54 2016 DDG di adesione telefonia mobile
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54 2016 DDG di adesione telefonia mobile
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) Ufficio Istruttore Direzione Amministrativa Tipo materia Attività negoziali Misura/Azione NO Privacy NO Pubblicazione SI integrale N. 54 del registro delle deliberazioni OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - Telecom “Telefonia mobile 6” e migrazione utenze e servizi. CIG 506320943E – CIG DERIVATO 660732483F L’ANNO DUEMILASEDICI ADDI VENTISEI DEL MESE DI FEBBRAIO in Bari nella sede dell’ARIF, in Viale Luigi Corigliano, 1 a seguito d’istruttoria esperita dal Direttore Amministrativo Avv. Grazia Tarantini IL DIRETTORE GENERALE PREMESSO CHE: questo Ente ex art. 1-co.7- L.n.135/2012 intende aderire alla nuova Convenzione Consip di telefonia mobile 6 –lotto unico-Telecom Italia S.p.a., aggiudicataria del Servizio di Telefonia Mobile, per il periodo previsto nella stessa convenzione anche in considerazione della convenienza dei prezzi offerti rispetto agli attuali gestori; 1 RICHIAMATI: L’art. 11 DL n. 98/2011 che individua misure dirette ad incentivare i processi di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi implicanti un favor normativo verso il ricorso alle convenzioni di cui all’art. 1-co.449- L.n. 296/2006; il sistema delle Convenzioni Consip regolato dall’art. 26 legge n. 488/1999, art. 58 L. n. 388/2000, D.M. 2 maggio 2001, D.P.C.M. 11 novembre 2004 n. 325; l’art. 1- co. 7- L.n. 135/2012 ( norme in materia di spending review) che impone alle PA per l’acquisizione di energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento e telefonia fissa e mobile, l’adesione alle convenzioni stipulate dalla CONSIP SPA con le varie imprese aggiudicatarie; RITENUTO OPPORTUNO: razionalizzare la gestione delle utenze di telefonia mobile di questo Ente tramite l’unificazione del gestore della fornitura, salvo casi isolati ove, per specifici motivi tecnici, si renda inevitabile il ricorso ad altro gestore; a tal fine l’adesione alla convenzione CONSIP sopra indicata consente di ottenere notevoli risparmi di spesa sulla fornitura nonché la razionalizzazione della stessa anche a livello di gestione amministrativa; quindi di aderire alla convenzione suddetta ex art. 26-co.3- L.n. 488/1999 e s.m.i. procedendo alla migrazione delle utenze attualmente in atto( TIM-VODAFONE-WIND e TRE); ACQUISITO il CIG derivato N. 660732483F per il presente affidamento; PRESO ATTO del numero di conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica nonché delle persone legittimate ad operarvi come comunicato tramite pubblicazione sul sito CONSIP in ottemperanza alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, mentre l’accertamento dei requisiti generali di cui all’art. 38 D.Lgs.n. 163/2006 è stato effettuato da CONSIP SPA; VISTE: la L.R. 25 Febbraio 2010 n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito l’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF), Ente strumentale della Regione Puglia dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, tecnica e contabile; la D.G.R. n. 30 del 18/01/2011 di nomina del Direttore Generale dell’ARIF al quale, a far data dal 1/02/2011, giusto Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75, vengono attribuiti tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell’Agenzia nell’ambito degli obiettivi prefissati; 2 la D.G.R. n. 1332 del 15/06/2011, recante l’approvazione del già evocato Regolamento interno di funzionamento e contabilità dell’ARIF e, segnatamente, gli artt. 57 e ss; la DDG n. 274 del 15-10-2015 di adozione del bilancio pluriennale 2016/2018, trasmesso alla Giunta della Regione Puglia ai fini della adozione definitiva; la L.R. 29-12-2015 n. 40, art. 1- co.1 e 2- di autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Puglia per l’anno finanziario 2016 e degli Enti ed organismi strumentali della Regione, fra i quali è annoverata questa Agenzia; DATO ATTO che nel Bilancio pluriennale 2016-2018 sono presenti le necessarie risorse finanziarie per la copertura della spesa relativa al servizio di telefonia mobile stimata annualmente pari a circa € 170.000,00; CONSIDERATO CHE: con l’art. 1- co.1 e 2- L.R. 29-12-2015 n. 40 è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Puglia per l’anno finanziario 2016 e degli Enti ed organismi strumentali della Regione, fra i quali è annoverata questa Agenzia; ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato A/2 al D.Lgs. n. 118/2011 aggiornato al Decreto ministeriale 20-05-205 punto 8.1 nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce l’esercizio provvisorio e quindi nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio 2015; Ai sensi del punto 8.6 del sopra citato principio contabile nel corso dell’esercizio provvisorio sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; Ai sensi del punto 8.7 del sopra citato principio contabile nei casi in cui è consentito assumere impegni di spesa senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato; La spesa scaturente dal presente provvedimento deriva dalla necessità di garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti per adempimenti obbligatori anche nell’ambito della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. La spesa de qua non può essere pagata frazionandola in dodicesimi (art. 69 vigente regolamento di funzionamento e contabilità); VISTO ed applicato l’art. 1-co. 7- L.n. 135/2012; 3 TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO DELIBERA DI DARE ATTO che tutto quanto esposto in premessa, che, in questa parte, si intende integralmente riportato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. DI ADERIRE, per i motivi indicati in premessa, alla convenzione telefonia mobile 6-lotto unicostipulata da CONSIP S.p.a. – per conto delle Pubbliche Amministrazioni – con la Soc. TELECOM S.p.a. P.I. 04643350962 – Piazza degli Affari 2 – 20100 Milano , per le motivazioni di cui in premessa, per il periodo previsto nella stessa convenzione (2/04/2015 – 01/04/2017), che prevede la conferma delle SIM e dei relativi apparati da precedente gestore: Servizi di trasmissione dati (GPRS– EDGE – UMTS – HS –DPA), per l’accesso ad Internet e per il collegamento diretto alla Intranet dell’Amministrazione. DI PROVVEDERE alla migrazione delle utenze e servizi alla nuova Convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 6” stipulata da CONSIP S.p.a. – per conto delle Pubbliche Amministrazioni con la Soc. TELECOM S.p.a.- CIG Accordo Quadro: 506320943E – CIG Derivato: 660732483F. DI DARE ATTO che il contratto attuativo della convenzione in oggetto, stipulato mediante l’emissione telematica di ordinativo di fornitura ha durata decorrente dalla data di attivazione della fornitura fino alla scadenza della Convenzione prevista il 01-04-2017 oltre l’eventuale proroga di ulteriori dodici mesi; DI DARE ATTO che ex art. 4-co.3- DPR n. 207/2010 e art. 9- co.7- delle condizioni generali della Convenzione in oggetto, sull’importo netto progressivo dei corrispettivi sarà operata la ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata solo al termine del contratto attuativo in sede di liquidazione finale, previa acquisizione di DURC attestante la regolarità contributiva del fornitore. DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura con le somme che saranno impegnate successivamente con provvedimento dirigenziale del Direttore Amministrativo ex art. 85 e segg. Del vigente regolamento di funzionamento e contabilità. DI DARE ATTO che la fatturazione della presente fornitura sarà effettuata in formato elettronico tramite inoltro delle fatture elettroniche al sistema d’interscambio (SDI); DI RICHIEDERE, a cura del RUP, al fornitore, se possibile incluso nel prezzo di vendita, il servizio di fatturazione aggregata che consente di gestire un minor numero di fatture elettroniche in modo che questa Amministrazione possa ricevere una unica fattura mensile per ogni tipologia di utenza, secondo aggregazioni da concordare con il fornitore, ma sempre con il dettaglio di tutti i propri consumi appartenenti al raggruppamento; 4 DI DARE ATTO che alla liquidazione dei documenti contabili come sopra individuati si procederà con disposizione scritta del Direttore Amministrativo o suo delegato previo riscontro della regolarità della documentazione e delle forniture contabilizzate da parte del responsabile gestionale; DI DEMANDARE al Direttore Amministrativo, RUP ratione materiae, la nomina del responsabile dell’esecuzione del contratto nonché del referente operativo di questa Amministrazione anche per l’espletamento delle procedure relative alla predisposizione dei documenti di adesione alla convenzione sopra citata. DI PUBBLICARE il presente atto, all’Albo istituzionale online dell’ARIF sul sito www.arifpuglia.it accessibile anche dal banner ARIF sul sito www.regione.puglia.it. e nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi e contratti. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Direttore Amministrativo, al responsabile dell’Ufficio Patrimonio e attività negoziali e al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, Conformità e Controllo, per gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai responsabili degli Uffici centrali e delle sedi periferiche affinché trasmettano al Direttore Amministrativo, ogni notizia e documentazione probatoria occorrente alla migrazione delle utenze dei contratti di telefonia mobile alla nuova convenzione CONSIP telefonia mobile 6; DI ALLEGARE al presente provvedimento, la convenzione CONSIP telefonia mobile 6-lotto unico- e le tariffe e corrispettivi della medesima convenzione CONSIP telefonia mobile 6-; DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo. Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, composto da n. 47 (quarantasette) facciate, è adottato in originale. Firmato da: Giuseppe Maria Taurino Motivo: adozione atto IL DIRETTORE GENERALE (Avv. Giuseppe Maria Taurino) Data: 26/02/2016 11:11:17 Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie. Il Direttore Amministrativo Firmato da:Grazia Tarantini Organizzazione:A.R.I.F. PUGLIA/07026760723 Avv. Grazia Tarantini Motivo:adozione atto Data: 26/02/2016 12:02:09 5 REFERTO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI La presente deliberazione, composta da n. 47 (quarantasette) facciate, compresi gli allegati, viene pubblicata, all’Albo istituzionale sul sito www.arifpuglia.it, per 15 giorni (quindici) consecutivi, a partire dalla data di pubblicazione sul medesimo. Il presente atto è depositato presso la Direzione Generale, Viale Luigi Corigliano n.1 – Bari. Firmato da:Francesco Fanelli Motivo:adozione atto L’incaricato Data: 26/02/2016 12:05:44 rag. Francesco Fanelli 6 CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 CIG 506320943E TRA Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 19/12/2014 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”); E Telecom Italia S.p.A., sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, capitale sociale Euro 10.723.391.861,60=i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00488410010 e al Registro A.E.E. n. IT08020000000799, P. IVA 00488410010, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale, in persona del Procuratore Speciale Dott. Luigi Carfagnini, giusta procura speciale del 3/06/2013, autenticata dalla Dott.ssa Maria Chiara Bruno, notaio in Roma, repertorio n. 27756 (nel seguito per brevità anche “Fornitore”); PREMESSO a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. Realizzato da azienda con sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001:2008 296 e l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”; c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 28 dicembre 2011 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi; d) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni; e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia; f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l’esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione; g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000 Pag. 2 di 30 rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 51 del 3/05/2013 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S-86 del 3/05/2013 così come prorogato con Avviso pubblicato sulla G.U.U.E. n. S-115- del 15 giugno 2013 e sulla G.U.R.I. n. 69 del 14 giugno 2013; h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali; i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta; j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla Atradius Credit Insurance N.V. ed avente n BP0608935 per un importo di Euro 10.139.234,93= (diecimilionicentotrentanovemiladuecentotrentaquattro/93) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata dalla Atradius Credit Insurance N.V. ed avente n. BP0608934 per un importo pari ad Euro 105.000,00= (centocinquemila/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Generali Italia S.p.A. ed avente n. 343618820/343618821 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara; k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura; l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000 Pag. 3 di 30 dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione; m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato. Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, gli allegati dell’Offerta Tecnica n. 3.1 (“Piano della Copertura”), 8.1 (“Tasso di assorbimento specifico”) e 8.2 (“Consumo energetico caricabatteria”), nonché il Piano Dettagliato della copertura ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica del Fornitore), l’Allegato “C” (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “D” (Corrispettivi e tariffe), l’Allegato “E” (Condizioni Generali), l’Allegato “F” (Regole del Sistema di eProcurement della Pubblica Amministrazione – Parte I) l’Allegato “G” (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore). ARTICOLO 2 ALTRE DEFINIZIONI 1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito della Convenzione, si intende per: a) Attivazione del servizio: data di inizio di erogazione dei servizi oggetto del singolo Contratto attuativo della Convenzione; b) Data di Accettazione: si intende la data di esito positivo della verifica e di conseguente accettazione dei servizi, relativamente al singolo Contratto attuativo della Convenzione; c) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”; d) Condizioni Generali: il documento di cui all’Allegato “E”; e) Contratto/i attuativo/i: l’accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l’Ordinativo di Fornitura - compresi i relativi Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000 Pag. 4 di 30 eventuali Ordinativi Collegati - che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione; f) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto; g) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “C”; h) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “B”; i) Ordinativo Collegato: il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità previste nelle Condizioni Generali per gli Ordinativi di Fornitura, integrano l’Ordinativo di Fornitura e il contratto attuativo con esso stipulato, impegnando il Fornitore alla prestazione, nell’ambito del medesimo contratto attuativo, dei servizi richiesti anche con l’Ordinativo Collegato, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica del Fornitore nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell’Offerta Economica. j) Ordinativo di Fornitura: corrisponde all’“Ordinativo di Fornitura” come definito nelle Condizioni Generali ed è, pertanto, il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti utilizzano la Convenzione usufruendo delle condizioni economiche e tecniche di cui al presente atto, al Capitolato tecnico, all’Offerta tecnica del Fornitore ed all’Offerta economica del Fornitore; k) Ordinativi: gli Ordinativi di Fornitura e gli Ordinativi Collegati. l) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo): il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive; m) Quantitativo massimo della Convenzione: si intende il quantitativo massimo di Utenze che possono essere fornite nell’ambito della Convenzione; n) Utenza: si intende una SIM che eroga il servizio voce e/o i servizi dati; tuttavia, ai soli fini del calcolo relativo all’esaurimento del quantitativo massimo, si considera 1 (una) utenza anche la doppia SIM assegnata per usi diversi alla stessa persona (servizio di “doppia SIM” di cui al par. 8.1.2 del Capitolato Tecnico). ARTICOLO 3 DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA 1. La presente Convenzione è regolata: a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati; b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati. Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000 Pag. 5 di 30 2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione. 3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico. 4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara. ARTICOLO 4 OGGETTO DELLA CONVENZIONE 1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti dei servizi di telefonia mobile, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”. 2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare i seguenti servizi: a) Servizi di telefonia mobile, SMS/MMS e funzioni associate, come meglio descritti e alle condizioni stabilite nella sezione 4 del Capitolato Tecnico, ivi inclusi i servizi di fonia mobile e funzioni associate, messaggistica SMS/MMS, video-chiamata, RPV e profili di abilitazione e c.d. Dual Billing; b) Servizi di trasmissione dati, come meglio descritti e alle condizioni stabilite nella sezione 5 del Capitolato Tecnico, ivi inclusi i servizi di accesso ad Internet ed accesso alla LAN/Intranet dell’Amministrazione; c) Servizi di messaggistica e posta elettronica in mobilità, come meglio descritti e alle condizioni stabilite nella sezione 6 del Capitolato Tecnico, ivi inclusi i servizi di messaggistica SMS di base, di messaggistica SMS avanzati e di “push e-mail”; d) Servizi di Device Management e Workforce Automation, come meglio descritti e alle condizioni stabilite nella sezione 7 del Capitolato Tecnico; Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000 Pag. 6 di 30 e) Fornitura di SIM, e noleggio di terminali radiomobili, come meglio descritti e alle condizioni stabilite nella sezione 8 del Capitolato Tecnico; f) Servizi di Customer Care, Supporto, Manutenzione e Sicurezza, come meglio descritti e alle condizioni stabilite nella sezione 9 del Capitolato Tecnico, ivi inclusa l’applicazione web per il supporto gestionale e amministrativo, i servizi di assistenza e manutenzione e di sicurezza, i referenti del Fornitore per le Amministrazioni ed i servizi di sviluppo e integrazione; g) Servizi di rendicontazione e fatturazione, come meglio descritti e alle condizioni stabilite nella sezione 10 del Capitolato Tecnico, ivi inclusi i servizi di fatturazione, rendicontazione e controllo costi per le Amministrazioni, di fatturazione diretta agli utenti e di rendicontazione per l’Amministrazione Aggiudicatrice; tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a 900.000 Utenze. 3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di eProcurement della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi anche “Sistema”), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all’Allegato F; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi e acquistare i servizi oggetto della presente Convenzione. 4. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all’Allegato F. A tal fine si precisa che: − Le Amministrazioni Contraenti potranno richiedere durante l’intera durata della Convenzione e il Fornitore sarà obbligato a fornire a noleggio, un numero di terminali radiomobili, al netto delle scorte di cui al paragrafo 8.2.5 del Capitolato Tecnico, minore o uguale al numero complessivo SIM richieste. I terminali potranno essere richiesti al momento della richiesta di attivazione del servizio per l’utenza specifica oppure successivamente. Si precisa che i terminali radiomobili potranno essere richiesti durante tutto il periodo sopra indicato, anche qualora il massimale, eventualmente Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000 Pag. 7 di 30 incrementato, si esaurisse prima della scadenza della durata della Convenzione o dell’eventuale periodo di proroga. − Con riferimento al servizio di noleggio e manutenzione dei terminali radiomobili, di cui alla sez. 8.2 del Capitolato Tecnico, per le utenze associate a telefoni di categoria top ed ai tablet, l’Amministrazione dovrà necessariamente richiedere l’attivazione del servizio di trasmissione dati alla tariffa a plafond da 4 Gbyte/mese o 20 Gbyte/mese, così come prescritto dalla sez. 8.2.8 del Capitolato Tecnico. 