54 2016 DDG di adesione telefonia mobile

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54 2016 DDG di adesione telefonia mobile
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Codifica adempimenti L.R. 15/08
(trasparenza)
Ufficio Istruttore
Direzione
Amministrativa
Tipo materia
Attività negoziali
Misura/Azione
NO
Privacy
NO
Pubblicazione
SI
integrale
N. 54 del registro delle deliberazioni
OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - Telecom “Telefonia
mobile 6” e migrazione utenze e servizi.
CIG 506320943E – CIG DERIVATO 660732483F
L’ANNO DUEMILASEDICI ADDI VENTISEI DEL MESE DI FEBBRAIO in Bari nella sede
dell’ARIF, in Viale Luigi Corigliano, 1 a seguito d’istruttoria esperita dal Direttore Amministrativo
Avv. Grazia Tarantini
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE:

questo Ente ex art. 1-co.7- L.n.135/2012 intende aderire alla nuova Convenzione Consip di
telefonia mobile 6 –lotto unico-Telecom Italia S.p.a., aggiudicataria del Servizio di Telefonia
Mobile, per il periodo previsto nella stessa convenzione anche in considerazione della
convenienza dei prezzi offerti rispetto agli attuali gestori;
1
RICHIAMATI:

L’art. 11 DL n. 98/2011 che individua misure dirette ad incentivare i processi di
centralizzazione degli acquisti di beni e servizi implicanti un favor normativo verso il
ricorso alle convenzioni di cui all’art. 1-co.449- L.n. 296/2006;

il sistema delle Convenzioni Consip regolato dall’art. 26 legge n. 488/1999, art. 58 L. n.
388/2000, D.M. 2 maggio 2001, D.P.C.M. 11 novembre 2004 n. 325;

l’art. 1- co. 7- L.n. 135/2012 ( norme in materia di spending review) che impone alle PA
per l’acquisizione di energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento e
telefonia fissa e mobile, l’adesione alle convenzioni stipulate dalla CONSIP SPA con le
varie imprese aggiudicatarie;
RITENUTO OPPORTUNO:
 razionalizzare la gestione delle utenze di telefonia mobile di questo Ente tramite
l’unificazione del gestore della fornitura, salvo casi isolati ove, per specifici motivi tecnici,
si renda inevitabile il ricorso ad altro gestore;
 a tal fine l’adesione alla convenzione CONSIP sopra indicata consente di ottenere notevoli
risparmi di spesa sulla fornitura nonché la razionalizzazione della stessa anche a livello di
gestione amministrativa;
 quindi di aderire alla convenzione suddetta ex art. 26-co.3- L.n. 488/1999 e s.m.i.
procedendo alla migrazione delle utenze attualmente in atto( TIM-VODAFONE-WIND e
TRE);
ACQUISITO il CIG derivato N. 660732483F per il presente affidamento;
PRESO ATTO del numero di conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica
nonché delle persone legittimate ad operarvi come comunicato tramite pubblicazione sul sito
CONSIP in ottemperanza alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, mentre
l’accertamento dei requisiti generali di cui all’art. 38 D.Lgs.n. 163/2006 è stato effettuato da
CONSIP SPA;
VISTE:
 la L.R. 25 Febbraio 2010 n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF), Ente strumentale della Regione Puglia
dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa,
patrimoniale, tecnica e contabile;

la D.G.R. n. 30 del 18/01/2011 di nomina del Direttore Generale dell’ARIF al quale, a far
data dal 1/02/2011, giusto Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75, vengono
attribuiti tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell’Agenzia
nell’ambito degli obiettivi prefissati;
2

la D.G.R. n. 1332 del 15/06/2011, recante l’approvazione del già evocato Regolamento
interno di funzionamento e contabilità dell’ARIF e, segnatamente, gli artt. 57 e ss;

la DDG n. 274 del 15-10-2015 di adozione del bilancio pluriennale 2016/2018, trasmesso
alla Giunta della Regione Puglia ai fini della adozione definitiva;

la L.R. 29-12-2015 n. 40, art. 1- co.1 e 2- di autorizzazione all’esercizio provvisorio del
bilancio di previsione della Regione Puglia per l’anno finanziario 2016 e degli Enti ed
organismi strumentali della Regione, fra i quali è annoverata questa Agenzia;
DATO ATTO che nel Bilancio pluriennale 2016-2018 sono presenti le necessarie risorse
finanziarie per la copertura della spesa relativa al servizio di telefonia mobile stimata annualmente
pari a circa € 170.000,00;
CONSIDERATO CHE:
 con l’art. 1- co.1 e 2- L.R. 29-12-2015 n. 40 è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del
bilancio di previsione della Regione Puglia per l’anno finanziario 2016 e degli Enti ed
organismi strumentali della Regione, fra i quali è annoverata questa Agenzia;
 ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato A/2
al D.Lgs. n. 118/2011 aggiornato al Decreto ministeriale 20-05-205 punto 8.1 nel corso
dell’esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo
bilancio di previsione, definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce l’esercizio
provvisorio e quindi nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio 2015;
 Ai sensi del punto 8.6 del sopra citato principio contabile nel corso dell’esercizio
provvisorio sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente
regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in
dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei
relativi contratti;
 Ai sensi del punto 8.7 del sopra citato principio contabile nei casi in cui è consentito
assumere impegni di spesa senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono
impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con
imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti
dell’ultimo bilancio approvato;
 La spesa scaturente dal presente provvedimento deriva dalla necessità di garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti per adempimenti
obbligatori anche nell’ambito della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. La spesa de qua
non può essere pagata frazionandola in dodicesimi (art. 69 vigente regolamento di
funzionamento e contabilità);
VISTO ed applicato l’art. 1-co. 7- L.n. 135/2012;
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TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
DELIBERA
DI DARE ATTO che tutto quanto esposto in premessa, che, in questa parte, si intende
integralmente riportato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI ADERIRE, per i motivi indicati in premessa, alla convenzione telefonia mobile 6-lotto unicostipulata da CONSIP S.p.a. – per conto delle Pubbliche Amministrazioni – con la Soc. TELECOM
S.p.a. P.I. 04643350962 – Piazza degli Affari 2 – 20100 Milano , per le motivazioni di cui in
premessa, per il periodo previsto nella stessa convenzione (2/04/2015 – 01/04/2017), che
prevede la conferma
delle SIM e dei relativi apparati da precedente gestore: Servizi di
trasmissione dati (GPRS– EDGE – UMTS – HS –DPA), per l’accesso ad Internet e per il
collegamento diretto alla Intranet dell’Amministrazione.
DI PROVVEDERE alla migrazione delle utenze e servizi alla nuova Convenzione CONSIP
“Telefonia Mobile 6” stipulata da CONSIP S.p.a. – per conto delle Pubbliche Amministrazioni con
la Soc. TELECOM S.p.a.- CIG Accordo Quadro: 506320943E – CIG Derivato: 660732483F.
DI DARE ATTO che il contratto attuativo della convenzione in oggetto, stipulato mediante
l’emissione telematica di ordinativo di fornitura ha durata decorrente dalla data di attivazione della
fornitura fino alla scadenza della Convenzione prevista il 01-04-2017 oltre l’eventuale proroga di
ulteriori dodici mesi;
DI DARE ATTO che ex art. 4-co.3- DPR n. 207/2010 e art. 9- co.7- delle condizioni generali della
Convenzione in oggetto, sull’importo netto progressivo dei corrispettivi sarà operata la ritenuta
dello 0,5% che verrà liquidata solo al termine del contratto attuativo in sede di liquidazione finale,
previa acquisizione di DURC attestante la regolarità contributiva del fornitore.
DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura con le somme
che saranno impegnate successivamente con provvedimento dirigenziale del Direttore
Amministrativo ex art. 85 e segg. Del vigente regolamento di funzionamento e contabilità.
DI DARE ATTO che la fatturazione della presente fornitura sarà effettuata in formato elettronico
tramite inoltro delle fatture elettroniche al sistema d’interscambio (SDI);
DI RICHIEDERE, a cura del RUP, al fornitore, se possibile incluso nel prezzo di vendita, il
servizio di fatturazione aggregata che consente di gestire un minor numero di fatture elettroniche in
modo che questa Amministrazione possa ricevere una unica fattura mensile per ogni tipologia di
utenza, secondo aggregazioni da concordare con il fornitore, ma sempre con il dettaglio di tutti i
propri consumi appartenenti al raggruppamento;
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DI DARE ATTO che alla liquidazione dei documenti contabili come sopra individuati si procederà
con disposizione scritta del Direttore Amministrativo o suo delegato
previo riscontro della
regolarità della documentazione e delle forniture contabilizzate da parte del responsabile gestionale;
DI DEMANDARE al Direttore Amministrativo, RUP ratione materiae, la nomina del responsabile
dell’esecuzione del contratto nonché del referente operativo di questa Amministrazione anche per
l’espletamento delle procedure relative alla predisposizione dei documenti di adesione alla
convenzione sopra citata.
DI PUBBLICARE il presente atto, all’Albo istituzionale online dell’ARIF sul sito
www.arifpuglia.it accessibile anche dal banner ARIF sul sito www.regione.puglia.it. e nella
sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi e contratti.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Direttore Amministrativo, al responsabile
dell’Ufficio Patrimonio e attività negoziali e al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, Conformità e
Controllo, per gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai responsabili degli Uffici centrali e delle sedi
periferiche affinché trasmettano al Direttore Amministrativo, ogni notizia e documentazione
probatoria occorrente alla migrazione delle utenze dei contratti di telefonia mobile alla nuova
convenzione CONSIP telefonia mobile 6;
DI ALLEGARE al presente provvedimento, la convenzione CONSIP telefonia mobile 6-lotto
unico- e le tariffe e corrispettivi della medesima convenzione CONSIP telefonia mobile 6-;
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
successive modifiche e integrazioni, composto da n. 47 (quarantasette) facciate, è adottato in
originale.
Firmato da:
Giuseppe Maria Taurino
Motivo:
adozione atto
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Giuseppe Maria Taurino)
Data: 26/02/2016 11:11:17
Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento,
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Direttore Amministrativo
Firmato da:Grazia Tarantini
Organizzazione:A.R.I.F. PUGLIA/07026760723
Avv. Grazia Tarantini
Motivo:adozione atto
Data: 26/02/2016 12:02:09
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI
La presente deliberazione, composta da n. 47 (quarantasette) facciate, compresi gli
allegati, viene pubblicata, all’Albo istituzionale sul sito www.arifpuglia.it, per 15 giorni
(quindici) consecutivi, a partire dalla data di pubblicazione sul medesimo.
