foglio informativo leasing nautico su imbarcazioni da diporto

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foglio informativo leasing nautico su imbarcazioni da diporto
Decorrenza
25 Ottobre
2008
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Foglio Informativo
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
Aggiornamento n. 5
FOGLIO INFORMATIVO LEASING NAUTICO SU IMBARCAZIONI DA DIPORTO
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
Definizione del contratto di leasing
Il contratto di leasing è un contratto atipico, non disciplinato, espressamente, dal Codice Civile.
Secondo Assilea - Associazione Italiana Leasing, il contratto di leasing finanziario (o locazione finanziaria) è un'operazione con la quale la
concedente (o locatore), per un tempo determinato, mette a disposizione dell'utilizzatore (o locatario) un bene (o cespite) di sua proprietà per
scopi inerenti (strumentali) all'attività imprenditoriale, professionale, o istituzionale nel caso d'Ente Pubblico, svolta dall'utilizzatore.
Quest'ultimo sceglie il bene da acquistare, il fornitore, le modalità di pagamento e si assume tutti i rischi pertinenti all'acquisto e all'utilizzo del
bene prescelto. Alla scadenza l'utilizzatore può acquistare la proprietà del bene pagando un prezzo prestabilito in contratto (o restituire il
bene).
A fronte dell'uso del bene per il periodo predeterminato ed al diritto di acquistare il bene a fine locazione, l'utilizzatore deve un corrispettivo
complessivo da pagare con canoni periodici, oggetto di fatturazione.
Pertanto, i soggetti che intervengono sempre in un'operazione di leasing sono i seguenti:
- concedente o locatore: la società di leasing o la banca che esercita l'attività di leasing;
- utilizzatore o locatario: persona fisica o giuridica, che esercita un'attività economica;
- fornitore del bene: persona fisica o giuridica, produttrice e/o venditrice di beni mobili o immobili.
Il leasing finanziario concreta la figura negoziale tra due separati contratti: il contratto di leasing vero e proprio (tra concedente e utilizzatore) e
il contratto di fornitura (tra concedente e fornitore del bene) nel quale la fornitura del bene è conclusa dalla società di leasing al solo scopo di
soddisfare l’interesse del futuro utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa.
È del tutto chiaro che il ruolo della concedente è quello di mero intermediario finanziario, che non intrattiene alcun collegamento materiale con
la cosa oggetto del finanziamento, non risponde delle vicende che afferiscono il bene, nè tantomeno dell’adempimento del fornitore scelto ed
indicatogli dall’utilizzatore.
Il collegamento fra i due contratti (quello di locazione finanziaria e quello di acquisto) viene ulteriormente enfatizzato quando nell’attribuzione
dei rischi all’utilizzatore, per ritardata o mancata consegna o per vizi e difetti del bene, la concedente gli riconosce azione diretta verso il
fornitore, pretendendo contemporaneamente da quest’ultimo, mediante apposite clausole inserite nell’ordine d’acquisto, l’estensione
all’utilizzatore delle garanzie del venditore.
Il fornitore riconosce pertanto piena ed incondizionata legittimazione dell’utilizzatore ad agire nei suoi confronti per far valere dette garanzie,
nonché per qualsiasi altro adempimento.
Le condizioni (di contratto e finanziarie)
La molteplicità delle condizioni contrattuali trova fondamento nella particolare struttura della locazione finanziaria che, in aggiunta alle usuali
condizioni finanziarie dei contratti a medio/lungo termine, deve tenere in debito conto la presenza del cespite oggetto di locazione con tutti i
risvolti economici, fiscali, legali, normativi, assicurativi dal momento dell'acquisto al momento della vendita o della riconsegna finale.