5. Ad integrazione di quanto previsto nell’art. 3 delle Condizioni Generali sulle modalità di conclusione e di utilizzazione della Convenzione, si precisa quanto segue: a) nel corso del rapporto contrattuale instaurato con l’Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti che hanno stipulato un contratto di fornitura potranno emettere, nel periodo di vigenza del medesimo contratto (anche se è scaduto il termine di durata della Convenzione o esaurito il suo quantitativo massimo), Ordinativi Collegati all’Ordinativo di Fornitura aventi ad oggetto tutti i servizi previsti nel Capitolato Tecnico, ad eccezione, nel caso in cui sia esaurito il massimale, della fornitura di nuove utenze. b) le prestazioni da fornire saranno, pertanto, determinate in concreto negli Ordinativi di Fornitura e nei loro Ordinativi Collegati emessi dalle Amministrazioni Contraenti, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico. 6. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985. 7. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli. 8. La Consip S.p.A., inoltre, ai sensi di quanto previsto al n. 17) del punto VI.3), Informazioni complementari, del Bando di gara, si riserva la facoltà di ricorrere, nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, alla procedura negoziata Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000 Pag. 8 di 30 senza pubblicazione del bando, di cui all’art. 57, comma 5, lettera b), del D.lgs. 163/2006. ARTICOLO 5 DURATA 1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal 02/04/2015; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato. 2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, sono stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura ed hanno durata sino al termine di durata della Convenzione (originaria o prorogata). I Contratti attuativi stipulati nel corso dell’ultimo anno di durata della convenzione, avranno, in ogni caso, una durata minima di 12 mesi. Qualora la Convenzione venga prorogata, resta comunque salva in entrambi i suddetti casi, la possibilità per le Amministrazioni Contraenti che abbiano stipulato un Contratto di fornitura precedentemente alla concessione della proroga, di recedere – con le modalità di cui al seguente art. 15 - dal Contratto stesso per il periodo di proroga della convenzione, limitatamente a quello eccedente la durata originaria del Contratto. Resta inteso che la durata dei Contratti di fornitura, stipulati in corso di vigenza della Convenzione, rimane invariata anche qualora sia raggiunto durante il loro periodo di validità il massimale della Convenzione. Peraltro nel periodo di vigenza del contratto attuativo, le Amministrazioni potranno richiedere, anche se è scaduto il termine di durata della Convenzione o esaurito il suo quantitativo massimo (eventualmente incrementato), Ordinativi Collegati all’Ordinativo di Fornitura, aventi ad oggetto tutti i servizi previsti nel Capitolato Tecnico, ad eccezione della fornitura di nuove utenze. 3. La durata dei Contratti di Fornitura, su determinazione della singola Amministrazione potrà essere procrastinata sino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, al fine di consentire l’eventuale migrazione delle utenze alla successiva edizione della Convenzione Consip per servizi analoghi di telefonia mobile. Fanno eccezione i contratti stipulati nel corso degli ultimi 6 mesi di durata della convenzione, per i Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000 Pag. 9 di 30 quali la predetta proroga non potrà superare il dodicesimo mese successivo alla scadenza della convenzione. ARTICOLO 6 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE 1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a: a) prestare i servizi oggetto della Convenzione alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e, in ogni caso, 24 ore su 24 e per 7 giorni a settimana, secondo quanto precisato nel Capitolato Tecnico; b) garantire la copertura dei servizi di telefonia mobile pari almeno ai limiti minimi previsti nella tabella 3 di cui al par. 3.4 del Capitolato Tecnico; il rispetto di tali limiti è condizione essenziale dell’affidamento per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura; pertanto, in difetto di tale copertura, l’Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., potranno dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile, rispettivamente, il Contratto di Fornitura e la Convenzione, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o a Consip S.p.A.; peraltro, qualora il Fornitore abbia comprovato la copertura del territorio attraverso accordi stipulati con altri operatori di rete mobile licenziatari, il Fornitore medesimo risponderà di eventuali disservizi e/o inefficienze e/o mancata copertura, anche parziale, del territorio anche per il fatto del terzo, quest’ultimo inteso quale altra parte degli accordi di cui sopra; c) effettuare a proprie spese, su richiesta di Consip S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti, verifiche di copertura territoriale dei servizi di telefonia mobile, e a consegnare, entro 30 (trenta) giorni solari dalla predetta richiesta di verifica, le relative relazioni sulla copertura, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; d) fornire, ai canoni ed alle tariffe indicati nell’Offerta Economica, i servizi di cui alla Convenzione, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto specificato nella Convenzione, nei suoi Allegati e negli atti di gara di cui alle premesse; e) garantire gli adempimenti relativi alla “Mobile Number Portability”, senza oneri per le Amministrazioni Contraenti, entro i termini indicati nelle sezioni 11.1 e 11.2 del Capitolato Tecnico, così come descritto nella sezione 11 del Capitolato Tecnico; f) eseguire tutte le attività propedeutiche all’attivazione dei servizi richiesti con l’Ordinativo di Fornitura e con gli Ordinativi Collegati, dettagliatamente descritte nella sezione 11 del Capitolato Tecnico e nei termini indicati nella predetta sezione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000 Pag. 10 di 30 g) garantire i servizi di telefonia vocale, SMS/MMS ed i servizi di trasmissione dati mobile in roaming internazionale nelle nazioni coperte dai dichiarati accordi di roaming internazionale, pena l’applicazione delle penali di cui oltre in caso di sospensione del servizio; h) garantire l’entità e la qualità della copertura locale, come definita nell’Offerta Tecnica in risposta alla sezione 3 del Capitolato Tecnico e nel “Piano della Copertura”, nonché nel “Piano Dettagliato della Copertura” presentato ai fini della stipula della presente Convenzione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; i) manlevare l’Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall’uso delle apparecchiature oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi; j) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti ed a Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nella Convenzione, negli Ordinativi, nonché, in particolare, ai parametri di qualità predisposti ed ivi specificati; k) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; l) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o da Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione; m) a non opporre a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o caratteristiche e/o qualità dei beni oggetto della fornitura o dei servizi connessi; n) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed a Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; o) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 2. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che richiedono l’esecuzione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione, da parte di soggetti in possesso del Nulla Osta di Segretezza Industriale (N.O.S.I.) rilasciato dalle competenti autorità, il Fornitore dichiara di essere in possesso del predetto Nulla Osta. Rimane inteso che saranno le singole Amministrazioni ad indicare, in sede di Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000 Pag. 11 di 30 emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la relativa classifica di segretezza. Nel caso in cui il Fornitore o il subappaltatore siano sprovvisti del N.O.S.I. nonostante abbiano dichiarato di esserne in possesso l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione dell'Ordinativo di fornitura, la Consip si riserva di procedere alla risoluzione della Convenzione. 3. Il Fornitore si obbliga a produrre a Consip S.p.A., se richiesto da quest’ultima, copia per estratto dei contratti e/o accordi modificativi, integrativi e/o sostitutivi dei contratti di roaming (nazionale) in essere, oppure, nel caso in cui il Fornitore sia un Operatore Mobile Virtuale, degli accordi da esso stipulati per la messa a disposizione dell’infrastruttura dell’operatore mobile licenziatario, previo impegno di Consip S.p.A. alla riservatezza sui contenuti eventualmente appresi dalla medesima, diversi da quelli specificamente riferiti alla copertura e alla qualità del servizio, attraverso la documentazione prodotta dal Fornitore. 4. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti. 5. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti contestualmente alla trasmissione delle fatture, a pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione, se esistente, comprovante la prestazione delle forniture e dei servizi oggetto della fatturazione. ARTICOLO 7 CONSEGNA, ATTIVAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITA’ E ACCETTAZIONE 1. I servizi oggetto di ciascun Ordinativo dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo. 2. Per l’esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, nei termini stabiliti nella sezione 11 del Capitolato stesso, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. 3. I servizi oggetto della Convenzione sono sottoposti ad un primo collaudo a campione per la verifica di funzionalità secondo la procedura descritta, le modalità ed i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico e, comunque, nel rispetto delle specifiche di collaudo predisposte dal Fornitore ed approvate da Consip S.p.A.; tale collaudo verrà effettuato dalla Consip S.p.A., in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest’ultimo con un congruo anticipo. Resta Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000 Pag. 12 di 30 fermo il diritto della Consip S.p.A. di richiedere che detto collaudo a campione sia eseguito dal solo Fornitore, quindi non in contraddittorio, in tal caso, il Fornitore ne dovrà garantire e autocertificare l’esito positivo. 4. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto dell’Ordinativo per la verifica della funzionalità; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nella sezione 12.2 del Capitolato Tecnico. 