Il presente atto è depositato presso la Direzione Generale, Viale Luigi Corigliano n.1 –
Bari. Firmato da:Francesco Fanelli
Motivo:adozione atto
L’incaricato
Data: 26/02/2016 12:05:44
rag. Francesco Fanelli
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CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999
N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388
CIG 506320943E
TRA
Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente
atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA
878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale
rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo
statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione
in data 19/12/2014 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”);
E
Telecom Italia S.p.A., sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, capitale sociale
Euro 10.723.391.861,60=i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n.
00488410010 e al Registro A.E.E. n. IT08020000000799, P. IVA 00488410010, domiciliata
ai fini del presente atto presso la sede legale, in persona del Procuratore Speciale Dott.
Luigi Carfagnini, giusta procura speciale del 3/06/2013, autenticata dalla Dott.ssa
Maria Chiara Bruno, notaio in Roma, repertorio n. 27756 (nel seguito per brevità anche
“Fornitore”);
PREMESSO
a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero
dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della
Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il
compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del
contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare
Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate
dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa
vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti
politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la
Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti
utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo
stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo
restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.
Realizzato da azienda con sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001:2008
296 e l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il
Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione
e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni,
la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche
Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo
26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del
sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche
attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici
necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità
di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con
l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente
attraverso strumenti di “Information Technology”;
c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella
Convenzione sottoscritta in data 28 dicembre 2011 tra il Ministero e la Consip
S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli
informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e
realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle
medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le
attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni,
oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
d) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente
in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da
parte delle Pubbliche Amministrazioni;
e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le
Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all’acquisto di
quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine
unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a
concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati
dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo
della sua validità ed efficacia;
f)
che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le
Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di
Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei
predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l’esatto quantitativo della fornitura
richiesta ed il luogo di esecuzione;
g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000
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rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di
procedere all’individuazione dei fornitori per la prestazione dei servizi di telefonia
mobile per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in
ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 51 del 3/05/2013 e nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea n. S-86 del 3/05/2013 così come prorogato con Avviso
pubblicato sulla G.U.U.E. n. S-115- del 15 giugno 2013 e sulla G.U.R.I. n. 69 del 14
giugno 2013;
h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine
indetta
dalla Consip S.p.A. e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha
espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto
della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni,
modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
i)
che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi
allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal
Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle
prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per
una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione
dell’offerta;
j)
che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della
presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto,
ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata
dalla Atradius Credit Insurance N.V. ed avente n BP0608935 per un importo di Euro
10.139.234,93=
(diecimilionicentotrentanovemiladuecentotrentaquattro/93)
a
garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata
dalla Atradius Credit Insurance N.V. ed avente n. BP0608934 per un importo pari ad
Euro 105.000,00= (centocinquemila/00) a garanzia del pagamento dei costi delle
verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile
rilasciata dalla Generali Italia S.p.A. ed avente n. 343618820/343618821 stipulata
con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A.
nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite,
costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso
dalle singole Amministrazioni Contraenti con l’emissione dell’Ordinativo di
Fornitura;
l)
che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di
cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti
contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente
considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000
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dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla
presente Convenzione;
m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle
Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime
premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi
incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, gli allegati dell’Offerta Tecnica n.
3.1 (“Piano della Copertura”), 8.1 (“Tasso di assorbimento specifico”) e 8.2
(“Consumo energetico caricabatteria”), nonché il Piano Dettagliato della copertura
ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale
della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l’Allegato
“A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica del Fornitore), l’Allegato
“C” (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “D” (Corrispettivi e tariffe),
l’Allegato “E” (Condizioni Generali), l’Allegato “F” (Regole del Sistema di eProcurement della Pubblica Amministrazione – Parte I) l’Allegato “G” (Flusso dati
per le commissioni a carico del Fornitore).
ARTICOLO 2
ALTRE DEFINIZIONI
1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito
della Convenzione, si intende per:
a) Attivazione del servizio: data di inizio di erogazione dei servizi oggetto del
singolo Contratto attuativo della Convenzione;
b) Data di Accettazione: si intende la data di esito positivo della verifica e di
conseguente accettazione dei servizi, relativamente al singolo Contratto
attuativo della Convenzione;
c) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
d) Condizioni Generali: il documento di cui all’Allegato “E”;
e) Contratto/i attuativo/i: l’accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti
con il Fornitore mediante l’Ordinativo di Fornitura - compresi i relativi
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000
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eventuali Ordinativi Collegati - che recepisce le prescrizioni e le condizioni
fissate nella Convenzione;
f)
Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese
risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che
conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella
stessa previsto;
g) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “C”;
h) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “B”;
i)
Ordinativo Collegato: il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con
il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le
modalità previste nelle Condizioni Generali per gli Ordinativi di Fornitura,
integrano l’Ordinativo di Fornitura e il contratto attuativo con esso stipulato,
impegnando il Fornitore alla prestazione, nell’ambito del medesimo contratto
attuativo, dei servizi richiesti anche con l’Ordinativo Collegato, nel rispetto
delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e
nell’Offerta Tecnica del Fornitore nonché alle condizioni economiche fissate
dal Fornitore medesimo nell’Offerta Economica.
j)
Ordinativo di Fornitura: corrisponde all’“Ordinativo di Fornitura” come
definito nelle Condizioni Generali ed è, pertanto, il documento con il quale le
Amministrazioni
Contraenti
utilizzano
la
Convenzione
usufruendo
delle
condizioni economiche e tecniche di cui al presente atto, al Capitolato tecnico,
all’Offerta tecnica del Fornitore ed all’Offerta economica del Fornitore;
k) Ordinativi: gli Ordinativi di Fornitura e gli Ordinativi Collegati.
l)
Organismo di Ispezione (o Ente Terzo): il soggetto accreditato secondo le
norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive;
m) Quantitativo massimo della Convenzione: si intende il quantitativo massimo
di Utenze che possono essere fornite nell’ambito della Convenzione;
n)
Utenza: si intende una SIM che eroga il servizio voce e/o i servizi dati;
tuttavia, ai soli fini del calcolo relativo all’esaurimento del quantitativo
massimo, si considera 1 (una) utenza anche la doppia SIM assegnata per usi
diversi alla stessa persona (servizio di “doppia SIM” di cui al par. 8.1.2 del
Capitolato Tecnico).
ARTICOLO 3
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. La presente Convenzione è regolata:
a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e
dalle normative ivi richiamati.
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000
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2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto
contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella
presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e
quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato
Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio
della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel
Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai
contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti
di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la
Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni
Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune
modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento
dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
ARTICOLO 4
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le
modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa
alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni
Contraenti dei servizi di telefonia mobile, nonché dei servizi connessi comprensivi
di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante
l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di
“Information Technology”.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei
confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare i seguenti servizi:
a) Servizi di telefonia mobile, SMS/MMS e funzioni associate, come meglio descritti e
alle condizioni stabilite nella sezione 4 del Capitolato Tecnico, ivi inclusi i servizi
di fonia mobile e funzioni associate, messaggistica SMS/MMS, video-chiamata, RPV
e profili di abilitazione e c.d. Dual Billing;
b) Servizi di trasmissione dati, come meglio descritti e alle condizioni stabilite nella
sezione 5 del Capitolato Tecnico, ivi inclusi i servizi di accesso ad Internet ed
accesso alla LAN/Intranet dell’Amministrazione;
c) Servizi di messaggistica e posta elettronica in mobilità, come meglio descritti e
alle condizioni stabilite nella sezione 6 del Capitolato Tecnico, ivi inclusi i servizi
di messaggistica SMS di base, di messaggistica SMS avanzati e di “push e-mail”;
d) Servizi di Device Management e Workforce Automation, come meglio descritti e
alle condizioni stabilite nella sezione 7 del Capitolato Tecnico;
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000
Pag. 6 di 30
e) Fornitura di SIM, e noleggio di terminali radiomobili, come meglio descritti e alle
condizioni stabilite nella sezione 8 del Capitolato Tecnico;
f)
Servizi di Customer Care, Supporto, Manutenzione e Sicurezza, come meglio
descritti e alle condizioni stabilite nella sezione 9 del Capitolato Tecnico, ivi
inclusa l’applicazione web per il supporto gestionale e amministrativo, i servizi di
assistenza e manutenzione e di sicurezza, i referenti del Fornitore per le
Amministrazioni ed i servizi di sviluppo e integrazione;
g) Servizi di rendicontazione e fatturazione, come meglio descritti e alle condizioni
stabilite nella sezione 10 del Capitolato Tecnico, ivi inclusi i
servizi di
fatturazione, rendicontazione e controllo costi per le Amministrazioni, di
fatturazione diretta agli utenti e di rendicontazione per l’Amministrazione
Aggiudicatrice;
tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti
Ordinanti con gli Ordinativi, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a
900.000 Utenze.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi saranno inviati dalle
Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di eProcurement della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi anche “Sistema”),
secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore,
pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all’Allegato F; ii)
ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e
nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle
Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi e acquistare i servizi
oggetto della presente Convenzione.
4. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite
nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se
migliorative, nell’Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di
cui all’Allegato F.
A tal fine si precisa che:
−
Le Amministrazioni Contraenti potranno richiedere durante l’intera durata
della Convenzione e il Fornitore sarà obbligato a fornire a noleggio, un
numero di terminali radiomobili, al netto delle scorte di cui al paragrafo
8.2.5 del Capitolato Tecnico, minore o uguale al numero complessivo SIM
richieste. I terminali potranno essere richiesti al momento della richiesta di
attivazione del servizio per l’utenza specifica oppure successivamente. Si
precisa che i terminali radiomobili potranno essere richiesti durante tutto il
periodo sopra indicato, anche qualora il massimale, eventualmente
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000
Pag. 7 di 30
incrementato, si esaurisse prima della scadenza della durata della
Convenzione o dell’eventuale periodo di proroga.
−
Con riferimento al servizio di noleggio e manutenzione dei terminali
radiomobili, di cui alla sez. 8.2 del Capitolato Tecnico, per le utenze
associate a telefoni di categoria top ed ai tablet, l’Amministrazione dovrà
necessariamente richiedere l’attivazione del servizio di trasmissione dati
alla tariffa a plafond da 4 Gbyte/mese o 20 Gbyte/mese, così come
prescritto dalla sez. 8.2.8 del Capitolato Tecnico.
5. Ad integrazione di quanto previsto nell’art. 3 delle Condizioni Generali sulle
modalità di conclusione e di utilizzazione della Convenzione, si precisa quanto
segue:
a) nel corso del rapporto contrattuale instaurato con l’Ordinativo di Fornitura,
le Amministrazioni Contraenti che hanno stipulato un contratto di fornitura
potranno emettere, nel periodo di vigenza del medesimo contratto (anche
se è scaduto il termine di durata della Convenzione o esaurito il suo
quantitativo massimo), Ordinativi Collegati all’Ordinativo di Fornitura
aventi ad oggetto tutti i servizi previsti nel Capitolato Tecnico, ad
eccezione, nel caso in cui sia esaurito il massimale, della fornitura di nuove
utenze.
b) le prestazioni da fornire saranno, pertanto, determinate in concreto negli
Ordinativi di Fornitura e nei loro Ordinativi Collegati emessi dalle
Amministrazioni Contraenti, secondo le modalità ed i termini indicati nel
Capitolato Tecnico.
