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CRACK FINANZIARI:
TUTTA LA VERITA’ SUI
TITOLI SPAZZATURA!
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Negli ultimi anni, migliaia di risparmiatori hanno perso i loro soldi investendoli in titoli
"spazzatura' (Argentina, Parmalat, Cirio, Finmek, Lehman, Islandesi, etc.) che le loro
banche di "fiducia' hanno offerto come titoli sicuri, nascondendo la rischiosità
dell'investimento.
il Codacons ha voluto redigere questa breve guida per dare una risposta alle migliaia di
richieste di informazioni che arrivano alle nostre sedi dai risparmiatori ingannati dalle
banche che ora si ritrovano in mano titoli senza più valore.
Lo scopo di questa azione è agire contro le singole banche che hanno venduto i titoli.
L’azione, quindi, non è incompatibile con la eventuale costituzione di parte civile nei
processi penali intentati contro le società emittenti (ad es. Cirio, Parmalat …).
Invece, non è possibile agire con il Codacons nei casi di cause civile già promosse contro
le banche ovvero in caso di accordi o conciliazioni intervenute con le stesse.
AGISCI ADESSO CON IL CODACONS CONTRO LA BANCA CHE TI HA VENDUTO
TITOLI SPAZZATURA!!!
il CODACONS offre una valutazione legale gratuita riservata ai propri soci aggregati,
che si conclude con una giudizio sulla fattibilità dell'azione contro la banca! Il costo
dell'iscrizione come socio aggregato Codacons e' di € 50 per un anno.
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e compila il questionario inserendo tutti i dati richiesti. Riceverai una email con tutte
le ulteriori informazioni utili.
Una volta compilato ed inviato il form, riceverai automaticamente via email l'apposita
modulistica per agire.
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FAQ
Qui di seguito cercheremo di fornire risposte efficaci alle domande più frequenti in materia
di crack finanziari:
1. QUALI DOCUMENTI OCCORRE PRODURRE PER AGIRE IN GIUDIZIO?
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Per agire basta provare di aver acquistato i titoli dalla banca contro la quale si deve
agire; quindi basterebbe un estratto storico del deposito titoli.
È comunque opportuno inviare al Codacons tutta la documentazione in possesso
del risparmiatore, ed in particolare quella indicata al seguente punto 2, per
consentire una valutazione più completa della pratica.
2. QUALI DOCUMENTI
DELL’ACQUISTO?
MI
DOVEVA
CONSEGNARE
LA
BANCA
PRIMA
Prima di effettuare un investimento, il cliente bancario doveva stipulare un contratto
di deposito titoli e di negoziazione, ricevere un documento sui rischi finanziari,
sottoscrivere un ordine di acquisto e ricevere un fissato bollato a conferma della
avvenuta transazione.
3. LA BANCA DOVEVA SEGNALARE IL RISCHIO?
La banca è tenuta a segnalare al cliente quali sono le caratteristiche del titolo ed in
particolare il rischio. Se non fa quanto richiede la legge, la banca deve rispondere
dei danni provocati al risparmiatore.
4. LA BANCA MI DOVEVA PROFILARE?
La normativa in vigore già dal 1996 prevede che la banca, prima di ricevere ordini di
acquisto, deve effettuare una profilatura del cliente ossia deve registrare le
caratteristiche del cliente al fine di verificare l’adeguatezza dell’investimento. In
estrema sintesi, se il cliente non ha un profilo speculativo (ossia se il cliente non
intende rischiare), la banca non può vendere titoli rischiosi. Il cliente può comunque
sottoscrivere l'ordine se il modulo contiene l'avviso di inadeguatezza.
5. QUALI SONO LE SPESE CHE DEVO SOSTENERE PER AVVIARE LA CAUSA?
Dopo la valutazione gratuita della documentazione bancaria, riservata agli associati
Codacons, il consumatore può decidere se agire in giudizio contro la sua banca.