5. I collaudi di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superati solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo ed i servizi siano risultati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore. 6. Nel caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale verrà considerata quale Data di Accettazione dei servizi e, quindi, di inizio dei servizi, salvo diverso accordo tra l’Amministrazione Contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell’erogazione. Nel caso di esito negativo del collaudo e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre. Per quanto concerne la fornitura dei radiomobili e delle SIM, in ogni caso, resta inteso che l’accettazione della fornitura degli apparati radiomobili e delle SIM sarà subordinata alla verifica di funzionalità dei medesimi da parte dell’Amministrazione Contraente e, qualora non perfettamente funzionanti, su richiesta dell’Amministrazione stessa, il Fornitore, con le modalità indicate nella sezione 11.3 del Capitolato Tecnico, dovrà sostituire gli apparati entro il termine di 7 (sette) giorni solari dalla segnalazione e le SIM entro il termine di 5 (cinque) giorni solari dalla segnalazione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. 7. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili, ivi inclusa la verifica della copertura del servizio sul territorio in ragione di quanto previsto nel paragrafo 12 del Capitolato Tecnico e quanto indicato dal Fornitore nel “Piano dettagliato della copertura” presentato ai fini della stipula della presente Convenzione. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) Il certificato verrà emesso Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000 Pag. 13 di 30 dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. ARTICOLO 8 SERVIZI CONNESSI 1. Il Fornitore è tenuto a prestare i servizi di customer care, supporto, manutenzione e sicurezza per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e alle modalità ed ai termini stabiliti nella sezione 9 del Capitolato Tecnico e/o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del servizio, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni Contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime. 2. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, un apposito “Customer Care” telefonico dedicato, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione e assistenza, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione il numero telefonico, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica dedicati al servizio di “Customer Care”, nonché a completare e rendere disponibile alle Amministrazioni Contraenti l’applicazione web di cui alla sezione 9.2 del Capitolato Tecnico, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di attivazione della presente Convenzione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all’Amministrazione Contraente richiedente l’intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio. 3. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nell’appendice sub “A” del Capitolato Tecnico allegato alla presente Convenzione, l’elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000 Pag. 14 di 30 l’applicazione delle penali di cui oltre. 4. Il Fornitore si impegna, in ogni caso, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A tutti i dati di rendicontazione sull’utilizzo della Convenzione da parte delle Amministrazioni Contraenti, secondo le modalità ed i termini indicati nella sezione 10.3 del Capitolato Tecnico e nel relativo allegato “Progetto Data Mart, Beni/servizi a consumo, Flussi dati di alimentazione del sistema, Versione 5”, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. 5. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. 6. Il Fornitore è tenuto a prestare i servizi di rendicontazione e fatturazione per tutta la durata dei singoli contratti di fornitura e alle modalità ed ai termini stabiliti nella sezione 10 del Capitolato Tecnico e/o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica. il Fornitore si impegna in particolare a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Contratto di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l’applicazione delle penali di cui oltre. 7. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., con cadenza trimestrale a partire dalla data di attivazione della convenzione, e con modalità che verranno concordate con la stessa Amministrazione Aggiudicatrice, un report contenente gli indicatori dei livelli di servizio conseguiti relativamente ai servizi di customer care, assistenza e manutenzione e reclami sulla fatturazione,, secondo le modalità ed i termini indicati nella sezione 9.4 del Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. Il Fornitore dovrà inoltre rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A., qualora richiesti da quest’ultima, i dati aggiornati relativi a tutti i livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell’ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l’andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000 Pag. 15 di 30 telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore. ARTICOLO 9 LIVELLI DI SERVIZIO 1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, e/o offerti, se migliorativi o integrativi, tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico. 2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, per tutti i servizi oggetto di convenzione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. ARTICOLO 10 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato sub E. 2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 2 “Definizioni”. 3. Per una medesima Utenza, il Fornitore si impegna ad applicare le medesime condizioni ed i medesimi prezzi, di cui al precedente comma 1, per le chiamate eseguite e per tutti i servizi fruiti a titolo personale dal dipendente dell’Amministrazione Contraente, che allo stesso dovranno essere addebitati (dual billing). 4. Tutti i Servizi oggetto della presente Convenzione, fatta eccezione per quelli per i quali è prevista espressamente una quotazione separata, sono inclusi nel pagamento dei corrispettivi di cui al precedente comma 1. 5. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che la singola Amministrazione Contraente riterrà di adottare. 6. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti, secondo le modalità Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000 Pag. 16 di 30 di cui alla normativa vigente, D. Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui seguenti conti correnti intestati al Fornitore: CONTO ISTITUTO CORRENTE IBAN Banca Monte Paschi Siena SpA 000006699933 IT59B0103002827000006699933 Banca Monte Paschi Siena SpA 000003217888 IT71U0103001000000003217888 Intesa Sanpaolo SpA 100000069892 IT32Q0306901000100000069892 Intesa Sanpaolo SpA 100000072216 IT92E0306901000100000072216 Unicredit SpA 000500060195 IT02W0200809440000500060195 Unicredit SpA 000010138517 IT33P0200809440000010138517 Unicredit SpA 000500017232 IT57R0200809440000500017232 Unicredit SpA 000005235152 IT86Y0200809440000005235152 Poste Italiane 00040842106 IT63T0760101000000040842106 Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui predetti conti sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 7. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 7, delle Condizioni Generali. 8. È facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 5, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto dell’Ordinativo di fornitura per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio. 9. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000 Pag. 17 di 30 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa all’Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro 15 giorni dal ricevimento dell’Ordinativo di fornitura e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. Il fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’Ordinativo di fornitura in caso di sospensione. 10. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’Ordinativo di fornitura in caso di sospensione. 11. In caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni non obbligate in via esclusiva a ricorrere alle convenzioni Consip, verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’Ordinativo di fornitura in caso di sospensione. 12. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006. 13. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000 Pag. 18 di 30 ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 14. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 5, verrà riconosciuto uno sconto pari allo 0,001%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 5. 15. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (RID) verrà riconosciuto uno sconto pari allo 0,001%. ARTICOLO 11 COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero). 2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali. ARTICOLO 12 PENALI 1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali, nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento nell’esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, non imputabile rispettivamente all’Amministrazione Contraente o alla Consip S.p.A., ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico o, se migliorativi, nell’Offerta Tecnica, l’Amministrazione Contraente o la Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nella sezione 14 del Capitolato Tecnico, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi. In tal caso le Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000 Pag. 19 di 30 Amministrazioni applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 3. Ai fini della determinazione del valore del proprio contratto, su cui calcolare la misura massima di applicazione delle penali, di cui all’art. 12 co. 5 delle Condizioni Generali, nonché l’importo delle penali definite sull’ammontare contrattuale netto (cfr. sez. 14 Capitolato tecnico), verranno considerati i corrispettivi complessivi, maturati e maturandi, per tutti i servizi oggetto del contratto di fornitura. Ferma restando la procedura di contestazione delle penali di cui all’art. 12 delle Condizioni Generali, le Amministrazioni potranno quindi applicare le penali, in alternativa: - basandosi sul valore presunto del contratto, determinato in ragione dei corrispettivi maturati alla data di applicazione delle penali e considerando la proiezione degli stessi in base alla durata residua del contratto, con riserva per l’Amministrazione di effettuare il conguaglio alla scadenza del contratto stesso; - in prossimità della scadenza del contratto, quando il suo valore sarà univocamente determinato. 4. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nella sezione 13.2 del Capitolato Tecnico e all’articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che: - su più del 30% degli Ordinativi verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo, calcolato alla data di esecuzione delle verifiche ispettive, dei contratti attuativi relativi agli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave; - su più del 50% degli Ordinativi verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo, calcolato alla data di esecuzione delle verifiche ispettive, dei contratti attuativi relativi agli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave; - su più del 75% degli Ordinativi verificati è stata riscontrata una non Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000 Pag. 20 di 30 conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo, calcolato alla data di esecuzione delle verifiche ispettive, dei contratti attuativi relativi agli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave. 5. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al successivo articolo 20, commi 2, 3, e 6 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 6. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l’ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall’Amministrazione contraente. ARTICOLO 13 CAUZIONE 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 14/01/2015 dalla Atradius Credit Insurance N.V. avente n. BP0608935 di importo pari ad Euro 10.139.234,93= (diecimilionicentotrentanovemiladuecentotrentaquattro/93), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. 2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell’art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 322 del D.P.R. 207/2010. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore. Il Fornitore potrà altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra: - prospetto contenente l’elenco delle amministrazioni che hanno aderito alla Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000 Pag. 21 di 30 convenzione con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola amministrazione aderente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sull’erogazione dei servizi in esso consuntivati. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza semestrale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni contraenti della documentazione di cui sopra. La Consip, nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano entro la suddetta cadenza semestrale alla consegna dei certificati di conformità ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della cauzione sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore. 3. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Atradius Credit Insurance N.V. in data 14/01/2015 e avente n. BP0608934 pari ad un importo di Euro 105.000,00=(centocinquemila/00) . 4. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive. ARTICOLO 14 RISOLUZIONE 1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituisce ulteriore causa di risoluzione il mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico nonché nella Convenzione e nei suoi Allegati. 2. L’Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione ex art. 1456 del Codice Civile, rispettivamente, del contratto attuativo e/o della Convenzione in caso di Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000 Pag. 22 di 30 esito negativo delle eventuali verifiche relative alla copertura del servizio sul territorio nazionale, eseguite secondo quanto stabilito nel paragrafo 12.3 del Capitolato Tecnico. 3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip s.p.a. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06. ARTICOLO 15 RECESSO 1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di recesso previste nelle Condizioni Generali costituisce ulteriore causa di recesso l’ipotesi di cui al precedente art. 5, comma 3, per cui nel caso di proroga della durata della Convenzione le Amministrazioni Contraenti che abbiano stipulato un Contratto di fornitura precedentemente alla concessione della proroga, hanno il diritto di recedere unilateralmente dal singolo contratto di fornitura, per il periodo di proroga della convenzione, limitatamente a quello eccedente la durata minima del Contratto. 2. Tale diritto potrà essere esercitato dall’Amministrazione Contraente entro 60 giorni decorrenti dalla data di proroga della Convenzione pubblicata sul sito www.acquistinretpa.it, senza preavviso. ARTICOLO 16 SUBAPPALTO 1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: quota parte delle risorse utilizzate per il servizio di Customer Care; servizi di sviluppo e integrazione - Profilo A e Profilo B. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate. ARTICOLO 17 RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000 Pag. 23 di 30 la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. ARTICOLO 18 FUORI PRODUZIONE 1. Nel corso di durata della presente Convenzione, in caso di messa in “fuori produzione” degli apparati oggetto di fornitura, il Fornitore dovrà offrire in sostituzione un apparato avente funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”, anche eventualmente di marca diversa rispetto all’apparato da sostituire. A tal fine, il Fornitore dovrà produrre: a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal produttore; b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”; c) schede tecniche del prodotto offerto in sostituzione provenienti dal produttore, in copia conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 2. Consip S.p.A. procede alla analisi della documentazione di cui sopra ed alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip ogni ulteriore e più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione. La Consip si riserva altresì la facoltà di richiedere al Fornitore di mettere a disposizione, presso la sede della medesima Consip S.p.A., il campione di detto prodotto. 3. In caso di esito positivo della predetta verifica, Consip S.p.A. provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell’autorizzazione alla fornitura dell’apparato offerto in sostituzione. In caso esito negativo, Consip S.p.A. provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell’autorizzazione alla fornitura dell’apparato offerto in sostituzione, riservandosi altresì di recedere in tutto o in parte dalla presente Convenzione. ARTICOLO 19 EVOLUZIONE TECNOLOGICA 1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla evoluzione tecnologica degli apparati oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000 ai Pag. 24 di 30 servizi/forniture stessi; gli apparati “evoluti” dovranno possedere funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire. 2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, con comunicazione alla Consip S.p.A. in cui dia conto dell’intervenuta evoluzione tecnologica, producendo altresì: - dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore, in ordine: i) alla sussistenza, sul prodotto o servizio “evoluto”, di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto o servizio sostituito; ii) alla descrizione delle caratteristiche “evolutive”; - e, nel caso l’evoluzione tecnologica riguardi un prodotto, schede tecniche del prodotto offerto in sostituzione provenienti dal produttore, che il concorrente dovrà produrre in copia conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 3. Consip S.p.A. procederà all’analisi della documentazione di cui sopra ed alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto o servizio “evoluto”, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto o servizio sostituito. A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip ogni ulteriore e più idonea documentazione tecnica del prodotto o servizio offerto in sostituzione. La Consip si riserva altresì la facoltà di richiedere al Fornitore di mettere a disposizione, presso la sede della medesima Consip S.p.A., il campione del prodotto “evoluto” ovvero di sottoporre a collaudo il servizio “evoluto”. 4. Solo in caso di esito positivo della verifica di cui al precedente comma 3, Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto o servizio “evoluto” a quello precedentemente fornito. In tal caso nulla potrà essere opposto a Consip in virtù del rapporto tra il Fornitore e il Produttore dell’apparato originariamente offerto. 5. In ogni caso la proposta di evoluzione tecnica non è vincolante per la Consip che si riserva ogni più opportuna valutazione in proposito. ARTICOLO 20 COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012 1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA e dell’eventuale tassa di concessione governativa, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente. Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000 Pag. 25 di 30 La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. 2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare, e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “G” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento almeno i seguenti elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “G”. Si evidenzia che qualora il Fornitore non inoltri la dichiarazione e la documentazione di cui al presente comma nel suddetto termine di 30 giorni solari il Fornitore medesimo non potrà beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8 e, quindi, non potrà inoltrare la documentazione di cui al successivo comma 6. 3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione relativa al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “G” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “G”. Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000 Pag. 26 di 30 4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all’applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari. 5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato presso Intesa San Paolo – IBAN IT38O0306903240100000005558. 6. Nello stesso termine di cui al precedente comma 5, il Fornitore, qualora intenda avvalersi del beneficio della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8, è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005, e dell'art. 38 del D. L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture (ove esistenti) emesse nel semestre di riferimento ancora insolute. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A., contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “G”. Si evidenzia che decorso il termine di cui al precedente comma 5 non sarà possibile per il Fornitore inoltrare la suddetta documentazione alla Consip S.p.A. e, quindi, beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8. 7. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i.. 8. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate dalle Amministrazioni Contraenti di cui alla dichiarazione prevista al precedente comma 6, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso per i primi 12 mesi viene ridotto e fissato in una misura pari al tasso degli interessi legali, decorsi i 12 mesi si applicano gli ordinari interessi di mora nella misura del tasso BCE maggiorato di 8 punti, sempre perdurando ovviamente la condizione che l’amministrazione contraente non abbia provveduto al pagamento. Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000 Pag. 27 di 30 Rimane, comunque, inteso che il Fornitore sarà tenuto a versare alla Consip S.p.A. la commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate entro e non oltre 15 giorni solari dall'intervenuto pagamento da parte dell'Amministrazione contraente inviando apposita dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 attestante: numero fattura, amministrazione contraente, data di incasso e importo incassato. Qualora il Fornitore non rispetti il suddetto termine di 15 giorni solari, decadrà, con effetto retroattivo, dal beneficio del pagamento degli interessi moratori in misura ridotta. Contestualmente al versamento della commissione, il Fornitore è tenuto a inviare apposita dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture incassate emesse nel semestre di riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “G” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “G”. 9. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile. 10. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione. 11. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5. 12. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 2 e 6 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti. 13. Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000: a) in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all’inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000 Pag. 28 di 30 e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno; b) la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 2 e 6 comporteranno la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 163/2006 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati. ARTICOLO 21 CLAUSOLA FINALE 1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. 2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. 3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto. CONSIP S.p.A. IL FORNITORE Dott. Domenico Casalino Dott. Luigi Carfagnini C.F.: CSLDNC62A11L219F C.F.: CRFLGU70A02H501U Certificatore: Postecom CA3 Certificatore: Validità: dal 17/04/2014 al 17/04/2017 Telecom Italia Trust Technologies S.r.l. Validità: dal 24.04.2014 al 23.04.2017 Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000 Pag. 29 di 30 Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: - con riferimento alla presente Convenzione: Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, Attivazione, collaudo e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 20 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 21 (Clausola finale); - con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione: Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse). IL FORNITORE Dott. Luigi Carfagnini C.F.: CRFLGU70A02H501U Certificatore: Telecom Italia Trust Technologies S.r.l. Validità: dal 24.04.2014 al 23.04.2017 Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000 Pag. 30 di 30 TARIFFE E CORRISPETTIVI CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6 Tariffe e corrispettivi di cui nel seguito non comprendono tasse ed imposte, quali la tassa di concessione governativa, ove applicabile, e l’IVA. I servizi a canone saranno fatturati proporzionalmente al numero dei giorni del mese solare in cui il servizio è stato attivo. Laddove il canone sia relativo ad un plafond di dati (nazionale o in roaming), anche la quantità massima di dati compresa nel plafond sarà proporzionata al suddetto numero di giorni 1. SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, SMS/MMS E FUNZIONI ASSOCIATE Per tutte le chiamate/videochiamate di seguito elencate, è indicato il prezzo al minuto. Esse sono tariffate utilizzando i secondi di durata effettiva della conversazione, sui quali è applicata la tariffa ottenuta dividendo per 60 quelle indicate in Tabella 1. Non è pertanto previsto il cosiddetto “scatto alla risposta”. Tabella 1 Descrizione Prezzo in Euro Chiamate di RPA (prezzo al minuto) 0,0010 Chiamate Off-Net verso rete mobile nazionale (prezzo al minuto) 0,0170 Chiamate verso rete fissa nazionale (prezzo al minuto) 0,0100 Chiamate verso internazionale Area 1 (prezzo al minuto) 0,1200 Chiamate verso internazionale Area 2 (prezzo al minuto) 0,1200 Chiamate originate in Area 1 (prezzo al minuto) 0,0655 Altre chiamate originate in roaming internazionale (prezzo al minuto) 0,4000 Chiamate ricevute in Area 1 (prezzo al minuto) 0,0312 Altre chiamate ricevute in roaming internazionale (prezzo al minuto) 0,1000 Chiamate verso utenze satellitari (prezzo al minuto) 3,0000 Chiamate effettuate in roaming satellitare (prezzo al minuto) 4,7500 Chiamate ricevute in roaming satellitare (prezzo al minuto) 2,8000 Chiamate verso segreteria telefonica (prezzo al minuto) 0,0100 Videochiamate (prezzo al minuto) 0,5000 Videochiamate verso internazionale Area 1 (prezzo al minuto) 1,0000 Videochiamate verso internazionale Area 2 (prezzo al minuto) 4,5000 Videochiamate originate in Area 1 (prezzo al minuto) 1,2000 Altre videochiamate originate in roaming internazionale (prezzo al minuto) 2,0000 Videochiamate ricevute in Area 1 (prezzo al minuto) 0,4500 Altre videochiamate ricevute in roaming internazionale (prezzo al minuto) 1,9000 SMS RPA (prezzo del singolo SMS) 0,0010 SMS non RPA (prezzo del singolo SMS) 0,0200 MMS (prezzo del singolo MMS) 0,0500 Invio di un SMS dall’Area 1 (prezzo del singolo SMS) 0,0233 Convenzione Telefonia Mobile 6 – Tariffe e Corrispettivi Pag. 1 di 11 Invio di un SMS dall’Area 2 (prezzo del singolo SMS) 0,0800 Invio di un MMS dall’ Area 1 (prezzo del singolo MMS) 0,2000 Invio di un MMS dall’ Area 2 (prezzo del singolo MMS) 2,5000 Invio di un SMS in roaming satellitare (prezzo del singolo SMS) 0,7500 Legenda, definizioni e modalità di tariffazione Per i servizi in roaming internazionale sono definite: • Area 1: Stati membri della Comunità europea, più Norvegia, Svizzera, Islanda, Liechtenstein; • Area 2: resto del mondo; “Chiamate di RPA”, ove RPA sta per “Rete mobile della Pubblica Amministrazione”, è il traffico voce originato nel territorio nazionale e diretto ad utenze mobili in Convenzione appartenenti alla medesima Amministrazione (ad esempio: “Ministero della Difesa”, “INPS”, “Regione Sicilia”, “Comune di Roma”, etc.); “Chiamate Off Net verso rete mobile nazionale” è costituito da tutto il restante traffico voce originato nel territorio nazionale e diretto ad utenze mobili italiane non incluse nella precedente classe RPA; “Chiamate verso rete fissa nazionale”, costituito dal traffico voce originato in territorio nazionale e diretto a rete fissa nazionale; “Chiamate verso internazionale Area 1” è il traffico voce originato in Italia e diretto ad utenze fisse e mobili internazionali dell’Area 1; “Chiamate verso internazionale Area 2” è il traffico voce originato in Italia e diretto ad utenze fisse e mobili internazionali dell’Area 2; “Chiamate originate in Area 1”, è il traffico voce originato (cioè in uscita) in roaming internazionale in Area 1 (cioè originato da utenze mobili della convenzione temporaneamente all’estero, in Paesi dell’Area 1), verso una rete pubblica di comunicazioni all’interno dell’Area 1; “Altre chiamate originate in roaming internazionale”, è il traffico voce originato (cioè in uscita) in roaming internazionale (cioè originato da utenze mobili della convenzione temporaneamente all’estero) che non rientra nella precedente classe “Chiamate originate in Area 1”; “Chiamate ricevute in Area 1”, è il traffico voce ricevuto (cioè in entrata) in roaming internazionale in Area 1 (cioè ricevuto da utenze mobili della convenzione temporaneamente all’estero, in Paesi dell’Area 1), e originato da una rete pubblica di comunicazioni all’interno dell’Area 1; “Altre chiamate ricevute in roaming internazionale”, è il traffico voce ricevuto (cioè in entrata) in roaming internazionale (cioè ricevuto da utenze mobili della convenzione temporaneamente all’estero) che non rientra nella precedente classe “Chiamate ricevute in Area 1”; “Chiamate verso utenze satellitari”, è il traffico voce diretto ad utenze di reti satellitari; Convenzione Telefonia Mobile 6 – Tariffe e Corrispettivi Pag. 2 di 11 “Chiamate effettuate in roaming satellitare”, sono le chiamate effettuate in roaming nelle reti satellitari di cui all’allegato “Roaming Internazionale” della Guida alla Convenzione; “Chiamate ricevute in roaming satellitare”, sono le chiamate ricevute in roaming nelle reti satellitari di cui all’allegato “Roaming Internazionale” della Guida alla Convenzione; Il servizio di audio-conferenza è tariffato come somma delle singole chiamate (ad esempio, in una conferenza a tre, il chiamante paga le due telefonate a suo carico secondo il piano tariffario di ciascuna chiamata); “Chiamate verso segreteria telefonica”, per chiamate alla segreteria telefonica dal territorio nazionale; Le chiamate alla segreteria telefonica effettuate in roaming internazionale, sono tariffate come “Chiamate originate in Area 1” o “Altre chiamate originate in roaming internazionale”, se generate in Area 2; “Videochiamate”, originate in territorio nazionale e dirette ad utenze mobili nazionali; “Videochiamate verso internazionale Area 1”, originate in Italia e dirette ad utenze internazionali dell’Area 1; “Videochiamate verso internazionale Area 2”, originate in Italia e dirette ad utenze internazionali dell’Area 2; “Videochiamate originate in Area 1”, originate in roaming internazionale in Area 1 (cioè originate da utenze mobili della convenzione temporaneamente all’estero, in Paesi dell’Area 1), verso una rete pubblica di comunicazioni all’interno dell’Area 1; “Altre videochiamate originate in roaming internazionale”, originate in roaming internazionale (cioè originato da utenze mobili della convenzione temporaneamente all’estero) e che non rientrano nella precedente classe “Videochiamate originate in Area 1”; “Videochiamate ricevute in Area 1”, ricevute (in entrata) in roaming internazionale in Area 1 (ricevute cioè da utenze mobili della convenzione temporaneamente all’estero, in Paesi dell’Area 1), e originate da