6.
La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di
efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei
limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e
condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore
potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il
predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi
dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
7. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso
dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste
dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in
diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.
8. La Consip S.p.A., inoltre, ai sensi di quanto previsto al n. 17) del punto VI.3),
Informazioni complementari, del Bando di gara, si riserva la facoltà di ricorrere, nei
tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, alla procedura negoziata
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000
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senza pubblicazione del bando, di cui all’art. 57, comma 5, lettera b), del D.lgs.
163/2006.
ARTICOLO 5
DURATA
1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione
ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal 02/04/2015; tale durata
potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa
comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 (quindici)
giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell’ipotesi in cui alla scadenza del
termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente
incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di
fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla
Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche
eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, sono stipulati dalle
Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura ed hanno durata sino
al termine di durata della Convenzione (originaria o prorogata).
I Contratti attuativi stipulati nel corso dell’ultimo anno di durata della
convenzione, avranno, in ogni caso, una durata minima di 12 mesi. Qualora la
Convenzione venga prorogata, resta comunque salva in entrambi i suddetti casi, la
possibilità per le Amministrazioni Contraenti che abbiano stipulato un Contratto di
fornitura precedentemente alla concessione della proroga, di recedere – con le
modalità di cui al seguente art. 15 - dal Contratto stesso per il periodo di proroga
della convenzione, limitatamente a quello eccedente la durata originaria del
Contratto. Resta inteso che la durata dei Contratti di fornitura, stipulati in corso di
vigenza della Convenzione, rimane invariata anche qualora sia raggiunto durante il
loro periodo di validità il massimale della Convenzione. Peraltro nel periodo di
vigenza del contratto attuativo, le Amministrazioni potranno richiedere, anche se è
scaduto il termine di durata della Convenzione o esaurito il suo quantitativo
massimo (eventualmente incrementato), Ordinativi Collegati all’Ordinativo di
Fornitura, aventi ad oggetto tutti i servizi previsti nel Capitolato Tecnico, ad
eccezione della fornitura di nuove utenze.
3. La
durata
dei
Contratti
di
Fornitura,
su
determinazione
della
singola
Amministrazione potrà essere procrastinata sino ad un massimo di ulteriori 6 mesi,
al fine di consentire l’eventuale migrazione delle utenze alla successiva edizione
della Convenzione Consip per servizi analoghi di telefonia mobile. Fanno eccezione
i contratti stipulati nel corso degli ultimi 6 mesi di durata della convenzione, per i
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000
Pag. 9 di 30
quali la predetta proroga non potrà superare il dodicesimo mese successivo alla
scadenza della convenzione.
ARTICOLO 6
OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e
nelle Condizioni Generali, anche a:
a) prestare i servizi oggetto della Convenzione alle condizioni e modalità stabilite
nel Capitolato Tecnico e, in ogni caso, 24 ore su 24 e per 7 giorni a settimana,
secondo quanto precisato nel Capitolato Tecnico;
b) garantire la copertura dei servizi di telefonia mobile pari almeno ai limiti
minimi previsti nella tabella 3 di cui al par. 3.4 del Capitolato Tecnico; il rispetto
di tali limiti è condizione essenziale dell’affidamento per tutta la durata della
Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura; pertanto, in difetto di tale
copertura, l’Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., potranno dichiarare
risolto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile, rispettivamente, il Contratto di
Fornitura e la Convenzione, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni che
dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o a Consip S.p.A.; peraltro,
qualora il Fornitore abbia comprovato la copertura del territorio attraverso accordi
stipulati con altri operatori di rete mobile licenziatari, il Fornitore medesimo
risponderà di eventuali disservizi e/o inefficienze e/o mancata copertura, anche
parziale, del territorio anche per il fatto del terzo, quest’ultimo inteso quale altra
parte degli accordi di cui sopra;
c) effettuare a proprie spese, su richiesta di Consip S.p.A. o delle Amministrazioni
Contraenti, verifiche di copertura territoriale dei servizi di telefonia mobile, e a
consegnare, entro 30 (trenta) giorni solari dalla predetta richiesta di verifica, le
relative relazioni sulla copertura, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
d) fornire, ai canoni ed alle tariffe indicati nell’Offerta Economica, i servizi di cui
alla Convenzione, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale
necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto specificato nella
Convenzione, nei suoi Allegati e negli atti di gara di cui alle premesse;
e) garantire gli adempimenti relativi alla “Mobile Number Portability”, senza oneri
per le Amministrazioni Contraenti, entro i termini indicati nelle sezioni 11.1 e 11.2
del Capitolato Tecnico, così come descritto nella sezione 11 del Capitolato Tecnico;
f)
eseguire tutte le attività propedeutiche all’attivazione dei servizi richiesti con
l’Ordinativo di Fornitura e con gli Ordinativi Collegati, dettagliatamente descritte
nella sezione 11 del Capitolato Tecnico e nei termini indicati nella predetta
sezione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000
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g) garantire i servizi di telefonia vocale, SMS/MMS ed i servizi di trasmissione dati
mobile in roaming internazionale nelle nazioni coperte dai dichiarati accordi di
roaming internazionale, pena l’applicazione delle penali di cui oltre in caso di
sospensione del servizio;
h) garantire l’entità e la qualità della copertura locale, come definita nell’Offerta
Tecnica in risposta alla sezione 3 del Capitolato Tecnico e nel “Piano della
Copertura”, nonché nel “Piano Dettagliato della Copertura” presentato ai fini della
stipula della presente Convenzione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
i)
manlevare l’Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., per quanto di propria
competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni
derivanti dal malfunzionamento o dall’uso delle apparecchiature oggetto della
presente Convenzione e degli Ordinativi;
j)
predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa
documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti ed a
Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei
servizi alle norme previste nella Convenzione, negli Ordinativi, nonché, in
particolare, ai parametri di qualità predisposti ed ivi specificati;
k) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa
documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli
relativi alla sicurezza e riservatezza;
l)
nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le
indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno
predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o da Consip S.p.A., per
quanto di rispettiva ragione;
m) a non opporre a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia
eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o caratteristiche e/o
qualità dei beni oggetto della fornitura o dei servizi connessi;
n) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed a Consip
S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria
struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli
Ordinativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei
nuovi responsabili;
o) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che
richiedono l’esecuzione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione, da
parte di soggetti in possesso del Nulla Osta di Segretezza Industriale (N.O.S.I.)
rilasciato dalle competenti autorità, il Fornitore dichiara di essere in possesso del
predetto Nulla Osta.
Rimane inteso che saranno le singole Amministrazioni ad indicare, in sede di
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000
Pag. 11 di 30
emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la relativa classifica di segretezza.
Nel caso in cui il Fornitore o il subappaltatore siano sprovvisti del N.O.S.I.
nonostante abbiano dichiarato di esserne in possesso l'Amministrazione potrà
procedere alla risoluzione dell'Ordinativo di fornitura, la Consip si riserva di
procedere alla risoluzione della Convenzione.
3. Il Fornitore si obbliga a produrre a Consip S.p.A., se richiesto da quest’ultima,
copia per estratto dei contratti e/o accordi modificativi, integrativi e/o sostitutivi
dei contratti di roaming (nazionale) in essere, oppure, nel caso in cui il Fornitore
sia un Operatore Mobile Virtuale, degli accordi da esso stipulati per la messa a
disposizione dell’infrastruttura dell’operatore mobile licenziatario, previo impegno
di Consip S.p.A. alla riservatezza sui contenuti eventualmente appresi dalla
medesima, diversi da quelli specificamente riferiti alla copertura e alla qualità del
servizio, attraverso la documentazione prodotta dal Fornitore.
4. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto della Convenzione
dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della
consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni
Contraenti.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alle singole Amministrazioni
Contraenti
contestualmente
alla
trasmissione
delle
fatture,
a
pena
dell’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi
crediti, la documentazione, se esistente, comprovante la prestazione delle
forniture e dei servizi oggetto della fatturazione.
ARTICOLO 7
CONSEGNA, ATTIVAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITA’ E ACCETTAZIONE
1. I servizi oggetto di ciascun Ordinativo dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le
modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati
nell’Ordinativo.
2. Per l’esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo, il Fornitore si obbliga, a
propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo e,
comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, nei termini
stabiliti nella sezione 11 del Capitolato stesso, e comunque tutto alle modalità e
termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
3. I servizi oggetto della Convenzione sono sottoposti ad un primo collaudo a
campione per la verifica di funzionalità secondo la procedura descritta, le modalità
ed i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico e, comunque, nel rispetto delle
specifiche di collaudo predisposte dal Fornitore ed approvate da Consip S.p.A.; tale
collaudo verrà effettuato dalla Consip S.p.A., in contraddittorio con il Fornitore,
previa relativa comunicazione inviata a quest’ultimo con un congruo anticipo. Resta
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000
Pag. 12 di 30
fermo il diritto della Consip S.p.A. di richiedere che detto collaudo a campione sia
eseguito dal solo Fornitore, quindi non in contraddittorio, in tal caso, il Fornitore
ne dovrà garantire e autocertificare l’esito positivo.
4. Con
riferimento
al
singolo
contratto
attuativo,
ciascuna
Amministrazione
Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto
dell’Ordinativo per la verifica della funzionalità; tale verifica, che potrà essere
eseguita
anche
a
campione,
verrà
effettuata,
su
richiesta
di
ciascuna
Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nella
sezione 12.2 del Capitolato Tecnico.
5. I collaudi di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superati solo se le
verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo ed i servizi siano risultati
conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese dei
collaudi sono a carico del Fornitore.
6. Nel caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale verrà
considerata quale Data di Accettazione dei servizi e, quindi, di inizio dei servizi,
salvo diverso accordo tra l’Amministrazione Contraente ed il Fornitore sulla data di
inizio dell’erogazione. Nel caso di esito negativo del collaudo e/o di esito negativo
delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera a norma del successivo
comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o
svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente
superato, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre. Per quanto
concerne la fornitura dei radiomobili e delle SIM, in ogni caso, resta inteso che
l’accettazione della fornitura degli apparati radiomobili e delle SIM sarà
subordinata alla verifica di funzionalità dei medesimi da parte dell’Amministrazione
Contraente
e,
qualora
non
perfettamente
funzionanti,
su
richiesta
dell’Amministrazione stessa, il Fornitore, con le modalità indicate nella sezione
11.3 del Capitolato Tecnico, dovrà sostituire gli apparati entro il termine di 7
(sette) giorni solari dalla segnalazione e le SIM entro il termine di 5 (cinque) giorni
solari dalla segnalazione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
7. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria
competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per
l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili, ivi inclusa la verifica
della copertura del servizio sul territorio in ragione di quanto previsto nel paragrafo
12 del Capitolato Tecnico e quanto indicato dal Fornitore nel “Piano dettagliato
della copertura” presentato ai fini della stipula della presente Convenzione.
Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione
Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES),
coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già
Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) Il certificato verrà emesso
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000
Pag. 13 di 30
dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle
prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa
vigente.
ARTICOLO 8
SERVIZI CONNESSI
1. Il Fornitore è tenuto a prestare i servizi di customer care, supporto, manutenzione
e sicurezza per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e alle modalità ed
ai termini stabiliti nella sezione 9 del Capitolato Tecnico e/o, se migliorative,
nell’Offerta Tecnica. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e
manutenzione dovessero comportare una interruzione del servizio, gli interventi
stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le
Amministrazioni Contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni
medesime.
2. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il
servizio di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché dovrà
mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per
tutta la durata dei singoli contratti attuativi, un apposito “Customer Care”
telefonico dedicato, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con funzione di centro di
ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione e assistenza,
secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico.
Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro 10 (dieci) giorni solari a
decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione il numero telefonico, il
numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica dedicati al servizio di “Customer
Care”, nonché a completare e rendere disponibile alle Amministrazioni Contraenti
l’applicazione web di cui alla sezione 9.2 del Capitolato Tecnico, entro 30 (trenta)
giorni solari dalla data di attivazione della presente Convenzione, pena
l’applicazione delle penali di cui oltre.
A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un
numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal
Fornitore e comunicato all’Amministrazione Contraente richiedente l’intervento
contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di
registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.
3. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle
prestazioni
contrattuali,
ivi
compreso
l’andamento
dei
consumi
della/e
Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto
indicato nell’appendice sub “A” del Capitolato Tecnico allegato alla presente
Convenzione, l’elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in
via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000
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l’applicazione delle penali di cui oltre.
4. Il Fornitore si impegna, in ogni caso, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A
tutti i dati di rendicontazione sull’utilizzo della Convenzione da parte delle
Amministrazioni Contraenti, secondo le modalità ed i termini indicati nella sezione
10.3 del Capitolato Tecnico e nel relativo allegato “Progetto Data Mart,
Beni/servizi a consumo, Flussi dati di alimentazione del sistema, Versione 5”, pena
l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla
Consip mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche
attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di
volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip;
a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere
possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
6. Il Fornitore è tenuto a prestare i servizi di rendicontazione e fatturazione per tutta
la durata dei singoli contratti di fornitura e alle modalità ed ai termini stabiliti
nella sezione 10 del Capitolato Tecnico e/o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica. il
Fornitore si impegna in particolare a predisporre e trasmettere alle singole
Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la
documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Contratto
di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato
Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella
relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione
delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell’irricevibilità
delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, ovvero
nel rispetto dei livelli di servizio, salva l’applicazione delle penali di cui oltre.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., con
cadenza trimestrale a partire dalla data di attivazione della convenzione, e con
modalità che verranno concordate con la stessa Amministrazione Aggiudicatrice, un
report contenente gli indicatori dei livelli di servizio conseguiti relativamente ai
servizi di customer care, assistenza e manutenzione e reclami sulla fatturazione,,
secondo le modalità ed i termini indicati nella sezione 9.4 del Capitolato Tecnico,
pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
Il Fornitore dovrà inoltre rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A.,
qualora richiesti da quest’ultima, i dati aggiornati relativi a tutti i livelli di servizio
di cui oltre effettivamente conseguiti nell’ambito della Convenzione, riservandosi
comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di
verificare in ogni momento l’andamento dei medesimi livelli di servizio e di
richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico,
l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000
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telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione
dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.
ARTICOLO 9
LIVELLI DI SERVIZIO
1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e,
quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato
Tecnico, e/o offerti, se migliorativi o integrativi, tutto secondo quanto stabilito nel
Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti
e/o offerti, se migliorativi o integrativi, per tutti i servizi oggetto di convenzione,
pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
ARTICOLO 10
CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la
prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo sono indicati nell’Offerta
Economica e nel documento riepilogativo allegato sub E.
2.
Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a
decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 2
“Definizioni”.
3. Per una medesima Utenza, il Fornitore si impegna ad applicare le medesime
condizioni ed i medesimi prezzi, di cui al precedente comma 1, per le chiamate
eseguite e per tutti i
servizi fruiti a titolo personale dal dipendente
dell’Amministrazione Contraente, che allo stesso dovranno essere addebitati (dual
billing).
4. Tutti i Servizi oggetto della presente Convenzione, fatta eccezione per quelli per i
quali è prevista espressamente una quotazione separata, sono inclusi nel
pagamento dei corrispettivi di cui al precedente comma 1.
5. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale e saranno
corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in
materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento
della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di
cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma
elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52,
dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si
impegna, inoltre, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che la
singola Amministrazione Contraente riterrà di adottare.
6. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti, secondo le modalità
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000
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di cui alla normativa vigente, D. Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno
accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia
previsto da norme di legge o regolamentari, sui seguenti conti correnti intestati al
Fornitore:
CONTO
ISTITUTO
CORRENTE
IBAN
Banca Monte Paschi Siena SpA
000006699933
IT59B0103002827000006699933
Banca Monte Paschi Siena SpA
000003217888
IT71U0103001000000003217888
Intesa Sanpaolo SpA
100000069892
IT32Q0306901000100000069892
Intesa Sanpaolo SpA
100000072216
IT92E0306901000100000072216
Unicredit SpA
000500060195
IT02W0200809440000500060195
Unicredit SpA
000010138517
IT33P0200809440000010138517
Unicredit SpA
000500017232
IT57R0200809440000500017232
Unicredit SpA
000005235152
IT86Y0200809440000005235152
Poste Italiane
00040842106
IT63T0760101000000040842106
Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui predetti conti
sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale
ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale
della Convenzione.
7. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei
corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al
Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art.
9, comma 7, delle Condizioni Generali.
8. È facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei
corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento
stabilito al precedente comma 5, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto
dell’Ordinativo di fornitura per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa
inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare
all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla
scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito.
Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento,
provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta
salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
9. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3
comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto
economico
consolidato
della
pubblica
amministrazione,
come
individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000
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dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è
facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per
l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa all’Ordinativo di fornitura
emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore
dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro
15 giorni dal ricevimento dell’Ordinativo di fornitura e l’Amministrazione dovrà
rilasciarla entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. Il fornitore non
inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad
avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il
rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è
facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto
l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il
contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione
di recedere dall’Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.
10. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3
comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto
economico
consolidato
della
pubblica
amministrazione,
come
individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, verso i
quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile,
maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il
Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di fornitura fino
ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito
pregresso. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’Ordinativo
di fornitura in caso di sospensione.
11. In caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni non obbligate in via esclusiva a
ricorrere alle convenzioni Consip, verso le quali il Fornitore vanta un credito certo,
liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in
precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere
l’esecuzione dell’Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova
del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso.
Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’Ordinativo di fornitura
in caso di sospensione.
12. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006,
nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006.
13. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del
D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati
di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000
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ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
14. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo
indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente
comma 5, verrà riconosciuto uno sconto pari allo 0,001%.
Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura
relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei
pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 5.
15. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si
impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario
permanente (RID) verrà riconosciuto uno sconto pari allo 0,001%.
ARTICOLO 11
COSTI DELLA SICUREZZA
1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008,
provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il
“Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai
documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi
in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti
indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a
zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente
comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei
documenti contrattuali.
ARTICOLO 12
PENALI
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali,
nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento nell’esecuzione dei servizi oggetto della
presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, non imputabile
rispettivamente all’Amministrazione Contraente o alla Consip S.p.A., ovvero a forza
maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nel Capitolato
Tecnico o, se migliorativi, nell’Offerta Tecnica, l’Amministrazione Contraente o la
Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le
penali dettagliatamente descritte e regolate nella sezione 14 del Capitolato
Tecnico, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto salvo il risarcimento del
maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in
oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla
presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi. In tal caso le
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000
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Amministrazioni applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui il
servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente
Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi, fatto salvo il risarcimento del
maggior danno.
3. Ai fini della determinazione del valore del proprio contratto, su cui calcolare la
misura massima di applicazione delle penali, di cui all’art. 12 co. 5 delle Condizioni
Generali, nonché l’importo delle penali definite sull’ammontare contrattuale netto
(cfr. sez. 14 Capitolato tecnico), verranno considerati i corrispettivi complessivi,
maturati e maturandi, per tutti i servizi oggetto del contratto di fornitura. Ferma
restando la procedura di contestazione delle penali di cui all’art. 12 delle
Condizioni Generali, le Amministrazioni potranno quindi applicare le penali, in
alternativa:
-
basandosi sul valore presunto del contratto, determinato in ragione dei
corrispettivi maturati alla data di applicazione delle penali e considerando la
proiezione degli stessi in base alla durata residua del contratto, con riserva
per l’Amministrazione di effettuare il conguaglio alla scadenza del contratto
stesso;
-
in prossimità della scadenza del contratto, quando il suo valore sarà
univocamente determinato.
4. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate
nella sezione 13.2 del Capitolato Tecnico e all’articolo 7 delle Condizioni Generali,
risulti che:
-
su più del 30% degli Ordinativi verificati è stata riscontrata una non
conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico,
anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun
Ordinativo, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale
pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo,
calcolato alla data di esecuzione delle verifiche ispettive, dei contratti
attuativi relativi agli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità
grave;
-
su più del 50% degli Ordinativi verificati è stata riscontrata una non
conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico,
anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun
Ordinativo, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale
pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo,
calcolato alla data di esecuzione delle verifiche ispettive, dei contratti
attuativi relativi agli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità
grave;
-
su più del 75% degli Ordinativi verificati è stata riscontrata una non
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Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000
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conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico,
anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun
Ordinativo, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale
pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore
complessivo, calcolato alla data di esecuzione delle verifiche ispettive, dei
contratti attuativi relativi agli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non
conformità grave.
5. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine
di cui al successivo articolo 20, commi 2, 3, e 6 o di difformità rispetto alle
modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports
specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici, il
Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno.
6. Laddove
le
singole
Amministrazioni
contraenti
abbiano
interesse
a
che
l’ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine
contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo, potranno prevedere
che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura
dovrà essere determinata dall’Amministrazione contraente.