In tal caso può rivolgersi a qualsiasi avvocato di sua fiducia. Se intende rivolgersi al
collegio legale del Codacons, dovrà pagare solo le spese vive (bolli) e un contributo
forfettario. Gli onorari e le competenze degli avvocati saranno pagate solo
successivamente, ed in caso di esito positivo della causa.
Gli avvocati del Codacons, quindi, guadagnano solo se il risparmiatore vince la
causa, o comunque se ottiene un rimborso in via transattiva. Pertanto, vengono
sconsigliate le azioni che non hanno fondamento. Ad ogni modo, gli avvocati del
Codacons illustreranno tutti gli aspetti ed i costi della controversia prima di iniziare il
contenzioso contro la banca.
6. QUALI GARANZIE CI SONO PER LA RIUSCITA DELLA CAUSA?
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Il Codacons non può naturalmente offrire garanzie in merito alla riuscita della
causa, come non è possibile offrirle per nessun tipo di causa davanti a un
Tribunale.
Ad ogni modo, gli avvocati del Codacons hanno maturato una esperienza
pluriennale nei giudizi relativi alla responsabilità degli intermediari finanziari. Inoltre,
agendo con il patto di quota lite, gli avvocati non hanno nessun interesse a
consigliare una causa debole o perdente.
7. QUALI RISCHI SI CORRONO IN CASO DI SOCCOMBENZA?
In caso di condanna, il consumatore potrebbe essere condannato a pagare le
spese legali della banca. Nulla sarà dovuto agli avvocati del Codacons, salvo
quanto pagato per avviare la causa.
8. QUALI SONO GLI EFFETTI DI UNA CONDANNA DELLA BANCA?
In questo caso, la banca dovrà rimborsare al cliente il valore dell’investimento, gli
interessi legali e le spese legali. Se il cliente ha incassato cedole (interessi) questi –
molto spesso – sono detratti dal valore da rimborsare.
9. CI SONO INCOMPATIBILITA’ CON ALTRE AZIONI?
Il Codacons offre una valutazione gratuita, ai propri iscritti, della propria
documentazione bancaria, al termine della quale viene espressa un parere sulla
possibilità di avviare una causa per far accertare la responsabilità della banca che
ha venduto i titoli spazzatura. All’ottenimento di questo parere, il risparmiatore può
comunque agire con qualunque avvocato di sua fiducia.
Quindi, se il risparmiatore ha già agito contro la banca per lo stesso titolo – anche in
via transattiva - quella del Codacons è una azione incompatibile.
Invece, la eventuale costituzione di parte civile nei processi penali contro gli
emittenti (Cirio, Parmalat ...) non preclude la presente azione Codacons contro la
banca.
10. BOND ARGENTINA: POSSO AGIRE SE HO ADERITO ALLA OPS?
Si, in questo caso è possibile agire per il danno differenziale, ossia per quella parte
di investimento che non si è recuperato con lo scambio.
11. BOND ARGENTINA: POSSO AGIRE SE HO ADERITO AL TFA - ICSID?
Nel caso di Bond argentina, si deve revocare il mandato al TFA prima di agire, per
evitare eventuali eccezioni di giurisdizione.
12. SONO ANCORA IN TEMPO PER AGIRE?
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Il Codacons suggerisce di agire entro il decennio del default del titolo. Pertanto,
considerando che il default più vecchio e’ quello dell’Argentina (dicembre 2001),
non si pongono per il momento problemi di prescrizione. E’ inoltre da considerare
che, nelle ipotesi di nullità, non si pongono in ogni caso problemi di prescrizione.
13. POSSO AGIRE PER TUTTI I TITOLI LEHMAN?
In generale, l'azione legale è consigliabile per i titoli Lehman acquistati da ottobre
2007 in poi. Infatti da quel periodo era già emersa la reale rischiosità dei titoli.
Per quelli acquistati prima di tale periodo, è necessario un esame caso per caso,
che tenga conto anche delle caratteristiche dell'investitore.