Condizioni generali di contratto e dell'ordine d'acquisto
Le condizioni generali del contratto e l'ordine d'acquisto si propongono di tutelare:
- il diritto di proprietà del cespite: si vedano gli obblighi contrattuali posti a carico dell'utilizzatore concernenti l'uso e la manutenzione del
medesimo, la sua originaria conformità alle normative vigenti, il divieto di mutamento della destinazione d'uso e d'ogni altro atto di
disposizione;
- il diritto al rimborso dell'importo erogato per acquisire il cespite: si vedano le norme che disciplinano il pagamento del corrispettivo, la
risoluzione del contratto e gli effetti della medesima ed in generale l'accollo d'ogni onere accessorio alla locazione finanziaria in capo
all'utilizzatore;
- il diritto alla manleva da rischi vari ed al risarcimento d'eventuali danni: si confrontino le disposizioni in materia d'inadempimento del fornitore
e rischi connessi (posti a carico dell'utilizzatore); si consideri anche l'obbligo d'assicurazione dei cespiti per tutta la durata del contratto,
comprese le fasi di trasporto, nonché le svariate disposizioni volte a tutelare la concedente da eventuali danni indiretti, quali ad esempio
quelli provocati a terzi dalla circolazione del veicolo o dal suo uso improprio o da eventuali sanzioni derivanti da illeciti, non solo
amministrativi, commessi dall'utilizzatore;
- l'estensione della garanzia all'utilizzatore: si consideri la possibilità che tutte le azioni spettanti alla MPS COMMERCIALE LEASING SpA in
qualità di acquirente del bene, competano anche all'utilizzatore-consegnatario (ad esempio, per l'eliminazione dei vizi e difetti dei beni ed il
riconoscimento degli eventuali danni);
- la rispondenza dei beni alle norme di legge: si consideri, ad esempio, la garanzia del fornitore che il bene oggetto dell'ordine risponde a tutte
le norme di legge ed in particolare a quelle specifiche della prevenzione infortuni ed antinquinamento.
Condizioni finanziarie
MPS Commerciale Leasing offre contratti di locazione finanziaria che prevedono il pagamento del corrispettivo complessivo mediante:
- un versamento, detto "anticipo", alla data di stipula che, di norma, coincide con la firma del contratto;
- "n" versamenti periodici, detti "canoni successivi", di cui il primo decorre un periodo dopo la consegna anche parziale dei beni e l'ultimo un
periodo prima della scadenza della durata contrattuale prevista; questa decorre dalla data di consegna anche parziale dei beni.
In aggiunta al corrispettivo della locazione, è previsto un versamento facoltativo in alternativa alla restituzione del cespite, detto "riscatto", con
cui l'utilizzatore diviene proprietario al termine del contratto.
Il corrispettivo complessivo dei contratti di locazione finanziaria può essere fisso per tutta la durata contrattuale o indicizzato ed essere quindi
adeguato in relazione all'andamento di un parametro finanziario riferito all’EURIBOR individuato di comune accordo tra le parti (di seguito
definito Parametro di Correlazione).
È possibile stipulare contratti parzialmente indicizzati, in cui per tutta la durata contrattuale solo una parte del corrispettivo è soggetta ad
adeguamento.
MPS COMMERCIALE LEASING S.P.A.
Sede sociale in Siena, Via Lippo Memmi, 7/9 – Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 i.v. – Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle
Imprese di Siena: 01188410524 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Iscritta
all’Elenco generale degli Intermediari Finanziari presso l’U.I.C. al n. 38856
DIREZIONE GENERALE e SEDE SECONDARIA OPERATIVA – 59100 Prato, Viale della Repubblica, 227 – Telefono: 0577- 294111 – Fax 0577298700 – Casella Postale 1002 – Sito internet: www.mpscl.it
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In caso di indicizzazione, i canoni vengono pagati dall'utilizzatore nella misura inizialmente prevista in contratto e sono poi soggetti ad
adeguamento con un conguaglio periodico in base alla periodicità del contratto.
Rischi in capo all’utilizzatore.
I rischi tipici dell’operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura
contrattuale ed economico-finanziaria.
Sul piano contrattuale il cliente-utilizzatore, da un lato, si assume l’obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di
contestazioni che non riguardino il comportamento del concedente, nonché l’obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del
bene; dall’altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da
parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua
distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l’obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell’assunzione di tali rischi, il
cliente-utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.
Sul piano economico-finanziario, poiché l’operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell’investimento dell’utilizzatore,
il cliente nella locazione finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi
connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo
l’impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del
finanziamento erogato.
Nei casi in cui l’ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall’Euro, il cliente si assume il rischio di cambio
connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l’indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio
l’Euribor), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all’andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia
invece optato per un’operazione a canoni fissi costanti per l’intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali
andamenti decrescenti del costo del denaro.
Tutti i rischi a cui il cliente va incontro con la sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria sono denunciati nelle condizioni Generali di
contratto o in quelle Particolari.
INDICIZZAZIONE DEL CORRISPETTIVO Le operazioni in Euro che prevedono l'adeguamento del corrispettivo/canone in relazione alle
variazioni del parametro di correlazione, possono per loro natura comportare l'aumento dell'importo del corrispettivo totale rispetto a quello
convenuto alla stipula del contratto, quando si verifichi l'aumento del tasso prescelto come parametro.