ARTICOLO 13
CAUZIONE
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della
Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato
cauzione definitiva rilasciata in data 14/01/2015 dalla Atradius Credit Insurance
N.V.
avente
n.
BP0608935
di
importo
pari
ad
Euro
10.139.234,93=
(diecimilionicentotrentanovemiladuecentotrentaquattro/93), il tutto secondo le
modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito
secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare,
ai sensi dell’art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente
alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni
contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 322 del D.P.R.
207/2010.
Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di
verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati
dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.
Il Fornitore potrà altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra:
-
prospetto contenente l’elenco delle amministrazioni che hanno aderito alla
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000
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convenzione con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco
temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della
posizione di ciascuna singola amministrazione aderente (numero fattura,
numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento,
importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale
rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari
poteri, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le
informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione
sull’erogazione dei servizi in esso consuntivati.
La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza semestrale a
seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da
parte delle Amministrazioni contraenti della documentazione di cui sopra. La
Consip, nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano entro la suddetta
cadenza semestrale alla consegna dei certificati di conformità ed il Fornitore entro
il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà
di
procedere
allo
svincolo
progressivo
della
cauzione
sulla
base
della
documentazione prodotta dal Fornitore.
3.
Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle
verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione
rilasciata dalla Atradius Credit Insurance N.V. in data 14/01/2015 e avente n.
BP0608934 pari ad un importo di Euro 105.000,00=(centocinquemila/00) .
4.
Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata
della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa
ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la
Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della
presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al
pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
ARTICOLO 14
RISOLUZIONE
1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali
nonché nella presente Convenzione, costituisce ulteriore causa di risoluzione il
mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel
rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le
prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico nonché nella Convenzione e nei suoi
Allegati.
2. L’Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A., per quanto di rispettiva
competenza, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione ex art. 1456 del Codice
Civile, rispettivamente, del contratto attuativo e/o della Convenzione in caso di
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000
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esito negativo delle eventuali verifiche relative alla copertura del servizio sul
territorio nazionale, eseguite secondo quanto stabilito nel paragrafo 12.3 del
Capitolato Tecnico.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione
della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte
della Consip s.p.a. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità
Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici)
nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione
delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D.
Lgs. n. 163/06.
ARTICOLO 15
RECESSO
1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di recesso previste nelle Condizioni Generali
costituisce ulteriore causa di recesso l’ipotesi di cui al precedente art. 5, comma 3,
per cui nel caso di proroga della durata della Convenzione le Amministrazioni
Contraenti che abbiano stipulato un Contratto di fornitura precedentemente alla
concessione della proroga, hanno il diritto di recedere unilateralmente dal singolo
contratto di fornitura, per il periodo di proroga della convenzione, limitatamente a
quello eccedente la durata minima del Contratto.
2. Tale diritto potrà essere esercitato dall’Amministrazione Contraente entro 60 giorni
decorrenti
dalla
data
di
proroga
della
Convenzione
pubblicata
sul
sito
www.acquistinretpa.it, senza preavviso.
ARTICOLO 16
SUBAPPALTO
1. Il Fornitore, conformemente
a
quanto
dichiarato
in
sede
di
Offerta
e
conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto,
in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle
seguenti prestazioni: quota parte delle risorse utilizzate per il servizio di Customer
Care; servizi di sviluppo e integrazione - Profilo A e Profilo B.
Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi
all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.
ARTICOLO 17
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente
Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni
Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000
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la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
ARTICOLO 18
FUORI PRODUZIONE
1. Nel corso di durata della presente Convenzione, in caso di messa in “fuori
produzione” degli apparati oggetto di fornitura, il Fornitore dovrà offrire in
sostituzione un apparato avente funzionalità e caratteristiche (minime e
migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”,
anche eventualmente di marca diversa rispetto all’apparato da sostituire.
A tal fine, il Fornitore dovrà produrre:
a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal produttore;
b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n.
445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione
con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in
sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative)
almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”;
c) schede tecniche del prodotto offerto in sostituzione provenienti dal
produttore, in copia conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
2. Consip S.p.A. procede alla analisi della documentazione di cui sopra ed alla verifica
in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e
caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato
“fuori produzione”. A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip ogni ulteriore e
più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione. La Consip
si riserva altresì la facoltà di richiedere al Fornitore di mettere a disposizione,
presso la sede della medesima Consip S.p.A., il campione di detto prodotto.
3. In caso di esito positivo della predetta verifica, Consip S.p.A. provvederà a dare
comunicazione al Fornitore dell’autorizzazione alla fornitura dell’apparato offerto
in sostituzione. In caso esito negativo, Consip S.p.A. provvederà a dare
comunicazione
al
Fornitore
del
diniego
dell’autorizzazione
alla
fornitura
dell’apparato offerto in sostituzione, riservandosi altresì di recedere in tutto o in
parte dalla presente Convenzione.
ARTICOLO 19
EVOLUZIONE TECNOLOGICA
1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare la
Consip S.p.A. sulla evoluzione tecnologica degli apparati oggetto della Convenzione
e
delle
conseguenti
possibili
modifiche
migliorative
da
apportare
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000
ai
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servizi/forniture stessi; gli apparati “evoluti” dovranno possedere funzionalità e
caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche
migliorative, con comunicazione alla Consip S.p.A. in cui dia conto dell’intervenuta
evoluzione tecnologica, producendo altresì:
-
dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76
del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore, in
ordine: i) alla
sussistenza, sul prodotto o servizio “evoluto”, di funzionalità (minime e
migliorative) almeno pari a quelle del prodotto o servizio sostituito; ii) alla
descrizione delle caratteristiche “evolutive”;
-
e, nel caso l’evoluzione tecnologica riguardi un prodotto, schede tecniche
del prodotto offerto in sostituzione provenienti dal produttore, che il
concorrente dovrà produrre in copia conforme all’originale, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000.
3. Consip S.p.A. procederà all’analisi della documentazione di cui sopra ed alla
verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto o servizio “evoluto”, di funzionalità
e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto o
servizio sostituito. A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip ogni ulteriore e più
idonea documentazione tecnica del prodotto o servizio offerto in sostituzione. La
Consip si riserva altresì la facoltà di richiedere al Fornitore di mettere a
disposizione, presso la sede della medesima Consip S.p.A., il campione del prodotto
“evoluto” ovvero di sottoporre a collaudo il servizio “evoluto”.
4. Solo in caso di esito positivo della verifica di cui al precedente comma 3, Consip
S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto o servizio “evoluto” a quello
precedentemente fornito. In tal caso nulla potrà essere opposto a Consip in virtù
del rapporto tra il Fornitore e il Produttore dell’apparato originariamente offerto.
5. In ogni caso la proposta di evoluzione tecnica non è vincolante per la Consip che si
riserva ogni più opportuna valutazione in proposito.
ARTICOLO 20
COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012
1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre
2012 attuativo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 453 della legge 27
dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una
commissione pari al 1,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA e dell’eventuale
tassa di concessione governativa, del fatturato realizzato con riferimento agli
acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni
e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000
Pag. 25 di 30
La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite
sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del
personale e dei servizi.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere
alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri
dell'anno solare, e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12
in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale
rappresentante
del
Fornitore
medesimo,
attestante
l'importo
delle
fatture emesse nel semestre di riferimento al netto degli eventuali interessi di
mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a
trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della
medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o
in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui
all’Allegato “G” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura
emessa nel semestre di riferimento almeno i seguenti elementi di rendicontazione
di cui al surrichiamato Allegato “G”. Si evidenzia che qualora il Fornitore non
inoltri la dichiarazione e la documentazione di cui al presente comma nel suddetto
termine di 30 giorni solari il Fornitore medesimo non potrà beneficiare della
riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8 e, quindi, non potrà
inoltrare la documentazione di cui al successivo comma 6.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica
ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal
termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l’applicazione delle
penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione
sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore
medesimo, attestante l’importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al
netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si
evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione relativa al mese di luglio il
surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.
Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione
e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico
richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati
da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “G” alla presente Convenzione), contenenti per
ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di
cui al surrichiamato Allegato “G”.
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000
Pag. 26 di 30
4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione
sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura
relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la
presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente
all’applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine
inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di
ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con
bonifico bancario, sul conto corrente dedicato presso Intesa San Paolo – IBAN
IT38O0306903240100000005558.
6. Nello stesso termine di cui al precedente comma 5, il Fornitore, qualora intenda
avvalersi del beneficio della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo
comma 8, è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi
dell'art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005, e dell'art. 38 del D. L. n. 78/2010, convertito
dalla legge n. 122/2010 una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale
rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture (ove
esistenti) emesse nel semestre di riferimento ancora insolute. Il Fornitore è altresì
tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte
integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla
Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip
S.p.A., contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli
elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “G”. Si evidenzia che
decorso il termine di cui al precedente comma 5 non sarà possibile per il Fornitore
inoltrare la suddetta documentazione alla Consip S.p.A. e, quindi, beneficiare della
riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8.
7. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa
alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti decorreranno gli
interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito
semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e
delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all’art.
5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
8. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa
alle fatture emesse e non liquidate dalle Amministrazioni Contraenti di cui alla
dichiarazione prevista al precedente comma 6, decorreranno gli interessi moratori
il cui tasso per i primi 12 mesi viene ridotto e fissato in una misura pari al tasso
degli interessi legali, decorsi i 12 mesi si applicano gli ordinari interessi di mora
nella misura del tasso BCE maggiorato di 8 punti, sempre perdurando ovviamente la
condizione che l’amministrazione contraente non abbia provveduto al pagamento.
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Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000
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Rimane, comunque, inteso che il Fornitore sarà tenuto a versare alla Consip S.p.A.
la commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate entro e non oltre 15
giorni solari dall'intervenuto pagamento da parte dell'Amministrazione contraente
inviando apposita dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000
attestante: numero fattura, amministrazione contraente, data di incasso e importo
incassato. Qualora il Fornitore non rispetti il suddetto termine di 15 giorni solari,
decadrà, con effetto retroattivo,
dal beneficio del pagamento degli interessi
moratori in misura ridotta.
Contestualmente al versamento della commissione, il Fornitore è tenuto a inviare
apposita dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e
sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore
medesimo, attestante l’importo delle fatture incassate emesse nel semestre di
riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto. Il Fornitore è, altresì, tenuto
a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante
della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip
S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di
cui all’Allegato “G” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura
emessa nel semestre di riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto gli
elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “G”.
9. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i
termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque,
l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
10. La
Consip
S.p.A.
procederà
ad
informare rispettivamente
il
Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di
procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
11. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere
versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
12. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di
organismi di ispezione accreditati – controlli a campione e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui ai precedenti commi 2 e 6 coinvolgendo, se del caso, le
Amministrazioni Contraenti.
13.
Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
a) in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento della commissione di cui al
precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine,
non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di
raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all’inadempimento, la
Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di
ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita,
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Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000
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e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del
Fornitore per il risarcimento del danno;
b) la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la
riscontrata falsità delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 2 e 6
comporteranno la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente
valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 163/2006
informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale,
del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.
ARTICOLO 21
CLAUSOLA FINALE
1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali)
costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che
hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone
negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente
singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al
presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata
che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle
clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti
attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro
complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o
dei singoli Ordinativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle
Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro
spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della
prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del
rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli
eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi
continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le
previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione,
salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
CONSIP S.p.A.
IL FORNITORE
Dott. Domenico Casalino
Dott. Luigi Carfagnini
C.F.: CSLDNC62A11L219F
C.F.: CRFLGU70A02H501U
Certificatore: Postecom CA3
Certificatore:
Validità: dal 17/04/2014 al 17/04/2017
Telecom
Italia
Trust
Technologies S.r.l.
Validità: dal 24.04.2014 al 23.04.2017
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000
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Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di
avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei
documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e
1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi
contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con
le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole
e condizioni di seguito elencate:
-
con riferimento alla presente Convenzione:
Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni
specifiche
del
Fornitore);
Articolo
7
(Consegna,
Attivazione,
collaudo
e
accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo
10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13
(Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 20 (Commissione a carico del
Fornitore ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23
novembre 2012); Articolo 21 (Clausola finale);
-
con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:
Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5
(Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9
(Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione
dell’inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e
modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso);
Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18
(Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto);
Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 21 (Foro competente);
Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico – Modello di
organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei
flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).
IL FORNITORE
Dott. Luigi Carfagnini
C.F.: CRFLGU70A02H501U
Certificatore:
Telecom
Italia
Trust
Technologies S.r.l.
Validità: dal 24.04.2014 al 23.04.2017
Classificazione del documento: Consip Public
Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000
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TARIFFE E CORRISPETTIVI
CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6
Tariffe e corrispettivi di cui nel seguito non comprendono tasse ed imposte, quali la
tassa di concessione governativa, ove applicabile, e l’IVA.
I servizi a canone saranno fatturati proporzionalmente al numero dei giorni del mese
solare in cui il servizio è stato attivo. Laddove il canone sia relativo ad un plafond di
dati (nazionale o in roaming), anche la quantità massima di dati compresa nel plafond
sarà proporzionata al suddetto numero di giorni
1.
SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, SMS/MMS E FUNZIONI ASSOCIATE
Per tutte le chiamate/videochiamate di seguito elencate, è indicato il prezzo al minuto.
Esse sono tariffate utilizzando i secondi di durata effettiva della conversazione, sui
quali è applicata la tariffa ottenuta dividendo per 60 quelle indicate in Tabella 1. Non è
pertanto previsto il cosiddetto “scatto alla risposta”.
Tabella 1
Descrizione
Prezzo in Euro
Chiamate di RPA (prezzo al minuto)
0,0010
Chiamate Off-Net verso rete mobile nazionale (prezzo al minuto)
0,0170
Chiamate verso rete fissa nazionale (prezzo al minuto)
0,0100
Chiamate verso internazionale Area 1 (prezzo al minuto)
0,1200
Chiamate verso internazionale Area 2 (prezzo al minuto)
0,1200
Chiamate originate in Area 1 (prezzo al minuto)
0,0655
Altre chiamate originate in roaming internazionale (prezzo al minuto)
0,4000
Chiamate ricevute in Area 1 (prezzo al minuto)
0,0312
Altre chiamate ricevute in roaming internazionale (prezzo al minuto)
0,1000
Chiamate verso utenze satellitari (prezzo al minuto)
3,0000
Chiamate effettuate in roaming satellitare (prezzo al minuto)
4,7500
Chiamate ricevute in roaming satellitare (prezzo al minuto)
2,8000
Chiamate verso segreteria telefonica (prezzo al minuto)
0,0100
Videochiamate (prezzo al minuto)
0,5000
Videochiamate verso internazionale Area 1 (prezzo al minuto)
1,0000
Videochiamate verso internazionale Area 2 (prezzo al minuto)
4,5000
Videochiamate originate in Area 1 (prezzo al minuto)
1,2000
Altre videochiamate originate in roaming internazionale (prezzo al minuto)
2,0000
Videochiamate ricevute in Area 1 (prezzo al minuto)
0,4500
Altre videochiamate ricevute in roaming internazionale (prezzo al minuto)
1,9000
SMS RPA (prezzo del singolo SMS)
0,0010
SMS non RPA (prezzo del singolo SMS)
0,0200
MMS (prezzo del singolo MMS)
0,0500
Invio di un SMS dall’Area 1 (prezzo del singolo SMS)
0,0233
Convenzione Telefonia Mobile 6 – Tariffe e Corrispettivi
Pag. 1 di 11
Invio di un SMS dall’Area 2 (prezzo del singolo SMS)
0,0800
Invio di un MMS dall’ Area 1 (prezzo del singolo MMS)
0,2000
Invio di un MMS dall’ Area 2 (prezzo del singolo MMS)
2,5000
Invio di un SMS in roaming satellitare (prezzo del singolo SMS)
0,7500
Legenda, definizioni e modalità di tariffazione
Per i servizi in roaming internazionale sono definite:
•
Area 1: Stati membri della Comunità europea, più Norvegia, Svizzera,
Islanda, Liechtenstein;
•
Area 2: resto del mondo;
“Chiamate di RPA”, ove RPA sta per “Rete mobile della Pubblica
Amministrazione”, è il traffico voce originato nel territorio nazionale e diretto ad
utenze mobili in Convenzione appartenenti alla medesima Amministrazione (ad
esempio: “Ministero della Difesa”, “INPS”, “Regione Sicilia”, “Comune di Roma”,
etc.);
“Chiamate Off Net verso rete mobile nazionale” è costituito da tutto il restante
traffico voce originato nel territorio nazionale e diretto ad utenze mobili italiane
non incluse nella precedente classe RPA;
“Chiamate verso rete fissa nazionale”, costituito dal traffico voce originato in
territorio nazionale e diretto a rete fissa nazionale;
“Chiamate verso internazionale Area 1” è il traffico voce originato in Italia e
diretto ad utenze fisse e mobili internazionali dell’Area 1;
“Chiamate verso internazionale Area 2” è il traffico voce originato in Italia e
diretto ad utenze fisse e mobili internazionali dell’Area 2;
“Chiamate originate in Area 1”, è il traffico voce originato (cioè in uscita) in
roaming internazionale in Area 1 (cioè originato da utenze mobili della
convenzione temporaneamente all’estero, in Paesi dell’Area 1), verso una rete
pubblica di comunicazioni all’interno dell’Area 1;
“Altre chiamate originate in roaming internazionale”, è il traffico voce originato
(cioè in uscita) in roaming internazionale (cioè originato da utenze mobili della
convenzione temporaneamente all’estero) che non rientra nella precedente
classe “Chiamate originate in Area 1”;
“Chiamate ricevute in Area 1”, è il traffico voce ricevuto (cioè in entrata) in
roaming internazionale in Area 1 (cioè ricevuto da utenze mobili della
convenzione temporaneamente all’estero, in Paesi dell’Area 1), e originato da
una rete pubblica di comunicazioni all’interno dell’Area 1;
“Altre chiamate ricevute in roaming internazionale”, è il traffico voce ricevuto
(cioè in entrata) in roaming internazionale (cioè ricevuto da utenze mobili della
convenzione temporaneamente all’estero) che non rientra nella precedente
classe “Chiamate ricevute in Area 1”;
“Chiamate verso utenze satellitari”, è il traffico voce diretto ad utenze di reti
satellitari;
Convenzione Telefonia Mobile 6 – Tariffe e Corrispettivi
Pag. 2 di 11
“Chiamate effettuate in roaming satellitare”, sono le chiamate effettuate in
roaming nelle reti satellitari di cui all’allegato “Roaming Internazionale” della
Guida alla Convenzione;
“Chiamate ricevute in roaming satellitare”, sono le chiamate ricevute in roaming
nelle reti satellitari di cui all’allegato “Roaming Internazionale” della Guida alla
Convenzione;
Il servizio di audio-conferenza è tariffato come somma delle singole chiamate
(ad esempio, in una conferenza a tre, il chiamante paga le due telefonate a suo
carico secondo il piano tariffario di ciascuna chiamata);
“Chiamate verso segreteria telefonica”, per chiamate alla segreteria telefonica
dal territorio nazionale;
Le chiamate alla segreteria telefonica effettuate in roaming internazionale, sono
tariffate come “Chiamate originate in Area 1” o “Altre chiamate originate in
roaming internazionale”, se generate in Area 2;
“Videochiamate”, originate in territorio nazionale e dirette ad utenze mobili
nazionali;
“Videochiamate verso internazionale Area 1”, originate in Italia e dirette ad
utenze internazionali dell’Area 1;
“Videochiamate verso internazionale Area 2”, originate in Italia e dirette ad
utenze internazionali dell’Area 2;
“Videochiamate originate in Area 1”, originate in roaming internazionale in Area
1 (cioè originate da utenze mobili della convenzione temporaneamente
all’estero, in Paesi dell’Area 1), verso una rete pubblica di comunicazioni
all’interno dell’Area 1;
“Altre videochiamate originate in roaming internazionale”, originate in roaming
internazionale (cioè originato da utenze mobili della convenzione
temporaneamente all’estero) e che non rientrano nella precedente classe
“Videochiamate originate in Area 1”;
“Videochiamate ricevute in Area 1”, ricevute (in entrata) in roaming
internazionale in Area 1 (ricevute cioè da utenze mobili della convenzione
temporaneamente all’estero, in Paesi dell’Area 1), e originate da una rete
pubblica di comunicazioni all’interno dell’Area 1;
“Altre videochiamate ricevute in roaming internazionale”, ricevute (in entrata)
in roaming internazionale (cioè ricevute da utenze mobili della convenzione
temporaneamente all’estero) e che non rientrano nella precedente classe
“Videochiamate ricevute in Area 1”;
Per quanto riguarda gli SMS ed MMS, si definiscono:
“SMS RPA”, sono gli SMS originati nel territorio nazionale e diretti ad utenze
mobili in Convenzione appartenenti alla medesima Amministrazione (ad
esempio: “Ministero della Difesa”, “INPS”, “Regione Sicilia”, “Comune di Roma”,
etc.);
“SMS non RPA”, sono tutti gli SMS originati nel territorio nazionale che non
rientrano nella precedente classe RPA”;
Convenzione Telefonia Mobile 6 – Tariffe e Corrispettivi
Pag. 3 di 11
“MMS”, sono gli MMS originati nel territorio nazionale;
“Invio di un SMS dall’ Area 1”, sono gli SMS inviati in roaming internazionale in
Area 1 (cioè inviati da utenze mobili della convenzione temporaneamente
all’estero, in Paesi dell’Area 1);
“Invio di un SMS dall’Area 2”, sono gli SMS inviati in roaming internazionale in
Area 2 (cioè inviati da utenze mobili della convenzione temporaneamente
all’estero, in Paesi dell’Area 2);
“Invio di un MMS dall’ Area 1”, sono gli MMS inviati in roaming internazionale in
Area 1 (cioè inviati da utenze mobili della convenzione temporaneamente
all’estero, in Paesi dell’Area 1);
“Invio di un MMS dall’Area 2”, sono gli MMS inviati in roaming internazionale in
Area 2 (cioè inviati da utenze mobili della convenzione temporaneamente
all’estero, in Paesi dell’Area 2);
“Invio di un SMS in roaming satellitare”, sono gli SMS inviati in roaming dalle
reti satellitari di cui all’allegato “Roaming Internazionale” della Guida alla
Convenzione;
Per quanto riguarda gli SMS concatenati, il corrispettivo per ciascun Long SMS è
pari alla somma dei corrispettivi dovuti per ciascun singolo SMS che compone il
Long SMS.
