foglio informativo leasing nautico su imbarcazioni da diporto
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Decorrenza 25 Ottobre 2008 Pag. 1 / 5 Foglio Informativo Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003) Aggiornamento n. 5 FOGLIO INFORMATIVO LEASING NAUTICO SU IMBARCAZIONI DA DIPORTO CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO Definizione del contratto di leasing Il contratto di leasing è un contratto atipico, non disciplinato, espressamente, dal Codice Civile. Secondo Assilea - Associazione Italiana Leasing, il contratto di leasing finanziario (o locazione finanziaria) è un'operazione con la quale la concedente (o locatore), per un tempo determinato, mette a disposizione dell'utilizzatore (o locatario) un bene (o cespite) di sua proprietà per scopi inerenti (strumentali) all'attività imprenditoriale, professionale, o istituzionale nel caso d'Ente Pubblico, svolta dall'utilizzatore. Quest'ultimo sceglie il bene da acquistare, il fornitore, le modalità di pagamento e si assume tutti i rischi pertinenti all'acquisto e all'utilizzo del bene prescelto. Alla scadenza l'utilizzatore può acquistare la proprietà del bene pagando un prezzo prestabilito in contratto (o restituire il bene). A fronte dell'uso del bene per il periodo predeterminato ed al diritto di acquistare il bene a fine locazione, l'utilizzatore deve un corrispettivo complessivo da pagare con canoni periodici, oggetto di fatturazione. Pertanto, i soggetti che intervengono sempre in un'operazione di leasing sono i seguenti: - concedente o locatore: la società di leasing o la banca che esercita l'attività di leasing; - utilizzatore o locatario: persona fisica o giuridica, che esercita un'attività economica; - fornitore del bene: persona fisica o giuridica, produttrice e/o venditrice di beni mobili o immobili. Il leasing finanziario concreta la figura negoziale tra due separati contratti: il contratto di leasing vero e proprio (tra concedente e utilizzatore) e il contratto di fornitura (tra concedente e fornitore del bene) nel quale la fornitura del bene è conclusa dalla società di leasing al solo scopo di soddisfare l’interesse del futuro utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa. È del tutto chiaro che il ruolo della concedente è quello di mero intermediario finanziario, che non intrattiene alcun collegamento materiale con la cosa oggetto del finanziamento, non risponde delle vicende che afferiscono il bene, nè tantomeno dell’adempimento del fornitore scelto ed indicatogli dall’utilizzatore. Il collegamento fra i due contratti (quello di locazione finanziaria e quello di acquisto) viene ulteriormente enfatizzato quando nell’attribuzione dei rischi all’utilizzatore, per ritardata o mancata consegna o per vizi e difetti del bene, la concedente gli riconosce azione diretta verso il fornitore, pretendendo contemporaneamente da quest’ultimo, mediante apposite clausole inserite nell’ordine d’acquisto, l’estensione all’utilizzatore delle garanzie del venditore. Il fornitore riconosce pertanto piena ed incondizionata legittimazione dell’utilizzatore ad agire nei suoi confronti per far valere dette garanzie, nonché per qualsiasi altro adempimento. Le condizioni (di contratto e finanziarie) La molteplicità delle condizioni contrattuali trova fondamento nella particolare struttura della locazione finanziaria che, in aggiunta alle usuali condizioni finanziarie dei contratti a medio/lungo termine, deve tenere in debito conto la presenza del cespite oggetto di locazione con tutti i risvolti economici, fiscali, legali, normativi, assicurativi dal momento dell'acquisto al momento della vendita o della riconsegna finale. Condizioni generali di contratto e dell'ordine d'acquisto Le condizioni generali del contratto e l'ordine d'acquisto si propongono di tutelare: - il diritto di proprietà del cespite: si vedano gli obblighi contrattuali posti a carico dell'utilizzatore concernenti l'uso e la manutenzione del medesimo, la sua originaria conformità