Tale possibilità è d'altra parte controbilanciata dal fatto che in presenza di ribassi del tasso di correlazione, si avranno scritture di rettifica a
favore dell'Utilizzatore.
Le operazioni in Euro che prevedono il pagamento del corrispettivo/canone variabile in funzione dell'andamento delle ragioni di cambio della
valuta nazionale nei confronti della valuta estera, possono comportare per effetto delle variazioni in aumento degli iniziali parametri di tasso e
cambio un incremento del corrispettivo canone totale convenuto alla data di conclusione dell'operazione medesima.
Tale possibilità può ripercuotersi negativamente sul cliente utilizzatore, qualora quest'ultimo non sia percettore di adeguati introiti nella valuta
di riferimento.
Il corrispettivo di un’operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura
dell’operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione,
prezzo dell’opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc..
Un parametro di riferimento per misurare l’onerosità di questo flusso di pagamenti è il “tasso leasing”, definito nelle Istruzioni della Banca
d’Italia come: il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte)
e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni
comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla
restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e dei relativi interessi”.
Nella tabella sottostante sono riportati i tassi leasing massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in
locazione finanziaria.
Costo del bene locato
TASSO MASSIMO PRATICATO(*)
(*)Tasso annuo nominale
Da 0 a 5.000 €
18,33%
Da 5.001 a 25.000 €
13,78%
Esempio: Corrispettivo dovuto ogni 1.000,00 euro di costo bene.
Costo di acquisto del
Canone
Tasso
23 Canoni mensili
bene
Anticipato
Leasing
periodici Importo
Iniziale
(b)
(a)
Fino a 5.000 €
100
18.33
46.33
Da 5.001 a
100
13,78
44,37
25.000 Euro
Da 25.001 a
100
12,22
43,70
50.000 Euro
Oltre 50.000 Euro
100
10,68
43,05
Da 25.001 a 50.000 €
12,22%
Oltre 50.000 €
10,68%
Corrispettivo totale del
costo di acquisto
(c)=(a)+(23 . b)
Prezzo per
l'opzione di
acquisto
1165.69
10,00
1120,42
10,00
1105,15
10,00
1090,20
10,00
Il “tasso leasing” concretamente praticato al cliente sulla specifica operazione, evidentemente funzione fra l’altro del grado di rischio, di
onerosità e di complessità dell’operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto.
MPS COMMERCIALE LEASING S.P.A.
Sede sociale in Siena, Via Lippo Memmi, 7/9 – Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 i.v. – Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle
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I canoni periodici, concordati con l’Utilizzatore, possono essere fissi oppure indicizzati e possono avere frequenza mensile, bimestrale,
trimestrale o semestrale.
Parametri e criteri di indicizzazione
Nelle operazioni a tasso variabile indicizzate ad un parametro di correlazione l'effetto, positivo o negativo, delle variazioni del parametro che
interverranno durante la vita del contratto di leasing verrà integralmente trasferito all'Utilizzatore. Il parametro di indicizzazione utilizzato più
frequentemente è l’Euribor 3 mesi.
Indicizzazione canoni periodici con parametro Euribor
A partire dal primo canone periodico con scadenza successiva alla data di presa in consegna del bene, o altro termine convenzionalmente
pattuito, i canoni sono indicizzati al parametro di correlazione riferito all’EURIBOR (Euro Interbank offered rate), come pubblicato su "Il Sole
24 Ore" nella rubrica "Euribor – Tasso 360". In difetto di pubblicazione su "Il Sole 24 Ore" si fa riferimento alle quotazioni ATIC. Per ogni
canone da indicizzare si fa riferimento alla media delle rilevazioni dal giorno precedente la scadenza del canone da indicizzare alla data della
scadenza del canone precedente (Tasso indicato come "Ti" nella formula sottostante). Per l'ultimo canone si utilizza la stessa media del
penultimo.
L'indicizzazione all'Euribor si effettua applicando la seguente formula:
Canone indicizzato = Dr x(Ti - Tr)x D / 1200 + Cp
Dove
Dr = debito residuo dopo il pagamento del canone periodico precedente a quello da adeguare;
Ti = EURIBOR come sopra definito;
Tr = tasso di riferimento base concordato in contratto;
D = distanza, espressa in mesi, fra la scadenza del canone da indicizzare e la scadenza del canone precedente;
Cp = importo del canone periodico.