La notifica di ricezione degli SMS è tariffata al 60% del costo di invio di un
singolo SMS non RPA.
I servizi forniti al personale dipendente (c.d. dual billing) sono addebitati al
dipendente dell’Amministrazione alle stesse condizioni della precedente Tabella 1.
2.
SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI
Le tariffe di seguito definite si applicano a tutto il traffico dati generato dall’utente,
indipendentemente quindi sia dal tipo di terminale utilizzato (telefono, modem per
computer portatile, tablet), sia dal fatto che il terminale sia acquisito o meno in
convenzione, sia dagli apn utilizzati. Per quanto riguarda questi ultimi, in particolare:
il fornitore non rende accessibili alle utenze in convenzione apn per i quali
preveda tariffazioni diverse;
qualunque sia l’apn su cui l’utente generi traffico, la tariffazione avviene alle
tariffe della convenzione.
Tabella 2
Descrizione
Prezzo in Euro
Nazionale - Plafond da 500 Mbyte/mese/utenza (prezzo del canone mensile)
1,8000
Nazionale - Plafond da 4 Gbyte/mese/utenza (prezzo del canone mensile)
3,0000
Nazionale - Plafond da 20 Gbyte/mese/utenza (prezzo del canone mensile)
6,0000
Nazionale - Mbyte a consumo (prezzo per Mbyte)
0,0020
Roaming - Mbyte a consumo in Area 1 (prezzo per Mbyte)
0,1142
Roaming - Mbyte a consumo in Area 2 (prezzo per Mbyte)
0,8000
Roaming - Plafond da 500 Mbyte/mese/utenza (prezzo del canone mensile)
15,0000
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Connessione diretta a 2 Mbit/s (canone mensile)
1.100,0000
Noleggio del CPE (canone mensile)
55,0000
Legenda, definizioni, modalità di tariffazione e meccanismi di salvaguardia
Per il traffico dati nazionale sono previste le seguenti tariffe:
a. Tre tariffe “a plafond”, ciascuna corrispondente ad un canone mensile
addebitato per ciascun mese e per ciascuna utenza cui la tariffa è associata:
a1.
plafond da 500 Mbyte/mese/utenza;
a2.
plafond da 4 Gbyte/mese/utenza;
a3.
plafond da 20 Gbyte/mese/utenza;
Per ciascuna utenza abilitata alla trasmissione dati, l’Amministrazione deve
necessariamente scegliere una tra le tre suddette tariffe a plafond. Non è
previsto alcun addebito per il consumo dei dati, fino alla quantità massima dello
specifico plafond, con conteggio effettuato in base ai Kbyte trasmessi/ricevuti.
Nel caso in cui l’attivazione della tariffa a plafond avvenga nel corso del mese
(ad esempio: 15 giugno), il Fornitore riproporziona il canone addebitato al
numero di giorni del mese in cui la tariffa è fruibile (nell’esempio, addebitando
per il mese di giugno la metà del canone mensile previsto per la tariffa a
plafond). In tal caso, anche la quantità di dati disponibile è
corrispondentemente riproporzionata (ad esempio, qualora sia stato scelto un
plafond da 500 Mbyte, sarà reso disponibile, per il periodo 16-30 giugno, un
plafond di 250 Mbyte).
A ciascuna utenza verrà inviata una notifica al raggiungimento del 75%, 90% e
100% della suddetta quantità massima. Tali notifiche, come quelle di cui oltre,
verranno inviate via SMS e, in caso di utilizzo della SIM in tablet o modem per
computer portatili, sarà visualizzabile mediante software (“App”) presente in
modalità nativa sull’apparato o comunque scaricabile dall’utente sullo store di
riferimento della tecnologia dell’apparato. Le notifiche saranno inviate, via email, anche al Responsabile Operativo dell’Amministrazione, con l’elenco
giornaliero delle utenze e degli avanzamenti su indicati.
Per ciascuna utenza abilitata alla trasmissione dati, l’Amministrazione deve
inoltre indicare se, all’esaurimento dei dati del plafond:
la trasmissione dati debba essere ridotta ad una velocità massina non
inferiore a 32 kbps, senza nessun costo aggiuntivo per il traffico così
sviluppato;
la trasmissione dati possa proseguire senza limitazioni di velocità, con
tariffazione a consumo del traffico ulteriore rispetto a quello compreso
nel plafond. Per tale traffico a consumo sono altresì previste diverse
soglie informative o dispositive, tra le quali l’Amministrazione può
scegliere al momento dell’ordine di attivazione o variazione di
configurazione.
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b. Tariffa a consumo, vale a dire per Kbyte scambiato, pari al costo del Mbyte
indicato in Tabella 2, diviso per 1024. Tale tariffa sarà applicata esclusivamente
al superamento dei plafond di cui sopra, e nel caso in cui l’Amministrazione
abbia disposto, per l’utenza tale possibilità.
Trascorso il primo mese di validità della tariffa a plafond scelta,
l’Amministrazione può in ogni momento variare la tariffa associata all’utenza
(ma sempre e solo nell’ambito delle tre tariffe a plafond), ovvero disabilitare
l’utenza alla trasmissione dati e, pertanto, non sostenere alcun canone relativo.
Fanno eccezione le utenze associate a terminali radiomobili di tipologia telefono
di categoria “top” o di tipologia “tablet”, che sono sempre abilitate alla
trasmissione dati ed associate, a scelta dell’Amministrazione, ad una delle due
tariffe a plafond da 4 Gbyte/mese o 20 Gbyte/mese. In tal caso, anche alle
suddette tariffe a plafond si applicano, per durate dei contratti inferiori a 12
mesi, i fattori correttivi di cui al par. 7.
La distinzione del traffico dati fruito dal dipendente a titolo personale viene
fatta forfettariamente: qualunque sia il plafond dati associato all’utenza (a1, a2
o a3), l’Amministrazione può determinare la percentuale del plafond di dati
mensile ritenuto ad uso aziendale (x%) e, di conseguenza, la rimanente quota
(100-x)% sarà considerata ad uso personale e fatturata direttamente al
dipendente.
Nel caso in cui l’Amministrazione abbia previsto che, al superamento del
plafond, l’utenza possa generare ulteriore traffico a consumo, quest’ultimo è
addebitato all’Amministrazione stessa.
Per il traffico dati in roaming internazionale, sono previste le seguenti tariffe:
c. Due tariffe a consumo, in base alla zona in cui il traffico è sviluppato, con
tariffazione a Kbyte scambiato, pari al costo del Mbyte indicato in Tabella 2
diviso per 1024:
c1.
Traffico a consumo in Area 1 (Stati membri della Comunità europea, più
Norvegia, Svizzera, Islanda, Liechtenstein);
c2.
Traffico a consumo in Area 2 (resto del mondo).
Per le tariffe a consumo sono previste diverse soglie informative o
dispositive, tra le quali l’Amministrazione può scegliere al momento
dell’ordine di attivazione o variazione di configurazione.
d. Una tariffa “a plafond”, corrispondente ad un canone mensile addebitato per
ciascun mese e per ciascuna utenza cui la tariffa è associata: plafond da 500
Mbyte/mese/utenza per il traffico generato in tutto il mondo (vale a dire in tutti
i paesi in cui il Fornitore ha accordi di roaming per il servizio dati). Non è
previsto alcun addebito per il consumo dei dati, fino alla quantità massima di
500 Mbyte, con conteggio effettuato in base ai Kbyte trasmessi/ricevuti.
In assenza di esplicita richiesta di attivazione (in qualunque momento nel corso
di validità dei contratti attuativi) della tariffa a plafond, sulle utenze abilitate al
roaming dati è applicata la tariffa a consumo.
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Nel caso in cui l’attivazione della tariffa a plafond avvenga nel corso del mese
(ad esempio: 15 giugno), il Fornitore riproporziona il canone addebitato al
numero di giorni del mese in cui la tariffa è fruibile (nell’esempio, addebitando
per il mese di giugno la metà del canone mensile previsto per la tariffa a
plafond). In tal caso, anche la quantità di dati disponibile è
corrispondentemente riproporzionata (sarà reso disponibile, per il periodo 1630 giugno, un plafond di 250 Mbyte).
A ciascuna utenza verrà inviata una notifica al raggiungimento del 75%, 90% e
100% della suddetta quantità massima.
Per ciascuna utenza con tariffa in roaming a plafond, l’Amministrazione deve
inoltre indicare se, all’esaurimento dei dati del plafond:
la trasmissione dati debba essere bloccata;
la trasmissione dati possa proseguire, con tariffazione a consumo del
traffico ulteriore rispetto a quello compreso nel plafond. In questo caso è
corrisposto, in aggiunta al canone, un importo pari alla tariffa a consumo
di cui alle precedenti lettere c1 e c2 (in base alla zona in cui tale traffico
viene sviluppato), moltiplicata per il numero di Kbyte eccedenti la
quantità massima del plafond. Per tale traffico a consumo sono altresì
previste diverse soglie informative o dispositive, tra le quali
l’Amministrazione può scegliere al momento dell’ordine di attivazione o
variazione di configurazione.
Per ciascuna utenza sulla quale è attivata la tariffa a plafond, è previsto il
pagamento di almeno un canone mensile. Ne consegue che la tariffa può
essere disattivata non prima di 30 giorni solari dalla sua attivazione.
La disattivazione della tariffa è richiesta dallo stesso Responsabile Operativo
dell’Amministrazione al Customer care, e deve avere effetto entro le successive
24 ore, trascorse le quali l’utenza passa alla tariffazione a consumo.