una rete pubblica di comunicazioni all’interno dell’Area 1; “Altre videochiamate ricevute in roaming internazionale”, ricevute (in entrata) in roaming internazionale (cioè ricevute da utenze mobili della convenzione temporaneamente all’estero) e che non rientrano nella precedente classe “Videochiamate ricevute in Area 1”; Per quanto riguarda gli SMS ed MMS, si definiscono: “SMS RPA”, sono gli SMS originati nel territorio nazionale e diretti ad utenze mobili in Convenzione appartenenti alla medesima Amministrazione (ad esempio: “Ministero della Difesa”, “INPS”, “Regione Sicilia”, “Comune di Roma”, etc.); “SMS non RPA”, sono tutti gli SMS originati nel territorio nazionale che non rientrano nella precedente classe RPA”; Convenzione Telefonia Mobile 6 – Tariffe e Corrispettivi Pag. 3 di 11 “MMS”, sono gli MMS originati nel territorio nazionale; “Invio di un SMS dall’ Area 1”, sono gli SMS inviati in roaming internazionale in Area 1 (cioè inviati da utenze mobili della convenzione temporaneamente all’estero, in Paesi dell’Area 1); “Invio di un SMS dall’Area 2”, sono gli SMS inviati in roaming internazionale in Area 2 (cioè inviati da utenze mobili della convenzione temporaneamente all’estero, in Paesi dell’Area 2); “Invio di un MMS dall’ Area 1”, sono gli MMS inviati in roaming internazionale in Area 1 (cioè inviati da utenze mobili della convenzione temporaneamente all’estero, in Paesi dell’Area 1); “Invio di un MMS dall’Area 2”, sono gli MMS inviati in roaming internazionale in Area 2 (cioè inviati da utenze mobili della convenzione temporaneamente all’estero, in Paesi dell’Area 2); “Invio di un SMS in roaming satellitare”, sono gli SMS inviati in roaming dalle reti satellitari di cui all’allegato “Roaming Internazionale” della Guida alla Convenzione; Per quanto riguarda gli SMS concatenati, il corrispettivo per ciascun Long SMS è pari alla somma dei corrispettivi dovuti per ciascun singolo SMS che compone il Long SMS. La notifica di ricezione degli SMS è tariffata al 60% del costo di invio di un singolo SMS non RPA. I servizi forniti al personale dipendente (c.d. dual billing) sono addebitati al dipendente dell’Amministrazione alle stesse condizioni della precedente Tabella 1. 2. SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI Le tariffe di seguito definite si applicano a tutto il traffico dati generato dall’utente, indipendentemente quindi sia dal tipo di terminale utilizzato (telefono, modem per computer portatile, tablet), sia dal fatto che il terminale sia acquisito o meno in convenzione, sia dagli apn utilizzati. Per quanto riguarda questi ultimi, in particolare: il fornitore non rende accessibili alle utenze in convenzione apn per i quali preveda tariffazioni diverse; qualunque sia l’apn su cui l’utente generi traffico, la tariffazione avviene alle tariffe della convenzione. Tabella 2 Descrizione Prezzo in Euro Nazionale - Plafond da 500 Mbyte/mese/utenza (prezzo del canone mensile) 1,8000 Nazionale - Plafond da 4 Gbyte/mese/utenza (prezzo del canone mensile) 3,0000 Nazionale - Plafond da 20 Gbyte/mese/utenza (prezzo del canone mensile) 6,0000 Nazionale - Mbyte a consumo (prezzo per Mbyte) 0,0020 Roaming - Mbyte a consumo in Area 1 (prezzo per Mbyte) 0,1142 Roaming - Mbyte a consumo in Area 2 (prezzo per Mbyte) 0,8000 Roaming - Plafond da 500 Mbyte/mese/utenza (prezzo del canone mensile) 15,0000 Convenzione Telefonia Mobile 6 – Tariffe e Corrispettivi Pag. 4 di 11 Connessione diretta a 2 Mbit/s (canone mensile) 1.100,0000 Noleggio del CPE (canone mensile) 55,0000 Legenda, definizioni, modalità di tariffazione e meccanismi di salvaguardia Per il traffico dati nazionale sono previste le seguenti tariffe: a. Tre tariffe “a plafond”, ciascuna corrispondente ad un canone mensile addebitato per ciascun mese e per ciascuna utenza cui la tariffa è associata: a1. plafond da 500 Mbyte/mese/utenza; a2. plafond da 4 Gbyte/mese/utenza; a3. plafond da 20 Gbyte/mese/utenza; Per ciascuna utenza abilitata alla trasmissione dati, l’Amministrazione deve necessariamente scegliere una tra le tre suddette tariffe a plafond. Non è previsto alcun addebito per il consumo dei dati, fino alla quantità massima dello specifico plafond, con conteggio effettuato in base ai Kbyte trasmessi/ricevuti. Nel caso in cui l’attivazione della tariffa a plafond avvenga nel corso del mese (ad esempio: 15 giugno), il Fornitore riproporziona il canone addebitato al numero di giorni del mese in cui la tariffa è fruibile (nell’esempio, addebitando per il mese di giugno la metà del canone mensile previsto per la tariffa a plafond). In tal caso, anche la quantità di dati disponibile è corrispondentemente riproporzionata (ad esempio, qualora sia stato scelto un plafond da 500 Mbyte, sarà reso disponibile, per il periodo 16-30 giugno, un plafond di 250 Mbyte). A ciascuna utenza verrà inviata una notifica al raggiungimento del 75%, 90% e 100% della suddetta quantità massima. Tali notifiche, come quelle di cui oltre, verranno inviate via SMS e, in caso di utilizzo della SIM in tablet o modem per computer portatili, sarà visualizzabile mediante software (“App”) presente in modalità nativa sull’apparato o comunque scaricabile dall’utente sullo store di riferimento della tecnologia dell’apparato. Le notifiche saranno inviate, via email, anche al Responsabile Operativo dell’Amministrazione, con l’elenco giornaliero delle utenze e degli avanzamenti su indicati. Per ciascuna utenza abilitata alla trasmissione dati, l’Amministrazione deve inoltre indicare se, all’esaurimento dei dati del plafond: la trasmissione dati debba essere ridotta ad una velocità massina non inferiore a 32 kbps, senza nessun costo aggiuntivo per il traffico così sviluppato; la trasmissione dati possa proseguire senza limitazioni di velocità, con tariffazione a consumo del traffico ulteriore rispetto a quello compreso nel plafond. Per tale traffico a consumo sono altresì previste diverse soglie informative o dispositive, tra le quali l’Amministrazione può scegliere al momento dell’ordine di attivazione o variazione di configurazione. Convenzione Telefonia Mobile 6 – Tariffe e Corrispettivi Pag. 5 di 11 b. Tariffa a consumo, vale a dire per Kbyte scambiato, pari al costo del Mbyte indicato in Tabella 2, diviso per 1024. Tale tariffa sarà applicata esclusivamente al superamento dei plafond di cui sopra, e nel caso in cui l’Amministrazione abbia disposto, per l’utenza tale possibilità. Trascorso il primo mese di validità della tariffa a plafond scelta, l’Amministrazione può in ogni momento variare la tariffa associata all’utenza (ma sempre e solo nell’ambito delle tre tariffe a plafond), ovvero disabilitare l’utenza alla trasmissione dati e, pertanto, non sostenere alcun canone relativo. Fanno eccezione le utenze associate a terminali radiomobili di tipologia telefono di categoria “top” o di tipologia “tablet”, che sono sempre abilitate alla trasmissione dati ed associate, a scelta dell’Amministrazione, ad una delle due tariffe a plafond da 4 Gbyte/mese o 20 Gbyte/mese. In tal caso, anche alle suddette tariffe a plafond si applicano, per durate dei contratti inferiori a 12 mesi, i fattori correttivi di cui al par. 7. La distinzione del traffico dati fruito dal dipendente a titolo personale viene fatta forfettariamente: qualunque sia il plafond dati associato all’utenza (a1, a2 o a3), l’Amministrazione può determinare la percentuale del plafond di dati mensile ritenuto ad uso aziendale (x%) e, di conseguenza, la rimanente quota (100-x)% sarà considerata ad uso personale e fatturata direttamente al dipendente. Nel caso in cui l’Amministrazione abbia previsto che, al superamento del plafond, l’utenza possa generare ulteriore traffico a consumo, quest’ultimo è addebitato all’Amministrazione stessa. Per il traffico dati in roaming internazionale, sono previste le seguenti tariffe: c. Due tariffe a consumo, in base alla zona in cui il traffico è sviluppato, con tariffazione a Kbyte scambiato, pari al costo del Mbyte indicato in Tabella 2 diviso per 1024: c1. Traffico a consumo in Area 1 (Stati membri della Comunità europea, più Norvegia, Svizzera, Islanda, Liechtenstein); c2. Traffico a consumo in Area 2 (resto del mondo). Per le tariffe a consumo sono previste diverse soglie informative o dispositive, tra le quali l’Amministrazione può scegliere al momento dell’ordine di attivazione o variazione di configurazione. d. Una tariffa “a plafond”, corrispondente ad un canone mensile addebitato per ciascun mese e per ciascuna utenza cui la tariffa è associata: plafond da 500 Mbyte/mese/utenza per il traffico generato in tutto il mondo (vale a dire in tutti i paesi in cui il Fornitore ha accordi di roaming per il servizio dati). Non è previsto alcun addebito per il consumo dei dati, fino alla quantità massima di 500 Mbyte, con conteggio effettuato in base ai Kbyte trasmessi/ricevuti. In assenza di esplicita richiesta di attivazione (in qualunque momento nel corso di validità dei contratti attuativi) della tariffa a plafond, sulle utenze abilitate al roaming dati è applicata la tariffa a consumo. Convenzione Telefonia Mobile 6 – Tariffe e Corrispettivi Pag. 6 di 11 Nel caso in cui l’attivazione della tariffa a plafond avvenga nel corso del mese (ad esempio: 15 giugno), il Fornitore riproporziona il canone addebitato al numero di giorni del mese in cui la tariffa è fruibile (nell’esempio, addebitando per il mese di giugno la metà del canone mensile previsto per la tariffa a plafond). In tal caso, anche la quantità di dati disponibile è corrispondentemente riproporzionata (sarà reso disponibile, per il periodo 1630 giugno, un plafond di 250 Mbyte). A ciascuna utenza verrà inviata una notifica al raggiungimento del 75%, 90% e 100% della suddetta quantità massima. Per ciascuna utenza con tariffa in roaming a plafond, l’Amministrazione deve inoltre indicare se, all’esaurimento dei dati del plafond: la trasmissione dati debba essere bloccata; la trasmissione dati possa proseguire, con tariffazione a consumo del traffico ulteriore rispetto a quello compreso nel plafond. In questo caso è corrisposto, in aggiunta al canone, un importo pari alla tariffa a consumo di cui alle precedenti lettere c1 e c2 (in base alla zona in cui tale traffico viene sviluppato), moltiplicata per il numero di Kbyte eccedenti la quantità massima del plafond. Per tale traffico a consumo sono altresì previste diverse soglie informative o dispositive, tra le quali l’Amministrazione può scegliere al momento dell’ordine di attivazione o variazione di configurazione. Per ciascuna utenza sulla quale è attivata la tariffa a plafond, è previsto il pagamento di almeno un canone mensile. Ne consegue che la tariffa può essere disattivata non prima di 30 giorni solari dalla sua attivazione. La disattivazione della tariffa è richiesta dallo stesso Responsabile Operativo dell’Amministrazione al Customer care, e deve avere effetto entro le successive 24 ore, trascorse le quali l’utenza passa alla tariffazione a consumo. Alle tariffe di Connessione diretta a 2 Mbit/s (canone mensile) e noleggio del CPE (canone mensile) si applicano, per durate dei contratti attuativi inferiori a 12 mesi, i fattori correttivi di cui al paragrafo 7. 