Andamento dei parametri di correlazione
Ultimi valori assunti dai parametri di correlazione (rilevazione del tasso al primo giorno del mese):
Euribor 360 giornaliero
1m
3m
set
4,513
4,961
ago
4,483
4,968
lug
4,448
4,955
I valori riportati, espressi come rilevazione puntuale del primo giorno del mese, sono elementi utili ad un’ampia percezione dell’andamento del
parametro stesso.
A richiesta sono inoltre disponibili indicizzazioni dei canoni periodici ancorate ad altri parametri di riferimento.
Condizioni Economiche massime applicabili
Sono a carico dell’utilizzatore i seguenti oneri, oltre IVA, bolli e riaddebito dei costi effettivi sostenuti (gli importi, in euro, si intendono unitari).
Spese di incasso.
Spese per copie conformi documenti.
Spese recupero bolli.
Spese amministrative per multe.
Spese invio documenti per agevolati.
Spese amministrative per predisposizione situazione contabile.
Spese per copie conformi documenti autenticati.
Spese per invio documentazione.
Spese amministrative per invio documentazione revisori.
Spese amministrative per invio dichiarazione sostitutiva.
Spese per perizie e verifiche tecniche.
Spese per apertura pratica di importazione.
Spese per gestione e calcolo indicizzazione.
Spese di gestione insoluto.
Spese amministrative per modifica contrattuale.
Spese recupero bolli su garanzie.
Spese per invio comunicazioni periodiche.
Spese per variazioni anagrafiche.
Spese amministrative per svincolo garanzie.
Spese di istruttoria pratica agevolata.
Spese di istruttoria contrattuale.
Spese per conteggio risoluzione anticipata.
Spese per autentiche notarili.
Spese amministrative per risoluzione anticipata parziale e subentro.
Spese per esercizio del diritto di opzione.
Spese amministrative per esame polizza assicurativa.
Spese per gestione di contratto agevolato.
Recupero spese per predisposizione pratica agevolata L.
4
30
14,62
15
30
35
60
75
150
200
700
800
5
30
400
14,62
30
400
150
400
20.000,00
75
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500
550
300
150
1.600,00
Euro
Euro
Euro
Euro
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Spese per dichiarazioni liberatorie.
Spese per liquidazione contributi agevolati.
Spese per variazioni di coordinate bancarie.
Spese amministrative per predisposizione appendice contrattuale.
Spese amministrative per gestione sinistri e indennizzi assicurativi.
Spese per nomina armatore
Spese per iscrizione/trascrizione registri nautici
Spese per recupero del credito (tramite società specializzata)
36,4
15
50
500
300
800
1.000,00
15%
Pag. 4 / 5
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
dell'importo recuperato
Indennizzo per risoluzione anticipata e per sinistri
L’importo del risarcimento sarà pari alla somma dei canoni periodici non ancora maturati e del prezzo pattuito per l’esercizio del diritto di
opzione, attualizzati al tasso di riferimento del contratto.
Interessi di mora per ritardato pagamento
Gli interessi di mora per ritardato pagamento sono calcolati, con riferimento all’anno civile (365/365), in misura pari alla media del mese solare
precedente del tasso Euribor 3 mesi, maggiorata di sei punti percentuali.
SINTESI DELLE PIU' SIGNIFICATIVE E TIPICHE CLAUSOLE DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI IMBARCAZIONI DA
DIPORTO
La disciplina pattizia del contratto di locazione finanziaria con Utilizzatore che può essere
- privato se agisce per scopi estranei all’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta,
ovvero
- azienda per la quale l’imbarcazione è utilizzata per scopi collegati all’attività professionale o imprenditoriale svolta,
è contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto redatte su formulari predisposti unilateralmente dalla Concedente contenenti, tra l'altro,
clausole c.d. ‘‘vessatorie’, le quali derogando ai principi generali dell'ordinamento giuridico necessitano della specifica approvazione scritta che
si ottiene mediante la doppia sottoscrizione.
Di seguito si riporta in sintesi il contenuto delle più significative clausole contrattuali comprese nelle Condizioni Generali di Contratto:
Acquisto unità da diporto: la Concedente ha l'obbligo di acquistare l’imbarcazione richiesta dall'Utilizzatore presso il Fornitore indicatogli e
di farglielo da questi consegnare. Eventuali pagamenti parziali anticipati dalla Concedente quali acconti o quote prezzo al Fornitore, sono
effettuati nell’interesse dell’Utilizzatore e dovranno da questi essere restituiti alla Concedente in caso di mancata consegna dell’imbarcazione.