14. POSSO AGIRE PER TUTTI I TITOLI ISLANDA?
In generale, l'azione legale è consigliabile per i titoli Islanda acquistati da ottobre
2007 in poi. Infatti da quel periodo era già emersa la reale rischiosità dei titoli.
Per quelli acquistati prima di tale periodo, è necessario un esame caso per caso,
che tenga conto anche delle caratteristiche dell'investitore.
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DIRITTO IN… SOLDONI
Di seguito le principali argomentazioni giuridiche a sostengo delle ragioni dei risparmiatori
(solo per gli appassionati della materia)
RESPONSABILITA' DA STATUS PROFESSIONALE NEL SETTORE BANCARIO
Esiste una responsabilità da status professionale nel settore bancario, che nasce dal
rapporto di tipo fiduciario che si instaura con il cliente, generante, da parte di questi un
pieno affidamento alle conoscenze tecniche del soggetto promotore del servizio di
investimento. Tale responsabilità da status è qualificabile sia come contrattuale, che
come extracontrattuale.
Sul punto, la Cassazione ha indicato uno specifico indirizzo, riconoscendo, da un lato, la
configurabilità di obblighi discendenti dallo status professionale e, dall’altro, la natura
extracontrattuale della responsabilità, che sorge dalla violazione di tali obblighi. Il supremo
collegio ha sottolineato che “l’imprenditore che, omettendo di porre in essere la gamma di
cautele imposte a tutela della corretta erogazione del credito, viola i doveri propri dello
status dei soggetti facenti parte del sistema bancario, incorre in una responsabilità di
natura aquiliana”. Quindi, nei casi in cui è possibile ravvisare una responsabilità da status come in particolari fattispecie del settore bancario - essa ha natura extracontrattuale. Ed
infatti, giurisprudenza e dottrina hanno riconosciuto che in capo a determinati soggetti, ci
sono degli obblighi particolari derivanti dalle specifiche attività che essi esercitano. Nei
confronti di tali soggetti l’ordinaria diligenza non è più sufficiente, perché la professione da
essi svolta è caratterizzata da determinati doveri di condotta che, se violati, possono dar
luogo a responsabilità da status, cioè una responsabilità che deriva dalla violazione di
obblighi contenuti in particolari norme o in specifici comportamenti propri di uno status
professionale.
NORMATIVA APPLICABILE
Per l’acquisto dei titoli spazzatura Cirio, Parmalat, Argentina … ad es., ossia per tutti quelli
effettuati da marzo 1998 in poi e fino all’introduzione della normativa MIFID, la normativa
di riferimento è rappresentata innanzitutto dal D.lgs. 58/98 e dal Regolamento Consob
11522 del 1.1.98. L’art. 21 del richiamato D.lgs. 58/98 prevede che: “Nella prestazione dei
servizi
di
investimento
e
accessori
i
soggetti
abilitati
devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per
l'integrità dei mercati;b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo
che essi siano sempre adeguatamente informati;c) organizzarsi in modo tale da ridurre al
minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da
assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;d) disporre di risorse e
procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei
servizi;e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a
salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati”. Il comma 1, lett. a) e b), dell'art. 21 del
Dlgs 58/1998, prevede che: “Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello
svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati
l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”. L’art. 29 del
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Regolamento Consob 11522 dispone che: “1. Gli intermediari autorizzati si astengono
dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia,
oggetto, frequenza o dimensione. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati
tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione
disponibile in relazione ai servizi prestati. 3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono
da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di
tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione.
Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari
autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per
iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro
supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”.
In generale, l’art. 21 del D. Lgs. 58/98 prevede che nella prestazione dei servizi di
investimento i soggetti abilitati devono improntare il loro comportamento ai criteri della
diligenza, correttezza e trasparenza - anche ai sensi dell’art. 1176 c.c. - nell’interesse dei
clienti e per l’integrità dei mercati, in attuazione del principio della tutela del risparmio,
come previsto dall’art. 47 Cost..
