell'investitore. PER ISCRIVERTI, ESCLUSIVAMENTE ONLINE, CLICCA SUL SEGUENTE LINK E COMPILA IL FORM CHE TROVERAI: Se vuoi partecipare anche tu a questa azione clicca qui http://www.codacons.it/articolo.asp?idInfo=128445&id=65 - 5 Copyright © Codacons 2011 www.codacons.it DIRITTO IN… SOLDONI Di seguito le principali argomentazioni giuridiche a sostengo delle ragioni dei risparmiatori (solo per gli appassionati della materia) RESPONSABILITA' DA STATUS PROFESSIONALE NEL SETTORE BANCARIO Esiste una responsabilità da status professionale nel settore bancario, che nasce dal rapporto di tipo fiduciario che si instaura con il cliente, generante, da parte di questi un pieno affidamento alle conoscenze tecniche del soggetto promotore del servizio di investimento. Tale responsabilità da status è qualificabile sia come contrattuale, che come extracontrattuale. Sul punto, la Cassazione ha indicato uno specifico indirizzo, riconoscendo, da un lato, la configurabilità di obblighi discendenti dallo status professionale e, dall’altro, la natura extracontrattuale della responsabilità, che sorge dalla violazione di tali obblighi. Il supremo collegio ha sottolineato che “l’imprenditore che, omettendo di porre in essere la gamma di cautele imposte a tutela della corretta erogazione del credito, viola i doveri propri dello status dei soggetti facenti parte del sistema bancario, incorre in una responsabilità di natura aquiliana”. Quindi, nei casi in cui è possibile ravvisare una responsabilità da status come in particolari fattispecie del settore bancario - essa ha natura extracontrattuale. Ed infatti, giurisprudenza e dottrina hanno riconosciuto che in capo a determinati soggetti, ci sono degli obblighi particolari derivanti dalle specifiche attività che essi esercitano. Nei confronti di tali soggetti l’ordinaria diligenza non è più sufficiente, perché la professione da essi svolta è caratterizzata da determinati doveri di condotta che, se violati, possono dar luogo a responsabilità da status, cioè una responsabilità che deriva dalla violazione di obblighi contenuti in particolari norme o in specifici comportamenti propri di uno status professionale. NORMATIVA APPLICABILE Per l’acquisto dei titoli spazzatura Cirio, Parmalat, Argentina … ad es., ossia per tutti quelli effettuati da marzo 1998 in poi e fino all’introduzione della normativa MIFID, la normativa di riferimento è rappresentata innanzitutto dal D.lgs. 58/98 e dal Regolamento Consob 11522 del 1.1.98. L’art. 21 del richiamato D.lgs. 58/98 prevede che: “Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati”. Il comma 1, lett. a) e b), dell'art. 21 del Dlgs 58/1998, prevede che: “Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”. L’art. 29 del - 6 Copyright © Codacons 2011 www.codacons.it Regolamento Consob 11522 dispone che: “1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. 3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”. In generale, l’art. 21 del D. Lgs. 58/98 prevede che nella prestazione dei servizi di investimento i soggetti abilitati devono improntare il loro comportamento ai criteri della diligenza, correttezza e trasparenza - anche ai sensi dell’art. 1176 c.c. - nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati, in attuazione del principio della tutela del risparmio, come previsto dall’art. 47 Cost.. RECENTI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI Know your customer rule - la banca deve conoscere e comunicare lo specifico rischio, secondo modalità informative consone con quel particolare cliente. Ossia non è pensabile una modalità informativa generalizzata, adatta ad ogni cliente. Al contrario, solo la conoscenza concreta del particolare cliente consente di modulare la quantità, la forma ed i contenuti dell'informativa (ex art. 28, Reg. Consob 11522/98). “La conoscenza degli strumenti finanziari e dei mercati che può avere un investitore, necessariamente limitata per esperienza, cultura e campo lavorativo, non può mai far venir meno gli obblighi che il legislatore ha ritenuto di dover porre a carico di chi opera professionalmente” (Trib. Roma, sez. III, sent. 20702 del 16/10/07, rel. Di Salvo). Know your merchandise rule - è costante la giurisprudenza nell'affermare che non vale ad assicurare l'adempimento degli obblighi informativi, posti a carico della banca, neanche la circostanza che agli investitori sia stato consegnato il documento sui rischi generali degli investimenti finanziari, trattandosi di informativa del tutto generica che non garantisce quella conoscenza concreta ed effettiva del titolo negoziato, che l'intermediario deve assicurare in modo da rendere il cliente capace di tutelare il proprio interesse (v. Trib. Roma 27.10.04 ; Trib. Ferrara 25/2/05 ; Trib. Roma 25.5.05 ; Trib. Palermo 16.3.05e Trib. Roma, sez.III,19 novembre 2008,n.22804). Da ultimo, anche il Tribunale di Mondovì, con la sentenza n.390 del 4/11/2010 (pubblicata su WWW.ILCASO.IT) ha ricordato che : “l'art. 23 TUF stabilisce espressamente la forma scritta, a pene di nullità, per il contratto di negoziazione”. “La nullità del contratto quadro, per mancanza della necessaria forma scritta, comporta la nullità dei singoli contratti” (di acquisto) “che, come si è detto, costituiscono esecuzione del contratto quadro di intermediazione finanziaria”. Si tratta, quindi di una nullità insanabile (ex multis Trib. Milano 29/3/06, n.4360) che è rilevabile in ogni momento della causa. Inoltre, secondo la più recente giurisprudenza, si possono affermare ulteriori principi in tema di intermediazione finanziaria (ex plurimis, Trib. Roma, III sez. civile, sent. 22804/08 del 19/11/08 e sent. 24992/08 del 17/12/08): - Ai sensi dell'art. 23, 6° comma d.lgs 58/98, la banca (alla quale incombe l'onere probatorio) deve dimostrare che a quello specifico investitore siano state fornite tutte le informazioni di cui essa banca era a conoscenza e che le stesse informazioni “fossero davvero comprese dal cliente, circa il rischio sotteso - 7 Copyright © Codacons 2011 www.codacons.it alla data operazione finanziaria”. Sicché, “l'adempimento degli obblighi normativi stessi non può essere inteso in senso meramente formalistico, pena il completo svuotamento delle prescrizioni e della tutela dell'investitore: sia l'assunzione, sia la comunicazione di informazioni, sia la conferma di una operazione inadeguata “devono essere specifiche e non generiche, risultando solo in tal modo le disposizioni adempiute” (art. 21 d.lgs 58/98); la banca deve operare in modo che il cliente sia sempre adeguatamente informato (art. 21 lettera b d.lgs 58/98), al fine di consentire consapevoli scelte di investimento o disinvestimento (art. 28, 2° comma d.lgs 58/98), pertanto “la banca è tenuta ad informare il cliente sull'andamento del titolo anche successivamente al suo acquisto” (da ultimo, Tribunale di Roma, sent. 6074 del 17/3/09). PER ISCRIVERTI, ESCLUSIVAMENTE ONLINE, CLICCA SUL SEGUENTE LINK E COMPILA IL FORM CHE TROVERAI: Se vuoi partecipare anche tu a questa azione clicca qui http://www.codacons.it/articolo.asp?idInfo=128445&id=65 - 8 Copyright © Codacons 2011 www.codacons.it