Accollo dei rischi e Responsabilità a carico dell’Utilizzatore: l’Utilizzatore è responsabile di tutto ciò che riguarda l’imbarcazione
successivamente alla consegna, sia per quello che concerne la navigazione che per ogni altro aspetto
Consegna del bene - denuncia dei vizi: al momento della consegna l'Utilizzatore è tenuto a sottoscrivere il ‘‘verbale di consegna’’ nel
quale attesta la conformità del bene a quello richiesto, il suo perfetto funzionamento, nonché la rispondenza del bene e la presenza della
documentazione prevista da ogni norma nazionale e/o comunitaria in materia di conformità e/o omologazione; in carenza di tutto ciò,
l'Utilizzatore ha diritto di rifiutare la consegna e di eccepire al Fornitore ogni suo inadempimento dandone tempestiva notizia alla Concedente.
Facoltà di azione dell’Utilizzatore : in quanto intermediario finanziario la Concedente è esonerata da tutte le responsabilità che riguardano
il bene, i cui rischi sono, pertanto, assunti dall'Utilizzatore, il quale, però, senza interrompere o sospendere il pagamento dei canoni periodici,
ha diritto di far valere le proprie ragioni agendo, sia in via stragiudiziale che giudiziale, direttamente nei confronti del Fornitore.
Corrispettivo, indicizzazione e diritto di variare unilateralmente le condizioni praticate: l'Utilizzatore ha l'obbligo di corrispondere
alle rispettive scadenze il corrispettivo dovuto in forza del contratto; in caso di ritardato pagamento dovrà riconoscere alla Concedente gli
importi dovuti, maggiorati del tasso di mora. Il corrispettivo inizialmente pattuito può subire modifiche a seguito della successiva variazione
del prezzo d'acquisto dell'imbarcazione ovvero per effetto della clausola di indicizzazione ovvero per effetto dell'espressa previsione della
facoltà della Concedente di variare unilateralmente le condizioni praticate. In quest'ultimo caso, la Concedente ha l'obbligo di comunicare
all'Utilizzatore le variazioni sfavorevoli che intende applicare; l'Utilizzatore, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ha
diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni
precedentemente applicate.
Uso dell’unità da diporto e verifiche: l’Utilizzatore è tenuto ad usare l’imbarcazione con diligenza ed in conformità alle Leggi, curando la
regolarità dei rapporti con eventuali personale di bordo e sottoponendo l’imbarcazione alla manutenzione necessaria sottoponendola alle visite
periodiche eventualmente previste.
Limiti alla cedibilità del contratto: la cessione del contratto e dei diritti derivanti dal contratto da parte dell’utilizzatore può avvenire solo
previo consenso scritto da parte della Concedente
Assicurazioni: l’Utilizzatore ha obbligo di coprire l’imbarcazione per tutta la durata del contratto con Polizza Corpi Imbarcazione per il valore
del bene e con Polizza RCT ( Responsabilità Civile verso terzi) con massimale unico di 5.000.000,00 DI EURO, con vincolo a favore della
Concedente.
Facoltà di cessione del contratto da parte della Concedente: la Concedente ha facoltà, in qualsiasi momento, di cedere a terzi il
contratto, ovvero in tutto o in parte i diritti che le derivano dal medesimo. L'Utilizzatore è obbligato ad accettare la cessione, a partire dal
momento in cui la Concedente gliela abbia a comunicare, secondo le forme previste dalla legge.
Opzioni finali di acquisto e di proroga ed obbligo di restituzione del bene: al termine del contratto se l'Utilizzatore non esercita la
facoltà di acquistare il bene al prezzo predeterminato ovvero di prorogarne l'utilizzo per un altro periodo di tempo e dietro il pagamento di un
canone periodico ridotto, ha l'obbligo di restituirlo alla Concedente nel luogo e nei modi da questi indicati.
Clausola risolutiva espressa e penale di risoluzione del bene: in caso di inadempimento dell'Utilizzatore al pagamento anche di un solo
corrispettivo periodico o di uno degli obblighi sopra indicati ed espressamente richiamati nella ‘‘clausola risolutiva’’, la Concedente ha facoltà di
risolvere di diritto il contratto mediante il semplice invio di una raccomandata a.r.
MPS COMMERCIALE LEASING S.P.A.