alle normative vigenti, il divieto di mutamento della destinazione d'uso e d'ogni altro atto di disposizione; - il diritto al rimborso dell'importo erogato per acquisire il cespite: si vedano le norme che disciplinano il pagamento del corrispettivo, la risoluzione del contratto e gli effetti della medesima ed in generale l'accollo d'ogni onere accessorio alla locazione finanziaria in capo all'utilizzatore; - il diritto alla manleva da rischi vari ed al risarcimento d'eventuali danni: si confrontino le disposizioni in materia d'inadempimento del fornitore e rischi connessi (posti a carico dell'utilizzatore); si consideri anche l'obbligo d'assicurazione dei cespiti per tutta la durata del contratto, comprese le fasi di trasporto, nonché le svariate disposizioni volte a tutelare la concedente da eventuali danni indiretti, quali ad esempio quelli provocati a terzi dalla circolazione del veicolo o dal suo uso improprio o da eventuali sanzioni derivanti da illeciti, non solo amministrativi, commessi dall'utilizzatore; - l'estensione della garanzia all'utilizzatore: si consideri la possibilità che tutte le azioni spettanti alla MPS COMMERCIALE LEASING SpA in qualità di acquirente del bene, competano anche all'utilizzatore-consegnatario (ad esempio, per l'eliminazione dei vizi e difetti dei beni ed il riconoscimento degli eventuali danni); - la rispondenza dei beni alle norme di legge: si consideri, ad esempio, la garanzia del fornitore che il bene oggetto dell'ordine risponde a tutte le norme di legge ed in particolare a quelle specifiche della prevenzione infortuni ed antinquinamento. Condizioni finanziarie MPS Commerciale Leasing offre contratti di locazione finanziaria che prevedono il pagamento del corrispettivo complessivo mediante: - un versamento, detto "anticipo", alla data di stipula che, di norma, coincide con la firma del contratto; - "n" versamenti periodici, detti "canoni successivi", di cui il primo decorre un periodo dopo la consegna anche parziale dei beni e l'ultimo un periodo prima della scadenza della durata contrattuale prevista; questa decorre dalla data di consegna anche parziale dei beni. In aggiunta al corrispettivo della locazione, è previsto un versamento facoltativo in alternativa alla restituzione del cespite, detto "riscatto", con cui l'utilizzatore diviene proprietario al termine del contratto. Il corrispettivo complessivo dei contratti di locazione finanziaria può essere fisso per tutta la durata contrattuale o indicizzato ed essere quindi adeguato in relazione all'andamento di un parametro finanziario riferito all’EURIBOR individuato di comune accordo tra le parti (di seguito definito Parametro di Correlazione). È possibile stipulare contratti parzialmente indicizzati, in cui per tutta la durata contrattuale solo una parte del corrispettivo è soggetta ad adeguamento. MPS COMMERCIALE LEASING S.P.A. Sede sociale in Siena, Via Lippo Memmi, 7/9 – Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 i.v. – Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 01188410524 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Iscritta all’Elenco generale degli Intermediari Finanziari presso l’U.I.C. al n. 38856 DIREZIONE GENERALE e SEDE SECONDARIA OPERATIVA – 59100 Prato, Viale della Repubblica, 227 – Telefono: 0577- 294111 – Fax 0577298700 – Casella Postale 1002 – Sito internet: www.mpscl.it Decorrenza Foglio Informativo Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003) Aggiornamento n. 5 LEASING NAUTICO SU IMBARCAZIONI DA DIPORTO 25 Ottobre 2008 Pag. 2 / 5 In caso di indicizzazione, i canoni vengono pagati dall'utilizzatore nella misura inizialmente prevista in contratto e sono poi soggetti ad adeguamento con un conguaglio periodico in base alla periodicità del contratto. Rischi in capo all’utilizzatore. I rischi tipici dell’operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria. Sul piano contrattuale il cliente-utilizzatore, da un lato, si assume l’obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del