Alle tariffe di Connessione diretta a 2 Mbit/s (canone mensile) e noleggio del CPE
(canone mensile) si applicano, per durate dei contratti attuativi inferiori a 12 mesi, i
fattori correttivi di cui al paragrafo 7.
3.
SERVIZI DI MESSAGGISTICA E POSTA ELETTRONICA IN MOBILITA’
Tabella 3
Descrizione
Prezzo in Euro
Messaggistica SMS di base - pacchetto da 5000 messaggi RPA (prezzo del
pacchetto)
Messaggistica SMS di base - pacchetto da 30000 messaggi non RPA (prezzo del
pacchetto)
Messaggistica SMS di base - pacchetto da 100000 messaggi non RPA (prezzo del
pacchetto)
Messaggistica SMS avanzata - pacchetto da 50000 messaggi non RPA (prezzo del
pacchetto)
Push e-mail con installazione di software specifico su server dell’Amministrazione
(canone mensile per utenza)
Push e-mail senza installazione di software specifico su server
dell’Amministrazione (canone mensile per utenza)
65,00
540,00
1.800,00
900,00
5,00
2,00
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Legenda, definizioni e modalità di tariffazione
Il servizio di messaggistica SMS di base è tariffato a pacchetti di SMS.
Per il servizio sono previste le seguenti tariffe:
pacchetto da 5.000 messaggi RPA;
pacchetto da 30.000 messaggi non RPA;
pacchetto da 100.000 messaggi non RPA.
Per “messaggi RPA” si intendono quelli diretti ad utenze mobili in Convenzione
appartenenti alla medesima Amministrazione, e per “messaggi non RPA” quelli inviati
verso tutte le altre numerazioni mobili.
Il Fornitore comunica al Responsabile dell’Amministrazione il raggiungimento del 70%
dell’entità del pacchetto acquistato. In mancanza di tale comunicazione, e per 10
(dieci) giorni solari dopo l’adempimento della stessa, il Fornitore continua a garantire
l’erogazione del servizio, anche dopo l’esaurimento del pacchetto, alle tariffe previste
nella Tabella 1 per i singoli SMS RPA, ovvero SMS non RPA, con una riduzione del
10%.
In caso di superamento del numero di messaggi previsti nel pacchetto richiesto, e
qualora l’Amministrazione non volesse procedere all’acquisto di un nuovo pacchetto,
scelto secondo le proprie esigenze, i singoli SMS in eccedenza sono tariffati secondo
quanto previsto in Tabella 1 per i singoli SMS RPA, ovvero SMS non RPA.
I servizi di messaggistica SMS avanzati sono tariffati a pacchetti di SMS. È
prevista la seguente tariffa:
pacchetto da 50.000 messaggi non RPA.
Il Fornitore mette a disposizione dell’Amministrazione ordinante i servizi (comprensivi
della fornitura di applicativi e/o contenuti che qualificano il servizio e sono messi a
disposizione e gestiti dal Fornitore) senza alcun onere ulteriore rispetto al prezzo del
pacchetto di 50.000 SMS relativo ai servizi di messaggistica SMS avanzati. Qualora
nell’esercizio del servizio si esaurisca il quantitativo di 50.000 messaggi, la fornitura di
pacchetti successivi di SMS sarà tariffata ai prezzi previsti per il servizio di
messaggistica SMS di base, a seconda quindi del tipo di pacchetto scelto
dall’Amministrazione (5.000 messaggi RPA, 30.000 o 100.000 messaggi non RPA).
Per il servizio di push e-mail con architettura di tipo 1 è prevista la seguente
tariffa:
Canone per il servizio di push e-mail con installazione di software specifico su
server dell’Amministrazione (canone mensile per utenza).
Tale canone è da intendersi comprensivo del prezzo delle licenze software, nonché di
ogni attività prevista in convenzione relativamente al servizio (installazione,
configurazione, attivazione, supporto e gestione, etc.).
Al canone mensile per il servizio di push e-mail con installazione di software specifico
su server dell’Amministrazione si applicano, per durate dei contratti attuativi inferiori a
12 mesi, i fattori correttivi di cui al paragrafo 7.
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Per il servizio di push e-mail con architettura di tipo 2 è prevista la seguente
tariffa:
Canone per il servizio di push e-mail senza installazione di software specifico su
server dell’Amministrazione (canone mensile per utenza).
In entrambi i casi, i canoni relativi ai servizi di push e-mail non includono il traffico
dati sviluppato, che viene tariffato secondo quanto al paragrafo 2.
4.
SERVIZI DI DEVICE MANAGEMENT E WORKFORCE AUTOMATION
Tabella 4
Descrizione
Prezzo in Euro
Device management - canone mensile per terminale gestito
Workforce automation - canone mensile per telefono/tablet su cui è installato il
client per la fruizione del servizio
1,00
12,00
Legenda, definizioni e modalità di tariffazione
Per il servizio di device management è prevista la seguente tariffa:
Canone mensile per terminale gestito.
Per i servizi di workforce automation, è prevista un’unica tariffa, comprensiva sia
della componente server sia di quella client:
Canone mensile per ciascun telefono/tablet su cui è installato il client per la
fruizione del servizio.
Per entrambi i servizi, nei casi di durata del contratto inferiori a 12 mesi, ai canoni
mensili di cui sopra si applicano i fattori correttivi di cui al paragrafo 7.
5.
TERMINALI RADIOMOBILI E SIM
Tabella 5
Descrizione
Prezzo in Euro
Tipologia telefoni categoria top - canone mensile per noleggio e manutenzione di
un terminale
Tipologia telefoni categoria intermedia - canone mensile per noleggio e
manutenzione di un terminale
Tipologia telefoni categoria base - canone mensile per noleggio e manutenzione
di un terminale
Tipologia tablet categoria 7" - canone mensile per noleggio e manutenzione di un
terminale
Tipologia tablet categoria 10" - canone mensile per noleggio e manutenzione di
un terminale
Tipologia modem per computer portatili non LTE – canone mensile per noleggio e
manutenzione di un terminale
Tipologia modem per computer portatili LTE – canone mensile per noleggio e
manutenzione di un terminale
4,40
2,20
1,00
7,00
10,00
0,5
0,75
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Legenda, definizioni e modalità di tariffazione
Per il servizio di noleggio e manutenzione dei terminali radiomobili è previsto
un canone mensile in corrispondenza di ciascuna tipologia e categoria di terminale. Lo
stesso canone è applicato anche ai terminali di scorta.
Ai predetti canoni mensile si applicano, per durate dei contratti inferiori a 12 mesi, i
fattori correttivi di cui al paragrafo 7.
Nel caso di terminali smarriti o rubati, fino al raggiungimento del 5% (arrotondato
all’intero superiore) del totale dei radiomobili richiesti dalla singola Amministrazione
nell’insieme delle sue Unità Ordinanti, nulla è dovuto al Fornitore. In caso di
eccedenza di tale quantitativo per ogni unità smarrita o rubata è previsto il
pagamento di un importo pari ad Euro 15,00 per la tipologia telefoni - categoria base
e per la tipologia modem per computer portatili, Euro 30,00 per la tipologia telefoni categoria intermedia, ed Euro 60,00 per la tipologia telefoni - categoria top e per i
tablet.
Per quanto riguarda la fornitura delle SIM, nulla è dovuto al Fornitore. Fa eccezione
il caso in cui, per la stessa utenza, sia richiesta, a seguito della prima fornitura, il
cambio di SIM per mutate esigenze relative all’apparato su cui utilizzare la SIM stessa
(ad esempio, passaggio da SIM standard a micro/nano SIM). In tal caso, è previsto
un corrispettivo per il cambio SIM di 2,00 Euro. É in ogni caso gratuita la sostituzione
in caso di guasti, malfunzionamenti, furti o smarrimenti.
6.
SERVIZI DI CUSTOMER CARE, SUPPORTO, MANUTENZIONE
Tabella 6
Descrizione
Prezzo in Euro
Utenza prioritaria - canone mensile
0,85
Servizi di sviluppo e integrazione - Profilo A (prezzo per giorno uomo)
396,00
Servizi di sviluppo e integrazione - Profilo B (prezzo per giorno uomo)
348,00
Legenda, definizioni e modalità di tariffazione
Per tutti i servizi di customer care, supporto, manutenzione e sicurezza nulla è dovuto
al Fornitore. Fanno eccezione:
Le utenze “prioritarie”, per ciascuna delle quali è previsto un canone mensile;
I servizi di sviluppo ed integrazione per le quali è indicato in Tabella 6 il prezzo
per giorno uomo dei due profili di risorse previste:
•
Profilo A per attività di project management, raccolta requisiti, redazione
delle specifiche funzionali, coordinamento test di integrazione e
accettazione utente;
•
Profilo B per redazione specifiche tecniche, sviluppo, esecuzione test
integrazione e accettazione utente.
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Per “prezzo per giorno uomo” si intende il corrispettivo per l’attività prestata in 8 ore
lavorative, nell’ambito dell’orario dalle 9.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì, festivi
esclusi.
7.
FATTORI INCREMENTALI DEL PREZZO
Per i canoni mensili relativi ai servizi di:
noleggio e manutenzione dei terminali radiomobili (di cui alla Tabella 5);
trasmissione dati a plafond da 4 Gbyte/mese o 20 Gbyte/mese (di cui alla
Tabella 2), solo nel caso sia associata al noleggio di terminali radiomobili di
tipologia telefono – categoria top, oppure di tipologia tablet;
connessione diretta tra Sedi dell’Amministrazione e Rete Mobile del Fornitore, e
noleggio e manutenzione CPE presso Sedi dell’Amministrazione (di cui alla
Tabella 2);
push e-mail – modalità con installazione di software specifico su server
dell’Amministrazione (di cui alla Tabella 3);
servizi di device management e workforce automation (di cui alla Tabella 4);
sono previsti fattori incrementali di prezzo, nel caso in cui la scadenza della durata del
contratto attuativo comporti un’erogazione del servizio inferiore a 12 mesi. In tal
caso, a seconda della durata di erogazione dei servizi, le Amministrazioni
corrispondono il canone indicato per i predetti servizi nelle sopracitate tabelle,
moltiplicato per il fattore corrispondente al numero di mesi effettivi di erogazione del
servizio (numero arrotondato all’intero superiore), di cui alla successiva tabella. È
facoltà del fornitore addebitare comunque gli importi corrispondenti ai canoni mensili
standard, ed effettuare un consuntivo con l’ultima fattura.
Tabella 7
Mesi di erogazione del servizio
Fattore moltiplicativo del canone mensile
11
1,1
10
1,2
9
1,3
8
1,5
7
1,7
6
2,0
5
2,4
4
3,0
3
4,0
2
6,0
1
12,0
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