Sede sociale in Siena, Via Lippo Memmi, 7/9 – Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 i.v. – Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle
Imprese di Siena: 01188410524 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Iscritta
all’Elenco generale degli Intermediari Finanziari presso l’U.I.C. al n. 38856
DIREZIONE GENERALE e SEDE SECONDARIA OPERATIVA – 59100 Prato, Viale della Repubblica, 227 – Telefono: 0577- 294111 – Fax 0577298700 – Casella Postale 1002 – Sito internet: www.mpscl.it
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A seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell'Utilizzatore, la Concedente ha diritto di pretendere da questi, fatto salvo il
maggior danno, una penale di risoluzione, il cui importo, all'uopo indicato, è pari ai canoni scaduti e non pagati fino al momento della
risoluzione, nonché di quelli a scadere attualizzati al tasso indicato maggiorati dal prezzo per l'opzione finale d'acquisto e dedotto quanto
ricavato dalla vendita del bene.
Spese e Tasse : spese, tasse , imposte e ogni altro eventuale onere o tributo relativo al presente contratto è a carico dell’Utilizzatore.
Corrispettivo dei servizi di pre-locazione finanziaria: in caso di importi corrisposti dalla Concedente in via anticipata rispetto alla
decorrenza del contratto, l’Utilizzatore è tenuto a corrisponderle appostiti oneri di prelocazione.
Diritto di recesso: solo nel caso che l’Utilizzatore sia Consumatore ed il contratto sia d’importo tra euro 154,94 ed euro 30.987,41
l’Utilizzatore ha diritto di recedere entro 14 giorni dalla data di stipula.
Foro competente: in deroga alle disposizioni del Codice di Procedura Civile per ogni causa derivante dal contratto saranno sempre
alternativamente competenti i Fori di Siena e Prato.
LEGENDA
Canone: Corrispettivo dovuto dall’utilizzatore al proprietario di un bene per il godimento del bene stesso in base ad un contratto.
Corrispettivo: Compenso dovuto in cambio di una prestazione di servizi e/o cessione di beni.
Divisa Estera: strumento di pagamento in valuta estera (banconote, assegni, bonifici, ecc,).
Indicizzazione: Aggancio del valore di un tasso ad un indice variabile (detto anche parametro). Di regola l’indice è un tasso, una media di
tassi e/o di prezzi.
Interessi di Mora: Interessi dovuti, nella misura stabilita in contratto, per il caso di ritardo (mora) da parte del debitore nell’adempiere la
propria obbligazione di pagare alle scadenze pattuite. Vengono calcolati sull’intero ammontare dovuto (capitale e interessi) per il periodo
intercorrente tra la data di scadenza e la data di pagamento.
Provvista: (di fondi o funding) complesso di attività attraverso cui le banche raccolgono i capitali necessari per l’esercizio della loro attività.
Tasso di riferimento: Tasso ufficiale applicato dalla Banca Centrale nelle operazione di finanziamento del sistema bancario.
Tasso Euribor: Euro Interbank Offered Rate, rappresenta il costo medio dei depositi interbancari del pool delle banche europee componenti
l'Euribor Panel Steering Committee (Comitato di Gestione dell’EURIBOR). Il tasso viene determinato secondo il criterio di calcolo dei giorni
effettivi/360 rilevato giornalmente alle ore 11 dal Comitato di Gestione dell’EURIBOR. In funzione della durata dei depositi bancari presi a
riferimento vengono espresse varie quotazioni che coprono periodi da 1 settimana a 12 mesi (EURIBOR 1,2,3, mesi etc.).
Riscatto: Acquisizione della proprietà di un bene avuto in locazione.
Valuta Estera: moneta circolante in un Paese estero.
Tasso di cambio: prezzo di una divisa estera espresso nella divisa di un altro Paese. Esempio: Cambio Euro/Franco svizzero (EUR/CHF) si
intende quanti Franchi Svizzeri sono necessari per ogni euro.
Da compilare per l’offerta fuori sede
NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE
NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI IL MODULO È STATO CONSEGNATO
QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVERE RICEVUTO COPIA DEL PRESENTE MODULO DAL SOGGETTO SOPRA INDICATO:
Data: ……………………………..
Firma ……………………………………………………………………………………………….…
MPS COMMERCIALE LEASING S.P.A.
Sede sociale in Siena, Via Lippo Memmi, 7/9 – Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 i.v. – Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle
Imprese di Siena: 01188410524 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Iscritta
all’Elenco generale degli Intermediari Finanziari presso l’U.I.C. al n. 38856
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