concedente, nonché l’obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall’altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l’obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell’assunzione di tali rischi, il cliente-utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti. Sul piano economico-finanziario, poiché l’operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell’investimento dell’utilizzatore, il cliente nella locazione finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l’impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato. Nei casi in cui l’ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall’Euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l’indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l’Euribor), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all’andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un’operazione a canoni fissi costanti per l’intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro. Tutti i rischi a cui il cliente va incontro con la sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria sono denunciati nelle condizioni Generali di contratto o in quelle Particolari. INDICIZZAZIONE DEL CORRISPETTIVO Le operazioni in Euro che prevedono l'adeguamento del corrispettivo/canone in relazione alle variazioni del parametro di correlazione, possono per loro natura comportare l'aumento dell'importo del corrispettivo totale rispetto a quello convenuto alla stipula del contratto, quando si verifichi l'aumento del tasso prescelto come parametro. Tale possibilità è d'altra parte controbilanciata dal fatto che in presenza di ribassi del tasso di correlazione, si avranno scritture di rettifica a favore dell'Utilizzatore. Le operazioni in Euro che prevedono il pagamento del corrispettivo/canone variabile in funzione dell'andamento delle ragioni di cambio della valuta nazionale nei confronti della valuta estera, possono comportare per effetto delle variazioni in aumento degli iniziali parametri di tasso e cambio un incremento del corrispettivo canone totale convenuto alla data di conclusione dell'operazione medesima. Tale possibilità può ripercuotersi negativamente sul cliente utilizzatore, qualora quest'ultimo non sia percettore di adeguati introiti nella valuta di riferimento. Il corrispettivo di un’operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell’operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell’opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc.. Un parametro di riferimento per misurare l’onerosità di questo flusso di pagamenti è il “tasso leasing”, definito nelle Istruzioni della Banca d’Italia come: il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e dei relativi interessi”. Nella tabella sottostante sono riportati i tassi leasing massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria. Costo del bene locato TASSO MASSIMO PRATICATO(*) (*)Tasso annuo nominale Da 0 a 5.000 € 18,33% Da 5.001 a 25.000 € 13,78% Esempio: Corrispettivo dovuto ogni 1.000,00 euro di costo bene. Costo di acquisto del Canone Tasso 23 Canoni mensili bene Anticipato Leasing periodici Importo Iniziale (b) (a) Fino a 5.000 € 100 18.33 46.33 Da 5.001 a 100 13,78 44,37 25.000 Euro Da 25.001 a 100 12,22 43,70 50.000 Euro Oltre 50.000 Euro 100 10,68 43,05 Da 25.001 a 50.000 € 12,22% Oltre 50.000 € 10,68% Corrispettivo totale del costo di acquisto (c)=(a)+(23 . b) Prezzo per l'opzione di acquisto 1165.69 10,00 1120,42 10,00 1105,15 10,00 1090,20 10,00 Il “tasso leasing” concretamente praticato al cliente sulla specifica operazione, evidentemente funzione fra l’altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell’operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto. MPS COMMERCIALE LEASING S.P.A. Sede sociale in Siena, Via Lippo Memmi, 7/9 – Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 i.v. – Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 01188410524 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Iscritta all’Elenco