RECENTI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Know your customer rule - la banca deve conoscere e comunicare lo specifico rischio,
secondo modalità informative consone con quel particolare cliente. Ossia non è pensabile
una modalità informativa generalizzata, adatta ad ogni cliente. Al contrario, solo la
conoscenza concreta del particolare cliente consente di modulare la quantità, la forma ed i
contenuti dell'informativa (ex art. 28, Reg. Consob 11522/98).
“La conoscenza degli strumenti finanziari e dei mercati che può avere un investitore,
necessariamente limitata per esperienza, cultura e campo lavorativo, non può mai far
venir meno gli obblighi che il legislatore ha ritenuto di dover porre a carico di chi
opera professionalmente” (Trib. Roma, sez. III, sent. 20702 del 16/10/07, rel. Di Salvo).
Know your merchandise rule - è costante la giurisprudenza nell'affermare che non vale ad
assicurare l'adempimento degli obblighi informativi, posti a carico della banca, neanche la
circostanza che agli investitori sia stato consegnato il documento sui rischi generali degli
investimenti finanziari, trattandosi di informativa del tutto generica che non garantisce
quella conoscenza concreta ed effettiva del titolo negoziato, che l'intermediario deve
assicurare in modo da rendere il cliente capace di tutelare il proprio interesse (v. Trib.
Roma 27.10.04 ; Trib. Ferrara 25/2/05 ; Trib. Roma 25.5.05 ; Trib. Palermo 16.3.05e Trib.
Roma, sez.III,19 novembre 2008,n.22804).
Da ultimo, anche il Tribunale di Mondovì, con la sentenza n.390 del 4/11/2010 (pubblicata
su WWW.ILCASO.IT) ha ricordato che : “l'art. 23 TUF stabilisce espressamente la forma
scritta, a pene di nullità, per il contratto di negoziazione”. “La nullità del contratto quadro,
per mancanza della necessaria forma scritta, comporta la nullità dei singoli contratti” (di
acquisto) “che, come si è detto, costituiscono esecuzione del contratto quadro di
intermediazione finanziaria”. Si tratta, quindi di una nullità insanabile (ex multis Trib.
Milano 29/3/06, n.4360) che è rilevabile in ogni momento della causa.
Inoltre, secondo la più recente giurisprudenza, si possono affermare ulteriori principi in
tema di intermediazione finanziaria (ex plurimis, Trib. Roma, III sez. civile, sent. 22804/08
del 19/11/08 e sent. 24992/08 del 17/12/08): - Ai sensi dell'art. 23, 6° comma d.lgs 58/98,
la banca (alla quale incombe l'onere probatorio) deve dimostrare che a quello specifico
investitore siano state fornite tutte le informazioni di cui essa banca era a conoscenza e
che le stesse informazioni “fossero davvero comprese dal cliente, circa il rischio sotteso
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alla data operazione finanziaria”. Sicché, “l'adempimento degli obblighi normativi stessi
non può essere inteso in senso meramente formalistico, pena il completo svuotamento
delle prescrizioni e della tutela dell'investitore: sia l'assunzione, sia la comunicazione di
informazioni, sia la conferma di una operazione inadeguata “devono essere specifiche e
non generiche, risultando solo in tal modo le disposizioni adempiute” (art. 21 d.lgs 58/98); la banca deve operare in modo che il cliente sia sempre adeguatamente informato (art. 21
lettera b d.lgs 58/98), al fine di consentire consapevoli scelte di investimento o
disinvestimento (art. 28, 2° comma d.lgs 58/98), pertanto “la banca è tenuta ad informare il
cliente sull'andamento del titolo anche successivamente al suo acquisto” (da ultimo,
Tribunale di Roma, sent. 6074 del 17/3/09).
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