3. SERVIZI DI MESSAGGISTICA E POSTA ELETTRONICA IN MOBILITA’ Tabella 3 Descrizione Prezzo in Euro Messaggistica SMS di base - pacchetto da 5000 messaggi RPA (prezzo del pacchetto) Messaggistica SMS di base - pacchetto da 30000 messaggi non RPA (prezzo del pacchetto) Messaggistica SMS di base - pacchetto da 100000 messaggi non RPA (prezzo del pacchetto) Messaggistica SMS avanzata - pacchetto da 50000 messaggi non RPA (prezzo del pacchetto) Push e-mail con installazione di software specifico su server dell’Amministrazione (canone mensile per utenza) Push e-mail senza installazione di software specifico su server dell’Amministrazione (canone mensile per utenza) 65,00 540,00 1.800,00 900,00 5,00 2,00 Convenzione Telefonia Mobile 6 – Tariffe e Corrispettivi Pag. 7 di 11 Legenda, definizioni e modalità di tariffazione Il servizio di messaggistica SMS di base è tariffato a pacchetti di SMS. Per il servizio sono previste le seguenti tariffe: pacchetto da 5.000 messaggi RPA; pacchetto da 30.000 messaggi non RPA; pacchetto da 100.000 messaggi non RPA. Per “messaggi RPA” si intendono quelli diretti ad utenze mobili in Convenzione appartenenti alla medesima Amministrazione, e per “messaggi non RPA” quelli inviati verso tutte le altre numerazioni mobili. Il Fornitore comunica al Responsabile dell’Amministrazione il raggiungimento del 70% dell’entità del pacchetto acquistato. In mancanza di tale comunicazione, e per 10 (dieci) giorni solari dopo l’adempimento della stessa, il Fornitore continua a garantire l’erogazione del servizio, anche dopo l’esaurimento del pacchetto, alle tariffe previste nella Tabella 1 per i singoli SMS RPA, ovvero SMS non RPA, con una riduzione del 10%. In caso di superamento del numero di messaggi previsti nel pacchetto richiesto, e qualora l’Amministrazione non volesse procedere all’acquisto di un nuovo pacchetto, scelto secondo le proprie esigenze, i singoli SMS in eccedenza sono tariffati secondo quanto previsto in Tabella 1 per i singoli SMS RPA, ovvero SMS non RPA. I servizi di messaggistica SMS avanzati sono tariffati a pacchetti di SMS. È prevista la seguente tariffa: pacchetto da 50.000 messaggi non RPA. Il Fornitore mette a disposizione dell’Amministrazione ordinante i servizi (comprensivi della fornitura di applicativi e/o contenuti che qualificano il servizio e sono messi a disposizione e gestiti dal Fornitore) senza alcun onere ulteriore rispetto al prezzo del pacchetto di 50.000 SMS relativo ai servizi di messaggistica SMS avanzati. Qualora nell’esercizio del servizio si esaurisca il quantitativo di 50.000 messaggi, la fornitura di pacchetti successivi di SMS sarà tariffata ai prezzi previsti per il servizio di messaggistica SMS di base, a seconda quindi del tipo di pacchetto scelto dall’Amministrazione (5.000 messaggi RPA, 30.000 o 100.000 messaggi non RPA). Per il servizio di push e-mail con architettura di tipo 1 è prevista la seguente tariffa: Canone per il servizio di push e-mail con installazione di software specifico su server dell’Amministrazione (canone mensile per utenza). Tale canone è da intendersi comprensivo del prezzo delle licenze software, nonché di ogni attività prevista in convenzione relativamente al servizio (installazione, configurazione, attivazione, supporto e gestione, etc.). Al canone mensile per il servizio di push e-mail con installazione di software specifico su server dell’Amministrazione si applicano, per durate dei contratti attuativi inferiori a 12 mesi, i fattori correttivi di cui al paragrafo 7. Convenzione Telefonia Mobile 6 – Tariffe e Corrispettivi Pag. 8 di 11 Per il servizio di push e-mail con architettura di tipo 2 è prevista la seguente tariffa: Canone per il servizio di push e-mail senza installazione di software specifico su server dell’Amministrazione (canone mensile per utenza). In entrambi i casi, i canoni relativi ai servizi di push e-mail non includono il traffico dati sviluppato, che viene tariffato secondo quanto al paragrafo 2. 4. SERVIZI DI DEVICE MANAGEMENT E WORKFORCE AUTOMATION Tabella 4 Descrizione Prezzo in Euro Device management - canone mensile per terminale gestito Workforce automation - canone mensile per telefono/tablet su cui è installato il client per la fruizione del servizio 1,00 12,00 Legenda, definizioni e modalità di tariffazione Per il servizio di device management è prevista la seguente tariffa: Canone mensile per terminale gestito. Per i servizi di workforce automation, è prevista un’unica tariffa, comprensiva sia della componente server sia di quella client: Canone mensile per ciascun telefono/tablet su cui è installato il client per la fruizione del servizio. Per entrambi i servizi, nei casi di durata del contratto inferiori a 12 mesi, ai canoni mensili di cui sopra si applicano i fattori correttivi di cui al paragrafo 7. 5. TERMINALI RADIOMOBILI E SIM Tabella 5 Descrizione Prezzo in Euro Tipologia telefoni categoria top - canone mensile per noleggio e manutenzione di un terminale Tipologia telefoni categoria intermedia - canone mensile per noleggio e manutenzione di un terminale Tipologia telefoni categoria base - canone mensile per noleggio e manutenzione di un terminale Tipologia tablet categoria 7" - canone mensile per noleggio e manutenzione di un terminale Tipologia tablet categoria 10" - canone mensile per noleggio e manutenzione di un terminale Tipologia modem per computer portatili non LTE – canone mensile per noleggio e manutenzione di un terminale Tipologia modem per computer portatili LTE – canone mensile per noleggio e manutenzione di un terminale 4,40 2,20 1,00 7,00 10,00 0,5 0,75 Convenzione Telefonia Mobile 6 – Tariffe e Corrispettivi Pag. 9 di 11 Legenda, definizioni e modalità di tariffazione Per il servizio di noleggio e manutenzione dei terminali radiomobili è previsto un canone mensile in corrispondenza di ciascuna tipologia e categoria di terminale. Lo stesso canone è applicato anche ai terminali di scorta. Ai predetti canoni mensile si applicano, per durate dei contratti inferiori a 12 mesi, i fattori correttivi di cui al paragrafo 7. Nel caso di terminali smarriti o rubati, fino al raggiungimento del 5% (arrotondato all’intero superiore) del totale dei radiomobili richiesti dalla singola Amministrazione nell’insieme delle sue Unità Ordinanti, nulla è dovuto al Fornitore. In caso di eccedenza di tale quantitativo per ogni unità smarrita o rubata è previsto il pagamento di un importo pari ad Euro 15,00 per la tipologia telefoni - categoria base e per la tipologia modem per computer portatili, Euro 30,00 per la tipologia telefoni categoria intermedia, ed Euro 60,00 per la tipologia telefoni - categoria top e per i tablet. Per quanto riguarda la fornitura delle SIM, nulla è dovuto al Fornitore. Fa eccezione il caso in cui, per la stessa utenza, sia richiesta, a seguito della prima fornitura, il cambio di SIM per mutate esigenze relative all’apparato su cui utilizzare la SIM stessa (ad esempio, passaggio da SIM standard a micro/nano SIM). In tal caso, è previsto un corrispettivo per il cambio SIM di 2,00 Euro. É in ogni caso gratuita la sostituzione in caso di guasti, malfunzionamenti, furti o smarrimenti. 6. SERVIZI DI CUSTOMER CARE, SUPPORTO, MANUTENZIONE Tabella 6 Descrizione Prezzo in Euro Utenza prioritaria - canone mensile 0,85 Servizi di sviluppo e integrazione - Profilo A (prezzo per giorno uomo) 396,00 Servizi di sviluppo e integrazione - Profilo B (prezzo per giorno uomo) 348,00 Legenda, definizioni e modalità di tariffazione Per tutti i servizi di customer care, supporto, manutenzione e sicurezza nulla è dovuto al Fornitore. Fanno eccezione: Le utenze “prioritarie”, per ciascuna delle quali è previsto un canone mensile; I servizi di sviluppo ed integrazione per le quali è indicato in Tabella 6 il prezzo per giorno uomo dei due profili di risorse previste: • Profilo A per attività di project management, raccolta requisiti, redazione delle specifiche funzionali, coordinamento test di integrazione e accettazione utente; • Profilo B per redazione specifiche tecniche, sviluppo, esecuzione test integrazione e accettazione utente. Convenzione Telefonia Mobile 6 – Tariffe e Corrispettivi Pag. 10 di 11 Per “prezzo per giorno uomo” si intende il corrispettivo per l’attività prestata in 8 ore lavorative, nell’ambito dell’orario dalle 9.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. 7. FATTORI INCREMENTALI DEL PREZZO Per i canoni mensili relativi ai servizi di: noleggio e manutenzione dei terminali radiomobili (di cui alla Tabella 5); trasmissione dati a plafond da 4 Gbyte/mese o 20 Gbyte/mese (di cui alla Tabella 2), solo nel caso sia associata al noleggio di terminali radiomobili di tipologia telefono – categoria top, oppure di tipologia tablet; connessione diretta tra Sedi dell’Amministrazione e Rete Mobile del Fornitore, e noleggio e manutenzione CPE presso Sedi dell’Amministrazione (di cui alla Tabella 2); push e-mail – modalità con installazione di software specifico su server dell’Amministrazione (di cui alla Tabella 3); servizi di device management e workforce automation (di cui alla Tabella 4); sono previsti fattori incrementali di prezzo, nel caso in cui la scadenza della durata del contratto attuativo comporti un’erogazione del servizio inferiore a 12 mesi. In tal caso, a seconda della durata di erogazione dei servizi, le Amministrazioni corrispondono il canone indicato per i predetti servizi nelle sopracitate tabelle, moltiplicato per il fattore corrispondente al numero di mesi effettivi di erogazione del servizio (numero arrotondato all’intero superiore), di cui alla successiva tabella. È facoltà del fornitore addebitare comunque gli importi corrispondenti ai canoni mensili standard, ed effettuare un consuntivo con l’ultima fattura. Tabella 7 Mesi di erogazione del servizio Fattore moltiplicativo del canone mensile 11 1,1 10 1,2 9 1,3 8 1,5 7 1,7 6 2,0 5 2,4 4 3,0 3 4,0 2 6,0 1 12,0 Convenzione Telefonia Mobile 6 – Tariffe e Corrispettivi Pag. 11 di 11