generale degli Intermediari Finanziari presso l’U.I.C. al n. 38856 DIREZIONE GENERALE e SEDE SECONDARIA OPERATIVA – 59100 Prato, Viale della Repubblica, 227 – Telefono: 0577- 294111 – Fax 0577298700 – Casella Postale 1002 – Sito internet: www.mpscl.it Decorrenza Foglio Informativo Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003) 25 Ottobre 2008 Aggiornamento n. 5 LEASING NAUTICO SU IMBARCAZIONI DA DIPORTO Pag. 3 / 5 I canoni periodici, concordati con l’Utilizzatore, possono essere fissi oppure indicizzati e possono avere frequenza mensile, bimestrale, trimestrale o semestrale. Parametri e criteri di indicizzazione Nelle operazioni a tasso variabile indicizzate ad un parametro di correlazione l'effetto, positivo o negativo, delle variazioni del parametro che interverranno durante la vita del contratto di leasing verrà integralmente trasferito all'Utilizzatore. Il parametro di indicizzazione utilizzato più frequentemente è l’Euribor 3 mesi. Indicizzazione canoni periodici con parametro Euribor A partire dal primo canone periodico con scadenza successiva alla data di presa in consegna del bene, o altro termine convenzionalmente pattuito, i canoni sono indicizzati al parametro di correlazione riferito all’EURIBOR (Euro Interbank offered rate), come pubblicato su "Il Sole 24 Ore" nella rubrica "Euribor – Tasso 360". In difetto di pubblicazione su "Il Sole 24 Ore" si fa riferimento alle quotazioni ATIC. Per ogni canone da indicizzare si fa riferimento alla media delle rilevazioni dal giorno precedente la scadenza del canone da indicizzare alla data della scadenza del canone precedente (Tasso indicato come "Ti" nella formula sottostante). Per l'ultimo canone si utilizza la stessa media del penultimo. L'indicizzazione all'Euribor si effettua applicando la seguente formula: Canone indicizzato = Dr x(Ti - Tr)x D / 1200 + Cp Dove Dr = debito residuo dopo il pagamento del canone periodico precedente a quello da adeguare; Ti = EURIBOR come sopra definito; Tr = tasso di riferimento base concordato in contratto; D = distanza, espressa in mesi, fra la scadenza del canone da indicizzare e la scadenza del canone precedente; Cp = importo del canone periodico. Andamento dei parametri di correlazione Ultimi valori assunti dai parametri di correlazione (rilevazione del tasso al primo giorno del mese): Euribor 360 giornaliero 1m 3m set 4,513 4,961 ago 4,483 4,968 lug 4,448 4,955 I valori riportati, espressi come rilevazione puntuale del primo giorno del mese, sono elementi utili ad un’ampia percezione dell’andamento del parametro stesso. A richiesta sono inoltre disponibili indicizzazioni dei canoni periodici ancorate ad altri parametri di riferimento. Condizioni Economiche massime applicabili Sono a carico dell’utilizzatore i seguenti oneri, oltre IVA, bolli e riaddebito dei costi effettivi sostenuti (gli importi, in euro, si intendono unitari). Spese di incasso. Spese per copie conformi documenti. Spese recupero bolli. Spese amministrative per multe. Spese invio documenti per agevolati. Spese amministrative per predisposizione situazione contabile. Spese per copie conformi documenti autenticati. Spese per invio documentazione. Spese amministrative per invio documentazione revisori. Spese amministrative per invio dichiarazione sostitutiva. Spese per perizie e verifiche tecniche. Spese per apertura pratica di importazione. Spese per gestione e calcolo indicizzazione. Spese di gestione insoluto. Spese amministrative per modifica contrattuale. Spese recupero bolli su garanzie. Spese per invio comunicazioni periodiche. Spese per variazioni anagrafiche. Spese amministrative per svincolo garanzie. Spese di istruttoria pratica agevolata. Spese di istruttoria contrattuale. Spese per conteggio risoluzione anticipata. Spese per autentiche notarili. Spese amministrative per risoluzione anticipata parziale e subentro. Spese per esercizio del diritto di opzione. Spese amministrative per esame polizza assicurativa. Spese per gestione di contratto agevolato. Recupero spese per predisposizione pratica agevolata L. 4 30 14,62 15 30 35 60 75 150 200 700 800 5 30 400 14,62 30 400 150 400 20.000,00 75 150 500 550 300 150 1.600,00 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro MPS COMMERCIALE LEASING S.P.A. Sede sociale in Siena, Via Lippo Memmi, 7/9 – Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 i.v. – Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 01188410524 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Iscritta all’Elenco generale degli Intermediari Finanziari presso l’U.I.C. al n. 38856 DIREZIONE GENERALE e SEDE SECONDARIA OPERATIVA – 59100 Prato, Viale della Repubblica, 227 – Telefono: 0577- 294111 – Fax 0577298700 – Casella Postale 1002 – Sito internet: www.mpscl.it Decorrenza Foglio Informativo Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003) 25 Ottobre 2008 Aggiornamento n. 5 LEASING NAUTICO SU IMBARCAZIONI DA DIPORTO Spese per dichiarazioni liberatorie. Spese per liquidazione contributi agevolati. Spese per variazioni di coordinate bancarie. Spese amministrative per predisposizione appendice contrattuale. Spese amministrative per gestione sinistri e indennizzi assicurativi. Spese per nomina armatore Spese per iscrizione/trascrizione registri nautici Spese per recupero del credito (tramite società specializzata) 36,4 15 50 500 300 800 1.000,00 15% Pag. 4 / 5 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro dell'importo recuperato Indennizzo per risoluzione anticipata e per sinistri L’importo del risarcimento sarà pari alla somma dei canoni periodici non ancora maturati e del prezzo pattuito per l’esercizio del diritto di opzione, attualizzati al tasso di riferimento del contratto. Interessi di mora per ritardato pagamento Gli interessi di mora per ritardato pagamento sono calcolati, con riferimento all’anno civile (365/365), in misura pari alla media del mese solare precedente del tasso Euribor 3 mesi, maggiorata di sei punti percentuali. SINTESI DELLE PIU' SIGNIFICATIVE E TIPICHE CLAUSOLE DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO La disciplina pattizia del contratto di locazione finanziaria con Utilizzatore che può essere - privato se agisce per scopi estranei all’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta, ovvero - azienda per la quale l’imbarcazione è utilizzata per scopi collegati all’attività professionale o imprenditoriale svolta, è contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto redatte su formulari predisposti unilateralmente dalla Concedente contenenti, tra l'altro, clausole c.d. ‘‘vessatorie’, le quali derogando ai principi generali dell'ordinamento giuridico necessitano della specifica approvazione scritta che si ottiene mediante la doppia sottoscrizione. Di seguito si riporta in sintesi il contenuto delle più significative clausole contrattuali comprese nelle Condizioni Generali di Contratto: Acquisto unità da diporto: la Concedente ha l'obbligo di acquistare l’imbarcazione richiesta dall'Utilizzatore presso il Fornitore indicatogli e di farglielo da questi consegnare. Eventuali pagamenti parziali anticipati dalla Concedente quali acconti o quote prezzo al Fornitore, sono effettuati nell’interesse dell’Utilizzatore e dovranno da questi essere restituiti alla Concedente in caso di mancata consegna dell’imbarcazione. Accollo dei rischi e Responsabilità a carico dell’Utilizzatore: l’Utilizzatore è responsabile di tutto ciò che riguarda l’imbarcazione successivamente alla consegna, sia per quello che concerne la navigazione che per ogni altro aspetto Consegna del bene - denuncia dei vizi: al momento della consegna l'Utilizzatore è tenuto a sottoscrivere il ‘‘verbale di consegna’’ nel quale attesta la conformità del bene a quello richiesto, il suo perfetto funzionamento, nonché la rispondenza del bene e la presenza della documentazione prevista da ogni norma nazionale e/o comunitaria in materia di conformità e/o omologazione; in carenza di tutto ciò, l'Utilizzatore ha diritto di rifiutare la consegna e di eccepire al Fornitore ogni suo inadempimento dandone tempestiva notizia alla Concedente. Facoltà di azione dell’Utilizzatore : in quanto intermediario finanziario la Concedente è esonerata da tutte le responsabilità che riguardano il bene, i cui rischi sono, pertanto, assunti dall'Utilizzatore, il quale, però, senza interrompere o sospendere il pagamento dei canoni periodici, ha diritto di far valere le proprie ragioni agendo, sia in via stragiudiziale che giudiziale, direttamente nei confronti del Fornitore. Corrispettivo, indicizzazione e diritto di variare unilateralmente le condizioni praticate: l'Utilizzatore ha l'obbligo di corrispondere alle rispettive scadenze il corrispettivo dovuto in forza del contratto; in caso di ritardato pagamento dovrà riconoscere alla Concedente gli importi dovuti, maggiorati del tasso di mora. Il corrispettivo inizialmente pattuito può subire modifiche a seguito della successiva variazione del prezzo d'acquisto dell'imbarcazione ovvero per effetto della clausola di indicizzazione ovvero per effetto dell'espressa previsione della facoltà della Concedente di variare unilateralmente le condizioni praticate. In quest'ultimo caso, la Concedente ha l'obbligo di comunicare all'Utilizzatore le variazioni sfavorevoli che intende applicare; l'Utilizzatore, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Uso dell’unità da diporto e verifiche: l’Utilizzatore è tenuto ad usare l’imbarcazione con diligenza ed in conformità alle Leggi, curando la regolarità dei rapporti con eventuali personale di bordo e sottoponendo l’imbarcazione alla manutenzione necessaria sottoponendola alle visite periodiche eventualmente previste. Limiti alla cedibilità del contratto: la cessione del contratto e dei diritti derivanti dal contratto da parte dell’utilizzatore può avvenire solo previo consenso scritto da parte della Concedente Assicurazioni: l’Utilizzatore ha obbligo di coprire l’imbarcazione per tutta la durata del contratto con Polizza Corpi Imbarcazione per il valore del bene e con Polizza RCT ( Responsabilità Civile verso terzi) con massimale unico di 5.000.000,00 DI EURO, con vincolo a favore della Concedente. Facoltà di cessione del contratto da parte della Concedente: la Concedente ha facoltà, in qualsiasi momento, di cedere a terzi il contratto, ovvero in tutto o in parte i diritti che le derivano dal medesimo. L'Utilizzatore è obbligato ad accettare la cessione, a partire dal momento in cui la Concedente gliela abbia a comunicare, secondo le forme previste dalla legge. Opzioni finali di acquisto e di proroga ed obbligo di restituzione del bene: al termine del contratto se l'Utilizzatore non esercita la facoltà di acquistare il bene al prezzo predeterminato ovvero di prorogarne l'utilizzo per un altro periodo di tempo e dietro il pagamento di un canone periodico ridotto, ha l'obbligo di restituirlo alla Concedente nel luogo e nei modi da questi indicati. Clausola risolutiva espressa e penale di risoluzione del bene: in caso di inadempimento dell'Utilizzatore al pagamento anche di un solo corrispettivo periodico o di uno degli obblighi sopra indicati ed espressamente richiamati nella ‘‘clausola risolutiva’’, la Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante il semplice invio di una raccomandata a.r. MPS COMMERCIALE LEASING S.P.A. Sede sociale in Siena, Via Lippo Memmi, 7/9 – Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 i.v. – Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 01188410524 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Iscritta all’Elenco generale degli Intermediari Finanziari presso l’U.I.C. al n. 38856 DIREZIONE GENERALE e SEDE SECONDARIA OPERATIVA – 59100 Prato, Viale della Repubblica, 227 – Telefono: 0577- 294111 – Fax 0577298700 – Casella Postale 1002 – Sito internet: www.mpscl.it Decorrenza 25 Ottobre 2008 Foglio Informativo Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003) Aggiornamento n. 5 LEASING NAUTICO SU IMBARCAZIONI DA DIPORTO Pag. 5 / 5 A seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell'Utilizzatore, la Concedente ha diritto di pretendere da questi, fatto salvo il maggior danno, una penale di risoluzione, il cui importo, all'uopo indicato, è pari ai canoni scaduti e non pagati fino al momento della risoluzione, nonché di quelli a scadere attualizzati al tasso indicato maggiorati dal prezzo per l'opzione finale d'acquisto e dedotto quanto ricavato dalla vendita del bene. Spese e Tasse : spese, tasse , imposte e ogni altro eventuale onere o tributo relativo al presente contratto è a carico dell’Utilizzatore. Corrispettivo dei servizi di pre-locazione finanziaria: in caso di importi corrisposti dalla Concedente in via anticipata rispetto alla decorrenza del contratto, l’Utilizzatore è tenuto a corrisponderle appostiti oneri di prelocazione. Diritto di recesso: solo nel caso che l’Utilizzatore sia Consumatore ed il contratto sia d’importo tra euro 154,94 ed euro 30.987,41 l’Utilizzatore ha diritto di recedere entro 14 giorni dalla data di stipula. Foro competente: in deroga alle disposizioni del Codice di Procedura Civile per ogni causa derivante dal contratto saranno sempre alternativamente competenti i Fori di Siena e Prato. LEGENDA Canone: Corrispettivo dovuto dall’utilizzatore al proprietario di un bene per il godimento del bene stesso in base ad un contratto. Corrispettivo: Compenso dovuto in cambio di una prestazione di servizi e/o cessione di beni. Divisa Estera: strumento di pagamento in valuta estera (banconote, assegni, bonifici, ecc,). Indicizzazione: Aggancio del valore di un tasso ad un indice variabile (detto anche parametro). Di regola l’indice è un tasso, una media di tassi e/o di prezzi. Interessi di Mora: Interessi dovuti, nella misura stabilita in contratto, per il caso di ritardo (mora) da parte del debitore nell’adempiere la propria obbligazione di pagare alle scadenze pattuite. Vengono calcolati sull’intero ammontare dovuto (capitale e interessi) per il periodo intercorrente tra la data di scadenza e la data di pagamento. Provvista: (di fondi o funding) complesso di attività attraverso cui le banche raccolgono i capitali necessari per l’esercizio della loro attività. Tasso di riferimento: Tasso ufficiale applicato dalla Banca Centrale nelle operazione di finanziamento del sistema bancario. Tasso Euribor: Euro Interbank Offered Rate, rappresenta il costo medio dei depositi interbancari del pool delle banche europee componenti l'Euribor Panel Steering Committee (Comitato di Gestione dell’EURIBOR). Il tasso viene determinato secondo il criterio di calcolo dei giorni effettivi/360 rilevato giornalmente alle ore 11 dal Comitato di Gestione dell’EURIBOR. In funzione della durata dei depositi bancari presi a riferimento vengono espresse varie quotazioni che coprono periodi da 1 settimana a 12 mesi (EURIBOR 1,2,3, mesi etc.). Riscatto: Acquisizione della proprietà di un bene avuto in locazione. Valuta Estera: moneta circolante in un Paese estero. Tasso di cambio: prezzo di una divisa estera espresso nella divisa di un altro Paese. Esempio: Cambio Euro/Franco svizzero (EUR/CHF) si intende quanti Franchi Svizzeri sono necessari per ogni euro. Da compilare per l’offerta fuori sede NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI IL MODULO È STATO CONSEGNATO QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVERE RICEVUTO COPIA DEL PRESENTE MODULO DAL SOGGETTO SOPRA INDICATO: Data: …………………………….. Firma ……………………………………………………………………………………………….… MPS COMMERCIALE LEASING S.P.A. Sede sociale in Siena, Via Lippo Memmi, 7/9 – Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 i.v. – Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 01188410524 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Iscritta all’Elenco generale degli Intermediari Finanziari presso l’U.I.C. al n. 38856 DIREZIONE GENERALE e SEDE SECONDARIA OPERATIVA – 59100 Prato, Viale della Repubblica, 227 – Telefono: 0577- 294111 – Fax 0577298700 – Casella Postale 1002 – Sito internet: www.mpscl.it